1. REPARTO SUPPORTO FORMAZIONE ADDESTRAMENTO
SERVIZIO TIRPERS
C.C. (GN) Plinio RAPANA’
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
MODULO 1 . GIURIDICO – NORMATIVO
24 MARZO 2014
2. “Man mano che la vostra carriera avanzerà, sarete sempre più
esposti alle opportunità di compromessi. Vi verrà spesso chiesto di
chiudere un occhio, forse due. Si partirà dalla richiesta di non
controllare che la mensa e il rancio dell’equipaggio sia
effettivamente buono, di non verificare che gli effetti letterecci
siano stati cambiati, di non verificare che i salvagenti siano
effettivamente a norma. Questa è una tendenza che voi dovrete
combattere. E vedrete che non sarà facile, perché il sistema tende
per sua natura all’entropia, a trovare la soluzione più facile, come
l’acqua. Ma non necessariamente è la soluzione migliore.
Raramente è la soluzione migliore per chi è più indifeso, per chi ha
più bisogno della vostra tutela.”
Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi
Capo di Stato Maggiore Marina Militare
Livorno, 07 dicembre 2013
6. PRIMO
N.B.: Escluse le malattie professionali, gli infortuni in itinere e il
lavoro irregolare
45 MLD DI EURO
3% PIL
10 IMU PRIMA CASA
PREMESSA
7. D.Lgs. 81/08
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
SECONDO
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al
presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
SANZIONI: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 €
PREMESSA
8. Accordo Stato-Regioni 221/CSR del 21 dicembre 2011
SECONDO
MODULO 1 – GIURIDICO NORMATIVO
MODULO 2 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
MODULO 3 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE DIRIGENTI (16 ORE)
PREMESSA
12. Complesso di superiorità:
“ho cose più importanti di cui occuparmi”
Fatalismo:
“gli infortuni accadono ed accadranno sempre”
Troppa confidenza:
“l’ho sempre fatto e non è mai successo niente”
Spericolatezza:
“in questo modo finisco prima”
PREMESSA
CULTURA DELLA SICUREZZA
13. Ignoranza:
“non sapevo che fosse pericoloso”
Scarsa sensibilità:
“non sono pagato anche per stare attento”
Dimenticanza:
“non mi ricordavo che fosse pericoloso”
Superficialità:
“ma come si può con tante cose che ho da fare”
PREMESSA
CULTURA DELLA SICUREZZA
16. AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
17. AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
19. La normativa in materia di
sicurezza è il risultato di una
stratificazione di norme emanate
nell'arco di ottanta anni
CENNI STORICI
20. CODICE PENALE
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398
art. 437: (Omissione dolosa) Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni.
art. 451: (Omissione colposa) Chiunque, per colpa, omette di
collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da lire duecentomila a un milione.
CENNI STORICI
21. CODICE PENALE
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398
art. 589: (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di
una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni.
CENNI STORICI
Modificato con L. 125/08
22. CODICE PENALE
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398
art. 590: (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per
colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a
tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima
[c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la
pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni.
CENNI STORICI
Modificato con L.
125/08
23. CODICE CIVILE
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262
art. 2087: L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio
dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro.
L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile.
Riferimento per comportamento esigibile dal Datore di Lavoro
Richiede anche accorgimenti atipici, obbligando il Datore di Lavoro a tutti gli
accorgimenti tecnologici
CENNI STORICI
24. Le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta.
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Norme di prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni
Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia
dell'Italia repubblicana.
principio della
prevenzione
oggettiva
CENNI STORICI
25. Lo Statuto dei lavoratori è legge n. 300 del 20 maggio
1970, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", che è una delle norme principali del
diritto del lavoro italiano.
La sua introduzione provocò importanti e notevoli
modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che
su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e
le loro rappresentanze sindacali.
Rallentamento normativa prevenzione infortuni causa
maggiore attenzione agli aspetti occupazionali
CENNI STORICI
26. Promulgati:
D. Lgs. 626 del 1994
Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26
9/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/
45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
D. Lgs. 494 del 1996
Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di
chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.
Anni ’90: ingresso in Europa ed emanazione di direttive europee in
materia
CENNI STORICI
27. D.Lgs 626/94: principali novità:
− Introduzione di un Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP) di cui il datore di lavoro è
responsabile.
− Introduzione di un Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza che deve essere
eletto dai lavoratori stessi e deve essere
consultato preventivamente in tutti i processi di
valutazione dei rischi.
− Obbligo della valutazione del rischio (risk
assessment) da parte del datore di lavoro
CENNI STORICI
29. D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
principio della
prevenzione
soggettiva
CENNI STORICI
31. Nazionali
COSTITUZIONE ITALIANA
art. 1: L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro
art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività
art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni
art. 41: L’iniziativa privata è libera […] non può svolgersi in […]
modo da recare danno alla sicurezza, libertà, alla dignità
umana
RIFERIMENTI NORMATIVI
32. Nazionali
D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/
CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/C
E, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
RIFERIMENTI NORMATIVI
34. Nazionali
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (TUSL)
RIFERIMENTI NORMATIVI
35. Nazionali
Il D. Lgs. 81/08 ha riformato, riunito ed
armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose
precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il
corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di
organizzazione del lavoro.
Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106
del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto
correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.
RIFERIMENTI NORMATIVI
36. Nazionali
Il nuovo Testo unico (art. 304) abroga le seguenti normative :
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
art. 36bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito dalla L. 5 agosto 2006 n.248;
artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123;
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.lgs. medesimo
incompatibili con lo stesso;
la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
RIFERIMENTI NORMATIVI
38. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 3: Campo di applicazione
Comma 2
“Nei riguardi delle Forze armate […] le disposizioni del
presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto
delle effettive particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle
per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attività condotte dalla Forze armate […],
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti
emanati […] dai Ministri competenti […]”.
Nazionali
RIFERIMENTI NORMATIVI
39. Militari
D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare
(in G.U. s.g. 18 giugno 2010, n. 140, suppl. ord. n. 131).
RIFERIMENTI NORMATIVI
40. Militari
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
RIFERIMENTI NORMATIVI
41. Militari
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 245: Individuazione delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze
Armate
“Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e
le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità
dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa
delle forze […]”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
42. Militari
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Art. 89 Compiti delle Forze armate
1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello
Stato.
2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine
della realizzazione della pace e della sicurezza, in
conformità alle regole del diritto internazionale e alle
determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali
l'Italia fa parte.
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di
pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e
urgenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
44. Militari
CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U.
Capitolo 1 par. 102 comma 3
…omissis…
La normativa pertanto si applica in tutti i luoghi ed in tutte le attività svolte
nell’ambito dell’Amministrazione anche da personale estraneo alla stessa che opera
a suo favore. Sono, pertanto, compresi i mezzi terrestri, navali ed aerei, le
infrastrutture di qualunque genere, tipo ed utilizzo e le attività operative,
addestrative e logistico/amministrative svolte sia in territorio nazionale che
all’estero sotto mandato nazionale o multinazionale/internazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
45. Militari
CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U.
Introduzione, par. 003 ultimo comma
…omissis…
Si precisa infine che in caso di dubbie interpretazioni il primo riferimento è sempre il
testo del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il titolo IV capo I artt.
da 244 a 264 del D.P.R. 15/03/2010 n° 90 Testo Unico delle Disposizioni
Regolamentari in materia di ordinamento militare.
RIFERIMENTI NORMATIVI
46. D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010
Circolare S.M.M. 1062/U.E.U. ed. dicembre 2011
RIEPILOGANDO
RIFERIMENTI NORMATIVI
47. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (TUSL)
49. AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
50. PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE
• Datore di Lavoro
• Dirigente
• Preposto
• Lavoratori
• S.P.P. (R.S.P.P. e A.S.P.P.)
• R.L.S.
• Medico Competente
Il DPR 90/2010 (e la circolare SMM 1062) danno indicazioni
specifiche per l’individuazione delle figure ambito Difesa
IL TESTO UNICO
51. (art 246 comma 1 DPR 90/2010)
(art 103 a. (1-4) circolare SMM 1062)
(1) Si identificano i datori di lavoro nei Titolari degli organismi di
F.A. o interforze che, ancorché non aventi qualifica
dirigenziale, siano preposti ad un Comando/Ufficio avente
autonomia gestionale e siano dotati di autonomi poteri
decisionali e di spesa.
(2) In deroga a quanto sopra indicato e nel rispetto delle
peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità
di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di
lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i
dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle
aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-
operativa dell’A.D. che, ancorché non siano dotati di autonomi
poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare
l’organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per
effettuare la valutazione dei rischi
DATORE DI LAVORO
52. (art 246 comma 3 DPR 90/2010)
(art 103 a. (4) circolare SMM 1062)
Per le unità navali della Marina militare e del
Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta
responsabilità grava, in diversa misura, sia sul
comandante, deputato all’impiego del personale
dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle
autorità sovraordinate, competenti a disciplinare
l’organizzazione del lavoro, che su quelle
competenti per la fase di realizzazione e
allestimento, manutenzione, condotta e
addestramento, nonché ad assegnare le risorse per
il soddisfacimento delle norme di sicurezza
vigenti.
DATORE DI LAVORO
53. (art 247 comma 1. a) DPR 90/2010)
(art 103 b. circolare SMM 1062)
Il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato
di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze
professionali e dei poteri gerarchici e funzionali
attribuiti e in relazione all’effettivo elevato livello di
autonomia, sia responsabile di unità organizzative con
rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione della
difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su
di essa;
DIRIGENTE
54. (art 247 comma 1. b) DPR 90/2010)
(art 103 b. circolare SMM 1062)
Il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di
sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività
lavorative del personale dipendente, con cui intercorre
un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo,
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.
PREPOSTO
56. (art 249 DPR 90/2010)
(art 103 c. circolare SMM 1062)
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi di
lavoro, costituisce l’insieme delle persone e dei mezzi
preposti all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.
Il servizio deve essere istituito ed organizzato, a cura
del Titolare “datore di lavoro”, all’interno di tutti i
Comandi ed Enti in ottemperanza ai criteri elencati
nell’art. 249 del T.U. e costituito esclusivamente da
personale militare e/o civile dell’A.D. in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32
del D.Lgs. 81/08, nonché di adeguato livello di
sicurezza (NOS).
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
57. Responsabile e addetti
(art 103 d. circolare SMM 1062)
Il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali indicati all’art. 32 del D.Lgs.
81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
dirigere il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
A bordo delle UU.NN., in conformità con le indicazioni
contenute nel Capitolo 10, la designazione del RSPP, che
coincide con il Comandante in II^, è effettuata con l’ordine
di movimento di MARIUGP.
Sono Addetti al servizio di prevenzione e protezione le
persone in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali indicati nel medesimo art. 32, sempre
designate dal datore di lavoro.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
58. (art 250 DPR 90/2010)
(art 103 e. circolare SMM 1062)
È la persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro. Sono
designati dal datore di lavoro su proposta non
vincolante degli organi della rappresentanza
militare.
Devono essere in possesso dei requisiti previsti.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
59. (art 257 DPR 90/2010)
(art 103 f. circolare SMM 1062)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
81/08, che collabora con il datore di lavoro alla
valutazione dei rischi ed alla elaborazione del relativo
documento. E’ designato dalla Direzione di Sanità
competente per territorio/area e formalmente incaricato
dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal
Decreto.
MEDICO COMPETENTE
61. hanno il dovere di
attuazione
degli obblighi e degli
adempimenti di sicurezza
Il Datore di lavoro I Dirigenti
(capigruppo)
I preposti
(responsabili dei servizi)
esercita organizzano sovrintendono
sull’attuazione degli obblighi
e degli adempimenti di sicurezza
(c.d. vigilanza oggettiva)
hanno il dovere di
vigilanza
sull’osservanza da parte
dei singoli lavoratori
(c.d. vigilanza soggettiva)
RELAZIONI INTERNE
63. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
D. Lgs. 81/2008
art. 17: Obblighi del Datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento di valutazione dei
rischi
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
64. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
D. Lgs. 81/2008
art. 28: Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro.
A conclusione della valutazione deve essere redatto il
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
65. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
D. Lgs. 81/2008
art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
− Nominare il medico competente
− Designare i lavoratori addetti alla lotta antincendio
− Affidare i compiti in base allo stato di salute dei
lavoratori
− Fornire i necessari e idonei DPI
− Fare in modo che solo il personale addestrato
acceda ad attività a rischio
66. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
D. Lgs. 81/2008
art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
− Richiedere ai lavoratori l’asservanza delle norme e
delle disposizioni
− Inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze
− Dare istruzioni per le procedure di evacuazione
− Adempiere agli obblighi di formazione ed
informazione dei lavoratori
− Elabora il DUVRI
− Convocare la riunione periodica
67. D. Lgs. 81/2008
art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente
Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
68. OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
69. OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
70. OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
71. OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro
o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante
il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione
secondo quanto previsto dall’articolo 37.
72. DPR 90/2010, art 253 comma 7
L’obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai
dirigenti e preposti di esigere, con la costante
sorveglianza, l’osservanza delle misure di sicurezza
da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a
tal fine esonerativo da responsabilità, con l’aver
impartito ordini certi e adeguati all’osservanza di
dette misure, essendo legittima l’aspettativa da parte
dei superiori gerarchici del rispetto dell’ordine, la cui
inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione
ai vincoli propri della disciplina militare.
OBBLIGHI COMUNI
73. DPR 90/2010, art 251 co 1
Il datore di lavoro e gli altri comandanti o
responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e
preposti e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, assicurano che ciascun lavoratore
riceva una informazione, formazione e
addestramento sufficienti e adeguati in materia di
sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare
riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle
specifiche mansioni, comprese quelle
temporaneamente assegnate per l’esecuzione di un
compito specifico, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
OBBLIGHI COMUNI
74. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 1
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
75. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 2
I lavoratori devono in particolare:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
76. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 2
I lavoratori devono in particolare:
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e
fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
77. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 2
I lavoratori devono in particolare:
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto
Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
78. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 3
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
79. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 43: Disposizioni generali
Comma 3
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione quali incaricati per la prevenzione e lotta
antincendio. Essi devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta
presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è
abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle Emergenze.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
80. RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 1
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
81. RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 2
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame
dei partecipanti:
a. il documento di valutazione dei rischi;
b. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria;
c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei
dispositivi di protezione individuale;
d. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei
preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
82. RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 3
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i
rischi di infortuni e di malattie professionali;
b. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base delle linee guida per un sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro.
83. RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 4 e 5
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
84. TUTELA ASSICURATIVA
DPR 30giugno 1965, n. 1124 – Testo unico assicurazioni infortuni sul lavoro
D.Lgs. 38/2000 – Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
85. AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
86. DELEGA DI FUNZIONI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 16: Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
87. DELEGA DI FUNZIONI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 16: Delega di funzioni
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso
di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
88. DELEGA DI FUNZIONI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 16: Delega di funzioni
3-bis Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in
ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale
sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate.
89. AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
90. MASSIMA ATTENZIONE LEGISLATORE
• Inasprimenti pene
o Art. 589 c.p. (omicidio colposo)
o Art. 590 c.p. (lesioni personali colpose)
• Amnistia 1978 escludeva i reati sui luoghi di lavoro
• Legge depenalizzazione 1981 escludeva reati sui luoghi di lavoro
• Legge 251/2005 “Cirielli” sulla riduzione delle prescrizioni del reato
solo nei reati sui luoghi di lavoro aumenta la prescrizione da 6 a 12
anni
RESPONSABILITA’
92. 1. PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE
Costituzione art. 27:
La responsabilità penale è personale, quindi risponde davanti alla legge la
persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più
disposizioni sanzionabili penalmente.
RESPONSABILITA’
Condotte attive-commissive
La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è
riferibile ad una omissione, cioè da condotta in relazione alla quale non
si è fatto in toto ciò che le norme impongono o nel modo in cui lo
impongono.
Condotte omissive
93. 1. PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE
ESEMPI DI REATI OMISSIVI:
− DATORE DI LAVORO che non ha inviato i lavoratori alla visita medica
entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
− DIRIGENTE che non ha partecipato ai corsi di formazione organizzati a
cura del datore di lavoro
− PREPOSTO non ha vigilato sull’ osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge
− LAVORATORE che non ha utilizzato in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a sua disposizione
RESPONSABILITA’
94. 2. RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENTORI DEL POTERE
La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le
competenze e i poteri
La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri
RESPONSABILITA’
95. 3. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
(o prevalenza della situazione reale su quella apparente)
Art. 299: Esercizio di fatto di poteri direttivi
Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al
preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti (=datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto
di fatto)….
L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta
dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo
conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun
soggetto, anche di propria iniziativa (art. 299 D.Lgs. 81/08; Corte di
Cassazione 9.3.2007,).
RESPONSABILITA’
96. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI
Art. 55: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56: Sanzioni per il preposto
Art . 57: Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti , i fornitori e gli installatori
Art. 58: Sanzioni per il medico competente
Art. 59: Sanzioni per i lavoratori
Art. 60: Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare
Art. 61: Esercizio dei diritti della persona offesa
RESPONSABILITA’ PENALE
SPECIFICHE E UNIVOCHE SANZIONI
97. Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL
Datore di lavoro
(potenzialmente sempre)
Dirigenti
(limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti
(limitatamente a incarico e funzioni)
Lavoratori
Progettisti Installatori
Fabbricanti Fornitori
Componenti impresa familiare Noleggiatore
Concedente d’uso Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente
Azienda nel complesso
(responsabilità D.Lgs. 231/2001)
Destinatari delle sanzioni
RESPONSABILITA’ PENALE
98. RESPONSABILITA’ PENALE
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO XII – DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI
PROCEDURA PENALE (artt. 298-303)
NOVITA’:
Art. 301:Applicabilità del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
Art. 300: Modifiche al D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231
99. Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di
erogazione della sanzione.
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della
situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.
Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94
EROGAZIONE DELLA SANZIONE
RESPONSABILITA’ PENALE
100. 1° accertamento: Si rileva la violazione
Viene erogata e comunicata al DdL la
prescrizione con il termine per adempiere
(prorogabile ma non oltre 6 mesi)
2° accertamento Verifica prescrizione
Sì
Comunicazione
in procura
notizia di reato.
Azione penale
sospesa.
Rispetto della
prescrizione?
No
Pagamento di ¼ della sanzione
massima in via amministrativa
Comunicazione al PM e archiviazione
Riattivazione azione penale
Processo penale / oblazione
Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94
RESPONSABILITA’ PENALE
101. Norma “rivoluzionaria” in ambito penale perché lo Stato abdica
alla pretesa punitiva penale, poiché privilegia la prevenzione:
Adeguamento alle prescrizioni = prevenire infortuni futuri
Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94
EROGAZIONE DELLA SANZIONE
RESPONSABILITA’ PENALE
102. D.Lgs. 758/94
NON APPLICABILE IN CASO DI INFORTUNIO O MORTE
ACHTUNG
EROGAZIONE DELLA SANZIONE
RESPONSABILITA’ PENALE
103. Nei casi di omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime, commesse con violazione delle norme di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, si applica il D.Lgs. 8 giugno 2001, n
231.
Previste ammende e sanzioni interdittive.
Il D.Lgs. 81/08 modifica il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA
GIURIDICA
RESPONSABILITA’ CIVILE
104. AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
105. Una delle criticità del sistema di vigilanza in tema di SSL (e non
solo) è la grande frammentazione dell’azione ispettiva.
Sono stabilite eccezioni nei confronti di numerosi soggetti,
comparti produttivi e istituti che provvedono in autonomia a
controllare l’attuazione delle norme o per i quali sono dettate norme
“speciali”.
IL CONTROLLO IN AMBITO CIVILE
VIGILANZA
106. Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL
ASL - Aziende Sanitarie Locali
DPL - Dipartimenti Provinciali del
Lavoro
Agenzie Regionali Protezione
Ambiente (Non tutte)
ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
(radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)
Forze armate e polizia di Stato (si
controllano da soli)
VVF (antincendio) INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei
carabinieri)
VISAG (organismo per il controllo di
SSL nell’amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti Sanità Marittima
VIGILANZA
IL CONTROLLO IN AMBITO CIVILE
107. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 13: Vigilanza
Comma 1 bis
“Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la
vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni”.
NO ISPETTORATO DEL LAVORO
NO ISPETTORATO SANITA’
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
108. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
art. 261: Organizzazione dei servizi di vigilanza
art. 262: Funzioni dei servizi di vigilanza
art. 263: Personale addetto ai servizi di vigilanza
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
109. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 1
“La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di
cui all'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n.
81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della
difesa individuato secondo i criteri recati dal presente regolamento.”.
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
110. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 2
“Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, in
applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono
istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell’ambito delle aree di
competenza di ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché
nell’ambito dell’area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-
amministrativa e tecnico-industriale..”.
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
111. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 3
“Ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa è
attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-
amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall’articolo 13, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alle
Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma
4.”
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
112. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 4
“Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile
dell’Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-
legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con
provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.”
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
113. MARIVIGILANZA
SEGREDIFESA
MARISTAT
UAGC - 5° Ufficio
U.Co.Se.VA (MARIVIGILANZA)
(Ufficio coordinamento Servizi
Vigilanza d’Area)
5° Uff. 1° Rep U.Co.Ce.V
(Ufficio coord. centrale vigilanza)
SVdA
NORD
La Spezia
SVdA
CENTRO
Roma
SVdA
SUD
Taranto
114. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 262: Funzioni dei servizi di vigilanza
Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro della F.A. e
nell’ambito delle attività nelle aree riservate e operative:
1. l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità
delle procedure e degli ambienti di lavoro, attrezzature, norme legislative,
regolamenti e norme di tutela tecnico-militare
2. il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
3. Riferisce, inoltre, alla competente autorità giudiziaria le violazioni di natura
penale accertate e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa
autorità giudiziaria(D.Lgs. 758/94).
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
115. Circolare SMM 1062
Attribuzioni:
• vigilanza preventiva tecnico-amministrativa;
rilascio di autorizzazioni ed alla emanazione di provvedimenti
conseguenti a notifiche preliminari di apertura cantieri, richieste di
deroghe per l’utilizzo di locali chiusi, sotterranei, seminterrati o di
altezza inferiore a mt. 3 da destinare a lavorazioni industriali,
notifiche relative alla costruzione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, richieste di deroghe all’uso dei dispositivi di
protezione individuale
• vigilanza ispettiva.
gli ispettori all’uopo nominati esercitano le loro funzioni o su
mandato specifico della F.A. o su delega della Autorità Giudiziaria
Soggezione all’azione dell’organo di vigilanza di F.A. anche dei
soggetti estranei all’Amministrazione che operano nei luoghi di
quest’ultima.
MARIVIGILANZA
116. Circolare SMM 1062
MARISTAT U.A.G.C. - 5°Ufficio è Ufficio di coordinamento dei
servizi di vigilanza d’area (U.Co.Se.VA), mantiene i contatti con
l’Ufficio di Vigilanza presso il Segretariato Generale della Difesa ed
ha il compito di:
• indirizzare e coordinare i dipendenti tre Servizi di Vigilanza;
• predisporre il programma delle attività dei Servizi di Vigilanza,
indicando gli ambiti e le priorità di intervento da sottoporre, per
l’approvazione, alle SS.AA.;
• effettuare il monitoraggio dell’attività ispettiva;
• fornire assistenza tecnico – giuridica ai dipendenti Servizi di
Vigilanza.
MARIVIGILANZA
117. Circolare SMM 1062
Servizi di Vigilanza d’Area.
hanno il compito di verificare l’applicazione della normativa in
materia antinfortunistica nei luoghi di lavoro della F.A., tenendo
conto delle particolari norme di tutela tecnico – militare.
I Servizi di vigilanza della F.A. sono tre:
- il Servizio di Vigilanza dell’area centrale ed Operativa, con sede a
Roma;
- il Servizio di Vigilanza dell’area nord, con sede a La Spezia;
- il Servizio di Vigilanza dell’area sud, con sede a Taranto.
Il personale assegnato a tali servizi, in qualità di ispettore per la
sicurezza e la salute sul lavoro, assume, ai sensi dell’art. 57, comma
3, del codice di procedura penale, nei limiti del servizio
specificamente disposto e del mandato ricevuto, le funzioni di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
MARIVIGILANZA
118. Gli ispettori possono:
• Accedere liberamente in tutti i luoghi di lavoro soggetti ai controlli
d’ispezione
• Procedere all’effettuazione di esami, prelevamento di campioni di
prodotti/sostanze presenti nell’Ente/Comando
• Accedere a tutta la documentazione inerente il ciclo di
lavorazione, nonché a tutta quella collegabile all’attività di
prevenzione e protezione
• Assumere dichiarazioni di testimoni, infortunati, o eventuali
dichiarazioni spontanee
MARIVIGILANZA
119. Gli ispettori possono:
• Procedere, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., al sequestro preventivo di
cantieri, linee di produzione, parti di queste o di singole macchine
che, per le violazioni riscontrate, siano immediatamente pericolosi
per l’incolumità dei lavoratori. Possono procedere, altresì, al
sequestro anche allo scopo di conservare elementi di prova
necessari all’effettuazione dell’indagine. In via alternativa, possono
disporre l’inibizione all’uso di locali, parti di impianto o singole
macchine ritenute pericolose.
Gli ispettori
Sono dotati di apposito tesserino con foto che dovranno
esibire, unitamente al documento attestante il mandato ricevuto
(dall’Autorità Giudiziaria o dall’U.Co.Se.Va.) presso il
Comando/Ente da ispezionare al cui titolare o suo rappresentante
dovrà essere data notizia della loro presenza.
MARIVIGILANZA
120. INDAGINI SU INFORTUNI O MALATTIE PROFESSIONALI
Si procede:
A) di ufficio in tutti i casi di lesione grave o gravissima
• Prognosi superiore a 40 giorni
• Indebolimento permanente di un senso o di un organo
B) di iniziativa in base a:
• Gravità della lesione
• Tipologia e frequenza dell’evento
• Dinamica dei fatti
• Ipotesi di violazione di norme di sicurezza
MARIVIGILANZA
121. ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
SEGREDIFESA
Indirizzo e coordinamento
Antinfortunistica Difesa
D.M. 01/02/2010
MARISTAT
UGECOPREVA
Ufficio Generale Coordinamento
Prevenzione Antinfortunistica e
Ambiente
1° Livello
(di Vertice)
SIPPd
Servizio Intermedio Prevenzione
e Protezione Dipartimentale
SPP
(enti a Terra)
2° Livello
(Intermedio)
SIPPc
Servizio Intermedio Prevenzione
e Protezione Cincnav
3° Livello
(di Base)
SPP
(Bordo)
O.d.G n. 79 del 11.10.13
5° Uff. 1° Rep U.Co.Ce.V
(Ufficio coord. centrale vigilanza)
122. SEGREDIFESA: compito di indirizzo e coordinamento
dell’azione antinfortunistica in ambito A.D. (D.M. Difesa
01/02/2010)
MARIUGECOPREVA ha l’incarico di:
(1) elaborare, sulla base delle normative vigenti e delle
direttive interforze, le linee di indirizzo generale e gli
obiettivi di F.A., redigendo le direttive discendenti;
(2) gestire, per gli aspetti di F.A., i rapporti con gli enti
centrali della Difesa, con gli altri Ministeri, con le
organizzazioni internazionali e con le agenzie nazionali e
internazionali competenti in materia;
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
123. (3) valutare le proposte, gli studi e valorizzare la
documentazione afferente la materia, compresi i dati
statistici inviati dagli AA.CC.;
(4) partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro in ambito
nazionale e internazionale per gli aspetti di competenza;
(5) concorrere all’attività di verifica dei piani di formazione
e programmazione dei corsi di qualificazione del
personale addetto alla sicurezza e tutela dell’ambiente;
(6) coordinare a livello Centrale e Periferico le attività in
merito alla tematica antinfortunistica ed igiene del lavoro;
(7) promuovere e pianificare le varie attività preventive
degli AA.CC. in relazione alle novità in materia della
sicurezza.
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
124. SIPPd e SIPPc
(1) fornire il supporto tecnico-scientifico e normativo,
nonché di informazioni circa gli assetti organizzativi e
funzionali in materia di salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro;
(2) diramare le direttive di MARISTAT e MARISPESAN;
(3) effettuare ispezioni periodiche tecnico-amministrative ai
fini prevenzionali fornendo consulenza circa
l'applicazione della normativa antinfortunistica;
(4) raccogliere ed esaminare le relazioni antinfortunistiche
annuali dei Comandi/Enti della giurisdizione/dipendenti,
al fine di redigere la relazione di sintesi annuale da parte
dell'Alto Comando;
(5) acquisire, aggiornare e divulgare le norme giuridiche e
tecnico scientifiche riguardanti la materia.
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
125. SIPPd e SIPPc
(6) coordinare i corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi a favore del personale
dei vari Comandi ed Enti della giurisdizione/dipendenti,
in accordo con le direttive emanate dagli organismi
centrali (MARISTAT I Reparto per il personale civile e
MARISPESCUOLE per il personale militare);
(7) coordinare le esigenze dei D.P.I. per il personale civile e
militare dei CC./EE. della giurisdizione/dipendenti;
(8) effettuare la verifica di conformità dei locali destinati al
servizio mensa (solo per Enti/Comandi a terra), per il
successivo rilascio delle autorizzazioni, giusta foglio
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
126. SIPPd e SIPPc
(9) raccogliere e coordinare gli elementi statistici annuali
sugli infortuni e sulle malattie professionali riguardanti
l’intera giurisdizione/UU.NN. dipendenti;
(10)aggiornare la situazione generale del personale esposto
a specifici fattori di rischio e la situazione dei lavoratori
che hanno contratto malattie conseguenti a tali fattori;
(11)il SIPP di CINCNAV, integra ed aggiorna la RTVR
delle UU.NN.
(12)Contatti con gli organismi pubblici
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
127. AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
128. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
OBIETTIVO:
selezionare sulla base di standard di sicurezza e qualità
sostanziali imprese e operatori destinati ad operare in un dato
settore/comparto produttivo
SETTORI PILOTA:
edilizia; sanificazione del tessile e strumentario chirurgico
(servizi tessili integrati e medico affini); somministrazione di
lavoro; call-centre (lav. autonomi economicamente
dipendenti); ambienti confinati; trasporti; vigilanza privata
SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
129. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
MODALITA’:
Assegnazione di puntaggio iniziale soggetto ad aumenti in caso di
migliorie e decurtazioni in caso di accertate violazioni
N.B.:
• Criterio preferenziale per accesso ad appalti e finanziamenti
pubblici
• Criteri alla base della revisione dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale degli appaltatori, la cui verifica è richiesta in
generale in capo al committente nel caso di affidamento di lavori in
appalto (sia negli appalti privati che in quelli pubblici)
SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
130. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
Commissione Consultiva Permanente
Criteri inderogabili Criteri preferenziali
• Regolarità contributiva
• Formazione specifica
• Presenza del 30% personale con
esperienza triennale nel settore
• …
• Contratti di lavoro e di appalto
certificati
• Adozione SGSL (Sistema
gestione Sicurezza sul Lavoro)
131. FORMAZIONE - INFORMAZIONE
processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi
complesso delle attività dirette a
fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di
lavoro