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Una nuova legislazione sui controlli ufficiali a prova di futuro
Published on April 7, 2019
Fabrizio de Stefani
Lean thinker, Hygienic designer and Food defender
Premessa
Le norme di controllo ufficiali dell'UE sono un elemento chiave della governance della filiera agroalimentare
in Europa, riconosciute a livello mondiale come esempio di migliori pratiche.
Tali norme forniscono alle autorità nazionali preposte e alla Commissione i poteri necessari per garantire l'effettiva applicazione dei requisiti
normativi e meccanismi che consentono la piena cooperazione di tutte le parti coinvolte nell'assicurare la corretta applicazione della legge oltre
i confini nazionali.
Ci troviamo oggi alla vigilia dell'applicazione effettiva del nuovo Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera
agroalimentare che dispiegherà sensibili effetti sulla nostra attività di controllo ufficiale alla fine di quest'anno (14 dic. 2019).
Nel documento si analizzano gli aspetti salienti di questa materia per essere pronti ad affrontare il cambiamento che si profila.
Sommario
Premessa.................................................................................................................................................................................1
Situazione attuale: il Regolamento attuale (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali ...................................................3
Elementi chiave del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali: ............................................................3
La nuova legislazione sui controlli ufficiali.......................................................................................................................3
La struttura del Regolamento (UE) 2017/625: ...........................................................................................................4
Documenti correlati.........................................................................................................................................................7
Principali elementi del regolamento (UE) 2017/625..................................................................................................8
Lo stato dell'arte in Italia .................................................................................................................................................. 19
Situazione attuale: il Regolamento attuale (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali
Il Regolamento (CE) n. 882/2004 mira a creare un approccio integrato e uniforme ai controlli ufficiali lungo la filiera
agroalimentare. Il suo scopo è consentire alle autorità competenti dei paesi dell'UE di verificare l'osservanza della legislazione
sugli alimenti e i mangimi e di:
• prevenire o eliminare i rischi che possono insorgere, direttamente o attraverso l'ambiente, per gli esseri umani e gli
animali o ridurre tali rischi a un livello accettabile;
• garantire pratiche eque per quanto riguarda gli scambi di alimenti e mangimi;
• garantire la protezione degli interessi dei consumatori , compresa l'etichettatura di alimenti e mangimi e qualsiasi altra
forma di informazione destinata ai consumatori.
Elementi chiave del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali:
• i controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati regolarmente, in base al rischio e con frequenza appropriata;
• i controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati in tutte le fasi della catena alimentare sui prodotti nazionali, nonché
sulle importazioni e sulle esportazioni;
• le autorità competenti possono delegare compiti specifici agli organismi di controllo ufficiali, a determinate
condizioni;
• sono stabilite norme specifiche per i controlli ufficiali effettuati sui prodotti importati;
• la formazione regolare per il personale dell'autorità competente è un obbligo per i paesi dell'UE;
• il programma di formazione per il personale delle autorità competenti è finanziato dall'Unione europea ( migliore
formazione per alimenti più sicuri );
• quadro per la designazione dei laboratori di riferimento dell'UE ;
• norme sull'elaborazione e l'attuazione di piani di controllo nazionali pluriennali elaborati dagli Stati membri per
garantire l'effettiva attuazione del regolamento;
• possibilità di piani di controllo coordinati su base ad hoc.
La nuova legislazione sui controlli ufficiali
Il 15 marzo 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali
lungo la filiera agroalimentare. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 aprile 2017
ed è entrato in vigore il 27 aprile 2017.
Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali
dell’Unione europea (UE) volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare per la protezione della salute
umana, della salute e del benessere degli animali, e della sanità delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva,
introduce un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle misure esecutive lungo la filiera agroalimentare
e rafforza il principio dei controlli basati sul rischio.
Il nuovo regolamento estende il campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, riguardando i controlli ufficiali
effettuati dalle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per verificare la conformità alle norme sulla filiera
agroalimentare in una serie di aree, fra cui:
• alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione;
• l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell’ambiente per la produzione di alimenti e mangimi;
• mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e
dell’uso;
• salute e benessere degli animali;
• sanità delle piante ad esclusione dei materiali di riproduzione delle piante
• produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici;
• sottoprodotti di origine animale;
• pratiche fraudolente e ingannevoli relative alle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli individuate nel
corso dei controlli effettuati ai sensi delle norme di commercializzazione della politica agricola comune (Regolamento
(UE) n 1306/2013).
Il regolamento riguarda inoltre le importazioni di determinati animali e merci:
• provenienti dall’esterno dell’Unione e soggetti ai controlli ai posti di controllo frontalieri dell’UE;
• merci vendute via Internet.
Il nuovo Regolamento comporta:
• l’abrogazione dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché
delle direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
• la modifica, nel rispetto delle norme di controllo, dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio
Le nuove regole sui controlli ufficiali si applicano in modo graduale fino al 14 dicembre 2019 per quanto riguarda la maggior
parte degli articoli del regolamento, quali quelli relativi all’ambito di applicazione, alle definizioni, alle norme per le autorità
competenti, al finanziamento dei controlli ufficiali e alle azioni esecutive delle autorità competenti.
La gradualità di applicazione garantisce il rispetto e la sincronia con le disposizioni previste dai regolamenti (UE)
429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (entrato in vigore il 21 aprile 2016 e applicabile dal 21 Aprile 2021)
e (UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (applicabile dal 14
Dicembre 2019) e altri atti normativi che regolano la sicurezza degli alimenti.
La struttura del Regolamento (UE) 2017/625:
TITOLO I - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
TITOLO II - CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI
CAPO I - Autorità competenti
CAPO II - Controlli ufficiali
Sezione I - Requisiti generali
Sezione II - Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori
CAPO III - Delega di determinati compiti delle autorità competenti
CAPO IV - Campionamento, analisi, prove e diagnosi
CAPO V - Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione
Sezione I - Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero
ai sensi della sezione ii
Sezione II - Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri
Sezione III - Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano
nell’Unione
Sezione IV - Approvazione dei controlli pre-esportazione
Sezione V - Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi
Sezione VI - Misure specifiche
CAPO VI - Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali
CAPO VII - Certificazione ufficiale
TITOLO III - LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO
TITOLO IV - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE
TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI
TITOLO VI - ATTIVITÀ DELL’UNIONE
CAPO I - Controlli della Commissione
CAPO II - Condizioni per l’entrata nell’Unione di animali e merci
CAPO III - Formazione del personale delle autorità competenti e di altre autorità
CAPO IV - Sistema per il trattamento delle informazioni
TITOLO VII - AZIONI ESECUTIVE
CAPO I - Azioni delle autorità competenti e sanzioni
CAPO II - Misure di verifica dell’attuazione dell’Unione
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I - Disposizioni procedurali
CAPO II - Disposizioni transitorie e finali
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
Le nuove regole diventeranno gradualmente applicabili con la data di applicazione principale il 14 dicembre 2019.
Le diverse date di applicazione sono riportate nella tabella seguente.
Documenti correlati
• Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1–208). Cfr. la versione consolidata.
• Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni
per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante
e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio,
i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la
direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del
Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pagg. 1–32). Cfr. la versione consolidata.
• Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pagg. 1–29). Cfr. la versione consolidata.
• Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309
del 24.11.2009, pagg. 1–50). Cfr. la versione consolidata.
• Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante
l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pagg. 1–30).
• Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pagg. 1–33). Cfr. la versione consolidata.
• Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini (versione codificata) (GU L 47 del 18.2.2009, pagg. 5–13)
• Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei
vitelli (versione codificata) (GU L 10 del 15.1.2009, pagg. 7–13)
• Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pagg. 19–28)
• Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica
la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pagg. 1–16). Cfr. la versione consolidata.
• Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto
e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n.
1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pagg. 1–44).
• Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline
ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pagg. 53–57). Cfr. la versione consolidata.
• Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU
L 221 dell’8.8.1998, pagg. 23–27). Cfr. la versione consolidata.
Per ulteriori informazioni, consultare: Applicazione delle norme lungo la filiera agroalimentare nell’UE - scheda informativa (Commissione
europea).
Principali elementi del regolamento (UE) 2017/625
Gli elementi principali e i cambiamenti in questo nuovo regolamento sono descritti di seguito.
Scopo
Estensione del campo di applicazione: norme in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, salute delle piante e prodotti di
origine animale. Chiarificazione per prodotti organici e prodotti fitosanitari.
Il campo di applicazione del nuovo regolamento è stato ampliato e riguarderà ora i controlli ufficiali per verificare la conformità
con la normativa in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, salute delle piante e prodotti di origine
animale.
L'estensione del campo di applicazione per coprire anche la salute delle piante e i sottoprodotti di origine animale introdurrà
un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle pertinenti misure di applicazione lungo l'intera filiera
agroalimentare. Anche le imprese e le autorità preposte all'applicazione delle norme beneficeranno di un quadro semplificato
che integra le norme di controllo ufficiali in un unico regolamento.
Il nuovo regolamento, al fine di superare determinate ambiguità giuridiche, ripristina chiaramente che i prodotti biologici e
fitosanitari rientrano nel suo ambito di applicazione.
In base all'attuale regime di controllo ufficiale (vale a dire il regolamento (CE) n. 882/2004), il nuovo regolamento non
riguarderà la verifica del rispetto delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per i quali
sono stati istituiti sistemi di controllo stabiliti. Il nuovo regolamento si applicherà ai controlli effettuati ai sensi delle norme
sugli standard di commercializzazione (vale a dire l'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013) allo scopo di individuare
possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli che comportano norme di commercializzazione di prodotti agricoli.
Il regolamento, salvo diversamente disposto, chiarisce che si applica anche ad altre attività ufficiali. Si tratta di attività diverse
dai controlli ufficiali che, ad esempio, mirano a verificare la presenza di malattie degli animali o di organismi nocivi ai vegetali
o prevenire o eliminare tali malattie o parassiti.
Approccio basato sul rischio
Approccio completamente basato sui rischi ai controlli ufficiali. Ridurre al minimo l'onere per gli operatori.
L'approccio ai controlli basato sul rischio è mantenuto. Le disposizioni chiariscono che le autorità competenti nella
pianificazione dei loro controlli devono tenere conto delle precedenti attestazioni di conformità
dell'operatore e dell'affidabilità degli stessi controlli dell’operatore, compresi quelli eseguiti dall'operatore o eseguiti da una
terza parte su richiesta dell'operatore, come nel caso di sistemi privati di assicurazione della qualità.
Una nuova disposizione chiarisce che i controlli ufficiali devono essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'onere per le
imprese.
Un nuovo elemento chiave per rafforzare la lotta contro le frodi è l'obbligo per le autorità competenti di tener conto
della probabilità di comportamenti fraudolenti e ingannevoli al momento di decidere la frequenza appropriata dei controlli.
In particolare, le autorità competenti nell'esecuzione dei controlli e nell'adeguamento delle loro frequenze dovrebbero tener
conto della probabilità che i consumatori possano essere indotti in errore riguardo alle proprietà, alla qualità, alla composizione
o al paese di provenienza degli alimenti acquistati.
Categorizzazione in base al rischio degli OSA/OSM
Le nuove norme contenute nel Regolamento ufficiale di controllo (UE) 2017/625 (RCU.625) sostituiscono, tra l’altro, quelle
contenute nel Regolamento (CE) n. 882/2004 (RCU.882), comprese quelle inerenti la categorizzazione in base al rischio.
Le norme contenute nel nuovo Regolamento si applicheranno in via principale a decorrere dal 14 dicembre 2019, con una
finestra temporale di adeguamento di poco superiore ad un anno.
In base all’articolo 9 “Norme generali in materia di controlli ufficiali” paragrafo 1 del RCU.625 “Le autorità competenti
effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:
a) dei rischi identificati associati:
I. ad animali e merci;
II. alle attività sotto il controllo degli operatori;
III. al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
IV. all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità
degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o,
nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;
b) di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla
natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di
provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;
c) dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
d) dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso,
regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
e
e) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo
2”.
Una parziale concordanza dei precetti tra il nuovo RCU.625 con i precetti del regolamento RCU.882, fermo restando la
diversità nel campo di applicazione tra i due regolamenti, è rinvenibile tra:
• l’articolo 9 (1) a) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) a) del RCU.882
• l’articolo 9 (1) c) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) b) del RCU.882
• l’articolo 9 (1) d) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) c) del RCU.882
• l’articolo 9 (1) e) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) d) del RCU.882.
Da sottolineare che nell’articolo 9 (1) d) del Regolamento ufficiale di controllo (UE) 2017/625 è rinvenibile una novità rispetto all’articolato del
Reg. 882 nella parte che prevede che, costituisce parametro di valutazione “l’affidabilità dei risultati dei controlli effettuati […] da terzi su loro
richiesta, compresi, se del caso [where appropriate], regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa
[…]”. Sebbene siano necessari, nelle opportune sedi istituzionali, tutti gli approfondimenti del caso, non vi è dubbio
che il precetto apre la strada a nuovi, ed in parte inesplorati scenari, per quanto riguarda la rilevanza della
normazione e delle specifiche tecniche/norme ai fini della vigilanza sui mercati della filiera agroalimentare da parte
delle Autorità competenti. (A. Menditto 2018)
Controlli ufficiali sui processi e sulle attività dell'operatore
Controlli effettuati in tutte le fasi della produzione, lavorazione, distribuzione e utilizzo. Registro degli operatori.
Il nuovo regolamento chiarisce che le autorità competenti hanno il potere di effettuare controlli ufficiali su tutti gli operatori
in tutte le fasi della produzione, della lavorazione, della distribuzione e dell'uso di animali, merci, sostanze, materiali o oggetti
disciplinati dalle norme della filiera agroalimentare.
Al fine di massimizzare l'efficienza dei controlli, il regolamento impone alle autorità competenti di istituire e tenere un registro
aggiornato degli operatori soggetti ai controlli ufficiali.
Gli operatori dovranno fornire alle autorità competenti dettagli aggiornati sul loro nome, sulle attività specifiche che svolgono,
comprese le attività intraprese mediante comunicazioni a distanza (come le vendite telefoniche e via Internet) e i posti sotto il
loro controllo.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, se esiste già un elenco o un registro di operatori per altri scopi, le autorità competenti
possono utilizzare l'elenco o il registro esistente. Inoltre, alcune categorie di operatori, per i quali la registrazione sarebbe
sproporzionata rispetto al livello di rischio posto dalle attività dell'operatore, possono essere esentate mediante atto delegato.
Trasparenza dei controlli ufficiali - Maggiore responsabilità delle autorità competenti
Maggiore trasparenza, possibilità di pubblicare i risultati dei controlli e stabilire schemi di rating.
Le nuove disposizioni migliorano la trasparenza dei controlli ufficiali e aumentano la responsabilità delle autorità competenti
verso i consumatori e gli operatori, consentendo loro di ottenere informazioni, sul modo in cui le regole della filiera
agroalimentare sono applicate e applicate. Per esempio:
• Al fine di informare l'opinione pubblica in merito all'efficacia dei sistemi di controllo, le autorità competenti saranno
tenute a pubblicare, almeno una volta all'anno, informazioni pertinenti sull'organizzazione e sull'esecuzione dei
controlli ufficiali1.
• Le autorità competenti devono garantire una pubblicazione regolare e tempestiva dei risultati dei controlli
ufficiali; queste pubblicazioni devono specificare il tipo e il numero di controlli, i casi di non conformità osservati e
i casi in cui sono state adottate misure di esecuzione e sono state imposte sanzioni
• Le autorità competenti avranno la possibilità di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'esito dei
controlli ufficiali sui singoli operatori, purché l'operatore abbia la possibilità di commentare tali informazioni e le
osservazioni dell'operatore si riflettano nelle informazioni pubblicate.
• Nuove regole consentono alle autorità competenti di fornire informazioni pubblicamente disponibili sui sistemi di
schemi di rating2 per gli operatori, sulla base dell'esito dei controlli ufficiali.
• Le autorità competenti in sede di classificazione del rischio dell’impresa tengono conto dell’affidabilità̀ e dei risultati
dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione
di qualità̀ privati3.
• I criteri di valutazione devono essere obiettivi, equi e trasparenti in modo che i consumatori siano meglio informati
sul livello di conformità delle imprese (produttori, dettaglianti, ristoranti).
Delega dei compiti di controllo delle autorità competenti
Chiarimento sulla possibilità di delegare compiti di controllo ufficiali e altre attività ufficiali a organismi delegati o a persone fisiche. Condizioni per
la delega.
Secondo il nuovo regolamento, le norme sulla delega dei compiti di controllo ufficiali rimangono sostanzialmente le
stesse. Tuttavia, è specificato che la delega può essere fatta a organismi delegati o a una persona fisica. Nuove disposizioni
disciplinano anche la delega di compiti specifici per quanto riguarda altre attività ufficiali.
Le condizioni da rispettare per la delega di determinati compiti di controllo ufficiali includono:
• la delega deve essere scritta e contenere una descrizione accurata dei compiti che l'organismo delegato deve eseguire;
• l'organismo delegato deve disporre delle competenze necessarie, delle attrezzature, del personale adeguatamente
qualificato ed esperto per eseguire il controllo;
• l'organismo delegato deve essere imparziale, esente da conflitti di interesse e accreditato conformemente alle norme
pertinenti ai compiti di controllo da eseguire;
• deve essere garantito un coordinamento efficace tra l'autorità delegante e l'organismo delegato.
1 Articolo 11 - Trasparenza dei controlli ufficiali
2 «rating»: una classificazione degli operatori fondata sulla valuta zione della loro corrispondenza ai criteri di rating
3 Articolo 9 - Norme generali in materia di controlli ufficiali
1. Le autorità̀ competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in
considerazione:
c) [...]
d) dell’affidabilità̀ e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di
certificazione di qualità̀ privati, al fine di accertare la conformità̀ alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
e) [...]
Le autorità competenti devono organizzare audit o ispezioni dell'ente o della persona fisica delegato e, se l'autorità competente
ritiene che l'organismo delegato o la persona fisica non soddisfi le condizioni necessarie, la delega deve essere ritirata in tutto
o in parte.
Non è possibile delegare la responsabilità di intraprendere azioni in caso di non conformità accertata (ad esempio misure di
esecuzione). Tali azioni possono essere intraprese solo dall'autorità competente pertinente.
Obblighi degli operatori
Gli operatori, durante i controlli ufficiali, sono tenuti ad assistere e cooperare con il personale dell'autorità competente. Più
specificamente, nella misura necessaria per eseguire i controlli ufficiali, gli operatori devono dare accesso allo staff dell'autorità
competente ai loro:
• attrezzature,
• mezzi di trasporto,
• locali,
• computer,
• documenti e ogni altra informazione pertinente
• animali e merci sotto il loro controllo
Laboratori ufficiali
Designazione dei laboratori.
Deroghe permanenti e temporanee dall'accreditamento obbligatorio.
Il regolamento stabilisce norme per la designazione dei laboratori che effettuano analisi, prove o diagnosi per i controlli ufficiali
e le condizioni da designare. L'accreditamento secondo EN ISO / IEC 17025 rimarrà una condizione obbligatoria per la
designazione di tutti i laboratori di controllo ufficiali.
Deroghe permanenti all'accreditamento obbligatorio dei laboratori ufficiali di controllo possono essere introdotte dalle
autorità competenti per i laboratori con un campo di attività limitato (ad esempio, la ricerca di Trichine nelle carni).
La deroga temporanea dall'accreditamento obbligatorio può essere introdotta per metodi di analisi, test o diagnosi, che non
sono coperti dall'accreditamento. La deroga temporanea potrà essere consentita a limitate condizioni specifiche come ad
esempio:
• situazioni di emergenza
• quando il metodo è nuovamente richiesto dalla legislazione dell'UE.
I laboratori ufficiali, su richiesta dell'Autorità Competente, devono rendere disponibili al pubblico l’elenco dei metodi utilizzati
per analisi, test o diagnosi.
Laboratori e centri di riferimento
Alla Commissione sarà conferito il potere di istituire laboratori di riferimento dell'UE (EU Reference Laboratories - EURLs)
in quei settori in cui è riconosciuta l'esigenza di promuovere pratiche uniformi e affidabilità dei metodi di analisi, test e diagnosi.
La decisione di istituire un EURL sarà presa da un atto delegato che coinvolge il Parlamento europeo e la designazione
effettiva sarà attuata dalla Commissione. Ciò aumenterà notevolmente l'apertura e la trasparenza del processo di
selezione. La designazione sarà valida per (un minimo di cinque anni); la Commissione riesaminerà regolarmente il mandato e
le operazioni dell'EURL. Nel nuovo testo del regolamento sono chiaramente definite norme dettagliate sui compiti dell'EURL.
Nuovi centri di riferimento dell'UE per il benessere degli animali saranno istituiti per fornire assistenza coordinata agli Stati
membri nel campo del benessere degli animali entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento. Le attività includono:
• svolgere studi scientifici e tecnici;
• condurre corsi di formazione e divulgare risultati di ricerca e innovazioni tecniche;
• fornire consulenza scientifica e tecnica per lo sviluppo e l'applicazione di indicatori di benessere degli animali.
Inoltre, il regolamento prevede la possibilità di istituire centri di riferimento dell'UE per l'autenticità e l'integrità della filiera
agroalimentare, di fornire le conoscenze specializzate in relazione ai metodi di rilevamento delle pratiche fraudolente o
ingannevoli e di analisi specifiche volte a identificare le aree del catena agroalimentare potenzialmente vulnerabile alle frodi.
Campionamento, analisi, test e diagnosi
Chiarimento sulla cascata di metodi da utilizzare per campionamento, analisi, test e diagnosi.
Il nuovo regolamento chiarisce che le norme sui metodi di campionamento, analisi, prove e diagnosi saranno applicabili ai
controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali in tutti i settori disciplinati dal regolamento. La cascata di metodi utilizzati per il
campionamento, l'analisi, i test e la diagnosi è chiarita e appare come segue:
1. Metodi conformi alle pertinenti norme dell'Unione
2. Se non ci sono regole dell'Unione, devono essere utilizzati i seguenti metodi:
a. metodi conformi alle regole o ai protocolli riconosciuti a livello internazionale, compresi quelli accettati dal Comitato
europeo di normalizzazione (CEN), o
b. metodi sviluppati e raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati conformemente ai
protocolli scientifici accettati a livello internazionale.
In assenza delle regole o dei protocolli di cui sopra:
1. Metodi conformi alle norme pertinenti stabilite a livello nazionale.
2. In assenza delle regole di cui sopra:
c. Metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori nazionali di riferimento e convalidati conformemente ai
protocolli scientifici accettati a livello internazionale; o
d. Altri metodi convalidati con metodi intra-laboratorio, in conformità con i protocolli scientifici esistenti internazionalmente
accettati.
Controlli di frontiera
Quadro comune per l'esecuzione di controlli alle frontiere su animali e merci che entrano nell'UE.
Il regolamento stabilisce un approccio integrato ai controlli delle importazioni eliminando l'attuale frammentazione dei
requisiti. Si applicano regole comuni ai controlli effettuati alle frontiere di animali, prodotti di origine animale, piante e altri
prodotti e merci che devono essere controllati prima di entrare nell'UE.
Il sistema di controllo delle importazioni sarà maggiormente basato sul rischio e mirato. Quindi sarà meno oneroso sia per le
Autorità Competenti sia le imprese.
Un elenco di animali e merci soggetti a controlli sistematici alle frontiere si baserà sulle norme vigenti.
I posti di controllo di frontiera (Border Control Posts - BCPs) sostituiranno i diversi posti di ispezione di frontiera (Border
Inspection Posts - BIPs) e i punti di entrata designati (Designated Points of Entry - DPEs) che attualmente svolgono compiti
di controllo di frontiera. I requisiti minimi per le attrezzature, le attrezzature e le qualifiche del personale si applicano a tutti i
posti di controllo alle frontiere.
Tutte le partite da presentare ai posti di controllo frontalieri saranno sottoposte a controlli documentali. L'identità e i controlli
fisici saranno effettuati con una frequenza che dipende dal rischio connesso a specifici animali o merci. I criteri per
determinare e modificare la frequenza dei tassi saranno stabiliti dalla Commissione.
In linea di principio, tutti i controlli saranno effettuati presso il posto di controllo di frontiera in cui arriva la
spedizione. Tuttavia, la Commissione è autorizzata a stabilire i casi e le condizioni in cui sono consentite le divergenze da
questo principio. Per esempio, il trasporto in avanti (onward transportation) di animali e/o merci verso la destinazione finale
può essere autorizzato, in attesa dei risultati dei controlli fisici da parte dei laboratori (ove richiesto), e nei casi in cui i controlli
d'identità possono essere determinati da un esperto lontano dal posto di controllo frontaliero.
Un documento unico standard, il documento sanitario comune di accesso - DSCE (Common Health Entry Document -
CHED), sarà utilizzato dagli operatori per la notifica preventiva delle partite. Sarà trasmesso al posto di controllo frontaliero
attraverso un nuovo sistema computerizzato integrato per i controlli ufficiali (Integrated Management System for Official
Controls, IMSOC).
In particolare, consentirà l'integrazione di tutti i sistemi informatici esistenti, per ottimizzare la gestione e lo scambio di
informazioni, dati e documenti necessari per l'applicazione delle regole della filiera agroalimentare.
In particolare, IMSOC consentirà l'integrazione di tutti i sistemi informatici esistenti (TRACES, RASFF, Europhyt
Administrative Assistance and Cooperation System - AAC), per ottimizzare la gestione e lo scambio di informazioni, dati e
documenti necessari per l'applicazione delle regole della filiera agroalimentare.
Le nuove disposizioni richiederanno una stretta cooperazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre
autorità coinvolte nei controlli degli animali e delle merci provenienti da paesi terzi per garantire uno scambio tempestivo delle
informazioni pertinenti. La Commissione è autorizzata a descrivere dettagliatamente il funzionamento di tale cooperazione.
Certificazione ufficiale
Quadro uniforme e armonizzato per la certificazione ufficiale.
Il nuovo regolamento introduce una serie di norme generali al fine di creare un quadro uniforme e armonizzato per la
certificazione ufficiale tra gli Stati membri in tutti i settori, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Queste
regole si applicano anche alla certificazione per le esportazioni verso paesi terzi.
I requisiti per emettere certificati ufficiali includono che le autorità competenti rilasciano certificati ufficiali e designano i
funzionari di certificazione che devono essere imparziali, liberi da conflitti di interesse e adeguatamente formati.
I certificati ufficiali devono essere autentici, precisi e non possono essere firmati quando sono vuoti o incompleti. I certificati
possono solo confermare i risultati dei controlli ufficiali e devono consentire l'identificazione della persona che li ha firmati.
Alcune aree richiedono l'emissione di attestati, come la salute delle piante, dove l'attestato si riferisce anche ai passaporti delle
piante; questo deve essere fatto dagli operatori o dall'autorità competente.
I requisiti degli ufficiali di attestazione sono gli stessi di quelli che rilasciano certificati ufficiali.
Assistenza amministrativa e cooperazione
Meccanismo rafforzato per l'assistenza amministrativa e la cooperazione.
Il nuovo regolamento chiarisce e rafforza le norme in materia di cooperazione e assistenza amministrativa degli Stati
membri, al fine di consentire alle autorità competenti di affrontare efficacemente le violazioni transfrontaliere.
Una delle novità del regolamento è l'obbligo specifico per gli Stati membri di facilitare lo scambio di informazioni tra
le autorità competenti e altre autorità di controllo, quali i pubblici ministeri, in merito a possibili casi di non conformità. Ciò
consentirà una più rapida ed efficiente ricerca della non conformità.
Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo generale di rafforzare la cooperazione e l'assistenza tra gli Stati membri, sarà istituito un
sistema di informazione elettronico.
Finanziamento di controlli ufficiali e altre attività ufficiali
Commissioni obbligatorie per alcuni controlli ufficiali. Elenco degli elementi di costo da prendere in considerazione nel calcolo delle commissioni.
Maggiore trasparenza
Il regolamento mantiene il requisito generale secondo cui gli Stati membri devono garantire che siano disponibili risorse
finanziarie adeguate per fornire al personale e alle altre risorse necessarie affinché l'autorità competente esegua i controlli
ufficiali e altre attività ufficiali.
Le tasse obbligatorie saranno applicate agli operatori per determinati controlli ufficiali.
a. controlli ufficiali effettuati nei macelli, nei laboratori di sezionamento, sulla produzione lattiero casearia e sulla
produzione e immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b. controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (o, se consentito, a punti di controllo diversi dai posti di controllo
frontalieri) su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, piante e
prodotti vegetali;
c. controlli ufficiali sulle merci provenienti da paesi terzi sulla base del rischio posto;
d. controlli ufficiali alle frontiere di animali e merci soggetti a misure di emergenza o per i quali sono state stabilite
condizioni o misure per entrare nell'Unione;
e. controlli ufficiali per verificare le condizioni per l'approvazione dei locali per mangimi (mangimifici);
f. controlli ufficiali inizialmente non previsti, necessari per dare seguito alle non conformità.
Metodi di calcolo
A. Per calcolare l'importo delle commissioni per i controlli di cui ai punti a) e b) sopra, le autorità competenti avranno la
possibilità di scegliere uno dei seguenti metodi:
1) tariffe fissate in modo forfettario calcolate sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un
determinato periodo di tempo e applicate a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che un'attività di
controllo ufficiale sia svolta presso i singoli locali dell'operatore durante il periodo di riferimento. Gli Stati membri
saranno tenuti a prendere in considerazione l'impatto delle dimensioni e del tipo di impresa interessata e il rischio
connesso a tali imprese;
2) compensi calcolati sulla base dei costi effettivi di ogni singolo controllo e applicati specificamente agli operatori
soggetti al controllo;
3) compensi basati sugli importi previsti dal regolamento (dettagliato in ALLEGATO IV). Tali importi non
costituiscono più le tariffe minime previste dall'attuale regime del regolamento (CE) n. 882/2004.
4) compensi basati sugli importi previsti dal regolamento (dettagliato in ALLEGATO IV). Tali importi non
costituiscono più le tariffe minime previste dall'attuale regime del regolamento (CE) n. 882/2004.
B. Per i controlli ufficiali di cui ai precedenti punti da c) a f), le autorità competenti recupereranno il costo effettivo dei
controlli.
Elementi di costo
Il regolamento chiarisce di quali elementi di costo devono tenere conto le autorità competenti nel calcolo delle tasse. Richiede
inoltre agli Stati membri di consultare le parti interessate in merito ai metodi generali utilizzati per calcolare le tasse o gli oneri.
Nel determinare le tariffe, le autorità competenti tengono conto delle spese salariali, di sicurezza sociale, pensionistiche e
assicurative del personale di supporto e amministrativo (nonché del personale che esegue fisicamente controlli ufficiali); lo
stesso vale per i costi dei servizi addebitati alle autorità competenti dagli organismi delegati per i controlli ufficiali loro delegati.
Trasparenza
Nuove disposizioni sulla trasparenza impongono agli Stati membri di rendere pubblici:
• il metodo e i dati utilizzati per stabilire le tariffe;
• l'importo della tariffa applicata a ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre
attività ufficiali;
• la ripartizione dei costi;
• l’identità delle autorità o degli enti incaricati della riscossione delle tariffe.
La maggiore trasparenza contribuirà a rafforzare la responsabilità delle autorità competenti per i consumatori e le imprese e a
promuovere una maggiore coerenza nell'applicazione delle tariffe in tutta l'UE.
Azioni di esecuzione da parte delle autorità competenti
Un campo di applicazione più ampio si riflette in un elenco non esaustivo e modificato di azioni di controllo.
Il regolamento mantiene i requisiti attuali in base ai quali le azioni intraprese dalle autorità competenti devono garantire che
l'operatore ponga rimedio all'inosservanza. Le autorità competenti devono tenere conto della natura della non conformità e
delle precedenti attestazioni di conformità dell'operatore al momento di decidere quale azione intraprendere.
Tuttavia, l'elenco non esaustivo delle attuali misure di applicazione è esteso per riflettere l'ambito più ampio del nuovo
regolamento. Ad esempio, l'elenco delle misure includerà ora:
• la restrizione o il divieto di movimentazione degli animali;
• la macellazione o l'abbattimento di animali a condizione che sia la misura più appropriata per salvaguardare la salute pubblica e
la salute e il benessere degli animali;
• la chiusura del sito web dell'operatore.
Misure di applicazione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare una serie di misure laddove vi siano prove del fatto che il sistema di controlli
in uno Stato membro si trova in gravi difficoltà al punto da costituire un rischio diffuso per la catena agroalimentare e lo Stato
membro non ha affrontato il problema carenze entro un termine stabilito dalla Commissione. Tra questi figurano, ad esempio,
il divieto di immettere sul mercato animali o merci compromessi, il loro trasporto e la sospensione dei controlli ufficiali presso
il posto di controllo frontaliero in cui si verificano gravi compromissioni.
Sanzioni
Regole rafforzate sulle sanzioni finanziarie per pratiche fraudolente o ingannevoli. Nuove disposizioni per la protezione degli informatori.
Per dissuadere i comportamenti fraudolenti e promuovere una concorrenza leale tra le imprese, il regolamento
introduce norme più severe per le sanzioni finanziarie imposte dagli Stati membri. Tali sanzioni dovranno corrispondere
(riflettere) al vantaggio economico dell'operatore (derivato dall’inosservanza) o una percentuale del fatturato dell’operatore.
Il regolamento introduce anche nuove disposizioni per proteggere gli informatori per incoraggiare e facilitare la segnalazione
di non conformità. Agli Stati membri sarà richiesto di disporre di un meccanismo che almeno includa:
• procedure per ricevere le segnalazioni di infrazioni e il loro seguito;
• adeguata protezione del segnalatore (whistle-blower) contro ritorsioni, discriminazioni e ogni altro tipo di
trattamento ingiusto;
• protezione dei dati dei whistle-blowers in conformità con le leggi dell'Unione e nazionali.
Regole di controllo specifiche per settore
Il regolamento di controllo ufficiale abroga una serie di disposizioni di controllo ufficiali settoriali in diversi atti al fine di
incorporare i requisiti corrispondenti nell'ambito delle proprie norme. Ciò riguarda le disposizioni sul controllo delle
disposizioni di controllo su:
• prodotti di origine animale
• residui di sostanze negli alimenti e nei mangimi
• animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
• requisiti di benessere per gli animali
• salute delle piante
• prodotti fitosanitari
• OGM per produzione di alimenti / mangimi + alimenti / mangimi
• denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite
Ulteriori norme su questi argomenti, sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, nonché sui nuovi
rischi identificati in relazione agli alimenti e ai mangimi possono essere adottate mediante specifici atti.
Benessere degli animali
I controlli ufficiali si applicano alle norme sul benessere degli animali, incluse le fasi di trasporto, macellazione e allevamento.
La Commissione europea può adottare provvedimenti legislativi volti ad adeguare i requisiti dei controlli ufficiali affinché
soddisfino le esigenze specifiche del benessere degli animali.
Ci saranno dei centri di riferimento dell’UE per il benessere animale, ideati per assistere i paesi dell’UE con i controlli ufficiali
attraverso:
• studi scientifici e tecnici,
• corsi di formazione,
• diffusione dei risultati della ricerca e informazioni sulle innovazioni tecniche;
• fornitura di competenze scientifiche e tecniche sui metodi di valutazione e miglioramento del benessere degli animali.
Relazione tra il regolamento sui controlli ufficiali e la legge sulla salute degli animali e il diritto
fitosanitario
Il regolamento sui controlli ufficiali e il diritto zoosanitario e fitosanitario: tempi e relazioni. Sincronizzazione / Timing
Nel 2016 si sono verificati tre importanti sviluppi legislativi nel settore della sicurezza alimentare: sono state adottate la legge
sulla salute degli animali e la fitosanità e, contestualmente, è stato approvato politicamente il nuovo regolamento sui
controlli ufficiali che, una volta completata la procedura di adozione, diventerà applicabile il 14 dicembre 2019.
La legge sulla salute degli animali e la legge sulla salute delle piante stabiliscono alcune delle condizioni per garantire la sicurezza
della catena alimentare.
La legge sulla salute degli animali crea un quadro normativo unico per le malattie animali trasmissibili. Contiene sia principi
generali che regole di base, con particolare attenzione alla prevenzione e chiarisce le responsabilità di tutti gli attori che si
occupano di salute animale. Vengono stabiliti requisiti dettagliati, ad esempio, in merito alla registrazione e all'approvazione
degli stabilimenti, alla tracciabilità degli animali e alle condizioni di salute degli animali per i movimenti degli animali e dei loro
prodotti nell'Unione, al loro ingresso nell'Unione e a misure specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie degli
animali.
La legge sulla salute delle piante stabilisce un quadro normativo per misure protettive contro i parassiti delle piante, anche
con una forte attenzione alla prevenzione. Fornisce strumenti migliori per un controllo tempestivo della presenza e diffusione
di organismi nocivi in Europa. Ad esempio, contiene regole su indagini, piani di emergenza, passaporti delle piante e certificati
fitosanitari.
La conformità di tali condizioni e requisiti sarà verificata attraverso i controlli ufficiali delle autorità competenti
negli Stati membri, effettuati conformemente al regolamento sui controlli ufficiali.
Pertanto, l'applicazione del regolamento sui controlli ufficiali sarà fondamentale per garantire la conformità delle
norme stabilite dalla legge sulla salute degli animali, dalla fitosanità e in altre normative che disciplinano la
sicurezza alimentare.
La data di applicazione di queste tre legislazioni garantisce l'applicazione di regole di controllo ufficiali per evitare lacune
giuridiche e incoerenze delle norme di controllo.
Empowerments della Commissione: legislazione a prova di futuro
Abilitazione della Commissione ad adeguare i requisiti di controllo ufficiali mediante atti delegati / di esecuzione.
Il regolamento contiene una serie di conferimenti di poteri della Commissione per atti delegati e di esecuzione che forniranno
i mezzi legali necessari per adeguare i controlli alle esigenze di un ambiente in continua evoluzione della filiera agroalimentare.
I tempi per l'adozione di questi diversi atti legislativi terziari variano da:
• un anno dall'entrata in vigore del regolamento;
• prima della data di applicazione del regolamento;
• entro sei anni dalla data di entrata in vigore.
La Commissione svolgerà le necessarie consultazioni con esperti e parti interessate degli Stati membri prima dell'adozione
delle proposte pertinenti. Se del caso, la Commissione sarà assistita da vari comitati di regolamentazione: il comitato
permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, il comitato di regolamentazione per la produzione biologica e il
comitato di politica della qualità dei prodotti agricoli. Questi comitati sono composti da esperti degli Stati membri che
forniranno i loro pareri prima che venga adottato un atto di esecuzione.
Focus sugli atti di esecuzione e atti delegati
Atti di esecuzione e atti delegati
Una volta che un atto giuridico dell’UE è stato adottato, può essere necessario aggiornarlo per riflettere gli sviluppi in un
determinato settore o per garantirne la corretta esecuzione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono autorizzare la
Commissione ad adottare a tal fine rispettivamente atti delegati e atti di esecuzione.
Atti di esecuzione
La responsabilità primaria per l’attuazione del diritto dell’Unione è di competenza dei paesi dell'UE. Tuttavia, nei casi in cui
sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione (ad es. fiscalità, agricoltura, mercato interno, salute, sicurezza alimentare,
ecc.), la Commissione (o, in via eccezionale, il Consiglio) adotta un atto di esecuzione.
Come vengono adottati gli atti di esecuzione?
Prima che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione, deve di norma consultare un comitato in cui sono
rappresentati tutti i paesi dell’Unione.
Il comitato consente ai paesi dell’UE di vigilare sull’operato della Commissione quando adotta un atto di esecuzione, una
procedura che nel gergo dell'UE viene chiamata "comitatologia".
Nel contesto dell’agenda "Legiferare meglio" della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un
loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane prima che il comitato responsabile voti per approvarlo
o respingerlo. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio in caso di emergenza o quando i cittadini e le parti interessate hanno già
apportato un contributo. Per saperne di più sugli strumenti dell'iniziativa "Legiferare meglio".
Una sintesi dei commenti raccolti viene presentata al comitato, e il conseguente dibattito figura nel resoconto sommario, che
è pubblicato nel registro dei documenti dei comitati. (Clicca per saperne di più sulla procedura di comitatologia)
Atti delegati
La Commissione li adotta sulla base di una delega concessa nel testo di una normativa dell’UE, in questo caso un atto
legislativo.
Il potere della Commissione di adottare atti delegati è soggetto a limiti rigorosi:
• l’atto delegato non può modificare gli elementi essenziali della normativa
• l’atto legislativo definisce gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere
• il Parlamento e il Consiglio possono revocare la delega o sollevare obiezioni in merito all’atto delegato.
Come vengono adottati gli atti delegati? La Commissione prepara e adotta gli atti delegati previa consultazione dei gruppi di
esperti, composti da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE, che si riuniscono su base periodica oppure occasionale.
Nel contesto dell’agenda "Legiferare meglio" della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un
loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio in caso di
emergenza o quando i cittadini e le parti interessate hanno già apportato un contributo. Per saperne di più sugli strumenti
dell'iniziativa "Legiferare meglio".
Una volta che la Commissione ha adottato l’atto, il Parlamento e il Consiglio hanno in genere 2 mesi di tempo per formulare
obiezioni. Se non lo fanno, l’atto delegato entra in vigore.
Gli atti adottati contengono una "relazione" che riassume le osservazioni ricevute e specifica come sono state utilizzate.
Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi. Nel dicembre 2017 è stato inaugurato
un nuovo Registro interistituzionale degli atti delegati che fornisce una panoramica completa del ciclo di vita degli atti
delegati e consente agli utenti di abbonarsi per ricevere notifiche sui dossier cui sono interessati. Il registro è disponibile in
tutte le lingue ufficiali dell’UE.
Lo stato dell'arte in Italia
Con l’adozione del nuovo regolamento(UE) 2017/625, nel corso del 2019, proseguiranno le attività inerenti la definizione
della legislazione europea secondaria nel settore dei controlli veterinari alle importazioni nell’UE di animali e merci con
conseguente impegno dell’Italia presso la Commissione europea per contribuire all’adozione degli atti delegati pertinenti.
Trattandosi di norme che sostituiranno una serie rilevante di direttive e Regolamenti dell’UE da cui discendono atti di
recepimento nazionali, dovrà essere sviluppata un’attività parallela di adeguamento della normativa italiana che prevede la
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
In tal modo il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/625. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri
della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, dell’economia e finanze e dello sviluppo economico.
L'articolo 114 della Legge di delegazione europea 20185 conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati
per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
L'adozione dei decreti legislativi deve aver luogo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di delegazione
europea 2018 (tutt’ora in esame al Senato) e deve essere preceduta dall'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32, della
Legge n. 234 del 2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea”, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue;
b) individuare il Ministero della salute quale Autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE)
2017/625, deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi
geneticamente modificati e d), e), f) ed h) del regolamento medesimoi;
c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell’articolo 109 del
regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti,
ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera b) del
presente commaii;
d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari
sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze
degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme
sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi
obblighi e procedureiii;
e) revisionare le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel
capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere
versato a un apposito capitolo/articolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire
all’autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli
ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari
imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne
il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il
rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materiaiv;
f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione
frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle
dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625v;
4 Articolo 11 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)
5 Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e trasmesso al Senato dove è tuttora
in corso l'esame del provvedimento.
g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesimevi.
Le tappe previste per il percorso di implementazione del regolamento sono le seguenti:
• entro aprile 2019 è prevista l'approvazione degli atti delegati e di esecuzione;
• entro giugno 2019 è prevista la pubblicazione in gazzetta ufficiale EU;
• l'entrata in applicazione degli atti delegati e di esecuzione è prevista per dicembre 2019.
Criticità
Nella riunione della Conferenza Stato – Regioni – Sessione europea del 4 ottobre 2018, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nell’esprimere parere favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2018, si era riservata di
formulare alcune osservazioni in sede parlamentare.
Nel merito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 21 febbraio 20196, ha rilevato
alcune criticità con riferimento all’art. 11 in materia di controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
In particolare sono state individuate due problematiche, una relativa all'autorità competente sui controlli e una alle risorse per
il finanziamento dei controlli stessi, in relazione alle quali la Conferenza ha condiviso le seguenti proposte emendative:
Autorità competente - art. 11, comma 3, lettera “b”
Qualora fosse individuato solo il Ministero della Salute come unica autorità competente, come previsto dal testo della lettera
“b” verrebbe a mancare l’attuale autonomia delle Regioni e delle ASL.
Proposta di emendamento:
All’art. 11, comma 3, lettera “b”, sostituire le parole “individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali…” con le parole
“individuare il Ministero della Salute, le Regioni e le ASL, che si coordinano tra di loro, quali autorità competenti ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali…”
Finanziamento dei controlli ufficiali articolo 11, comma 3 lettera E)
Attualmente del decreto legislativo 193/2008 regolamenta le tariffe che gli operatori pagano per i controlli ufficiali eseguiti
dall'Autorità competente ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, nonchè le modalità con cui questi importi sono ripartiti tra
i laboratori e i vari livelli dell'autorità competente.
Le aziende ULSS emettono una fattura alle ditte interessate per l'attività di controllo e percepiscono dalle stesse gli importi
dovuti che, a cura delle ULSS stesse, vengono così ripartiti in base all'articolo 7 del citato decreto:
− 90% resta all'azienda ULSS che ha eseguito i controlli;
− 3,5% alla Regione corrispondente;
− 3,5% all'istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente;
− 1% ai laboratori nazionale di riferimento addetti ai controlli ufficiali;
− 2% al Ministero della Salute.
La legge di delegazione europea 2018, all'articolo 11, comma 3, lettera e), prevede, non solo l'aumento delle tariffe, per
adeguarle al nuovo regolamento (UE) 2017/625, ma, anche che gli introiti siano interamente versati in un apposito capito del
bilancio dello Stato, per essere ripartiti successivamente "per attribuire alle autorità competenti le risorse umane".
Con questa previsione nella migliore delle ipotesi si allungano i tempi entro cui le Aziende ULSS possono disporre di tali
risorse che sono necessarie per svolgere l'attività di controllo ufficiale. Nella peggiore delle ipotesi il riparto potrebbe
penalizzare le regioni che hanno sostenuti i costi dei controlli. Inoltre se gli importi vengono versati a livello centrale potrebbe
venire a mancare la funzione di verifica degli importi effettivamente riscossi che è attualmente svolta dalle Aziende ULSS.
6 Intesa 19/26/SRFS/C7
Proposta emendativa all’art. 11, comma 3, lettera e):
All’art. 11, lettera “e”, sostituire il testo dell’intera lettera con il seguente: “rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625
prevedendo un adeguamento delle tariffe, nonché prevedere le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari
imposte dal regolamento (UE) 2017/625, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, alle autorità competenti, al fine di
migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia;”
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______________________________________________
i L'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina la designazione da parte degli Stati membri delle autorità competenti a cui essi
conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2
del regolamento stesso:
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di
alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la
fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi,
comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
d) le prescrizioni in materia di salute animale;
e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e
prodotti derivati;
f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
h) le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione
dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
A differenza di quanto prescritto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/265, l'articolo 11 in esame fa riferimento agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati in relazione, rispettivamente, alle lettere a) e c) dell'articolo 4 del regolamento UE e non all’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi cui fa espressamente
riferimento l’articolo 1, paragrafo 2, lett. b) del regolamento in esame.
In base a quanto prescritto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, se le autorità designate dagli Stati membri sono
autorizzate, in virtù di tale designazione, a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre
autorità pubbliche, lo Stato membro: garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e
l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio e designa un’autorità unica per coordinare la collaborazione
e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ogni
settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
in esame, stabilisce che le autorità competenti di cui sopra possono inoltre affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali
o altre attività ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico. Gli Stati membri provvedono affinché la
Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche.
ii L'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina i Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e l'organismo unico per il PCNP.
In base a quanto disposto dall'articolo 109, spetta agli Stati membri assicurare che i controlli ufficiali disciplinati siano eseguiti dalle autorità
competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio. L'articolo 109 prescrive altresì
che gli Stati designino un organismo unico.
I compiti di coordinamento definiti dal regolamento (UE) 2017/625 all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), sono relativi alla preparazione
del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali. Il medesimo paragrafo, rispettivamente alle lettere b) e c),
attribuisce all'organismo unico l'incarico di garantire che il PCNP sia coerente e di raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP in vista
delle relazioni annuali che, in base all'articolo 113, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione europea entro il 31 agosto di
ogni anno. L'organismo unico è altresì incaricato di riesaminare e aggiornare il PCNP.
iii Gli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625, contenuti nel titolo IV (Assistenza amministrativa e collaborazione), disciplinano
la reciproca assistenza amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri interessati al fine di garantire la corretta applicazione
della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro. L’assistenza
amministrativa comprende, se del caso e nell’ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità
competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
iv Il d.lgs. 194/2008 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n.
882/2004), il cui regolamento di riferimento viene abrogato dal regolamento in esame, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli
sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali. Gli allegati al decreto contengono le tariffe per il finanziamento dei controlli. Il capo VI del
regolamento (UE) 2017/625, contenuto nel titolo II (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri), disciplina il finanziamento
dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.
v In merito ai Posti di Controllo frontalieri, il regolamento (UE) 2017/625, all'articolo 59, stabilisce che gli Stati membri designano i posti
di controllo frontalieri preposti ad eseguire i controlli ufficiali su una o più categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del
regolamento in esame. In base all'articolo 61 del regolamento è revocato il riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’articolo
6 della direttiva 97/78/CE e all’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, entrambe abrogate dal regolamento (UE) 2017/625. Lo stesso
articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625 revoca la designazione dei punti di entrata di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009
e all’articolo 13 quater, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE e la designazione dei punti di ingresso ai sensi dell’articolo 5 del regolamento
(UE) n. 284/2011 della Commissione.
vi In base a quanto stabilito dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da
applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento stesso e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione.
Lo stesso articolo 139, specifica che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che gli Stati membri, entro il 14
dicembre 2019, notificano le disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle
stesse. In ragione di quanto disciplinato dall'articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri provvedono affinché
le sanzioni pecuniarie per violazioni del regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche
fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l’operatore o, se del
caso, una percentuale del fatturato dell’operatore.

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Una nuova legislazione sui controlli ufficiali a prova di futuro

  • 1. Una nuova legislazione sui controlli ufficiali a prova di futuro Published on April 7, 2019 Fabrizio de Stefani Lean thinker, Hygienic designer and Food defender Premessa Le norme di controllo ufficiali dell'UE sono un elemento chiave della governance della filiera agroalimentare in Europa, riconosciute a livello mondiale come esempio di migliori pratiche. Tali norme forniscono alle autorità nazionali preposte e alla Commissione i poteri necessari per garantire l'effettiva applicazione dei requisiti normativi e meccanismi che consentono la piena cooperazione di tutte le parti coinvolte nell'assicurare la corretta applicazione della legge oltre i confini nazionali. Ci troviamo oggi alla vigilia dell'applicazione effettiva del nuovo Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare che dispiegherà sensibili effetti sulla nostra attività di controllo ufficiale alla fine di quest'anno (14 dic. 2019). Nel documento si analizzano gli aspetti salienti di questa materia per essere pronti ad affrontare il cambiamento che si profila.
  • 2. Sommario Premessa.................................................................................................................................................................................1 Situazione attuale: il Regolamento attuale (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali ...................................................3 Elementi chiave del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali: ............................................................3 La nuova legislazione sui controlli ufficiali.......................................................................................................................3 La struttura del Regolamento (UE) 2017/625: ...........................................................................................................4 Documenti correlati.........................................................................................................................................................7 Principali elementi del regolamento (UE) 2017/625..................................................................................................8 Lo stato dell'arte in Italia .................................................................................................................................................. 19
  • 3. Situazione attuale: il Regolamento attuale (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali Il Regolamento (CE) n. 882/2004 mira a creare un approccio integrato e uniforme ai controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare. Il suo scopo è consentire alle autorità competenti dei paesi dell'UE di verificare l'osservanza della legislazione sugli alimenti e i mangimi e di: • prevenire o eliminare i rischi che possono insorgere, direttamente o attraverso l'ambiente, per gli esseri umani e gli animali o ridurre tali rischi a un livello accettabile; • garantire pratiche eque per quanto riguarda gli scambi di alimenti e mangimi; • garantire la protezione degli interessi dei consumatori , compresa l'etichettatura di alimenti e mangimi e qualsiasi altra forma di informazione destinata ai consumatori. Elementi chiave del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali: • i controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati regolarmente, in base al rischio e con frequenza appropriata; • i controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati in tutte le fasi della catena alimentare sui prodotti nazionali, nonché sulle importazioni e sulle esportazioni; • le autorità competenti possono delegare compiti specifici agli organismi di controllo ufficiali, a determinate condizioni; • sono stabilite norme specifiche per i controlli ufficiali effettuati sui prodotti importati; • la formazione regolare per il personale dell'autorità competente è un obbligo per i paesi dell'UE; • il programma di formazione per il personale delle autorità competenti è finanziato dall'Unione europea ( migliore formazione per alimenti più sicuri ); • quadro per la designazione dei laboratori di riferimento dell'UE ; • norme sull'elaborazione e l'attuazione di piani di controllo nazionali pluriennali elaborati dagli Stati membri per garantire l'effettiva attuazione del regolamento; • possibilità di piani di controllo coordinati su base ad hoc. La nuova legislazione sui controlli ufficiali Il 15 marzo 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 27 aprile 2017. Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell’Unione europea (UE) volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della sanità delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva, introduce un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle misure esecutive lungo la filiera agroalimentare e rafforza il principio dei controlli basati sul rischio. Il nuovo regolamento estende il campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, riguardando i controlli ufficiali effettuati dalle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per verificare la conformità alle norme sulla filiera agroalimentare in una serie di aree, fra cui: • alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; • l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell’ambiente per la produzione di alimenti e mangimi; • mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso; • salute e benessere degli animali; • sanità delle piante ad esclusione dei materiali di riproduzione delle piante • produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici; • sottoprodotti di origine animale; • pratiche fraudolente e ingannevoli relative alle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli individuate nel corso dei controlli effettuati ai sensi delle norme di commercializzazione della politica agricola comune (Regolamento (UE) n 1306/2013).
  • 4. Il regolamento riguarda inoltre le importazioni di determinati animali e merci: • provenienti dall’esterno dell’Unione e soggetti ai controlli ai posti di controllo frontalieri dell’UE; • merci vendute via Internet. Il nuovo Regolamento comporta: • l’abrogazione dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché delle direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; • la modifica, nel rispetto delle norme di controllo, dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio Le nuove regole sui controlli ufficiali si applicano in modo graduale fino al 14 dicembre 2019 per quanto riguarda la maggior parte degli articoli del regolamento, quali quelli relativi all’ambito di applicazione, alle definizioni, alle norme per le autorità competenti, al finanziamento dei controlli ufficiali e alle azioni esecutive delle autorità competenti. La gradualità di applicazione garantisce il rispetto e la sincronia con le disposizioni previste dai regolamenti (UE) 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (entrato in vigore il 21 aprile 2016 e applicabile dal 21 Aprile 2021) e (UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (applicabile dal 14 Dicembre 2019) e altri atti normativi che regolano la sicurezza degli alimenti. La struttura del Regolamento (UE) 2017/625: TITOLO I - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI TITOLO II - CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI CAPO I - Autorità competenti CAPO II - Controlli ufficiali Sezione I - Requisiti generali Sezione II - Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori CAPO III - Delega di determinati compiti delle autorità competenti CAPO IV - Campionamento, analisi, prove e diagnosi CAPO V - Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione Sezione I - Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione ii Sezione II - Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri Sezione III - Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell’Unione Sezione IV - Approvazione dei controlli pre-esportazione Sezione V - Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi Sezione VI - Misure specifiche CAPO VI - Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali CAPO VII - Certificazione ufficiale TITOLO III - LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO TITOLO IV - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI TITOLO VI - ATTIVITÀ DELL’UNIONE
  • 5. CAPO I - Controlli della Commissione CAPO II - Condizioni per l’entrata nell’Unione di animali e merci CAPO III - Formazione del personale delle autorità competenti e di altre autorità CAPO IV - Sistema per il trattamento delle informazioni TITOLO VII - AZIONI ESECUTIVE CAPO I - Azioni delle autorità competenti e sanzioni CAPO II - Misure di verifica dell’attuazione dell’Unione TITOLO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I - Disposizioni procedurali CAPO II - Disposizioni transitorie e finali ALLEGATO I ALLEGATO II ALLEGATO III ALLEGATO IV ALLEGATO V Le nuove regole diventeranno gradualmente applicabili con la data di applicazione principale il 14 dicembre 2019. Le diverse date di applicazione sono riportate nella tabella seguente.
  • 6.
  • 7. Documenti correlati • Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1–208). Cfr. la versione consolidata. • Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pagg. 1–32). Cfr. la versione consolidata. • Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pagg. 1–29). Cfr. la versione consolidata. • Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pagg. 1–50). Cfr. la versione consolidata. • Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pagg. 1–30). • Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pagg. 1–33). Cfr. la versione consolidata. • Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (versione codificata) (GU L 47 del 18.2.2009, pagg. 5–13) • Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) (GU L 10 del 15.1.2009, pagg. 7–13) • Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pagg. 19–28) • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pagg. 1–16). Cfr. la versione consolidata. • Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pagg. 1–44). • Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pagg. 53–57). Cfr. la versione consolidata. • Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pagg. 23–27). Cfr. la versione consolidata. Per ulteriori informazioni, consultare: Applicazione delle norme lungo la filiera agroalimentare nell’UE - scheda informativa (Commissione europea).
  • 8. Principali elementi del regolamento (UE) 2017/625 Gli elementi principali e i cambiamenti in questo nuovo regolamento sono descritti di seguito. Scopo Estensione del campo di applicazione: norme in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, salute delle piante e prodotti di origine animale. Chiarificazione per prodotti organici e prodotti fitosanitari. Il campo di applicazione del nuovo regolamento è stato ampliato e riguarderà ora i controlli ufficiali per verificare la conformità con la normativa in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, salute delle piante e prodotti di origine animale. L'estensione del campo di applicazione per coprire anche la salute delle piante e i sottoprodotti di origine animale introdurrà un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle pertinenti misure di applicazione lungo l'intera filiera agroalimentare. Anche le imprese e le autorità preposte all'applicazione delle norme beneficeranno di un quadro semplificato che integra le norme di controllo ufficiali in un unico regolamento. Il nuovo regolamento, al fine di superare determinate ambiguità giuridiche, ripristina chiaramente che i prodotti biologici e fitosanitari rientrano nel suo ambito di applicazione. In base all'attuale regime di controllo ufficiale (vale a dire il regolamento (CE) n. 882/2004), il nuovo regolamento non riguarderà la verifica del rispetto delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per i quali sono stati istituiti sistemi di controllo stabiliti. Il nuovo regolamento si applicherà ai controlli effettuati ai sensi delle norme sugli standard di commercializzazione (vale a dire l'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013) allo scopo di individuare possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli che comportano norme di commercializzazione di prodotti agricoli. Il regolamento, salvo diversamente disposto, chiarisce che si applica anche ad altre attività ufficiali. Si tratta di attività diverse dai controlli ufficiali che, ad esempio, mirano a verificare la presenza di malattie degli animali o di organismi nocivi ai vegetali o prevenire o eliminare tali malattie o parassiti. Approccio basato sul rischio Approccio completamente basato sui rischi ai controlli ufficiali. Ridurre al minimo l'onere per gli operatori. L'approccio ai controlli basato sul rischio è mantenuto. Le disposizioni chiariscono che le autorità competenti nella pianificazione dei loro controlli devono tenere conto delle precedenti attestazioni di conformità dell'operatore e dell'affidabilità degli stessi controlli dell’operatore, compresi quelli eseguiti dall'operatore o eseguiti da una terza parte su richiesta dell'operatore, come nel caso di sistemi privati di assicurazione della qualità. Una nuova disposizione chiarisce che i controlli ufficiali devono essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'onere per le imprese. Un nuovo elemento chiave per rafforzare la lotta contro le frodi è l'obbligo per le autorità competenti di tener conto della probabilità di comportamenti fraudolenti e ingannevoli al momento di decidere la frequenza appropriata dei controlli. In particolare, le autorità competenti nell'esecuzione dei controlli e nell'adeguamento delle loro frequenze dovrebbero tener conto della probabilità che i consumatori possano essere indotti in errore riguardo alle proprietà, alla qualità, alla composizione o al paese di provenienza degli alimenti acquistati. Categorizzazione in base al rischio degli OSA/OSM Le nuove norme contenute nel Regolamento ufficiale di controllo (UE) 2017/625 (RCU.625) sostituiscono, tra l’altro, quelle contenute nel Regolamento (CE) n. 882/2004 (RCU.882), comprese quelle inerenti la categorizzazione in base al rischio. Le norme contenute nel nuovo Regolamento si applicheranno in via principale a decorrere dal 14 dicembre 2019, con una finestra temporale di adeguamento di poco superiore ad un anno.
  • 9. In base all’articolo 9 “Norme generali in materia di controlli ufficiali” paragrafo 1 del RCU.625 “Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: a) dei rischi identificati associati: I. ad animali e merci; II. alle attività sotto il controllo degli operatori; III. al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori; IV. all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente; b) di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti; c) dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; d) dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e e) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2”. Una parziale concordanza dei precetti tra il nuovo RCU.625 con i precetti del regolamento RCU.882, fermo restando la diversità nel campo di applicazione tra i due regolamenti, è rinvenibile tra: • l’articolo 9 (1) a) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) a) del RCU.882 • l’articolo 9 (1) c) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) b) del RCU.882 • l’articolo 9 (1) d) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) c) del RCU.882 • l’articolo 9 (1) e) del RCU.625 e l’articolo 3 (1) d) del RCU.882. Da sottolineare che nell’articolo 9 (1) d) del Regolamento ufficiale di controllo (UE) 2017/625 è rinvenibile una novità rispetto all’articolato del Reg. 882 nella parte che prevede che, costituisce parametro di valutazione “l’affidabilità dei risultati dei controlli effettuati […] da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso [where appropriate], regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa […]”. Sebbene siano necessari, nelle opportune sedi istituzionali, tutti gli approfondimenti del caso, non vi è dubbio che il precetto apre la strada a nuovi, ed in parte inesplorati scenari, per quanto riguarda la rilevanza della normazione e delle specifiche tecniche/norme ai fini della vigilanza sui mercati della filiera agroalimentare da parte delle Autorità competenti. (A. Menditto 2018) Controlli ufficiali sui processi e sulle attività dell'operatore Controlli effettuati in tutte le fasi della produzione, lavorazione, distribuzione e utilizzo. Registro degli operatori. Il nuovo regolamento chiarisce che le autorità competenti hanno il potere di effettuare controlli ufficiali su tutti gli operatori in tutte le fasi della produzione, della lavorazione, della distribuzione e dell'uso di animali, merci, sostanze, materiali o oggetti disciplinati dalle norme della filiera agroalimentare. Al fine di massimizzare l'efficienza dei controlli, il regolamento impone alle autorità competenti di istituire e tenere un registro aggiornato degli operatori soggetti ai controlli ufficiali. Gli operatori dovranno fornire alle autorità competenti dettagli aggiornati sul loro nome, sulle attività specifiche che svolgono, comprese le attività intraprese mediante comunicazioni a distanza (come le vendite telefoniche e via Internet) e i posti sotto il loro controllo.
  • 10. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, se esiste già un elenco o un registro di operatori per altri scopi, le autorità competenti possono utilizzare l'elenco o il registro esistente. Inoltre, alcune categorie di operatori, per i quali la registrazione sarebbe sproporzionata rispetto al livello di rischio posto dalle attività dell'operatore, possono essere esentate mediante atto delegato. Trasparenza dei controlli ufficiali - Maggiore responsabilità delle autorità competenti Maggiore trasparenza, possibilità di pubblicare i risultati dei controlli e stabilire schemi di rating. Le nuove disposizioni migliorano la trasparenza dei controlli ufficiali e aumentano la responsabilità delle autorità competenti verso i consumatori e gli operatori, consentendo loro di ottenere informazioni, sul modo in cui le regole della filiera agroalimentare sono applicate e applicate. Per esempio: • Al fine di informare l'opinione pubblica in merito all'efficacia dei sistemi di controllo, le autorità competenti saranno tenute a pubblicare, almeno una volta all'anno, informazioni pertinenti sull'organizzazione e sull'esecuzione dei controlli ufficiali1. • Le autorità competenti devono garantire una pubblicazione regolare e tempestiva dei risultati dei controlli ufficiali; queste pubblicazioni devono specificare il tipo e il numero di controlli, i casi di non conformità osservati e i casi in cui sono state adottate misure di esecuzione e sono state imposte sanzioni • Le autorità competenti avranno la possibilità di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'esito dei controlli ufficiali sui singoli operatori, purché l'operatore abbia la possibilità di commentare tali informazioni e le osservazioni dell'operatore si riflettano nelle informazioni pubblicate. • Nuove regole consentono alle autorità competenti di fornire informazioni pubblicamente disponibili sui sistemi di schemi di rating2 per gli operatori, sulla base dell'esito dei controlli ufficiali. • Le autorità competenti in sede di classificazione del rischio dell’impresa tengono conto dell’affidabilità̀ e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità̀ privati3. • I criteri di valutazione devono essere obiettivi, equi e trasparenti in modo che i consumatori siano meglio informati sul livello di conformità delle imprese (produttori, dettaglianti, ristoranti). Delega dei compiti di controllo delle autorità competenti Chiarimento sulla possibilità di delegare compiti di controllo ufficiali e altre attività ufficiali a organismi delegati o a persone fisiche. Condizioni per la delega. Secondo il nuovo regolamento, le norme sulla delega dei compiti di controllo ufficiali rimangono sostanzialmente le stesse. Tuttavia, è specificato che la delega può essere fatta a organismi delegati o a una persona fisica. Nuove disposizioni disciplinano anche la delega di compiti specifici per quanto riguarda altre attività ufficiali. Le condizioni da rispettare per la delega di determinati compiti di controllo ufficiali includono: • la delega deve essere scritta e contenere una descrizione accurata dei compiti che l'organismo delegato deve eseguire; • l'organismo delegato deve disporre delle competenze necessarie, delle attrezzature, del personale adeguatamente qualificato ed esperto per eseguire il controllo; • l'organismo delegato deve essere imparziale, esente da conflitti di interesse e accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti di controllo da eseguire; • deve essere garantito un coordinamento efficace tra l'autorità delegante e l'organismo delegato. 1 Articolo 11 - Trasparenza dei controlli ufficiali 2 «rating»: una classificazione degli operatori fondata sulla valuta zione della loro corrispondenza ai criteri di rating 3 Articolo 9 - Norme generali in materia di controlli ufficiali 1. Le autorità̀ competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: c) [...] d) dell’affidabilità̀ e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità̀ privati, al fine di accertare la conformità̀ alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e e) [...]
  • 11. Le autorità competenti devono organizzare audit o ispezioni dell'ente o della persona fisica delegato e, se l'autorità competente ritiene che l'organismo delegato o la persona fisica non soddisfi le condizioni necessarie, la delega deve essere ritirata in tutto o in parte. Non è possibile delegare la responsabilità di intraprendere azioni in caso di non conformità accertata (ad esempio misure di esecuzione). Tali azioni possono essere intraprese solo dall'autorità competente pertinente. Obblighi degli operatori Gli operatori, durante i controlli ufficiali, sono tenuti ad assistere e cooperare con il personale dell'autorità competente. Più specificamente, nella misura necessaria per eseguire i controlli ufficiali, gli operatori devono dare accesso allo staff dell'autorità competente ai loro: • attrezzature, • mezzi di trasporto, • locali, • computer, • documenti e ogni altra informazione pertinente • animali e merci sotto il loro controllo Laboratori ufficiali Designazione dei laboratori. Deroghe permanenti e temporanee dall'accreditamento obbligatorio. Il regolamento stabilisce norme per la designazione dei laboratori che effettuano analisi, prove o diagnosi per i controlli ufficiali e le condizioni da designare. L'accreditamento secondo EN ISO / IEC 17025 rimarrà una condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori di controllo ufficiali. Deroghe permanenti all'accreditamento obbligatorio dei laboratori ufficiali di controllo possono essere introdotte dalle autorità competenti per i laboratori con un campo di attività limitato (ad esempio, la ricerca di Trichine nelle carni). La deroga temporanea dall'accreditamento obbligatorio può essere introdotta per metodi di analisi, test o diagnosi, che non sono coperti dall'accreditamento. La deroga temporanea potrà essere consentita a limitate condizioni specifiche come ad esempio: • situazioni di emergenza • quando il metodo è nuovamente richiesto dalla legislazione dell'UE. I laboratori ufficiali, su richiesta dell'Autorità Competente, devono rendere disponibili al pubblico l’elenco dei metodi utilizzati per analisi, test o diagnosi. Laboratori e centri di riferimento Alla Commissione sarà conferito il potere di istituire laboratori di riferimento dell'UE (EU Reference Laboratories - EURLs) in quei settori in cui è riconosciuta l'esigenza di promuovere pratiche uniformi e affidabilità dei metodi di analisi, test e diagnosi. La decisione di istituire un EURL sarà presa da un atto delegato che coinvolge il Parlamento europeo e la designazione effettiva sarà attuata dalla Commissione. Ciò aumenterà notevolmente l'apertura e la trasparenza del processo di selezione. La designazione sarà valida per (un minimo di cinque anni); la Commissione riesaminerà regolarmente il mandato e le operazioni dell'EURL. Nel nuovo testo del regolamento sono chiaramente definite norme dettagliate sui compiti dell'EURL. Nuovi centri di riferimento dell'UE per il benessere degli animali saranno istituiti per fornire assistenza coordinata agli Stati membri nel campo del benessere degli animali entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento. Le attività includono: • svolgere studi scientifici e tecnici;
  • 12. • condurre corsi di formazione e divulgare risultati di ricerca e innovazioni tecniche; • fornire consulenza scientifica e tecnica per lo sviluppo e l'applicazione di indicatori di benessere degli animali. Inoltre, il regolamento prevede la possibilità di istituire centri di riferimento dell'UE per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare, di fornire le conoscenze specializzate in relazione ai metodi di rilevamento delle pratiche fraudolente o ingannevoli e di analisi specifiche volte a identificare le aree del catena agroalimentare potenzialmente vulnerabile alle frodi. Campionamento, analisi, test e diagnosi Chiarimento sulla cascata di metodi da utilizzare per campionamento, analisi, test e diagnosi. Il nuovo regolamento chiarisce che le norme sui metodi di campionamento, analisi, prove e diagnosi saranno applicabili ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali in tutti i settori disciplinati dal regolamento. La cascata di metodi utilizzati per il campionamento, l'analisi, i test e la diagnosi è chiarita e appare come segue: 1. Metodi conformi alle pertinenti norme dell'Unione 2. Se non ci sono regole dell'Unione, devono essere utilizzati i seguenti metodi: a. metodi conformi alle regole o ai protocolli riconosciuti a livello internazionale, compresi quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), o b. metodi sviluppati e raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati conformemente ai protocolli scientifici accettati a livello internazionale. In assenza delle regole o dei protocolli di cui sopra: 1. Metodi conformi alle norme pertinenti stabilite a livello nazionale. 2. In assenza delle regole di cui sopra: c. Metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori nazionali di riferimento e convalidati conformemente ai protocolli scientifici accettati a livello internazionale; o d. Altri metodi convalidati con metodi intra-laboratorio, in conformità con i protocolli scientifici esistenti internazionalmente accettati. Controlli di frontiera Quadro comune per l'esecuzione di controlli alle frontiere su animali e merci che entrano nell'UE. Il regolamento stabilisce un approccio integrato ai controlli delle importazioni eliminando l'attuale frammentazione dei requisiti. Si applicano regole comuni ai controlli effettuati alle frontiere di animali, prodotti di origine animale, piante e altri prodotti e merci che devono essere controllati prima di entrare nell'UE. Il sistema di controllo delle importazioni sarà maggiormente basato sul rischio e mirato. Quindi sarà meno oneroso sia per le Autorità Competenti sia le imprese. Un elenco di animali e merci soggetti a controlli sistematici alle frontiere si baserà sulle norme vigenti. I posti di controllo di frontiera (Border Control Posts - BCPs) sostituiranno i diversi posti di ispezione di frontiera (Border Inspection Posts - BIPs) e i punti di entrata designati (Designated Points of Entry - DPEs) che attualmente svolgono compiti di controllo di frontiera. I requisiti minimi per le attrezzature, le attrezzature e le qualifiche del personale si applicano a tutti i posti di controllo alle frontiere.
  • 13. Tutte le partite da presentare ai posti di controllo frontalieri saranno sottoposte a controlli documentali. L'identità e i controlli fisici saranno effettuati con una frequenza che dipende dal rischio connesso a specifici animali o merci. I criteri per determinare e modificare la frequenza dei tassi saranno stabiliti dalla Commissione. In linea di principio, tutti i controlli saranno effettuati presso il posto di controllo di frontiera in cui arriva la spedizione. Tuttavia, la Commissione è autorizzata a stabilire i casi e le condizioni in cui sono consentite le divergenze da questo principio. Per esempio, il trasporto in avanti (onward transportation) di animali e/o merci verso la destinazione finale può essere autorizzato, in attesa dei risultati dei controlli fisici da parte dei laboratori (ove richiesto), e nei casi in cui i controlli d'identità possono essere determinati da un esperto lontano dal posto di controllo frontaliero. Un documento unico standard, il documento sanitario comune di accesso - DSCE (Common Health Entry Document - CHED), sarà utilizzato dagli operatori per la notifica preventiva delle partite. Sarà trasmesso al posto di controllo frontaliero attraverso un nuovo sistema computerizzato integrato per i controlli ufficiali (Integrated Management System for Official Controls, IMSOC). In particolare, consentirà l'integrazione di tutti i sistemi informatici esistenti, per ottimizzare la gestione e lo scambio di informazioni, dati e documenti necessari per l'applicazione delle regole della filiera agroalimentare. In particolare, IMSOC consentirà l'integrazione di tutti i sistemi informatici esistenti (TRACES, RASFF, Europhyt Administrative Assistance and Cooperation System - AAC), per ottimizzare la gestione e lo scambio di informazioni, dati e documenti necessari per l'applicazione delle regole della filiera agroalimentare. Le nuove disposizioni richiederanno una stretta cooperazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità coinvolte nei controlli degli animali e delle merci provenienti da paesi terzi per garantire uno scambio tempestivo delle informazioni pertinenti. La Commissione è autorizzata a descrivere dettagliatamente il funzionamento di tale cooperazione. Certificazione ufficiale Quadro uniforme e armonizzato per la certificazione ufficiale. Il nuovo regolamento introduce una serie di norme generali al fine di creare un quadro uniforme e armonizzato per la certificazione ufficiale tra gli Stati membri in tutti i settori, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Queste regole si applicano anche alla certificazione per le esportazioni verso paesi terzi.
  • 14. I requisiti per emettere certificati ufficiali includono che le autorità competenti rilasciano certificati ufficiali e designano i funzionari di certificazione che devono essere imparziali, liberi da conflitti di interesse e adeguatamente formati. I certificati ufficiali devono essere autentici, precisi e non possono essere firmati quando sono vuoti o incompleti. I certificati possono solo confermare i risultati dei controlli ufficiali e devono consentire l'identificazione della persona che li ha firmati. Alcune aree richiedono l'emissione di attestati, come la salute delle piante, dove l'attestato si riferisce anche ai passaporti delle piante; questo deve essere fatto dagli operatori o dall'autorità competente. I requisiti degli ufficiali di attestazione sono gli stessi di quelli che rilasciano certificati ufficiali. Assistenza amministrativa e cooperazione Meccanismo rafforzato per l'assistenza amministrativa e la cooperazione. Il nuovo regolamento chiarisce e rafforza le norme in materia di cooperazione e assistenza amministrativa degli Stati membri, al fine di consentire alle autorità competenti di affrontare efficacemente le violazioni transfrontaliere. Una delle novità del regolamento è l'obbligo specifico per gli Stati membri di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e altre autorità di controllo, quali i pubblici ministeri, in merito a possibili casi di non conformità. Ciò consentirà una più rapida ed efficiente ricerca della non conformità. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo generale di rafforzare la cooperazione e l'assistenza tra gli Stati membri, sarà istituito un sistema di informazione elettronico. Finanziamento di controlli ufficiali e altre attività ufficiali Commissioni obbligatorie per alcuni controlli ufficiali. Elenco degli elementi di costo da prendere in considerazione nel calcolo delle commissioni. Maggiore trasparenza Il regolamento mantiene il requisito generale secondo cui gli Stati membri devono garantire che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire al personale e alle altre risorse necessarie affinché l'autorità competente esegua i controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Le tasse obbligatorie saranno applicate agli operatori per determinati controlli ufficiali. a. controlli ufficiali effettuati nei macelli, nei laboratori di sezionamento, sulla produzione lattiero casearia e sulla produzione e immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; b. controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (o, se consentito, a punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri) su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali; c. controlli ufficiali sulle merci provenienti da paesi terzi sulla base del rischio posto; d. controlli ufficiali alle frontiere di animali e merci soggetti a misure di emergenza o per i quali sono state stabilite condizioni o misure per entrare nell'Unione; e. controlli ufficiali per verificare le condizioni per l'approvazione dei locali per mangimi (mangimifici); f. controlli ufficiali inizialmente non previsti, necessari per dare seguito alle non conformità. Metodi di calcolo A. Per calcolare l'importo delle commissioni per i controlli di cui ai punti a) e b) sopra, le autorità competenti avranno la possibilità di scegliere uno dei seguenti metodi: 1) tariffe fissate in modo forfettario calcolate sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato periodo di tempo e applicate a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che un'attività di controllo ufficiale sia svolta presso i singoli locali dell'operatore durante il periodo di riferimento. Gli Stati membri saranno tenuti a prendere in considerazione l'impatto delle dimensioni e del tipo di impresa interessata e il rischio connesso a tali imprese; 2) compensi calcolati sulla base dei costi effettivi di ogni singolo controllo e applicati specificamente agli operatori soggetti al controllo;
  • 15. 3) compensi basati sugli importi previsti dal regolamento (dettagliato in ALLEGATO IV). Tali importi non costituiscono più le tariffe minime previste dall'attuale regime del regolamento (CE) n. 882/2004. 4) compensi basati sugli importi previsti dal regolamento (dettagliato in ALLEGATO IV). Tali importi non costituiscono più le tariffe minime previste dall'attuale regime del regolamento (CE) n. 882/2004. B. Per i controlli ufficiali di cui ai precedenti punti da c) a f), le autorità competenti recupereranno il costo effettivo dei controlli. Elementi di costo Il regolamento chiarisce di quali elementi di costo devono tenere conto le autorità competenti nel calcolo delle tasse. Richiede inoltre agli Stati membri di consultare le parti interessate in merito ai metodi generali utilizzati per calcolare le tasse o gli oneri. Nel determinare le tariffe, le autorità competenti tengono conto delle spese salariali, di sicurezza sociale, pensionistiche e assicurative del personale di supporto e amministrativo (nonché del personale che esegue fisicamente controlli ufficiali); lo stesso vale per i costi dei servizi addebitati alle autorità competenti dagli organismi delegati per i controlli ufficiali loro delegati. Trasparenza Nuove disposizioni sulla trasparenza impongono agli Stati membri di rendere pubblici: • il metodo e i dati utilizzati per stabilire le tariffe; • l'importo della tariffa applicata a ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali; • la ripartizione dei costi; • l’identità delle autorità o degli enti incaricati della riscossione delle tariffe. La maggiore trasparenza contribuirà a rafforzare la responsabilità delle autorità competenti per i consumatori e le imprese e a promuovere una maggiore coerenza nell'applicazione delle tariffe in tutta l'UE. Azioni di esecuzione da parte delle autorità competenti Un campo di applicazione più ampio si riflette in un elenco non esaustivo e modificato di azioni di controllo. Il regolamento mantiene i requisiti attuali in base ai quali le azioni intraprese dalle autorità competenti devono garantire che l'operatore ponga rimedio all'inosservanza. Le autorità competenti devono tenere conto della natura della non conformità e delle precedenti attestazioni di conformità dell'operatore al momento di decidere quale azione intraprendere. Tuttavia, l'elenco non esaustivo delle attuali misure di applicazione è esteso per riflettere l'ambito più ampio del nuovo regolamento. Ad esempio, l'elenco delle misure includerà ora: • la restrizione o il divieto di movimentazione degli animali; • la macellazione o l'abbattimento di animali a condizione che sia la misura più appropriata per salvaguardare la salute pubblica e la salute e il benessere degli animali; • la chiusura del sito web dell'operatore. Misure di applicazione Alla Commissione è conferito il potere di adottare una serie di misure laddove vi siano prove del fatto che il sistema di controlli in uno Stato membro si trova in gravi difficoltà al punto da costituire un rischio diffuso per la catena agroalimentare e lo Stato membro non ha affrontato il problema carenze entro un termine stabilito dalla Commissione. Tra questi figurano, ad esempio, il divieto di immettere sul mercato animali o merci compromessi, il loro trasporto e la sospensione dei controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero in cui si verificano gravi compromissioni. Sanzioni Regole rafforzate sulle sanzioni finanziarie per pratiche fraudolente o ingannevoli. Nuove disposizioni per la protezione degli informatori.
  • 16. Per dissuadere i comportamenti fraudolenti e promuovere una concorrenza leale tra le imprese, il regolamento introduce norme più severe per le sanzioni finanziarie imposte dagli Stati membri. Tali sanzioni dovranno corrispondere (riflettere) al vantaggio economico dell'operatore (derivato dall’inosservanza) o una percentuale del fatturato dell’operatore. Il regolamento introduce anche nuove disposizioni per proteggere gli informatori per incoraggiare e facilitare la segnalazione di non conformità. Agli Stati membri sarà richiesto di disporre di un meccanismo che almeno includa: • procedure per ricevere le segnalazioni di infrazioni e il loro seguito; • adeguata protezione del segnalatore (whistle-blower) contro ritorsioni, discriminazioni e ogni altro tipo di trattamento ingiusto; • protezione dei dati dei whistle-blowers in conformità con le leggi dell'Unione e nazionali. Regole di controllo specifiche per settore Il regolamento di controllo ufficiale abroga una serie di disposizioni di controllo ufficiali settoriali in diversi atti al fine di incorporare i requisiti corrispondenti nell'ambito delle proprie norme. Ciò riguarda le disposizioni sul controllo delle disposizioni di controllo su: • prodotti di origine animale • residui di sostanze negli alimenti e nei mangimi • animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati • requisiti di benessere per gli animali • salute delle piante • prodotti fitosanitari • OGM per produzione di alimenti / mangimi + alimenti / mangimi • denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite Ulteriori norme su questi argomenti, sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, nonché sui nuovi rischi identificati in relazione agli alimenti e ai mangimi possono essere adottate mediante specifici atti. Benessere degli animali I controlli ufficiali si applicano alle norme sul benessere degli animali, incluse le fasi di trasporto, macellazione e allevamento. La Commissione europea può adottare provvedimenti legislativi volti ad adeguare i requisiti dei controlli ufficiali affinché soddisfino le esigenze specifiche del benessere degli animali. Ci saranno dei centri di riferimento dell’UE per il benessere animale, ideati per assistere i paesi dell’UE con i controlli ufficiali attraverso: • studi scientifici e tecnici, • corsi di formazione, • diffusione dei risultati della ricerca e informazioni sulle innovazioni tecniche; • fornitura di competenze scientifiche e tecniche sui metodi di valutazione e miglioramento del benessere degli animali. Relazione tra il regolamento sui controlli ufficiali e la legge sulla salute degli animali e il diritto fitosanitario Il regolamento sui controlli ufficiali e il diritto zoosanitario e fitosanitario: tempi e relazioni. Sincronizzazione / Timing Nel 2016 si sono verificati tre importanti sviluppi legislativi nel settore della sicurezza alimentare: sono state adottate la legge sulla salute degli animali e la fitosanità e, contestualmente, è stato approvato politicamente il nuovo regolamento sui controlli ufficiali che, una volta completata la procedura di adozione, diventerà applicabile il 14 dicembre 2019. La legge sulla salute degli animali e la legge sulla salute delle piante stabiliscono alcune delle condizioni per garantire la sicurezza della catena alimentare.
  • 17. La legge sulla salute degli animali crea un quadro normativo unico per le malattie animali trasmissibili. Contiene sia principi generali che regole di base, con particolare attenzione alla prevenzione e chiarisce le responsabilità di tutti gli attori che si occupano di salute animale. Vengono stabiliti requisiti dettagliati, ad esempio, in merito alla registrazione e all'approvazione degli stabilimenti, alla tracciabilità degli animali e alle condizioni di salute degli animali per i movimenti degli animali e dei loro prodotti nell'Unione, al loro ingresso nell'Unione e a misure specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali. La legge sulla salute delle piante stabilisce un quadro normativo per misure protettive contro i parassiti delle piante, anche con una forte attenzione alla prevenzione. Fornisce strumenti migliori per un controllo tempestivo della presenza e diffusione di organismi nocivi in Europa. Ad esempio, contiene regole su indagini, piani di emergenza, passaporti delle piante e certificati fitosanitari. La conformità di tali condizioni e requisiti sarà verificata attraverso i controlli ufficiali delle autorità competenti negli Stati membri, effettuati conformemente al regolamento sui controlli ufficiali. Pertanto, l'applicazione del regolamento sui controlli ufficiali sarà fondamentale per garantire la conformità delle norme stabilite dalla legge sulla salute degli animali, dalla fitosanità e in altre normative che disciplinano la sicurezza alimentare. La data di applicazione di queste tre legislazioni garantisce l'applicazione di regole di controllo ufficiali per evitare lacune giuridiche e incoerenze delle norme di controllo. Empowerments della Commissione: legislazione a prova di futuro Abilitazione della Commissione ad adeguare i requisiti di controllo ufficiali mediante atti delegati / di esecuzione. Il regolamento contiene una serie di conferimenti di poteri della Commissione per atti delegati e di esecuzione che forniranno i mezzi legali necessari per adeguare i controlli alle esigenze di un ambiente in continua evoluzione della filiera agroalimentare. I tempi per l'adozione di questi diversi atti legislativi terziari variano da: • un anno dall'entrata in vigore del regolamento; • prima della data di applicazione del regolamento; • entro sei anni dalla data di entrata in vigore. La Commissione svolgerà le necessarie consultazioni con esperti e parti interessate degli Stati membri prima dell'adozione delle proposte pertinenti. Se del caso, la Commissione sarà assistita da vari comitati di regolamentazione: il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, il comitato di regolamentazione per la produzione biologica e il comitato di politica della qualità dei prodotti agricoli. Questi comitati sono composti da esperti degli Stati membri che forniranno i loro pareri prima che venga adottato un atto di esecuzione.
  • 18. Focus sugli atti di esecuzione e atti delegati Atti di esecuzione e atti delegati Una volta che un atto giuridico dell’UE è stato adottato, può essere necessario aggiornarlo per riflettere gli sviluppi in un determinato settore o per garantirne la corretta esecuzione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono autorizzare la Commissione ad adottare a tal fine rispettivamente atti delegati e atti di esecuzione. Atti di esecuzione La responsabilità primaria per l’attuazione del diritto dell’Unione è di competenza dei paesi dell'UE. Tuttavia, nei casi in cui sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione (ad es. fiscalità, agricoltura, mercato interno, salute, sicurezza alimentare, ecc.), la Commissione (o, in via eccezionale, il Consiglio) adotta un atto di esecuzione. Come vengono adottati gli atti di esecuzione? Prima che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione, deve di norma consultare un comitato in cui sono rappresentati tutti i paesi dell’Unione. Il comitato consente ai paesi dell’UE di vigilare sull’operato della Commissione quando adotta un atto di esecuzione, una procedura che nel gergo dell'UE viene chiamata "comitatologia". Nel contesto dell’agenda "Legiferare meglio" della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane prima che il comitato responsabile voti per approvarlo o respingerlo. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio in caso di emergenza o quando i cittadini e le parti interessate hanno già apportato un contributo. Per saperne di più sugli strumenti dell'iniziativa "Legiferare meglio". Una sintesi dei commenti raccolti viene presentata al comitato, e il conseguente dibattito figura nel resoconto sommario, che è pubblicato nel registro dei documenti dei comitati. (Clicca per saperne di più sulla procedura di comitatologia) Atti delegati La Commissione li adotta sulla base di una delega concessa nel testo di una normativa dell’UE, in questo caso un atto legislativo. Il potere della Commissione di adottare atti delegati è soggetto a limiti rigorosi: • l’atto delegato non può modificare gli elementi essenziali della normativa • l’atto legislativo definisce gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere • il Parlamento e il Consiglio possono revocare la delega o sollevare obiezioni in merito all’atto delegato. Come vengono adottati gli atti delegati? La Commissione prepara e adotta gli atti delegati previa consultazione dei gruppi di esperti, composti da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE, che si riuniscono su base periodica oppure occasionale. Nel contesto dell’agenda "Legiferare meglio" della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio in caso di emergenza o quando i cittadini e le parti interessate hanno già apportato un contributo. Per saperne di più sugli strumenti dell'iniziativa "Legiferare meglio". Una volta che la Commissione ha adottato l’atto, il Parlamento e il Consiglio hanno in genere 2 mesi di tempo per formulare obiezioni. Se non lo fanno, l’atto delegato entra in vigore. Gli atti adottati contengono una "relazione" che riassume le osservazioni ricevute e specifica come sono state utilizzate. Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi. Nel dicembre 2017 è stato inaugurato un nuovo Registro interistituzionale degli atti delegati che fornisce una panoramica completa del ciclo di vita degli atti delegati e consente agli utenti di abbonarsi per ricevere notifiche sui dossier cui sono interessati. Il registro è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
  • 19. Lo stato dell'arte in Italia Con l’adozione del nuovo regolamento(UE) 2017/625, nel corso del 2019, proseguiranno le attività inerenti la definizione della legislazione europea secondaria nel settore dei controlli veterinari alle importazioni nell’UE di animali e merci con conseguente impegno dell’Italia presso la Commissione europea per contribuire all’adozione degli atti delegati pertinenti. Trattandosi di norme che sostituiranno una serie rilevante di direttive e Regolamenti dell’UE da cui discendono atti di recepimento nazionali, dovrà essere sviluppata un’attività parallela di adeguamento della normativa italiana che prevede la Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. In tal modo il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e finanze e dello sviluppo economico. L'articolo 114 della Legge di delegazione europea 20185 conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. L'adozione dei decreti legislativi deve aver luogo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di delegazione europea 2018 (tutt’ora in esame al Senato) e deve essere preceduta dall'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32, della Legge n. 234 del 2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue; b) individuare il Ministero della salute quale Autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati e d), e), f) ed h) del regolamento medesimoi; c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera b) del presente commaii; d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedureiii; e) revisionare le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all’autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materiaiv; f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625v; 4 Articolo 11 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari) 5 Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e trasmesso al Senato dove è tuttora in corso l'esame del provvedimento.
  • 20. g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesimevi. Le tappe previste per il percorso di implementazione del regolamento sono le seguenti: • entro aprile 2019 è prevista l'approvazione degli atti delegati e di esecuzione; • entro giugno 2019 è prevista la pubblicazione in gazzetta ufficiale EU; • l'entrata in applicazione degli atti delegati e di esecuzione è prevista per dicembre 2019. Criticità Nella riunione della Conferenza Stato – Regioni – Sessione europea del 4 ottobre 2018, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’esprimere parere favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2018, si era riservata di formulare alcune osservazioni in sede parlamentare. Nel merito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 21 febbraio 20196, ha rilevato alcune criticità con riferimento all’art. 11 in materia di controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. In particolare sono state individuate due problematiche, una relativa all'autorità competente sui controlli e una alle risorse per il finanziamento dei controlli stessi, in relazione alle quali la Conferenza ha condiviso le seguenti proposte emendative: Autorità competente - art. 11, comma 3, lettera “b” Qualora fosse individuato solo il Ministero della Salute come unica autorità competente, come previsto dal testo della lettera “b” verrebbe a mancare l’attuale autonomia delle Regioni e delle ASL. Proposta di emendamento: All’art. 11, comma 3, lettera “b”, sostituire le parole “individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali…” con le parole “individuare il Ministero della Salute, le Regioni e le ASL, che si coordinano tra di loro, quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali…” Finanziamento dei controlli ufficiali articolo 11, comma 3 lettera E) Attualmente del decreto legislativo 193/2008 regolamenta le tariffe che gli operatori pagano per i controlli ufficiali eseguiti dall'Autorità competente ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, nonchè le modalità con cui questi importi sono ripartiti tra i laboratori e i vari livelli dell'autorità competente. Le aziende ULSS emettono una fattura alle ditte interessate per l'attività di controllo e percepiscono dalle stesse gli importi dovuti che, a cura delle ULSS stesse, vengono così ripartiti in base all'articolo 7 del citato decreto: − 90% resta all'azienda ULSS che ha eseguito i controlli; − 3,5% alla Regione corrispondente; − 3,5% all'istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente; − 1% ai laboratori nazionale di riferimento addetti ai controlli ufficiali; − 2% al Ministero della Salute. La legge di delegazione europea 2018, all'articolo 11, comma 3, lettera e), prevede, non solo l'aumento delle tariffe, per adeguarle al nuovo regolamento (UE) 2017/625, ma, anche che gli introiti siano interamente versati in un apposito capito del bilancio dello Stato, per essere ripartiti successivamente "per attribuire alle autorità competenti le risorse umane". Con questa previsione nella migliore delle ipotesi si allungano i tempi entro cui le Aziende ULSS possono disporre di tali risorse che sono necessarie per svolgere l'attività di controllo ufficiale. Nella peggiore delle ipotesi il riparto potrebbe penalizzare le regioni che hanno sostenuti i costi dei controlli. Inoltre se gli importi vengono versati a livello centrale potrebbe venire a mancare la funzione di verifica degli importi effettivamente riscossi che è attualmente svolta dalle Aziende ULSS. 6 Intesa 19/26/SRFS/C7
  • 21. Proposta emendativa all’art. 11, comma 3, lettera e): All’art. 11, lettera “e”, sostituire il testo dell’intera lettera con il seguente: “rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625 prevedendo un adeguamento delle tariffe, nonché prevedere le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, alle autorità competenti, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia;”
  • 22. Relate links News • First EU Reference Centre for animal welfare: call for selection launched • March 2017: Statement by Commissioner Andriukaitis on the Adoption of the Regulation on Official Controls • June 2016: Statement by Commissioner Andriukaitis on the political agreement reached on the EU proposal for revision of the provisions on official controls along the food chain • Questions and Answers on veterinary border controls RELATED DOCUMENTS • The Proposal • Citizens' Summary • Impact Assessment • Executive summary of IA QUICK LINKS • Rapid Alert for Food and Feed (RASFF) • Health and food audits and analysis • European Food Safety Authority (EFSA) • Better Training for Safer Food (BTSF) • E-News • Press Releases • Events • Videos • Infographics and factsheets • Food Fraud ______________________________________________ i L'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina la designazione da parte degli Stati membri delle autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento stesso: a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori; d) le prescrizioni in materia di salute animale; e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali; g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; h) le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi; i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. A differenza di quanto prescritto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/265, l'articolo 11 in esame fa riferimento agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati in relazione, rispettivamente, alle lettere a) e c) dell'articolo 4 del regolamento UE e non all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi cui fa espressamente riferimento l’articolo 1, paragrafo 2, lett. b) del regolamento in esame.
  • 23. In base a quanto prescritto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, se le autorità designate dagli Stati membri sono autorizzate, in virtù di tale designazione, a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro: garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio e designa un’autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ogni settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento in esame, stabilisce che le autorità competenti di cui sopra possono inoltre affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche. ii L'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina i Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e l'organismo unico per il PCNP. In base a quanto disposto dall'articolo 109, spetta agli Stati membri assicurare che i controlli ufficiali disciplinati siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio. L'articolo 109 prescrive altresì che gli Stati designino un organismo unico. I compiti di coordinamento definiti dal regolamento (UE) 2017/625 all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), sono relativi alla preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali. Il medesimo paragrafo, rispettivamente alle lettere b) e c), attribuisce all'organismo unico l'incarico di garantire che il PCNP sia coerente e di raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP in vista delle relazioni annuali che, in base all'articolo 113, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione europea entro il 31 agosto di ogni anno. L'organismo unico è altresì incaricato di riesaminare e aggiornare il PCNP. iii Gli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625, contenuti nel titolo IV (Assistenza amministrativa e collaborazione), disciplinano la reciproca assistenza amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri interessati al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro. L’assistenza amministrativa comprende, se del caso e nell’ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro. iv Il d.lgs. 194/2008 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), il cui regolamento di riferimento viene abrogato dal regolamento in esame, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Gli allegati al decreto contengono le tariffe per il finanziamento dei controlli. Il capo VI del regolamento (UE) 2017/625, contenuto nel titolo II (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri), disciplina il finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali. v In merito ai Posti di Controllo frontalieri, il regolamento (UE) 2017/625, all'articolo 59, stabilisce che gli Stati membri designano i posti di controllo frontalieri preposti ad eseguire i controlli ufficiali su una o più categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento in esame. In base all'articolo 61 del regolamento è revocato il riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’articolo 6 della direttiva 97/78/CE e all’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, entrambe abrogate dal regolamento (UE) 2017/625. Lo stesso articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625 revoca la designazione dei punti di entrata di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009 e all’articolo 13 quater, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE e la designazione dei punti di ingresso ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione. vi In base a quanto stabilito dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento stesso e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Lo stesso articolo 139, specifica che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano le disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse. In ragione di quanto disciplinato dall'articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l’operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell’operatore.