Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
APPROCCIO
“COMMAND E
CONTROL”
APPROCCIO
“COMMAND E
CONTROL”
APPROCCIO
“ORGANIZATIVO
E GESTIONALE ”
APPROCCIO
“ORGANIZATIVO
E GESTIONALE ”DLgs 626DLgs 626
1955 1994 1996 2008
•Sistema prescrittivo, settoriale,
poco orientato alla prevenzione
e molto alla repressione
•Eccessiva frammentazione legislativa
•Rispetto formale alla conformità
•Sistema orientato agli aspetti gestionali
e organizzativi, e alla prevenzione
•Nuovi istituti relazionali e definizione
di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
•Rispetto sostanziale delle misure
di prevenzione e protezione
SISTEMA RIGIDO SISTEMA FLESSIBILE
DLgs 81/08DLgs 81/08
Evoluzione normativa
L’Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a dotarsi di una specifica
legislazione sul tema della tutela della sicurezza dei lavoratori.
Tale materia ha subito, negli
ultimi due secoli, un radicale
e decisivo cambiamento.
La prima produzione
normativa in tema di
sicurezza sul lavoro risale
alla fine del secolo XIX.
1898-1911
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
1898 Assicurazione obbligatoria
1899 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni nelle aziende
(grandi industrie, cave e miniere,
esplosivi)
1900 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni per le imprese
di costruzioni
1903 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le ferrovie
1911 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le tramvie
a trazione meccanica
1898-1911
1898-1911
Il legislatore dell’epoca considerava gli infortuni sul lavoro un
fattore inevitabile legato alla produzione industriale. Non
veniva, perciò, preso in considerazione il problema della protezione dei
lavoratori e della prevenzione di infortuni e malattie professionali.
L’introduzione dell assicurazione‟ obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro (Legge 80/1898), sviluppò il concetto della responsabilità
del D.L. limitata però alla “riparazione del danno”, la quale
comportava il “ristoro economico” per il lavoratore che subiva
l’infortunio.
La tutela assicurativa non ha natura prevenzionale:
opera dopo la verificazione dell’evento dannoso
Art. 437
Rimozione dolosa od omissione di cautele
contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,
la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
RIMOZIONE ED OMISSIONE
DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE
1930 | Codice Penale
Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi
o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa da…
I reati NONNON hanno natura prevenzionale
Vengono puniti solo se si verifica l’evento dannoso
Art. 2050
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività
pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte
le misure idonee a evitare il danno
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
RESPONSABILITÀ
DELL’IMPRENDITORE
1942 | Codice Civile
Art. 2087
Tutela delle condizioni del lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
TUTELA DELLA SALUTE
1948 | Costituzione Italiana
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
La responsabilità penale è personale
(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)
La repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti
(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)
Titolo III: rapporti economici
Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
e applicazioni
Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale e adeguata protezione
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di
mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale
Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
TUTELA DEL LAVORO
1948 | Costituzione Italiana
DPR 547/55
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 303/56
Norme generali per l’igiene sul lavoro
DPR 164/56
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni
DPR 320/56
Norme per la prevenzione degli infortuni
e l’igiene del lavoro in sotterraneo
DPR 321/56
Norme per la prevenzione degli infortuni
e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR 321/56
Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro nell’industria cinematografica e della televisione
Norme generali di sicurezza sul lavoro
1955-56 | Norme generali
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
1955-56 | Norme generali
Caratteri fondamentali dei DPR
 identificazione delle gerarchie responsabili della
sicurezza
 adozione di misure di sicurezza tassative e
inderogabili
 norme sanzionate con contravvenzioni (reati di
pericolo)
 organi di vigilanza (1955 – Ispettorato del
Lavoro)
catena fordista di produzione
Obiettivo principale
della normativa anni 50:
frapporre una barriera
tra l’addetto
e la zona di pericolo
Datore
di lavoro
e dirigente
adottano
le misure
di prevenzione
Dirigente
e preposto
sorvegliano
Filosofiadelleresponsabilità
Si inizia a sviluppare una diversa concezione,
attribuendo un nuovo ruolo alla prevenzione, che
porta a privilegiare una TUTELA PREVENTIVA
DELL’INTEGRITA’ PSCOFISICA DEI LAVORATORI,
autonoma e distinta rispetto alla tradizionale tutela
riparatoria e/o assicurativa.
1955-56 | Norme generali
Prevenzione di natura oggettiva
-ASPETTI NEGATIVI
Prevenzione basata su precetti:
per ogni pericolo una misura di prevenzione
Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico
Logica “oggettiva” della sicurezza, basata solo
sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici
Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi
e gestionali.
Manca la centralità della formazione.
Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di
lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno. I lavoratori
inoltre risultano non coinvolti nella prevenzione.
DPR547/55–DPR303/56
DPR: 1204/71
Tutela delle lavoratrici madri
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
ANNI SETTANTA
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Lo Statuto dei Lavoratori
Legge 300/70
Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale,
dell’attività sindacale nei luoghi
di lavoro e sul collocamento
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno
il diritto di controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione
e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro integrità fisica.
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Lo Statuto dei Lavoratori
L’art. 9 introduce una norma prevenzionale di
natura soggettiva e partecipativasoggettiva e partecipativa
I lavoratori, a mezzo delle RSA, hanno il diritto di:
 controllare l'applicazione delle norme
prevenzionali
 promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Riforma Sanitaria
LEGGE 833/78
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
La Legge n. 833 del 23 dicembre 1978
considera la sicurezza sul lavoro uno
degli obiettivi principali della riforma del
SSN.
Istituzione dei Servizi di igiene
ambientale e medicina del lavoro.
La delega (art. 24) per l’emanazione di
un T.U. di riordino e razionalizzazione
della materia non viene esercitata.
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Anni 90 | Normativa comunitaria
Normativa di derivazione
comunitaria
D.Lgs. 626/94
Miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
L’Unione Europea impone agli Stati Membri
l’adozione di norme fondate sul sistema della
prevenzione non solo oggettiva ma anche
organizzativa e soggettiva
Quadro normativo anni ‘50 e “626”
Maggiore autonomia del datore
di lavoro che valuta i rischi e
individua i più adatti sistemi
preventivi in relazione alla propria
struttura aziendale
Maggiore collaborazione fra:
datore di lavoro/dirigenti,
lavoratori e loro rappresentati,
medico competente
Nessuna formazione
dei lavoratori sul sistema
di sicurezza
Grande importanza
alla informazione, formazione
e addestramento di tutti i soggetti
presenti nella realtà aziendale
Norme anni ‘50 D.Lgs. 626/94
Puntuali e specifiche azioni
da compiere con le relative
sanzioni in caso di mancato
rispetto
Precisi obblighi per datore
di lavoro, dirigenti, preposti
e lavoratori
Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi
e programmazione delle misure di tutela)
Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata
sulla responsabilizzazione personale dei soggetti
coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)
Organizzazione del sistema di sicurezza basato
su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure
di emergenza, coordinatori per la progettazione
ed esecuzione lavori edili, …)
Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante
del sistema produttivo
Aspetti innovativi
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
D.Lgs. 626/94 e le Direttive CEE
D.Lgs. 81/08
Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della
normativa in materia.
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
D.Lgs. 81/08
Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da
oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico
testo normativo in materia di tutela della persona
che lavora. Il 30 Aprile del 2008 , infatti, è stato
pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della
Gazzetta Ufficiale n. 101 il D. Lgs. n. 81 del
09/04/2008. Un dispositivo di integrale revisione,
riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina
prevenzionistica.
Nell’art. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme
contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla
riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Esse mirano, precisamente, a garantire l’uniformità della tutela
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati
D.Lgs. 81/08
• TITOLO I – Principi comuni
• TITOLO II – Luoghi di lavoro
• TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.
• TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili
• TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
• TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi
• TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali
• TITOLO VIII – Agenti fisici
• TITOLO IX – Sostanze pericolose
• TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici
• TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive
• TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
• TITOLO XIII – Norme transitorie e finali
D. Lgs. 81/08

1. evoluzione normativa

  • 1.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro
  • 2.
    APPROCCIO “COMMAND E CONTROL” APPROCCIO “COMMAND E CONTROL” APPROCCIO “ORGANIZATIVO EGESTIONALE ” APPROCCIO “ORGANIZATIVO E GESTIONALE ”DLgs 626DLgs 626 1955 1994 1996 2008 •Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione •Eccessiva frammentazione legislativa •Rispetto formale alla conformità •Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione •Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti. •Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione SISTEMA RIGIDO SISTEMA FLESSIBILE DLgs 81/08DLgs 81/08 Evoluzione normativa
  • 3.
    L’Italia è statouno dei primi paesi al mondo a dotarsi di una specifica legislazione sul tema della tutela della sicurezza dei lavoratori. Tale materia ha subito, negli ultimi due secoli, un radicale e decisivo cambiamento. La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX. 1898-1911
  • 4.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro 1898 Assicurazione obbligatoria 1899 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni nelle aziende (grandi industrie, cave e miniere, esplosivi) 1900 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni per le imprese di costruzioni 1903 Regolamento per la prevenzione degli infortuni per le ferrovie 1911 Regolamento per la prevenzione degli infortuni per le tramvie a trazione meccanica 1898-1911
  • 5.
    1898-1911 Il legislatore dell’epocaconsiderava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale. Non veniva, perciò, preso in considerazione il problema della protezione dei lavoratori e della prevenzione di infortuni e malattie professionali. L’introduzione dell assicurazione‟ obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Legge 80/1898), sviluppò il concetto della responsabilità del D.L. limitata però alla “riparazione del danno”, la quale comportava il “ristoro economico” per il lavoratore che subiva l’infortunio. La tutela assicurativa non ha natura prevenzionale: opera dopo la verificazione dell’evento dannoso
  • 6.
    Art. 437 Rimozione dolosaod omissione di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE 1930 | Codice Penale Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da… I reati NONNON hanno natura prevenzionale Vengono puniti solo se si verifica l’evento dannoso
  • 7.
    Art. 2050 Responsabilità perl’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE 1942 | Codice Civile Art. 2087 Tutela delle condizioni del lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile
  • 8.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro TUTELA DELLA SALUTE 1948 | Costituzione Italiana Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini La responsabilità penale è personale (Titolo I - Rapporti civili - Art. 27) La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)
  • 9.
    Titolo III: rapportieconomici Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro TUTELA DEL LAVORO 1948 | Costituzione Italiana
  • 10.
    DPR 547/55 Norme perla prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 303/56 Norme generali per l’igiene sul lavoro DPR 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni DPR 320/56 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo DPR 321/56 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa DPR 321/56 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria cinematografica e della televisione Norme generali di sicurezza sul lavoro 1955-56 | Norme generali Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro
  • 11.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro 1955-56 | Norme generali Caratteri fondamentali dei DPR  identificazione delle gerarchie responsabili della sicurezza  adozione di misure di sicurezza tassative e inderogabili  norme sanzionate con contravvenzioni (reati di pericolo)  organi di vigilanza (1955 – Ispettorato del Lavoro)
  • 12.
    catena fordista diproduzione Obiettivo principale della normativa anni 50: frapporre una barriera tra l’addetto e la zona di pericolo Datore di lavoro e dirigente adottano le misure di prevenzione Dirigente e preposto sorvegliano Filosofiadelleresponsabilità
  • 13.
    Si inizia asviluppare una diversa concezione, attribuendo un nuovo ruolo alla prevenzione, che porta a privilegiare una TUTELA PREVENTIVA DELL’INTEGRITA’ PSCOFISICA DEI LAVORATORI, autonoma e distinta rispetto alla tradizionale tutela riparatoria e/o assicurativa. 1955-56 | Norme generali Prevenzione di natura oggettiva
  • 14.
    -ASPETTI NEGATIVI Prevenzione basatasu precetti: per ogni pericolo una misura di prevenzione Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico Logica “oggettiva” della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali. Manca la centralità della formazione. Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno. I lavoratori inoltre risultano non coinvolti nella prevenzione. DPR547/55–DPR303/56
  • 15.
    DPR: 1204/71 Tutela dellelavoratrici madri Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro ANNI SETTANTA
  • 16.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro Lo Statuto dei Lavoratori Legge 300/70 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica.
  • 17.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro Lo Statuto dei Lavoratori L’art. 9 introduce una norma prevenzionale di natura soggettiva e partecipativasoggettiva e partecipativa I lavoratori, a mezzo delle RSA, hanno il diritto di:  controllare l'applicazione delle norme prevenzionali  promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica
  • 18.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro Riforma Sanitaria LEGGE 833/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale La Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 considera la sicurezza sul lavoro uno degli obiettivi principali della riforma del SSN. Istituzione dei Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro. La delega (art. 24) per l’emanazione di un T.U. di riordino e razionalizzazione della materia non viene esercitata.
  • 19.
    Lo sviluppo del sistema legislativo inmateria di sicurezza sul lavoro Anni 90 | Normativa comunitaria Normativa di derivazione comunitaria D.Lgs. 626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro L’Unione Europea impone agli Stati Membri l’adozione di norme fondate sul sistema della prevenzione non solo oggettiva ma anche organizzativa e soggettiva
  • 20.
    Quadro normativo anni‘50 e “626” Maggiore autonomia del datore di lavoro che valuta i rischi e individua i più adatti sistemi preventivi in relazione alla propria struttura aziendale Maggiore collaborazione fra: datore di lavoro/dirigenti, lavoratori e loro rappresentati, medico competente Nessuna formazione dei lavoratori sul sistema di sicurezza Grande importanza alla informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti presenti nella realtà aziendale Norme anni ‘50 D.Lgs. 626/94 Puntuali e specifiche azioni da compiere con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto Precisi obblighi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
  • 21.
    Prevenzione basata suprocedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela) Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore) Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …) Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo Aspetti innovativi Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94 e le Direttive CEE
  • 22.
    D.Lgs. 81/08 Misure intema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia. Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico testo normativo in materia di tutela della persona che lavora. Il 30 Aprile del 2008 , infatti, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008. Un dispositivo di integrale revisione, riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina prevenzionistica.
  • 23.
    Nell’art. 1, intitolatoFinalità, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esse mirano, precisamente, a garantire l’uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati D.Lgs. 81/08
  • 24.
    • TITOLO I– Principi comuni • TITOLO II – Luoghi di lavoro • TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I. • TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili • TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro • TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi • TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali • TITOLO VIII – Agenti fisici • TITOLO IX – Sostanze pericolose • TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici • TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive • TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale • TITOLO XIII – Norme transitorie e finali D. Lgs. 81/08