1. News 33/SA/2015
Lunedì,24 Agosto 2015
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
Nella settimana n°33 del 2015 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 57 ( 11quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende tre casi tutti
relativi a mercurio in pesce spada refrigerato (Xiphias gladius) proveniente dalla
Spagna.
Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un
intervento urgente troviamo:
contenuto troppo alto di E 210 - acido benzoico in a ravanello conservato
(Raphanus sativus) provenienti dalla Cina; alto contenuto di solfiti ( congelati
decapitati shell su gamberetti (Metapenaeus affinis) dall'India, attraverso la
Danimarca .
Informazioni per l'attenzione: polifosfati (presenza) non autorizzato in filetti di
platessa refrigerati (Pleuronectes platessa) dalle Antille ;
Salmonella infantis (presente / 25g) in petti di pollo refrigerati da Ungheria, via
Austria carne di pollame e prodotti avicoli a base di carne .
Infine tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala:
contenuto troppo alto di colore E 102 - tartrazina, E 122 di colore - azorubina, di
colore E 129 - rosso allura AC e di colore E 133 - blu brillante FCF nel marshmallows
proveniente dalla Cina; cattivo stato igienico di peperoni rossi dalla Tunisia;
aflatossine in nocciole sgusciate provenienti dalla Turchia.
Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal
mercato, l’Italia segnala presenza di DNA di ruminante in mangime completo per
2. trote, con materie prime provenienti da Germania, Spagna e Portogallo e numero
elevato di Escherichia coli nelle vongole provenienti da Italia .
Regole più severe sulle insalate in busta (dalla conservazione alla scadenza)
Finalmente chiarezza sulla conservazione delle insalate in busta. Da domani entrano
in vigore nuove regole per i prodotti ortofrutticoli di IV gamma, ossia prodotti freschi
pronti per il consumo, dalle insalate in busta appunto, a preparati freschi pronti da
cuocere per minestroni o contorni e macedonie in vasetto. Che non potranno più
essere esposti a una temperatura superiore a 8°C. In alcuni supermercati e negozi
non attrezzati con frigoriferi adatti, le insalate pronte potrebbero quindi sparire,
almeno nel breve periodo. Le confezioni non conformi alle nuove disposizioni
potranno essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte e, almeno per
alcune di queste regole, come per l’etichettatura (ma non per la conservazione a
-8° C), potrebbe esserci ancora qualche giorno di tolleranza, al massimo fino al 20
agosto, prima che scattino le sanzioni.
Le nuove norme sono previste dal decreto attuativo di una legge del 2011 (n.
77/2011) . «Sono prodotti che si sono affermati sul mercato per la loro comodità e
praticità, anche se, ovviamente, queste qualità si pagano. Le nuove disposizioni –
dice Agostino Macrì, responsabile Area sicurezza alimentare dell’Unione Nazionale
Consumatori – sono un passo avanti in materia di sicurezza alimentare e verso la
trasparenza e la corretta informazione del consumatore. Un rafforzamento delle sue
tutele, anche se alcune previsioni potranno comportare un aumento dei costi».
Temperature controllate e imballaggi ecocompatibili
Ecco le principali novità in vigore a partire da domani.
1) Nei supermercati e nei negozi i prodotti ortofrutticoli di IV gamma dovranno
essere mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C. I parametri minimi richiesti
dalla legge agli stabilimenti produttivi prevedono aree di lavorazione con
temperature non superiori a 14 gradi, celle frigorifere non superiori a 8 gradi e
almeno 2 vasche di lavaggio a ricircolo continuo di acqua;
2) E’ consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, ma
in quantità non superiore al 40% del prodotto finito;
3) Sulla confezione dovranno essere riportate, «in un punto evidente dell’etichetta, in
modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili»:
a) «prodotto (oppure il tipo di prodotto, ad es. insalata) lavato e pronto per il
consumo», o «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
3. b) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;
c) la dicitura: «conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C»;
d) la dicitura: «consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e
comunque non oltre la data di scadenza», a meno che il prodotto sia da cuocere
nella confezione integra.
4) imballaggi ecocompatibili: dovranno essere impiegati esclusivamente materiali di
tipologia e grammatura idonei a consentire lo smaltimento tramite raccolta
differenziata o riciclo.
Fonte:food24.ilsole24ore.com
ADAP: I NUOVI REGOLAMENTI UE 828/14 E 609/13 APPLICATIVI DAL 20 LUGLIO 2016
Dal 20 Luglio 2016 diventeranno applicativi i Reg. UE n ° 828/14 e n° 609/13
riguardanti rispettivamente le informazioni ai consumatori sulla presenza di glutine
negli alimenti e gli alimenti destinati a fini medici speciali e alla prima infanzia.
Sono molte le novità che si prospettano nel campo di quelli che vengono
comunemente definiti Alimenti Adatti ad una Alimentazione Particolare (ADAP): in
primo luogo, il Reg. 609 manderà in pensione la Direttiva 2009/39/C.E. e il Reg. C.E.
41/2009, due norme che negli ultimi anni hanno segnato il cammino di chi volesse
intraprendere la strada della commercializzazione degli ADAP.
Se la Direttiva (già ultima versione dell’originale Direttiva CEE 398/89 e recepita in
Italia dal D.Lgs. 111/92) ha introdotto il concetto di “prodotto dietetico“, dando poi il
via a tutto l’iter burocratico per la notifica degli ADAP ai Ministeri della Salute degli
Stati Membri, il Regolamento ha sdoganato la definizione di “alimento senza
glutine”, rendendola applicabile non solo ai prodotti dietetici ma anche ai prodotti
di uso corrente. Due provvedimenti fondamentali dunque, che andranno a
decadere perché ritenuti ormai superati nei loro concetti chiave.
Se poco o nulla andrà a cambiare per i prodotti destinati a fini medici speciali
e per quelli destinati alla prima infanzia, il vero stravolgimento avverrà per le
categorie dei prodotti dietetici (come i senza glutine e i delattosati)
4. Il concetto di prodotto dietetico andrà infatti a decadere e di conseguenza non
sarà più consentito aggiungere la dicitura “dietetico” nella denominazione
dell’alimento, così come non sarà più obbligatorio notificare al Ministero della Salute
i prodotti posti in commercio. La notifica rimarrà però su base volontaria per poter
usufruire del rimborso a carico de S.S.N.
Il Ministero della Salute si è espresso già sull’argomento con la pubblicazione della
Nota Ministeriale 0027673-P-07/07/2015, destinata alle associazioni di categoria.
Inoltre il Ministero stesso, contattato telefonicamente dal Gruppo Maurizi, ha fornito
alcune indicazioni e chiarimenti in merito a quanto diverrà applicativo dal prossimo
Luglio. In particolare il Ministero ha precisato che il D.Lgs. 111/92, laddove non vada
in contrasto con la nuova normativa, rimarrà comunque in vigore. Resta da
capire in ogni caso se la UE lascerà libertà agli Stati Membri di applicare norme
nazionali non armonizzate o se vorrà optare per l’applicazione tout court dei due
Regolamenti.
In merito a ciò il Ministero ha assicurato che entro i primi mesi del 2016 verranno
pubblicate altre circolari o note, volte a fare ulteriore chiarezza sull’argomento
Le principali novità prese in considerazione dalla nota del Ministero, che si
applicheranno a partire dal 20 Luglio 2016:
1. La categoria dei prodotti “dietetici” scomparirà dal quadro legislativo e, di
conseguenza, la corrispondente dicitura non potrà più essere applicata ai
prodotti alimentari
2. I cambiamenti maggiori riguarderanno gli alimenti senza lattosio e senza glutine,
la cui indicazione ricadrà nell’ambito delle indicazioni volontarie previste dall’Art
36 del Reg U.E. 1169/11
3. Non saranno più consentite indicazioni del tipo “per diabetici” sugli alimenti, in
quanto i diabetici potranno facilmente scegliere gli alimenti loro adatti, in base
alla tabella nutrizionale e all’elenco ingredienti
4. Per i prodotti senza glutine ci sarà un nuovo insieme di diciture da poter
applicare sugli imballi, a partire dall’indicazione:
•Senza glutine, utilizzabile su tutti i prodotti nei quali il contenuto di glutine non
sia superiore ai 20 mg/Kg
5. •Con contenuto di glutine molto basso, utilizzabile solo sui prodotti contenenti
frumento, segale, orzo o avena, specialmente lavorati per ridurre il tasso di
glutine, in modo che questo non sia superiore ai 100 mg/Kg
Queste due prime diciture potranno essere corredate dalle ulteriori indicazioni:
•Adatto alle persone intolleranti al glutine
•Adatto ai celiaci
Laddove l’alimento sia stato espressamente prodotto per ridurre il tenore di glutine
nell’alimento o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri che ne siano
privi, l’imballo potrà inoltre riportare una delle seguenti diciture (assolutamente
equivalenti tra loro):
•Specificamente formulato per celiaci
•Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine
Quanto appena detto per gli alimenti senza glutine si deve considerare
obbligatorio solo dal 20 Luglio 2016, mentre può essere applicato su base
volontaria fin da subito
5. Per le indicazioni riguardanti il tenore di lattosio:
•In attesa di una norma Europea che armonizzi il quadro legislativo
(presumibilmente successiva alla data del 20 Luglio 2016) saranno
daconsiderarsi valide le considerazioni presenti nella Nota Ministeriale in
oggetto
•Verrà eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente
associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza
lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di
lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml e sulle cui etichette andrà aggiunta la
dicitura meno di…(riportante la soglia residua di lattosio)
•Solo per i latti e i latti fermentati si potrà usare la dicitura a ridotto contenuto di
lattosio, solo se il lattosio è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette in
questione andrà riportata l’indicazione che il tenore di lattosio è meno di 0,5 g
per 100 g o ml
6. •Le due precedenti diciture dovranno necessariamente essere integrate da
una indicazione del tipo: “il prodotto contiene glucosio e galattosio in
conseguenza della scissione del lattosio”.
Quanto appena detto per gli alimenti senza lattosio si deve considerare
obbligatorio solo dal momento in cui verrà emanata la norma Europea che
armonizzerà il settore, mentre può essere applicato su base volontaria fin da
subito
Ci preme ricordare che tutte le indicazioni fornite ai consumatori continueranno a
ricadere nei limiti imposti dall’Art. 7 del Reg. U.E. 1169/11 riguardante le pratiche leali
di informazione. Non sarà comunque possibile utilizzare una dicitura riguardante
l’assenza di glutine o la naturale assenza di lattosio, laddove ciò sia da ritenersi
scontato e laddove tutti i prodotti analoghi presentino le medesime caratteristiche
(ad esempio, non si potrà utilizzare il claim “senza glutine” su una confezione di
latte).
Resta da verificare come vorrà comportarsi il Ministero con tutta una serie di prodotti
che potremmo definire “border line” (conserve vegetali, succhi di frutta ecc.) per i
quali l’applicazione dei claims potrebbe essere una forzatura ma che attualmente è
soggetta ad interpretazione.
Fonte: gruppomaurizi.it
Pane di semola venduto come Pane d’Altamura, denunciata una persona dalla
forestale
SCOPERTA UNA TRUFFA IN PUGLIA, MOLISE, CAMPANIA E CALABRIA DOVE, IN UNA
GRANDE CATENA DI DISTRIBUZIONE, NORMALE PANE DI SEMOLA ERA SPACCIATO
COME "PANE DI ALTAMURA"
Commercializzavano un comune pane di semola per "Pane di Altamura", quindi non
rispondente alle caratteristiche del rigido disciplinare di produzione. I 22 punti
vendita di una famosa catena di supermercati sono stati controllati dagli uomini
Corpo forestale dello Stato del Comando Regionale Puglia e del Coordinamento
Territoriale per l'ambiente di Altamura.
I supermercati esponevano infatti il prodotto nel banco vendita pubblicizzandolo
con cartelli indicanti "Pane di Altamura", inducendo il consumatore a credere di
acquistare la rinomata DOP.
7. Le indagini dei Forestali, iniziate dal punto vendita situato a Molfetta (BA), hanno
consentito attraverso la verifica della documentazione contabile di tracciare a
ritroso il percorso del prodotto e quindi di sventare la truffa.
Così è scattata le denuncia per frode nell'esercizio del commercio e per
contraffazione di denominazioni di origine dei prodotti alimentari per il
rappresentante legale della grande azienda.
I supermercati sono dislocati in quattro regioni del sud Italia, Puglia, Molise,
Campania e Calabria.
La vendita del prodotto incriminato veniva reclamizzata mediante la distribuzione di
500mila volantini promozionali che inducevano al pubblico in errore sull'acquisto in
offerta del famoso prodotto da forno.
Tale operazione si inserisce in un'attività di controllo avviata già nel 2014 che ha visto
la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 20 commercianti, a tutela del Pane di
Altamura DOP, prodotto unico, che così come recita il disciplinare di produzione,
deve necessariamente essere prodotto da semole rimacina
Fonte:corpoforestale.it