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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
         E DECRETO CORRETTIVO DEL 3 AGOSTO 2009, N. 106
T.U. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
                   NEI LUOGHI DI LAVORO




                                                          Dr. Bruno Marzemin
DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N. 106




                      Cos’è la sicurezza?
       È un equilibrio dinamico tra SECURITY e SAFETY

                           Security
sentimento soggettivo di sicurezza nell’affrontare la nostra vita

                            Safety
elementi di sicurezza esterni all’uomo (casco, guanti, scarpe..)




                                2
DEFINIZIONE DI LAVORATORE




PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI CONTRATTO, SVOLGE
UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN

      DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA

        RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI IMPARARE.

          RESTANO ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E
                              FAMILIARI.




                                  3
DEFINIZIONE DI LAVORATORE



                        Sono equiparati:


  • Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto;
• L’associato in partecipazione (art. 2549 e seguenti, codice civile);
                             • I tirocinanti;
         • Gli allievi di istituti di istruzione ed universitari;
       • I partecipanti a corsi di formazione professionale;
                      • I volontari di vario tipo;
  • I lavoratori di cui al D. Lgs. 468/97 (lavori socialmente utili).




                                     4
DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO E DI DIRIGENTE



  “Datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore …

… o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, ne ha la

           responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



    “Dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e poteri

gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando

                      l’attività lavorativa e vigilando su di essa.



                                           5
DEFINIZIONE DI PREPOSTO




Persona che, con competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende
all’attività   lavorativa   e   garantisce    l’attuazione   delle   direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.




                                       6
VALUTAZIONE DEL RISCHIO




 L’assenza di pericoli è condizione essenziale per un lavoro sereno e sicuro…
Tuttavia anche nelle attività di routine esiste sicuramente un rischio residuo.
Il rischio zero non esiste, si parla di riduzione al minimo del rischio presente


                                   Pericolo
          proprietà intrinseca avente il potenziale di causare danno
                                    Rischio
              probabilità che un dato pericolo provochi danno




                                       7
8
EVOLUZIONE STORICA



              Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

                 (e sue successive modifiche e integrazioni)

            nasce dall'esigenza, riconosciuta a livello europeo,

di integrare la sicurezza e la salute sul lavoro in tutte le fasi del processo

                                 produttivo

e rappresenta il testo, di carattere generale, sul quale si basa l'intera nuova

                   legislazione in materia di prevenzione.



                                      9
EVOLUZIONE STORICA




    Il decreto legislativo della 626 sulla sicurezza sul lavoro introduce alcune

 innovazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

     senza sostituirsi alla disciplina precedente, ma cambia completamente

                   l'impostazione della tecnica di prevenzione.

     Si passa, infatti, da una normativa incentrata su un tipo di intervento

sostanzialmente "riparatorio" ad una focalizzata sulla prevenzione partecipata e

                                sull'informazione.



                                         10
EVOLUZIONE STORICA

Questa legge non riserva più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi più stretti
         collaboratori ma coinvolge tutti i lavoratori nella messa a punto del sistema
                      di sicurezza, sancendo così il passaggio da un sistema
        incentrato sulle regole ad uno incentrato principalmente sulle singole persone.


                 E’ previsto un intervento organico all'interno dell'azienda nel
                                coordinamento della prevenzione:
                      • dalle tecnologie (in regola con i canoni di sicurezza)
                      • ai lavoratori (con i rappresentanti per la sicurezza),
  • dalla struttura medica (che per le grandi aziende sarà obbligatorio prevedere al proprio interno)
                 • ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza.




                                                  11
EVOLUZIONE STORICA




   La legge è incentrata essenzialmente
    sull'obbligo del datore di lavoro di
     portare a conoscenza dei propri
     dipendenti i rischi connessi alla
         prestazione lavorativa:



"informare per prevenire e quindi
   ridurre al minimo i rischi".




                    12
EVOLUZIONE STORICA

                   Le principali innovazioni introdotte dalla norma sono:



- la costituzione all'interno dell'azienda di un gruppo di lavoro "competente" identificato nel

"Servizio di Prevenzione e Protezione";

- l'individuazione di nuovi fattori di rischio;

- la puntuale e costante informazione e formazione indirizzata ai lavoratori sui rischi presenti

nell'attività;

- la programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione;

-il coinvolgimento del lavoratore, che assume un ruolo attivo

nel sistema di prevenzione aziendale.

                                                  13
LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO

                   Titolo I – Principi comuni (61)
                   Titolo II – Luoghi di lavoro (7)
           Titolo III – Attrezzature di lavoro e D.P.I. (19)
           Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili (73)
                     Titolo V – Segnaletica (6)
          Titolo VI – Movimentazione manuale carichi (5)
                   Titolo VII – Videoterminali (8)
                    Titolo VIII – Agenti fisici (42)
                Titolo IX – Sostanze pericolose (45)
                   Titolo X – Agenti biologici (21)
                Titolo XI – Atmosfere esplosive (11)
Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale (6)
             Titolo XIII – Norme transitorie e finali (3)

                                  14
IL CAMPO DI APPLICAZIONE

  • Tutti i settori, privati e pubblici, e tutte le
               tipologie di rischio;


 • Tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, e i soggetti ad essi equiparati, fermo
restando quanto previsto dai commi successivi.


        … seguono varie precisazioni ed eccezioni
                           15
Gli Enti Pubblici aventi compiti
           in materia di salute e sicurezza:


•ISPESL (istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro)

•INAIL (istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  •IPSEMA (istituto di previdenza per il settore marittimo)



                                      16
INFORMAZIONE E ASSISTENZA

— Regioni, tramite le ASL;
— Ministero dell’interno, tramite i vigili del fuoco;
— ISPESL;
— Ministero del lavoro;
— Ministero dello sviluppo economico (per settore estrattivo);
— INAIL;
— IPSEMA;
— gli organismi paritetici;
— gli Enti di patronato.

               Svolgono anche, mediante convenzioni, attività di
 informazione, consulenza, assistenza, formazione, promozione in materia di
    sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
  imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e
                delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

                                       17
ATTIVITÀ PROMOZIONALI



Nell’ambito della Commissione consultiva permanente, in coerenza con gli indirizzi individuati

dal Comitato di indirizzo, sono definite le attività promozionali, con particolare riguardo a:



-Finanziamento di progetti di investimento da parte di medie, piccole e micro imprese.

Deve essere garantita la semplicità delle procedure.

- Finanziamento di progetti formativi per piccole, medie e micro imprese

- Finanziamento dell’attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale per

l’inserimento di specifici percorsi formativi interdisciplinari



                                                  18
INTERPELLO




             Viene istituita una commissione per gli interpelli


• Ad essa possono essere inoltrati tramite posta elettronica quesiti di
ordine generale sull’applicazione della normativa;


• Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri
interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza



                                        19
LA VIGILANZA

• È svolta dalla ASL e, per quanto di competenza, dai VV.FF.;
• Settore minerario: Ministero dello sviluppo economico;
• Industrie estrattive di 2^ categoria e acque minerali e termali: Regioni;
• Il personale del Ministero del lavoro, ferme restando le sue competenze di legge, può
esercitare l’attività di vigilanza nelle seguenti attività:
– Costruzioni edili o di genio civile …
– Lavori medianti cassoni in aria compressa e lavori subacquei
– Ulteriori attività a rischio particolarmente elevato da definirsi con successivo decreto
… informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della ASL.
       Resta momentaneamente ferma la specificità del settore marittimo, forze armate,
                          polizia, VV. FF., giustizia e strutture penitenziarie.
    La vigilanza è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli artt. 5 e 7 (Comitato di
                           indirizzo e Comitati regionali di coordinamento).

                                                    20
VIGILANZA: SOSPENSIONE ATTIVITÀ

               Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare
          provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale se riscontrano:



                           — PERSONALE IRREGOLARE > 20%
               — REITERATE VIOLAZIONI SU TEMPI E ORARIO DI LAVORO,
      — GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
                                  SICUREZZA DEL LAVORO
       Su quest’ultimo punto possono intervenire anche gli organi di vigilanza delle ASL.


Ne deriva un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e
                      alla partecipazione a gare pubbliche (x max 2 anni)


                                              21
LE MISURE GENERALI DI TUTELA

            • Valutazione di tutti i rischi

       • Programmazione della prevenzione

• Eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo

        • Rispetto dei principi ergonomici

          • Riduzione dei rischi alla fonte

                   • Sostituzione

      • Limitazione al minimo del n. esposti

  • Uso limitato di agenti chimici, fisici, biologici

  • Priorità delle misure di protezione collettiva

        • Controllo sanitario dei lavoratori

                          22
LE MISURE GENERALI DI TUTELA



• Allontanamento del lavoratore per motivi sanitari e adibizione ad altra mansione (ove possibile)

                          • Informazione e formazione dei lavoratori


                     • Informazione e formazione dei dirigenti e preposti


                             • Informazione e formazione dei RLS


                               • Istruzioni adeguate ai lavoratori


                        • Partecipazione e consultazione dei lavoratori

                           • Partecipazione e consultazione dei RLS



                                               23
LE MISURE GENERALI DI TUTELA


• Programmazione delle misure volte a garantire il

 miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



             • Misure di emergenza:



   • Uso di segnali di avvertimento e sicurezza;



            • Regolare manutenzione.


                        24
DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (LIMITI E CONDIZIONI)




                            • Atto scritto recante data certa;


  • Possesso da parte del delegato di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;


   • Attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;


                   • Attribuzione al delegato di autonomia di spesa;


                         • Accettazione per iscritto della delega




                                            25
OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO




•Valutazione dei rischi e redazione del relativo documento


•Designazione del Responsabile del Servizio di Protezione e
                       Prevenzione




                             26
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE


                            • Nomina il medico competente


          • Designa preventivamente i lavoratori incaricati delle emergenze


   • Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle loro capacità e condizioni


           • Fornisce ai lavoratori i DPI (sentiti RSPP e medico competente)


 • Prende le misure adeguate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguata
formazione e specifico addestramento accedano alle zone che espongano ad un rischio
                                    grave e specifico.



                                            27
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE


• Richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali;


                • Richiede al medico competente l’osservanza dei suoi obblighi;


     • Adotta le misure per il controllo del rischio in caso di emergenza, e dà istruzioni per
                    l’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa;


• Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
                   circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere.


            • Adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento



                                                28
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE


• Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazione di pericolo grave e
immediato;


• Consente ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e
protezione della salute;


• Consegna tempestivamente ai RLS (su richiesta) copia del documento di valutazione dei rischi
e gli consente l’accesso ai dati sugli infortuni;


• Elabora il documento di valutazione dei rischi da interferenze e (su richiesta) ne consegna
tempestivamente copia ai RLS



                                                    29
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE


• Prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;


• Comunica a INAIL o IPSEMA i dati relativi agli infortuni;


• Consulta il RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50;


• Adotta le misure necessarie per prevenzione incendi, evacuazione e per il caso di pericolo
grave ed immediato secondo le disposizioni di cui all’art. 43 (gestione delle emergenze –
disposizioni generali)



                                                      30
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE


• Per appalti e subappalti: munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento;


• Nelle unità produttive > 15 lavoratori, convoca la riunione periodica di cui all’art. 35;


• Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti
per salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica;


• Comunica annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS;


• Vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione specifica senza giudizio di idoneità.



                                                   31
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE




                       • Fornisce a SPP e medico competente informazioni su:



– Natura dei rischi;

– Organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;

– Descrizione di impianti e processi produttivi;

– Dati su infortuni e malattie professionali;

– Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (prevede più informazioni per medico competente)




                                                   32
GLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI



• Sovraintendono e vigilano sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge
e delle disposizioni aziendali e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informano i diretti
superiori;


• Verificano che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;


• Richiedono l’osservanza delle misure adottate in caso di emergenza e danno istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;




                                                 33
GLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI


• Informano del rischio possibile i lavoratori di un pericolo grave e immediato e le disposizioni
prese e da prendere;


• Si astengono, salvo motivate eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.


• Segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo, delle quali vengano
a conoscenza in base alla formazione ricevuta.


• Frequentano appositi corsi di formazione.



                                                 34
GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI




            35
I LAVORATORI DEVONO, IN PARTICOLARE …




• Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti;


• Osservare le disposizioni e le istruzioni;


• Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze/preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i
dispositivi di sicurezza;


• Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;




                                                 36
I LAVORATORI DEVONO, IN PARTICOLARE …


• segnalare immediatamente, a datore di lavoro, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui
sopra, e qualsiasi eventuale situazione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
RLS;

• non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza/segnalazione/controllo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza o che
possano compromettere la sicurezza propria e altrui;

• partecipare ai programmi di formazione e addestramento;

• sottoporsi ai controlli sanitari;

• i lavoratori di azienda in appalto o subappalto ed i lavoratori autonomi devono esporre tessera
di riconoscimento, con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.



                                                  37
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (RSPP) - COMPITI
• L’individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.


• Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di
controllo di tali misure;


• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività;


• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;


• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;


• Fornisce ai lavoratori informazioni richieste dalla norma.
                                                 38
IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



Il rappresentante dei lavoratori è eletto, in tutte le aziende o unità
produttive, direttamente dai lavoratori al loro interno oppure, per aziende con
più di quindici dipendenti, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda.
Egli ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
connessi alla tutela della salute e sicurezza degli stessi, nei luoghi di lavoro.

Il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori è il seguente:
- 1 rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende.

Per poter assolvere a tale compito, il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza ha diritto a una formazione particolare, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza.



                                       39
IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



• Accede ai luoghi di lavoro;

• E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’azienda;

• È consultato sulla designazione degli              addetti al servizio di
prevenzione,      all’attività  di    prevenzione     incendi,  al    pronto
soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;

• E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione;

• Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione.




                                       40
DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE




  Persona in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

                 professionali di cui all’art. 38, che:



- collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;



- è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e

per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.




                                   41
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

• Collabora con datore di lavoro e SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini di:
– Programmazione della sorveglianza sanitaria;
– Predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-
fisica dei lavoratori;
– Attività di formazione;
– Attività di informazione;
– Organizzazione del servizio di PS;
– Attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i
principi della responsabilità sociale;

• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

• Istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoro sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende >15 concorda col datore di lavoro il luogo di custodia;

• Alla cessazione dell’incarico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo
possesso.



                                                  42
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

• Alla cessazione del rapporto di lavoro consegna al lavoratore la documentazione sanitaria in
suo possesso e gli fornisce informazioni sulla necessità di conservazione;

• Alla cessazione del rapporto di lavoro invia all’ISPESL per via telematica le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente D. Lgs;

• Il lavoratore può chiedere copia all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina
generale;

• Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di
esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’esposizione. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai
RLS;

• Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e su sua richiesta
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

• In occasione della riunione periodica comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
                                                   43
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE




• Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in base alla
valutazione dei rischi.
Se cadenza diversa: informa il datore di lavoro per annotazione nel documento di valutazione
dei rischi.

• Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

• Comunica, mediante autocertificazione, il possesso di titoli e requisiti al Ministero della salute
entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.




                                                  44
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: OGGETTO




                45
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL DOCUMENTO

                                      Deve avere data certa e contenere:


• Relazione sulla valutazione di tutti i rischi;
• Specificazione dei criteri adottati;
• Indicazione delle misure di prevenzione attuate e dei DPI adottati;
• Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
• L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui debbono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
• Indicazione del nominativo del RSPP, RLS o territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio.
• Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
• Il documento deve rispettare le indicazioni previste nei successivi Titoli.

                                                       46
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

• Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il RSPP
e il medico competente, previa consultazione del RLS.

• Valutazione e documento debbono essere rielaborati:
– in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
– in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
– a seguito di infortuni significativi;
– quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

• DVR (documento di valutazione del rischio) e DUVRI (documento unico valutazione rischi
interferenti) devono essere custoditi presso l’unità produttiva cui si riferiscono.

• I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla
base di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente (salvo
eccezioni previste)



                                                47
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE: DEFINIZIONE




Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di
una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a prevenire i
reati di cui agli artt. 589 e 590 (omicidio colposo e lesioni personali
colpose), terzo comma, del codice penale commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.




                                    48
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

      Per avere efficacia ai sensi del D. Lgs.231/2001 deve essere adottato ed efficacemente
    attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici
                                                relativi:


–Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici, biologici.
–Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure conseguenti.
–Alle attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni
periodiche, consultazioni RLS).
–Alle attività di sorveglianza sanitaria.
–Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
–All’attività di vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni da parte dei lavoratori.
–All’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.
–Alle verifiche periodiche dell’applicazione ed efficacia delle procedure adottate.
                                                 49
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Il datore di lavoro organizza il SPP all’interno dell’azienda/unità produttiva, o incarica persone
o servizi esterni.

• Gli addetti e i responsabili, interni o esterni:
– devono possedere le capacità e i requisiti professionali;
– devono essere in numero sufficiente;
– disporre di mezzi e tempo adeguati;
– non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta.

• Nell’ipotesi di servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne con le
conoscenze necessarie per integrare l’azione del servizio.

• Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di adeguate risorse interne.

• Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è esonerato dalla propria
responsabilità.

• Il servizio interno è obbligatorio in una serie di casi esplicitamente elencati:
— Per le aziende con più unità produttive e per i gruppi di imprese, può essere istituito un unico
SPP, cui i datori di lavoro possono rivolgersi per l’istituzione del servizio e per la designazione di
addetti e responsabile.
                                                   50
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.

• Elaborazione delle misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure.

• Elaborazione delle procedure di sicurezza.

• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

• Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica.

• Fornire ai lavoratori le informazioni cui hanno diritto.

             Il Servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro




                                                 51
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DI ADDETTI E RESPONSABILE


• Devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti.
• E’ necessario:
– un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
– attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione.
• Può svolgere le funzioni di responsabile o addetto chi, pur privo dei suddetti titoli di studio, dimostri di
aver svolto tali funzioni almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei suddetti
corsi.
• I possessori di lauree (specificamente indicate) sono esonerati dai corsi di formazione.
• Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di conferenza Stato-regioni.
• Responsabili e addetti sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento (definiti dall’accordo Stato-
regioni).
• Per i componenti del servizio interno le competenze acquisite a seguito della formazione sono registrate
nel libretto formativo del cittadino.
• … seguono indicazioni specifiche per istituti di istruzione, di formazione professionale ed universitari e per istituzioni
dell’alta formazione artistica …


                                                            52
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DI ADDETTI E RESPONSABILE




• Salvo nei casi formalmente previsti, il datore di lavoro può svolgere i compiti propri del
SPP, primo soccorso, prevenzione incendi /evacuazione, nelle ipotesi di cui all’Allegato
2, dandone preventiva informazione al RLS e alle seguenti condizioni:


– Deve frequentare corsi di formazione di 16-48 ore, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto.


– Deve frequentare corsi di aggiornamento.




                                                  53
LA RIUNIONE PERIODICA




• Nelle aziende/unità produttive > 15 il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice
almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

                          – il datore di lavoro o un suo rappresentante;
                                              – il RSPP;
                              – il medico competente, ove nominato;
                                               – il RLS.

• Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

– il documento di valutazione dei rischi;
– l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
– i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche,e l’efficacia dei DPI;
– i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.



                                                 54
LA RIUNIONE PERIODICA

• Nel corso della riunione periodica possono essere individuati:
– Codici di comportamento e buone prassi.
– Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.


• La riunione ha inoltre luogo in occasione di significative variazioni dell’esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie.
In queste ipotesi nelle unità produttive < 15 il RLS può chiedere la convocazione di un’apposita
riunione.


                          • Della riunione deve esser redatto un verbale
                       a disposizione dei partecipanti per la consultazione.


                                                 55
INFORMAZIONE: DEFINIZIONE




           56
INFORMAZIONE AI LAVORATORI


— Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione.

– Sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale.

– Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione.

– Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure “emergenziali” (primo soccorso e
prevenzione incendi).

– Sui nominativi del responsabile e addetti SPP e del medico competente.

• Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
– sui rischi specifici cui è esposto;
– sui pericoli connessi all’uso di sostanze/preparati pericolosi;
– sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

     • Queste informazioni devono essere fornite anche a lavoratori a domicilio e portieri.



                                                   57
INFORMAZIONE AI LAVORATORI




— Il contenuto dell’ informazione deve essere facilmente comprensibile per i

lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.



— Per i lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione

della lingua utilizzata nel percorso informativo.




                                        58
FORMAZIONE: DEFINIZIONE




          59
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI


• Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e
adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

– rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.


• Durata, contenuti minimi e modalità sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente Stato/regioni, previa la consultazione delle parti sociali, entro 12 mesi.

• Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente
sui rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I°. Ferme restando le
disposizioni già vigenti, anche questa formazione è definita mediante il suddetto accordo.




                                                60
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI



• La formazione e, ove previsto, l’addestramento, devono avvenire in occasione:

– della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di
somministrazione di lavoro;

– del trasferimento o cambiamento di mansioni;

– della introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, nuove sostanze/preparati
pericolosi.

• L’addestramento viene effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro.

• La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.




                                                  61
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

• I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione
e un aggiornamento periodico.
• I contenuti della formazione comprendono:
– Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi.
– Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
– Valutazione dei rischi.
– Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.


• Il RLS ha diritto a una formazione particolare. Modalità, durata e contenuti sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
– Principi giuridici comunitari e nazionali.
– Legislazione generale e speciale.
– Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi.
– Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
– Valutazione dei rischi.
– Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali.
– Aspetti nomativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori.
– Nozioni di tecnica della comunicazione.

                                                 62
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
•Durata minima dei corsi RLS: 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
•La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue (15-50 lavoratori) e a 8 ore annue
(> 50 lavoratori)

• La formazione dei lavoratori e dei RLS deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori.

• Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le competenze e conoscenze necessarie. Per i lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata per il percorsoformativo.

• Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono
registrate nel libretto formativo del cittadino (D. Lgs. 276/2003).

• Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso tengono conto gli organi di vigilanza.

                                                 63
ADDESTRAMENTO: DEFINIZIONE




            64
SORVEGLIANZA SANITARIA: DEFINIZIONE




                65
SORVEGLIANZA SANITARIA




         • La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:



– Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e dalle

indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente.



– Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico

competente correlata ai rischi lavorativi.




                                             66
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE …


• Visita medica preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il

lavoratore è destinato per valutare la sua idoneità alla mansione specifica.



• Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio

di idoneità alla mansione specifica di norma 1 volta all’anno (salvo diverse indicazioni normative

o diversa valutazione del medico competente).



• L’organo di vigilanza può disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità

diverse.


                                                67
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE …




                      • Visita medica su richiesta del lavoratore.



                • Visita medica in occasione del cambio di mansione.



• Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa.




                                           68
LA SORVEGLIANZA SANITARIA: ALTRE SPECIFICHE


                        • Le visite mediche NON possono essere effettuate:
                                        – in fase preassuntiva;
                                 – per accertare stati di gravidanza;
                               – negli altri casi vietati dalla normativa.


• Le visite mediche comprendono:
– Esami clinici e biologici.
– Indagini diagnostiche.


• Nei casi previsti dall’ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcool-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.



                                                   69
LA SORVEGLIANZA SANITARIA: ALTRE SPECIFICHE



• Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.

• Alla visita medica segue uno dei seguenti giudizi di idoneità:

– idoneità;
– idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
– inidoneità temporanea (con limiti temporali di validità);
– inidoneità permanente.

• Di tutti questi giudizi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore.

• Avverso tutti questi giudizi è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza
territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare.




                                                   70
IN CASO DI INIDONEITÀ



• Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico

competente e adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra

mansione.



• Il lavoratore conserva comunque la retribuzione e la

qualifica originarie.


                                 71
LA SEGNALETICA




SISTEMI E MEZZI ANTINCENDIO




 EMERGENZA



 PRODOTTI PER L'INQUINAMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI




                    72
LA SEGNALETICA




SEGNALETICA DI SICUREZZA



SEGNALETICA STRADALE



DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)




                 73
LA SEGNALETICA




      74
ORGANISMI PARITETICI: DEFINIZIONE



• Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:



– programmazione di attività formative;

– elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;

– sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;

– assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;

– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.




                                                  75
ORGANISMI PARITETICI

• Sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione.


• Possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette
a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


• Possono effettuare, purché dispongano di personale specializzato, sopralluoghi nelle aziende
di riferimento.


• Trasmettono una relazione annuale ai comitati regionali di coordinamento.


• Comunicano alle aziende ed agli organi di vigilanza i nominativi dei RLST (responsabili dei
lavoratori per la sicurezza territoriale).

                                                  76
SOSTEGNO ALLA PMI (PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA), AI RLST E ALLA PARITETICITÀ



• Presso l’INAIL è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLST e alla
pariteticità.

• Opera a favore delle realtà in cui non sono costituiti sistemi di rappresentanza dei lavoratori
e di pariteticità.

• Ha come obiettivi:

– Sostegno e finanziamento (per almeno il 50% del fondo) alle attività RLST, anche con
riferimento alla formazione.

– Finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi.

– Sostegno delle attività degli organismi paritetici.




                                                  77
SOSTEGNO ALLA PMI (PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA), AI RLST E ALLA PARITETICITÀ

• Il fondo è finanziato:

– da un contributo delle aziende prive di RLS pari a 2 ore/lavoratore;

– dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte

eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione dalla previgente normativa abrogata nel

corso del 2007, incrementato del 10%;

– con una quota delle risorse (attività di consulenza di ISPESL, INAIL e IPSEMA).



• Il funzionamento del fondo è rimandato a un successivo decreto.



• Il RLST territoriale redige una relazione annuale sull’attività svolta, da inviare al fondo.

                                                  78
DISPOSIZIONI PENALI




Le violazioni in materia al presente Testo unico si attuano attraverso:


                              •Sanzioni;

              •Disposizioni in tema di processo penale.




                                  79
LE ATTIVITÀ A RISCHIO


Il fenomeno infortunistico è strettamente legato alle trasformazioni nel
mercato del lavoro. Di conseguenza si affermano nuove patologie legate a
rischi emergenti. Tra questi emergono: le malattie legate al sistema muscolo
scheletrico, le patologie associate a stress (burn- out, mobbing, malattie
cardiovascolari), le patologie da sensibilizzazione o da contatto con agenti
biologici e chimici.
Anche la cancerosi professionale è un rischio emergente: si stima che nel
nostro Paese i lavoratori esposti potenzialmente a sostanze cancerogene sia
pari al 24% degli occupati. Anche per far fronte al rischio della cancerosi
professionale è stata redatta la legge 626/1994. Con essa sono stati introdotti
i principi di sostituzione e riduzione di sostanze cancerogene o mutagene alla
cui attuazione deve provvedere il datore di lavoro.


                                      80
DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE




                        81
IL MOBBING




Il termine mobbing, deriva dal verbo inglese “to mob”, che significa:
accerchiare, attaccare, aggredire in massa. Questo termine è ormai entrato
a far parte del vocabolario del mondo del lavoro, rappresentando un
fenomeno ampio e dagli effetti pericolosissimi sia per il lavoratore che ne è
colpito, sia per il benessere dell’intera società. Si tratta infatti di vari
comportamenti aggressivi o subdoli messi in atto sul posto di lavoro ai danni
di un lavoratore.




                                     82
IL MOBBING




Nell’ambito lavorativo, la parola mobbing assume il significato di pratica
persecutoria o, più in generale, di violenza psicologica perpetrata dal datore
di lavoro o da colleghi (mobber) nei confronti di un lavoratore (mobbizzato)
per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dall’ambito lavorativo.
Il mobbing è considerato dall'Inail malattia professionale.
I   motivi   della   persecuzione     possono    essere    i   più   svariati:
invidia, razzismo, diversità religiosa o culturale rispetto al gruppo
prevalente, carrierismo sfrenato, o semplice gusto nel far del male ad un’
altra persona.




                                     83
IL MOBBING – GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI




• la presenza di almeno due soggetti, il mobber (parte attiva) ed il
mobbizzato (parte passiva), che entrano in contrasto tra di loro;
• l’attività vessatoria continua e duratura;
• lo scopo di isolare la vittima sul posto di lavoro e/o di allontanarla
definitivamente o comunque di impedirle di esercitare un ruolo attivo sul
lavoro.




                                     84
IL MOBBING – LE TIPOLOGIE



• Il mobbing di tipo verticale è quello messo in atto da parte dei datori di
lavoro verso i dipendenti per indurli a licenziarsi da soli, schivando così
eventuali problemi di origine sindacale. Spesso si tratta di vere e proprie
"strategie aziendali" per le quali è stato coniato il termine di “Bossing”; in tal
caso sono i dirigenti dell’azienda ad agire.


• Il mobbing di tipo orizzontale viene invece praticato dai colleghi di lavoro
verso uno di loro per varie ragioni: per gelosia verso colleghi più capaci, per
necessità di alleviare lo stress da lavoro oppure per trovare un capro
espiatorio su cui far ricadere le disorganizzazioni lavorative.




                                       85
IL MOBBING – IN CIFRE



Secondo il monitoraggio effettuato dall’Ispesl, che ha aperto un centro d'ascolto sul
fenomeno, sono circa un milione e mezzo i lavoratori italiani vittime del mobbing su
21 milioni di occupati, è più presente al Nord (65%), colpisce maggiormente le donne
(52%).
In ordine alla composizione, oltre il 70% lavora nella pubblica amministrazione.
Sempre secondo l'Ispesl, il mobbing ha un costo molto elevato per il datore di lavoro:
la produttività di un lavoratore cala infatti del 70%.
Le categorie più esposte risultano gli impiegati con il 79%;
seguono i diplomati con il 52%;
infine i laureati con il 24%.




                                          86
IL MOBBING – LE CAUSE



Si è evidenziato un legame causale con i problemi legati all'occupazione e al
ridimensionamento dell'organico.
In particolare le ristrutturazioni delle aziende private e pubbliche, le fusioni
tra società dello stesso settore generano forti conflittualità e competitività
nell'ambiente di lavoro. Coloro che si trovano a svolgere le stesse mansioni
entrano in conflitto fra loro fino all'eliminazione del più debole.
La stessa evoluzione delle competenze professionali è fattore scatenante di
atteggiamenti vessatori, i lavoratori più anziani e meno aggiornati
vengono indotti ad andarsene ed a lasciare il posto alle nuove giovani
professionalità, spesso ciò può avvenire proprio attraverso il mobbing.




                                       87
IL BURN OUT




Sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e da riduzione
delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che per professione
si occupano della gente; reazione alla tensione emotiva cronica creata dal
contatto continuo con altri esseri umani, in particolare quando essi hanno
problemi o motivi di sofferenza.




                                    88
89
90
IL CONCETTO DI SALUTE




”La promozione della salute è il processo che permette alle persone di
aumentare il controllo di sé e di migliorare la propria salute".
L'OMS continua: "questa prospettiva deriva da un concetto di salute
come il livello fino al quale un individuo o un gruppo sono in grado,
da un lato direalizzare aspirazioni e soddisfare bisogni e dall'altro di
modificare o convivere con l'ambiente".


                                         (OMS, 1984: Health Promotion)




                                   91
LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO




Le condizioni di benessere del lavoratore nell’ambiente informatico dipendono da:



                                •comfort visivo;

                     •ergonomia della postazione di lavoro;

                                    •stress.




                                       92
SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI (VDT)



Videoterminali:
con il termine videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Posto di lavoro:
per posto di lavoro al videoterminale si intende l'insieme delle attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, il software, gli
accessori opzionali (stampante, modem, scanner), le suppellettili utilizzate (sedia, piano di
lavoro) nonché l'ambiente immediatamente circostante.

Lavoratore:
il lavoratore soggetto a rischio videoterminale è colui che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminale, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le
pause reviste per legge.




                                              93
RISCHI CONNESSI ALL’USO DEL VDT


         L'attività lavorativa al videoterminale può causare l'insorgenza di alcuni disturbi
                                       per la nostra salute quali:


- disturbi all'apparato oculo-visivo;
- disturbi muscolo-scheletrici;
- fattori stressanti psico-sociali.

                             Tali effetti sono da mettere in relazione con:

- la durata del lavoro svolto con attrezzature munite di VDT;
- le caratteristiche del lavoro svolto con attrezzature munite di VDT;
- le caratteristiche della postazione di lavoro e dell'ambiente circostante;
- le caratteristiche dell‘hardware e del software.



                                                  94
REQUISITI DEL LUOGO DI LAVORO - L’AMBIENTE




• Spazio di lavoro sufficiente per cambiamenti di posizione;

• pareti di colore chiaro non riflettente;

• temperatura e umidità confortevoli;

• ricambi d’aria adeguati;

• rumore ambientale contenuto e tale da non disturbare l’attenzione e la
comunicazione verbale.




                                       95
REQUISITI DEL LUOGO DI LAVORO - L’ILLUMINAZIONE




•Evitare abbagliamenti e riflessi su schermo e su altre attrezzature;

•illuminazione sufficiente ma contenuta;

•contrasto appropriato tra schermo e ambiente;

•fonti luminose perpendicolari allo schermo (né di fronte, né alle spalle dell’operatore);

•postazione distante almeno un metro dalle finestre;

•finestre schermate con tende regolabili;

•luci artificiali schermate.




                                             96
IL POSTO DI LAVORO INTEGRATO ALL’AMBIENTE


Il rapporto fra posto di lavoro e ambiente è condizionato principalmente da
                     problemi di corretta illuminazione.

           Si hanno condizioni sfavorevoli di illuminazione con:




                                    97
LO SCHERMO


Il monitor deve avere le seguenti caratteristiche:

- immagini stabili;
- caratteri definibili e leggibili;
- regolabilità del contrasto e della luminosità;
- orientabilità nello spazio;
-supporto autonomo regolabile purché solido e stabile.

La regolazione del contrasto e della luminosità del carattere e
l'adeguato posizionamento dello schermo rispetto alle fonti di luce
sono la via migliore per prevenire i riflessi indesiderati.
Gli schermi addizionali antiriflesso possono essere utili quando non è
possibile migliorare in alcun altro modo la visibilità dei caratteri.
I filtri devono però essere mantenuti in buone condizioni di pulizia ed
evitare effetti tipo "specchio“.




                                                98
AFFATICAMENTO VISIVO



E' utile eseguire, durante la giornata, alcuni esercizi molto semplici
che rilassano gli occhi:

quando è possibile cercate di socchiudere le palpebre per 1 o 2 minuti
in modo da evitare l'impatto degli occhi con la luce.

Ogni tanto volgete lo sguardo al perimetro del soffitto.

Qualche volta distogliete lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgetelo
verso quelli lontani (oltre i sei metri).
Guardate, ad esempio, fuori dalla finestra, oppure un poster attaccato
alla parete, cercando di distinguere bene i dettagli delle immagini
osservate.




                                                99
IL POSTO DI LAVORO - LA STAMPANTE


Le emissioni sonore di alcuni tipi di stampanti potrebbero essere in
alcuni casi eccessivamente elevate, in questi casi le macchine
dovranno essere situate fuori della stanza nella quale si lavora.
Le stampanti così come le fotocopiatrici, utilizzano per stampare i
toner che contengono al loro interno sostanze volatili cancerogene:


garantire una sufficiente areazione nei locali dove sono situate le
stampanti e le fotocopiatrici, e ricordarsi di lavarsi bene le mani
ogni qualvolta si venga a contatto con le polveri del toner (ad
esempio quando si inceppa la carta e siamo costretti ad “aprire” la
stampante o la fotocopiatrice).



                                  100
I DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI


Cause:

degenerazione dei dischi della colonna
vertebrale, affaticamento muscolare,
infiammazione delle strutture tendinee.

Sintomi:

senso di pesantezza, fastidio, dolore, intorpidimento e
rigidità a collo, schiena, spalle, braccia e mani.
Se si digita sulla tastiera senza appoggiare le braccia, ai
muscoli affluisce meno sangue del necessario. Di
conseguenza il muscolo, mal nutrito, si affatica e diventa
dolente.
Se, invece, si digita sulla tastiera appoggiando gli
avambracci, si evita l'affaticamento del muscolo.



                                               101
TAVOLO DI LAVORO

In particolare, per essere adeguato al lavoro, il tavolo deve avere queste caratteristiche:

superficie: opaca, di colore chiara, ma non bianco;
altezza del piano: se fissa, di 72 cm circa; se regolabile, deve garantire un'escursione sia al di
sotto che al di sopra di tale misura.

Spazio sotto il piano di lavoro:
- in profondità: deve consentire l'alloggiamento delle gambe semidistese;
- in larghezza: deve consentire al sedile di infilarsi; consigliato un basso spessore del piano del
tavolo.




                                                102
TAVOLO DI LAVORO


Il tavolo di supporto deve:
- avere una superficie poco riflettente di colore chiaro;
- essere stabile e sicuro;
- essere ben dimensionato rispetto alle esigenze di lavoro;
-consentire flessibilità nella disposizione dei diversi oggetti.

Un tavolo non è adatto se:
1. La sua superficie è di colore bianco puro (o scuro) e/o lucido.
2. Se poco stabile e vibra all’uso.




                                  103
COME REGOLARE IL SEDILE


Un sedile può essere pericoloso se la superficie del piano è più ampia del basamento:
infatti si può ribaltare se ci si siede in punta o se lo schienale si inclina troppo all'indietro.
Un sedile è poco pratico se per regolarlo occorre capovolgerlo o assumere posizioni del corpo
"contorte”.
Bisogna evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e, comunque, di lavorare a lungo col
tronco flesso. Lo schienale può essere inclinato da 90° a 110° e può essere utile cambiare
l'inclinazione durante la giornata.
Se lo schienale è basso bisogna evitare di inclinarlo a più di 110°.




                                               104
UN SOFTWARE ERGONOMICO...




Dovrebbe:

• Essere adeguato alle mansioni da svolgere.

• Essere di facile uso e adattabile ai livelli di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore.

• Fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento.

• Fornire informazioni di un formato ed un ritmo adeguato agli operatori.

• Adatto all’elaborazione delle informazioni da parte dell’uomo.




                                              105
Grazie per l’attenzione!
    brunomarzemin@gmail.com
             Fine

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Sicurezza e salute per lavoratori su videoterminali

  • 1. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E DECRETO CORRETTIVO DEL 3 AGOSTO 2009, N. 106 T.U. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Dr. Bruno Marzemin
  • 2. DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N. 106 Cos’è la sicurezza? È un equilibrio dinamico tra SECURITY e SAFETY Security sentimento soggettivo di sicurezza nell’affrontare la nostra vita Safety elementi di sicurezza esterni all’uomo (casco, guanti, scarpe..) 2
  • 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI CONTRATTO, SVOLGE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI IMPARARE. RESTANO ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI. 3
  • 4. DEFINIZIONE DI LAVORATORE Sono equiparati: • Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; • L’associato in partecipazione (art. 2549 e seguenti, codice civile); • I tirocinanti; • Gli allievi di istituti di istruzione ed universitari; • I partecipanti a corsi di formazione professionale; • I volontari di vario tipo; • I lavoratori di cui al D. Lgs. 468/97 (lavori socialmente utili). 4
  • 5. DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO E DI DIRIGENTE “Datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore … … o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. “Dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 5
  • 6. DEFINIZIONE DI PREPOSTO Persona che, con competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 6
  • 7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO L’assenza di pericoli è condizione essenziale per un lavoro sereno e sicuro… Tuttavia anche nelle attività di routine esiste sicuramente un rischio residuo. Il rischio zero non esiste, si parla di riduzione al minimo del rischio presente Pericolo proprietà intrinseca avente il potenziale di causare danno Rischio probabilità che un dato pericolo provochi danno 7
  • 8. 8
  • 9. EVOLUZIONE STORICA Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (e sue successive modifiche e integrazioni) nasce dall'esigenza, riconosciuta a livello europeo, di integrare la sicurezza e la salute sul lavoro in tutte le fasi del processo produttivo e rappresenta il testo, di carattere generale, sul quale si basa l'intera nuova legislazione in materia di prevenzione. 9
  • 10. EVOLUZIONE STORICA Il decreto legislativo della 626 sulla sicurezza sul lavoro introduce alcune innovazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro senza sostituirsi alla disciplina precedente, ma cambia completamente l'impostazione della tecnica di prevenzione. Si passa, infatti, da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostanzialmente "riparatorio" ad una focalizzata sulla prevenzione partecipata e sull'informazione. 10
  • 11. EVOLUZIONE STORICA Questa legge non riserva più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi più stretti collaboratori ma coinvolge tutti i lavoratori nella messa a punto del sistema di sicurezza, sancendo così il passaggio da un sistema incentrato sulle regole ad uno incentrato principalmente sulle singole persone. E’ previsto un intervento organico all'interno dell'azienda nel coordinamento della prevenzione: • dalle tecnologie (in regola con i canoni di sicurezza) • ai lavoratori (con i rappresentanti per la sicurezza), • dalla struttura medica (che per le grandi aziende sarà obbligatorio prevedere al proprio interno) • ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza. 11
  • 12. EVOLUZIONE STORICA La legge è incentrata essenzialmente sull'obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi alla prestazione lavorativa: "informare per prevenire e quindi ridurre al minimo i rischi". 12
  • 13. EVOLUZIONE STORICA Le principali innovazioni introdotte dalla norma sono: - la costituzione all'interno dell'azienda di un gruppo di lavoro "competente" identificato nel "Servizio di Prevenzione e Protezione"; - l'individuazione di nuovi fattori di rischio; - la puntuale e costante informazione e formazione indirizzata ai lavoratori sui rischi presenti nell'attività; - la programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione; -il coinvolgimento del lavoratore, che assume un ruolo attivo nel sistema di prevenzione aziendale. 13
  • 14. LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO Titolo I – Principi comuni (61) Titolo II – Luoghi di lavoro (7) Titolo III – Attrezzature di lavoro e D.P.I. (19) Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili (73) Titolo V – Segnaletica (6) Titolo VI – Movimentazione manuale carichi (5) Titolo VII – Videoterminali (8) Titolo VIII – Agenti fisici (42) Titolo IX – Sostanze pericolose (45) Titolo X – Agenti biologici (21) Titolo XI – Atmosfere esplosive (11) Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale (6) Titolo XIII – Norme transitorie e finali (3) 14
  • 15. IL CAMPO DI APPLICAZIONE • Tutti i settori, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio; • Tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e i soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi. … seguono varie precisazioni ed eccezioni 15
  • 16. Gli Enti Pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza: •ISPESL (istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro) •INAIL (istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) •IPSEMA (istituto di previdenza per il settore marittimo) 16
  • 17. INFORMAZIONE E ASSISTENZA — Regioni, tramite le ASL; — Ministero dell’interno, tramite i vigili del fuoco; — ISPESL; — Ministero del lavoro; — Ministero dello sviluppo economico (per settore estrattivo); — INAIL; — IPSEMA; — gli organismi paritetici; — gli Enti di patronato. Svolgono anche, mediante convenzioni, attività di informazione, consulenza, assistenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 17
  • 18. ATTIVITÀ PROMOZIONALI Nell’ambito della Commissione consultiva permanente, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di indirizzo, sono definite le attività promozionali, con particolare riguardo a: -Finanziamento di progetti di investimento da parte di medie, piccole e micro imprese. Deve essere garantita la semplicità delle procedure. - Finanziamento di progetti formativi per piccole, medie e micro imprese - Finanziamento dell’attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale per l’inserimento di specifici percorsi formativi interdisciplinari 18
  • 19. INTERPELLO Viene istituita una commissione per gli interpelli • Ad essa possono essere inoltrati tramite posta elettronica quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa; • Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza 19
  • 20. LA VIGILANZA • È svolta dalla ASL e, per quanto di competenza, dai VV.FF.; • Settore minerario: Ministero dello sviluppo economico; • Industrie estrattive di 2^ categoria e acque minerali e termali: Regioni; • Il personale del Ministero del lavoro, ferme restando le sue competenze di legge, può esercitare l’attività di vigilanza nelle seguenti attività: – Costruzioni edili o di genio civile … – Lavori medianti cassoni in aria compressa e lavori subacquei – Ulteriori attività a rischio particolarmente elevato da definirsi con successivo decreto … informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della ASL. Resta momentaneamente ferma la specificità del settore marittimo, forze armate, polizia, VV. FF., giustizia e strutture penitenziarie. La vigilanza è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli artt. 5 e 7 (Comitato di indirizzo e Comitati regionali di coordinamento). 20
  • 21. VIGILANZA: SOSPENSIONE ATTIVITÀ Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale se riscontrano: — PERSONALE IRREGOLARE > 20% — REITERATE VIOLAZIONI SU TEMPI E ORARIO DI LAVORO, — GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO Su quest’ultimo punto possono intervenire anche gli organi di vigilanza delle ASL. Ne deriva un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (x max 2 anni) 21
  • 22. LE MISURE GENERALI DI TUTELA • Valutazione di tutti i rischi • Programmazione della prevenzione • Eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo • Rispetto dei principi ergonomici • Riduzione dei rischi alla fonte • Sostituzione • Limitazione al minimo del n. esposti • Uso limitato di agenti chimici, fisici, biologici • Priorità delle misure di protezione collettiva • Controllo sanitario dei lavoratori 22
  • 23. LE MISURE GENERALI DI TUTELA • Allontanamento del lavoratore per motivi sanitari e adibizione ad altra mansione (ove possibile) • Informazione e formazione dei lavoratori • Informazione e formazione dei dirigenti e preposti • Informazione e formazione dei RLS • Istruzioni adeguate ai lavoratori • Partecipazione e consultazione dei lavoratori • Partecipazione e consultazione dei RLS 23
  • 24. LE MISURE GENERALI DI TUTELA • Programmazione delle misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • Misure di emergenza: • Uso di segnali di avvertimento e sicurezza; • Regolare manutenzione. 24
  • 25. DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (LIMITI E CONDIZIONI) • Atto scritto recante data certa; • Possesso da parte del delegato di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza; • Attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo; • Attribuzione al delegato di autonomia di spesa; • Accettazione per iscritto della delega 25
  • 26. OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO •Valutazione dei rischi e redazione del relativo documento •Designazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 26
  • 27. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE • Nomina il medico competente • Designa preventivamente i lavoratori incaricati delle emergenze • Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle loro capacità e condizioni • Fornisce ai lavoratori i DPI (sentiti RSPP e medico competente) • Prende le misure adeguate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione e specifico addestramento accedano alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico. 27
  • 28. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE • Richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali; • Richiede al medico competente l’osservanza dei suoi obblighi; • Adotta le misure per il controllo del rischio in caso di emergenza, e dà istruzioni per l’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa; • Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere. • Adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento 28
  • 29. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE • Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazione di pericolo grave e immediato; • Consente ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute; • Consegna tempestivamente ai RLS (su richiesta) copia del documento di valutazione dei rischi e gli consente l’accesso ai dati sugli infortuni; • Elabora il documento di valutazione dei rischi da interferenze e (su richiesta) ne consegna tempestivamente copia ai RLS 29
  • 30. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE • Prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; • Comunica a INAIL o IPSEMA i dati relativi agli infortuni; • Consulta il RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50; • Adotta le misure necessarie per prevenzione incendi, evacuazione e per il caso di pericolo grave ed immediato secondo le disposizioni di cui all’art. 43 (gestione delle emergenze – disposizioni generali) 30
  • 31. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE • Per appalti e subappalti: munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento; • Nelle unità produttive > 15 lavoratori, convoca la riunione periodica di cui all’art. 35; • Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti per salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica; • Comunica annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS; • Vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza giudizio di idoneità. 31
  • 32. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE • Fornisce a SPP e medico competente informazioni su: – Natura dei rischi; – Organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive; – Descrizione di impianti e processi produttivi; – Dati su infortuni e malattie professionali; – Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (prevede più informazioni per medico competente) 32
  • 33. GLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI • Sovraintendono e vigilano sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informano i diretti superiori; • Verificano che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • Richiedono l’osservanza delle misure adottate in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 33
  • 34. GLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI • Informano del rischio possibile i lavoratori di un pericolo grave e immediato e le disposizioni prese e da prendere; • Si astengono, salvo motivate eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. • Segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo, delle quali vengano a conoscenza in base alla formazione ricevuta. • Frequentano appositi corsi di formazione. 34
  • 35. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI 35
  • 36. I LAVORATORI DEVONO, IN PARTICOLARE … • Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti; • Osservare le disposizioni e le istruzioni; • Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze/preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza; • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; 36
  • 37. I LAVORATORI DEVONO, IN PARTICOLARE … • segnalare immediatamente, a datore di lavoro, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, e qualsiasi eventuale situazione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; • non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza/segnalazione/controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e altrui; • partecipare ai programmi di formazione e addestramento; • sottoporsi ai controlli sanitari; • i lavoratori di azienda in appalto o subappalto ed i lavoratori autonomi devono esporre tessera di riconoscimento, con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro. 37
  • 38. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (RSPP) - COMPITI • L’individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale. • Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività; • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; • Fornisce ai lavoratori informazioni richieste dalla norma. 38
  • 39. IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Il rappresentante dei lavoratori è eletto, in tutte le aziende o unità produttive, direttamente dai lavoratori al loro interno oppure, per aziende con più di quindici dipendenti, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Egli ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza degli stessi, nei luoghi di lavoro. Il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori è il seguente: - 1 rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti; - 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti; - 6 rappresentanti in tutte le altre aziende. Per poter assolvere a tale compito, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a una formazione particolare, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza. 39
  • 40. IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) • Accede ai luoghi di lavoro; • E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda; • È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori; • E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione; • Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. 40
  • 41. DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE Persona in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che: - collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi; - è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. 41
  • 42. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE • Collabora con datore di lavoro e SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini di: – Programmazione della sorveglianza sanitaria; – Predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico- fisica dei lavoratori; – Attività di formazione; – Attività di informazione; – Organizzazione del servizio di PS; – Attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; • Istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoro sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende >15 concorda col datore di lavoro il luogo di custodia; • Alla cessazione dell’incarico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso. 42
  • 43. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE • Alla cessazione del rapporto di lavoro consegna al lavoratore la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce informazioni sulla necessità di conservazione; • Alla cessazione del rapporto di lavoro invia all’ISPESL per via telematica le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente D. Lgs; • Il lavoratore può chiedere copia all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; • Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’esposizione. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS; • Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e su sua richiesta gli rilascia copia della documentazione sanitaria; • In occasione della riunione periodica comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; 43
  • 44. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. Se cadenza diversa: informa il datore di lavoro per annotazione nel documento di valutazione dei rischi. • Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. • Comunica, mediante autocertificazione, il possesso di titoli e requisiti al Ministero della salute entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. 44
  • 45. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: OGGETTO 45
  • 46. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL DOCUMENTO Deve avere data certa e contenere: • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi; • Specificazione dei criteri adottati; • Indicazione delle misure di prevenzione attuate e dei DPI adottati; • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui debbono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. • Indicazione del nominativo del RSPP, RLS o territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio. • Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. • Il documento deve rispettare le indicazioni previste nei successivi Titoli. 46
  • 47. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE • Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il RSPP e il medico competente, previa consultazione del RLS. • Valutazione e documento debbono essere rielaborati: – in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; – in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; – a seguito di infortuni significativi; – quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. • DVR (documento di valutazione del rischio) e DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) devono essere custoditi presso l’unità produttiva cui si riferiscono. • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente (salvo eccezioni previste) 47
  • 48. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE: DEFINIZIONE Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 (omicidio colposo e lesioni personali colpose), terzo comma, del codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 48
  • 49. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE Per avere efficacia ai sensi del D. Lgs.231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: –Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici. –Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure conseguenti. –Alle attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche, consultazioni RLS). –Alle attività di sorveglianza sanitaria. –Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori. –All’attività di vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni da parte dei lavoratori. –All’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge. –Alle verifiche periodiche dell’applicazione ed efficacia delle procedure adottate. 49
  • 50. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • Il datore di lavoro organizza il SPP all’interno dell’azienda/unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. • Gli addetti e i responsabili, interni o esterni: – devono possedere le capacità e i requisiti professionali; – devono essere in numero sufficiente; – disporre di mezzi e tempo adeguati; – non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta. • Nell’ipotesi di servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne con le conoscenze necessarie per integrare l’azione del servizio. • Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di adeguate risorse interne. • Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è esonerato dalla propria responsabilità. • Il servizio interno è obbligatorio in una serie di casi esplicitamente elencati: — Per le aziende con più unità produttive e per i gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP, cui i datori di lavoro possono rivolgersi per l’istituzione del servizio e per la designazione di addetti e responsabile. 50
  • 51. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale. • Elaborazione delle misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure. • Elaborazione delle procedure di sicurezza. • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. • Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica. • Fornire ai lavoratori le informazioni cui hanno diritto. Il Servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro 51
  • 52. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DI ADDETTI E RESPONSABILE • Devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti. • E’ necessario: – un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; – attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione. • Può svolgere le funzioni di responsabile o addetto chi, pur privo dei suddetti titoli di studio, dimostri di aver svolto tali funzioni almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei suddetti corsi. • I possessori di lauree (specificamente indicate) sono esonerati dai corsi di formazione. • Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di conferenza Stato-regioni. • Responsabili e addetti sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento (definiti dall’accordo Stato- regioni). • Per i componenti del servizio interno le competenze acquisite a seguito della formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. • … seguono indicazioni specifiche per istituti di istruzione, di formazione professionale ed universitari e per istituzioni dell’alta formazione artistica … 52
  • 53. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DI ADDETTI E RESPONSABILE • Salvo nei casi formalmente previsti, il datore di lavoro può svolgere i compiti propri del SPP, primo soccorso, prevenzione incendi /evacuazione, nelle ipotesi di cui all’Allegato 2, dandone preventiva informazione al RLS e alle seguenti condizioni: – Deve frequentare corsi di formazione di 16-48 ore, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. – Deve frequentare corsi di aggiornamento. 53
  • 54. LA RIUNIONE PERIODICA • Nelle aziende/unità produttive > 15 il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: – il datore di lavoro o un suo rappresentante; – il RSPP; – il medico competente, ove nominato; – il RLS. • Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: – il documento di valutazione dei rischi; – l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; – i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche,e l’efficacia dei DPI; – i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. 54
  • 55. LA RIUNIONE PERIODICA • Nel corso della riunione periodica possono essere individuati: – Codici di comportamento e buone prassi. – Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. • La riunione ha inoltre luogo in occasione di significative variazioni dell’esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie. In queste ipotesi nelle unità produttive < 15 il RLS può chiedere la convocazione di un’apposita riunione. • Della riunione deve esser redatto un verbale a disposizione dei partecipanti per la consultazione. 55
  • 57. INFORMAZIONE AI LAVORATORI — Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione. – Sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale. – Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione. – Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure “emergenziali” (primo soccorso e prevenzione incendi). – Sui nominativi del responsabile e addetti SPP e del medico competente. • Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: – sui rischi specifici cui è esposto; – sui pericoli connessi all’uso di sostanze/preparati pericolosi; – sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. • Queste informazioni devono essere fornite anche a lavoratori a domicilio e portieri. 57
  • 58. INFORMAZIONE AI LAVORATORI — Il contenuto dell’ informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. — Per i lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 58
  • 60. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI • Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: – concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; – rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. • Durata, contenuti minimi e modalità sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente Stato/regioni, previa la consultazione delle parti sociali, entro 12 mesi. • Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente sui rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I°. Ferme restando le disposizioni già vigenti, anche questa formazione è definita mediante il suddetto accordo. 60
  • 61. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI • La formazione e, ove previsto, l’addestramento, devono avvenire in occasione: – della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro; – del trasferimento o cambiamento di mansioni; – della introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, nuove sostanze/preparati pericolosi. • L’addestramento viene effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro. • La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 61
  • 62. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI • I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. • I contenuti della formazione comprendono: – Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. – Definizione e individuazione dei fattori di rischio. – Valutazione dei rischi. – Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. • Il RLS ha diritto a una formazione particolare. Modalità, durata e contenuti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: – Principi giuridici comunitari e nazionali. – Legislazione generale e speciale. – Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. – Definizione e individuazione dei fattori di rischio. – Valutazione dei rischi. – Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali. – Aspetti nomativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. – Nozioni di tecnica della comunicazione. 62
  • 63. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI •Durata minima dei corsi RLS: 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. •La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue (15-50 lavoratori) e a 8 ore annue (> 50 lavoratori) • La formazione dei lavoratori e dei RLS deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. • Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le competenze e conoscenze necessarie. Per i lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata per il percorsoformativo. • Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (D. Lgs. 276/2003). • Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso tengono conto gli organi di vigilanza. 63
  • 66. SORVEGLIANZA SANITARIA • La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: – Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente. – Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 66
  • 67. LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE … • Visita medica preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutare la sua idoneità alla mansione specifica. • Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica di norma 1 volta all’anno (salvo diverse indicazioni normative o diversa valutazione del medico competente). • L’organo di vigilanza può disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità diverse. 67
  • 68. LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE … • Visita medica su richiesta del lavoratore. • Visita medica in occasione del cambio di mansione. • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa. 68
  • 69. LA SORVEGLIANZA SANITARIA: ALTRE SPECIFICHE • Le visite mediche NON possono essere effettuate: – in fase preassuntiva; – per accertare stati di gravidanza; – negli altri casi vietati dalla normativa. • Le visite mediche comprendono: – Esami clinici e biologici. – Indagini diagnostiche. • Nei casi previsti dall’ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 69
  • 70. LA SORVEGLIANZA SANITARIA: ALTRE SPECIFICHE • Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio. • Alla visita medica segue uno dei seguenti giudizi di idoneità: – idoneità; – idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; – inidoneità temporanea (con limiti temporali di validità); – inidoneità permanente. • Di tutti questi giudizi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. • Avverso tutti questi giudizi è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare. 70
  • 71. IN CASO DI INIDONEITÀ • Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione. • Il lavoratore conserva comunque la retribuzione e la qualifica originarie. 71
  • 72. LA SEGNALETICA SISTEMI E MEZZI ANTINCENDIO EMERGENZA PRODOTTI PER L'INQUINAMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 72
  • 73. LA SEGNALETICA SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA STRADALE DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 73
  • 75. ORGANISMI PARITETICI: DEFINIZIONE • Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: – programmazione di attività formative; – elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; – sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro; – assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; – ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. 75
  • 76. ORGANISMI PARITETICI • Sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. • Possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. • Possono effettuare, purché dispongano di personale specializzato, sopralluoghi nelle aziende di riferimento. • Trasmettono una relazione annuale ai comitati regionali di coordinamento. • Comunicano alle aziende ed agli organi di vigilanza i nominativi dei RLST (responsabili dei lavoratori per la sicurezza territoriale). 76
  • 77. SOSTEGNO ALLA PMI (PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA), AI RLST E ALLA PARITETICITÀ • Presso l’INAIL è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLST e alla pariteticità. • Opera a favore delle realtà in cui non sono costituiti sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità. • Ha come obiettivi: – Sostegno e finanziamento (per almeno il 50% del fondo) alle attività RLST, anche con riferimento alla formazione. – Finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi. – Sostegno delle attività degli organismi paritetici. 77
  • 78. SOSTEGNO ALLA PMI (PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA), AI RLST E ALLA PARITETICITÀ • Il fondo è finanziato: – da un contributo delle aziende prive di RLS pari a 2 ore/lavoratore; – dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione dalla previgente normativa abrogata nel corso del 2007, incrementato del 10%; – con una quota delle risorse (attività di consulenza di ISPESL, INAIL e IPSEMA). • Il funzionamento del fondo è rimandato a un successivo decreto. • Il RLST territoriale redige una relazione annuale sull’attività svolta, da inviare al fondo. 78
  • 79. DISPOSIZIONI PENALI Le violazioni in materia al presente Testo unico si attuano attraverso: •Sanzioni; •Disposizioni in tema di processo penale. 79
  • 80. LE ATTIVITÀ A RISCHIO Il fenomeno infortunistico è strettamente legato alle trasformazioni nel mercato del lavoro. Di conseguenza si affermano nuove patologie legate a rischi emergenti. Tra questi emergono: le malattie legate al sistema muscolo scheletrico, le patologie associate a stress (burn- out, mobbing, malattie cardiovascolari), le patologie da sensibilizzazione o da contatto con agenti biologici e chimici. Anche la cancerosi professionale è un rischio emergente: si stima che nel nostro Paese i lavoratori esposti potenzialmente a sostanze cancerogene sia pari al 24% degli occupati. Anche per far fronte al rischio della cancerosi professionale è stata redatta la legge 626/1994. Con essa sono stati introdotti i principi di sostituzione e riduzione di sostanze cancerogene o mutagene alla cui attuazione deve provvedere il datore di lavoro. 80
  • 81. DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE 81
  • 82. IL MOBBING Il termine mobbing, deriva dal verbo inglese “to mob”, che significa: accerchiare, attaccare, aggredire in massa. Questo termine è ormai entrato a far parte del vocabolario del mondo del lavoro, rappresentando un fenomeno ampio e dagli effetti pericolosissimi sia per il lavoratore che ne è colpito, sia per il benessere dell’intera società. Si tratta infatti di vari comportamenti aggressivi o subdoli messi in atto sul posto di lavoro ai danni di un lavoratore. 82
  • 83. IL MOBBING Nell’ambito lavorativo, la parola mobbing assume il significato di pratica persecutoria o, più in generale, di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro o da colleghi (mobber) nei confronti di un lavoratore (mobbizzato) per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dall’ambito lavorativo. Il mobbing è considerato dall'Inail malattia professionale. I motivi della persecuzione possono essere i più svariati: invidia, razzismo, diversità religiosa o culturale rispetto al gruppo prevalente, carrierismo sfrenato, o semplice gusto nel far del male ad un’ altra persona. 83
  • 84. IL MOBBING – GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI • la presenza di almeno due soggetti, il mobber (parte attiva) ed il mobbizzato (parte passiva), che entrano in contrasto tra di loro; • l’attività vessatoria continua e duratura; • lo scopo di isolare la vittima sul posto di lavoro e/o di allontanarla definitivamente o comunque di impedirle di esercitare un ruolo attivo sul lavoro. 84
  • 85. IL MOBBING – LE TIPOLOGIE • Il mobbing di tipo verticale è quello messo in atto da parte dei datori di lavoro verso i dipendenti per indurli a licenziarsi da soli, schivando così eventuali problemi di origine sindacale. Spesso si tratta di vere e proprie "strategie aziendali" per le quali è stato coniato il termine di “Bossing”; in tal caso sono i dirigenti dell’azienda ad agire. • Il mobbing di tipo orizzontale viene invece praticato dai colleghi di lavoro verso uno di loro per varie ragioni: per gelosia verso colleghi più capaci, per necessità di alleviare lo stress da lavoro oppure per trovare un capro espiatorio su cui far ricadere le disorganizzazioni lavorative. 85
  • 86. IL MOBBING – IN CIFRE Secondo il monitoraggio effettuato dall’Ispesl, che ha aperto un centro d'ascolto sul fenomeno, sono circa un milione e mezzo i lavoratori italiani vittime del mobbing su 21 milioni di occupati, è più presente al Nord (65%), colpisce maggiormente le donne (52%). In ordine alla composizione, oltre il 70% lavora nella pubblica amministrazione. Sempre secondo l'Ispesl, il mobbing ha un costo molto elevato per il datore di lavoro: la produttività di un lavoratore cala infatti del 70%. Le categorie più esposte risultano gli impiegati con il 79%; seguono i diplomati con il 52%; infine i laureati con il 24%. 86
  • 87. IL MOBBING – LE CAUSE Si è evidenziato un legame causale con i problemi legati all'occupazione e al ridimensionamento dell'organico. In particolare le ristrutturazioni delle aziende private e pubbliche, le fusioni tra società dello stesso settore generano forti conflittualità e competitività nell'ambiente di lavoro. Coloro che si trovano a svolgere le stesse mansioni entrano in conflitto fra loro fino all'eliminazione del più debole. La stessa evoluzione delle competenze professionali è fattore scatenante di atteggiamenti vessatori, i lavoratori più anziani e meno aggiornati vengono indotti ad andarsene ed a lasciare il posto alle nuove giovani professionalità, spesso ciò può avvenire proprio attraverso il mobbing. 87
  • 88. IL BURN OUT Sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e da riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente; reazione alla tensione emotiva cronica creata dal contatto continuo con altri esseri umani, in particolare quando essi hanno problemi o motivi di sofferenza. 88
  • 89. 89
  • 90. 90
  • 91. IL CONCETTO DI SALUTE ”La promozione della salute è il processo che permette alle persone di aumentare il controllo di sé e di migliorare la propria salute". L'OMS continua: "questa prospettiva deriva da un concetto di salute come il livello fino al quale un individuo o un gruppo sono in grado, da un lato direalizzare aspirazioni e soddisfare bisogni e dall'altro di modificare o convivere con l'ambiente". (OMS, 1984: Health Promotion) 91
  • 92. LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO Le condizioni di benessere del lavoratore nell’ambiente informatico dipendono da: •comfort visivo; •ergonomia della postazione di lavoro; •stress. 92
  • 93. SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI (VDT) Videoterminali: con il termine videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Posto di lavoro: per posto di lavoro al videoterminale si intende l'insieme delle attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, il software, gli accessori opzionali (stampante, modem, scanner), le suppellettili utilizzate (sedia, piano di lavoro) nonché l'ambiente immediatamente circostante. Lavoratore: il lavoratore soggetto a rischio videoterminale è colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le pause reviste per legge. 93
  • 94. RISCHI CONNESSI ALL’USO DEL VDT L'attività lavorativa al videoterminale può causare l'insorgenza di alcuni disturbi per la nostra salute quali: - disturbi all'apparato oculo-visivo; - disturbi muscolo-scheletrici; - fattori stressanti psico-sociali. Tali effetti sono da mettere in relazione con: - la durata del lavoro svolto con attrezzature munite di VDT; - le caratteristiche del lavoro svolto con attrezzature munite di VDT; - le caratteristiche della postazione di lavoro e dell'ambiente circostante; - le caratteristiche dell‘hardware e del software. 94
  • 95. REQUISITI DEL LUOGO DI LAVORO - L’AMBIENTE • Spazio di lavoro sufficiente per cambiamenti di posizione; • pareti di colore chiaro non riflettente; • temperatura e umidità confortevoli; • ricambi d’aria adeguati; • rumore ambientale contenuto e tale da non disturbare l’attenzione e la comunicazione verbale. 95
  • 96. REQUISITI DEL LUOGO DI LAVORO - L’ILLUMINAZIONE •Evitare abbagliamenti e riflessi su schermo e su altre attrezzature; •illuminazione sufficiente ma contenuta; •contrasto appropriato tra schermo e ambiente; •fonti luminose perpendicolari allo schermo (né di fronte, né alle spalle dell’operatore); •postazione distante almeno un metro dalle finestre; •finestre schermate con tende regolabili; •luci artificiali schermate. 96
  • 97. IL POSTO DI LAVORO INTEGRATO ALL’AMBIENTE Il rapporto fra posto di lavoro e ambiente è condizionato principalmente da problemi di corretta illuminazione. Si hanno condizioni sfavorevoli di illuminazione con: 97
  • 98. LO SCHERMO Il monitor deve avere le seguenti caratteristiche: - immagini stabili; - caratteri definibili e leggibili; - regolabilità del contrasto e della luminosità; - orientabilità nello spazio; -supporto autonomo regolabile purché solido e stabile. La regolazione del contrasto e della luminosità del carattere e l'adeguato posizionamento dello schermo rispetto alle fonti di luce sono la via migliore per prevenire i riflessi indesiderati. Gli schermi addizionali antiriflesso possono essere utili quando non è possibile migliorare in alcun altro modo la visibilità dei caratteri. I filtri devono però essere mantenuti in buone condizioni di pulizia ed evitare effetti tipo "specchio“. 98
  • 99. AFFATICAMENTO VISIVO E' utile eseguire, durante la giornata, alcuni esercizi molto semplici che rilassano gli occhi: quando è possibile cercate di socchiudere le palpebre per 1 o 2 minuti in modo da evitare l'impatto degli occhi con la luce. Ogni tanto volgete lo sguardo al perimetro del soffitto. Qualche volta distogliete lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgetelo verso quelli lontani (oltre i sei metri). Guardate, ad esempio, fuori dalla finestra, oppure un poster attaccato alla parete, cercando di distinguere bene i dettagli delle immagini osservate. 99
  • 100. IL POSTO DI LAVORO - LA STAMPANTE Le emissioni sonore di alcuni tipi di stampanti potrebbero essere in alcuni casi eccessivamente elevate, in questi casi le macchine dovranno essere situate fuori della stanza nella quale si lavora. Le stampanti così come le fotocopiatrici, utilizzano per stampare i toner che contengono al loro interno sostanze volatili cancerogene: garantire una sufficiente areazione nei locali dove sono situate le stampanti e le fotocopiatrici, e ricordarsi di lavarsi bene le mani ogni qualvolta si venga a contatto con le polveri del toner (ad esempio quando si inceppa la carta e siamo costretti ad “aprire” la stampante o la fotocopiatrice). 100
  • 101. I DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI Cause: degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, affaticamento muscolare, infiammazione delle strutture tendinee. Sintomi: senso di pesantezza, fastidio, dolore, intorpidimento e rigidità a collo, schiena, spalle, braccia e mani. Se si digita sulla tastiera senza appoggiare le braccia, ai muscoli affluisce meno sangue del necessario. Di conseguenza il muscolo, mal nutrito, si affatica e diventa dolente. Se, invece, si digita sulla tastiera appoggiando gli avambracci, si evita l'affaticamento del muscolo. 101
  • 102. TAVOLO DI LAVORO In particolare, per essere adeguato al lavoro, il tavolo deve avere queste caratteristiche: superficie: opaca, di colore chiara, ma non bianco; altezza del piano: se fissa, di 72 cm circa; se regolabile, deve garantire un'escursione sia al di sotto che al di sopra di tale misura. Spazio sotto il piano di lavoro: - in profondità: deve consentire l'alloggiamento delle gambe semidistese; - in larghezza: deve consentire al sedile di infilarsi; consigliato un basso spessore del piano del tavolo. 102
  • 103. TAVOLO DI LAVORO Il tavolo di supporto deve: - avere una superficie poco riflettente di colore chiaro; - essere stabile e sicuro; - essere ben dimensionato rispetto alle esigenze di lavoro; -consentire flessibilità nella disposizione dei diversi oggetti. Un tavolo non è adatto se: 1. La sua superficie è di colore bianco puro (o scuro) e/o lucido. 2. Se poco stabile e vibra all’uso. 103
  • 104. COME REGOLARE IL SEDILE Un sedile può essere pericoloso se la superficie del piano è più ampia del basamento: infatti si può ribaltare se ci si siede in punta o se lo schienale si inclina troppo all'indietro. Un sedile è poco pratico se per regolarlo occorre capovolgerlo o assumere posizioni del corpo "contorte”. Bisogna evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e, comunque, di lavorare a lungo col tronco flesso. Lo schienale può essere inclinato da 90° a 110° e può essere utile cambiare l'inclinazione durante la giornata. Se lo schienale è basso bisogna evitare di inclinarlo a più di 110°. 104
  • 105. UN SOFTWARE ERGONOMICO... Dovrebbe: • Essere adeguato alle mansioni da svolgere. • Essere di facile uso e adattabile ai livelli di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore. • Fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento. • Fornire informazioni di un formato ed un ritmo adeguato agli operatori. • Adatto all’elaborazione delle informazioni da parte dell’uomo. 105
  • 106. Grazie per l’attenzione! brunomarzemin@gmail.com Fine