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News 35/SSL/2015
Lunedì, 07 Settembre 2015
Intesa Ministero Lavoro e Aci per accesso al Pubblico registro automobilistico
Ispettori del lavoro, accesso al Pubblico Registro Automobilistico. Siglato dal
Ministero del Lavoro e Aci un protocollo d’intesa per la verifica della titolarità dei
veicoli impiegati in attività produttive e finalizzato alla lotta al caporalato.
Il patto sottoscritto tra il Ministro e l’Automobile club d’Italia, consentirà agli ispettori
del lavoro di accedere immediatamente al PRA in modo tale da porte verificare in
tempo reale la titolarità degli autoveicoli e incrociare i dati riscontrati con altri a
disposizione.
I controlli sui PRA dovranno essere utili in particolare nella vigilanza in agricoltura,
edilizia, autotrasporto e logistica.”In particolare, in edilizia o in agricoltura l’accesso
al P.R.A. risulterà particolarmente efficace in tutte le azioni di contrasto al
caporalato – che notoriamente si realizza attraverso l’intermediazione di
manodopera da trasportare e smistare nei diversi cantieri o terreni agricoli – o
comunque ogniqualvolta sia necessario verificare la presenza di una determinata
impresa nell’ambito di un sito produttivo”. (Articolo a cura di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Nuova PA, occorre anche conciliare tempi di vita e di lavoro
È in vigore dal 28 agosto 2015 la L. 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Oltre che della semplificazione amministrativa e della riorganizzazione
dell’amministrazione dello Stato, comprese le funzioni ed il funzionamento delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la 124/2015 si pone
l’obiettivo della “promozione dellaconciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche”(art. 14, capo III, “personale”).
L’argomento è di sicuro interesse e va inserito fra quelli trattati da questa rubrica, per
l’impatto sulle amministrazioni pubbliche che sono tenute ad adottare misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali:
1. per l’attuazione del telelavoro;
2. per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.
In questo senso, specialmente per le nuove modalità spazio-temporali di lavoro,
l’impegno delle amministrazioni deve essere tale da consentire “entro tre anni, ad
almeno il 10 per cento dei dipendenti… di avvalersi di tali modalità”. Ciò dovrà
avvenire con la garanzia che gli interessati “non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.
A questo scopo la norma prevede che sulle misure organizzative e sul
raggiungimento dei relativi obiettivi, all’interno delle pubbliche amministrazioni
verranno attivate azioni divalutazione dei percorsi di misurazion: a) della
performance organizzativa e b) individuale.
Spetta alle stesse amministrazioni pubbliche adeguare i propri sistemi di
monitoraggio e controllo interno, “individuando specifici indicatori per la verifica
dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, … sulla qualità
dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.
Nell’ambito dell’obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, le
amministrazioni azioni pubbliche, “stipulano convenzioni con asili nido e scuole
dell’infanzia e a organizzano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni
pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura
scolastica”.
Per l’attuazione di questi obiettivi è prevista una direttiva della Presidenza del
consiglio dei ministri che ne definisca indirizzi e linee guida, tenendo conto del
parere della Conferenza unificata ex DLgs 281/1997 (“Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni…”). (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Rete del lavoro agricolo di qualità, da oggi via alle domande, procedure Inps
Lavoro agricolo di qualità. Da oggi 1° settembre 2015 sarà possibile per le imprese
agricole presentare domanda per entrate a far parte della Rete del lavoro agricolo
di qualità istituita dal Governo con l’articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (DL
Competitività).
Procedura
Le istanze possono essere presentate dalle impreseattraverso un servizio online
messo a disposizione da Inps e al quale si accede su sito dell’Istituto seguendo
questo percorso: Servizi online > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende,
consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro
agricolo di qualità.
Una volta inviate le domande saranno visionate dall’apposita Cabina di regia che
forniràrisposta entro 30 giorni.
Requisiti
Ricordiamo che per entrate a far parte della Rete, le aziende agricole dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
“a) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
per violazioni della normativa in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative
definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi”. (Articolo a cura di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Jobs Act, approvati dal Consiglio dei ministri gli ultimi quattro decreti attuativi
Jobs Act. Il Consiglio del Ministri nella seduta odierna n.79 del 4 settembre 2015 ha
approvato in via definitiva gli ultimi quattro decreti attuativi riguardanti laLegge n.
183 del 2014.
I quattro decreti approvati e che seguono i precedenti inerenti ancora il Jobs Act
approvati lo scorso giugno riguardano:
• riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro;
• razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità;
• razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale;
• riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
A partire dal prossimo lunedì approfondiremo in dettaglio novità e direttive dei nuovi
provvedimenti.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Sigaretta elettronica sul lavoro: ammessa o vietata?
E’ lecito oppure vietato fare uso nei luoghi di lavoro delle sigarette elettroniche? Le
indicazioni della Commissione per gli interpelli.
Da parte di numerosi RLS ci è stato chiesto, per diverse situazioni lavorative, se sia
lecito oppure vietato fare uso nei luoghi di lavoro delle sigarette elettroniche, in
quanto il problema è controverso e spesso si creano dissapori sia tra sia tra i
lavoratori, sia tra lavoratori e datori di lavoro.
Il problema è come interpretare l’applicazione dell’art. 51, Tutela della salute dei
non fumatori, della Legge n. 3 , 16 gennaio 2003, che al primo comma così recita:
È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) [quelli riservati] ai fumatori e come tali contrassegnati.
Il testo è chiarissimo, non lascia spazio ad interpretazioni di alcun genere,
garantendo una totale protezione dal fumo passivo per i non fumatori (nel nostro
caso i lavoratori non fumatori).
Ma tutto è cambiato con la comparsa sul mercato della sigaretta elettronica,
fumando la quale non si produce il tipo di fumo prodotto dalle normali sigarette a
base di tabacco.
Allora il nodo diventa quello di capire se il divieto generalizzato di fumare negli
ambienti di lavoro, ivi sancito, si applica non solo al fumo di tabacco ma anche
all’uso della sigaretta elettronica.
A questo quesito siamo in grado oggi di rispondere in modo preciso, sulla base di
una fonte ufficiale, istituzionalmente preposta a fornire risposte a quesiti riguardanti
modalità applicative ed interpretative delle vigenti norme di legge in campo di
sicurezza del lavoro.
Si tratta della Commissione per gli Interpelli, istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs
81/2008, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, proprio
per dare risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, quindi i pareri espressi dalla
Commissione assumono un preciso valore giuridico.
In data 24 ottobre 2013 la Commissione per gli Interpelli si è espressamente pronunciata sul
tema in questione (Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche),
rispondendo ad un quesito posto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che
chiedeva se la normativa generale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro fosse
estendibile anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
La Commissione ha preso in esame diversi aspetti del problema:
a) secondo le recenti classificazioni merceologiche la sigaretta elettronica è
considerata un articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra
cui in particolare nicotina (ma anche in concentrazioni nanometriche - cioè quasi
infinitesimali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici, etc.);
b) è pur vero che, anche con un uso moderato e con uso di prodotti a bassa
concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana (s’intende
ovviamente di nicotina) accettabile prevista dall’Agenzia Europea per la sicurezza
alimentare;
c) è altrettanto vero che non sono ancora riportati effetti univoci certi sulla salute da
parte del particolato che, negli ambienti chiusi, si forma con l’uso della sigaretta
elettronica e che può essere ovviamente inalato (in perfetta analogia col fumo
passivo) anche dai non fumatori.
Dopo queste premesse, la Commissione formula delle precise indicazioni,
richiamandosi ad una fonte molto autorevole dal punto di vista tecnico, ovvero
l’Istituto Superiore di Sanità, che il 26 settembre 2012 ha emesso nel merito un parere
formale (espresso in analogia all’orientamento europeo oggi esistente), che
considera le sigarette elettroniche al di fuori del campo di applicazione della
Direttiva Comunitaria 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono
tabacco.
Quindi, in mancanza di una specifica (e aggiungiamo “nuova”) previsione
normativa non si applica alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art.
51 delle legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.
Ma la Commissione non si ferma a questa lapidaria dichiarazione e intende
precisare altri due punti, di particolare interesse per il RLS, in quanto attengono
anche alla valutazione dei rischi, ovvero ad un processo su cui il RLS è chiamato ad
intervenire, che sono i seguenti:
1) il Datore di Lavoro ha la possibilità (e quindi la piena facoltà) di vietare l’uso delle
sigarette elettroniche in azienda;
2) se non lo fa, l’uso delle sigarette elettroniche in azienda è subordinato al fatto che
il Datore di lavoro prenda in esame il problema in sede di valutazione dei rischi.
Infatti, il parere della Commissione recita testualmente: della sigaretta elettronica
[…] ne potrà consentire l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle
disposizioni vigenti.
Quindi coinvolgendo il RSPP ed il medico competente ed acquisendo, in sede di
consultazione, il parere del RLS.
Nella valutazione inoltre si dovrà tenere conto del rischio cui l’utilizzazione della
sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in base alle sostanze che possono
essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina ma non solo).
Quindi, in conclusione, nei luoghi di lavoro si potrà “svapare” (neologismo che
indica il processo di aspirare da una sigaretta elettronica) solo se il datore di lavoro
non lo ha esplicitamente vietato ed ha, contestualmente, valutato specificamente i
rischi connessi all’uso
della sigaretta elettronica (ed adottato eventualmente le conseguenti misure in campo
di areazione, ecc.).
Analizzando il problema dal punto di vista del Datore di lavoro, egli ha pertanto due
sole opzioni:
- o vieta l’uso delle sigarette elettroniche, con un esplicito e formale provvedimento;
- o lo consente, ma dopo essersi assunto l’onere e la responsabilità di una puntuale
e documentata valutazione dei rischi.
Non riteniamo opportuno entrare nel merito della nostra opinione in merito al
problema: trovandoci in presenza di un formale ed esplicito pronunciamento di un
organo istituzionalmente preposto, non possiamo che prenderne atto.
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 15/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 all’Associazione
Bancaria Italiana - Prot. 37/0018700/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni - risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle
cosiddette sigarette elettroniche.
Fonte:puntosicuro.it
Le operazioni sicure di travaso di autobotti e ferrocisterne di GPL
Indicazioni sulla sicurezza nelle operazioni di travaso di autobotti e ferrocisterne di
GPL. La normative, le procedure operative, le operazioni preliminari, i compiti del
personale addetto al travaso, i compiti dell’autista dell’autobotte.
La pubblicazione Inail “ Movimentazione merci pericolose. Carico, scarico,
facchinaggio di merci e materiali. Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al
carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi”, realizzata dalla
Direzione Centrale Prevenzione dell’Inail in collaborazione con Parsifal Srl, affronta
non solo il tema della sicurezza dei mezzi di movimentazione ma anche le
problematiche nelle attività di movimentazione, di travaso e di carico e scarico
delle sostanze pericolose.
In particolare un capitolo della pubblicazione è dedicato alla sicurezza nelle
operazioni di travaso di autobotti e ferrocisterne di GPL (gas di petrolio liquefatto).
Nel documento si ricorda innanzitutto che le procedure di sicurezza nello
svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne di GPL sono stabilite
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 maggio 1996; un decreto che
specifica che il “registro giornaliero delle operazioni è obbligatoriamente integrato
dal manuale operativo di sicurezza, che l’operatore sottoscrive ogni volta che si
effettua un’operazione di travaso e che deve essere tenuto a disposizione degli
organi di controllo”. E le procedure operative “devono prevedere il preventivo
controllo del possesso, da parte degli autisti, delle abilitazioni di legge, nonché
provvedimenti idonei a evitare partenze intempestive delle autobotti (ad es. ritiro
delle chiavi di accensione) e/o movimenti indesiderati delle stesse. Inoltre, il corretto
posizionamento dell’autocisterna al punto di travaso, finalizzato a ottenere la
completa copertura della cisterna in travaso da parte dell’impianto fisso di
raffreddamento, deve essere indicato da apposita segnaletica orizzontale, salvo il
caso di presenza di pesa continua”.
Viene poi affrontato il tema dei permessi di lavoro, delle procedure di verifica e
controllo del grado di riempimento, delle procedure operative e
dell’equipaggiamento protettivo del personale addetto al travaso.
Il documento si sofferma anche sulledisposizioni per l’esercizio sicuro dei depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti
mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, oggetto del Titolo 13 del
Decreto del Ministero dell’Interno del 13 ottobre 1994.
Ci soffermiamo brevemente su alcune delle disposizioni per il personale addetto:
- “il personale addetto ai depositi di cui sopra deve essere edotto su: i rischi specifici
derivanti dall’attività; il regolamento interno di sicurezza e il piano per gli interventi di
emergenza; le modalità d’uso dei mezzi di protezione e antincendio”;
- il personale deve “essere istruito sulle cautele da osservare per ovviare a perdite di
gas, incendi e scoppi e per intervenire efficacemente in caso di emergenza. Il
personale addetto allo scarico di autocisterne presso impianti centralizzati per tutti
gli usi, o comunque presso impianti di terzi, deve frequentare i corsi previsti nel D.M.
31 marzo 1984 ed essere provvisto di relativa attestazione”;
- in funzione del tipo di deposito, dovranno prevedersi almeno i seguenti mezzi di
protezione individuale: tuta antitermica di avvicinamento; cappuccio e guanti
termoriflettenti; coperte antifiamma; schermi protettivi; apparecchi di protezione
delle vie respiratorie”.
La pubblicazione Inail si sofferma anche su:
- documentazione tecnica da tenere nei depositi;
- riempimento dei serbatoi;
- zone di rispetto;
- operazioni di travaso;
- operazioni di imbottigliamento;
- operazioni di sfiato e spurgo;
- bonifiche;
- effettuazione di lavori con fiamma;
- transito dei veicoli nei depositi.
Riporta poi nel dettaglio le procedure per le operazioni di carico.
Nelle operazioni preliminari al carico si indica che all’inizio di ciascuna giornata
lavorativa, “l’addetto al travaso richiede al ‘Capo ribalta’ informazioni sui risultati dei
controlli dei sistemi di intervento e blocco. Egli verifica la funzionalità delle
attrezzature necessarie per il trasferimento del prodotto (organi di collegamento,
pompe, compressori, valvole pneumatiche, sistema di messa a terra, ecc.),
compilando il registro delle verifiche giornaliere di sua competenza”.
Inoltre prima di accedere al deposito, “gli autisti sono tenuti ad adempiere quanto
disposto dalla procedura aziendale relativa ad ‘Accesso, Circolazione e
Sorveglianza’, che deve fare parte del Sistema di gestione della Sicurezza. Prima di
dare inizio alle operazioni, l’Addetto al travaso dovrà accertarsi che sia stata
espletata tale procedura di controllo e accesso, e che il mezzo sia stato autorizzato
al travaso. Eseguite le attività di cui sopra, l’Autista condurrà l’autobotte verso il
punto di travaso prescelto per l’effettuazione dell’operazione di travaso
( carico/scarico)”.
Veniamo dunque infine ai compiti del personale aziendale addetto al carico.
In particolare il lavoratore addetto al travaso “provvederà a:
- chiamare il mezzo in turno.
- chiedere all’autista la documentazione relativa alla “Registrazione e autorizzazione
autobotti in ingresso, vistata per autorizzazione”, verificando in modo particolare
che: sia stato effettuato il controllo sulle attrezzature e sulle dotazioni
dell’autocisterna; sia stata prodotta, per l’autobotte in ingresso, la dichiarazione di
gestione per il controllo contro eccessivi abbassamenti di temperatura della
cisterna; la cisterna non sia stata effettivamente sottoposta a cicli di raffreddamento
eccessivi”.
E sulla base di quanto specificatamente dichiarato dall’autista, l’addetto “provvede
a controllare che l’autobotte sia dotata di dispositivo rompifiamma. Una volta che
l’autobotte è stata posizionata sulla pesa ponte del punto di travaso indicato,
l’Addetto al travaso provvederà a:
- controllare il corretto posizionamento dell’autobotte sotto l’impianto di
raffreddamento e che la stessa sia rivolta verso l’uscita;
- sistemare i cunei per il bloccaggio delle ruote posteriori.
- controllare l’avvenuto spegnimento del motore dell’autobotte.
- verificare il distacco dell’alimentazione elettrica delle batterie.
- richiedere all’autista del mezzo la consegna delle chiavi.
- compilare l’apposito registro di travaso.
- iniziare le operazioni di collegamento dell’autobotte al circuito del gas”.
Dopo aver controllato la documentazione e aver effettuato i controlli preliminari,
l’Addetto al travaso “deve provvedere al collegamento dell’autobotte al circuito
del gas dello stabilimento, avvalendosi della collaborazione dell’autista per le
operazioni di sflangiatura. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà,
con la collaborazione dell’autista, a:
- collegare a terra la cisterna, mediante la pinza di messa a terra.
- verificare l’assenza di perdite.
- accoppiare gli attacchi (bracci) della fase gas e della fase liquida.
- aprire le valvole di fondo della cisterna.
- aprire le valvole manuali della cisterna e dell’impianto.
- controllare l’avvenuto accoppiamento, in base all’indicazione del manometro.
- verificare l’assenza di perdite”.
Si sottolinea che in caso di eventuali perdite, “si deve provvedere immediatamente
alla sospensione dell’attività, comunicando tempestivamente l’anomalia al
Responsabile del deposito”.
Infine dopo aver accertato l’assenza di fughe di gas, “l’Addetto alla
movimentazione concluderà l’operazione di travaso, sia questa di scarico o carico
dell’autobotte. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà a:
- aprire le valvole pneumatiche di fase gas e fase liquida;
- avviare: la pompa, in caso di carico, oppure, il compressore, in caso di scarico;
- controllare la direzione del flusso del liquido, mediante l’indicatore di flusso posto
sulla fase liquida;
- controllare la differenza di pressione tra la mandata compressore e la cisterna in
travaso;
- attendere nella sua posizione, in compagnia dell’autista, la fine del trasferimento
del prodotto;
- verificare e registrare il quantitativo: del prodotto travasato in caso di scarico; del
massimo riempimento del mezzo (80% volume) nel caso di carico”. (Articolo a cura
di Tiziano Menduto)
Fonte:puntosicuro.it
Dopo aver controllato la documentazione e aver effettuato i controlli preliminari,
l’Addetto al travaso “deve provvedere al collegamento dell’autobotte al circuito
del gas dello stabilimento, avvalendosi della collaborazione dell’autista per le
operazioni di sflangiatura. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà,
con la collaborazione dell’autista, a:
- collegare a terra la cisterna, mediante la pinza di messa a terra.
- verificare l’assenza di perdite.
- accoppiare gli attacchi (bracci) della fase gas e della fase liquida.
- aprire le valvole di fondo della cisterna.
- aprire le valvole manuali della cisterna e dell’impianto.
- controllare l’avvenuto accoppiamento, in base all’indicazione del manometro.
- verificare l’assenza di perdite”.
Si sottolinea che in caso di eventuali perdite, “si deve provvedere immediatamente
alla sospensione dell’attività, comunicando tempestivamente l’anomalia al
Responsabile del deposito”.
Infine dopo aver accertato l’assenza di fughe di gas, “l’Addetto alla
movimentazione concluderà l’operazione di travaso, sia questa di scarico o carico
dell’autobotte. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà a:
- aprire le valvole pneumatiche di fase gas e fase liquida;
- avviare: la pompa, in caso di carico, oppure, il compressore, in caso di scarico;
- controllare la direzione del flusso del liquido, mediante l’indicatore di flusso posto
sulla fase liquida;
- controllare la differenza di pressione tra la mandata compressore e la cisterna in
travaso;
- attendere nella sua posizione, in compagnia dell’autista, la fine del trasferimento
del prodotto;
- verificare e registrare il quantitativo: del prodotto travasato in caso di scarico; del
massimo riempimento del mezzo (80% volume) nel caso di carico”. (Articolo a cura
di Tiziano Menduto)
Fonte:puntosicuro.it

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  • 1. News 35/SSL/2015 Lunedì, 07 Settembre 2015 Intesa Ministero Lavoro e Aci per accesso al Pubblico registro automobilistico Ispettori del lavoro, accesso al Pubblico Registro Automobilistico. Siglato dal Ministero del Lavoro e Aci un protocollo d’intesa per la verifica della titolarità dei veicoli impiegati in attività produttive e finalizzato alla lotta al caporalato. Il patto sottoscritto tra il Ministro e l’Automobile club d’Italia, consentirà agli ispettori del lavoro di accedere immediatamente al PRA in modo tale da porte verificare in tempo reale la titolarità degli autoveicoli e incrociare i dati riscontrati con altri a disposizione. I controlli sui PRA dovranno essere utili in particolare nella vigilanza in agricoltura, edilizia, autotrasporto e logistica.”In particolare, in edilizia o in agricoltura l’accesso al P.R.A. risulterà particolarmente efficace in tutte le azioni di contrasto al caporalato – che notoriamente si realizza attraverso l’intermediazione di manodopera da trasportare e smistare nei diversi cantieri o terreni agricoli – o comunque ogniqualvolta sia necessario verificare la presenza di una determinata impresa nell’ambito di un sito produttivo”. (Articolo a cura di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it Nuova PA, occorre anche conciliare tempi di vita e di lavoro È in vigore dal 28 agosto 2015 la L. 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Oltre che della semplificazione amministrativa e della riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, comprese le funzioni ed il funzionamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la 124/2015 si pone l’obiettivo della “promozione dellaconciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”(art. 14, capo III, “personale”). L’argomento è di sicuro interesse e va inserito fra quelli trattati da questa rubrica, per l’impatto sulle amministrazioni pubbliche che sono tenute ad adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali: 1. per l’attuazione del telelavoro;
  • 2. 2. per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. In questo senso, specialmente per le nuove modalità spazio-temporali di lavoro, l’impegno delle amministrazioni deve essere tale da consentire “entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti… di avvalersi di tali modalità”. Ciò dovrà avvenire con la garanzia che gli interessati “non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”. A questo scopo la norma prevede che sulle misure organizzative e sul raggiungimento dei relativi obiettivi, all’interno delle pubbliche amministrazioni verranno attivate azioni divalutazione dei percorsi di misurazion: a) della performance organizzativa e b) individuale. Spetta alle stesse amministrazioni pubbliche adeguare i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, “individuando specifici indicatori per la verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, … sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”. Nell’ambito dell’obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, le amministrazioni azioni pubbliche, “stipulano convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a organizzano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica”. Per l’attuazione di questi obiettivi è prevista una direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri che ne definisca indirizzi e linee guida, tenendo conto del parere della Conferenza unificata ex DLgs 281/1997 (“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni…”). (Articolo di Enzo Gonano) Fonte:quotidianosicurezza.it Rete del lavoro agricolo di qualità, da oggi via alle domande, procedure Inps Lavoro agricolo di qualità. Da oggi 1° settembre 2015 sarà possibile per le imprese agricole presentare domanda per entrate a far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dal Governo con l’articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (DL Competitività).
  • 3. Procedura Le istanze possono essere presentate dalle impreseattraverso un servizio online messo a disposizione da Inps e al quale si accede su sito dell’Istituto seguendo questo percorso: Servizi online > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Una volta inviate le domande saranno visionate dall’apposita Cabina di regia che forniràrisposta entro 30 giorni. Requisiti Ricordiamo che per entrate a far parte della Rete, le aziende agricole dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto; b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a); c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi”. (Articolo a cura di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it Jobs Act, approvati dal Consiglio dei ministri gli ultimi quattro decreti attuativi Jobs Act. Il Consiglio del Ministri nella seduta odierna n.79 del 4 settembre 2015 ha approvato in via definitiva gli ultimi quattro decreti attuativi riguardanti laLegge n. 183 del 2014. I quattro decreti approvati e che seguono i precedenti inerenti ancora il Jobs Act approvati lo scorso giugno riguardano: • riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; • razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità; • razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale; • riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. A partire dal prossimo lunedì approfondiremo in dettaglio novità e direttive dei nuovi provvedimenti.
  • 4. Fonte:quotidianosicurezza.it Sigaretta elettronica sul lavoro: ammessa o vietata? E’ lecito oppure vietato fare uso nei luoghi di lavoro delle sigarette elettroniche? Le indicazioni della Commissione per gli interpelli. Da parte di numerosi RLS ci è stato chiesto, per diverse situazioni lavorative, se sia lecito oppure vietato fare uso nei luoghi di lavoro delle sigarette elettroniche, in quanto il problema è controverso e spesso si creano dissapori sia tra sia tra i lavoratori, sia tra lavoratori e datori di lavoro. Il problema è come interpretare l’applicazione dell’art. 51, Tutela della salute dei non fumatori, della Legge n. 3 , 16 gennaio 2003, che al primo comma così recita: È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) [quelli riservati] ai fumatori e come tali contrassegnati. Il testo è chiarissimo, non lascia spazio ad interpretazioni di alcun genere, garantendo una totale protezione dal fumo passivo per i non fumatori (nel nostro caso i lavoratori non fumatori). Ma tutto è cambiato con la comparsa sul mercato della sigaretta elettronica, fumando la quale non si produce il tipo di fumo prodotto dalle normali sigarette a base di tabacco. Allora il nodo diventa quello di capire se il divieto generalizzato di fumare negli ambienti di lavoro, ivi sancito, si applica non solo al fumo di tabacco ma anche all’uso della sigaretta elettronica. A questo quesito siamo in grado oggi di rispondere in modo preciso, sulla base di una fonte ufficiale, istituzionalmente preposta a fornire risposte a quesiti riguardanti modalità applicative ed interpretative delle vigenti norme di legge in campo di sicurezza del lavoro. Si tratta della Commissione per gli Interpelli, istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/2008, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, proprio per dare risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, quindi i pareri espressi dalla Commissione assumono un preciso valore giuridico. In data 24 ottobre 2013 la Commissione per gli Interpelli si è espressamente pronunciata sul tema in questione (Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche), rispondendo ad un quesito posto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che chiedeva se la normativa generale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro fosse estendibile anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
  • 5. La Commissione ha preso in esame diversi aspetti del problema: a) secondo le recenti classificazioni merceologiche la sigaretta elettronica è considerata un articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina (ma anche in concentrazioni nanometriche - cioè quasi infinitesimali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici, etc.); b) è pur vero che, anche con un uso moderato e con uso di prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana (s’intende ovviamente di nicotina) accettabile prevista dall’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare; c) è altrettanto vero che non sono ancora riportati effetti univoci certi sulla salute da parte del particolato che, negli ambienti chiusi, si forma con l’uso della sigaretta elettronica e che può essere ovviamente inalato (in perfetta analogia col fumo passivo) anche dai non fumatori. Dopo queste premesse, la Commissione formula delle precise indicazioni, richiamandosi ad una fonte molto autorevole dal punto di vista tecnico, ovvero l’Istituto Superiore di Sanità, che il 26 settembre 2012 ha emesso nel merito un parere formale (espresso in analogia all’orientamento europeo oggi esistente), che considera le sigarette elettroniche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono tabacco. Quindi, in mancanza di una specifica (e aggiungiamo “nuova”) previsione normativa non si applica alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 delle legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. Ma la Commissione non si ferma a questa lapidaria dichiarazione e intende precisare altri due punti, di particolare interesse per il RLS, in quanto attengono anche alla valutazione dei rischi, ovvero ad un processo su cui il RLS è chiamato ad intervenire, che sono i seguenti: 1) il Datore di Lavoro ha la possibilità (e quindi la piena facoltà) di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda; 2) se non lo fa, l’uso delle sigarette elettroniche in azienda è subordinato al fatto che il Datore di lavoro prenda in esame il problema in sede di valutazione dei rischi. Infatti, il parere della Commissione recita testualmente: della sigaretta elettronica […] ne potrà consentire l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. Quindi coinvolgendo il RSPP ed il medico competente ed acquisendo, in sede di consultazione, il parere del RLS. Nella valutazione inoltre si dovrà tenere conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in base alle sostanze che possono essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina ma non solo).
  • 6. Quindi, in conclusione, nei luoghi di lavoro si potrà “svapare” (neologismo che indica il processo di aspirare da una sigaretta elettronica) solo se il datore di lavoro non lo ha esplicitamente vietato ed ha, contestualmente, valutato specificamente i rischi connessi all’uso della sigaretta elettronica (ed adottato eventualmente le conseguenti misure in campo di areazione, ecc.). Analizzando il problema dal punto di vista del Datore di lavoro, egli ha pertanto due sole opzioni: - o vieta l’uso delle sigarette elettroniche, con un esplicito e formale provvedimento; - o lo consente, ma dopo essersi assunto l’onere e la responsabilità di una puntuale e documentata valutazione dei rischi. Non riteniamo opportuno entrare nel merito della nostra opinione in merito al problema: trovandoci in presenza di un formale ed esplicito pronunciamento di un organo istituzionalmente preposto, non possiamo che prenderne atto. Commissione per gli interpelli - Interpello n. 15/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 all’Associazione Bancaria Italiana - Prot. 37/0018700/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche. Fonte:puntosicuro.it Le operazioni sicure di travaso di autobotti e ferrocisterne di GPL Indicazioni sulla sicurezza nelle operazioni di travaso di autobotti e ferrocisterne di GPL. La normative, le procedure operative, le operazioni preliminari, i compiti del personale addetto al travaso, i compiti dell’autista dell’autobotte. La pubblicazione Inail “ Movimentazione merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi”, realizzata dalla Direzione Centrale Prevenzione dell’Inail in collaborazione con Parsifal Srl, affronta non solo il tema della sicurezza dei mezzi di movimentazione ma anche le problematiche nelle attività di movimentazione, di travaso e di carico e scarico delle sostanze pericolose. In particolare un capitolo della pubblicazione è dedicato alla sicurezza nelle operazioni di travaso di autobotti e ferrocisterne di GPL (gas di petrolio liquefatto). Nel documento si ricorda innanzitutto che le procedure di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne di GPL sono stabilite
  • 7. dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 maggio 1996; un decreto che specifica che il “registro giornaliero delle operazioni è obbligatoriamente integrato dal manuale operativo di sicurezza, che l’operatore sottoscrive ogni volta che si effettua un’operazione di travaso e che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo”. E le procedure operative “devono prevedere il preventivo controllo del possesso, da parte degli autisti, delle abilitazioni di legge, nonché provvedimenti idonei a evitare partenze intempestive delle autobotti (ad es. ritiro delle chiavi di accensione) e/o movimenti indesiderati delle stesse. Inoltre, il corretto posizionamento dell’autocisterna al punto di travaso, finalizzato a ottenere la completa copertura della cisterna in travaso da parte dell’impianto fisso di raffreddamento, deve essere indicato da apposita segnaletica orizzontale, salvo il caso di presenza di pesa continua”. Viene poi affrontato il tema dei permessi di lavoro, delle procedure di verifica e controllo del grado di riempimento, delle procedure operative e dell’equipaggiamento protettivo del personale addetto al travaso. Il documento si sofferma anche sulledisposizioni per l’esercizio sicuro dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, oggetto del Titolo 13 del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 ottobre 1994. Ci soffermiamo brevemente su alcune delle disposizioni per il personale addetto: - “il personale addetto ai depositi di cui sopra deve essere edotto su: i rischi specifici derivanti dall’attività; il regolamento interno di sicurezza e il piano per gli interventi di emergenza; le modalità d’uso dei mezzi di protezione e antincendio”; - il personale deve “essere istruito sulle cautele da osservare per ovviare a perdite di gas, incendi e scoppi e per intervenire efficacemente in caso di emergenza. Il personale addetto allo scarico di autocisterne presso impianti centralizzati per tutti gli usi, o comunque presso impianti di terzi, deve frequentare i corsi previsti nel D.M. 31 marzo 1984 ed essere provvisto di relativa attestazione”; - in funzione del tipo di deposito, dovranno prevedersi almeno i seguenti mezzi di protezione individuale: tuta antitermica di avvicinamento; cappuccio e guanti termoriflettenti; coperte antifiamma; schermi protettivi; apparecchi di protezione delle vie respiratorie”. La pubblicazione Inail si sofferma anche su: - documentazione tecnica da tenere nei depositi; - riempimento dei serbatoi; - zone di rispetto; - operazioni di travaso; - operazioni di imbottigliamento; - operazioni di sfiato e spurgo; - bonifiche; - effettuazione di lavori con fiamma;
  • 8. - transito dei veicoli nei depositi. Riporta poi nel dettaglio le procedure per le operazioni di carico. Nelle operazioni preliminari al carico si indica che all’inizio di ciascuna giornata lavorativa, “l’addetto al travaso richiede al ‘Capo ribalta’ informazioni sui risultati dei controlli dei sistemi di intervento e blocco. Egli verifica la funzionalità delle attrezzature necessarie per il trasferimento del prodotto (organi di collegamento, pompe, compressori, valvole pneumatiche, sistema di messa a terra, ecc.), compilando il registro delle verifiche giornaliere di sua competenza”. Inoltre prima di accedere al deposito, “gli autisti sono tenuti ad adempiere quanto disposto dalla procedura aziendale relativa ad ‘Accesso, Circolazione e Sorveglianza’, che deve fare parte del Sistema di gestione della Sicurezza. Prima di dare inizio alle operazioni, l’Addetto al travaso dovrà accertarsi che sia stata espletata tale procedura di controllo e accesso, e che il mezzo sia stato autorizzato al travaso. Eseguite le attività di cui sopra, l’Autista condurrà l’autobotte verso il punto di travaso prescelto per l’effettuazione dell’operazione di travaso ( carico/scarico)”. Veniamo dunque infine ai compiti del personale aziendale addetto al carico. In particolare il lavoratore addetto al travaso “provvederà a: - chiamare il mezzo in turno. - chiedere all’autista la documentazione relativa alla “Registrazione e autorizzazione autobotti in ingresso, vistata per autorizzazione”, verificando in modo particolare che: sia stato effettuato il controllo sulle attrezzature e sulle dotazioni dell’autocisterna; sia stata prodotta, per l’autobotte in ingresso, la dichiarazione di gestione per il controllo contro eccessivi abbassamenti di temperatura della cisterna; la cisterna non sia stata effettivamente sottoposta a cicli di raffreddamento eccessivi”. E sulla base di quanto specificatamente dichiarato dall’autista, l’addetto “provvede a controllare che l’autobotte sia dotata di dispositivo rompifiamma. Una volta che l’autobotte è stata posizionata sulla pesa ponte del punto di travaso indicato, l’Addetto al travaso provvederà a: - controllare il corretto posizionamento dell’autobotte sotto l’impianto di raffreddamento e che la stessa sia rivolta verso l’uscita; - sistemare i cunei per il bloccaggio delle ruote posteriori. - controllare l’avvenuto spegnimento del motore dell’autobotte. - verificare il distacco dell’alimentazione elettrica delle batterie. - richiedere all’autista del mezzo la consegna delle chiavi. - compilare l’apposito registro di travaso. - iniziare le operazioni di collegamento dell’autobotte al circuito del gas”.
  • 9. Dopo aver controllato la documentazione e aver effettuato i controlli preliminari, l’Addetto al travaso “deve provvedere al collegamento dell’autobotte al circuito del gas dello stabilimento, avvalendosi della collaborazione dell’autista per le operazioni di sflangiatura. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà, con la collaborazione dell’autista, a: - collegare a terra la cisterna, mediante la pinza di messa a terra. - verificare l’assenza di perdite. - accoppiare gli attacchi (bracci) della fase gas e della fase liquida. - aprire le valvole di fondo della cisterna. - aprire le valvole manuali della cisterna e dell’impianto. - controllare l’avvenuto accoppiamento, in base all’indicazione del manometro. - verificare l’assenza di perdite”. Si sottolinea che in caso di eventuali perdite, “si deve provvedere immediatamente alla sospensione dell’attività, comunicando tempestivamente l’anomalia al Responsabile del deposito”. Infine dopo aver accertato l’assenza di fughe di gas, “l’Addetto alla movimentazione concluderà l’operazione di travaso, sia questa di scarico o carico dell’autobotte. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà a: - aprire le valvole pneumatiche di fase gas e fase liquida; - avviare: la pompa, in caso di carico, oppure, il compressore, in caso di scarico; - controllare la direzione del flusso del liquido, mediante l’indicatore di flusso posto sulla fase liquida; - controllare la differenza di pressione tra la mandata compressore e la cisterna in travaso; - attendere nella sua posizione, in compagnia dell’autista, la fine del trasferimento del prodotto; - verificare e registrare il quantitativo: del prodotto travasato in caso di scarico; del massimo riempimento del mezzo (80% volume) nel caso di carico”. (Articolo a cura di Tiziano Menduto) Fonte:puntosicuro.it
  • 10. Dopo aver controllato la documentazione e aver effettuato i controlli preliminari, l’Addetto al travaso “deve provvedere al collegamento dell’autobotte al circuito del gas dello stabilimento, avvalendosi della collaborazione dell’autista per le operazioni di sflangiatura. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà, con la collaborazione dell’autista, a: - collegare a terra la cisterna, mediante la pinza di messa a terra. - verificare l’assenza di perdite. - accoppiare gli attacchi (bracci) della fase gas e della fase liquida. - aprire le valvole di fondo della cisterna. - aprire le valvole manuali della cisterna e dell’impianto. - controllare l’avvenuto accoppiamento, in base all’indicazione del manometro. - verificare l’assenza di perdite”. Si sottolinea che in caso di eventuali perdite, “si deve provvedere immediatamente alla sospensione dell’attività, comunicando tempestivamente l’anomalia al Responsabile del deposito”. Infine dopo aver accertato l’assenza di fughe di gas, “l’Addetto alla movimentazione concluderà l’operazione di travaso, sia questa di scarico o carico dell’autobotte. A tale scopo, l’addetto alla movimentazione provvederà a: - aprire le valvole pneumatiche di fase gas e fase liquida; - avviare: la pompa, in caso di carico, oppure, il compressore, in caso di scarico; - controllare la direzione del flusso del liquido, mediante l’indicatore di flusso posto sulla fase liquida; - controllare la differenza di pressione tra la mandata compressore e la cisterna in travaso; - attendere nella sua posizione, in compagnia dell’autista, la fine del trasferimento del prodotto; - verificare e registrare il quantitativo: del prodotto travasato in caso di scarico; del massimo riempimento del mezzo (80% volume) nel caso di carico”. (Articolo a cura di Tiziano Menduto) Fonte:puntosicuro.it