1. News 27/A/2014
Lunedì,10 novembre 2014
Ddl Sblocca Italia approvato in via definitiva, le novità in materia di rifiuti
Nuovo sistema “adeguato e integrato” per la gestione dei rifiuti urbani, ritocco della
disciplina per i beni in polietiliene e le attività estrattive, nuovi criteri per la futura
semplificazione delle terre da scavo.
Sono queste le principali novità in materia di gestione dei rifiuti previste dalla legge
di conversione del Dl “Sblocca Italia”, approvato in via definitiva dal Senato il 5
novembre 2014 e ora in attesa di pubblicazione sulla Gu, per l’entrata in vigore.
A partire da tale data, il Governo avrà 90 giorni di tempo per individuare la
capacità complessiva nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani, da parte impianti
in esercizio o autorizzati, e gli impianti di recupero energetico necessari per coprire il
fabbisogno residuo (individuati quali “insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale”). La parallela valutazione impiantistica per quel che riguarda il recupero
della frazione organica dovrà essere svolta entro 180 giorni.
Lo “Sblocca Italia” prevede poi il restyling dell’articolo 234 del “Codice ambientale”
(beni in polietilene), nuove indicazioni per la (futura) semplificazione gestionale delle
terre da scavo, e l’introduzione di nuove deroghe “emergenziali” al divieto di
smaltimento extraregionale dei rifiuti non pericolosi.
Fonte: http://www.reteambiente.it/
Ecolabel, UE detta criteri per assorbenti igienici
Sono contenuti nella decisione 2014/763/Ue i nuovi criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Ue (Ecolabel) ai prodotti
igienici assorbenti, applicabili fino al 24 ottobre 2018.
La decisione 2014/763/Ue, emanata ai sensi del regolamento “Ecolabel”
66/2010/Ue, riguarda i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i
tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento),
“usa e getta” e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto
di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).
2. I criteri e i requisiti di valutazione e verifica stabiliti dal provvedimento sono validi per
quattro anni a partire dal 24 ottobre 2014, data di adozione della decisione che,
nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe promuovere la provenienza sostenibile
dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose e una produzione di alta qualità
progettata per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza
Gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione delle bioraffinerie.
Un importante contributo alla sostenibilità ambientale è fornito dalle bioraffinerie,
costituite da un insieme di tecniche che permettono di ottenere prodotti ad alto
valore aggiunto a partire da risorse rinnovabili come le biomasse. L'importanza per il
nostro Paese dello sviluppo di questo settore, anche in termini di ricadute
occupazionali, è confermata dal recente d.m. 139/2013 in materia di bioraffinerie.
Queste nuove applicazioni devono necessariamente essere valutate anche alla
luce di quelli che sono gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione di
tali impianti.
L'obiettivo del Progetto 'Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e
sicurezza', finanziato dal Ministero della salute, è stato quello di analizzare i principali
pericoli e punti critici delle bioraffinerie definendo soluzioni di controllo dei rischi in
base alle tipologie delle aziende coinvolte e delle relative capacità
organizzative/gestionali.
Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte
rinnovabile
Il capitolo tratta dell’implementazione del sistema di gestione della sicurezza nei più
comuni tipi d’impianto per la produzione di combustibili liquidi e gassosi da fonte
rinnovabile (biodiesel, bioetanolo, biogas). Si traccia un quadro molto generale del
settore, senza entrare nei dettagli impiantistici discussi in altre sezioni, ma facendo
riferimento particolare solo alle sostanze pericolose presenti ed alle implicazioni
derivanti dalle “nuove” classificazioni del pericolo introdotte dal Regolamento
REACH ed alle conseguenti applicazioni normative di imminente recepimento.
Dall’esame dell’esperienza operativa dei Paesi che hanno spinto in particolare la
produzione di biogas, si possono trarre lezioni utili per il settore: l’adozione dei modelli
di gestione e di organizzazione può contribuire in maniera determinante a
controllare il pericolo derivante dalle sostanze presenti nei processi.
3. Valutazione del rischio
Nel caso delle bioraffinerie, trattandosi sempre di impianti nuovi, sia come
costruzione che come tecnologie, vengono verosimilmente adottate le migliori
soluzioni disponibili. Tuttavia l’installazione delle migliori tecnologie da sola non è
sufficiente a garantire la sicurezza, occorre infatti dotarsi di un sistema di gestione
adeguato al livello di rischio, che assicuri il coinvolgimento di tutti i lavoratori,
motivando un comportamento proattivo nei confronti della sicurezza. La valutazione
dei rischi deve essere basata sull’individuazione di tutti i possibili scenari incidentali e
dei sistemi tecnici ed organizzativi che sono in grado di prevenirne l’accadimento o
mitigarne le conseguenze. I programmi di ispezione interna devono essere coerenti
con la valutazione dei rischi e consentire un controllo continuo sia sulle condizioni
dei sistemi tecnici in esercizio sia sull’adeguatezza ed applicazione dei sistemi
organizzativi. In altre parole, risultano indispensabili stringenti programmi di ispezione
sull’integrità e funzionalità delle attrezzature e della strumentazione, politiche di
manutenzione preventiva, o meglio ancora predittiva degli impianti, e frequenti
audit interni con particolare attenzione a tematiche quali la formazione (compresi i
lavoratori delle ditte esterne ed i trasportatori), le prove di emergenza, la
segnalazione di anomalie e quasi incidenti. Anche le modifiche vanno gestite
valutando sempre le possibili ricadute sulla sicurezza includendo anche i
cambiamenti organizzativi e procedurali. Infine un audit esterno permette un
occasione particolare per dare impulso al ciclo di miglioramento continuo.
Gestione del rischio
L’adozione di un sistema di gestione della sicurezza nel caso degli stabilimenti art. 5
non è un obbligo cogente, tuttavia va notato che con il Testo Unico si sono messe in
atto tutte le forme dirette ed indirette di incentivazione, fra cui gli sconti sui premi
assicurativi, il valore esimente che scarica alcune responsabilità del datore di lavoro
e, sotto particolari condizioni, contributi a fondo perduto per l’avvio del sistema
stesso. In pratica tutti i meccanismi della soft-law sono stati posti in atto per
intraprendere questo percorso e sarebbe quindi opportuno per un gestore di un
nuovo impianto per la produzione di biocombustibili (bioetanolo o biodiesel)
approfittare di queste opportunità ed attivare un sistema di gestione, che protegga
allo stesso tempo i lavoratori e gli impianti produttivi. Possono essere senz’altro seguiti
modelli di gestione già esistenti, dei quali si conosce la validità. Il sistema di gestione
UNI 10617:2012 è senz’altro adatto allo scopo. Un ulteriore riferimento è senz’altro il
sistema SGSL-INAIL ed in particolare le Linee di Indirizzo approvate dall’INAIL per il
settore “Energia e Petrolio” [INAIL, 2013]. Il citato modello dà indicazioni generali e fa
riferimento a ulteriori documenti specifici per i vari punti. In particolare andranno
individuati i pericoli legati al processo, possibilmente con il metodo HAZOP o in
alternativa la bow-tie.
L’indice del documento:
4. LE BIORAFFINERIE
- Le Bioraffinerie: un’opportunità di sviluppo per l’Italia
- Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte
rinnovabile
- Produzione di bioetanolo nell’impianto di Crescentino (Gruppo M&G) ed aspetti di
sicurezza
- Aspetti di sicurezza nella produzione di bioplastiche nello stabilimento Novamont di
Terni
- Le nuove prospettive Eni per la produzione di biocarburanti: dalla biorefinery di
Venezia alle microalghe
IL SETTORE DEL BIOGAS IN ITALIA ED ASPETTI DI SICUREZZA
- Biogas: le opportunità di sviluppo per l’Italia
- La valorizzazione delle biomasse attraverso la digestione anaerobica
- La sicurezza ambientale ed occupazionale negli impianti di produzione del biogas
- Esposizione professionale a particolato sottile e bioaerosol in impianti di digestione
anaerobica per la valorizzazione energetica di biomasse
LA RICERCA DI FRONTIERA NEL SETTORE
- Aspetti a confronto della produzione del butandiolo da petrolio e da biomasse
- Processi innovativi per la produzione di polimeri biodegradabili a partire da scarichi
municipali o industriali
- Processi biotecnologici per la produzione di energia elettrica mediante sistemi
biofotovoltaici (BPVs)
Fonte: www.puntosicuro.it
Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi Libretti
I nuovi modelli
In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto
ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza
energetica.
5. La proroga
La scadenza inizialmente fissata per il 1° giugno 2014 è stata prorogata al 15 ottobre
2014: da quella data gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e
per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.
Controllo e manutenzione degli impianti termici
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono
essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese
disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa
vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzion i
specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Controlli di efficienza energetica
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su
impianti termici di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e
sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di
generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento
dell’acqua, dove previsti.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo
provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di
efficienza energetica, come
indicato nell’Allegato A del decreto.
6. Ispezioni degli organismi di controllo
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti
effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione
degli impianti termici, secondo criteri definiti dal decreto.
Fonte: http://www.ambientesicurezzanews.it
GIURISPRUDENZA
Rifiuti. Responsabilità dell’amministratore delegato.
Cass. Sez. III n. 41996 del 9 ottobre 2014 (Ud 17 lug 2014)
Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Anibaldi
Rifiuti.
Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può
essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la
rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi
faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore)
delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più)
dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero
organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'obbligo di vigilanza sulla
osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di
amministrazione al delegato. Analogo principio è, chiaramente, applicabile anche
in materia ambientale
Fonte: www.lexambiente.it
Ambiente in genere. Legittimità ordinanza del Comune di sgombero e ripristino dello
stato dei luoghi di area demaniale abusivamente occupata.
TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4738, del 5 settembre 2014
Ambiente in genere.
Laddove le opere abusive insistano su zona paesaggisticamente vincolata, e su
zona del demanio marittimo, la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse
privato deve considerarsi in re ipsa, in considerazione del rilievo costituzionale del
paesaggio, ex art. 9 comma 2 Cost., assurgente a principio fondamentale, con
conseguente primazia su gli altri interessi, pubblici e privati, del pari considerati dalla
7. Costituzione, ma non annoverati fra i principi fondamentali. Quindi, la demolizione si
impone, nelle zone vincolate, stante la straordinaria importanza della tutela «reale»
dei beni paesaggistici ed ambientali.
Fonte: www.lexambiente.it
Urbanistica. Trasformazione di un’area boscata in zona pavimentata con
calcestruzzo cementizio.
TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4639, del 1 settembre 2014
Urbanistica.
In considerazione delle dimensioni e della natura del variato assetto orografico del
territorio, trattandosi di una indubbia alterazione dello stato dei luoghi, con
trasformazione di un’area boscata di mq. 277 in zona pavimentata con calcestruzzo
cementizio, tali opere hanno indubbiamente mutato la conformazione urbanistica
del territorio e, come tali, richiedevano il preventivo rilascio del permesso di costruire
ex D.P.R. n. 380/2001 oltre che della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.
42/2004. Tale conclusione è coerente con gli approdi della giurisprudenza
amministrativa secondo cui occorre il titolo concessorio per tutte le opere che
modifichino stabilmente il terreno per un uso per cui sia necessaria una preventiva
valutazione di opportunità e di convenienza per l'armonioso sviluppo dell'aggregato
urbano. Rientra, pertanto, tra tali opere lo sbancamento di un terreno, pur in
assenza di opere in muratura, dando luogo a modificazione della precedente
conformazione di una determinata area e dell’ambiente circostante.
Fonte: www.lexambiente.it
Rifiuti. Dovere di attivazione del sindaco
Cass. Sez. III n. 41695 del 7 ottobre 2014 (Ud 1 lug 2014)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Ioele ed altro
La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli
organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in
materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni,
non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che
pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente.
Fonte: www.lexambiente.it