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Anno 12 - numero 2368 di venerdì 02 aprile 2010
Come interpretare il D.Lgs. 81/08
I verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL aiutano ad interpretare il D.Lgs 81/08: sanzioni
D.Lgs 758/94, responsabilità amministrativa D.lgs. 231/01, idoneità tecnico professionale, DUVRI, lavoratori domestici e
portinai.
Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi
emergenti dall'applicazione del D.Lgs 81/08.
Il gruppo di lavoro è formato da:
Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)
Dott. Gianfranco Colace (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Marina Nuccio (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Sara Panelli (Procura della Repubblica)
Dott. Fabio Scevola (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Francesca Traverso (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1)
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5)
Dott. Andrea Dotti (Responsabile Spresal Settimo T.se ASL TO4)
Dott. Giorgio Serafini (Direttore Spresal ASL TO3)
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
Pubblichiamo il verbale della riunione tenutasi il 18 dicembre 2009.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
"Sanzioni ex art. 21 comma 2 del D.Lgs 758/94
Il Dott. Guariniello è tornato sul problema, già affrontato, relativo alla possibilità di rateizzare le sanzioni di cui all'articolo 21, comma 2 del
D.Lgs 758/94 confermando che il termine di trenta giorni è perentorio e non è ammissibile la rateizzazione oltre tale termine. L'eventuale
pagamento tardivo sarà comunicato al Pubblico Ministero che effettuerà le valutazioni di competenza.
Verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del Titolo IV del DLgs 81/08 (articolo 90, comma 9)
Le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 all'allegato XVII che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli "attestati
inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo" non cambiano gli
obblighi del committente (o del responsabile dei lavori). Quindi: se da un lato la sorveglianza sanitaria, e la partecipazione a corsi di
formazione, costituisce una facoltà del lavoratore autonomo, dall'altro il tenore dell'Allegato XVII porta a ritenere vincolante l'esibizione della
relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza che un lavoratore
autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori
edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori.
A tale proposito il Dott. Guariniello osserva come le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli
obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a carico
del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità che gli organi di vigilanza indaghino questi aspetti in particolare
nei casi di infortunio sul lavoro.
Come interpretare il D.Lgs. 81/08 Stampa - Come interpretare il D.Lgs. 81/08 1/3
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica ex Dlgs 231/2001.
Il Dott. Guariniello ha illustrato la sentenza pronunciata, il 6 ottobre 2009, dal Giudice Monocratico di Molfetta in relazione all'infortunio sul
lavoro avvenuto presso la Truck Center di Molfetta dove il 3 marzo 2008, per le esalazioni di acido solfidrico sprigionatesi da una cisterna che
dovevano bonificare persero la vita 4 persone. Tra l'altro il Giudice ha riconosciuto la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n.
231/2001 per le 3 società imputate (Fs Logistics; Cinque Bio Trans e Truck Center Sas) condannandole a pagare sanzioni pecuniarie
piuttosto elevate.
Nell'ambito della Procura della Repubblica di Torino la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è stata contestata
nell'ambito del procedimento Tyssen, ma si sente l'esigenza di definire un protocollo per individuare criteri e procedure operative per dare
generale applicazione alla norma.
Per questa ragione è stato costituito un gruppo di Lavoro di cui fanno parte la Dott.ssa Nuccio, il Dott. Colace, il Dott. Dotti e il Dott.
Porcellana che dovrà produrre entro la prossima riunione la bozza di un disciplinare che definisca in particolare i casi da considerare e le
attività che debbono essere effettuate dagli ispettori delle ASL nell'ambito delle attività di indagine a seguito di omicidio colposo o lesioni gravi
o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La prima riunione del gruppo di lavoro è stata fissata per il 19/1/2010 alle ore 15.00.
Interpretazione dell'articolo 26, comma 3-bis, nella parte in cui deroga all'obbligo di redazione del DUVRI nel caso di "lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni..."
Secondo il Dott. Guariniello i "due giorni" indicati dall'articolo 26, comma 3 bis sono da riferirsi alla durata dei "lavori o servizi"
indipendentemente dalla loro continuatività . Infatti laddove il legislatore ha ritenuto di vincolare una durata temporale al requisito della
continuatività lo ha fatto in modo espresso. Ad esempio nell'articolo 41, comma 2, lettera e-ter) che disciplina la visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute, si fa riferimento ad una "durata superiore ai sessanta giorni continuativi".
D'altra parte, come osserva il Dott Colace, se si ammettesse una diversa interpretazione la norma potrebbe essere elusa sospendendo ad
arte la prestazione in modo da non realizzare mai interventi di durata superiore a due giorni.
Il Dott. Guariniello sottolinea poi che la deroga indicata dall'articolo 26, comma 3 bis riguarda solamente l'obbligo di cui al comma 3
(redazione del DUVRI) e non anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (verifica dell'idoneità tecnico professionale, informazione sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, cooperazione e coordinamento all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione) che quindi trovano applicazione anche ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a) del DLgs 81/08. Di conseguenza non è possibile applicare, in relazione a tali lavoratori, le norme contravvenzionali contenute nel
Decreto. Ciò non esclude un obbligo di diligenza a carico del Datore di lavoro che nello specifico è vincolato al rispetto dell'art. 2087 del
Codice Civile. Di conseguenza in caso di infortunio occorrerà vagliare la posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro.
Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari dei fabbricati
Nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portinai), ai sensi
dell'articolo 3, comma 9, "trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre
essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III".
L'articolo 3 definisce infatti, per una serie di lavoratori "atipici" delle limitazioni e delle deroghe all'applicazione generale della normativa e nel
caso specifico quindi per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano
solo le tutele richiamate dall'articolo 3 comma 9.
NDR: rimane il dubbio, che in chiusura di riunione non è stato possibile chiarire, sugli obblighi del datore di lavoro di questi lavoratori in
relazione a due criticità che emergono:
1) per dare attuazione agli obblighi di formazione e informazione e per la fornitura dei DPI e delle attrezzature sopra richiamate è necessario
(o addirittura obbligatorio) effettuare la valutazione dei rischi?
2) il datore di lavoro di questi lavoratori nei loro confronti (come dice l'articolo 3) applica solamente le tutele indicate dall'articolo 3, comma 9,
ma nei confronti di soggetti terzi quali ad esempio i progettisti, i fabbricanti e i fornitori (art. 18, comma 3 bis) o dei datori di lavoro delle
imprese appaltatrici (art. 26) rimane soggetto alla norma?
Sarebbe utile tornare sull'argomento.
Vigilanza in materia di prevenzione incendi
Il Dott. Dotti ha sollevato il problema delle difficoltà operative incontrate nell'ottenere collaborazione nelle attività ispettive da parte dei
comandi del VV.F, nonché della necessità di chiarire gli aspetti relativi alla competenza esclusiva in materia di controlli. Il Dott. Guariniello ha
fatto presente di aver sollevato il problema a livello nazionale e di averne parlato con il nuovo comandante provinciale di Torino. La Dott.ssa
Lantermo ha preannunciato che in relazione a questo argomento il Comitato regionale di coordinamento sta completando la redazione di uno
specifico documento."
Il verbale della riunione tenutasi il 18 dicembre 2009 (formato PDF, 21 kB).
Fonte: SNOP.
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03 come interpretare il d.lgs. 81-08

  • 1. Anno 12 - numero 2368 di venerdì 02 aprile 2010 Come interpretare il D.Lgs. 81/08 I verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL aiutano ad interpretare il D.Lgs 81/08: sanzioni D.Lgs 758/94, responsabilità amministrativa D.lgs. 231/01, idoneità tecnico professionale, DUVRI, lavoratori domestici e portinai. Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti dall'applicazione del D.Lgs 81/08. Il gruppo di lavoro è formato da: Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica) Dott. Gianfranco Colace (Procura della Repubblica) Dott.ssa Marina Nuccio (Procura della Repubblica) Dott.ssa Sara Panelli (Procura della Repubblica) Dott. Fabio Scevola (Procura della Repubblica) Dott.ssa Francesca Traverso (Procura della Repubblica) Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1) Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5) Dott. Andrea Dotti (Responsabile Spresal Settimo T.se ASL TO4) Dott. Giorgio Serafini (Direttore Spresal ASL TO3) Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3) Pubblichiamo il verbale della riunione tenutasi il 18 dicembre 2009. ---- L'articolo continua dopo la pubblicità ---- "Sanzioni ex art. 21 comma 2 del D.Lgs 758/94 Il Dott. Guariniello è tornato sul problema, già affrontato, relativo alla possibilità di rateizzare le sanzioni di cui all'articolo 21, comma 2 del D.Lgs 758/94 confermando che il termine di trenta giorni è perentorio e non è ammissibile la rateizzazione oltre tale termine. L'eventuale pagamento tardivo sarà comunicato al Pubblico Ministero che effettuerà le valutazioni di competenza. Verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del Titolo IV del DLgs 81/08 (articolo 90, comma 9) Le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 all'allegato XVII che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo" non cambiano gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori). Quindi: se da un lato la sorveglianza sanitaria, e la partecipazione a corsi di formazione, costituisce una facoltà del lavoratore autonomo, dall'altro il tenore dell'Allegato XVII porta a ritenere vincolante l'esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori. A tale proposito il Dott. Guariniello osserva come le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a carico del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità che gli organi di vigilanza indaghino questi aspetti in particolare nei casi di infortunio sul lavoro. Come interpretare il D.Lgs. 81/08 Stampa - Come interpretare il D.Lgs. 81/08 1/3
  • 2. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ex Dlgs 231/2001. Il Dott. Guariniello ha illustrato la sentenza pronunciata, il 6 ottobre 2009, dal Giudice Monocratico di Molfetta in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto presso la Truck Center di Molfetta dove il 3 marzo 2008, per le esalazioni di acido solfidrico sprigionatesi da una cisterna che dovevano bonificare persero la vita 4 persone. Tra l'altro il Giudice ha riconosciuto la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 per le 3 società imputate (Fs Logistics; Cinque Bio Trans e Truck Center Sas) condannandole a pagare sanzioni pecuniarie piuttosto elevate. Nell'ambito della Procura della Repubblica di Torino la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è stata contestata nell'ambito del procedimento Tyssen, ma si sente l'esigenza di definire un protocollo per individuare criteri e procedure operative per dare generale applicazione alla norma. Per questa ragione è stato costituito un gruppo di Lavoro di cui fanno parte la Dott.ssa Nuccio, il Dott. Colace, il Dott. Dotti e il Dott. Porcellana che dovrà produrre entro la prossima riunione la bozza di un disciplinare che definisca in particolare i casi da considerare e le attività che debbono essere effettuate dagli ispettori delle ASL nell'ambito delle attività di indagine a seguito di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La prima riunione del gruppo di lavoro è stata fissata per il 19/1/2010 alle ore 15.00. Interpretazione dell'articolo 26, comma 3-bis, nella parte in cui deroga all'obbligo di redazione del DUVRI nel caso di "lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni..." Secondo il Dott. Guariniello i "due giorni" indicati dall'articolo 26, comma 3 bis sono da riferirsi alla durata dei "lavori o servizi" indipendentemente dalla loro continuatività . Infatti laddove il legislatore ha ritenuto di vincolare una durata temporale al requisito della continuatività lo ha fatto in modo espresso. Ad esempio nell'articolo 41, comma 2, lettera e-ter) che disciplina la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute, si fa riferimento ad una "durata superiore ai sessanta giorni continuativi". D'altra parte, come osserva il Dott Colace, se si ammettesse una diversa interpretazione la norma potrebbe essere elusa sospendendo ad arte la prestazione in modo da non realizzare mai interventi di durata superiore a due giorni. Il Dott. Guariniello sottolinea poi che la deroga indicata dall'articolo 26, comma 3 bis riguarda solamente l'obbligo di cui al comma 3 (redazione del DUVRI) e non anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (verifica dell'idoneità tecnico professionale, informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, cooperazione e coordinamento all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione) che quindi trovano applicazione anche ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del DLgs 81/08. Di conseguenza non è possibile applicare, in relazione a tali lavoratori, le norme contravvenzionali contenute nel Decreto. Ciò non esclude un obbligo di diligenza a carico del Datore di lavoro che nello specifico è vincolato al rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile. Di conseguenza in caso di infortunio occorrerà vagliare la posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro. Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari dei fabbricati Nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portinai), ai sensi dell'articolo 3, comma 9, "trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III". L'articolo 3 definisce infatti, per una serie di lavoratori "atipici" delle limitazioni e delle deroghe all'applicazione generale della normativa e nel caso specifico quindi per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano solo le tutele richiamate dall'articolo 3 comma 9. NDR: rimane il dubbio, che in chiusura di riunione non è stato possibile chiarire, sugli obblighi del datore di lavoro di questi lavoratori in relazione a due criticità che emergono: 1) per dare attuazione agli obblighi di formazione e informazione e per la fornitura dei DPI e delle attrezzature sopra richiamate è necessario (o addirittura obbligatorio) effettuare la valutazione dei rischi? 2) il datore di lavoro di questi lavoratori nei loro confronti (come dice l'articolo 3) applica solamente le tutele indicate dall'articolo 3, comma 9, ma nei confronti di soggetti terzi quali ad esempio i progettisti, i fabbricanti e i fornitori (art. 18, comma 3 bis) o dei datori di lavoro delle imprese appaltatrici (art. 26) rimane soggetto alla norma? Sarebbe utile tornare sull'argomento. Vigilanza in materia di prevenzione incendi Il Dott. Dotti ha sollevato il problema delle difficoltà operative incontrate nell'ottenere collaborazione nelle attività ispettive da parte dei comandi del VV.F, nonché della necessità di chiarire gli aspetti relativi alla competenza esclusiva in materia di controlli. Il Dott. Guariniello ha fatto presente di aver sollevato il problema a livello nazionale e di averne parlato con il nuovo comandante provinciale di Torino. La Dott.ssa Lantermo ha preannunciato che in relazione a questo argomento il Comitato regionale di coordinamento sta completando la redazione di uno specifico documento." Il verbale della riunione tenutasi il 18 dicembre 2009 (formato PDF, 21 kB). Fonte: SNOP. Come interpretare il D.Lgs. 81/08 Stampa - Come interpretare il D.Lgs. 81/08 2/3
  • 3. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Lavoratori -> Come interpretare il D.Lgs. 81/08 Stampa - Come interpretare il D.Lgs. 81/08 3/3