1
Periodo dal 1 al 30 Settembre 2020
LE NOVITÀ(1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Settembre 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ......................................................................................................................... 4
Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo........................ 4
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 5
Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)..................................................... 5
Proroga autorizzazione scaduta e necessità di valutazione di incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) . 7
BENI PAESAGGISTICI ..................................................................................................................................... 9
Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)....................................... 9
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................... 9
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 11
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale).................. 11
ELETTROMAGNETISMO .............................................................................................................................. 12
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa Nazionale)...... 12
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 16
Semplificazioni per la promozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale)............................. 16
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di
energia..................................................................................................................................................... 19
Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria)................. 21
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 21
Promozione cogenerazione (Giurisprudenza Comunitaria) .................................................................... 22
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................................................. 23
Piano Operativo Ambiente (Normativa Nazionale)................................................................................. 23
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 23
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 24
Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale)...................... 24
MARE E DEMANIO PORTUALE.................................................................................................................... 25
Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale)....................... 25
Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale)................................................................................... 25
Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale)........................................... 25
MOBILITA INFRASTRUTTURE...................................................................................................................... 27
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 27
Promozione del biometano nel trasporto (Normativa Nazionale).......................................................... 27
Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale) ..................................... 28
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale) ................................... 28
3
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 29
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 29
PROTEZIONE CIVILE..................................................................................................................................... 30
Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (Normativa Nazionale) ..................... 30
Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale)................. 31
Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) 31
Comunicazione motivi ostativi dell’accoglimento della istanza (Normativa Nazionale.......................... 33
Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 33
Organizzazione dei Comuni per procedure autocertificazione (Normativa Nazionale).......................... 34
Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 34
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 35
Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)............................ 35
Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Normativa Nazionale).................................................... 38
Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici(Normativa Nazionale) ...................... 39
Nuovo Decreto Legislativo su rifiuti da pile e accumulatori (Normativa Nazionale) ............................. 40
Nuovo DLgs che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti (Normativa Nazionale)......................... 40
Modifiche al DLgs 36/2003 sulle discariche (Normativa Nazionale)....................................................... 44
Nozione di “sottoprodotti di origine animale” - Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine
animale e di altri materiali» (GIURISPRUDENZA COMUNITARIA............................................................. 44
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA............................................................................................................. 46
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 46
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 47
Opere urgenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).................................................. 48
Bando difesa da esondazioni (Normativa Nazionale).............................................................................. 48
URBANISTICA EDILIZIA................................................................................................................................ 49
Fondo per la demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)....................................................... 49
VIA VAS........................................................................................................................................................ 50
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 50
Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 56
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 56
Verifica di assoggettabilità a VAS per i piani di bacino distrettuali (Normativa Nazionale).................... 57
4
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo
Con Decreto Ministero Salute 123/2020 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per
il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al
consumo umano.
Il Regolamento disciplina le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle
navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n.31. In particolare individua e disciplina, inoltre, le autorità
competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti
tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
TESTO DECRETO 123/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-25&atto.codiceRedazionale=20G00142&elenco30giorni=false
5
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)
L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge
394/1991), in particolare :
Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9)
Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade
in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni,
oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei
candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti
delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta
giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente
parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2).
Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9)
L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo
periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991.
In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Funzioni Direttore Parco (articolo 9)
La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le
funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura
l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal
Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza
esterna.
Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9)
Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di
piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento
di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo
2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
6
1,comma 503 (4), della legge 27 dicembre 2006, n.296, mediante stipula di apposite convenzioni
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Potere sostitutivo per mancata approvazione del Regolamento del Parco (articolo 11)
Viene introdotta, all’articolo 11 della legge 394/1991, la norma per cui In caso di inosservanza dei
termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad
acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.
Modalità approvazione regolamento del Parco (articolo 11)
Viene modificato il comma 6 articolo 11 della legge 394/1991 per cui il Regolamento viene
approvato dal Ministero dell’Ambiente ma su proposta dell'Ente parco», e si precisa che la
Regione territorialmente interessata deve dare l’intesa entro 90 giorni decorsi i quali l’Intesa è
acquisita.
Piano del Parco (articolo 12)
Si precisa all’articolo 12 della legge 394/1991 che il Piano del Parco è predisposto e adottato
dall’Ente Parco ed in particolare dal Consiglio Direttivo ed è depositato entro 40 giorni entro i quali
possono essere presentate osservazioni scritte da chiunque.
Entro 60 giorni dal parere dell’Ente Parco sulle osservazioni la Regione si pronuncia sulle stesse e
d’intesa con l’Ente Parco e con i Comuni interessati (qui solo per le aree di promozione economica
sociale) approva il Piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede
di valutazione ambientale strategica avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di
autorità procedente, e nel cui ambito é acquisito il parere, per i profili di competenza, del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Poteri sostitutivi sul Piano del Parco (articolo 12)
Il comma 4 articolo 12 viene modificato prevedendo che qualora il piano non sia definitivamente
approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso é approvato, in via
sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato
ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo.
Interventi nelle zone di promozione economica e sociale in area Parco
Nella legge 394/1991 viene introdotto l’articolo 13-bis In presenza di piano del parco e di
regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei
rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone classificate
dal Piano del Parco come zone di promozione economica e sociale, eccetto quelle ricomprese nei
4“503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministero delle infrastrutture, é autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri
soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.”
5
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)
L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge
394/1991), in particolare :
Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9)
Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade
in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni,
oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei
candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti
delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta
giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente
parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2).
Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9)
L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo
periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991.
In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Funzioni Direttore Parco (articolo 9)
La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le
funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura
l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal
Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza
esterna.
Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9)
Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di
piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento
di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo
2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
8
della direttiva habitat (sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi
citata).
Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che
una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una
una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta
(come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova
autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo
6, paragrafo 3, della direttiva habitat.
Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione
pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza
considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi
effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità
competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la
realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna
valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e,
se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in
particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di
altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa
escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto
pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto
progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale
rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole
dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o
progetti.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47
A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=1219053
9
BENI PAESAGGISTICI
Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 55-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020
prevede che al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli
impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico,
nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di
sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al
comma 1 può procedere anche in deroga agli obblighi di verifica dell’interesse culturale , di
dichiarazione dell’interesse culturale, di dichiarazione di notevole interesse pubblico comprese
quelle già adottate nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui
sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in
forme e dimensioni diverse da quella originaria.
L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, é rimessa al Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal
nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla
migliore fruibilità dell'impianto medesimo.
Il provvedimento di cui al periodo precedente é adottato entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola
volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della
sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale
termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di
interesse culturale eventualmente già adottate. Si introduce quindi una forma di silenzio assenso
non prevista ad oggi in materia di beni paesaggistici !
Nell'adozione del provvedimento di cui sopra, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto é recessiva
rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza,
della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e
della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva
anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
(Normativa Nazionale)
L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (7)
Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e
7
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
10
all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo
relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti,
nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un
preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la
posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso
la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi.
Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della
Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in
contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45
giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica
anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali).
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
11
EFFETTO SERRA
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale)
L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020
modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio.
In particolare:
1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra
2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8),
quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli
8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano
un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono
sottoposti a valutazione ambientale.
3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di
progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere.
Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i
tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti
esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio,
riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da
stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162
9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione
che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno
di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la
salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei
beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2)
la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre
ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova
dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le
operazioni di esplorazione.»
10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel
procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni
del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle
competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e
sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la
gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti
negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di
CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
8
della direttiva habitat (sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi
citata).
Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che
una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una
una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta
(come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova
autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo
6, paragrafo 3, della direttiva habitat.
Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione
pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza
considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi
effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità
competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la
realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna
valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e,
se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in
particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di
altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa
escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto
pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto
progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale
rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole
dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o
progetti.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47
A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=1219053
13
In realtà se uno si limita al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto
Legge 76/2020 rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di
regolamentazione degli impianti in questione.
Intanto anche dalla lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro
regolamenti (sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne) continuano a
definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per localizzare gli impianti. Nella prima parte del
comma 6 riformata si parla di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento
a siti sensibili individuati in modo specifico…”.
Quindi leggendo in modo coordinato la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa
rientrare tra gli obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati dalle legge
regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001, riformato dal Decreto Legge
semplificazione, si ricava che resta il potere dei Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di
localizzazione delle antenne di telefonia.
Il nuovo comma 6 articolo legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce
ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne, quali: divieto di
introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per imporre limiti
di emissioni diversi da quelli statali.
Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Quindi anche queste modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i
paletti che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani Comunali Antenne.
Reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di
accesso a banda ultralarga
L’articolo 38 comma 1 della legge 120 /2020 modifica l’articolo 86 comma 3 DLgs 259/2003
(12)relativamente alle modalità di autorizzazione delle infrastrutture per realizzare reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica per servizi a banda ultralarga. In
particolare si afferma che alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di
fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Il tutto fatto salvo le autorizzazioni
ambientali di cui all’articolo 87 DLgs 259/2003 ed 88 detto DLgs (opere civili, scavi, occupazione
suolo pubblico).
Impianti temporanei di telefonia mobile
L’articolo 38 comma 1 introduce l’articolo 87-ter al DLgs 259/2003.
Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni
mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni,
spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e
comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati
previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto é attivabile
qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo
competente ad effettuare i controlli (Arpa), non sia stato comunicato dal medesimo un
provvedimento di diniego.
12
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0259.htm
14
L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette
giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La
disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
SCIA per scavi e manutenzioni reti
L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di
permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e
continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto
affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e
dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di
comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività
all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli,
contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259
del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il
conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle
installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del
2003.
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15)
Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e
all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo
relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti,
nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un
preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la
posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso
la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi
Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della
Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in
contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45
13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm
14
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-
15&atto.codiceRedazionale=20A02626
15
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
15
giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica
anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali).
Riduzione termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni
L’articolo 38 comma 5 legge 120/2020 modifica l’articolo 5 del DLgs 33/2016 (16) Al fine di
favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e
autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere
effettuata con la metodologia della microtrincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e
contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità
regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità
del bordo stradale o sul marciapiede.
L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda
ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al
posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le
condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
L'operatore é tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non
arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.
16
Vedi nota 12
16
ENERGIA
Semplificazioni per la promozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale)
Semplificazioni sulla VIA per impianti da fonti rinnovabili
L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 ,
modifica il DLgs 28/2011 (17) prevedendo che nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame
delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. La norma appare
discutibile non solo perché deroga alla ordinaria procedura di VIA per intere categorie di opere ma
soprattutto perché secondo il DLgs 28/2011 tra gli impianti da fonti rinnovabili sono compresi
oltre che i tradizionali eolico e solare anche la biomassa (leggi rifiuti) e biocarburanti (leggi
biometano e biodigestori che lo producono).
Semplificazioni alle procedure di modifica di impianti da fonti rinnovabili
L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 considerando
automaticamente assoggettate alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 (del DLgs
28/2011) le modifiche non sostanziali degli impianti da fonti rinnovabili. Nella versione precedente
si attendeva invece la emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale
devono esse individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica ai sensi di detto DLgs
28/2011. Inoltre a differenza della precedente versione del DLgs 28/2011 non si attende il
suddetto decreto ministeriale per affermare che non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse.
Dichiarazione di inizio lavori asseverata su modifiche impianti esistenti
L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 introducendo un
nuovo articolo 6-bis secondo il quale non sono sottoposti a valutazioni ambientali e
paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono
realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli interventi
su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata
dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito
dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano
una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una
17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm testo già coordinato con le modifiche apportate
dalla Legge 120/2020
11
EFFETTO SERRA
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale)
L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020
modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio.
In particolare:
1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra
2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8),
quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli
8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano
un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono
sottoposti a valutazione ambientale.
3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di
progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere.
Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i
tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti
esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio,
riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da
stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162
9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione
che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno
di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la
salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei
beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2)
la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre
ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova
dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le
operazioni di esplorazione.»
10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel
procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni
del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle
competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e
sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la
gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti
negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di
CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
18
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 (20), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso
l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e Dichiarazioni.
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
L’articolo 58 della legge 120 /2020 prevede che Sulla base di accordi internazionali all'uopo
stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e
trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e
2030,nel rispetto dei criteri fissati dalla nuova versione dell’articolo 35 del DLgs 28/2011come
modificato dalla nuova legge.
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
L’articolo 60 della legge 102/2020 prevede che le reti per gas ed energia elettrica attuative degli
obiettivi del PNIEC debbano continuare ad essere autorizzate secondo le procedure ordinarie
vigenti (21)anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle
rispettive reti in cui sono state inserite.
Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50 (22).
Infrastrutture reti energetiche nazionali e dibattito pubblico
L’articolo 60 della legge 120/2020 prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della rete
nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio
dei ministri anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che
ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento sul dibattito pubblico (23), possono essere
sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento (UE) 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (24).
Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per obiettivi fonti rinnovabili e
decarbonizzazione
Il comma 3 dell’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DLgs 93/2011 (25)stabilendo che Terna
S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di
decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito
il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di consultazione pubblica,
approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o
attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel
triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo
quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia
20Vedi nota 6
21Reti elettriche: articolo 1 sexies legge 290/2003 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03290l.htm
Gasdotti: DPR 327/2001 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
22Vedi commento sezione VIA di questa NewsAmbiente alla legge 120/2020
23http://www.pim.mi.it/normativa/DPCM_76_del_10_maggio_2018_GU_145_25-06-2018.pdf
24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347
25
https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/08/30/decreto-legislativo-01-06-2011-n-93
19
elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno
Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico
degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi
tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.
Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico
L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52-
quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la
verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei
contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies.
Rifacimento metanodotti esistenti
L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività
i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati
sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.
Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza
Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare
l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di
15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20
per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa
tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-
sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo
tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal
margine esterno della trincea di posa
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di
energia
L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1
disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono
interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al
26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79
27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale
della legge 290 del 2003
29
https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto
20
presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una
variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o
ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione é subordinata alla sola comunicazione
preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
prevista dell'intervento.»
Inoltre il comma 2-ter introdotto dall’articolo 62 della legge 120/2020 a detto articolo 1 della
legge 55/2002 afferma che: “Ferma restando, ove necessario, l’autorizzazione paesaggistica, gli
interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti((, ivi compresi gli
interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili
qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il
provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area di centrale che
non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un
aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attività. »
Procedura semplificate impianti di accumulo elettrochimico
L’articolo 62 della legge 120/2020 introduce il comma 2quater all’articolo 1 della legge 55/2002
prevedendo procedure semplificate per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico funzionali
alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria.
Riduzione canone per concessioni di coltivazioni idrocarburi e gassosi
L’articolo 62-ter della legge 120/2020 modifica la legge 12/2019 ed in particolare l’articolo11-ter
(Piano per la transizione energetica delle aree idonee - 30) prevedendo che al fine di garantire la
prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le
concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione
della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. Di fatto questa norma smentisce quanto
previsto dal precedente comma 9 articolo 11-ter che rideterminava in rialzo i canoni annui per le
concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
30L’articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018 convertito nella Legge 12/2019 ha previsto che entro 18 mesi dal 13/2/2019 con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é approvato il Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove é consentito
lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica delle stesse.
21
Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria)
Per sostenere il duplice obiettivo di colmare il divario esistente, come previsto dal regolamento
(UE) 2018/1999, e di contribuire al quadro favorevole, come previsto dalla direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di
esecuzione per stabilire le disposizioni necessarie per l’istituzione e il funzionamento di un
meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile. Il sostegno può assumere, tra
l'altro, la forma di un premio addizionale sui prezzi di mercato ed è assegnato a progetti in gara
che offrono il minor costo o premio.
Il meccanismo, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/1294 ha due funzioni:
1. fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di
colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione a norma dell’articolo 33,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 (31) la funzione «colmare il divario;
2. contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2 (32), del regolamento (UE)
2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione,
indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione
«abilitante»).
TESTO Regolamento (UE) 2020/1294:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1294&from=IT#d1e579-1-1
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo
Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (33), per le
infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli
atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 34 )Tutti i termini
processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
31https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999
32
a) i pagamenti degli Stati membri di cui all'articolo 32 possono essere integrati da ulteriori fonti, quali fondi
dell'Unione, contributi del settore privato o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri per contribuire al
conseguimento del traguardo unionale;
b) il meccanismo di finanziamento può, tra l'altro, fornire sostegno in forma di prestiti agevolati, sovvenzioni o una
combinazione di entrambi e può sostenere, tra l'altro, progetti comuni tra Stati membri in conformità all'articolo 9
della direttiva UE 2018/2001 e la partecipazione degli Stati membri ai progetti comuni con paesi terzi in conformità
all'articolo 11 di tale direttiva
33Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
34
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
14
L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette
giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La
disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
SCIA per scavi e manutenzioni reti
L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di
permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e
continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto
affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e
dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di
comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività
all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli,
contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259
del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il
conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle
installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del
2003.
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15)
Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e
all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo
relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti,
nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un
preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la
posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso
la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi
Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della
Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in
contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45
13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm
14
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-
15&atto.codiceRedazionale=20A02626
15
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
23
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI
Piano Operativo Ambiente (Normativa Nazionale)
La Delibera CIPE 28 luglio 2020 verifica gli stanziamenti del Piano Operativo Ambiente
(35)stabilendo che la dotazione FSC 2014-2020 del Piano operativo «Ambiente», di competenza
del MATTM, pari a complessivi 3.248,40 milioni di euro, viene ridotta di un importo complessivo
di 361,19 milioni di euro.
TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
(Normativa Nazionale)
I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone
economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle
disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con
riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al
fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato
pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come
obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto
all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e
la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità
ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
L’articolo 64 della Legge 120/2020 prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1,
comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) :
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con
sistemi intelligenti di gestione del traffico.
Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (36) nel limite di 2.500 milioni di euro per
l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
35https://www.minambiente.it/pagina/piano-operativo-lambiente stato Piano Operativo Ambiente
36
https://www.sacesimest.it/chi-siamo
24
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale)
Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente,
sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni
aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e
rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e
comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (37), e al relativo regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,n.76 (38), consentendo
alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità
tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.
Ricordo che secondo il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il
dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
37https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#022
38
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
25
MARE E DEMANIO PORTUALE
Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale)
L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della legge 84/1994 (39) prevedendo che le
modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in
termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione
dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento
esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E’
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-
funzionale.Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
Con questa nuova formulazione si introduce un silenzio assenso del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici che prima non c’era e soprattutto si taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che
l’approvazione non c’è più ma resta l’adozione in Comitato Portuale
TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false
Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale)
L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5-bis della legge 84/1994 stabilendo che per
le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se
non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili
finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti.
TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false
Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale)
Secondo i commi 62 e seguenti articolo 1 della legge 205/2017 la Zona logistica semplificata può
essere istituita nelle regioni di cui al comma 61 (40), nel numero massimo di una per ciascuna
regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche
stabilite dal regolamento (UE) n.1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La Zona
logistica semplificata é istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
39https://ancip.it/2018/06/22/legge-84-94/
40regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea : legge 123/2017 articoli 4 e
5https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
26
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima
di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
Le imprese che operano nelle ZLS possono utilizzare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 123/2017 le
procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione
dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti
dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e
modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del
Consiglio dei ministri.
L’articolo 48-quater della legge 120/2020 Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino
scali siti in regioni differenti, la regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica
semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative
all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.
Sempre secondo l’articolo 48-quater della legge 120/2020 nel caso di due ZLS nella stessa Regione
non si applicano le agevolazione di cui al comma 2 articolo 5 legge 123/2017 (41).
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
41« 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il creditod'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo
articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.«
17
variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza
massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e
il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li
ospitano non superiore al 15 per cento.
Nei casi suddetti occorre soltanto venga presentata una dichiarazione accompagnata da una
relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
Semplificazioni per impianti di accumulo
Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 al fine di semplificare le procedure autorizzative e di
usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo
elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere
connesse ai sensi dell'articolo 12 (18) del decreto legislativo 29dicembre 2003, n. 387 assoggettabili
quindi alla autorizzazione unica da esso disciplinata.
Incentivi al fotovoltaico per rimuovere amianto
Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 modifica il DLgs 28/2011 stabilendo tra i criteri per gli
incentivi ad impianti da fonti rinnovabili anche quello di assicurare prioritariamente la possibilità
di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie.
A tali fini: 1) non é necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con
quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in
altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; 2) gli impianti
fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo
restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
Altro nuovo criterio introdotto è che: qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di
potenza, con il decreto di cui al comma 5 articolo 24 DLgs 28/2011 che definisce le modalità per
l'attuazione dei sistemi di incentivazione, la parte degli incentivi non assegnati può essere
destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.
Impianti solari in aree agricole che possono accedere agli incentivi del DLgs 28/2011
L’articolo 56 della legge 120/2020 prevede questa possibilità per gli impianti solari:
1.da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai
sensi dell'articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (19), e in ogni caso
l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni
2.da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
18
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0387.htm
19
Autorizzazione unica o procedura abilitativa semplificata o comunicazione relativa alla attività edilizia libera
28
Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 (44) ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma
sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70
milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45
milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024.
Ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 (45) e n.2015/2043 del 28 maggio 2015 (46) per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (QUI) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021,
autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo suddetto e fino ad
esaurimento delle risorse, un buono mobilità pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a
favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di
biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso
individuale.
Il Decreto Ministero Ambiente 14 agosto 2020 definisce le modalità e i termini per l'ottenimento
e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità»
Il buono mobilità può essere utilizzato per: a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b)
l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art.
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 (47); c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli
mediante autovetture.
TESTO DECRETO 14/8/2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-05&atto.codiceRedazionale=20A04737&elenco30giorni=false
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 (48) prevedendo che con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da
una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico -
amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a
livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda
necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
44https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG
45per non aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri (50μ/m3 da non superare più di 35 volte in un
anno civile) e annuali (40 μ/m3) stabiliti nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria.
46mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria,
Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contesta anche la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la
conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile).
47https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
48
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19A03970/sg
29
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 50-bis della legge 120/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo
Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (49), per le
infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decretolegislativo 3
aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli
atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 50 )Tutti i termini
processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
(Normativa Nazionale)
L’articolo 57 della legge 120/2020 prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici può avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso
pubblico.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto
dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, é da considerare un
servizio e non una fornitura di energia elettrica
I Comuni, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17
luglio 2020), l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico
accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di
pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli
obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile,
l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non
oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati
anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
49Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
50
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
19
elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno
Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico
degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi
tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.
Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico
L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52-
quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la
verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei
contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies.
Rifacimento metanodotti esistenti
L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività
i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati
sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.
Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza
Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare
l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di
15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20
per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa
tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-
sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo
tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal
margine esterno della trincea di posa
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di
energia
L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1
disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono
interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al
26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79
27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale
della legge 290 del 2003
29
https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto
31
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale)
Il comma 1 articolo 12 della Legge 120/2020 modifica l’articolo 2 della legge 241/1990
relativamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi. In particolare viene introdotto un
comma 4-bis che recita: “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano
nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione<Amministrazione trasparente">
i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini
e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,
previa intesa in Conferenza unificata Stato Regioni Città (l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto1997, n. 281) sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo
periodo.”
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 12 del Decreto Legge 76/2020 modifica la legge 241/1990 in particolare
l’articolo sulla conclusione dei procedimenti amministrativi. Viene introdotto un comma nuovo 8-
bis che così recita: “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai
nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini
di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19,
commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies (51), ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni”.
Vediamo a quali termini fa riferimento questo nuovo comma 8-bis:
- articolo 14-bis, comma 2, lettera c): si tratta del termine perentorio comunicato (nella
Conferenza dei Servizi) dalla amministrazione procedente alle altre amministrazioni
coinvolte , mai superiore a 45 giorni, entro il quale le suddette amministrazioni devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le
suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove
disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine
diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni ;
- articolo 17-bis comma 1: Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla
osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio
51
Annullamento di ufficio
32
assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione
procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso,
il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di
termini.
- Articolo 17-bis comma 3: nel caso in cui gli assensi consensi e nulla osta indicati sopra dal
comma 1 articolo 17-bis sono di competenza di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il
termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta è di novanta giorni, salvo leggi specifiche non stabiliscono termine
diverso, dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Cmq già
questo comma3 così concludeva: “Decorsi i suddetti termini senza che sia stato
comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”.
- Articolo 20 comma 1: nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 legge
241/1990, commi 2 (termine generale di 30 giorni per la conclusione di procedimenti
amministrativi statali o di enti pubblici nazionale se la legge non stabilisce termini diversi o
3(termine comunque massimo di 90 giorni per i procedimenti statali anche se disciplinate
da leggi specifiche), il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2
(52) articolo 20 legge 241/1990 . Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della
domanda del privato.
- Articolo 14-ter comma 7: adozione da parte della amministrazione procedente della
determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi secondo i termini di
45 giorni o di 90 giorni (se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) dalla prima riunione
della stessa conferenza.
- Articolo 19 comma 3: nel caso di SCIA se l’amministrazione competente accerta la
mancanza di requisiti deve emettere provvedimento di divieto di prosecuzione della
attività entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA (30 giorni se SCIA legata ad interventi
edilizi).
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
52
L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una
conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
33
Comunicazione motivi ostativi dell’accoglimento della istanza (Normativa Nazionale
Il comma 1 articolo 12 della legge 120/2020 modifica l’articolo 10-bis della legge 241/1990
prevedendo che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza sospende i
termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la
presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a
dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, seve ne sono, i soli
motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere
l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
(Normativa Nazionale)
L’articolo 12 della legge 120/2020 introduce l’articolo 21-decies nella legge 241/1990. In
particolare questo nuovo articolo prevede che:
In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato,
derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o
di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione
procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità
competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l'attivazione di un procedimento
semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie
modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto
ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi
indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del
proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che
ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del
presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione
riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di
impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies
della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Una norma che sostanzialmente permette di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla
porta. Non si comprende poi perché il nuovo procedimento dopo la sentenza passata in giudicato
debba essere semplificato. Secondo quanto scritto nella legge il tutto dovrebbe durare 75 giorni
ma se ci sono modifiche da apportare il progetto dovrebbe durare di più ma non si capisce se si
debba applicare la procedura ordinaria di VIA come disciplinata dal DLgs 152/2006. Alla fine del
nuovo articolo si afferma soltanto che “ove necessario” si applicano le norme in particolare sulla
conferenza dei servizi e dell’articolo 25 commi 2 e 2 bis del DLgs 152/2006 dove il primo prevede
prolungamento dei tempi in caso di progetti di particolare complessità ed il secondo per i progetti
34
attuativi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Ma è quel “ove necessario” e quel
“qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto” che lascia margine di discrezionalità
alla Autorità Competenti enormi oltre ogni decenza considerato che stiamo parlando di un
provvedimento di VIA favorevole che è stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in
giudicato.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Organizzazione dei Comuni per procedure autocertificazione (Normativa Nazionale)
Il comma 3 articolo 12 della legge 120/2020 prevede che Gli enti locali possono gestire in forma
associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono
nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli
per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse
all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti
amministrativi.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi
(Normativa Nazionale)
L’articolo 13 del Decreto Legge 76/2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui
debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria è in facoltà delle amministrazioni
procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata ( senza riunioni fisiche) anche nel
caso in cui normalmente si prevede la conferenza simultanea. Sempre l’articolo 13 definisce
alcune condizioni per lo svolgimento della conferenza semplificata che deve concludersi cmq entro
60 giorni (termine ordinario secondo la legge 241/1990 è di 90 giorni)
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
22
Promozione cogenerazione (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 17 settembre 2020 (causa C92-19) ha statuito che
L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato
nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di
cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi
di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di
sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati
dall’obbligo di acquistare certificati verdi.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231182&pageIndex=0&docl
ang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4636090
36
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli
242 e 245 quindi da qui in poi si ritorna alla procedura ordinaria vigente.
Invece nel caso non si accertino superamenti dei CSC il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252
inserisce una nuova variazione alla procedura ordinaria di cui all’articolo 242 comma 5.
Mettiamo a confronto il comma 5 articolo 242 con il periodo del comma 4-bis dell’articolo 252
introdotto dalla legge 120/2020:
comma 5 articolo 242 comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dalla
legge 120/2020
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle
concentrazioni soglia di rischio, la conferenza
dei servizi, con l'approvazione del documento
dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la
conferenza di servizi può prescrivere lo
svolgimento di un programma di monitoraggio
sul sito circa la stabilizzazione della situazione
riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di
rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.
A tal fine, il soggetto responsabile, entro
sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra,
invia alla provincia ed alla regione competenti
per territorio un piano di monitoraggio nel
quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
Ove si accerti che il livello delle CSC non sia
stato superato, il medesimo soggetto provvede
al ripristino della zona contaminata, dandone
notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, alla regione, al
comune, alla provincia e all'agenzia di
protezione ambientale competenti entro
novanta giorni dalla data di inizio delle attività
di indagine. L'autocertificazione conclude il
procedimento, ferme restando le attività di
verifica e di controllo da parte della
provincia competente da avviare nei
successivi quindici giorni, previa
comunicazione al proponente e agli enti
interessati. In tal caso le attività di verifica
devono concludersi entro e non oltre novanta
giorni.
Come si vede nel comma 5 articolo 242 la decisione di chiudere il procedimento anche nel caso di
non superamento delle soglie di contaminazione passa dalla Conferenza dei Servizi, invece con il
nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il procedimento si conclude con la comunicazione della
autocertificazione del soggetto inquinatore, ovviamente restano ex post le attivitàdi controllo
degli enti competenti ma indiscutibilmente la procedura cambia a favore del soggetto inquinatore
La procedura di bonifica alternativa per i SIN
Ma l’articolo 53 della legge 120/2020 introduce anche un comma 4-ter all’articolo 252 del DLgs
152/2006
Secondo il nuovo comma 4-ter: “il responsabile della potenziale contaminazione o altro
soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione
24
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale)
Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente,
sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni
aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e
rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e
comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (37), e al relativo regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,n.76 (38), consentendo
alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità
tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.
Ricordo che secondo il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il
dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
37https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#022
38
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
38
Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Normativa Nazionale)
L’articolo 52 della legge 120/2020 introduce un nuovo articolo 242-ter al Dlgs 152/2006.
Il nuovo articolo afferma che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale,
possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di
impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti
per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti
termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno
inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis (progetti
di attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia Clima), a condizione che detti interventi e
opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con
l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81 (54).
La valutazione del rispetto delle condizioni di cui sopra é effettuata da parte dell'autorità
competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della
procedura di valutazione di impatto ambientale (quindi normalmente Ministero Ambiente per i
SIN e la VIA statale, Regioni per i SIR e le VIA regionali).
Per gli interventi e le opere individuate sopra, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (55), il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di
interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle
categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità
competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria,
definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
Ai fini del rispetto delle condizioni previste sopra, anche nelle more della definizione degli
interventi che non necessitano di valutazione preventiva della Autorità competente alla bonifica,
sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni
movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto
dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, é concordato con l'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in
relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari é
concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del
proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli
54
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
55https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0120.htm attività di scavo da realizzarenei siti oggetto di bonifica
giàcaratterizzati
39
enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne da'
immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245,
comma 2 (56), con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa insicurezza di emergenza
adottate;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la
realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di
anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle
opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle
attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei
rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 13giugno 2017, n. 120.
c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato
superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità
previste dal comma 4-bis (57) dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 242.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici(Normativa Nazionale)
L’articolo 40-ter della legge 120 /2020 prevede che al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali
metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi
dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività
di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso
l'Albo é istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini
562. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il
superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla
regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La
provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar
corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque
momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.
57 « Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale
contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, é concordato con
l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte
dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari é concordato con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità
competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)anche per un solo parametro, si
applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al
ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle
attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia
competente ((da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
verifica si considera definitivamente concluso.”
40
dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo
definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino
l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Nuovo Decreto Legislativo su rifiuti da pile e accumulatori (Normativa Nazionale)
Il DLgs 3 settembre 2020, n. 118 ha recepito gli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2018/849, che
modificano le Direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In particolare il nuovo DLgs modifica il DLgs 49/2014 introducendo su razionalizzazione delle
disposizioni per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da fotovoltaico.
Viene altresì modificato il DLgs 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatorie relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
TESTO DLGS 118/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00136&elenco30giorni=false
Nuovo DLgs che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti (Normativa Nazionale)
Il DLgs 116/2020 ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il nuovo DLgs modifica il DLgs 152/2006 i varie parti ed in particolare:
1. In particolare viene modificato l’articolo 178-bis sulla responsabilità estesa del produttore ed
introdotto un nuovo articolo 178-ter Requisiti generali minimi in materia di
responsabilità estesa del produttore
2. Viene modificato l’articolo 179 stabilendo che in relazione ai singoli flussi di rifiuto ci si può
discostare dai principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti (58) qualora ciò sia previsto nella
Pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale.
3.viene sostituito l’articolo 180 che prevede il Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti e il
suo relativo contenuto
4. viene sostituito l’articolo 181 stabilendo i seguenti obiettivi di riutilizzo e riciclaggio:
4.1. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli,
plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine,
58 a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.
41
nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata
complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
4.2. entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato
naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento
in termini di peso;
4.3. entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 55 per cento in peso;
4.4 entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 60 per cento in peso;
4.5. entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati
almeno al 65 per cento in peso.
5. Relativamente al principio di prossimità il nuovo comma 5 dell’articolo 181 recita «5. Per le
frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e'
sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle
apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al
fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il
principio di prossimità agli impianti di recupero.
6. viene sostituito l’articolo 182-ter sui rifiuti organici. In particolare il nuovo comma 2 prevede che
“Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono
differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di
produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di
rifiuti.”
7. all’articolo 183 viene introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani:
7.1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e
cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti,
ivi compresi materassi e mobili;
7.2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle
attività riportate nell'allegato L-quinquies;
7.3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
7.4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua;
7.5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di
alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
7.6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5.
Si precisa che la nuova definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle
responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Inoltre i rifiuti urbani
non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse
42
settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi
di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
8. nuova definizione di rifiuti organici compresivi: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso,
mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare.
9. nuova definizione di gestione di rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita,
e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi
alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali
derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti
ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario,
presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati
10.nuova definizione di rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole,
agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e
della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (definizione
di sottoprodotto; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di
cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli
urbani; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani; f) i
rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani; g) i rifiuti derivanti
dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività
sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.
11. vengono riportati nell’ambito della disciplina dei rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla
manutenzione del verde pubblico dei comuni.
12. viene disciplinato il deposito temporaneo prima della raccolta con il nuovo articolo 185-bis.
13. viene sostituito l’articolo 188 sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti
14. viene rivisto l’articolo 188-bis sul sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure
e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto
tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori. Ma il funzionamento del nuovo sistema è
rinviato a decreti ministeriali attuativi. L’articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135
convertito nella legge 12/2019,dopo l’abolizione del Sistri prevede che a decorrere dal 13/2/2019
è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro
il termine individuato con successivo decreto ministeriale, gli enti e le imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed
43
intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi i Comuni e i Consorzi che
hanno l’obbligo di comunicare alle CCIAA: - La quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio; - la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita
convenzione con soggetti pubblici o privati; - i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; - i
costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di
gestione dei rifiuti e i proventi della tariffa; - i dati relativi alla raccolta differenziata; - le quantità
raccolte, suddivise per materiali in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei
rifiuti.
15. modificato l’articolo 189 sul Catasto dei rifiuti
16. viene introdotto con il nuovo articolo 190 il registro cronologico di carico scarico rifiuti
17. nuovo articolo 193 sul trasporto dei rifiuti e relativo formulario di accompagnamento
18. introdotto con il nuovo articolo 193-bis il trasporto intermodale di rifiuti che riguarda il
deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche
all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci.
19. viene modificato l’articolo 195 prevedendo che nelle more dell’esercizio delle competenze
statali le Regioni possono disciplinare, comunque con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute
norme nazionali entro 6 mesi, su seguenti temi:- l'indicazione dei criteri e delle modalità di
adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per
la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche
ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione; -) la determinazione dei requisiti e delle
capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con
particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212.
20. vengono modificati vari articoli del titolo II Parte IV relativamente alla gestione degli imballaggi
21. viene sostituito l’articolo 258 sulle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di
comunicazione e tenuta dei registri di carico scarico e dei formulari di trasporto rifiuti
22. viene modificato il Decreto 8 Aprile 2008 sulla disciplina dei centri di raccolta comunali
prevedendo che in detti centri possano essere depositati anche: - altre frazioni non specificate
altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199); residui della pulizia stradale se avviati a
recupero (EER 200303); rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).
23. vengono sostituite all’allegato C alla Parte IV le voce di riciclaggio recupero R3, R4, R5 e viene
integrata la voce R13
24. viene sostituito l’allegato D alla Parte IV sulla classificazione dei rifiuti
25. viene modificato l’allegato E alla Parte IV sugli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio
28
Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 (44) ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma
sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70
milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45
milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024.
Ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 (45) e n.2015/2043 del 28 maggio 2015 (46) per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (QUI) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021,
autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo suddetto e fino ad
esaurimento delle risorse, un buono mobilità pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a
favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di
biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso
individuale.
Il Decreto Ministero Ambiente 14 agosto 2020 definisce le modalità e i termini per l'ottenimento
e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità»
Il buono mobilità può essere utilizzato per: a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b)
l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art.
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 (47); c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli
mediante autovetture.
TESTO DECRETO 14/8/2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-05&atto.codiceRedazionale=20A04737&elenco30giorni=false
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 (48) prevedendo che con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da
una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico -
amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a
livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda
necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
44https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG
45per non aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri (50μ/m3 da non superare più di 35 volte in un
anno civile) e annuali (40 μ/m3) stabiliti nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria.
46mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria,
Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contesta anche la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la
conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile).
47https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
48
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19A03970/sg
45
tuttavia considerato un «sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette
disposizioni.
2) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal
regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, deve essere interpretato
nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento
n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, come
modificato dal regolamento n. 135/2012, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009
prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal
regolamento n. 135/2012.
3) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal
regolamento n. 135/2012, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica alla
spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10
del regolamento n. 1069/2009, e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi, a norma
del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012. La proporzione che
i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela è irrilevante al riguardo.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=230606&doclang=IT
46
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa
Nazionale)
L’articolo 63 comma 1 della legge 120/2020 afferma che Al fine del miglioramento della
funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in
coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new
deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma
straordinario é composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un
elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione
selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o
frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7del testo
unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 (59),da attuare da parte di imprese agricole e
forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e
province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è
destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativon.34 del 2018, nell'ambito di
quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle
aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
L’articolo 63 comma 2 Decreto Legge 76/2020 prevede che nell'ambito del Parco progetti degli
interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio
decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione,
anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di
difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico
irriguo e individua gli Enti attuatori privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero
della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la
tutela della biodiversità.
L’articolo 63 comma 4 Decreto Legge 76/2020 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione
e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella
disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico oche svolgono attività di pubblico
interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli
importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine
l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni
semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento
eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità é rilevabile anche d'ufficio dal
giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori
59
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
47
procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione
semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati
pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non é prescritta fattura, delle
deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: QUI.
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa
Nazionale)
Secondo l’articolo 10 comma 6 legge 116/2014 (60)Le autorizzazioni alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma
sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni,
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti
salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Questi
ultimi devono essere rilasciati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento,
limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma Ministero Regioni.
L’articolo 54 della legge 120/2020 aggiunge al suddetto comma 6 articolo 10 legge 116/2014 il
seguente periodo: “L'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo
per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.”
Il comma 2 articolo 54 della legge 120/2020 prevede che ai fini della predisposizione del Piano di
interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli
interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste
regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e
delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la
partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle
autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati
del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (61) e monitorati
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 (62).
Il comma 3 articolo 54 del Decreto Legge 76/2020 modifica l’articolo 68 del DLgs 152/2006
prevedendo che nelle more della adozione dei piani di bacino distrettuali e dei piani stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree rischio e dei loro
60
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14A06580/sg
61
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3!vig=
62
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-Lgs-/Dlgs-29-12-2011-229.pdf
48
aggiornamenti (articolo 67 DLgs 152/2006 - 63) le modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio
1989, n.183 (legge difesa suolo), derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del
rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del
quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto del Segretario Generale dell'Autorità di
bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della
Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli
aggiornamenti dei Piani stralcio sopra citati. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis
sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo
adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario Generale della Autorità di
bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di
salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
dell'aggiornamento del piano stralcio.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: QUI.
Opere urgenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale)
Il comma 3-bis articolo 54 della legge 120/2020 prevede che per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto
di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede allaredazione
dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Bando difesa da esondazioni (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Politiche Agricole 31 LUGLIO 2020è stato approvato il bando di selezione
delle domande di finanziamento della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale a
valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano operativo agricoltura, sottopiano 2
«Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni,
bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza»
TESTO DECRETO 31/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-16&atto.codiceRedazionale=20A04839&elenco30giorni=false
63
“1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 5, comma 8,
piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a
rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle
misure medesime.”
49
URBANISTICA EDILIZIA
Fondo per la demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici, Direzione generale per la condizione abitativa, Divisione V, rende noto
che nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020, n.206 é stato pubblicato il decreto
interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020,registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n.
3150, con il quale sono stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi di cui alla legge n.
205/2017, art.1, comma 26 per la demolizione delle opere abusive.
TESTO DECRETO 254/2020:
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-254-del-23062020
50
VIA VAS
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa
Nazionale)
Con gli articoli 50 e 51 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito (con modifiche)
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 è stato modificato il testo unico ambientale (DLgs 152/2006 e
s.m.i.) in relazione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo
tutti i termini procedurali ma anche relativi alla consultazione del pubblico.
Definizione di progetto sottoponibile a VIA
Viene modificata la lettera g) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 stabilendo che per avviare la
procedura di VIA si deve presentare il progetto di fattibilità come definito dal Codice degli Appalti
(commi 5 e 6 articolo 23 - 64). Il progetto definitivo deve essere presentato solo “se disponibile”.
Quindi la presentazione del progetto definitivo come definito dal comma 7 (65) articolo 23 del
Codice degli Appalti non è più obbligatoria.
Le prescrizioni di VIA diventano linee guida
La nuova lettera o-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 trasforma le prescrizioni
contenute nel provvedimento che conclude la procedura di VIA in: «linee di indirizzo da seguire
nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare
le prestazioni ambientali del progetto». Resta la parte vigente in precedenza della lettera o-quater
che afferma « i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero
le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio ». Ma la sovrapposizione
tra linee guida e requisiti della nuova versione della lettera amplia in modo eccessivo i margini di
discrezionalità della Autorità Competente nel definire il contenuto del provvedimento conclusivo
del procedimento di VIA.
Pubblicazione della valutazione preliminare
Al comma 9 articolo 6 si aggiunge il seguente periodo: «L'esito della valutazione preliminare e la
documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.».
Si ricorda che la Valutazione Preliminare si attiva da parte del proponente il progetto per le
modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti rientranti negli allegati con gli elenchi delle categorie di opere
64 « 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e
della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e
evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni
e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,
dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e
sociale necessarie. ».
65 « 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e
del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti… ».
51
sottoponibili a Verifica di Assoggettabilità o VIA ordinaria. Non si può applicare la Valutazione
Preliminare per le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III (66) che
comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti. Escluso questo ultimo caso il
proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e
negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare
l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione
della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni,
indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a
verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di opere sottoponibili
a Verifica di Assoggettabilità o a VIA ordinaria.
Clausola di non applicabilità della VAS in caso di autorizzazione di opere in variante ex lege
Il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede che: “Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai
suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la
valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere » . Tale
comma ora si applica anche ai piani urbanistici comunali nonchè ai piani regolatori portuale e
aereoportuali.
Se il Piano soggetto a variante automatica non ha avuto la VAS? Viene in gioco l’articolo 5 della
legge 106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non
ha avuto la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di VAS (67).
Elenco aree non idonee ad ospitare progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e
Clima (PNIEC)
Viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’articolo 7-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale entro
120 giorni dal 15 settembre 2020 con Decreti Presidente Consiglio dei Ministeri previa intesa in
Conferenza Stato Regioni vengono individuati le tipologie di progetti e le opere necessarie per
l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non
idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del
territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra
che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero
limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni,
da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.
In sostanza saranno i decreti governativi a decidere i progetti da sottoporre a VIA e non più solo gli
elenchi di categorie di opere degli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006. Non solo ma per
svolgere la VIA ai suddetti progetti viene istituita apposita Commissione PNIEC (vedi nuovo comma
2-bis articolo 8 DLgs 152/2006).
All’articolo 7-bis vengono inoltre aggiunti i commi 2-ter e 2-quater (68).
66
Categorie di progetti sottoposti a VIA ordinaria statale e regionale
67
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5658 del 11/12/2015:L'autorizzazione ad un impianto di rifiuti può andare in variante automatica ma solo per
piani urbanistici locali (comunali in particolare) non per piani sovraordinati, per questi ultimi la variante richiederà la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS). Inoltre la variante al piano locale dovrà essere attentamente motivata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e non
approvata in automatico senza adeguata valutazione ambientale anche degli aspetti pianificatori.
68« 2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
Cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria
e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. »
« 2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
comprese le piattaforme petrolifere in disuso»
52
Informazioni per i ricorsi contro provvedimenti di VIA
Viene introdotto il comma 4-bis all’articolo 9 del DLgs 152/2006 secondo il quale: “L'autorità
competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet
istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto
notificato al destinatario sono indicati l'autorità cui é possibile ricorrere e il relativo
termine.».
Riduzione termini per le integrazioni progettuali nella verifica di assoggettabilità a VIA
Le integrazioni progettuali eventualmente richieste dalla Autorità Competente alla VIA devono
essere presentate entro soli 15 giorni (prima erano 45 giorni dalla richiesta della autorità
competente). Ma soprattutto nella versione precedente l'Autorità Competente alla VIA può, per
una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle osservazioni. Nella nuova versione questo riferimento
al termine delle osservazioni non c’è più. Quindi la richiesta di integrazioni è una questione che si
svolge (in tempi brevissimi peraltro) tra la sola autorità competente ed il committente dell’opera,
il pubblico con le sue osservazioni non può più chiedere le integrazioni.
Infatti il nuovo comma 3 dell’articolo 19 recita: “Contestualmente alla ricezione
della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del
comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito
internet istituzionale…” e il nuovo comma 4 recita: “Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque
abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo
studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”.
Riduzione dei termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nella verifica di
assoggettabilità a VIA
Si conferma il termine di 45 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni del pubblico, per la pronuncia sulla verifica di assoggettabilità . Cambia il termine
massimo di proroga del suddetto termine di 45 giorni. Nella nuova versione diventa di 20 giorni
invece che di 30.
Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto della conclusioni dei termini nella
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Il nuovo comma 11 articolo 19 (secondo capoverso) afferma che: “In caso di inerzia nella
conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo,nominato ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8
non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio
del provvedimento entro i successivi trenta giorni.”
Il nuovo comma 11 dell’articolo 19 integra quanto previsto dalla legge 241/1990 che prevedeva
che il titolare del potere sostitutivo decida direttamente (previa Parere Ispra organo tecnico del
Ministero dell’Ambiente) entro 30 giorni dalla scadenza del termini del procedimento previsti dalla
legge. Invece nella legge 241/1990 (articolo 2 citato dal nuovo comma 11 articolo 19) prevede che
53
“il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla
metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario”.
Quindi decide il titolare del potere sostitutivo e non le strutture compenti in materia di VIA o al
massimo un Commissario che essendo nominato ad hoc si presuppone abbia le competenze.
La riduzione dei termini per verifica i contenuti del progetto da sottoporre a VIA ordinaria
Il nuovo articolo 20 disciplina come il precedente una fase in cui come dice il nuovo testo
dell’articolo 20 il proponente presenta un elaborato del progetto al fine di definire, nel confronto
con l’Autorità Competente di VIA, tutti gli elementi progettuali per svolgere nel modo più efficace
il procedimento di VIA ordinario. Si tratta di una fase che se ben gestita può accelerare la
conclusione del procedimento di VIA per l’ovvia ragione che concordando il testo del progetto ai
fini della successiva stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) più difficilmente si potranno
produrre contestazioni in sede di procedimento formale e quindi con il rischio di allungare i
termini per raggiungere il provvedimento di VIA.
Comunque il nuovo articolo 20 non prevede più, a differenza della versione precedente, i 30 giorni
di tempo entro i quali, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità
competente trasmette al proponente il proprio parere sugli elementi progettuali necessari allo
svolgimento del procedimento di VIA ordinario.
La riduzione dei termini nella fase preliminare per definire i contenuti dello Studio di Impatto
Ambientale (SIA) da presentare in sede di VIA ordinaria
Le modifiche all’articolo 21 intervengono su alcuni aspetti della c.d. fase preliminare, la fase in cui
il committente del progetto si confronta con l’Autorità Competente per definire i contenuti del
SIA. Si tratta di una fase precedente al procedimento ordinaria di VIA, una fase anche questa, se
ben utilizzata, utilissima per anticipare e rimuovere preventivamente conflitti e contrasti che
possono, una volta avviato il procedimento, allungare i termini di conclusione. La riforma riduce a
45 giorni i termini entro i quali l’Autorità Competente deve fornire il parere sui contenuti del SIA
da predisporre da parte del committente dell’opera.
Riduzione termini per verifica la completezza della documentazione per l’avvio della VIA ordinaria
Si riducono a 10 giorni, invece di 15, i giorni entro i quali l’Autorità Competente (ex articolo 23)
verifica la completezza della documentazione presentata da parte del Committente del progetto in
sede di Istanza di avvio del procedimento di VIA ordinario.
Riduzione termini controdeduzioni del proponente alle osservazioni del pubblico
Il nuovo comma 3 articolo 24 (DLgs 152/2006) riduce a 15 giorni invece dei 30 attuali il termine
entro il quale il proponente del progetto ha facoltà di presentare all'autorità competente le
proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti
Riduzione termini per richiesta e presentazione delle integrazioni progettuali nella VIA ordinaria
54
Vengono inoltre ridotti i termini (20 giorni anziché 30) entro i quali la Autorità Competente può
disporre la richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dal proponente il progetto
(nuovo comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006).
Le integrazioni progettuali devono essere pubblicate a prescindere che consistano in modifiche
sostanziali o meno
Viene modificato il comma 5 articolo 24 del DLgs 152/2006, la nuova versione afferma che
l'autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet
istituzionale e dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui
al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al
pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorità competente sul
proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali
e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle
osservazioni del pubblico. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare
all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
Riduzione termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nel caso di provvedimento
unico in materia ambientale di competenza statale (comprensivo della VIA)
Nel caso del procedimento che si conclude con il provvedimento unico in materia ambientale
(articolo 27) i termini per presentare le osservazioni da parte del pubblico sonostati ridotti da 60 a
30 giorni dal decreto legge ma la legge di conversione li ha riportati a 60. Si ricorda che il
provvedimento unico in materia ambientale dell’articolo 27 riguarda il caso di procedimenti di VIA
di competenza statale dove il proponente può richiedere all'autorità competente che il
provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale,
richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
Anche per questa proceduta vengono drasticamente ridotti i termini per chiedere le integrazioni
da parte della Autorità Competente e quelli per presentarle da parte del proponente il progetto.
Inoltre per la conclusione del procedimento che porta al provvedimento unico in materia
ambientale viene ridotto a 30 giorni (prima erano 60) il termine, a partire dalla conclusione delle
consultazioni, entro il quale l’Autorità Competente propone al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. L’eventuale prolungamento
della istruttoria di valutazione non può essere superiore a 15 giorni (prima erano 30)
Peraltro occorre ricordare che già nella attuale versione del DLgs 152/2006 l’ultimo periodo del
comma 2 articolo 25 (versione non modificata dal nuovo Decreto Legge semplificazioni) prevede
che: “In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto
da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei
Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei
ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.” Il nuovo decreto semplificazioni si limita a
rinviare, nel caso del provvedimento unico in materia ambientale, a quanto già previsto appunto
dall’articolo 25 appena citato con in più la previsione di sospensione della Conferenza dei Servizi
nel caso appunto di rinvio al Consiglio dei Ministri.
Riduzione dei termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprensivo della VIA
35
RIFIUTI
Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)
L’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevede che la procedura, al di la della diversa competenza del
Ministero dell’Ambiente, la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) si svolga secondo la
procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali - SIR) di cui all’articolo 242.
L’articolo 53 della legge 120/2020 modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale
introducendo nuovi commi all’articolo 252 .
La nuova versione della procedura di bonifica dei SIN : versione ordinaria
Secondo il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro
soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano
di indagini preliminari.
Quindi non c’è più il riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 242 secondo il quale:
“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà
immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima
procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.”
Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252 non c’è più si passa direttamente alla fase in cui
il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.
Nell’articolo 242 (procedura ordinaria di bonifica vigente valida sia per i SIN che per i SIR) si
prevede che ”2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge,
nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto
dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non
sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla
comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo,
ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei
successivi quindici giorni”
Nel nuovo comma 4 bis articolo 252 invece il Piano di indagine, comprensivo della lista degli
analiti da ricercare, é concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito.
In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari é concordato con l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente
Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
56
Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti
endoprocedimentali (Normativa Nazionale)
L’articolo 12 della legge 120/2020 introduce l’articolo 21-decies nella legge 241/1990. In
particolare questo nuovo articolo prevede che:
In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato,
derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o
di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione
procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità
competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l'attivazione di un procedimento
semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie
modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto
ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi
indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del
proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che
ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del
presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione
riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di
impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies
della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Una norma che sostanzialmente permette di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla
porta. Non si comprende poi perché il nuovo procedimento dopo la sentenza passata in giudicato
debba essere semplificato. Secondo quanto scritto nella legge il tutto dovrebbe durare 75 giorni
ma se ci sono modifiche da apportare il progetto dovrebbe durare di più ma non si capisce se si
debba applicare la procedura ordinaria di VIA come disciplinata dal DLgs 152/2006. Alla fine del
nuovo articolo si afferma soltanto che “ove necessario” si applicano le norme in particolare sulla
conferenza dei servizi e dell’articolo 25 commi 2 e 2 bis del DLgs 152/2006 dove il primo prevede
prolungamento dei tempi in caso di progetti di particolare complessità ed il secondo per i progetti
attuativi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Ma è quel “ove necessario” e quel
“qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto” che lascia margine di discrezionalità
alla Autorità Competenti enormi oltre ogni decenza considerato che stiamo parlando di un
provvedimento di VIA favorevole che è stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in
giudicato.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo
Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (69), per le
infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
69
Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
57
di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli
atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 70 )Tutti i termini
processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Verifica di assoggettabilità a VAS per i piani di bacino distrettuali (Normativa Nazionale)
Il comma 2-bis articolo 54 della legge 120/2020 modifica l’articolo 66 del DLgs 152/2006
prevedendo che i piani di bacino distrettuale sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di
riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda
del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica.
Questa norma appare palesemente in contrasto con il secondo comma dell’articolo 6 del DLgs
152/2006 che recita:
« 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del
presente decreto; (71)
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. ».
70https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
71
Progetti sottoponibili a VIA
58
E’ chiaro che nel caso dei Piani di Bacino la norma sopra riportata comporta la applicazione della
VAS ordinaria non certo della verifica di assoggettabilità per la quale l’ambito di applicazione è
definito dai successivi commi 3 (piani su piccole aree) e 3-bis (piani che definiscono il quadro di
riferimento per progetti per i quali non è prevista la VIA.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false

News lex settembre 2020

  • 1.
    1 Periodo dal 1al 30 Settembre 2020 LE NOVITÀ(1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Settembre 202O A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
  • 2.
    2 Sommario ACQUE TUTELA EGESTIONE ......................................................................................................................... 4 Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo........................ 4 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 5 Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)..................................................... 5 Proroga autorizzazione scaduta e necessità di valutazione di incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) . 7 BENI PAESAGGISTICI ..................................................................................................................................... 9 Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)....................................... 9 Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................... 9 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 11 Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale).................. 11 ELETTROMAGNETISMO .............................................................................................................................. 12 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa Nazionale)...... 12 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 16 Semplificazioni per la promozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale)............................. 16 Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia..................................................................................................................................................... 19 Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria)................. 21 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 21 Promozione cogenerazione (Giurisprudenza Comunitaria) .................................................................... 22 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................................................. 23 Piano Operativo Ambiente (Normativa Nazionale)................................................................................. 23 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 23 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 24 Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale)...................... 24 MARE E DEMANIO PORTUALE.................................................................................................................... 25 Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale)....................... 25 Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale)................................................................................... 25 Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale)........................................... 25 MOBILITA INFRASTRUTTURE...................................................................................................................... 27 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 27 Promozione del biometano nel trasporto (Normativa Nazionale).......................................................... 27 Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale) ..................................... 28 Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale) ................................... 28
  • 3.
    3 Accelerazione dei processiamministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 29 Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 29 PROTEZIONE CIVILE..................................................................................................................................... 30 Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (Normativa Nazionale) ..................... 30 Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale)................. 31 Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) 31 Comunicazione motivi ostativi dell’accoglimento della istanza (Normativa Nazionale.......................... 33 Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 33 Organizzazione dei Comuni per procedure autocertificazione (Normativa Nazionale).......................... 34 Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 34 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 35 Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)............................ 35 Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Normativa Nazionale).................................................... 38 Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici(Normativa Nazionale) ...................... 39 Nuovo Decreto Legislativo su rifiuti da pile e accumulatori (Normativa Nazionale) ............................. 40 Nuovo DLgs che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti (Normativa Nazionale)......................... 40 Modifiche al DLgs 36/2003 sulle discariche (Normativa Nazionale)....................................................... 44 Nozione di “sottoprodotti di origine animale” - Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali» (GIURISPRUDENZA COMUNITARIA............................................................. 44 SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA............................................................................................................. 46 Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 46 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 47 Opere urgenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).................................................. 48 Bando difesa da esondazioni (Normativa Nazionale).............................................................................. 48 URBANISTICA EDILIZIA................................................................................................................................ 49 Fondo per la demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)....................................................... 49 VIA VAS........................................................................................................................................................ 50 Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 50 Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 56 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 56 Verifica di assoggettabilità a VAS per i piani di bacino distrettuali (Normativa Nazionale).................... 57
  • 4.
    4 ACQUE TUTELA EGESTIONE Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo Con Decreto Ministero Salute 123/2020 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano. Il Regolamento disciplina le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31. In particolare individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi. TESTO DECRETO 123/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-25&atto.codiceRedazionale=20G00142&elenco30giorni=false
  • 5.
    5 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Modalitànomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge 394/1991), in particolare : Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9) Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2). Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9) L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Funzioni Direttore Parco (articolo 9) La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9) Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg 3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
  • 6.
    6 1,comma 503 (4),della legge 27 dicembre 2006, n.296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Potere sostitutivo per mancata approvazione del Regolamento del Parco (articolo 11) Viene introdotta, all’articolo 11 della legge 394/1991, la norma per cui In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. Modalità approvazione regolamento del Parco (articolo 11) Viene modificato il comma 6 articolo 11 della legge 394/1991 per cui il Regolamento viene approvato dal Ministero dell’Ambiente ma su proposta dell'Ente parco», e si precisa che la Regione territorialmente interessata deve dare l’intesa entro 90 giorni decorsi i quali l’Intesa è acquisita. Piano del Parco (articolo 12) Si precisa all’articolo 12 della legge 394/1991 che il Piano del Parco è predisposto e adottato dall’Ente Parco ed in particolare dal Consiglio Direttivo ed è depositato entro 40 giorni entro i quali possono essere presentate osservazioni scritte da chiunque. Entro 60 giorni dal parere dell’Ente Parco sulle osservazioni la Regione si pronuncia sulle stesse e d’intesa con l’Ente Parco e con i Comuni interessati (qui solo per le aree di promozione economica sociale) approva il Piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito é acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Poteri sostitutivi sul Piano del Parco (articolo 12) Il comma 4 articolo 12 viene modificato prevedendo che qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso é approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. Interventi nelle zone di promozione economica e sociale in area Parco Nella legge 394/1991 viene introdotto l’articolo 13-bis In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone classificate dal Piano del Parco come zone di promozione economica e sociale, eccetto quelle ricomprese nei 4“503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, é autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.”
  • 7.
    5 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Modalitànomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge 394/1991), in particolare : Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9) Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2). Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9) L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Funzioni Direttore Parco (articolo 9) La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9) Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg 3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
  • 8.
    8 della direttiva habitat(sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi citata). Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta (come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e, se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47 A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=1219053
  • 9.
    9 BENI PAESAGGISTICI Impianti sportiviin deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale) L’articolo 55-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 prevede che al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli obblighi di verifica dell’interesse culturale , di dichiarazione dell’interesse culturale, di dichiarazione di notevole interesse pubblico comprese quelle già adottate nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, é rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente é adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate. Si introduce quindi una forma di silenzio assenso non prevista ad oggi in materia di beni paesaggistici ! Nell'adozione del provvedimento di cui sopra, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto é recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale) L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (7) Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e 7 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
  • 10.
    10 all'autorità locale competente,di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali). TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
  • 11.
    11 EFFETTO SERRA Semplificazioni perlo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale) L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. In particolare: 1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra 2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8), quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale. 3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere. Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162 9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.» 10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
  • 12.
    8 della direttiva habitat(sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi citata). Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta (come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e, se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47 A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=1219053
  • 13.
    13 In realtà seuno si limita al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di regolamentazione degli impianti in questione. Intanto anche dalla lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro regolamenti (sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne) continuano a definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per localizzare gli impianti. Nella prima parte del comma 6 riformata si parla di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico…”. Quindi leggendo in modo coordinato la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa rientrare tra gli obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati dalle legge regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001, riformato dal Decreto Legge semplificazione, si ricava che resta il potere dei Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di localizzazione delle antenne di telefonia. Il nuovo comma 6 articolo legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne, quali: divieto di introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per imporre limiti di emissioni diversi da quelli statali. Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Quindi anche queste modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i paletti che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani Comunali Antenne. Reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga L’articolo 38 comma 1 della legge 120 /2020 modifica l’articolo 86 comma 3 DLgs 259/2003 (12)relativamente alle modalità di autorizzazione delle infrastrutture per realizzare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica per servizi a banda ultralarga. In particolare si afferma che alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Il tutto fatto salvo le autorizzazioni ambientali di cui all’articolo 87 DLgs 259/2003 ed 88 detto DLgs (opere civili, scavi, occupazione suolo pubblico). Impianti temporanei di telefonia mobile L’articolo 38 comma 1 introduce l’articolo 87-ter al DLgs 259/2003. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto é attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli (Arpa), non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. 12 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0259.htm
  • 14.
    14 L'installazione di impiantidi telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. SCIA per scavi e manutenzioni reti L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15) Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 13 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm 14 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05- 15&atto.codiceRedazionale=20A02626 15 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
  • 15.
    15 giorni di tempoprima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali). Riduzione termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni L’articolo 38 comma 5 legge 120/2020 modifica l’articolo 5 del DLgs 33/2016 (16) Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della microtrincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. L'operatore é tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori. 16 Vedi nota 12
  • 16.
    16 ENERGIA Semplificazioni per lapromozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale) Semplificazioni sulla VIA per impianti da fonti rinnovabili L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 , modifica il DLgs 28/2011 (17) prevedendo che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. La norma appare discutibile non solo perché deroga alla ordinaria procedura di VIA per intere categorie di opere ma soprattutto perché secondo il DLgs 28/2011 tra gli impianti da fonti rinnovabili sono compresi oltre che i tradizionali eolico e solare anche la biomassa (leggi rifiuti) e biocarburanti (leggi biometano e biodigestori che lo producono). Semplificazioni alle procedure di modifica di impianti da fonti rinnovabili L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 considerando automaticamente assoggettate alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 (del DLgs 28/2011) le modifiche non sostanziali degli impianti da fonti rinnovabili. Nella versione precedente si attendeva invece la emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale devono esse individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica ai sensi di detto DLgs 28/2011. Inoltre a differenza della precedente versione del DLgs 28/2011 non si attende il suddetto decreto ministeriale per affermare che non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. Dichiarazione di inizio lavori asseverata su modifiche impianti esistenti L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 introducendo un nuovo articolo 6-bis secondo il quale non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento; b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una 17 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm testo già coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 120/2020
  • 17.
    11 EFFETTO SERRA Semplificazioni perlo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale) L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. In particolare: 1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra 2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8), quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale. 3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere. Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162 9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.» 10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
  • 18.
    18 ambientale previste neltitolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 (20), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e Dichiarazioni. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi L’articolo 58 della legge 120 /2020 prevede che Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030,nel rispetto dei criteri fissati dalla nuova versione dell’articolo 35 del DLgs 28/2011come modificato dalla nuova legge. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali L’articolo 60 della legge 102/2020 prevede che le reti per gas ed energia elettrica attuative degli obiettivi del PNIEC debbano continuare ad essere autorizzate secondo le procedure ordinarie vigenti (21)anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50 (22). Infrastrutture reti energetiche nazionali e dibattito pubblico L’articolo 60 della legge 120/2020 prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento sul dibattito pubblico (23), possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (24). Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per obiettivi fonti rinnovabili e decarbonizzazione Il comma 3 dell’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DLgs 93/2011 (25)stabilendo che Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di consultazione pubblica, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia 20Vedi nota 6 21Reti elettriche: articolo 1 sexies legge 290/2003 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03290l.htm Gasdotti: DPR 327/2001 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 22Vedi commento sezione VIA di questa NewsAmbiente alla legge 120/2020 23http://www.pim.mi.it/normativa/DPCM_76_del_10_maggio_2018_GU_145_25-06-2018.pdf 24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347 25 https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/08/30/decreto-legislativo-01-06-2011-n-93
  • 19.
    19 elettrica attribuita aTerna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52- quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies. Rifacimento metanodotti esistenti L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4- sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1 disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al 26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79 27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale della legge 290 del 2003 29 https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto
  • 20.
    20 presente articolo quelliche producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione é subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento.» Inoltre il comma 2-ter introdotto dall’articolo 62 della legge 120/2020 a detto articolo 1 della legge 55/2002 afferma che: “Ferma restando, ove necessario, l’autorizzazione paesaggistica, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti((, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. » Procedura semplificate impianti di accumulo elettrochimico L’articolo 62 della legge 120/2020 introduce il comma 2quater all’articolo 1 della legge 55/2002 prevedendo procedure semplificate per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria. Riduzione canone per concessioni di coltivazioni idrocarburi e gassosi L’articolo 62-ter della legge 120/2020 modifica la legge 12/2019 ed in particolare l’articolo11-ter (Piano per la transizione energetica delle aree idonee - 30) prevedendo che al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. Di fatto questa norma smentisce quanto previsto dal precedente comma 9 articolo 11-ter che rideterminava in rialzo i canoni annui per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 30L’articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018 convertito nella Legge 12/2019 ha previsto che entro 18 mesi dal 13/2/2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove é consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.
  • 21.
    21 Meccanismo unionale difinanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria) Per sostenere il duplice obiettivo di colmare il divario esistente, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999, e di contribuire al quadro favorevole, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le disposizioni necessarie per l’istituzione e il funzionamento di un meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile. Il sostegno può assumere, tra l'altro, la forma di un premio addizionale sui prezzi di mercato ed è assegnato a progetti in gara che offrono il minor costo o premio. Il meccanismo, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/1294 ha due funzioni: 1. fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 (31) la funzione «colmare il divario; 2. contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2 (32), del regolamento (UE) 2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione «abilitante»). TESTO Regolamento (UE) 2020/1294: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1294&from=IT#d1e579-1-1 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (33), per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione. Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 34 )Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 31https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999 32 a) i pagamenti degli Stati membri di cui all'articolo 32 possono essere integrati da ulteriori fonti, quali fondi dell'Unione, contributi del settore privato o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri per contribuire al conseguimento del traguardo unionale; b) il meccanismo di finanziamento può, tra l'altro, fornire sostegno in forma di prestiti agevolati, sovvenzioni o una combinazione di entrambi e può sostenere, tra l'altro, progetti comuni tra Stati membri in conformità all'articolo 9 della direttiva UE 2018/2001 e la partecipazione degli Stati membri ai progetti comuni con paesi terzi in conformità all'articolo 11 di tale direttiva 33Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 34 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
  • 22.
    14 L'installazione di impiantidi telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. SCIA per scavi e manutenzioni reti L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15) Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 13 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm 14 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05- 15&atto.codiceRedazionale=20A02626 15 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
  • 23.
    23 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI PianoOperativo Ambiente (Normativa Nazionale) La Delibera CIPE 28 luglio 2020 verifica gli stanziamenti del Piano Operativo Ambiente (35)stabilendo che la dotazione FSC 2014-2020 del Piano operativo «Ambiente», di competenza del MATTM, pari a complessivi 3.248,40 milioni di euro, viene ridotta di un importo complessivo di 361,19 milioni di euro. TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale) I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. L’articolo 64 della Legge 120/2020 prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) : a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con sistemi intelligenti di gestione del traffico. Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (36) nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 35https://www.minambiente.it/pagina/piano-operativo-lambiente stato Piano Operativo Ambiente 36 https://www.sacesimest.it/chi-siamo
  • 24.
    24 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Deroga aldibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale) Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (37), e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,n.76 (38), consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50. Ricordo che secondo il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 37https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#022 38 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
  • 25.
    25 MARE E DEMANIOPORTUALE Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale) L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della legge 84/1994 (39) prevedendo che le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E’ successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico- funzionale.Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente. Con questa nuova formulazione si introduce un silenzio assenso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che prima non c’era e soprattutto si taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che l’approvazione non c’è più ma resta l’adozione in Comitato Portuale TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale) L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5-bis della legge 84/1994 stabilendo che per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale) Secondo i commi 62 e seguenti articolo 1 della legge 205/2017 la Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 61 (40), nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La Zona logistica semplificata é istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro 39https://ancip.it/2018/06/22/legge-84-94/ 40regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea : legge 123/2017 articoli 4 e 5https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
  • 26.
    26 delle infrastrutture edei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Le imprese che operano nelle ZLS possono utilizzare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 123/2017 le procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri. L’articolo 48-quater della legge 120/2020 Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Sempre secondo l’articolo 48-quater della legge 120/2020 nel caso di due ZLS nella stessa Regione non si applicano le agevolazione di cui al comma 2 articolo 5 legge 123/2017 (41). TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 41« 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il creditod'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.«
  • 27.
    17 variazione delle volumetriedi servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento; c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento. Nei casi suddetti occorre soltanto venga presentata una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Semplificazioni per impianti di accumulo Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 (18) del decreto legislativo 29dicembre 2003, n. 387 assoggettabili quindi alla autorizzazione unica da esso disciplinata. Incentivi al fotovoltaico per rimuovere amianto Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 modifica il DLgs 28/2011 stabilendo tra i criteri per gli incentivi ad impianti da fonti rinnovabili anche quello di assicurare prioritariamente la possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini: 1) non é necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; 2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto. Altro nuovo criterio introdotto è che: qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5 articolo 24 DLgs 28/2011 che definisce le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda. Impianti solari in aree agricole che possono accedere agli incentivi del DLgs 28/2011 L’articolo 56 della legge 120/2020 prevede questa possibilità per gli impianti solari: 1.da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (19), e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni 2.da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino 18 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0387.htm 19 Autorizzazione unica o procedura abilitativa semplificata o comunicazione relativa alla attività edilizia libera
  • 28.
    28 Programma sperimentalebuonomobilità -anno 2020. (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 (44) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024. Ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 (45) e n.2015/2043 del 28 maggio 2015 (46) per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (QUI) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo suddetto e fino ad esaurimento delle risorse, un buono mobilità pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il Decreto Ministero Ambiente 14 agosto 2020 definisce le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità» Il buono mobilità può essere utilizzato per: a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b) l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (47); c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. TESTO DECRETO 14/8/2020 : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-05&atto.codiceRedazionale=20A04737&elenco30giorni=false Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 (48) prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 44https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG 45per non aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri (50μ/m3 da non superare più di 35 volte in un anno civile) e annuali (40 μ/m3) stabiliti nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria. 46mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contesta anche la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile). 47https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg 48 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19A03970/sg
  • 29.
    29 Accelerazione dei processiamministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 50-bis della legge 120/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (49), per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione. Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 50 )Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale) L’articolo 57 della legge 120/2020 prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire: a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, é da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica I Comuni, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 luglio 2020), l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 49Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 50 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
  • 30.
    19 elettrica attribuita aTerna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52- quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies. Rifacimento metanodotti esistenti L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4- sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1 disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al 26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79 27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale della legge 290 del 2003 29 https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto
  • 31.
    31 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pubblicazione tempieffettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale) Il comma 1 articolo 12 della Legge 120/2020 modifica l’articolo 2 della legge 241/1990 relativamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi. In particolare viene introdotto un comma 4-bis che recita: “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione<Amministrazione trasparente"> i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata Stato Regioni Città (l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281) sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.” TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 12 del Decreto Legge 76/2020 modifica la legge 241/1990 in particolare l’articolo sulla conclusione dei procedimenti amministrativi. Viene introdotto un comma nuovo 8- bis che così recita: “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies (51), ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”. Vediamo a quali termini fa riferimento questo nuovo comma 8-bis: - articolo 14-bis, comma 2, lettera c): si tratta del termine perentorio comunicato (nella Conferenza dei Servizi) dalla amministrazione procedente alle altre amministrazioni coinvolte , mai superiore a 45 giorni, entro il quale le suddette amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni ; - articolo 17-bis comma 1: Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio 51 Annullamento di ufficio
  • 32.
    32 assenso, concerto onulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. - Articolo 17-bis comma 3: nel caso in cui gli assensi consensi e nulla osta indicati sopra dal comma 1 articolo 17-bis sono di competenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni, salvo leggi specifiche non stabiliscono termine diverso, dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Cmq già questo comma3 così concludeva: “Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”. - Articolo 20 comma 1: nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 legge 241/1990, commi 2 (termine generale di 30 giorni per la conclusione di procedimenti amministrativi statali o di enti pubblici nazionale se la legge non stabilisce termini diversi o 3(termine comunque massimo di 90 giorni per i procedimenti statali anche se disciplinate da leggi specifiche), il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 (52) articolo 20 legge 241/1990 . Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. - Articolo 14-ter comma 7: adozione da parte della amministrazione procedente della determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi secondo i termini di 45 giorni o di 90 giorni (se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) dalla prima riunione della stessa conferenza. - Articolo 19 comma 3: nel caso di SCIA se l’amministrazione competente accerta la mancanza di requisiti deve emettere provvedimento di divieto di prosecuzione della attività entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA (30 giorni se SCIA legata ad interventi edilizi). TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 52 L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
  • 33.
    33 Comunicazione motivi ostatividell’accoglimento della istanza (Normativa Nazionale Il comma 1 articolo 12 della legge 120/2020 modifica l’articolo 10-bis della legge 241/1990 prevedendo che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, seve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (Normativa Nazionale) L’articolo 12 della legge 120/2020 introduce l’articolo 21-decies nella legge 241/1990. In particolare questo nuovo articolo prevede che: In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Una norma che sostanzialmente permette di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Non si comprende poi perché il nuovo procedimento dopo la sentenza passata in giudicato debba essere semplificato. Secondo quanto scritto nella legge il tutto dovrebbe durare 75 giorni ma se ci sono modifiche da apportare il progetto dovrebbe durare di più ma non si capisce se si debba applicare la procedura ordinaria di VIA come disciplinata dal DLgs 152/2006. Alla fine del nuovo articolo si afferma soltanto che “ove necessario” si applicano le norme in particolare sulla conferenza dei servizi e dell’articolo 25 commi 2 e 2 bis del DLgs 152/2006 dove il primo prevede prolungamento dei tempi in caso di progetti di particolare complessità ed il secondo per i progetti
  • 34.
    34 attuativi del PianoNazionale Integrato Energia e Clima. Ma è quel “ove necessario” e quel “qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto” che lascia margine di discrezionalità alla Autorità Competenti enormi oltre ogni decenza considerato che stiamo parlando di un provvedimento di VIA favorevole che è stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Organizzazione dei Comuni per procedure autocertificazione (Normativa Nazionale) Il comma 3 articolo 12 della legge 120/2020 prevede che Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi (Normativa Nazionale) L’articolo 13 del Decreto Legge 76/2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata ( senza riunioni fisiche) anche nel caso in cui normalmente si prevede la conferenza simultanea. Sempre l’articolo 13 definisce alcune condizioni per lo svolgimento della conferenza semplificata che deve concludersi cmq entro 60 giorni (termine ordinario secondo la legge 241/1990 è di 90 giorni) TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
  • 35.
    22 Promozione cogenerazione (GiurisprudenzaComunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 17 settembre 2020 (causa C92-19) ha statuito che L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231182&pageIndex=0&docl ang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4636090
  • 36.
    36 Qualora l'indagine preliminareaccerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245 quindi da qui in poi si ritorna alla procedura ordinaria vigente. Invece nel caso non si accertino superamenti dei CSC il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 inserisce una nuova variazione alla procedura ordinaria di cui all’articolo 242 comma 5. Mettiamo a confronto il comma 5 articolo 242 con il periodo del comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dalla legge 120/2020: comma 5 articolo 242 comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dalla legge 120/2020 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni. Come si vede nel comma 5 articolo 242 la decisione di chiudere il procedimento anche nel caso di non superamento delle soglie di contaminazione passa dalla Conferenza dei Servizi, invece con il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il procedimento si conclude con la comunicazione della autocertificazione del soggetto inquinatore, ovviamente restano ex post le attivitàdi controllo degli enti competenti ma indiscutibilmente la procedura cambia a favore del soggetto inquinatore La procedura di bonifica alternativa per i SIN Ma l’articolo 53 della legge 120/2020 introduce anche un comma 4-ter all’articolo 252 del DLgs 152/2006 Secondo il nuovo comma 4-ter: “il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione
  • 37.
    24 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Deroga aldibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale) Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (37), e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,n.76 (38), consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50. Ricordo che secondo il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 37https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#022 38 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
  • 38.
    38 Interventi e operenei siti oggetto di bonifica (Normativa Nazionale) L’articolo 52 della legge 120/2020 introduce un nuovo articolo 242-ter al Dlgs 152/2006. Il nuovo articolo afferma che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis (progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia Clima), a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81 (54). La valutazione del rispetto delle condizioni di cui sopra é effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (quindi normalmente Ministero Ambiente per i SIN e la VIA statale, Regioni per i SIR e le VIA regionali). Per gli interventi e le opere individuate sopra, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (55), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo. Ai fini del rispetto delle condizioni previste sopra, anche nelle more della definizione degli interventi che non necessitano di valutazione preventiva della Autorità competente alla bonifica, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, é concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari é concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli 54 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm 55https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0120.htm attività di scavo da realizzarenei siti oggetto di bonifica giàcaratterizzati
  • 39.
    39 enti interessati ilpiano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2 (56), con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa insicurezza di emergenza adottate; b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13giugno 2017, n. 120. c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis (57) dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici(Normativa Nazionale) L’articolo 40-ter della legge 120 /2020 prevede che al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo é istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini 562. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. 57 « Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, é concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari é concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente ((da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.”
  • 40.
    40 dell'abilitazione all'esercizio dellaraccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Nuovo Decreto Legislativo su rifiuti da pile e accumulatori (Normativa Nazionale) Il DLgs 3 settembre 2020, n. 118 ha recepito gli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2018/849, che modificano le Direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare il nuovo DLgs modifica il DLgs 49/2014 introducendo su razionalizzazione delle disposizioni per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da fotovoltaico. Viene altresì modificato il DLgs 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatorie relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. TESTO DLGS 118/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00136&elenco30giorni=false Nuovo DLgs che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti (Normativa Nazionale) Il DLgs 116/2020 ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il nuovo DLgs modifica il DLgs 152/2006 i varie parti ed in particolare: 1. In particolare viene modificato l’articolo 178-bis sulla responsabilità estesa del produttore ed introdotto un nuovo articolo 178-ter Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore 2. Viene modificato l’articolo 179 stabilendo che in relazione ai singoli flussi di rifiuto ci si può discostare dai principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti (58) qualora ciò sia previsto nella Pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale. 3.viene sostituito l’articolo 180 che prevede il Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti e il suo relativo contenuto 4. viene sostituito l’articolo 181 stabilendo i seguenti obiettivi di riutilizzo e riciclaggio: 4.1. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, 58 a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.
  • 41.
    41 nella misura incui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso; 4.2. entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso; 4.3. entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso; 4.4 entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso; 4.5. entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso. 5. Relativamente al principio di prossimità il nuovo comma 5 dell’articolo 181 recita «5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero. 6. viene sostituito l’articolo 182-ter sui rifiuti organici. In particolare il nuovo comma 2 prevede che “Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.” 7. all’articolo 183 viene introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani: 7.1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 7.2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 7.3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 7.4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 7.5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 7.6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5. Si precisa che la nuova definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Inoltre i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse
  • 42.
    42 settiche, delle retifognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 8. nuova definizione di rifiuti organici compresivi: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare. 9. nuova definizione di gestione di rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati 10.nuova definizione di rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (definizione di sottoprodotto; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso. 11. vengono riportati nell’ambito della disciplina dei rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni. 12. viene disciplinato il deposito temporaneo prima della raccolta con il nuovo articolo 185-bis. 13. viene sostituito l’articolo 188 sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti 14. viene rivisto l’articolo 188-bis sul sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori. Ma il funzionamento del nuovo sistema è rinviato a decreti ministeriali attuativi. L’articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito nella legge 12/2019,dopo l’abolizione del Sistri prevede che a decorrere dal 13/2/2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con successivo decreto ministeriale, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed
  • 43.
    43 intermediari di rifiutipericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi i Comuni e i Consorzi che hanno l’obbligo di comunicare alle CCIAA: - La quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; - la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; - i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; - i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti e i proventi della tariffa; - i dati relativi alla raccolta differenziata; - le quantità raccolte, suddivise per materiali in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 15. modificato l’articolo 189 sul Catasto dei rifiuti 16. viene introdotto con il nuovo articolo 190 il registro cronologico di carico scarico rifiuti 17. nuovo articolo 193 sul trasporto dei rifiuti e relativo formulario di accompagnamento 18. introdotto con il nuovo articolo 193-bis il trasporto intermodale di rifiuti che riguarda il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci. 19. viene modificato l’articolo 195 prevedendo che nelle more dell’esercizio delle competenze statali le Regioni possono disciplinare, comunque con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi, su seguenti temi:- l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione; -) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212. 20. vengono modificati vari articoli del titolo II Parte IV relativamente alla gestione degli imballaggi 21. viene sostituito l’articolo 258 sulle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri di carico scarico e dei formulari di trasporto rifiuti 22. viene modificato il Decreto 8 Aprile 2008 sulla disciplina dei centri di raccolta comunali prevedendo che in detti centri possano essere depositati anche: - altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199); residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303); rifiuti urbani non differenziati (EER 200301). 23. vengono sostituite all’allegato C alla Parte IV le voce di riciclaggio recupero R3, R4, R5 e viene integrata la voce R13 24. viene sostituito l’allegato D alla Parte IV sulla classificazione dei rifiuti 25. viene modificato l’allegato E alla Parte IV sugli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio
  • 44.
    28 Programma sperimentalebuonomobilità -anno 2020. (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 (44) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024. Ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 (45) e n.2015/2043 del 28 maggio 2015 (46) per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (QUI) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo suddetto e fino ad esaurimento delle risorse, un buono mobilità pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il Decreto Ministero Ambiente 14 agosto 2020 definisce le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità» Il buono mobilità può essere utilizzato per: a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b) l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (47); c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. TESTO DECRETO 14/8/2020 : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-05&atto.codiceRedazionale=20A04737&elenco30giorni=false Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 (48) prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 44https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG 45per non aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri (50μ/m3 da non superare più di 35 volte in un anno civile) e annuali (40 μ/m3) stabiliti nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria. 46mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contesta anche la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile). 47https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg 48 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19A03970/sg
  • 45.
    45 tuttavia considerato un«sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette disposizioni. 2) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012. 3) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica alla spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009, e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi, a norma del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012. La proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela è irrilevante al riguardo. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=230606&doclang=IT
  • 46.
    46 SUOLO – DIFESAIDROGEOLOGICA Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale) L’articolo 63 comma 1 della legge 120/2020 afferma che Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario é composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 (59),da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativon.34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo. L’articolo 63 comma 2 Decreto Legge 76/2020 prevede che nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità. L’articolo 63 comma 4 Decreto Legge 76/2020 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico oche svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità é rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori 59 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
  • 47.
    47 procedenti qualora, dopola adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non é prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: QUI. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale) Secondo l’articolo 10 comma 6 legge 116/2014 (60)Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Questi ultimi devono essere rilasciati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma Ministero Regioni. L’articolo 54 della legge 120/2020 aggiunge al suddetto comma 6 articolo 10 legge 116/2014 il seguente periodo: “L'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.” Il comma 2 articolo 54 della legge 120/2020 prevede che ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (61) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 (62). Il comma 3 articolo 54 del Decreto Legge 76/2020 modifica l’articolo 68 del DLgs 152/2006 prevedendo che nelle more della adozione dei piani di bacino distrettuali e dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree rischio e dei loro 60 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14A06580/sg 61 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3!vig= 62 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-Lgs-/Dlgs-29-12-2011-229.pdf
  • 48.
    48 aggiornamenti (articolo 67DLgs 152/2006 - 63) le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (legge difesa suolo), derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani stralcio sopra citati. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario Generale della Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano stralcio. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: QUI. Opere urgenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale) Il comma 3-bis articolo 54 della legge 120/2020 prevede che per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede allaredazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Bando difesa da esondazioni (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Politiche Agricole 31 LUGLIO 2020è stato approvato il bando di selezione delle domande di finanziamento della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano operativo agricoltura, sottopiano 2 «Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza» TESTO DECRETO 31/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-16&atto.codiceRedazionale=20A04839&elenco30giorni=false 63 “1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.”
  • 49.
    49 URBANISTICA EDILIZIA Fondo perla demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la condizione abitativa, Divisione V, rende noto che nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020, n.206 é stato pubblicato il decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020,registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con il quale sono stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 205/2017, art.1, comma 26 per la demolizione delle opere abusive. TESTO DECRETO 254/2020: http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-254-del-23062020
  • 50.
    50 VIA VAS Razionalizzazione delleprocedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa Nazionale) Con gli articoli 50 e 51 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito (con modifiche) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 è stato modificato il testo unico ambientale (DLgs 152/2006 e s.m.i.) in relazione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo tutti i termini procedurali ma anche relativi alla consultazione del pubblico. Definizione di progetto sottoponibile a VIA Viene modificata la lettera g) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 stabilendo che per avviare la procedura di VIA si deve presentare il progetto di fattibilità come definito dal Codice degli Appalti (commi 5 e 6 articolo 23 - 64). Il progetto definitivo deve essere presentato solo “se disponibile”. Quindi la presentazione del progetto definitivo come definito dal comma 7 (65) articolo 23 del Codice degli Appalti non è più obbligatoria. Le prescrizioni di VIA diventano linee guida La nuova lettera o-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 trasforma le prescrizioni contenute nel provvedimento che conclude la procedura di VIA in: «linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto». Resta la parte vigente in precedenza della lettera o-quater che afferma « i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio ». Ma la sovrapposizione tra linee guida e requisiti della nuova versione della lettera amplia in modo eccessivo i margini di discrezionalità della Autorità Competente nel definire il contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA. Pubblicazione della valutazione preliminare Al comma 9 articolo 6 si aggiunge il seguente periodo: «L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale.». Si ricorda che la Valutazione Preliminare si attiva da parte del proponente il progetto per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti rientranti negli allegati con gli elenchi delle categorie di opere 64 « 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. ». 65 « 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti… ».
  • 51.
    51 sottoponibili a Verificadi Assoggettabilità o VIA ordinaria. Non si può applicare la Valutazione Preliminare per le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III (66) che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti. Escluso questo ultimo caso il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di opere sottoponibili a Verifica di Assoggettabilità o a VIA ordinaria. Clausola di non applicabilità della VAS in caso di autorizzazione di opere in variante ex lege Il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede che: “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere » . Tale comma ora si applica anche ai piani urbanistici comunali nonchè ai piani regolatori portuale e aereoportuali. Se il Piano soggetto a variante automatica non ha avuto la VAS? Viene in gioco l’articolo 5 della legge 106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non ha avuto la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di VAS (67). Elenco aree non idonee ad ospitare progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) Viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’articolo 7-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale entro 120 giorni dal 15 settembre 2020 con Decreti Presidente Consiglio dei Ministeri previa intesa in Conferenza Stato Regioni vengono individuati le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale. In sostanza saranno i decreti governativi a decidere i progetti da sottoporre a VIA e non più solo gli elenchi di categorie di opere degli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006. Non solo ma per svolgere la VIA ai suddetti progetti viene istituita apposita Commissione PNIEC (vedi nuovo comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006). All’articolo 7-bis vengono inoltre aggiunti i commi 2-ter e 2-quater (68). 66 Categorie di progetti sottoposti a VIA ordinaria statale e regionale 67 Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5658 del 11/12/2015:L'autorizzazione ad un impianto di rifiuti può andare in variante automatica ma solo per piani urbanistici locali (comunali in particolare) non per piani sovraordinati, per questi ultimi la variante richiederà la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Inoltre la variante al piano locale dovrà essere attentamente motivata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e non approvata in automatico senza adeguata valutazione ambientale anche degli aspetti pianificatori. 68« 2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei Cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. » « 2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»
  • 52.
    52 Informazioni per iricorsi contro provvedimenti di VIA Viene introdotto il comma 4-bis all’articolo 9 del DLgs 152/2006 secondo il quale: “L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l'autorità cui é possibile ricorrere e il relativo termine.». Riduzione termini per le integrazioni progettuali nella verifica di assoggettabilità a VIA Le integrazioni progettuali eventualmente richieste dalla Autorità Competente alla VIA devono essere presentate entro soli 15 giorni (prima erano 45 giorni dalla richiesta della autorità competente). Ma soprattutto nella versione precedente l'Autorità Competente alla VIA può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni. Nella nuova versione questo riferimento al termine delle osservazioni non c’è più. Quindi la richiesta di integrazioni è una questione che si svolge (in tempi brevissimi peraltro) tra la sola autorità competente ed il committente dell’opera, il pubblico con le sue osservazioni non può più chiedere le integrazioni. Infatti il nuovo comma 3 dell’articolo 19 recita: “Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale…” e il nuovo comma 4 recita: “Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”. Riduzione dei termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nella verifica di assoggettabilità a VIA Si conferma il termine di 45 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico, per la pronuncia sulla verifica di assoggettabilità . Cambia il termine massimo di proroga del suddetto termine di 45 giorni. Nella nuova versione diventa di 20 giorni invece che di 30. Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto della conclusioni dei termini nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA Il nuovo comma 11 articolo 19 (secondo capoverso) afferma che: “In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo,nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.” Il nuovo comma 11 dell’articolo 19 integra quanto previsto dalla legge 241/1990 che prevedeva che il titolare del potere sostitutivo decida direttamente (previa Parere Ispra organo tecnico del Ministero dell’Ambiente) entro 30 giorni dalla scadenza del termini del procedimento previsti dalla legge. Invece nella legge 241/1990 (articolo 2 citato dal nuovo comma 11 articolo 19) prevede che
  • 53.
    53 “il privato puòrivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”. Quindi decide il titolare del potere sostitutivo e non le strutture compenti in materia di VIA o al massimo un Commissario che essendo nominato ad hoc si presuppone abbia le competenze. La riduzione dei termini per verifica i contenuti del progetto da sottoporre a VIA ordinaria Il nuovo articolo 20 disciplina come il precedente una fase in cui come dice il nuovo testo dell’articolo 20 il proponente presenta un elaborato del progetto al fine di definire, nel confronto con l’Autorità Competente di VIA, tutti gli elementi progettuali per svolgere nel modo più efficace il procedimento di VIA ordinario. Si tratta di una fase che se ben gestita può accelerare la conclusione del procedimento di VIA per l’ovvia ragione che concordando il testo del progetto ai fini della successiva stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) più difficilmente si potranno produrre contestazioni in sede di procedimento formale e quindi con il rischio di allungare i termini per raggiungere il provvedimento di VIA. Comunque il nuovo articolo 20 non prevede più, a differenza della versione precedente, i 30 giorni di tempo entro i quali, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere sugli elementi progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA ordinario. La riduzione dei termini nella fase preliminare per definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) da presentare in sede di VIA ordinaria Le modifiche all’articolo 21 intervengono su alcuni aspetti della c.d. fase preliminare, la fase in cui il committente del progetto si confronta con l’Autorità Competente per definire i contenuti del SIA. Si tratta di una fase precedente al procedimento ordinaria di VIA, una fase anche questa, se ben utilizzata, utilissima per anticipare e rimuovere preventivamente conflitti e contrasti che possono, una volta avviato il procedimento, allungare i termini di conclusione. La riforma riduce a 45 giorni i termini entro i quali l’Autorità Competente deve fornire il parere sui contenuti del SIA da predisporre da parte del committente dell’opera. Riduzione termini per verifica la completezza della documentazione per l’avvio della VIA ordinaria Si riducono a 10 giorni, invece di 15, i giorni entro i quali l’Autorità Competente (ex articolo 23) verifica la completezza della documentazione presentata da parte del Committente del progetto in sede di Istanza di avvio del procedimento di VIA ordinario. Riduzione termini controdeduzioni del proponente alle osservazioni del pubblico Il nuovo comma 3 articolo 24 (DLgs 152/2006) riduce a 15 giorni invece dei 30 attuali il termine entro il quale il proponente del progetto ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti Riduzione termini per richiesta e presentazione delle integrazioni progettuali nella VIA ordinaria
  • 54.
    54 Vengono inoltre ridottii termini (20 giorni anziché 30) entro i quali la Autorità Competente può disporre la richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dal proponente il progetto (nuovo comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006). Le integrazioni progettuali devono essere pubblicate a prescindere che consistano in modifiche sostanziali o meno Viene modificato il comma 5 articolo 24 del DLgs 152/2006, la nuova versione afferma che l'autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni del pubblico. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Riduzione termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nel caso di provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale (comprensivo della VIA) Nel caso del procedimento che si conclude con il provvedimento unico in materia ambientale (articolo 27) i termini per presentare le osservazioni da parte del pubblico sonostati ridotti da 60 a 30 giorni dal decreto legge ma la legge di conversione li ha riportati a 60. Si ricorda che il provvedimento unico in materia ambientale dell’articolo 27 riguarda il caso di procedimenti di VIA di competenza statale dove il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Anche per questa proceduta vengono drasticamente ridotti i termini per chiedere le integrazioni da parte della Autorità Competente e quelli per presentarle da parte del proponente il progetto. Inoltre per la conclusione del procedimento che porta al provvedimento unico in materia ambientale viene ridotto a 30 giorni (prima erano 60) il termine, a partire dalla conclusione delle consultazioni, entro il quale l’Autorità Competente propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. L’eventuale prolungamento della istruttoria di valutazione non può essere superiore a 15 giorni (prima erano 30) Peraltro occorre ricordare che già nella attuale versione del DLgs 152/2006 l’ultimo periodo del comma 2 articolo 25 (versione non modificata dal nuovo Decreto Legge semplificazioni) prevede che: “In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.” Il nuovo decreto semplificazioni si limita a rinviare, nel caso del provvedimento unico in materia ambientale, a quanto già previsto appunto dall’articolo 25 appena citato con in più la previsione di sospensione della Conferenza dei Servizi nel caso appunto di rinvio al Consiglio dei Ministri. Riduzione dei termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprensivo della VIA
  • 55.
    35 RIFIUTI Nuova procedura dibonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale) L’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevede che la procedura, al di la della diversa competenza del Ministero dell’Ambiente, la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) si svolga secondo la procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali - SIR) di cui all’articolo 242. L’articolo 53 della legge 120/2020 modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale introducendo nuovi commi all’articolo 252 . La nuova versione della procedura di bonifica dei SIN : versione ordinaria Secondo il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Quindi non c’è più il riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 242 secondo il quale: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.” Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252 non c’è più si passa direttamente alla fase in cui il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Nell’articolo 242 (procedura ordinaria di bonifica vigente valida sia per i SIN che per i SIR) si prevede che ”2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni” Nel nuovo comma 4 bis articolo 252 invece il Piano di indagine, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, é concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari é concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
  • 56.
    56 Riemissione di provvedimentidi VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (Normativa Nazionale) L’articolo 12 della legge 120/2020 introduce l’articolo 21-decies nella legge 241/1990. In particolare questo nuovo articolo prevede che: In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Una norma che sostanzialmente permette di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Non si comprende poi perché il nuovo procedimento dopo la sentenza passata in giudicato debba essere semplificato. Secondo quanto scritto nella legge il tutto dovrebbe durare 75 giorni ma se ci sono modifiche da apportare il progetto dovrebbe durare di più ma non si capisce se si debba applicare la procedura ordinaria di VIA come disciplinata dal DLgs 152/2006. Alla fine del nuovo articolo si afferma soltanto che “ove necessario” si applicano le norme in particolare sulla conferenza dei servizi e dell’articolo 25 commi 2 e 2 bis del DLgs 152/2006 dove il primo prevede prolungamento dei tempi in caso di progetti di particolare complessità ed il secondo per i progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Ma è quel “ove necessario” e quel “qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto” che lascia margine di discrezionalità alla Autorità Competenti enormi oltre ogni decenza considerato che stiamo parlando di un provvedimento di VIA favorevole che è stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (69), per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto 69 Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
  • 57.
    57 di fluidi termici,ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione. Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 70 )Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Verifica di assoggettabilità a VAS per i piani di bacino distrettuali (Normativa Nazionale) Il comma 2-bis articolo 54 della legge 120/2020 modifica l’articolo 66 del DLgs 152/2006 prevedendo che i piani di bacino distrettuale sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. Questa norma appare palesemente in contrasto con il secondo comma dell’articolo 6 del DLgs 152/2006 che recita: « 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; (71) b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. ». 70https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119 71 Progetti sottoponibili a VIA
  • 58.
    58 E’ chiaro chenel caso dei Piani di Bacino la norma sopra riportata comporta la applicazione della VAS ordinaria non certo della verifica di assoggettabilità per la quale l’ambito di applicazione è definito dai successivi commi 3 (piani su piccole aree) e 3-bis (piani che definiscono il quadro di riferimento per progetti per i quali non è prevista la VIA. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false