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1
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Ufficio Prevenzione e Protezione
Via Buonarroti n° 115
tel/fax 039.833737
SICUREZZA
NELL’AMBIENTE
DI LAVORO
Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008
E’ ciò che pensiamo già di sapere,
che ci impedisce di imparare cose nuove.
(Cloude Bernad)
2
INDICE
PREMESSA __________________________________________________________3
IL DECRETO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO ________________________________4
IL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA __________________________________5
LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ______________________________6
LA VALUTAZIONE DEI I RISCHI _____________________________________7
IL DATORE DI LAVORO _________________________________________________8
IL PREPOSTO ________________________________________________9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)________10
IL MEDICO COMPETENTE ______________________________________________11
IL LAVORATORE _____________________________________________________12
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) ______________14
I SERVIZI DI EMERGENZA_______________________________________________15
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DIVIETO DI FUMO _________________________17
3
PREMESSA
Dal 9 aprile 2008 è in vigore il decreto legislativo n. 81 in attuazione della Legge
123/2007, denominato “testo unico” sulla salute, l’igiene e la sicurezza sui luoghi di
lavoro, sostituendo il Decreto 626/94 e riordinando la normativa in materia.
La normativa italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro si è evoluta nel tempo.
Le principali tappe sono così riassumibili:
• Risalgono agli anni tra la fine del
1800 e l’inizio 1900 i primi
provvedimenti (limitati, però, ad
alcune attività industriali
particolarmente pericolose);
• Negli anni 1955-56 furono approvati
importanti decreti sulle Norme di
prevenzione degli infortuni (DPR
547/55), l’igiene del lavoro
(DPR303/56), i lavori nelle
costruzioni (DPR 164/56), lavori in
sotterraneo, cassoni ad aria
compressa;
• Dal 1988 la normativa italiana ha
recepito varie direttive UE, tra cui
quelle sul rumore, piombo, amianto e
sui rischi rilevanti (Legge Seveso);
• Nel 1994 l’Italia approva il Decreto legislativo n. 626, che recepisce la direttiva
n. 89/391/ CEE (principi generali, obblighi di valutazione dei rischi, doveri e diritti,
informazione e formazione) ed altre 7 direttive su rischi specifici (Luoghi di lavoro,
Attrezzature, DPI, Movimenti dei carichi, VDT, Agenti pericolosi);
• Tra il 1994 e il 2007 vengono recepite numerose altre direttive dell’UE (Cantieri,
Agenti chimici , Atmosfere esplosive…..)e viene approvata la legge n. 123/2007, che
innova ulteriormente la normativa (appalti e costi della sicurezza, diritti dei
RLS,trasparenza delle informazioni, sanzioni amministrative).
4
IL DECRETO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come prima il D.Lgs. 626/94:
• Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e
prevenzione da tutti i rischi sul lavoro;
• Prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e
private;
• Ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza
sul lavoro, assorbendo e abrogando
anche i DPR degli anni 1955/56 e il
D.Lgs. 626/94
• Contiene obblighi e diritti, prescrizioni
e sanzioni (come il D.Lgs. 626/94);
• Non contiene alcune normative
particolari, per le quali vigono altri
decreti, ad esempio gli obblighi di
valutazione dei rischi per la lavoratrici
in gravidanza, maternità e puerperio
(D.Lgs. 151/2001), le norme per la
prevenzione degli incidenti rilevanti
(D.Lgs.334/99, “Seveso”) e le norme
sulla sicurezza antincendio e sulla
gestione delle emergenze
(D.M.10/3/98)
Il D.Lgs. n. 81/2008 contiene norme per la tutela della salute e della sicurezza di
tutti i lavoratori , indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e tutti coloro che
possono essere equiparati ai lavoratori, esempio gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i volontari.
5
IL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
Il “Testo Unico” prevede specifiche funzioni per le diverse figure ai fini della tutela
della sicurezza sul lavoro;
Quindi ogni figura ha obblighi responsabilità e diritti; l’interazione di questi ruoli e
funzioni costituisce un sistema aziendale di sicurezza.
6
LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
• Valutare tutti i rischi;
• Eliminare i rischi , e ove
non sia possibile ridurli al
minimo;
• Ridurre i rischi alla fonte;
• Sostituire ciò che è
pericoloso con ciò che non
lo è o che meno pericoloso;
• Attuare prima le misure
collettive di protezione e
poi quelle individuali;
• Sorveglianza sanitaria;
• Informare e formare i
lavoratori.
7
IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
“LA VALUTAZIONE DEI RISCHI”
L’elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale del D.Lgs
81/08 è l’obbligo della valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro
Vanno valutati i rischi:
• Generali d’ impresa;
• Specifici di ogni posizione di lavoro.
La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento (DVR), sempre presente
in azienda, che deve contenere anche:
• I criteri adottati per la stessa valutazione;
• Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale
conseguenti alla valutazione;
• La programmazione (tempi e investimenti) delle misure necessarie al continuo
miglioramento dei livelli di sicurezza;
• L’individuazione delle procedure per attuare le misure e i ruoli
dell’organizzazione aziendale che vanno assegnati a soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
• L’individuazione delle mansioni che eventualmente, espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento;
In alcune situazioni lavorative, deve essere predisposto anche un documento di
valutazione dei rischi da interferenza. Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa
esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare
cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e
coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Sono
esclusi dal campo di applicazione gli interventi esterni configurabili come prestazioni
intellettuali o le semplici attività di consegna di merce o beni.
8
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
IL DATORE DI LAVORO
E’ IL soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto
che ha la responsabilità dell’organizzazione ovvero dell’unità produttiva, in quanto
titolare del potere decisionale e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano
poteri di gestione e autonomi poteri decisionali e di spesa.
Gli obblighi
• Deve garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• Verifica che vengano osservate le misure generali di tutela e rispettate le norme
sull’igiene e la sicurezza dell’ambiente;
• Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
• Designa il lavoratori incaricati del pronto soccorso, dell’antincendio e gestione
dell’emergenza, previa adeguata formazione;
• Nomina il Medico Competente;
• Informa e forma i lavoratori;
• Consulta il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti;
• Effettua la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di
• prevenzione e protezione;
• Convoca la riunione periodica;
Inoltre il datore di lavoro
Aggiorna le misure di prevenzione. Adotta
le misure adeguate per controllare le
situazioni di rischio, adotta le misure per
la prevenzione incendi e la gestione delle
emergenza, fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei mezzi di protezione
(D.P.I.), permette ai lavoratori tramite il
loro rappresentante (RLS) di verificare
l’applicazione delle misure di sicurezza e
protezione della salute, tiene il registro
degli infortuni.
9
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
IL PREPOSTO
• E’ colui che, nell'ambito dell'organizzazione, sovrintende alle attività di un
determinato gruppo di lavoro e lavoratori in materia di prevenzione e protezione.
In ordine all'esecuzione e alla disciplina del lavoro, a lui sono conferiti i poteri gerarchici
necessari alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei lavoratori, secondo le
direttive impartite dai dirigenti datori di lavoro.
• Il preposto assume un ruolo chiave nel
sistema di tutela della sicurezza sul luogo
di lavoro. A lui può essere affidato il
compito di realizzare concretamente le
misure antinfortunistiche predisposte
dal datore di lavoro ed in questo ambito
egli ne diventa il rappresentante diretto.
Egli può e deve pretendere dal lavoratore
il rispetto incondizionato delle procedure
e degli accorgimenti volti a minimizzare
il rischio di infortunio.
• Per realizzare tutto ciò, il preposto
deve essere messo dal datore di lavoro o
dal dirigente nella condizione, non
semplicemente giuridica e formale, ma
anche e soprattutto di fatto, di poter
impartire ordini, istruzioni e direttive ai
lavoratori.
Criteri per identificare la figura di Preposto
L'individuazione dei preposti, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica,
va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto - per il principio
dell'effettività - con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano l'assunzione
di fatto di responsabilità, che con-sentono di impartire ordini, istruzioni e direttive
sul lavoro da eseguire.
10
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda,
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in
azienda, ovvero unità produttiva.
IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
E’ la “Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate” a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP)
Tale figura professionale è un esperto in tema sicurezza.
L’RSPP è nominato dal datore di lavoro e svolge un ruolo di
supporto (tecnico) per l’azienda.
Il R.S.P.P. collabora con il datore di lavoro e con il medico
competente all’elaborazione del documento di valutazione dei
rischi;
Il nominativo del RSPP deve essere comunicato al RLS e registrato
sul documento di valutazione rischi.
Le mansioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione sono volte a coordinare e gestire tutte le attività
finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione.
E’ anche possibile che il datore di lavoro si auto-nomini RSPP, cioè
nei seguenti casi esplicitati dalla legge:
• Aziende artigiane ed industriali, fino a 30 addetti (esclusi gli impianti a rischio, le
centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive
e le altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche).
• Aziende agricole e zootecniche, fino a 10 addetti (addetti assunti a tempo
indeterminato)
• Aziende della pesca, fino a 20 addetti
• Altre aziende, fino a 200 addetti
Il RSPP quindi può coincidere con tre soggetti diversi: persona interna all’azienda,
datore di lavoro, soggetto esterno all’azienda.
I requisiti che il RSPP deve possedere sono stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008 e
successive modifiche.
11
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
IL MEDICO COMPETENTE
Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate ed è
specializzato in medicina del lavoro.
Svolge la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi quali ad
esempio: piombo, amianto, rumore, videoterminali, agenti cancerogeni o biologici, ecc.
Collabora col datore di lavoro e con il RSPP:
• Alla valutazione dei rischi
• Al programma di attuazione delle misure di tutela
• All’organizzazione del servizio di primo soccorso
• Alla formazione e informazione
dei lavoratori
• Deve istituire e aggiornare per ogni
lavoratore sottoposto a
sorveglianza una cartella sanitaria
e di rischio;
• Deve comunicare in riunione
periodica i risultati anonimi
collettivi;
• Deve effettuare visite mediche
ulteriori, su richiesta del
lavoratore, se correlate ai rischi
professionali
• Deve visitare gli ambienti di lavoro
almeno 1 volta l’anno
12
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
IL LAVORATORE
E’ chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro (esclusi i lavoratori domestici)
E’ chiunque rientri in questa definizione, compresi i
lavoratori con contratto “atipico”: lavoratori “in
somministrazione”; con “orario ridotto, modulato o
flessibile”; a “progetto”, ecc.
Sono equiparati ai lavoratori i soci-lavoratori di cooperative,
gli studenti universitari e delle scuole che usano laboratori e
attrezzi di lavoro in genere.
I DIRITTI DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore ha il diritto di:
• Ricevere informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
• Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo
riguardano;
• Essere addestrato sull’uso dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
• Essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine ecc.
• Essere rappresentato da un RLS ;
• Potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e
che non può essere evitato o di prendere le misure più idonee per evitare le
conseguenze .
13
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
IL LAVORATORE
GLI OBBLIGHI
Ciascun lavoratore deve:
• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute;
• utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di
trasporto,i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale;
• segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze di sicurezza e
le situazioni di pericolo;
• non rimuovere o modificare i
dispositivi di sicurezza;
• non compiere di propria iniziativa
operazioni che possono
compromettere la sicurezza propria
o di colleghi;
• sottoporsi ai controlli sanitari ove
previsti;
• non rifiutare, se non per
giustificato motivo, la designazione
ai servizi di emergenza,
antincendio, ecc.
• contribuire, insieme al datore di lavoro e preposti, all’adempimento degli
obblighi posti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
14
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)
E’ eletto in tutte le aziende o unità produttive per rappresentare i lavoratori in merito
ad aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
Esiste un numero minimo di RLS
• 1 sino a 200 dipendenti;
• 3 da 201 a 1000 dipendenti;
• 6 oltre i 1000 dipendenti;
Fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto
produttivo ; nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori;
Il RLS può essere nominato a livello territoriale(RLST) o di comparto produttivo e a
livello di “sito” (es. porti,centri siderurgici,cantieri…);
Attribuzioni del R.L.S. :
• deve essere formato e disporre del
tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico.
• è strumento di consultazione e
partecipazione. Consente la
consultazione dei lavoratori nelle
realtà complesse. La sua stessa
elezione vuole promuovere e
sostenere un clima partecipativo.
• accede ai luoghi di lavoro
• è consultato su valutazione dei
rischi, individuazione,
programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione;
• è consultato sulla formazione;
• riceve le informazioni provenienti
dai servizi di vigilanza;
• promuove l’elaborazione,
l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori ;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
• partecipa alla riunione periodica;
• fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
• avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
15
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
I SERVIZI DI EMERGENZA
PRIMO SOCCORSO
L’addetto al primo soccorso è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o
dal preposto che sa intervenire ed attivare l’emergenza nel momento in cui nell’azienda
si verifica una situazione di emergenza sanitaria.
Gli obblighi per l’organizzazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro sono stabiliti
dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388
• Il datore di lavoro prende provvedimenti necessari in materia di primo soccorso
tenendo conto della natura dell’attività,delle dimensioni dell’azienda o unità
produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro;
• Il datore di lavoro, se non vi provvede direttamente, designa uno o più lavoratori
addetti al primo soccorso;
• I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo;
• La cassetta di primo soccorso deve
essere presente in tutte le aziende
con almeno 3 lavoratori dipendenti;
• Il pacchetto di medicazione deve
essere presente nelle aziende con
meno di 3 lavoratori;
• I lavoratori incaricati del primo
soccorso devono seguire un apposito
corso teorico – pratico, tenuto da
personale medico e infermieristico,
ripetuto con cadenza triennale almeno
per quanto attiene alle capacità di
intervento pratico.
16
I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
I SERVIZI DI EMERGENZA
LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
L’addetto all’antincendio è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal
preposto che sa intervenire ed attivare l’emergenza nel momento in cui nell’azienda si
verifica una situazione di emergenza antincendio.
Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori
in caso di emergenza.
Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne
l'evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in
cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed
impedire che persone vadano verso la zona interessata dall'emergenza in atto.
Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di
servizio, al solo scopo di interrompere l'erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di
azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF,
Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato di emergenza.
Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio
specifico per ogni luogo di lavoro.
• Le classi di rischio di incendio sono definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998:
- rischio di incendio elevato;
- rischio di incendio medio;
- rischio di incendio basso;
• Il datore di lavoro designa i lavoratori
addetti ai servizi di prevenzione incendi
,lotta antincendio ed evacuazione, se
necessari in base alla classe di rischio;
• La formazione dei lavoratori addetti alla
lotta antincendio è dimensionata per durata
e contenuti in base alla classe di rischio ;
• I lavoratori non possono rifiutare la
designazione,
se non per giustificato motivo.
17
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO
DI FUMO
L’addetto al controllo della violazione della Legge sul divieto del
fumo è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che interviene nel
momento in cui nell’azienda si verifica una situazione di mancanza di rispetto della
legge sul divieto del fumo.
Le leggi sul divieto di fumo in vigore nel nostro paese
perseguono il fine primario di tutelare la salute dei
non fumatori, estendendo il divieto di fumo a tutti i
locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al
pubblico (gli “utenti” sono, per esempio, i lavoratori
dipendenti che prestano la loro attività lavorativa in
suddetti locali). Il fumo di tabacco, infatti, è la più
importante causa di morte prematura e prevenibile
in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di
sanità pubblica a livello mondiale.
I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di
servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche e private
individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto,
accertare e contestare le infrazioni.
Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale
attività.
Compiti degli addetti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo.
1. E' compito dei Responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla
contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di
contestazione
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
• provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i
cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle
sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e
dell’autorità cui compete accertare l’infrazione.
• individuare e segnalare uno o più locali quali “smoking areas”, se individuati
dall’Amministrazione Comunale;
• sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati ed in
tutti quelli che l’Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare.;
• provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di
accertamento mediante apposita modulistica;
3. In presenza di eventuali difficoltà, nell’applicazione delle norme antifumo, i Responsabili
possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.

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  • 1. 1 SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Ufficio Prevenzione e Protezione Via Buonarroti n° 115 tel/fax 039.833737 SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 E’ ciò che pensiamo già di sapere, che ci impedisce di imparare cose nuove. (Cloude Bernad)
  • 2. 2 INDICE PREMESSA __________________________________________________________3 IL DECRETO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO ________________________________4 IL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA __________________________________5 LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ______________________________6 LA VALUTAZIONE DEI I RISCHI _____________________________________7 IL DATORE DI LAVORO _________________________________________________8 IL PREPOSTO ________________________________________________9 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)________10 IL MEDICO COMPETENTE ______________________________________________11 IL LAVORATORE _____________________________________________________12 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) ______________14 I SERVIZI DI EMERGENZA_______________________________________________15 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DIVIETO DI FUMO _________________________17
  • 3. 3 PREMESSA Dal 9 aprile 2008 è in vigore il decreto legislativo n. 81 in attuazione della Legge 123/2007, denominato “testo unico” sulla salute, l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sostituendo il Decreto 626/94 e riordinando la normativa in materia. La normativa italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro si è evoluta nel tempo. Le principali tappe sono così riassumibili: • Risalgono agli anni tra la fine del 1800 e l’inizio 1900 i primi provvedimenti (limitati, però, ad alcune attività industriali particolarmente pericolose); • Negli anni 1955-56 furono approvati importanti decreti sulle Norme di prevenzione degli infortuni (DPR 547/55), l’igiene del lavoro (DPR303/56), i lavori nelle costruzioni (DPR 164/56), lavori in sotterraneo, cassoni ad aria compressa; • Dal 1988 la normativa italiana ha recepito varie direttive UE, tra cui quelle sul rumore, piombo, amianto e sui rischi rilevanti (Legge Seveso); • Nel 1994 l’Italia approva il Decreto legislativo n. 626, che recepisce la direttiva n. 89/391/ CEE (principi generali, obblighi di valutazione dei rischi, doveri e diritti, informazione e formazione) ed altre 7 direttive su rischi specifici (Luoghi di lavoro, Attrezzature, DPI, Movimenti dei carichi, VDT, Agenti pericolosi); • Tra il 1994 e il 2007 vengono recepite numerose altre direttive dell’UE (Cantieri, Agenti chimici , Atmosfere esplosive…..)e viene approvata la legge n. 123/2007, che innova ulteriormente la normativa (appalti e costi della sicurezza, diritti dei RLS,trasparenza delle informazioni, sanzioni amministrative).
  • 4. 4 IL DECRETO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come prima il D.Lgs. 626/94: • Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro; • Prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private; • Ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94 • Contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni (come il D.Lgs. 626/94); • Non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio gli obblighi di valutazione dei rischi per la lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 151/2001), le norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs.334/99, “Seveso”) e le norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze (D.M.10/3/98) Il D.Lgs. n. 81/2008 contiene norme per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori , indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e tutti coloro che possono essere equiparati ai lavoratori, esempio gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i volontari.
  • 5. 5 IL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA Il “Testo Unico” prevede specifiche funzioni per le diverse figure ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro; Quindi ogni figura ha obblighi responsabilità e diritti; l’interazione di questi ruoli e funzioni costituisce un sistema aziendale di sicurezza.
  • 6. 6 LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE • Valutare tutti i rischi; • Eliminare i rischi , e ove non sia possibile ridurli al minimo; • Ridurre i rischi alla fonte; • Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che meno pericoloso; • Attuare prima le misure collettive di protezione e poi quelle individuali; • Sorveglianza sanitaria; • Informare e formare i lavoratori.
  • 7. 7 IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE “LA VALUTAZIONE DEI RISCHI” L’elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale del D.Lgs 81/08 è l’obbligo della valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro Vanno valutati i rischi: • Generali d’ impresa; • Specifici di ogni posizione di lavoro. La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento (DVR), sempre presente in azienda, che deve contenere anche: • I criteri adottati per la stessa valutazione; • Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione; • La programmazione (tempi e investimenti) delle misure necessarie al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza; • L’individuazione delle procedure per attuare le misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vanno assegnati a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; • L’individuazione delle mansioni che eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; In alcune situazioni lavorative, deve essere predisposto anche un documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Sono esclusi dal campo di applicazione gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali o le semplici attività di consegna di merce o beni.
  • 8. 8 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL DATORE DI LAVORO E’ IL soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare del potere decisionale e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione e autonomi poteri decisionali e di spesa. Gli obblighi • Deve garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori; • Verifica che vengano osservate le misure generali di tutela e rispettate le norme sull’igiene e la sicurezza dell’ambiente; • Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); • Designa il lavoratori incaricati del pronto soccorso, dell’antincendio e gestione dell’emergenza, previa adeguata formazione; • Nomina il Medico Competente; • Informa e forma i lavoratori; • Consulta il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti; • Effettua la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di • prevenzione e protezione; • Convoca la riunione periodica; Inoltre il datore di lavoro Aggiorna le misure di prevenzione. Adotta le misure adeguate per controllare le situazioni di rischio, adotta le misure per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenza, fornisce ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione (D.P.I.), permette ai lavoratori tramite il loro rappresentante (RLS) di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute, tiene il registro degli infortuni.
  • 9. 9 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL PREPOSTO • E’ colui che, nell'ambito dell'organizzazione, sovrintende alle attività di un determinato gruppo di lavoro e lavoratori in materia di prevenzione e protezione. In ordine all'esecuzione e alla disciplina del lavoro, a lui sono conferiti i poteri gerarchici necessari alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei lavoratori, secondo le direttive impartite dai dirigenti datori di lavoro. • Il preposto assume un ruolo chiave nel sistema di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. A lui può essere affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto. Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio. • Per realizzare tutto ciò, il preposto deve essere messo dal datore di lavoro o dal dirigente nella condizione, non semplicemente giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori. Criteri per identificare la figura di Preposto L'individuazione dei preposti, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto - per il principio dell'effettività - con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano l'assunzione di fatto di responsabilità, che con-sentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire.
  • 10. 10 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in azienda, ovvero unità produttiva. IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E’ la “Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate” a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP) Tale figura professionale è un esperto in tema sicurezza. L’RSPP è nominato dal datore di lavoro e svolge un ruolo di supporto (tecnico) per l’azienda. Il R.S.P.P. collabora con il datore di lavoro e con il medico competente all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Il nominativo del RSPP deve essere comunicato al RLS e registrato sul documento di valutazione rischi. Le mansioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono volte a coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione. E’ anche possibile che il datore di lavoro si auto-nomini RSPP, cioè nei seguenti casi esplicitati dalla legge: • Aziende artigiane ed industriali, fino a 30 addetti (esclusi gli impianti a rischio, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive e le altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche). • Aziende agricole e zootecniche, fino a 10 addetti (addetti assunti a tempo indeterminato) • Aziende della pesca, fino a 20 addetti • Altre aziende, fino a 200 addetti Il RSPP quindi può coincidere con tre soggetti diversi: persona interna all’azienda, datore di lavoro, soggetto esterno all’azienda. I requisiti che il RSPP deve possedere sono stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche.
  • 11. 11 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL MEDICO COMPETENTE Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate ed è specializzato in medicina del lavoro. Svolge la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi quali ad esempio: piombo, amianto, rumore, videoterminali, agenti cancerogeni o biologici, ecc. Collabora col datore di lavoro e con il RSPP: • Alla valutazione dei rischi • Al programma di attuazione delle misure di tutela • All’organizzazione del servizio di primo soccorso • Alla formazione e informazione dei lavoratori • Deve istituire e aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria e di rischio; • Deve comunicare in riunione periodica i risultati anonimi collettivi; • Deve effettuare visite mediche ulteriori, su richiesta del lavoratore, se correlate ai rischi professionali • Deve visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno
  • 12. 12 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL LAVORATORE E’ chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i lavoratori domestici) E’ chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con contratto “atipico”: lavoratori “in somministrazione”; con “orario ridotto, modulato o flessibile”; a “progetto”, ecc. Sono equiparati ai lavoratori i soci-lavoratori di cooperative, gli studenti universitari e delle scuole che usano laboratori e attrezzi di lavoro in genere. I DIRITTI DEI LAVORATORI Ciascun lavoratore ha il diritto di: • Ricevere informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione; • Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano; • Essere addestrato sull’uso dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.); • Essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine ecc. • Essere rappresentato da un RLS ; • Potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato o di prendere le misure più idonee per evitare le conseguenze .
  • 13. 13 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL LAVORATORE GLI OBBLIGHI Ciascun lavoratore deve: • prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute; • utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto,i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale; • segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo; • non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza; • non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di colleghi; • sottoporsi ai controlli sanitari ove previsti; • non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc. • contribuire, insieme al datore di lavoro e preposti, all’adempimento degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • 14. 14 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E’ eletto in tutte le aziende o unità produttive per rappresentare i lavoratori in merito ad aspetti di salute e sicurezza sul lavoro Esiste un numero minimo di RLS • 1 sino a 200 dipendenti; • 3 da 201 a 1000 dipendenti; • 6 oltre i 1000 dipendenti; Fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto produttivo ; nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori; Il RLS può essere nominato a livello territoriale(RLST) o di comparto produttivo e a livello di “sito” (es. porti,centri siderurgici,cantieri…); Attribuzioni del R.L.S. : • deve essere formato e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico. • è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori nelle realtà complesse. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo. • accede ai luoghi di lavoro • è consultato su valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; • è consultato sulla formazione; • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori ; • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; • partecipa alla riunione periodica; • fa proposte in merito all’attività di prevenzione; • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  • 15. 15 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA I SERVIZI DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO L’addetto al primo soccorso è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che sa intervenire ed attivare l’emergenza nel momento in cui nell’azienda si verifica una situazione di emergenza sanitaria. Gli obblighi per l’organizzazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro sono stabiliti dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388 • Il datore di lavoro prende provvedimenti necessari in materia di primo soccorso tenendo conto della natura dell’attività,delle dimensioni dell’azienda o unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro; • Il datore di lavoro, se non vi provvede direttamente, designa uno o più lavoratori addetti al primo soccorso; • I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo; • La cassetta di primo soccorso deve essere presente in tutte le aziende con almeno 3 lavoratori dipendenti; • Il pacchetto di medicazione deve essere presente nelle aziende con meno di 3 lavoratori; • I lavoratori incaricati del primo soccorso devono seguire un apposito corso teorico – pratico, tenuto da personale medico e infermieristico, ripetuto con cadenza triennale almeno per quanto attiene alle capacità di intervento pratico.
  • 16. 16 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA I SERVIZI DI EMERGENZA LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE L’addetto all’antincendio è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che sa intervenire ed attivare l’emergenza nel momento in cui nell’azienda si verifica una situazione di emergenza antincendio. Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza. Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessata dall'emergenza in atto. Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al solo scopo di interrompere l'erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato di emergenza. Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogni luogo di lavoro. • Le classi di rischio di incendio sono definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998: - rischio di incendio elevato; - rischio di incendio medio; - rischio di incendio basso; • Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi ,lotta antincendio ed evacuazione, se necessari in base alla classe di rischio; • La formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti in base alla classe di rischio ; • I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.
  • 17. 17 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO L’addetto al controllo della violazione della Legge sul divieto del fumo è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che interviene nel momento in cui nell’azienda si verifica una situazione di mancanza di rispetto della legge sul divieto del fumo. Le leggi sul divieto di fumo in vigore nel nostro paese perseguono il fine primario di tutelare la salute dei non fumatori, estendendo il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico (gli “utenti” sono, per esempio, i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività lavorativa in suddetti locali). Il fumo di tabacco, infatti, è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche e private individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività. Compiti degli addetti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo. 1. E' compito dei Responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione 2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare: • provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare l’infrazione. • individuare e segnalare uno o più locali quali “smoking areas”, se individuati dall’Amministrazione Comunale; • sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati ed in tutti quelli che l’Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare.; • provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante apposita modulistica; 3. In presenza di eventuali difficoltà, nell’applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.