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REPARTO SUPPORTO FORMAZIONE ADDESTRAMENTO
SERVIZIO TIRPERS
C.C. (GN) Plinio RAPANA’
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
MODULO 1 . GIURIDICO – NORMATIVO
24 MARZO 2014
“Man mano che la vostra carriera avanzerà, sarete sempre più
esposti alle opportunità di compromessi. Vi verrà spesso chiesto di
chiudere un occhio, forse due. Si partirà dalla richiesta di non
controllare che la mensa e il rancio dell’equipaggio sia
effettivamente buono, di non verificare che gli effetti letterecci
siano stati cambiati, di non verificare che i salvagenti siano
effettivamente a norma. Questa è una tendenza che voi dovrete
combattere. E vedrete che non sarà facile, perché il sistema tende
per sua natura all’entropia, a trovare la soluzione più facile, come
l’acqua. Ma non necessariamente è la soluzione migliore.
Raramente è la soluzione migliore per chi è più indifeso, per chi ha
più bisogno della vostra tutela.”
Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi
Capo di Stato Maggiore Marina Militare
Livorno, 07 dicembre 2013
2 ORDINI DI MOTIVI
PREMESSA
SCOPO
725.000
PRIMO
920
INFORTUNI SUL LAVORO
OGNI ANNO
MORTI SUL LAVORO
OGNI ANNO
PREMESSA
PRIMO
MALATTIE
PROFESSIONALI
ANNO 2011
Denunciate: 46.500
Riconosciute: 16.800
PREMESSA
PRIMO
N.B.: Escluse le malattie professionali, gli infortuni in itinere e il
lavoro irregolare
45 MLD DI EURO
3% PIL
10 IMU PRIMA CASA
PREMESSA
D.Lgs. 81/08
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
SECONDO
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al
presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
SANZIONI: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 €
PREMESSA
Accordo Stato-Regioni 221/CSR del 21 dicembre 2011
SECONDO
MODULO 1 – GIURIDICO NORMATIVO
MODULO 2 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
MODULO 3 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE DIRIGENTI (16 ORE)
PREMESSA
PREMESSA
La volta della sicurezza poggia
sui pilastri del buon senso
(Sam il pompiere)
PREMESSA
ATTIVITA’
LAVORATIVA
SALUTE E
SICUREZZA
PREMESSA
Complesso di superiorità:
“ho cose più importanti di cui occuparmi”
Fatalismo:
“gli infortuni accadono ed accadranno sempre”
Troppa confidenza:
“l’ho sempre fatto e non è mai successo niente”
Spericolatezza:
“in questo modo finisco prima”
PREMESSA
CULTURA DELLA SICUREZZA
Ignoranza:
“non sapevo che fosse pericoloso”
Scarsa sensibilità:
“non sono pagato anche per stare attento”
Dimenticanza:
“non mi ricordavo che fosse pericoloso”
Superficialità:
“ma come si può con tante cose che ho da fare”
PREMESSA
CULTURA DELLA SICUREZZA
30%
PREMESSA
ADEMPIMENTI
VALUTAZIONE
RISCHI
ORGANIZZAZIONE
SICUREZZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE
FORMAZIONE DIRIGENTI
MODULO 1
GIURIDICO – NORMATIVO
AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
SIGNIFICATO:
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
SALUTE
SICUREZZA
La normativa in materia di
sicurezza è il risultato di una
stratificazione di norme emanate
nell'arco di ottanta anni
CENNI STORICI
CODICE PENALE
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398
art. 437: (Omissione dolosa) Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni.
art. 451: (Omissione colposa) Chiunque, per colpa, omette di
collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da lire duecentomila a un milione.
CENNI STORICI
CODICE PENALE
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398
art. 589: (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di
una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni.
CENNI STORICI
Modificato con L. 125/08
CODICE PENALE
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398
art. 590: (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per
colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a
tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima
[c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la
pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni.
CENNI STORICI
Modificato con L.
125/08
CODICE CIVILE
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262
art. 2087: L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio
dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro.
L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile.
Riferimento per comportamento esigibile dal Datore di Lavoro
Richiede anche accorgimenti atipici, obbligando il Datore di Lavoro a tutti gli
accorgimenti tecnologici
CENNI STORICI
Le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta.
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Norme di prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni
Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia
dell'Italia repubblicana.
principio della
prevenzione
oggettiva
CENNI STORICI
Lo Statuto dei lavoratori è legge n. 300 del 20 maggio
1970, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", che è una delle norme principali del
diritto del lavoro italiano.
La sua introduzione provocò importanti e notevoli
modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che
su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e
le loro rappresentanze sindacali.
Rallentamento normativa prevenzione infortuni causa
maggiore attenzione agli aspetti occupazionali
CENNI STORICI
Promulgati:
D. Lgs. 626 del 1994
Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26
9/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/
45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
D. Lgs. 494 del 1996
Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di
chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.
Anni ’90: ingresso in Europa ed emanazione di direttive europee in
materia
CENNI STORICI
D.Lgs 626/94: principali novità:
− Introduzione di un Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP) di cui il datore di lavoro è
responsabile.
− Introduzione di un Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza che deve essere
eletto dai lavoratori stessi e deve essere
consultato preventivamente in tutti i processi di
valutazione dei rischi.
− Obbligo della valutazione del rischio (risk
assessment) da parte del datore di lavoro
CENNI STORICI
Valutazione del rischio
CENNI STORICI
D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
principio della
prevenzione
soggettiva
CENNI STORICI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nazionali
Militari
Nazionali
COSTITUZIONE ITALIANA
art. 1: L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro
art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività
art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni
art. 41: L’iniziativa privata è libera […] non può svolgersi in […]
modo da recare danno alla sicurezza, libertà, alla dignità
umana
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nazionali
D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/
CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/C
E, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
RIFERIMENTI NORMATIVI
Torino, 5-6 dicembre 2007
Molfetta, 3 marzo 2008
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nazionali
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (TUSL)
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nazionali
Il D. Lgs. 81/08 ha riformato, riunito ed
armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose
precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il
corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di
organizzazione del lavoro.
Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106
del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto
correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nazionali
Il nuovo Testo unico (art. 304) abroga le seguenti normative :
 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
 D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
 D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
 D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
 D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
 D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
 art. 36bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito dalla L. 5 agosto 2006 n.248;
 artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123;
 ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.lgs. medesimo
incompatibili con lo stesso;
 la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
 gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
 il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Rimangono in vigore:
• “Seveso”: 334/99, DM 16/03/98 (rischi
industriali rilevanti con sostanze pericolose)
• DM 10/03/98 (lotta antincendio)
• 151/01 (Salute lavoratrici)
• Decreto Legislativo 271/99 (sicurezza bordo
navi mercantili)
• Decreto Legislativo 272/99 (servizi
portuali, manutenzioni, riparazioni)
• altri Decreti attuativi (DPR 128/59 miniere e
cave)
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 3: Campo di applicazione
Comma 2
“Nei riguardi delle Forze armate […] le disposizioni del
presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto
delle effettive particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle
per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attività condotte dalla Forze armate […],
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti
emanati […] dai Ministri competenti […]”.
Nazionali
RIFERIMENTI NORMATIVI
Militari
D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare
(in G.U. s.g. 18 giugno 2010, n. 140, suppl. ord. n. 131).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Militari
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
RIFERIMENTI NORMATIVI
Militari
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 245: Individuazione delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze
Armate
“Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e
le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità
dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa
delle forze […]”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Militari
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Art. 89 Compiti delle Forze armate
1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello
Stato.
2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine
della realizzazione della pace e della sicurezza, in
conformità alle regole del diritto internazionale e alle
determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali
l'Italia fa parte.
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di
pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e
urgenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Militari
CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U.
ATTUAZIONE DELLE NORME DI LEGGE
IN MATERIA DI
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
EDIZIONE 2011
RIFERIMENTI NORMATIVI
Militari
CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U.
Capitolo 1 par. 102 comma 3
…omissis…
La normativa pertanto si applica in tutti i luoghi ed in tutte le attività svolte
nell’ambito dell’Amministrazione anche da personale estraneo alla stessa che opera
a suo favore. Sono, pertanto, compresi i mezzi terrestri, navali ed aerei, le
infrastrutture di qualunque genere, tipo ed utilizzo e le attività operative,
addestrative e logistico/amministrative svolte sia in territorio nazionale che
all’estero sotto mandato nazionale o multinazionale/internazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Militari
CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U.
Introduzione, par. 003 ultimo comma
…omissis…
Si precisa infine che in caso di dubbie interpretazioni il primo riferimento è sempre il
testo del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il titolo IV capo I artt.
da 244 a 264 del D.P.R. 15/03/2010 n° 90 Testo Unico delle Disposizioni
Regolamentari in materia di ordinamento militare.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010
Circolare S.M.M. 1062/U.E.U. ed. dicembre 2011
RIEPILOGANDO
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (TUSL)
IL TESTO UNICO
D.Lgs. 81/08
AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE
• Datore di Lavoro
• Dirigente
• Preposto
• Lavoratori
• S.P.P. (R.S.P.P. e A.S.P.P.)
• R.L.S.
• Medico Competente
Il DPR 90/2010 (e la circolare SMM 1062) danno indicazioni
specifiche per l’individuazione delle figure ambito Difesa
IL TESTO UNICO
(art 246 comma 1 DPR 90/2010)
(art 103 a. (1-4) circolare SMM 1062)
(1) Si identificano i datori di lavoro nei Titolari degli organismi di
F.A. o interforze che, ancorché non aventi qualifica
dirigenziale, siano preposti ad un Comando/Ufficio avente
autonomia gestionale e siano dotati di autonomi poteri
decisionali e di spesa.
(2) In deroga a quanto sopra indicato e nel rispetto delle
peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità
di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di
lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i
dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle
aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-
operativa dell’A.D. che, ancorché non siano dotati di autonomi
poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare
l’organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per
effettuare la valutazione dei rischi
DATORE DI LAVORO
(art 246 comma 3 DPR 90/2010)
(art 103 a. (4) circolare SMM 1062)
Per le unità navali della Marina militare e del
Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta
responsabilità grava, in diversa misura, sia sul
comandante, deputato all’impiego del personale
dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle
autorità sovraordinate, competenti a disciplinare
l’organizzazione del lavoro, che su quelle
competenti per la fase di realizzazione e
allestimento, manutenzione, condotta e
addestramento, nonché ad assegnare le risorse per
il soddisfacimento delle norme di sicurezza
vigenti.
DATORE DI LAVORO
(art 247 comma 1. a) DPR 90/2010)
(art 103 b. circolare SMM 1062)
Il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato
di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze
professionali e dei poteri gerarchici e funzionali
attribuiti e in relazione all’effettivo elevato livello di
autonomia, sia responsabile di unità organizzative con
rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione della
difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su
di essa;
DIRIGENTE
(art 247 comma 1. b) DPR 90/2010)
(art 103 b. circolare SMM 1062)
Il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di
sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività
lavorative del personale dipendente, con cui intercorre
un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo,
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.
PREPOSTO
LAVORATORI
?
(art 249 DPR 90/2010)
(art 103 c. circolare SMM 1062)
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi di
lavoro, costituisce l’insieme delle persone e dei mezzi
preposti all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.
Il servizio deve essere istituito ed organizzato, a cura
del Titolare “datore di lavoro”, all’interno di tutti i
Comandi ed Enti in ottemperanza ai criteri elencati
nell’art. 249 del T.U. e costituito esclusivamente da
personale militare e/o civile dell’A.D. in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32
del D.Lgs. 81/08, nonché di adeguato livello di
sicurezza (NOS).
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Responsabile e addetti
(art 103 d. circolare SMM 1062)
Il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali indicati all’art. 32 del D.Lgs.
81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
dirigere il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
A bordo delle UU.NN., in conformità con le indicazioni
contenute nel Capitolo 10, la designazione del RSPP, che
coincide con il Comandante in II^, è effettuata con l’ordine
di movimento di MARIUGP.
Sono Addetti al servizio di prevenzione e protezione le
persone in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali indicati nel medesimo art. 32, sempre
designate dal datore di lavoro.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art 250 DPR 90/2010)
(art 103 e. circolare SMM 1062)
È la persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro. Sono
designati dal datore di lavoro su proposta non
vincolante degli organi della rappresentanza
militare.
Devono essere in possesso dei requisiti previsti.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
(art 257 DPR 90/2010)
(art 103 f. circolare SMM 1062)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
81/08, che collabora con il datore di lavoro alla
valutazione dei rischi ed alla elaborazione del relativo
documento. E’ designato dalla Direzione di Sanità
competente per territorio/area e formalmente incaricato
dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal
Decreto.
MEDICO COMPETENTE
PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE
RELAZIONI INTERNE
DATORE
DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI
SPP
MEDICO
COMPETENTE
RLS
hanno il dovere di
attuazione
degli obblighi e degli
adempimenti di sicurezza
Il Datore di lavoro I Dirigenti
(capigruppo)
I preposti
(responsabili dei servizi)
esercita organizzano sovrintendono
sull’attuazione degli obblighi
e degli adempimenti di sicurezza
(c.d. vigilanza oggettiva)
hanno il dovere di
vigilanza
sull’osservanza da parte
dei singoli lavoratori
(c.d. vigilanza soggettiva)
RELAZIONI INTERNE
COSCIENZADELRUOLO
RAPPORTO R-C
RESPONSABILITA’
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
RSPP MEDICO COMPETENTE
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
D. Lgs. 81/2008
art. 17: Obblighi del Datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento di valutazione dei
rischi
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
D. Lgs. 81/2008
art. 28: Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro.
A conclusione della valutazione deve essere redatto il
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
D. Lgs. 81/2008
art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
− Nominare il medico competente
− Designare i lavoratori addetti alla lotta antincendio
− Affidare i compiti in base allo stato di salute dei
lavoratori
− Fornire i necessari e idonei DPI
− Fare in modo che solo il personale addestrato
acceda ad attività a rischio
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
D. Lgs. 81/2008
art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
− Richiedere ai lavoratori l’asservanza delle norme e
delle disposizioni
− Inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze
− Dare istruzioni per le procedure di evacuazione
− Adempiere agli obblighi di formazione ed
informazione dei lavoratori
− Elabora il DUVRI
− Convocare la riunione periodica
D. Lgs. 81/2008
art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente
Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
D. Lgs. 81/2008
art. 19: Obblighi del Preposto
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro
o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante
il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione
secondo quanto previsto dall’articolo 37.
DPR 90/2010, art 253 comma 7
L’obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai
dirigenti e preposti di esigere, con la costante
sorveglianza, l’osservanza delle misure di sicurezza
da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a
tal fine esonerativo da responsabilità, con l’aver
impartito ordini certi e adeguati all’osservanza di
dette misure, essendo legittima l’aspettativa da parte
dei superiori gerarchici del rispetto dell’ordine, la cui
inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione
ai vincoli propri della disciplina militare.
OBBLIGHI COMUNI
DPR 90/2010, art 251 co 1
Il datore di lavoro e gli altri comandanti o
responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e
preposti e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, assicurano che ciascun lavoratore
riceva una informazione, formazione e
addestramento sufficienti e adeguati in materia di
sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare
riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle
specifiche mansioni, comprese quelle
temporaneamente assegnate per l’esecuzione di un
compito specifico, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
OBBLIGHI COMUNI
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 1
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 2
I lavoratori devono in particolare:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 2
I lavoratori devono in particolare:
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e
fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 2
I lavoratori devono in particolare:
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto
Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 20: Obblighi dei lavoratori
Comma 3
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
art. 43: Disposizioni generali
Comma 3
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione quali incaricati per la prevenzione e lotta
antincendio. Essi devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta
presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è
abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle Emergenze.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 1
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 2
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame
dei partecipanti:
a. il documento di valutazione dei rischi;
b. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria;
c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei
dispositivi di protezione individuale;
d. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei
preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 3
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i
rischi di infortuni e di malattie professionali;
b. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base delle linee guida per un sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro.
RIUNIONE PERIODICA
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 35: Riunione periodica
Comma 4 e 5
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
TUTELA ASSICURATIVA
DPR 30giugno 1965, n. 1124 – Testo unico assicurazioni infortuni sul lavoro
D.Lgs. 38/2000 – Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
DELEGA DI FUNZIONI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 16: Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
DELEGA DI FUNZIONI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 16: Delega di funzioni
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso
di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
DELEGA DI FUNZIONI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 16: Delega di funzioni
3-bis Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in
ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale
sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate.
AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
MASSIMA ATTENZIONE LEGISLATORE
• Inasprimenti pene
o Art. 589 c.p. (omicidio colposo)
o Art. 590 c.p. (lesioni personali colpose)
• Amnistia 1978 escludeva i reati sui luoghi di lavoro
• Legge depenalizzazione 1981 escludeva reati sui luoghi di lavoro
• Legge 251/2005 “Cirielli” sulla riduzione delle prescrizioni del reato
solo nei reati sui luoghi di lavoro aumenta la prescrizione da 6 a 12
anni
RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’
PRINCIPI CARDINE
1. Personalità della responsabilità penale
2. Responsabilizzazione dei detentori del potere
3. Principio di effettività
1. PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE
Costituzione art. 27:
La responsabilità penale è personale, quindi risponde davanti alla legge la
persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più
disposizioni sanzionabili penalmente.
RESPONSABILITA’
Condotte attive-commissive
La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è
riferibile ad una omissione, cioè da condotta in relazione alla quale non
si è fatto in toto ciò che le norme impongono o nel modo in cui lo
impongono.
Condotte omissive
1. PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE
ESEMPI DI REATI OMISSIVI:
− DATORE DI LAVORO che non ha inviato i lavoratori alla visita medica
entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
− DIRIGENTE che non ha partecipato ai corsi di formazione organizzati a
cura del datore di lavoro
− PREPOSTO non ha vigilato sull’ osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge
− LAVORATORE che non ha utilizzato in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a sua disposizione
RESPONSABILITA’
2. RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENTORI DEL POTERE
La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le
competenze e i poteri
La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri
RESPONSABILITA’
3. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
(o prevalenza della situazione reale su quella apparente)
Art. 299: Esercizio di fatto di poteri direttivi
Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al
preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti (=datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto
di fatto)….
L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta
dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo
conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun
soggetto, anche di propria iniziativa (art. 299 D.Lgs. 81/08; Corte di
Cassazione 9.3.2007,).
RESPONSABILITA’
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI
Art. 55: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56: Sanzioni per il preposto
Art . 57: Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti , i fornitori e gli installatori
Art. 58: Sanzioni per il medico competente
Art. 59: Sanzioni per i lavoratori
Art. 60: Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare
Art. 61: Esercizio dei diritti della persona offesa
RESPONSABILITA’ PENALE
SPECIFICHE E UNIVOCHE SANZIONI
Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL
Datore di lavoro
(potenzialmente sempre)
Dirigenti
(limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti
(limitatamente a incarico e funzioni)
Lavoratori
Progettisti Installatori
Fabbricanti Fornitori
Componenti impresa familiare Noleggiatore
Concedente d’uso Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente
Azienda nel complesso
(responsabilità D.Lgs. 231/2001)
Destinatari delle sanzioni
RESPONSABILITA’ PENALE
RESPONSABILITA’ PENALE
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO XII – DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI
PROCEDURA PENALE (artt. 298-303)
NOVITA’:
Art. 301:Applicabilità del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
Art. 300: Modifiche al D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231
Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di
erogazione della sanzione.
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della
situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.
Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94
EROGAZIONE DELLA SANZIONE
RESPONSABILITA’ PENALE
1° accertamento: Si rileva la violazione
Viene erogata e comunicata al DdL la
prescrizione con il termine per adempiere
(prorogabile ma non oltre 6 mesi)
2° accertamento Verifica prescrizione
Sì
Comunicazione
in procura
notizia di reato.
Azione penale
sospesa.
Rispetto della
prescrizione?
No
Pagamento di ¼ della sanzione
massima in via amministrativa
Comunicazione al PM e archiviazione
Riattivazione azione penale
Processo penale / oblazione
Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94
RESPONSABILITA’ PENALE
Norma “rivoluzionaria” in ambito penale perché lo Stato abdica
alla pretesa punitiva penale, poiché privilegia la prevenzione:
Adeguamento alle prescrizioni = prevenire infortuni futuri
Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94
EROGAZIONE DELLA SANZIONE
RESPONSABILITA’ PENALE
D.Lgs. 758/94
NON APPLICABILE IN CASO DI INFORTUNIO O MORTE
ACHTUNG
EROGAZIONE DELLA SANZIONE
RESPONSABILITA’ PENALE
Nei casi di omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime, commesse con violazione delle norme di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, si applica il D.Lgs. 8 giugno 2001, n
231.
Previste ammende e sanzioni interdittive.
Il D.Lgs. 81/08 modifica il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA
GIURIDICA
RESPONSABILITA’ CIVILE
AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
Una delle criticità del sistema di vigilanza in tema di SSL (e non
solo) è la grande frammentazione dell’azione ispettiva.
Sono stabilite eccezioni nei confronti di numerosi soggetti,
comparti produttivi e istituti che provvedono in autonomia a
controllare l’attuazione delle norme o per i quali sono dettate norme
“speciali”.
IL CONTROLLO IN AMBITO CIVILE
VIGILANZA
Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL
ASL - Aziende Sanitarie Locali
DPL - Dipartimenti Provinciali del
Lavoro
Agenzie Regionali Protezione
Ambiente (Non tutte)
ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
(radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)
Forze armate e polizia di Stato (si
controllano da soli)
VVF (antincendio) INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei
carabinieri)
VISAG (organismo per il controllo di
SSL nell’amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti Sanità Marittima
VIGILANZA
IL CONTROLLO IN AMBITO CIVILE
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 13: Vigilanza
Comma 1 bis
“Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la
vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni”.
NO ISPETTORATO DEL LAVORO
NO ISPETTORATO SANITA’
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
art. 261: Organizzazione dei servizi di vigilanza
art. 262: Funzioni dei servizi di vigilanza
art. 263: Personale addetto ai servizi di vigilanza
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 1
“La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di
cui all'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n.
81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della
difesa individuato secondo i criteri recati dal presente regolamento.”.
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 2
“Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, in
applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono
istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell’ambito delle aree di
competenza di ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché
nell’ambito dell’area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-
amministrativa e tecnico-industriale..”.
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 3
“Ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa è
attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-
amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall’articolo 13, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alle
Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma
4.”
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza
Comma 4
“Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile
dell’Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-
legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con
provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.”
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
MARIVIGILANZA
SEGREDIFESA
MARISTAT
UAGC - 5° Ufficio
U.Co.Se.VA (MARIVIGILANZA)
(Ufficio coordinamento Servizi
Vigilanza d’Area)
5° Uff. 1° Rep U.Co.Ce.V
(Ufficio coord. centrale vigilanza)
SVdA
NORD
La Spezia
SVdA
CENTRO
Roma
SVdA
SUD
Taranto
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
TITOLO IV – SANITA’ MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 262: Funzioni dei servizi di vigilanza
Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro della F.A. e
nell’ambito delle attività nelle aree riservate e operative:
1. l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità
delle procedure e degli ambienti di lavoro, attrezzature, norme legislative,
regolamenti e norme di tutela tecnico-militare
2. il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
3. Riferisce, inoltre, alla competente autorità giudiziaria le violazioni di natura
penale accertate e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa
autorità giudiziaria(D.Lgs. 758/94).
VIGILANZA
AMBITO MILITARE
Circolare SMM 1062
Attribuzioni:
• vigilanza preventiva tecnico-amministrativa;
rilascio di autorizzazioni ed alla emanazione di provvedimenti
conseguenti a notifiche preliminari di apertura cantieri, richieste di
deroghe per l’utilizzo di locali chiusi, sotterranei, seminterrati o di
altezza inferiore a mt. 3 da destinare a lavorazioni industriali,
notifiche relative alla costruzione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, richieste di deroghe all’uso dei dispositivi di
protezione individuale
• vigilanza ispettiva.
gli ispettori all’uopo nominati esercitano le loro funzioni o su
mandato specifico della F.A. o su delega della Autorità Giudiziaria
Soggezione all’azione dell’organo di vigilanza di F.A. anche dei
soggetti estranei all’Amministrazione che operano nei luoghi di
quest’ultima.
MARIVIGILANZA
Circolare SMM 1062
MARISTAT U.A.G.C. - 5°Ufficio è Ufficio di coordinamento dei
servizi di vigilanza d’area (U.Co.Se.VA), mantiene i contatti con
l’Ufficio di Vigilanza presso il Segretariato Generale della Difesa ed
ha il compito di:
• indirizzare e coordinare i dipendenti tre Servizi di Vigilanza;
• predisporre il programma delle attività dei Servizi di Vigilanza,
indicando gli ambiti e le priorità di intervento da sottoporre, per
l’approvazione, alle SS.AA.;
• effettuare il monitoraggio dell’attività ispettiva;
• fornire assistenza tecnico – giuridica ai dipendenti Servizi di
Vigilanza.
MARIVIGILANZA
Circolare SMM 1062
Servizi di Vigilanza d’Area.
hanno il compito di verificare l’applicazione della normativa in
materia antinfortunistica nei luoghi di lavoro della F.A., tenendo
conto delle particolari norme di tutela tecnico – militare.
I Servizi di vigilanza della F.A. sono tre:
- il Servizio di Vigilanza dell’area centrale ed Operativa, con sede a
Roma;
- il Servizio di Vigilanza dell’area nord, con sede a La Spezia;
- il Servizio di Vigilanza dell’area sud, con sede a Taranto.
Il personale assegnato a tali servizi, in qualità di ispettore per la
sicurezza e la salute sul lavoro, assume, ai sensi dell’art. 57, comma
3, del codice di procedura penale, nei limiti del servizio
specificamente disposto e del mandato ricevuto, le funzioni di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
MARIVIGILANZA
Gli ispettori possono:
• Accedere liberamente in tutti i luoghi di lavoro soggetti ai controlli
d’ispezione
• Procedere all’effettuazione di esami, prelevamento di campioni di
prodotti/sostanze presenti nell’Ente/Comando
• Accedere a tutta la documentazione inerente il ciclo di
lavorazione, nonché a tutta quella collegabile all’attività di
prevenzione e protezione
• Assumere dichiarazioni di testimoni, infortunati, o eventuali
dichiarazioni spontanee
MARIVIGILANZA
Gli ispettori possono:
• Procedere, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., al sequestro preventivo di
cantieri, linee di produzione, parti di queste o di singole macchine
che, per le violazioni riscontrate, siano immediatamente pericolosi
per l’incolumità dei lavoratori. Possono procedere, altresì, al
sequestro anche allo scopo di conservare elementi di prova
necessari all’effettuazione dell’indagine. In via alternativa, possono
disporre l’inibizione all’uso di locali, parti di impianto o singole
macchine ritenute pericolose.
Gli ispettori
Sono dotati di apposito tesserino con foto che dovranno
esibire, unitamente al documento attestante il mandato ricevuto
(dall’Autorità Giudiziaria o dall’U.Co.Se.Va.) presso il
Comando/Ente da ispezionare al cui titolare o suo rappresentante
dovrà essere data notizia della loro presenza.
MARIVIGILANZA
INDAGINI SU INFORTUNI O MALATTIE PROFESSIONALI
Si procede:
A) di ufficio in tutti i casi di lesione grave o gravissima
• Prognosi superiore a 40 giorni
• Indebolimento permanente di un senso o di un organo
B) di iniziativa in base a:
• Gravità della lesione
• Tipologia e frequenza dell’evento
• Dinamica dei fatti
• Ipotesi di violazione di norme di sicurezza
MARIVIGILANZA
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
SEGREDIFESA
Indirizzo e coordinamento
Antinfortunistica Difesa
D.M. 01/02/2010
MARISTAT
UGECOPREVA
Ufficio Generale Coordinamento
Prevenzione Antinfortunistica e
Ambiente
1° Livello
(di Vertice)
SIPPd
Servizio Intermedio Prevenzione
e Protezione Dipartimentale
SPP
(enti a Terra)
2° Livello
(Intermedio)
SIPPc
Servizio Intermedio Prevenzione
e Protezione Cincnav
3° Livello
(di Base)
SPP
(Bordo)
O.d.G n. 79 del 11.10.13
5° Uff. 1° Rep U.Co.Ce.V
(Ufficio coord. centrale vigilanza)
SEGREDIFESA: compito di indirizzo e coordinamento
dell’azione antinfortunistica in ambito A.D. (D.M. Difesa
01/02/2010)
MARIUGECOPREVA ha l’incarico di:
(1) elaborare, sulla base delle normative vigenti e delle
direttive interforze, le linee di indirizzo generale e gli
obiettivi di F.A., redigendo le direttive discendenti;
(2) gestire, per gli aspetti di F.A., i rapporti con gli enti
centrali della Difesa, con gli altri Ministeri, con le
organizzazioni internazionali e con le agenzie nazionali e
internazionali competenti in materia;
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
(3) valutare le proposte, gli studi e valorizzare la
documentazione afferente la materia, compresi i dati
statistici inviati dagli AA.CC.;
(4) partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro in ambito
nazionale e internazionale per gli aspetti di competenza;
(5) concorrere all’attività di verifica dei piani di formazione
e programmazione dei corsi di qualificazione del
personale addetto alla sicurezza e tutela dell’ambiente;
(6) coordinare a livello Centrale e Periferico le attività in
merito alla tematica antinfortunistica ed igiene del lavoro;
(7) promuovere e pianificare le varie attività preventive
degli AA.CC. in relazione alle novità in materia della
sicurezza.
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
SIPPd e SIPPc
(1) fornire il supporto tecnico-scientifico e normativo,
nonché di informazioni circa gli assetti organizzativi e
funzionali in materia di salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro;
(2) diramare le direttive di MARISTAT e MARISPESAN;
(3) effettuare ispezioni periodiche tecnico-amministrative ai
fini prevenzionali fornendo consulenza circa
l'applicazione della normativa antinfortunistica;
(4) raccogliere ed esaminare le relazioni antinfortunistiche
annuali dei Comandi/Enti della giurisdizione/dipendenti,
al fine di redigere la relazione di sintesi annuale da parte
dell'Alto Comando;
(5) acquisire, aggiornare e divulgare le norme giuridiche e
tecnico scientifiche riguardanti la materia.
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
SIPPd e SIPPc
(6) coordinare i corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi a favore del personale
dei vari Comandi ed Enti della giurisdizione/dipendenti,
in accordo con le direttive emanate dagli organismi
centrali (MARISTAT I Reparto per il personale civile e
MARISPESCUOLE per il personale militare);
(7) coordinare le esigenze dei D.P.I. per il personale civile e
militare dei CC./EE. della giurisdizione/dipendenti;
(8) effettuare la verifica di conformità dei locali destinati al
servizio mensa (solo per Enti/Comandi a terra), per il
successivo rilascio delle autorizzazioni, giusta foglio
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
SIPPd e SIPPc
(9) raccogliere e coordinare gli elementi statistici annuali
sugli infortuni e sulle malattie professionali riguardanti
l’intera giurisdizione/UU.NN. dipendenti;
(10)aggiornare la situazione generale del personale esposto
a specifici fattori di rischio e la situazione dei lavoratori
che hanno contratto malattie conseguenti a tali fattori;
(11)il SIPP di CINCNAV, integra ed aggiorna la RTVR
delle UU.NN.
(12)Contatti con gli organismi pubblici
ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
AGENDA
− Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
− Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela
assicurativa
− Delega di funzioni
− La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
− La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
− Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
− I sistemi di qualificazione delle imprese
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
OBIETTIVO:
selezionare sulla base di standard di sicurezza e qualità
sostanziali imprese e operatori destinati ad operare in un dato
settore/comparto produttivo
SETTORI PILOTA:
edilizia; sanificazione del tessile e strumentario chirurgico
(servizi tessili integrati e medico affini); somministrazione di
lavoro; call-centre (lav. autonomi economicamente
dipendenti); ambienti confinati; trasporti; vigilanza privata
SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
MODALITA’:
Assegnazione di puntaggio iniziale soggetto ad aumenti in caso di
migliorie e decurtazioni in caso di accertate violazioni
N.B.:
• Criterio preferenziale per accesso ad appalti e finanziamenti
pubblici
• Criteri alla base della revisione dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale degli appaltatori, la cui verifica è richiesta in
generale in capo al committente nel caso di affidamento di lavori in
appalto (sia negli appalti privati che in quelli pubblici)
SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
Commissione Consultiva Permanente
Criteri inderogabili Criteri preferenziali
• Regolarità contributiva
• Formazione specifica
• Presenza del 30% personale con
esperienza triennale nel settore
• …
• Contratti di lavoro e di appalto
certificati
• Adozione SGSL (Sistema
gestione Sicurezza sul Lavoro)
FORMAZIONE - INFORMAZIONE
processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei
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Reparto SFA - Modulo 1 (Formazione dirigenti)

  • 1. REPARTO SUPPORTO FORMAZIONE ADDESTRAMENTO SERVIZIO TIRPERS C.C. (GN) Plinio RAPANA’ CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MODULO 1 . GIURIDICO – NORMATIVO 24 MARZO 2014
  • 2. “Man mano che la vostra carriera avanzerà, sarete sempre più esposti alle opportunità di compromessi. Vi verrà spesso chiesto di chiudere un occhio, forse due. Si partirà dalla richiesta di non controllare che la mensa e il rancio dell’equipaggio sia effettivamente buono, di non verificare che gli effetti letterecci siano stati cambiati, di non verificare che i salvagenti siano effettivamente a norma. Questa è una tendenza che voi dovrete combattere. E vedrete che non sarà facile, perché il sistema tende per sua natura all’entropia, a trovare la soluzione più facile, come l’acqua. Ma non necessariamente è la soluzione migliore. Raramente è la soluzione migliore per chi è più indifeso, per chi ha più bisogno della vostra tutela.” Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi Capo di Stato Maggiore Marina Militare Livorno, 07 dicembre 2013
  • 3. 2 ORDINI DI MOTIVI PREMESSA SCOPO
  • 4. 725.000 PRIMO 920 INFORTUNI SUL LAVORO OGNI ANNO MORTI SUL LAVORO OGNI ANNO PREMESSA
  • 6. PRIMO N.B.: Escluse le malattie professionali, gli infortuni in itinere e il lavoro irregolare 45 MLD DI EURO 3% PIL 10 IMU PRIMA CASA PREMESSA
  • 7. D.Lgs. 81/08 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti SECONDO 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. SANZIONI: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 € PREMESSA
  • 8. Accordo Stato-Regioni 221/CSR del 21 dicembre 2011 SECONDO MODULO 1 – GIURIDICO NORMATIVO MODULO 2 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA MODULO 3 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI MODULO 4 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE DIRIGENTI (16 ORE) PREMESSA
  • 10. La volta della sicurezza poggia sui pilastri del buon senso (Sam il pompiere) PREMESSA
  • 12. Complesso di superiorità: “ho cose più importanti di cui occuparmi” Fatalismo: “gli infortuni accadono ed accadranno sempre” Troppa confidenza: “l’ho sempre fatto e non è mai successo niente” Spericolatezza: “in questo modo finisco prima” PREMESSA CULTURA DELLA SICUREZZA
  • 13. Ignoranza: “non sapevo che fosse pericoloso” Scarsa sensibilità: “non sono pagato anche per stare attento” Dimenticanza: “non mi ricordavo che fosse pericoloso” Superficialità: “ma come si può con tante cose che ho da fare” PREMESSA CULTURA DELLA SICUREZZA
  • 16. AGENDA − Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori − Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela assicurativa − Delega di funzioni − La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa − La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. − Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive − I sistemi di qualificazione delle imprese
  • 17. AGENDA − Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori − Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela assicurativa − Delega di funzioni − La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa − La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. − Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive − I sistemi di qualificazione delle imprese
  • 18. SIGNIFICATO: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SALUTE SICUREZZA
  • 19. La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme emanate nell'arco di ottanta anni CENNI STORICI
  • 20. CODICE PENALE Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398 art. 437: (Omissione dolosa) Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. art. 451: (Omissione colposa) Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. CENNI STORICI
  • 21. CODICE PENALE Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398 art. 589: (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. CENNI STORICI Modificato con L. 125/08
  • 22. CODICE PENALE Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398 art. 590: (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. CENNI STORICI Modificato con L. 125/08
  • 23. CODICE CIVILE Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 art. 2087: L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Riferimento per comportamento esigibile dal Datore di Lavoro Richiede anche accorgimenti atipici, obbligando il Datore di Lavoro a tutti gli accorgimenti tecnologici CENNI STORICI
  • 24. Le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 Norme di prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana. principio della prevenzione oggettiva CENNI STORICI
  • 25. Lo Statuto dei lavoratori è legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che è una delle norme principali del diritto del lavoro italiano. La sua introduzione provocò importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali. Rallentamento normativa prevenzione infortuni causa maggiore attenzione agli aspetti occupazionali CENNI STORICI
  • 26. Promulgati: D. Lgs. 626 del 1994 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26 9/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/ 45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro D. Lgs. 494 del 1996 Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali. Anni ’90: ingresso in Europa ed emanazione di direttive europee in materia CENNI STORICI
  • 27. D.Lgs 626/94: principali novità: − Introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di cui il datore di lavoro è responsabile. − Introduzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi. − Obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro CENNI STORICI
  • 29. D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro principio della prevenzione soggettiva CENNI STORICI
  • 31. Nazionali COSTITUZIONE ITALIANA art. 1: L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni art. 41: L’iniziativa privata è libera […] non può svolgersi in […] modo da recare danno alla sicurezza, libertà, alla dignità umana RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 32. Nazionali D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/ CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/C E, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 33. Torino, 5-6 dicembre 2007 Molfetta, 3 marzo 2008 RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 34. Nazionali D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 35. Nazionali Il D. Lgs. 81/08 ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009. RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 36. Nazionali Il nuovo Testo unico (art. 304) abroga le seguenti normative :  D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;  D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;  D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;  D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;  D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;  D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;  D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;  D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;  art. 36bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito dalla L. 5 agosto 2006 n.248;  artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123;  ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.lgs. medesimo incompatibili con lo stesso;  la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;  gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 37. Rimangono in vigore: • “Seveso”: 334/99, DM 16/03/98 (rischi industriali rilevanti con sostanze pericolose) • DM 10/03/98 (lotta antincendio) • 151/01 (Salute lavoratrici) • Decreto Legislativo 271/99 (sicurezza bordo navi mercantili) • Decreto Legislativo 272/99 (servizi portuali, manutenzioni, riparazioni) • altri Decreti attuativi (DPR 128/59 miniere e cave) RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 38. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 3: Campo di applicazione Comma 2 “Nei riguardi delle Forze armate […] le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate […], individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati […] dai Ministri competenti […]”. Nazionali RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 39. Militari D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (in G.U. s.g. 18 giugno 2010, n. 140, suppl. ord. n. 131). RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 40. Militari DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare TITOLO IV – SANITA’ MILITARE CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 41. Militari D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 Articolo 245: Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze Armate “Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze […]”. RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 42. Militari D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare Art. 89 Compiti delle Forze armate 1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 43. Militari CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U. ATTUAZIONE DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO EDIZIONE 2011 RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 44. Militari CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U. Capitolo 1 par. 102 comma 3 …omissis… La normativa pertanto si applica in tutti i luoghi ed in tutte le attività svolte nell’ambito dell’Amministrazione anche da personale estraneo alla stessa che opera a suo favore. Sono, pertanto, compresi i mezzi terrestri, navali ed aerei, le infrastrutture di qualunque genere, tipo ed utilizzo e le attività operative, addestrative e logistico/amministrative svolte sia in territorio nazionale che all’estero sotto mandato nazionale o multinazionale/internazionale. RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 45. Militari CIRCOLARE S.M.M. 1062/U.E.U. Introduzione, par. 003 ultimo comma …omissis… Si precisa infine che in caso di dubbie interpretazioni il primo riferimento è sempre il testo del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il titolo IV capo I artt. da 244 a 264 del D.P.R. 15/03/2010 n° 90 Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di ordinamento militare. RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 46. D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 Circolare S.M.M. 1062/U.E.U. ed. dicembre 2011 RIEPILOGANDO RIFERIMENTI NORMATIVI
  • 47. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL)
  • 49. AGENDA − Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori − Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela assicurativa − Delega di funzioni − La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa − La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. − Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive − I sistemi di qualificazione delle imprese
  • 50. PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE • Datore di Lavoro • Dirigente • Preposto • Lavoratori • S.P.P. (R.S.P.P. e A.S.P.P.) • R.L.S. • Medico Competente Il DPR 90/2010 (e la circolare SMM 1062) danno indicazioni specifiche per l’individuazione delle figure ambito Difesa IL TESTO UNICO
  • 51. (art 246 comma 1 DPR 90/2010) (art 103 a. (1-4) circolare SMM 1062) (1) Si identificano i datori di lavoro nei Titolari degli organismi di F.A. o interforze che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti ad un Comando/Ufficio avente autonomia gestionale e siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa. (2) In deroga a quanto sopra indicato e nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico- operativa dell’A.D. che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi DATORE DI LAVORO
  • 52. (art 246 comma 3 DPR 90/2010) (art 103 a. (4) circolare SMM 1062) Per le unità navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilità grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonché ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti. DATORE DI LAVORO
  • 53. (art 247 comma 1. a) DPR 90/2010) (art 103 b. circolare SMM 1062) Il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all’effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; DIRIGENTE
  • 54. (art 247 comma 1. b) DPR 90/2010) (art 103 b. circolare SMM 1062) Il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. PREPOSTO
  • 56. (art 249 DPR 90/2010) (art 103 c. circolare SMM 1062) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro, costituisce l’insieme delle persone e dei mezzi preposti all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il servizio deve essere istituito ed organizzato, a cura del Titolare “datore di lavoro”, all’interno di tutti i Comandi ed Enti in ottemperanza ai criteri elencati nell’art. 249 del T.U. e costituito esclusivamente da personale militare e/o civile dell’A.D. in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, nonché di adeguato livello di sicurezza (NOS). SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
  • 57. Responsabile e addetti (art 103 d. circolare SMM 1062) Il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per dirigere il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. A bordo delle UU.NN., in conformità con le indicazioni contenute nel Capitolo 10, la designazione del RSPP, che coincide con il Comandante in II^, è effettuata con l’ordine di movimento di MARIUGP. Sono Addetti al servizio di prevenzione e protezione le persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel medesimo art. 32, sempre designate dal datore di lavoro. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
  • 58. (art 250 DPR 90/2010) (art 103 e. circolare SMM 1062) È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare. Devono essere in possesso dei requisiti previsti. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
  • 59. (art 257 DPR 90/2010) (art 103 f. circolare SMM 1062) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del relativo documento. E’ designato dalla Direzione di Sanità competente per territorio/area e formalmente incaricato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Decreto. MEDICO COMPETENTE
  • 60. PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE RELAZIONI INTERNE DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SPP MEDICO COMPETENTE RLS
  • 61. hanno il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza Il Datore di lavoro I Dirigenti (capigruppo) I preposti (responsabili dei servizi) esercita organizzano sovrintendono sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza (c.d. vigilanza oggettiva) hanno il dovere di vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori (c.d. vigilanza soggettiva) RELAZIONI INTERNE
  • 62. COSCIENZADELRUOLO RAPPORTO R-C RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO RSPP MEDICO COMPETENTE
  • 63. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO D. Lgs. 81/2008 art. 17: Obblighi del Datore di lavoro non delegabili Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • 64. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO D. Lgs. 81/2008 art. 28: Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. A conclusione della valutazione deve essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • 65. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE D. Lgs. 81/2008 art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente − Nominare il medico competente − Designare i lavoratori addetti alla lotta antincendio − Affidare i compiti in base allo stato di salute dei lavoratori − Fornire i necessari e idonei DPI − Fare in modo che solo il personale addestrato acceda ad attività a rischio
  • 66. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE D. Lgs. 81/2008 art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente − Richiedere ai lavoratori l’asservanza delle norme e delle disposizioni − Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze − Dare istruzioni per le procedure di evacuazione − Adempiere agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori − Elabora il DUVRI − Convocare la riunione periodica
  • 67. D. Lgs. 81/2008 art. 18: Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
  • 68. OBBLIGHI DEL PREPOSTO D. Lgs. 81/2008 art. 19: Obblighi del Preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • 69. OBBLIGHI DEL PREPOSTO D. Lgs. 81/2008 art. 19: Obblighi del Preposto b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • 70. OBBLIGHI DEL PREPOSTO D. Lgs. 81/2008 art. 19: Obblighi del Preposto d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • 71. OBBLIGHI DEL PREPOSTO D. Lgs. 81/2008 art. 19: Obblighi del Preposto f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
  • 72. DPR 90/2010, art 253 comma 7 L’obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilità, con l’aver impartito ordini certi e adeguati all’osservanza di dette misure, essendo legittima l’aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell’ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare. OBBLIGHI COMUNI
  • 73. DPR 90/2010, art 251 co 1 Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l’esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. OBBLIGHI COMUNI
  • 74. OBBLIGHI DEI LAVORATORI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. art. 20: Obblighi dei lavoratori Comma 1 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  • 75. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. art. 20: Obblighi dei lavoratori Comma 2 I lavoratori devono in particolare: a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; OBBLIGHI DEI LAVORATORI
  • 76. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. art. 20: Obblighi dei lavoratori Comma 2 I lavoratori devono in particolare: e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; OBBLIGHI DEI LAVORATORI
  • 77. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. art. 20: Obblighi dei lavoratori Comma 2 I lavoratori devono in particolare: g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
  • 78. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. art. 20: Obblighi dei lavoratori Comma 3 I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
  • 79. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. art. 43: Disposizioni generali Comma 3 I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione quali incaricati per la prevenzione e lotta antincendio. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle Emergenze. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
  • 80. RIUNIONE PERIODICA D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 35: Riunione periodica Comma 1 Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • 81. RIUNIONE PERIODICA D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 35: Riunione periodica Comma 2 Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a. il documento di valutazione dei rischi; b. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
  • 82. RIUNIONE PERIODICA D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 35: Riunione periodica Comma 3 Nel corso della riunione possono essere individuati: a. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
  • 83. RIUNIONE PERIODICA D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 35: Riunione periodica Comma 4 e 5 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
  • 84. TUTELA ASSICURATIVA DPR 30giugno 1965, n. 1124 – Testo unico assicurazioni infortuni sul lavoro D.Lgs. 38/2000 – Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • 85. AGENDA − Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori − Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela assicurativa − Delega di funzioni − La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa − La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. − Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive − I sistemi di qualificazione delle imprese
  • 86. DELEGA DI FUNZIONI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 16: Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
  • 87. DELEGA DI FUNZIONI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 16: Delega di funzioni 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
  • 88. DELEGA DI FUNZIONI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 16: Delega di funzioni 3-bis Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
  • 89. AGENDA − Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori − Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela assicurativa − Delega di funzioni − La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa − La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. − Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive − I sistemi di qualificazione delle imprese
  • 90. MASSIMA ATTENZIONE LEGISLATORE • Inasprimenti pene o Art. 589 c.p. (omicidio colposo) o Art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) • Amnistia 1978 escludeva i reati sui luoghi di lavoro • Legge depenalizzazione 1981 escludeva reati sui luoghi di lavoro • Legge 251/2005 “Cirielli” sulla riduzione delle prescrizioni del reato solo nei reati sui luoghi di lavoro aumenta la prescrizione da 6 a 12 anni RESPONSABILITA’
  • 91. RESPONSABILITA’ PRINCIPI CARDINE 1. Personalità della responsabilità penale 2. Responsabilizzazione dei detentori del potere 3. Principio di effettività
  • 92. 1. PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE Costituzione art. 27: La responsabilità penale è personale, quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente. RESPONSABILITA’ Condotte attive-commissive La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile ad una omissione, cioè da condotta in relazione alla quale non si è fatto in toto ciò che le norme impongono o nel modo in cui lo impongono. Condotte omissive
  • 93. 1. PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE ESEMPI DI REATI OMISSIVI: − DATORE DI LAVORO che non ha inviato i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria − DIRIGENTE che non ha partecipato ai corsi di formazione organizzati a cura del datore di lavoro − PREPOSTO non ha vigilato sull’ osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge − LAVORATORE che non ha utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione RESPONSABILITA’
  • 94. 2. RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENTORI DEL POTERE La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri RESPONSABILITA’
  • 95. 3. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ (o prevalenza della situazione reale su quella apparente) Art. 299: Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (=datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto di fatto)…. L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa (art. 299 D.Lgs. 81/08; Corte di Cassazione 9.3.2007,). RESPONSABILITA’
  • 96. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI Art. 55: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 56: Sanzioni per il preposto Art . 57: Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti , i fornitori e gli installatori Art. 58: Sanzioni per il medico competente Art. 59: Sanzioni per i lavoratori Art. 60: Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare Art. 61: Esercizio dei diritti della persona offesa RESPONSABILITA’ PENALE SPECIFICHE E UNIVOCHE SANZIONI
  • 97. Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL Datore di lavoro (potenzialmente sempre) Dirigenti (limitatamente a incarico e funzioni) Preposti (limitatamente a incarico e funzioni) Lavoratori Progettisti Installatori Fabbricanti Fornitori Componenti impresa familiare Noleggiatore Concedente d’uso Lavoratore autonomo Responsabile dei lavori Coordinatori per la sicurezza (cantieri) Medico competente Azienda nel complesso (responsabilità D.Lgs. 231/2001) Destinatari delle sanzioni RESPONSABILITA’ PENALE
  • 98. RESPONSABILITA’ PENALE D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TITOLO XII – DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE (artt. 298-303) NOVITA’: Art. 301:Applicabilità del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 Art. 300: Modifiche al D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231
  • 99. Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di erogazione della sanzione. Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della situazione rilevata con depenalizzazione della violazione. Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94 EROGAZIONE DELLA SANZIONE RESPONSABILITA’ PENALE
  • 100. 1° accertamento: Si rileva la violazione Viene erogata e comunicata al DdL la prescrizione con il termine per adempiere (prorogabile ma non oltre 6 mesi) 2° accertamento Verifica prescrizione Sì Comunicazione in procura notizia di reato. Azione penale sospesa. Rispetto della prescrizione? No Pagamento di ¼ della sanzione massima in via amministrativa Comunicazione al PM e archiviazione Riattivazione azione penale Processo penale / oblazione Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94 RESPONSABILITA’ PENALE
  • 101. Norma “rivoluzionaria” in ambito penale perché lo Stato abdica alla pretesa punitiva penale, poiché privilegia la prevenzione: Adeguamento alle prescrizioni = prevenire infortuni futuri Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94 EROGAZIONE DELLA SANZIONE RESPONSABILITA’ PENALE
  • 102. D.Lgs. 758/94 NON APPLICABILE IN CASO DI INFORTUNIO O MORTE ACHTUNG EROGAZIONE DELLA SANZIONE RESPONSABILITA’ PENALE
  • 103. Nei casi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica il D.Lgs. 8 giugno 2001, n 231. Previste ammende e sanzioni interdittive. Il D.Lgs. 81/08 modifica il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA RESPONSABILITA’ CIVILE
  • 104. AGENDA − Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori − Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela assicurativa − Delega di funzioni − La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa − La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. − Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive − I sistemi di qualificazione delle imprese
  • 105. Una delle criticità del sistema di vigilanza in tema di SSL (e non solo) è la grande frammentazione dell’azione ispettiva. Sono stabilite eccezioni nei confronti di numerosi soggetti, comparti produttivi e istituti che provvedono in autonomia a controllare l’attuazione delle norme o per i quali sono dettate norme “speciali”. IL CONTROLLO IN AMBITO CIVILE VIGILANZA
  • 106. Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL ASL - Aziende Sanitarie Locali DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro Agenzie Regionali Protezione Ambiente (Non tutte) ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione) Regioni (settore estrattivo) Forze armate e polizia di Stato (si controllano da soli) VVF (antincendio) INAIL (rapporto assicurativo) NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri) VISAG (organismo per il controllo di SSL nell’amministrazione giudiziaria) Autorità portuali e aeroporti Sanità Marittima VIGILANZA IL CONTROLLO IN AMBITO CIVILE
  • 107. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE art. 13: Vigilanza Comma 1 bis “Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”. NO ISPETTORATO DEL LAVORO NO ISPETTORATO SANITA’ VIGILANZA AMBITO MILITARE
  • 108. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 TITOLO IV – SANITA’ MILITARE CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza art. 261: Organizzazione dei servizi di vigilanza art. 262: Funzioni dei servizi di vigilanza art. 263: Personale addetto ai servizi di vigilanza VIGILANZA AMBITO MILITARE
  • 109. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 TITOLO IV – SANITA’ MILITARE CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza Comma 1 “La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente regolamento.”. VIGILANZA AMBITO MILITARE
  • 110. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 TITOLO IV – SANITA’ MILITARE CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza Comma 2 “Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché nell’ambito dell’area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico- amministrativa e tecnico-industriale..”. VIGILANZA AMBITO MILITARE
  • 111. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 TITOLO IV – SANITA’ MILITARE CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza Comma 3 “Ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico- amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.” VIGILANZA AMBITO MILITARE
  • 112. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 TITOLO IV – SANITA’ MILITARE CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO art. 260: Istituzione dei servizi di vigilanza Comma 4 “Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell’Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico- legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.” VIGILANZA AMBITO MILITARE
  • 113. MARIVIGILANZA SEGREDIFESA MARISTAT UAGC - 5° Ufficio U.Co.Se.VA (MARIVIGILANZA) (Ufficio coordinamento Servizi Vigilanza d’Area) 5° Uff. 1° Rep U.Co.Ce.V (Ufficio coord. centrale vigilanza) SVdA NORD La Spezia SVdA CENTRO Roma SVdA SUD Taranto
  • 114. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 TITOLO IV – SANITA’ MILITARE CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO art. 262: Funzioni dei servizi di vigilanza Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro della F.A. e nell’ambito delle attività nelle aree riservate e operative: 1. l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, attrezzature, norme legislative, regolamenti e norme di tutela tecnico-militare 2. il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 3. Riferisce, inoltre, alla competente autorità giudiziaria le violazioni di natura penale accertate e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria(D.Lgs. 758/94). VIGILANZA AMBITO MILITARE
  • 115. Circolare SMM 1062 Attribuzioni: • vigilanza preventiva tecnico-amministrativa; rilascio di autorizzazioni ed alla emanazione di provvedimenti conseguenti a notifiche preliminari di apertura cantieri, richieste di deroghe per l’utilizzo di locali chiusi, sotterranei, seminterrati o di altezza inferiore a mt. 3 da destinare a lavorazioni industriali, notifiche relative alla costruzione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, richieste di deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale • vigilanza ispettiva. gli ispettori all’uopo nominati esercitano le loro funzioni o su mandato specifico della F.A. o su delega della Autorità Giudiziaria Soggezione all’azione dell’organo di vigilanza di F.A. anche dei soggetti estranei all’Amministrazione che operano nei luoghi di quest’ultima. MARIVIGILANZA
  • 116. Circolare SMM 1062 MARISTAT U.A.G.C. - 5°Ufficio è Ufficio di coordinamento dei servizi di vigilanza d’area (U.Co.Se.VA), mantiene i contatti con l’Ufficio di Vigilanza presso il Segretariato Generale della Difesa ed ha il compito di: • indirizzare e coordinare i dipendenti tre Servizi di Vigilanza; • predisporre il programma delle attività dei Servizi di Vigilanza, indicando gli ambiti e le priorità di intervento da sottoporre, per l’approvazione, alle SS.AA.; • effettuare il monitoraggio dell’attività ispettiva; • fornire assistenza tecnico – giuridica ai dipendenti Servizi di Vigilanza. MARIVIGILANZA
  • 117. Circolare SMM 1062 Servizi di Vigilanza d’Area. hanno il compito di verificare l’applicazione della normativa in materia antinfortunistica nei luoghi di lavoro della F.A., tenendo conto delle particolari norme di tutela tecnico – militare. I Servizi di vigilanza della F.A. sono tre: - il Servizio di Vigilanza dell’area centrale ed Operativa, con sede a Roma; - il Servizio di Vigilanza dell’area nord, con sede a La Spezia; - il Servizio di Vigilanza dell’area sud, con sede a Taranto. Il personale assegnato a tali servizi, in qualità di ispettore per la sicurezza e la salute sul lavoro, assume, ai sensi dell’art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, nei limiti del servizio specificamente disposto e del mandato ricevuto, le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. MARIVIGILANZA
  • 118. Gli ispettori possono: • Accedere liberamente in tutti i luoghi di lavoro soggetti ai controlli d’ispezione • Procedere all’effettuazione di esami, prelevamento di campioni di prodotti/sostanze presenti nell’Ente/Comando • Accedere a tutta la documentazione inerente il ciclo di lavorazione, nonché a tutta quella collegabile all’attività di prevenzione e protezione • Assumere dichiarazioni di testimoni, infortunati, o eventuali dichiarazioni spontanee MARIVIGILANZA
  • 119. Gli ispettori possono: • Procedere, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., al sequestro preventivo di cantieri, linee di produzione, parti di queste o di singole macchine che, per le violazioni riscontrate, siano immediatamente pericolosi per l’incolumità dei lavoratori. Possono procedere, altresì, al sequestro anche allo scopo di conservare elementi di prova necessari all’effettuazione dell’indagine. In via alternativa, possono disporre l’inibizione all’uso di locali, parti di impianto o singole macchine ritenute pericolose. Gli ispettori Sono dotati di apposito tesserino con foto che dovranno esibire, unitamente al documento attestante il mandato ricevuto (dall’Autorità Giudiziaria o dall’U.Co.Se.Va.) presso il Comando/Ente da ispezionare al cui titolare o suo rappresentante dovrà essere data notizia della loro presenza. MARIVIGILANZA
  • 120. INDAGINI SU INFORTUNI O MALATTIE PROFESSIONALI Si procede: A) di ufficio in tutti i casi di lesione grave o gravissima • Prognosi superiore a 40 giorni • Indebolimento permanente di un senso o di un organo B) di iniziativa in base a: • Gravità della lesione • Tipologia e frequenza dell’evento • Dinamica dei fatti • Ipotesi di violazione di norme di sicurezza MARIVIGILANZA
  • 121. ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA SEGREDIFESA Indirizzo e coordinamento Antinfortunistica Difesa D.M. 01/02/2010 MARISTAT UGECOPREVA Ufficio Generale Coordinamento Prevenzione Antinfortunistica e Ambiente 1° Livello (di Vertice) SIPPd Servizio Intermedio Prevenzione e Protezione Dipartimentale SPP (enti a Terra) 2° Livello (Intermedio) SIPPc Servizio Intermedio Prevenzione e Protezione Cincnav 3° Livello (di Base) SPP (Bordo) O.d.G n. 79 del 11.10.13 5° Uff. 1° Rep U.Co.Ce.V (Ufficio coord. centrale vigilanza)
  • 122. SEGREDIFESA: compito di indirizzo e coordinamento dell’azione antinfortunistica in ambito A.D. (D.M. Difesa 01/02/2010) MARIUGECOPREVA ha l’incarico di: (1) elaborare, sulla base delle normative vigenti e delle direttive interforze, le linee di indirizzo generale e gli obiettivi di F.A., redigendo le direttive discendenti; (2) gestire, per gli aspetti di F.A., i rapporti con gli enti centrali della Difesa, con gli altri Ministeri, con le organizzazioni internazionali e con le agenzie nazionali e internazionali competenti in materia; ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
  • 123. (3) valutare le proposte, gli studi e valorizzare la documentazione afferente la materia, compresi i dati statistici inviati dagli AA.CC.; (4) partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro in ambito nazionale e internazionale per gli aspetti di competenza; (5) concorrere all’attività di verifica dei piani di formazione e programmazione dei corsi di qualificazione del personale addetto alla sicurezza e tutela dell’ambiente; (6) coordinare a livello Centrale e Periferico le attività in merito alla tematica antinfortunistica ed igiene del lavoro; (7) promuovere e pianificare le varie attività preventive degli AA.CC. in relazione alle novità in materia della sicurezza. ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
  • 124. SIPPd e SIPPc (1) fornire il supporto tecnico-scientifico e normativo, nonché di informazioni circa gli assetti organizzativi e funzionali in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; (2) diramare le direttive di MARISTAT e MARISPESAN; (3) effettuare ispezioni periodiche tecnico-amministrative ai fini prevenzionali fornendo consulenza circa l'applicazione della normativa antinfortunistica; (4) raccogliere ed esaminare le relazioni antinfortunistiche annuali dei Comandi/Enti della giurisdizione/dipendenti, al fine di redigere la relazione di sintesi annuale da parte dell'Alto Comando; (5) acquisire, aggiornare e divulgare le norme giuridiche e tecnico scientifiche riguardanti la materia. ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
  • 125. SIPPd e SIPPc (6) coordinare i corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi a favore del personale dei vari Comandi ed Enti della giurisdizione/dipendenti, in accordo con le direttive emanate dagli organismi centrali (MARISTAT I Reparto per il personale civile e MARISPESCUOLE per il personale militare); (7) coordinare le esigenze dei D.P.I. per il personale civile e militare dei CC./EE. della giurisdizione/dipendenti; (8) effettuare la verifica di conformità dei locali destinati al servizio mensa (solo per Enti/Comandi a terra), per il successivo rilascio delle autorizzazioni, giusta foglio ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
  • 126. SIPPd e SIPPc (9) raccogliere e coordinare gli elementi statistici annuali sugli infortuni e sulle malattie professionali riguardanti l’intera giurisdizione/UU.NN. dipendenti; (10)aggiornare la situazione generale del personale esposto a specifici fattori di rischio e la situazione dei lavoratori che hanno contratto malattie conseguenti a tali fattori; (11)il SIPP di CINCNAV, integra ed aggiorna la RTVR delle UU.NN. (12)Contatti con gli organismi pubblici ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA
  • 127. AGENDA − Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori − Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti obblighi, responsabilità e tutela assicurativa − Delega di funzioni − La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa − La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. − Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive − I sistemi di qualificazione delle imprese
  • 128. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi OBIETTIVO: selezionare sulla base di standard di sicurezza e qualità sostanziali imprese e operatori destinati ad operare in un dato settore/comparto produttivo SETTORI PILOTA: edilizia; sanificazione del tessile e strumentario chirurgico (servizi tessili integrati e medico affini); somministrazione di lavoro; call-centre (lav. autonomi economicamente dipendenti); ambienti confinati; trasporti; vigilanza privata SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
  • 129. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi MODALITA’: Assegnazione di puntaggio iniziale soggetto ad aumenti in caso di migliorie e decurtazioni in caso di accertate violazioni N.B.: • Criterio preferenziale per accesso ad appalti e finanziamenti pubblici • Criteri alla base della revisione dei requisiti di idoneità tecnico- professionale degli appaltatori, la cui verifica è richiesta in generale in capo al committente nel caso di affidamento di lavori in appalto (sia negli appalti privati che in quelli pubblici) SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE
  • 130. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi SISTEMA QUALIFICAZIONE IMPRESE Commissione Consultiva Permanente Criteri inderogabili Criteri preferenziali • Regolarità contributiva • Formazione specifica • Presenza del 30% personale con esperienza triennale nel settore • … • Contratti di lavoro e di appalto certificati • Adozione SGSL (Sistema gestione Sicurezza sul Lavoro)
  • 131. FORMAZIONE - INFORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro