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Anno 15 - numero 3117 di mercoledì 26 giugno 2013
DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti
Il "decreto del fare" ha portato molte modifiche relative all'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze. I settori di attività a basso rischio infortunistico e i dieci uomini-giorno.
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Roma, 26 Giu ? La pubblicazione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto "decreto del fare" o "decreto
fare", porta con sé tali modifiche e variazioni sugli adempimenti in materia di sicurezza che è bene cominciare a soffermarsi su
qualche aspetto specifico e offrire qualche informazione più dettagliata ai nostri lettori.
Ci soffermiamo oggi in particolare su quanto indicato nell'articolo 32 del DL 69/2013 in merito al Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Ricordiamo a questo proposito che il DUVRI ? con riferimento all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione) del Testo Unico - è lo strumento con cui il datore di lavoro committente individua e valuta i
rischi generati all'interno dei suoi ambienti lavorativi dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori. E si
parla di interferenza nella circostanza in cui si può verificare un "contatto rischioso" tra il personale del datore di lavoro
committente e il personale dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro con
contratti differenti.
Dunque lo scopo del DUVRI è quello di garantire nei luoghi di lavoro la cooperazione e il coordinamento dei lavori, riducendo
il rischio interferenziale. Il documento elaborato deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato
all'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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Veniamo ora alle novità, alle "semplificazioni" indotte dal decreto legge "del fare".
Principalmente sono due:
- la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, con riferimento all' elaborazione del DUVRI,
possono essere attuati nei settori di attività a basso rischio infortunistico con l'individuazione di un incaricato in possesso di
adeguati requisiti;
- la tipologia di lavori o servizi per i quali non è considerata obbligatoria la redazione del documento unico di valutazione delle
interferenze è estesa ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini-giorno.
Innanzitutto vediamo come viene cambiato il comma 3 e 3bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 dal DL 69/2013:
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti Stampa - DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti 1/3
infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un
proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera
e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato
di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di
opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore
ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture
considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
b) all'articolo 29:
(...)
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio
infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL (...).
(...)
Dunque si rimanda al futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (6-ter) la definizione dei settori a basso
rischio infortunistico con riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.
Nella miriade di appalti e subappalti delle attività lavorative in Italia non sarà tuttavia difficile avere una presenza
contemporanea di attività a "basso rischio" e di attività ad "alto rischio" eseguite da ditte diverse. Come tutelare i lavoratori
impegnati in attività a "basso rischio" che possono "interferire" con concomitanti attività ad "alto rischio"? Non sarebbe
auspicabile per la loro tutela un documento specifico, il DUVRI, per valutare i rischi da interferenze?
È evidente poi che le interferenze tra molte attività a "basso rischio" non comportano necessariamente un basso livello di
rischio complessivo.
Se riguardo ai settori a basso rischio infortunistico si attende il futuro "decreto attuativo", sono pienamente vigenti le
modifiche apportate dal decreto legge al comma 3-bis dell'articolo 26 del Testo Unico.
Il comma 3-bis era stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009 e prevedeva che l'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 26 non si
applicava ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
Con il DL 69/2013 l'esclusione dall' obbligo di elaborazione del DUVRI è stata estesa dai lavori o servizi la cui durata non sia
superiore ai due giorni ? due giorni in cui potevano essere impegnati anche decine di lavoratori ? ai lavori o servizi la cui durata
non è superiore ai dieci uomini-giorno (ad esempio non superiore a cinque giorni lavorativi per due lavoratori).
Sono moltissimi i lavori che possono rimanere sotto la soglia dei dieci uomini-giorno senza comportare i rischi derivanti da
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza degli altri rischi particolari indicati nell'allegato XI del
D.Lgs. 81/2008.
ALLEGATO XI
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
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1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o
di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
È sicuro tuttavia che non vi siano altri rischi presenti in molte "brevi" attività in appalto che avrebbero necessitato
dell'elaborazione di un DUVRI?
Infatti, concludendo questa breve rassegna attorno alle modifiche al DUVRI, il rischio derivante da interferenze appare ben più
proporzionale agli specifici fattori di rischio delle attività svolte che alla loro durata.
Presidente della Repubblica - Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Tiziano Menduto
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235 duvri - le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti

  • 1. Anno 15 - numero 3117 di mercoledì 26 giugno 2013 DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti Il "decreto del fare" ha portato molte modifiche relative all'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. I settori di attività a basso rischio infortunistico e i dieci uomini-giorno. Pubblicità Roma, 26 Giu ? La pubblicazione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto "decreto del fare" o "decreto fare", porta con sé tali modifiche e variazioni sugli adempimenti in materia di sicurezza che è bene cominciare a soffermarsi su qualche aspetto specifico e offrire qualche informazione più dettagliata ai nostri lettori. Ci soffermiamo oggi in particolare su quanto indicato nell'articolo 32 del DL 69/2013 in merito al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Ricordiamo a questo proposito che il DUVRI ? con riferimento all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del Testo Unico - è lo strumento con cui il datore di lavoro committente individua e valuta i rischi generati all'interno dei suoi ambienti lavorativi dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori. E si parla di interferenza nella circostanza in cui si può verificare un "contatto rischioso" tra il personale del datore di lavoro committente e il personale dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro con contratti differenti. Dunque lo scopo del DUVRI è quello di garantire nei luoghi di lavoro la cooperazione e il coordinamento dei lavori, riducendo il rischio interferenziale. Il documento elaborato deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato all'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Pubblicità Sicurezza sul lavoro - Dal DUVRI al POS - Il coordinamento nelle aziende e nei cantieri Modello di corso su Slide in formato PDF per formatori sulla sicurezza Veniamo ora alle novità, alle "semplificazioni" indotte dal decreto legge "del fare". Principalmente sono due: - la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, con riferimento all' elaborazione del DUVRI, possono essere attuati nei settori di attività a basso rischio infortunistico con l'individuazione di un incaricato in possesso di adeguati requisiti; - la tipologia di lavori o servizi per i quali non è considerata obbligatoria la redazione del documento unico di valutazione delle interferenze è estesa ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini-giorno. Innanzitutto vediamo come viene cambiato il comma 3 e 3bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 dal DL 69/2013: Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti Stampa - DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti 1/3
  • 2. infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»; b) all'articolo 29: (...) «6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL (...). (...) Dunque si rimanda al futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (6-ter) la definizione dei settori a basso rischio infortunistico con riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Nella miriade di appalti e subappalti delle attività lavorative in Italia non sarà tuttavia difficile avere una presenza contemporanea di attività a "basso rischio" e di attività ad "alto rischio" eseguite da ditte diverse. Come tutelare i lavoratori impegnati in attività a "basso rischio" che possono "interferire" con concomitanti attività ad "alto rischio"? Non sarebbe auspicabile per la loro tutela un documento specifico, il DUVRI, per valutare i rischi da interferenze? È evidente poi che le interferenze tra molte attività a "basso rischio" non comportano necessariamente un basso livello di rischio complessivo. Se riguardo ai settori a basso rischio infortunistico si attende il futuro "decreto attuativo", sono pienamente vigenti le modifiche apportate dal decreto legge al comma 3-bis dell'articolo 26 del Testo Unico. Il comma 3-bis era stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009 e prevedeva che l'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 26 non si applicava ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Con il DL 69/2013 l'esclusione dall' obbligo di elaborazione del DUVRI è stata estesa dai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni ? due giorni in cui potevano essere impegnati anche decine di lavoratori ? ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno (ad esempio non superiore a cinque giorni lavorativi per due lavoratori). Sono moltissimi i lavori che possono rimanere sotto la soglia dei dieci uomini-giorno senza comportare i rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza degli altri rischi particolari indicati nell'allegato XI del D.Lgs. 81/2008. ALLEGATO XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti Stampa - DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti 2/3
  • 3. 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. È sicuro tuttavia che non vi siano altri rischi presenti in molte "brevi" attività in appalto che avrebbero necessitato dell'elaborazione di un DUVRI? Infatti, concludendo questa breve rassegna attorno alle modifiche al DUVRI, il rischio derivante da interferenze appare ben più proporzionale agli specifici fattori di rischio delle attività svolte che alla loro durata. Presidente della Repubblica - Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Tiziano Menduto Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in DUVRI -> DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti Stampa - DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti 3/3