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1
Periodo dal 1 al 31 Gennaio 2021
LE NOVITÀ (1
) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
GENNAIO 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................5
Istituzione Fondo per il risparmio di risorse idriche: bonus idrico (Normativa nazionale)5
Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica (Normativa Nazionale)
......................................................................................................................................................5
Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (Normativa
Nazionale) ...................................................................................................................................6
Proroga entrata in vigore nuovi limiti del cromo esavalente nelle acque per il consumo
umano (Normativa Nazionale)..................................................................................................6
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ......................................................................................7
Tutela are di interesse geologico o speleologico (Normativa Nazionale)...............................7
Contributi per i parchi nazionali e are marine protette (Normativa Nazionale)................7
Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria)
......................................................................................................................................................8
ARIA ...............................................................................................................................................9
Rimboschimento delle città (Normativa Nazionale) ...............................................................9
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................10
Assunzioni uffici periferici Ministero Beni Culturali e il Turismo (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................10
CACCIA – TUTELA FAUNA SELVATICA............................................................................11
Massimale polizze per responsabilità civile attività di caccia (Normativa Nazionale)......11
Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica (Normativa Nazionale).................11
Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................11
Contenimento ungulati e ruolo delle guardie venatorie volontarie (Giurisprudenza
Nazionale) .................................................................................................................................12
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................14
Estensione delle risorse da Asta delle quote di emissioni di gas ad effetto serra
(Normativa Nazionale).............................................................................................................14
ENERGIA.....................................................................................................................................15
Recupero facciata edifici (Normativa Nazionale) .................................................................15
Detrazione fiscali per introduzione gruppi elettrogeni di nuova generazione (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................15
Detrazioni fiscali per efficientamento energetico sugli edifici civili (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................15
Promozione investimenti nella raffinazione e bioraffinazione (Normativa Nazionale).....20
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI................................................................................21
Modalità sostegno zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)............................21
Fondo investimenti nella chimica verde, mobilità elettrica , fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................21
3
Garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................22
Fondazione per il Futuri delle città (Normativa Nazionale) ................................................23
Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................23
Fondo per progetti pilota di educazione ambientale (Normativa Nazionale).....................24
Fondo rotazione l’attuazione del Programma Next Generation EU (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................25
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................26
Diritto del pubblico interessato a ricorrere contro autorizzazione ambientali
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................26
Definizione di comunicazione interna ai fini della esclusione dell’accesso alle
informazioni ambientali (Giurisprudenza Comunitaria).....................................................28
MARE ...........................................................................................................................................29
Finanziamenti per attività vigilanza Capitanerie (Normativa Nazionale) .........................29
Finanziamenti programmi monitoraggio ambiente marino (Normativa Nazionale) ........29
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................30
Immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................30
Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica
(Normativa Nazionale).............................................................................................................30
Contributi ad acquisto autoveicoli a basse emissioni (Normativa Nazionale)....................31
Rifinanziamento del c.d. “marebonus” (Normativa Nazionale)..........................................32
Rifinanziamento del c.d. “ferrobonus” (Normativa Nazionale) ..........................................32
Rifinanziamento programma sperimentale buono mobilità (Normativa Nazionale)........32
Pianificazione infrastrutture ricariche auto elettriche (Normativa Nazionale).................32
NUCLEARE .................................................................................................................................33
Carta Nazionale per la localizzazione del Deposito Nazionale rifiuti radioattivi
(Normativa Nazionale).............................................................................................................33
Contributi 2018-2019 per siti ospitanti centrali o impianti del ciclo dei combustibili
nucleari (Normativa Nazionale)..............................................................................................33
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE ...................................................................34
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente (Normativa Nazionale .............................34
RIFIUTI........................................................................................................................................36
Fondo per la promozione della tariffazione puntuale rifiuti urbani (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................36
Disposizioni per fronteggiare la procedura di infrazione su discariche abusive
(Normativa Nazionale).............................................................................................................36
Contributo a utilizzatori di imballaggi (Normativa Nazionale)...........................................36
Contributi per compostiere di comunità (Normativa Nazionale)........................................38
4
Comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo di prodotti (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................38
Accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti
al Consorzio oli esausti (Normativa Nazionale) ....................................................................39
Metodologia sui fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il
servizio smaltimento rifiuti (Normativa Nazionale) .............................................................39
RUMORE .....................................................................................................................................41
Modalità regionale nella gestione del rumore da autodronomo (Giurisprudenza
Nazionale) .................................................................................................................................41
SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA..................................................................................43
Assunzione per azione di difesa idrogeologica - Carta Geologica (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................43
VIA – VAS ....................................................................................................................................44
Convenzione con Ispra per istruttorie in materia di VIA AIA (Normativa Nazionale)....44
Accelerazione procedure VIA per opere connesse alle Olimpiadi 2026 (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................44
VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................45
Risorse per i Caschi Verdi per l’Ambiente (Normativa Nazionale)...................................45
5
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Istituzione Fondo per il risparmio di risorse idriche: bonus idrico (Normativa nazionale)
La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce ,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2021.
Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo
comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61
e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da
utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con
nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e
colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità
e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica (Normativa Nazionale)
Il comma 752 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n°178 (legge di bilancio 2021) prevede che
Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della
misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione dell'uso
consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
6
Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (Normativa Nazionale)
Il comma 1087 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) prevede che al fine
di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque
destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e
professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 (2),
per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti
attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000
euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.
Il comma 1088 definisce i limiti del credito di imposta suddetto. In particolare il credito d'imposta
di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
Il comma 1089 definisce le modalità di controllo del filtraggio oggetto del credito di imposta. In
particolare nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-
Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche
con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di
continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in
conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro
30 giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di
valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno
2021.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Proroga entrata in vigore nuovi limiti del cromo esavalente nelle acque per il consumo umano
(Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Salute 14 novembre 2016, in attuazione della direttiva 98/83/CE (3) relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano, aveva fissato un valore di parametro per il
cromo esavalente pari a 10 µg/l.
Ora con Decreto Ministero Salute 7 gennaio 2021 viene ulteriormente prorogata l’entrata in vigore
di questo limite al 30 giugno 2021.
TESTO DECRETO 7/1/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00351&elenco30giorni=false
2
http://www.servicegas.ea29.com/res/site138666/res765312_03-Normativa-specifica-sui-Gas-Alimentari_Dssa-
Livesu.pdf
3
Ora superata dalla Direttiva UE 2020/2184 che dovrà essere recepita in Italia entro il 2023 (vedi file News Lex
Dicembre 2020 a questo link https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
7
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ
Tutela are di interesse geologico o speleologico (Normativa Nazionale)
Il comma 91 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine di
garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico,
nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la
fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con
una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 92 prevede che Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei
complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli
impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti
sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi
con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela
dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio
ipogeo.
Secondo il comma 93 un apposito Decreto Ministeriale ripartirà le risorse del Fondo tra le Regioni
nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche: a) un percorso
visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza
minima di 2 chilometri; b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015- 2019; c)
ubicazione in siti di interesse comunitario.
Secondo il comma 94 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono,
nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le
risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Contributi per i parchi nazionali e are marine protette (Normativa Nazionale)
Secondo il comma 736 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) al fine di
potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il
funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all’articolo 1, comma 43
(4), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2021.
Secondo il comma 737 al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi
sommersi di cui al comma 10 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (5),
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (6), è
incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0612/sg
5
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200
1-02-22&atto.codiceRedazionale=001A0850
6
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/04/001G0148/sg
8
Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 che modifica il Regolamento
REACH n.1907/2006 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
In particolare il nuovo Regolamento 2021/57 modifica l’allegato XVII al Regolamento 1907/2006
prevedendo che Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da
esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o
superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta
recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
TESTO REGOLAMENTO 2021/57:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=IT
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20200227
9
ARIA
Rimboschimento delle città (Normativa Nazionale)
L’articolo 4 della legge 141 del 2019 (8) prevede che per il finanziamento di un programma
sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio
e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di
silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (9), è autorizzata la
spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La copertura di questo onere è
garantita , per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (10), versata dal GSE ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
Con Decreto Ministero Ambiente 9 ottobre 2020 (11) sono state definite le modalità di
progettazione degli interventi selezionati (12) da detto programma.
Ora secondo il comma 570 articolo 1 della legge 30 dicembre n° 178 (legge di bilancio 2021), al
fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di
rimboschimento, l’autorizzazione di spesa prevista dal sopra citato articolo 4 della legge 141/2019
è incrementata di 3 milioni di euro per l’anno 2021.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
8
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
9-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
9
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12774
10
https://www.minambiente.it/pagina/aste-ets
11
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-11-11&atto.codiceRedazionale=20A06097&elenco30giorni=false
12
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_riforestazione.pdf
10
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Assunzioni uffici periferici Ministero Beni Culturali e il Turismo (Normativa Nazionale)
Il comma 928 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 modifica l’articolo 24 della legge
126/2020 (13) che risulta così formulato.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel
territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio degli uffici periferici, può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle
procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1,
comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (14
), incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (15
), per la durata massima di quindici mesi.
Il limite di spesa con la modifica apportata diventa di 24 milioni di euro per il 2021 (nella versione
precedente erano 16).
Ai nuovi collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del
procedimento.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
13
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
14
338. Al fine di perseguire piu' efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per
l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250
unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica
F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro
37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del
presente articolo.
15
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
11
CACCIA – TUTELA FAUNA SELVATICA
Massimale polizze per responsabilità civile attività di caccia (Normativa Nazionale)
Il Decreto del Ministero Politiche Agricole del 23 dicembre 2020 ha aggiornato i massimali delle
polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o
degli arnesi utili all'attività venatoria.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00168&elenco30giorni=false
Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica (Normativa Nazionale)
Il comma 757 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) ha istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è
destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto
preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il
recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (legge quadro caccia),
con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (16), e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009 (17). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono
definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
Secondo il comma 758 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica
operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 che modifica il Regolamento
REACH n.1907/2006 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
In particolare il nuovo Regolamento 2021/57 modifica l’allegato XVII al Regolamento 1907/2006
prevedendo che Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da
esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o
superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta
recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
TESTO REGOLAMENTO 2021/57:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=IT
16
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF
17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20200227
12
Contenimento ungulati e ruolo delle guardie venatorie volontarie (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 6 del 2021 interviene su una normativa regionale che
disciplina il ruolo delle guardie venatorie volontarie in materia di attività di contenimento della
presenza di ungulati.
LA NORMA REGIONALE OGGETTO DI GIUDIZIO DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
In particolare la norma regionale oggetto di impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale
riguarda due periodi di uno stesso articolo:
Prima norma contestata: “la struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la
polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche
tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della L.R. 3/1994 nel
rispetto della sicurezza pubblica; “
Secondo norma contestata: “ … a tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana
di Firenze possono richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a
garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi”.
MOTIVO DI RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA PRIMA NORMA CONTESTATA
Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole del fatto che la legge regionale interviene nella
materia ambientale, di esclusiva competenza statale, attribuendo al personale in possesso di
decreto prefettizio come guardia particolare giurata l'attuazione delle misure di controllo
faunistico, in violazione di quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 (19).
In particolare il comma 2 di detto articolo 19 recita: “2. Le regioni, per la migliore gestione del
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la
tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale
controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto
verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali
piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e
delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.”
Quindi secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attribuzione, da parte della legge
regionale, dell'attuazione delle misure di controllo faunistico a soggetti diversi da quelli indicati
dalla norma nazionale comporterebbe un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto
dal legislatore statale. Pertanto, la legge regionale impugnata, violando la prescrizione dell'art. 19
della legge n. 157 del 1992, avrebbe determinato un'illegittima invasione nelle competenze statali
in materia ambientale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost
MOTIVO DI RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA SECONDA NORMA CONTESTATA
Viene contestata la norma regionale (sopra riportata) che consente alla polizia provinciale e alla
polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all'autorità competente l'emissione dei
provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica, nell'attuazione degli
interventi di controllo faunistico. Secondo la difesa dello Stato la norma è suscettibile di ambiguità
19
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157~art12
13
interpretative, non essendo specificato né quale sia l'autorità competente, né quali siano i
provvedimenti adottabili, così da comportare possibili illegittime invasioni nell'ambito della
materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Relativamente alla contestazione sulla prima norma regionale, la Corte Costituzionale la considera
non fondata
Secondo la Corte è vero che la norma regionale prevede sostanzialmente anche l’abbattimento
degli ungulati ma in area urbana in quanto detta presenza mette in discussione la sicurezza
pubblica, quindi, conclude la Corte, non siamo nel campo della caccia selettiva e quindi non siamo
nell’ambito della materia ambiente di competenza esclusiva dello Stato. Precisa ulteriormente la
Corte come sia: “evidente che la sicurezza e il decoro delle aree urbane non possano consentire la
presenza di una fauna selvatica di grossa taglia quali gli ungulati, e ciò distingue i richiamati
interventi di contenimento da quelli previsti in ambito ambientale dall'art. 19 della legge n. 157 del
1992 «per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle
produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”.
Relativamente alla contestazione della seconda norma regionale, la Corte Costituzionale la
considera infondata
Secondo la Corte la norma impugnata prevede che la polizia amministrativa possa richiedere
all'autorità competente i «provvedimenti necessari» a garantire la tutela e l'incolumità pubblica e,
quindi, conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l'intervento dei soggetti di
volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle
circostanze del caso concreto.
Invero, è proprio la genericità della prescrizione dettata dalla norma regionale contestata ad
escludere che si verifichino la confusione e i dubbi interpretativi prospettati dalla difesa dello Stato
e l'interferenza nella materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché la mera
previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l'attribuzione di alcuna specifica
competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti
disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da
effettuare.
TESTO SENTENZA 6/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/013
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EFFETTO SERRA
Estensione delle risorse da Asta delle quote di emissioni di gas ad effetto serra (Normativa
Nazionale)
Il comma 82 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021) modifica
il comma 8 l’articolo 23 del Decreto Legislativo 47/2020 (20) che nella nuova versione così risulta:
La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è
destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi
di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota
alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro
annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui
sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
In altri termini si tratta di una estensione delle risorse dalle aste anche a favore di settori o di
sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
20
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-06-23&atto.codiceRedazionale=20A03251
15
ENERGIA
Recupero facciata edifici (Normativa Nazionale)
Il comma 59 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (Legge di bilancio 2021) sposta fino al
2021 la detrazione di imposta lorda (prevista dal comma 29 articolo 1 legge 160/2019 (21) fino al
90% per la copertura delle spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti ubicati in zona A o B (22) ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Detrazione fiscali per introduzione gruppi elettrogeni di nuova generazione (Normativa Nazionale)
Il comma 1 articolo 16-bis del DPR 917/1986 e s.m.i. (23) prevede una detrazione fiscale pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti
che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi
Il comma 60 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) estende la
suddetta detrazione, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Detrazioni fiscali per efficientamento energetico sugli edifici civili (Normativa Nazionale)
Il comma 66 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) modifica l’articolo 119
(24) della legge 77/2020 che aveva rivisto le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14
(25)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente. In
particolare il nuovo comma 66 prevede che la copertura della detrazioni riguarda le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (prima 31 dicembre 2021).
21
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-
30&atto.codiceRedazionale=19G00165&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
22
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
23
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_T
esto+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/fd17e3a2-9839-bab2-f372-4846137e5935
24
Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
25
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
16
Inoltre sempre il comma 66 prevede che tali detrazioni siano da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di
spesa sostenuta nell'anno 2022.
Sempre il comma 66 prevede che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa sopra indicata , senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente.
Il comma 66 modifica il comma 1-bis dell’articolo 119 legge 77/2020 così riformulato: Ai fini del
presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” (della unità immobiliare indipendente) si
intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà
non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia
dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per
l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
Sempre il comma 66 introduce il comma 1 quater all’articolo 119 della legge 77/2020 secondo cui
sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici
privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri
perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche
quelli di cui alla lettera a) del comma 1 (scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale),
anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano
una classe energetica in fascia A.
Il comma 66 modifica l’articolo 119 legge 77/2020 prevedendo che le detrazioni fiscali già previste
dalla legge 90/2013 articolo 14 (26)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente si applichino anche agli interventi finalizzati alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazione di gravità.
Il comma 66 modifica l’articolo 119 legge 77/2020 relativamente agli interventi previsti dagli
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse
finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La modifica
afferma che le detrazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle spese, documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 31 dicembre
2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di
pari importo.
Il comma 66 modifica l’articolo 119 della legge 77/2020 prevedendo che per gli interventi
antisismici l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
26
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
17
Il comma 66 modifica l’articolo 119 della legge 77/2020 prevedendo che I limiti delle spese
ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,
sostenute entro il 31 dicembre 2020 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli
elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi
sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli
incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione,
con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Il comma 66 modifica il comma 5 articolo 119 della legge 77/2020 così riformulato: Per
l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (27), ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (28),
spetta, perle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare
fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro
quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1
o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (29), il predetto
limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Il comma 66 sostituisce il comma 8 articolo 119 della legge 77/2020, così riformulato: Per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022,
per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all'articolo 16-ter (30) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari
27
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0412.htm#:~:text=Decreto%20del%20Presidente%20della%20Re
pubblica%2026%20agosto%201993%2C,4%2C%20della%20legge%209%20gennaio%201991%2C%20n.%2010
28
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_T
esto+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/fd17e3a2-9839-bab2-f372-4846137e5935
29
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#:~:text=D.P.R.%206%20giugno%202001%2C%20n.%
20380%20Testo%20unico,%E2%80%93%20Attivit%C3%A0%20edilizia.%20TITOLO%20I%20-
%20Disposizioni%20generali
30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63
18
importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel
rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la
definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i
condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si
intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Il comma 66 introduce il comma 8bis all’articolo 119 della legge 77/2020 per cui: per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) (31), per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (32), per i quali alla data del 31 dicembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Il comma 66 modifica il comma 10 articolo 119 della legge 77/2020 per cui: le persone fisiche di
cui al comma 9, lettere a) e b) possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli
interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Il comma 66 modifica il comma 9-bis articolo 119 della legge 77/2020 prevedendo che: Le
deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le
stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate
le spese esprimano parere favorevole.
Il comma 66 integra il comma 14 articolo 119 della legge 77/2020 con questo periodo: l'obbligo di
sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività
professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (33), purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività
di asseverazione; b)preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di
asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda
necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque
31
dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
32
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in
house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica;
33
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0137.htm#:~:text=Decreto%20del%20Presidente%20della%20Re
pubblica%207%20agosto%202012%2C,modificazioni%2C%20dalla%20legge%2014%20settembre%202011%2C%20
n.%20148
19
anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a
garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può
optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato
al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza
interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).
Il comma 66 aggiunge il comma 14-bis all’articolo 119 della legge 77/2020: per gli interventi di cui
al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile,
deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici.
Il comma 67 integra l’articolo 121 (34) della legge 77/2020. L’articolo 121 riguarda la trasformazione
delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile e prevede che I
soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di
credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un
credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il comma 67 introduce all’articolo 121 il comma 7-bis secondo il quale: Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall’articolo 119.
Il comma 76 modifica il comma 12 articolo 1 della legge 205/2017 (35) così riformulato: Per l'anno
2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) sistemazione a
verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.
34
https://www.anit.it/wp-content/uploads/2021/01/TESTO-COORDINATO-2021-ARTICOLI-119-e-121-DL34.pdf
35
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-
29&atto.codiceRedazionale=17G00222&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
20
Promozione investimenti nella raffinazione e bioraffinazione (Normativa Nazionale)
Il comma 159 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine
di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il
mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e
l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle
imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con
il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte
delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della
transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti
dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. La quota delle risorse rivenienti dal maggior
gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al
comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati
di finanza pubblica.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
21
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI
Modalità sostegno zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)
L’articolo 4-ter della legge 141/2019 (36) introduce Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. Il
territorio di ogni Parco Nazionale diventa zona economica ambientale (ZEA).
Secondo l’articolo 227 (37) del legge 77/2020 per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA)
nonché nelle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a
riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono
attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale
aderenti alle associazioni professionali e di guida del parco ai sensi della legge quadro sui parchi 6
dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza
dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
Con Decreto Ministero Ambiente 27 novembre 2020 vengono definite le modalità per la
distribuzione del contributo di cui al sopra citato articolo 227
TESTO DECRETO 27/11/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21A00124&elenco30giorni=false
Fondo investimenti nella chimica verde, mobilità elettrica , fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)
Il comma 124 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che Al
fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle
piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della
fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo
d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una
36
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
9-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
37
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di
cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
nonchè nelle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito un Fondo
con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che
svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione
del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il
fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o
più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della
corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019,
avere la sede operativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta, svolgere attività ecocompatibile secondo quanto
definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi
del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
22
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per
l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata
esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.
Secondo il comma 125 il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali
fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli
investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi
produttivi.
Secondo il comma 126 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni,
ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di
accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori
privati.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale)
I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone
economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle
disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con
riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al
fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato
pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come
obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria
giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con
materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la
mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi
di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che
tengano conto degli impatti sociali.
L’articolo 64 della Legge 120/2020 (38) prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo
1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) :
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con
sistemi intelligenti di gestione del traffico.
38
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
23
Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (39) nel limite di 2.500 milioni di euro per
l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Vedi Delibera CIPE: Approvazione dell’atto di indirizzo per le attività di cui all’articolo 64, comma
1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 (40).
Il comma 231 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che le
risorse disponibili sul Fondo suddetto sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo
articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a
2.500 milioni di euro
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Fondazione per il Futuri delle città (Normativa Nazionale)
l commi da 566 a 569 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) la
fondazione denominata « Fondazione per il futuro delle città », avente il compito di promuovere il
progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine
di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde
dell’Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
Il comma 569 prevede che per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della Fondazione è istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (Normativa Nazionale)
Il comma 743 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che
al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in
coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 (41) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (42), è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza
sostenibile cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.
Il comma 744 prevede che con provvedimento successivo dovranno essere definiti gli indicatori
volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati
di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato
regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea
in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione
39
https://www.sacesimest.it/chi-siamo
40
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2020/E200055.pdf
41
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A198%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.198.01.0013.01.ITA
42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.ITA
24
economica ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (43). Con la medesima delibera, al fine di
garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi
per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da
parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari,
nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi
mediante specifica piattaforma informatica.
Secondo il comma 745 Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione
ambientale, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati da Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti
nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da
due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con
funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli
oneri di funzionamento dello stesso.
Infine secondo il comma 746 al fine dell’attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente
articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. L’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui
decorrere dall’anno 2021.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Fondo per progetti pilota di educazione ambientale (Normativa Nazionale)
Il comma 759 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che Al fine di
realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi
delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle
zone economiche ambientali (parchi nazionali) di cui all'articolo 4- ter del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (44), nelle
riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
43
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
44
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-
13&atto.codiceRedazionale=19A07885&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
25
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui
al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che
coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo
periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica interessata.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Fondo rotazione l’attuazione del Programma Next Generation EU (Normativa Nazionale)
Il fondo è istituito dai commi da 1037 a 1050 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n°178 (legge
bilancio 2021)
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
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INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Diritto del pubblico interessato a ricorrere contro autorizzazione ambientali (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia (sentenza 14 gennaio 2021 causa C-826/18) è intervenuta su domanda
pregiudiziale sollevata contro una norma dei Paesi Bassi che prevede come solo gli interessati che
hanno presentato osservazioni, nel corso della procedura di preparazione per l’adozione di una
autorizzazione ambientale, possono proporre ricorso contro la decisione adottata al termine di
tale procedura, salvo che non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non essere
intervenuti. Inoltre, solo le censure dirette contro gli stessi aspetti della decisione impugnata
contestati nel corso della sua procedura di adozione sono ricevibili.
Oggetto del procedimento da cui è partita la domanda pregiudiziale era un allevamento intensivo
di suini con oltre 750 posti per le scrofe.
Diritto all’accesso alla giustizia del pubblico interessato
La Corte di Giustizia, nella sentenza qui esaminata, ricorda che in forza dell’articolo 9, paragrafo 2,
della convenzione di Aarhus (45), ciascuna parte, nel quadro della propria legislazione nazionale e
coerentemente con l’obiettivo di offrire al “pubblico interessato” un ampio accesso alla giustizia,
provvede affinché i membri del medesimo che abbiano interesse sufficiente o, in alternativa, che
facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi un organo giurisdizionale o a un altro organo
indipendente e imparziale per contestare la legittimità di decisioni rientranti nell’ambito di
applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione e, nei casi previsti dal diritto nazionale, ad altre
pertinenti disposizioni della stessa.
La Corte di Giustizia ricorda inoltre che secondo il paragrafo 5 articolo 2 della Convenzione di
Aarhus per pubblico interessato si intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei
processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini
della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative
che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale.
Limiti all’accesso alla giustizia del pubblico generico
Quindi sempre secondo la Corte di Giustizia l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus
ha lo scopo non già di conferire al pubblico in generale la legittimazione ad agire contro le
decisioni e gli altri atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di quest’ultima, relativi
ai progetti oggetto di una partecipazione del pubblico al processo decisionale, bensì di garantire
tale diritto ai soli membri del pubblico interessato che soddisfino determinati requisiti.
Precisa la Corte che se è pur vero che l’articolo 6 della Convenzione fa riferimento alla nozione di
pubblico interessato in realtà di applica solo al pubblico interessato infatti il paragrafo 2 articolo 6
della Convenzione afferma testualmente: “2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale
del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace,
mediante pubblici avvisi o individualmente.” Peraltro aggiunge la Corte diritto di partecipazione al
processo decisionale non potrebbe essere effettivo senza che l’interessato disponga anche del
diritto di essere informato del progetto e della procedura prevista nonché del diritto di accesso ai
45
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf
27
documenti di informazione, diritti tuttavia esplicitamente concessi ai soli membri del «pubblico
interessato» dall’articolo 6, paragrafi 2 e 6 (46), della convenzione di Aarhus.
Possibile interpretazione estensiva della nozione di pubblico che accede alla giustizia secondo il
diritto nazionale
Conclude quindi la Corte di Giustizia sul punto che l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di
Aarhus ha proprio lo scopo di garantire l’accesso al giudice, per impugnare un atto o una decisione
rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione, al solo «pubblico
interessato» che rispetti determinati requisiti. Questo non esclude che gli stati membri possano
nel loro diritto nazionale norme più favorevoli di quelle previste da tale convenzione, come norme
che prevedano una maggiore partecipazione al processo decisionale di cui all’articolo 6 della
medesima. Questo in coerenza con il paragrafo 3 articolo 9 della Convenzione che recita: “3. In
aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede
affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale
possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli
atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto
ambientale nazionale.”
Diritto di accesso alla giustizia del pubblico interessato e della associazioni a prescindere dalla loro
partecipazione al procedimento che precede l’atto finale impugnabile
Di contro la Corte di Giustizia chiarisce come dalla sua giurisprudenza risulta che i membri del
“pubblico interessato”, ai sensi della convenzione di Aarhus, devono poter esperire un ricorso
giurisdizionale contro gli atti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione, a prescindere dal
ruolo che hanno potuto svolgere al momento dell’istruzione della domanda, e che le parti di tale
convenzione non possono, pertanto, prevedere l’irricevibilità di un siffatto ricorso per il motivo
che il ricorrente ha partecipato al processo decisionale avente ad oggetto la decisione impugnata e
ha avuto modo di far valere il proprio punto di vista in tale occasione (sentenza del 15 ottobre
2009, C-263/08, punti 38 e 39 - 47).
La partecipazione al processo decisionale, afferma la Corte, in materia ambientale alle condizioni
fissate da detta convenzione è infatti diversa dall’esperimento di un ricorso giurisdizionale e
persegue una finalità diversa da quella di quest’ultimo, poiché tale ricorso può, ove necessario,
essere esperito contro la decisione adottata in esito a detto processo, cosicché tale partecipazione
non incide sulle condizioni di esperimento di detto ricorso.
Quindi, conclude la Corte di Giustizia, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus deve
essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si
riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui
all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali
46
“6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e
qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le
informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di
partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai
sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4.”
47
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=1569361
28
organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale
condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi
partecipato. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità
di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente
alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle
circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere
ragionevolmente addebitato.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D17C7CDB0C10FD4207747D0E
D224C4CB?text=&docid=236421&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&
cid=1570529
Definizione di comunicazione interna ai fini della esclusione dell’accesso alle informazioni
ambientali (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia (sentenza 20 gennaio 2021 causa C-619/19) è intervenuta in merito ad una
richiesta di informazioni ambientali diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti dello di un
Land della relativi al progetto di costruzione di infrastrutture di trasporto e sviluppo urbano.
I documenti ai quali il Land ha negato l’accesso (da cui il contenzioso che alla fine ha portato alla
sentenza della Corte UE) contengono, da un lato, un’informazione trasmessa alla direzione del
Ministero di Stato del Land Baden-Württemberg, relativa allo svolgimento dei lavori della
commissione d’inchiesta interessata, in merito all’intervento della polizia, il 30 settembre 2010,
nel parco del castello di Stoccarda e, dall’altro, note di tale Ministero relative all’attuazione di una
procedura di conciliazione sul progetto controverso.
L’articolo 4 della direttiva 2003/4 afferma che “1. Gli Stati membri possono disporre che una
richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi: …
d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati
incompleti;
e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato
dalla divulgazione.”
La Corte di Giustizia sull’accessibilità a tali tipologie di documenti afferma che:
a) l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere
interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le
informazioni che circolano all’interno di un’autorità pubblica e che, alla data della
domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, eventualmente
dopo la loro ricezione da parte di detta autorità e purché non siano state o non avrebbero
dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione.
b) l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere
interpretato nel senso che l’applicabilità dell’eccezione al diritto di accesso alle
informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un’autorità
pubblica non è limitata nel tempo. Tuttavia, tale eccezione può applicarsi solo nel periodo
in cui la tutela dell’informazione richiesta è giustificata.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236684&pageIndex=0&docl
ang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1570626
29
MARE
Finanziamenti per attività vigilanza Capitanerie (Normativa Nazionale)
Il comma 748 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine
di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera l’esercizio delle funzioni:
a) vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente
marino e costiero di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (48)
b) all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (legge quadro sui porti)
c) all’articolo 135 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n° 66 (49),
è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
Finanziamenti programmi monitoraggio ambiente marino (Normativa Nazionale)
Il comma 751 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al
fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (50), nell'ottica
dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera
omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti
dall'articolo 11, comma 3 (51), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di
6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 .
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
48
https://www.minambiente.it/sites/default/files/legge_08_07_1986_349.pdf
49
https://www.difesa.it/Content/Documents/Codice_aggiornato_con_DLgs_24febbraio2012.pdf
50
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/18/16G00144/sg
51
Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione
degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o
internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche
attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e,
comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190!vig=
30
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati (Normativa Nazionale)
I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti e possono
avere anche forma gassosa, come ad esempio il biometano che viene impiegato per i trasporti.
Nati come alternativa ai carburanti fossili, i biocarburanti sostenibili
rappresentano oggi la risposta più concreta per ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal settore dei
trasporti.
I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte
A dell’Allegato 3 del DM 2 marzo 2018. (52)
Il Decreto Ministero Sviluppo Economico 30 dicembre 2020 modifica ed integra sia il DM del
2014 che del 2018
TESTO DECRETO 30/12/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=20A07420&elenco30giorni=false
Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica (Normativa
Nazionale)
Il comma 77 articolo1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che ai soggetti
appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione
finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza
inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) (53), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al
comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi
statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e
rimaste a carico dell'acquirente.
Si vedano anche i commi 78 e 79.
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
52
https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biocarburanti
53
- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria
M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/codice-della-strada.pdf
31
Contributi ad acquisto autoveicoli a basse emissioni (Normativa Nazionale)
Articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede:
comma 651: Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2
e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2. Viene modificata la legge 30
dicembre 2018, n. 145 (54) ;
comma 652: Contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1 - 55) con emissioni fino
a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo ;
comma 653: I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di
fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (56) ;
comma 654: Contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a
61 g/Km e fino a 135 g/KM ;
comma 655: Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di
fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano
un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a
40.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto ;
comma 656: I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma
1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l’acquisto del veicolo di
cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell’importo, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l’acquirente può
in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali ;
comma 657: A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli
commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è
riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e
all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro
4/IV, secondo la tabella del comma;
comma 658: rottamazione veicoli;
comma 659: Rifinanziamento del fondo e ripartizione delle risorse per l’erogazione dei contributi
relativi all’acquisto degli autoveicoli. Si tratta del fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (57) .
TESTO LEGGE 178/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
54
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-
31&atto.codiceRedazionale=18G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
55
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
56
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-
31&atto.codiceRedazionale=18G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
57
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-
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  • 1. 1 Periodo dal 1 al 31 Gennaio 2021 LE NOVITÀ (1 ) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI GENNAIO 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................5 Istituzione Fondo per il risparmio di risorse idriche: bonus idrico (Normativa nazionale)5 Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica (Normativa Nazionale) ......................................................................................................................................................5 Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (Normativa Nazionale) ...................................................................................................................................6 Proroga entrata in vigore nuovi limiti del cromo esavalente nelle acque per il consumo umano (Normativa Nazionale)..................................................................................................6 AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ......................................................................................7 Tutela are di interesse geologico o speleologico (Normativa Nazionale)...............................7 Contributi per i parchi nazionali e are marine protette (Normativa Nazionale)................7 Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria) ......................................................................................................................................................8 ARIA ...............................................................................................................................................9 Rimboschimento delle città (Normativa Nazionale) ...............................................................9 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................10 Assunzioni uffici periferici Ministero Beni Culturali e il Turismo (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................10 CACCIA – TUTELA FAUNA SELVATICA............................................................................11 Massimale polizze per responsabilità civile attività di caccia (Normativa Nazionale)......11 Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica (Normativa Nazionale).................11 Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria) ....................................................................................................................................................11 Contenimento ungulati e ruolo delle guardie venatorie volontarie (Giurisprudenza Nazionale) .................................................................................................................................12 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................14 Estensione delle risorse da Asta delle quote di emissioni di gas ad effetto serra (Normativa Nazionale).............................................................................................................14 ENERGIA.....................................................................................................................................15 Recupero facciata edifici (Normativa Nazionale) .................................................................15 Detrazione fiscali per introduzione gruppi elettrogeni di nuova generazione (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................15 Detrazioni fiscali per efficientamento energetico sugli edifici civili (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................15 Promozione investimenti nella raffinazione e bioraffinazione (Normativa Nazionale).....20 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI................................................................................21 Modalità sostegno zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)............................21 Fondo investimenti nella chimica verde, mobilità elettrica , fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................21
  • 3. 3 Garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................22 Fondazione per il Futuri delle città (Normativa Nazionale) ................................................23 Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................23 Fondo per progetti pilota di educazione ambientale (Normativa Nazionale).....................24 Fondo rotazione l’attuazione del Programma Next Generation EU (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................25 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................26 Diritto del pubblico interessato a ricorrere contro autorizzazione ambientali (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................26 Definizione di comunicazione interna ai fini della esclusione dell’accesso alle informazioni ambientali (Giurisprudenza Comunitaria).....................................................28 MARE ...........................................................................................................................................29 Finanziamenti per attività vigilanza Capitanerie (Normativa Nazionale) .........................29 Finanziamenti programmi monitoraggio ambiente marino (Normativa Nazionale) ........29 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................30 Immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................30 Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica (Normativa Nazionale).............................................................................................................30 Contributi ad acquisto autoveicoli a basse emissioni (Normativa Nazionale)....................31 Rifinanziamento del c.d. “marebonus” (Normativa Nazionale)..........................................32 Rifinanziamento del c.d. “ferrobonus” (Normativa Nazionale) ..........................................32 Rifinanziamento programma sperimentale buono mobilità (Normativa Nazionale)........32 Pianificazione infrastrutture ricariche auto elettriche (Normativa Nazionale).................32 NUCLEARE .................................................................................................................................33 Carta Nazionale per la localizzazione del Deposito Nazionale rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale).............................................................................................................33 Contributi 2018-2019 per siti ospitanti centrali o impianti del ciclo dei combustibili nucleari (Normativa Nazionale)..............................................................................................33 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE ...................................................................34 Stato di previsione del Ministero dell'ambiente (Normativa Nazionale .............................34 RIFIUTI........................................................................................................................................36 Fondo per la promozione della tariffazione puntuale rifiuti urbani (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................36 Disposizioni per fronteggiare la procedura di infrazione su discariche abusive (Normativa Nazionale).............................................................................................................36 Contributo a utilizzatori di imballaggi (Normativa Nazionale)...........................................36 Contributi per compostiere di comunità (Normativa Nazionale)........................................38
  • 4. 4 Comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo di prodotti (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................38 Accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio oli esausti (Normativa Nazionale) ....................................................................39 Metodologia sui fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (Normativa Nazionale) .............................................................39 RUMORE .....................................................................................................................................41 Modalità regionale nella gestione del rumore da autodronomo (Giurisprudenza Nazionale) .................................................................................................................................41 SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA..................................................................................43 Assunzione per azione di difesa idrogeologica - Carta Geologica (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................43 VIA – VAS ....................................................................................................................................44 Convenzione con Ispra per istruttorie in materia di VIA AIA (Normativa Nazionale)....44 Accelerazione procedure VIA per opere connesse alle Olimpiadi 2026 (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................44 VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................45 Risorse per i Caschi Verdi per l’Ambiente (Normativa Nazionale)...................................45
  • 5. 5 ACQUE TUTELA E GESTIONE Istituzione Fondo per il risparmio di risorse idriche: bonus idrico (Normativa nazionale) La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce , nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica (Normativa Nazionale) Il comma 752 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n°178 (legge di bilancio 2021) prevede che Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
  • 6. 6 Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (Normativa Nazionale) Il comma 1087 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) prevede che al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 (2), per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. Il comma 1088 definisce i limiti del credito di imposta suddetto. In particolare il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Il comma 1089 definisce le modalità di controllo del filtraggio oggetto del credito di imposta. In particolare nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate- Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Proroga entrata in vigore nuovi limiti del cromo esavalente nelle acque per il consumo umano (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Salute 14 novembre 2016, in attuazione della direttiva 98/83/CE (3) relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, aveva fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l. Ora con Decreto Ministero Salute 7 gennaio 2021 viene ulteriormente prorogata l’entrata in vigore di questo limite al 30 giugno 2021. TESTO DECRETO 7/1/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00351&elenco30giorni=false 2 http://www.servicegas.ea29.com/res/site138666/res765312_03-Normativa-specifica-sui-Gas-Alimentari_Dssa- Livesu.pdf 3 Ora superata dalla Direttiva UE 2020/2184 che dovrà essere recepita in Italia entro il 2023 (vedi file News Lex Dicembre 2020 a questo link https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 7. 7 AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ Tutela are di interesse geologico o speleologico (Normativa Nazionale) Il comma 91 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 92 prevede che Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo. Secondo il comma 93 un apposito Decreto Ministeriale ripartirà le risorse del Fondo tra le Regioni nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche: a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri; b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015- 2019; c) ubicazione in siti di interesse comunitario. Secondo il comma 94 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Contributi per i parchi nazionali e are marine protette (Normativa Nazionale) Secondo il comma 736 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all’articolo 1, comma 43 (4), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Secondo il comma 737 al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (5), l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (6), è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 4 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0612/sg 5 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200 1-02-22&atto.codiceRedazionale=001A0850 6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/04/001G0148/sg
  • 8. 8 Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 che modifica il Regolamento REACH n.1907/2006 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. In particolare il nuovo Regolamento 2021/57 modifica l’allegato XVII al Regolamento 1907/2006 prevedendo che Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività: a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso; b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività. TESTO REGOLAMENTO 2021/57: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=IT 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20200227
  • 9. 9 ARIA Rimboschimento delle città (Normativa Nazionale) L’articolo 4 della legge 141 del 2019 (8) prevede che per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (9), è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La copertura di questo onere è garantita , per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (10), versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Con Decreto Ministero Ambiente 9 ottobre 2020 (11) sono state definite le modalità di progettazione degli interventi selezionati (12) da detto programma. Ora secondo il comma 570 articolo 1 della legge 30 dicembre n° 178 (legge di bilancio 2021), al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l’autorizzazione di spesa prevista dal sopra citato articolo 4 della legge 141/2019 è incrementata di 3 milioni di euro per l’anno 2021. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false 8 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 9-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false 9 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12774 10 https://www.minambiente.it/pagina/aste-ets 11 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-11-11&atto.codiceRedazionale=20A06097&elenco30giorni=false 12 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_riforestazione.pdf
  • 10. 10 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Assunzioni uffici periferici Ministero Beni Culturali e il Turismo (Normativa Nazionale) Il comma 928 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 modifica l’articolo 24 della legge 126/2020 (13) che risulta così formulato. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (14 ), incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (15 ), per la durata massima di quindici mesi. Il limite di spesa con la modifica apportata diventa di 24 milioni di euro per il 2021 (nella versione precedente erano 16). Ai nuovi collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false 13 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false 14 338. Al fine di perseguire piu' efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. 15 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  • 11. 11 CACCIA – TUTELA FAUNA SELVATICA Massimale polizze per responsabilità civile attività di caccia (Normativa Nazionale) Il Decreto del Ministero Politiche Agricole del 23 dicembre 2020 ha aggiornato i massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00168&elenco30giorni=false Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica (Normativa Nazionale) Il comma 757 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (legge quadro caccia), con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (16), e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (17). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Secondo il comma 758 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Divieti uso piombo nelle munizioni in prossimità di zone umide (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 che modifica il Regolamento REACH n.1907/2006 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. In particolare il nuovo Regolamento 2021/57 modifica l’allegato XVII al Regolamento 1907/2006 prevedendo che Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività: a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso; b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività. TESTO REGOLAMENTO 2021/57: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=IT 16 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF 17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20200227
  • 12. 12 Contenimento ungulati e ruolo delle guardie venatorie volontarie (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 6 del 2021 interviene su una normativa regionale che disciplina il ruolo delle guardie venatorie volontarie in materia di attività di contenimento della presenza di ungulati. LA NORMA REGIONALE OGGETTO DI GIUDIZIO DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE In particolare la norma regionale oggetto di impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale riguarda due periodi di uno stesso articolo: Prima norma contestata: “la struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della L.R. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica; “ Secondo norma contestata: “ … a tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi”. MOTIVO DI RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA PRIMA NORMA CONTESTATA Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole del fatto che la legge regionale interviene nella materia ambientale, di esclusiva competenza statale, attribuendo al personale in possesso di decreto prefettizio come guardia particolare giurata l'attuazione delle misure di controllo faunistico, in violazione di quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 (19). In particolare il comma 2 di detto articolo 19 recita: “2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.” Quindi secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attribuzione, da parte della legge regionale, dell'attuazione delle misure di controllo faunistico a soggetti diversi da quelli indicati dalla norma nazionale comporterebbe un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale. Pertanto, la legge regionale impugnata, violando la prescrizione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, avrebbe determinato un'illegittima invasione nelle competenze statali in materia ambientale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost MOTIVO DI RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA SECONDA NORMA CONTESTATA Viene contestata la norma regionale (sopra riportata) che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica, nell'attuazione degli interventi di controllo faunistico. Secondo la difesa dello Stato la norma è suscettibile di ambiguità 19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157~art12
  • 13. 13 interpretative, non essendo specificato né quale sia l'autorità competente, né quali siano i provvedimenti adottabili, così da comportare possibili illegittime invasioni nell'ambito della materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Relativamente alla contestazione sulla prima norma regionale, la Corte Costituzionale la considera non fondata Secondo la Corte è vero che la norma regionale prevede sostanzialmente anche l’abbattimento degli ungulati ma in area urbana in quanto detta presenza mette in discussione la sicurezza pubblica, quindi, conclude la Corte, non siamo nel campo della caccia selettiva e quindi non siamo nell’ambito della materia ambiente di competenza esclusiva dello Stato. Precisa ulteriormente la Corte come sia: “evidente che la sicurezza e il decoro delle aree urbane non possano consentire la presenza di una fauna selvatica di grossa taglia quali gli ungulati, e ciò distingue i richiamati interventi di contenimento da quelli previsti in ambito ambientale dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 «per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”. Relativamente alla contestazione della seconda norma regionale, la Corte Costituzionale la considera infondata Secondo la Corte la norma impugnata prevede che la polizia amministrativa possa richiedere all'autorità competente i «provvedimenti necessari» a garantire la tutela e l'incolumità pubblica e, quindi, conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l'intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. Invero, è proprio la genericità della prescrizione dettata dalla norma regionale contestata ad escludere che si verifichino la confusione e i dubbi interpretativi prospettati dalla difesa dello Stato e l'interferenza nella materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l'attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare. TESTO SENTENZA 6/2021: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/013
  • 14. 14 EFFETTO SERRA Estensione delle risorse da Asta delle quote di emissioni di gas ad effetto serra (Normativa Nazionale) Il comma 82 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021) modifica il comma 8 l’articolo 23 del Decreto Legislativo 47/2020 (20) che nella nuova versione così risulta: La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In altri termini si tratta di una estensione delle risorse dalle aste anche a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false 20 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-06-23&atto.codiceRedazionale=20A03251
  • 15. 15 ENERGIA Recupero facciata edifici (Normativa Nazionale) Il comma 59 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (Legge di bilancio 2021) sposta fino al 2021 la detrazione di imposta lorda (prevista dal comma 29 articolo 1 legge 160/2019 (21) fino al 90% per la copertura delle spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (22) ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Detrazione fiscali per introduzione gruppi elettrogeni di nuova generazione (Normativa Nazionale) Il comma 1 articolo 16-bis del DPR 917/1986 e s.m.i. (23) prevede una detrazione fiscale pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi Il comma 60 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) estende la suddetta detrazione, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Detrazioni fiscali per efficientamento energetico sugli edifici civili (Normativa Nazionale) Il comma 66 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) modifica l’articolo 119 (24) della legge 77/2020 che aveva rivisto le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14 (25)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente. In particolare il nuovo comma 66 prevede che la copertura della detrazioni riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (prima 31 dicembre 2021). 21 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12- 30&atto.codiceRedazionale=19G00165&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 22 A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 23 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_T esto+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/fd17e3a2-9839-bab2-f372-4846137e5935 24 Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false 25 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
  • 16. 16 Inoltre sempre il comma 66 prevede che tali detrazioni siano da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022. Sempre il comma 66 prevede che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa sopra indicata , senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Il comma 66 modifica il comma 1-bis dell’articolo 119 legge 77/2020 così riformulato: Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” (della unità immobiliare indipendente) si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Sempre il comma 66 introduce il comma 1 quater all’articolo 119 della legge 77/2020 secondo cui sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 (scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Il comma 66 modifica l’articolo 119 legge 77/2020 prevedendo che le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14 (26)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente si applichino anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. Il comma 66 modifica l’articolo 119 legge 77/2020 relativamente agli interventi previsti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La modifica afferma che le detrazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il comma 66 modifica l’articolo 119 della legge 77/2020 prevedendo che per gli interventi antisismici l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. 26 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
  • 17. 17 Il comma 66 modifica l’articolo 119 della legge 77/2020 prevedendo che I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Il comma 66 modifica il comma 5 articolo 119 della legge 77/2020 così riformulato: Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (27), ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (28), spetta, perle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (29), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Il comma 66 sostituisce il comma 8 articolo 119 della legge 77/2020, così riformulato: Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter (30) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari 27 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0412.htm#:~:text=Decreto%20del%20Presidente%20della%20Re pubblica%2026%20agosto%201993%2C,4%2C%20della%20legge%209%20gennaio%201991%2C%20n.%2010 28 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_T esto+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/fd17e3a2-9839-bab2-f372-4846137e5935 29 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#:~:text=D.P.R.%206%20giugno%202001%2C%20n.% 20380%20Testo%20unico,%E2%80%93%20Attivit%C3%A0%20edilizia.%20TITOLO%20I%20- %20Disposizioni%20generali 30 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63
  • 18. 18 importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Il comma 66 introduce il comma 8bis all’articolo 119 della legge 77/2020 per cui: per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) (31), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (32), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Il comma 66 modifica il comma 10 articolo 119 della legge 77/2020 per cui: le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Il comma 66 modifica il comma 9-bis articolo 119 della legge 77/2020 prevedendo che: Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Il comma 66 integra il comma 14 articolo 119 della legge 77/2020 con questo periodo: l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (33), purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b)preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque 31 dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche 32 dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 33 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0137.htm#:~:text=Decreto%20del%20Presidente%20della%20Re pubblica%207%20agosto%202012%2C,modificazioni%2C%20dalla%20legge%2014%20settembre%202011%2C%20 n.%20148
  • 19. 19 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). Il comma 66 aggiunge il comma 14-bis all’articolo 119 della legge 77/2020: per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici. Il comma 67 integra l’articolo 121 (34) della legge 77/2020. L’articolo 121 riguarda la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile e prevede che I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 67 introduce all’articolo 121 il comma 7-bis secondo il quale: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119. Il comma 76 modifica il comma 12 articolo 1 della legge 205/2017 (35) così riformulato: Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 34 https://www.anit.it/wp-content/uploads/2021/01/TESTO-COORDINATO-2021-ARTICOLI-119-e-121-DL34.pdf 35 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12- 29&atto.codiceRedazionale=17G00222&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
  • 20. 20 Promozione investimenti nella raffinazione e bioraffinazione (Normativa Nazionale) Il comma 159 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
  • 21. 21 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI Modalità sostegno zone economiche ambientali (Normativa Nazionale) L’articolo 4-ter della legge 141/2019 (36) introduce Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. Il territorio di ogni Parco Nazionale diventa zona economica ambientale (ZEA). Secondo l’articolo 227 (37) del legge 77/2020 per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) nonché nelle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e di guida del parco ai sensi della legge quadro sui parchi 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. Con Decreto Ministero Ambiente 27 novembre 2020 vengono definite le modalità per la distribuzione del contributo di cui al sopra citato articolo 227 TESTO DECRETO 27/11/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21A00124&elenco30giorni=false Fondo investimenti nella chimica verde, mobilità elettrica , fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) Il comma 124 articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una 36 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 9-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false 37 1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 nonchè nelle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere la sede operativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta, svolgere attività ecocompatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  • 22. 22 dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale. Secondo il comma 125 il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi. Secondo il comma 126 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale) I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. L’articolo 64 della Legge 120/2020 (38) prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) : a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con sistemi intelligenti di gestione del traffico. 38 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
  • 23. 23 Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (39) nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Vedi Delibera CIPE: Approvazione dell’atto di indirizzo per le attività di cui all’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (40). Il comma 231 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che le risorse disponibili sul Fondo suddetto sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Fondazione per il Futuri delle città (Normativa Nazionale) l commi da 566 a 569 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) la fondazione denominata « Fondazione per il futuro delle città », avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza. Il comma 569 prevede che per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 743 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 (41) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (42), è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria. Il comma 744 prevede che con provvedimento successivo dovranno essere definiti gli indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione 39 https://www.sacesimest.it/chi-siamo 40 http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2020/E200055.pdf 41 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A198%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.198.01.0013.01.ITA 42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.ITA
  • 24. 24 economica ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (43). Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica. Secondo il comma 745 Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati da Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. Infine secondo il comma 746 al fine dell’attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall’anno 2021. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Fondo per progetti pilota di educazione ambientale (Normativa Nazionale) Il comma 759 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali (parchi nazionali) di cui all'articolo 4- ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (44), nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 43 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 44 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12- 13&atto.codiceRedazionale=19A07885&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
  • 25. 25 Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Fondo rotazione l’attuazione del Programma Next Generation EU (Normativa Nazionale) Il fondo è istituito dai commi da 1037 a 1050 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n°178 (legge bilancio 2021) TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
  • 26. 26 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Diritto del pubblico interessato a ricorrere contro autorizzazione ambientali (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia (sentenza 14 gennaio 2021 causa C-826/18) è intervenuta su domanda pregiudiziale sollevata contro una norma dei Paesi Bassi che prevede come solo gli interessati che hanno presentato osservazioni, nel corso della procedura di preparazione per l’adozione di una autorizzazione ambientale, possono proporre ricorso contro la decisione adottata al termine di tale procedura, salvo che non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non essere intervenuti. Inoltre, solo le censure dirette contro gli stessi aspetti della decisione impugnata contestati nel corso della sua procedura di adozione sono ricevibili. Oggetto del procedimento da cui è partita la domanda pregiudiziale era un allevamento intensivo di suini con oltre 750 posti per le scrofe. Diritto all’accesso alla giustizia del pubblico interessato La Corte di Giustizia, nella sentenza qui esaminata, ricorda che in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus (45), ciascuna parte, nel quadro della propria legislazione nazionale e coerentemente con l’obiettivo di offrire al “pubblico interessato” un ampio accesso alla giustizia, provvede affinché i membri del medesimo che abbiano interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale per contestare la legittimità di decisioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione e, nei casi previsti dal diritto nazionale, ad altre pertinenti disposizioni della stessa. La Corte di Giustizia ricorda inoltre che secondo il paragrafo 5 articolo 2 della Convenzione di Aarhus per pubblico interessato si intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale. Limiti all’accesso alla giustizia del pubblico generico Quindi sempre secondo la Corte di Giustizia l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus ha lo scopo non già di conferire al pubblico in generale la legittimazione ad agire contro le decisioni e gli altri atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di quest’ultima, relativi ai progetti oggetto di una partecipazione del pubblico al processo decisionale, bensì di garantire tale diritto ai soli membri del pubblico interessato che soddisfino determinati requisiti. Precisa la Corte che se è pur vero che l’articolo 6 della Convenzione fa riferimento alla nozione di pubblico interessato in realtà di applica solo al pubblico interessato infatti il paragrafo 2 articolo 6 della Convenzione afferma testualmente: “2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente.” Peraltro aggiunge la Corte diritto di partecipazione al processo decisionale non potrebbe essere effettivo senza che l’interessato disponga anche del diritto di essere informato del progetto e della procedura prevista nonché del diritto di accesso ai 45 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf
  • 27. 27 documenti di informazione, diritti tuttavia esplicitamente concessi ai soli membri del «pubblico interessato» dall’articolo 6, paragrafi 2 e 6 (46), della convenzione di Aarhus. Possibile interpretazione estensiva della nozione di pubblico che accede alla giustizia secondo il diritto nazionale Conclude quindi la Corte di Giustizia sul punto che l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus ha proprio lo scopo di garantire l’accesso al giudice, per impugnare un atto o una decisione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione, al solo «pubblico interessato» che rispetti determinati requisiti. Questo non esclude che gli stati membri possano nel loro diritto nazionale norme più favorevoli di quelle previste da tale convenzione, come norme che prevedano una maggiore partecipazione al processo decisionale di cui all’articolo 6 della medesima. Questo in coerenza con il paragrafo 3 articolo 9 della Convenzione che recita: “3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.” Diritto di accesso alla giustizia del pubblico interessato e della associazioni a prescindere dalla loro partecipazione al procedimento che precede l’atto finale impugnabile Di contro la Corte di Giustizia chiarisce come dalla sua giurisprudenza risulta che i membri del “pubblico interessato”, ai sensi della convenzione di Aarhus, devono poter esperire un ricorso giurisdizionale contro gli atti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere al momento dell’istruzione della domanda, e che le parti di tale convenzione non possono, pertanto, prevedere l’irricevibilità di un siffatto ricorso per il motivo che il ricorrente ha partecipato al processo decisionale avente ad oggetto la decisione impugnata e ha avuto modo di far valere il proprio punto di vista in tale occasione (sentenza del 15 ottobre 2009, C-263/08, punti 38 e 39 - 47). La partecipazione al processo decisionale, afferma la Corte, in materia ambientale alle condizioni fissate da detta convenzione è infatti diversa dall’esperimento di un ricorso giurisdizionale e persegue una finalità diversa da quella di quest’ultimo, poiché tale ricorso può, ove necessario, essere esperito contro la decisione adottata in esito a detto processo, cosicché tale partecipazione non incide sulle condizioni di esperimento di detto ricorso. Quindi, conclude la Corte di Giustizia, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali 46 “6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4.” 47 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=& occ=first&part=1&cid=1569361
  • 28. 28 organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D17C7CDB0C10FD4207747D0E D224C4CB?text=&docid=236421&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1& cid=1570529 Definizione di comunicazione interna ai fini della esclusione dell’accesso alle informazioni ambientali (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia (sentenza 20 gennaio 2021 causa C-619/19) è intervenuta in merito ad una richiesta di informazioni ambientali diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti dello di un Land della relativi al progetto di costruzione di infrastrutture di trasporto e sviluppo urbano. I documenti ai quali il Land ha negato l’accesso (da cui il contenzioso che alla fine ha portato alla sentenza della Corte UE) contengono, da un lato, un’informazione trasmessa alla direzione del Ministero di Stato del Land Baden-Württemberg, relativa allo svolgimento dei lavori della commissione d’inchiesta interessata, in merito all’intervento della polizia, il 30 settembre 2010, nel parco del castello di Stoccarda e, dall’altro, note di tale Ministero relative all’attuazione di una procedura di conciliazione sul progetto controverso. L’articolo 4 della direttiva 2003/4 afferma che “1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi: … d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti; e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.” La Corte di Giustizia sull’accessibilità a tali tipologie di documenti afferma che: a) l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che circolano all’interno di un’autorità pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, eventualmente dopo la loro ricezione da parte di detta autorità e purché non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione. b) l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che l’applicabilità dell’eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un’autorità pubblica non è limitata nel tempo. Tuttavia, tale eccezione può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela dell’informazione richiesta è giustificata. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236684&pageIndex=0&docl ang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1570626
  • 29. 29 MARE Finanziamenti per attività vigilanza Capitanerie (Normativa Nazionale) Il comma 748 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera l’esercizio delle funzioni: a) vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente marino e costiero di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (48) b) all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (legge quadro sui porti) c) all’articolo 135 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n° 66 (49), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false Finanziamenti programmi monitoraggio ambiente marino (Normativa Nazionale) Il comma 751 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (50), nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3 (51), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 . TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false 48 https://www.minambiente.it/sites/default/files/legge_08_07_1986_349.pdf 49 https://www.difesa.it/Content/Documents/Codice_aggiornato_con_DLgs_24febbraio2012.pdf 50 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/18/16G00144/sg 51 Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190!vig=
  • 30. 30 MOBILITÀ SOSTENIBILE Immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati (Normativa Nazionale) I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti e possono avere anche forma gassosa, come ad esempio il biometano che viene impiegato per i trasporti. Nati come alternativa ai carburanti fossili, i biocarburanti sostenibili rappresentano oggi la risposta più concreta per ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal settore dei trasporti. I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell’Allegato 3 del DM 2 marzo 2018. (52) Il Decreto Ministero Sviluppo Economico 30 dicembre 2020 modifica ed integra sia il DM del 2014 che del 2018 TESTO DECRETO 30/12/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=20A07420&elenco30giorni=false Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica (Normativa Nazionale) Il comma 77 articolo1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede che ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) (53), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente. Si vedano anche i commi 78 e 79. TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false 52 https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biocarburanti 53 - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/codice-della-strada.pdf
  • 31. 31 Contributi ad acquisto autoveicoli a basse emissioni (Normativa Nazionale) Articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021) prevede: comma 651: Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2. Viene modificata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (54) ; comma 652: Contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1 - 55) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo ; comma 653: I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (56) ; comma 654: Contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM ; comma 655: Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto ; comma 656: I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l’acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell’importo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l’acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali ; comma 657: A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la tabella del comma; comma 658: rottamazione veicoli; comma 659: Rifinanziamento del fondo e ripartizione delle risorse per l’erogazione dei contributi relativi all’acquisto degli autoveicoli. Si tratta del fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (57) . TESTO LEGGE 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false 54 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12- 31&atto.codiceRedazionale=18G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 55 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente 56 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12- 31&atto.codiceRedazionale=18G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 57 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12- 31&atto.codiceRedazionale=18G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario