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a cura di Mauro Livraga
ELEMENTI
DEL SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATICA
DEI DOCUMENTI
• Il sistema di protocollo informatico non è la
riproduzione informatizzata del registro
cartaceo, ma un insieme integrato e coordinato
di azioni relative alla produzione, gestione e
conservazione dei documenti cartacei e
informatici di un ente
pubblicoorganizzazione. Il solo registro di
protocollo informatico non è sufficiente per
creare un sistema di gestione, che deve essere
integrato con un gestionale documentale e la
conservazione a medio-lungo termine.
a cura di Mauro Livraga
Di cosa vogliamo parlare?/1
Documento
Profilo
Modulo
Dematerializzazione
Archivio
Affare
Allegato
Fascicolo
Fascicolazione
Copia
Minuta
Originale
a cura di Mauro Livraga
Di cosa vogliamo parlare?2
Registro
Repertorio/Elenco dei fascicoli
Serie
Titolario/Quadro di classificazione
Protocollo (Registro di protocollo)
Scansione
Classificazione
E-mail
Albo pretorio
Procedimento amministrativo
a cura di Mauro Livraga
Documento 1
• Oggetto che serve a provare, dimostrare, attestare
qualcosa.
• Il documento è una cosa materiale (res), sul quale
sono impressi segni capaci di rappresentare un
atto, un fatto, una realtà esterna alla cosa, il
documento è una cosa rappresentativa è cioè
rappresentazione di volontà o azione.
• In quanto cosa materiale rappresentativa il
documento è un bene oggetto di diritti ai sensi
dell’articolo 33 del C.c.
a cura di Mauro Livraga
Documento 2
• Il documento prova l’esistenza di diritti di un
soggetto, deve pertanto esserne garantita la
conservazione.
• Il documento giuridico: “una cosa che porta con sé la
rappresentazione di un fatto o di un atto avente
rilevanza giuridica” (A. Masucci).
• Il documento amministrativo: ex art. 1 dPR 445/00
“rappresentazione, comunque formata, del contenuto
di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni,
o comunque utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa.
a cura di Mauro Livraga
Documento 3
• Gli elementi costitutivi essenziali sono:
- l’autore,
- il destinatario,
- l’oggetto,
- il tempo e il luogo,
- la sottoscrizione.
a cura di Mauro Livraga
Documento 4/Oggettivazione
• Se si vuole avere la capacità da parte del sistema
documentario di creare i profili (vedi)
automaticamente e di cercare i contenuti dei
documenti e dei profili sempre automaticamente,
sarà necessario adottare regole certe di scrittura
che arrivino fini a dettagliare operazioni pratiche
fra le quali quella dell’oggettivazione per la quale
è necessario introdurre termini standard di
identificazione (thesaurus) e la regola aurea di non
più di un oggetto per documento.
a cura di Mauro Livraga
Analogico/Cartaceo
• Documento analogico/cartaceo
• Copia cartacea di originale informatico
(vedi)
• Moduli (vedi)
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico 1
• La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, dPR 445/00, art. 1, c. 1, lett.
b.
• “un documento informatico è sempre costituito da un
insieme di valori binari registrati su un supporto di
memorizzazione che, attraverso un processo di lettura
e decodifica, eseguito in un determinato ambiente
tecnologico composto da hardware, software
applicativo e software di base, diventa rappresentativo
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (S.
Pigliapoco).
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico 2
• La cosa materiale (res) è un supporto informatico
collegato con un elaboratore elettronico a sua volta
collegato con un video (offrono una
rappresentazione –rappresentazione della
rappresentazione?).
• Scrittura per impulsi elettronici. Visualizzazione
su monitor. Non vera e propria scrittura, ma
documento che soddisfa la forma scritta quoad
effectum.
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico 3 (Venturato)
• Il documento informatico, o digitale, è una
rappresentazione astratta, rispetto a quello
cartaceo che è un oggetto fisico, e numerica
della realtà: l’informazione è codificata,
memorizzata su supporti fisici discontinui, e
di fatto, non direttamente accessibili, mentre
l’informazione è direttamente accessibile,
ricorrendo alle proprie capacità intellettuali,
con il documento cartaceo.
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico/Firma 1
• La firma elettronica: quella diffusa in Italia
è una firma digitale, ossia il risultato di un
algoritmo di crittografia a chiavi
asimmetriche applicato all’impronta digitale
del file contenete la rappresentazione del
documento (S. Pigliapoco).
• Attribuzione di data certa: marca temporale
e notaio elettronico.
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico/Firma 2
• La piena rilevanza giuridica di un
documento informatico è stata attribuita al a
quello sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con forma digitale
• Nell’ordinamento italiano abbiamo quattro
tipi di firma elettronica: elettronica,
avanzata, qualificata (reintrodotta con il
nuovo CAD) e digitale. In Europa solo due.
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico/Firma 3
• La rilevanza giuridica della firma digitale è
notevole poiché soddisfa “il requisito della forma
scritta (autografia=paternità).
• Sotto il profilo probatorio la firma elettronica è
liberamente valutabile dal giudice, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità e immodificabilità. La firma
elettronica qualificata, avanzata e digitale hanno
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice
civile (art 21 CAD).
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico 4
• Acquisizione per via telematica o
supporto informatico, per copia
immagine di analogico,
acquisizione copia informatica di
analogico.
• Acquisizione di moduli informatici
o formulari resi disponibili
all’utenza.
• Acquisizione di dati da una o più
base dati.
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico 5
• Immodificabilità del contenuto e della forma: problema dei
formati; il problema della conservazione e l’inevitabile
perdita dei documenti originali.
• Per la creazione del documento informatico dovranno
essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili,
preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf,
txt e xml, evitando i formati proprietari (doc, xls). (vedere
circolare 3 settembre 2010 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione).
• Volontà dell’autore.
• Supporti di memorizzazione.
• Riproducibilità: possibilità di riprodurre e fare copie,
duplicati o estratti dei documenti informatici.
• Al documento informatico non immodificabile è associato
un riferimento temporale.
a cura di Mauro Livraga
Il documento informatico 6
• Accessibilità:
- autenticazione informatica degli utenti;
- profili di autorizzazione, associato a ogni utente;
- profili di accessibilità, associato a ogni documento e fascicolo
elettronico;
- protezione informatica.
• Trasferibilità: posta elettronica certificata.
• Leggibilità:
capacità di rappresentarlo a video o di riprodurlo su altro supporto
idoneo, in forma autentica.
• Sicurezza informatica.
a cura di Mauro Livraga
Informatico 7
Copie:
• Copia per immagine su supporto
informatico di originale analogico (vedi) –
attestazione di conformità.
• Duplicati informatici di documenti
informatici.
• Copie e estratti di documenti informatici.
a cura di Mauro Livraga
Informatico 8
• “Stampare documenti elettronici equivale a rimuovere
parte di esse, come il loro contesto strutturale “ (Duranti) e
quindi a rendere nullo o annullabile il loro valore di prova.
• Se un documento informatico, o compilato in forma
elettronica, è inteso fin dall’inizio per essere stampato, la
sua versione originale è quella su carta.
• In questo caso l’uso della tecnologia costituisce un
processo rapido ed economico che sostituisce quello
classico cartaceo, ma il prodotti finale (documento)
appartiene alla gestione cartacea dello stesso.
• La compilazione dei documenti informatici deve seguire le
regole di linguaggio e di stile di quelli cartacei oppure
essere codificata in moduli con campi fisi precompilati.
a cura di Mauro Livraga
Informatico 9
a cura di Mauro Livraga
Profilo 1
• Gli elementi costitutivi di un documento
entrano a far parte del profilo:
– accompagna ogni entità documentaria;
– prescinde dal supporto di memorizzazione;
a cura di Mauro Livraga
Profilo 2
– ha la forma di un modulo elettronico;
– è collegato a ogni documento;
– è mantenuto in ogni fase di gestione.
a cura di Mauro Livraga
Profilo 3/Metadati
• Metadati: numero e data di registrazione del
documento; oggetto del documento; dati
identificativi del destinatario; indice di
classificazione; codice identificativo dell’unità
archivistica di conservazione (fascicolo, registro);
data del documento; tipo documento; soggetto
scrittore; ufficio produttore; file con la
rappresentazione digitale del documento; formato
del file; numero e descrizione degli allegati.
a cura di Mauro Livraga
Moduli 1
• Il modulo è un documento di supporto
cartaceo/informatico il cui contenuto è composto
da informazioni standard e aggiunte dal suo
utilizzatore/compilatore (che ne diventa l’autore
firmandolo).
• L’informazione è standardizzata e ripetitiva.
• Dati fissi (costanti prestampati) e variabili.
• La gestione della modulistica deve essere
centralizzata.
a cura di Mauro Livraga
Moduli 2
Gli elementi costitutivi del modulo sono fissi:
1 numero identificativo;
2 indice di classificazione;
3 indice di fascicolazione;
4 destinatario;
5 parte normativa;
6 parte tecnica;
7 sintesi (oggetto);
8 allegati (obbligatori);
a cura di Mauro Livraga
Dematerializzazione
• Con dematerializzazione si intende non
produzione di documenti cartacei,
attraverso la sostituzione dei supporti
scrittori, di quelli di conservazione e la
riprogettazione dei sistemi documentari
classici verso quelli informatici.
a cura di Mauro Livraga
Archivio 1
• Complesso dei documenti prodotti o comunque
acquisiti da un ente durante lo svolgimento della
propria attività: corrente, deposito e storico.
• Si chiama archivio anche il locale in cui un ente
conserva il proprio archivio corrente e di deposito.
• Si chiama archivio anche l’istituto nel quale
vengono concentrati archivi di provenienza
diversa.
a cura di Mauro Livraga
Archivio 2
• Per garantire la conservazione dei documenti
informatici bisognerà dotarsi di strutture di
archivio informatico che abbiano impianti
tecnologici idonei a garantire la custodia
ininterrotta dei documenti e assicurino il regolare
svolgimento delle procedure di conservazione,
inoltre la struttura di gestione dell’archivio deve
essere dotata di personale qualificato.
a cura di Mauro Livraga
Affare
• Complesso di documenti prodotti (spediti,
ricevuti, allegati ecc.) da un ente, relativi
alla trattazione di un oggetto specifico di
sua competenza. Si chiama anche pratica.
• Ogni affare è classificato nella voce di
competenza; per uno stesso oggetto possono
esistere più fascicoli classificati in base a
categorie diverse.
a cura di Mauro Livraga
Allegato 1
• Documento unito a un documento o a una
pratica (affare) per prova, per chiarimento o
integrazione di notizie, per memoria; deve
sempre rimanere unito al documento. Avrà
lo stesso numero di protocollo del
documento a cui è unito.
a cura di Mauro Livraga
Allegato 2
• In un fascicolo a prevalenza cartaceo
possiamo avere degli allegati analogici
(diversi dalla carta) e/o informatici.
• Dovremo procedere alla loro trasformazione
in copia.
• È sempre possibile?
a cura di Mauro Livraga
Allegato 3
+
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo 1
• “- secondo la definizione tradizionale- è l’insieme
ordinato di documenti, riferiti in modo stabile a uno
stesso affare/procedimento amministrativo, a una
stessa materia, a una stessa tipologia, che si forma
sempre nel corso delle attività amministrative del
soggetto, allo scopo di riunire a fini decisionali o
informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento di
tali attività” (Guercio).
• Nel fascicolo sono inseriti in ordine cronologico
documenti diversificati per forma, natura, contenuto
ecc.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo 2
• In un sistema di gestione di documenti elettronici l’unità
archivistica, fascicolo, registro ecc., ha natura logica, il
legame tra i documenti non è però identificato, come in
ambiente cartaceo, necessariamente dalla congruità
fisica, però è dato sicuramente, come già accennato,
dalla classificazione e appartenenza alla stessa unità
logica di aggregazione. La memorizzazione dei
documenti può avvenire anche su supporti diversi. È
pero indispensabile che i documenti mantengano le
relazioni stabilite tra di loro come parti di un insieme:
fascicolo.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo 3
• Tipologie di fascicolo:
1) per oggetto/soggetto;
2) per affare/procedimento amministrativo;
3) per attività;
4) per tipologia di documento.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo 4
• 1 In questa tipologia di fascicolo sono contenuti
documenti di diversa tipologia relativi a un
oggetto (fascicoli per materia) o una persona fisica
o giuridica (es. fascicolo personale o intestato a
una azienda).
• 2 Il fascicolo è costituito da tutti i documenti
relativi a un affare/procedimento o specifica
attività.
– 2008-VI/5.2 “Costruzione marciapiedi via Leonardo da
Vinci”
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo 5
• 3 Documenti prodotti da attività semplice, non
discrezionale e ripetitiva, con risposte
obbligatorie.
• Qualche esempio: richiesta permessi accesso zona
traffico limitato: VI/7.
• Il fascicolo per attività comprende documenti con
destinatari e oggetti diversi, ma con identica
classificazione, ha durata annuale.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo 6
• Fascicolazione in base alla tipologia documentaria: decreti
deliberazioni, determinazioni, documenti registrati a
registrazione particolare.
• In un sistema di protocollo informatico i documenti di
questo fascicolo hanno la doppia numerazione n.
1856/2008 e 84596/2008.
• I documenti vengono classificati in base alla materia che
trattano se non contengono oggetti multipli, altrimenti
(delibere) in I/6.
• In ambiente informatico il repertorio ha le stesse
caratteristiche del protocollo.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo 7
Valenza temporale dei fascicoli
Secondo la tipologia dei fascicoli sono previsti
criteri predefiniti per la loro chiusura: annuale,
pluriennale e permanente.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo ibrido
Il sistema di gestione informatica dei
documenti deve prevedere anche quella della
componente cartacea. Dal sistema si dovrà
poter accedere alla componente cartacea e
avere notizie sul processo di
dematerializzazione della stessa.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo personale 1
• Il fascicolo personale: raccolta organica di tutti i
documenti relativi a ciascun dipendente secondo
quanto prescritto dal dPR 3/1957 e relativo
regolamento di attuazione approvato con dPR
686/1957, articolo 24.
• I documenti del fascicolo personale sono da
conservare illimitatamente.
• I fascicoli sono conservati presso l’Ufficio
personale fino alla cessazione del rapporto di
lavoro, dopodichè andranno conservati in archivio
di deposito.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo personale 2
• Il fascicolo si configura come una
aggregazione di documenti relativi alla
soggetto anche con classificazioni diverse e
si apre indipendentemente dalle classi.
• Per i dipendenti titolo III, per le ditte titolo
VIII, per gli assistiti servizi sociali titolo
VII/9-14, per le associazioni titolo I/17.
• 2005-III/0.6749 “Mario Rossi”
a cura di Mauro Livraga
Fascicolo personale 3
• Il fascicolo può essere diviso in sottofascicoli:
Generalità del dipendente; Documenti personali;
Assunzione e dimissione; Carriera, trattamento
economico; Posizioni organizzative, incarichi
dirigenziali, valutazione individuale; Certificati di
servizio; Titoli di studio e formazione
professionale; Provvedimenti disciplinari, giudizi
di responsabilità, sospensioni, riabilitazioni;
Aspettative, congedi, permessi e assenze; Infortuni
invalidità e malattie cause servizio; Pratica
previdenziale; Varie.
a cura di Mauro Livraga
Documenti non più conservati
nel fascicolo personale
• Assegni famigliari (la pratica
è conservata presso l’ufficio
stipendi).
• Autorizzazione per attività
extraistituzionali (vedi note).
• Detrazioni d’imposta.
• Detrazioni fiscali per figli a
carico.
• Devoluzione ore per fini
umanitari.
• Gestione assenze e permessi
retribuiti (i permessi/assenze
si distinguono in retribuiti e
non retribuiti, solo quelli
retribuiti si conservano in
fascicolo annuale presso
l’Ufficio stipendi).
• Posizione fiscale.
• Pubblicazioni.
a cura di Mauro Livraga
Documenti conservati
nel fascicolo personale 1
• 1 Generalità: costituisce una scheda
anagrafica riassuntiva e aggiornata
del dipendente.
• 2 Documenti personali:
accertamenti idoneità lavorativa;
accredito stipendio conto corrente;
certificato di nascita; certificato di
casellario giudiziale (vedi note);
ogni documento relativo alla
variazione dello stato di famiglia;.
• 3 Provvedimento di assunzione
(provvedimento, lettera
comunicazione assunzione con
relativa AR); eventuale parere
periodo di prova; conferma in
servizio;
comunicazione assunzione a enti
previdenziali; cambio mansioni;
dichiarazione di ricevimento codice
di comportamento; comando presso
altra amministrazione; contratto
individuale di lavoro e allegati;
mobilità intercompartimentale
(vedi note); nomina incaricato
trattamento dati; rappresentante
lavoratori sicurezza;
• 4 Assegni vari; assicurazioni
detraibili; cambio orario lavoro
(richiesta/autorizzazione); cessione
del 5° dello stipendio; contratti di
lavoro successivi al primo;
a cura di Mauro Livraga
Documenti conservati
nel fascicolo personale 2
delega/revoca sindacale (vedi note);
encomi; provvedimenti per
pignoramento dello stipendio;
trasformazione rapporto lavoro
tempo pieno in part-time.
• 5 Incarichi dirigenziali; posizioni
organizzative; valutazioni
individuali (pagelle).
• 6 Certificazioni di servizio.
• 7 Titoli di studio (vedi note); 150
ore; attestati di
partecipazione/attestati di
frequenza (originale al dipendente
copia nel fascicolo).
• 8 Provvedimenti disciplinari e
giudizi di responsabilità;
sospensioni cautelari; riabilitazioni.
• 9 Aspettativa retribuita; aspettativa
non retribuita (vedi note);
permesso/assenza non retribuito/a;
pratica gravidanza; congedo non
retribuito per gravi motivi
famigliari (art. 4 L. 53/00);
congedo straordinario retribuito a
favore dei soggetti con handicap
grave (art. 42 Dlgs 151/01).
• 10 Infortunio; invalidità, malattia
causa servizio.
• 11 Pratica previdenziale.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 1
• Assegnazione di un documento a una definitiva
unità archivistica generalmente indicata con il
termine fascicolo (Guercio).
• La definizione dell’unità archivistica di
riferimento, cioè il fascicolo, deve avvenire al
momento della formazione del documento o
dell’acquisizione ufficiale di oggetti documentari
nel sistema archivistico di un soggetto.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 2
• Nei sistemi ibridi abbiamo il problema dei
fascicoli che hanno sia documentazione cartacea
sia informatica. Come risolverlo?
• La soluzione deve essere individuata al momento
dell’analisi del procedimento, ossia bisogna
individuare la prevalenza del supporto e
trasformare gli originali di supporto non
prevalente in copie di quello prevalente: copie
autentiche cartacee, copie autentiche informatiche.
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 3
2008-VI/5.2
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 4
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 5/Prevalenza cartaceo
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 6/Prevalenza informatico
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 7/Sottofascicoli
a cura di Mauro Livraga
Fascicolazione 8
a cura di Mauro Livraga
Copia
• Riproduzione di un documento originale eseguita
anche mediante strumenti meccanici, informatici o
in fotoriproduzione. Non ha valore giuridico.
• La copia ha valore giuridico e si definisce
autentica quando è emessa da un ente che può
rilasciare copie conformi all’originale e reca segni
di autenticazione.
• La copia non è una minuta.
a cura di Mauro Livraga
Copia informatica/1
• Il problema degli originali o presunti tali
(Guercio): sarà più difficile distinguere gli
originali dai duplicati o dalle copie se questi non
sono prodotti, gestiti e conservati insieme ai
metadati di produzione , organizzazione e alla
documentazione completa del contesto
documentale (manuale di gestione ecc.).
a cura di Mauro Livraga
Copia informatica
• La copia autentica informatica coinciderà con
l’originale, ma risulterà mantenuta su un diverso
supporto di memorizzazione rispetto a quello
dell’originale, si deve pertanto parlare di un
duplicato dell’originale piuttosto che di una copia
vera e propria. La copia informatica si produce
con strumenti informatici. La differenza fra
esemplare in copia o in originale sarà desunta dai
metadati del profilo.
a cura di Mauro Livraga
Copia informatica di originale cartaceo
• Copia informatica di documenti
originariamente su supporto cartaceo o
diverso da quello informatico. La
conformità all’originale deve essere
autenticata da una dichiarazione di un
notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
• Come avviene? Scansione.
• Valutare bene le implicazione sulla gestione
documentale.
a cura di Mauro Livraga
Un altro tipo di copia
• Nei sistemi di gestione informatica può
rendersi necessario aggiornare o correggere
un documento che è già stato inserito nella
memoria centrale e pertanto reso
inalterabile, si procederà in questo caso a
copiare il documento su uno spazio di
lavoro, a correggerlo e aggiornarlo con il
risultato finale di creare un altro originale
con relativo profilo.
a cura di Mauro Livraga
Copia cartacea di originale informatico
• Copia cartacea, o su altro supporto diverso da quello
informatico, di documenti originariamente su supporto
informatico.
• La conformità all’originale deve essere autenticata da una
dichiarazione di un notaio o altro pubblico ufficiale
autorizzato che deve anche attestare che la firma
elettronico/digitale del documento era valida al momento
della sua produzione e che inevitabilmente andrà perduta
al momento della trasposizione del documento in carta.
• Come avviene? Stampa/Postalizzazione.
• Valutare bene le implicazione sulla gestione
documentale/Postalizzazione.
a cura di Mauro Livraga
Minuta
• Per ogni documento/scritto destinato a essere spedito
vengono scritti due esemplari, quello che resta al mittente
si chiama minuta. I documenti in supporto cartaceo
prodotti con mezzi informatici danno origine a minute che
sono fac-simile dell’originale, chiamate anche “copie” (le
copie però sono un’altra cosa). La minuta può sostituire
l’originale con valore di prova (problema della scansione).
• La minuta si distingue dall’originale in quanto ne
costituisce un atto preparatorio; si distingue dalla copia in
quanto la copia è una riproduzione successiva
dell’originale.
a cura di Mauro Livraga
Originale
• È la stesura definitiva del documento
perfetto nei suoi elementi sostanziali e
formali.
• Se l’originale va disperso è sostituito, con
valore probatorio, dalla minuta di cui si può
provare l’autenticità o dai dati di protocollo.
a cura di Mauro Livraga
Registro
• Insieme di fogli rilegati sul quale si
trascrivono o si registrano, per esteso o per
sunto, documenti o minute di documenti, le
registrazioni costituiscono esse stesse
costitutive dell’atto giuridico, se prescritte
da norme di legge.
• I registri hanno carattere di autenticità e si
considerano originali.
a cura di Mauro Livraga
Repertorio/Elenco dei fascicoli
• Registro sul quale vengono annotati i
fascicoli nell’ordine cronologico di
formazione all’interno delle partizioni del
titolario. È possibile denominarlo anche
elenco, in quanto con gli strumenti
informatici è stata abbandonata la forma del
registro, anche se deve assolutamente
permanere la divisione secondo le partizioni
del titolario.
a cura di Mauro Livraga
Serie
• La serie è un raggruppamento di documenti
o unità archivistiche omogenee in relazione
alla natura e forma dei documenti
all’oggetto e alla materia di cui trattano le
unità archivistiche.
a cura di Mauro Livraga
Titolario
• Quadro di classificazione, costituito da un
determinato numero di categorie (o titoli, o
classi), articolate in sottopartizioni e
contrassegnate da simboli numerici o
alfabetici o misti (Carucci). È quindi un
sistema precostituito di partizioni astratte
che si basano sulle funzioni dell’ente.
a cura di Mauro Livraga
Titolario/1
• Nel sistema di gestione
informatica dei documenti
devono essere conservate, e
rese accessibili, tutte le versioni
del titolario.
a cura di Mauro Livraga
Protocollo
• Si chiamo protocollo il registro su cui vengono
registrati quotidianamente i documenti spediti e
ricevuti da un ente; si chiama comunemente
protocollo anche il numero assegnato dalla
registrazione al documento e l’ufficio dove
avviene la registrazione.
• La registrazione di protocollo costituisce elemento
probante dell’autenticità del documento.
• Il protocollo è atto pubblico di fede privilegiata
fino a querela di falso.
a cura di Mauro Livraga
Protocollazione
a cura di Mauro Livraga
Registrazioni particolari
• “L’operazione di registrazione è prevista anche per i
documenti informatici già soggetti all’obbligo di
annotazione (registrazione n.d.c.)su altri registri, quali
ad esempio il repertorio dei contratti, il repertorio
degli atti deliberativi, il registro IVA ecc. Per questi, è
sufficiente specificare il codice che identifica il tipo di
registro nel quale devono essere annotati per
attribuirgli automaticamente un numero progressivo e
la data” (Pigliapoco).
a cura di Mauro Livraga
Segnatura
• Segnatura:
– risponde a una funzione di certezza giuridica;
– consente di individuare ciascun documento in
modo inequivocabile;
– apposizione o associazione all’originale in
forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento, di cui
obbligatorie: amministrazione, data e numero di
protocollo.
a cura di Mauro Livraga
Segnatura 1
a cura di Mauro Livraga
Scansione non sostitutiva
• Trasformazione attraverso tecnologia
digitale di un documento cartaceo in
immagine dello stesso su supporto digitale,
che corrisponde a una riproduzione senza
valore legale.
• È meramente funzionale all’attività
dell’Ente.
a cura di Mauro Livraga
Scansione non sostitutiva
a cura di Mauro Livraga
Scansione sostitutiva
• Trasformazione attraverso tecnologia digitale di
un documento cartaceo in immagine dello stesso
su supporto digitale, che corrisponde a una
riproduzione con valore legale, perché c’è la
dichiarazione di conformità all’originale tramite
l’apposizione della firma digitale al file di
riproduzione.
• È sostitutiva dell’originale.
a cura di Mauro Livraga
Scansione sostitutiva
• Il cartaceo è/non è fatto pervenire agli uffici di
competenza per l’inserimento nella componente
analogica del fascicolo ibrido.
• Richiede l’impiego di risorse umame.
• Informazioni a colori e immagini.
a cura di Mauro Livraga
Scansione sostitutiva
+
a cura di Mauro Livraga
a cura di Mauro Livraga
Classificazione 1
• Attività di organizzazione logica di tutti i
documenti correnti, protocollati e non,
secondo uno schema di voci (titolario o
quadro/piano di classificazione).
• Costituisce un sistema integrato di
informazioni basato sull’ordinamento
funzionale dei documenti.
a cura di Mauro Livraga
Classificazione 2
• La classificazione è un’attività basilare per la
gestione dei documenti in una pubblica
amministrazione.
• La sua obbligatorietà è ribadita dal Dpr 445/00
artt. 50 e 56.
• Lo strumento di cui avvalersi per organizzare e
classificare i documenti è il titolario.
• Chi classifica?
a cura di Mauro Livraga
Classificazione 3
• Per una pubblica amministrazione è basilare/sostanziale
il valore del documento: non c’è attività che non
confluisca in rappresentazione documentale
• L’insieme dei documenti prodotti -ARCHIVIO- è da
considerarsi come “strumento e residuo dell’attività
istituzionale di un soggetto”.
• Questa definizione ha come conseguenza logica che non
solo i documenti hanno sostanziale valore probatorio, ma
anche tutte le connessioni che necessariamente si creano
e cioè classificazione e fascicolazione.
a cura di Mauro Livraga
Classificazione 4
• La classificazione è […] essenzialmente uno
strumento di ordinamento e organizzazione
funzionale dei documenti e, perciò, di ricerca e
reperimento. Assicura stabilità alle relazioni
documentarie (Guercio).
• La classificazione rappresenta il momento
costitutivo della universitas (archivio) e assume
perciò rilevanza giuridica per gli archivi pubblici
in quanto momento di attuazione della demanialità
(De Felice).
a cura di Mauro Livraga
Classificazione
2008-VI/5.2
a cura di Mauro Livraga
Classificazione
a cura di Mauro Livraga
E-mail
• Sostituisce il classico sistema di scambio di
documenti tramite il servizio postale.
• Il mittente deve essere riconosciuto.
a cura di Mauro Livraga
E-mail 1
• La posta elettronica può contenere
documenti.
• Un messaggio una registrazione.
• “… nell’archivio digitale devono confluire
tutte le email che contribuiscono in qualche
misura allo sviluppo delle attività dell’ente,
anche se acquisite tramite caselle non
dichiarate”. (Pigliapoco)
a cura di Mauro Livraga
E-mail 2
+
a cura di Mauro Livraga
Posta elettronica certificata
• Il documento transita fisicamente da un
sistema dell’ente produttore a quello
del destinatario, garantendone
l’integrità e la riservatezza.
• Il servizio è concepito come un
servizio capace di fornire certezze
giuridiche.
a cura di Mauro Livraga
Posta elettronica certificata 1
a cura di Mauro Livraga
Albo on line
a cura di Mauro Livraga
Documenti ricevuti via web con
modulistica elettronica
• “L’impiego di un modulo elettronico
appositamente predisposto per la
compilazione del documento assicura
l’immissione dei dati obbligatori e permette
di guidare l’autore alla compilazione della
form…” (Pigliapoco)
a cura di Mauro Livraga
Albo on line/1
• A norma dell’articolo 32 legge 69/09 la
pubblicità legale è assolta con la
pubblicazione sui siti informatici. “… le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non hanno effetto di pubblicità legale”.
• A partire dal 2013 verrà meno anche
l’obbligo della pubblicità sui giornali.
a cura di Mauro Livraga
Albo on line/2
• L’applicazione dell’albo pretorio
informatico è stata posticipata al 31/12/2010
questo non vuol dire che l’obbligo sia stato
in qualche modo annullato.
• Fino al 31/12/2010 si potranno sospendere
gli effetti del comma 5 dell’art. 32.
a cura di Mauro Livraga
Albo on line/3
• Pubblicazione di documenti originali
informatici.
• Pubblicazione di originali cartacei (vedi
scansione).
• Pubblicazione di file.
• Pubblicazione di documenti provenienti da
altre amministrazioni.
a cura di Mauro Livraga
Procedimento amministrativo
• Affinché un atto amministrativo sia perfetto (è tale quando
sussistano tutti gli elementi necessari per la sua esistenza
giuridica) ed efficace (cioè idoneo a produrre gli effetti
giuridici propri del tipo al quale l’atto appartiene), esso
deve essere emanato dopo aver seguito un particolare iter,
comprendente più atti ed operazioni che, nel loro
complesso, prendono il nome di procedimento
amministrativo. Il procedimento amministrativo, dunque,
è l’insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi fra
loro) che, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa
autonomia, sono preordinati allo stesso fine, cioè, alla
produzione degli effetti giuridici propri di una determinata
fattispecie. (Virga)
a cura di Mauro Livraga
Validità dei concetti tradizionali
• I concetti tradizionali sono validi anche nel
per la gestione di archivi informatici, in
particolare per quei sistemi che, pur
utilizzando mezzi elettronici di scrittura,
producono fattispecie documentarie che
corrispondono a quelle cartacee (e-mail,
documenti testuali, immagini, fax).
a cura di Mauro Livraga
Bibliografia essenziale
• Internet: voci specifiche di riferimento ai singoli argomenti, sulla P.A. digitale e la ITC
• iged.it, 2017-2008
• Maria Guercio, Appunti raccolti durante lezioni, corsi e diapositive pubblicate in vari siti
internet, 2017-2002
• Stefano Pigliapoco, Archivio digitale. Metodologia Sistemi Professionalità, Civita
Editoriale, 2016
• Vincenzo Gambetta, La conservazione della memoria digitale, Collana Siav di minigrafie,
2009
• Anna Guastalla, (…) [Il] fascicolo personale, in “Archivi”, a cura di ANAI, I,1 (2006)
• Stefano Pigliapoco, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche, Maggioli editore,
2006
• Maria Guercio, Archivistica informatica, 2002.
• Paola Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione,1990

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Elementi di archivistica informatica - Livraga

  • 1. a cura di Mauro Livraga ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
  • 2. • Il sistema di protocollo informatico non è la riproduzione informatizzata del registro cartaceo, ma un insieme integrato e coordinato di azioni relative alla produzione, gestione e conservazione dei documenti cartacei e informatici di un ente pubblicoorganizzazione. Il solo registro di protocollo informatico non è sufficiente per creare un sistema di gestione, che deve essere integrato con un gestionale documentale e la conservazione a medio-lungo termine.
  • 3.
  • 4. a cura di Mauro Livraga Di cosa vogliamo parlare?/1 Documento Profilo Modulo Dematerializzazione Archivio Affare Allegato Fascicolo Fascicolazione Copia Minuta Originale
  • 5. a cura di Mauro Livraga Di cosa vogliamo parlare?2 Registro Repertorio/Elenco dei fascicoli Serie Titolario/Quadro di classificazione Protocollo (Registro di protocollo) Scansione Classificazione E-mail Albo pretorio Procedimento amministrativo
  • 6. a cura di Mauro Livraga Documento 1 • Oggetto che serve a provare, dimostrare, attestare qualcosa. • Il documento è una cosa materiale (res), sul quale sono impressi segni capaci di rappresentare un atto, un fatto, una realtà esterna alla cosa, il documento è una cosa rappresentativa è cioè rappresentazione di volontà o azione. • In quanto cosa materiale rappresentativa il documento è un bene oggetto di diritti ai sensi dell’articolo 33 del C.c.
  • 7. a cura di Mauro Livraga Documento 2 • Il documento prova l’esistenza di diritti di un soggetto, deve pertanto esserne garantita la conservazione. • Il documento giuridico: “una cosa che porta con sé la rappresentazione di un fatto o di un atto avente rilevanza giuridica” (A. Masucci). • Il documento amministrativo: ex art. 1 dPR 445/00 “rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
  • 8. a cura di Mauro Livraga Documento 3 • Gli elementi costitutivi essenziali sono: - l’autore, - il destinatario, - l’oggetto, - il tempo e il luogo, - la sottoscrizione.
  • 9. a cura di Mauro Livraga Documento 4/Oggettivazione • Se si vuole avere la capacità da parte del sistema documentario di creare i profili (vedi) automaticamente e di cercare i contenuti dei documenti e dei profili sempre automaticamente, sarà necessario adottare regole certe di scrittura che arrivino fini a dettagliare operazioni pratiche fra le quali quella dell’oggettivazione per la quale è necessario introdurre termini standard di identificazione (thesaurus) e la regola aurea di non più di un oggetto per documento.
  • 10. a cura di Mauro Livraga Analogico/Cartaceo • Documento analogico/cartaceo • Copia cartacea di originale informatico (vedi) • Moduli (vedi)
  • 11. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico 1 • La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, dPR 445/00, art. 1, c. 1, lett. b. • “un documento informatico è sempre costituito da un insieme di valori binari registrati su un supporto di memorizzazione che, attraverso un processo di lettura e decodifica, eseguito in un determinato ambiente tecnologico composto da hardware, software applicativo e software di base, diventa rappresentativo di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (S. Pigliapoco).
  • 12. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico 2 • La cosa materiale (res) è un supporto informatico collegato con un elaboratore elettronico a sua volta collegato con un video (offrono una rappresentazione –rappresentazione della rappresentazione?). • Scrittura per impulsi elettronici. Visualizzazione su monitor. Non vera e propria scrittura, ma documento che soddisfa la forma scritta quoad effectum.
  • 13. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico 3 (Venturato) • Il documento informatico, o digitale, è una rappresentazione astratta, rispetto a quello cartaceo che è un oggetto fisico, e numerica della realtà: l’informazione è codificata, memorizzata su supporti fisici discontinui, e di fatto, non direttamente accessibili, mentre l’informazione è direttamente accessibile, ricorrendo alle proprie capacità intellettuali, con il documento cartaceo.
  • 14. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico/Firma 1 • La firma elettronica: quella diffusa in Italia è una firma digitale, ossia il risultato di un algoritmo di crittografia a chiavi asimmetriche applicato all’impronta digitale del file contenete la rappresentazione del documento (S. Pigliapoco). • Attribuzione di data certa: marca temporale e notaio elettronico.
  • 15. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico/Firma 2 • La piena rilevanza giuridica di un documento informatico è stata attribuita al a quello sottoscritto con firma elettronica qualificata o con forma digitale • Nell’ordinamento italiano abbiamo quattro tipi di firma elettronica: elettronica, avanzata, qualificata (reintrodotta con il nuovo CAD) e digitale. In Europa solo due.
  • 16. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico/Firma 3 • La rilevanza giuridica della firma digitale è notevole poiché soddisfa “il requisito della forma scritta (autografia=paternità). • Sotto il profilo probatorio la firma elettronica è liberamente valutabile dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La firma elettronica qualificata, avanzata e digitale hanno l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile (art 21 CAD).
  • 17. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico 4 • Acquisizione per via telematica o supporto informatico, per copia immagine di analogico, acquisizione copia informatica di analogico. • Acquisizione di moduli informatici o formulari resi disponibili all’utenza. • Acquisizione di dati da una o più base dati.
  • 18. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico 5 • Immodificabilità del contenuto e della forma: problema dei formati; il problema della conservazione e l’inevitabile perdita dei documenti originali. • Per la creazione del documento informatico dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml, evitando i formati proprietari (doc, xls). (vedere circolare 3 settembre 2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione). • Volontà dell’autore. • Supporti di memorizzazione. • Riproducibilità: possibilità di riprodurre e fare copie, duplicati o estratti dei documenti informatici. • Al documento informatico non immodificabile è associato un riferimento temporale.
  • 19. a cura di Mauro Livraga Il documento informatico 6 • Accessibilità: - autenticazione informatica degli utenti; - profili di autorizzazione, associato a ogni utente; - profili di accessibilità, associato a ogni documento e fascicolo elettronico; - protezione informatica. • Trasferibilità: posta elettronica certificata. • Leggibilità: capacità di rappresentarlo a video o di riprodurlo su altro supporto idoneo, in forma autentica. • Sicurezza informatica.
  • 20. a cura di Mauro Livraga Informatico 7 Copie: • Copia per immagine su supporto informatico di originale analogico (vedi) – attestazione di conformità. • Duplicati informatici di documenti informatici. • Copie e estratti di documenti informatici.
  • 21. a cura di Mauro Livraga Informatico 8 • “Stampare documenti elettronici equivale a rimuovere parte di esse, come il loro contesto strutturale “ (Duranti) e quindi a rendere nullo o annullabile il loro valore di prova. • Se un documento informatico, o compilato in forma elettronica, è inteso fin dall’inizio per essere stampato, la sua versione originale è quella su carta. • In questo caso l’uso della tecnologia costituisce un processo rapido ed economico che sostituisce quello classico cartaceo, ma il prodotti finale (documento) appartiene alla gestione cartacea dello stesso. • La compilazione dei documenti informatici deve seguire le regole di linguaggio e di stile di quelli cartacei oppure essere codificata in moduli con campi fisi precompilati.
  • 22. a cura di Mauro Livraga Informatico 9
  • 23. a cura di Mauro Livraga Profilo 1 • Gli elementi costitutivi di un documento entrano a far parte del profilo: – accompagna ogni entità documentaria; – prescinde dal supporto di memorizzazione;
  • 24. a cura di Mauro Livraga Profilo 2 – ha la forma di un modulo elettronico; – è collegato a ogni documento; – è mantenuto in ogni fase di gestione.
  • 25. a cura di Mauro Livraga Profilo 3/Metadati • Metadati: numero e data di registrazione del documento; oggetto del documento; dati identificativi del destinatario; indice di classificazione; codice identificativo dell’unità archivistica di conservazione (fascicolo, registro); data del documento; tipo documento; soggetto scrittore; ufficio produttore; file con la rappresentazione digitale del documento; formato del file; numero e descrizione degli allegati.
  • 26. a cura di Mauro Livraga Moduli 1 • Il modulo è un documento di supporto cartaceo/informatico il cui contenuto è composto da informazioni standard e aggiunte dal suo utilizzatore/compilatore (che ne diventa l’autore firmandolo). • L’informazione è standardizzata e ripetitiva. • Dati fissi (costanti prestampati) e variabili. • La gestione della modulistica deve essere centralizzata.
  • 27. a cura di Mauro Livraga Moduli 2 Gli elementi costitutivi del modulo sono fissi: 1 numero identificativo; 2 indice di classificazione; 3 indice di fascicolazione; 4 destinatario; 5 parte normativa; 6 parte tecnica; 7 sintesi (oggetto); 8 allegati (obbligatori);
  • 28. a cura di Mauro Livraga Dematerializzazione • Con dematerializzazione si intende non produzione di documenti cartacei, attraverso la sostituzione dei supporti scrittori, di quelli di conservazione e la riprogettazione dei sistemi documentari classici verso quelli informatici.
  • 29. a cura di Mauro Livraga Archivio 1 • Complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria attività: corrente, deposito e storico. • Si chiama archivio anche il locale in cui un ente conserva il proprio archivio corrente e di deposito. • Si chiama archivio anche l’istituto nel quale vengono concentrati archivi di provenienza diversa.
  • 30. a cura di Mauro Livraga Archivio 2 • Per garantire la conservazione dei documenti informatici bisognerà dotarsi di strutture di archivio informatico che abbiano impianti tecnologici idonei a garantire la custodia ininterrotta dei documenti e assicurino il regolare svolgimento delle procedure di conservazione, inoltre la struttura di gestione dell’archivio deve essere dotata di personale qualificato.
  • 31. a cura di Mauro Livraga Affare • Complesso di documenti prodotti (spediti, ricevuti, allegati ecc.) da un ente, relativi alla trattazione di un oggetto specifico di sua competenza. Si chiama anche pratica. • Ogni affare è classificato nella voce di competenza; per uno stesso oggetto possono esistere più fascicoli classificati in base a categorie diverse.
  • 32. a cura di Mauro Livraga Allegato 1 • Documento unito a un documento o a una pratica (affare) per prova, per chiarimento o integrazione di notizie, per memoria; deve sempre rimanere unito al documento. Avrà lo stesso numero di protocollo del documento a cui è unito.
  • 33. a cura di Mauro Livraga Allegato 2 • In un fascicolo a prevalenza cartaceo possiamo avere degli allegati analogici (diversi dalla carta) e/o informatici. • Dovremo procedere alla loro trasformazione in copia. • È sempre possibile?
  • 34. a cura di Mauro Livraga Allegato 3 +
  • 35. a cura di Mauro Livraga Fascicolo 1 • “- secondo la definizione tradizionale- è l’insieme ordinato di documenti, riferiti in modo stabile a uno stesso affare/procedimento amministrativo, a una stessa materia, a una stessa tipologia, che si forma sempre nel corso delle attività amministrative del soggetto, allo scopo di riunire a fini decisionali o informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento di tali attività” (Guercio). • Nel fascicolo sono inseriti in ordine cronologico documenti diversificati per forma, natura, contenuto ecc.
  • 36. a cura di Mauro Livraga Fascicolo 2 • In un sistema di gestione di documenti elettronici l’unità archivistica, fascicolo, registro ecc., ha natura logica, il legame tra i documenti non è però identificato, come in ambiente cartaceo, necessariamente dalla congruità fisica, però è dato sicuramente, come già accennato, dalla classificazione e appartenenza alla stessa unità logica di aggregazione. La memorizzazione dei documenti può avvenire anche su supporti diversi. È pero indispensabile che i documenti mantengano le relazioni stabilite tra di loro come parti di un insieme: fascicolo.
  • 37. a cura di Mauro Livraga Fascicolo 3 • Tipologie di fascicolo: 1) per oggetto/soggetto; 2) per affare/procedimento amministrativo; 3) per attività; 4) per tipologia di documento.
  • 38. a cura di Mauro Livraga Fascicolo 4 • 1 In questa tipologia di fascicolo sono contenuti documenti di diversa tipologia relativi a un oggetto (fascicoli per materia) o una persona fisica o giuridica (es. fascicolo personale o intestato a una azienda). • 2 Il fascicolo è costituito da tutti i documenti relativi a un affare/procedimento o specifica attività. – 2008-VI/5.2 “Costruzione marciapiedi via Leonardo da Vinci”
  • 39. a cura di Mauro Livraga Fascicolo 5 • 3 Documenti prodotti da attività semplice, non discrezionale e ripetitiva, con risposte obbligatorie. • Qualche esempio: richiesta permessi accesso zona traffico limitato: VI/7. • Il fascicolo per attività comprende documenti con destinatari e oggetti diversi, ma con identica classificazione, ha durata annuale.
  • 40. a cura di Mauro Livraga Fascicolo 6 • Fascicolazione in base alla tipologia documentaria: decreti deliberazioni, determinazioni, documenti registrati a registrazione particolare. • In un sistema di protocollo informatico i documenti di questo fascicolo hanno la doppia numerazione n. 1856/2008 e 84596/2008. • I documenti vengono classificati in base alla materia che trattano se non contengono oggetti multipli, altrimenti (delibere) in I/6. • In ambiente informatico il repertorio ha le stesse caratteristiche del protocollo.
  • 41. a cura di Mauro Livraga Fascicolo 7 Valenza temporale dei fascicoli Secondo la tipologia dei fascicoli sono previsti criteri predefiniti per la loro chiusura: annuale, pluriennale e permanente.
  • 42. a cura di Mauro Livraga Fascicolo ibrido Il sistema di gestione informatica dei documenti deve prevedere anche quella della componente cartacea. Dal sistema si dovrà poter accedere alla componente cartacea e avere notizie sul processo di dematerializzazione della stessa.
  • 43. a cura di Mauro Livraga Fascicolo personale 1 • Il fascicolo personale: raccolta organica di tutti i documenti relativi a ciascun dipendente secondo quanto prescritto dal dPR 3/1957 e relativo regolamento di attuazione approvato con dPR 686/1957, articolo 24. • I documenti del fascicolo personale sono da conservare illimitatamente. • I fascicoli sono conservati presso l’Ufficio personale fino alla cessazione del rapporto di lavoro, dopodichè andranno conservati in archivio di deposito.
  • 44. a cura di Mauro Livraga Fascicolo personale 2 • Il fascicolo si configura come una aggregazione di documenti relativi alla soggetto anche con classificazioni diverse e si apre indipendentemente dalle classi. • Per i dipendenti titolo III, per le ditte titolo VIII, per gli assistiti servizi sociali titolo VII/9-14, per le associazioni titolo I/17. • 2005-III/0.6749 “Mario Rossi”
  • 45. a cura di Mauro Livraga Fascicolo personale 3 • Il fascicolo può essere diviso in sottofascicoli: Generalità del dipendente; Documenti personali; Assunzione e dimissione; Carriera, trattamento economico; Posizioni organizzative, incarichi dirigenziali, valutazione individuale; Certificati di servizio; Titoli di studio e formazione professionale; Provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilità, sospensioni, riabilitazioni; Aspettative, congedi, permessi e assenze; Infortuni invalidità e malattie cause servizio; Pratica previdenziale; Varie.
  • 46. a cura di Mauro Livraga Documenti non più conservati nel fascicolo personale • Assegni famigliari (la pratica è conservata presso l’ufficio stipendi). • Autorizzazione per attività extraistituzionali (vedi note). • Detrazioni d’imposta. • Detrazioni fiscali per figli a carico. • Devoluzione ore per fini umanitari. • Gestione assenze e permessi retribuiti (i permessi/assenze si distinguono in retribuiti e non retribuiti, solo quelli retribuiti si conservano in fascicolo annuale presso l’Ufficio stipendi). • Posizione fiscale. • Pubblicazioni.
  • 47. a cura di Mauro Livraga Documenti conservati nel fascicolo personale 1 • 1 Generalità: costituisce una scheda anagrafica riassuntiva e aggiornata del dipendente. • 2 Documenti personali: accertamenti idoneità lavorativa; accredito stipendio conto corrente; certificato di nascita; certificato di casellario giudiziale (vedi note); ogni documento relativo alla variazione dello stato di famiglia;. • 3 Provvedimento di assunzione (provvedimento, lettera comunicazione assunzione con relativa AR); eventuale parere periodo di prova; conferma in servizio; comunicazione assunzione a enti previdenziali; cambio mansioni; dichiarazione di ricevimento codice di comportamento; comando presso altra amministrazione; contratto individuale di lavoro e allegati; mobilità intercompartimentale (vedi note); nomina incaricato trattamento dati; rappresentante lavoratori sicurezza; • 4 Assegni vari; assicurazioni detraibili; cambio orario lavoro (richiesta/autorizzazione); cessione del 5° dello stipendio; contratti di lavoro successivi al primo;
  • 48. a cura di Mauro Livraga Documenti conservati nel fascicolo personale 2 delega/revoca sindacale (vedi note); encomi; provvedimenti per pignoramento dello stipendio; trasformazione rapporto lavoro tempo pieno in part-time. • 5 Incarichi dirigenziali; posizioni organizzative; valutazioni individuali (pagelle). • 6 Certificazioni di servizio. • 7 Titoli di studio (vedi note); 150 ore; attestati di partecipazione/attestati di frequenza (originale al dipendente copia nel fascicolo). • 8 Provvedimenti disciplinari e giudizi di responsabilità; sospensioni cautelari; riabilitazioni. • 9 Aspettativa retribuita; aspettativa non retribuita (vedi note); permesso/assenza non retribuito/a; pratica gravidanza; congedo non retribuito per gravi motivi famigliari (art. 4 L. 53/00); congedo straordinario retribuito a favore dei soggetti con handicap grave (art. 42 Dlgs 151/01). • 10 Infortunio; invalidità, malattia causa servizio. • 11 Pratica previdenziale.
  • 49. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 1 • Assegnazione di un documento a una definitiva unità archivistica generalmente indicata con il termine fascicolo (Guercio). • La definizione dell’unità archivistica di riferimento, cioè il fascicolo, deve avvenire al momento della formazione del documento o dell’acquisizione ufficiale di oggetti documentari nel sistema archivistico di un soggetto.
  • 50. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 2 • Nei sistemi ibridi abbiamo il problema dei fascicoli che hanno sia documentazione cartacea sia informatica. Come risolverlo? • La soluzione deve essere individuata al momento dell’analisi del procedimento, ossia bisogna individuare la prevalenza del supporto e trasformare gli originali di supporto non prevalente in copie di quello prevalente: copie autentiche cartacee, copie autentiche informatiche.
  • 51. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 3 2008-VI/5.2
  • 52. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 4
  • 53. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 5/Prevalenza cartaceo
  • 54. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 6/Prevalenza informatico
  • 55. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 7/Sottofascicoli
  • 56. a cura di Mauro Livraga Fascicolazione 8
  • 57. a cura di Mauro Livraga Copia • Riproduzione di un documento originale eseguita anche mediante strumenti meccanici, informatici o in fotoriproduzione. Non ha valore giuridico. • La copia ha valore giuridico e si definisce autentica quando è emessa da un ente che può rilasciare copie conformi all’originale e reca segni di autenticazione. • La copia non è una minuta.
  • 58. a cura di Mauro Livraga Copia informatica/1 • Il problema degli originali o presunti tali (Guercio): sarà più difficile distinguere gli originali dai duplicati o dalle copie se questi non sono prodotti, gestiti e conservati insieme ai metadati di produzione , organizzazione e alla documentazione completa del contesto documentale (manuale di gestione ecc.).
  • 59. a cura di Mauro Livraga Copia informatica • La copia autentica informatica coinciderà con l’originale, ma risulterà mantenuta su un diverso supporto di memorizzazione rispetto a quello dell’originale, si deve pertanto parlare di un duplicato dell’originale piuttosto che di una copia vera e propria. La copia informatica si produce con strumenti informatici. La differenza fra esemplare in copia o in originale sarà desunta dai metadati del profilo.
  • 60. a cura di Mauro Livraga Copia informatica di originale cartaceo • Copia informatica di documenti originariamente su supporto cartaceo o diverso da quello informatico. La conformità all’originale deve essere autenticata da una dichiarazione di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. • Come avviene? Scansione. • Valutare bene le implicazione sulla gestione documentale.
  • 61. a cura di Mauro Livraga Un altro tipo di copia • Nei sistemi di gestione informatica può rendersi necessario aggiornare o correggere un documento che è già stato inserito nella memoria centrale e pertanto reso inalterabile, si procederà in questo caso a copiare il documento su uno spazio di lavoro, a correggerlo e aggiornarlo con il risultato finale di creare un altro originale con relativo profilo.
  • 62. a cura di Mauro Livraga Copia cartacea di originale informatico • Copia cartacea, o su altro supporto diverso da quello informatico, di documenti originariamente su supporto informatico. • La conformità all’originale deve essere autenticata da una dichiarazione di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato che deve anche attestare che la firma elettronico/digitale del documento era valida al momento della sua produzione e che inevitabilmente andrà perduta al momento della trasposizione del documento in carta. • Come avviene? Stampa/Postalizzazione. • Valutare bene le implicazione sulla gestione documentale/Postalizzazione.
  • 63. a cura di Mauro Livraga Minuta • Per ogni documento/scritto destinato a essere spedito vengono scritti due esemplari, quello che resta al mittente si chiama minuta. I documenti in supporto cartaceo prodotti con mezzi informatici danno origine a minute che sono fac-simile dell’originale, chiamate anche “copie” (le copie però sono un’altra cosa). La minuta può sostituire l’originale con valore di prova (problema della scansione). • La minuta si distingue dall’originale in quanto ne costituisce un atto preparatorio; si distingue dalla copia in quanto la copia è una riproduzione successiva dell’originale.
  • 64. a cura di Mauro Livraga Originale • È la stesura definitiva del documento perfetto nei suoi elementi sostanziali e formali. • Se l’originale va disperso è sostituito, con valore probatorio, dalla minuta di cui si può provare l’autenticità o dai dati di protocollo.
  • 65. a cura di Mauro Livraga Registro • Insieme di fogli rilegati sul quale si trascrivono o si registrano, per esteso o per sunto, documenti o minute di documenti, le registrazioni costituiscono esse stesse costitutive dell’atto giuridico, se prescritte da norme di legge. • I registri hanno carattere di autenticità e si considerano originali.
  • 66. a cura di Mauro Livraga Repertorio/Elenco dei fascicoli • Registro sul quale vengono annotati i fascicoli nell’ordine cronologico di formazione all’interno delle partizioni del titolario. È possibile denominarlo anche elenco, in quanto con gli strumenti informatici è stata abbandonata la forma del registro, anche se deve assolutamente permanere la divisione secondo le partizioni del titolario.
  • 67. a cura di Mauro Livraga Serie • La serie è un raggruppamento di documenti o unità archivistiche omogenee in relazione alla natura e forma dei documenti all’oggetto e alla materia di cui trattano le unità archivistiche.
  • 68. a cura di Mauro Livraga Titolario • Quadro di classificazione, costituito da un determinato numero di categorie (o titoli, o classi), articolate in sottopartizioni e contrassegnate da simboli numerici o alfabetici o misti (Carucci). È quindi un sistema precostituito di partizioni astratte che si basano sulle funzioni dell’ente.
  • 69. a cura di Mauro Livraga Titolario/1 • Nel sistema di gestione informatica dei documenti devono essere conservate, e rese accessibili, tutte le versioni del titolario.
  • 70. a cura di Mauro Livraga Protocollo • Si chiamo protocollo il registro su cui vengono registrati quotidianamente i documenti spediti e ricevuti da un ente; si chiama comunemente protocollo anche il numero assegnato dalla registrazione al documento e l’ufficio dove avviene la registrazione. • La registrazione di protocollo costituisce elemento probante dell’autenticità del documento. • Il protocollo è atto pubblico di fede privilegiata fino a querela di falso.
  • 71. a cura di Mauro Livraga Protocollazione
  • 72. a cura di Mauro Livraga Registrazioni particolari • “L’operazione di registrazione è prevista anche per i documenti informatici già soggetti all’obbligo di annotazione (registrazione n.d.c.)su altri registri, quali ad esempio il repertorio dei contratti, il repertorio degli atti deliberativi, il registro IVA ecc. Per questi, è sufficiente specificare il codice che identifica il tipo di registro nel quale devono essere annotati per attribuirgli automaticamente un numero progressivo e la data” (Pigliapoco).
  • 73. a cura di Mauro Livraga Segnatura • Segnatura: – risponde a una funzione di certezza giuridica; – consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile; – apposizione o associazione all’originale in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento, di cui obbligatorie: amministrazione, data e numero di protocollo.
  • 74. a cura di Mauro Livraga Segnatura 1
  • 75. a cura di Mauro Livraga Scansione non sostitutiva • Trasformazione attraverso tecnologia digitale di un documento cartaceo in immagine dello stesso su supporto digitale, che corrisponde a una riproduzione senza valore legale. • È meramente funzionale all’attività dell’Ente.
  • 76. a cura di Mauro Livraga Scansione non sostitutiva
  • 77. a cura di Mauro Livraga Scansione sostitutiva • Trasformazione attraverso tecnologia digitale di un documento cartaceo in immagine dello stesso su supporto digitale, che corrisponde a una riproduzione con valore legale, perché c’è la dichiarazione di conformità all’originale tramite l’apposizione della firma digitale al file di riproduzione. • È sostitutiva dell’originale.
  • 78. a cura di Mauro Livraga Scansione sostitutiva • Il cartaceo è/non è fatto pervenire agli uffici di competenza per l’inserimento nella componente analogica del fascicolo ibrido. • Richiede l’impiego di risorse umame. • Informazioni a colori e immagini.
  • 79. a cura di Mauro Livraga Scansione sostitutiva +
  • 80. a cura di Mauro Livraga
  • 81. a cura di Mauro Livraga Classificazione 1 • Attività di organizzazione logica di tutti i documenti correnti, protocollati e non, secondo uno schema di voci (titolario o quadro/piano di classificazione). • Costituisce un sistema integrato di informazioni basato sull’ordinamento funzionale dei documenti.
  • 82. a cura di Mauro Livraga Classificazione 2 • La classificazione è un’attività basilare per la gestione dei documenti in una pubblica amministrazione. • La sua obbligatorietà è ribadita dal Dpr 445/00 artt. 50 e 56. • Lo strumento di cui avvalersi per organizzare e classificare i documenti è il titolario. • Chi classifica?
  • 83. a cura di Mauro Livraga Classificazione 3 • Per una pubblica amministrazione è basilare/sostanziale il valore del documento: non c’è attività che non confluisca in rappresentazione documentale • L’insieme dei documenti prodotti -ARCHIVIO- è da considerarsi come “strumento e residuo dell’attività istituzionale di un soggetto”. • Questa definizione ha come conseguenza logica che non solo i documenti hanno sostanziale valore probatorio, ma anche tutte le connessioni che necessariamente si creano e cioè classificazione e fascicolazione.
  • 84. a cura di Mauro Livraga Classificazione 4 • La classificazione è […] essenzialmente uno strumento di ordinamento e organizzazione funzionale dei documenti e, perciò, di ricerca e reperimento. Assicura stabilità alle relazioni documentarie (Guercio). • La classificazione rappresenta il momento costitutivo della universitas (archivio) e assume perciò rilevanza giuridica per gli archivi pubblici in quanto momento di attuazione della demanialità (De Felice).
  • 85. a cura di Mauro Livraga Classificazione 2008-VI/5.2
  • 86. a cura di Mauro Livraga Classificazione
  • 87. a cura di Mauro Livraga E-mail • Sostituisce il classico sistema di scambio di documenti tramite il servizio postale. • Il mittente deve essere riconosciuto.
  • 88. a cura di Mauro Livraga E-mail 1 • La posta elettronica può contenere documenti. • Un messaggio una registrazione. • “… nell’archivio digitale devono confluire tutte le email che contribuiscono in qualche misura allo sviluppo delle attività dell’ente, anche se acquisite tramite caselle non dichiarate”. (Pigliapoco)
  • 89. a cura di Mauro Livraga E-mail 2 +
  • 90. a cura di Mauro Livraga Posta elettronica certificata • Il documento transita fisicamente da un sistema dell’ente produttore a quello del destinatario, garantendone l’integrità e la riservatezza. • Il servizio è concepito come un servizio capace di fornire certezze giuridiche.
  • 91. a cura di Mauro Livraga Posta elettronica certificata 1
  • 92. a cura di Mauro Livraga Albo on line
  • 93. a cura di Mauro Livraga Documenti ricevuti via web con modulistica elettronica • “L’impiego di un modulo elettronico appositamente predisposto per la compilazione del documento assicura l’immissione dei dati obbligatori e permette di guidare l’autore alla compilazione della form…” (Pigliapoco)
  • 94. a cura di Mauro Livraga Albo on line/1 • A norma dell’articolo 32 legge 69/09 la pubblicità legale è assolta con la pubblicazione sui siti informatici. “… le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. • A partire dal 2013 verrà meno anche l’obbligo della pubblicità sui giornali.
  • 95. a cura di Mauro Livraga Albo on line/2 • L’applicazione dell’albo pretorio informatico è stata posticipata al 31/12/2010 questo non vuol dire che l’obbligo sia stato in qualche modo annullato. • Fino al 31/12/2010 si potranno sospendere gli effetti del comma 5 dell’art. 32.
  • 96. a cura di Mauro Livraga Albo on line/3 • Pubblicazione di documenti originali informatici. • Pubblicazione di originali cartacei (vedi scansione). • Pubblicazione di file. • Pubblicazione di documenti provenienti da altre amministrazioni.
  • 97. a cura di Mauro Livraga Procedimento amministrativo • Affinché un atto amministrativo sia perfetto (è tale quando sussistano tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica) ed efficace (cioè idoneo a produrre gli effetti giuridici propri del tipo al quale l’atto appartiene), esso deve essere emanato dopo aver seguito un particolare iter, comprendente più atti ed operazioni che, nel loro complesso, prendono il nome di procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo, dunque, è l’insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi fra loro) che, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, sono preordinati allo stesso fine, cioè, alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie. (Virga)
  • 98. a cura di Mauro Livraga Validità dei concetti tradizionali • I concetti tradizionali sono validi anche nel per la gestione di archivi informatici, in particolare per quei sistemi che, pur utilizzando mezzi elettronici di scrittura, producono fattispecie documentarie che corrispondono a quelle cartacee (e-mail, documenti testuali, immagini, fax).
  • 99. a cura di Mauro Livraga Bibliografia essenziale • Internet: voci specifiche di riferimento ai singoli argomenti, sulla P.A. digitale e la ITC • iged.it, 2017-2008 • Maria Guercio, Appunti raccolti durante lezioni, corsi e diapositive pubblicate in vari siti internet, 2017-2002 • Stefano Pigliapoco, Archivio digitale. Metodologia Sistemi Professionalità, Civita Editoriale, 2016 • Vincenzo Gambetta, La conservazione della memoria digitale, Collana Siav di minigrafie, 2009 • Anna Guastalla, (…) [Il] fascicolo personale, in “Archivi”, a cura di ANAI, I,1 (2006) • Stefano Pigliapoco, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche, Maggioli editore, 2006 • Maria Guercio, Archivistica informatica, 2002. • Paola Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione,1990

Editor's Notes

  1. L’azione o la volontà, che sottendono alla rappresentazione documentale, si dissolvono nel loro accadere, mentre la cosa rappresentante (documento) deve rimanere nel tempo. Il documento è prodotto per essere comunicato pertanto deve essere: accessibile, riproducibile, trasferibile e leggibile (cfr le pitture murali preistoriche). La circostanza che il documento sia posseduto da un soggetto non preclude affatto agli altri di averne conoscenza, o che sia loro comunicato o esibito. La res per esistere ha bisogno di un supporto/mezzzo di memorizzazione, di un contenuto stabile e di provenienza certa.
  2. Con atto amministrativo si intende “qualunque manifestazione unilaterale di volontà, di giudizio e di conoscenza di una pubblica amministrazione, avente rilevanza esterna ovvero capacità di produrre effetti giuridici nei confronti di terzi” (da S. Pigliapoco). L’atto amministrativo per eccellenza è il provvedimento che si realizza al termine di un complesso iter procedimentale (procedimento amministrativo). I documenti possono anche essere raggruppati in Dichiarativi: provenienza certa e firma autografa; Non dichiarativi: non necessaria la firma autografa.
  3. L’autore è il soggetto che esprime la volontà di rappresentare, può coincidere con lo scrittore e il sottoscrittore del documento, ma non necessariamente in quanto ci sono casi di coincidenza fra l’autore e il sottoscrittore, oppure casi in cui le tre figure non coincidono affatto. Il sottoscrittore è colui che materialmente assume la paternità del documento apponendo la propria firma. Per gli atti amministrativi il destinatario deve sempre essere chiaramente espresso o individuabile pena la nullità o annullabilità dell’atto. La sottoscrizione ha valore indicativo e dichiarativo: indica il sottoscrittore e ne dichiara l’assunzione di paternità da parte dello stesso. La data non sempre assume valore di obbligatorietà. Per la validità del documento amministrativo è necessario che siano chiaramente individuabili altri elementi essenziali: la volontà dell’autore (peraltro necessaria per ogni tipo di documento), l’autore deve consapevolmente volere rappresentare tramite la res volontà o azione, come deve possedere gli strumenti della rappresentazione; il preambolo, indica i presupposti di fatto e di diritto; le motivazioni, indicano le ragioni di fatto e di diritto; le finalità, lo scopo; la forma, il modo con cui l’atto viene emesso, esternato (alcuni atti prevedono obbligatoriamente la forma scritta). Mettere in evidenza gli aspetti materiali della produzione corretta di documenti.
  4. L’autore è il soggetto che esprime la volontà di rappresentare, può coincidere con lo scrittore e il sottoscrittore del documento, ma non necessariamente in quanto ci sono casi di coincidenza fra l’autore e il sottoscrittore, oppure casi in cui le tre figure non coincidono affatto. Il sottoscrittore è colui che materialmente assume la paternità del documento apponendo la propria firma. Per gli atti amministrativi il destinatario deve sempre essere chiaramente espresso o individuabile pena la nullità o annullabilità dell’atto. La sottoscrizione ha valore indicativo e dichiarativo: indica il sottoscrittore e ne dichiara l’assunzione di paternità da parte dello stesso. La data non sempre assume valore di obbligatorietà. Per la validità del documento amministrativo è necessario che siano chiaramente individuabili altri elementi essenziali: la volontà dell’autore (peraltro necessaria per ogni tipo di documento), l’autore deve consapevolmente volere rappresentare tramite la res volontà o azione, come deve possedere gli strumenti della rappresentazione; il preambolo, indica i presupposti di fatto e di diritto; le motivazioni, indicano le ragioni di fatto e di diritto; le finalità, lo scopo; la forma, il modo con cui l’atto viene emesso, esternato (alcuni atti prevedono obbligatoriamente la forma scritta). Mettere in evidenza gli aspetti materiali della produzione corretta di documenti.
  5. Il documento informatico pur essendo il tentativo di traslazione del documento cartaceo su una base digitale, ha non pochi problemi relativi alla sua conservazione nel tempo.
  6. Normativa di riferimento: DPR 513/97 Firma digitale; Dir. 1999/93/CE Firma elettronica e elettronica avanzata; Dlgs 10/02 Firma elettronica e elettronica avanzata (recepite in Italia); DPR 13/03 Firma elettronica e elettronica avanzata, qualificata e digitale; Dlgs 82/05 Firma elettronica, elettronica avanzata e digitale; Bozza Dlgs 2010 Firma elettronica e elettronica avanzata; Dlgs 10/02 Firma elettronica e elettronica avanzata (recepite in Italia); DPR 13/03 Firma elettronica e elettronica avanzata, qualificata e digitale.
  7. Normativa di riferimento: DPR 513/97 Firma digitale; Dir. 1999/93/CE Firma elettronica e elettronica avanzata; Dlgs 10/02 Firma elettronica e elettronica avanzata (recepite in Italia); DPR 13/03 Firma elettronica e elettronica avanzata, qualificata e digitale; Dlgs 82/05 Firma elettronica, elettronica avanzata e digitale; Bozza Dlgs 2010 Firma elettronica e elettronica avanzata; Dlgs 10/02 Firma elettronica e elettronica avanzata (recepite in Italia); DPR 13/03 Firma elettronica e elettronica avanzata, qualificata e digitale.
  8. L’utilizzo dei formati aperti o standard consente di conservare più a lungo gli originali perché consentono di diminuire la frequenza delle migrazioni. Durante il processo di migrazione sono inevitabili perdite di dati. Per superare l’obsolescenza dei formati e dei sistemi si prevede l’esecuzione del riversamento sostitutivo: “trasferire uno o più documenti conservati da un supporto di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica”. Formato: l’insieme dei codici e delle regole che permettono, a partire da una sequenza binaria, di riprodurre mediante un software, a video o a stampa, il relativo oggetto informatico con lo stesso contenuto e nella stessa forma che gli ha dato l’autore (S. Pigliapoco). La presunzione della volontà dell’autore di sottoscrivere il documento poggia sul rispetto delle regole formali di produzione e gestione del documento e della firma digitale, nonché sulla sicurezza del sistema informatico e dell’impianto tecnologico di generazione della firma. Supporti di memorizzazione: requisiti di stabilità e longevità. I dati fissati su un hard disk possono essere modificati senza lasciare traccia, sarebbe sufficiente generare un campo magnetico per variare le particelle di ferro che rappresentano la sequenza binaria 0 e 1. Per garantire la massima protezione dei dati digitali si possono usare i seguenti supporti: memorie a tecnologia laser TrueWORM che non sono riscrivibili e cioè CD-R, DVD-R, i dischi magneto-ottici di tipo TrueWORM. Riproducibilità: per quanto riguarda le copie informatiche di documenti originali cartacei, la conformità all’originale dovrà essere attestata da un notaio o da un pubblico ufficiali. Per far si che le copie informatiche di documenti originali abbiano piena efficacia ai sensi degli articoli 2724 e 2715 ad esse deve essere apposta una firma digitale o altra firma qualificata.
  9. La trasferibilità di un documento informatico è la capacità di farlo transitare fisicamente dal sistema dell’ente produttore (mittente) a quello del destinatario, garantendone l’integrità e la riservatezza in fase di trasporto. Leggibilità: nel caso di due piattaforme diverse è come se la comunicazione non avesse avuto effetto.
  10. La registrazione data dal sistema al documento non corrisponde a quella di protocollo, ma a un numero identificativo del documento in formazione.
  11. Prima di approvare un nuovo modulo e inserirlo nel sistema di gestione documentale verificare il suo scopo e il legame con il procedimento amministrativo, nonché i destinatari. Sarà necessario inoltre valutare la sua efficacia come mezzo di prova e i problemi connessi alla privacy, i metodi di preparazione, riproduzione (analogico/informatico), distribuzione e conservazione.
  12. Nel caso in cui non fosse posibile trasformare l’allegato in copia cartacea perché di un formato irriducibile o di difficile copiatura (documento di grandi dimensioni, oggetti ecc.) si provvederà con una detagliata classificazione dello stesso la cui scheda sarà inserita nel fascicolo.
  13. Il fascicolo costituisce l’unità di base di un archivio (Carucci) e ha una funzione logica all’interno del sistema documentario. In ambiente tradizionale (cartaceo) ha un ruolo di organizzazione fisica dei documenti. I documenti raggruppati nel fascicolo realizzano il vincolo archivistico che è il nesso che collega in maniera logica e necessaria un documento all’altro. Il vincolo sussiste anche nel caso di un archivio in disordine. I documenti pertanto non possono essere considerati come oggetti autonomi, ma parti organiche di un insieme giuridicamente rilevante che ultimamente è definita dalla giurisprudenza procedimento amministrativa e regolato da leggi in materia. Il fascicolo deve essere classificato e numerato, in ambiente tradizionale la classificazione è posta sulla camicia insieme al numero del fascicolo e agli estremi dei documenti inseriti, in ambiente digitale la gestione dei documenti avviene automaticamente, ma a condizione che il sistema sia gestito secondo le regole archivistiche. La numerazione dei fascicoli è autonoma, annuale e progressiva per classe. In un sistema di gestione informatica dei documenti, la numerazione è gestita automaticamente dal sistema stesso (vedi anche la voce Repertorio/Elenco). I sistemi di classificazione e fascicolazione costituiscono lo strumento principale per identificare la posizione logica che il documento ha all’interno del sistema documentario (Guercio), diventano assolutamente indispensabili per l’organizzazione digitale degli archivi.
  14. Non necessariamente il fascicolo corrispondente a un unico procedimento amministrativo. In un fascicolo ci possono essere documenti relativi a più procedimenti, come un procedimento può dare origine a più fascicoli.
  15. Per quanto riguarda il fascicolo personale si veda anche A. Guastalla, L’esperienza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento in merito alla organizzazione, gestione e conservazione dei documenti all’interno del fascicolo personale, citato in bibliografia. Il fascicolo deve essere costituito indipendentemente dal tipo di contratto, all’atto dell’assunzione il dipendente deve dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i dati personali indispensabili per aprire il fascicolo. I fascicoli del personale devono essere custoditi in modo da garantire la riservatezza dei dati e impedirne l’accesso non autorizzato. I fascicoli personali costituiscono una serie particolare che può essere organizzata in ordine alfabetico, cognome e nome, oppure in ordine di matricola (più difficile da gestire). In archivio di deposito e successivamente in archivio storico la serie potrà essere gestita ancora secondo l’ordine alfabetico, oppure secondo l’anno di cessazione del rapporto di lavoro, a sua volta organizzato in ordine alfabetico/matricola. Nell’organizzazione della serie bisognerà tenere conto del numero dei dipendenti.
  16. L’organizzazione del fascicolo personale in sottofascicoli non è obbligatoria, ma quanto mai opportuna, sia per quanto riguarda la gestione cartacea, sia, e soprattutto, per quanto riguarda la gestione informatica dei documenti. Questo tipo di organizzazione permette anche una più veloce e sicura selezione dei documenti destinati allo scarto. L’organizzazione in sottofascicoli comporta una corretta gestione della classificazione, soprattutto in ambiente digitale. Nel fascicolo deve essere inserito l’elenco completo dei sottofascicoli. Le singole copertine andranno poi aggiunte quando se ne presenterà la necessità. In un sistema di gestione corretto, in particolare nei sistemi di gestione informatica dei documenti, sarà necessario introdurre e aggiornare anche l”indice cronologico dei documenti conservati nei sottofascicoli” (Guastalla) che altro non è che un’elencazione dei documenti inseriti nel fascicolo. In ambiente digitale, se tutte le procedure si sono svolte correttamente: classificazione, fascicolazione ecc., l’Indice verrà compilato automaticamente dal sistema. Il grado di dettaglio raggiunto nella gestione del fascicolo personale deve essere descritto nel Manuale di gestione.
  17. In un piccolo ente l’Ufficio personale l’Ufficio rilevazione presenze e l’Ufficio stipendi possono coincidere, ciò non toglie che la documentazione deve essere conservata in appositi fascicoli di gestione annuale. La scelta di gestire separatamente la documentazione relativa all’attività extraistituzionale dipende molto dall’organizzazione dell’ente e del grado della sua complessità. Nel caso in cui si scelga la gestione separata bisogna però aprire fascicoli alfabetici, intestati a i dipendenti, e archiviati per anno. I certificati medici rilasciati per giustificare l’assenza dal lavoro rientrano nella categoria dei documenti per assenza retribuita, devono essere protocollati e non devono avere l’indicazione della patologia (malattia), ma solo il numero dei giorni di assenza.
  18. In un sistema di gestione informatica dei documenti l’ente scambia con le altre pubbliche amministrazione le informazioni e a accede direttamente alle banche dati, così dovrebbe avvenire anche per la verifica del casellario giudiziale. In ambiente cartaceo l’ente/azienda verificano le autocertificazioni dei dipendenti chiedendo al tribunale, con lettera protocollata, la verifica del casellario, il tribunale risponde spesso allegando alla copia, o all’originale stesso, della nostra lettera il certificato, senza una lettera di trasmissione; in questo caso la risposta del tribunale non deve essere protocollata ma acquisita agli atti con un timbro di arrivo. Per mobilità intercompartimentale il fascicolo personale viene chiuso e rimane presso chi l’ha prodotto si fornisce copia all’ente di destinazione. Inseme alla cessione del 5° ci sono anche i piccoli prestiti.
  19. I documenti relativi all’iscrizione al sindacato devono essere conservati in busta chiusa; in un sistema informatico di gestione la segretezza deve essere garantita attraverso i gradi di accessibilità allo stesso. All’atto dell’assunzione la documentazione relativa ai titoli di studio deve essere estratta dal fascicolo concorsuale e inserita nel fascicolo personale. Nei sottofascicoli 9 e 10 vi sono molti casi in cui è necessario conservare documentazione con dati sensibili e certificazioni mediche (che non sono i certificati medici di assenza per malattia), sarà opportuno pertanto conservarli in busta chiusa. Ci sono molti casi di aspettativa non retribuita: motivi personali, di famiglia, debilitazione psico-fisica, particolari condizioni psico-fisiche.
  20. Riproduzione di un documento originale eseguita anche mediante strumenti meccanici, informatici o in fotoriproduzione. Non ha valore giuridico. La copia ha valore giuridico e si definisce autentica quando è emessa da chi può rilasciare copie conformi all’originale e reca segni di autenticazione.
  21. Riproduzione di un documento originale eseguita anche mediante strumenti meccanici, informatici o in fotoriproduzione. Non ha valore giuridico. La copia ha valore giuridico e si definisce autentica quando è emessa da chi può rilasciare copie conformi all’originale e reca segni di autenticazione.
  22. Riproduzione di un documento originale eseguita anche mediante strumenti meccanici, informatici o in fotoriproduzione. Non ha valore giuridico. La copia ha valore giuridico e si definisce autentica quando è emessa da chi può rilasciare copie conformi all’originale e reca segni di autenticazione.
  23. Riproduzione di un documento originale eseguita anche mediante strumenti meccanici, informatici o in fotoriproduzione. Non ha valore giuridico. La copia ha valore giuridico e si definisce autentica quando è emessa da chi può rilasciare copie conformi all’originale e reca segni di autenticazione.
  24. In ambiente tradizionale i registri costituiscono un’unica unità archivistica, in ambiente digitale hanno il più delle volte la natura di una base di dati o di un sistema di base di dati.
  25. L’elenco dei fascicoli deve essere gestito e aggiornato dal servizio archivistico, nell’ambito di un sistema documentario a gestione decentrata potrà essere data la possibilità, tramite appositi profili di accesso, anche ai responsabili di procedimento (o altre figure individuate nell’organigramma dell’ente) di aggiornare il repertorio. Il piano di fascicolazione deve essere previsto nel suo complesso dall’ente, tramite il servizio archivistico, sarà poi possibile aggiungere altri fascicoli da parte delle postazioni decentrate. In un sistema informatico di gestione documentale, la numerazione dei fascicoli avviene automaticamente all’interno delle singole classi di competenza attraverso una procedura controllata.
  26. La classificazione d’archivio, come afferma Maria Guercio, è una funzione cruciale per la gestione dei sistemi documentari contemporanei formati da oggetti analogici-cartacei e digitali. È il più importante requisito per trasformare un insieme di documenti in un complesso strutturalmente organizzato in fascicoli, <consente di riconoscere a ciascun documento “la pienezza della funzione documentaria”>. In ambiente digitale la classificazione fornisce gli strumenti per la formazione dell’archivio, non più affrontabile con un intervento di ordinamento fisico delle carte realizzato a posteriori rispetto la loro produzione e gestione. Anche il fascicolo deve essere classificato collegandolo a una voce di titolario. È possibile riclassificare i documenti e i fascicoli sia per correggere errori che per ragioni di opportunità, ma la momento della chiusura del fascicolo non sarà più possibile alterare il rapporto stabilito dalla classificazione.
  27. Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  28. Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  29. Nel procedimento amministrativo si realizza il principio della documentalità per cui ogni passaggio che conduce alla determinazione conclusiva e la stessa determinazione (provvedimento) devono possedere l’evidenza documentaria (S. Pigliapoco). Per questo motivo che è necessario provvedere al riformulazione e rappresentazione dei procedimenti, altrimenti si rischia, nel tentativo di semplificare, di appesantire il procedimento stesso.