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Periodo dal 1 al 31 Maggio 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
MAGGIO 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
BENI PAESAGGISTICI...............................................................................................................4
Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale) ......................................4
Approvazione del quarto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali
d'Italia (Normativa Nazionale) .................................................................................................4
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale) .............................................................................................4
Utilizzazione aree marittime con finalità turistico ricreative e rispetto delle norme
paesaggistiche (Giurisprudenza Nazionale).............................................................................5
CAVE MINIERE ...........................................................................................................................7
Sospensione uso alcuni esplosivi per attività estrattive (Normativa Nazionale) ..................7
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................8
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (Normativa Comunitaria)....................8
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale) .............................................................................................9
Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di
salute e clima (Normativa Nazionale).......................................................................................9
ENERGIA.....................................................................................................................................10
Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................10
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)....10
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................12
Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (Normativa Comunitaria)................12
MARE ...........................................................................................................................................13
Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura
(Normativa Nazionale).............................................................................................................13
MOBILITÀ SOSTENIBILE ED INFRASTRUTTURE ..........................................................14
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale) ...........................................................................................14
Emissioni CO2 veicoli pesanti (Normativa Comunitaria)....................................................14
Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................15
RIFIUTI........................................................................................................................................17
Posidonia spiaggiata ed esclusione dalla normativa sui rifiuti (Normativa Nazionale) ....17
Rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (Normativa Comunitaria)..........................18
Agevolazioni Tari (Normativa Nazionale).............................................................................18
Tributo discarica quali poteri regionali per innalzare aliquota sui rifiuti speciali da fuori
Regione (Giurisprudenza Costituzionale)..............................................................................19
DLgs N.116/2020 – Criticità Interpretative ed applicative - chiarimenti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................21
3
Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................26
Proroga stato emergenza COVID e iscrizioni Albo Gestori Ambientali (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................26
4
BENI PAESAGGISTICI
Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale)
L’articolo 6 della legge 55/2021 ha trasferito le competenze del Ministero della Cultura (prima
Ministero per i Beni e le attività Culturali) al neo istituito Ministero per il Turismo. Questo ultimo in
realtà era stato abrogato dal referendum del 1993 promosso da vari Consigli Regionali.
Scelta incomprensibile visto che il turismo è forse una delle poche materia dove la competenza
regionale può avere un senso ma prendiamo atto della decisione del Governo per ora.
TESTO LEGGE 55/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02552&elenco30giorni=false
Approvazione del quarto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi
monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)
La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in
particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, é istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e
che lo stesso é aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle
amministrazioni pubbliche e della collettività.
Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (2) ha stabilito i criteri per definire in ogni Comune l’elenco
degli alberi monumentali in aree urbane. Per una analisi di questo Decreto (3)
Successivamente a questo Decreto sono stati emanati altri Decreti che hanno aggiornato l’elenco,
inoltre varie Regioni hanno integrato questo elenco.
Con Decreto 5 maggio 2021 è stato approvato l’ultimo aggiornamento dell’elenco
TESTO DECRETO 5/5/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 prevede i seguenti investimenti previsti dal
PNRR:
Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro
per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3
milioni di euro per l'anno 2026.
TESTO DECRETO LEGGE 59/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false
2
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-11-18&atto.codiceRedazionale=14A08883&elenco30giorni=false
3
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/04/il-decreto-sui-criteri-per-definire-gli.html
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Utilizzazione aree marittime con finalità turistico ricreative e rispetto delle norme
paesaggistiche (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 101 del 20 Maggio 2021 ha stabilito che non esiste
incompatibilità tra la legislazione regionale che consenta il posizionamento di manufatti per
l'intero anno e la legislazione statale sulla tutela dei beni paesaggistici, se la prima garantisce che
l'attuazione della seconda sia, senza eccezioni, assicurata.
Ogni tratto di costa possiede caratteristiche peculiari: sulla base di queste, l'autorità preposta alla
tutela del vincolo è chiamata a stabilire le prescrizioni cui l'interessato deve adempiere per
utilizzare il bene senza danneggiarne il valore paesaggistico. Di conseguenza, nel caso in cui, in
relazione alle specificità dell'intervento proposto e dell'area vincolata, detta autorità rilasci
un'autorizzazione paesaggistica con obblighi di rimozione stagionale del manufatto, l'interessato
dovrà rimuoverlo alla fine della stagione balneare e procedere a riposizionarlo l'anno successivo,
per tutta la durata dell'autorizzazione. Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio periodico di
strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica non occorre ottenere, ogni volta,
provvedimenti autorizzatori, come previsto nel punto A.28, Allegato A, del d.P.R. 13 febbraio 2017,
n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
Conclude la Corte sul punto: il posizionamento di strutture per l'esercizio delle attività svolte in
egime di concessione demaniale marittima, di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge
reg. Sardegna n. 3 del 2020, dunque, s'intende condizionato all'osservanza dell'art. 146 cod. beni
culturali, dato che, nel contesto normativo descritto, quest'ultimo non trova ostacoli applicativi.
Questa Corte ha, d'altronde, già avuto modo di affermare che gli istituti di protezione ambientale
e paesaggistica validi su tutto il territorio nazionale trovano applicazione, ove non derogati, pur in
assenza di specifici o reiterati richiami da parte della legislazione regionale (in tal senso, da ultimo,
sentenze n. 54 e n. 29 del 2021, n. 258 del 2020).
La Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata invece ha invece dichiarato la
incostituzionalità della norma regionale per cui il posizionamento delle strutture di facile
rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l'intero anno solare. Secondo la sentenza
della Corte Costituzionale dalla formulazione letterale della disposizione si evince che il legislatore
regionale autorizza ex lege il posizionamento delle strutture sugli arenili, dietro comunicazione di
almeno dieci mesi di operatività. Si tratta, infatti, di un'asserzione, rivolta a chicchessia, per cui il
mantenimento di tali manufatti in situ per tutto l'anno è senz'altro ammesso, e che, proprio per
questo, è lesiva dell'art. 146 cod. beni culturali.
Si deve, inoltre, considerare che nella legge regionale impugnata non sono altrove presenti
riferimenti alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Anzi, l'unico richiamo testuale a tale
autorizzazione è inserito nella disposizione in cui si è stabilito che la sua efficacia, per le strutture
ubicate nella fascia dei trecento metri dalla battigia marina, è prorogata sino alla scadenza del
titolo concessorio demaniale, e, fuori dal demanio, «fino al perdurare della relativa esigenza», in
palese violazione dell'art. 146, comma 4, cod. beni culturali, che ne definisce l'efficacia temporale
quinquennale (si veda, con riferimento a una legge della Regione Siciliana, la sentenza n. 172 del
2018). Nemmeno all'esito di una ricerca sul piano sistematico è possibile rintracciare riferimenti
alla necessità di ottenere l'autorizzazione al posizionamento delle strutture per tutto l'anno.
Il mantenimento delle opere precarie in questione - come la Corte ha già affermato - non può
certo avvenire in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica
6
(sentenza n. 232 del 2008), potendosi determinare uno sfruttamento delle coste che svilirebbe le
loro bellezze naturali. È chiaro che, in assenza del controllo periodico delle autorità paesaggistiche
preposte alla tutela del vincolo, la legge regionale che permette di posizionare, per tutto l'anno, le
strutture turistico-ricreative, può produrre un danneggiamento, indiscriminato, del valore
preminente connaturato al litus maris.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 101/2021
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/270
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CAVE MINIERE
Sospensione uso alcuni esplosivi per attività estrattive (Normativa Nazionale)
Con Decreto Dirigenziale MITE del 14 maggio 2021 sono stati emanati gli avvisi di sospensione
temporanea dall’elenco degli esplosivi nonché accessori detonanti e mezzi di accensione
riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per i seguenti prodotti in titolo alla società
Pravisani S.p.a., indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella allegata al
Decreto. La sospensione vale fino al 31 dicembre 2021.
TESTO DECRETO 14/5/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-05-28&atto.codiceRedazionale=21A03084&elenco30giorni=false
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EFFETTO SERRA
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021
istituisce il programma LIFE che ha come obiettivo generale quello di contribuire al passaggio a
un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili,
climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e
migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e il suolo, e di interrompere e invertire
il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, anche
mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo
sviluppo sostenibile.
Obiettivi specifici del programma LIFE:
a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per
raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di
ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il
clima, tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento
dell'efficienza energetica, e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle
migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche attraverso
il sostegno alla rete Natura 2000;
b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della
legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese
quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le
energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche migliorando
la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e
privati e la partecipazione della società civile;
c) fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e
strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione
pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in
materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento
dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre
politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e
migliorando l'accesso ai finanziamenti.
Il Programma è diviso nel settore Ambiente (con due sottosettori Biodiversità ed Economia
Circolare) Clima (con due sottosettori mutamenti climatici e transizione alla energia pulita).
Sono stanziati 3 488 000 000 EURO per il settore Ambiente e 1 944 000 000 EURO per il settore
clima.
Attività finanziabili agli Stati con il Programma LIFE:
a) informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione, che coprono
anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato
di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o
di quella pertinente in materia di energia;
b) studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari;
9
c) preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione della legislazione, delle
politiche e dei programmi, nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal
programma LIFE, se perseguono gli obiettivi generali e specifici del Programma
d) laboratori, conferenze e incontri;
e) piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;
f) altre attività, quali l'assegnazione di premi.
Si veda anche Motivazione del Consiglio (4): Posizione (UE) n. 4/2021 del Consiglio in prima lettura
in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)
TESTO REGOLAMENTO 2021/783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0783&from=IT
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 prevede i seguenti investimenti previsti dal
PNRR: Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54
milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026.
TESTO DECRETO LEGGE 59/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false
Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di
salute e clima (Normativa Nazionale)
L’articolo 28 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73 prevede che al fine di consentire la
partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici
globali in materia di salute e clima é istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2021.
Le suddette iniziative sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le
iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools
Accelerator ACT-A (5), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario
Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi
del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di
sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
TESTO DECRETO LEGGE 73/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&elenco30giorni=false
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AG0004(02)&from=IT
5
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
10
ENERGIA
Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica (Normativa Nazionale)
L’articolo 119 (6) della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013
articolo 14 (7) nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge
77/2020 sia al comma 1 che al comma 2.
Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo
119 della legge 77/2020.
Il comma 9-bis della legge 77/2020 prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni
dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera
spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al
periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano
parere favorevole.
L’articolo 6-bis della 69/2021 aggiunge al suddetto comma 9-bis il comma 9-ter secondo il quale
l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle
spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo
dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di
rilevazione contabile adottata dal contribuente.
TESTO LEGGE 69/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)
L’articolo 119 (8) della legge 77/2020 (9) rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013
articolo 14 (10)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge
77/2020 sia al comma 1 che al comma 2.
Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo
119 della legge 77/2020.
6
Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
7
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
8
Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
9
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
10
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
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L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n° 59 modifica l’articolo 119 sopra riportato
Per gli interventi di efficientamento energetico promossi dagli Istituti autonomi case popolari
(IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di «in house providing» realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, le disposizioni dell’articolo 119 si applicano
anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022
al 30 giugno 2023 (prima era il 2022).
Viene introdotto il comma 8-bis all’articolo 119 sopra richiamato secondo il quale per gli interventi
effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (condomini), per i quali alla data del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per
gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
TESTO DECRETO LEGGE 59/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false
12
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento UE 2021/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 ha
istituito questo Programma che ha l’obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere
i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di
diritti umani applicabili, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e altri
portatori di interessi che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e
incoraggiando la partecipazione civica e democratica, al fine di sostenere e sviluppare
ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive che sono fondate
sullo Stato di diritto.
TESTO REGOLAMENTO UE 2021/692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=IT
13
MARE
Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e
acquacoltura (Normativa Nazionale)
L’articolo 30-quinquies della legge 69/2021 prevede che al fine di contrastare gli effetti negativi
causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio,
per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo,
nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al
canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di
mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione
della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il
conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto
ittico.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che
costituisce tetto di spesa massimo.
All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190 (11), come rifinanziato dall'articolo 41 della legge 69/2021 che ha
incrementato detto Fondo di 550 milioni di euro per il 2021.
TESTO LEGGE 69/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false
11 Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo é ripartito annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze
é autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14
MOBILITÀ SOSTENIBILE ED INFRASTRUTTURE
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 prevede i seguenti investimenti previsti dal
PNRR:
RINNOVO FLOTTE AUTOBUS E NAVI NON INQUINANTI
9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità
indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per
l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024,
200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026.
PORTI E TRAFFICO MARITTIMO
1. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai
cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022,
320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per
l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro
per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60
milioni di euro per l'anno 2025;
3. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing): 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di
euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024,
160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.
TESTO DECRETO LEGGE 59/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false
Emissioni CO2 veicoli pesanti (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione del 10 maggio 2021
relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per
costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi
immatricolati nell’Unione e le emissioni di CO2 di riferimento a norma del regolamento (UE)
2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2019.
TESTO DECISIONE 2021/781
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0781&from=IT
15
Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager
(Normativa Nazionale)
Il comma 4 articolo 229 della legge 77/2020 (12) afferma che Al fine di favorire il
decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di
trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13), con singole unità locali con più di 100
dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di
Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad
adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio
personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale
nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo
alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni
ottimali di mobilità.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 12 maggio 2021 sono state definite le modalità
attuative di quanto previsto dal suddetto comma 4 articolo 229 legge 77/2020.
In particolare secondo il Decreto:
1. Le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 (14), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di
regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con
popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni
anno, un Piano Spostamenti Casa Lavoro del proprio personale dipendente.
2. Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a
orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile
alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di
trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con
l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in
termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o la
pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la
collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
12
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165%21vig=
14 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende
e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”
16
3. Ai fini dell'adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui al punto 1,
nominano il mobility manager aziendale (15), con funzioni di supporto professionale continuativo
alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni
ottimali di mobilità sostenibile.
4. I Comuni capoluogo di Regione, Città metropolitane, capoluogo di Provincia nonchè quelli con
popolazione superiore a 50.000 abitanti nominano il mobility manager d'area (16), svolgente
funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di supporto ai comuni stessi nella
definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.
5. l’articolo 6 del Decreto definisce le funzioni dei mobility manager d’area e aziendali mentre il 7
ne definisce i requisiti per poter svolgere dette funzioni.
TESTO DECRETO 12/5/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-05-26&atto.codiceRedazionale=21A03111&elenco30giorni=false
15
“ figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito
degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”
16
“figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale é nominato ai
sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello
svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali”
17
RIFIUTI
Posidonia spiaggiata ed esclusione dalla normativa sui rifiuti (Normativa Nazionale)
L’articolo 39-quater della legge 69/2021 stabilisce che (ai sensi dell’articolo 185 DLgs 152/2006 -
17) fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata è esclusa dalla applicazione della normativa
sui rifiuti, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in
sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
La nuova norma integra e in parte supera la sentenza della Corte Costituzionale n°86 del 5 maggio
2021 (18) che aveva confermato come quanto affermato dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter),
numero 4), cod. ambiente, secondo cui i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti… sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua», costituiscono «rifiuti urbani», comporta
che la posidonia spiaggiata rientri in tali definizione.
In realtà, come ricorda la sentenza sopra richiamata, sussistevano deroghe alla classificazione
come rifiuto della posidonia spiaggiata ed in particolare:
1. l'art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 205 del 2010 - nel contesto quindi della disciplina europea
dei rifiuti - prevede, espressamente per la posidonia spiaggiata, non diversamente che per
le meduse che il moto ondoso deposita sugli arenili, una specifica norma, stabilendo che
essa possa essere oggetto di interramento in loco «laddove sussistano univoci elementi che
facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o
altre cause comunque naturali, [...] purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento».
Sicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, se non sussistono tutte le
condizioni previste da tale norma, non è possibile derogare alla disciplina sui rifiuti: il
trasporto ed il deposito temporaneo della posidonia devono sottostare alla disciplina di cui
alla Parte quarta cod. ambiente, dovendosi in mancanza ravvisare la sussistenza del reato
di discarica non autorizzata (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 17
dicembre 2014-28 gennaio 2015, n. 3943).
2. l'art. 14, comma 8, lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato l'art. 183, comma 1,
lettera n), cod. ambiente, in riferimento alla definizione della attività non costituenti
«gestione dei rifiuti» ai fini della applicazione della Parte quarta del medesimo codice. La
disposizione statale ha aggiunto nella lettera n) dell'art. 183, comma 1, cod. ambiente, un
ulteriore periodo secondo cui «[n]on costituiscono attività di gestione dei rifiuti le
operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di
materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate,
nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li
hanno depositati». Pertanto, con riferimento agli accumuli di posidonia, soltanto quando le
indicate attività siano espletate in situ, non trova applicazione l'articolata disciplina sui
rifiuti di cui alla Parte quarta cod. ambiente.
3. Concludeva la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata come in definitiva, dal
descritto contesto normativo e giurisprudenziale discende, dunque, che i residui della
posidonia depositati sulle coste e sugli arenili hanno una peculiare natura per essere, al
contempo, risorsa di salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da assoggettare alla
17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
18
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/235
18
disciplina sui rifiuti, dall'altro. Da tale speciale connotazione deriva che tali accumuli, al pari
di altri materiali spiaggiati, sono assoggettati alla disciplina statale in tema di rifiuti, che
espressamente ne prevede l'esonero nei soli casi in cui gli stessi siano "trattati" in situ;
disciplina che non può essere inficiata da una scelta normativa regionale.
Rispetto alla sentenza sopra esaminata la norma introdotta dall’articolo 39-quater legge 69/2021
va oltre i casi normativi riportati dalla Corte Costituzionale perché non si limita al trattamento in
situ per escludere la applicazione della normativa sui rifiuti ma fa riferimento anche ad utilizzazioni
agronomiche o in sostituzione di materie prima per usi produttivi. È vero che la nuova norma fissa
un termine per la sua applicazione ma comunque appare contraddittoria con i limiti fissati dalle
norme citate dalla Corte Costituzionale
TESTO LEGGE 69/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false
Rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio del 30 aprile 2021 ha approvato le modalità
di calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
Si ricorda che secondo la Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020
Il sistema di risorse proprie dell’Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo
delle politiche dell’Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.
In particolare secondo la Decisione 2020/2053 costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio
dell’Unione le entrate provenienti, tra le altre, dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo
sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro.
L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo.
TESTO REGOLAMENTO 2021/770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:165:FULL
Agevolazioni Tari (Normativa Nazionale)
L’articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73 prevede che in relazione al perdurare
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività, é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei
comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche.
I comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate a valere
su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (19), escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri
a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che
l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato é quello determinato dal decreto
che ripartisce le somme del Fondi tra gli enti territoriali.
19
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/
19
I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività.
economiche beneficiarie.
TESTO DECRETO LEGGE 73/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&elenco30giorni=false
Tributo discarica quali poteri regionali per innalzare aliquota sui rifiuti speciali da
fuori Regione (Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 30 aprile 2021 ha giudicato al legittimità di una
norma regionale che fissa gli importi del tributo in discarica per i rifiuti solidi.
MOTIVAZIONI DI DIFESA DELLA REGIONE
La Regione sostiene che la scelta di innalzarne l'importo per i rifiuti speciali provenienti da fuori
Regione sarebbe giustificabile sotto un triplice profilo.
1.Perché volta al buon governo di un territorio con caratteristiche territoriali e orografiche del
tutto peculiari, dove spazi esigui e vincoli idrogeologici limitano la disponibilità di siti idonei alla
localizzazione di impianti di discarica per i rifiuti speciali non pericolosi. In tali impianti, inoltre,
siccome «l'importo della ecotassa fissato in precedenza dal legislatore valdostano era nettamente
inferiore a quello praticato dalle Regioni limitrofe, si era incentivato il conferimento in Valle
d'Aosta di rifiuti provenienti anche da zone molto distanti.
2. Per i principi di autosufficienza e, in particolare, di prossimità di cui agli artt. 182 e 182-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in quanto la maggiorazione del tributo per i rifiuti prodotti
fuori dai confini regionali sarebbe diretta a evitare il sovra-conferimento di rifiuti esterni e quindi
la probabile maggiore movimentazione degli stessi.
3. Infine, la Regione autonoma adduce, quale terzo argomento, che la differenziazione attuata dal
legislatore regionale non esorbiterebbe dai limiti fissati dalla normativa statale istituiva
dell'ecotassa relativamente al quantum del tributo; in particolare, la norma impugnata non solo
non si porrebbe in contrasto con un divieto espresso previsto dalla legge statale, ma anzi ne
costituirebbe un opportuno, naturale, svolgimento con riguardo ad aspetti attinenti alla
competenza regionale del governo del territorio e della tutela della salute.
LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL DICHIARARE LA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA
NORMA REGIONALE
A quali tipologie di rifiuti si applica il principio di autosufficienza
Il principio di autosufficienza di cui all'art. 182 del DLgs 152/2006 che, identificando nel territorio
regionale l'ambito ottimale, vieta lo smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale, è
applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi. La Corte si richiama a sentenze passate dove si è
precisato che il suddetto principio non può valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12
del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi
(sentenze n. 10 del 2009 e n. 335 del 2001), per i quali, non essendo preventivabile in modo
attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile
20
individuare «un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico
dell'autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001). Tali conclusioni sussistono
anche dopo le ultime modifiche dell’articolo 182 compreso l’articolo 182-bis.
Il criterio della specializzazione degli impianti non permette di derogare alla possibilità di ricevere
rifiuti speciali da fuori regione
L’articolo 182-bis dek DLgs 152/2006 conferma l'impossibilità di estendere ai rifiuti diversi da
quelli urbani non pericolosi il principio dell'autosufficienza regionale e, dall'altro, ribadisce che va
invece applicato ai rifiuti speciali, per assicurarne la più efficace gestione, il diverso criterio della
specializzazione dell'impianto di smaltimento (art. 182-bis, comma 1, lettera b, cod. ambiente).
Tale criterio, peraltro, in particolare per i rifiuti speciali non pericolosi, potrebbe risultare
temperato da quello della prossimità al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la
movimentazione dei rifiuti (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 giugno 2013, n. 3215).
Tuttavia, rimane fermo - contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente - che la necessità di
garantire le interconnessioni, che devono sempre sussistere tra i vari siti degli impianti, porta a
escludere la possibilità che, al di fuori dei rifiuti urbani, il confine regionale possa essere utilizzato
per emanare norme dirette a favorire solo lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dello
stesso.
Ciò in quanto, in contraddizione con la stessa nozione di «rete integrata ed adeguata di impianti»
(art. 182-bis, comma 1, cod. ambiente), la discriminazione in base al criterio della provenienza
regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare proprio il conseguimento della finalità di
smaltire tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (sentenza n. 227 del 2020). Infatti, il
riferimento al confine regionale, ostacolando la generale fruibilità delle discariche, «determina di
necessità una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio, stante la contrazione dell'offerta
di idonei siti disponibili allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi» (sentenza n. 244 del
2011), con «un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia
regionali» (sentenza n. 231 del 2019).
Sulla base di tali rilievi, questa Corte ha quindi ritenuto che numerose disposizioni regionali, le
quali stabilivano ostacoli assoluti o relativi allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale
diversi da quelli urbani non pericolosi, fossero in contrasto con l'art. 120 Cost., «sotto il profilo
dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, oltre che con i principi
fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22 del
1997, e riprodotti dal DLgs. n.152 del 2006» (sentenza n. 10 del 2009).
Non rileva la specificità del territorio regionale per giustificare importi del tributo in discarica
maggiori per i rifiuti speciali provenienti da fuori regione
La norma regionale impugnata secondo la Corte Costituzionale utilizzando la leva fiscale
dell'ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi
provenienti da fuori Regione, non è in ogni caso riconducibile, come si è visto, a una legittima
attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità.
Tale norma appare piuttosto dissimulare il tentativo di sottrarsi alle implicazioni, anche in termini
di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo
smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.
Essa, infatti, determina, nel differenziale imposto a questi ultimi, l'effetto sostanziale di introdurre,
in contrasto con l'espressa previsione dell'art. 120, primo comma, Cost., un "dazio
all'importazione", cioè un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni.
21
Conclusioni della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità della norma regionale
Da quanto considerato deriva che la norma impugnata non è in grado di superare l'indicato test di
costituzionalità.
Innanzitutto va rilevato che la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza regionale
o extraregionale del rifiuto non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela
ambientale e della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perché comporterebbe una
maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale (come osservato al punto 6.4.1.).
Tale rilievo sarebbe già sufficiente per l'accoglimento della questione; tuttavia, è evidente che la
norma impugnata, determinando un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci, non è
neppure riconducibile a un esercizio legittimo delle competenze regionali, perché queste non
possono alterare in peius gli standard ambientali statali (da ultimo, sentenze n. 7 del 2019, n. 139
e n. 74 del 2017).
Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 120, primo
comma, Cost., dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 limitatamente alle voci della
Tabella di cui all'Allegato A alla legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007 che, discriminando in
relazione alla provenienza territoriale, introducono la descritta differenziazione tabellare.
Per escludere la suddetta discriminazione deve essere dunque dichiarata l'illegittimità
costituzionale: a) della voce di Tabella concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo
smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione», limitatamente alle parole
«prodotti in Regione»; b) dell'intera voce tabellare concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi
ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione»,
compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 82/2021
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/225
DLgs N.116/2020 – Criticità Interpretative ed applicative - chiarimenti (Normativa
Nazionale)
La Circolare MITE n° 0051657 del 14 Maggio 2021 chiarisce molte delle modifiche apportate al
DLgs 152/2006 dal DLgs 116/2020 (20). In particolare:
1.In relazione alla modifica dell’articolo 179 apportate dal DLgs 116/2020 per cui in relazione ai
singoli flussi di rifiuto ci si può discostare dai principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti (21)
qualora ciò sia previsto nella Pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che
rilascia l'autorizzazione integrata ambientale.
Secondo la Circolare MITE L’eccezione prevista dal comma 3 dell’art. 179 d.lgs. n. 152/2006, in
riferimento a flussi di rifiuti specifici, che consente di discostarsi dall’ordine di priorità di cui al
comma 1, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, deve essere considerata come
strumento di tutela e di protezione dell’ambiente. Pertanto, le amministrazioni e gli enti preposti
20
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-11&atto.codiceRedazionale=20G00135&elenco30giorni=false
21 a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.
22
alle funzioni indicate dal comma 1 sono tenuti a seguire l’ordine gerarchico previsto, potendo
discostarsene soltanto dopo aver effettuato una specifica analisi degli impatti complessivi della
produzione e della gestione dei rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo
di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione
delle risorse. Compete, dunque, alla pianificazione sia a livello nazionale, sia a livello regionale, di
identificare le fasi del processo di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi comunitari di
salvaguardia dell’ambiente, consentendo di derogare l’ordine prioritario previsto al comma 1, per
ragioni specifiche inerenti alle caratteristiche proprie dei rifiuti.
La deroga alle priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio -
recupero di altro tipo - smaltimento) può essere, quindi, concessa solo ed esclusivamente se è
prevista all’interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzatorio
preventivo debitamente motivato, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti
derogatori successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate. Ne consegue
che l’eccezione ex art. 179 comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è ammissibile per quelle
autorizzazioni che hanno per oggetto attività di trattamento di rifiuti, non individuate
preliminarmente mediante la pianificazione nazionale e regionale
2. Relativamente al principio di prossimità il nuovo comma 5 dell’articolo 181, introdotto dal DLgs
116/2020, recita «5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al
riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite
enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche
con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.
Secondo la Circolare MITE gli strumenti economici, a cui il dettato normativo fa riferimento, non
specificamente evidenziati, sono considerati come forme di incentivi e di finanziamenti alla
stregua delle previsioni di spesa contabilizzate nel bilancio annuale dello Stato, idonee a garantire
la piena realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti, in virtù
della relativa competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett. f), secondo cui “
nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici il Governo procede per finalità di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e indica nel disegno di legge
finanziaria, le risorse necessarie ai fini dell’erogazione dei contributi compensativi a favore degli
enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili”. Le
principali funzioni in capo allo Stato riguardano l’indirizzo e il coordinamento dell’azione dei
soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, a differenza delle Regioni che hanno, invece, il
compito di predisporre, adottare e aggiornare periodicamente i piani regionali di gestione dei
rifiuti; le stesse utilizzano gli strumenti economici e stabiliscono i criteri di localizzazione e di
funzionamento degli impianti sulla base del Programma nazionale. Le Regioni, attraverso
l’applicazione di tributi ambientali (art. 119 Cost.), generano flussi economici e patrimoniali attivi,
da impiegare nella pianificazione territoriale, a tutela del principio di prossimità, evitando la
circolazione inopportuna di rifiuti. Per le considerazioni sopra esposte, gli strumenti economici
indicati nell’art 181, comma 5, del D.lgs. n 152/2006 rappresentano dei meccanismi compensativi
di vantaggio e di perequazione finanziaria, per l’erogazione dei servizi pubblici territoriali.
3. Il Dlgs 116/2020 all’articolo 183 introduce una nuova definizione di rifiuti urbani:
7.1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature
23
elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi
e mobili;
7.2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle
attività riportate nell'allegato L-quinquies;
7.3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
7.4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua;
7.5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,
nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
7.6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5.
Si precisa che la nuova definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle
responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Inoltre i rifiuti urbani
non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse
settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi
di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
Secondo la Circolare MITE (22) la Direttiva quadro sui rifiuti della UE chiarisce anche, all’articolo 3,
lett. 2 ter, ultimo capoverso, che detta definizione di rifiuto urbano non incide in nessuna maniera
sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella
gestione di detti rifiuti. In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze
non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano
essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico, lasciando agli Stati Membri la scelta delle modalità
di gestione di tale tipologia di rifiuti. Le suddette premesse hanno dunque costituito il fondamento
del recepimento su questo tema. La ratio, invero, è stata quella di consentire che l’attuale
ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti
dalle utenze non domestiche rimanesse inalterata. Si è voluto, quindi, dare la possibilità alle
utenze non domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del servizio
pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici. Nell’ambito del
recepimento, pertanto, si è modificato l’art. 183, comma 1, inserendo la lettera b-ter. A tal
proposito, è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non
individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da
altre fonti, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo
e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo. A tal fine, anche per rendere più chiaro
l’ambito di applicazione, si è reso, necessario l’inserimento all’art. 183, comma 1, della seguente
lettera “b-quinquies: La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi
di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non
pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici
e privati;” e della lettera “b-sexies: I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione,
dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli
impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o
i rifiuti da costruzione e demolizione”. Inoltre, per chiarire puntualmente l’ambito di applicazione
di detta nozione e non pregiudicare in alcun modo l’attuale sistema di gestione dei rifiuti prodotti
22
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/circolare-mite-su-nuovo-d-lgs-rifiuti
24

dalle aZvità individuate nell’elenco dell’allegato L quinquies, cui la definizione fa riferimento, si è
reso necessario una specifica modifica all’articolo 198, con l’introduzione del comma 2-bis, che
recita “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti
urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”. La nuova disposizione consente così
di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello
pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, devono essere
computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all’art.
205 del TUA.
4. Il DLgs 116/2020 ha sostituito l’articolo 258 sulle sanzioni conseguenti alla violazione degli
obblighi di comunicazione e tenuta dei registri di carico scarico e dei formulari di trasporto rifiuti
Sul punto vedi Circolare MITE n° 51657 del 14 maggio 2021 (23).
La Circolare in particolare fornisce i seguenti chiarimenti:
- L’articolo 258, comma 13 dell’articolo del decreto legislativo n.152 del 2006 dispone che
“le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di
dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini
della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.…”. Sul punto la
Circolare evidenzia che l’articolo 258, comma 13, esclude dall’applicazione delle sanzioni i
casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano
irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall’applicazione della sanzione
gli errori materiali e le violazioni formali. La ratio della disciplina è quella di evitare
l’applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione o di annotazione di dati incompleti o
inesatti o di mere irregolarità che non pregiudicano la possibilità di tracciare il rifiuto e non
ostacolano o impediscono le attività di controllo da parte degli organi competenti. In tale
prospettiva, non sono indicate nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti
al fine di procedere all’applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di
poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete.
- L’articolo 258, comma 9 dell’articolo del decreto legislativo n.152 del 2006 prevede che:
“Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica
a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in
tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”. Il
comma 13 dell’articolo 258, citato dispone che “…In caso di dati incompleti o inesatti
rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino
al triplo”. In materia di sanzioni amministrative, l’art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689
stabilisce che “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dai precedenti commi
soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in
essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in
tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza
ed assistenza obbligatorie ...”. Ciò premesso, la Circolare ricorda come, nel nostro
23
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/circolare-mite-su-nuovo-d-lgs-rifiuti
25
ordinamento, con riferimento agli illeciti, sia possibile distinguere le ipotesi di concorso
formale e quelle di concorso materiale. Al riguardo, il concorso è definito formale quando
la molteplicità dei fatti illeciti sia il risultato di una sola azione o omissione, mentre il
concorso è definito come materiale quando la molteplicità di illeciti sia conseguenza di più
azioni od omissioni. Il concorso è definito omogeneo quando il soggetto viola più volte la
stessa norma ed eterogeneo quando le norme violate sono differenti. Con riferimento alle
sanzioni, è possibile distinguere l’ipotesi di cumulo giuridico delle sanzioni - che trova
applicazione in caso di concorso formale o continuazione di illeciti - da quella del cumulo
materiale che trova applicazione nel caso del concorso materiale e che comporta
l’applicazione di tante pene quanti sono gli illeciti commessi. In tale contesto generale, fino
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte con il decreto
legislativo n.116 del 2020, risultava applicabile la disciplina generale di cui all’articolo 8
della legge n. 689 del 1981 che prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per
le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, vale a dire nel
caso di violazioni commesse con un’unica azione ad omissione. Con riferimento alle
violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, la giurisprudenza ha sempre escluso la
possibilità di cumulo giuridico delle sanzioni per le ipotesi di violazioni commesse con una
pluralità di condotte. Pertanto, fino all’entrata in vigore dell’articolo 258 come sopra
riportato, ad un soggetto che violava con più azioni od omissioni la stessa o diverse
disposizioni ambientali, doveva applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni, cioè la somma
delle sanzioni previste per ogni violazione commessa. Le nuove disposizioni introdotte,
quindi, con il comma 9 dell’art. 258 citato estendono espressamente la possibilità di
applicare il cd. cumulo giuridico delle sanzioni non solo alle ipotesi di concorso formale
(omogeneo ed eterogeneo), ma anche all’ipotesi di concorso materiale, quando via sia la
continuazione fra illeciti amministrativi, vale a dire quando le azioni od omissioni siano
esecutive di un disegno unitario. Con riferimento all’ultimo periodo dell’articolo 258,
comma 13 del codice ambientale, accanto alla disciplina del cd. cumulo giuridico, sopra
descritta, il legislatore ha introdotto una ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore, di
maggiore specificazione, che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti)
seriali, vale a dire errori uguali e ripetuti (si pensi - ad esempio - alla medesima inesattezza
nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto).
- In merito al quesito su quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando,
invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9, la Circolare
rileva in particolare, al rispettivo ambito di applicazione dell’articolo 258, comma 9 del
codice ambientale e dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, che, come
precisato dalla giurisprudenza, l'articolo 8 della legge n. 689 citato prevede l'unificazione
della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso
formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte
distinte (concorso materiale di illeciti), ritenendo quindi irrilevante che le più azioni od
omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con la sola
eccezione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie espressamente
previste dalla disposizione. Tale norma, che risulta di generale applicazione, fa
espressamente salve le diverse previsioni di legge, così che il comma 9 dell’articolo 258
sopra riportato si configura quale disciplina di natura speciale derogatoria e di stretta
applicazione rispetto a quella generale di cui al citato articolo 8 della L. 24 novembre 1981,
n. 689
TESTO CIRCOLARE MITE 51567/2021
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/circolare-mite-su-nuovo-d-lgs-rifiuti
26
Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti (Normativa
Nazionale)
Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali che
prevede: il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma
1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 (24), debbono sostenere la verifica di aggiornamento
è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche
stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.
TESTO DELIBERAZIONE 1/3/2021
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/099-
Del1_10.03.2021.pdf
Proroga stato emergenza COVID e iscrizioni Albo Gestori Ambientali (Normativa
Nazionale)
Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori n° 6 del 11 magggio 2021 afferma visto che lo stato di
emergenza è stato nuovamente prorogato con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 sino al 31 luglio
2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021; ferma restando
l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
TESTO CIRCOLARE 11/5/2021:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/circolaricomitatonazionale/158_Circ6_11.0
5.2021.pdf
24
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/077-Del06_30.05.2017.pdf

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  • 1. 1 Periodo dal 1 al 31 Maggio 2021 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI MAGGIO 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario BENI PAESAGGISTICI...............................................................................................................4 Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale) ......................................4 Approvazione del quarto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale) .................................................................................................4 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) .............................................................................................4 Utilizzazione aree marittime con finalità turistico ricreative e rispetto delle norme paesaggistiche (Giurisprudenza Nazionale).............................................................................5 CAVE MINIERE ...........................................................................................................................7 Sospensione uso alcuni esplosivi per attività estrattive (Normativa Nazionale) ..................7 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................8 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (Normativa Comunitaria)....................8 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) .............................................................................................9 Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima (Normativa Nazionale).......................................................................................9 ENERGIA.....................................................................................................................................10 Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................10 Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)....10 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................12 Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (Normativa Comunitaria)................12 MARE ...........................................................................................................................................13 Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura (Normativa Nazionale).............................................................................................................13 MOBILITÀ SOSTENIBILE ED INFRASTRUTTURE ..........................................................14 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) ...........................................................................................14 Emissioni CO2 veicoli pesanti (Normativa Comunitaria)....................................................14 Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................15 RIFIUTI........................................................................................................................................17 Posidonia spiaggiata ed esclusione dalla normativa sui rifiuti (Normativa Nazionale) ....17 Rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (Normativa Comunitaria)..........................18 Agevolazioni Tari (Normativa Nazionale).............................................................................18 Tributo discarica quali poteri regionali per innalzare aliquota sui rifiuti speciali da fuori Regione (Giurisprudenza Costituzionale)..............................................................................19 DLgs N.116/2020 – Criticità Interpretative ed applicative - chiarimenti (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................21
  • 3. 3 Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................26 Proroga stato emergenza COVID e iscrizioni Albo Gestori Ambientali (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................26
  • 4. 4 BENI PAESAGGISTICI Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale) L’articolo 6 della legge 55/2021 ha trasferito le competenze del Ministero della Cultura (prima Ministero per i Beni e le attività Culturali) al neo istituito Ministero per il Turismo. Questo ultimo in realtà era stato abrogato dal referendum del 1993 promosso da vari Consigli Regionali. Scelta incomprensibile visto che il turismo è forse una delle poche materia dove la competenza regionale può avere un senso ma prendiamo atto della decisione del Governo per ora. TESTO LEGGE 55/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02552&elenco30giorni=false Approvazione del quarto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale) La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, é istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso é aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività. Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (2) ha stabilito i criteri per definire in ogni Comune l’elenco degli alberi monumentali in aree urbane. Per una analisi di questo Decreto (3) Successivamente a questo Decreto sono stati emanati altri Decreti che hanno aggiornato l’elenco, inoltre varie Regioni hanno integrato questo elenco. Con Decreto 5 maggio 2021 è stato approvato l’ultimo aggiornamento dell’elenco TESTO DECRETO 5/5/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 prevede i seguenti investimenti previsti dal PNRR: Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026. TESTO DECRETO LEGGE 59/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false 2 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 4-11-18&atto.codiceRedazionale=14A08883&elenco30giorni=false 3 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/04/il-decreto-sui-criteri-per-definire-gli.html
  • 5. 5 Utilizzazione aree marittime con finalità turistico ricreative e rispetto delle norme paesaggistiche (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 101 del 20 Maggio 2021 ha stabilito che non esiste incompatibilità tra la legislazione regionale che consenta il posizionamento di manufatti per l'intero anno e la legislazione statale sulla tutela dei beni paesaggistici, se la prima garantisce che l'attuazione della seconda sia, senza eccezioni, assicurata. Ogni tratto di costa possiede caratteristiche peculiari: sulla base di queste, l'autorità preposta alla tutela del vincolo è chiamata a stabilire le prescrizioni cui l'interessato deve adempiere per utilizzare il bene senza danneggiarne il valore paesaggistico. Di conseguenza, nel caso in cui, in relazione alle specificità dell'intervento proposto e dell'area vincolata, detta autorità rilasci un'autorizzazione paesaggistica con obblighi di rimozione stagionale del manufatto, l'interessato dovrà rimuoverlo alla fine della stagione balneare e procedere a riposizionarlo l'anno successivo, per tutta la durata dell'autorizzazione. Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica non occorre ottenere, ogni volta, provvedimenti autorizzatori, come previsto nel punto A.28, Allegato A, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Conclude la Corte sul punto: il posizionamento di strutture per l'esercizio delle attività svolte in egime di concessione demaniale marittima, di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, dunque, s'intende condizionato all'osservanza dell'art. 146 cod. beni culturali, dato che, nel contesto normativo descritto, quest'ultimo non trova ostacoli applicativi. Questa Corte ha, d'altronde, già avuto modo di affermare che gli istituti di protezione ambientale e paesaggistica validi su tutto il territorio nazionale trovano applicazione, ove non derogati, pur in assenza di specifici o reiterati richiami da parte della legislazione regionale (in tal senso, da ultimo, sentenze n. 54 e n. 29 del 2021, n. 258 del 2020). La Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata invece ha invece dichiarato la incostituzionalità della norma regionale per cui il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l'intero anno solare. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale dalla formulazione letterale della disposizione si evince che il legislatore regionale autorizza ex lege il posizionamento delle strutture sugli arenili, dietro comunicazione di almeno dieci mesi di operatività. Si tratta, infatti, di un'asserzione, rivolta a chicchessia, per cui il mantenimento di tali manufatti in situ per tutto l'anno è senz'altro ammesso, e che, proprio per questo, è lesiva dell'art. 146 cod. beni culturali. Si deve, inoltre, considerare che nella legge regionale impugnata non sono altrove presenti riferimenti alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Anzi, l'unico richiamo testuale a tale autorizzazione è inserito nella disposizione in cui si è stabilito che la sua efficacia, per le strutture ubicate nella fascia dei trecento metri dalla battigia marina, è prorogata sino alla scadenza del titolo concessorio demaniale, e, fuori dal demanio, «fino al perdurare della relativa esigenza», in palese violazione dell'art. 146, comma 4, cod. beni culturali, che ne definisce l'efficacia temporale quinquennale (si veda, con riferimento a una legge della Regione Siciliana, la sentenza n. 172 del 2018). Nemmeno all'esito di una ricerca sul piano sistematico è possibile rintracciare riferimenti alla necessità di ottenere l'autorizzazione al posizionamento delle strutture per tutto l'anno. Il mantenimento delle opere precarie in questione - come la Corte ha già affermato - non può certo avvenire in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica
  • 6. 6 (sentenza n. 232 del 2008), potendosi determinare uno sfruttamento delle coste che svilirebbe le loro bellezze naturali. È chiaro che, in assenza del controllo periodico delle autorità paesaggistiche preposte alla tutela del vincolo, la legge regionale che permette di posizionare, per tutto l'anno, le strutture turistico-ricreative, può produrre un danneggiamento, indiscriminato, del valore preminente connaturato al litus maris. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 101/2021 https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/270
  • 7. 7 CAVE MINIERE Sospensione uso alcuni esplosivi per attività estrattive (Normativa Nazionale) Con Decreto Dirigenziale MITE del 14 maggio 2021 sono stati emanati gli avvisi di sospensione temporanea dall’elenco degli esplosivi nonché accessori detonanti e mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per i seguenti prodotti in titolo alla società Pravisani S.p.a., indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella allegata al Decreto. La sospensione vale fino al 31 dicembre 2021. TESTO DECRETO 14/5/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-05-28&atto.codiceRedazionale=21A03084&elenco30giorni=false
  • 8. 8 EFFETTO SERRA Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 istituisce il programma LIFE che ha come obiettivo generale quello di contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e il suolo, e di interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Obiettivi specifici del programma LIFE: a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000; b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile; c) fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti. Il Programma è diviso nel settore Ambiente (con due sottosettori Biodiversità ed Economia Circolare) Clima (con due sottosettori mutamenti climatici e transizione alla energia pulita). Sono stanziati 3 488 000 000 EURO per il settore Ambiente e 1 944 000 000 EURO per il settore clima. Attività finanziabili agli Stati con il Programma LIFE: a) informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione, che coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia; b) studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari;
  • 9. 9 c) preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione della legislazione, delle politiche e dei programmi, nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi generali e specifici del Programma d) laboratori, conferenze e incontri; e) piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche; f) altre attività, quali l'assegnazione di premi. Si veda anche Motivazione del Consiglio (4): Posizione (UE) n. 4/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) TESTO REGOLAMENTO 2021/783 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0783&from=IT Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 prevede i seguenti investimenti previsti dal PNRR: Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026. TESTO DECRETO LEGGE 59/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima (Normativa Nazionale) L’articolo 28 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73 prevede che al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima é istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Le suddette iniziative sono finalizzate: a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator ACT-A (5), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali; b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali. TESTO DECRETO LEGGE 73/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&elenco30giorni=false 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AG0004(02)&from=IT 5 https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
  • 10. 10 ENERGIA Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica (Normativa Nazionale) L’articolo 119 (6) della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14 (7) nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge 77/2020 sia al comma 1 che al comma 2. Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo 119 della legge 77/2020. Il comma 9-bis della legge 77/2020 prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. L’articolo 6-bis della 69/2021 aggiunge al suddetto comma 9-bis il comma 9-ter secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. TESTO LEGGE 69/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale) L’articolo 119 (8) della legge 77/2020 (9) rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14 (10)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge 77/2020 sia al comma 1 che al comma 2. Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo 119 della legge 77/2020. 6 Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false 7 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm 8 Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false 9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg 10 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
  • 11. 11 L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n° 59 modifica l’articolo 119 sopra riportato Per gli interventi di efficientamento energetico promossi dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, le disposizioni dell’articolo 119 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (prima era il 2022). Viene introdotto il comma 8-bis all’articolo 119 sopra richiamato secondo il quale per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (condomini), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. TESTO DECRETO LEGGE 59/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false
  • 12. 12 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (Normativa Comunitaria) Il Regolamento UE 2021/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 ha istituito questo Programma che ha l’obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e incoraggiando la partecipazione civica e democratica, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive che sono fondate sullo Stato di diritto. TESTO REGOLAMENTO UE 2021/692 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=IT
  • 13. 13 MARE Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura (Normativa Nazionale) L’articolo 30-quinquies della legge 69/2021 prevede che al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (11), come rifinanziato dall'articolo 41 della legge 69/2021 che ha incrementato detto Fondo di 550 milioni di euro per il 2021. TESTO LEGGE 69/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false 11 Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo é ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  • 14. 14 MOBILITÀ SOSTENIBILE ED INFRASTRUTTURE Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 prevede i seguenti investimenti previsti dal PNRR: RINNOVO FLOTTE AUTOBUS E NAVI NON INQUINANTI 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026. PORTI E TRAFFICO MARITTIMO 1. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025; 3. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing): 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. TESTO DECRETO LEGGE 59/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=false Emissioni CO2 veicoli pesanti (Normativa Comunitaria) Decisione di Esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione del 10 maggio 2021 relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione e le emissioni di CO2 di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2019. TESTO DECISIONE 2021/781 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0781&from=IT
  • 15. 15 Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager (Normativa Nazionale) Il comma 4 articolo 229 della legge 77/2020 (12) afferma che Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13), con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità. Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 12 maggio 2021 sono state definite le modalità attuative di quanto previsto dal suddetto comma 4 articolo 229 legge 77/2020. In particolare secondo il Decreto: 1. Le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 (14), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano Spostamenti Casa Lavoro del proprio personale dipendente. 2. Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici. 12 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165%21vig= 14 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”
  • 16. 16 3. Ai fini dell'adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui al punto 1, nominano il mobility manager aziendale (15), con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. 4. I Comuni capoluogo di Regione, Città metropolitane, capoluogo di Provincia nonchè quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti nominano il mobility manager d'area (16), svolgente funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di supporto ai comuni stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile. 5. l’articolo 6 del Decreto definisce le funzioni dei mobility manager d’area e aziendali mentre il 7 ne definisce i requisiti per poter svolgere dette funzioni. TESTO DECRETO 12/5/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-05-26&atto.codiceRedazionale=21A03111&elenco30giorni=false 15 “ figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente” 16 “figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale é nominato ai sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali”
  • 17. 17 RIFIUTI Posidonia spiaggiata ed esclusione dalla normativa sui rifiuti (Normativa Nazionale) L’articolo 39-quater della legge 69/2021 stabilisce che (ai sensi dell’articolo 185 DLgs 152/2006 - 17) fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata è esclusa dalla applicazione della normativa sui rifiuti, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. La nuova norma integra e in parte supera la sentenza della Corte Costituzionale n°86 del 5 maggio 2021 (18) che aveva confermato come quanto affermato dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 4), cod. ambiente, secondo cui i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti… sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua», costituiscono «rifiuti urbani», comporta che la posidonia spiaggiata rientri in tali definizione. In realtà, come ricorda la sentenza sopra richiamata, sussistevano deroghe alla classificazione come rifiuto della posidonia spiaggiata ed in particolare: 1. l'art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 205 del 2010 - nel contesto quindi della disciplina europea dei rifiuti - prevede, espressamente per la posidonia spiaggiata, non diversamente che per le meduse che il moto ondoso deposita sugli arenili, una specifica norma, stabilendo che essa possa essere oggetto di interramento in loco «laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, [...] purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento». Sicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, se non sussistono tutte le condizioni previste da tale norma, non è possibile derogare alla disciplina sui rifiuti: il trasporto ed il deposito temporaneo della posidonia devono sottostare alla disciplina di cui alla Parte quarta cod. ambiente, dovendosi in mancanza ravvisare la sussistenza del reato di discarica non autorizzata (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 dicembre 2014-28 gennaio 2015, n. 3943). 2. l'art. 14, comma 8, lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato l'art. 183, comma 1, lettera n), cod. ambiente, in riferimento alla definizione della attività non costituenti «gestione dei rifiuti» ai fini della applicazione della Parte quarta del medesimo codice. La disposizione statale ha aggiunto nella lettera n) dell'art. 183, comma 1, cod. ambiente, un ulteriore periodo secondo cui «[n]on costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati». Pertanto, con riferimento agli accumuli di posidonia, soltanto quando le indicate attività siano espletate in situ, non trova applicazione l'articolata disciplina sui rifiuti di cui alla Parte quarta cod. ambiente. 3. Concludeva la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata come in definitiva, dal descritto contesto normativo e giurisprudenziale discende, dunque, che i residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili hanno una peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da assoggettare alla 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152 18 https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/235
  • 18. 18 disciplina sui rifiuti, dall'altro. Da tale speciale connotazione deriva che tali accumuli, al pari di altri materiali spiaggiati, sono assoggettati alla disciplina statale in tema di rifiuti, che espressamente ne prevede l'esonero nei soli casi in cui gli stessi siano "trattati" in situ; disciplina che non può essere inficiata da una scelta normativa regionale. Rispetto alla sentenza sopra esaminata la norma introdotta dall’articolo 39-quater legge 69/2021 va oltre i casi normativi riportati dalla Corte Costituzionale perché non si limita al trattamento in situ per escludere la applicazione della normativa sui rifiuti ma fa riferimento anche ad utilizzazioni agronomiche o in sostituzione di materie prima per usi produttivi. È vero che la nuova norma fissa un termine per la sua applicazione ma comunque appare contraddittoria con i limiti fissati dalle norme citate dalla Corte Costituzionale TESTO LEGGE 69/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false Rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio del 30 aprile 2021 ha approvato le modalità di calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Si ricorda che secondo la Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 Il sistema di risorse proprie dell’Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell’Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. In particolare secondo la Decisione 2020/2053 costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti, tra le altre, dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo. TESTO REGOLAMENTO 2021/770 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:165:FULL Agevolazioni Tari (Normativa Nazionale) L’articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73 prevede che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche. I comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (19), escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato é quello determinato dal decreto che ripartisce le somme del Fondi tra gli enti territoriali. 19 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/
  • 19. 19 I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività. economiche beneficiarie. TESTO DECRETO LEGGE 73/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&elenco30giorni=false Tributo discarica quali poteri regionali per innalzare aliquota sui rifiuti speciali da fuori Regione (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 30 aprile 2021 ha giudicato al legittimità di una norma regionale che fissa gli importi del tributo in discarica per i rifiuti solidi. MOTIVAZIONI DI DIFESA DELLA REGIONE La Regione sostiene che la scelta di innalzarne l'importo per i rifiuti speciali provenienti da fuori Regione sarebbe giustificabile sotto un triplice profilo. 1.Perché volta al buon governo di un territorio con caratteristiche territoriali e orografiche del tutto peculiari, dove spazi esigui e vincoli idrogeologici limitano la disponibilità di siti idonei alla localizzazione di impianti di discarica per i rifiuti speciali non pericolosi. In tali impianti, inoltre, siccome «l'importo della ecotassa fissato in precedenza dal legislatore valdostano era nettamente inferiore a quello praticato dalle Regioni limitrofe, si era incentivato il conferimento in Valle d'Aosta di rifiuti provenienti anche da zone molto distanti. 2. Per i principi di autosufficienza e, in particolare, di prossimità di cui agli artt. 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in quanto la maggiorazione del tributo per i rifiuti prodotti fuori dai confini regionali sarebbe diretta a evitare il sovra-conferimento di rifiuti esterni e quindi la probabile maggiore movimentazione degli stessi. 3. Infine, la Regione autonoma adduce, quale terzo argomento, che la differenziazione attuata dal legislatore regionale non esorbiterebbe dai limiti fissati dalla normativa statale istituiva dell'ecotassa relativamente al quantum del tributo; in particolare, la norma impugnata non solo non si porrebbe in contrasto con un divieto espresso previsto dalla legge statale, ma anzi ne costituirebbe un opportuno, naturale, svolgimento con riguardo ad aspetti attinenti alla competenza regionale del governo del territorio e della tutela della salute. LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL DICHIARARE LA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE A quali tipologie di rifiuti si applica il principio di autosufficienza Il principio di autosufficienza di cui all'art. 182 del DLgs 152/2006 che, identificando nel territorio regionale l'ambito ottimale, vieta lo smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale, è applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi. La Corte si richiama a sentenze passate dove si è precisato che il suddetto principio non può valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenze n. 10 del 2009 e n. 335 del 2001), per i quali, non essendo preventivabile in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile
  • 20. 20 individuare «un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001). Tali conclusioni sussistono anche dopo le ultime modifiche dell’articolo 182 compreso l’articolo 182-bis. Il criterio della specializzazione degli impianti non permette di derogare alla possibilità di ricevere rifiuti speciali da fuori regione L’articolo 182-bis dek DLgs 152/2006 conferma l'impossibilità di estendere ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi il principio dell'autosufficienza regionale e, dall'altro, ribadisce che va invece applicato ai rifiuti speciali, per assicurarne la più efficace gestione, il diverso criterio della specializzazione dell'impianto di smaltimento (art. 182-bis, comma 1, lettera b, cod. ambiente). Tale criterio, peraltro, in particolare per i rifiuti speciali non pericolosi, potrebbe risultare temperato da quello della prossimità al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 giugno 2013, n. 3215). Tuttavia, rimane fermo - contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente - che la necessità di garantire le interconnessioni, che devono sempre sussistere tra i vari siti degli impianti, porta a escludere la possibilità che, al di fuori dei rifiuti urbani, il confine regionale possa essere utilizzato per emanare norme dirette a favorire solo lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dello stesso. Ciò in quanto, in contraddizione con la stessa nozione di «rete integrata ed adeguata di impianti» (art. 182-bis, comma 1, cod. ambiente), la discriminazione in base al criterio della provenienza regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare proprio il conseguimento della finalità di smaltire tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (sentenza n. 227 del 2020). Infatti, il riferimento al confine regionale, ostacolando la generale fruibilità delle discariche, «determina di necessità una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio, stante la contrazione dell'offerta di idonei siti disponibili allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi» (sentenza n. 244 del 2011), con «un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali» (sentenza n. 231 del 2019). Sulla base di tali rilievi, questa Corte ha quindi ritenuto che numerose disposizioni regionali, le quali stabilivano ostacoli assoluti o relativi allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, fossero in contrasto con l'art. 120 Cost., «sotto il profilo dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal DLgs. n.152 del 2006» (sentenza n. 10 del 2009). Non rileva la specificità del territorio regionale per giustificare importi del tributo in discarica maggiori per i rifiuti speciali provenienti da fuori regione La norma regionale impugnata secondo la Corte Costituzionale utilizzando la leva fiscale dell'ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, non è in ogni caso riconducibile, come si è visto, a una legittima attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità. Tale norma appare piuttosto dissimulare il tentativo di sottrarsi alle implicazioni, anche in termini di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Essa, infatti, determina, nel differenziale imposto a questi ultimi, l'effetto sostanziale di introdurre, in contrasto con l'espressa previsione dell'art. 120, primo comma, Cost., un "dazio all'importazione", cioè un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni.
  • 21. 21 Conclusioni della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità della norma regionale Da quanto considerato deriva che la norma impugnata non è in grado di superare l'indicato test di costituzionalità. Innanzitutto va rilevato che la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perché comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale (come osservato al punto 6.4.1.). Tale rilievo sarebbe già sufficiente per l'accoglimento della questione; tuttavia, è evidente che la norma impugnata, determinando un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci, non è neppure riconducibile a un esercizio legittimo delle competenze regionali, perché queste non possono alterare in peius gli standard ambientali statali (da ultimo, sentenze n. 7 del 2019, n. 139 e n. 74 del 2017). Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 120, primo comma, Cost., dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 limitatamente alle voci della Tabella di cui all'Allegato A alla legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007 che, discriminando in relazione alla provenienza territoriale, introducono la descritta differenziazione tabellare. Per escludere la suddetta discriminazione deve essere dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) della voce di Tabella concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione», limitatamente alle parole «prodotti in Regione»; b) dell'intera voce tabellare concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 82/2021 https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/225 DLgs N.116/2020 – Criticità Interpretative ed applicative - chiarimenti (Normativa Nazionale) La Circolare MITE n° 0051657 del 14 Maggio 2021 chiarisce molte delle modifiche apportate al DLgs 152/2006 dal DLgs 116/2020 (20). In particolare: 1.In relazione alla modifica dell’articolo 179 apportate dal DLgs 116/2020 per cui in relazione ai singoli flussi di rifiuto ci si può discostare dai principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti (21) qualora ciò sia previsto nella Pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale. Secondo la Circolare MITE L’eccezione prevista dal comma 3 dell’art. 179 d.lgs. n. 152/2006, in riferimento a flussi di rifiuti specifici, che consente di discostarsi dall’ordine di priorità di cui al comma 1, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, deve essere considerata come strumento di tutela e di protezione dell’ambiente. Pertanto, le amministrazioni e gli enti preposti 20 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-11&atto.codiceRedazionale=20G00135&elenco30giorni=false 21 a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.
  • 22. 22 alle funzioni indicate dal comma 1 sono tenuti a seguire l’ordine gerarchico previsto, potendo discostarsene soltanto dopo aver effettuato una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse. Compete, dunque, alla pianificazione sia a livello nazionale, sia a livello regionale, di identificare le fasi del processo di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi comunitari di salvaguardia dell’ambiente, consentendo di derogare l’ordine prioritario previsto al comma 1, per ragioni specifiche inerenti alle caratteristiche proprie dei rifiuti. La deroga alle priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo - smaltimento) può essere, quindi, concessa solo ed esclusivamente se è prevista all’interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate. Ne consegue che l’eccezione ex art. 179 comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è ammissibile per quelle autorizzazioni che hanno per oggetto attività di trattamento di rifiuti, non individuate preliminarmente mediante la pianificazione nazionale e regionale 2. Relativamente al principio di prossimità il nuovo comma 5 dell’articolo 181, introdotto dal DLgs 116/2020, recita «5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero. Secondo la Circolare MITE gli strumenti economici, a cui il dettato normativo fa riferimento, non specificamente evidenziati, sono considerati come forme di incentivi e di finanziamenti alla stregua delle previsioni di spesa contabilizzate nel bilancio annuale dello Stato, idonee a garantire la piena realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti, in virtù della relativa competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett. f), secondo cui “ nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici il Governo procede per finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e indica nel disegno di legge finanziaria, le risorse necessarie ai fini dell’erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili”. Le principali funzioni in capo allo Stato riguardano l’indirizzo e il coordinamento dell’azione dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, a differenza delle Regioni che hanno, invece, il compito di predisporre, adottare e aggiornare periodicamente i piani regionali di gestione dei rifiuti; le stesse utilizzano gli strumenti economici e stabiliscono i criteri di localizzazione e di funzionamento degli impianti sulla base del Programma nazionale. Le Regioni, attraverso l’applicazione di tributi ambientali (art. 119 Cost.), generano flussi economici e patrimoniali attivi, da impiegare nella pianificazione territoriale, a tutela del principio di prossimità, evitando la circolazione inopportuna di rifiuti. Per le considerazioni sopra esposte, gli strumenti economici indicati nell’art 181, comma 5, del D.lgs. n 152/2006 rappresentano dei meccanismi compensativi di vantaggio e di perequazione finanziaria, per l’erogazione dei servizi pubblici territoriali. 3. Il Dlgs 116/2020 all’articolo 183 introduce una nuova definizione di rifiuti urbani: 7.1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature
  • 23. 23 elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 7.2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 7.3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 7.4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 7.5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 7.6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5. Si precisa che la nuova definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Inoltre i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Secondo la Circolare MITE (22) la Direttiva quadro sui rifiuti della UE chiarisce anche, all’articolo 3, lett. 2 ter, ultimo capoverso, che detta definizione di rifiuto urbano non incide in nessuna maniera sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti. In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico, lasciando agli Stati Membri la scelta delle modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti. Le suddette premesse hanno dunque costituito il fondamento del recepimento su questo tema. La ratio, invero, è stata quella di consentire che l’attuale ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non domestiche rimanesse inalterata. Si è voluto, quindi, dare la possibilità alle utenze non domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici. Nell’ambito del recepimento, pertanto, si è modificato l’art. 183, comma 1, inserendo la lettera b-ter. A tal proposito, è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo. A tal fine, anche per rendere più chiaro l’ambito di applicazione, si è reso, necessario l’inserimento all’art. 183, comma 1, della seguente lettera “b-quinquies: La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;” e della lettera “b-sexies: I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Inoltre, per chiarire puntualmente l’ambito di applicazione di detta nozione e non pregiudicare in alcun modo l’attuale sistema di gestione dei rifiuti prodotti 22 https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/circolare-mite-su-nuovo-d-lgs-rifiuti
  • 24. 24 dalle aZvità individuate nell’elenco dell’allegato L quinquies, cui la definizione fa riferimento, si è reso necessario una specifica modifica all’articolo 198, con l’introduzione del comma 2-bis, che recita “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”. La nuova disposizione consente così di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 205 del TUA. 4. Il DLgs 116/2020 ha sostituito l’articolo 258 sulle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri di carico scarico e dei formulari di trasporto rifiuti Sul punto vedi Circolare MITE n° 51657 del 14 maggio 2021 (23). La Circolare in particolare fornisce i seguenti chiarimenti: - L’articolo 258, comma 13 dell’articolo del decreto legislativo n.152 del 2006 dispone che “le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.…”. Sul punto la Circolare evidenzia che l’articolo 258, comma 13, esclude dall’applicazione delle sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall’applicazione della sanzione gli errori materiali e le violazioni formali. La ratio della disciplina è quella di evitare l’applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione o di annotazione di dati incompleti o inesatti o di mere irregolarità che non pregiudicano la possibilità di tracciare il rifiuto e non ostacolano o impediscono le attività di controllo da parte degli organi competenti. In tale prospettiva, non sono indicate nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti al fine di procedere all’applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete. - L’articolo 258, comma 9 dell’articolo del decreto legislativo n.152 del 2006 prevede che: “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”. Il comma 13 dell’articolo 258, citato dispone che “…In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”. In materia di sanzioni amministrative, l’art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dai precedenti commi soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ...”. Ciò premesso, la Circolare ricorda come, nel nostro 23 https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/circolare-mite-su-nuovo-d-lgs-rifiuti
  • 25. 25 ordinamento, con riferimento agli illeciti, sia possibile distinguere le ipotesi di concorso formale e quelle di concorso materiale. Al riguardo, il concorso è definito formale quando la molteplicità dei fatti illeciti sia il risultato di una sola azione o omissione, mentre il concorso è definito come materiale quando la molteplicità di illeciti sia conseguenza di più azioni od omissioni. Il concorso è definito omogeneo quando il soggetto viola più volte la stessa norma ed eterogeneo quando le norme violate sono differenti. Con riferimento alle sanzioni, è possibile distinguere l’ipotesi di cumulo giuridico delle sanzioni - che trova applicazione in caso di concorso formale o continuazione di illeciti - da quella del cumulo materiale che trova applicazione nel caso del concorso materiale e che comporta l’applicazione di tante pene quanti sono gli illeciti commessi. In tale contesto generale, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte con il decreto legislativo n.116 del 2020, risultava applicabile la disciplina generale di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981 che prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, vale a dire nel caso di violazioni commesse con un’unica azione ad omissione. Con riferimento alle violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, la giurisprudenza ha sempre escluso la possibilità di cumulo giuridico delle sanzioni per le ipotesi di violazioni commesse con una pluralità di condotte. Pertanto, fino all’entrata in vigore dell’articolo 258 come sopra riportato, ad un soggetto che violava con più azioni od omissioni la stessa o diverse disposizioni ambientali, doveva applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni, cioè la somma delle sanzioni previste per ogni violazione commessa. Le nuove disposizioni introdotte, quindi, con il comma 9 dell’art. 258 citato estendono espressamente la possibilità di applicare il cd. cumulo giuridico delle sanzioni non solo alle ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche all’ipotesi di concorso materiale, quando via sia la continuazione fra illeciti amministrativi, vale a dire quando le azioni od omissioni siano esecutive di un disegno unitario. Con riferimento all’ultimo periodo dell’articolo 258, comma 13 del codice ambientale, accanto alla disciplina del cd. cumulo giuridico, sopra descritta, il legislatore ha introdotto una ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore, di maggiore specificazione, che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti) seriali, vale a dire errori uguali e ripetuti (si pensi - ad esempio - alla medesima inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto). - In merito al quesito su quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9, la Circolare rileva in particolare, al rispettivo ambito di applicazione dell’articolo 258, comma 9 del codice ambientale e dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, che, come precisato dalla giurisprudenza, l'articolo 8 della legge n. 689 citato prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti), ritenendo quindi irrilevante che le più azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con la sola eccezione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie espressamente previste dalla disposizione. Tale norma, che risulta di generale applicazione, fa espressamente salve le diverse previsioni di legge, così che il comma 9 dell’articolo 258 sopra riportato si configura quale disciplina di natura speciale derogatoria e di stretta applicazione rispetto a quella generale di cui al citato articolo 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689 TESTO CIRCOLARE MITE 51567/2021 https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/circolare-mite-su-nuovo-d-lgs-rifiuti
  • 26. 26 Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti (Normativa Nazionale) Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali che prevede: il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 (24), debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine. TESTO DELIBERAZIONE 1/3/2021 https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/099- Del1_10.03.2021.pdf Proroga stato emergenza COVID e iscrizioni Albo Gestori Ambientali (Normativa Nazionale) Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori n° 6 del 11 magggio 2021 afferma visto che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 sino al 31 luglio 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. TESTO CIRCOLARE 11/5/2021: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/circolaricomitatonazionale/158_Circ6_11.0 5.2021.pdf 24 https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/077-Del06_30.05.2017.pdf