1. News 32/A/2015
Lunedì, 17 Agosto 2015
Urbanistica. Piscina di quasi mq. 150 necessita del permesso di costruire.
TAR Calabria, Sez. II, n. 1066, del 11 giugno 2015
Per quanto concerne la realizzazione di una piscina, è decisiva l'osservazione in forza
della quale la piscina comporta, in ogni caso, una durevole trasformazione del
territorio. L’intervento edilizio in questione, tenendo peraltro conto che la piscina
oggetto della segnalazione di inizio attività, pur composta da pennelli prefabbricati,
ha la rilevante dimensione di quasi mq. 150, necessitava, quindi, del permesso di
costruire. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Fonte:lexambiente.it
Urbanistica. Parcheggi pertinenziali in area a verde pubblico
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2769, del 5 giugno 2015
La giurisprudenza di questo Consiglio ha già risolto favorevolmente la questione
relativa alla possibilità di far coesistere la destinazione a verde pubblico di un’area
con quella di realizzarvi nel sottosuolo parcheggi pertinenziali, stante l’evidente
inidoneità della destinazione a parcheggio del sottosuolo a sottrarre l’area
sovrastante alle sue finalità di interesse pubblico. Per le medesime ragioni, la
richiamata compatibilità resta ammessa solo a condizione che la realizzazione dei
parcheggi interrati non sottragga né in tutto, né in parte aree tipicamente destinate,
sul soprasuolo, a verde attrezzato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti. L’idrobios (carniccio) è idoneo alla produzione di biogas.
TAR Piemonte (BS), Sez. I, n. 795, del 4 giugno 2015
L’idrobios (carniccio) è idoneo alla produzione di biogas, perché la disciplina
comunitaria consente di utilizzare a questo scopo i sottoprodotti animali di categoria
3 (art. 10 e 14-f del Reg. CE 21 ottobre 2009 n. 1069/2009). La qualificazione come
sottoprodotto esclude che l’idrobios possa essere assimilato ai rifiuti. La natura di
sottoprodotto deriva, oltre che dalla diretta qualificazione comunitaria, anche dal
fatto che l’idrobios è commercializzato come fertilizzante e dunque non è una
sostanza di cui il produttore voglia sbarazzarsi. La possibilità che venga
2. commercializzato idrobios contenente inquinanti non può essere esclusa, ma il
principio di precauzione deve essere temperato dal principio di proporzionalità: di
conseguenza, non si può estendere direttamente la disciplina del trattamento dei
rifiuti, ma le prescrizioni allegate all’autorizzazione dell’impianto e i controlli nel corso
dell’esercizio, devono applicare i medesimi limiti di emissione previsti per i rifiuti, in
relazione agli inquinanti che si presume possano essere presenti
nell’idrobios. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Fonte:lexambiente.it
Modifica del DM 27 settembre 2010 concernente la definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica.
E’ stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale
recante “modifica del DM 27 settembre 2010 concernente la definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica”
Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso
comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva
rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto
disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.
Le modifiche, richieste dalla Commissione europea, contenute nel decreto
riguardano:
- il codice dei rifiuti 101208 che non potrà più essere smaltito in discarica senza la
preventiva caratterizzazione;
- l’introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei
rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non
pericolosi;
- l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di
carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per
rifiuti non pericolosi.
Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea il decreto
contiene anche misure volte a:
1.Eliminare la deroga al parametro TOC per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle
sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
2.Migliorare l’applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC per
l’accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;
3.Chiarire l’applicabilità del parametro TDS in alternativa ai parametri solfati e cloruri.
Fonte:minambiente.it