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Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
dott. ssa Paola de Vita,Dottore di ricerca in relazioni di lavoro internazionali e
comparate
Gli argomenti di questo modulo
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
• Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• previsioni accordo interconfederale confapi settembre 2011
• tutele dei lavoratori in casi particolari
• formazione, informazione e addestramento
• orario di lavoro
I compiti dell’RLS secondo la legge
• favorire la partecipazione dei lavoratori
• programmare le proprie attività
• acquisire consapevolezza dei propri bisogni formativi e informativi
• cooperare con le figure aziendali della prevenzione
• confrontarsi con il sindacato aziendale e territoriale
• dialogare con la rete territoriale delle istituzioni e parti sociali
• ricercare informazioni normative
• ricercare buone esperienza e procedure efficaci
Il decreto 81: la rappresentanza dei
lavoratori per la sicurezza nell’accordo
Confapi per RLS 2011
• La legge stabilisce che l’RLS è necessario: se non è stato eletto
quello aziendale, sarà assegnato l’RLS direttamente dal sistema
sindacale territoriale
• Nelle aziende fino a 15 lavoratori è, di norma, territoriale (Accordo
Confapi su RLS
• Il numero, le modalità di designazione e di elezione dell’RLS nonché
il tempo retribuito sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale
Accordo interconfederale RLS Confapi
2011(accordo interconfederale RLS PMI)
• Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova assunti presso
l’azienda purché il loro rapporto di lavoro abbia durata pari a quella
del mandato (3 anni)
• Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di RLS sono
riconosciute 40 ore di permesso annuo retribuite,
indipendentemente dalle dimensioni aziendali
Attribuzioni e compiti (art. 50 decreto 81)
• Il rappresentante dei lavoratori accede al luogo di lavoro
• Il diritto di accesso va esercitato rispettando i termini di preavviso
stabiliti nella contrattazione collettiva (almeno 24 ore), salvo il caso
di infortunio grave!
• Il datore di lavoro può opporre il solo limite rappresentato da
effettive esigenze di carattere tecnico produttivo
Diritto di accesso
• Per accedere l’RLS deve conoscere l’organizzazione dei luoghi
• Se accede a luoghi ad accesso limitato deve ricevere istruzioni,
formazione e addestramento adeguati, indossare eventuali DPI
• Deve essere riconosciuto dal personale di custodia a cui è
comunicato il nominativo
• Deve avere possibilità di confrontarsi con i lavoratori
Attribuzioni: consultazioni obbligatorie
• L’RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione del rischio, alla individuazione, programmazione
realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità
produttiva
• Consultare significa assumere decisioni ponendo domande in
modo da prendere decisioni più consapevoli!
• La mera firma del verbale da parte dell’RLS non è consultazione!
• Se non è stato consultato, l’RLS allora richiede una riunione
Consultazione preventiva su misure di
prevenzione (art.50 c.1 lettera b)
• La consultazione preventiva consiste soprattutto nella
identificazione dei rischi e dei pericoli, materie su cui il
contributo dell’RLS può essere molto importante !
• perché supera il gap ingegneristico e razionale del datore di lavoro
• es. porgli domande come : a quali attrezzature o macchine si può
attribuire la caratteristica della pericolosità per bordi taglienti?
Attribuzioni: consultazioni obbligatorie
• Deve essere consultato su designazione di RSPP, medico
competente, addetti emergenza e primo soccorso, .INOLTRE:!
• l’RLS può verificare l’ operato dell’RSPP nella valutazione del
rischio, elaborazione di misure di prevenzione, su sua fattiva
collaborazione o meno
• Sul medico competente: in caso di giudizio di inidoneità l’RLS può
collaborare alla individuazione di altra mansione!
• l’RLS è consultato sulla organizzazione della formazione quindi
chiede al datore di lavoro documenti relativi ai piani e
pianificazione formazione
Attribuzioni: la partecipazione attiva
• Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica (art. 9 Statuto Lavoratori)
• Formula proposte e osservazioni in occasioni di visite da parte delle autorità
competenti dalle quali è, di norma, sentito (organo vigilanza ASL, DPL, VF,
Protezione civile)
• Fa proposte sull’attività di prevenzione (es. richiede la rivalutazione del
rischio quando siano cambiate le condizioni)
• Partecipa alla riunione periodica (art. 35) (la riunione deve essere convocata
con un preavviso di 5 gg e l’RLS può richiedere una integrazione dell’ordine
del giorno)
• Già alcuni gg. prima si può far pervenire al datore di lavoro un elenco di
punti della riunione
La funzione di controllo da parte dell’RLS
• Consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione,
anche attraverso persone qualificate ed esperte messe a disposizione
dall’organismo paritetico (Accordo interconfederale Confapi)!
• Riceve informazioni e documentazione su valutazione rischio, le misure di
prevenzione, sostanze e preparati pericolosi, organizzazione e ambienti di lavoro
(es. accesso alle schede di rischio tecniche, al registro malattie e infortuni)
• riceve informazioni dai servizi di vigilanza (servizi di prevenzione presenti nelle
ASL o nelle DPL es. SPISAL che fornisce informazioni e assistenza all’RLS
sulla normativa applicabile)
• monitora la corretta sorveglianza sanitaria da parte del medico competente
(segnala al datore di lavoro e sollecita gli accertamenti sanitari)
• riceve una formazione specifica
• L’RLS riceve copia del DVR e del DUVRI
• Ricevuta la documentazione a supporto del DVR l’RLS deve disporre
di un tempo congruo per per analizzarla e verificare la veridicità di
quanto in essa contenuto
• Es. misurazione del rumore con riferimento a macchine non a
pieno regime o descrizione di procedure sul piano teorico non è
sufficiente!
• Necessario sentire l’esperienza diretta dei lavoratori
• I lavoratori e loro rappresentanti devono essere costantemente
coinvolti in merito alle misure di protezione da porre in atto
Coinvolgimento dell’RLS su valutazione
del rischio
Attribuzioni: vigilanza
• Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività
• Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi per attuarle non siano idonei a garantire la salute sul
lavoro
• L’approccio utilizzato deve essere quello collaborativo e solo in
ultima istanza il ricorso alle autorità competenti (ASL, DPL, Vigili
del Fuoco, Protezione Civile)
Organismi paritetici
L’RLS può fare ricorso all’organismo paritetico quando gli venga negato !
• il diritto di accesso ai luoghi di lavoro
• diritto di consultazione della documentazione
• diritto di informazione ,
• e disapplicazione di tutele legali e contrattuali
• L’organismo paritetico è organo di supporto alle imprese sulle misure di
prevenzione per la sicurezza e organo di prima istanza in caso di controversie
su diritti di rappresentanza, informazione consultazione
• indirizzo utile: info@confapi-industria.it
La tutela del Rappresentante dei lavoratori
• L’RLS non può subire pregiudizio per lo svolgimento del suo ruolo e
gode della tutela prevista dalla legge per le rappresentanze
sindacali (TITOLO III Statuto Lavoratori)
• Se subisce discriminazioni a causa del suo ruolo, tali atti
discriminatori sono nulli ai sensi dell’art. 15 Statuto Lavoratori!
• Si applicano le tutele previste dal titolo III dello Statuto Lavoratori,
es. trasferimento da unità produttiva all’altra senza nulla osta
dell’associazione sindacale di appartenenza è illegittimo
La partecipazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti (1)
• Contesto normativo: 11 considerando direttiva 389/1991: i
lavoratori e i loro rappresentanti devono contribuire, con una
partecipazione equilibrata, all’adozione delle necessarie misure di
protezione della sicurezza dei lavoratori
• E’ necessario sviluppare l’informazione, il dialogo e la
partecipazione equilibrata in materia di salute e sicurezza tra i datori
di lavoro e i lavoratori e/o loro rappresentanti
• Modello partecipativo non più rivendicativo ma collaborativo
• La base di qualsiasi modello di partecipazione è sempre la
conoscenza
La partecipazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti avviene mediante (2)
• Processo di valutazione del rischio
• Periodicità delle riunioni periodiche sulla salute e sicurezza
• Procedure di monitoraggio e verifica
• Formazione continua
Come realizzare un buon sistema di
individuazione, valutazione e gestione del
rischio
• Definire per iscritto gli obiettivi e il quadro delle responsabilità!
• Come risolvere eventuali controversie rivolgendosi ad organismi bilaterali!
• definire compiti e responsabilità di tutto il personale specializzato!
• vanno definite procedure di lavoro che tengano conto delle norme vigenti
e degli accordi, sia procedure di verifica!
• circolazione di informazioni nel sistema, sui bisogni di informazione dei
dipendenti!
• procedura di verifica dei risultati e valutazione del costante miglioramento
del sistema
Documento di valutazione rischio e
valutazione rischio interferenze
• Obbligo di consegna del documento di valutazione all’RLS (art. 18
decreto 81)
• Diritto dell’RLS alla consegna del documento anche su supporto
informatico
• Il documento va consultato esclusivamente in azienda!
• Di tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza, l’RLS deve
mantenere il segreto
Iniziative dell’RLS per promuovere la
partecipazione dei lavoratori (1)
1. Riunioni periodiche indette ogni due o tre mesi!
2. Monitoraggio degli infortuni verificatisi e degli incidenti mancati. Questo anche
in attuazione dell’obbligo dei lavoratori di segnalazione degli incidenti (art. 20
d. lgs. 81 del 2008)
3. Vanno indette riunioni con i lavoratori cui partecipa anche l’RLS per individuare
soluzioni temporanee
4. Durante le riunioni si chiudono gli interventi realizzati e si discutono gli avvii per
quelli da realizzare
5. Definizione di piani di formazione continua in collaborazione con gli organismi
paritetici relativi al ciclo di lavoro,che tengano conto delle carenze individuate ,
per promuovere la partecipazione e responsabilizzazione lavoratori
Rapporto dell’RLS con i lavoratori,
sindacato, organo di vigilanza
!
• Osservare i comportamenti eventualmente critici dei lavoratori e dare consigli in ottica
di miglioramento continuo
• Scambio di opinioni ed esperienze con Rls/Rlst che appartengono al medesimo settore
produttivo, dove emergono anche i bisogni formativi ed informativi degli RLS/RLST
• Strutture di coordinamento portano alla individuazione più rapida di soluzioni ai
problemi
• l’organo di vigilanza favorisce anche la disponibilità di formazione e informazione utile ,
pure sulla normativa applicabile
Rapporti con gli altri soggetti della
sicurezza
• Medico competente:l’RLS deve essere informato sul nominativo e
sul recapito del medico;
• in occasione della riunione periodica deve ricevere informazioni sui
risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati e sul
loro significato
• il medico formula il giudizio di idoneità alla mansione; verso il
giudizio è possibile fare ricorso allo Spresal dell’ ASL di competenza
entro 30 gg.
• RSPP: l’RLS deve ricevere informazioni su requisiti dell’RSPP e
addetti oltre al nominativo e recapiti, oltre che su programmi di
formazione e informazione che l’azienda porta avanti con l’RSPP
Valutazione del rischio per le piccole
imprese (Accordo interconfederale RLS
Confapi)
Prima del decreto 81 il datore di lavoro poteva fare una
autocertificazione della valutazione del rischio
• Ora la normativa sulle procedure standardizzate prevede descrizione
azienda, ciclo lavorativo, attività lavorativa, mansione!
• Valutazione rischi associati ai pericoli identificati
• Descrizione del programma di miglioramento
• L’RLS deve partecipare alla elaborazione e gestione del programma
e verificare la sua attuazione!
• L’RLS deve partecipare al costante aggiornamento del documento
Valutazione del rischio (decreto legislativo
81 del 2008 e decreto n. 106 del 2009)
La valutazione del deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro, ivi compresi quelli che riguardano lavoratori esposti a rischi
particolari tra cui :
• stress lavoro correlato, differenze di genere, età e provenienza da altri
Paesi
• Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale
• Valutazione del rischio specifico per le lavoratrici in stato di gravidanza
e in allattamento ex decreto 151/2001
Valutazione del rischio: stress lavoro
correlato
• Informazione formazione preliminare dei lavoratori sugli indicatori di
rilevamento dello stress, la tempistica, gli strumenti, i lavoratori interessati
• Valutazione preliminare considera gli eventi sentinella (in particolare le
assenze per malattia, eventi infortunistici, turn over), fattori di contesto
(ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione e sviluppo di carriera,
incertezza sulle prestazioni richieste) e di contenuto (orario di lavoro)
• Sui fattori di contesto e di contenuto si deve sentire l’RLS/RLST!
• Se non appaiono elementi di pericolo, il datore di lavoro si limita a fare la
valutazione nel DVR
• Nel caso si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato va fatta la
valutazione approfondita: nelle aziende di piccolissime dimensioni, invece
dei focal point si possono indire riunioni con i lavoratori
La formazione sullo stress lavoro correlato
• L’RLS deve essere formato sul percorso metodologico prima della
valutazione del rischio
• L’RLS può fare un sollecito al datore di lavoro per essere
consultato e coinvolto in merito alla valutazione dei rischi di
contesto e contenuto!
• RSPP secondo la legge deve svolgere solo 2 ore di formazione sul
generico tema dei rischi psico - sociali
• Se poi il datore di lavoro svolge direttamente il ruolo di RSPP deve
svolgere una formazione che va dalle 16 alle 48 ore (numero di ore
inadeguato)
Valutazione del rischio (art. 28 decreto 81):
differenze di genere
• Differenze di genere: dimensioni e volume della struttura corporea
fanno sì che l’esposizione ad etilene, piombo sia maggiormente
dannosa per le donne rispetto agli uomini!
• Essendo le donne più basse rispetto agli uomini, maggiore
intensificazione degli effetti delle vibrazioni!
• Rischi specifici dell’età fertile e e dell’età 45 - 55 anni!
• Pericolosità specifica legata ai turni di lavoro e al lavoro notturno
Tutela dei lavoratori atipici (art. 28 decreto
legislativo 106 del 2009)
• Per la prima volta i lavoratori con contratto di natura flessibile sono
destinatari di una tutela effettiva (art. 2 d. lgs. 81 del 2008 e art. 28 )
• rischi specifici del lavoro a termine (il contratto collettivo prevede
che i lavoratori a termine ricevano una formazione sufficiente e
adeguata sui rischi e mansioni svolte)
• Telelavoro: al telelavoratore è garantita la parità in materia di
interventi formativi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il
controllo delle norme sulla sicurezza è svolto dai soggetti della
legge 626/1994, previa informazione al lavoratore!
• Sono fornite alle organizzazioni territoriali informazioni
sull’andamento dell’istituto del telelavoro
Casi specifici (tutela dei lavoratori atipici)
• Lavoratori interinali: tutti gli obblighi di sicurezza sono a carico
dell’utilizzatore!
• lavoratori distaccati: ripartizione obbligo sicurezza tra distaccante e
distaccatario
• Lavoratori a progetto ( tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro solo se il lavoratore svolge la prestazione nel luogo di
lavoro del committente)
Tutela dei lavoratori in appalto
• Nel caso di presenza di lavoratori in appalto questi devono essere muniti della tessera di
riconoscimento
• L’impresa “committente” deve controllare l’idoneità tecnica dell’impresa “appaltatrice”
• è vietato l’appalto al ribasso
• devono essere indicati i costi della sicurezza e laddove manchi l’indicazione l’RLS può far
valere la nullità del contratto
• l’RLS può chiedere informazioni sull’idoneità tecnica delle ditte appaltatrici e sugli
eventuali rischi che il lavoro dato in appalto determina per i dipendenti
Casi specifici (lavoratrice in stato di
gravidanza)
• Il datore di lavoro deve svolgere una valutazione specifica e addizionale del rischio
(Allegato C decreto legislativo151/2001)
• Individuare i lavori vietati fino al 7 mese del figlio
• Di concerto con le altre figure delle prevenzione si valutano i rischi per la lavoratrice
madre (fisici, chimici, biologici)
• Si modificano le condizioni di lavoro e/o l’orario di lavoro!
• Se non è possibile , si verificano possibilità di spostamento ad altra mansione
previa informazione scritta ai servizi ispettivi del Ministero!
• La modifica potrà avvenire anche in peggioramento, mantenendo la retribuzione
iniziale.!
• Se non è possibile adibire ad altra mansione, la lavoratrice è interdetta dal lavoro.
Tutela della sicurezza dei minori
• L’assunzione del minore è subordinata all’effettuazione di una visita che accerti l’idoneità
alla specifica mansione
• La sorveglianza sanitaria è a carico del medico competente (se obbligatoria la sua
presenza) altrimenti dall’ASL territorialmente competente e deve essere svolta con
cadenza annuale fino al raggiungimento della maggiore età.!
• Nel valutare il rischio deve tenersi conto della minore consapevolezza del soggetto!
• L’orario di lavoro non deve superare le 8 ore giornaliere o 40 settimanali!
• Devono essere assicurati 2 giorni di riposo consecutivi comprendenti la domenica
(nelle attività dello spettacolo o del turismo il riposo settimanale può essere
concesso in giorno diverso dalla domenica)!
• I minori non possono essere impiegati per certe lavorazioni e per il lavoro notturno
(agenti fisici, chimici ecc)
Il lavoro notturno e la sua tutela
• E’ tale il lavoratore che durante il lavoro notturno svolga almeno 3 ore
del suo tempo di lavoro giornaliero o impiegato in modo normale o
che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo
di lavoro
• Divieto di adibire la donna al lavoro notturno dall’accertamento
dello stato di gravidanza fino a 3 anni di età del bambino, nonché i
minori.!
• Possono non accettare il lavoro notturno lavoratrice madre di figlio di età
fino a 3 anni, l’unico genitore affidatario di figlio di età inferiore a 12 anni,
il lavoratore con a carico un soggetto disabile
Il lavoro notturno e la sua tutela
• In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno , l’azienda deve
valutare il trasferimento al lavoro diurno, in altre mansioni e in altri
ruoli, se esiste la possibilità!
• I lavoratori notturni devono essere informati circa i servizi per la salute e
sicurezza ossia le misure predisposte dal datore di lavoro e i comportamenti
da tenere in caso di pericolo grave e immediato , le istruzioni da attuare per
la propria incolumità in caso di pericolo grave e immediato
• Il datore di lavoro, previa consultazione con l’RLS deve garantire servizi
di prevenzione e protezione adeguati al lavoro notturno che assicurino
un livello di servizi equivalente rispetto a quello previsto per il turno
diurno!
• Il limite giornaliero al lavoro notturno è di 8 ore; si tratta di un limite medio
Formazione lavoratori (neoassunti)
• Sulla formazione dei soggetti in line deve essere sempre consultato l’RLS (artl.50 d.lgs.
81/2008)!
• Per tutti i soggetti aziendali (lavoratori, preposti e dirigenti) occorre che il percorso
formativo sia svolto!
A. Anteriormente al momento dell’assunzione!
B. in caso di impossibilità, almeno contestualmente all’assunzione!
C. in caso di cambiamento di mansione o innovazione tecnologica!
• Formazione generale 4 ore per qualsiasi settore ; formazione specifica 4 8 o 12 ore
in base alla classe di rischio dell’azienda.!
• Aggiornamento minimo di 6 ore nel quinquennio per tutti (lavoratori, dirigenti,
preposti).
Le caratteristiche della formazione
!
• La formazione deve essere coerente rispetto alla valutazione del rischio fatta
dal datore di lavoro
• La formazione deve essere differenziata in base alla classe di rischio
dell’azienda, in base alle mansioni da svolgere (formazione generale 4 ore
più formazione specifica) aggiornamento quinquennale 6 ore!
• Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione se non è stato
adeguatamente formato(Cass. 5 novembre 2012 n. 18921)
• Nel contratto di somministrazione la formazione generale è a carico del
somministratore e quella specifica a carico dell’utilizzatore, salvo accordi
diversi.
Formazione lavoratori (Accordo Stato
Regioni 2011)
• Occorre controllare la piena corrispondenza tra le scelte operate dal responsabile del
percorso formativo e le problematiche aziendali!
• Coinvolgimento dell’RLS sulla formazione per tutti i soggetti della sicurezza (anche per
preposti e dirigenti)
• Per immigrati l’RLS può richiedere la documentazione relativa all’avvenuta prova di
verifica per conoscenza lingua veicolare!
• Deve essere individuato un responsabile del progetto formativo
• è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione
• La formazione generale e l’aggiornamento della formazione si possono svolgere anche in e
learning
• (prove durante il percorso e quella finale in presenza e il sistema deve consentire la
memorizzazione dei tempi di fruizione )
L’informazione e l’addestramento
• Informazione di base : rischi connessi all’attività dell’impresa in
generale; procedure su primo soccorso e antincendio, nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio
• Informazione specifica sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto
in relazione all’attività svolta, pericoli connessi all’uso di sostanze
pericolose, misure e attività di prevenzione adottate
• L’informazione deve essere facilmente comprensibile e per gli
stranieri deve essere previsto un test di comprensione della lingua
• addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro
Formazione RSPP (legge n. 99/2013)
• Modulo A: formazione di base per tutti RSPP e ASPP di 28 ore
• Modulo B: di specializzazione sui rischi specifici 48 ore
• Modulo C: 24 ore per la sola funzione di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
• aggiornamento 20 ore per gli ASPP e 40 per gli RSPP
• Se il datore vuole svolgere il ruolo di Responsabile deve svolgere un
corso di formazione della durata compresa tra 16 e 48 ore.
Formazione RSPP (accordo Stato Regioni
2011)
• L’RLS è consultato sulla nomina del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione
• L’RLS si può pronunciare sullo svolgimento dei ruoli previsti a carico
dell’RSPP, sul possesso dei titoli formativi, coerenza del percorso
formativo rispetto al codice ATECO azienda su obbligo di aggiornamento
formativo nelle scadenze previste
• Può e deve verificare che formazione sia fatta secondo la legge (obbligo
di consultazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera s e diritto di
consultazione ai sensi dell’art. 50 c.1 lett.c)
• Obbligo del datore di lavoro di dare preventiva comunicazione all’RLS
della decisione di svolgere direttamente i compiti del servizio di
prevenzione e protezione nelle aziende fino a 5 dip.
Formazione addetti prevenzione incendi e
primo soccorso
• Addetti gestione emergenze: formazione specifica e aggiornamento periodico La
durata dei corsi è correlata alla classe di rischio cui appartiene l’azienda
• Addetti antincendio: D.M. 388/03, corsi di 4, 8 o 12 ore in base alla classe di
rischio dell’azienda valutato dal datore di lavoro.
• L’RLS può chiedere informazioni sui corsi di formazione specifica e sulla reale
partecipazione al corso
• Nel caso non siano messe in evidenza percorsi di fuga o procedure di emergenza
o attrezzature comunica il problema al datore di lavoro e vigila sulle informazioni
date ai lavoratori sulle procedure di evacuazione!
• Addetti primo soccorso : D.M. 388 del 2003 prevede percorsi differenziati 12 o
16 ore in base a classificazione azienda (meno di 3 lavoratori che non rientrano
nel gruppo A) L’RLS può chiedere informazioni di merito sulla partecipazione al
corso
Diritto alla formazione RLS (Accordo
interconfederale 2011)
• L’RLS deve frequentare un percorso formativo di almeno 36 ore (di
cui 20 sui rischi minimi e 16 su rischi specifici e misure di
prevenzione e protezione)
• Aggiornamento di 8 ore annue
• La formazione avviene in collaborazione con gli organismi paretici,
durante orario di lavoro e senza vincoli economici per i
rappresentanti
• Se l’RLS ha dovuto firmare il DVR o essere consultato su altre
questioni prima della formazione può pretendere di apportare al
DVR modifiche o integrazioni o esprimere pareri scritti, alla luce
delle nozioni ricevute
Orario di lavoro nella legge (decreto
legislativo n. 66 del 2003)
• La legge (decreto 66 del 2003) prevede solo un periodo consecutivo di
riposo di 11 ore ma non prevede una durata massima giornaliera della
prestazione lavorativa, come in precedenza
• La durata massima dell’orario settimanale non potrà superare le 48 ore
“medie”!
• Questa medie non deve essere superata nell’arco temporale di 4 mesi o se lo
prevede la contrattazione collettiva anche nell’arco di 6 o 12 mesi
• Considerando le regole su riposi giornalieri, pause e riposo settimanale,
quindi la durata della prestazione settimanale non può superare le 77 ore!
• Banca delle ore: invece di pagare lo straordinario, viene creata questa banca
e a ciascuno diritto di godere di permessi al posto della remunerazione
L’orario di lavoro nella contrattazione
collettiva
• I contratti collettivi possono prevedere la durata della prestazione
settimanale inferiore a 40 ore
• La distribuzione dell’orario normale, riferendo la durata media della
prestazione ad un periodo non superiore all’anno
• Quindi superare la durata massima settimanale di 48 ore compreso lo
straordinario, e compensare nella settimana successiva con una
diminuzione oraria
• Esempio di rispetto della soglia media delle 48 ore settimanali: es. 4
settimane per 4 mesi tot ore lavorate 7 settimane a 52 ore e 9
settimane a 42 ore settimanali !
• 742 ore lavorate/16 …..46,37 ore lavorate in media su 4 mesi
Banche dati
• www.bollettinoadapt.it
• http://olympus.uniurb.it (normativa e informazioni sulla prevenzione)
• Banca dati Legis del Sirs Servizio informativo Rls di Bologna e
Ravenna (raccolta di direttive, leggi nazionali, normativa regionale
• RLS in opera , guida normativa della filcams lombardia
Fine del modulo
• Grazie per l’attenzione!

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  • 1. Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dott. ssa Paola de Vita,Dottore di ricerca in relazioni di lavoro internazionali e comparate
  • 2. Gli argomenti di questo modulo • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori • Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • previsioni accordo interconfederale confapi settembre 2011 • tutele dei lavoratori in casi particolari • formazione, informazione e addestramento • orario di lavoro
  • 3. I compiti dell’RLS secondo la legge • favorire la partecipazione dei lavoratori • programmare le proprie attività • acquisire consapevolezza dei propri bisogni formativi e informativi • cooperare con le figure aziendali della prevenzione • confrontarsi con il sindacato aziendale e territoriale • dialogare con la rete territoriale delle istituzioni e parti sociali • ricercare informazioni normative • ricercare buone esperienza e procedure efficaci
  • 4. Il decreto 81: la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nell’accordo Confapi per RLS 2011 • La legge stabilisce che l’RLS è necessario: se non è stato eletto quello aziendale, sarà assegnato l’RLS direttamente dal sistema sindacale territoriale • Nelle aziende fino a 15 lavoratori è, di norma, territoriale (Accordo Confapi su RLS • Il numero, le modalità di designazione e di elezione dell’RLS nonché il tempo retribuito sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
  • 5. Accordo interconfederale RLS Confapi 2011(accordo interconfederale RLS PMI) • Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova assunti presso l’azienda purché il loro rapporto di lavoro abbia durata pari a quella del mandato (3 anni) • Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di RLS sono riconosciute 40 ore di permesso annuo retribuite, indipendentemente dalle dimensioni aziendali
  • 6. Attribuzioni e compiti (art. 50 decreto 81) • Il rappresentante dei lavoratori accede al luogo di lavoro • Il diritto di accesso va esercitato rispettando i termini di preavviso stabiliti nella contrattazione collettiva (almeno 24 ore), salvo il caso di infortunio grave! • Il datore di lavoro può opporre il solo limite rappresentato da effettive esigenze di carattere tecnico produttivo
  • 7. Diritto di accesso • Per accedere l’RLS deve conoscere l’organizzazione dei luoghi • Se accede a luoghi ad accesso limitato deve ricevere istruzioni, formazione e addestramento adeguati, indossare eventuali DPI • Deve essere riconosciuto dal personale di custodia a cui è comunicato il nominativo • Deve avere possibilità di confrontarsi con i lavoratori
  • 8. Attribuzioni: consultazioni obbligatorie • L’RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, alla individuazione, programmazione realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva • Consultare significa assumere decisioni ponendo domande in modo da prendere decisioni più consapevoli! • La mera firma del verbale da parte dell’RLS non è consultazione! • Se non è stato consultato, l’RLS allora richiede una riunione
  • 9. Consultazione preventiva su misure di prevenzione (art.50 c.1 lettera b) • La consultazione preventiva consiste soprattutto nella identificazione dei rischi e dei pericoli, materie su cui il contributo dell’RLS può essere molto importante ! • perché supera il gap ingegneristico e razionale del datore di lavoro • es. porgli domande come : a quali attrezzature o macchine si può attribuire la caratteristica della pericolosità per bordi taglienti?
  • 10. Attribuzioni: consultazioni obbligatorie • Deve essere consultato su designazione di RSPP, medico competente, addetti emergenza e primo soccorso, .INOLTRE:! • l’RLS può verificare l’ operato dell’RSPP nella valutazione del rischio, elaborazione di misure di prevenzione, su sua fattiva collaborazione o meno • Sul medico competente: in caso di giudizio di inidoneità l’RLS può collaborare alla individuazione di altra mansione! • l’RLS è consultato sulla organizzazione della formazione quindi chiede al datore di lavoro documenti relativi ai piani e pianificazione formazione
  • 11. Attribuzioni: la partecipazione attiva • Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica (art. 9 Statuto Lavoratori) • Formula proposte e osservazioni in occasioni di visite da parte delle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito (organo vigilanza ASL, DPL, VF, Protezione civile) • Fa proposte sull’attività di prevenzione (es. richiede la rivalutazione del rischio quando siano cambiate le condizioni) • Partecipa alla riunione periodica (art. 35) (la riunione deve essere convocata con un preavviso di 5 gg e l’RLS può richiedere una integrazione dell’ordine del giorno) • Già alcuni gg. prima si può far pervenire al datore di lavoro un elenco di punti della riunione
  • 12. La funzione di controllo da parte dell’RLS • Consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione, anche attraverso persone qualificate ed esperte messe a disposizione dall’organismo paritetico (Accordo interconfederale Confapi)! • Riceve informazioni e documentazione su valutazione rischio, le misure di prevenzione, sostanze e preparati pericolosi, organizzazione e ambienti di lavoro (es. accesso alle schede di rischio tecniche, al registro malattie e infortuni) • riceve informazioni dai servizi di vigilanza (servizi di prevenzione presenti nelle ASL o nelle DPL es. SPISAL che fornisce informazioni e assistenza all’RLS sulla normativa applicabile) • monitora la corretta sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (segnala al datore di lavoro e sollecita gli accertamenti sanitari) • riceve una formazione specifica
  • 13. • L’RLS riceve copia del DVR e del DUVRI • Ricevuta la documentazione a supporto del DVR l’RLS deve disporre di un tempo congruo per per analizzarla e verificare la veridicità di quanto in essa contenuto • Es. misurazione del rumore con riferimento a macchine non a pieno regime o descrizione di procedure sul piano teorico non è sufficiente! • Necessario sentire l’esperienza diretta dei lavoratori • I lavoratori e loro rappresentanti devono essere costantemente coinvolti in merito alle misure di protezione da porre in atto Coinvolgimento dell’RLS su valutazione del rischio
  • 14. Attribuzioni: vigilanza • Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività • Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi per attuarle non siano idonei a garantire la salute sul lavoro • L’approccio utilizzato deve essere quello collaborativo e solo in ultima istanza il ricorso alle autorità competenti (ASL, DPL, Vigili del Fuoco, Protezione Civile)
  • 15. Organismi paritetici L’RLS può fare ricorso all’organismo paritetico quando gli venga negato ! • il diritto di accesso ai luoghi di lavoro • diritto di consultazione della documentazione • diritto di informazione , • e disapplicazione di tutele legali e contrattuali • L’organismo paritetico è organo di supporto alle imprese sulle misure di prevenzione per la sicurezza e organo di prima istanza in caso di controversie su diritti di rappresentanza, informazione consultazione • indirizzo utile: info@confapi-industria.it
  • 16. La tutela del Rappresentante dei lavoratori • L’RLS non può subire pregiudizio per lo svolgimento del suo ruolo e gode della tutela prevista dalla legge per le rappresentanze sindacali (TITOLO III Statuto Lavoratori) • Se subisce discriminazioni a causa del suo ruolo, tali atti discriminatori sono nulli ai sensi dell’art. 15 Statuto Lavoratori! • Si applicano le tutele previste dal titolo III dello Statuto Lavoratori, es. trasferimento da unità produttiva all’altra senza nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza è illegittimo
  • 17. La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (1) • Contesto normativo: 11 considerando direttiva 389/1991: i lavoratori e i loro rappresentanti devono contribuire, con una partecipazione equilibrata, all’adozione delle necessarie misure di protezione della sicurezza dei lavoratori • E’ necessario sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione equilibrata in materia di salute e sicurezza tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o loro rappresentanti • Modello partecipativo non più rivendicativo ma collaborativo • La base di qualsiasi modello di partecipazione è sempre la conoscenza
  • 18. La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avviene mediante (2) • Processo di valutazione del rischio • Periodicità delle riunioni periodiche sulla salute e sicurezza • Procedure di monitoraggio e verifica • Formazione continua
  • 19. Come realizzare un buon sistema di individuazione, valutazione e gestione del rischio • Definire per iscritto gli obiettivi e il quadro delle responsabilità! • Come risolvere eventuali controversie rivolgendosi ad organismi bilaterali! • definire compiti e responsabilità di tutto il personale specializzato! • vanno definite procedure di lavoro che tengano conto delle norme vigenti e degli accordi, sia procedure di verifica! • circolazione di informazioni nel sistema, sui bisogni di informazione dei dipendenti! • procedura di verifica dei risultati e valutazione del costante miglioramento del sistema
  • 20. Documento di valutazione rischio e valutazione rischio interferenze • Obbligo di consegna del documento di valutazione all’RLS (art. 18 decreto 81) • Diritto dell’RLS alla consegna del documento anche su supporto informatico • Il documento va consultato esclusivamente in azienda! • Di tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza, l’RLS deve mantenere il segreto
  • 21. Iniziative dell’RLS per promuovere la partecipazione dei lavoratori (1) 1. Riunioni periodiche indette ogni due o tre mesi! 2. Monitoraggio degli infortuni verificatisi e degli incidenti mancati. Questo anche in attuazione dell’obbligo dei lavoratori di segnalazione degli incidenti (art. 20 d. lgs. 81 del 2008) 3. Vanno indette riunioni con i lavoratori cui partecipa anche l’RLS per individuare soluzioni temporanee 4. Durante le riunioni si chiudono gli interventi realizzati e si discutono gli avvii per quelli da realizzare 5. Definizione di piani di formazione continua in collaborazione con gli organismi paritetici relativi al ciclo di lavoro,che tengano conto delle carenze individuate , per promuovere la partecipazione e responsabilizzazione lavoratori
  • 22. Rapporto dell’RLS con i lavoratori, sindacato, organo di vigilanza ! • Osservare i comportamenti eventualmente critici dei lavoratori e dare consigli in ottica di miglioramento continuo • Scambio di opinioni ed esperienze con Rls/Rlst che appartengono al medesimo settore produttivo, dove emergono anche i bisogni formativi ed informativi degli RLS/RLST • Strutture di coordinamento portano alla individuazione più rapida di soluzioni ai problemi • l’organo di vigilanza favorisce anche la disponibilità di formazione e informazione utile , pure sulla normativa applicabile
  • 23. Rapporti con gli altri soggetti della sicurezza • Medico competente:l’RLS deve essere informato sul nominativo e sul recapito del medico; • in occasione della riunione periodica deve ricevere informazioni sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati e sul loro significato • il medico formula il giudizio di idoneità alla mansione; verso il giudizio è possibile fare ricorso allo Spresal dell’ ASL di competenza entro 30 gg. • RSPP: l’RLS deve ricevere informazioni su requisiti dell’RSPP e addetti oltre al nominativo e recapiti, oltre che su programmi di formazione e informazione che l’azienda porta avanti con l’RSPP
  • 24. Valutazione del rischio per le piccole imprese (Accordo interconfederale RLS Confapi) Prima del decreto 81 il datore di lavoro poteva fare una autocertificazione della valutazione del rischio • Ora la normativa sulle procedure standardizzate prevede descrizione azienda, ciclo lavorativo, attività lavorativa, mansione! • Valutazione rischi associati ai pericoli identificati • Descrizione del programma di miglioramento • L’RLS deve partecipare alla elaborazione e gestione del programma e verificare la sua attuazione! • L’RLS deve partecipare al costante aggiornamento del documento
  • 25. Valutazione del rischio (decreto legislativo 81 del 2008 e decreto n. 106 del 2009) La valutazione del deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli che riguardano lavoratori esposti a rischi particolari tra cui : • stress lavoro correlato, differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi • Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale • Valutazione del rischio specifico per le lavoratrici in stato di gravidanza e in allattamento ex decreto 151/2001
  • 26. Valutazione del rischio: stress lavoro correlato • Informazione formazione preliminare dei lavoratori sugli indicatori di rilevamento dello stress, la tempistica, gli strumenti, i lavoratori interessati • Valutazione preliminare considera gli eventi sentinella (in particolare le assenze per malattia, eventi infortunistici, turn over), fattori di contesto (ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione e sviluppo di carriera, incertezza sulle prestazioni richieste) e di contenuto (orario di lavoro) • Sui fattori di contesto e di contenuto si deve sentire l’RLS/RLST! • Se non appaiono elementi di pericolo, il datore di lavoro si limita a fare la valutazione nel DVR • Nel caso si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato va fatta la valutazione approfondita: nelle aziende di piccolissime dimensioni, invece dei focal point si possono indire riunioni con i lavoratori
  • 27. La formazione sullo stress lavoro correlato • L’RLS deve essere formato sul percorso metodologico prima della valutazione del rischio • L’RLS può fare un sollecito al datore di lavoro per essere consultato e coinvolto in merito alla valutazione dei rischi di contesto e contenuto! • RSPP secondo la legge deve svolgere solo 2 ore di formazione sul generico tema dei rischi psico - sociali • Se poi il datore di lavoro svolge direttamente il ruolo di RSPP deve svolgere una formazione che va dalle 16 alle 48 ore (numero di ore inadeguato)
  • 28. Valutazione del rischio (art. 28 decreto 81): differenze di genere • Differenze di genere: dimensioni e volume della struttura corporea fanno sì che l’esposizione ad etilene, piombo sia maggiormente dannosa per le donne rispetto agli uomini! • Essendo le donne più basse rispetto agli uomini, maggiore intensificazione degli effetti delle vibrazioni! • Rischi specifici dell’età fertile e e dell’età 45 - 55 anni! • Pericolosità specifica legata ai turni di lavoro e al lavoro notturno
  • 29. Tutela dei lavoratori atipici (art. 28 decreto legislativo 106 del 2009) • Per la prima volta i lavoratori con contratto di natura flessibile sono destinatari di una tutela effettiva (art. 2 d. lgs. 81 del 2008 e art. 28 ) • rischi specifici del lavoro a termine (il contratto collettivo prevede che i lavoratori a termine ricevano una formazione sufficiente e adeguata sui rischi e mansioni svolte) • Telelavoro: al telelavoratore è garantita la parità in materia di interventi formativi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il controllo delle norme sulla sicurezza è svolto dai soggetti della legge 626/1994, previa informazione al lavoratore! • Sono fornite alle organizzazioni territoriali informazioni sull’andamento dell’istituto del telelavoro
  • 30. Casi specifici (tutela dei lavoratori atipici) • Lavoratori interinali: tutti gli obblighi di sicurezza sono a carico dell’utilizzatore! • lavoratori distaccati: ripartizione obbligo sicurezza tra distaccante e distaccatario • Lavoratori a progetto ( tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro solo se il lavoratore svolge la prestazione nel luogo di lavoro del committente)
  • 31. Tutela dei lavoratori in appalto • Nel caso di presenza di lavoratori in appalto questi devono essere muniti della tessera di riconoscimento • L’impresa “committente” deve controllare l’idoneità tecnica dell’impresa “appaltatrice” • è vietato l’appalto al ribasso • devono essere indicati i costi della sicurezza e laddove manchi l’indicazione l’RLS può far valere la nullità del contratto • l’RLS può chiedere informazioni sull’idoneità tecnica delle ditte appaltatrici e sugli eventuali rischi che il lavoro dato in appalto determina per i dipendenti
  • 32. Casi specifici (lavoratrice in stato di gravidanza) • Il datore di lavoro deve svolgere una valutazione specifica e addizionale del rischio (Allegato C decreto legislativo151/2001) • Individuare i lavori vietati fino al 7 mese del figlio • Di concerto con le altre figure delle prevenzione si valutano i rischi per la lavoratrice madre (fisici, chimici, biologici) • Si modificano le condizioni di lavoro e/o l’orario di lavoro! • Se non è possibile , si verificano possibilità di spostamento ad altra mansione previa informazione scritta ai servizi ispettivi del Ministero! • La modifica potrà avvenire anche in peggioramento, mantenendo la retribuzione iniziale.! • Se non è possibile adibire ad altra mansione, la lavoratrice è interdetta dal lavoro.
  • 33. Tutela della sicurezza dei minori • L’assunzione del minore è subordinata all’effettuazione di una visita che accerti l’idoneità alla specifica mansione • La sorveglianza sanitaria è a carico del medico competente (se obbligatoria la sua presenza) altrimenti dall’ASL territorialmente competente e deve essere svolta con cadenza annuale fino al raggiungimento della maggiore età.! • Nel valutare il rischio deve tenersi conto della minore consapevolezza del soggetto! • L’orario di lavoro non deve superare le 8 ore giornaliere o 40 settimanali! • Devono essere assicurati 2 giorni di riposo consecutivi comprendenti la domenica (nelle attività dello spettacolo o del turismo il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica)! • I minori non possono essere impiegati per certe lavorazioni e per il lavoro notturno (agenti fisici, chimici ecc)
  • 34. Il lavoro notturno e la sua tutela • E’ tale il lavoratore che durante il lavoro notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero o impiegato in modo normale o che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro • Divieto di adibire la donna al lavoro notturno dall’accertamento dello stato di gravidanza fino a 3 anni di età del bambino, nonché i minori.! • Possono non accettare il lavoro notturno lavoratrice madre di figlio di età fino a 3 anni, l’unico genitore affidatario di figlio di età inferiore a 12 anni, il lavoratore con a carico un soggetto disabile
  • 35. Il lavoro notturno e la sua tutela • In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno , l’azienda deve valutare il trasferimento al lavoro diurno, in altre mansioni e in altri ruoli, se esiste la possibilità! • I lavoratori notturni devono essere informati circa i servizi per la salute e sicurezza ossia le misure predisposte dal datore di lavoro e i comportamenti da tenere in caso di pericolo grave e immediato , le istruzioni da attuare per la propria incolumità in caso di pericolo grave e immediato • Il datore di lavoro, previa consultazione con l’RLS deve garantire servizi di prevenzione e protezione adeguati al lavoro notturno che assicurino un livello di servizi equivalente rispetto a quello previsto per il turno diurno! • Il limite giornaliero al lavoro notturno è di 8 ore; si tratta di un limite medio
  • 36. Formazione lavoratori (neoassunti) • Sulla formazione dei soggetti in line deve essere sempre consultato l’RLS (artl.50 d.lgs. 81/2008)! • Per tutti i soggetti aziendali (lavoratori, preposti e dirigenti) occorre che il percorso formativo sia svolto! A. Anteriormente al momento dell’assunzione! B. in caso di impossibilità, almeno contestualmente all’assunzione! C. in caso di cambiamento di mansione o innovazione tecnologica! • Formazione generale 4 ore per qualsiasi settore ; formazione specifica 4 8 o 12 ore in base alla classe di rischio dell’azienda.! • Aggiornamento minimo di 6 ore nel quinquennio per tutti (lavoratori, dirigenti, preposti).
  • 37. Le caratteristiche della formazione ! • La formazione deve essere coerente rispetto alla valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro • La formazione deve essere differenziata in base alla classe di rischio dell’azienda, in base alle mansioni da svolgere (formazione generale 4 ore più formazione specifica) aggiornamento quinquennale 6 ore! • Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione se non è stato adeguatamente formato(Cass. 5 novembre 2012 n. 18921) • Nel contratto di somministrazione la formazione generale è a carico del somministratore e quella specifica a carico dell’utilizzatore, salvo accordi diversi.
  • 38. Formazione lavoratori (Accordo Stato Regioni 2011) • Occorre controllare la piena corrispondenza tra le scelte operate dal responsabile del percorso formativo e le problematiche aziendali! • Coinvolgimento dell’RLS sulla formazione per tutti i soggetti della sicurezza (anche per preposti e dirigenti) • Per immigrati l’RLS può richiedere la documentazione relativa all’avvenuta prova di verifica per conoscenza lingua veicolare! • Deve essere individuato un responsabile del progetto formativo • è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione • La formazione generale e l’aggiornamento della formazione si possono svolgere anche in e learning • (prove durante il percorso e quella finale in presenza e il sistema deve consentire la memorizzazione dei tempi di fruizione )
  • 39. L’informazione e l’addestramento • Informazione di base : rischi connessi all’attività dell’impresa in generale; procedure su primo soccorso e antincendio, nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio • Informazione specifica sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose, misure e attività di prevenzione adottate • L’informazione deve essere facilmente comprensibile e per gli stranieri deve essere previsto un test di comprensione della lingua • addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro
  • 40. Formazione RSPP (legge n. 99/2013) • Modulo A: formazione di base per tutti RSPP e ASPP di 28 ore • Modulo B: di specializzazione sui rischi specifici 48 ore • Modulo C: 24 ore per la sola funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione • aggiornamento 20 ore per gli ASPP e 40 per gli RSPP • Se il datore vuole svolgere il ruolo di Responsabile deve svolgere un corso di formazione della durata compresa tra 16 e 48 ore.
  • 41. Formazione RSPP (accordo Stato Regioni 2011) • L’RLS è consultato sulla nomina del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione • L’RLS si può pronunciare sullo svolgimento dei ruoli previsti a carico dell’RSPP, sul possesso dei titoli formativi, coerenza del percorso formativo rispetto al codice ATECO azienda su obbligo di aggiornamento formativo nelle scadenze previste • Può e deve verificare che formazione sia fatta secondo la legge (obbligo di consultazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera s e diritto di consultazione ai sensi dell’art. 50 c.1 lett.c) • Obbligo del datore di lavoro di dare preventiva comunicazione all’RLS della decisione di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende fino a 5 dip.
  • 42. Formazione addetti prevenzione incendi e primo soccorso • Addetti gestione emergenze: formazione specifica e aggiornamento periodico La durata dei corsi è correlata alla classe di rischio cui appartiene l’azienda • Addetti antincendio: D.M. 388/03, corsi di 4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio dell’azienda valutato dal datore di lavoro. • L’RLS può chiedere informazioni sui corsi di formazione specifica e sulla reale partecipazione al corso • Nel caso non siano messe in evidenza percorsi di fuga o procedure di emergenza o attrezzature comunica il problema al datore di lavoro e vigila sulle informazioni date ai lavoratori sulle procedure di evacuazione! • Addetti primo soccorso : D.M. 388 del 2003 prevede percorsi differenziati 12 o 16 ore in base a classificazione azienda (meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) L’RLS può chiedere informazioni di merito sulla partecipazione al corso
  • 43. Diritto alla formazione RLS (Accordo interconfederale 2011) • L’RLS deve frequentare un percorso formativo di almeno 36 ore (di cui 20 sui rischi minimi e 16 su rischi specifici e misure di prevenzione e protezione) • Aggiornamento di 8 ore annue • La formazione avviene in collaborazione con gli organismi paretici, durante orario di lavoro e senza vincoli economici per i rappresentanti • Se l’RLS ha dovuto firmare il DVR o essere consultato su altre questioni prima della formazione può pretendere di apportare al DVR modifiche o integrazioni o esprimere pareri scritti, alla luce delle nozioni ricevute
  • 44. Orario di lavoro nella legge (decreto legislativo n. 66 del 2003) • La legge (decreto 66 del 2003) prevede solo un periodo consecutivo di riposo di 11 ore ma non prevede una durata massima giornaliera della prestazione lavorativa, come in precedenza • La durata massima dell’orario settimanale non potrà superare le 48 ore “medie”! • Questa medie non deve essere superata nell’arco temporale di 4 mesi o se lo prevede la contrattazione collettiva anche nell’arco di 6 o 12 mesi • Considerando le regole su riposi giornalieri, pause e riposo settimanale, quindi la durata della prestazione settimanale non può superare le 77 ore! • Banca delle ore: invece di pagare lo straordinario, viene creata questa banca e a ciascuno diritto di godere di permessi al posto della remunerazione
  • 45. L’orario di lavoro nella contrattazione collettiva • I contratti collettivi possono prevedere la durata della prestazione settimanale inferiore a 40 ore • La distribuzione dell’orario normale, riferendo la durata media della prestazione ad un periodo non superiore all’anno • Quindi superare la durata massima settimanale di 48 ore compreso lo straordinario, e compensare nella settimana successiva con una diminuzione oraria • Esempio di rispetto della soglia media delle 48 ore settimanali: es. 4 settimane per 4 mesi tot ore lavorate 7 settimane a 52 ore e 9 settimane a 42 ore settimanali ! • 742 ore lavorate/16 …..46,37 ore lavorate in media su 4 mesi
  • 46. Banche dati • www.bollettinoadapt.it • http://olympus.uniurb.it (normativa e informazioni sulla prevenzione) • Banca dati Legis del Sirs Servizio informativo Rls di Bologna e Ravenna (raccolta di direttive, leggi nazionali, normativa regionale • RLS in opera , guida normativa della filcams lombardia
  • 47. Fine del modulo • Grazie per l’attenzione!