Seminario aggiornamento OCM settore vino, svoltosi il 19.03.2019 presso la Camera di Commercio di Frosinone, tenuto dal Dott. Matteo Pennacchia - Food Law Specialist at Cellitti Legal Firm
L’efficienza energetica nel Piano di Sviluppo Rurale della Sardegna - Tommaso...
Aggiornamenti OCM settore vino
1. SeminarioSettoreVitivinicolo
AGGIORNAMENTIOCM
A
SOSTEGNO DELVINO
Reg. (UE) 1308/2013 e sua attuazione mediante atti delegati e di
esecuzione
ASPIIN
AZIENDASPECIALEINTERNAZIONALIZZAZIONE
EINNOVAZIONE
CameradiCommercioFrosinone, 19marzo2019
Dott.Matteo Pennacchia - Food Law Specialist (Cellitti Legal Firm)
2. FINALITÀ DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)
(art. 39 TFUE)
a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della
produzioneagricolacomepureunimpiegomigliore deifattori diproduzione,inparticolare dellamanodopera;
b) assicurarecosìuntenoredivitaequoallapopolazioneagricola,grazieinparticolarealmiglioramentodelredditoindividuale
dicolorochelavoranonell'agricoltura;
c) stabilizzare imercati;
d) garantirelasicurezzadegliapprovvigionamenti;
e) assicurareprezziragionevolinelleconsegneaiconsumatori;
4. I°Pilastro(FEAGA)
• SOSTEGNO DIRETTO AL
REDDITO DEGLI AGRICOLTORI
• finanziamenti diretti agli agricoltori che
coltivano
• i propri terreni nel rispetto della sicurezza
• alimentare, ambientale e del benessere degli
• animali
• ORGANIZZAZIONE COMUNE
MERCATI
• misure di sostegno al mercato rivolte a
meccanismi interni(intervento sul mercato,
• commercializzazione prodotti ed organizzazioni
dei produttori) e meccanismi esterni (certificati
• importazione/esportazione, dazi, ecc.)
II°Pilastro(FEASR)
• PIANI SVILUPPO RURALE
• modernizzazione aziende agricole,
• promozione della diffusione della
• formazione professionale, delle tecnologie,
• dell'innovazione nonché mantenimento ed
• incentivazione delle pratiche migliori,
• rilancio o sviluppo delle zone rurali e delle
• comunità rurali tramite aiuti
• all'inserimento di nuove attività agricole,
• realizzazione di infrastrutture ed aiuto alla
diversificazione della loro economia,
aumento della competitività del comparto,
sviluppo delle aree forestali e della loro
redditività, tutela dell'ambiente e dei
cambiamenti climatici, promozione del
ricambio generazionale e dell'occupazione,
fornitura di strumenti per la gestione del
rischio, ecc.
5. Articolo40 TFUE
Perraggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39ècreata un'organizzazione comunedei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle seguenti forme:
a)regolecomuni in materia di concorrenza;
b)un coordinamento obbligatorio delle diverseorganizzazioni nazionali del mercato;
c)un'organizzazione europea del mercato;
6. La politica del vino, si contraddistingue per due aspetti caratteristici, rispetto a qualsiasi altro settore agricolo, che rientra nelle
competenza PAC:
un sostegno finanziario assicurato attraverso una dotazione specifica erogata tramite la programmazione di un PIANO
NAZIONALE DI SOSTEGNO (PNS), costituito da 8 MISURE selezionabili a descrizione di ciascuno Stato membro, che per loro
natura si configurano comestrumenti sia del I°, chedel II° pilastro della PAC. ;
un sistema regolatorio molto sviluppato: i) autorizzazioni perlenuove superfici a vite da vino (misura di controllo del
«potenziale», a tutela dell’equilibrio del mercato);ii) regole specifiche su produzione edetichettatura;
7. Perché una politica settorialespecifica?
la specifica natura del prodotto di base – le uve da vino – che assume valore solo se rapidamente trasformato, richiede un
impegno della politica di comparto indirizzato alsupporto dell’intera filiera;
la complessità della filiera di produzione che vede coinvolti come beneficiari delle diverse misure di intervento sia attori
agricoli, chenon agricoli (ad es.promozione, investimenti, distillazione dei sottoprodotti);
la rilevanza della produzione di vino in termini socio-economici: ruolo strategico per molti territori e capacità di creazione di
reddito comparativamente più elevata rispetto adaltri comparti produttivi;
8. L’OCM unica è dettata dal Reg. (UE) n. 1308/2013, regolamento base che annovera 232 articoli, a cui è necessario aggiungere le
molteplici normerisultanti da ATTI DELEGATI eATTI D’ESECUZIONE.
atti non legislativi di portata generale che
integrano/modificano elementi non essenziali di un atto
legislativo. Tramite atti delegati si possono precisare
determinate caratteristiche tecniche o modificare taluni
elementi di un atto legislativo. Ovviamente gli elementi
essenziali sono invece riservati esclusivamente all’atto
legislativo enon possono essere oggetto didelega.
(art. 290 TFUE)
atti vincolanti dell’Unione che, normalmente sono di
competenza degli Stati membri ma, ove sia
necessario garantire condizioni uniformi di
esecuzione in ambito unionale, sono di competenza
della Commissione e sono conferiti sempre
nell’ambito dell’atto di base.
(art. 291 TFUE)
9. REGOLAMENTI DELEGATI
Reg. (UE)n. 1149/2016
•«…programminazionalidisostegnoalsettorevitivinicoloechemodificailregolamento(CE)n.555/2008dellaCommissione»;
Reg. (UE)n. 273/2018
•«…sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e
delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeoedelConsiglioperquantoriguardaipertinenticontrollielepertinentisanzioni, echemodifica iregolamenti (CE)n.555/2008,(CE)
n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE)
2015/560dellaCommissione»;
Reg. (UE)n. 33/2019
•«…domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la
procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la
presentazione»;
10. REGOLEMANTI D’ESECUZIONE
Reg. (UE)n. 1150/2016«…programminazionalidisostegnoalsettorevitivinicolo»;
Reg. (UE) n. 274/2018 «…sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le
notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che
abrogailregolamentodiesecuzione(UE)2015/561dellaCommissione»;
Reg. (UE) n. 34/2019 «…domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione
nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di
controlli»;
11. PROGRAMMI SOSTEGNO VINO (artt. 39-54 )
Rispetto al passato (interventi finalizzati ad eliminare i surplus produttivi), le misure di sostegno (abbracciando il sistema dei
pagamenti diretti alle imprese), mirano a:
- accrescerela competitività delle aziendenel mercatointerno edesterno;
- far assumere impegni produttivi finalizzati ad un’offerta sostenibile (agricola ed ambientale)
I Programmi Sostegno presentano degli elementi integranti, caratterizzati da:
• quantificazione obiettivi
• valutazione impatti tecnici, economici, ambientali e sociali;
• criteri quantitativi di monitoraggio e valutazione;
strumentidi programmazionee
finanziamentodegli investimenti sul settore
vino simile ai PSR(II° Pilastro)
12. Le Misure di Sostegno (PNS) hanno l’obiettivo di potenziare la competitività del settore
• migliorando la qualità della produzione;
• sostenendo l’adeguamento strutturale della vitivinicoltura al mercato (nella fase agricola edella trasformazione);
• incrementando la capacità di penetrazione dei vini italiani nei mercati esteri (extra UE);
• promuovere il ricambio generazionale;
• sostenere leareesvantaggiate;
• evitare il rischio depressione mercato (eliminando le eccedenzeproduttive ele sostanze idonee alla sofisticazione);
Strategia globale MISURE SOSTEGNO
13. Nelle misure a sostegno del vino all’interno della OCM unica (art. 43 Reg. (UE) n. 1308/2013), vi è spazio per i PS che
contengono esclusivamente leseguenti misure:
a) PROMOZIONE(art. 45)
b) RISTRUTTURAZIONEE LA RICONVERSIONEDEI VIGNETI(art. 46);
c) VENDEMMIAVERDE (art. 47);
d) FONDI DI MUTUALIZZAZIONE(art. 48);
e) ASSICURAZIONEDEL RACCOLTO(art. 49);
f) INVESTIMENTI(art. 50);
g) INNOVAZIONE(art. 51);
h) DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI(art. 52)
misure prevenzione crisi
DIVIETO DI DOPPI FINANZIAMENTI (art. 43 Reg. delegato (UE) n. 1149/2016)
14. DM 1118 del 21/02/2019 – Ripartizione fondinazionalial PNS
16. PROMOZIONE (art. 45)
Insieme di misure tese alla informazione epromozione deivini dell’unione:
a) negli Stati membri, al fine di informare i consumatori sia sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle
denominazioni di origine edelle indicazioni geografiche;
b)nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività;
(art. 3-5 Reg. delegato (UE) n. 1149/2016)
• organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le
associazioni temporanee opermanenti di due opiù produttori (reti d’impresa), le organizzazioni interprofessionali;
• durata sostegno alla misura non potrà esseresuperiore a tre anni (salvo deroghe);
• diffondere la conoscenzadel vino Italiano in nuovi mercati erinforzare la presenza in quelli tradizionali (STRATEGIA);
17. MISURE(domanda entro 3 novembre)
A) promozione e pubblicità che mettano in rilievo la qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente da attuare per
mezzodei canali di informazione quali stampa etelevisione locale;
B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
C) campagne di informazione e di promozione, in particolare sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche da
attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi ed altri strumenti (siti internet, opuscoli,
pieghevoli, degustazioni guidate, incontri conoperatori dei Paesi terzi, ecc);
D)studi su nuovi mercati, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;
18. CONTROLLI (art. 41 Reg. d’esecuzione(UE) n. 1150/2016)
• verifica documenti giustificativi di spesa (congruenti) e che non vi siano doppie fatturazioni per la medesima attività
(effettuato sul 100% dei documenti edei progetti);
• verifica eventi promozionali neiPaesi Terzi, durante la loro effettuazione (controlli in locosu un campionedel 30%);
• migliorare la competitività del settore, anche attraverso forme aggregative,per favorire la penetrazione dei prodotti vitivinicoli
nazionali, sia nei paesi tradizionali acquirenti, sia all’interno di nuovi mercati e/odi Paesi emergenti (Oceania, Sud America,
AreeAsiatiche e sudAfricane);
• Valorizzare leproduzioni a DO e IG e particolari tipologie riconosciute di prodotto;
FINALITA’
19. RISTRUTTUR. E RICONVERS. VIGNETI (art.46)
Sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi
avanzati di produzione sostenibile edell'impronta ambientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto:
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su
decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione
sostenibile;
20. FINALITA’
- aumentare la competitività dei produttori di vino (adeguamento delle strutture viticole, favorendo l’aggregazione e la
valorizzazionedelle produzioni di qualità, e/o certificate)
- adeguarela composizione ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi;
- favorire una migliore allocazione deivigneti nel rispetto dei principi della sostenibilità;
- tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola anche attraverso il ricambio
generazionale;
21. conduttore, «una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla
personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della
Comunità aisensidell’articolo 299deltrattato echecoltiva unasuperficie vitata» (art. 12 Reg. (UE)delegato 1149/2016);
- imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti (articolo 157 OCMunica);
- le cooperative agricole checonducono propri vigneti;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati (articolo 41 della legge12 dicembre 2016 n.238)
PNS identifica soggetti beneficiari nazionali
22. MISURE (domanda entro il 30 giugno)
RICONVERSIONEVARIETALE
reimpianto:sullo stessoappezzamentoo suun altroappezzamento,con o senzail cambiodelsistema diallevamento, di unadiversavarietàdi vite,
ritenutadi maggior pregio enologico ecommerciale;
sovrainnesto:su impiantiritenutigià razionaliperformadi allevamentoe persesto di impianto,e in buonostatovegetativo;
RISTRUTTURAZIONE
diversa collocazione:è il reimpiantodelvigneto in unaposizionepiù favorevoledal puntodi vistaagronomico,sia perl’esposizionecheperragioni
climaticheedeconomiche;
reimpiantodivigneto: è l’impiantonella stessaparticellama conmodifichealsistema di coltivazionedella vite;
MIGLIORAMENTODELLETECNICHEDI GESTIONEDEIVIGNETI
riguardale operazioniinerentila razionalizzazionedegli interventi sul terreno,sulle formedi allevamento;
REIMPIANTOA SEGUITODI ESTIRPAZIONEOBBLIGATORIA
permotivi fitosanitaridella stessasuperfice, odi unasuperficieequivalente,oggetto di estirpazioneobbligatoriasu decisione del Serviziofitosanitario
nazionaleeregionale.
23. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di contributo;
Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata («lasuperficievitataèdelimitatadalperimetroesternodeiceppidivitea
cuisiaggiungeunafasciacuscinetto dilarghezzapariametàdella distanzatraifilari»-art. 44 del regolamento n. 2016/1150)
Sono ammessi ilavori in economia;
Le Regioni/Province autonome possono escludere il passaggio a determinate forme di allevamento o a determinate varietà;
I vigneti ristrutturati/riconvertiti devono essere razionali edispirati ai principi della viticoltura sostenibile;
Non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale e la normale gestione dei
vigneti;
24. SOSTEGNO MISURA erogato:
• compensazione perdite di reddito (ai produttori) conseguenti all'esecuzione della misura (max 3.000€/Ha);
• contributo costi misura nel limite del 50%,elevato al75% (regioni classificate menosviluppate):
i. costi effettivamente sostenuti (prezzariregionali conimporto max di 16.000 €/Ha);
ii. costi unitari (importo perettaro fissato), 13.500€/Ha elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni menosviluppate;
• viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica importo max 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni
menosviluppate;
25. CONTROLLI(art. 42 Reg. d’esecuzione(UE) n.1150/2016)
• verifica in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo;
• verifica exantedell’esistenza del vigneto edella superficie vitata (ex art. 44Reg. d’esecuzione (UE)n. 1150/2016);
• verifica non sussistenza di rinnovo normale dei vigneti (reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso
sistema di coltivazione della vite);
• verifica contabile soglia massima all’importo medio del sostegno per ettaro (costi medi di ristrutturazione e/o riconversione di
un vigneto a seconda del tipo di allevamento edel tipo di operazione, stabiliti dalle Regioni);
26. VENDEMMIA VERDE (art. 47)
Misura finalizzata alla distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione (entro il 15 giugno),
riducendo a zerola resa della relativa superficie.
FINALITA’
- mantenimento dell’equilibrio tra domanda e offerta, (eliminando le eccedenzecontingenti al finedi evitare una depressione
del mercato);
- tutelare i redditi degli agricoltori;
- garantire il potenziale di produzione;
- tutela del valorepaesaggistico e delle tradizioni culturali;
27. I produttori di uva da vino intesi come ogni imprenditore agricolo, sia persona fisica che giuridica, titolare di azienda che
coltiva vigneti con varietà di uveda vino echesia in regola conlenorme vigenti in materia di potenziale viticolo.
In caso di danno totale o parziale subito dalle
colture prima della data della vendemmia verde
a causa, in particolare, di calamità naturali (art.
20 Reg. delegato (UE) n. 1149/2016);
La superficie delle particelle che beneficiano del
sostegno a favore della vendemmia verde non
entra nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel
disciplinare di produzione dei vini DOP-IGP (art.
21 Reg. delegato (UE) n. 1149/2016);
ESCLUSIONE
VENDEMMIA
VERDE
28. I Costi diretti della distruzione o eliminazione deigrappoli sono differenziati a seconda chela misura si attui attraverso il metodo:
1) MANUALE, è individuato un costo compreso tra 7,00 e 9,00 euro per quintale in base alla resa media regionale determinata
comeindicato alla lettera a)punto 1), tenuto conto delle peculiarità del vigneto;
2)MECCANICO, èindividuato un costo compreso tra 900,00 e1.000,00 euro/ha in funzione delle peculiarità del vigneto;
3)CHIMICO, in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal produttore;
Contributo Unionale erogato nel limite massimo del 50% delle spese sostenute.
GESTIONEFINANZIARIAMISURA (PNS nazionale 2019-2023)
29. CONTROLLI (art. 43 Reg. d’esecuzione(UE) n. 1150/2016)
• verifica esistenza del vigneto e l’effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura (controlli a campione e/o
telerilevamento nell’ambito del SIGC);
• verifica completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull’unità vitata ammessa all’intervento;
• verifica del metodo utilizzato (dettagliando l’eventuale esecuzione deilavori effettuati in economia);
30. INVESTIMENTI (Art. 50)
Misura finalizzata a destinare investimenti materiali oimmateriali (domanda entro il 15 febbraio), in
- impianti di trattamento;
- infrastrutture vinicole;
- strutture e strumenti di commercializzazione;
Gli investimenti materiali e/o immateriali di cuisopra, devono:
• essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento (Art.50, paragrafo 5,
Regolamento OCM unica);
• mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di
alienazione, cessione etrasferimento a qualsiasi titolo;
31. Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:
• l’IVA (salvoderoga);
• altre imposte etasse;
• acquisto di macchineeattrezzature usate;
• le speseper caparreeacconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata
• investimenti di sostituzione;
• attrezzature emateriale di consumo variodi brevedurata e/omonouso;
• viaggi, trasporto e/ospedizione mercie/o doganali;
• interessi passivi;
• qualsiasi altra spesa non strettamente coerente conla finalità dell'azione;
32. FINALITA’ (art.36 Reg. delegato (UE)n. 1149/2016)
- realizzareunmaggior sviluppo ed integrazione della filiera;
- favorire un incremento delle prestazioni economicheed unammodernamento delle imprese;
- migliorare la competitività (rafforzamento delle dotazioni aziendali, miglioramento delle strutture e delle modalità di
commercializzazione);
- valorizzazionedelle produzioni di qualità, e/o certificate;
- promuovere il ricambio generazionaleesostenere le areesvantaggiate;
• verifica 100% domande presentate;
• verifica investimenti fuori dal territorio nazionale (area UE) mediante controlli in loco sul 100% dei progetti finanziati;
CONTROLLI
33. BENEFICIARI
• produttori mosto di uve (uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua
commercializzazione);
• produttori vino (uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua
commercializzazione);
• vinificatori (vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione)
• le organizzazioniinterprofessionali (Consorzi ditutela);
PMI
contributo entro 40% (50% regioni
meno sviluppate) della spesa
effettivamente sostenuta.
IMPRESAINTERMEDIA
(meno 750 dipendenti o il cui fatturato
annuosia inferiore ai 200 milioni) contributo
entro 20% (25% regioni menosviluppate)
34.
35. SISTEMAAUTORIZZAZIONIIMPIANTIVITICOLI
Principale novità introdotta dalla riforma OCM Unica nel settore vino (artt. 62-72), finalizzata all’abolizione progressiva del
regimedeidiritti diimpianto
DISEQUILIBRIOMERCATOVITIVINICOLO
• progressiva e notevole diminuzione delle aree coltivate a vite nel territorio UE;
• ritiro dal mercato dei soggetti meno strutturati (eliminazione misure sostegno prive di vitalità economica);
INCREMENTOCOMPETITIVITA’SETTORE
• riduzione capacitàdell’offerta a sostegno di una migliore qualità (attenzione mercati extra UE);
• politica offerta espansiva purché controllata e gestita (rischio eccedenza produttiva);
36. eliminazione diritti di impianto (titoli personali trasferibili dietro corrispettivo) sostituiti da autorizzazioni amministrative
personali (titolo gratuito);
affermazione principio vigneto europeo non può crescere in maniera incontrollata (Paesi membri autorizzano nuovi impianti
permax 1% (anchemeno) superficie massima di quella impiantata anno precedente);
riconoscimento flessibilità al potenziale perfavorire necessari aggiustamenti dell’offerta ai mutevoli scenaridi mercato;
conversione diritti di impianto in regimed’autorizzazione di pari dimensione (entro 31.12.2020);
37. AUTORIZZAZIONI(art.62)
AUTORIZZAZIONE
nuoviimpianti
reimpianti
diritti di impianto da
convertire
a titologratuito
3 anni di validitàper impianto
(considerando n. 56 e art.62, parag.3 Reg. OCM)
viti davino idonee allaproduzionedi acquavitidi vinoIGP(all. IIIReg.
UE110/08)
(Reg. OMNIBUS 2392/2017)
esonerati:
sperimentazione; piante madriper marze;consumo
familiare; reimpianti perespropri pubblica utilità;
(art. 3 Reg. delegato (UE) 273/2018)
38. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati,
solo se èstata concessa un’autorizzazione ai sensi dei Decreti Ministeriali:
• DM n. 1213 del febbraio 2015;
• DM n. 12272 del 15 dicembre2015;
• DM n. 527 del30 gennaio 2017;
• DM n. 935 del13 febbraio 2018;
Disposizioni nazionali
d’attuazione
artt. 62-66 OCM Unica
39. REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI VITICOLI
Il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del
REGISTROPUBBLICODELLE AUTORIZZAZIONI
(istituito dal DM 12272 del 15 dicembre 2015)
aggiornato mediante procedure informatizzate di richiesta da parte dei conduttori e di gestione dell'iter amministrativo di
autorizzazione e controllo da parte delle Regioni
Il Registro è costituito in ambito SIAN e potrà essere consultato e aggiornato anche nell'ambito dei sistemi informativi gestiti
dalle Regioni/P.A. e/o dai rispettivi Organismi Pagatori Regionali, tramite opportuni servizi di interscambio dati, la cui
documentazione tecnica èresa disponibile tramite portale SIAN a cura di AGEA
40. Il Registro conterrà al minimo le seguenti informazioni:
• Identificativo unico dell'autorizzazione nel Registro nazionale;
• CUAA del soggetto a cui èassegnata l'autorizzazione;
• Tipo di autorizzazione (Nuovo impianto - Conversione di ex-diritti – Reimpianto da estirpo oReimpianto anticipato);
• Regione di riferimento (Codice ISTAT della regione/PA cheha in carico la gestione operativa dell'autorizzazione);
• Superficie autorizzata(espressa in mq);
• Superficie impiantata (espressa in mq);
• Superficie trasferita in un'altra regione oconsubentro (espressa in mq);
• Superficie residua (espressa in mq);
• Data di rilascio escadenzadell'autorizzazione;
41. FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
REGISTRAZIONEDI AUTORIZZAZIONIALL'IMPIANTO
Il Registro si alimenta conl'inserimento di autorizzazioni chederivano dai procedimenti amministrativi diautorizzazione;
UTILIZZODI UN'AUTORIZZAZIONE(COMUNICAZIONEDI AVVENUTOIMPIANTO)
Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con
modalità telematica, comunica alla Regione competente l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione;
42. SUBENTRODI UN’AUTORIZZAZIONETRA2 O PIU’TITOLARI
Trasferimento dell'autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l'autorizzazione. In questo
casol'erede può usarel'autorizzazione peril tempo residuo della durata dell'autorizzazione.
Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L'erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la
concessione dell'autorizzazione.
MODIFICADELLA SCADENZADI UN'AUTORIZZAZIONE
Azionabile nei casi di "forza maggiore» (decesso beneficiario, calamità naturale grave che colpisce l’azienda, esproprio pubblica
utilità, ecc.);
43. MODIFICAREGIONE DI RIFERIMENTO
Il titolare dell'autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di
poter utilizzare l'autorizzazione perimpiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cuiha ottenuto l'autorizzazione.
L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non dà
origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cuièavvenuto l'estirpo.
44. Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente (Regioni), mediante il
fascicolo aziendale (SIAN) costituito presso OrganismoPagatore (AGEA)
La concessione/registrazione di una autorizzazione può avvenire nell'ambito dei
4 procedimenti amministrativi seguenti:
1. Rilascio di autorizzazioni pernuovi impianti (annuale);
2. Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni (entro 31/12/2020);
3. Rilascio di autorizzazioni perreimpianto a seguito di un estirpo;
4. Rilascio di autorizzazioni perreimpianto anticipato;
45. RILASCIO AUTORIZZAZIONIPERNUOVI IMPIANTI
MIPAAFT (Decreto Direttoriale annuale), comunica «superficie nazionale autorizzabile» per nuovi impianti nell’anno
successivo (exart. 64 Reg. OCMunica), composta:
SUPERFICI
RINUNCIATE
SUPERFICI
ESENTIAUTORIZZAZIONI
TRASFORMATEIN VIGNETIPRODUTTIVO
•1% SUPERFICIEVITATANAZIONALE
•riscontrataal
•31LUGLIODELL'ANNOPRECEDENTE(articolo 6, comma1, DM12272);
46. D.D.n. 6638 del 14 dicembre 2018 – Rilascio di nuoveautorizzazioni perannualità 2019
47. Stati membri possono («MECCANISMO DISALVAGUARDIA» exart.63Reg.OCMUnica)
• autorizzare < 1% superficie viticola nazionale (rispetto annata precedente);
• limitare a livello Regionale, nelle zonedi produzione di vini DOP/IGP, superficie autorizzabile;
SCONGIURAREECCEDENZA
PRODUTTIVA
Proporzionalità tra misura limitativa adottata a livello
nazionale e l'esigenza di evitare il rischio di un'offerta esorbitante, per
nonpenalizzareiproduttorilocalirispettoaglialtriviticoltorieuropei
RISCHIOSVALUTAZIONEDOP/IGP
Gli Stati membri che decidono di mettere a disposizione
delle imprese una superficie inferiore a quella concedibile
devono, in ogni caso, motivare tali misure, pubblicarle e
notificarle senza ritardo alla Commissione europea
48. Richiedente presenta unica domanda (dal 15/02 al 31/03), sulla basedel FASCICOLO AZIENDALE (SIAN), aggiornato evalidato
CRITERI DI AMMISIBILITA’
SUPERFICIRICHIESTE
Superficie agricola aziendale pari o superiore a quella perla quale èrichiesta la
autorizzazione (massimo 50 ettari). Nuovo vigneto mantenuto peralmeno 5anni;
UNAO PIÙREGIONISU CUIINTENDERICHIEDERE LE AUTORIZZAZIONI
Sepiù regioni, l'azienda devecondurre perciascuna regione una superficie agricola
pari osuperiore a quella perla quale fa richiesta nella medesima regione. Fatto salvo il
divieto di trasferibilità autorizzazione fra Regioni;
CRITERIDI PRIORITÀ
Vienerichiesto riconoscimento;
49. CRITERIDI PRIORITA’
(art.64, parag.2 Reg. OCMUnica - All. IIReg. delegato (UE)273/2018 – All. I,punto B, Reg. d’esecuzione (UE)274/2018)
RICHIESTE
riguardano
superficie totale superiore
alla superficie disponibile
Stato membro
AUTORIZZAZIONI
concesse secondo
distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i
richiedenti
in base alle richieste
50. Dalla campagna 2018, le REGIONI possono applicarei seguenti criteri di priorità:
ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON FINI SOCIALI CHE HANNO RICEVUTO TERRENI CONFISCATI PER
REATIDI TERRORISMOE CRIMINALITÀ
organizzazione senzascopo di lucro cheesercita esclusivamente attività a fini sociali;
il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali (art. 10 della direttiva 2014/42/UE);
per un periodo di 5 anni divieto di affitto/vendita superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica (entro 31
dicembre2030);
51. LE PARCELLE AGRICOLE SPECIFICHE (IDENTIFICATE NELLA RICHIESTA) SONO CARATTERIZZATE DA SPECIFICI
VINCOLINATURALIO DI ALTRO TIPO
superfici soggette a forte siccità;
superfici con scarsa profondità radicale (inferiore a 30 cm);
superfici con problemi di tessitura epietrosità delsuolo;
superfici in forte pendenza (almeno 15 %);
superfici ubicate in zonedi montagna (a partire da 500 mt s.l.m.);
superfici ubicate in piccoleisole (vincoli strutturali osocioeconomici);
52. SUPERFICIIN CUIL'IMPIANTODI VIGNETICONTRIBUISCEALLA CONSERVAZIONEDELL'AMBIENTE
viticoltori assoggettati da almeno 5 anni, al momento della richiesta, nell'intera superficie vitata delle loro aziende alle norme
relative alla produzione biologica;
53. GRADUATORIA
ASSEGNAZIONE
AUTORIZZAZIONI
(Regioni/Prov.Aut.)
Sesuperficie totaleINFERIOREOUGUALEalla
superficie regionale autorizzabile,
RICHIESTEAMMISSIBILIACCETTATENELLATOTALITÀ
Sesuperficie totaleSUPERIORE
alla superficieregionale autorizzabile,
a) approvazione per tutti per una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha
(ripartizioneproporzionale);
b) approvazione richieste con criteri di priorità validi (se previsti), e
residuale approvazionedomandepunteggio inferiore;
superficie residuale
approvata
54. • MIPAAFTCOMUNICAALLE REGIONI COMPETENTIELENCO AZIENDE
Elencodisponibile alle regioni peril download in un'area dedicata sul portale SIAN
• REGIONI RILASCIANOAUTORIZZAZIONIENTROIL 1° GIUGNO
Funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione dal SIAN, epubblicazioni
delle stesse nel B.U.R.(cheassumevalore di comunicazioneufficiale)
• POSSIBILITÀDI RINUNCIAREALLE AUTORIZZAZIONI
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, utilizzando lefunzionalità
delle applicazioni messea disposizione dal SIAN.
RILASCIO AUTORIZZAZIONI
55. Titolare di diritto di impianto presenta telematicamente alla Regione/P.A. che ha in carico il diritto la richiesta di conversione
in autorizzazione (entro scadenza del diritto enon oltre il 31/12/2020);
L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha
generata e,qualora non utilizzata, scadeentro il 31 dicembre2023;
Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il
Registro;
CONVERSIONE DIRITTIDI IMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI
56. RILASCIO AUTORIZZAZIONIPERREIMPIANTO
Le autorizzazioni perreimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e chepresentano una
richiesta alla Regione competente, entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione
LeRegioni rilasciano Autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle domande ammissibili, con validità di 3 anni a partire
dalla data di rilascio
57. Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere validate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate,
regolarmente registrate nel
REGISTRODELLE SUPERFICIESTIRPATE
Gestito in ambito SIAN
Le Regioni effettuano l'istruttoria e i controlli necessari e aggiornano il registro
delle Superfici Estirpate
Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate inscritte nel
registro
(subentro delle autorizzazioni)
58. REIMPIANTO
MEDESIMASUPERFICIEESTIRPATA
Comunicazione di avvenuto estirpo (entro la fine della campagnaviticola
nel corso della qualeè stata effettuata l'estirpazione), funge da domanda di
autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione, laRegione autorizza
QUALUNQUESUPERFICIEAMMISSIBILE
comunicazionedi avvenuto estirpo che fungerà da pre-requisito perla richiesta di
autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda
campagnaviticola successiva all'estirpazione
59. REIMPIANTIANTICIPATI
Nuovo impianto conl'impegnodiestirpare, nella medesima Regione/P.A.,un'equivalente superficievitata entro la finedel quarto
anno dalla data in cui lenuove viti sono state impiantate
Domanda corredata da garanziafidejussoria a garanzia delfuturo estirpo (idonea a coprire icosti perl'estirpo coatto).
Non èconsentita la richiesta di modifica della regione di riferimento perle autorizzazioni al reimpianto anticipato.
61. Il produttore èsoggetto alle sanzioni amministrative (art. 69 T.U.V.)seguenti:
3 anni di esclusione dal PNS e 1.500 €/ha, se superficie impiantata è inferiore o eguale al 20% del totale della superficie
concessa conl'autorizzazione;
2 anni di esclusione dal PNS e 1.000 €/ha, se superficie impiantata è superiore al 20% ma inferiore o eguale al 60% del totale
della superficie concessa conl'autorizzazione;
1 anno di esclusione dal PNS e 500€/ha, se superficie impiantata è superiore al 60% ma comunque inferiore al totale della
superficie concessa con l'autorizzazione;
MANCATOUTILIZZOAUTORIZZAZIONEPERNUOVIIMPIANTI
62. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al5% del totale della superficie concessa con l'autorizzazionema comunque
non superiore a 0,5ettari, non si applica alcuna sanzione;
AI produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100% di quella
richiesta ma superiore al 50%, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 500€/ha o frazione di ettaro della
superficie autorizzata el’esclusione per 2anni dai PNS;
63. IMPIANTINONAUTORIZZATI(art.46 Reg. delegato (UE) n. 273/2018)
6.000 €/ha se produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro 4 mesi dalla data di
notifica dell'irregolarità, (art. 71,paragrafo 2, del regolamento (UE)n. 1308/2013);
12.000 €/ha se produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il 1° anno successivo alla
scadenza deltermine di 4 mesi;
20.000 €/ha se produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il 1° anno successivo alla
scadenza deltermine di 4 mesi;
64. DICHIARAZIONIDI GIACENZA VINI E MOSTI
Reg. (UE)
n. 1308/2013
• art. 145 «Schedario Viticolo edinventario potenziale
produttivo»
Reg. delegato (UE) n. 273/2018• art. 32 «Dichiarazione Giacenza»
Reg. d’esecuzione (UE) n.
274/2018
• art.23 «Dichiarazione Giacenza»
DM 7130 del 25.7.18 Disposizioni Nazionali
65. Tutti gli operatori della filiera vitivinicola (Produttori, Trasformatori, Imbottigliatori e Commercianti) sono tenuti, entro il 10
settembre di ogni anno, alla presentazione annuale della dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti detenuti alla data del
31 luglio;
Le dichiarazioni sono presentate esclusivamente per via telematica (REGISTRO TELEMATICO) nell’ambito dei servizi AGEA,
conriferimento al Comune nel cui territorio si trovano i vigneti ogli impianti di trasformazione;
66. le informazioni anagrafiche dell'azienda;
il luogo di detenzione dei prodotti;
per i vini: scorte globali di vino, ripartite per colore, tipo, origine, tipologia del detentore delle scorte (produttore o
commerciante);
per i mosti: scorte globali dei mosti, ripartite per colore, tipo di mosto di uve, tipologia del detentore delle scorte (produttore o
commerciante);
CONTENUTIDICHIARAZIONEGIACENZA
67.
68.
69.
70. SISTEMA SANZIONATORIO (art. 8 del DM7130 del 25.07.2018)
a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata
dall'inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di
sospenderel'aiutooil sostegno seèprevedibile che il beneficiariopongarimedioall'inadempienzaentrountermineragionevole;
b) pagamentodiun importocalcolatosulla basedell'ammontaree/o delperiododitempointeressatodall'inadempienzaoentrambi;
c) sospensioneorevoca di un'approvazione,di unriconoscimentoodi un'autorizzazione;
d) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di
beneficiarne;
1. L'INOSSERVANZA SULLA MODALITÀ PRESENTAZIONE ED UTILIZZO REGISTRO TELEMATICO
(Art. 64, parag.4, Reg. (UE) n.1306/13)
71. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti
vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, aumentata
nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da 50 euro a 300 euro a chiunque
presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del
conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per
produzioniinferiori a100ettolitrioa10 tonnellate;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola,
dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
Seil quantitativo di prodotto oggetto diirregolarità èsuperiorea 10 tonnellateovveroa 100 ettolitri, l'importo dellapredetta sanzione amministrativa
pecuniariae' raddoppiato;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione
vitivinicola, presenta la stessa in ritardo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle
dichiarazioni suddette non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta a 300 euro; èaumentata a 500 euro secomprende anche vini a DOP e
IGP;
(Art. 78, c.1-3, Testo Unico Vino) si applica RAVVEDIMENTO OPEROSO
72. MODIFICHEDISCIPLINARI DI PRODUZIONE
La Commissione UE, con l’attuazione del Reg. delegato (UE) n. 33/2019 ed il Regolamento d’esecuzione (UE) n. 34/2019, ha
sostituito il dettato normativo del Reg. (CE) n. 607/2009, inerenti le disposizioni dei prodotti vitinicoli DOP edIGP
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della
protezionenonchél'etichettaturaelapresentazione
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/34 della commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
perquantoriguardaunidoneosistemadicontrolli
73. «L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di
registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione o di paesi terzi
possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti
giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di
produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo
sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e
deiviniaromatizzati, disciplinati daldiritto dell'Unione…..»
(considerando n.2 del Reg.delegato (UE)n. 33/2019)
Perché intervengono modifiche alle procedureinerenti la modifica disciplinari produzione?
74. Le MODIFICHE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (ex art. 105 Reg. (UE) 1308/2013), secondo la loro rilevanza, vengono
classificate
UNIONE ORDINARIA TEMPORANEA
modifiche che richiedono
una procedura di
opposizione a livello di
Unione
modifiche che sono gestite a
livello di Stato membroo di
paese terzo
modifica ordinaria riguardante
una variazionetemporanea del
disciplinare
75. MODIFICADELL’UNIONE
(artt. 14-15-16 Reg. delegato (UE) n. 33/19 - art. 9 Reg.d’esecuzione (UE) n. 34/19)
1. includa una variazione del nomedella denominazione di origine protetta odell'indicazione geografica protetta;
2. consista nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II, del
regolamento (UE) n.1308/2013;
3. possa potenzialmente invalidare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del
regolamento (UE)n.1308/2013;
4. comporti ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto;
76. La DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DI UN DISCIPLINARE, contiene:
a) il riferimento al nomeprotetto cui si riferisce la modifica;
b) il nome delrichiedente euna descrizione del suo interesse legittimo;
c) la vocedel disciplinare interessata dalla modifica;
d) una descrizione esauriente diciascuna modifica proposta elerelative motivazioni specifiche;
e) il documento unico consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata;
f) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato edebitamente compilato, nella versione modificata;
77.
78. MODIFICAORDINARIA
(artt. 17 Reg.delegato (UE) n. 33/19 - art. 10 Reg. d’esecuzione (UE) n. 34/19)
Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della
denominazione di origine odell'indicazione geografica;
Le domande di approvazione sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della
denominazione odell'indicazione;
Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva
presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale
richiedente, seesiste ancora, la possibilità diformulare osservazioni sulla domanda;
79. La COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE ORDINARIE DEL DISCIPLINARE, comprende:
a) il riferimento al nomeprotetto cui si riferisce la modifica ordinaria;
b) una descrizione delle modifiche approvate elerelative motivazioni;
c) la decisione di approvazione della modifica ordinaria di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE)
2019/33;
d) sedel caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
e) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;
80.
81. MODIFICATEMPORANEA
(artt. 18 Reg. delegato (UE) n. 33/19 - art. 11 Reg. d’esecuzione (UE) n. 34/19)
Le modifiche temporanee riguardano una variazione temporanea del disciplinare di produzione dovuta dall’imposizione, da
partedelle Autorità Pubbliche,dimisure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie e sonomotivate da calamità naturali oda condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle Autorità competenti
Le modifiche temporanee vengono:
a) approvate epubblicate dagli Stati membriin cui èsituata la zonageografica delimitata;
b) comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse (entro 30gg); dalla data in cui è resa pubblica la
decisione nazionale di approvazione.
84. GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
MATTEO PENNACCHIA
Food Law Specialist
Head of Food Law Department
Cellitti Legal Firm
Frosinone, Via Cesare Terranova 50
Roma, Viale Giulio Cesare 44
e-mail: matteo.pennacchia@gmail.com