1. News 30/SSL/2017
Lunedì, 24 luglio 2017
Sicurezza sul lavoro, per cronotachigrafo alterato doppia punizione.
Alterare il cronotachigrafo integra il reato di omissione dolosa di cautele
antinfortunistiche, così come la fattispecie ex Codice della strada, non potendosi
configurare concorso apparente fra le norme.
La Suprema Corte ha con sentenza 12 luglio 2017, n.34107 ricordato come l’articolo
437 Codice penale, che punisce il delitto di rimozione od omissione dolosa di
cautele contro gli infortuni sia un reato doloso di pericolo, con finalità di tutela
differenti rispetto all’articolo 179, Codice della strada che invece sanziona chi
circola con cronotachigrafo alterato. I Giudici escludono che si possa trattare di
concorso apparente di norme e ritengono che si debbano applicare entrambe le
norme.
Nel caso di specie, i Giudici annullano con rinvio la sentenza che aveva
condannato l’imputato toscano solo ex articolo 179, Codice della strada. Rilevano
infatti, che la fattispecie (alterazione del cronotachigrafo) possa integrare anche il
reato di omissione di cautele antinfortunistiche, alla luce del fatto che le norme non
sono in concorso apparente tra loro.
Fonte: reteambiente.it
La Cassazione sul DVR incompleto.
Documento di valutazione dei rischi incompleto: per la cassazione si configura la
responsabilità amministrativa da reato degli enti.
In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di
valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, che è onere del datore di
lavoro non delegabile, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs.
231/2001, a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.
2. Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29731 dello
scorso 14 giugno. Nel caso in esame l’Ente è stato ritenuto responsabile, prima dal
Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello, del reato di lesioni colpose (art.
590 del Codice Penale) in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era
intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa,
dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa
conseguito un vantaggio dalle condotte del predetto, ossia una riduzione dei costi
lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili
attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.
Da ciò ne è discesa la colpa d'organizzazione dell’ente consistita nella mancata
adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di
organizzazione e gestione nonché nella mancata assicurazione di un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in
materia di salute e sicurezza.
In merito i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Società,
hanno confermato quanto statuito in primo e secondo grado rilevando che, nel
caso di specie, il documento di valutazione rischi, la cui redazione è compito
specifico del datore di lavoro e in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di
delega, era stato stilato in maniera incompleta.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che proprio dalla suddetta lacuna è
susseguito l’infortunio del lavoratore rispetto al quale la società è responsabile ai
sensi dell’art. 590 c.p., ma non solo. Il mancato rispetto della normativa
antinfortunistica, dalla quale ne è conseguito un vantaggio per la società derivante
dal risparmio di tempo, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all’art.
5 del D.Lgs. 231/2001.
Fonte: ANMIL e puntosicuro.it
OT24, il modulo Inail per le istanze 2018.
ROMA – OT24. È stato pubblicato da Inail il modello OT24 per le domande 2018
relativi agli interventi del 2017.
Info: Inail nuovo modulo online OT24
3. Fonte: quotidianosicurezza.it
Rischio stradale: come fare una moderna formazione sulla guida sicura.
Due interventi si soffermano sull’importanza della formazione per la guida sicura.
Obblighi normativi, ambienti e luoghi di lavoro, rischi generici e specifici, il supporto
al datore di lavoro e le competenze dei lavoratori.
Bologna, 20 Lug – Sappiamo che l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 relativo alla
valutazione dei rischi indica che la ‘valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle
miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (…)’.
Tuttavia in alcune aziende ci sono ancora rischi che non vengono valutati e per i
quali non vengono formati i lavoratori. E uno di questi è sicuramente il rischio
stradale.
Dopo le nostre interviste a Federico Ricci e Andrea Bucciarelli su infortuni stradali e in
itinere, torniamo a parlare di questo tema essenziale per la prevenzione degli
infortuni mortali.
E lo facciamo presentando alcuni interventi al convegno “ Cambia marcia:
l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore”, organizzato
dall’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS),
che si è tenuto il 19 ottobre 2016 a Bologna durante la manifestazione “ Ambiente
Lavoro”.
In particolare due relatori hanno raccontato e sottolineato “l’importanza della
formazione per la guida sicura”.
Nell’intervento di Nicola Corsano (Consigliere Nazionale AiFOS) si evidenziano
innanzitutto i vantaggi di una formazione per la guida sicura. Non solo “è
socialmente importante (per evitare feriti/morti in incidenti stradali)”, ma è
“economicamente conveniente”, ad esempio per lo stato (assistenza sanitaria), per
l’impresa (OT24), probabilmente per le assicurazioni (rimborsi). Ed è un benefit per il
lavoratore. Senza dimenticare che una guida sicura è vantaggiosa “anche per la
tutela dell’ambiente (risparmio carburante, usura pneumatici…)”.
Il relatore riflette poi sugli obblighi alla luce del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008):
4. - Articolo 20 comma 2 lettera c): utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di
sicurezza. Ma “è sufficiente che il lavoratore abbia conseguito la patente?
- Articolo 18 Comma 1 lettera c): il datore di lavoro deve, nell’affidare i compiti ai
lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza; È sufficiente che il lavoratore abbia conseguito la patente
di guida x anni fa?”.
E il veicolo cos’è?
Se si parte dall’articolo 69, che comprende la definizione di attrezzatura di lavoro, o
dall'articolo 62, sempre del D.Lgs.n. 81/2008, che prevede che ‘ferme restando le
disposizioni di cui al titolo I [Disposizioni generali], si intendono per luoghi di lavoro,
unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare
posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni
altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro’, si può arrivare alla conclusione che il
veicolo non è un’attrezzatura di lavoro e non è un luogo di lavoro.
E sempre l'art. 62 prevede proprio alcuni casi di esclusione dal campo di
applicazione del titolo II dedicato ai luoghi di lavoro (in quanto ad esso si applicano
disposizioni specifiche e speciali): “2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o
forestale”.
Si sottolinea tuttavia che, riguardo all’ambiente di lavoro, la giurisprudenza “da
tempo definisce ‘ambiente di lavoro quello che circonda il lavoratore in tutta la
fase in cui si svolge l'attività lavorativa, compresi i luoghi in cui i lavoratori devono
recarsi per incombenze di qualsiasi natura’ (Cass. pen. sez. IV del 25 novembre 1961
e del 6 novembre 1980, Terenziani)”.
Parlando poi delle cause di incidenti gravi, spesso cause comportamentali, perché
“non dovrebbe essere di fondamentale importanza l’informazione, la formazione e
l’addestramento per la ‘Guida’”?
5. E se qualcuno ritiene che siamo di fronte ad un rischio generico della strada,
bisogna tener conto di alcune sentenze della Corte di Cassazione (es: la n. 3970
dell’aprile 1999) che hanno specificato che il rischio generico della strada può
diventare “rischio specifico di lavoro”.
Sullo stesso tema interviene anche Alfredo De Dominicis (ingegnere, pilota di rally e
istruttore) che si chiede, nell’era delle auto intrinsecamente sicure, come debba
essere fatta una moderna formazione sulla guida?
Si sottolinea che l’approccio è cambiato: ora “dobbiamo prevenire rischi ed
incidenti”.
Inoltre “certamente servono le basi teorico-pratiche della guida corretta, ma… il
lavoratore che prende un mezzo occasionalmente deve essere sempre pronto”,
anche con riferimento alle diverse caratteristiche dei veicoli (cambio, trazione,
baricentro, …).
Riguardo all’informazione è poi necessario:
- “aumentare la conoscenza e la competenza del lavoratore”: “saper scegliere
l’auto più adatta alle proprie esigenze”; “saper selezionare l’accessoristica a lui
utile”; “saper selezionare le caratteristiche tecniche”;
- supportare il datore di lavoro: “nella creazione delle flotte; nel comunicare con il
lavoratore”.
Bisogna poi aumentare la consapevolezza relativamente a:
- “i nostri limiti fisici;
- il falso mito del multitasking;
- la distrazione cognitiva;
- colpi di sonno e alimentazione;
- gli stati di collera e stress”.
Ed importante sensibilizzare per cambiare i comportamenti:
- “attenzione alla guida;
- alterazione da alcool e droghe”.
Inoltre si sottolinea l’importanza:
- “delle prove pratiche”;
- delle linee guida del datore di lavoro.
Ricordando, in conclusione, che nell’era della guida assistita la formazione su questo
6. tema deve trattare le problematiche odierne, aumentare la competenza dei
guidatori per scelte consapevoli e incidere sui comportamenti, la relazione riporta,
infine, alcune indicazioni su “come essere proattivi nell’evitare incidenti anche
causati da altri:
- essere prevedibili;
- sguardo mobile;
- distanza di sicurezza;
- mezzi in perfetta efficienza;
- non permanere negli angoli ciechi;
- rispettare le esigenze del proprio corpo;
- comunicare con gli altri veicoli preventivamente;
- saper leggere l’asfalto per acquaplaning, cambio di aderenza ecc”.
“ L’importanza della formazione per la guida sicura – Nicola Corsano”, a cura di Nicola Corsano
(Consigliere Nazionale AiFOS), intervento al convegno “Cambia marcia: l’importanza della guida
sicura per la tutela del lavoratore” (formato PDF, 706 kB).
“ L’importanza della formazione per la guida sicura – Alfredo De Dominicis”, a cura di Alfredo De
Dominicis (ingegnere, pilota di rally e istruttore), intervento al convegno “Cambia marcia:
l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore” (formato PDF, 2.30 MB).
Fonte: puntosicuro.it
7. tema deve trattare le problematiche odierne, aumentare la competenza dei
guidatori per scelte consapevoli e incidere sui comportamenti, la relazione riporta,
infine, alcune indicazioni su “come essere proattivi nell’evitare incidenti anche
causati da altri:
- essere prevedibili;
- sguardo mobile;
- distanza di sicurezza;
- mezzi in perfetta efficienza;
- non permanere negli angoli ciechi;
- rispettare le esigenze del proprio corpo;
- comunicare con gli altri veicoli preventivamente;
- saper leggere l’asfalto per acquaplaning, cambio di aderenza ecc”.
“ L’importanza della formazione per la guida sicura – Nicola Corsano”, a cura di Nicola Corsano
(Consigliere Nazionale AiFOS), intervento al convegno “Cambia marcia: l’importanza della guida
sicura per la tutela del lavoratore” (formato PDF, 706 kB).
“ L’importanza della formazione per la guida sicura – Alfredo De Dominicis”, a cura di Alfredo De
Dominicis (ingegnere, pilota di rally e istruttore), intervento al convegno “Cambia marcia:
l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore” (formato PDF, 2.30 MB).
Fonte: puntosicuro.it