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Periodo dal 1° al 31 Agosto 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
AGOSTO 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
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Sommario
ACQUA TUTELA E GESTIONE......................................................................................................................... 5
Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa Comunitaria) ...... 5
Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio
(Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 6
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale). 7
Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale) ............................................... 8
Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica (Normativa
Nazionale) ................................................................................................................................................. 8
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 10
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................. 12
Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 12
Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive (Normativa Nazionale)12
ARIA............................................................................................................................................................. 13
La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni (Documentazione
Nazionale) ............................................................................................................................................... 13
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI............................................................................................................. 15
Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 15
Estensione progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Normativa Nazionale)16
CACCIA TUTELA FAUNA .............................................................................................................................. 17
Attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante
l'abbattimento (Normativa Nazionale).................................................................................................. 17
ECOCERTIFICAZIONI.................................................................................................................................... 18
Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 18
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 19
Eurostat su emissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria)........................................... 19
Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale)......................................................................... 19
Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima (Documentazione
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 20
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 22
REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica (Documentazione Comuntaria)
................................................................................................................................................................. 22
Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione Comunitaria)... 22
Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione Comunitaria).............. 23
Misure coordinate di riduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria)................................ 24
PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale)................................... 24
3
Rapporto gestore mercati energetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale)......................... 24
Delega al Governo per semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)........... 26
Incentivi Biometano (Normativa Nazionale) ......................................................................................... 27
Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale................................ 28
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 29
Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale)............................................... 29
Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa Nazionale) ......... 29
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello
sviluppo economico (Normativa Nazionale).......................................................................................... 30
MARE E PORTI............................................................................................................................................. 31
Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale)............................... 31
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE................................................................................................ 32
PNRR: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa Nazionale) ................ 32
Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria) ............................................................. 32
Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e
degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria) ................................................................................... 32
Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale)................................................. 33
Linee guida gestione monitoraggi rischi ponti (Normativa Nazionale) ................................................ 34
Linee guida gestione rischio gallerie (Normativa Nazionale)................................................................ 34
Omologazione veicoli e impianti di manipolazione (Giurisprudenza Comunitaria)............................. 35
Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 37
NUCLEARE ................................................................................................................................................... 38
Vademecum contro il Nucleare (Documentazione Nazionale) ............................................................. 38
Commissariamento società SOGIN S.p.A. (Normativa Nazionale)........................................................ 38
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 39
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 39
Modifiche alle competenze delle Direzioni del Ministero della Transizione Ecologiche (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 39
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale)......................... 40
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 41
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 41
Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 41
Statuti consorzi RAEE (Normativa Nazionale)........................................................................................ 42
Prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 43
Esclusioni dalla tariffa gestione rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................. 46
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Standard attività smaltimento e recupero (Normativa Nazionale) ...................................................... 46
Rendere l’industria degli imballaggi sicura e rispettosa dell’ambiente (Documentazione Comunitaria)
................................................................................................................................................................. 47
Criteri ambientali minimi servizio gestione rifiuti (Normativa Nazionale)........................................... 47
Trasporto intermodale dei rifiuti (Normativa Nazionale) ..................................................................... 48
Cabotaggio e trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale)................................................ 48
RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI ................................................................................................................... 49
Norma UNI per impianti Seveso (Normativa Internazionale)............................................................... 49
RUMORE...................................................................................................................................................... 50
Modalità individuazione zone silenziose in agglomerati e campagna (Normativa Nazionale) ........... 50
Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici (Normativa Nazionale)............... 52
Linee guida per la redazione delle mappature acustiche (Normativa Nazionale)................................ 53
SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 54
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Normativa Nazionale)....................................................................................................... 54
VIA VAS........................................................................................................................................................ 55
VAS e VIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale) ................................. 55
Funzionamento Commissioni VIA VAS MITE (Normativa Nazionale) ................................................... 65
VIGILANZA AMBIENTALE E PENALE............................................................................................................ 66
Semplificazione dei sistemi di controllo sulle attività economiche – Delega al Governo (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 66
Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri
e della Guardia di finanza (Normativa Nazionale)................................................................................. 67
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ACQUA TUTELA E GESTIONE
Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa
Comunitaria)
Comunicazione della Commissione UE su Orientamenti a sostegno dell'applicazione del
regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
Il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 (2), applicabile da giugno 2023, stabilisce le
prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché
disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una
gestione integrata delle risorse idriche.
Per acque affinate si intendono, ai sensi di questo Regolamento, le acque reflue urbane che sono
state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE (3) e sono state
sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all’allegato I,
sezione 2.
Per impianto di affinamento si intende un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o
altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente
alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato
nell’allegato I, sezione 1.
Il regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in
conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura,
come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento.
La Comunicazione della Commissione UE (2022/C 298/01) in attuazione del paragrafo 5 articolo
11 del Regolamento 2020/741 che stabilisce l’impegno della Commissione a elaborare
orientamenti per l'applicazione del Regolamento.
La sezione 2 della Comunicazione riguarda:
a) l’ambito di applicazione in particolare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 (4
);
b) le autorità competenti;
c) i punti di contatto e la cooperazione transfrontaliera; le responsabilità di vari soggetti;
d) i permessi;
e) le verifiche della conformità;
f) le sanzioni;
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741&from=IT#d1e640-32-1
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=IT
4
“2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più
dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici
sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi
idrici;
d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.
Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e
presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative
ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni,
tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.”
6
g) la sensibilizzazione e la condivisione delle informazioni.
La sezione 3 della Comunicazione riguarda tutti gli aspetti relativi alla gestione dei rischi connessi
al riutilizzo dell’acqua; i tipi di colture e le classi di acque affinate; e il controllo di validazione.
TESTO DELLA COMUNICAZIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0805(01)&from=IT
Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul
loro esercizio (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge
108/2022 ha modificato la legge 584 del 1994 (misura urgenti in materia di dighe - 5), in
particolare ha introdotto all’articolo 2 della legge del 1994 il seguente comma:
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, é adottato, previa intesa
in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città il regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la
dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per
l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a
costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità
di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;
d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a
migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione
delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse
all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;
h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di
conservazione e di manutenzione delle opere;
i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera
a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge
108/2022 prevede incentivi in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle
articolazioni degli uffici periferici del registro italiano dighe (vedi articolo 11 DPR 136/2003 - 6),
per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e
delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.
TESTO LEGGE 108/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1
6
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-03-24;136
7
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato
(Normativa Nazionale)
L’articolo 14 del Decreto Legge 115/2022 prevede che gli enti di governo dell'ambito che non
abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto
previsto dall'articolo 149-bis (7) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di
competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal
10 agosto 2022).
POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini di cui sopra il Presidente della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di sopra, gli enti di governo
dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di
un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in
progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione,
pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro
della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto (10 agosto 2022).
POTERE SOSTITUTIVO ULTERIORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini sopra indicati, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna
al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al
paragrafo precedente di questo commento, di provvedere alla gestione del servizio idrico
integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito
entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di gestione transitoria di cui sopra,
l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di
affidamento iniziale.
RISPETTO OBIETTIVI PNRR
Fermo restando quanto previsto sopra, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del
7
“1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della
gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento
europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in
materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a
favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in
house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale.”
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decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108 (8).
TESTO DECRETO LEGGE 115/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale)
L’articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (9) disciplina le tipologie di rischio gestite
dal sistema della Protezione Civile. In particolare L'azione del Servizio nazionale si esplica, in
particolare secondo il comma 1 di detto articolo, in relazione alle seguenti tipologie di rischi:
sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici
avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.
L’articolo 15 del Decreto 115/2022 aggiunge a detto comma 1 il seguente periodo allo scopo di
assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit
idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24
(deliberazione dello stato di emergenza nazionale - 10) può essere adottata anche
preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili
e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui
all'articolo 21 (11), sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione
emergenziale.
TESTO DECRETO LEGGE 115/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica
(Normativa Nazionale)
Il comma 1-ter articolo 12 del DLgs 79/1991 (12) prevede che le Regioni disciplinano con legge,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo anche un elenco dei contenuti di detta disciplina
regionale.
PARAMETRI DI COMPETITIVITÀ DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE
L’articolo 7 della legge 118/2022 aggiunge dopo il suddetto comma 1-ter un nuovo comma
8
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
9
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
11
Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e
rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere
integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;079
9
Secondo il quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e
trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori (13) e degli
interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della
capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo (14), che tenga conto
dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata
della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri
economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di
compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori
dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa
e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle
infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può
avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (15).
TEMPI AVVIO PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONI
L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce un nuovo comma 1-quater all’articolo12 del DLgs
79/1999 secondo il quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che
disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazione e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023.
Le Regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche.
Decorso il termine suddetto dei due anni o al massimo del 31 dicembre 2023, e comunque in caso
di mancata adozione delle leggi regionali entro detti termini prescritti, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (16), ai fini dell'avvio, prevedendo che il 10 per cento
13
I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone,
determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in
una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata
come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.
14
In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di
investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal
concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, é riconosciuto al
concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.
15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
16 Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
10
dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i) (17), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale.
Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (18), e di cui alla legge 1° agosto
2002, n. 166 (19).
LE CONCESSIONI CON SCADENZA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 2024
L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce nuovo comma 1-sexies all’articolo 12 del già citato
DLgs 79/1999 secondo il quale per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che
prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le
Regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione
delle opere e dei beni passati in proprietà delle Regioni (20), in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e
comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo
l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano
in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del
concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione
dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale)
L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un
apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico
integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale.
L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della
delega. Tra questi:
1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non;
2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei
servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;
17
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua
pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo
nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1
19
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;166
20
Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza
compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento.
11
3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici;
4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento
al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il
coordinamento;
5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni,
nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela
della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;
6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine
di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti
locali;
7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità
del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al
termine dell'affidamento;
8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella
fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio
pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso
meccanismi non giurisdizionali.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
12
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive
(Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Transizione Ecologico 17 giugno 2022 definisce le modalità di ripartizione del
«Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive» fra le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 (21) e
22 (22) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (23), secondo le previsioni dell'art. 1,
comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n.234 (24) che ha istituito il predetto Fondo.
Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili del Fondo tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro-
porzionale alla superficie territoriale di cui all'allegato al nuovo Decreto.
TESTO DECRETO 17/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04371&elenco30giorni=false
Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive
(Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 7 del DLgs 230/2015 prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle
specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le
azioni prioritarie previste dall’articolo 13 regolamento UE 1143/2014 (25). I piani d'azione sono
sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.
Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 giugno 2022 ha adottato il Piano d'azione per
ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di
interesse acquaristico e terraristico.
TESTO DECRETO 21/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04370&elenco30giorni=false
TESTO PIANO ALLEGATO AL DECRETO 21/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A04370001000101
10001&dgu=2022-08-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
05&art.codiceRedazionale=22A04370&art.num=1&art.tiposerie=SG
21 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida specie invasive
22 Misure di emergenza nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio
nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove
scientifiche preliminari.
23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;230
24
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1143-
20191214&qid=1661856993497&from=IT#tocId10
13
ARIA
La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni
(Documentazione Nazionale)
Rapporto Ispra del luglio 2022 che illustra l’attività svolta per disaggregare su base provinciale le
emissioni di inquinanti e dei gas serra stimati nell’inventario nazionale delle emissioni predisposto
da ISPRA. Le stime sono state ottenute utilizzando un approccio top-down e calcolate per gli anni:
1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010 – 2015 – 2019. La disaggregazione è stata condotta, qualora
siano stati disponibili i dati di base necessari, sino al dettaglio di attività. La realizzazione di una
base dati di oltre 1 milione e 600 mila record ha comportato la raccolta ed elaborazione di una
notevole mole di dati statistici di varia natura: indicatori demografici, economici, di produzione
industriale (come per esempio popolazione, immatricolazione di veicoli, traffico aereo, consumo di
prodotti, consumi di combustibili, etc.) e altri di tipo territoriale relativi all’uso del suolo (ad
esempio terre agricole, coperte da foreste o da vegetazione, etc.). Un importante contributo è
derivato dalla consultazione e dal confronto dei dati relativi ad alcune sorgenti puntuali, raccolti
nei registri nazionali: Emissions Trading, E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer
Register) e LCP (Large Combustion Plants).
Lo studio svolto ha permesso di disporre di stime di emissioni per i principali inquinanti e gas serra
per tutte le province del territorio italiano (107 nel 2019) e di fornire un’indicazione per ciascuna
di esse sulla tendenza della pressione emissiva nell’arco degli ultimi 30 anni. Pertanto i risultati di
questo studio si configurano come possibili utili contributi conoscitivi sia in ambito locale, a
supporto della gestione della qualità dell’aria e dei relativi fattori di pressione, sia nell’ambito di
valutazioni di fenomeni di inquinamento atmosferico su più ampia scala, per esempio bacini sovra
provinciali e sovra regionali.
L’aver utilizzato criteri omogenei di elaborazione dei dati e le medesime banche dati di origine
costituisce un’ipotesi di lavoro importante al fine di garantire la comparabilità delle stime
ottenute.
Nel rapporto vengono presentate le metodologie utilizzate ed i principali risultati ottenuti.
Fonti, ipotesi di lavoro, metodi di stima e di disaggregazione, sono riassunti in circa 300 schede
analitiche
Una vecchia indagine (APAT) del 2004 sottolineava come il panorama delle emissioni regionali e
provinciali su tutto il territorio nazionale presentasse ancora notevoli disomogeneità sia nei
metodi, che nella disponibilità dei dati. Le differenze riguardavano più aspetti: l’anno di
riferimento, le metodologie utilizzate, le specie chimiche ed attività emissive prese in
considerazione, la risoluzione spazio-temporale, gli approcci seguiti, le fonti di dati utilizzate. Negli
ultimi anni è considerevolmente aumentata la disponibilità di stime emissive a livello regionale
anche con gradi di dettaglio differenti. Analisi dello stato di avanzamento dei lavori a livello
regionale sono disponibili nelle indagini conoscitive dei gruppi di lavoro del SNPA e nei rapporti
tecnici di sviluppo degli inventari stessi. Con il rinnovo del quadro normativo in molte regioni è
documentato un miglioramento nella frequenza e nell’aggiornamento delle stime degli inventari
locali (ISPRA/SNPA, 2016). La disponibilità di differenti edizioni degli inventari deve essere
opportunamente tenuta in considerazione nella gestione delle fasi di realizzazione di nuovi
aggiornamenti, suggerendo come buona pratica una armonizzazione preliminare delle stime: con
le edizioni precedenti della stessa regione, con altri inventari disponibili (es: nazionale e sua
disaggregazione provinciale, bottomup a maggiore risoluzione, ...) ed anche con quanto
disponibile a livello di dati e procedure in altre regioni.
14
Lo sviluppo e l’aggiornamento degli inventari può contare quindi su differenti tipologie di raccordo
ed armonizzazione, per esempio:
 Durante la fase di realizzazione degli inventari tramite analisi critica delle metodologie impiegate
se disponibili nelle edizioni precedenti e tramite raccordo metodologico con inventari di altre
regioni, l’inventario nazionale o sua disaggregazione provinciale
 Tramite raccordo con stime già realizzate per il territorio regionale o parti di esso con riferimento
alla identificazione dei possibili punti di miglioramento degli inventari nelle edizioni successive
 Tramite lo sviluppo comune/condiviso di algoritmi e strumenti di calcolo.
Tuttavia il traguardo posto dalla normativa nazionale è ben più ambizioso in quanto per poter
procedere regolarmente con le valutazioni legate alla qualità dell’aria c’è bisogno di una maggiore
frequenza nella disponibilità dei dati e dettagli migliori per particolari sorgenti emissive. In questo
quadro si colloca l’attività di ISPRA relativa alla produzione di stime delle emissioni provinciali e su
maglia con la realizzazione della disaggregazione di dettaglio ogni 4 anni come richiesto dagli
aggiornamenti delle convenzioni internazionali e una disaggregazione semplificata e a livello
regionale ogni 2 anni. La metodologia nazionale, essendo uniforme per tutto il territorio, si
configura come un valido termine di paragone per le stime degli inventari bottom-up e mette a
disposizione degli enti territoriali delle stime emissive per le sorgenti per le quali non siano
disponibili dati a livello locale
TESTO RAPPORTO:
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/dis_inv_naz_12luglio_2022_rev-1.pdf
15
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi
monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)
La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in
particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, é istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e
che lo stesso é aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle
amministrazioni pubbliche e della collettività.
Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (26) ha stabilito i criteri per definire in ogni Comune
l’elenco degli alberi monumentali in aree urbane. Per una analisi di questo Decreto (27)
Successivamente a questo Decreto sono stati emanati altri Decreti che hanno aggiornato l’elenco, inoltre
varie Regioni hanno integrato questo elenco.
Con Decreto 5 maggio 2021 (28
) è stato approvato il penultimo aggiornamento dell’elenco.
Quindi ora con Decreto Ministero Politiche Agricole del 26 luglio 2022 l’elenco è integrato da
quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Secondo il nuovo Decreto alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste -
Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di
trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento
per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato.
Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale
dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti
nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al
fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere
avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.
TESTO DECRETO 26/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04340&elenco30giorni=false
TESTO ELENCO ALBERI MONUMENTALI AGGIORNATO:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
26
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2014-11-18&atto.codiceRedazionale=14A08883&elenco30giorni=false
27
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/04/il-decreto-sui-criteri-per-definire-gli.html
28
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false
16
Estensione progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
(Normativa Nazionale)
Il comma 13 articolo 26 della legge 118/2022 prevede che entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (dal 28 agosto 2022) sono adottate disposizioni modificative
e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - 29).
Le modifiche sono finalizzate ad ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve
entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina
nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati
introdotte mediante norme di legge.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
17
CACCIA TUTELA FAUNA
Attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali
durante l'abbattimento (Normativa Nazionale)
L’articolo 18 della legge n° 127 del 4 agosto 2022 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa legge (dal 10/9/2022), con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (30), acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del
Consiglio, del 24 settembre 2009 (31).
I decreti legislativi dovranno recepire i seguenti criteri direttivi:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026,
il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus
gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non
destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai
sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi
specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del
presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel
rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla
normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime
imprese;
c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il
sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso
del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o
di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei
pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e
degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti
procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
TESTO LEGGE 127/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22G00136&elenco30giorni=false
30
Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234
31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1099-20191214&qid=1661872252868
18
ECOCERTIFICAZIONI
Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE
(Normativa Nazionale)
Decreto MITE del 15 giugno 2022 prevede misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecocertificazione EMAS.
Le misure sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere
sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica.
Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono
certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la
relativa documentazione
Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al
Ministero apposita domanda esclusivamente tramite la procedura informatica.
Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con
successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della
transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al
quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Il suddetto provvedimento é
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
Il contributo concesso é pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e
comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.
TESTO DECRETO 15/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
19
EFFETTO SERRA
Eurostat su emissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria)
Nel primo trimestre del 2022 le emissioni di gas a effetto serra dell'economia dell'UE sono state
pari a 1 029 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2-eq), con un aumento del 7% e del 6%
rispetto allo stesso trimestre del 2020 e del 2021, ma ancora al di sotto dei livelli pre-COVID
registrati nel primo trimestre del 2019, quando l'economia dell'UE ha emesso 1 035 milioni di
tonnellate di CO2-eq.
Queste informazioni provengono dai dati sulle stime trimestrali delle emissioni di gas a effetto
serra per attività economica pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo presenta una manciata di
risultati dall'articolo più dettagliato Statistics Explained sulle emissioni trimestrali di gas serra.
Gli aumenti documentati sono stati in gran parte dovuti all'effetto del rimbalzo economico dopo il
forte calo dell'attività dovuto alla crisi COVID-19.
Nel primo trimestre del 2022, i settori economici responsabili della maggior parte delle emissioni
di gas serra sono stati le famiglie (24%), l'elettricità, la fornitura di gas (21%) e l'industria
manifatturiera (20%), seguiti dall'agricoltura (12%) e dai trasporti e stoccaggi (10%). Le emissioni di
gas serra sono aumentate in tutti i settori rispetto allo stesso periodo del 2021, ad eccezione delle
famiglie che sono rimaste allo stesso livello (245 milioni di tonnellate di CO2-eq.). Gli aumenti più
elevati sono stati registrati nei trasporti e nello stoccaggio (+21%), nell'industria mineraria (+15%)
e nell'edilizia (+11%).
Le emissioni nel primo trimestre del 2022 sono aumentate in quasi tutti gli Stati membri dell'UE
rispetto allo stesso trimestre del 2021, indicando una ripresa dalla pandemia di Covid-19. I Paesi
Bassi (-9%) e la Finlandia (-1%) sono stati gli unici Stati membri a registrare una diminuzione delle
emissioni nel primo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre del 2021. Tra gli Stati membri
con un aumento delle emissioni nello stesso periodo di confronto figurano la Bulgaria (+38%),
Malta (+21%) e l'Irlanda (+20%).
Confrontando il primo trimestre del 2020 con lo stesso trimestre del 2019, ha rivelato il quadro
opposto: quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno registrato una riduzione delle emissioni
all'inizio della pandemia.
LINK AI DATI EUROSTAT:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220816-1
Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale)
L’Italy Climate Report (ICR) è il documento con cui ogni anno Italy for Climate intende fare il punto
sulla performance dell’Italia sui temi del clima.
Il nostro Paese ha una performance sulle emissioni di gas serra abbastanza positiva rispetto agli
altri partner europei, come emerge dall’Italy Climate Report 2021. Infatti in termini di emissioni
pro capite, l’Italia si attesta a 7 tonnellate di CO2 (tCO2) per abitante, al di sotto della media
europea (8,1) e di poco superiore alla Francia e alla Spagna. Anche in termini di intensità carbonica
del Pil, cioè di emissioni prodotte per ogni unità di Pil nazionale, l’Italia con 258 tCO2/M€ si trova
al di sotto della media europea (288) e di quasi tutti gli altri partner, sempre ad eccezione della
Francia su cui però incide il peculiare mix energetico con il nucleare.
E’ importante però notare che questi risultati sono solo in parte frutto delle politiche di
decarbonizzazione che sono state realizzate negli ultimi decenni.
La performance tutto sommato positiva dell’Italia sulle emissioni dipende anche molto da una
condizione di partenza favorevole, grazie ad un clima più mite e ad un tessuto produttivo
20
storicamente meno intensivo dal punto di vista energetico. Già nel 1990 (anno di avvio delle
misurazioni su questi temi), infatti, il livello di emissioni del nostro Paese era più basso dei partner
UE. E negli ultimi trent’anni, in Italia la riduzione delle emissioni è stata ben più modesta della
media europea e degli altri partner – ad eccezione della Spagna che ha avuto un trend di crescita,
economico oltre che sule emissioni, in controtendenza.
A livello europeo i fattori chiave che contribuiscono alla riduzione di emissioni sono l’uso crescente
di energie rinnovabili, l’uso di combustibili fossili a minore intensità di carbonio e il miglioramento
dell’efficienza energetica, i cambiamenti strutturali nell’economia, la minore domanda di
riscaldamento dovuta agli inverni più caldi in Europa – come sottolineato in un recente
report della European Environment Agency (EEA) (32).
Anche se tutti i Paesi faticano a stare al passo con gli obiettivi europei, l’Italia è fra i Paesi che più
hanno rallentato il passo negli ultimi anni e molti sforzi dovranno essere messi in campo per
riallinearsi alla media europea e per implementare politiche che possano permetterci di rispettare
l’obiettivo del -55% rispetto al 1990.
Le emissioni nazionali di gas serra infatti dovranno passare dagli attuali 418 a 232 MtCO2eq nette
entro il 2030 (considerando 11 MtCO2eq di assorbimenti). Un obiettivo estremamente ambizioso
che richiede interventi eccezionali da realizzare in tutti i settori in percentuale variabile: da circa il -
30% dei trasporti e dell’agricoltura, al dimezzamento e oltre dell’industria e degli edifici.
RAPPORTO ITALY CLIMATE REPORT ICR:
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Italy-Climate-Report-2021-Italy-for-Climate.pdf
Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima
(Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato Europeo delle Regioni su:
1. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo
sociale per il clima (COM 2021 568 final - 33)
2. la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) COM(2021) 563 final 34.
FONDO SOCIALE PER IL CLIMA
Il Fondo sociale per il clima mira a mitigare l'impatto sui prezzi della nuova fissazione del prezzo
del carbonio e dovrebbe fornire finanziamenti agli Stati membri per sostenere le loro politiche
volte ad affrontare gli impatti sociali di tale scambio di quote di emissioni sulle famiglie vulnerabili,
sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Ciò dovrebbe essere
conseguito in particolare mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti
intesi a ridurre a medio e lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una
maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del
raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la
concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.
TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI E DELLA ELETTRICITÀ
La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità svolge un ruolo importante nel settore delle
politiche in materia di clima ed energia. Le norme armonizzate stabilite dalla direttiva 2003/96/CE
32
https://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas-1
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN
34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=EN
21
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità ("direttiva sulla tassazione dell'energia") mirano a garantire il
buon funzionamento del mercato interno.
Tuttavia, rispetto all'epoca dell'adozione della direttiva sulla tassazione dell'energia, il quadro
sottostante delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la direttiva
non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE. Inoltre tale direttiva non garantisce più il
buon funzionamento del mercato interno.
La proposta di rifusione si colloca nel contesto del Green Deal europeo e del pacchetto legislativo
"Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"), in quanto si concentra sulle questioni ambientali e climatiche per
sostenere l'impegno della Commissione nell'affrontare le sfide legate all'ambiente e conseguire gli
obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra e di riduzione
dell'inquinamento atmosferico.
TESTO PARERE COMITATO EUROPEO REGIONI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4801&from=IT
22
ENERGIA
REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica
(Documentazione Comuntaria)
Risoluzione del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 che accoglie con favore le
iniziative previste dalla Commissione europea per far fronte agli attuali prezzi elevati dell’energia,
in aumento dall’estate 2021 e aggravati dalla guerra illegale, non provocata e ingiustificata
condotta dalla Federazione russa in Ucraina; sottolinea che non è sufficiente limitarsi a eliminare
gradualmente la dipendenza dell’UE dall’approvvigionamento di combustibili fossili dalla sola
Federazione russa, ma ritiene che il piano REPowerEU sia un modo per accelerare la transizione
energetica, ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia e di materie prime in
generale e diminuire quindi i rischi politici, economici e per la sicurezza derivanti da tali
importazioni; tuttavia, esprime profondo rammarico per la mancanza di un chiaro riferimento al
ruolo delle città e delle regioni sia nell’affrontare l’attuale crisi energetica che nel fornire soluzioni
durature al riguardo.
La Risoluzione esprime la forte preoccupazione del Comitato per le conclusioni presentate
nell’ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal
titolo Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability («Cambiamenti climatici 2022:
effetti, adattamento e vulnerabilità») (1), in cui viene confermato che gli effetti dei cambiamenti
climatici sono in buona parte già irreversibili; sottolinea l’importanza di non ritardare
ulteriormente le misure di adattamento e mitigazione di tali cambiamenti, misure per le quali gli
enti locali e regionali sono attori chiave.
La Risoluzione chiede alla Commissione di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali
nell’individuazione delle «zone di riferimento» adatte per la realizzazione di progetti in materia di
energie rinnovabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di garantire che siano
pienamente conformi al principio di «non nuocere».
TESTO RISOLUZIONE 28/4/2022:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XR1800&from=IT
Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione
Comunitaria)
Il Comitato Europeo delle Regioni con un parere del 28 aprile 2022 relativo alla proposta di
modifica della Direttiva sulla efficienza energetica ha formulato un emendamento che prevede la
introduzione di sportelli unici per la efficienza energetica.
Secondo l’emendamento presentato gli Stati membri collaborano con le autorità competenti e i
portatori di interessi privati per istituire degli sportelli unici dedicati a livello locale, regionale o
nazionale. Tali sportelli unici sono di carattere intersettoriale e interdisciplinare e permettono di
elaborare progetti a livello locale:
1. fornendo consulenza e informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e
finanziarie per le micro e piccole imprese, gli enti regionali e locali, altri enti pubblici e le famiglie;
2. collegando i potenziali progetti, in particolare quelli su scala ridotta, con gli operatori del
mercato;
3. favorendo l’azione dei consumatori fornendo consulenza sul comportamento in materia di
consumo di energia;
23
4. fornendo informazioni sui programmi di formazione e istruzione per accrescere il numero di
professionisti del settore dell’efficienza energetica, riqualificarli e migliorare le loro competenze al
fine di soddisfare le esigenze del mercato;
5. promuovendo gli esempi di buone pratiche relative a diverse tipologie di edifici, alloggi e
imprese;
6. raccogliendo e presentando alla Commissione dati aggregati per tipologia relativi ai progetti in
materia di efficienza energetica. La Commissione pubblica tali informazioni in una relazione che
elabora ogni due anni al fine di condividere le esperienze maturate e rafforzare la cooperazione
transfrontaliera tra gli Stati membri;
Gli sportelli unici creano dei partenariati solidi e affidabili con gli attori privati locali e regionali
quali le PMI, le società di servizi energetici, gli installatori, le società di consulenza, i promotori di
progetti, gli istituti finanziari in grado di fornire servizi quali audit energetici, soluzioni finanziarie e
la realizzazione di ristrutturazioni energetiche.
Gli Stati membri collaborano con gli enti locali e regionali per promuovere gli sportelli unici;
La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo degli sportelli unici al fine
di creare un approccio armonizzato in tutta Europa.
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4548&from=IT
Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione
Comunitaria)
Parere del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 con il quale sono stati presentati
emendamenti alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
Il Parere
1. introduce una nuova definizione di comunità di energia rinnovabile quale soggetto giuridico:
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e
volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati
nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e
sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche,
PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire
benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree
locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;»
2. introduce un ruolo di coordinamento con gli stati membri, di regioni ed enti locali nel
promuovere gli obiettivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4547&from=IT
24
Misure coordinate di riduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 stabilisce norme per far fronte a
una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. Tali norme prevedono il
miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure
nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per il Consiglio di dichiarare, su
proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione come livello di crisi specifico
dell'Unione, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione.
Secondo il Regolamento ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di
gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo
medio di gas nel periodo dal 1o agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data
di entrata in vigore del presente regolamento («riduzione volontaria della domanda»).
Se le misure volontarie non sono sufficienti su proposta della Commissione viene dichiarato da
parte del Consiglio UE lo stato di allarme della UE.
Quando il Consiglio dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il
consumo di gas conformemente al paragrafo 2 («riduzione obbligatoria della domanda»). Secondo
il paragrafo 2 ai fini di una riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di
allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal
1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione») è inferiore del 15 % rispetto al proprio
consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate
le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse
dichiarato lo stato di allarme dell'Unione.
TESTO REGOLAMENTO 2022/1369:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1369&from=IT
PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 263 del 30 giugno 2022 sono stati stabiliti
i criteri generali per la concessione dei benefici per la realizzazione di interventi volti all'estensione
di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti nell'ambito della Missione 2,
Componente 3, Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
TESTO DECRETO 30/6/2022:
https://www.mite.gov.it/pagina/misura-3-sistemi-di-teleriscaldamento
Rapporto gestore mercati energetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale)
Rapporto n° 162 dell’agosto 2022:
MERCATO DEL GAS
I consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), in aumento sul mese
precedente, per effetto di un incremento della domanda del settore termoelettrico (+9,7%). Sul
lato delle immissioni le importazioni tramite gasdotto e GNL si attestano complessivamente a
6.739 milioni di mc (71,2 TWh), in ripresa soprattutto sulla frontiera settentrionale (26,0 TWh).
Con riferimento ai sistemi di stoccaggio, le iniezioni nei siti ammontano a 27,5 TWh, in crescita
rispetto a giugno, e superiori anche rispetto ad un anno fa. In linea sui livelli dei mesi precedenti la
produzione nazionale, a 265 milioni di mc (2,8 TWh). Nei mercati a pronti del gas gestiti dal GME i
volumi negoziati si attestano a 19,8 TWh, valore massimo storico e rappresentativo di una quota
25
sul totale dei consumi pari al 42%. All’interno del contesto regolatorio definito dalle Deliberazioni
ARERA 165/2022/R/gas e 274/2022/R/ GAS, anche a luglio gli scambi risultano concentrati nei
mercati day-ahead (80%), sia a negoziazione continua (5,9 TWh) che soprattutto in asta (9,9 TWh).
In aumento rispetto al mese precedente tutti i prezzi registrati sui mercati del GME, in linea con le
dinamiche osservate sui principali hub europei (PSV: 176 €/MWh; TTF: 169 €/MWh.
A luglio i consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), sostenuti da
una significativa ripresa della domanda del settore termoelettrico (2.341 milioni di mc, 24,7 TWh),
in corrispondenza di una crescita dei consumi elettrici e ridotta offerta rinnovabile. Si confermano
in calo i consumi nel settore civile (911 milioni di mc, 9,6 TWh) e nel settore industriale (1.004
milioni di mc, 10,6 TWh), così come le esportazioni e gli altri consumi, a 180 milioni di mc (1,9
TWh). Sul lato delle importazioni (6.739 milioni di mc, 71,2 TWh), i volumi di gas in ingresso
tramite gasdotto ammontano a 5.278 milioni di mc (55,8 TWh), di questi circa il 47% concentrato
sulla frontiera settentrionale, mentre quelli tramite GNL risultano pari a 1.461 milioni di mc (15,4
TWh). Prosegue la rimodulazione dei flussi di import per singoli punti di entrata che, rispetto a
giugno, risultano in aumento soprattutto a Tarvisio (11,3 TWh) e Passo Gries (14,7 TWh), le cui
quote salgono rispettivamente al 16% e 21% del totale. In calo i flussi dagli altri gasdotti, tra cui in
particolare Mazara (18,0 TWh, 25% del totale), a causa di una riduzione per manutenzione
programmata di circa il 65% della capacità, e dai terminali di rigassificazione di Panigaglia (3,1
TWh, 4% del totale) e Cavarzere (8,0 TWh, 11% del totale). Relativamente allo stoccaggio, le
iniezioni nei siti di stoccaggio ammontano a luglio a 27,5 TWh, per una giacenza complessiva di gas
naturale negli stoccaggi nell’ultimo giorno del mese a 8.349 milioni di mc (88,3 TWh).
PREZZI MERCATI ENERGETICI UE
A luglio tornano a registrare una flessione mensile i riferimenti di Brent e derivati, tuttavia ancora
su livelli tra i più elevati di sempre; nuovo record storico, invece, per le quotazioni del carbone e
del gas che si riflettono sui prezzi elettrici registrati sulla gran parte delle borse europee.
A luglio accelerano la loro crescita le quotazioni del gas sui principali hub europei che si portano ai
massimi storici di 176,21 €/MWh al PSV e a 169,42 €/MWh al TTF. A fine mese, in corrispondenza
di una nuova contrazione delle forniture di gas russo, PSV e TTF registrano valori prossimi o
superiori a 200 €/MWh, con il riferimento italiano lievemente inferiore a quello olandese in una
sola sessione del mese e un conseguente allargamento del loro differenziale ai massimi da gennaio
2018 (6,79 €/MWh, +4,67 €/MWh). I mercati futures prospettano per i due riferimenti valori a
170/180 €/ MWh nel medio periodo, con uno spread atteso PSV-TTF in riduzione rispetto
all’attuale e negativo a settembre.
L’elevato livello delle quotazioni dei combustibili spinge i prezzi elettrici nell’Europa centrale ai
massimi storici. Il Pun italiano sfiora 442 €/MWh, supera i 400 €/MWh anche il prezzo francese,
mentre nelle altre zone le quotazioni si attestano tra i 315 €/MWh della Germania e 383 €/MWh
della Svizzera. Ancora in flessione, invece, il riferimento della Spagna (143 €/MWh), calmierato da
metà giugno dal meccanismo di cap al prezzo offerto dalle unità di produzione a gas, e quello
dell’Area scandinava (94 €/MWh). I mercati a termine rivedono al rialzo le aspettative di prezzo
per i prossimi mesi, collocandole su livelli leggermente inferiori agli attuali spot per l’Italia e
decisamente più elevati per Francia e Germania, con uno spread atteso IT-FR praticamente nullo
ad agosto e negativo nei mesi autunnali.
TESTO RAPPORTO:
https://www.mercatoelettrico.org/newsletter/20220812Newsletter.pdf
26
Delega al Governo per semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale)
SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRIVATE
L’articolo 26 della legge 118/2022 prevede che ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi
regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in
digitale delle procedure amministrative, il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di
procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle
per le quali é necessario il titolo espresso o é sufficiente una comunicazione preventiva.
L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività é effettuata al fine di eliminare le
autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina
generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività
di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche
tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222. Si tratta del Decreto Legislativo che prevede la individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti. In particolare la tabella A individua, per ciascuna delle attività elencate,
il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.
L’articolo 26 della legge 118/2022 individua i criteri per definire i contenuti dei decreti legislativi
previsti.
SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ DA FONTI RINNOVABILI
L’articolo 26 legge 118/2022 al comma 4 prevede che Il Governo è delegato, altresì, ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 27/8/2022), uno o più
decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della
normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della
semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei
cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.
Indirizzi per i contenuti dei decreti legislativi su fonti rinnovabili
I decreti legislativi di cui al comma 4 dell’articolo 26 legge 118/2022 sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al
fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei
procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea,
apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa
medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;
c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina
in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di
attività;
27
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili,
anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei
procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di
agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento
degli impianti, anche a uso domestico;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della
digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione
europea.
ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE
I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di
riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento
in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
Incentivi Biometano (Normativa Nazionale)
Il Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 promuove l’uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che
mira a favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di
iniziative di economia circolare e di gestione virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli.
Per i contenuti del Decreto 2 marzo 2018 vedi a questo link
https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi
Il Decreto 5 agosto 2022 ha meglio definito le modalità e le tempistiche di accesso agli incentivi
suddetti previsti dal Decreto del 2018.
In particolare secondo il nuovo Decreto possono accedere agli incentivi di cui al decreto
ministeriale 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti
condizioni:
a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
ministeriale 2 marzo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal Gestore
Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento del diritto all'incentivo (vedi procedure applicative
Decreto del 2018 - 35);
b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione
del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il diritto all'incentivo decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di
biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023 (modificando la data precedente del Decreto
del 2018 che prevedeva quale condizione per il relativo riconoscimento il rispetto della data del 31
dicembre 2022 per la messa in esercizio di impianti di produzione di biometano). Sono fatti salvi
eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a
responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti
35
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/BIOMETANO/Regole%20e%20procedure
/Procedure%20applicative%205.0%20DM%202%20marzo%202018.pdf
28
autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come
tali.
TESTO DECRETO 5/8/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-08-18&atto.codiceRedazionale=22A04725&elenco30giorni=false
Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale.
Con Decreto Direttoriale del 5 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica - Direzione
generale incentivi energia (DG IE) ha approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo a, di
cui al decreto direttoriale 27 ottobre 2021, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2019 recante il Piano triennale 2019-2021 della
ricerca di sistema elettrico nazionale.
Il summenzionato bando di gara di tipo a riguarda progetti di ricerca finalizzati all'innovazione
tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale beneficio degli
utenti del sistema elettrico nazionale.
TESTO DECRETO 5/8/2022:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Energia_Elettrica/Ricerca_Sistema_Elettric
o_Nazionale/decreto_appr._bandoA2019_2021-182.05-08-2022.pdf
29
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale)
L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (36) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali
minimi allegati allo stesso:
a) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi;
c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
TESTO DECRETO 23/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-06&atto.codiceRedazionale=22A04307&elenco30giorni=false
Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa
Nazionale)
L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (37) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali
minimi di cui all'allegato allo stesso:
a) per l'affidamento della fornitura di arredi per interni;
b) per l'affidamento del servizio noleggio di arredi per interni;
c) per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni.
TESTO DECRETO 23/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-08&atto.codiceRedazionale=22A04308&elenco30giorni=false
36
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
37
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
30
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del
Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale)
L’articolo 43 della legge 133/2008 (38) disciplina la semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa.
L’articolo 35 del Decreto Legge 115/2022 prevede che per il finanziamento dei contratti di
sviluppo di cui al sopra citato articolo 43, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400
milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50
per cento di tali risorse é destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela
ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del nuovo Decreto Legge.
TESTO DECRETO LEGGE 115/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
38
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112
31
MARE E PORTI
Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale)
L’articolo 3-bis della legge 108/2022 prevede che al fine di favorire la transizione ecologica nel settore
della nautica da diporto, é istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da
carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo suddetto, che costituiscono limite di
spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate
e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed
eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da
carburanti fossili.
I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (39) della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (40) agli aiuti «de minimis» cioè aiuti che non richiedono
obbligo di notifica ex articolo 108 Trattato (41).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le
procedure per l'erogazione dei contributi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato.
TESTO LEGGE 108/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false
39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1407-
20200727&qid=1661329364291&from=IT
40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
41
Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o
modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non
può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale
32
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE
PNRR: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa
Nazionale)
Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 1 luglio 2022 disciplina le modalità di
assegnazione dei 300 milioni di euro complessivi disponibili per le finalità previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - componente M2C2 - Investimento 3.4
“Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario”.
L'investimento ha lo scopo di sviluppare la sperimentazione della trasformazione verso l'idrogeno
di servizi di trasporto ferroviario di ambito locale e/o regionale eserciti con mezzi rotabili a gasolio
o altri idrocarburi di origine fossile, attraverso la realizzazione di almeno dieci stazioni di
stoccaggio e rifornimento a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il 30 giugno 2026,
prevedendo l'assegnazione delle risorse entro il 31 marzo 2023.
TESTO DECRETO 1/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-01&atto.codiceRedazionale=22A04299&elenco30giorni=false
Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1° agosto 2022 che attua il
regolamento (CE) n. 595/2009 (42) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul
consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei
veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (43).
Il nuovo Regolamento si applica ai veicoli di categoria O3 e O4 sono i rimorchi con massa massima
superiore a 3,5 t.
TESTO REGOLAMENTO 2022/1362:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1362&from=IT
Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri
medi e pesanti e degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2022/1379 della Commissione del 5 luglio 2022 che modifica il regolamento
(UE) 2017/2400 (44) per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli
elettrici e altre nuove tecnologie.
Il nuovo Regolamento integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei
motori relativamente alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme
per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le
emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi che devono essere venduti,
42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0595-20200901&qid=1661330320329
43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0683-20220612&qid=1661330378369
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2400-20200901&qid=1661331501201
33
immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e
la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati.
TESTO REGOLAMENTO 2022/1379:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1379&from=IT
Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale)
Il comma 697 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (45) prevedeva che al fine di raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità
elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte
di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata (ultra veloce cioè superiore a 50
kw: vedi articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257 - 46), garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi
di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a
combustione interna.
I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge (dal 1/1/2021), provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni
per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui
entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica,
consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette
infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario é tenuto
a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse
volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta,
delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché
dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e
disponibilità dei servizi.
L’articolo 12 legge 118/2022 aggiunge a detto comma 697 alla fine il seguente periodo: le
procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in
cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via
esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to
grid (47), ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai
sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle
tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.
Il comma 13 articolo 57 della legge 120/2020 (48) prevede che: “13. Le concessioni rilasciate a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle
45
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
46
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257~art2-com1-lete-num2
47
la tecnologia, denominata vehicle to grid prevede l’integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica per “erogare,
attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi ancillari: riserva terziaria, bilanciamento e risoluzione delle
congestioni, nelle modalità “a salire” e “a scendere” – vedi Parere ARERA
https://www.arera.it/allegati/docs/19/394-19all.pdf
48
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76
34
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (49), vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli
elettrici.”
Il comma 2 articolo 12 legge 118/2022 prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge (27/8/2022), l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, si applica anche alle
concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora
oggetto di rinnovo.”
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
Linee guida gestione monitoraggi rischi ponti (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 1° luglio 2022 ha approvato in
sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre
2020, n. 578 (50), sono adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all'Allegato A del presente
decreto, le quali, assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della
valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari
autostradali.
Le nuove linee guida sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da
concessionari autostradali.
TESTO DECRETO 1/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-23&atto.codiceRedazionale=22A04700&elenco30giorni=false
TESTO ALLEGATO:
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-204-del-1-luglio-2022
Linee guida gestione rischio gallerie (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 1° agosto 2022 ha approvato le Linee
guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio
delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari
autostradali, di cui all'Allegato 1 al Decreto stesso.
TESTO DECRETO 1/8/2022 E ALLEGATO:
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-247-del-1-agosto-2022
49
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495
50
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-578-del-17122020
35
Omologazione veicoli e impianti di manipolazione (Giurisprudenza Comunitaria)
Tre Sentenze della Corte di Giustizia del 14 luglio 2022 (cause: C-128/20, C-134/20, C-145/20)
dove si afferma nei dispositivi finali:
L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, di
tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un dispositivo che garantisce il rispetto
dei valori limite di emissione previsti da detto regolamento solo quando la temperatura esterna è
compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri costituisce
un «impianto di manipolazione», ai sensi di tale articolo 3, punto 10.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel
senso che un impianto di manipolazione che garantisca il rispetto dei valori limite di emissione
stabiliti da tale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi
Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri non può rientrare nell’eccezione al
divieto di utilizzo di tali impianti, prevista da detta disposizione, per il solo fatto che tale
dispositivo contribuisce alla protezione di parti meccaniche, come la valvola per il ricircolo dei gas
di scarico, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel, a meno che non si dimostri che tale
impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al
motore, causati da un malfunzionamento di una di dette parti, che presentino una gravità tale da
comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di tale impianto. In
ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione,
debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e
venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo.
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 715/2007, in combinato disposto con l’articolo 3,
punto 10, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un impianto di
manipolazione, nell’accezione di quest’ultima disposizione, sia stato installato dopo la messa in
servizio di un veicolo, in occasione di una riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 1999/44/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, è irrilevante per valutare se l’utilizzo di
tale dispositivo sia vietato ai sensi di tale articolo 5, paragrafo 2.
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999,su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo,
deve essere interpretato nel senso che un veicolo a motore, rientrante nell’ambito di applicazione
del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007,
relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la
manutenzione del veicolo, non presenta la qualità abituale dei beni dello stesso tipo che il
consumatore può ragionevolmente aspettarsi qualora, pur disponendo di un’omologazione CE in
vigore e potendo, di conseguenza, essere utilizzato su strada, tale veicolo sia dotato di un impianto
di manipolazione il cui utilizzo è vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel
senso che un impianto di manipolazione che garantisca in particolare il rispetto dei valori limite di
36
emissione stabiliti da tale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33
gradi Celsius può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo se si dimostri che tale
impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al
motore, causati da un malfunzionamento di una parte del sistema di ricircolo dei gas di scarico,
che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del
veicolo dotato dell’impiantomedesimo. In ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione
che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché
il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo.
L’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che un difetto
di conformità consistente nella presenza, in un veicolo, di un impianto di manipolazione il cui
utilizzo è vietato in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007 non può essere
qualificato come «minore» anche laddove, qualora il consumatore fosse stato al corrente
dell’esistenza e del funzionamento di detto dispositivo, egli avrebbe nondimeno acquistato tale
veicolo.
TESTO SENTENZE
C-128/20:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262933&pageIndex=0&doc
lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1833278
C-134/20:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262934&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1833278
C-145/20:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262935&pageIndex=0&doc
lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1833278
37
Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
(Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 18 agosto 2022 che ritiene necessario
intervenire con apposita disciplina in quanto i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall'art. 50 (51)
del Nuovo codice della strada, da qui la necessità di definire le caratteristiche tecniche dei
monopattini per distinguerli dai velocipedi.
Secondo il nuovo Decreto per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» si intende
un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al
decreto ministeriale 4 giugno 2019 (52).
La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW.
I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione
del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi.
La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo,
comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del
costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg.
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote.
I monopattini elettrici devono essere dotati: di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di
svolta; anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a
luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati sui lati.
Sono ammesse anche luci di arresto.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno
30 m di distanza.
TESTO DECRETO 18/8/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04913&elenco30giorni=false
51
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285
52
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/12/19A04569/sg
38
NUCLEARE
Vademecum contro il Nucleare (Documentazione Nazionale)
Il Think thank italiano per il clima (ECCO - 53) ha pubblicato un vademecum critico contro
l’introduzione del nucleare in Italia.
TESTO VADEMECUM:
https://eccoclimate.org/it/qa-il-nucleare-serve-allitalia/
Commissariamento società SOGIN S.p.A. (Normativa Nazionale)
L’articolo 34 della legge 122/2022 prevede che in considerazione della necessità e urgenza di
accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la
realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (54), é
disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla nomina dell'organo commissariale,
b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale,
c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi
compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e
celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità,
nonché di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e
coordinamento delle società controllate.
L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte,
sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo
ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione é inviata al Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica.
I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche
autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare
rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.
TESTO LEGGE 122/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04699&elenco30giorni=false
53
https://eccoclimate.org/it/
54
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;31
39
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale)
L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un
apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico
integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale.
L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della
delega. Tra questi:
1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non;
2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei
servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;
3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici;
4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento
al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il
coordinamento;
5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni,
nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela
della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;
6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine
di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti
locali;
7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità
del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al
termine dell'affidamento;
8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella
fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio
pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso
meccanismi non giurisdizionali.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
Modifiche alle competenze delle Direzioni del Ministero della Transizione Ecologiche
(Normativa Nazionale)
Il DPCM n° 109 del 22 luglio 2022 ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero
della Transizione Ecologica (DPCM 128/2021 - 55)
In particolare:
1. alla Direzione generale attività europea ed internazionale viene assegnata la funzione di
partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione
55
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2021-07-29;128
40
europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e
gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio
sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul
reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali.
2. All’articolo 28 del DPCM 128/2021 viene aggiunto il seguente comma: agli Uffici di diretta
collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di
cui al comma 1 (110 unità), fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del
Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori
universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a ventisei
esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia
oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori
estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La
durata degli incarichi suddetti non può essere superiore alla scadenza del mandato del
Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli
addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.
TESTO DPCM 109/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22G00117&elenco30giorni=false
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale)
L’articolo 12-bis della legge 108/2022 prevede che al fine di consentire il rispetto dei termini
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di
quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad
oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con
le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale
amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla
prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti.
In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il
Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello é trasmessa al
tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si
applica quanto previsto dal primo periodo sopra riportato e il termine di trenta giorni decorre
dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo
regionale, che ne dà avviso alle parti.
Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti sopra la misura cautelare
perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte
della pubblica amministrazione.
Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice
motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto
dei termini previsti dal PNRR.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una
procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR.
TESTO LEGGE 108/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false
41
RIFIUTI
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale)
L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un
apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico
integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale.
L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della
delega. Tra questi:
1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non;
2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei
servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;
3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici;
4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento
al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il
coordinamento;
5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni,
nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela
della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;
6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine
di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti
locali;
7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità
del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al
termine dell'affidamento;
8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella
fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio
pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso
meccanismi non giurisdizionali.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE
(Normativa Nazionale)
Decreto MITE del 15 giugno 2022 prevede misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecocertificazione EMAS.
Le misure sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere
sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica.
42
Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono
certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la
relativa documentazione
Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al
Ministero apposita domanda esclusivamente tramite la procedura informatica.
Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con
successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della
transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al
quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Il suddetto provvedimento é
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
Il contributo concesso é pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e
comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.
TESTO DECRETO 15/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
Statuti consorzi RAEE (Normativa Nazionale)
L’articolo 10 del DLgs 49/2014 (56) prevede che i produttori di rifiuti elettronici (RAEE) che non
adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema
collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i
riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi é libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei
produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera
concorrenza.
Lo statuto dei sistemi collettivi é approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio é tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello
statuto é condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale (57).
Con Decreto MITE 10 agosto 2022 sono approvati gli statuti dei Consorzi di cui all’articolo 1 e
allegati del decreto.
TESTO DECRETO 10-8-2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22A04886&elenco30giorni=false
56
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;049
57
https://www.registroaee.it/
43
Prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
(Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Interno del 26 luglio 2022 ha approvato norme tecniche di prevenzione
incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
In materia erano già intervenute due Circolari interpretative (58) ora superate dal nuovo Decreto.
OGGETTO DEL DECRETO
Le norme tecniche contenute nell’allegato al Decreto 26/7/2022 si applicano agli
stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli
impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di
rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Sono esclusi i depositi temporanei.
Le norme sono applicate alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata
in vigore del nuovo Decreto (90 giorni dal 11 agosto 2022).
AREE DI STOCCAGGIO
Per stoccaggio ai sensi della applicazione delle norme tecniche si intendono sia quelle interne che
quelle esterne all’impianto comprese sia quelle sotto tettoia che al cielo libero o in baie protette
da tettoia.
RIFIUTI NON COMPATIBILI CON AREE STOCCAGGIO A CIELO LIBERO
Non sono compatibili con lo stoccaggio a cielo libero i rifiuti sfusi non confezionati con le seguenti
caratteristiche di pericolo: esplosivi, che reagiscono a contatto con l’acqua sviluppando gas
infiammabili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, classificate come pericolose, batterie,
corrosivi, infettivi, tossici e cancerogeni.
AREE A RISCHIO SPECIFICO
In cui si svolgono attività di smaltimento e recupero con eccezione:
1. Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
2. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Sono aree a rischio specifico anche quelle in cui si detengono o trattano rifiuti di gas infiammabili
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata secondo la metodologia del
capitolo G2 all’allegato al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015 (norme tecniche prevenzione
incendi - 59).
I profili del rischio incendio sono determinati secondo la metodologia del capitolo G3 (60) allegato
al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015. I profili di rischio riguardano la salute umana,
l’ambiente e i beni economici.
58
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html
59
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg
60
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg
44
STRATEGIA ANTINCENDIO GENERALE
Devono essere applicate tutte le misure sezione S allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (61)
comprensive: la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la
gestione della sicurezza, il controllo dell’incendio, la rivelazione incendi e conseguente allarme
il controllo dei fumi e dell’innalzamento di calore, l’operatività antincendio, la sicurezza degli
impianti tecnologici.
Ad integrazione delle suddette misure si vedano quelle elencate dall’allegato I al nuovo Decreto 26
luglio 2022 dai punti 5.1. in poi.
STRATEGIA ANTINCENDIO PER AREE SPECIFICHE
Per queste aree si applica la sezione V1 allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (62).
IMPIEGO DEI PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO
I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono
essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure
applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori
mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
L'impiego dei prodotti per uso antincendio é consentito se gli stessi sono utilizzati
conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e
se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle
apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 (63);
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato
membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo
SEE e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto
nella regola tecnica allegata al presente decreto.
ADEGUAMENTO ATTIVITÀ ESISTENTI AL NUOVO DECRETO
Le attività esistenti oggetto del nuovo Decreto devono essere adeguate alle norme tecniche
dell’allegato 1 al Decreto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore (90 giorni dal 11 agosto 2022).
Nella fase transitoria vige oltre il Decreto del 3 agosto 2015 anche le Circolari del 2019 e del 2018
(64).
Il nuovo Decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello
stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
61
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg
62
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg
63
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535&from=IT
64
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html
45
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (65);
b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli: 3 (66), 4 (67), 5 (68) e 7 (69) del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi)
MANUALE PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI RIFIUTI
Manuale (70), elaborato in attuazione di un Accordo sottoscritto tra l’ISPRA ed il Consorzio CINEAS
in data 25/09/2020, affronta il tema degli incendi presso gli impianti di deposito e gestione dei
rifiuti sotto due profili - la prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze
ambientali - e si propone di offrire alle autorità e agli operatori interessati dalla gestione di tali
incendi una prospettiva in cui individuare prassi, soluzioni e proposte.
Si parte dal presupposto che gli incendi in esame si associano a molti adempimenti (la
pianificazione e l’organizzazione di procedure e interventi, l’applicazione di soluzioni
tecnico/operative, la ricerca di tutele assicurative) e molte conseguenze (obblighi di verifica, di
monitoraggio, di risanamento) e che la filosofia della prevenzione è la prima risposta (un corretto
investimento, limitando gli effetti sull’ambiente, tutelerà l’attività aziendale rispetto ad oneri di
intervento ex post, interruzioni di attività, sanzioni, ecc.).
Il Manuale affronta:
1) il tema della gestione delle emergenze ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte
le matrici ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure tecniche e/o
gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne le conseguenze in modo da
minimizzare la probabilità di impatti significativi,
2) il tema della prevenzione del danno ambientale, presentando lo scenario delle misure
finalizzate a prevenire l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate
dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla pianificazione e dalle autorizzazioni
iniziali fino alla fase post incendio.
65
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69
66
istanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
67
Controlli prevenzione incendi: istanza al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione
certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del
presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi
allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
68
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui
all'Allegato I del presente regolamento é tenuto ad inviare al Comando, é effettuata tramite una dichiarazione
attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal
decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione.
69
Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento,
presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi
vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al
Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
70
https://www.isprambiente.gov.it/files2021/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/mlg-195-2021_ispra_cineas-1.pdf
46
Il Manuale si caratterizza, sul piano metodologico, per avere sviluppato, in una visuale di sistema,
gli esiti di una ricognizione di dati effettuata presso il SNPA e presso gli operatori del settore della
gestione dei rifiuti in merito agli incendi in esame.
TESTO DECRETO 26/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-11&atto.codiceRedazionale=22A04489&elenco30giorni=false
Esclusioni dalla tariffa gestione rifiuti (Normativa Nazionale)
L’articolo 14 della legge 118/2022 modifica l’articolo 238 del DLgs 152/2006 (tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani) prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani
indifferenziati e da raccolta differenziata (provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate
nell'allegato L-quinquies), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero
dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del
servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
Standard attività smaltimento e recupero (Normativa Nazionale)
L’articolo 14 della legge 118/2022 modifica l’articolo 202 DLgs 152/2006 (affidamento servizio
rifiuti - 71) prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (dal 27/8/2022)
adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di
recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi
efficienti. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle
caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di
svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati
all'utenza finale.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
71
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
47
Rendere l’industria degli imballaggi sicura e rispettosa dell’ambiente
(Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) del 19 maggio 2022 dove si raccomanda
l’introduzione di imballaggi «adatti allo scopo» con un nuovo provvedimento applicabile a tutti gli
imballaggi, che preveda che il loro sviluppo debba avvenire nel rispetto dei principi della
progettazione ecocompatibile, in modo tale da lasciare uno spazio vuoto minimo attorno al
prodotto, riducendo al minimo anche il peso, ed evitando in questo modo il sovraimballaggio e il
sottoimballaggio, nonché i rifiuti e le perdite inutili che ne derivano. Ciò consentirebbe anche di
ottimizzare l’impronta di carbonio del trasporto di merci imballate e di raggiungere gli obiettivi di
riduzione delle emissioni fissati dalla Commissione europea.
La futura legislazione e le future azioni dell’UE non dovrebbero concentrarsi solo sugli imballaggi
stessi, ma sull’intera catena: produzione, consumo e trattamento dei rifiuti. Il CESE raccomanda di
promuovere gli investimenti nell’innovazione tecnologica sostenendo la domanda e l’offerta di
materiali rinnovabili e riciclabili di alta qualità.
Il CESE raccomanda di fare in modo che la prossima revisione della direttiva sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio consenta ulteriori innovazioni, fissando obiettivi che siano in linea con il
concetto del ciclo di vita, siano supportati da solidi dati e prove scientifiche e producano nel
complesso i migliori risultati possibili a livello ambientale, in modo da prestare anche la dovuta
attenzione a qualsiasi impatto sui prodotti contenuti negli imballaggi.
Data la centralità unica degli imballaggi in tutti i settori dell’economia, la Commissione europea
dovrebbe inoltre istituire un forum annuale sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, tra le parti
interessate e i rappresentanti delle istituzioni europee, per monitorare l’attuazione della direttiva,
scambiare informazioni sull’evoluzione del settore e individuare e promuovere le buone pratiche
in relazione alla regolamentazione degli imballaggi sostenibili.
TESTO PARERE CESE 19/5/2022:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IE6151&from=IT
Criteri ambientali minimi servizio gestione rifiuti (Normativa Nazionale)
L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (72) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ha adottato i criteri ambientali
minimi di cui all'allegato al Decreto, per:
a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
c) l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la
raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
TESTO DECRETO 23/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04306&elenco30giorni=false
72
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
48
Trasporto intermodale dei rifiuti (Normativa Nazionale)
Circolare Albo Gestori Ambientale n° 6 del 21 luglio 2022 dove si ribadisce quanto già previsto
nella circolare n.1235 del 4 dicembre 2017 (73). In particolare si conferma che è sempre consentito
che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che
ha iniziato il trasporto. Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un
complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa,
differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria
mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto. Si conferma,
peraltro, che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente
rispettati i punti a,b,c, indicati nella circolare del Comitato Nazionale n 1235 del 4 dicembre 2017
già richiamata.
TESTO CIRCOLARE 6/2022:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/172-
Circ06_21.07.2022.pdf
Cabotaggio e trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale)
Circolare Albo Gestori Ambientali n° 7 del 28 luglio 2022 che fornisce chiarimenti in relazione:
1. Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano;
2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano;
3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia.
TESTO CIRCOLARE 7/2022:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/173-
Circ07_28.07.2022.pdf
73
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/117-
Circ1235_04.12.2017.pdf
49
RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI
Norma UNI per impianti Seveso (Normativa Internazionale)
Linee guida per l'applicazione della UNI 10617 per stabilimenti con pericolo di incidente rilevante
e sistemi di gestione della sicurezza.
La norma fornisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di
gestione per la sicurezza in conformità ai requisiti della UNI 10617, e, per ogni requisito di questa,
descrive le procedure e gli strumenti tecnici utili per il conseguimento degli obiettivi specifici. Si
applica all'esercizio di impianti in stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, o all'esercizio di
unità tecniche all'interno di stabilimenti nei quali sono prodotte, utilizzate, manipolate e
depositate sostanze pericolose.
LINK PER ACQUISTO LINEE GUIDA:
https://store.uni.com/uni-10616-2022
50
RUMORE
Modalità individuazione zone silenziose in agglomerati e campagna (Normativa
Nazionale)
Ai sensi dell’articolo 2 del DLgs 194/2005 (74) si intendono per:
aa) «zona silenziosa di un agglomerato (75)»: una zona delimitata dall'autorità nella quale Lden (76),
o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato
valore limite;
bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla
regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona
ricada nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime -
che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da
attività ricreative.
Il comma 10-bis articolo 4 del DLgs 194/2005 prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la
gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
Con Decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo
2022 sono state stabilite le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un
agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere con proprie disposizioni ulteriori
modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in
aperta campagna, introdotte dal nuovo Decreto, al fine di garantire adeguata tutela dall’esposizione al
rumore ambientale nei territori di loro competenza.
FINALITÀ ISTITUZIONE ZONE SILENZIOSE IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Secondo l’allegato A al nuovo Decreto l’individuazione delle zone silenziose negli agglomerati
urbani e in aperta campagna è volta, tra l’altro, ad assicurare alla popolazione adeguata tutela
della salute, nella definizione formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità1 , quale stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o di infermità;
assicurare tutela dagli impatti dovuti all’inquinamento acustico ambientale e garantire il
miglioramento delle condizioni di benessere e della qualità della vita , attraverso la fruizione, in
condizioni di equità sociale, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in
aperta campagna. Vedi anche decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, art. 1, lettera b):
74
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;194#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2019%20agosto%202005%2C
%20n.%20194%20Attuazione,provvedimento%3A%208%2F10%2F2005%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27a
tto%20pubblicato%20il%2014%2F02%2F2022%29
75
area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai
contigui fra loro e la cui popolazione complessiva é superiore a 100.000 abitanti. Per centro abitato ai sensi del Codice
della Strada (articolo 3) si intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada.
76
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1 al DLgs
194/2005
51
“l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il
rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere
effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose”.
Le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica
fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione
degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia (insieme dei suoni
prodotti dalla fauna), che non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni
tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici e che sono caratterizzate dalla predominanza
di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro
aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica. La presenza delle
zone silenziose garantisce l’instaurarsi di un ambiente rigenerativo, a tutela della salute umana e
della qualità della vita, salvaguardando altresì la biodiversità, gli ecosistemi e i paesaggi sonori
OBIETTIVI DELLE ZONE SILENZIOSE
L’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in
aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti
ovvero oggetto di pianificazione acustica, secondo le modalità riportate nell’ “Allegato A” al nuovo
Decreto, sono volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale,
nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente
quando questa è buona, ovvero è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati, mediante
le misure adottate dalle autorità competenti nella redazione dei:
1. piani di azione di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 194/2005: i piani destinati a gestire i
problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
2. dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico (articolo 4
comma 2 legge 447/1995 - 77);
3. dei piani comunali di risanamento acustico (articolo 7, comma 1, della legge 447/1995). Piani da
adottare in caso di superamento dei valori di attenzione (78) o quando non sia possibile, nella
classificazione acustica, rispettare il vincolo divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti
a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo il DPCM 1/3/1991 (79).
VALORI LIMITE DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI AGGLOMERATO URBANO
77
Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le
priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte
salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non
vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
78
il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della
zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove
ricorrono i presupposti, le azioni di ordinanza di Sindaci, Presidenti Province e Regioni nonché Prefettura e Ministero
della Transizione Ecologica e Presidente del Consiglio dei Ministri ex articolo 9 legge 447/1005
79
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
1991-03-08&atto.codiceRedazionale=091A1149&elenco30giorni=false
52
Nella zona silenziosa di un agglomerato il valore di Lden, relativo alle sorgenti di rumore considerate nella
redazione della mappa acustica strategica di cui all’articolo 3 del DLgs 194/2005 (80
), non deve essere
superiore al valore limite di 55 dB(A).
VALORI LIMITE DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI CAMPAGNA
La regione o la provincia autonoma promuove l’individuazione da parte dei comuni delle aree
candidate ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna.
La Regione o la Provincia Autonoma fornisce ai comuni i dati necessari all’individuazione delle
zone silenziose, secondo le modalità riportare nell’ “Allegato A” al nuovo Decreto e non nelle
disponibilità degli stessi.
Il comune, seguendo le modalità di cui all’ “Allegato A” e anche sulla base di valutazioni di
carattere socio-economico, propone alla regione o alla provincia autonoma le zone silenziose in
aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora nessuna zona silenziosa venga
individuata, il comune ne dà comunicazione alla Regione e Provincia Autonoma.
In alternativa a quanto previsto sopra, o nel caso di mancata comunicazione da parte dei comuni
la Regione o la Provincia Autonoma, applicando le modalità riportate nell’ “Allegato A”, individua
le aree potenzialmente delimitabili quali zone silenziose in aperta campagna e le comunica ai
comuni territorialmente interessati per la successiva proposta da parte degli stessi ovvero per la
comunicazione negativa da parte del Comune nel non avere individuato alcuna zona silenziosa.
Sulla base delle proposte formulate dai comuni, la regione, o la provincia autonoma, procede alla
delimitazione finale delle stesse, anche attraverso l’aggregazione di zone silenziose contermini
localizzate in diversi territori comunali. Qualora la zona ricada nell’ambito territoriale di più regioni
o province autonome, la delimitazione è eseguita tramite apposito protocollo d’intesa tra le
medesime.
TESTO DECRETO 16/2022:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/decretoVA_16.24-03-2022.pdf
Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 1 giugno 2022 (in attuazione della lettera b-bis articolo 3
legge 447/1995 - 81
) determina:
1. i criteri per la misurazione del rumore e per l'elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche
in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro-
eolici;
2. i criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.
80
una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie
sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
81
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;447
53
Per il microeolico (per ambienti domestici e piccole strutture ricettive) i criteri di misura, finalizzati
alla verifica del rispetto dei valori limite sono quelli indicate all'Allegato B del decreto ministeriale
16 marzo 1998 (82).
TESTO DECRETO 1/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-06-16&atto.codiceRedazionale=22A03580&elenco30giorni=false
Linee guida per la redazione delle mappature acustiche (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 72 del 26 maggio 2022
sono state adottate le linee guida per la redazione delle mappature acustiche, di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.
Le mappe acustiche costituiscono la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore
esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un
descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di
persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di
un descrittore acustico in una certa zona.
TESTO DECRETO 72/2022:
dd_dg_va_72_26_05_2022.pdf (mite.gov.it)
TESTO LINEE GUIDA ALLEGATE AL DECRETO 72/2022:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_acustico/dd_dg_V
A_72_26_05_2022_allegati.zip
82
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
1998-04-01&atto.codiceRedazionale=098A2679
54
SOSTANZE PERICOLOSE
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 4 agosto 2022 modifica l’allegato III del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (83), concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE (84) sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. In particolare la modifica attua varie Direttive UE che a loro volta hanno modificato la
Direttiva madre 2011/65/UE relativamente:
1. un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;
2. l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un
indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;
3. l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi
generali di illuminazione;
4. l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di
illuminazione e usi speciali.
L’allegato III riguarda le applicazioni esentate dagli obblighi del paragrafo 1 articolo 4Direttiva
2011/65/UE: “Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i
pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro
funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato
II.”
TESTO DECRETO 4/8/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04914&elenco30giorni=false
83
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;027
84
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20220701&qid=1661932028241
55
VIA VAS
VAS e VIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale)
NUOVO PROCEDIMENTO “ACCELERATO” DI VAS E VIA PER LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO
NAZIONALE
Ci risiamo con le semplificazioni in deroga alle procedure ordinarie del testo unico ambientale:
approvata la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR)
prevista per le aree di interesse strategico nazionale che si vanno a sommare alle zone
economiche speciali e alle zone logistiche semplificate per non parlare di altre aree particolari di
disciplina più antica vedi ad esempio aree di crisi.
La nuova procedura va in deroga alle procedure ordinarie già semplificate per le opere che oltre
alle autorizzazioni ambientali sono assoggettabili a Valutazione di Impatto Ambientale (di
seguito VIA): Provvedimento unico in materia statale (articolo 27 DLgs 152/2006 VIA
statale); Provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR articolo 27-bis DLgs 152/2006 VIA
regionale).
Non solo ma il nuovo PAUAR assorbe relativamente ai programmi e piani per le aree di interesse
strategico nazionale anche la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS)
L’articolo 33 dell’ennesimo decreto legge del Governo Draghi (n° 115 dello scorso 9 agosto)
prevede la introduzione di un nuovo articolo, il 27-ter, al DLgs 152/2006 che introduce appunto il
PAUAR.
Quindi a questo punto abbiamo nel testo unico ambientale il seguente delirio di procedure:
1.la procedura ordinaria di VAS (titolo II Parte II al DLgs 152/2006)
2. la procedura ordinaria di VIA (titolo III Parte II al DLgs 152/2006)
3. Il provvedimento unico statale per la VIA di competenza statale (articolo 27 del DLgs 152/2006),
questo attivabile su decisione del proponente
4. il procedimento unico autorizzatorio regionale (articolo 27-bis DLgs 152/2006), questo
obbligatorio per le Regioni
5. una istruttoria speciale per la VIA di opere e la VAS di piani è programmi previsti dal PNRR e dal
PNIEC con apposita Commissione (comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006)
6. infine il PAUAR che descriverò di seguito in questo post.
A questo elenco si aggiungono quelle speciali che descrivo nella prima parte del post.
Il presente post è diviso quindi in tre parti:
LA PRIMA: riguarda una sintesi delle procedure in deroga e speciali per la VIA e la VAS approvate
prima di questa ultima entrata del PAUAR
LA SECONDA: una sintesi di questo nuovo PAUAR
LA TERZA: una analisi puntuale delle modalità di istituzione delle aree di interesse strategico
nazionale e della disciplina di questo nuovo PAUAR
PARTE PRIMA: LE PROCEDURE IN DEROGA PER LA VAS E LA VIA PRECEDENTI AL NUOVO PAUAR
La nuova procedura di PAUAR, va ad aggiungersi alle esistenti (Provvedimento unico statale e
PAUR per la VIA regionale) oltre ovviamente a quelle ordinarie sopra elencate.
56
A loro volta queste tre procedure disciplinate da tre distinti articoli del testo unico ambientale si
vanno ad aggiungere a procedure specifiche per singole tipologie di progetti piani e programmi.
Insieme con le tre procedure sopracitate occorre ricordare come la disciplina della VAS e della VIA
ordinaria negli ultimi anni sono state modificate, con la scusa della transizione ecologica in modo
semplificatorio e snaturando la ratio delle stesse come ho già illustrato 85.
Ma oltra a queste modifiche generali abbiamo assistito da tempo alla introduzione nel nostro
ordinamento di procedure specifiche per singole categorie di opere nonché piani e programmi,
quali ad esempio:
1. per le centrali termoelettriche e più recentemente per i rigassificatori (86),
2. per i progetti rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dove addirittura si è creata una apposita Commissione
nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che sostituisce le strutture ordinarie per
gestire le procedure di VAS, VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
3. esclusione della VIA agli impianti mobili temporanei di gestione rifiuti
4. semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (articolo
51 della Legge 120/2020 87)
5. semplificazioni con riduzione dei termini istruttori per le procedure di VIA VAS nell’ambito delle
zone economiche speciali e delle zone logistiche semplificate (88)
6. Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti
endoprocedimentali, della serie non mi interessa se i giudici hanno bocciato la VIA positiva perché
illegittima (articolo 12 della legge 120/2020 89)
7. non applicazione della VAS ai piani di bacino distrettuali se non contengono opere sottoponibili
a VIA (comma 2-bis articolo 54 della legge 120/2020)
8. applicazione rito accelerato processo amministrativo per le opere infrastrutturali lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici
(articolo 50-bis della legge 102/2020)
10. Accelerazione tempistiche procedure VIA per opere connesse alle Olimpiadi 2026 (comma 772
articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 90)
11. innalza soglie di potenza per l’applicazione della VIA negli impianti fotovoltaici (articolo 31 del
Decreto Legge 77/2021 91 e articolo 7-quinquies della legge 51/2022 92)
85
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/transizione-ecologica-in-deroga-alle.html
86
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/05/nuovo-decreto-legge-tanto-gas-con.html#more
87
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
88
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/05/pericoloso-unire-il-modello-delle-zone.html#more
89
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
90
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
91
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=false
92
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2022-06-03&atto.codiceRedazionale=22A03337&elenco30giorni=false
57
12. interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile non costituiscono
più modifica sostanziale ai fini della applicabilità della VIA (comma 2 articolo 35 del Decreto Legge
77/2021 convertito nella legge 108/2021 93)
PARTE SECONDA: SINTESI DISCIPLINA NUOVO PAUAR:
Gestione commissariale
Come già avvenuto per i rigassificatori (94) con la nuova procedura di PAUAR si mette nelle mani di
Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei piani programmi e
relativi opere nelle aree di interesse strategico nazionale. Addirittura detti Commissari possono
emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni disposizione di legge. Indicano al
Presidente del Consiglio l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di ritardi, non bene precisati, nella
realizzazione di detti piani programmi e relative opere.
Dissenso superabile dal Consiglio dei Ministri
Il dissenso è superato con decisione del Consiglio dei Ministri attraverso esercizio poteri sostitutivi
Termini istruttori e per le osservazioni del pubblico
I termini per presentare le osservazioni del pubblico in caso di integrazioni ai piani programmi o
progetti vengono ridotte a soli dieci giorni.
Gli enti competenti in materia ambientale coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a
VAS hanno solo 20 giorni per esprimere il loro parere.
La decisione per sottoporre o meno a VAS i piani e programmi delle aree di interesse strategico
nazionale è di soli 45 giorni contro i 90 della procedura ordinaria.
Varianti al Piano Paesaggistico
Se il piano programma e relativi progetti per le aree di interesse strategico nazionale va in variante
al Piano Paesaggistico il Ministero deve pronunciarsi in 30 giorni altrimenti decide il Consiglio dei
ministri scattando un silenzio assenso in deroga al Codice del Paesaggio
Se c’è dissenso del Ministero della Cultura si rinvia al Consiglio dei ministri in deroga al Codice del
Paesaggio
Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR
Si integra la VAS nel procedimento di PAUAR anche in caso di progetti contenuti nei piani e
programmi per le aree di interesse economico strategico assoggettabili a VIA mentre nella
procedura ordinaria la VAS deve precedere la VIA proprio perché riguardando programmi e piani
questi definiscono i criteri di localizzazione gli scenari alternativi di sito e tecnologie non i singoli
progetti che invece in questo modo verrebbero decisi a priori dagli estensori dei suddetti piani e
programmi depotenziando la natura della VAS come procedura di valutazione dell’area vasta e sui
tempi lunghi rispetto al VIA che valuta i singoli progetti sui singoli siti.
93
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
94
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/decreto-aiuti-tutto-gas-la-neutralita.html#more
58
Varianti alla pianificazione urbanistica
Il DPCM che istituisce l’area di interesse strategico nazionale definisce anche le variazioni degli
strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi.
PARTE TERZA: LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E LA NUOVA PROCEDURA DI PAUAR
APPLICABILE AD ESSE
Oggetto del PAUAR
La nuova procedura si applica a piani e programmi nelle aree di interesse strategico nazionale:
Detti Piani e Programmi devono riguardare investimenti pubblici o privati anche cumulativamente
pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00. relativi ai settori ritenuti di rilevanza
strategica che prevedano progetti sottoponibili a VIA con caratteristiche in parte di competenza
statale e in parte di competenza regionale. Se il proponente di detti progetti presenta istanza per
accedere alla nuova procedura di PAUAR la competenza per la VIA e/o la VAS è della Regione e si
svolge secondo le regole definite dal nuovo articolo 27-ter come di seguito descritte.
Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente
interesse statale, al procedimento di PAUAR, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale.
Previsione istituzione delle Aree di interesse strategico nazionale
L’articolo 32 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n° 115 prevede che con Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di
altra amministrazione centrale o della regione o della Provincia autonoma territorialmente
competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse
strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi oggetto poi della nuova Procedura di
PAUAR.
Presupposto per la emanazione del DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale)
Occorre preventivamente:
a) una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione
di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo
cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di di rilevanza
strategica (per la definizione di questi vedi paragrafo successivo in questo post), con la descrizione
delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con
connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza
delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.
Cosa intende per settori di rilevanza strategia
Secondo detto articolo 32 sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della
microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni,
della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei
59
veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno,
individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore (95).
Dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità delle opere utili per le aree di interesse strategico
nazionale
L'istituzione dell'area, con i citati DPCM, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza delle opere necessarie all’area interessata anche ai fini dell'applicazione delle procedure
del testo unico espropriazioni di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (96), e costituisce titolo per la
costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse
opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.
Il DPCM istitutivo dell’area indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici
eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.
Finanziamenti pubblici
Il DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale individua altresì l'eventuale supporto
pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica
di riferimento.
Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area
Con uno specifico DPCM, una volta istituita l’area di interesse strategico nazionale, d'intesa con la
Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente o
proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo
dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere
pubbliche, specificandone i poteri.
Il Commissario al fine di rispettare le tempistiche di attuazione del piano programma e relativi
progetti e sulla base del PAUAR può emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (97), nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea tra i quali rientrano anche le
direttive e regolamenti in materia ambientale comunque derogati di fatto attraverso un
riduzionismo procedurali confermato dalla nuova procedura di PAUAR, come vedremo nel seguito
del post.
Il Commissario ha le competenze (ex articolo 6 testo unico espropriazioni 98) come autorità
competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità é anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario per consentire la
realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale comprese le opere
rientranti nella procedura di PAUAR.
Poteri sostitutivi del Commissario e del Presidente del Consiglio dei Ministri
In caso di ritardo o inerzia da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
o di un ente locale, anche per il rilascio del PAUAR tale da mettere a rischio il rispetto del
cronoprogramma definito dal DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale, il
Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario, può assegnare al
soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.
95
https://www.ceps.eu/ceps-publications/strategic-value-chains/
96
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327
97
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159
98
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327
60
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione,l'ente, l'organo o l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (99), o di altre amministrazioni specificamente
indicate.
In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della
regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario
propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare
le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che
consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117,
quinto comma (100), e 120 secondo comma (101) della Costituzione, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
LA PROCEDURA DI PAUAR
Verifica di assoggettabilità a VAS
Il PAUAR é preceduto dalla verifica di assoggettabilità, secondo le diverse tempistiche rese
necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi rientranti nell’area di
interesse strategico nazionale.
In ragione di ciò, il parere degli enti competenti in materia ambientale consultati nel procedimento
di VAS è inviato all'autorità competente alla VAS ed all'autorità procedente (che adotta e approva
il Piano e/o Programma) entro venti giorni (termine ordinario 30 giorni) dall'invio del rapporto
preliminare di assoggettabilità a VAS.
99 a)"società" con oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;
b) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo. Sono considerate società
controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra
società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante
di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
c) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni
pubbliche o da società a controllo pubblico;
d) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo
congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente (Gli statuti delle società di cui
al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci);
e) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla
data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
100
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
101
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
61
Il provvedimento che conclude la verifica di assoggettabilità a VAS é emesso entro quarantacinque
giorni (termine ordinario 90 giorni ma dalla presentazione del rapporto preliminare) dalla
trasmissione del predetto parere.
Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR
Per i piani e i programmi afferenti ai settori di rilevanza strategica considerati assoggettabili a VAS
a conclusione della procedura di verifica, la VAS é integrata nel PAUAR.
Per i piani e i programmi ai quali è applicabile automaticamente la VAS senza verifica, ove
coincidenti con quelli relativi alle aree di interesse strategico nazionale come definiti dall’articolo
32 del Decreto Legge 115/2022 qui esaminato, la VAS é in ogni caso integrata nel PAUAR.
Questa integrazione della VAS nel procedimento di autorizzazione PAUAR, in caso di necessità di
applicare la VIA ai progetti rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico
nazionale, appare coerente relativamente alla verifica di assoggettabilità con il comma 4 articolo
10 del DLgs 152/2006 che recita: “4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere
condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In
tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.”
La integrazione della VAS nel procedimento PAUAR, in caso di necessità di applicare la VIA ai
progetti rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionale, NON
appare coerente con il comma 5 articolo 10 DLgs 152/2006 che recita: “5. Nella redazione dello
studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi
già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro
valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.” Risulta
da questo comma come la VAS debba precedere la procedura di VIA e non possano entrambe
essere assorbite nel procedimento di PAUAR.
Come individuare le opere e progetti da inserire nel procedimento di PAUAR
Il proponente presenta all'autorità competente alla VIA e alle altre amministrazioni interessate
un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di
settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi relativi
alle aree di interesse strategico nazionali per cui si richiede altresì l'applicazione del PAUAR.
L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico (102) ai fini della presentazione di osservazioni
da parte di qualunque soggetto interessato, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
102 “1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di avvio della procedura di VIA,
deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Dalla data di pubblicazione sul sito web
dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, é pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne é
data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve
indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza”.
62
Pubblicazione istanza di PAUAR
Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo per gli oneri istruttori del procedimento di VAS VIA dovuto ai sensi
dell'articolo 33 (103) DLgs 152/2006 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica
sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui alla sopra riportata nota 4, comma 2, di cui è data
informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate.
Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza di PAUAR
Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvio sul sito web di cui paragrafo precedente
presente post, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute
l'istanza di PAUAR, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della
documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere
eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione
dei piani e dei programmi.
Osservazioni del pubblico
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta presentazione della Istanza di PAUAR
il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
Termine per integrazioni
Entro venti giorni dal termine della verifica della documentazione e della presentazione delle
osservazioni del pubblico, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni
del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante
urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160 (104), nel termine sempre dei suddetti 20 giorni l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
Pubblicazione integrazioni e nuove osservazioni del pubblico
Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una
nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato
può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni (nella
procedura di PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 il termine è di 15 giorni).
Convocazione Conferenza servizi
103
“1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati
dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di
assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.”
104 “1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti,
fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito
della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale
é trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta
utile.”
63
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di
ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una
conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o
comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli
abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona (105).
Durata Conferenza dei Servizi
Il termine di conclusione della conferenza di servizi é di sessanta giorni decorrenti dalla data della
prima riunione.
Varianti al piano Paesaggistico
Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei
programmi per le aree di interesse strategico nazionale e solo se il piano è stato elaborato d'intesa
con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (106),
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui
sopra, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti.
Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
Peraltro che ci voglia l’intesa non è solo stabilito dal DLgs 42/2004 ma anche dalla Corte
Costituzionale (107).
In caso di silenzio, l'approvazione é rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera
entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni
all'Amministrazione procedente.
Questa forma di silenzio non esiste anche perché il comma articolo 143 del DLgs 42/2004 prevede
che le intese per le modalità di approvazione del piano paesaggistico tra Regione e Ministero
stabiliscano i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano e relative modifiche in
variante.
Dissenso da parte del Ministero della Cultura
In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 (108),
secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri,
ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la
decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a
diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.
Quanto sopra appare in contrasto con l’articolo 145 del DLgs 42/2004 secondo il quale: “Le
previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani,
programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti
urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del
105
Sulla natura della conferenza sincrona rispetto a quella semplificata vedi
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/12/corte-costituzionale-la-tutela.html#more
106
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
107
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/01/piano-paesaggistico-e-principio-leale.html
108
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400~art17-
com2#:~:text=LEGGE%2023%20agosto%201988%2C%20n.%20400%20Disciplina%20dell%27attivita%27,Ministri.%20n
ote%3A%20Entrata%20in%20vigore%20del%20provvedimento%3A%2027%2F9%2F1988.
64
paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni
contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi
compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”
Non solo ma in modo contraddittorio si afferma alla fine dell’articolo 33 Decreto legge 115/2002:
“Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
L’articolo 14-quinquies afferma che “Avverso la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a
condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione é proposta dal
Ministro competente.” Per capire come dovrebbe funzionare l’opposizione al Consiglio dei Ministri
109.
Conclusione conferenza dei servizi e PAUAR
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i
provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto,
nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e
urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio.
In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli
strumenti di pianificazione nell'ambito del PAUAR.
Il PAUAR assorbe anche la eventuale autorizzazione unica
Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione
unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e
l'autorizzazione unica confluisce nel PAUAR.
TESTO DECRETO LEGGE 115/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
109
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/01/progetto-biodigestore-vezzano-ligure.html
65
Funzionamento Commissioni VIA VAS MITE (Normativa Nazionale)
L’articolo 12 della legge 108/2022 prevede che al fine di consentire il corretto funzionamento
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 (110) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Agli oneri derivanti da questo stanziamento a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
TESTO LEGGE 108/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false
110
A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore
all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza
che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun
membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo
a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al
comma 2-bis restano in carico all'amministrazione di appartenenza. Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto
ai sensi del presente comma.
66
VIGILANZA AMBIENTALE E PENALE
Semplificazione dei sistemi di controllo sulle attività economiche – Delega al Governo
(Normativa Nazionale)
L’articolo 27 della legge 5 agosto 2022 n° 118 delega al Governo la adozione di uno o più decreti
legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività
economiche.
I Decreti Legislativi dovranno rispettare i criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59 (legge semplificazione - 111), tra questi sono significativi:
a) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento
della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla salvaguardia del
patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e
della salute pubblica;
b) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e
di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa,
quindi non sostituibili i provvedimenti che concludono i procedimenti di VIA VAS e AIA e in
generale quasi tutte le autorizzazioni a rilevanza ambientale.
In realtà in questi ultimi anni senza toccare direttamente la disciplina dei controlli si sono
introdotte norme in deroga alle procedure ambientali più importanti, organi speciali e Commissari;
in sostanza un sistema parallelo a quello ordinario che ha depotenziato pure direttamente o
indirettamente il sistema dei controlli che peraltro, in materia ambientale e di prevenzione nella
salute pubblica, resta insufficiente prima di tutto nelle risorse economiche e professionali. Vedi in
questa newsletter di Agosto 2022 alla voce VIA: nuova procedura di PAUAR.
Quanto sopra getta una luce critica sui criteri di delega per i nuovi decreti legislativi che sono
piuttosto generici ma allo stesso tempo esprimono una logica collaborativa tra privati gestori di
attività e pubblica amministrazione pericolosa se generalizzata anche nel settore ambientale.
Si veda il criterio di cui alla lettera d) comma 1 articolo 27 della nuova legge 118/2022:
“f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di
valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;”.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
111
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;59~art20!vig=#:~:text=LEGGE%2015%20marzo%201997%2C%20n.%2059%20-
%20Normattiva,della%20pubblica%20amministrazione%20e%20per%20la%20semplificazione%20amministrativa.
67
Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza (Normativa Nazionale)
L’articolo 3 della legge 108/2022 prevede che per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di
Porto - Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco
temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione,
l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento
energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre
che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili é istituito un fondo con
una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500.000 euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui sopra gli immobili in locazione passiva alle
Capitanerie di porto - Guardia costiera.
TESTO LEGGE 108/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false

New Lex Agosto 2022.pdf

  • 1.
    1 Periodo dal 1°al 31 Agosto 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI AGOSTO 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2.
    2 Sommario ACQUA TUTELA EGESTIONE......................................................................................................................... 5 Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa Comunitaria) ...... 5 Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio (Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 6 Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale). 7 Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale) ............................................... 8 Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................. 8 Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 10 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................. 12 Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 12 Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive (Normativa Nazionale)12 ARIA............................................................................................................................................................. 13 La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................................................... 13 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI............................................................................................................. 15 Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 15 Estensione progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Normativa Nazionale)16 CACCIA TUTELA FAUNA .............................................................................................................................. 17 Attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Normativa Nazionale).................................................................................................. 17 ECOCERTIFICAZIONI.................................................................................................................................... 18 Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 18 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 19 Eurostat su emissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria)........................................... 19 Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale)......................................................................... 19 Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima (Documentazione Comunitaria) ........................................................................................................................................... 20 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 22 REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica (Documentazione Comuntaria) ................................................................................................................................................................. 22 Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione Comunitaria)... 22 Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione Comunitaria).............. 23 Misure coordinate di riduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria)................................ 24 PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale)................................... 24
  • 3.
    3 Rapporto gestore mercatienergetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale)......................... 24 Delega al Governo per semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)........... 26 Incentivi Biometano (Normativa Nazionale) ......................................................................................... 27 Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale................................ 28 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 29 Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale)............................................... 29 Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa Nazionale) ......... 29 Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale).......................................................................................... 30 MARE E PORTI............................................................................................................................................. 31 Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale)............................... 31 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE................................................................................................ 32 PNRR: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa Nazionale) ................ 32 Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria) ............................................................. 32 Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria) ................................................................................... 32 Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale)................................................. 33 Linee guida gestione monitoraggi rischi ponti (Normativa Nazionale) ................................................ 34 Linee guida gestione rischio gallerie (Normativa Nazionale)................................................................ 34 Omologazione veicoli e impianti di manipolazione (Giurisprudenza Comunitaria)............................. 35 Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 37 NUCLEARE ................................................................................................................................................... 38 Vademecum contro il Nucleare (Documentazione Nazionale) ............................................................. 38 Commissariamento società SOGIN S.p.A. (Normativa Nazionale)........................................................ 38 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 39 Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 39 Modifiche alle competenze delle Direzioni del Ministero della Transizione Ecologiche (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 39 Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale)......................... 40 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 41 Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 41 Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 41 Statuti consorzi RAEE (Normativa Nazionale)........................................................................................ 42 Prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 43 Esclusioni dalla tariffa gestione rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................. 46
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    4 Standard attività smaltimentoe recupero (Normativa Nazionale) ...................................................... 46 Rendere l’industria degli imballaggi sicura e rispettosa dell’ambiente (Documentazione Comunitaria) ................................................................................................................................................................. 47 Criteri ambientali minimi servizio gestione rifiuti (Normativa Nazionale)........................................... 47 Trasporto intermodale dei rifiuti (Normativa Nazionale) ..................................................................... 48 Cabotaggio e trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale)................................................ 48 RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI ................................................................................................................... 49 Norma UNI per impianti Seveso (Normativa Internazionale)............................................................... 49 RUMORE...................................................................................................................................................... 50 Modalità individuazione zone silenziose in agglomerati e campagna (Normativa Nazionale) ........... 50 Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici (Normativa Nazionale)............... 52 Linee guida per la redazione delle mappature acustiche (Normativa Nazionale)................................ 53 SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 54 Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale)....................................................................................................... 54 VIA VAS........................................................................................................................................................ 55 VAS e VIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale) ................................. 55 Funzionamento Commissioni VIA VAS MITE (Normativa Nazionale) ................................................... 65 VIGILANZA AMBIENTALE E PENALE............................................................................................................ 66 Semplificazione dei sistemi di controllo sulle attività economiche – Delega al Governo (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 66 Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (Normativa Nazionale)................................................................................. 67
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    5 ACQUA TUTELA EGESTIONE Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa Comunitaria) Comunicazione della Commissione UE su Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 (2), applicabile da giugno 2023, stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. Per acque affinate si intendono, ai sensi di questo Regolamento, le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE (3) e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all’allegato I, sezione 2. Per impianto di affinamento si intende un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1. Il regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento. La Comunicazione della Commissione UE (2022/C 298/01) in attuazione del paragrafo 5 articolo 11 del Regolamento 2020/741 che stabilisce l’impegno della Commissione a elaborare orientamenti per l'applicazione del Regolamento. La sezione 2 della Comunicazione riguarda: a) l’ambito di applicazione in particolare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 (4 ); b) le autorità competenti; c) i punti di contatto e la cooperazione transfrontaliera; le responsabilità di vari soggetti; d) i permessi; e) le verifiche della conformità; f) le sanzioni; 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741&from=IT#d1e640-32-1 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=IT 4 “2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti: a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso; b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE; c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici; d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche. Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.”
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    6 g) la sensibilizzazionee la condivisione delle informazioni. La sezione 3 della Comunicazione riguarda tutti gli aspetti relativi alla gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua; i tipi di colture e le classi di acque affinate; e il controllo di validazione. TESTO DELLA COMUNICAZIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0805(01)&from=IT Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge 108/2022 ha modificato la legge 584 del 1994 (misura urgenti in materia di dighe - 5), in particolare ha introdotto all’articolo 2 della legge del 1994 il seguente comma: Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, é adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza; f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge 108/2022 prevede incentivi in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni degli uffici periferici del registro italiano dighe (vedi articolo 11 DPR 136/2003 - 6), per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. TESTO LEGGE 108/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1 6 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-03-24;136
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    7 Rafforzamento della governancedella gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale) L’articolo 14 del Decreto Legge 115/2022 prevede che gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis (7) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 10 agosto 2022). POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini di cui sopra il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di sopra, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (10 agosto 2022). POTERE SOSTITUTIVO ULTERIORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini sopra indicati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al paragrafo precedente di questo commento, di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di gestione transitoria di cui sopra, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale. RISPETTO OBIETTIVI PNRR Fermo restando quanto previsto sopra, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del 7 “1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”
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    8 decreto-legge 31 maggio2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (8). TESTO DECRETO LEGGE 115/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale) L’articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (9) disciplina le tipologie di rischio gestite dal sistema della Protezione Civile. In particolare L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare secondo il comma 1 di detto articolo, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. L’articolo 15 del Decreto 115/2022 aggiunge a detto comma 1 il seguente periodo allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 (deliberazione dello stato di emergenza nazionale - 10) può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21 (11), sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale. TESTO DECRETO LEGGE 115/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica (Normativa Nazionale) Il comma 1-ter articolo 12 del DLgs 79/1991 (12) prevede che le Regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo anche un elenco dei contenuti di detta disciplina regionale. PARAMETRI DI COMPETITIVITÀ DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE L’articolo 7 della legge 118/2022 aggiunge dopo il suddetto comma 1-ter un nuovo comma 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1 11 Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza. 12 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;079
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    9 Secondo il qualele procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori (13) e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo (14), che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (15). TEMPI AVVIO PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONI L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce un nuovo comma 1-quater all’articolo12 del DLgs 79/1999 secondo il quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le Regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine suddetto dei due anni o al massimo del 31 dicembre 2023, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro detti termini prescritti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (16), ai fini dell'avvio, prevedendo che il 10 per cento 13 I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. 14 In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, é riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. 15 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50 16 Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
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    10 dell'importo dei canoniconcessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i) (17), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (18), e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 (19). LE CONCESSIONI CON SCADENZA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 2024 L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce nuovo comma 1-sexies all’articolo 12 del già citato DLgs 79/1999 secondo il quale per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le Regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle Regioni (20), in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale. L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della delega. Tra questi: 1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non; 2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione; 17 i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; 18 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1 19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;166 20 Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento.
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    11 3. definizione deicriteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici; 4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento; 5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente; 6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali; 7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento; 8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
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    12 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Modalitàdi ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Transizione Ecologico 17 giugno 2022 definisce le modalità di ripartizione del «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive» fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 (21) e 22 (22) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (23), secondo le previsioni dell'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n.234 (24) che ha istituito il predetto Fondo. Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili del Fondo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro- porzionale alla superficie territoriale di cui all'allegato al nuovo Decreto. TESTO DECRETO 17/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04371&elenco30giorni=false Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 7 del DLgs 230/2015 prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie previste dall’articolo 13 regolamento UE 1143/2014 (25). I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni. Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 giugno 2022 ha adottato il Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico. TESTO DECRETO 21/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04370&elenco30giorni=false TESTO PIANO ALLEGATO AL DECRETO 21/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A04370001000101 10001&dgu=2022-08-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08- 05&art.codiceRedazionale=22A04370&art.num=1&art.tiposerie=SG 21 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida specie invasive 22 Misure di emergenza nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari. 23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;230 24 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1143- 20191214&qid=1661856993497&from=IT#tocId10
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    13 ARIA La disaggregazione alivello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni (Documentazione Nazionale) Rapporto Ispra del luglio 2022 che illustra l’attività svolta per disaggregare su base provinciale le emissioni di inquinanti e dei gas serra stimati nell’inventario nazionale delle emissioni predisposto da ISPRA. Le stime sono state ottenute utilizzando un approccio top-down e calcolate per gli anni: 1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010 – 2015 – 2019. La disaggregazione è stata condotta, qualora siano stati disponibili i dati di base necessari, sino al dettaglio di attività. La realizzazione di una base dati di oltre 1 milione e 600 mila record ha comportato la raccolta ed elaborazione di una notevole mole di dati statistici di varia natura: indicatori demografici, economici, di produzione industriale (come per esempio popolazione, immatricolazione di veicoli, traffico aereo, consumo di prodotti, consumi di combustibili, etc.) e altri di tipo territoriale relativi all’uso del suolo (ad esempio terre agricole, coperte da foreste o da vegetazione, etc.). Un importante contributo è derivato dalla consultazione e dal confronto dei dati relativi ad alcune sorgenti puntuali, raccolti nei registri nazionali: Emissions Trading, E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) e LCP (Large Combustion Plants). Lo studio svolto ha permesso di disporre di stime di emissioni per i principali inquinanti e gas serra per tutte le province del territorio italiano (107 nel 2019) e di fornire un’indicazione per ciascuna di esse sulla tendenza della pressione emissiva nell’arco degli ultimi 30 anni. Pertanto i risultati di questo studio si configurano come possibili utili contributi conoscitivi sia in ambito locale, a supporto della gestione della qualità dell’aria e dei relativi fattori di pressione, sia nell’ambito di valutazioni di fenomeni di inquinamento atmosferico su più ampia scala, per esempio bacini sovra provinciali e sovra regionali. L’aver utilizzato criteri omogenei di elaborazione dei dati e le medesime banche dati di origine costituisce un’ipotesi di lavoro importante al fine di garantire la comparabilità delle stime ottenute. Nel rapporto vengono presentate le metodologie utilizzate ed i principali risultati ottenuti. Fonti, ipotesi di lavoro, metodi di stima e di disaggregazione, sono riassunti in circa 300 schede analitiche Una vecchia indagine (APAT) del 2004 sottolineava come il panorama delle emissioni regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale presentasse ancora notevoli disomogeneità sia nei metodi, che nella disponibilità dei dati. Le differenze riguardavano più aspetti: l’anno di riferimento, le metodologie utilizzate, le specie chimiche ed attività emissive prese in considerazione, la risoluzione spazio-temporale, gli approcci seguiti, le fonti di dati utilizzate. Negli ultimi anni è considerevolmente aumentata la disponibilità di stime emissive a livello regionale anche con gradi di dettaglio differenti. Analisi dello stato di avanzamento dei lavori a livello regionale sono disponibili nelle indagini conoscitive dei gruppi di lavoro del SNPA e nei rapporti tecnici di sviluppo degli inventari stessi. Con il rinnovo del quadro normativo in molte regioni è documentato un miglioramento nella frequenza e nell’aggiornamento delle stime degli inventari locali (ISPRA/SNPA, 2016). La disponibilità di differenti edizioni degli inventari deve essere opportunamente tenuta in considerazione nella gestione delle fasi di realizzazione di nuovi aggiornamenti, suggerendo come buona pratica una armonizzazione preliminare delle stime: con le edizioni precedenti della stessa regione, con altri inventari disponibili (es: nazionale e sua disaggregazione provinciale, bottomup a maggiore risoluzione, ...) ed anche con quanto disponibile a livello di dati e procedure in altre regioni.
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    14 Lo sviluppo el’aggiornamento degli inventari può contare quindi su differenti tipologie di raccordo ed armonizzazione, per esempio:  Durante la fase di realizzazione degli inventari tramite analisi critica delle metodologie impiegate se disponibili nelle edizioni precedenti e tramite raccordo metodologico con inventari di altre regioni, l’inventario nazionale o sua disaggregazione provinciale  Tramite raccordo con stime già realizzate per il territorio regionale o parti di esso con riferimento alla identificazione dei possibili punti di miglioramento degli inventari nelle edizioni successive  Tramite lo sviluppo comune/condiviso di algoritmi e strumenti di calcolo. Tuttavia il traguardo posto dalla normativa nazionale è ben più ambizioso in quanto per poter procedere regolarmente con le valutazioni legate alla qualità dell’aria c’è bisogno di una maggiore frequenza nella disponibilità dei dati e dettagli migliori per particolari sorgenti emissive. In questo quadro si colloca l’attività di ISPRA relativa alla produzione di stime delle emissioni provinciali e su maglia con la realizzazione della disaggregazione di dettaglio ogni 4 anni come richiesto dagli aggiornamenti delle convenzioni internazionali e una disaggregazione semplificata e a livello regionale ogni 2 anni. La metodologia nazionale, essendo uniforme per tutto il territorio, si configura come un valido termine di paragone per le stime degli inventari bottom-up e mette a disposizione degli enti territoriali delle stime emissive per le sorgenti per le quali non siano disponibili dati a livello locale TESTO RAPPORTO: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/dis_inv_naz_12luglio_2022_rev-1.pdf
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    15 BENI PAESAGGISTICI ECULTURALI Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale) La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, é istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso é aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività. Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (26) ha stabilito i criteri per definire in ogni Comune l’elenco degli alberi monumentali in aree urbane. Per una analisi di questo Decreto (27) Successivamente a questo Decreto sono stati emanati altri Decreti che hanno aggiornato l’elenco, inoltre varie Regioni hanno integrato questo elenco. Con Decreto 5 maggio 2021 (28 ) è stato approvato il penultimo aggiornamento dell’elenco. Quindi ora con Decreto Ministero Politiche Agricole del 26 luglio 2022 l’elenco è integrato da quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Secondo il nuovo Decreto alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa. TESTO DECRETO 26/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04340&elenco30giorni=false TESTO ELENCO ALBERI MONUMENTALI AGGIORNATO: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260 26 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2014-11-18&atto.codiceRedazionale=14A08883&elenco30giorni=false 27 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/04/il-decreto-sui-criteri-per-definire-gli.html 28 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false
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    16 Estensione progetti sottopostiad autorizzazione paesaggistica semplificata (Normativa Nazionale) Il comma 13 articolo 26 della legge 118/2022 prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 28 agosto 2022) sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - 29). Le modifiche sono finalizzate ad ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false 29 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
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    17 CACCIA TUTELA FAUNA Attuazionedel regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Normativa Nazionale) L’articolo 18 della legge n° 127 del 4 agosto 2022 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (dal 10/9/2022), con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (30), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 (31). I decreti legislativi dovranno recepire i seguenti criteri direttivi: a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali; b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese; c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini; d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali; e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. TESTO LEGGE 127/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22G00136&elenco30giorni=false 30 Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234 31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1099-20191214&qid=1661872252868
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    18 ECOCERTIFICAZIONI Misure per favorireintroduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa Nazionale) Decreto MITE del 15 giugno 2022 prevede misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecocertificazione EMAS. Le misure sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la relativa documentazione Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Il suddetto provvedimento é pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Il contributo concesso é pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. TESTO DECRETO 15/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
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    19 EFFETTO SERRA Eurostat suemissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria) Nel primo trimestre del 2022 le emissioni di gas a effetto serra dell'economia dell'UE sono state pari a 1 029 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2-eq), con un aumento del 7% e del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2020 e del 2021, ma ancora al di sotto dei livelli pre-COVID registrati nel primo trimestre del 2019, quando l'economia dell'UE ha emesso 1 035 milioni di tonnellate di CO2-eq. Queste informazioni provengono dai dati sulle stime trimestrali delle emissioni di gas a effetto serra per attività economica pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo presenta una manciata di risultati dall'articolo più dettagliato Statistics Explained sulle emissioni trimestrali di gas serra. Gli aumenti documentati sono stati in gran parte dovuti all'effetto del rimbalzo economico dopo il forte calo dell'attività dovuto alla crisi COVID-19. Nel primo trimestre del 2022, i settori economici responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra sono stati le famiglie (24%), l'elettricità, la fornitura di gas (21%) e l'industria manifatturiera (20%), seguiti dall'agricoltura (12%) e dai trasporti e stoccaggi (10%). Le emissioni di gas serra sono aumentate in tutti i settori rispetto allo stesso periodo del 2021, ad eccezione delle famiglie che sono rimaste allo stesso livello (245 milioni di tonnellate di CO2-eq.). Gli aumenti più elevati sono stati registrati nei trasporti e nello stoccaggio (+21%), nell'industria mineraria (+15%) e nell'edilizia (+11%). Le emissioni nel primo trimestre del 2022 sono aumentate in quasi tutti gli Stati membri dell'UE rispetto allo stesso trimestre del 2021, indicando una ripresa dalla pandemia di Covid-19. I Paesi Bassi (-9%) e la Finlandia (-1%) sono stati gli unici Stati membri a registrare una diminuzione delle emissioni nel primo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre del 2021. Tra gli Stati membri con un aumento delle emissioni nello stesso periodo di confronto figurano la Bulgaria (+38%), Malta (+21%) e l'Irlanda (+20%). Confrontando il primo trimestre del 2020 con lo stesso trimestre del 2019, ha rivelato il quadro opposto: quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno registrato una riduzione delle emissioni all'inizio della pandemia. LINK AI DATI EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220816-1 Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale) L’Italy Climate Report (ICR) è il documento con cui ogni anno Italy for Climate intende fare il punto sulla performance dell’Italia sui temi del clima. Il nostro Paese ha una performance sulle emissioni di gas serra abbastanza positiva rispetto agli altri partner europei, come emerge dall’Italy Climate Report 2021. Infatti in termini di emissioni pro capite, l’Italia si attesta a 7 tonnellate di CO2 (tCO2) per abitante, al di sotto della media europea (8,1) e di poco superiore alla Francia e alla Spagna. Anche in termini di intensità carbonica del Pil, cioè di emissioni prodotte per ogni unità di Pil nazionale, l’Italia con 258 tCO2/M€ si trova al di sotto della media europea (288) e di quasi tutti gli altri partner, sempre ad eccezione della Francia su cui però incide il peculiare mix energetico con il nucleare. E’ importante però notare che questi risultati sono solo in parte frutto delle politiche di decarbonizzazione che sono state realizzate negli ultimi decenni. La performance tutto sommato positiva dell’Italia sulle emissioni dipende anche molto da una condizione di partenza favorevole, grazie ad un clima più mite e ad un tessuto produttivo
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    20 storicamente meno intensivodal punto di vista energetico. Già nel 1990 (anno di avvio delle misurazioni su questi temi), infatti, il livello di emissioni del nostro Paese era più basso dei partner UE. E negli ultimi trent’anni, in Italia la riduzione delle emissioni è stata ben più modesta della media europea e degli altri partner – ad eccezione della Spagna che ha avuto un trend di crescita, economico oltre che sule emissioni, in controtendenza. A livello europeo i fattori chiave che contribuiscono alla riduzione di emissioni sono l’uso crescente di energie rinnovabili, l’uso di combustibili fossili a minore intensità di carbonio e il miglioramento dell’efficienza energetica, i cambiamenti strutturali nell’economia, la minore domanda di riscaldamento dovuta agli inverni più caldi in Europa – come sottolineato in un recente report della European Environment Agency (EEA) (32). Anche se tutti i Paesi faticano a stare al passo con gli obiettivi europei, l’Italia è fra i Paesi che più hanno rallentato il passo negli ultimi anni e molti sforzi dovranno essere messi in campo per riallinearsi alla media europea e per implementare politiche che possano permetterci di rispettare l’obiettivo del -55% rispetto al 1990. Le emissioni nazionali di gas serra infatti dovranno passare dagli attuali 418 a 232 MtCO2eq nette entro il 2030 (considerando 11 MtCO2eq di assorbimenti). Un obiettivo estremamente ambizioso che richiede interventi eccezionali da realizzare in tutti i settori in percentuale variabile: da circa il - 30% dei trasporti e dell’agricoltura, al dimezzamento e oltre dell’industria e degli edifici. RAPPORTO ITALY CLIMATE REPORT ICR: https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Italy-Climate-Report-2021-Italy-for-Climate.pdf Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Europeo delle Regioni su: 1. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima (COM 2021 568 final - 33) 2. la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) COM(2021) 563 final 34. FONDO SOCIALE PER IL CLIMA Il Fondo sociale per il clima mira a mitigare l'impatto sui prezzi della nuova fissazione del prezzo del carbonio e dovrebbe fornire finanziamenti agli Stati membri per sostenere le loro politiche volte ad affrontare gli impatti sociali di tale scambio di quote di emissioni sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Ciò dovrebbe essere conseguito in particolare mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi a ridurre a medio e lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI E DELLA ELETTRICITÀ La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità svolge un ruolo importante nel settore delle politiche in materia di clima ed energia. Le norme armonizzate stabilite dalla direttiva 2003/96/CE 32 https://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas-1 33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN 34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=EN
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    21 del Consiglio, del27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ("direttiva sulla tassazione dell'energia") mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno. Tuttavia, rispetto all'epoca dell'adozione della direttiva sulla tassazione dell'energia, il quadro sottostante delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la direttiva non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE. Inoltre tale direttiva non garantisce più il buon funzionamento del mercato interno. La proposta di rifusione si colloca nel contesto del Green Deal europeo e del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"), in quanto si concentra sulle questioni ambientali e climatiche per sostenere l'impegno della Commissione nell'affrontare le sfide legate all'ambiente e conseguire gli obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra e di riduzione dell'inquinamento atmosferico. TESTO PARERE COMITATO EUROPEO REGIONI https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4801&from=IT
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    22 ENERGIA REPowerEU: le cittàe le regioni accelerano la transizione energetica (Documentazione Comuntaria) Risoluzione del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 che accoglie con favore le iniziative previste dalla Commissione europea per far fronte agli attuali prezzi elevati dell’energia, in aumento dall’estate 2021 e aggravati dalla guerra illegale, non provocata e ingiustificata condotta dalla Federazione russa in Ucraina; sottolinea che non è sufficiente limitarsi a eliminare gradualmente la dipendenza dell’UE dall’approvvigionamento di combustibili fossili dalla sola Federazione russa, ma ritiene che il piano REPowerEU sia un modo per accelerare la transizione energetica, ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia e di materie prime in generale e diminuire quindi i rischi politici, economici e per la sicurezza derivanti da tali importazioni; tuttavia, esprime profondo rammarico per la mancanza di un chiaro riferimento al ruolo delle città e delle regioni sia nell’affrontare l’attuale crisi energetica che nel fornire soluzioni durature al riguardo. La Risoluzione esprime la forte preoccupazione del Comitato per le conclusioni presentate nell’ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability («Cambiamenti climatici 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità») (1), in cui viene confermato che gli effetti dei cambiamenti climatici sono in buona parte già irreversibili; sottolinea l’importanza di non ritardare ulteriormente le misure di adattamento e mitigazione di tali cambiamenti, misure per le quali gli enti locali e regionali sono attori chiave. La Risoluzione chiede alla Commissione di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali nell’individuazione delle «zone di riferimento» adatte per la realizzazione di progetti in materia di energie rinnovabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di garantire che siano pienamente conformi al principio di «non nuocere». TESTO RISOLUZIONE 28/4/2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XR1800&from=IT Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione Comunitaria) Il Comitato Europeo delle Regioni con un parere del 28 aprile 2022 relativo alla proposta di modifica della Direttiva sulla efficienza energetica ha formulato un emendamento che prevede la introduzione di sportelli unici per la efficienza energetica. Secondo l’emendamento presentato gli Stati membri collaborano con le autorità competenti e i portatori di interessi privati per istituire degli sportelli unici dedicati a livello locale, regionale o nazionale. Tali sportelli unici sono di carattere intersettoriale e interdisciplinare e permettono di elaborare progetti a livello locale: 1. fornendo consulenza e informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le micro e piccole imprese, gli enti regionali e locali, altri enti pubblici e le famiglie; 2. collegando i potenziali progetti, in particolare quelli su scala ridotta, con gli operatori del mercato; 3. favorendo l’azione dei consumatori fornendo consulenza sul comportamento in materia di consumo di energia;
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    23 4. fornendo informazionisui programmi di formazione e istruzione per accrescere il numero di professionisti del settore dell’efficienza energetica, riqualificarli e migliorare le loro competenze al fine di soddisfare le esigenze del mercato; 5. promuovendo gli esempi di buone pratiche relative a diverse tipologie di edifici, alloggi e imprese; 6. raccogliendo e presentando alla Commissione dati aggregati per tipologia relativi ai progetti in materia di efficienza energetica. La Commissione pubblica tali informazioni in una relazione che elabora ogni due anni al fine di condividere le esperienze maturate e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri; Gli sportelli unici creano dei partenariati solidi e affidabili con gli attori privati locali e regionali quali le PMI, le società di servizi energetici, gli installatori, le società di consulenza, i promotori di progetti, gli istituti finanziari in grado di fornire servizi quali audit energetici, soluzioni finanziarie e la realizzazione di ristrutturazioni energetiche. Gli Stati membri collaborano con gli enti locali e regionali per promuovere gli sportelli unici; La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo degli sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta Europa. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4548&from=IT Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 con il quale sono stati presentati emendamenti alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Il Parere 1. introduce una nuova definizione di comunità di energia rinnovabile quale soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;» 2. introduce un ruolo di coordinamento con gli stati membri, di regioni ed enti locali nel promuovere gli obiettivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4547&from=IT
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    24 Misure coordinate diriduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 stabilisce norme per far fronte a una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. Tali norme prevedono il miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per il Consiglio di dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione come livello di crisi specifico dell'Unione, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione. Secondo il Regolamento ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1o agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento («riduzione volontaria della domanda»). Se le misure volontarie non sono sufficienti su proposta della Commissione viene dichiarato da parte del Consiglio UE lo stato di allarme della UE. Quando il Consiglio dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il consumo di gas conformemente al paragrafo 2 («riduzione obbligatoria della domanda»). Secondo il paragrafo 2 ai fini di una riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione») è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione. TESTO REGOLAMENTO 2022/1369: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1369&from=IT PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 263 del 30 giugno 2022 sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione dei benefici per la realizzazione di interventi volti all'estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. TESTO DECRETO 30/6/2022: https://www.mite.gov.it/pagina/misura-3-sistemi-di-teleriscaldamento Rapporto gestore mercati energetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale) Rapporto n° 162 dell’agosto 2022: MERCATO DEL GAS I consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), in aumento sul mese precedente, per effetto di un incremento della domanda del settore termoelettrico (+9,7%). Sul lato delle immissioni le importazioni tramite gasdotto e GNL si attestano complessivamente a 6.739 milioni di mc (71,2 TWh), in ripresa soprattutto sulla frontiera settentrionale (26,0 TWh). Con riferimento ai sistemi di stoccaggio, le iniezioni nei siti ammontano a 27,5 TWh, in crescita rispetto a giugno, e superiori anche rispetto ad un anno fa. In linea sui livelli dei mesi precedenti la produzione nazionale, a 265 milioni di mc (2,8 TWh). Nei mercati a pronti del gas gestiti dal GME i volumi negoziati si attestano a 19,8 TWh, valore massimo storico e rappresentativo di una quota
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    25 sul totale deiconsumi pari al 42%. All’interno del contesto regolatorio definito dalle Deliberazioni ARERA 165/2022/R/gas e 274/2022/R/ GAS, anche a luglio gli scambi risultano concentrati nei mercati day-ahead (80%), sia a negoziazione continua (5,9 TWh) che soprattutto in asta (9,9 TWh). In aumento rispetto al mese precedente tutti i prezzi registrati sui mercati del GME, in linea con le dinamiche osservate sui principali hub europei (PSV: 176 €/MWh; TTF: 169 €/MWh. A luglio i consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), sostenuti da una significativa ripresa della domanda del settore termoelettrico (2.341 milioni di mc, 24,7 TWh), in corrispondenza di una crescita dei consumi elettrici e ridotta offerta rinnovabile. Si confermano in calo i consumi nel settore civile (911 milioni di mc, 9,6 TWh) e nel settore industriale (1.004 milioni di mc, 10,6 TWh), così come le esportazioni e gli altri consumi, a 180 milioni di mc (1,9 TWh). Sul lato delle importazioni (6.739 milioni di mc, 71,2 TWh), i volumi di gas in ingresso tramite gasdotto ammontano a 5.278 milioni di mc (55,8 TWh), di questi circa il 47% concentrato sulla frontiera settentrionale, mentre quelli tramite GNL risultano pari a 1.461 milioni di mc (15,4 TWh). Prosegue la rimodulazione dei flussi di import per singoli punti di entrata che, rispetto a giugno, risultano in aumento soprattutto a Tarvisio (11,3 TWh) e Passo Gries (14,7 TWh), le cui quote salgono rispettivamente al 16% e 21% del totale. In calo i flussi dagli altri gasdotti, tra cui in particolare Mazara (18,0 TWh, 25% del totale), a causa di una riduzione per manutenzione programmata di circa il 65% della capacità, e dai terminali di rigassificazione di Panigaglia (3,1 TWh, 4% del totale) e Cavarzere (8,0 TWh, 11% del totale). Relativamente allo stoccaggio, le iniezioni nei siti di stoccaggio ammontano a luglio a 27,5 TWh, per una giacenza complessiva di gas naturale negli stoccaggi nell’ultimo giorno del mese a 8.349 milioni di mc (88,3 TWh). PREZZI MERCATI ENERGETICI UE A luglio tornano a registrare una flessione mensile i riferimenti di Brent e derivati, tuttavia ancora su livelli tra i più elevati di sempre; nuovo record storico, invece, per le quotazioni del carbone e del gas che si riflettono sui prezzi elettrici registrati sulla gran parte delle borse europee. A luglio accelerano la loro crescita le quotazioni del gas sui principali hub europei che si portano ai massimi storici di 176,21 €/MWh al PSV e a 169,42 €/MWh al TTF. A fine mese, in corrispondenza di una nuova contrazione delle forniture di gas russo, PSV e TTF registrano valori prossimi o superiori a 200 €/MWh, con il riferimento italiano lievemente inferiore a quello olandese in una sola sessione del mese e un conseguente allargamento del loro differenziale ai massimi da gennaio 2018 (6,79 €/MWh, +4,67 €/MWh). I mercati futures prospettano per i due riferimenti valori a 170/180 €/ MWh nel medio periodo, con uno spread atteso PSV-TTF in riduzione rispetto all’attuale e negativo a settembre. L’elevato livello delle quotazioni dei combustibili spinge i prezzi elettrici nell’Europa centrale ai massimi storici. Il Pun italiano sfiora 442 €/MWh, supera i 400 €/MWh anche il prezzo francese, mentre nelle altre zone le quotazioni si attestano tra i 315 €/MWh della Germania e 383 €/MWh della Svizzera. Ancora in flessione, invece, il riferimento della Spagna (143 €/MWh), calmierato da metà giugno dal meccanismo di cap al prezzo offerto dalle unità di produzione a gas, e quello dell’Area scandinava (94 €/MWh). I mercati a termine rivedono al rialzo le aspettative di prezzo per i prossimi mesi, collocandole su livelli leggermente inferiori agli attuali spot per l’Italia e decisamente più elevati per Francia e Germania, con uno spread atteso IT-FR praticamente nullo ad agosto e negativo nei mesi autunnali. TESTO RAPPORTO: https://www.mercatoelettrico.org/newsletter/20220812Newsletter.pdf
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    26 Delega al Governoper semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRIVATE L’articolo 26 della legge 118/2022 prevede che ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali é necessario il titolo espresso o é sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività é effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Si tratta del Decreto Legislativo che prevede la individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. In particolare la tabella A individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. L’articolo 26 della legge 118/2022 individua i criteri per definire i contenuti dei decreti legislativi previsti. SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ DA FONTI RINNOVABILI L’articolo 26 legge 118/2022 al comma 4 prevede che Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese. Indirizzi per i contenuti dei decreti legislativi su fonti rinnovabili I decreti legislativi di cui al comma 4 dell’articolo 26 legge 118/2022 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico; c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
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    27 d) semplificazione deiprocedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea. ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate. Incentivi Biometano (Normativa Nazionale) Il Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che mira a favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di economia circolare e di gestione virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli. Per i contenuti del Decreto 2 marzo 2018 vedi a questo link https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi Il Decreto 5 agosto 2022 ha meglio definito le modalità e le tempistiche di accesso agli incentivi suddetti previsti dal Decreto del 2018. In particolare secondo il nuovo Decreto possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti condizioni: a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento del diritto all'incentivo (vedi procedure applicative Decreto del 2018 - 35); b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Il diritto all'incentivo decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023 (modificando la data precedente del Decreto del 2018 che prevedeva quale condizione per il relativo riconoscimento il rispetto della data del 31 dicembre 2022 per la messa in esercizio di impianti di produzione di biometano). Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti 35 https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/BIOMETANO/Regole%20e%20procedure /Procedure%20applicative%205.0%20DM%202%20marzo%202018.pdf
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    28 autorità o daforza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali. TESTO DECRETO 5/8/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2022-08-18&atto.codiceRedazionale=22A04725&elenco30giorni=false Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale. Con Decreto Direttoriale del 5 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale incentivi energia (DG IE) ha approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo a, di cui al decreto direttoriale 27 ottobre 2021, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2019 recante il Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale. Il summenzionato bando di gara di tipo a riguarda progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale. TESTO DECRETO 5/8/2022: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Energia_Elettrica/Ricerca_Sistema_Elettric o_Nazionale/decreto_appr._bandoA2019_2021-182.05-08-2022.pdf
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    29 INCENTIVI E POLITICHESOSTENIBILI Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale) L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (36) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali minimi allegati allo stesso: a) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi; c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. TESTO DECRETO 23/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-06&atto.codiceRedazionale=22A04307&elenco30giorni=false Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa Nazionale) L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (37) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato allo stesso: a) per l'affidamento della fornitura di arredi per interni; b) per l'affidamento del servizio noleggio di arredi per interni; c) per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni. TESTO DECRETO 23/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-08&atto.codiceRedazionale=22A04308&elenco30giorni=false 36 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50 37 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
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    30 Disposizioni urgenti peril rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale) L’articolo 43 della legge 133/2008 (38) disciplina la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. L’articolo 35 del Decreto Legge 115/2022 prevede che per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al sopra citato articolo 43, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse é destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del nuovo Decreto Legge. TESTO DECRETO LEGGE 115/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false 38 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112
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    31 MARE E PORTI Fondoper l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale) L’articolo 3-bis della legge 108/2022 prevede che al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, é istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo suddetto, che costituiscono limite di spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (39) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (40) agli aiuti «de minimis» cioè aiuti che non richiedono obbligo di notifica ex articolo 108 Trattato (41). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato. TESTO LEGGE 108/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false 39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1407- 20200727&qid=1661329364291&from=IT 40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT 41 Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale
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    32 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE PNRR:Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 1 luglio 2022 disciplina le modalità di assegnazione dei 300 milioni di euro complessivi disponibili per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - componente M2C2 - Investimento 3.4 “Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario”. L'investimento ha lo scopo di sviluppare la sperimentazione della trasformazione verso l'idrogeno di servizi di trasporto ferroviario di ambito locale e/o regionale eserciti con mezzi rotabili a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile, attraverso la realizzazione di almeno dieci stazioni di stoccaggio e rifornimento a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il 30 giugno 2026, prevedendo l'assegnazione delle risorse entro il 31 marzo 2023. TESTO DECRETO 1/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-01&atto.codiceRedazionale=22A04299&elenco30giorni=false Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria) Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1° agosto 2022 che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 (42) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (43). Il nuovo Regolamento si applica ai veicoli di categoria O3 e O4 sono i rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t. TESTO REGOLAMENTO 2022/1362: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1362&from=IT Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2022/1379 della Commissione del 5 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 (44) per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli elettrici e altre nuove tecnologie. Il nuovo Regolamento integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori relativamente alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi che devono essere venduti, 42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0595-20200901&qid=1661330320329 43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0683-20220612&qid=1661330378369 44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2400-20200901&qid=1661331501201
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    33 immatricolati o messiin circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati. TESTO REGOLAMENTO 2022/1379: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1379&from=IT Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale) Il comma 697 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (45) prevedeva che al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata (ultra veloce cioè superiore a 50 kw: vedi articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 - 46), garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 1/1/2021), provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario é tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi. L’articolo 12 legge 118/2022 aggiunge a detto comma 697 alla fine il seguente periodo: le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid (47), ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento. Il comma 13 articolo 57 della legge 120/2020 (48) prevede che: “13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle 45 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178 46 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257~art2-com1-lete-num2 47 la tecnologia, denominata vehicle to grid prevede l’integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica per “erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi ancillari: riserva terziaria, bilanciamento e risoluzione delle congestioni, nelle modalità “a salire” e “a scendere” – vedi Parere ARERA https://www.arera.it/allegati/docs/19/394-19all.pdf 48 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76
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    34 esistenti, prevedono chele aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (49), vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.” Il comma 2 articolo 12 legge 118/2022 prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (27/8/2022), l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, si applica anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.” TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false Linee guida gestione monitoraggi rischi ponti (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 1° luglio 2022 ha approvato in sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578 (50), sono adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all'Allegato A del presente decreto, le quali, assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali. Le nuove linee guida sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali. TESTO DECRETO 1/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-23&atto.codiceRedazionale=22A04700&elenco30giorni=false TESTO ALLEGATO: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-204-del-1-luglio-2022 Linee guida gestione rischio gallerie (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 1° agosto 2022 ha approvato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di cui all'Allegato 1 al Decreto stesso. TESTO DECRETO 1/8/2022 E ALLEGATO: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-247-del-1-agosto-2022 49 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495 50 https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-578-del-17122020
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    35 Omologazione veicoli eimpianti di manipolazione (Giurisprudenza Comunitaria) Tre Sentenze della Corte di Giustizia del 14 luglio 2022 (cause: C-128/20, C-134/20, C-145/20) dove si afferma nei dispositivi finali: L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un dispositivo che garantisce il rispetto dei valori limite di emissione previsti da detto regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di tale articolo 3, punto 10. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che garantisca il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti da tale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri non può rientrare nell’eccezione al divieto di utilizzo di tali impianti, prevista da detta disposizione, per il solo fatto che tale dispositivo contribuisce alla protezione di parti meccaniche, come la valvola per il ricircolo dei gas di scarico, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel, a meno che non si dimostri che tale impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una di dette parti, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di tale impianto. In ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo. L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 715/2007, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un impianto di manipolazione, nell’accezione di quest’ultima disposizione, sia stato installato dopo la messa in servizio di un veicolo, in occasione di una riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, è irrilevante per valutare se l’utilizzo di tale dispositivo sia vietato ai sensi di tale articolo 5, paragrafo 2. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999,su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che un veicolo a motore, rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, non presenta la qualità abituale dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi qualora, pur disponendo di un’omologazione CE in vigore e potendo, di conseguenza, essere utilizzato su strada, tale veicolo sia dotato di un impianto di manipolazione il cui utilizzo è vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che garantisca in particolare il rispetto dei valori limite di
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    36 emissione stabiliti datale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo se si dimostri che tale impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una parte del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato dell’impiantomedesimo. In ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo. L’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che un difetto di conformità consistente nella presenza, in un veicolo, di un impianto di manipolazione il cui utilizzo è vietato in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007 non può essere qualificato come «minore» anche laddove, qualora il consumatore fosse stato al corrente dell’esistenza e del funzionamento di detto dispositivo, egli avrebbe nondimeno acquistato tale veicolo. TESTO SENTENZE C-128/20: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262933&pageIndex=0&doc lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1833278 C-134/20: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262934&pageIndex=0&doc lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1833278 C-145/20: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262935&pageIndex=0&doc lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1833278
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    37 Normativa tecnica relativaai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 18 agosto 2022 che ritiene necessario intervenire con apposita disciplina in quanto i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall'art. 50 (51) del Nuovo codice della strada, da qui la necessità di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini per distinguerli dai velocipedi. Secondo il nuovo Decreto per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile. I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019 (52). La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW. I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi. La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg. I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. I monopattini elettrici devono essere dotati: di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di svolta; anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. TESTO DECRETO 18/8/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04913&elenco30giorni=false 51 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285 52 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/12/19A04569/sg
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    38 NUCLEARE Vademecum contro ilNucleare (Documentazione Nazionale) Il Think thank italiano per il clima (ECCO - 53) ha pubblicato un vademecum critico contro l’introduzione del nucleare in Italia. TESTO VADEMECUM: https://eccoclimate.org/it/qa-il-nucleare-serve-allitalia/ Commissariamento società SOGIN S.p.A. (Normativa Nazionale) L’articolo 34 della legge 122/2022 prevede che in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (54), é disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: a) alla nomina dell'organo commissariale, b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonché di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione é inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti. TESTO LEGGE 122/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04699&elenco30giorni=false 53 https://eccoclimate.org/it/ 54 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;31
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    39 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Delega alGoverno in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale. L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della delega. Tra questi: 1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non; 2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione; 3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici; 4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento; 5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente; 6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali; 7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento; 8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false Modifiche alle competenze delle Direzioni del Ministero della Transizione Ecologiche (Normativa Nazionale) Il DPCM n° 109 del 22 luglio 2022 ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica (DPCM 128/2021 - 55) In particolare: 1. alla Direzione generale attività europea ed internazionale viene assegnata la funzione di partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione 55 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2021-07-29;128
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    40 europea e collaborazionecon le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali. 2. All’articolo 28 del DPCM 128/2021 viene aggiunto il seguente comma: agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1 (110 unità), fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi suddetti non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari. TESTO DPCM 109/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22G00117&elenco30giorni=false Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale) L’articolo 12-bis della legge 108/2022 prevede che al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello é trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dal primo periodo sopra riportato e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti sopra la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. TESTO LEGGE 108/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false
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    41 RIFIUTI Delega al Governoin materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale. L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della delega. Tra questi: 1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non; 2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione; 3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici; 4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento; 5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente; 6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali; 7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento; 8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa Nazionale) Decreto MITE del 15 giugno 2022 prevede misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecocertificazione EMAS. Le misure sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
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    42 Le imprese cheeffettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la relativa documentazione Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Il suddetto provvedimento é pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Il contributo concesso é pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. TESTO DECRETO 15/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false Statuti consorzi RAEE (Normativa Nazionale) L’articolo 10 del DLgs 49/2014 (56) prevede che i produttori di rifiuti elettronici (RAEE) che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi é libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. Lo statuto dei sistemi collettivi é approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio é tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto é condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale (57). Con Decreto MITE 10 agosto 2022 sono approvati gli statuti dei Consorzi di cui all’articolo 1 e allegati del decreto. TESTO DECRETO 10-8-2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22A04886&elenco30giorni=false 56 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;049 57 https://www.registroaee.it/
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    43 Prevenzione incendi pergli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Interno del 26 luglio 2022 ha approvato norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. In materia erano già intervenute due Circolari interpretative (58) ora superate dal nuovo Decreto. OGGETTO DEL DECRETO Le norme tecniche contenute nell’allegato al Decreto 26/7/2022 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Sono esclusi i depositi temporanei. Le norme sono applicate alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (90 giorni dal 11 agosto 2022). AREE DI STOCCAGGIO Per stoccaggio ai sensi della applicazione delle norme tecniche si intendono sia quelle interne che quelle esterne all’impianto comprese sia quelle sotto tettoia che al cielo libero o in baie protette da tettoia. RIFIUTI NON COMPATIBILI CON AREE STOCCAGGIO A CIELO LIBERO Non sono compatibili con lo stoccaggio a cielo libero i rifiuti sfusi non confezionati con le seguenti caratteristiche di pericolo: esplosivi, che reagiscono a contatto con l’acqua sviluppando gas infiammabili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, classificate come pericolose, batterie, corrosivi, infettivi, tossici e cancerogeni. AREE A RISCHIO SPECIFICO In cui si svolgono attività di smaltimento e recupero con eccezione: 1. Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 2. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Sono aree a rischio specifico anche quelle in cui si detengono o trattano rifiuti di gas infiammabili VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata secondo la metodologia del capitolo G2 all’allegato al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015 (norme tecniche prevenzione incendi - 59). I profili del rischio incendio sono determinati secondo la metodologia del capitolo G3 (60) allegato al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015. I profili di rischio riguardano la salute umana, l’ambiente e i beni economici. 58 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html 59 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg 60 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg
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    44 STRATEGIA ANTINCENDIO GENERALE Devonoessere applicate tutte le misure sezione S allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (61) comprensive: la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza, il controllo dell’incendio, la rivelazione incendi e conseguente allarme il controllo dei fumi e dell’innalzamento di calore, l’operatività antincendio, la sicurezza degli impianti tecnologici. Ad integrazione delle suddette misure si vedano quelle elencate dall’allegato I al nuovo Decreto 26 luglio 2022 dai punti 5.1. in poi. STRATEGIA ANTINCENDIO PER AREE SPECIFICHE Per queste aree si applica la sezione V1 allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (62). IMPIEGO DEI PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto; c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. L'impiego dei prodotti per uso antincendio é consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 (63); c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto. ADEGUAMENTO ATTIVITÀ ESISTENTI AL NUOVO DECRETO Le attività esistenti oggetto del nuovo Decreto devono essere adeguate alle norme tecniche dell’allegato 1 al Decreto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore (90 giorni dal 11 agosto 2022). Nella fase transitoria vige oltre il Decreto del 3 agosto 2015 anche le Circolari del 2019 e del 2018 (64). Il nuovo Decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi: 61 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg 62 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg 63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535&from=IT 64 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html
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    45 a) siano inpossesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (65); b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli: 3 (66), 4 (67), 5 (68) e 7 (69) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) MANUALE PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI RIFIUTI Manuale (70), elaborato in attuazione di un Accordo sottoscritto tra l’ISPRA ed il Consorzio CINEAS in data 25/09/2020, affronta il tema degli incendi presso gli impianti di deposito e gestione dei rifiuti sotto due profili - la prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali - e si propone di offrire alle autorità e agli operatori interessati dalla gestione di tali incendi una prospettiva in cui individuare prassi, soluzioni e proposte. Si parte dal presupposto che gli incendi in esame si associano a molti adempimenti (la pianificazione e l’organizzazione di procedure e interventi, l’applicazione di soluzioni tecnico/operative, la ricerca di tutele assicurative) e molte conseguenze (obblighi di verifica, di monitoraggio, di risanamento) e che la filosofia della prevenzione è la prima risposta (un corretto investimento, limitando gli effetti sull’ambiente, tutelerà l’attività aziendale rispetto ad oneri di intervento ex post, interruzioni di attività, sanzioni, ecc.). Il Manuale affronta: 1) il tema della gestione delle emergenze ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte le matrici ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure tecniche e/o gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne le conseguenze in modo da minimizzare la probabilità di impatti significativi, 2) il tema della prevenzione del danno ambientale, presentando lo scenario delle misure finalizzate a prevenire l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post incendio. 65 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69 66 istanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 67 Controlli prevenzione incendi: istanza al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 68 La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento é tenuto ad inviare al Comando, é effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 69 Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 70 https://www.isprambiente.gov.it/files2021/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/mlg-195-2021_ispra_cineas-1.pdf
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    46 Il Manuale sicaratterizza, sul piano metodologico, per avere sviluppato, in una visuale di sistema, gli esiti di una ricognizione di dati effettuata presso il SNPA e presso gli operatori del settore della gestione dei rifiuti in merito agli incendi in esame. TESTO DECRETO 26/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-11&atto.codiceRedazionale=22A04489&elenco30giorni=false Esclusioni dalla tariffa gestione rifiuti (Normativa Nazionale) L’articolo 14 della legge 118/2022 modifica l’articolo 238 del DLgs 152/2006 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata (provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false Standard attività smaltimento e recupero (Normativa Nazionale) L’articolo 14 della legge 118/2022 modifica l’articolo 202 DLgs 152/2006 (affidamento servizio rifiuti - 71) prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (dal 27/8/2022) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false 71 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
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    47 Rendere l’industria degliimballaggi sicura e rispettosa dell’ambiente (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) del 19 maggio 2022 dove si raccomanda l’introduzione di imballaggi «adatti allo scopo» con un nuovo provvedimento applicabile a tutti gli imballaggi, che preveda che il loro sviluppo debba avvenire nel rispetto dei principi della progettazione ecocompatibile, in modo tale da lasciare uno spazio vuoto minimo attorno al prodotto, riducendo al minimo anche il peso, ed evitando in questo modo il sovraimballaggio e il sottoimballaggio, nonché i rifiuti e le perdite inutili che ne derivano. Ciò consentirebbe anche di ottimizzare l’impronta di carbonio del trasporto di merci imballate e di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla Commissione europea. La futura legislazione e le future azioni dell’UE non dovrebbero concentrarsi solo sugli imballaggi stessi, ma sull’intera catena: produzione, consumo e trattamento dei rifiuti. Il CESE raccomanda di promuovere gli investimenti nell’innovazione tecnologica sostenendo la domanda e l’offerta di materiali rinnovabili e riciclabili di alta qualità. Il CESE raccomanda di fare in modo che la prossima revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio consenta ulteriori innovazioni, fissando obiettivi che siano in linea con il concetto del ciclo di vita, siano supportati da solidi dati e prove scientifiche e producano nel complesso i migliori risultati possibili a livello ambientale, in modo da prestare anche la dovuta attenzione a qualsiasi impatto sui prodotti contenuti negli imballaggi. Data la centralità unica degli imballaggi in tutti i settori dell’economia, la Commissione europea dovrebbe inoltre istituire un forum annuale sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, tra le parti interessate e i rappresentanti delle istituzioni europee, per monitorare l’attuazione della direttiva, scambiare informazioni sull’evoluzione del settore e individuare e promuovere le buone pratiche in relazione alla regolamentazione degli imballaggi sostenibili. TESTO PARERE CESE 19/5/2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IE6151&from=IT Criteri ambientali minimi servizio gestione rifiuti (Normativa Nazionale) L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (72) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ha adottato i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al Decreto, per: a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; b) l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; c) l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. TESTO DECRETO 23/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04306&elenco30giorni=false 72 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
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    48 Trasporto intermodale deirifiuti (Normativa Nazionale) Circolare Albo Gestori Ambientale n° 6 del 21 luglio 2022 dove si ribadisce quanto già previsto nella circolare n.1235 del 4 dicembre 2017 (73). In particolare si conferma che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto. Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto. Si conferma, peraltro, che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c, indicati nella circolare del Comitato Nazionale n 1235 del 4 dicembre 2017 già richiamata. TESTO CIRCOLARE 6/2022: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/172- Circ06_21.07.2022.pdf Cabotaggio e trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale) Circolare Albo Gestori Ambientali n° 7 del 28 luglio 2022 che fornisce chiarimenti in relazione: 1. Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano; 2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano; 3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia. TESTO CIRCOLARE 7/2022: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/173- Circ07_28.07.2022.pdf 73 https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/117- Circ1235_04.12.2017.pdf
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    49 RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI NormaUNI per impianti Seveso (Normativa Internazionale) Linee guida per l'applicazione della UNI 10617 per stabilimenti con pericolo di incidente rilevante e sistemi di gestione della sicurezza. La norma fornisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza in conformità ai requisiti della UNI 10617, e, per ogni requisito di questa, descrive le procedure e gli strumenti tecnici utili per il conseguimento degli obiettivi specifici. Si applica all'esercizio di impianti in stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, o all'esercizio di unità tecniche all'interno di stabilimenti nei quali sono prodotte, utilizzate, manipolate e depositate sostanze pericolose. LINK PER ACQUISTO LINEE GUIDA: https://store.uni.com/uni-10616-2022
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    50 RUMORE Modalità individuazione zonesilenziose in agglomerati e campagna (Normativa Nazionale) Ai sensi dell’articolo 2 del DLgs 194/2005 (74) si intendono per: aa) «zona silenziosa di un agglomerato (75)»: una zona delimitata dall'autorità nella quale Lden (76), o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite; bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricada nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative. Il comma 10-bis articolo 4 del DLgs 194/2005 prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Con Decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 sono state stabilite le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere con proprie disposizioni ulteriori modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, introdotte dal nuovo Decreto, al fine di garantire adeguata tutela dall’esposizione al rumore ambientale nei territori di loro competenza. FINALITÀ ISTITUZIONE ZONE SILENZIOSE IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA Secondo l’allegato A al nuovo Decreto l’individuazione delle zone silenziose negli agglomerati urbani e in aperta campagna è volta, tra l’altro, ad assicurare alla popolazione adeguata tutela della salute, nella definizione formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità1 , quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o di infermità; assicurare tutela dagli impatti dovuti all’inquinamento acustico ambientale e garantire il miglioramento delle condizioni di benessere e della qualità della vita , attraverso la fruizione, in condizioni di equità sociale, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Vedi anche decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, art. 1, lettera b): 74 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;194#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2019%20agosto%202005%2C %20n.%20194%20Attuazione,provvedimento%3A%208%2F10%2F2005%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27a tto%20pubblicato%20il%2014%2F02%2F2022%29 75 area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai contigui fra loro e la cui popolazione complessiva é superiore a 100.000 abitanti. Per centro abitato ai sensi del Codice della Strada (articolo 3) si intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 76 i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1 al DLgs 194/2005
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    51 “l'elaborazione e l'adozionedei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose”. Le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia (insieme dei suoni prodotti dalla fauna), che non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici e che sono caratterizzate dalla predominanza di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica. La presenza delle zone silenziose garantisce l’instaurarsi di un ambiente rigenerativo, a tutela della salute umana e della qualità della vita, salvaguardando altresì la biodiversità, gli ecosistemi e i paesaggi sonori OBIETTIVI DELLE ZONE SILENZIOSE L’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti ovvero oggetto di pianificazione acustica, secondo le modalità riportate nell’ “Allegato A” al nuovo Decreto, sono volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona, ovvero è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati, mediante le misure adottate dalle autorità competenti nella redazione dei: 1. piani di azione di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 194/2005: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione; 2. dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico (articolo 4 comma 2 legge 447/1995 - 77); 3. dei piani comunali di risanamento acustico (articolo 7, comma 1, della legge 447/1995). Piani da adottare in caso di superamento dei valori di attenzione (78) o quando non sia possibile, nella classificazione acustica, rispettare il vincolo divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo il DPCM 1/3/1991 (79). VALORI LIMITE DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI AGGLOMERATO URBANO 77 Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale. 78 il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di ordinanza di Sindaci, Presidenti Province e Regioni nonché Prefettura e Ministero della Transizione Ecologica e Presidente del Consiglio dei Ministri ex articolo 9 legge 447/1005 79 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 1991-03-08&atto.codiceRedazionale=091A1149&elenco30giorni=false
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    52 Nella zona silenziosadi un agglomerato il valore di Lden, relativo alle sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica di cui all’articolo 3 del DLgs 194/2005 (80 ), non deve essere superiore al valore limite di 55 dB(A). VALORI LIMITE DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI CAMPAGNA La regione o la provincia autonoma promuove l’individuazione da parte dei comuni delle aree candidate ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna. La Regione o la Provincia Autonoma fornisce ai comuni i dati necessari all’individuazione delle zone silenziose, secondo le modalità riportare nell’ “Allegato A” al nuovo Decreto e non nelle disponibilità degli stessi. Il comune, seguendo le modalità di cui all’ “Allegato A” e anche sulla base di valutazioni di carattere socio-economico, propone alla regione o alla provincia autonoma le zone silenziose in aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora nessuna zona silenziosa venga individuata, il comune ne dà comunicazione alla Regione e Provincia Autonoma. In alternativa a quanto previsto sopra, o nel caso di mancata comunicazione da parte dei comuni la Regione o la Provincia Autonoma, applicando le modalità riportate nell’ “Allegato A”, individua le aree potenzialmente delimitabili quali zone silenziose in aperta campagna e le comunica ai comuni territorialmente interessati per la successiva proposta da parte degli stessi ovvero per la comunicazione negativa da parte del Comune nel non avere individuato alcuna zona silenziosa. Sulla base delle proposte formulate dai comuni, la regione, o la provincia autonoma, procede alla delimitazione finale delle stesse, anche attraverso l’aggregazione di zone silenziose contermini localizzate in diversi territori comunali. Qualora la zona ricada nell’ambito territoriale di più regioni o province autonome, la delimitazione è eseguita tramite apposito protocollo d’intesa tra le medesime. TESTO DECRETO 16/2022: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/decretoVA_16.24-03-2022.pdf Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 1 giugno 2022 (in attuazione della lettera b-bis articolo 3 legge 447/1995 - 81 ) determina: 1. i criteri per la misurazione del rumore e per l'elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro- eolici; 2. i criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico. 80 una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona; 81 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;447
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    53 Per il microeolico(per ambienti domestici e piccole strutture ricettive) i criteri di misura, finalizzati alla verifica del rispetto dei valori limite sono quelli indicate all'Allegato B del decreto ministeriale 16 marzo 1998 (82). TESTO DECRETO 1/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-06-16&atto.codiceRedazionale=22A03580&elenco30giorni=false Linee guida per la redazione delle mappature acustiche (Normativa Nazionale) Con Decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 72 del 26 maggio 2022 sono state adottate le linee guida per la redazione delle mappature acustiche, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Le mappe acustiche costituiscono la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona. TESTO DECRETO 72/2022: dd_dg_va_72_26_05_2022.pdf (mite.gov.it) TESTO LINEE GUIDA ALLEGATE AL DECRETO 72/2022: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_acustico/dd_dg_V A_72_26_05_2022_allegati.zip 82 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 1998-04-01&atto.codiceRedazionale=098A2679
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    54 SOSTANZE PERICOLOSE Restrizione dell'usodi determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 4 agosto 2022 modifica l’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (83), concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE (84) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare la modifica attua varie Direttive UE che a loro volta hanno modificato la Direttiva madre 2011/65/UE relativamente: 1. un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo; 2. l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione; 3. l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione; 4. l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali. L’allegato III riguarda le applicazioni esentate dagli obblighi del paragrafo 1 articolo 4Direttiva 2011/65/UE: “Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.” TESTO DECRETO 4/8/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04914&elenco30giorni=false 83 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;027 84 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20220701&qid=1661932028241
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    55 VIA VAS VAS eVIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale) NUOVO PROCEDIMENTO “ACCELERATO” DI VAS E VIA PER LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE Ci risiamo con le semplificazioni in deroga alle procedure ordinarie del testo unico ambientale: approvata la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR) prevista per le aree di interesse strategico nazionale che si vanno a sommare alle zone economiche speciali e alle zone logistiche semplificate per non parlare di altre aree particolari di disciplina più antica vedi ad esempio aree di crisi. La nuova procedura va in deroga alle procedure ordinarie già semplificate per le opere che oltre alle autorizzazioni ambientali sono assoggettabili a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA): Provvedimento unico in materia statale (articolo 27 DLgs 152/2006 VIA statale); Provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR articolo 27-bis DLgs 152/2006 VIA regionale). Non solo ma il nuovo PAUAR assorbe relativamente ai programmi e piani per le aree di interesse strategico nazionale anche la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) L’articolo 33 dell’ennesimo decreto legge del Governo Draghi (n° 115 dello scorso 9 agosto) prevede la introduzione di un nuovo articolo, il 27-ter, al DLgs 152/2006 che introduce appunto il PAUAR. Quindi a questo punto abbiamo nel testo unico ambientale il seguente delirio di procedure: 1.la procedura ordinaria di VAS (titolo II Parte II al DLgs 152/2006) 2. la procedura ordinaria di VIA (titolo III Parte II al DLgs 152/2006) 3. Il provvedimento unico statale per la VIA di competenza statale (articolo 27 del DLgs 152/2006), questo attivabile su decisione del proponente 4. il procedimento unico autorizzatorio regionale (articolo 27-bis DLgs 152/2006), questo obbligatorio per le Regioni 5. una istruttoria speciale per la VIA di opere e la VAS di piani è programmi previsti dal PNRR e dal PNIEC con apposita Commissione (comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006) 6. infine il PAUAR che descriverò di seguito in questo post. A questo elenco si aggiungono quelle speciali che descrivo nella prima parte del post. Il presente post è diviso quindi in tre parti: LA PRIMA: riguarda una sintesi delle procedure in deroga e speciali per la VIA e la VAS approvate prima di questa ultima entrata del PAUAR LA SECONDA: una sintesi di questo nuovo PAUAR LA TERZA: una analisi puntuale delle modalità di istituzione delle aree di interesse strategico nazionale e della disciplina di questo nuovo PAUAR PARTE PRIMA: LE PROCEDURE IN DEROGA PER LA VAS E LA VIA PRECEDENTI AL NUOVO PAUAR La nuova procedura di PAUAR, va ad aggiungersi alle esistenti (Provvedimento unico statale e PAUR per la VIA regionale) oltre ovviamente a quelle ordinarie sopra elencate.
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    56 A loro voltaqueste tre procedure disciplinate da tre distinti articoli del testo unico ambientale si vanno ad aggiungere a procedure specifiche per singole tipologie di progetti piani e programmi. Insieme con le tre procedure sopracitate occorre ricordare come la disciplina della VAS e della VIA ordinaria negli ultimi anni sono state modificate, con la scusa della transizione ecologica in modo semplificatorio e snaturando la ratio delle stesse come ho già illustrato 85. Ma oltra a queste modifiche generali abbiamo assistito da tempo alla introduzione nel nostro ordinamento di procedure specifiche per singole categorie di opere nonché piani e programmi, quali ad esempio: 1. per le centrali termoelettriche e più recentemente per i rigassificatori (86), 2. per i progetti rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dove addirittura si è creata una apposita Commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che sostituisce le strutture ordinarie per gestire le procedure di VAS, VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 3. esclusione della VIA agli impianti mobili temporanei di gestione rifiuti 4. semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (articolo 51 della Legge 120/2020 87) 5. semplificazioni con riduzione dei termini istruttori per le procedure di VIA VAS nell’ambito delle zone economiche speciali e delle zone logistiche semplificate (88) 6. Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali, della serie non mi interessa se i giudici hanno bocciato la VIA positiva perché illegittima (articolo 12 della legge 120/2020 89) 7. non applicazione della VAS ai piani di bacino distrettuali se non contengono opere sottoponibili a VIA (comma 2-bis articolo 54 della legge 120/2020) 8. applicazione rito accelerato processo amministrativo per le opere infrastrutturali lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici (articolo 50-bis della legge 102/2020) 10. Accelerazione tempistiche procedure VIA per opere connesse alle Olimpiadi 2026 (comma 772 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 90) 11. innalza soglie di potenza per l’applicazione della VIA negli impianti fotovoltaici (articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 91 e articolo 7-quinquies della legge 51/2022 92) 85 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/transizione-ecologica-in-deroga-alle.html 86 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/05/nuovo-decreto-legge-tanto-gas-con.html#more 87 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 88 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/05/pericoloso-unire-il-modello-delle-zone.html#more 89 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 90 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false 91 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=false 92 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2022-06-03&atto.codiceRedazionale=22A03337&elenco30giorni=false
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    57 12. interventi disostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile non costituiscono più modifica sostanziale ai fini della applicabilità della VIA (comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 93) PARTE SECONDA: SINTESI DISCIPLINA NUOVO PAUAR: Gestione commissariale Come già avvenuto per i rigassificatori (94) con la nuova procedura di PAUAR si mette nelle mani di Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei piani programmi e relativi opere nelle aree di interesse strategico nazionale. Addirittura detti Commissari possono emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni disposizione di legge. Indicano al Presidente del Consiglio l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di ritardi, non bene precisati, nella realizzazione di detti piani programmi e relative opere. Dissenso superabile dal Consiglio dei Ministri Il dissenso è superato con decisione del Consiglio dei Ministri attraverso esercizio poteri sostitutivi Termini istruttori e per le osservazioni del pubblico I termini per presentare le osservazioni del pubblico in caso di integrazioni ai piani programmi o progetti vengono ridotte a soli dieci giorni. Gli enti competenti in materia ambientale coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS hanno solo 20 giorni per esprimere il loro parere. La decisione per sottoporre o meno a VAS i piani e programmi delle aree di interesse strategico nazionale è di soli 45 giorni contro i 90 della procedura ordinaria. Varianti al Piano Paesaggistico Se il piano programma e relativi progetti per le aree di interesse strategico nazionale va in variante al Piano Paesaggistico il Ministero deve pronunciarsi in 30 giorni altrimenti decide il Consiglio dei ministri scattando un silenzio assenso in deroga al Codice del Paesaggio Se c’è dissenso del Ministero della Cultura si rinvia al Consiglio dei ministri in deroga al Codice del Paesaggio Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR Si integra la VAS nel procedimento di PAUAR anche in caso di progetti contenuti nei piani e programmi per le aree di interesse economico strategico assoggettabili a VIA mentre nella procedura ordinaria la VAS deve precedere la VIA proprio perché riguardando programmi e piani questi definiscono i criteri di localizzazione gli scenari alternativi di sito e tecnologie non i singoli progetti che invece in questo modo verrebbero decisi a priori dagli estensori dei suddetti piani e programmi depotenziando la natura della VAS come procedura di valutazione dell’area vasta e sui tempi lunghi rispetto al VIA che valuta i singoli progetti sui singoli siti. 93 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false 94 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/decreto-aiuti-tutto-gas-la-neutralita.html#more
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    58 Varianti alla pianificazioneurbanistica Il DPCM che istituisce l’area di interesse strategico nazionale definisce anche le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi. PARTE TERZA: LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E LA NUOVA PROCEDURA DI PAUAR APPLICABILE AD ESSE Oggetto del PAUAR La nuova procedura si applica a piani e programmi nelle aree di interesse strategico nazionale: Detti Piani e Programmi devono riguardare investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00. relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica che prevedano progetti sottoponibili a VIA con caratteristiche in parte di competenza statale e in parte di competenza regionale. Se il proponente di detti progetti presenta istanza per accedere alla nuova procedura di PAUAR la competenza per la VIA e/o la VAS è della Regione e si svolge secondo le regole definite dal nuovo articolo 27-ter come di seguito descritte. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento di PAUAR, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Previsione istituzione delle Aree di interesse strategico nazionale L’articolo 32 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n° 115 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della Provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi oggetto poi della nuova Procedura di PAUAR. Presupposto per la emanazione del DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale) Occorre preventivamente: a) una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di di rilevanza strategica (per la definizione di questi vedi paragrafo successivo in questo post), con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione; b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto. Cosa intende per settori di rilevanza strategia Secondo detto articolo 32 sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei
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    59 veicoli connessi, autonomie a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore (95). Dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità delle opere utili per le aree di interesse strategico nazionale L'istituzione dell'area, con i citati DPCM, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie all’area interessata anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico espropriazioni di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (96), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il DPCM istitutivo dell’area indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi. Finanziamenti pubblici Il DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento. Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area Con uno specifico DPCM, una volta istituita l’area di interesse strategico nazionale, d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario al fine di rispettare le tempistiche di attuazione del piano programma e relativi progetti e sulla base del PAUAR può emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (97), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea tra i quali rientrano anche le direttive e regolamenti in materia ambientale comunque derogati di fatto attraverso un riduzionismo procedurali confermato dalla nuova procedura di PAUAR, come vedremo nel seguito del post. Il Commissario ha le competenze (ex articolo 6 testo unico espropriazioni 98) come autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità é anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale comprese le opere rientranti nella procedura di PAUAR. Poteri sostitutivi del Commissario e del Presidente del Consiglio dei Ministri In caso di ritardo o inerzia da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche per il rilascio del PAUAR tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma definito dal DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. 95 https://www.ceps.eu/ceps-publications/strategic-value-chains/ 96 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327 97 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159 98 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327
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    60 In caso diperdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione,l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (99), o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma (100), e 120 secondo comma (101) della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. LA PROCEDURA DI PAUAR Verifica di assoggettabilità a VAS Il PAUAR é preceduto dalla verifica di assoggettabilità, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi rientranti nell’area di interesse strategico nazionale. In ragione di ciò, il parere degli enti competenti in materia ambientale consultati nel procedimento di VAS è inviato all'autorità competente alla VAS ed all'autorità procedente (che adotta e approva il Piano e/o Programma) entro venti giorni (termine ordinario 30 giorni) dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS. 99 a)"società" con oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili; b) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. c) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; d) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente (Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci); e) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 100 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 101 Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
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    61 Il provvedimento checonclude la verifica di assoggettabilità a VAS é emesso entro quarantacinque giorni (termine ordinario 90 giorni ma dalla presentazione del rapporto preliminare) dalla trasmissione del predetto parere. Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR Per i piani e i programmi afferenti ai settori di rilevanza strategica considerati assoggettabili a VAS a conclusione della procedura di verifica, la VAS é integrata nel PAUAR. Per i piani e i programmi ai quali è applicabile automaticamente la VAS senza verifica, ove coincidenti con quelli relativi alle aree di interesse strategico nazionale come definiti dall’articolo 32 del Decreto Legge 115/2022 qui esaminato, la VAS é in ogni caso integrata nel PAUAR. Questa integrazione della VAS nel procedimento di autorizzazione PAUAR, in caso di necessità di applicare la VIA ai progetti rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionale, appare coerente relativamente alla verifica di assoggettabilità con il comma 4 articolo 10 del DLgs 152/2006 che recita: “4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.” La integrazione della VAS nel procedimento PAUAR, in caso di necessità di applicare la VIA ai progetti rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionale, NON appare coerente con il comma 5 articolo 10 DLgs 152/2006 che recita: “5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.” Risulta da questo comma come la VAS debba precedere la procedura di VIA e non possano entrambe essere assorbite nel procedimento di PAUAR. Come individuare le opere e progetti da inserire nel procedimento di PAUAR Il proponente presenta all'autorità competente alla VIA e alle altre amministrazioni interessate un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionali per cui si richiede altresì l'applicazione del PAUAR. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico (102) ai fini della presentazione di osservazioni da parte di qualunque soggetto interessato, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 102 “1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di avvio della procedura di VIA, deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA 2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, é pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne é data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto; b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza”.
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    62 Pubblicazione istanza diPAUAR Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori del procedimento di VAS VIA dovuto ai sensi dell'articolo 33 (103) DLgs 152/2006 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui alla sopra riportata nota 4, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza di PAUAR Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvio sul sito web di cui paragrafo precedente presente post, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di PAUAR, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Osservazioni del pubblico Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta presentazione della Istanza di PAUAR il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni. Termine per integrazioni Entro venti giorni dal termine della verifica della documentazione e della presentazione delle osservazioni del pubblico, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (104), nel termine sempre dei suddetti 20 giorni l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Pubblicazione integrazioni e nuove osservazioni del pubblico Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni (nella procedura di PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 il termine è di 15 giorni). Convocazione Conferenza servizi 103 “1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.” 104 “1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale é trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.”
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    63 Entro dieci giornidalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona (105). Durata Conferenza dei Servizi Il termine di conclusione della conferenza di servizi é di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Varianti al piano Paesaggistico Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi per le aree di interesse strategico nazionale e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (106), l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui sopra, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Peraltro che ci voglia l’intesa non è solo stabilito dal DLgs 42/2004 ma anche dalla Corte Costituzionale (107). In caso di silenzio, l'approvazione é rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. Questa forma di silenzio non esiste anche perché il comma articolo 143 del DLgs 42/2004 prevede che le intese per le modalità di approvazione del piano paesaggistico tra Regione e Ministero stabiliscano i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano e relative modifiche in variante. Dissenso da parte del Ministero della Cultura In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 (108), secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Quanto sopra appare in contrasto con l’articolo 145 del DLgs 42/2004 secondo il quale: “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del 105 Sulla natura della conferenza sincrona rispetto a quella semplificata vedi https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/12/corte-costituzionale-la-tutela.html#more 106 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 107 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/01/piano-paesaggistico-e-principio-leale.html 108 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400~art17- com2#:~:text=LEGGE%2023%20agosto%201988%2C%20n.%20400%20Disciplina%20dell%27attivita%27,Ministri.%20n ote%3A%20Entrata%20in%20vigore%20del%20provvedimento%3A%2027%2F9%2F1988.
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    64 paesaggio, le disposizionidei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.” Non solo ma in modo contraddittorio si afferma alla fine dell’articolo 33 Decreto legge 115/2002: “Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” L’articolo 14-quinquies afferma che “Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione é proposta dal Ministro competente.” Per capire come dovrebbe funzionare l’opposizione al Consiglio dei Ministri 109. Conclusione conferenza dei servizi e PAUAR La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del PAUAR. Il PAUAR assorbe anche la eventuale autorizzazione unica Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel PAUAR. TESTO DECRETO LEGGE 115/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false 109 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/01/progetto-biodigestore-vezzano-ligure.html
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    65 Funzionamento Commissioni VIAVAS MITE (Normativa Nazionale) L’articolo 12 della legge 108/2022 prevede che al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 (110) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti da questo stanziamento a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica. TESTO LEGGE 108/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false 110 A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in carico all'amministrazione di appartenenza. Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma.
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    66 VIGILANZA AMBIENTALE EPENALE Semplificazione dei sistemi di controllo sulle attività economiche – Delega al Governo (Normativa Nazionale) L’articolo 27 della legge 5 agosto 2022 n° 118 delega al Governo la adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. I Decreti Legislativi dovranno rispettare i criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge semplificazione - 111), tra questi sono significativi: a) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; b) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa, quindi non sostituibili i provvedimenti che concludono i procedimenti di VIA VAS e AIA e in generale quasi tutte le autorizzazioni a rilevanza ambientale. In realtà in questi ultimi anni senza toccare direttamente la disciplina dei controlli si sono introdotte norme in deroga alle procedure ambientali più importanti, organi speciali e Commissari; in sostanza un sistema parallelo a quello ordinario che ha depotenziato pure direttamente o indirettamente il sistema dei controlli che peraltro, in materia ambientale e di prevenzione nella salute pubblica, resta insufficiente prima di tutto nelle risorse economiche e professionali. Vedi in questa newsletter di Agosto 2022 alla voce VIA: nuova procedura di PAUAR. Quanto sopra getta una luce critica sui criteri di delega per i nuovi decreti legislativi che sono piuttosto generici ma allo stesso tempo esprimono una logica collaborativa tra privati gestori di attività e pubblica amministrazione pericolosa se generalizzata anche nel settore ambientale. Si veda il criterio di cui alla lettera d) comma 1 articolo 27 della nuova legge 118/2022: “f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;”. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false 111 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;59~art20!vig=#:~:text=LEGGE%2015%20marzo%201997%2C%20n.%2059%20- %20Normattiva,della%20pubblica%20amministrazione%20e%20per%20la%20semplificazione%20amministrativa.
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    67 Adeguamento infrastrutturale delleCapitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (Normativa Nazionale) L’articolo 3 della legge 108/2022 prevede che per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili é istituito un fondo con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500.000 euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui sopra gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto - Guardia costiera. TESTO LEGGE 108/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false