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LE NOVITÀ(1
) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
GENNAIO 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
2
Sommario
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ................................................................................................................... 5
Finanziamenti per migliorare gestione aree marine protette (Normativa Nazionale) ............................. 5
Nulla Osta e Piano del Parco Regionale: limiti poteri regionali di disciplina (Giurisprudenza
Costituzionale)........................................................................................................................................... 5
Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) (Normativa Nazionale).............................. 7
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea(Normativa Comunitaria) .................................................................................................... 8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................................... 8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................................... 9
ARIA ............................................................................................................................................................. 10
Mancata attuazione direttiva qualità aria e misura detentiva dei responsabili pubblici (Giurisprudenza
Comunitaria)............................................................................................................................................ 10
BENI AMBIENTALI........................................................................................................................................ 11
Progetti sperimentali per la tutela beni culturali e paesaggio (Normativa Nazionale)........................... 11
Fondo per il recupero di beni di interesse storico (Normativa Nazionale) ............................................. 11
Nuovo Regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 11
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 12
CACCIA – TUTELA FAUNA ............................................................................................................................ 13
Annotazione tesserino venatorio – recupero fauna uccisa con caccia da postazione fissa – distanza
posto da caccia da abitazioni (Giurisprudenza Costituzionale)............................................................... 13
EFFETTO SERRA............................................................................................................................................ 15
Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa Nazionale)........ 15
Fondo per le zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)........................................................ 15
Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici (Normativa Nazionale)............. 16
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 17
Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (Normativa
Comunitaria)............................................................................................................................................ 18
ENERGIA....................................................................................................................................................... 19
Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 19
Ampliamento utilizzo meccanismo scambio sul posto energia elettrica prodotta (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 19
3
Interventi efficienza energetica: tetto per utilizzo sconto al posto del credito di imposta (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 20
Piano nazionale efficientamento energetico edifici pubblici scolastici (Normativa Nazionale) ............. 20
Sistema Nazionale di Garanzia crediti alle famiglie e imprese ed interventi accrescimento efficienza
energetica (Normativa Nazionale)........................................................................................................... 20
Incentivi alle Regioni per la riconversione energetica verso fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)... 21
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI .............................................................................................................. 22
Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa Nazionale)........ 22
Fondo per le zone economiche ambientali – riduzione sussidi dannosi all’ambiente (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 22
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 23
Spesa privata in ricerca e sviluppo ed economica circolare (Normativa Nazionale)............................... 23
INFORMAZIONE – PARTECIPAZIONE ........................................................................................................... 24
Proposta di iniziativa dei cittadini Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo
(Normativa Comunitaria)......................................................................................................................... 24
MARE ........................................................................................................................................................... 25
Aumento dotazione organico del Corpo delle capitanerie di porto (Normativa Nazionale) ................. 25
Nuovi limiti zolfo combustibili marittimi – IMO 2020 (Normativa Internazionale)................................. 25
Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria).................................. 25
Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico – ricreative (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 26
MOBILITÀ SOSTENIBILE ............................................................................................................................... 27
Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (Normativa
Comunitaria)............................................................................................................................................ 27
Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 27
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 27
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane (Normativa Nazionale)................................................ 28
Prorogati ferrobonus e marebonus per 2020 e 2021 (Normativa Nazionale) ....................................... 28
Messa in sicurezza strade (Normativa Nazionale)................................................................................... 28
Obbligo acquisto nuovi autoveicoli per fonti non da parte della P.A. (Normativa Nazionale) ............... 29
Risorse per rinnovare veicoli per trasporto passeggeri su strada (Normativa Nazionale)...................... 29
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTALE.............................................................................................. 31
Proroga termini per assunzione dipendenti e competenze Ministero Ambiente (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 31
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 32
4
Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria).................................. 32
Incentivi alle Regioni per le bonifiche dei siti inquinati (Normativa Nazionale) ..................................... 32
Incentivi a impianti biogas per produrre energia elettrica realizzati da imprenditori agricoli (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 32
Iscrizione Albo Gestori Ambientali per macchine operatrici (Normativa Nazionale).............................. 33
SOSTANZE PERICOLOSE............................................................................................................................... 34
Indici di rischio uso pesticidi (Normativa Nazionale)............................................................................... 34
Bonifica amianto navi militari (Normativa Nazionale) ............................................................................ 34
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA.............................................................................................................. 35
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 35
Contributi agli enti locali per sicurezza idrogeologica (Normativa Nazionale)........................................ 35
Completamento carta geologica d’Italia (Normativa Nazionale)............................................................ 35
Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. (Normativa Nazionale)................................. 36
5
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Finanziamenti per migliorare gestione aree marine protette (Normativa Nazionale)
I commi 4 e 5 dell’articolo 24 del Decreto Legge 162/2019 prevedono investimenti per potenziare
la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite
TESTO DECRETO LEGGE 162/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19G00171&elenco30giorni=false
Nulla Osta e Piano del Parco Regionale: limiti poteri regionali di disciplina
(Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 dicembre 2019 n° 290 ha:
1. dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale che riconosce al potere
legislativo regionale di disciplinare la procedura di approvazione del Piano del Parco
Regionale prevedendo che se dopo la adozione dell’Ente Parco e la proposta della Giunta il
Consiglio Regionale non lo approva nei termini stabiliti, il Piano risulta approvato. Secondo
la Corte Costituzionale il legislatore regionale del Lazio ha inteso dunque dare attuazione
alla previsione statale dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 (secondo cui il
piano «è approvato dalla regione»), facendo discendere l'approvazione del piano da parte
della Regione, dalla complessiva interazione fra Giunta e Consiglio e, per il caso in cui il
Consiglio sia rimasto inerte, non dalla sua mera inerzia, ma da una già intervenuta
determinazione della Giunta. Tale complessa attività, che si configura come una sorta di
subprocedimento nell'ambito del procedimento di approvazione del piano, trova dunque in
ogni caso la sua manifestazione espressa - ciò che necessariamente ne esclude il preteso
carattere tacito - alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa
non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della
proposta. a norma statale interposta non preclude affatto che la legge regionale affidi alla
Giunta regionale il potere di approvare il piano. La legge statale ha rimesso infatti al
legislatore regionale il compito di individuare l'organo deputato a siffatta approvazione, e
le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa competenza,
attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi. Da quanto detto deriva che
la norma impugnata non si pone in contrasto con l'art. 25, comma 2 (2
), della legge n. 394
del 1991.
2. Ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che esclude l’obbligo del
nulla osta dell’ente parco per una serie di attività legata alla impresa agricola in area
parco quali: a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema
infrastrutturale aziendale esistenti; b) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le
relative tecniche utilizzate; c) l'utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al
suolo; d) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati
all'esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo; e) l'ordinamento produttivo ed
i relativi piani colturali promossi e gestiti dall'impresa agricola; f) la raccolta e il
2
“2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore
anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello.”
6
danneggiamento della flora spontanea derivanti dall'esercizio delle attività aziendali di cui
all'articolo 2 della L.R. 14/2006». Secondo la Corte Costituzionale tale norma regionale
viola l'art. 13 (3
) della legge n. 394 del 1991, che, come già rilevato, prescrive che tutti gli
interventi, gli impianti e le opere per i quali sia necessario il rilascio di concessioni o
autorizzazioni siano sottoposti al preventivo nulla osta dell'ente parco. Il contrasto con
l'art. 13 determina, di riflesso, la violazione della competenza statale in materia di tutela
dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e quindi l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
3. Ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che prevede la possibilità
che un Piano di Utilizzazione Aziendale deroghi al Piano del Parco Regionale. Secondo la
Corte Costituzionale la norma regionale si pone in contrasto non solo con gli artt. 22 e 23
della legge n. 394 del 1991, che individuano nel piano del parco uno degli strumenti di
attuazione delle finalità del parco stesso, ma soprattutto con l'art. 25, comma 2, della
medesima legge, che riconosce al piano per il parco il «valore anche di piano paesistico e di
piano urbanistico» e che configura il piano in questione come strumento di pianificazione
sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Poiché le
anzidette norme statali sono espressione della competenza esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente la norma impugnata viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N°290/2019:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2019/751
3 “1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto
al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del
regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla
osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugna bile, è affisso contemporaneamente all'albo del
comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per
estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.”
7
Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) (Normativa Nazionale)
Le linee guida, approvate con Intesa Stato Regioni del 28 Novembre 2019, danno attuazione ai
paragrafi 3 e 4 (4
) dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE.
Le linee guida nascono anche per rispondere all’avvio della procedura EU Pilot 6730/14/ENVI sulla
non corretta attuazione della Direttiva 92/43/CEE in relazione alla Valutazione di Incidenza
(VincA). Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento
uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il
rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti,
tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i
diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità
territoriali.
Particolarmente interessante nel testo delle linee guida èla parte (1.10) relativa ai rapporti tra
laVIncA e le procedure di VIA e VAS. Le Linee guida ricordano la sentenza della Corte di Giustizia
(nella causa C-177/11) secondo la quale: “un esame effettuato per verificare se un piano o un
progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della
direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso,
sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito
interessato”, quindi la sentenza conclude che “[…] l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della
direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un
determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo
si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il
piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se
quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se
possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi
significativamente il sito interessato”.
In tale contesto,secondo le Linee Guida, l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di
verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di
sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare
ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e
s.m.i.. Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata
nelle procedure di VAS o di VIA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini
dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole
solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.
L’esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è
conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione
del piano/progetto.
TESTO LINEE GUIDA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2019-12-28&atto.codiceRedazionale=19A07968&elenco30giorni=false
4
“3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali
competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non
pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante
conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o
economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di
Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate”
8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea(Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta,
parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra,
per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne.
I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela
della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della
rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di
importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/96 della Commissione del 28 novembre 2019 è stato
approvato il XIII aggiornamento del’elenco dei siti suddetti per la regione biogografica
mediterranea.
TESTO DECISIONE 2020/96:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0096&from=IT
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica continentale, comprende il territorio del Lussemburgo e parti dei territori
unionali di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia,
Romania, Slovenia, Croazia e Svezia.
I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela
della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della
rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di
importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/97 della Commissione del 28 novembre 2019 è stato
approvato il XIII aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografia continentale.
TESTO DECISIONE 2020/97:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0097&from=IT
9
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica alpina comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia,
Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della
Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle
Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora
(Bulgaria).
I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela
della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della
rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di
importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/100 della Commissione del 28 Novembre 2019 è stato
approvato il XIII aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografia alpina.
TESTO DECISIONE 2020/100:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0100&from=IT
10
ARIA
Mancata attuazione direttiva qualità aria e misura detentiva dei responsabili pubblici
(Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 19 Dicembre 2019 (causa C-752-18) ha dichiarato che il
diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 47, primo comma, della Carta, deve essere interpretato
nel senso che, in circostanze caratterizzate da un persistente rifiuto di un’autorità nazionale di
conformarsi ad una decisione giudiziaria che le ingiunge di adempiere un obbligo chiaro, preciso e
incondizionato derivante da tale diritto, segnatamente dalla direttiva 2008/50 (adeguamento
piano qualità aria), spetta al giudice nazionale competente pronunciare una misura coercitiva
detentiva nei confronti dei titolari di un mandato per l’esercizio di pubblici poteri quando, nelle
disposizioni di diritto interno, vi sia un fondamento giuridico per l’adozione di una siffatta misura
che sia sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione e purché la
limitazione che sarebbe imposta al diritto alla libertà personale, garantito dall’articolo 6 della
Carta, mediante tale pronuncia soddisfi le altre condizioni previste al riguardo dall’articolo 52,
paragrafo 1(5
), della Carta. Per contro, in mancanza di un fondamento giuridico simile nel diritto
nazionale, il diritto dell’Unione non conferisce a tale giudice la facoltà di ricorrere a una siffatta
misura. Aggiunge la Corte che è quindi necessario procedere alla ponderazione dei diritti
fondamentali in questione con i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta.
Per quanto riguarda i requisiti che il fondamento giuridico per una limitazione del diritto di libertà
deve soddisfare, la Corte ha già rilevato, alla luce della sentenza della Corte EDU del 21 ottobre
2013, Del Río Prada c. Spagna (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009), che una legge che autorizza il
giudice a privare una persona della sua libertà deve, per soddisfare i requisiti dell’articolo 52,
paragrafo 1, della Carta, essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua
applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio.
La Corte poi conclude precisando che: “occorre ricordare che la piena efficacia del diritto
dell’Unione e l’effettiva tutela dei diritti che i singoli ne derivano possono, se del caso, essere
garantiti dal principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli
da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, principio inerente al sistema dei Trattati su
cui si basa quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e
Factortame, C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti 20, 39 e 52, e del 28 luglio 2016, Tomášová,
C-168/15, EU:C:2016:602, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). Questo principio si applica a
qualsiasi caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro,
indipendentemente dall’autorità pubblica responsabile di tale violazione (sentenza del 28 luglio
2016, Tomášová, C-168/15, EU:C:2016:602, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).”
TESTO CORTE GIUSTIZIA 19/12/2019:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-752/18
COMUNICATO STAMPA CORTE GIUSTIZIA :
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190164it.pdf
5
dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non è un diritto assoluto e può
comprendere restrizioni, in particolare per tutelare i diritti e le libertà altrui. Orbene, una misura coercitiva come
quella detentiva porta con sé una limitazione del diritto alla libertà, garantito dall’articolo 6 della Carta.
11
BENI AMBIENTALI
Progetti sperimentali per la tutela beni culturali e paesaggio (Normativa Nazionale)
Il comma 375 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che vengano
incrementati la parte di utili erariali derivanti dal gioco del lotto in favore del Ministero per i beni
culturali e ambientali già previsti dal comma 83 articolo 3 della legge 662/1996 (6
).
In particolare la nuova norma autorizza la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 alla conservazione, al potenziamento e
alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per
la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la
digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Fondo per il recupero di beni di interesse storico (Normativa Nazionale)
Il Comma 384 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020)
Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e
valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e
culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del
consumo di suolo, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il
Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la
riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse
storico , con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con
decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del Fondo.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Nuovo Regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(Normativa Nazionale)
Il nuovo Regolamento tiene conto anche delle nuove competenze in materia di turismo trasferite
ex articolo 1 del legge 132/2019 conversione Decreto Legge 104/2019 (7
)
TESTO REGOLAMENTO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-21&atto.codiceRedazionale=20G00006&elenco30giorni=false
6
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/12/28/096G0686/sg
7
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=19A07634&elenco30giorni=false
12
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)
Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di
previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con
una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma
45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e
infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi
manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del
dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni
culturali e ambientali.
Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si
definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
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CACCIA – TUTELA FAUNA
Annotazione tesserino venatorio – recupero fauna uccisa con caccia da postazione fissa
– distanza posto da caccia da abitazioni (Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 Dicembre 2019 N° 291:
ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che prevedeva : le annotazioni dei
capi di selvaggina migratoria sul tesserino venatorio devono essere effettuate, in modo indelebile,
sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero dell'animale. Secondo la Corte
Costituzionale l'attendibilità dei dati raccolti è maggiormente garantita quando l'adempimento
viene effettuato in maniera tempestiva e, per tale ragione, il legislatore nazionale, con la legge 7
luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), ha aggiunto il comma 12-bis all'art. 12
della legge n. 157 del 1992, prevedendo che l'annotazione sul tesserino venatorio debba essere
effettuata subito dopo l'abbattimento, sia per la fauna selvatica stanziale che per quella
migratoria. L'intervento normativo deriva da una sollecitazione della Commissione europea,
poiché l'art. 12 della legge n. 157 del 1992 non prevedeva un tempo specifico per adempiere
all'obbligo di annotazione, e la Commissione europea, nell'ambito della procedura avviata nei
confronti dell'Italia (caso EU Pilot 6955/14/ENVI) con richiesta di informazioni sull'attività di
monitoraggio del prelievo venatorio, aveva riscontrato l'esistenza di una variegata legislazione
regionale, che consentiva di differire, con riferimento alle sole specie migratorie, l'annotazione
degli abbattimenti al termine della giornata di caccia. Nella prospettiva di tutela della
sopravvivenza della fauna selvatica, l'obbligo di annotazione non può che investire l'abbattimento
dell'esemplare, inteso come evento effettivamente realizzatosi, a nulla rilevando la materiale
apprensione del capo. Dunque, la norma censurata, che subordina le annotazioni sul tesserino
venatorio al preventivo recupero dell'animale, frustra la ratio sottesa alla disciplina normativa
statale e abbassa la soglia di protezione da essa stabilita. La criticità non è superabile accedendo
alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di
abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale
della norma, che utilizza la congiunzione «e» e non la disgiunzione «o», per precisare che
l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero.
Ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale secondo al quale la selvaggina
ferita può essere recuperata fino a duecento metri dal capanno, in attitudine di caccia e con l'uso
del cane o del natante, ma con arma scarica e riposta in custodia. Secondo la Corte Costituzionale
il recupero del capo ferito da appostamento fisso, come previsto dalla legge regionale censurata,
integra un'attività neutra ai fini della tutela ambientale, poiché deve avvenire con arma scarica e
riposta nell'apposita custodia; pertanto, essendo esclusa la possibilità di uccisione di capi
aggiuntivi rispetto a quelli già feriti, il recupero non può essere ricondotto alla caccia vagante, che
si aggiungerebbe a quella da appostamento fisso prescelta dal cacciatore che spara dal capanno.
La norma censurata, che ha allargato il raggio di azione nell'ambito del quale si può procedere al
recupero dell'animale, va ricondotta al legittimo esercizio della competenza residuale delle Regioni
in materia di caccia, quale disciplina delle modalità di esercizio delle attività afferenti ad essa.
Ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale che impone di verificare le
distanze dei capanni di caccia dagli immobili destinati ad abitazione o al lavoro e quelle per l'uso
delle armi da sparo seguendo l'andamento morfologico del terreno. Secondo la Corte
14
Costituzionale le prescrizioni dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 ( i vari divieti nell’ambito
dell’esercizio della caccia), che sono state indicate quali norme interposte rispetto alla violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sono estranee alla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema. La Corte ha più volte affermato che per individuare la materia in cui si colloca la
norma, interposta nella specie, occorre aver riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità della
disciplina, verificando il nucleo centrale delle prescrizioni e le finalità dell'intervento legislativo, a
prescindere dagli effetti riflessi (sentenze n. 116 del 2019, n. 108 e n. 81 del 2017 e n. 21 del
2016). Gli specifici divieti previsti dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 mirano a garantire la
tutela di coloro che, trovandosi nei pressi del cacciatore, possono essere coinvolti dalla sua
attività; le norme hanno valenza preventiva e sono volte a stabilire condizioni di sicurezza minime,
a garanzia della pubblica incolumità. Diversamente la norma regionale, adottata in tema di
modalità di misurazione delle distanze, in quanto volta alla disciplina dell'attività venatoria, ricade
nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di caccia, che è
legittimamente esercitata anche quando le prescrizioni tecniche per il suo esercizio sono dettate
in vista della tutela di interessi diversi, che si intrecciano o contrappongono a quello del cacciatore
e che, nella specie, afferiscono alla pubblica incolumità. La materia su cui ha inciso la legge
regionale impugnata è del tutto estranea a quella ambientale, poiché non coinvolge alcun aspetto
relativo alla conservazione della fauna e dell'ecosistema, così che la questione - che, in relazione
alle norme indicate quali parametri interposti, avrebbe dovuto essere prospettata per tutt'altro
parametro costituzionale e cioè per violazione delle attribuzioni statali in materia di ordine
pubblico - va rigettata.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N°291/2019:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2019/752
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EFFETTO SERRA
Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa
Nazionale)
Il comma 14 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo che, secondo il successivo
comma 15, sarà finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e
allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione
dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale
e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso
contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Secondo il comma 24 articolo 1 della legge 160/2019 è ripartito con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Nel caso in cui siano individuati
interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali
interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Fondo per le zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)
I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone
economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2
Il comma 92 articolo 1 legge 160/2019 prevede che la quota di interventi finanziata con risorse
statali previste nei commi da 85 a 96 e più in generale gli interventi finanziati dalle
amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto di
cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione
dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato
cosiddetti « Green ». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli
interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli
interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente
funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
Il comma 94 articolo 1 legge 160/2019 prevede che i decreti attuativi del Fondo di cui ai commi da
85 in poi, possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalita' del
comma 86, nonche' la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista
indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le
amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze
per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di
quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma
16
14 (8
) e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al
contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla
protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei
dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione
europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (9
). I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di
ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto
ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
Il comma 95 prevede che agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo,
si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro
per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici (Normativa
Nazionale)
Il comma 119 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) al fine di assicurare la
piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo
sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro
di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.
Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in
connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si
occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali,
mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti
climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali,
con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di
ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università
veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in
materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio
per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della
società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca
nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020
quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di
ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
8
“14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dellevfinanze e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per
l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di
euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034”
9
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
17
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati a effetto
serra (Normativa Nazionale)
Con DLgs 5 dicembre 2019, n.163 si è disciplinato le violazione degli obblighi, di cui al
Regolamento (UE) n.517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui
gas fluorurati a effetto serra.
Il decreto legislativo definisce le sanzioni amministrative pecuniarie relativamente alle violazioni
dei seguenti divieti od obblighi del Regolamento UE 517/2014 (10
):
1. rilascio intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e'
necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito
2. mancata riparazione dei motivi tecnici che hanno prodotto rilasci accidentali di gas
fluorurati a effetto serra
3. violazione obblighi di controllo delle perdite (articolo 4 Regolamento UE 517/2014)
4. violazione obblighi di mantenimento di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta
il gestore o il manutentore (articolo 5 Regolamento UE 517/2014)
5. violazione da parte dell’operatore degli obblighi su tenuta registri in cui sono contenute
tutte le informazioni sui gas serra presenti nelle apparecchiature da lui gestite (articolo 6
Regolamento UE 517/2014)
6. violazione dell’obbligo di cui all’articolo 8 dl Regolamento UE 517/2014 per cui gli operatori
di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero
contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il
recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati
secondo quanto disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati
o distrutti.
7. Violazione obblighi di certificazione per gli operatori che installano , riparano, smantellano
apparecchiature che contengono gas serra, che recuperano gas serra, che controllano le
perdite di gas serra (articolo 10 Regolamento UE 517/2014). Si veda il DPR 146/2018 (QUI)
che disciplina il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che
l’Organismo nazionale italiano di accreditamento, “ACCREDIA”, rilasci un accreditamento
agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati
dal Ministero dell’Ambiente
8. Violazione obblighi restrizione e divieto al commercio di prodotti e apparecchiature di cui
all’allegato III al Regolamento UE 517/2014
9. Violazione obbligo per cui i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento
dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati (articolo
12 Regolamento UE 517/2014)
10. Violazione obbligo per cui a decorrere dal 1o
gennaio 2017 le apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati
nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di gas serra
immettibili in commercio (articolo 14 Regolamento UE 517/2014)
11. Violazione obblighi sulla quantità di idrofluorocarburi messi in commercio (articoli 15,16,18
Regolamento UE 517/2014)
12. Violazione obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per
l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (articolo 17 Regolamento UE 517/2014)
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517&from=IT
18
13. Violazione obblighi in materia di comunicazioni sulla produzione,l'importazione,
l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli
allegati I e II del regolamento UE 517/2014 (articolo 19)
L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, é esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando
carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità
nazionale competente.
All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
L’applicazione delle sanzioni è competenza del Prefetto.
TESTO DLGS 163/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-01-02&atto.codiceRedazionale=19G00170&elenco30giorni=false
Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri
(Normativa Comunitaria)
Il Regolamento Delegato (UE) 2020/22 della Commissione del 31 ottobre 2019 modifica
regolamento (UE) 2019/631 (11
) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un
sistema a più fasi (per veicoli montati in tempi diversi)
TESTO REGOLAMENTO UE 2020/22:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0022&from=IT
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
19
ENERGIA
Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile
(Normativa Nazionale)
Il comma 29 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede contributi per i Comuni
nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I commi da 30a 34 della legge 160/2019 disciplinano le modalità di erogazione dei contributi
assegnati sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. Il termine di
assegnazione è il 31 gennaio 2020
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Ampliamento utilizzo meccanismo scambio sul posto energia elettrica prodotta
(Normativa Nazionale)
Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente
di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con
quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Il comma 65 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) modifica la legge 99/2009
(disposizioni in materia di energia) prevedendo che per incentivare l'utilizzazione dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti
pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica
convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di
potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei
propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto
di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30
per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
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Interventi efficienza energetica: tetto per utilizzo sconto al posto del credito di imposta
(Normativa Nazionale)
Secondo il comma 70 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) a partire dal
1/1/2020, per gli interventi di ristrutturazione importante (12
) di primo livello per le parti comuni
degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto
avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari
Importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito
d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito
e ad intermediari finanziari.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Piano nazionale efficientamento energetico edifici pubblici scolastici (Normativa
Nazionale)
Il Comma 263 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) afferma che con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi
di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i
requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del
consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e
della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonche' della
popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Sistema Nazionale di Garanzia crediti alle famiglie e imprese ed interventi
accrescimento efficienza energetica (Normativa Nazionale)
Il Sistema di Garanzia per agevolare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese (legge
147/2013 (13
) prevede il Fondo prima casa.
Il comma 91 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede, modificando la legge
147/2013 una sezione speciale di detto Fondo per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a
prima richiesta, nella misura massima
12
“si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti
l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non
climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.”
Allegato al Decreto 26 giugno 2015: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg
13
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg (comma 48 articolo 1)
21
del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche
chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La
dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi
e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la
misura massima della garanzia.
Si rinvia a decreti attuativi per il funzionamento della suddetta sezione speciale.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Incentivi alle Regioni per la riconversione energetica verso fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale)
Il comma 66 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio) prevede che al fine di favorire gli
investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la
rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture
sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di
470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi
spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella
tabella 1 allegata alla legge 160/2019 e possono essere modificati, a invarianza del contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
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INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI
Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa
Nazionale)
Il comma 14 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo che, secondo il successivo
comma 15, sarà finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e
allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione
dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale
e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso
contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Secondo il comma 24 articolo 1 della legge 160/2019 è ripartito con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Nel caso in cui siano individuati
interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali
interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Fondo per le zone economiche ambientali – riduzione sussidi dannosi all’ambiente
(Normativa Nazionale)
I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone
economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2
Il Comma 98 articolo 1 legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che al fine di studiare le
modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione
della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta
organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire
dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con
l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca,
innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che
producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, e' costituita presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una
Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la
riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Per la composizione e la dotazione economica della
Commissione vedi commi 99 e 100 successivi.
23
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)
Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di
previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con
una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma
45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile
e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi
manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del
dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni
culturali e ambientali.
Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si
definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Spesa privata in ricerca e sviluppo ed economica circolare (Normativa Nazionale)
Il comma 184 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di sostenere più
efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e
sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della
sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle
tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e
stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali
previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
24
INFORMAZIONE – PARTECIPAZIONE
Proposta di iniziativa dei cittadini Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di
squalo (Normativa Comunitaria)
Decisione della Commissione (UE) 2019/2252 del 17 dicembre 2019 avvia la proposta di iniziativa
dei cittadini in quanto non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di
presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
TESTO DECISIONE 2019/2252:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:336:FULL&from=IT
25
MARE
Aumento dotazione organico del Corpo delle capitanerie di porto (Normativa
Nazionale)
Il comma 151 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di adeguare
gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto-
Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche
ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi la dotazione del personale in servizio
permanente passa dai 3500 previsti attualmente dall’articolo 815 del Codice dell’Ordinamento
Militare ai seguenti:3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860
per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Nuovi limiti zolfo combustibili marittimi – IMO 2020 (Normativa Internazionale)
A partire dal 1° gennaio 2020, tutte le navi per trasporto marittimo avranno l'obbligo di ridurre gli
ossidi di zolfo dell'85%. Il nuovo regolamento è stabilito dall'IMO (International Maritime
Organisation) con lo scopo di ridurre le emissioni di gas dovute all'ossido di zolfo, al fine di tutelare
la salute pubblica e di proteggere l'ambiente. Le navi devono utilizzare combustibili per uso
marittimo con un tenore massimo di zolfo dello 0.5%, rispetto al limite attuale del 3,5%.
Il regolamento sarà applicato in tutto il mondo e in tutti i settori in cui sono utilizzati combustibili
in mare aperto. Produrrà effetti sui vettori marittimi, sulle raffinerie e sui mercati globali del
petrolio. Nelle zone di controllo ambientale (zone ECA) permane un regolamento ancora più
rigoroso, che prevede di limitare il contenuto di zolfo allo 0.1%.
In Italia spetta ad Autorità portuale e Capitanerie di Porto controllare il rispetto dei nuovi limiti.
PER APPROFONDIRE
http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/sulphur-2020.aspx
Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria)
La Decisione di Esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (14 ) che istituisce l’elenco europeo degli impianti di
riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 (15 ) del Parlamento europeo e
del Consiglio.
L’elenco viene quindi integrato dalla nuova Decisione UE 2020/95.
TESTO DELLE DECISIONE 2020/95:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0095&from=IT
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016D2323
15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1257
26
Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico – ricreative
(Normativa Nazionale)
L’articolo 34 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 prevede che al fine di sostenere il
settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, é sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30
giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze
demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. I canoni sono quelli previsti
dall’articolo 03 della legge 494/1993 (16
).
TESTO DECRETO LEGGE 162/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19G00171&elenco30giorni=false
16
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/12/04/093A6858/sg
27
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri
(Normativa Comunitaria)
Il Regolamento Delegato (UE) 2020/22 della Commissione del 31 ottobre 2019 modifica
regolamento (UE) 2019/631 (17
) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un
sistema a più fasi (per veicoli montati in tempi diversi)
TESTO REGOLAMENTO UE 2020/22:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0022&from=IT
Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile
(Normativa Nazionale)
Il comma 29 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede contributi per i Comuni
nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I commi da 30a 37 articolo 1 della legge 160/2019 disciplinano le modalità di erogazione dei
contributi assegnati sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. Il
termine di assegnazione è il 31 gennaio 2020
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)
Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di
previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con
una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma
45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e
infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi
manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del
dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni
culturali e ambientali.
Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si
definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
28
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane (Normativa Nazionale)
Il comma 47 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che allo scopo di
cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento
urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Secondo il comma 48 articolo 1 legge 160/2019 il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento
del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in
essere da comuni ed unioni di comuni. Il comma 49 rinvia a decreti di attuazione del Fondo.
Il comma 50 pone però una condizione per partecipare al Fondo: i comuni e le unioni di comuni,
all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di
aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di
procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Prorogati ferrobonus e marebonus per 2020 e 2021 (Normativa Nazionale)
I commi 110 e 111 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) proroga gli incentivi, già
previsti dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 (18
), per il trasferimento delle
merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus):
- 20 milioni di euro in più per il 2021 per il mare bonus: realizzare nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o per il miglioramento di quelli esistenti
- 14 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni di euro per il 2021 per il ferro bonus:
trasporto combinato strada-rotaia
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Messa in sicurezza strade (Normativa Nazionale)
Il comma 63 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che per il finanziamento degli
interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il comma 64 definisce le modalità per attuare
quanto previsto dal comma 63.
Il comma 66 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio) prevede che al fine di favorire gli
investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la
rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture
sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di
470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
18
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
29
2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi
spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati
nella tabella 1 allegata alla legge 160/2019 e possono essere modificati, a invarianza del
contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Obbligo acquisto nuovi autoveicoli per fonti non da parte della P.A. (Normativa
Nazionale)
Il comma 107 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di promuovere,
anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante
dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in
occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020,
all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su
strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio
destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso
di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Risorse per rinnovare veicoli per trasporto passeggeri su strada (Normativa Nazionale)
Il comma 113 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di accrescere la
sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto
passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti
da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2020,da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli
investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al
Registro elettronico nazionale. I contributi sono finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei
veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri (comma 114).
Secondo il comma 115 i contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle
risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime
tipologie di investimenti.
30
Secondo il comma 116 fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entità dei contributi per
i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di
euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 (19
) o M3 (20
) del
nuovo veicolo. Si rinvia a un decreto per definire le modalità di attuazione dei suddetti contributi.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
19
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima non superiore a 5 t;
20
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima superiore a 5 t;
31
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTALE
Proroga termini per assunzione dipendenti e competenze Ministero Ambiente
(Normativa Nazionale)
I commi 1 e 2 Decreto Legge 162/2019 prevedono proroghe termini per assunzioni al Ministero
Ambiente.
TESTO DECRETO LEGGE 162/2019
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19G00171&elenco30giorni=false
32
RIFIUTI
Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria)
La Decisione di Esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (21 ) che istituisce l’elenco europeo degli impianti di
riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 (22 ) del Parlamento europeo e
del Consiglio.
L’elenco viene quindi integrato dalla nuova Decisione UE 2020/95.
TESTO DELLE DECISIONE 2020/95:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0095&from=IT
Incentivi alle Regioni per le bonifiche dei siti inquinati (Normativa Nazionale)
Il comma 66 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio) prevede che al fine di favorire gli
investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la
rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture
sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di
470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi
spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella
tabella 1 allegata alla legge 160/2019 e possono essere modificati, a invarianza del contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Incentivi a impianti biogas per produrre energia elettrica realizzati da imprenditori
agricoli (Normativa Nazionale)
Il comma 524 articolo 1 legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che gli impianti di
produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli
singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che
non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia
elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (23
) del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento
in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il
prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un
regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno
2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto
21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016D2323
22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1257
23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=IT
33
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica
prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525.
Il comma 525 prevede che l'incentivo di cui al comma 524 è definito entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari
alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e
dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione,
del 28 giugno 2014 (24
), nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al
comma 524, ed è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione
favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
Il comma 526 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e
525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Iscrizione Albo Gestori Ambientali per macchine operatrici (Normativa Nazionale)
La Circolare n° 11 del 17 dicembre 2019 definisce dette macchine e anche le categorie dell’Albo a
cui possono essere iscritte.
TESTO CIRCOLARE:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/139-
Circ11_17.12.2019.pdf
24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
34
SOSTANZE PERICOLOSE
Indici di rischio uso pesticidi (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente 7 novembre 2019 da attuazione alla Direttiva (UE) del 15 maggio
2019 (25
), che modifica la direttiva 2009/128/CE (26
) del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati.
Il Decreto introduce nuovi calcoli per gli indici di rischio ambientale nell’uso di prodotti fitosanitari.
TESTO DECRETO 7/11/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2019-12-28&atto.codiceRedazionale=19A08054&elenco30giorni=false
Bonifica amianto navi militari (Normativa Nazionale)
Il comma 101 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) inserisce le navi militari tra le attività
da finanziare le bonifiche dalla presenza di amianto dalla legge 221/2015, modificandola. In questo
modo il nuovo testo del comma 7 articolo 57 legge 221/2015 nel punto interessato (27) nel punto
interessato : “ 7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici
contaminati da amianto, comprese le navi militari, a tutela della salute e dell'ambiente, è
istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la
progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da
amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo é disciplinato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di
priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.”
Il Comma 102 legge 27 dicembre 2019 , n. 160 prevede che: “102. Il Fondo per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui
all’articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare, nei limiti degli
stanziamenti di cui al presente comma.”
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
25
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_ue_15052019_782.pdf
26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
27
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali.
35
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA
Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)
Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di
previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con
una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma
45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e
infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi
manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del
dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni
culturali e ambientali.
Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si
definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Contributi agli enti locali per sicurezza idrogeologica (Normativa Nazionale)
Il comma 51 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di favorire gli
investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a
rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno
2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2034.
I commi 52 fino a 58 disciplinano le modalità di distribuzione del contributo.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Completamento carta geologica d’Italia (Normativa Nazionale)
Il comma 103 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che per il completamento
della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad
essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il comma 104 articolo 1 legge 160/2019 prevede che le attività per il raggiungimento delle finalità
di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA
e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la
stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (28
), nei limiti
delle risorse di cui al comma 103.
28
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo
36
Il comma 105 prevede che una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di
cui al comma 103 può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di
completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e
materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di
carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta
geologica d'Italia.
Il comma 106 prevede che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di
avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito
atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG (29
) allo scopo di programmare i
lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto,
nel limite delle risorse previste dal comma 103.
TESTO LEGGE 160/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. (Normativa Nazionale)
Il Dpcm 2 Dicembre 2019 approva il Piano operativo per il dissesto idrogeologico in attuazione del
DPCM 20/2/2019 (30
) con il quale era stato approvato Piano nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.
All'attuazione degli interventi del Piano operativo provvedono i presidenti delle regioni -
commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116 (31
).
L’articolo 4 del DPCM 2/12/2019 prevede un sistema di monitoraggio sulla attuazione del Piano
operativo.
TESTO DPCM 2/12/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-01-18&atto.codiceRedazionale=20A00278&elenco30giorni=false
29
http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/progetto-carg-cartografia-geologica-e-geotematica
30
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2019-04-13&atto.codiceRedazionale=19A02410&elenco30giorni=false
31 « Art. 10. (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della
Regione Campania destinati all'agricoltura) 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della
regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella
titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni
finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. »

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  • 1. 1 LE NOVITÀ(1 ) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI GENNAIO 202O A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
  • 2. 2 Sommario AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ................................................................................................................... 5 Finanziamenti per migliorare gestione aree marine protette (Normativa Nazionale) ............................. 5 Nulla Osta e Piano del Parco Regionale: limiti poteri regionali di disciplina (Giurisprudenza Costituzionale)........................................................................................................................................... 5 Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) (Normativa Nazionale).............................. 7 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea(Normativa Comunitaria) .................................................................................................... 8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)........................................................................................................................... 8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)........................................................................................................................... 9 ARIA ............................................................................................................................................................. 10 Mancata attuazione direttiva qualità aria e misura detentiva dei responsabili pubblici (Giurisprudenza Comunitaria)............................................................................................................................................ 10 BENI AMBIENTALI........................................................................................................................................ 11 Progetti sperimentali per la tutela beni culturali e paesaggio (Normativa Nazionale)........................... 11 Fondo per il recupero di beni di interesse storico (Normativa Nazionale) ............................................. 11 Nuovo Regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 11 Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 12 CACCIA – TUTELA FAUNA ............................................................................................................................ 13 Annotazione tesserino venatorio – recupero fauna uccisa con caccia da postazione fissa – distanza posto da caccia da abitazioni (Giurisprudenza Costituzionale)............................................................... 13 EFFETTO SERRA............................................................................................................................................ 15 Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa Nazionale)........ 15 Fondo per le zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)........................................................ 15 Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici (Normativa Nazionale)............. 16 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 17 Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria)............................................................................................................................................ 18 ENERGIA....................................................................................................................................................... 19 Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 19 Ampliamento utilizzo meccanismo scambio sul posto energia elettrica prodotta (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 19
  • 3. 3 Interventi efficienza energetica: tetto per utilizzo sconto al posto del credito di imposta (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 20 Piano nazionale efficientamento energetico edifici pubblici scolastici (Normativa Nazionale) ............. 20 Sistema Nazionale di Garanzia crediti alle famiglie e imprese ed interventi accrescimento efficienza energetica (Normativa Nazionale)........................................................................................................... 20 Incentivi alle Regioni per la riconversione energetica verso fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)... 21 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI .............................................................................................................. 22 Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa Nazionale)........ 22 Fondo per le zone economiche ambientali – riduzione sussidi dannosi all’ambiente (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 22 Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 23 Spesa privata in ricerca e sviluppo ed economica circolare (Normativa Nazionale)............................... 23 INFORMAZIONE – PARTECIPAZIONE ........................................................................................................... 24 Proposta di iniziativa dei cittadini Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo (Normativa Comunitaria)......................................................................................................................... 24 MARE ........................................................................................................................................................... 25 Aumento dotazione organico del Corpo delle capitanerie di porto (Normativa Nazionale) ................. 25 Nuovi limiti zolfo combustibili marittimi – IMO 2020 (Normativa Internazionale)................................. 25 Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria).................................. 25 Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico – ricreative (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 26 MOBILITÀ SOSTENIBILE ............................................................................................................................... 27 Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria)............................................................................................................................................ 27 Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 27 Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 27 Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane (Normativa Nazionale)................................................ 28 Prorogati ferrobonus e marebonus per 2020 e 2021 (Normativa Nazionale) ....................................... 28 Messa in sicurezza strade (Normativa Nazionale)................................................................................... 28 Obbligo acquisto nuovi autoveicoli per fonti non da parte della P.A. (Normativa Nazionale) ............... 29 Risorse per rinnovare veicoli per trasporto passeggeri su strada (Normativa Nazionale)...................... 29 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTALE.............................................................................................. 31 Proroga termini per assunzione dipendenti e competenze Ministero Ambiente (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 31 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 32
  • 4. 4 Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria).................................. 32 Incentivi alle Regioni per le bonifiche dei siti inquinati (Normativa Nazionale) ..................................... 32 Incentivi a impianti biogas per produrre energia elettrica realizzati da imprenditori agricoli (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 32 Iscrizione Albo Gestori Ambientali per macchine operatrici (Normativa Nazionale).............................. 33 SOSTANZE PERICOLOSE............................................................................................................................... 34 Indici di rischio uso pesticidi (Normativa Nazionale)............................................................................... 34 Bonifica amianto navi militari (Normativa Nazionale) ............................................................................ 34 SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA.............................................................................................................. 35 Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................ 35 Contributi agli enti locali per sicurezza idrogeologica (Normativa Nazionale)........................................ 35 Completamento carta geologica d’Italia (Normativa Nazionale)............................................................ 35 Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. (Normativa Nazionale)................................. 36
  • 5. 5 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ Finanziamenti per migliorare gestione aree marine protette (Normativa Nazionale) I commi 4 e 5 dell’articolo 24 del Decreto Legge 162/2019 prevedono investimenti per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite TESTO DECRETO LEGGE 162/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19G00171&elenco30giorni=false Nulla Osta e Piano del Parco Regionale: limiti poteri regionali di disciplina (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza 27 dicembre 2019 n° 290 ha: 1. dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale che riconosce al potere legislativo regionale di disciplinare la procedura di approvazione del Piano del Parco Regionale prevedendo che se dopo la adozione dell’Ente Parco e la proposta della Giunta il Consiglio Regionale non lo approva nei termini stabiliti, il Piano risulta approvato. Secondo la Corte Costituzionale il legislatore regionale del Lazio ha inteso dunque dare attuazione alla previsione statale dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 (secondo cui il piano «è approvato dalla regione»), facendo discendere l'approvazione del piano da parte della Regione, dalla complessiva interazione fra Giunta e Consiglio e, per il caso in cui il Consiglio sia rimasto inerte, non dalla sua mera inerzia, ma da una già intervenuta determinazione della Giunta. Tale complessa attività, che si configura come una sorta di subprocedimento nell'ambito del procedimento di approvazione del piano, trova dunque in ogni caso la sua manifestazione espressa - ciò che necessariamente ne esclude il preteso carattere tacito - alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della proposta. a norma statale interposta non preclude affatto che la legge regionale affidi alla Giunta regionale il potere di approvare il piano. La legge statale ha rimesso infatti al legislatore regionale il compito di individuare l'organo deputato a siffatta approvazione, e le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa competenza, attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi. Da quanto detto deriva che la norma impugnata non si pone in contrasto con l'art. 25, comma 2 (2 ), della legge n. 394 del 1991. 2. Ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che esclude l’obbligo del nulla osta dell’ente parco per una serie di attività legata alla impresa agricola in area parco quali: a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti; b) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate; c) l'utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al suolo; d) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati all'esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo; e) l'ordinamento produttivo ed i relativi piani colturali promossi e gestiti dall'impresa agricola; f) la raccolta e il 2 “2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.”
  • 6. 6 danneggiamento della flora spontanea derivanti dall'esercizio delle attività aziendali di cui all'articolo 2 della L.R. 14/2006». Secondo la Corte Costituzionale tale norma regionale viola l'art. 13 (3 ) della legge n. 394 del 1991, che, come già rilevato, prescrive che tutti gli interventi, gli impianti e le opere per i quali sia necessario il rilascio di concessioni o autorizzazioni siano sottoposti al preventivo nulla osta dell'ente parco. Il contrasto con l'art. 13 determina, di riflesso, la violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e quindi l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. 3. Ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che prevede la possibilità che un Piano di Utilizzazione Aziendale deroghi al Piano del Parco Regionale. Secondo la Corte Costituzionale la norma regionale si pone in contrasto non solo con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991, che individuano nel piano del parco uno degli strumenti di attuazione delle finalità del parco stesso, ma soprattutto con l'art. 25, comma 2, della medesima legge, che riconosce al piano per il parco il «valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico» e che configura il piano in questione come strumento di pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Poiché le anzidette norme statali sono espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente la norma impugnata viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N°290/2019: https://www.eius.it/giurisprudenza/2019/751 3 “1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugna bile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.”
  • 7. 7 Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) (Normativa Nazionale) Le linee guida, approvate con Intesa Stato Regioni del 28 Novembre 2019, danno attuazione ai paragrafi 3 e 4 (4 ) dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE. Le linee guida nascono anche per rispondere all’avvio della procedura EU Pilot 6730/14/ENVI sulla non corretta attuazione della Direttiva 92/43/CEE in relazione alla Valutazione di Incidenza (VincA). Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali. Particolarmente interessante nel testo delle linee guida èla parte (1.10) relativa ai rapporti tra laVIncA e le procedure di VIA e VAS. Le Linee guida ricordano la sentenza della Corte di Giustizia (nella causa C-177/11) secondo la quale: “un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”, quindi la sentenza conclude che “[…] l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”. In tale contesto,secondo le Linee Guida, l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000. L’esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto. TESTO LINEE GUIDA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2019-12-28&atto.codiceRedazionale=19A07968&elenco30giorni=false 4 “3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate”
  • 8. 8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea(Normativa Comunitaria) La regione biogeografica mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra, per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne. I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente. Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/96 della Commissione del 28 novembre 2019 è stato approvato il XIII aggiornamento del’elenco dei siti suddetti per la regione biogografica mediterranea. TESTO DECISIONE 2020/96: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0096&from=IT Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica continentale, comprende il territorio del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia. I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente. Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/97 della Commissione del 28 novembre 2019 è stato approvato il XIII aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale. TESTO DECISIONE 2020/97: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0097&from=IT
  • 9. 9 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica alpina comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria). I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente. Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/100 della Commissione del 28 Novembre 2019 è stato approvato il XIII aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina. TESTO DECISIONE 2020/100: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0100&from=IT
  • 10. 10 ARIA Mancata attuazione direttiva qualità aria e misura detentiva dei responsabili pubblici (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 19 Dicembre 2019 (causa C-752-18) ha dichiarato che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 47, primo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze caratterizzate da un persistente rifiuto di un’autorità nazionale di conformarsi ad una decisione giudiziaria che le ingiunge di adempiere un obbligo chiaro, preciso e incondizionato derivante da tale diritto, segnatamente dalla direttiva 2008/50 (adeguamento piano qualità aria), spetta al giudice nazionale competente pronunciare una misura coercitiva detentiva nei confronti dei titolari di un mandato per l’esercizio di pubblici poteri quando, nelle disposizioni di diritto interno, vi sia un fondamento giuridico per l’adozione di una siffatta misura che sia sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione e purché la limitazione che sarebbe imposta al diritto alla libertà personale, garantito dall’articolo 6 della Carta, mediante tale pronuncia soddisfi le altre condizioni previste al riguardo dall’articolo 52, paragrafo 1(5 ), della Carta. Per contro, in mancanza di un fondamento giuridico simile nel diritto nazionale, il diritto dell’Unione non conferisce a tale giudice la facoltà di ricorrere a una siffatta misura. Aggiunge la Corte che è quindi necessario procedere alla ponderazione dei diritti fondamentali in questione con i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta. Per quanto riguarda i requisiti che il fondamento giuridico per una limitazione del diritto di libertà deve soddisfare, la Corte ha già rilevato, alla luce della sentenza della Corte EDU del 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009), che una legge che autorizza il giudice a privare una persona della sua libertà deve, per soddisfare i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio. La Corte poi conclude precisando che: “occorre ricordare che la piena efficacia del diritto dell’Unione e l’effettiva tutela dei diritti che i singoli ne derivano possono, se del caso, essere garantiti dal principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, principio inerente al sistema dei Trattati su cui si basa quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti 20, 39 e 52, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C-168/15, EU:C:2016:602, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). Questo principio si applica a qualsiasi caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’autorità pubblica responsabile di tale violazione (sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová, C-168/15, EU:C:2016:602, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).” TESTO CORTE GIUSTIZIA 19/12/2019: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-752/18 COMUNICATO STAMPA CORTE GIUSTIZIA : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190164it.pdf 5 dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non è un diritto assoluto e può comprendere restrizioni, in particolare per tutelare i diritti e le libertà altrui. Orbene, una misura coercitiva come quella detentiva porta con sé una limitazione del diritto alla libertà, garantito dall’articolo 6 della Carta.
  • 11. 11 BENI AMBIENTALI Progetti sperimentali per la tutela beni culturali e paesaggio (Normativa Nazionale) Il comma 375 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che vengano incrementati la parte di utili erariali derivanti dal gioco del lotto in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali già previsti dal comma 83 articolo 3 della legge 662/1996 (6 ). In particolare la nuova norma autorizza la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Fondo per il recupero di beni di interesse storico (Normativa Nazionale) Il Comma 384 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico , con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del Fondo. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Nuovo Regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Normativa Nazionale) Il nuovo Regolamento tiene conto anche delle nuove competenze in materia di turismo trasferite ex articolo 1 del legge 132/2019 conversione Decreto Legge 104/2019 (7 ) TESTO REGOLAMENTO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-21&atto.codiceRedazionale=20G00006&elenco30giorni=false 6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/12/28/096G0686/sg 7 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=19A07634&elenco30giorni=false
  • 12. 12 Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma 45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
  • 13. 13 CACCIA – TUTELA FAUNA Annotazione tesserino venatorio – recupero fauna uccisa con caccia da postazione fissa – distanza posto da caccia da abitazioni (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza 27 Dicembre 2019 N° 291: ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che prevedeva : le annotazioni dei capi di selvaggina migratoria sul tesserino venatorio devono essere effettuate, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero dell'animale. Secondo la Corte Costituzionale l'attendibilità dei dati raccolti è maggiormente garantita quando l'adempimento viene effettuato in maniera tempestiva e, per tale ragione, il legislatore nazionale, con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), ha aggiunto il comma 12-bis all'art. 12 della legge n. 157 del 1992, prevedendo che l'annotazione sul tesserino venatorio debba essere effettuata subito dopo l'abbattimento, sia per la fauna selvatica stanziale che per quella migratoria. L'intervento normativo deriva da una sollecitazione della Commissione europea, poiché l'art. 12 della legge n. 157 del 1992 non prevedeva un tempo specifico per adempiere all'obbligo di annotazione, e la Commissione europea, nell'ambito della procedura avviata nei confronti dell'Italia (caso EU Pilot 6955/14/ENVI) con richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio, aveva riscontrato l'esistenza di una variegata legislazione regionale, che consentiva di differire, con riferimento alle sole specie migratorie, l'annotazione degli abbattimenti al termine della giornata di caccia. Nella prospettiva di tutela della sopravvivenza della fauna selvatica, l'obbligo di annotazione non può che investire l'abbattimento dell'esemplare, inteso come evento effettivamente realizzatosi, a nulla rilevando la materiale apprensione del capo. Dunque, la norma censurata, che subordina le annotazioni sul tesserino venatorio al preventivo recupero dell'animale, frustra la ratio sottesa alla disciplina normativa statale e abbassa la soglia di protezione da essa stabilita. La criticità non è superabile accedendo alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale della norma, che utilizza la congiunzione «e» e non la disgiunzione «o», per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero. Ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale secondo al quale la selvaggina ferita può essere recuperata fino a duecento metri dal capanno, in attitudine di caccia e con l'uso del cane o del natante, ma con arma scarica e riposta in custodia. Secondo la Corte Costituzionale il recupero del capo ferito da appostamento fisso, come previsto dalla legge regionale censurata, integra un'attività neutra ai fini della tutela ambientale, poiché deve avvenire con arma scarica e riposta nell'apposita custodia; pertanto, essendo esclusa la possibilità di uccisione di capi aggiuntivi rispetto a quelli già feriti, il recupero non può essere ricondotto alla caccia vagante, che si aggiungerebbe a quella da appostamento fisso prescelta dal cacciatore che spara dal capanno. La norma censurata, che ha allargato il raggio di azione nell'ambito del quale si può procedere al recupero dell'animale, va ricondotta al legittimo esercizio della competenza residuale delle Regioni in materia di caccia, quale disciplina delle modalità di esercizio delle attività afferenti ad essa. Ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale che impone di verificare le distanze dei capanni di caccia dagli immobili destinati ad abitazione o al lavoro e quelle per l'uso delle armi da sparo seguendo l'andamento morfologico del terreno. Secondo la Corte
  • 14. 14 Costituzionale le prescrizioni dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 ( i vari divieti nell’ambito dell’esercizio della caccia), che sono state indicate quali norme interposte rispetto alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sono estranee alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La Corte ha più volte affermato che per individuare la materia in cui si colloca la norma, interposta nella specie, occorre aver riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina, verificando il nucleo centrale delle prescrizioni e le finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti riflessi (sentenze n. 116 del 2019, n. 108 e n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016). Gli specifici divieti previsti dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 mirano a garantire la tutela di coloro che, trovandosi nei pressi del cacciatore, possono essere coinvolti dalla sua attività; le norme hanno valenza preventiva e sono volte a stabilire condizioni di sicurezza minime, a garanzia della pubblica incolumità. Diversamente la norma regionale, adottata in tema di modalità di misurazione delle distanze, in quanto volta alla disciplina dell'attività venatoria, ricade nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di caccia, che è legittimamente esercitata anche quando le prescrizioni tecniche per il suo esercizio sono dettate in vista della tutela di interessi diversi, che si intrecciano o contrappongono a quello del cacciatore e che, nella specie, afferiscono alla pubblica incolumità. La materia su cui ha inciso la legge regionale impugnata è del tutto estranea a quella ambientale, poiché non coinvolge alcun aspetto relativo alla conservazione della fauna e dell'ecosistema, così che la questione - che, in relazione alle norme indicate quali parametri interposti, avrebbe dovuto essere prospettata per tutt'altro parametro costituzionale e cioè per violazione delle attribuzioni statali in materia di ordine pubblico - va rigettata. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N°291/2019: https://www.eius.it/giurisprudenza/2019/752
  • 15. 15 EFFETTO SERRA Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa Nazionale) Il comma 14 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo che, secondo il successivo comma 15, sarà finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Secondo il comma 24 articolo 1 della legge 160/2019 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Fondo per le zone economiche ambientali (Normativa Nazionale) I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 Il comma 92 articolo 1 legge 160/2019 prevede che la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto di cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti « Green ». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli. Il comma 94 articolo 1 legge 160/2019 prevede che i decreti attuativi del Fondo di cui ai commi da 85 in poi, possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalita' del comma 86, nonche' la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma
  • 16. 16 14 (8 ) e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (9 ). I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92. Il comma 95 prevede che agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici (Normativa Nazionale) Il comma 119 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false 8 “14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dellevfinanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034” 9 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • 17. 17 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra (Normativa Nazionale) Con DLgs 5 dicembre 2019, n.163 si è disciplinato le violazione degli obblighi, di cui al Regolamento (UE) n.517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra. Il decreto legislativo definisce le sanzioni amministrative pecuniarie relativamente alle violazioni dei seguenti divieti od obblighi del Regolamento UE 517/2014 (10 ): 1. rilascio intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito 2. mancata riparazione dei motivi tecnici che hanno prodotto rilasci accidentali di gas fluorurati a effetto serra 3. violazione obblighi di controllo delle perdite (articolo 4 Regolamento UE 517/2014) 4. violazione obblighi di mantenimento di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta il gestore o il manutentore (articolo 5 Regolamento UE 517/2014) 5. violazione da parte dell’operatore degli obblighi su tenuta registri in cui sono contenute tutte le informazioni sui gas serra presenti nelle apparecchiature da lui gestite (articolo 6 Regolamento UE 517/2014) 6. violazione dell’obbligo di cui all’articolo 8 dl Regolamento UE 517/2014 per cui gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. 7. Violazione obblighi di certificazione per gli operatori che installano , riparano, smantellano apparecchiature che contengono gas serra, che recuperano gas serra, che controllano le perdite di gas serra (articolo 10 Regolamento UE 517/2014). Si veda il DPR 146/2018 (QUI) che disciplina il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che l’Organismo nazionale italiano di accreditamento, “ACCREDIA”, rilasci un accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente 8. Violazione obblighi restrizione e divieto al commercio di prodotti e apparecchiature di cui all’allegato III al Regolamento UE 517/2014 9. Violazione obbligo per cui i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati (articolo 12 Regolamento UE 517/2014) 10. Violazione obbligo per cui a decorrere dal 1o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di gas serra immettibili in commercio (articolo 14 Regolamento UE 517/2014) 11. Violazione obblighi sulla quantità di idrofluorocarburi messi in commercio (articoli 15,16,18 Regolamento UE 517/2014) 12. Violazione obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (articolo 17 Regolamento UE 517/2014) 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517&from=IT
  • 18. 18 13. Violazione obblighi in materia di comunicazioni sulla produzione,l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento UE 517/2014 (articolo 19) L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, é esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente. All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. L’applicazione delle sanzioni è competenza del Prefetto. TESTO DLGS 163/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-01-02&atto.codiceRedazionale=19G00170&elenco30giorni=false Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria) Il Regolamento Delegato (UE) 2020/22 della Commissione del 31 ottobre 2019 modifica regolamento (UE) 2019/631 (11 ) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (per veicoli montati in tempi diversi) TESTO REGOLAMENTO UE 2020/22: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0022&from=IT 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
  • 19. 19 ENERGIA Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 29 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede contributi per i Comuni nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I commi da 30a 34 della legge 160/2019 disciplinano le modalità di erogazione dei contributi assegnati sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. Il termine di assegnazione è il 31 gennaio 2020 TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Ampliamento utilizzo meccanismo scambio sul posto energia elettrica prodotta (Normativa Nazionale) Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il comma 65 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) modifica la legge 99/2009 (disposizioni in materia di energia) prevedendo che per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
  • 20. 20 Interventi efficienza energetica: tetto per utilizzo sconto al posto del credito di imposta (Normativa Nazionale) Secondo il comma 70 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) a partire dal 1/1/2020, per gli interventi di ristrutturazione importante (12 ) di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari Importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Piano nazionale efficientamento energetico edifici pubblici scolastici (Normativa Nazionale) Il Comma 263 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonche' della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Sistema Nazionale di Garanzia crediti alle famiglie e imprese ed interventi accrescimento efficienza energetica (Normativa Nazionale) Il Sistema di Garanzia per agevolare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese (legge 147/2013 (13 ) prevede il Fondo prima casa. Il comma 91 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede, modificando la legge 147/2013 una sezione speciale di detto Fondo per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima 12 “si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.” Allegato al Decreto 26 giugno 2015: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg 13 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg (comma 48 articolo 1)
  • 21. 21 del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Si rinvia a decreti attuativi per il funzionamento della suddetta sezione speciale. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Incentivi alle Regioni per la riconversione energetica verso fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) Il comma 66 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio) prevede che al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla legge 160/2019 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
  • 22. 22 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI Fondo per la economia circolare e la de carbonizzazione della economia (Normativa Nazionale) Il comma 14 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo che, secondo il successivo comma 15, sarà finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Secondo il comma 24 articolo 1 della legge 160/2019 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Fondo per le zone economiche ambientali – riduzione sussidi dannosi all’ambiente (Normativa Nazionale) I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 Il Comma 98 articolo 1 legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, e' costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Per la composizione e la dotazione economica della Commissione vedi commi 99 e 100 successivi.
  • 23. 23 TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma 45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Spesa privata in ricerca e sviluppo ed economica circolare (Normativa Nazionale) Il comma 184 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
  • 24. 24 INFORMAZIONE – PARTECIPAZIONE Proposta di iniziativa dei cittadini Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo (Normativa Comunitaria) Decisione della Commissione (UE) 2019/2252 del 17 dicembre 2019 avvia la proposta di iniziativa dei cittadini in quanto non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. TESTO DECISIONE 2019/2252: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:336:FULL&from=IT
  • 25. 25 MARE Aumento dotazione organico del Corpo delle capitanerie di porto (Normativa Nazionale) Il comma 151 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi la dotazione del personale in servizio permanente passa dai 3500 previsti attualmente dall’articolo 815 del Codice dell’Ordinamento Militare ai seguenti:3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Nuovi limiti zolfo combustibili marittimi – IMO 2020 (Normativa Internazionale) A partire dal 1° gennaio 2020, tutte le navi per trasporto marittimo avranno l'obbligo di ridurre gli ossidi di zolfo dell'85%. Il nuovo regolamento è stabilito dall'IMO (International Maritime Organisation) con lo scopo di ridurre le emissioni di gas dovute all'ossido di zolfo, al fine di tutelare la salute pubblica e di proteggere l'ambiente. Le navi devono utilizzare combustibili per uso marittimo con un tenore massimo di zolfo dello 0.5%, rispetto al limite attuale del 3,5%. Il regolamento sarà applicato in tutto il mondo e in tutti i settori in cui sono utilizzati combustibili in mare aperto. Produrrà effetti sui vettori marittimi, sulle raffinerie e sui mercati globali del petrolio. Nelle zone di controllo ambientale (zone ECA) permane un regolamento ancora più rigoroso, che prevede di limitare il contenuto di zolfo allo 0.1%. In Italia spetta ad Autorità portuale e Capitanerie di Porto controllare il rispetto dei nuovi limiti. PER APPROFONDIRE http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/sulphur-2020.aspx Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria) La Decisione di Esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (14 ) che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 (15 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. L’elenco viene quindi integrato dalla nuova Decisione UE 2020/95. TESTO DELLE DECISIONE 2020/95: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0095&from=IT 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016D2323 15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1257
  • 26. 26 Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico – ricreative (Normativa Nazionale) L’articolo 34 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 prevede che al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, é sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. I canoni sono quelli previsti dall’articolo 03 della legge 494/1993 (16 ). TESTO DECRETO LEGGE 162/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19G00171&elenco30giorni=false 16 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/12/04/093A6858/sg
  • 27. 27 MOBILITÀ SOSTENIBILE Regolamento monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria) Il Regolamento Delegato (UE) 2020/22 della Commissione del 31 ottobre 2019 modifica regolamento (UE) 2019/631 (17 ) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (per veicoli montati in tempi diversi) TESTO REGOLAMENTO UE 2020/22: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0022&from=IT Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 29 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede contributi per i Comuni nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I commi da 30a 37 articolo 1 della legge 160/2019 disciplinano le modalità di erogazione dei contributi assegnati sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. Il termine di assegnazione è il 31 gennaio 2020 TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma 45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false 17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
  • 28. 28 Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane (Normativa Nazionale) Il comma 47 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Secondo il comma 48 articolo 1 legge 160/2019 il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni. Il comma 49 rinvia a decreti di attuazione del Fondo. Il comma 50 pone però una condizione per partecipare al Fondo: i comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Prorogati ferrobonus e marebonus per 2020 e 2021 (Normativa Nazionale) I commi 110 e 111 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) proroga gli incentivi, già previsti dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 (18 ), per il trasferimento delle merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus): - 20 milioni di euro in più per il 2021 per il mare bonus: realizzare nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o per il miglioramento di quelli esistenti - 14 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni di euro per il 2021 per il ferro bonus: trasporto combinato strada-rotaia TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Messa in sicurezza strade (Normativa Nazionale) Il comma 63 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il comma 64 definisce le modalità per attuare quanto previsto dal comma 63. Il comma 66 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio) prevede che al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 18 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
  • 29. 29 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla legge 160/2019 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Obbligo acquisto nuovi autoveicoli per fonti non da parte della P.A. (Normativa Nazionale) Il comma 107 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Risorse per rinnovare veicoli per trasporto passeggeri su strada (Normativa Nazionale) Il comma 113 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020,da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale. I contributi sono finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri (comma 114). Secondo il comma 115 i contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti.
  • 30. 30 Secondo il comma 116 fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 (19 ) o M3 (20 ) del nuovo veicolo. Si rinvia a un decreto per definire le modalità di attuazione dei suddetti contributi. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false 19 categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 20 - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
  • 31. 31 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTALE Proroga termini per assunzione dipendenti e competenze Ministero Ambiente (Normativa Nazionale) I commi 1 e 2 Decreto Legge 162/2019 prevedono proroghe termini per assunzioni al Ministero Ambiente. TESTO DECRETO LEGGE 162/2019 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19G00171&elenco30giorni=false
  • 32. 32 RIFIUTI Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria) La Decisione di Esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (21 ) che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 (22 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. L’elenco viene quindi integrato dalla nuova Decisione UE 2020/95. TESTO DELLE DECISIONE 2020/95: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0095&from=IT Incentivi alle Regioni per le bonifiche dei siti inquinati (Normativa Nazionale) Il comma 66 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio) prevede che al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla legge 160/2019 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Incentivi a impianti biogas per produrre energia elettrica realizzati da imprenditori agricoli (Normativa Nazionale) Il comma 524 articolo 1 legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (23 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016D2323 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1257 23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=IT
  • 33. 33 legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525. Il comma 525 prevede che l'incentivo di cui al comma 524 è definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014 (24 ), nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto. Il comma 526 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Iscrizione Albo Gestori Ambientali per macchine operatrici (Normativa Nazionale) La Circolare n° 11 del 17 dicembre 2019 definisce dette macchine e anche le categorie dell’Albo a cui possono essere iscritte. TESTO CIRCOLARE: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/139- Circ11_17.12.2019.pdf 24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
  • 34. 34 SOSTANZE PERICOLOSE Indici di rischio uso pesticidi (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Ambiente 7 novembre 2019 da attuazione alla Direttiva (UE) del 15 maggio 2019 (25 ), che modifica la direttiva 2009/128/CE (26 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati. Il Decreto introduce nuovi calcoli per gli indici di rischio ambientale nell’uso di prodotti fitosanitari. TESTO DECRETO 7/11/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2019-12-28&atto.codiceRedazionale=19A08054&elenco30giorni=false Bonifica amianto navi militari (Normativa Nazionale) Il comma 101 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) inserisce le navi militari tra le attività da finanziare le bonifiche dalla presenza di amianto dalla legge 221/2015, modificandola. In questo modo il nuovo testo del comma 7 articolo 57 legge 221/2015 nel punto interessato (27) nel punto interessato : “ 7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, comprese le navi militari, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo é disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.” Il Comma 102 legge 27 dicembre 2019 , n. 160 prevede che: “102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all’articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.” TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false 25 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_ue_15052019_782.pdf 26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128 27 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
  • 35. 35 SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA Fondo investimenti sviluppo sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 44 articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Secondo il comma 45 il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 articolo 1 legge 160/2019 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi si definiscano i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Contributi agli enti locali per sicurezza idrogeologica (Normativa Nazionale) Il comma 51 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. I commi 52 fino a 58 disciplinano le modalità di distribuzione del contributo. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Completamento carta geologica d’Italia (Normativa Nazionale) Il comma 103 articolo 1 legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il comma 104 articolo 1 legge 160/2019 prevede che le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (28 ), nei limiti delle risorse di cui al comma 103. 28 https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo
  • 36. 36 Il comma 105 prevede che una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. Il comma 106 prevede che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG (29 ) allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103. TESTO LEGGE 160/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. (Normativa Nazionale) Il Dpcm 2 Dicembre 2019 approva il Piano operativo per il dissesto idrogeologico in attuazione del DPCM 20/2/2019 (30 ) con il quale era stato approvato Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. All'attuazione degli interventi del Piano operativo provvedono i presidenti delle regioni - commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (31 ). L’articolo 4 del DPCM 2/12/2019 prevede un sistema di monitoraggio sulla attuazione del Piano operativo. TESTO DPCM 2/12/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-01-18&atto.codiceRedazionale=20A00278&elenco30giorni=false 29 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/progetto-carg-cartografia-geologica-e-geotematica 30 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2019-04-13&atto.codiceRedazionale=19A02410&elenco30giorni=false 31 « Art. 10. (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura) 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. »