CORSO DI FORMAZIONE PER
FORMATORE
Decreto interministeriale 06/03/2013
- GU n. 65 del 18/03/2013
Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8,
lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
Nuova concezione organizzativa e sistematica
dell’azienda
Attuazione di una norma
comunitaria -Direttiva
quadro 89/391/CEE
Principi base:- PREVENZIONE
- INTERVENTO PREVENTIVO - INFORMATIVO
- SISTEMA DI SICUREZZA
- SISTEMA DI PERSONE
- VALUTAZIONE DEI RISCHI
- INFORMAZIONE-FORMAZIONE
 Art.1 = Principi e direttive per riforma e
riassetto della normativa
 Artt. 2-12 = Disposizioni precettive di
modifica del quadro esistente per il
coordinamento dell’attività di vigilanza
•Estensione soggettiva della normativa
•Applicazione della normativa a tutte le
categorie di rischio
•Riordino della normativa
•Semplificazione di elementi formali in
materia di sicurezza
•Apparato sanzionatorio più severo
IL T.U. è una normativa ricognitiva e/o integrativa
del diritto vigente su di un determinato tema
con la funzione di raccogliere tutte le
disposizioni vigenti relative al tema che ne
costituisce l’oggetto.
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO
 Ampliamento campo di applicazione delle
disposizioni salute/sicurezza(artt. 2-3)
 Rafforzamento rappresentanze
aziendali(artt.47-50)
 Aumento ore formazione(artt.36-37)
 Valorizzazione degli organismi
paritetici(art.51)
 Semplificazione o eliminazione aspetto
burocratico(art.53)
 Introduzione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi
 Integrazione tra le attività del servizio sanitario
nazionale ed INAIL
 Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali
 Miglioramento dell’efficacia dell’apparato
sanzionatorio
 Reintroduzione della visita medica all’
assunzione
Intervento
riparatorio
Intervento
preventivo
Misure meno aspre Misure più aspre
Centro di interesse
: macchine
Centro di interesse:lavoratore
VALORIZZAZIONE
PROTEZIONE
INTEGRITA’ FISICA
PERSONALITA’
MORALE
BENESSERE
DEL LAVORATORE
 COSTITUZIONE
 CODICE CIVILE
 CODICE PENALE
 Art.2 : Riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come individuo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
 Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro
 Art.32 : La Repubblica tutela la salute come
diritto dell’individuo ed interesse della
collettività
 Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro
 Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di
mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze
di vita in caso di infortunio e malattia
 Art.2087 : Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire
al lavoratore la massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
 Art.2050 : Chiunque esercita un’attività pericolosa è
tenuto ad adottare ogni tipo di precauzione atta ad
evitare danni a terzi
 Art. 437 : Rimozione od omissione dolosa di cautela
contro gli infortuni sul lavoro
 Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro
 Art.589 : Omicidio colposo
 Art.590 : Lesioni personali colpose
 DATORE
 LAVORATORE
 RSPP
 RLS
 MEDICO COMPETENTE
Primo garante dell’obbligo di sicurezza
Scopo : Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio
delle proprie attività che comportano dei rischi per i
lavoratori
Adottare misure dettate dalla
Particolarità del lavoro
Esperienza
Tecnica
MASSIMA SICUREZZA
TECNOLOGICAMENTE
FATTIBILE
 Dovere di solidarietà(art.2)
 Diritto all’integrità psicofisica del
lavoratore(art.32)
 Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41)
 Art.2087
Obbligo di protezione dell’integrità fisica e
della personalità morale del lavoratore
Prevenzione tecnica ed organizzativa
Obbligo di fornire al lavoratore macchine ed utensili da
lavoro alla luce delle nuove e migliori ricerche
tecnologiche unito al dovere di controllo delle
apparecchiature
ADEGUATA PREVENZIONE INFORMATIVA E FORMATIVA
Informazione e formazione dei lavoratori
PRETENDERE CHE I LAVORATORI ACQUISTINO LA MODERNA
“FORMA MENTIS” ANTI-INFORTUNISTICA
Rispettare le norme anti-infortunistiche
CONTROLLO E VIGILANZA
Osservazione delle norme anti-infortunistiche
Sicurezza
tutte quelle misure necessarie per prevenire
malattie ed infortuni.
NOMINA DEL RSPP E MEDICO COMPETENTE
AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
in relazione ai mutamenti organizzativi,
produttivi,tecnologici.
RICHIEDERE L’OSSERVANZA AI SINGOLI LAVORATORI
DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED
IGIENE DEL LAVORO
FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI ED IDONEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Delegato:Persona idonea per competenze
tecniche che abbia manifestato il proprio
consenso
Delegante : Compito di vigilanza
 Valutazione
 Gestione
 Comunicazione
Strumento per individuare le misure di
prevenzione e protezione al fine di
eliminare o ridurre i rischi attraverso
un’attività di:
 Valuta le attrezzature, i preparati , i luoghi…
 Individua le misure di prevenzione e
protezione
 Programma le misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento della sicurezza
 Redige il Documento di Valutazione dei Rischi
Danno: Gravissimo
Grave
Medio
Lieve
Rischio: Altamente Probabile
Probabile
Poco probabile
Improbabile
Pericolo: Ordinario
Ergonomico
Specifico
Di processo
Organizzativo
FORMULA : R = P x D
 Relazione Valutazione dei Rischi
 Misure di Prevenzione e Protezione
 Misure ritenute opportune
 Nominativo RSPP RSL Medico Competente
 Data Certa
Primo soggetto attivo dell’obbligo
di prevenzione
OBBEDIENZA E DILIGENZA
PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA
OSSERVARE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI
UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE
PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA SICUREZZA
PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO
Complesso di attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e gestione dei rischi di lavoro.
RISCHI
Ambientali Particolari
INFORMAZIONE
Specifica Completa
Il datore di lavoro deve
1. provvedere affinchè ciascun lavoratore
riceva un’adeguata informazione
2. Richiedere che il medico competente
informi i lavoratori sui processi e i rischi
connessi all’attività lavorativa
3. Informare tutti i lavoratori circa i pericoli
e i rischi
1. Rischi connessi all’attività in generale
2. Rischi specifici
3. Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati
4. Misure di prevenzione e protezione
5. Informazione per i lavoratori stranieri
6. Nomina del RSPP e medico competente
7. Uso di attrezzature e rischi connessi
8. Uso di DPI
9. Significato della segnaletica di sicurezza e salute
sul lavoro
10. Informazioni tecniche
La legge lascia la libertà di scelta
Informazione
ADEGUATA SPECIFICA PARTICOLARE
Processo educativo attraverso il quale si
trasferiscono conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento di
sicurezza nei rispettivi compiti aziendali.
Organizza le attività e garantisce una formazione
sufficiente ed adeguata
DESTINATARI
Lavoratori
Dirigenti
RSPP
Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso,
prevenzione incendi, evacuazione
Fornire tutti gli strumenti per prendersi cura della propria (ed altrui)
sicurezza e salute
I TEMPI:
Assunzione
Trasferimento o cambiamento di mansione
Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie
QUANDO:
Durante l’orario di lavoro
COSTO
Gratis per chi deve essere formato
Generica e specifica
ARGOMENTI
Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Rischi riferiti alle mansioni
Procedure di prevenzione e protezione
Complesso di attività diretto a fare apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine,impianti,sostanze,dispositivi di
protezione individuale.
SOGGETTI RESPONSABILI:
Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti
Medico competente
Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali designata dal datore di
lavoro a cui risponde per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione.
FUNZIONE CONSULTIVA E
PROPOSITIVA
DATORE DI
LAVORO
SOGGETTO ESTERNO
ALL’AZIENDA
DIPENDENTE
INTERNO
La sua condotta non è direttamente
sanzionabile e collaborare con il datore di
lavoro non vuol dire dividere la responsabilità
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO ALLA NATURA DEI RISCHI
CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA
INDIVIDUARE I FATTORI DI RISCHIO E VALUTARE IL
RISCHIO
ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE
PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE
Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e sicurezza durante il lavoro
FUNZIONE CONSULTIVA
Azienda fino a 15
dipendenti
Eletto tra i
lavoratori
Azienda con più di
15 dipendenti
Nominato tra le
rappresentanze
sindacali
Aziendali
 1 RSL nelle aziende fino a 200 dipendenti
 3 RSL nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti
 6 RSL nelle aziende oltre i 1000 dipendenti
 Accesso ai luoghi di lavoro
 Consultazione in merito alla formazione
 Consultazione in merito alla Valutazione dei
Rischi
 Formulazione osservazioni sulla sicurezza
 Partecipazione alle riunioni periodiche
 Promozione -elaborazione -attuazione misure
di prevenzione
Ruolo primario nella sicurezza
Requisiti:
-Specializzato in medicina del lavoro
- Docente in Medicina del lavoro
- Specializzato in igiene e medicina
preventiva
- Continua formazione ed educazione
 Aggiorna le cartelle sanitarie
 Aggiorna i registri degli esposti agli agenti
cancerogeni e biologici
 Collabora nella formazione ed informazione
 Consegna alla cessione del rapporto di lavoro la
cartella sanitaria
 Visita gli ambienti di lavoro
 Collabora nella Valutazione dei rischi
Il sistema sanzionatorio nel nuovo
testo unico
PENALI
AMMINISTRATIVE
INTERDITTIVE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
SINGOLARMENTE
(solo arresto o solo ammenda)
ALTERNATIVE
(arresto o
ammenda) CUMULATIVE
(arresto e ammenda)
Organo di vigilanza
Accerta la violazione
Prescrizione e termine per regolarizzazione
Riferisce notizia di reato al PM
Verifica il corretto adempimento della prescrizione
Adempimento
Ammissione a pagare ¼ della massima
sanzione edittale
Inadempimento
Comunicazione Pm e
prosecuzione procedimento
penale
Pagata Non pagata
Reato si estingue
Archiviazione
del processo
penale
30 gg
Non è prevista l’applicazione del D.Lgs.
758/94 : l’organo di vigilanza ha l’obbligo di
trasmettere la notizia di reato all’autorità
giudiziaria, senza l’obbligo giuridico di informare
il contravventore
Ammenda
Per le contravvenzioni punite con la sola
ammenda è ammessa l’oblazione prevista
dall’art. 162 c.p. che cita:
“ Nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la sola pena dell ’ ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare, prima
dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente
alla terza parte del massimo della pena stabilita
dalla legge per la contravvenzione commessa,oltre
le spese del procedimento. Il pagamento estingue il
reato”.
- su richiesta conversione in somma non inferiore 8.000
e non superiore 24.000 Euro (se eliminazione
conseguenze reato e fonti di rischio)
- non ammessa conversione:
a) se infortunio sul lavoro
b) se già condanna definitiva per infortuni sul lavoro
- reato si estingue decorsi 3 anni senza commissione
di ulteriori reati in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro
OBBLIGHI SANZIONI
DVR-Autocertificazioni Ammenda 2000/ 4000 €
Analisi valutazione rischio(polveri,vibrazioni,…) Ammenda 2000/4000 €
Nomina RSPP(interno e esterno) Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 €
Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 €
Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Designazione addetti anti-incendio e primo
soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Informazione,Formazione,Addestramento addetti
anti-incendio e primo soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Nomina medico competente Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Effettuare riunione periodica per decidere i
programmi di sicurezza(+ 15 lavoratori)
Sanzione amministrativa pecunaria da 500 a
6600 €
INOSSERVANZE SANZIONI
Mancate disposizioni ed istruzioni impartite dal
datore di lavoro
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo non appropriato dei DPI Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Segnalazione non immediata di qualsiasi
condizione di pericolo conosciuto
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Compiere di propria iniziativa operazione o
manovre non competenti
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non partecipare ai programmi di formazione e
addestramento
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo atrrezzature DPI(lavoratore autonomo) Sanzione amministrativa pecuniaria 300/2000€
INOSSERVANZE SANZIONI
Mancata consegna al DL a fine
incarico della documentazione
sanitaria
Arresto fino a 1 mese o Ammenda
200/800€
Mancata Programmazione della
Sorveglianza Sanitaria
Arresto fino a 2 mesi o Ammenda
300/1200 €
Mancata informazione ai lavoratori
interessati dei risultati della
sorveglianza sanitaria
Sanzione Amministrativa Pecuniaria
600/2000 €
Violazione dell’ obbligo di
collaborare con il DL alla Valutazione
dei Rischi
Arresto fino a 3 mesi o Ammenda
400/1600€
Nessuna sanzione penale o amministrativa
(La natura consultiva non comporta responsabilità )
Responsabile solo se induce in errore il
datore di lavoro nella Valutazione dei rischi

Corso di formazione per formatore

  • 1.
    CORSO DI FORMAZIONEPER FORMATORE Decreto interministeriale 06/03/2013 - GU n. 65 del 18/03/2013 Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8, lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
  • 2.
    Nuova concezione organizzativae sistematica dell’azienda Attuazione di una norma comunitaria -Direttiva quadro 89/391/CEE Principi base:- PREVENZIONE - INTERVENTO PREVENTIVO - INFORMATIVO - SISTEMA DI SICUREZZA - SISTEMA DI PERSONE - VALUTAZIONE DEI RISCHI - INFORMAZIONE-FORMAZIONE
  • 3.
     Art.1 =Principi e direttive per riforma e riassetto della normativa  Artt. 2-12 = Disposizioni precettive di modifica del quadro esistente per il coordinamento dell’attività di vigilanza •Estensione soggettiva della normativa •Applicazione della normativa a tutte le categorie di rischio •Riordino della normativa •Semplificazione di elementi formali in materia di sicurezza •Apparato sanzionatorio più severo
  • 4.
    IL T.U. èuna normativa ricognitiva e/o integrativa del diritto vigente su di un determinato tema con la funzione di raccogliere tutte le disposizioni vigenti relative al tema che ne costituisce l’oggetto. TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
  • 5.
     Ampliamento campodi applicazione delle disposizioni salute/sicurezza(artt. 2-3)  Rafforzamento rappresentanze aziendali(artt.47-50)  Aumento ore formazione(artt.36-37)  Valorizzazione degli organismi paritetici(art.51)  Semplificazione o eliminazione aspetto burocratico(art.53)
  • 6.
     Introduzione diun sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  Integrazione tra le attività del servizio sanitario nazionale ed INAIL  Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali  Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio  Reintroduzione della visita medica all’ assunzione
  • 7.
    Intervento riparatorio Intervento preventivo Misure meno aspreMisure più aspre Centro di interesse : macchine Centro di interesse:lavoratore VALORIZZAZIONE PROTEZIONE INTEGRITA’ FISICA PERSONALITA’ MORALE BENESSERE DEL LAVORATORE
  • 8.
     COSTITUZIONE  CODICECIVILE  CODICE PENALE
  • 9.
     Art.2 :Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità  Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro  Art.32 : La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività  Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro  Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio e malattia
  • 10.
     Art.2087 :Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore la massima sicurezza tecnologicamente fattibile  Art.2050 : Chiunque esercita un’attività pericolosa è tenuto ad adottare ogni tipo di precauzione atta ad evitare danni a terzi
  • 11.
     Art. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro  Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro  Art.589 : Omicidio colposo  Art.590 : Lesioni personali colpose
  • 12.
     DATORE  LAVORATORE RSPP  RLS  MEDICO COMPETENTE
  • 13.
    Primo garante dell’obbligodi sicurezza Scopo : Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio delle proprie attività che comportano dei rischi per i lavoratori Adottare misure dettate dalla Particolarità del lavoro Esperienza Tecnica MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE
  • 14.
     Dovere disolidarietà(art.2)  Diritto all’integrità psicofisica del lavoratore(art.32)  Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41)
  • 15.
     Art.2087 Obbligo diprotezione dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore
  • 16.
    Prevenzione tecnica edorganizzativa Obbligo di fornire al lavoratore macchine ed utensili da lavoro alla luce delle nuove e migliori ricerche tecnologiche unito al dovere di controllo delle apparecchiature ADEGUATA PREVENZIONE INFORMATIVA E FORMATIVA Informazione e formazione dei lavoratori PRETENDERE CHE I LAVORATORI ACQUISTINO LA MODERNA “FORMA MENTIS” ANTI-INFORTUNISTICA Rispettare le norme anti-infortunistiche CONTROLLO E VIGILANZA Osservazione delle norme anti-infortunistiche
  • 17.
    Sicurezza tutte quelle misurenecessarie per prevenire malattie ed infortuni. NOMINA DEL RSPP E MEDICO COMPETENTE AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE in relazione ai mutamenti organizzativi, produttivi,tecnologici.
  • 18.
    RICHIEDERE L’OSSERVANZA AISINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI ED IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VALUTAZIONE DEI RISCHI
  • 20.
    Delegato:Persona idonea percompetenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso Delegante : Compito di vigilanza
  • 21.
     Valutazione  Gestione Comunicazione Strumento per individuare le misure di prevenzione e protezione al fine di eliminare o ridurre i rischi attraverso un’attività di:
  • 22.
     Valuta leattrezzature, i preparati , i luoghi…  Individua le misure di prevenzione e protezione  Programma le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento della sicurezza  Redige il Documento di Valutazione dei Rischi
  • 24.
    Danno: Gravissimo Grave Medio Lieve Rischio: AltamenteProbabile Probabile Poco probabile Improbabile Pericolo: Ordinario Ergonomico Specifico Di processo Organizzativo FORMULA : R = P x D
  • 25.
     Relazione Valutazionedei Rischi  Misure di Prevenzione e Protezione  Misure ritenute opportune  Nominativo RSPP RSL Medico Competente  Data Certa
  • 26.
    Primo soggetto attivodell’obbligo di prevenzione
  • 27.
    OBBEDIENZA E DILIGENZA PRENDERSICURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA OSSERVARE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA SICUREZZA PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
  • 28.
    Complesso di attivitàdirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi di lavoro. RISCHI Ambientali Particolari INFORMAZIONE Specifica Completa
  • 29.
    Il datore dilavoro deve 1. provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione 2. Richiedere che il medico competente informi i lavoratori sui processi e i rischi connessi all’attività lavorativa 3. Informare tutti i lavoratori circa i pericoli e i rischi
  • 30.
    1. Rischi connessiall’attività in generale 2. Rischi specifici 3. Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati 4. Misure di prevenzione e protezione 5. Informazione per i lavoratori stranieri 6. Nomina del RSPP e medico competente 7. Uso di attrezzature e rischi connessi 8. Uso di DPI 9. Significato della segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro 10. Informazioni tecniche
  • 31.
    La legge lasciala libertà di scelta Informazione ADEGUATA SPECIFICA PARTICOLARE
  • 32.
    Processo educativo attraversoil quale si trasferiscono conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento di sicurezza nei rispettivi compiti aziendali.
  • 33.
    Organizza le attivitàe garantisce una formazione sufficiente ed adeguata DESTINATARI Lavoratori Dirigenti RSPP Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione
  • 34.
    Fornire tutti glistrumenti per prendersi cura della propria (ed altrui) sicurezza e salute I TEMPI: Assunzione Trasferimento o cambiamento di mansione Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie QUANDO: Durante l’orario di lavoro COSTO Gratis per chi deve essere formato
  • 35.
    Generica e specifica ARGOMENTI Concettidi rischio Danno Prevenzione Protezione Rischi riferiti alle mansioni Procedure di prevenzione e protezione
  • 36.
    Complesso di attivitàdiretto a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,impianti,sostanze,dispositivi di protezione individuale. SOGGETTI RESPONSABILI: Datore di lavoro Dirigenti Preposti Medico competente
  • 37.
    Persona in possessodelle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA
  • 38.
    DATORE DI LAVORO SOGGETTO ESTERNO ALL’AZIENDA DIPENDENTE INTERNO Lasua condotta non è direttamente sanzionabile e collaborare con il datore di lavoro non vuol dire dividere la responsabilità
  • 39.
    DIPLOMA DI SCUOLAMEDIA SUPERIORE CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO ALLA NATURA DEI RISCHI CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA
  • 40.
    INDIVIDUARE I FATTORIDI RISCHIO E VALUTARE IL RISCHIO ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
  • 41.
    Persona eletta odesignata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro FUNZIONE CONSULTIVA
  • 42.
    Azienda fino a15 dipendenti Eletto tra i lavoratori Azienda con più di 15 dipendenti Nominato tra le rappresentanze sindacali Aziendali
  • 43.
     1 RSLnelle aziende fino a 200 dipendenti  3 RSL nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti  6 RSL nelle aziende oltre i 1000 dipendenti
  • 44.
     Accesso ailuoghi di lavoro  Consultazione in merito alla formazione  Consultazione in merito alla Valutazione dei Rischi  Formulazione osservazioni sulla sicurezza  Partecipazione alle riunioni periodiche  Promozione -elaborazione -attuazione misure di prevenzione
  • 45.
    Ruolo primario nellasicurezza Requisiti: -Specializzato in medicina del lavoro - Docente in Medicina del lavoro - Specializzato in igiene e medicina preventiva - Continua formazione ed educazione
  • 46.
     Aggiorna lecartelle sanitarie  Aggiorna i registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici  Collabora nella formazione ed informazione  Consegna alla cessione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria  Visita gli ambienti di lavoro  Collabora nella Valutazione dei rischi
  • 47.
    Il sistema sanzionatorionel nuovo testo unico
  • 48.
    PENALI AMMINISTRATIVE INTERDITTIVE MODALITA’ DI APPLICAZIONE SINGOLARMENTE (soloarresto o solo ammenda) ALTERNATIVE (arresto o ammenda) CUMULATIVE (arresto e ammenda)
  • 51.
    Organo di vigilanza Accertala violazione Prescrizione e termine per regolarizzazione Riferisce notizia di reato al PM Verifica il corretto adempimento della prescrizione Adempimento Ammissione a pagare ¼ della massima sanzione edittale Inadempimento Comunicazione Pm e prosecuzione procedimento penale Pagata Non pagata Reato si estingue Archiviazione del processo penale 30 gg
  • 52.
    Non è previstal’applicazione del D.Lgs. 758/94 : l’organo di vigilanza ha l’obbligo di trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria, senza l’obbligo giuridico di informare il contravventore
  • 53.
    Ammenda Per le contravvenzionipunite con la sola ammenda è ammessa l’oblazione prevista dall’art. 162 c.p. che cita: “ Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell ’ ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa,oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”.
  • 54.
    - su richiestaconversione in somma non inferiore 8.000 e non superiore 24.000 Euro (se eliminazione conseguenze reato e fonti di rischio) - non ammessa conversione: a) se infortunio sul lavoro b) se già condanna definitiva per infortuni sul lavoro - reato si estingue decorsi 3 anni senza commissione di ulteriori reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
  • 60.
    OBBLIGHI SANZIONI DVR-Autocertificazioni Ammenda2000/ 4000 € Analisi valutazione rischio(polveri,vibrazioni,…) Ammenda 2000/4000 € Nomina RSPP(interno e esterno) Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 € Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 € Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 € Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 € Designazione addetti anti-incendio e primo soccorso Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 € Informazione,Formazione,Addestramento addetti anti-incendio e primo soccorso Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 € Nomina medico competente Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 € Effettuare riunione periodica per decidere i programmi di sicurezza(+ 15 lavoratori) Sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 6600 €
  • 61.
    INOSSERVANZE SANZIONI Mancate disposizionied istruzioni impartite dal datore di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Utilizzo non appropriato dei DPI Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Segnalazione non immediata di qualsiasi condizione di pericolo conosciuto Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Compiere di propria iniziativa operazione o manovre non competenti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Non partecipare ai programmi di formazione e addestramento Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Utilizzo atrrezzature DPI(lavoratore autonomo) Sanzione amministrativa pecuniaria 300/2000€
  • 62.
    INOSSERVANZE SANZIONI Mancata consegnaal DL a fine incarico della documentazione sanitaria Arresto fino a 1 mese o Ammenda 200/800€ Mancata Programmazione della Sorveglianza Sanitaria Arresto fino a 2 mesi o Ammenda 300/1200 € Mancata informazione ai lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria Sanzione Amministrativa Pecuniaria 600/2000 € Violazione dell’ obbligo di collaborare con il DL alla Valutazione dei Rischi Arresto fino a 3 mesi o Ammenda 400/1600€
  • 63.
    Nessuna sanzione penaleo amministrativa (La natura consultiva non comporta responsabilità ) Responsabile solo se induce in errore il datore di lavoro nella Valutazione dei rischi