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La prima produzione normativa
in tema di sicurezza sul lavoro
risale alla fine del secolo XIX,
per arginare il fenomeno
infortunistico derivato dalla
crescita senza regole del lavoro
all’interno delle fabbriche e
dall’uso sempre più diffuso e
spregiudicato di macchinari ed
attrezzature privi delle più
elementari misure di sicurezza
Le origini
Il legislatore dell’epoca considerava gli infortuni
sul lavoro un fattore inevitabile legato alla
produzione industriale.
Le origini
Mettiti alla prova!
La normativa sulla
sicurezza
Come giocare:
Inserisci il termine giusto per
completare il gioco!
La prima tutela del lavoro
L’articolo 2087 del codice civile (1942) impone
all’imprenditore di adottare:
“nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”
La prima legge
La prima disciplina organica
risale alla seconda metà degli
anni ’50, quando, in base alla
legge delega del 12 febbraio
1955, n. 51, il Governo
predispose una serie di decreti
presidenziali in materia di
sicurezza sul lavoro con i quali si
cercò di contenere il fenomeno
infortunistico nei luoghi di lavoro.
La normativa anni ‘50
I quattro caratteri fondamentali della
normativa erano:
Lo scopo di realizzare la protezione
obiettiva;
Il principio di tassatività secondo cui le
misure di sicurezza sono inderogabili,
indisponibili, insostituibili e infungibili;
Il criterio di presunzione assoluta di
pericolo;
Il primato assoluto delle esigenze di
sicurezza
Mettiti alla prova!
La normativa anni ‘50
Gli anni ’70
Dopo la produzione normativa
degli anni ‘50 inizia un lungo
periodo di stasi, interrotto agli
inizi degli anni ‘70 quando nello
“Statuto dei lavoratori” viene
affermato che i lavoratori,
mediante loro rappresentanze,
sono chiamati ad intervenire in
materia di sicurezza
La normativa anni ‘70
“i lavoratori hanno l’obbligo di
controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e
la loro integrità fisica”(art.9,
legge 20 maggio1970, n. 300)
La normativa anni ’70:
lo “Statuto dei lavoratori”
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626
19 SETTEMBRE 1994
La formazione rientrava tra le misure generali
di tutela (art. 1, co. 1, lett. S) e si imponeva al
datore di lavoro di fornire una formazione
sufficiente ed adeguata sul tipo di
produzione nonché sulla sicurezza individuale
e collettiva del lavoro all’interno dell’ambiente
di lavoro con particolare riguardo ai rischi
esistenti, ai possibili danni che ne potevano
derivare e alle misure richieste per
fronteggiarli.
La Formazione
Nelle misure generali di tutela era
collocata anche l’informazione dei
lavoratori che riguardava:
I rischi sulla sicurezza individuale e
collettiva;
Le misure e gli accorgimenti adottati per
la prevenzioni e la protezione;
I pericoli legati all’uso di sostanze
pericolose;
Le procedure di pronto soccorso e di
evacuazione in caso di incendio;
I nominativi del RSPP e del medico
competente.
L’informazione del lavoratore
Come giocare: completa il testo e poi gioca con noi al
gioco dell’impiccato!
Mettiti alla prova!
La formazione
L’addestramento
L’addestramento serviva ad impratichire i
lavoratori sull’uso pratico delle nozioni
apprese con la formazione e l’informazione.
Esso riguardava, ad esempio:
 Le attrezzature di lavoro
 L’uso dei dispositivi di protezione individuali
 La protezione dagli agenti chimici
Sistema rigido
Sistema prescrittivo,
settoriale, poco orientato alla
prevenzione e molto alla
repressione;
Eccessiva frammentazione
legislativa
Rispetto formale alla
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Sistema flessibile
Sistema orientato agli aspetti
gestionali, organizzativi e alla
prevenzione
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Rispetto sostanziale delle
misure di prevenzione e
protezione
L’evoluzione
1955 2008
Approccio
COMMAND e
CONTROL
Approccio
ORGANIZZATIVO e
GESTIONALED.Lgs.
626/94
Approccio
ORGANIZZATIVO e
GESTIONALE D.Lgs.
81/08
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La formazione nel tempo
IL Dlgs. 81/2008 aggiornato al Dlgs.
106/2009
Nell’articolo 1, intitolato “Finalità”,
viene affermato che le norme
contenute nel decreto legislativo sono
rivolte al riassetto ed alla riforma delle
norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro. Esse
mirano a garantire l’uniformità della
tutela nazionale, anche con riguardo
alle differenze di genere, di età e alla
condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
Articolo 1
L’attuale normativa non si rivolge
unicamente al lavoratore
subordinato, ma a tutte “le persone
che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale,
svolgono un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o
privato”.
(Art. 2, comma 1, lett. A)
Destinatari normativa
Le norme contenute nel
decreto legislativo si applicano
a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio, nonché a
tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi.
Articolo 3
Rimangono esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari
(Art. 3, comma 8);
Inoltre, per alcune categorie,
come le Forze Armate, la Polizia
d Stato, i Vigili del fuoco o
nell’ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie etc., la
legge rinvia la disciplina ad
appositi decreti.
Articolo 3
Anche nel decreto
legislativo n. 81 del 2008
vengono confermate le
linee guida che hanno
caratterizzato il sistema di
prevenzione precedente:
Le nuove linee guida
Una maggiore specificazione del
contenuto dell’obbligo di sicurezza
che grava sul datore di lavoro;
La programmazione della gestione
della sicurezza e vengono stabiliti gli
obblighi della prevenzione;
La partecipazione attiva dei lavoratori
e dei loro rappresentanti, con compiti
meglio ridefiniti e specificati.
Le nuove linee guida
Informazione
Complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro
È disciplinata, per quanto riguarda quella
destinata ai lavoratori, dall’articolo 36.
Il contenuto dell’informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le relative
conoscenze.
Rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro connessi all’attività dell’impresa
in generale
Procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro
Rischi specifici, pericoli connessi
all’uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi
Contenuti informazione
Nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure
di primo soccorso e sulla
prevenzione incendi
Nominativi del responsabile e
degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione e del
medico competente
Contenuti informazione
Il processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed altri
soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e
procedure utili all’acquisizione di
competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e all’identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi.
La formazione
Mettiti alla prova!
Formazione
Come giocare: gioca al
“Milionario” terminando la
scalata!
La formazione
Formazione quando
In occasione della costituzione del
rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di una
somministrazione di lavoro, del
trasferimento o del cambiamento di
mansioni, dell’introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
Essa deve essere
periodicamente ripetuta
in relazione
all’evoluzione dei rischi
e all’insorgenza di nuovi
rischi
(Art. 37, comma 6).
Formazione quando
L’addestramento
Complesso delle attività dirette a
fare apprendere ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di
lavoro.
Mettiti alla prova!
Destinatari normativa
Le figure della sicurezza
Il modello di sicurezza in forma
partecipativa del D.lgs. n. 81 del 2008 è
basato sull’apporto di diverse figure
che, partecipando e/o collaborando
attivamente alla gestione della
prevenzione e protezione dei lavoratori,
contribuiscono al raggiungimento
dell’obiettivo di rendere più sicuro
l’ambiente di lavoro.
La formazione al centro
La formazione di sicurezza dei lavoratori viene disciplinata dagli
ACCORDI STATO REGIONE che le conferiscono l’importanza
fondamentale che ha.
Accordo stato regioni 2011
Risale al 21 dicembre 2011
Definisce la durata, contenuti e
modalità, della formazione sicurezza
da svolgere
La formazione dipende dal tipo di
rischio che ha l’attività aziendale:
basso, medio, alto
La formazione viene stabilita per
lavoratori, dirigenti, preposti.
L’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio
2012 individua le attrezzature di lavoro
per le quali occorre una specifica
abilitazione degli operatori, le modalità di
riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed
i requisiti minimi della formazione.
Aiuta a prevenire gli incidenti correlati
dall’utilizzo di attrezzature come gru, i
trattori, i carrelli elevatori, gli escavatori
idraulici.
Accordo stato regioni 2012
Schema organizzazione ente
DL
RSPP
ASPP
LAVORATORI
RLS
MEDICO
COMPETENTE
ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO
ADDETTI
EMERGENZE
DIRIGENTI
PREPOSTI
DL
Dirigente
Preposto
Lavoratori
Dirigente Dirigente
Preposto
Preposto
Lavoratori Lavoratori
Preposto
Schema organizzazione grnerale
Il datore di lavoro
Il DL è il titolare del rapporto di
lavoro o comunque il soggetto
responsabile dell’attività come
titolare dei poteri decisionali e di
spesa (art. 2 D.Lgs. n.81/2008)
Il DL non può delegare la
valutazione del rischio e la
designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione
La valutazione del rischio
Per quanto riguarda l’
oggetto della valutazione dei
rischi (art.28), essa”... deve
riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi
particolari, …
… tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre del 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151,
…
La valutazione del rischio
…nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e
quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso
cui viene resa la prestazione di
lavoro e i rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi…
La valutazione del rischio
… nei cantieri temporanei
o mobili, come definiti
all’art.89, comma 1,
lettera a), del presente
decreto, interessati da
attività di scavo.”
La valutazione del rischio
DL negli enti pubblici
L’individuazione del DL è ancora più
complessa negli enti pubblici dove
raramente c’è un unico depositario del
potere gestionale e di spesa; In questo
caso l’ente può redigere un modello
organizzativo utile a individuare il DL, o i
vari DL sulla base dei poteri assegnati;
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 aiuta a operare
questa individuazione.
Datore di lavoro
L’individuazione del DL non è scontata
perché dipende dagli effettivi poteri
esercitati e di spesa. Il DL deve
organizzare, prevenire, scegliere,
prendere provvedimenti, proteggere,
per eliminare o ridurre al minimo i rischi
Se il DL non dimostra di aver fatto tutto
ciò che è in suo potere per evitare
l’infortunio può diventare destinatario di
sanzioni penali o ammende
Mettiti alla prova!
Il DL
Dirigente
Il dirigente è il soggetto che
dirige le attività produttive
pur senza i poteri tipici del DL
Il dirigente organizza il
lavoro, controlla la
conformità.
Dirigente
Segnala le anomalie e
interviene a correggerle
laddove il suo potere di spesa lo
permette
In un sistema bene organizzato
esistono deleghe e attribuzioni
che delineano bene il campo di
attività e i poteri dei vari dirigenti
Dirigente: definizione di legge
Art. 2, c. 1 lett. d: Definizione di Dirigente
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
Mettiti alla prova!
Il Dirigente
Dirigente: obblighi
Attuazione delle misure di salute e
sicurezza
Valutazione delle capacità
professionali dei lavoratori e loro
assegnazione a mansioni adeguate
Istruzione, informazione,
formazione e se necessario
addestramento dei lavoratori, e controllo
dell’assimilazione delle nozioni
Dirigente: obblighi
Adozione di un
sistema di controllo e
vigilanza, anche
attraverso adeguato
numero di preposti
Nell’art. 18 sono
dettati i compiti di DL e
dirigenti
Dirigente: limiti incarichi
Il Dirigente risponde solo nei limiti
dell’incarico conferitogli e nella
misura dei mezzi economici di cui è
dotato
Nella maggior parte dei casi
l’attuazione delle misure di sicurezza
richiede solo atti di tipo
organizzativo che rientrano nei
poteri del Dirigente, che ne risponde
per quella parte.
Mettiti alla prova!
DL e Dirigente
I preposti sono le interfacce tra
DL/dirigenti e i lavoratori.
I preposti hanno obblighi di vigilanza e
controllo
Se il preposto viene a conoscenza di
situazioni che possono mettere a
rischio i lavoratori ha l’obbligo
di intervenire, segnalare o
interrompere le lavorazioni a seconda
dei casi.
Nell’art. 19 sono dettati i compiti dei
Preposti
Il preposto
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende all’ attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa
Preposto – Definizione del D.lgs.
81/08 Art. 2, c. 1 lett. e
Preposto: obblighi
Sovrintende affinché i
lavoratori adottino
adeguatamente le misure di
sicurezza;
Verifica la conformità di
macchinari e attrezzature
e impedisce gli usi pericolosi
Istruisce adeguatamente i
lavoratori per lo svolgimento in
sicurezza dei loro compiti;
Sorveglia i lavoratori affinché non
adottino comportamenti a rischio;
Segnala ai superiori (DL o
dirigente) le anomalie arrivando a
impedire le lavorazioni nei casi più
gravi.
Preposto: obblighi
Preposto: Art. 19, Comportamenti,
DPI, segnalazioni ai superiori.
a) il preposto deve: sovrintendere e
vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
Preposto: Art. 19, Controllo
competenze specifiche.
b) I preposti, […], devono
verificare affinché soltanto i
lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li
espongono ad un rischio
grave e specifico;
Preposto: Art. 19, Gestione
emergenze.
c) I preposti, […], devono
richiedere l’osservanza delle
misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
Mettiti alla prova!
Preposto obblighi
Preposto: Art. 19, Pericoli gravi
e immediati.
d) I preposti, […], devono informare
il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo
grave e
immediato circa il rischio stesso e
le disposizioni
prese o da prendere in materia di
protezione;
Preposto: Art. 19, Lavoro in
condizioni di pericolo.
e) I preposti, […], devono astenersi,
salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori
di
riprendere la loro attività in una
situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed
immediato;
Mettiti alla prova!
Segnalazioni in condizioni di
pericolo
Preposto: Art. 19 Segnalazione
anomalie e situazioni di rischio.
f) I preposti, […], devono segnalare
tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali
venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
Preposto: Art. 19, Corsi di
formazione.
g) I preposti, […], devono
frequentare appositi corsi di
formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37.
Nella maggior parte dei casi la
violazione degli articoli del T.U.
comporta sanzioni di natura
penale.
Preposto chi è
Identificazione del preposto:
Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini
ed istruzioni operative;
È subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro;
Si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e
sorvegliare l’attività di altri lavoratori ai suoi ordini
Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo
settore.
Il ruolo di preposto è scollegato dalla qualifica.
Mettiti alla prova!
Il preposto
Servizio prevenzione e
protezione
Il servizio prevenzione è un insieme
costituito da soggetti (ASPP) e un
responsabile (RSPP) con lo scopo
di:
Individuare e valutare i fattori di
rischio;
definire le misure di prevenzione
e protezione adatte ai rischi
rilevati;
Servizio prevenzione e
protezione
Elaborare procedure di
sicurezza e validare
istruzioni operative per le
diverse lavorazioni;
Proporre programmi di
informazione, formazione e
addestramento dei
lavoratori.
RSPP: responsabilità
Non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs.
81/08
Non risponde per i reati imputabili al datore
di lavoro, al dirigente o al preposto
Può essere comunque coinvolto nelle
indagini (e, nel caso, anche condannato)
laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame
sia scaturito da una sua omissione o
valutazione colposamente errata
ASPP: Addetti al servizio
Prevenzione e Protezione
Persone in possesso delle
capacità e dei requisiti
professionali, facenti parte del
servizio di prevenzione e
protezione;
L’ASPP coadiuva il RSPP
nell’espletare i compiti del SPP.
Gli ASPP devono essere in possesso di
un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria
superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative;
ASPP: Addetti al servizio
Prevenzione e Protezione
Mettiti alla prova!
Rspp e Aspp
Medico competente
Il medico competente (interno o
esterno) è un medico specializzato
in medicina del lavoro con compiti
e attribuzioni specifiche sulla
sorveglianza sanitaria e le
attività di prevenzione
dell’azienda;
Sono abilitati anche i medici legali
o igienisti.
E’ destinatario di sanzioni dal
D.Lgs. 81/08;
Il MC, il RSPP, ASPP, il DL e il
RLS si incontrano
periodicamente in una riunione
nella quale sono esaminate
vari aspetti della gestione di
igiene e sicurezza dell’azienda.
Medico competente
Mettiti alla prova!
Medico competente e ASPP
RLS: rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Il RLS è il soggetto eletto o
designato per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della
sicurezza.
È eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno nelle
aziende che occupano sino a 15
dipendenti;
È eletto tra le rappresentanze
sindacali (se ci sono) nelle
aziende che occupano oltre 15
dipendenti
Il numero degli RLS dipende dal
numero di dipendenti: 1 fino a
200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre
1000
RLS: rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Accede ai luoghi di lavoro in cui
si svolgono le lavorazioni;
è consultato sulla valutazione dei
rischi;
è consultato sulla designazione
delle figure di SSL e
sull'organizzazione della
formazione di cui all'art. 37 D.lgs
81/08;
RLS: compiti
RLS: compiti
riceve le informazioni e la
documentazione sulla
valutazione dei rischi e le misure
relative;
riceve una formazione adeguata
e partecipa alle riunioni
periodiche del servizio
prevenzione e protezione
Mettiti alla prova!
RLS
Lavoratore: definizione
Il lavoratore è la “persona che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari”.
Lavoratore: obblighi in
tema di sicurezza
rispettare le norme e le prescrizioni;
utilizzare correttamente
macchinari, attrezzature e DPI;
segnalare le anomalie;
collaborare all’attuazione delle
misure preventive e protettive.
Mettiti alla prova!
Il lavoratore
CHI COSA DESTINATARIO
DL Individua, forma, sorveglia Preposto
Individua, forma, sorveglia Dirigente
Sorveglia, forma Lavoratore
Nomina RSPP
Nomina ASPP
Forma-consulta RLS
Nomina MC
Nomina-informa Addetti a compiti
speciali
Informa ATS
Relazioni: il DL
CHI COSA DESTINATARIO
Preposto Segnala DL
Dirigente Segnala
Lavoratore Segnala
RSPP Assiste
RLS Segnala-assiste
MC Assiste
ATS Controlla-sanziona
Relazioni il DL
Relazioni: il lavoratore
CHI COSA DESTINATARIO
DL Sorveglia, forma , richiama Lavoratore
Dirigente Sorveglia, richiama
Preposto Controlla, richiama
ATS Controlla, sanziona
RLS Rappresenta su SSL
CHI COSA DESTINATARIO
Lavoratore Segnala DL
Segnala Dirigente
Segnala preposto
Segnala RSPP/MC
CHI COSA DESTINATARIO
DL Nomina RSPP
Dirigente Segnala
preposto Segnala
RLS Segnala
CHI COSA DESTINATARIO
RSPP Assiste DL
Si interfaccia Dirigente
Si interfaccia Preposto
Si Interfaccia Lavoratori
Domande
Indica le caratteristiche del dlgs 81/2008
Elenca gli attori fondamentali della sicurezza
Quali sono i principali obblighi dei lavoratori.
Quali sono i compiti che il datore di lavoro non puo’
delegare
Perché lo studente e’ considerato lavoratore ai fini del
dlgs 81/2008

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A1 normativa sicurezza def

  • 1.
  • 2. La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX, per arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza Le origini
  • 3. Il legislatore dell’epoca considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale. Le origini
  • 4. Mettiti alla prova! La normativa sulla sicurezza Come giocare: Inserisci il termine giusto per completare il gioco!
  • 5. La prima tutela del lavoro L’articolo 2087 del codice civile (1942) impone all’imprenditore di adottare: “nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
  • 6. La prima legge La prima disciplina organica risale alla seconda metà degli anni ’50, quando, in base alla legge delega del 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.
  • 7. La normativa anni ‘50 I quattro caratteri fondamentali della normativa erano: Lo scopo di realizzare la protezione obiettiva; Il principio di tassatività secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili e infungibili; Il criterio di presunzione assoluta di pericolo; Il primato assoluto delle esigenze di sicurezza
  • 8. Mettiti alla prova! La normativa anni ‘50
  • 10. Dopo la produzione normativa degli anni ‘50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ‘70 quando nello “Statuto dei lavoratori” viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati ad intervenire in materia di sicurezza La normativa anni ‘70
  • 11. “i lavoratori hanno l’obbligo di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”(art.9, legge 20 maggio1970, n. 300) La normativa anni ’70: lo “Statuto dei lavoratori”
  • 12. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 19 SETTEMBRE 1994
  • 13. La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 1, co. 1, lett. S) e si imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza individuale e collettiva del lavoro all’interno dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e alle misure richieste per fronteggiarli. La Formazione
  • 14. Nelle misure generali di tutela era collocata anche l’informazione dei lavoratori che riguardava: I rischi sulla sicurezza individuale e collettiva; Le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzioni e la protezione; I pericoli legati all’uso di sostanze pericolose; Le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio; I nominativi del RSPP e del medico competente. L’informazione del lavoratore
  • 15. Come giocare: completa il testo e poi gioca con noi al gioco dell’impiccato! Mettiti alla prova! La formazione
  • 16. L’addestramento L’addestramento serviva ad impratichire i lavoratori sull’uso pratico delle nozioni apprese con la formazione e l’informazione. Esso riguardava, ad esempio:  Le attrezzature di lavoro  L’uso dei dispositivi di protezione individuali  La protezione dagli agenti chimici
  • 17. Sistema rigido Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione; Eccessiva frammentazione legislativa Rispetto formale alla conformità Sistema flessibile Sistema orientato agli aspetti gestionali, organizzativi e alla prevenzione Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione L’evoluzione 1955 2008 Approccio COMMAND e CONTROL Approccio ORGANIZZATIVO e GESTIONALED.Lgs. 626/94 Approccio ORGANIZZATIVO e GESTIONALE D.Lgs. 81/08
  • 18. Mettiti alla prova! Formazione Come giocare: gioca al “Cruciverba” La formazione nel tempo
  • 19. IL Dlgs. 81/2008 aggiornato al Dlgs. 106/2009
  • 20. Nell’articolo 1, intitolato “Finalità”, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esse mirano a garantire l’uniformità della tutela nazionale, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Articolo 1
  • 21. L’attuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato, ma a tutte “le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”. (Art. 2, comma 1, lett. A) Destinatari normativa
  • 22. Le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi. Articolo 3
  • 23. Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (Art. 3, comma 8); Inoltre, per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia d Stato, i Vigili del fuoco o nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc., la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti. Articolo 3
  • 24. Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione precedente: Le nuove linee guida
  • 25. Una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro; La programmazione della gestione della sicurezza e vengono stabiliti gli obblighi della prevenzione; La partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con compiti meglio ridefiniti e specificati. Le nuove linee guida
  • 26. Informazione Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro È disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall’articolo 36. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
  • 27. Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro Rischi specifici, pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi Contenuti informazione
  • 28. Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi Nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente Contenuti informazione
  • 29. Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. La formazione
  • 30. Mettiti alla prova! Formazione Come giocare: gioca al “Milionario” terminando la scalata! La formazione
  • 31. Formazione quando In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di una somministrazione di lavoro, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
  • 32. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi (Art. 37, comma 6). Formazione quando
  • 33. L’addestramento Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
  • 35. Le figure della sicurezza Il modello di sicurezza in forma partecipativa del D.lgs. n. 81 del 2008 è basato sull’apporto di diverse figure che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di rendere più sicuro l’ambiente di lavoro.
  • 36. La formazione al centro La formazione di sicurezza dei lavoratori viene disciplinata dagli ACCORDI STATO REGIONE che le conferiscono l’importanza fondamentale che ha.
  • 37. Accordo stato regioni 2011 Risale al 21 dicembre 2011 Definisce la durata, contenuti e modalità, della formazione sicurezza da svolgere La formazione dipende dal tipo di rischio che ha l’attività aziendale: basso, medio, alto La formazione viene stabilita per lavoratori, dirigenti, preposti.
  • 38. L’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali occorre una specifica abilitazione degli operatori, le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della formazione. Aiuta a prevenire gli incidenti correlati dall’utilizzo di attrezzature come gru, i trattori, i carrelli elevatori, gli escavatori idraulici. Accordo stato regioni 2012
  • 41. Il datore di lavoro Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell’attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n.81/2008) Il DL non può delegare la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • 42. La valutazione del rischio Per quanto riguarda l’ oggetto della valutazione dei rischi (art.28), essa”... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, …
  • 43. … tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre del 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, … La valutazione del rischio
  • 44. …nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi… La valutazione del rischio
  • 45. … nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all’art.89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.” La valutazione del rischio
  • 46. DL negli enti pubblici L’individuazione del DL è ancora più complessa negli enti pubblici dove raramente c’è un unico depositario del potere gestionale e di spesa; In questo caso l’ente può redigere un modello organizzativo utile a individuare il DL, o i vari DL sulla base dei poteri assegnati; L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 aiuta a operare questa individuazione.
  • 47. Datore di lavoro L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri esercitati e di spesa. Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, per eliminare o ridurre al minimo i rischi Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio può diventare destinatario di sanzioni penali o ammende
  • 49. Dirigente Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità.
  • 50. Dirigente Segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti
  • 51. Dirigente: definizione di legge Art. 2, c. 1 lett. d: Definizione di Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
  • 53. Dirigente: obblighi Attuazione delle misure di salute e sicurezza Valutazione delle capacità professionali dei lavoratori e loro assegnazione a mansioni adeguate Istruzione, informazione, formazione e se necessario addestramento dei lavoratori, e controllo dell’assimilazione delle nozioni
  • 54. Dirigente: obblighi Adozione di un sistema di controllo e vigilanza, anche attraverso adeguato numero di preposti Nell’art. 18 sono dettati i compiti di DL e dirigenti
  • 55. Dirigente: limiti incarichi Il Dirigente risponde solo nei limiti dell’incarico conferitogli e nella misura dei mezzi economici di cui è dotato Nella maggior parte dei casi l’attuazione delle misure di sicurezza richiede solo atti di tipo organizzativo che rientrano nei poteri del Dirigente, che ne risponde per quella parte.
  • 56. Mettiti alla prova! DL e Dirigente
  • 57. I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori. I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi. Nell’art. 19 sono dettati i compiti dei Preposti Il preposto
  • 58. Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’ attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Preposto – Definizione del D.lgs. 81/08 Art. 2, c. 1 lett. e
  • 59. Preposto: obblighi Sovrintende affinché i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza; Verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi
  • 60. Istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti; Sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio; Segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi. Preposto: obblighi
  • 61. Preposto: Art. 19, Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori. a) il preposto deve: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • 62. Preposto: Art. 19, Controllo competenze specifiche. b) I preposti, […], devono verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • 63. Preposto: Art. 19, Gestione emergenze. c) I preposti, […], devono richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • 65. Preposto: Art. 19, Pericoli gravi e immediati. d) I preposti, […], devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • 66. Preposto: Art. 19, Lavoro in condizioni di pericolo. e) I preposti, […], devono astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • 67. Mettiti alla prova! Segnalazioni in condizioni di pericolo
  • 68. Preposto: Art. 19 Segnalazione anomalie e situazioni di rischio. f) I preposti, […], devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • 69. Preposto: Art. 19, Corsi di formazione. g) I preposti, […], devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Nella maggior parte dei casi la violazione degli articoli del T.U. comporta sanzioni di natura penale.
  • 70. Preposto chi è Identificazione del preposto: Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative; È subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro; Si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e sorvegliare l’attività di altri lavoratori ai suoi ordini Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore. Il ruolo di preposto è scollegato dalla qualifica.
  • 72. Servizio prevenzione e protezione Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di: Individuare e valutare i fattori di rischio; definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
  • 73. Servizio prevenzione e protezione Elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni; Proporre programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
  • 74. RSPP: responsabilità Non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08 Non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto Può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame sia scaturito da una sua omissione o valutazione colposamente errata
  • 75. ASPP: Addetti al servizio Prevenzione e Protezione Persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facenti parte del servizio di prevenzione e protezione; L’ASPP coadiuva il RSPP nell’espletare i compiti del SPP.
  • 76. Gli ASPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; ASPP: Addetti al servizio Prevenzione e Protezione
  • 78. Medico competente Il medico competente (interno o esterno) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda; Sono abilitati anche i medici legali o igienisti.
  • 79. E’ destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08; Il MC, il RSPP, ASPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda. Medico competente
  • 80. Mettiti alla prova! Medico competente e ASPP
  • 81. RLS: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza. È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti;
  • 82. È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti: 1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000 RLS: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • 83. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato sulla valutazione dei rischi; è consultato sulla designazione delle figure di SSL e sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 D.lgs 81/08; RLS: compiti
  • 84. RLS: compiti riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure relative; riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione
  • 86. Lavoratore: definizione Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
  • 87. Lavoratore: obblighi in tema di sicurezza rispettare le norme e le prescrizioni; utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI; segnalare le anomalie; collaborare all’attuazione delle misure preventive e protettive.
  • 89. CHI COSA DESTINATARIO DL Individua, forma, sorveglia Preposto Individua, forma, sorveglia Dirigente Sorveglia, forma Lavoratore Nomina RSPP Nomina ASPP Forma-consulta RLS Nomina MC Nomina-informa Addetti a compiti speciali Informa ATS Relazioni: il DL
  • 90. CHI COSA DESTINATARIO Preposto Segnala DL Dirigente Segnala Lavoratore Segnala RSPP Assiste RLS Segnala-assiste MC Assiste ATS Controlla-sanziona Relazioni il DL
  • 91. Relazioni: il lavoratore CHI COSA DESTINATARIO DL Sorveglia, forma , richiama Lavoratore Dirigente Sorveglia, richiama Preposto Controlla, richiama ATS Controlla, sanziona RLS Rappresenta su SSL CHI COSA DESTINATARIO Lavoratore Segnala DL Segnala Dirigente Segnala preposto Segnala RSPP/MC
  • 92. CHI COSA DESTINATARIO DL Nomina RSPP Dirigente Segnala preposto Segnala RLS Segnala CHI COSA DESTINATARIO RSPP Assiste DL Si interfaccia Dirigente Si interfaccia Preposto Si Interfaccia Lavoratori
  • 93. Domande Indica le caratteristiche del dlgs 81/2008 Elenca gli attori fondamentali della sicurezza Quali sono i principali obblighi dei lavoratori. Quali sono i compiti che il datore di lavoro non puo’ delegare Perché lo studente e’ considerato lavoratore ai fini del dlgs 81/2008