News 27/A/2014 
Lunedì,10 novembre 2014 
Ddl Sblocca Italia approvato in via definitiva, le novità in materia di rifiuti 
Nuovo sistema “adeguato e integrato” per la gestione dei rifiuti urbani, ritocco della 
disciplina per i beni in polietiliene e le attività estrattive, nuovi criteri per la futura 
semplificazione delle terre da scavo. 
Sono queste le principali novità in materia di gestione dei rifiuti previste dalla legge 
di conversione del Dl “Sblocca Italia”, approvato in via definitiva dal Senato il 5 
novembre 2014 e ora in attesa di pubblicazione sulla Gu, per l’entrata in vigore. 
A partire da tale data, il Governo avrà 90 giorni di tempo per individuare la 
capacità complessiva nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani, da parte impianti 
in esercizio o autorizzati, e gli impianti di recupero energetico necessari per coprire il 
fabbisogno residuo (individuati quali “insediamenti strategici di preminente interesse 
nazionale”). La parallela valutazione impiantistica per quel che riguarda il recupero 
della frazione organica dovrà essere svolta entro 180 giorni. 
Lo “Sblocca Italia” prevede poi il restyling dell’articolo 234 del “Codice ambientale” 
(beni in polietilene), nuove indicazioni per la (futura) semplificazione gestionale delle 
terre da scavo, e l’introduzione di nuove deroghe “emergenziali” al divieto di 
smaltimento extraregionale dei rifiuti non pericolosi. 
Fonte: http://www.reteambiente.it/ 
Ecolabel, UE detta criteri per assorbenti igienici 
Sono contenuti nella decisione 2014/763/Ue i nuovi criteri ecologici per 
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Ue (Ecolabel) ai prodotti 
igienici assorbenti, applicabili fino al 24 ottobre 2018. 
La decisione 2014/763/Ue, emanata ai sensi del regolamento “Ecolabel” 
66/2010/Ue, riguarda i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i 
tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), 
“usa e getta” e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto 
di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).
I criteri e i requisiti di valutazione e verifica stabiliti dal provvedimento sono validi per 
quattro anni a partire dal 24 ottobre 2014, data di adozione della decisione che, 
nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe promuovere la provenienza sostenibile 
dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose e una produzione di alta qualità 
progettata per ridurre al minimo la produzione di rifiuti. 
Fonte: http://www.reteambiente.it 
Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza 
Gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione delle bioraffinerie. 
Un importante contributo alla sostenibilità ambientale è fornito dalle bioraffinerie, 
costituite da un insieme di tecniche che permettono di ottenere prodotti ad alto 
valore aggiunto a partire da risorse rinnovabili come le biomasse. L'importanza per il 
nostro Paese dello sviluppo di questo settore, anche in termini di ricadute 
occupazionali, è confermata dal recente d.m. 139/2013 in materia di bioraffinerie. 
Queste nuove applicazioni devono necessariamente essere valutate anche alla 
luce di quelli che sono gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione di 
tali impianti. 
L'obiettivo del Progetto 'Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e 
sicurezza', finanziato dal Ministero della salute, è stato quello di analizzare i principali 
pericoli e punti critici delle bioraffinerie definendo soluzioni di controllo dei rischi in 
base alle tipologie delle aziende coinvolte e delle relative capacità 
organizzative/gestionali. 
Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte 
rinnovabile 
Il capitolo tratta dell’implementazione del sistema di gestione della sicurezza nei più 
comuni tipi d’impianto per la produzione di combustibili liquidi e gassosi da fonte 
rinnovabile (biodiesel, bioetanolo, biogas). Si traccia un quadro molto generale del 
settore, senza entrare nei dettagli impiantistici discussi in altre sezioni, ma facendo 
riferimento particolare solo alle sostanze pericolose presenti ed alle implicazioni 
derivanti dalle “nuove” classificazioni del pericolo introdotte dal Regolamento 
REACH ed alle conseguenti applicazioni normative di imminente recepimento. 
Dall’esame dell’esperienza operativa dei Paesi che hanno spinto in particolare la 
produzione di biogas, si possono trarre lezioni utili per il settore: l’adozione dei modelli 
di gestione e di organizzazione può contribuire in maniera determinante a 
controllare il pericolo derivante dalle sostanze presenti nei processi.
Valutazione del rischio 
Nel caso delle bioraffinerie, trattandosi sempre di impianti nuovi, sia come 
costruzione che come tecnologie, vengono verosimilmente adottate le migliori 
soluzioni disponibili. Tuttavia l’installazione delle migliori tecnologie da sola non è 
sufficiente a garantire la sicurezza, occorre infatti dotarsi di un sistema di gestione 
adeguato al livello di rischio, che assicuri il coinvolgimento di tutti i lavoratori, 
motivando un comportamento proattivo nei confronti della sicurezza. La valutazione 
dei rischi deve essere basata sull’individuazione di tutti i possibili scenari incidentali e 
dei sistemi tecnici ed organizzativi che sono in grado di prevenirne l’accadimento o 
mitigarne le conseguenze. I programmi di ispezione interna devono essere coerenti 
con la valutazione dei rischi e consentire un controllo continuo sia sulle condizioni 
dei sistemi tecnici in esercizio sia sull’adeguatezza ed applicazione dei sistemi 
organizzativi. In altre parole, risultano indispensabili stringenti programmi di ispezione 
sull’integrità e funzionalità delle attrezzature e della strumentazione, politiche di 
manutenzione preventiva, o meglio ancora predittiva degli impianti, e frequenti 
audit interni con particolare attenzione a tematiche quali la formazione (compresi i 
lavoratori delle ditte esterne ed i trasportatori), le prove di emergenza, la 
segnalazione di anomalie e quasi incidenti. Anche le modifiche vanno gestite 
valutando sempre le possibili ricadute sulla sicurezza includendo anche i 
cambiamenti organizzativi e procedurali. Infine un audit esterno permette un 
occasione particolare per dare impulso al ciclo di miglioramento continuo. 
Gestione del rischio 
L’adozione di un sistema di gestione della sicurezza nel caso degli stabilimenti art. 5 
non è un obbligo cogente, tuttavia va notato che con il Testo Unico si sono messe in 
atto tutte le forme dirette ed indirette di incentivazione, fra cui gli sconti sui premi 
assicurativi, il valore esimente che scarica alcune responsabilità del datore di lavoro 
e, sotto particolari condizioni, contributi a fondo perduto per l’avvio del sistema 
stesso. In pratica tutti i meccanismi della soft-law sono stati posti in atto per 
intraprendere questo percorso e sarebbe quindi opportuno per un gestore di un 
nuovo impianto per la produzione di biocombustibili (bioetanolo o biodiesel) 
approfittare di queste opportunità ed attivare un sistema di gestione, che protegga 
allo stesso tempo i lavoratori e gli impianti produttivi. Possono essere senz’altro seguiti 
modelli di gestione già esistenti, dei quali si conosce la validità. Il sistema di gestione 
UNI 10617:2012 è senz’altro adatto allo scopo. Un ulteriore riferimento è senz’altro il 
sistema SGSL-INAIL ed in particolare le Linee di Indirizzo approvate dall’INAIL per il 
settore “Energia e Petrolio” [INAIL, 2013]. Il citato modello dà indicazioni generali e fa 
riferimento a ulteriori documenti specifici per i vari punti. In particolare andranno 
individuati i pericoli legati al processo, possibilmente con il metodo HAZOP o in 
alternativa la bow-tie. 
L’indice del documento:
LE BIORAFFINERIE 
- Le Bioraffinerie: un’opportunità di sviluppo per l’Italia 
- Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte 
rinnovabile 
- Produzione di bioetanolo nell’impianto di Crescentino (Gruppo M&G) ed aspetti di 
sicurezza 
- Aspetti di sicurezza nella produzione di bioplastiche nello stabilimento Novamont di 
Terni 
- Le nuove prospettive Eni per la produzione di biocarburanti: dalla biorefinery di 
Venezia alle microalghe 
IL SETTORE DEL BIOGAS IN ITALIA ED ASPETTI DI SICUREZZA 
- Biogas: le opportunità di sviluppo per l’Italia 
- La valorizzazione delle biomasse attraverso la digestione anaerobica 
- La sicurezza ambientale ed occupazionale negli impianti di produzione del biogas 
- Esposizione professionale a particolato sottile e bioaerosol in impianti di digestione 
anaerobica per la valorizzazione energetica di biomasse 
LA RICERCA DI FRONTIERA NEL SETTORE 
- Aspetti a confronto della produzione del butandiolo da petrolio e da biomasse 
- Processi innovativi per la produzione di polimeri biodegradabili a partire da scarichi 
municipali o industriali 
- Processi biotecnologici per la produzione di energia elettrica mediante sistemi 
biofotovoltaici (BPVs) 
Fonte: www.puntosicuro.it 
Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi Libretti 
I nuovi modelli 
In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 
74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto 
ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto 
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza 
energetica.
La proroga 
La scadenza inizialmente fissata per il 1° giugno 2014 è stata prorogata al 15 ottobre 
2014: da quella data gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e 
per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli. 
Controllo e manutenzione degli impianti termici 
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono 
essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la 
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese 
disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa 
vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzion i 
specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le 
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei 
dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite 
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità 
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal 
fabbricante ai sensi della normativa vigente. 
Controlli di efficienza energetica 
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su 
impianti termici di 
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e 
sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di 
efficienza energetica. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di 
generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di 
regolazione della temperatura centrale e locale nei locali 
climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento 
dell’acqua, dove previsti. 
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo 
provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di 
efficienza energetica, come 
indicato nell’Allegato A del decreto.
Ispezioni degli organismi di controllo 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti 
effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme 
relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione 
degli impianti termici, secondo criteri definiti dal decreto. 
Fonte: http://www.ambientesicurezzanews.it 
GIURISPRUDENZA 
Rifiuti. Responsabilità dell’amministratore delegato. 
Cass. Sez. III n. 41996 del 9 ottobre 2014 (Ud 17 lug 2014) 
Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Anibaldi 
Rifiuti. 
Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può 
essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la 
rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi 
faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) 
delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) 
dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero 
organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'obbligo di vigilanza sulla 
osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di 
amministrazione al delegato. Analogo principio è, chiaramente, applicabile anche 
in materia ambientale 
Fonte: www.lexambiente.it 
Ambiente in genere. Legittimità ordinanza del Comune di sgombero e ripristino dello 
stato dei luoghi di area demaniale abusivamente occupata. 
TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4738, del 5 settembre 2014 
Ambiente in genere. 
Laddove le opere abusive insistano su zona paesaggisticamente vincolata, e su 
zona del demanio marittimo, la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse 
privato deve considerarsi in re ipsa, in considerazione del rilievo costituzionale del 
paesaggio, ex art. 9 comma 2 Cost., assurgente a principio fondamentale, con 
conseguente primazia su gli altri interessi, pubblici e privati, del pari considerati dalla
Costituzione, ma non annoverati fra i principi fondamentali. Quindi, la demolizione si 
impone, nelle zone vincolate, stante la straordinaria importanza della tutela «reale» 
dei beni paesaggistici ed ambientali. 
Fonte: www.lexambiente.it 
Urbanistica. Trasformazione di un’area boscata in zona pavimentata con 
calcestruzzo cementizio. 
TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4639, del 1 settembre 2014 
Urbanistica. 
In considerazione delle dimensioni e della natura del variato assetto orografico del 
territorio, trattandosi di una indubbia alterazione dello stato dei luoghi, con 
trasformazione di un’area boscata di mq. 277 in zona pavimentata con calcestruzzo 
cementizio, tali opere hanno indubbiamente mutato la conformazione urbanistica 
del territorio e, come tali, richiedevano il preventivo rilascio del permesso di costruire 
ex D.P.R. n. 380/2001 oltre che della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 
42/2004. Tale conclusione è coerente con gli approdi della giurisprudenza 
amministrativa secondo cui occorre il titolo concessorio per tutte le opere che 
modifichino stabilmente il terreno per un uso per cui sia necessaria una preventiva 
valutazione di opportunità e di convenienza per l'armonioso sviluppo dell'aggregato 
urbano. Rientra, pertanto, tra tali opere lo sbancamento di un terreno, pur in 
assenza di opere in muratura, dando luogo a modificazione della precedente 
conformazione di una determinata area e dell’ambiente circostante. 
Fonte: www.lexambiente.it 
Rifiuti. Dovere di attivazione del sindaco 
Cass. Sez. III n. 41695 del 7 ottobre 2014 (Ud 1 lug 2014) 
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Ioele ed altro 
La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli 
organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in 
materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, 
non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che 
pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente. 
Fonte: www.lexambiente.it

News A 27 2014

  • 1.
    News 27/A/2014 Lunedì,10novembre 2014 Ddl Sblocca Italia approvato in via definitiva, le novità in materia di rifiuti Nuovo sistema “adeguato e integrato” per la gestione dei rifiuti urbani, ritocco della disciplina per i beni in polietiliene e le attività estrattive, nuovi criteri per la futura semplificazione delle terre da scavo. Sono queste le principali novità in materia di gestione dei rifiuti previste dalla legge di conversione del Dl “Sblocca Italia”, approvato in via definitiva dal Senato il 5 novembre 2014 e ora in attesa di pubblicazione sulla Gu, per l’entrata in vigore. A partire da tale data, il Governo avrà 90 giorni di tempo per individuare la capacità complessiva nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani, da parte impianti in esercizio o autorizzati, e gli impianti di recupero energetico necessari per coprire il fabbisogno residuo (individuati quali “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”). La parallela valutazione impiantistica per quel che riguarda il recupero della frazione organica dovrà essere svolta entro 180 giorni. Lo “Sblocca Italia” prevede poi il restyling dell’articolo 234 del “Codice ambientale” (beni in polietilene), nuove indicazioni per la (futura) semplificazione gestionale delle terre da scavo, e l’introduzione di nuove deroghe “emergenziali” al divieto di smaltimento extraregionale dei rifiuti non pericolosi. Fonte: http://www.reteambiente.it/ Ecolabel, UE detta criteri per assorbenti igienici Sono contenuti nella decisione 2014/763/Ue i nuovi criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Ue (Ecolabel) ai prodotti igienici assorbenti, applicabili fino al 24 ottobre 2018. La decisione 2014/763/Ue, emanata ai sensi del regolamento “Ecolabel” 66/2010/Ue, riguarda i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), “usa e getta” e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).
  • 2.
    I criteri ei requisiti di valutazione e verifica stabiliti dal provvedimento sono validi per quattro anni a partire dal 24 ottobre 2014, data di adozione della decisione che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe promuovere la provenienza sostenibile dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose e una produzione di alta qualità progettata per ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Fonte: http://www.reteambiente.it Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza Gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione delle bioraffinerie. Un importante contributo alla sostenibilità ambientale è fornito dalle bioraffinerie, costituite da un insieme di tecniche che permettono di ottenere prodotti ad alto valore aggiunto a partire da risorse rinnovabili come le biomasse. L'importanza per il nostro Paese dello sviluppo di questo settore, anche in termini di ricadute occupazionali, è confermata dal recente d.m. 139/2013 in materia di bioraffinerie. Queste nuove applicazioni devono necessariamente essere valutate anche alla luce di quelli che sono gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione di tali impianti. L'obiettivo del Progetto 'Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza', finanziato dal Ministero della salute, è stato quello di analizzare i principali pericoli e punti critici delle bioraffinerie definendo soluzioni di controllo dei rischi in base alle tipologie delle aziende coinvolte e delle relative capacità organizzative/gestionali. Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte rinnovabile Il capitolo tratta dell’implementazione del sistema di gestione della sicurezza nei più comuni tipi d’impianto per la produzione di combustibili liquidi e gassosi da fonte rinnovabile (biodiesel, bioetanolo, biogas). Si traccia un quadro molto generale del settore, senza entrare nei dettagli impiantistici discussi in altre sezioni, ma facendo riferimento particolare solo alle sostanze pericolose presenti ed alle implicazioni derivanti dalle “nuove” classificazioni del pericolo introdotte dal Regolamento REACH ed alle conseguenti applicazioni normative di imminente recepimento. Dall’esame dell’esperienza operativa dei Paesi che hanno spinto in particolare la produzione di biogas, si possono trarre lezioni utili per il settore: l’adozione dei modelli di gestione e di organizzazione può contribuire in maniera determinante a controllare il pericolo derivante dalle sostanze presenti nei processi.
  • 3.
    Valutazione del rischio Nel caso delle bioraffinerie, trattandosi sempre di impianti nuovi, sia come costruzione che come tecnologie, vengono verosimilmente adottate le migliori soluzioni disponibili. Tuttavia l’installazione delle migliori tecnologie da sola non è sufficiente a garantire la sicurezza, occorre infatti dotarsi di un sistema di gestione adeguato al livello di rischio, che assicuri il coinvolgimento di tutti i lavoratori, motivando un comportamento proattivo nei confronti della sicurezza. La valutazione dei rischi deve essere basata sull’individuazione di tutti i possibili scenari incidentali e dei sistemi tecnici ed organizzativi che sono in grado di prevenirne l’accadimento o mitigarne le conseguenze. I programmi di ispezione interna devono essere coerenti con la valutazione dei rischi e consentire un controllo continuo sia sulle condizioni dei sistemi tecnici in esercizio sia sull’adeguatezza ed applicazione dei sistemi organizzativi. In altre parole, risultano indispensabili stringenti programmi di ispezione sull’integrità e funzionalità delle attrezzature e della strumentazione, politiche di manutenzione preventiva, o meglio ancora predittiva degli impianti, e frequenti audit interni con particolare attenzione a tematiche quali la formazione (compresi i lavoratori delle ditte esterne ed i trasportatori), le prove di emergenza, la segnalazione di anomalie e quasi incidenti. Anche le modifiche vanno gestite valutando sempre le possibili ricadute sulla sicurezza includendo anche i cambiamenti organizzativi e procedurali. Infine un audit esterno permette un occasione particolare per dare impulso al ciclo di miglioramento continuo. Gestione del rischio L’adozione di un sistema di gestione della sicurezza nel caso degli stabilimenti art. 5 non è un obbligo cogente, tuttavia va notato che con il Testo Unico si sono messe in atto tutte le forme dirette ed indirette di incentivazione, fra cui gli sconti sui premi assicurativi, il valore esimente che scarica alcune responsabilità del datore di lavoro e, sotto particolari condizioni, contributi a fondo perduto per l’avvio del sistema stesso. In pratica tutti i meccanismi della soft-law sono stati posti in atto per intraprendere questo percorso e sarebbe quindi opportuno per un gestore di un nuovo impianto per la produzione di biocombustibili (bioetanolo o biodiesel) approfittare di queste opportunità ed attivare un sistema di gestione, che protegga allo stesso tempo i lavoratori e gli impianti produttivi. Possono essere senz’altro seguiti modelli di gestione già esistenti, dei quali si conosce la validità. Il sistema di gestione UNI 10617:2012 è senz’altro adatto allo scopo. Un ulteriore riferimento è senz’altro il sistema SGSL-INAIL ed in particolare le Linee di Indirizzo approvate dall’INAIL per il settore “Energia e Petrolio” [INAIL, 2013]. Il citato modello dà indicazioni generali e fa riferimento a ulteriori documenti specifici per i vari punti. In particolare andranno individuati i pericoli legati al processo, possibilmente con il metodo HAZOP o in alternativa la bow-tie. L’indice del documento:
  • 4.
    LE BIORAFFINERIE -Le Bioraffinerie: un’opportunità di sviluppo per l’Italia - Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte rinnovabile - Produzione di bioetanolo nell’impianto di Crescentino (Gruppo M&G) ed aspetti di sicurezza - Aspetti di sicurezza nella produzione di bioplastiche nello stabilimento Novamont di Terni - Le nuove prospettive Eni per la produzione di biocarburanti: dalla biorefinery di Venezia alle microalghe IL SETTORE DEL BIOGAS IN ITALIA ED ASPETTI DI SICUREZZA - Biogas: le opportunità di sviluppo per l’Italia - La valorizzazione delle biomasse attraverso la digestione anaerobica - La sicurezza ambientale ed occupazionale negli impianti di produzione del biogas - Esposizione professionale a particolato sottile e bioaerosol in impianti di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica di biomasse LA RICERCA DI FRONTIERA NEL SETTORE - Aspetti a confronto della produzione del butandiolo da petrolio e da biomasse - Processi innovativi per la produzione di polimeri biodegradabili a partire da scarichi municipali o industriali - Processi biotecnologici per la produzione di energia elettrica mediante sistemi biofotovoltaici (BPVs) Fonte: www.puntosicuro.it Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi Libretti I nuovi modelli In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.
  • 5.
    La proroga Lascadenza inizialmente fissata per il 1° giugno 2014 è stata prorogata al 15 ottobre 2014: da quella data gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli. Controllo e manutenzione degli impianti termici Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzion i specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Controlli di efficienza energetica In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del decreto.
  • 6.
    Ispezioni degli organismidi controllo Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, secondo criteri definiti dal decreto. Fonte: http://www.ambientesicurezzanews.it GIURISPRUDENZA Rifiuti. Responsabilità dell’amministratore delegato. Cass. Sez. III n. 41996 del 9 ottobre 2014 (Ud 17 lug 2014) Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Anibaldi Rifiuti. Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di amministrazione al delegato. Analogo principio è, chiaramente, applicabile anche in materia ambientale Fonte: www.lexambiente.it Ambiente in genere. Legittimità ordinanza del Comune di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi di area demaniale abusivamente occupata. TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4738, del 5 settembre 2014 Ambiente in genere. Laddove le opere abusive insistano su zona paesaggisticamente vincolata, e su zona del demanio marittimo, la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato deve considerarsi in re ipsa, in considerazione del rilievo costituzionale del paesaggio, ex art. 9 comma 2 Cost., assurgente a principio fondamentale, con conseguente primazia su gli altri interessi, pubblici e privati, del pari considerati dalla
  • 7.
    Costituzione, ma nonannoverati fra i principi fondamentali. Quindi, la demolizione si impone, nelle zone vincolate, stante la straordinaria importanza della tutela «reale» dei beni paesaggistici ed ambientali. Fonte: www.lexambiente.it Urbanistica. Trasformazione di un’area boscata in zona pavimentata con calcestruzzo cementizio. TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4639, del 1 settembre 2014 Urbanistica. In considerazione delle dimensioni e della natura del variato assetto orografico del territorio, trattandosi di una indubbia alterazione dello stato dei luoghi, con trasformazione di un’area boscata di mq. 277 in zona pavimentata con calcestruzzo cementizio, tali opere hanno indubbiamente mutato la conformazione urbanistica del territorio e, come tali, richiedevano il preventivo rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. n. 380/2001 oltre che della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale conclusione è coerente con gli approdi della giurisprudenza amministrativa secondo cui occorre il titolo concessorio per tutte le opere che modifichino stabilmente il terreno per un uso per cui sia necessaria una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza per l'armonioso sviluppo dell'aggregato urbano. Rientra, pertanto, tra tali opere lo sbancamento di un terreno, pur in assenza di opere in muratura, dando luogo a modificazione della precedente conformazione di una determinata area e dell’ambiente circostante. Fonte: www.lexambiente.it Rifiuti. Dovere di attivazione del sindaco Cass. Sez. III n. 41695 del 7 ottobre 2014 (Ud 1 lug 2014) Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Ioele ed altro La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente. Fonte: www.lexambiente.it