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SeminarioSettoreAgroalimentare
L’IMPIEGODI INGREDIENTI
DOP – IGP
NEGLI ALIMENTI COMPOSTI
LanormativadelReg.(UE) n. 1151/2012edil rapportoconil D.lgs.n. 297/2004ela
giurisprudenzadi merito
ASPIIN
AZIENDASPECIALEINTERNAZIONALIZZAZIONE
EINNOVAZIONE
CameradiCommercioFrosinone, 8ottobre2019
Matteo Pennacchia - Food Law Specialist (Cellitti Legal Firm)
SOSTEGNO ALLE PRODUZIONI DI QUALITA’ AGROALIMENTARI
-> strumenti per identificare e promuovere i prodotti aventi caratteristiche specifiche
•-> protezione dalle pratiche sleali
OBIETTIVO POLITICHE UE
Aumentare competitività Aumentare valore
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (obiettivi Europa 2020)
Armonizzazione politiche nazionali di settore Protezione internazionale produzioni UE
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
SISTEMA PRODUZIONE
BIOLOGICA
PRODOTTI AGRICOLI
DELLE REGIONI
ULTRAPERIFERICHE
VINI DI QUALITA’ – VINI
AROMATIZZATI –
BEVANDE SPIRITOSE
REGIME QUALITA’ PRODOTTI
ALIMENTARI
«Libro Verde sulla qualità dei
prodotti agricoli» - [COM
(2009) 234]
REQUISITI MINIMI
Garanzia di sicurezza igienica dei prodotti alimentari,
tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della piante e
degli animali nella loro produzione, benessere degli
animali e sicurezza sul lavoro
MISURE DI QUALITA’
Capacità di soddisfare le aspettative dei consumatori
circa i metodi di produzione e l’origine, garantendo il
soddisfacimento di bisogni edonistici dei consumatori
QUALITA’
«Libro Verde
Commissione
UE»
Perché parliamo di REGIME DI QUALITA’? (Libro Verde)
 Quattro sistemi di qualità specifici a livello UE per promuovere le indicazioni
geografiche, l’agricoltura biologica, le specialità tradizionali e i prodotti delle
regioni ultraperiferiche dell’UE;
 Questi sistemi consentono ai consumatori di identificare i prodotti caratterizzati
da particolari qualità legate all’origine e/o al metodo di produzione;
 Affinché i consumatori possano avere la certezza che le indicazioni riportate in
etichetta sono veritiere, il rispetto del disciplinare è controllato da un’autorità
pubblica o da un organismo di certificazione privato;
Gli agricoltori che commercializzano i prodotti genuini sono tutelati dalla
concorrenza sleale di prodotti contraffatti venduti con la denominazione
protetta. Il loro impegno e le loro cure supplementari dovrebbero quindi essere
ricompensati da un prezzo di vendita superiore;
 non fornisce alcuna effettiva indicazione del concetto di qualità;
 il concetto di «qualità» viene costruito sulla capacità di soddisfare le aspettative
dei consumatori, collocandola nella relazione produttore-consumatore;
 continua sovrapposizione di linguaggi e significati, offuscando la distinzione tra
«misure cogenti» e «misure e sistemi di qualità»;
 il rispetto di sistemi di produzione vigenti nell’UE non è classificabile nelle
«misure e sistemi di qualità» ove al contrario rientra nelle «misure minime»;
QUALITA’
(A. Germanò)
«QUALITÀ COMUNE»
rispetto delle prescritte modalità di produzione, delle
caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed
organolettiche dell’alimento
«HIGHQUALITY»
requisiti del prodotto che attraggono il consumatore
per le proprie specifiche caratteristiche e per quelle
specifiche modalità di produzione e trasformazione
Reg. (CE) n. 1698/2005 «sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»
MISURE MINIME MISURE DI QUALITA’
«sostegno alla copertura dei costi
sostenuti ed all’indennizzo per la perdita
di reddito derivante dall’applicazione
delle norme in materia di tutela
dell’ambiente, sanità pubblica, salute
delle piante e degli animali, benessere
degli animali e sicurezza sul lavoro» (Art.
31)
«sostegno in relazione a sistemi di
qualità alimentare comunitari o
riconosciuti dagli Stati membri…non
sono ammissibili al sostegno i sistemi il
cui unico scopo è fornire un controllo più
severo del rispetto delle norme
obbligatorie nell’ambito delle normativa
comunitaria o nazionale» (Art. 32)
QUALITA’
Obiettivo trasversale PAC
Differenziazione dei
prodotti agroalimentari
UE
Strumento essenziale
per migliorare,
seguendo una logica di
filiera, la competitività
dei prodotti UE
Promozione immagine
alimenti sani e di
qualità nel mercato
concorrenziale
Regolamento (UE) n.
1151/2012 «Regimi di
qualità dei prodotti
agricoli ed alimentari»
PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Regolamento (CE) n.
510/2006
«Protezione delle
indicazioni geografiche e
delle denominazioni
d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari»
Regolamento (CE) n.
509/2006
«Specialità tradizionali
garantite dei prodotti
agricoli ed alimentari»
«La qualità e la varietà della produzione agricola...rappresentano un punto di forza
e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte
integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle
competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell’Unione, che
hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi
metodi e materiali produttivi» (considerando n. 1)
«La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto
guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo
metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono
caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo
ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli» (considerando n. 18)
CONSUMATORE
«normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»
«presunta reazione nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto
in questione, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra
detto termine e la denominazione protetta» (CGUE, Sez. II – causa C-75/2015
«Verlados-Calvados»)
«Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine
e le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo
sviluppo di tali strumenti, poiché l’approccio più uniforme derivante garantisce
condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni,
accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori….»
(considerando nr. 20)
«È opportuno proteggere sia nell’Unione che nei paesi terzi i simboli, le
indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l’adesione a un regime di
qualità nonché i diritti dell’Unione, onde garantire che essi siano utilizzati
per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore
riguardo alle qualità dei prodotti» (considerando nr. 60)
caratteristiche che conferiscono valore
aggiunto
proprietà che conferiscono valore
aggiunto a motivo dei metodi di
produzione o di trasformazione usati o
del loro luogo di produzione o di
commercializzazione
OBIETTIVI
(Art. 1)
Il presente regolamento
istituisce REGIMI DI QUALITÀ
che costituiscono la base per
l’identificazione e, se del caso, la
protezione di nomi e indicazioni
che, in particolare, indicano o
designano prodotti agricoli
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
D.O.P.
I.G.P.
S.T.G.
DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
II° titolo del Regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplina le D.O.P.
«Denominazioni di Origine Protette» (artt. 4-15 Reg. UE n. 1151/12), quali:
a)originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di
un paese determinato;
le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute
essenzialmente ad un particolare ambiente
geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali ed
umani;
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona
geografica delimitata;
Logo UE D.O.P
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
II° titolo del Regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplina le I.G.P.
«Indicazioni d’Origine Protette» (artt. 4-15 Reg. UE n. 1151/12), quali:
originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un
paese determinato;
alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili
una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche;
la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella
zona geografica delimitata
Logo UE I.G.P.
D.O.P e I.G.P. devono rispettare un DISCIPLINARE (art. 7 Reg. UE n. 1151/2012)
a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione
geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle
lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico
nella zona geografica delimitata;
b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le
principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche
del prodotto;
c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui
alla…qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico/fra una
data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine
geografica);
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica
delimitata…;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei
metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al
confezionamento, quando….il confezionamento deve aver luogo nella zona
geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o
assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della
libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;
f) il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli
organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma
dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici;
g) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione;
Chi è legittimato a far riconoscere D.O.P/I.G.P. con relativo disciplinare?
GRUPPI
(artt. 49, p. 1 Reg. (UE) n. 1151/12 ed
art. 4, c. 2 DM 71404 del 14.10.2013)
«qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua
forma giuridica, costituita principalmente da
produttori o trasformatori che trattano il medesimo
prodotto»
sono costituiti ai sensi di legge (nell’ordinamento italiano ex. art. 2602 c.c.
«Contratto di consorzio», identificati nei Consorzi di Tutela);
tra gli «scopi sociali» hanno la registrazione del prodotto/nome, con conseguente
presentazione e stesura di un disciplinare;
l’associazione non potrà essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo
sociale prefissato;
PERSONA
FISICA/GIURIDICA
(artt. 49, p. 1 Reg. (UE) n. 1151/12 ed
art. 4, c. 3 DM 71404 del 14.10.2013)
la singola persona fisica/giuridica è il solo produttore e/o trasformatore ricadente
nel territorio delimitato dal disciplinare;
la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione, delimitata
nel disciplinare, possiede caratteristiche che differiscono notevolmente dalle
zone limitrofe;
l’onere della prova è a carico della persona fisica/giuridica che presenta domanda
registrazione;
«Una singola persona fisica/giuridica può essere
equiparata ad un gruppo»
RUOLO GRUPPI
(art. 45 Reg. (UE) n. 1151/2012)
TUTELA
PROMOZIONE
VALORIZZAZIONE
INFORMAZIONE E
TRASPARENZA AL
CONSUMATORE
VERIFICA E CONTROLLI CONFORMITA’ D.O.P. / I.G.P.
AUTORITA’ COMPETENTE
(artt. 13 e 36 Reg. (UE) n. 1151/2012 ed art. 16 DM 71404 del 13.10.2014 «Protezione ex officio»)
verifica la conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare;
(ai sensi degli artt. 39 del Reg. (UE) n. 1151/2012 - 5, p. 2 del Reg. (CE) n. 882/2004 e 28 Reg. (UE) n. 625/2017,
le funzioni di verifica conformità possono essere delegate ad Organismi di Controllo Pubblici o Privati (CCIAA,
enti privati di certificazione accreditati EN 45011 o ISO/CEI 65)
monitora l’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio;
 qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per
prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano
comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta
di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti
siano utilizzati come ingrediente;
 qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei
prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è
accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla
maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano
utilizzati come ingrediente;
PROTEZIONE D.O.P. /I.G.P.
(art. 13 Reg. UE n. 1151/2012)
 qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza,
all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla
confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti
relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di
recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
 qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera
origine del prodotto;
D.O.P/I.G.P. INGREDIENTI IN ALIMENTI COMPOSTI
 «nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro
alimentazione, la qualità anziché la quantità…con una domanda sempre più consistente di
prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata»
(considerando n. 3 del Reg. (CEE) n. 2081/1992);
«Le etichette dei prodotti alimentari trasformati e preparati spesso menzionano i principali
ingredienti. Se un ingrediente è tutelato da una denominazione di origine protetta (DOP) o
da un'indicazione geografica protetta (IGP), il produttore del prodotto trasformato vorrà
probabilmente reclamizzare la presenza di questo ingrediente nella composizione
utilizzandone la denominazione registrata» (Libro Verde COM(2008) 641);
NORMATIVA UE E NAZIONALE DOP/IGP INGREDIENTI ALIMENTI COMPOSTI
Reg. (CEE) n. 2081/92;
Reg. (CE) n. 509/2006;
Reg. (CE) n. 510/2006;
Reg. (CE) n. 882/04;
Reg. (UE) n. 1169/2011;
Reg. (UE) n. 1151/2012;
Reg. d’esecuzione (UE) n.
668/2014;
D. Lgs. n. 297/04;
DM MIPAAF 5442 del 21/05/07;
DM MIPAAF 13 ottobre 2013;
Comunicazione Comm. (CE)
2008/641;
Comunicazione Comm. (UE)
2010/C 341/03;
Nota MIPAAF 04/09/2018
FINALITA’ DI TIPO PRIVATISTICO
La registrazione dei toponimi è assimilabile a quella di un
marchio, per cui si determina un diritto modellato sulla
struttura proprietaria, ove il titolare potrà utilizzarlo sia ad
uso esclusivo che a concessione di terzi (a cui deve essere
subordinata un’apposita autorizzazione dal titolare);
FINALITA’ DI TIPO PUBBLICISTICO
I toponimi registrati non consentono l’utilizzo esclusivo
ad alcun produttore/gruppo, ma in quanto diritti di
proprietà industriale identificano quali «titolari
potenziali» tutti i produttori indeterminati della zona
geografica cui il prodotto agroalimentare è collegato in
forza di un disciplinare riconosciuto e registrato;
NATURA GIURIDICA
DISCIPLINA
D.O.P. – I.G.P.
interessi privati degli operatori economici che si
fregiano dei segni distintivi di qualità
aspirazioni pubblicistiche tese a
determinare, con le denominazioni di
qualità, uno strumento di sviluppo rurale,
promozione del territorio e tutela del
consumatore
NATURA DI «DIRITTO IBRIDO» DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
MARCHI COLLETTIVI GEOGRAFICI vs DENOMINAZIONI D’ORIGINE
I MARCHI COLLETTIVI GEOGRAFICI (art. 11 CPI e 2570 C.C.) hanno la funzione di
individuare e garantire le qualità di un prodotto dipendenti da fattori ambientali
e umani propri dell’area geografica di origine
qualsiasi soggetto può richiedere la registrazione (titolare marchio);
le regole d’uso del marchio sono di carattere privatistico (regolamento d’uso)
sulla mera volontà del titolare del marchio;
il titolare del marchio, previa autorizzazione, consente l’uso a terzi nel rispetto
del regolamento;
(Marchio collettivo geografico «Tuscia Viterbese»)
Le D.O.P/I.G.P (art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012) valorizzano prodotti agricoli ed
alimentari con caratteristiche particolari di un determinato luogo il quale fornirà
una serie di fattori socio – ambientali unici, idonei a garantirne l’origine e
l’autenticità ai consumatori
registrazione autorizzata solo a soggetti determinati (associazioni produttori);
disciplinare conforme a fonte legislativa ed approvato da soggetti pubblici
(regole oggettive, pubbliche ed omogenee);
utilizzazione concessa a tutti quei soggetti produttori/trasformatori/distributori
del prodotto conforme al disciplinare;
Qualora ci fossero delle possibili interferenze tra MARCHI COLLETTIVI e
DENOMINAZIONI D’ORIGINE, l’art. 14 del Reg. (UE) n. 1151/2012, ci chiarisce che:
1. DIVIETO REGISTRAZIONE E/O NULLITA’ MARCHIO
la registrazione del marchio collettivo qualora violasse l’art. 13 paragrafo 1 del
REGIME QUALITA’ ed effettuata successivamente la registrazione della DOP/IGP,
verrà respinta pena nullità del marchio stesso
2. COESISTENZA CONDIZIONATA TRA DOP/IGP E MARCHIO
in presenza di un marchio collettivo registrato con medesimo toponimo delle
DOP/IGP, non sussiste alcuna restrizione alla registrazione delle DOP/IGP, salvo
che queste non siano idonee a trarre in inganno il consumatore sull’identità del
prodotto a causa dell’effettiva notorietà del marchio preesistente;
Sentenza WARSTEINER
(Causa C312/98 del 7 novembre 2000)
La CGUE esplicitava che la normativa comunitaria nel disciplinare le
denominazioni dei prodotti che presentino un nesso ben preciso tra le proprie
caratteristiche, la qualità, la reputazione ed il territorio da cui provengono, «lascia
gli Stati Membri liberi di regolare gli aspetti non coperti dalla previsione»
Sentenza BUD II
(Causa C478/07 del 8 SETTEMBRE 2009)
La CGUE stabiliva che la disciplina europea sulle D.O.P./I.G.P. deve considerarsi
esaustiva, visto che gli Stati membri non possono introdurre o mantenere nel
proprio ordinamento norme potenzialmente competitive e complementari a
quanto stabilito nel regolamento (punto 114 «il regolamento n. 510/2006 mira
non a stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere
vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche
qualificate…ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per
siffatte indicazioni»)
PREVISIONE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Il legislatore nazionale, attraverso il D.Lgs. n. 297/2004
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»
«Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega
commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta…o il
segno distintivo o il marchio…è sottoposto alle sanzioni amministrative…
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura,
nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione
protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento ad euro sedicimila» (art. 1, comma 1, lett. c)
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
il riferimento alla denominazione protetta:
 quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria
merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto,
elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela…e risultano
inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso
(in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta
autorizzazione può essere concessa dal MIPAAF - Direzione generale per la
qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - che provvede
anche alla gestione del citato registro)
 quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli
ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o
trasformato;
Nel settore vitivinicolo, il legislatore predisponeva lo strumento preventivo
AUTORIZZAZIONE CONSORTILE ALL’IMPIEGO DI DOP/IGP COME INGREDIENTI
(che inglobano vini DOCG, DOC, IGT)
«E' consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del
riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire
dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato
o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della denominazione
protetta...In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta
autorizzazione deve essere richiesta al Ministero…» (art. 20, c. 6 del D.Lgs. n.
61/2010)
TESTO UNICO VINO (T.U.V. – LEGGE 238/2016)
AUTORIZZAZIONE
CONSORTILE/MINISTERIALE
ESCLUSA
(Etichettatura –art. 44, c. 9-10)
prodotti non preimballati
somministrati/venduti in esercizi
annessi ai laboratori di produzione
(es: prodotto da forno, pasticceria)
riferimento a DOP/IGP
riportato nell’elenco
ingredienti con medesimo
carattere;
bevande spiritose ed aceti a
base di vini a denominazione
COMUNICAZIONE [2010/C 341/03] – COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Ue dagli interrogativi posti nel Libro Verde (2008), emanava degli
ORIENTAMENTI SULL’ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI CHE
UTILIZZANO COME INGREDIENTI PRODOTTI DOP O IGP
 delimitano le condizioni di ammissibilità dell’uso di D.O.P. – I.G.P.
nell’etichettatura dei prodotti elaborati da terzi;
 la Commissione UE riconosce che l’impiego come ingredienti in alimenti
composti costituisce uno sbocco importante per gli alimenti di qualità;
 bisogna assicurarsi che nell’etichettatura di un prodotto alimentare ogni
riferimento a tale incorporazione sia effettuato in buona fede e non induca in
errore il consumatore;
Negli ORIENTAMENTI la Commissione UE ritiene che
«una denominazione registrata come Dop o Igp possa essere menzionata all’interno, o in
prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che
beneficiano della denominazione registrata, come pure nell’etichettatura, nella presentazione e
nella pubblicità del prodotto alimentare»…:
I. il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro
«ingrediente comparabile», cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire
completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP/IGP;
ii. l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire
una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi;
iii.la percentuale d’incorporazione di un ingrediente che beneficia DOP/IGP
dovrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimità immediata
della denominazione di vendita del prodotto alimentare;
 le menzioni o le abbreviazioni (D.O.P./I.G.P.) devono essere utilizzate nella
etichettatura, all’interno o in prossimità della denominazione di vendita o
nell’elenco degli ingredienti del prodotto alimentare composto, quando risulti
palese che il prodotto composto non benefici della DOP/IGP (Es: «Pizza al
Roquefort» o «Pizza con Roquefort DOP» mentre sarebbe fuorviante
l’indicazione «Pizza al Roquefort DOP»);
 quando ci sia l’impiego di un «ingrediente comparabile» ed uno DOP/IGP nella
composizione di un prodotto composto, la denominazione d’origine dovrebbe
apparire solo nell’elenco ingredienti;
 nel disciplinare di una DOP/IGP, non dovrebbero figurare disposizioni inerenti
l’impiego delle denominazioni d’origine quali ingredienti per prodotti
composti. Dovrebbero comparire solo per dirimere eventuali problematiche
emerse e se sono oggettive, proporzionate e non discriminatorie;
Il legislatore UE nell’art. 13, p. 1 lett. a) del Reg (UE) n. 1151/2012 introduce
TUTELA DEI NOMI REGISTRATI NEL CASO IN CUI TALI PRODOTTI SIANO UTILIZZATI
COME INGREDIENTE
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per
prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano
comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di
sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano
utilizzati come ingrediente;
Tutela estesa anche ai PRODOTTI VITIVINICOLI ai sensi dell’OCM Unica
(art. 103 Reg. (UE) 1308/13)
«La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe
essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati
relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e
analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della
comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull’etichettatura dei
prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta
(DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le denominazioni di
origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come
ingredienti» (considerando n. 32 Reg. (UE) n. 1151/12)
«Dall’altro lato, le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla tutela delle denominazioni e
delle indicazioni geografiche registrate che si inscrivono, come confermato dal considerando 92
del regolamento n. 1308/2013, nell’ambito della normativa trasversale dell’Unione, devono
essere interpretate in modo da consentire un’applicazione coerente delle stesse»
(punto 32 della Sentenza del 20 dicembre 2017 «Champagner Sorbet» – Causa C393/16)
«A tal proposito, in primo luogo, il regolamento n. 1151/2012, il cui considerando 32 indica che il
medesimo è volto a garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore
vitivinicolo, prevede all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per i nomi registrati ai sensi di tale
regolamento, una protezione simile a quella prevista dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento n. 1234/2007 e dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento n. 1308/2013, precisando espressamente che tale tutela si applica anche nei
confronti dei prodotti utilizzati come ingredienti»
(punto 33 della Sentenza del 20 dicembre 2017 «Champagner Sorbet» – Causa C393/16)
UN PRODUTTORE COME PUÒ
ETICHETTARE UN ALIMENTO
COMPOSTO?
ESISTONO CRITERI DA SEGUIRE?
AUTORIZZAZIONE CONSORTILE O
MINISTERIALE?
IMPIEGO INGREDIENTI
DOP/IGP
NEGLI ALIMENTI
COMPOSTI
PRATICHE LEALI
D’INFORMAZIONE
(art. 7 Reg. (UE) n. 1169/11)
REQUISITI INFORMAZIONI
VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI
(art. 36 Reg. (UE) n. 1169/11)
LE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI, NON DEVONO INDURRE
IN ERRORE CIRCA
(Pratiche leali d’informazione ex art. 7 Reg. (Ue) 1169/11):
«...le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà,
la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo
di provenienza»;
«….l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento
o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un
ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un
diverso componente o un diverso ingrediente»;
REQUISITI INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI
(art. 36 Reg. (UE) n. 1169/11)
Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti
requisiti:
a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore;
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti;
NOTA MIPAAF
(del 04 settembre 2018)
MIPAAF
(Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica)
può concedere l’autorizzazione all’impiego della denominazione tutelata
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità di un alimento composto
UTILIZZATORI
Producono
Commercializzano
Immettono al consumo
L’autorizzazione all’impiego della denominazione è esclusa per la mera
indicazione nella lista degli ingredienti della DOP/IGP
CRITERI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
 Le diciture «Denominazione di Origine Protetta» o «Indicazione Geografica
Protetta» o i loro acronimi DOP/IGP, dovranno comparire di seguito alla
denominazione tutelata;
garantire chiarezza e trasparenza al
consumatore circa la denominazione tutelata
riferita all’ingrediente caratterizzante e non al
prodotto composto
è vietato l’utilizzo del logo UE della
denominazione tutelata per non indurre in
errore il consumatore sul regime di qualità
del prodotto composto
Le DIMENSIONI ED IL TIPO DI CARATTERE UTILIZZATO per indicare la
denominazione utilizzata dovranno essere:
a) inferiori rispetto alle dimensioni del
carattere utilizzato per la denominazione
della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati
nonché della denominazione di vendita
dell’alimento composto;
b)medesime - come tipologia e dimensioni -
per indicare la denominazione ed i loro
acronimi ;
E’ possibile riportare, oltre che nella lingua italiana, anche la TRADUZIONE IN
ALTRA LINGUA della:
a) denominazione tutelata;
b)l’acronimo della denominazione, come stabilito nell’allegato X del Reg.
d’esecuzione (UE) n. 668/14 (Es.: DOP in Francese è AOP, DOP in inglese è PDO,
DOP in tedesco è g.U., ecc.);
c) le dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione indicata in altra lingua
non potranno essere superiori a quelle dei caratteri della denominazione
italiana;
d)la denominazione tutelata e l’eventuale sua traduzione in altra lingua dovranno
essere riportate nel medesimo campo visivo;
OBBLIGHI dell’Utilizzatore
a) garantire che il prodotto DOP/IGP provenga da produttore/confezionatore
sottoposto al controllo dell’organismo certificatore (ex art. 37 Reg. (UE) n.
1151/2012);
b)sottoscrivere l’impegno a dimostrare all’ICQRF, tramite documentazione, che la
quantità di prodotto DOP/IGP acquistata ed impiegata per la realizzazione del
prodotto composto sia la medesima di quella venduta;
c) garantire una tracciabilità mediante registrazione mensile del numero di
confezioni di prodotti composti contenti la denominazione tutelata;
d)trasmettere mensilmente una scheda tecnica che descriva il prodotto composto;
e) comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione del
prodotto composto;
f) comunicare lo stoccaggio dell’ingrediente DOP/IGP, che dovrà essere effettuato
separatamente rispetto agli altri ingredienti;
g) dichiarare l’impossibilità a concedere a terzi (né a titolo gratuito né oneroso)
l’autorizzazione all’impiego di denominazioni tutelate quali ingredienti di
alimenti composti;
h) fare o predisporre qualsiasi impiego differente dalle condizioni predisposte
dalla normativa;
PRESENTAZIONE RICHIESTA
Per ottenere l’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE all’utilizzo del riferimento di una
denominazione tutelata (DOP/IGP) nell’etichettatura, presentazione e pubblicità di
un alimento composto
Richiesta di autorizzazione (modulo 1);
Etichetta predisposta nel rispetto dei CRITERI MINISTERIALI (oltre che della
disciplina sulla fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori);
Scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata;
(modello 1)
Obblighi Utilizzatore
Descrizione impiego DOP/IGP
ed alimento composto
Allegati
(etichetta e scheda tecnica)
CGUE Causa C393/16 del 20 dicembre 2017
«Champagner Sorbert»
La CGUE veniva adita in via pregiudiziale (art. 267 TFUE) dal Bundesgerichtshof,
nella controversia tra
Comitè interprofessionel du Vin de Champagne e la Aldi Süd
La controversia aveva ad oggetto la liceità dell’utilizzo della denominazione
protetta «Champagne» nella denominazione di vendita di un prodotto surgelato
(contenente il 12% di Champagne) distribuito dalla Aldi
1. Se le disposizioni che tutelano le DOP/IGP dei prodotti vitivinicoli contro lo
sfruttamento della loro notorietà possano applicarsi anche quando le DOP/IGP
siano utilizzate quale parte di una denominazione per un alimento composto
contenente un ingrediente conforme al disciplinare;
2. Se così fosse, considerata la denominazione dell’alimento così identificato
grazie alla caratteristica essenziale fornita dall’ingrediente DOP Champagne,
tutto ciò costituisca uno sfruttamento della notorietà della DOP Champagne
oppure integri un’illegittima fattispecie di usurpazione, imitazione o
evocazione;
3. Se le norme a tutela delle DOP/IGP vitivinicole siano applicabili soltanto al caso
di indicazioni false o ingannevoli, idonee ad indurre in errore sull’origine
geografica di un prodotto;
La CGUE afferma il principio per cui
L’utilizzo della denominazione di vendita «Champagner Sorbet» non procura un
vantaggio indebito (e non costituisce, di conseguenza, uno sfruttamento illecito
della notorietà della DOP «Champagne»), se il prodotto alimentare composto
possiede quale caratteristica essenziale un gusto conferito dalla denominazione
tutela (Champagne).
La CGUE precisa che, al fine di una corretta valutazione del caso, è opportuno
considerare due criteri valutativi fondamentali:
a) la QUANTITÀ di Champagne contenuta nel prodotto composto;
b) la QUALITÀ della DOP impiegata quale ingrediente (Champagne);
CRITERIO DIRIMENTE
(da impiegare per giudice nazionale)
«CIRCOSTANZA DEL CONFERIMENTO O MENO DI UNA CARATTERISTICA
ESSENZIALE AL PRODOTTO CHE EVOCHI LA DOP/IGP»
E’ LECITO EVOCARE DOP/IGP
QUANDO QUESTO COSTITUISCE
L’INGREDIENTE IDONEO A
DETERMINARNE, IN VIA
PRINCIPALE, IL GUSTO DEL
PRODOTTO
INDEBITO SFRUTTAMENTO DOP/IGP
IL PRODOTTO ALIMENTARE
COMPOSTO NON E’ CONNOTATO DA
UN GUSTO CONFERITO IN MAGGIOR
MISURA DALL’INGREDIENTE DOP
Principio CGUE
ORGANISMO
CONTROLLO (Cciaa,
ecc.)
QUANTITA’
Ingrediente Dop/Igp
che comporrà
alimento composto
QUALITA’
gusto alimento
composto con
ingrediente
DOP/IGP
CONSORZIO /
MIPAAF
AUTORIZZAZIONE
QUALITA’
«GUSTO»
(CGUE sentenza del 13/12/2018 nell’ambito della causa C-310/17)
 «non è possibile procedere ad un’identificazione precisa ed obiettiva per
quanto riguarda il sapore di un alimento, la quale si basa essenzialmente su
sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono,
in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in
esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di
consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene
assaggiato»
 «non è possibile con i mezzi tecnici attualmente disponibili, procedere ad
un’identificazione precisa ed obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di
distinguerlo dal sapore di altri dello stesso tipo»
IMPIEGO DOP/IGP INGREDIENTI ALIMENTI COMPOSTI
AUTORIZZAZIONE CONSORTILE
CRITERI MIPAAFT
e
ORIENTAMENTO COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE
GIUDICE NAZIONALE ANALIZZERA’ CASO
GIURISPRUDENZA NAZIONALE
PANE DI SEMOLA CON SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO DI ALTAMURA
DOP (Corte di Appello Bari, sentenza n. 1521/13)
«essendo riconosciuta la DOP PANE DI ALTAMURA, l’inserimento dell’indicazione
geografica nella presentazione/denominazione di un pane convenzionale,
realizzato al di fuori del circuito di certificazione e controllo, si configura come
un’ipotesi di evocazione, in quanto idonea a richiamare alla mente del consumatore
un prodotto che fruisce della DOP»
100% SUCCO DI MELE DELL’ALTO ADIGE (Tribunale delle Imprese di Venezia,
Sentenza n. 1533/2013)
«puntualizzato che Pfanner Italia s.r.l. non utilizza mele oggetto di registrazione,
l’indicazione riportata sulle etichette delle confezioni di succo di mele in tetrapark
dalla predetta prodotte in ordine al contenuto («100% succo di mele dell’Alto
Adige») costituisce un impiego commerciale diretto o quanto meno indiretto alla
denominazione registrata per prodotti non registrati e che, quindi, non possono
avvalersi della IGP «Mela Alto Adige» poiché ciò consente alla Pfanner Italia s.r.l. di
trarre beneficio dalla IGP. Quantunque questa volesse impiegarne mele oggetto di
registrazione, la produzione e la successiva commercializzazione dovrà essere
oggetto di autorizzazione dal Consorzio di Tutela»
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
L’impiego non conforme alla normativa di denominazione tutelate quale
ingredienti di prodotto alimentari composti
ILLECITI PENALI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il dettato normativo delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie, è
preceduto dalla clausola «Salvo che il fatto costituisca reato…»
CLAUSOLA DI RISERVA PENALE
Le due norme, penali ed amministrative, si pongono in rapporto di sussidarietà e
non di specialità
«Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega
commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta…o il
segno distintivo o il marchio…è sottoposto alle sanzioni amministrative…
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella
presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento
ad euro sedicimila» (art. 1, comma 1, lett. c)
FRODE IN COMMERCIO (ex art. 515 c.p.)
«Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa
mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella
dichiarata o pattuita, è punito….con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a € 2.065»
SANZIONI PENALI
VENDITA PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ex art. 517 c.p.)
«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro»
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE (art. 517 bis c.p.)
«Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi
previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o
geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di
particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o
dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento
dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso»
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURAPANDO TITOLI DI
PROPRIETA’ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.)
«…chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale,
fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un
titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro
20.000..»
CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
DEI PRDOOTTI AGROALIMENTARI (art. 517-quater c.p.)
«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di
origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000…»
GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
MATTEO PENNACCHIA
Food Law Specialist
Capo Area Diritto Alimentare
Studio Legale Cellitti
Frosinone, Via Cesare Terranova 50
Roma, Viale Giulio Cesare 44
e-mail: matteo.pennacchia@gmail.com

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L'impiego di ingredienti DOP - IGP negli alimenti composti

  • 1. SeminarioSettoreAgroalimentare L’IMPIEGODI INGREDIENTI DOP – IGP NEGLI ALIMENTI COMPOSTI LanormativadelReg.(UE) n. 1151/2012edil rapportoconil D.lgs.n. 297/2004ela giurisprudenzadi merito ASPIIN AZIENDASPECIALEINTERNAZIONALIZZAZIONE EINNOVAZIONE CameradiCommercioFrosinone, 8ottobre2019 Matteo Pennacchia - Food Law Specialist (Cellitti Legal Firm)
  • 2. SOSTEGNO ALLE PRODUZIONI DI QUALITA’ AGROALIMENTARI -> strumenti per identificare e promuovere i prodotti aventi caratteristiche specifiche •-> protezione dalle pratiche sleali OBIETTIVO POLITICHE UE Aumentare competitività Aumentare valore POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (obiettivi Europa 2020) Armonizzazione politiche nazionali di settore Protezione internazionale produzioni UE
  • 3. INDICAZIONI GEOGRAFICHE SISTEMA PRODUZIONE BIOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE VINI DI QUALITA’ – VINI AROMATIZZATI – BEVANDE SPIRITOSE REGIME QUALITA’ PRODOTTI ALIMENTARI «Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli» - [COM (2009) 234]
  • 4. REQUISITI MINIMI Garanzia di sicurezza igienica dei prodotti alimentari, tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della piante e degli animali nella loro produzione, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro MISURE DI QUALITA’ Capacità di soddisfare le aspettative dei consumatori circa i metodi di produzione e l’origine, garantendo il soddisfacimento di bisogni edonistici dei consumatori QUALITA’ «Libro Verde Commissione UE»
  • 5. Perché parliamo di REGIME DI QUALITA’? (Libro Verde)  Quattro sistemi di qualità specifici a livello UE per promuovere le indicazioni geografiche, l’agricoltura biologica, le specialità tradizionali e i prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’UE;  Questi sistemi consentono ai consumatori di identificare i prodotti caratterizzati da particolari qualità legate all’origine e/o al metodo di produzione;
  • 6.  Affinché i consumatori possano avere la certezza che le indicazioni riportate in etichetta sono veritiere, il rispetto del disciplinare è controllato da un’autorità pubblica o da un organismo di certificazione privato; Gli agricoltori che commercializzano i prodotti genuini sono tutelati dalla concorrenza sleale di prodotti contraffatti venduti con la denominazione protetta. Il loro impegno e le loro cure supplementari dovrebbero quindi essere ricompensati da un prezzo di vendita superiore;
  • 7.  non fornisce alcuna effettiva indicazione del concetto di qualità;  il concetto di «qualità» viene costruito sulla capacità di soddisfare le aspettative dei consumatori, collocandola nella relazione produttore-consumatore;  continua sovrapposizione di linguaggi e significati, offuscando la distinzione tra «misure cogenti» e «misure e sistemi di qualità»;  il rispetto di sistemi di produzione vigenti nell’UE non è classificabile nelle «misure e sistemi di qualità» ove al contrario rientra nelle «misure minime»;
  • 8. QUALITA’ (A. Germanò) «QUALITÀ COMUNE» rispetto delle prescritte modalità di produzione, delle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche dell’alimento «HIGHQUALITY» requisiti del prodotto che attraggono il consumatore per le proprie specifiche caratteristiche e per quelle specifiche modalità di produzione e trasformazione
  • 9. Reg. (CE) n. 1698/2005 «sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» MISURE MINIME MISURE DI QUALITA’ «sostegno alla copertura dei costi sostenuti ed all’indennizzo per la perdita di reddito derivante dall’applicazione delle norme in materia di tutela dell’ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro» (Art. 31) «sostegno in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri…non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell’ambito delle normativa comunitaria o nazionale» (Art. 32)
  • 10. QUALITA’ Obiettivo trasversale PAC Differenziazione dei prodotti agroalimentari UE Strumento essenziale per migliorare, seguendo una logica di filiera, la competitività dei prodotti UE Promozione immagine alimenti sani e di qualità nel mercato concorrenziale
  • 11. Regolamento (UE) n. 1151/2012 «Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari» PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE Regolamento (CE) n. 510/2006 «Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari» Regolamento (CE) n. 509/2006 «Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari»
  • 12. «La qualità e la varietà della produzione agricola...rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi» (considerando n. 1)
  • 13. «La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli» (considerando n. 18)
  • 14. CONSUMATORE «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» «presunta reazione nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra detto termine e la denominazione protetta» (CGUE, Sez. II – causa C-75/2015 «Verlados-Calvados»)
  • 15. «Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l’approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori….» (considerando nr. 20) «È opportuno proteggere sia nell’Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l’adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell’Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti» (considerando nr. 60)
  • 16.
  • 17. caratteristiche che conferiscono valore aggiunto proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione OBIETTIVI (Art. 1) Il presente regolamento istituisce REGIMI DI QUALITÀ che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli
  • 19. DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA II° titolo del Regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplina le D.O.P. «Denominazioni di Origine Protette» (artt. 4-15 Reg. UE n. 1151/12), quali: a)originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato; le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali ed umani; le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata; Logo UE D.O.P
  • 20. INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA II° titolo del Regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplina le I.G.P. «Indicazioni d’Origine Protette» (artt. 4-15 Reg. UE n. 1151/12), quali: originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata Logo UE I.G.P.
  • 21. D.O.P e I.G.P. devono rispettare un DISCIPLINARE (art. 7 Reg. UE n. 1151/2012) a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla…qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico/fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica);
  • 22. d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata…; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando….il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; f) il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici; g) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione;
  • 23. Chi è legittimato a far riconoscere D.O.P/I.G.P. con relativo disciplinare? GRUPPI (artt. 49, p. 1 Reg. (UE) n. 1151/12 ed art. 4, c. 2 DM 71404 del 14.10.2013) «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto» sono costituiti ai sensi di legge (nell’ordinamento italiano ex. art. 2602 c.c. «Contratto di consorzio», identificati nei Consorzi di Tutela); tra gli «scopi sociali» hanno la registrazione del prodotto/nome, con conseguente presentazione e stesura di un disciplinare; l’associazione non potrà essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo sociale prefissato;
  • 24. PERSONA FISICA/GIURIDICA (artt. 49, p. 1 Reg. (UE) n. 1151/12 ed art. 4, c. 3 DM 71404 del 14.10.2013) la singola persona fisica/giuridica è il solo produttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare; la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione, delimitata nel disciplinare, possiede caratteristiche che differiscono notevolmente dalle zone limitrofe; l’onere della prova è a carico della persona fisica/giuridica che presenta domanda registrazione; «Una singola persona fisica/giuridica può essere equiparata ad un gruppo»
  • 25. RUOLO GRUPPI (art. 45 Reg. (UE) n. 1151/2012) TUTELA PROMOZIONE VALORIZZAZIONE INFORMAZIONE E TRASPARENZA AL CONSUMATORE
  • 26. VERIFICA E CONTROLLI CONFORMITA’ D.O.P. / I.G.P. AUTORITA’ COMPETENTE (artt. 13 e 36 Reg. (UE) n. 1151/2012 ed art. 16 DM 71404 del 13.10.2014 «Protezione ex officio») verifica la conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; (ai sensi degli artt. 39 del Reg. (UE) n. 1151/2012 - 5, p. 2 del Reg. (CE) n. 882/2004 e 28 Reg. (UE) n. 625/2017, le funzioni di verifica conformità possono essere delegate ad Organismi di Controllo Pubblici o Privati (CCIAA, enti privati di certificazione accreditati EN 45011 o ISO/CEI 65) monitora l’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio;
  • 27.  qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;  qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; PROTEZIONE D.O.P. /I.G.P. (art. 13 Reg. UE n. 1151/2012)
  • 28.  qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;  qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto;
  • 29. D.O.P/I.G.P. INGREDIENTI IN ALIMENTI COMPOSTI  «nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità…con una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata» (considerando n. 3 del Reg. (CEE) n. 2081/1992); «Le etichette dei prodotti alimentari trasformati e preparati spesso menzionano i principali ingredienti. Se un ingrediente è tutelato da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un'indicazione geografica protetta (IGP), il produttore del prodotto trasformato vorrà probabilmente reclamizzare la presenza di questo ingrediente nella composizione utilizzandone la denominazione registrata» (Libro Verde COM(2008) 641);
  • 30. NORMATIVA UE E NAZIONALE DOP/IGP INGREDIENTI ALIMENTI COMPOSTI Reg. (CEE) n. 2081/92; Reg. (CE) n. 509/2006; Reg. (CE) n. 510/2006; Reg. (CE) n. 882/04; Reg. (UE) n. 1169/2011; Reg. (UE) n. 1151/2012; Reg. d’esecuzione (UE) n. 668/2014; D. Lgs. n. 297/04; DM MIPAAF 5442 del 21/05/07; DM MIPAAF 13 ottobre 2013; Comunicazione Comm. (CE) 2008/641; Comunicazione Comm. (UE) 2010/C 341/03; Nota MIPAAF 04/09/2018
  • 31. FINALITA’ DI TIPO PRIVATISTICO La registrazione dei toponimi è assimilabile a quella di un marchio, per cui si determina un diritto modellato sulla struttura proprietaria, ove il titolare potrà utilizzarlo sia ad uso esclusivo che a concessione di terzi (a cui deve essere subordinata un’apposita autorizzazione dal titolare); FINALITA’ DI TIPO PUBBLICISTICO I toponimi registrati non consentono l’utilizzo esclusivo ad alcun produttore/gruppo, ma in quanto diritti di proprietà industriale identificano quali «titolari potenziali» tutti i produttori indeterminati della zona geografica cui il prodotto agroalimentare è collegato in forza di un disciplinare riconosciuto e registrato; NATURA GIURIDICA DISCIPLINA D.O.P. – I.G.P.
  • 32. interessi privati degli operatori economici che si fregiano dei segni distintivi di qualità aspirazioni pubblicistiche tese a determinare, con le denominazioni di qualità, uno strumento di sviluppo rurale, promozione del territorio e tutela del consumatore NATURA DI «DIRITTO IBRIDO» DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
  • 33. MARCHI COLLETTIVI GEOGRAFICI vs DENOMINAZIONI D’ORIGINE I MARCHI COLLETTIVI GEOGRAFICI (art. 11 CPI e 2570 C.C.) hanno la funzione di individuare e garantire le qualità di un prodotto dipendenti da fattori ambientali e umani propri dell’area geografica di origine qualsiasi soggetto può richiedere la registrazione (titolare marchio); le regole d’uso del marchio sono di carattere privatistico (regolamento d’uso) sulla mera volontà del titolare del marchio; il titolare del marchio, previa autorizzazione, consente l’uso a terzi nel rispetto del regolamento; (Marchio collettivo geografico «Tuscia Viterbese»)
  • 34. Le D.O.P/I.G.P (art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012) valorizzano prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari di un determinato luogo il quale fornirà una serie di fattori socio – ambientali unici, idonei a garantirne l’origine e l’autenticità ai consumatori registrazione autorizzata solo a soggetti determinati (associazioni produttori); disciplinare conforme a fonte legislativa ed approvato da soggetti pubblici (regole oggettive, pubbliche ed omogenee); utilizzazione concessa a tutti quei soggetti produttori/trasformatori/distributori del prodotto conforme al disciplinare;
  • 35. Qualora ci fossero delle possibili interferenze tra MARCHI COLLETTIVI e DENOMINAZIONI D’ORIGINE, l’art. 14 del Reg. (UE) n. 1151/2012, ci chiarisce che: 1. DIVIETO REGISTRAZIONE E/O NULLITA’ MARCHIO la registrazione del marchio collettivo qualora violasse l’art. 13 paragrafo 1 del REGIME QUALITA’ ed effettuata successivamente la registrazione della DOP/IGP, verrà respinta pena nullità del marchio stesso 2. COESISTENZA CONDIZIONATA TRA DOP/IGP E MARCHIO in presenza di un marchio collettivo registrato con medesimo toponimo delle DOP/IGP, non sussiste alcuna restrizione alla registrazione delle DOP/IGP, salvo che queste non siano idonee a trarre in inganno il consumatore sull’identità del prodotto a causa dell’effettiva notorietà del marchio preesistente;
  • 36. Sentenza WARSTEINER (Causa C312/98 del 7 novembre 2000) La CGUE esplicitava che la normativa comunitaria nel disciplinare le denominazioni dei prodotti che presentino un nesso ben preciso tra le proprie caratteristiche, la qualità, la reputazione ed il territorio da cui provengono, «lascia gli Stati Membri liberi di regolare gli aspetti non coperti dalla previsione» Sentenza BUD II (Causa C478/07 del 8 SETTEMBRE 2009) La CGUE stabiliva che la disciplina europea sulle D.O.P./I.G.P. deve considerarsi esaustiva, visto che gli Stati membri non possono introdurre o mantenere nel proprio ordinamento norme potenzialmente competitive e complementari a quanto stabilito nel regolamento (punto 114 «il regolamento n. 510/2006 mira non a stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate…ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni»)
  • 37. PREVISIONE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO Il legislatore nazionale, attraverso il D.Lgs. n. 297/2004 «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta…o il segno distintivo o il marchio…è sottoposto alle sanzioni amministrative… c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila» (art. 1, comma 1, lett. c)
  • 38. NON COSTITUISCE VIOLAZIONE il riferimento alla denominazione protetta:  quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela…e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso (in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal MIPAAF - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - che provvede anche alla gestione del citato registro)
  • 39.  quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato;
  • 40. Nel settore vitivinicolo, il legislatore predisponeva lo strumento preventivo AUTORIZZAZIONE CONSORTILE ALL’IMPIEGO DI DOP/IGP COME INGREDIENTI (che inglobano vini DOCG, DOC, IGT) «E' consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della denominazione protetta...In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero…» (art. 20, c. 6 del D.Lgs. n. 61/2010)
  • 41. TESTO UNICO VINO (T.U.V. – LEGGE 238/2016) AUTORIZZAZIONE CONSORTILE/MINISTERIALE ESCLUSA (Etichettatura –art. 44, c. 9-10) prodotti non preimballati somministrati/venduti in esercizi annessi ai laboratori di produzione (es: prodotto da forno, pasticceria) riferimento a DOP/IGP riportato nell’elenco ingredienti con medesimo carattere; bevande spiritose ed aceti a base di vini a denominazione
  • 42. COMUNICAZIONE [2010/C 341/03] – COMMISSIONE EUROPEA La Commissione Ue dagli interrogativi posti nel Libro Verde (2008), emanava degli ORIENTAMENTI SULL’ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI CHE UTILIZZANO COME INGREDIENTI PRODOTTI DOP O IGP  delimitano le condizioni di ammissibilità dell’uso di D.O.P. – I.G.P. nell’etichettatura dei prodotti elaborati da terzi;  la Commissione UE riconosce che l’impiego come ingredienti in alimenti composti costituisce uno sbocco importante per gli alimenti di qualità;  bisogna assicurarsi che nell’etichettatura di un prodotto alimentare ogni riferimento a tale incorporazione sia effettuato in buona fede e non induca in errore il consumatore;
  • 43. Negli ORIENTAMENTI la Commissione UE ritiene che «una denominazione registrata come Dop o Igp possa essere menzionata all’interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare»…: I. il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP/IGP; ii. l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi; iii.la percentuale d’incorporazione di un ingrediente che beneficia DOP/IGP dovrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare;
  • 44.  le menzioni o le abbreviazioni (D.O.P./I.G.P.) devono essere utilizzate nella etichettatura, all’interno o in prossimità della denominazione di vendita o nell’elenco degli ingredienti del prodotto alimentare composto, quando risulti palese che il prodotto composto non benefici della DOP/IGP (Es: «Pizza al Roquefort» o «Pizza con Roquefort DOP» mentre sarebbe fuorviante l’indicazione «Pizza al Roquefort DOP»);  quando ci sia l’impiego di un «ingrediente comparabile» ed uno DOP/IGP nella composizione di un prodotto composto, la denominazione d’origine dovrebbe apparire solo nell’elenco ingredienti;  nel disciplinare di una DOP/IGP, non dovrebbero figurare disposizioni inerenti l’impiego delle denominazioni d’origine quali ingredienti per prodotti composti. Dovrebbero comparire solo per dirimere eventuali problematiche emerse e se sono oggettive, proporzionate e non discriminatorie;
  • 45. Il legislatore UE nell’art. 13, p. 1 lett. a) del Reg (UE) n. 1151/2012 introduce TUTELA DEI NOMI REGISTRATI NEL CASO IN CUI TALI PRODOTTI SIANO UTILIZZATI COME INGREDIENTE qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; Tutela estesa anche ai PRODOTTI VITIVINICOLI ai sensi dell’OCM Unica (art. 103 Reg. (UE) 1308/13)
  • 46. «La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti» (considerando n. 32 Reg. (UE) n. 1151/12)
  • 47. «Dall’altro lato, le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche registrate che si inscrivono, come confermato dal considerando 92 del regolamento n. 1308/2013, nell’ambito della normativa trasversale dell’Unione, devono essere interpretate in modo da consentire un’applicazione coerente delle stesse» (punto 32 della Sentenza del 20 dicembre 2017 «Champagner Sorbet» – Causa C393/16) «A tal proposito, in primo luogo, il regolamento n. 1151/2012, il cui considerando 32 indica che il medesimo è volto a garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo, prevede all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per i nomi registrati ai sensi di tale regolamento, una protezione simile a quella prevista dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/2007 e dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, precisando espressamente che tale tutela si applica anche nei confronti dei prodotti utilizzati come ingredienti» (punto 33 della Sentenza del 20 dicembre 2017 «Champagner Sorbet» – Causa C393/16)
  • 48. UN PRODUTTORE COME PUÒ ETICHETTARE UN ALIMENTO COMPOSTO? ESISTONO CRITERI DA SEGUIRE? AUTORIZZAZIONE CONSORTILE O MINISTERIALE?
  • 49. IMPIEGO INGREDIENTI DOP/IGP NEGLI ALIMENTI COMPOSTI PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE (art. 7 Reg. (UE) n. 1169/11) REQUISITI INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI (art. 36 Reg. (UE) n. 1169/11)
  • 50. LE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI, NON DEVONO INDURRE IN ERRORE CIRCA (Pratiche leali d’informazione ex art. 7 Reg. (Ue) 1169/11): «...le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza»; «….l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente»;
  • 51. REQUISITI INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI (art. 36 Reg. (UE) n. 1169/11) Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7; b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti;
  • 52. NOTA MIPAAF (del 04 settembre 2018) MIPAAF (Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica) può concedere l’autorizzazione all’impiego della denominazione tutelata nell’etichettatura, presentazione e pubblicità di un alimento composto UTILIZZATORI Producono Commercializzano Immettono al consumo L’autorizzazione all’impiego della denominazione è esclusa per la mera indicazione nella lista degli ingredienti della DOP/IGP
  • 53. CRITERI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE  Le diciture «Denominazione di Origine Protetta» o «Indicazione Geografica Protetta» o i loro acronimi DOP/IGP, dovranno comparire di seguito alla denominazione tutelata; garantire chiarezza e trasparenza al consumatore circa la denominazione tutelata riferita all’ingrediente caratterizzante e non al prodotto composto è vietato l’utilizzo del logo UE della denominazione tutelata per non indurre in errore il consumatore sul regime di qualità del prodotto composto
  • 54. Le DIMENSIONI ED IL TIPO DI CARATTERE UTILIZZATO per indicare la denominazione utilizzata dovranno essere: a) inferiori rispetto alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita dell’alimento composto; b)medesime - come tipologia e dimensioni - per indicare la denominazione ed i loro acronimi ;
  • 55. E’ possibile riportare, oltre che nella lingua italiana, anche la TRADUZIONE IN ALTRA LINGUA della: a) denominazione tutelata; b)l’acronimo della denominazione, come stabilito nell’allegato X del Reg. d’esecuzione (UE) n. 668/14 (Es.: DOP in Francese è AOP, DOP in inglese è PDO, DOP in tedesco è g.U., ecc.); c) le dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione indicata in altra lingua non potranno essere superiori a quelle dei caratteri della denominazione italiana; d)la denominazione tutelata e l’eventuale sua traduzione in altra lingua dovranno essere riportate nel medesimo campo visivo;
  • 56. OBBLIGHI dell’Utilizzatore a) garantire che il prodotto DOP/IGP provenga da produttore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo certificatore (ex art. 37 Reg. (UE) n. 1151/2012); b)sottoscrivere l’impegno a dimostrare all’ICQRF, tramite documentazione, che la quantità di prodotto DOP/IGP acquistata ed impiegata per la realizzazione del prodotto composto sia la medesima di quella venduta; c) garantire una tracciabilità mediante registrazione mensile del numero di confezioni di prodotti composti contenti la denominazione tutelata; d)trasmettere mensilmente una scheda tecnica che descriva il prodotto composto;
  • 57. e) comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione del prodotto composto; f) comunicare lo stoccaggio dell’ingrediente DOP/IGP, che dovrà essere effettuato separatamente rispetto agli altri ingredienti; g) dichiarare l’impossibilità a concedere a terzi (né a titolo gratuito né oneroso) l’autorizzazione all’impiego di denominazioni tutelate quali ingredienti di alimenti composti; h) fare o predisporre qualsiasi impiego differente dalle condizioni predisposte dalla normativa;
  • 58. PRESENTAZIONE RICHIESTA Per ottenere l’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE all’utilizzo del riferimento di una denominazione tutelata (DOP/IGP) nell’etichettatura, presentazione e pubblicità di un alimento composto Richiesta di autorizzazione (modulo 1); Etichetta predisposta nel rispetto dei CRITERI MINISTERIALI (oltre che della disciplina sulla fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori); Scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata;
  • 59. (modello 1) Obblighi Utilizzatore Descrizione impiego DOP/IGP ed alimento composto Allegati (etichetta e scheda tecnica)
  • 60.
  • 61. CGUE Causa C393/16 del 20 dicembre 2017 «Champagner Sorbert» La CGUE veniva adita in via pregiudiziale (art. 267 TFUE) dal Bundesgerichtshof, nella controversia tra Comitè interprofessionel du Vin de Champagne e la Aldi Süd La controversia aveva ad oggetto la liceità dell’utilizzo della denominazione protetta «Champagne» nella denominazione di vendita di un prodotto surgelato (contenente il 12% di Champagne) distribuito dalla Aldi
  • 62. 1. Se le disposizioni che tutelano le DOP/IGP dei prodotti vitivinicoli contro lo sfruttamento della loro notorietà possano applicarsi anche quando le DOP/IGP siano utilizzate quale parte di una denominazione per un alimento composto contenente un ingrediente conforme al disciplinare; 2. Se così fosse, considerata la denominazione dell’alimento così identificato grazie alla caratteristica essenziale fornita dall’ingrediente DOP Champagne, tutto ciò costituisca uno sfruttamento della notorietà della DOP Champagne oppure integri un’illegittima fattispecie di usurpazione, imitazione o evocazione; 3. Se le norme a tutela delle DOP/IGP vitivinicole siano applicabili soltanto al caso di indicazioni false o ingannevoli, idonee ad indurre in errore sull’origine geografica di un prodotto;
  • 63. La CGUE afferma il principio per cui L’utilizzo della denominazione di vendita «Champagner Sorbet» non procura un vantaggio indebito (e non costituisce, di conseguenza, uno sfruttamento illecito della notorietà della DOP «Champagne»), se il prodotto alimentare composto possiede quale caratteristica essenziale un gusto conferito dalla denominazione tutela (Champagne). La CGUE precisa che, al fine di una corretta valutazione del caso, è opportuno considerare due criteri valutativi fondamentali: a) la QUANTITÀ di Champagne contenuta nel prodotto composto; b) la QUALITÀ della DOP impiegata quale ingrediente (Champagne);
  • 64. CRITERIO DIRIMENTE (da impiegare per giudice nazionale) «CIRCOSTANZA DEL CONFERIMENTO O MENO DI UNA CARATTERISTICA ESSENZIALE AL PRODOTTO CHE EVOCHI LA DOP/IGP» E’ LECITO EVOCARE DOP/IGP QUANDO QUESTO COSTITUISCE L’INGREDIENTE IDONEO A DETERMINARNE, IN VIA PRINCIPALE, IL GUSTO DEL PRODOTTO INDEBITO SFRUTTAMENTO DOP/IGP IL PRODOTTO ALIMENTARE COMPOSTO NON E’ CONNOTATO DA UN GUSTO CONFERITO IN MAGGIOR MISURA DALL’INGREDIENTE DOP
  • 65. Principio CGUE ORGANISMO CONTROLLO (Cciaa, ecc.) QUANTITA’ Ingrediente Dop/Igp che comporrà alimento composto QUALITA’ gusto alimento composto con ingrediente DOP/IGP CONSORZIO / MIPAAF AUTORIZZAZIONE
  • 66. QUALITA’ «GUSTO» (CGUE sentenza del 13/12/2018 nell’ambito della causa C-310/17)  «non è possibile procedere ad un’identificazione precisa ed obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento, la quale si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato»  «non è possibile con i mezzi tecnici attualmente disponibili, procedere ad un’identificazione precisa ed obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri dello stesso tipo»
  • 67. IMPIEGO DOP/IGP INGREDIENTI ALIMENTI COMPOSTI AUTORIZZAZIONE CONSORTILE CRITERI MIPAAFT e ORIENTAMENTO COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE GIUDICE NAZIONALE ANALIZZERA’ CASO
  • 68. GIURISPRUDENZA NAZIONALE PANE DI SEMOLA CON SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO DI ALTAMURA DOP (Corte di Appello Bari, sentenza n. 1521/13) «essendo riconosciuta la DOP PANE DI ALTAMURA, l’inserimento dell’indicazione geografica nella presentazione/denominazione di un pane convenzionale, realizzato al di fuori del circuito di certificazione e controllo, si configura come un’ipotesi di evocazione, in quanto idonea a richiamare alla mente del consumatore un prodotto che fruisce della DOP»
  • 69. 100% SUCCO DI MELE DELL’ALTO ADIGE (Tribunale delle Imprese di Venezia, Sentenza n. 1533/2013) «puntualizzato che Pfanner Italia s.r.l. non utilizza mele oggetto di registrazione, l’indicazione riportata sulle etichette delle confezioni di succo di mele in tetrapark dalla predetta prodotte in ordine al contenuto («100% succo di mele dell’Alto Adige») costituisce un impiego commerciale diretto o quanto meno indiretto alla denominazione registrata per prodotti non registrati e che, quindi, non possono avvalersi della IGP «Mela Alto Adige» poiché ciò consente alla Pfanner Italia s.r.l. di trarre beneficio dalla IGP. Quantunque questa volesse impiegarne mele oggetto di registrazione, la produzione e la successiva commercializzazione dovrà essere oggetto di autorizzazione dal Consorzio di Tutela»
  • 70. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA L’impiego non conforme alla normativa di denominazione tutelate quale ingredienti di prodotto alimentari composti ILLECITI PENALI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
  • 71. SANZIONI AMMINISTRATIVE Il dettato normativo delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie, è preceduto dalla clausola «Salvo che il fatto costituisca reato…» CLAUSOLA DI RISERVA PENALE Le due norme, penali ed amministrative, si pongono in rapporto di sussidarietà e non di specialità
  • 72. «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta…o il segno distintivo o il marchio…è sottoposto alle sanzioni amministrative… c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila» (art. 1, comma 1, lett. c)
  • 73. FRODE IN COMMERCIO (ex art. 515 c.p.) «Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito….con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065» SANZIONI PENALI VENDITA PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ex art. 517 c.p.) «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro»
  • 74. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE (art. 517 bis c.p.) «Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso»
  • 75. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURAPANDO TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.) «…chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000..» CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRDOOTTI AGROALIMENTARI (art. 517-quater c.p.) «Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000…»
  • 76. GRAZIE PER L’ATTENZIONE MATTEO PENNACCHIA Food Law Specialist Capo Area Diritto Alimentare Studio Legale Cellitti Frosinone, Via Cesare Terranova 50 Roma, Viale Giulio Cesare 44 e-mail: matteo.pennacchia@gmail.com