il corso si rivolge a 12 Volontari del Servizio Civile Nazionale che parteciperanno al progetto 1000 modi per crescere organizzato dal Comune di Bolognetta.
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE
Decreto interministeriale 06/03/2013 -GU n. 65 del 18/03/2013 Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8, lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
Organizzazione della prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, addetti alla gestione delle emergenze. Per ciascuno dei soggetti della sicurezza sono indicati i loro ruoli e responsabilità.
il corso si rivolge a 12 Volontari del Servizio Civile Nazionale che parteciperanno al progetto 1000 modi per crescere organizzato dal Comune di Bolognetta.
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE
Decreto interministeriale 06/03/2013 -GU n. 65 del 18/03/2013 Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8, lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
Organizzazione della prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, addetti alla gestione delle emergenze. Per ciascuno dei soggetti della sicurezza sono indicati i loro ruoli e responsabilità.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) o Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza territoriali (RLST), sono di fatto la novità della legislazione in materia di salute e sicurezza, contenuta nella direttiva comunitaria,trasposta prima nel titolo I del D.Lgs.626/94 e successivamente al titolo I d.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e sue modifiche con il D.lgs. 106 del 2009 , con due obbiettivi risaltanti:
• La consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile;
• contribuire nelle diverse azioni sino alle scelte di prevenzione e divenire soggetti di sistema aziendale.
Con le ultime modifiche introdotte viene rafforzato il ruolo partecipativo e responsabile dell’Rls nelle aziende,confermando l’attenzione che il legislatore ad esso rivolge.
2. Il concetto di sicurezza sul
lavoro
• COSTIUTUZIONE della REPUBBLICA 1948:
Artt. 32, 35, 41
• CODICE CIVILE 1943 :
Artt. 2050, 2087
3. Il concetto di sicurezza sul
lavoro
La Costituzione Repubblicana è uno strumento prezioso e
insostituibile di promozione della salute dei lavoratori, e ispira
tutta la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il legislatore costituente ha voluto dare il massimo rilievo al lavoro,
attribuendogli appunto valore costituzionale, e lo ha sancito innanzitutto
nell'articolo 1: "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la Costituzione (artt. 2, 32,
35 e 41 Cost.) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua
integrità psico-fisica come principio assoluto e incondizionato, senza
ammettere condizionamenti quali quelli derivanti dalla ineluttabilità,
dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e dalla convenienza
produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e
di lavoro sicure e salubri.
4. Il concetto di sicurezza sul
lavoro
Codice Civile
Art. 2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. - Chiunque cagiona
danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura
o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova
di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art. 2087
Tutela delle condizioni delle condizioni di lavoro. - L'Imprenditore è
tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
5. Il concetto di sicurezza sul
lavoro
Codice Civile
L’art. 2087 del codice civile che stabilisce l'“obbligo della massima
sicurezza tecnologicamente fattibile” a carico del datore di lavoro.
Tale obbligo preventivo di carattere generale esige dal datore di lavoro il
positivo apprestamento dei mezzi idonei ai fini della sicurezza. In tal
senso, “i valori espressi dall’art. 41 della Costituzione” giustificano “una
valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti
dell'imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si
adoperi, anche al di là degli obblighi specificamente sanzionati, per
ridurre l'esposizione al rischio dei propri dipendenti” [Corte Cost., sent.
del 18 luglio 1996 n. 312.].
Dunque la tutela della salute del lavoratore, della sua integrità psico-
fisica assurge al rango di diritto fondamentale che non tollera alcun tipo
di condizionamento, e si presenta come sovraordinato a tutti gli altri
diritti previsti dalla Costituzione.
6. Normazione separata in materia di prevenzione
Anni 1950 - 1970
• PREVENZIONE TECNICA: sicurezza e
manutenzione macchine, impianti, prodotti ed
attrezzature di lavoro
• PREVENZIONE IGIENICO-AMBIENTALE:
conoscenza e controllo agenti chimici e fisici,
inquinamento
• PREVENZIONE SANITARIA: conoscenza e
controllo dei danni
7. Anni’70
INTRODUZIONE MACCHINA A CONTROLLO
NUMERICO
CREAZIONE DI UNITA’ AZIENDALI DI
PICCOLA- MEDIA GRANDEZZA
INNOVAZIONI TECNOLOGICO-PRODUTTIVE
INCREMENTO INFORTUNI SUL LAVORO
8. Anni’80
EVIDENZA COSTI UMANI, ASSICURATIVI E
SANITARI PER PROBLEMI DI SALUTE
INSORTI PER ATTIVITA’ LAVORATIVE
AUMENTO POTENZIALITA’ DI INTERVENTO
POSITIVO LEGATO A RICERCA SCIENTIFICA E
SVILUPPO TECNOLOGICO
NECESSITA’ INTERVENTI PREVENTIVI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI
10. Anni’80
UNIONE EUROPEA e STATI MEMBRI
NORME PER CONTRASTARE “AZIONI
PERICOLOSE”, SECONDO IL PERINCIPIO
DELLA “PREVENZIONE SOGGETTIVA”
11. LA DIRETTIVA QUADRO 89/391
Recepita dal D.Lgs 626/94
Indica i principi generali di salute e sicurezza
Individua i destinatari degli obblighi
propone una strategia d’azione “ruolo attivo”
PREVENZIONE
ELEMENTO CARDINE ATTORNO AL QUALE FAR
RUOTARE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
12. Decreto Legislativo 81/08
Per il miglioramento continuo
delle condizioni
di salute e sicurezza
dei lavoratori sul luogo di lavoro,
attuazione dell’art.1 della Legge
del 3/08/2007 n° 123 del 2007.
IN ITALIA:
13. Decreto Legislativo 81/08
➢ Tutte le aziende
(sia private che pubbliche)
➢ Tutti i lavoratori
(qualunque sia il loro numero, qualunque
sia il loro rapporto di lavoro)
SI APPLICA A:
14. ➢Non delegabilità di specifici obblighi per il datore di
lavoro
➢ Istituzionalizzazione del Servizio di Prevenzione e
Protezione e del RLS
➢Rispetto dei principi ergonomici
Fondamenti del D.Lgs.81/08
➢Individuazione di misure specifiche per attività
precedentemente non sottoposte a tutela
➢Informazione, formazione, addestramento e
consultazione dei lavoratori
15. si compone di 13 Titoli e 38 Allegati, e tratta
tutti gli aspetti rilevanti in materia di
sicurezza e salute.
Struttura del D.Lgs.81
16. DA PREVENZIONE OGGETTIVA E/O TECNOLOGICA
IL SISTEMA di PREVENZIONE
A PREVENZIONE SOGGETTIVA
Complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire rischi
professionali nel rispetto della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno
Indicazioni puntuali sui parametri cui attenersi fornite dal
Legislatore
17. ART.15 DEL D.LGS. 81/08
MISURE GENERALI DI TUTELA
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche'
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del
lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione,in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
18. e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo
e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti sui luoghi di lavoro;
ART.15 DEL D.LGS. 81/08
MISURE GENERALI DI TUTELA
19. i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto
misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio
per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
ART.15 DEL D.LGS. 81/08
MISURE GENERALI DI TUTELA
20. q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti;
ART.15 DEL D.LGS. 81/08
MISURE GENERALI DI TUTELA
21. Tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo
nei processi lavorativi delle aziende sono
individuati e responsabilizzati con precisi obblighi
DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA
Sono gli ATTORI del sistema che devono
attivamente impegnarsi a definire la strategia di
intervento
23. ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Datore di lavoro
R.S.P.P.Medico Competente
Addetti al primo
soccorso
Addetti
all’antincendio
R.L.S.
Lavoratori
A.S.P.P.
Dirigenti
Preposti
24. DATORE DI LAVORO PRIVATO
➢ Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o ,
comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa ovvero
dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa
DATORE DI LAVORO NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
➢ Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale
DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO
25. DIRIGENTE
➢ Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa
PREPOSTO
➢ Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa
DIRIGENTI E PREPOSTI
26. Art.18 del D.Lgs.
81/2008 1. Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori
2. Nominare il medico competente, gli addetti
antincendio e al primo soccorso
3. Elaborare il DUVRI
4. Nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e sicurezza
5. Informare e formare lavoratori e preposti
6. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
7. Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti
8. Conservare il registro infortuni
9. Comunicare all’INAIL i nominativi degli RLS
OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO/DIRIGENTE
27. Art.18 del D.Lgs.
81/2008 9. Nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e sicurezza e vigila sulla loro idoneità
fisica alle mansione
10. Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito
il RSPP
11. Prende misure appropriate affinchè soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico
12. Richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti nonché delle disposizioni
aziendali ed uso dei DPI
13. Conserva il registro infortuni
14. Predisporre tesserino per appalti
OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO/DIRIGENTE
28. OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE
DI LAVORO
➢ EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
➢ REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI o L’AUTOCERTIFICAZIONE
➢ NOMINARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
29. Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni
o interni all’azienda finalizzato all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell’azienda ovvero unità
produttiva
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
30. COMPITI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
➢ Individuare i fattori di rischio dell’ambiente di
lavoro e dei processi produttivi e predisporre le
misure di sicurezza da adottare per eliminarli o
ridurli
➢ Coadiuvare il datore di lavoro nella effettuazione
della valutazione dei rischi e nella elaborazione
del relativo documento
➢ Proporre i programmi di informazione e
formazione
➢ Elabora i sistemi di controllo delle misure di
sicurezza
➢ Elabora le procedure di sicurezza
➢ Fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi
Il Servizio di Prevenzione
e Protezione
31. COMPITI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
➢ sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei
lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i superiori
diretti
➢ verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico
➢ richiedere l'osservanza delle misure in caso di
emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa
Il Preposto
32. COMPITI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
➢ informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione
➢ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato
➢ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante
il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta
Il Preposto
33. COMPITI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
➢ Effettuare accertamenti sanitari preventivi e
periodici ed esprimere giudizi di idoneità
➢ Istituire aggiornare e custodire le cartelle
sanitarie
➢ Fornire informazioni ai lavoratori circa gli
accertamenti sanitari
➢ Effettuare le visite mediche richieste dal
lavoratore, sempre che esse siano giustificate
dai rischi connessi alla attività lavorativa
espletata
➢ Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta
all’anno
Il Medico
Competente
34. COMPITI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
➢ Accede ai luoghi di lavoro
➢ E’ consultato preventivamente in ordine alla
valutazione dei rischi
➢ E’ consultato sulla designazione degli addetti al
SPP, primo soccorso ed antincendio, in merito
all'organizzazione della formazione
➢ Riceve le informazioni inerenti la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione
➢ Riceve una formazione adeguata
➢ Partecipa alla riunione periodica di prevenzione
➢ Riceve copia del documento sulla valutazione
dei rischi, del registro infortuni e del DUVRI
Il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
35. COMPITI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
➢ Devono gestire il primo soccorso di un collega
in caso di malore o infortunio
➢ Ricevono una formazione adeguata in materia di
primo soccorso che varia a seconda del Gruppo
di appartenenza
➢ D.M. 388/03
Addetti al Primo Soccorso
36. COMPITI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
➢ Devono gestire le azioni di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze
➢ Ricevono una formazione adeguata in materia di
primo soccorso che varia a seconda della
classificazione del rischio incendio
➢ D.M. 10 marzo 1998
Addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze
37. Definizione innovativa di “lavoratore”
➢ Svincolata dalla tipologia contrattuale e dall’elemento retribuzione,
e agganciata funzionalmente all’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato.
DEFINIZIONE DI LAVORATORE
38. I Lavoratori
➢ Osservare le disposizioni per la protezione
collettiva ed individuale
➢ Utilizzare correttamente macchinari,
apparecchiature, utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza
➢ Utilizzano in modo appropriato i dispositivi
di protezione messi a loro disposizione
➢ Segnalare immediatamente le deficienze dei
mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
39. I Lavoratori
➢ Non rimuovere, modificare o disattivare i
dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di
controllo
➢ Non compiere di propria iniziativa operazioni
o manovre, non di loro competenza, che
possano compromettere la sicurezza propria
o altrui
➢ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti
➢ Contribuiscono, insieme al datore di lavoro,
ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di
tutti gli obblighi imposti dall’autorità
competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
40. PROGETTISTI, FABBRICANTI ED INSTALLATORI
PROGETTISTI di luoghi o posti di lavoro e di impianti
Devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e salute al momento delle scelte progettuali e tecniche,
nonché scegliere attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti
FABBRICANTI, VENDITORI, NOLEGGIATORI
Devono garantire la rispondenza di attrezzature di lavoro ed
impianti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza
INSTALLATORI, MONTATORI
Devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
42. Rischi per la sicurezza
I RISCHI LAVORATIVI
Rischi per la salute
Rischi trasversali
43. Rischi per la sicurezza
Strutture
Macchine
Impianti Elettrici
Sostanze pericolose
Incendio-esplosioni
sono responsabili del potenziale verificarsi di
incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni
fisiche alle persone in conseguenza di un impatto
fisico-traumatico di diversa natura (meccanica,
elettrica, chimica, termica, etc.).
44. Strutture
I RISCHI PER LA SICUREZZA
Macchine
Sostanze
pericolose
✓Altezza, Superficie, Volume, Pavimenti
✓Illuminazione
✓Viabilità interna, esterna, Uscite e porte
✓Solai, Soppalchi, botole
✓Sostanze infiammabili, corrosive, comburenti,
esplosive
✓Protezione degli organi di avviamento, di
trasmissione, di lavoro, di comando
✓Protezione nell’uso di apparecchi di
sollevamento, di ascensori e montacarichi,
apparecchi a pressione
45. Impianti Elettrici
Incendio-esplosioni
I RISCHI PER LA SICUREZZA
✓Presenza di materiali infiammabili
✓Carenza di sistemi antincendio, di
segnaletica di sicurezza
✓Conformità al progetto
✓Atmosfere a rischio di incendio e/o
esplosione
✓Stato manutenzione
46. Rischi per la salute
Agenti Chimici
Agenti Fisici
Agenti Biologici
Sono responsabili della potenziale compromissione
dell’equilibrio biologico del personale addetto ad
operazioni o a lavorazioni che comportano
l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di
rischio, di natura chimica, fisica e biologica.
47. Agenti fisici
Agenti chimici
I RISCHI PER LA SALUTE
Agenti biologici
✓Ingestione
✓Contatto cutaneo
✓Inalazione per presenza di inquinanti
aerodispersi (polveri, fumi, gas, vapori)
✓Rumore
✓Vibrazioni
✓Radiazioni ionizzanti o non ionizzanti
✓Microclima
✓illuminazione
✓Emissione, trattamento eo manipolazione
organismi e microrganismi patogeni e non,
culture cellulari, etc.
✓Emissione involontaria (impianti di
condizionamento)
✓Emissione incontrollata (impianti depurazione
acque, manipolazione materiali infetti)
✓Manipolazione volontaria (sperimenti in vitro)
48. Rischi trasversali
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili
Sono individuabili all’ interno della complessa
articolazione che caratterizza il “rapporto” tra
l’operatore e “l’organizzazione del lavoro” in cui è
inserito
49. Fattori
psicologici
Organizzazione
lavoro
I RISCHI TRASVERSALI
✓Processi lavorativi usuranti
✓Manutenzione impianti
✓Procedure adeguate
✓Movimentazione manuale dei carichi
✓Intensità, monotonia, solitudine
✓Situazioni di conflittuabilità
✓Complessività di mansioni
✓Reattività anomala a condizioni di emergenza
50. Condizioni di
lavoro difficili
I RISCHI TRASVERSALI
✓Lavoro con animali
✓Lavoro in atmosfere a pressioni inferiori o
superiori al normale
✓Condizioni climatiche esasperate
✓Lavoro in acqua: in superficie (piattaforme) e|o
in immersione
Fattori
ergonomici
✓Sistemi di sicurezza e informazioni affidabili
✓Norme di comportamento
✓Comunicazioni soddisfacenti
✓Ergonomia del posto di lavoro e dei DPI
✓Carenza di motivazione alle esigenze di
sicurezza