Come si inserisce il DVR all'interno dei sistemi di gestione della sicurezza UNI iSO 45001:2018 e nei Modelli di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01 in accordo con le procedure semplificate D.M. 13/02/2014.
Il DVR nei sistemi di gestione per la sicurezza e nei modelli di organizzazione e gestion
1. AimSafe Evening Webinar
15/06/2020
Il Documento di valutazione dei rischi all’interno dei sistemi di gestione
per la sicurezza e dei modelli di organizzazione e gestione
3. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 2 comma 1
• q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
4. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 15 comma 1
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• Art. 17 comma 1
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
5. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Titolo I Sezione II – Valutazione dei rischi
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
6. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione […],
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
7. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, […],
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, […],
9. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
nonché quelli connessi alle
differenze di genere,
all’età,
alla provenienza da altri Paesi
e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o
mobili […] interessati da attività di scavo.
11. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento […], redatto a conclusione della valutazione:
può essere tenuto […] su supporto informatico;
deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli
fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e del medico competente, ove nominato
12. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento […], redatto a conclusione della valutazione deve
contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di
redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede
con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
13. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione […];
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
17. Il DVR nel D.Lgs. 81/2008
• Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, […], in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. […] il
documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato […] nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il
datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione
accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
19. Il DVR nel MOG
• Art. 30 – Modelli di organizzazione e gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica […] deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale
per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
Il modello […] deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta
effettuazione delle attività […].
20. Il DVR nel MOG
• D.M. 13/02/2014
• 3.1. Piano di miglioramento
Gli obiettivi e la pianificazione delle attività di miglioramento del
sistema sono definiti considerando, ad esempio l’evoluzione della
legislazione, i rischi per la salute e la sicurezza, la Politica di SSL e i
risultati conseguiti, la consultazione ed il coinvolgimento dei
lavoratori, anche per il tramite degli RLS/RLST, l’analisi effettuata
durante il riesame della direzione.
21. Il DVR nel MOG
• D.M. 13/02/2014
3.1. Piano di miglioramento
Nel Piano di Miglioramento sono individuate: le responsabilità, le
tempistiche, le priorità degli interventi da realizzare e le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.
Il Datore di Lavoro deve pertanto definire le modalità con le quali controllare
funzionalità, efficacia e puntualità di realizzazione del piano di
miglioramento, anche attraverso opportuni indicatori di sistema.
La verifica complessiva dello stato di attuazione degli obiettivi definiti,
nonché l’individuazione di nuovi obiettivi, si effettua in occasione del
Riesame.
25. Il DVR nel MOG
• D.M. 13/02/2014
La Valutazione dei Rischi è un processo di valutazione documentata di
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda
a delle persone che accedono ai luoghi di lavoro dell’azienda; la finalità
della VDR è anche quella di individuare adeguate misure di
prevenzione e protezione e di elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza.
26. Il DVR nel MOG
• D.M. 13/02/2014
Questo processo è condotto sotto la responsabilità – non delegabile -
del Datore di Lavoro – DL - che effettua la valutazione ed elabora il
documento in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione
– SPP - e con il Medico Competente – MC - (ove presente), previa
consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Rls –
o con Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST.
Il DL può, qualora lo ritenga opportuno, coinvolgere in tale processo o
in alcune sue fasi, altri soggetti aziendali.
27. Il DVR nel MOG
• D.M. 13/02/2014
Il DL, procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:
1. Identificazione dei pericoli
2. valutazione di tutti i rischi connessi con gli aspetti di salute e sicurezza
identificati in funzione dei processi e delle mansioni
3. identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o
comunque ridurre al minimo i rischi valutati
4. definizione delle priorità e pianificazione degli interventi
5. valutazione e monitoraggio sull’applicazione delle misure adottate e
valutazione della loro efficacia
28. Il DVR nel MOG
• D.M. 13/02/2014
La valutazione dei rischi è aggiornata, utilizzando le informazioni ottenute dalle
attività di monitoraggio e, comunque, ogni volta che intervengano cambiamenti
significativi di processo produttivo o di organizzazione del lavoro, cambiamenti
legislativi o seguito di eventi quali emergenze, infortuni, incidenti.
La valutazione dei rischi deve indicare le misure di prevenzione e protezione
attuate; essa deve altresì contenere un programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Gli
interventi di miglioramento vengono programmati in base alla loro priorità e quindi
tenendo conto della rilevanza del rischio come scaturita dal processo di
valutazione. Gli interventi previsti da tale programma devono essere ricompresi
nel piano di miglioramento.
29. Il DVR nella
UNI ISO 45001:2018
Leadership e
partecipazione
dei lavoratori
(5)
Pianificazione
(6)
Supporto (7) e
attività
operative
(8)
Valutazione
delle
prestazioni
(9)
Miglioramento
(10)
P
D
C
A
Risultati attesi
Fattori esterni e
interni
(4.1)
Esigenze e aspettative
dei lavoratori e di altre
parti interessate
(4.2)
Contesto
dell’organizzazione
(4)
30. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
• 6. Pianificazione
• 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità
• 6.1.1 Generalità
Nel pianificare il sistema, l’organizzazione deve considerare
- il contesto aziendale (fattori interni ed esterni);
- le parti interessate;
- il campo di applicazione;
- i rischi e le opportunità che è necessario affrontare.
31. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
L’organizzazione, nell’ambito dei processi di pianificazione, deve
individuare e valutare i rischi e le opportunità che inerenti i risultati
attesi, quelli relativi ai cambiamenti (organizzazione, processi, sistema).
In caso di modifiche pianificate, la valutazione deve essere
preventiva.
L’organizzazione deve conservare informazioni documentate circa:
- I rischi e le opportunità che sono state valutate;
- I processi e le azioni adottate per determinare e affrontare i rischi e
le opportunità, affinché i processi si realizzino come pianificato.
32. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle
opportunità
6.1.2.1 Identificazione dei pericoli
6.1.2.2. Valutazione dei rischi
6.1.2.3 Valutazione delle opportunità
33. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
6.1.2.1 Identificazione dei pericoli
Stabilire, attuare e mantenere processi per identificazione continua dei
pericoli.
Considerare almeno:
1) Organizzazione del lavoro:
a. Fattori sociali (carico di lavoro, ore di lavoro, vessazioni, molestie,
intimidazioni);
b. Leadership;
c. Cultura dell’organizzazione.
34. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
2) Attività e situazioni di routine e non:
a. Infrastrutture;
b. Attrezzature;
c. Materiali;
d. Sostanze;
e. Rischi fisici;
f. Progettazione;
g. Ricerca e sviluppo;
h. Collaudo;
i. Produzione;
j. Manutenzione;
k. Smaltimento;
l. Fattori umani.
35. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
3) Incidenti accaduti;
4) Situazioni di potenziale emergenza;
5) Persone (chi ha accesso ai locali di lavoro, chi opera nelle vicinanze,
lavoratori non sotto il controllo dell’organizzazione);
36. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
6) Altri fattori:
a. Progettazione delle aree di lavoro;
b. Progettazione dei processi;
c. Installazioni;
d. Macchinari/attrezzature;
e. Procedure e organizzazione;
f. Adeguamento alle esigenze e capacità dei lavoratori;
g. Rischi provenienti dall’esterno.
37. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
7) Cambiamenti effettivi o proposti;
8) Cambiamenti nella conoscenza.
38. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
6.1.2.2 Valutazione dei rischi
Stabilire, attuare e mantenere processi per:
a. Valutare i rischi per la SSL;
b. Determinare e valutare gli altri rischi
Le metodologie e i criteri devono essere definiti in base al loro campo
di applicazione, natura e tempistica per fare in modo che siano proattivi
e non reattivi e applicati in maniera sistematica.
Le informazioni documentate sulla metodologia e criteri devono
essere mantenute e conservate
39. Il DVR nella UNI ISO 45001:2018
6.2.2 Pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi
Determinare:
a. Cosa sarà fatto;
b. Quali risorse saranno richieste;
c. Chi ne sarà responsabile;
d. Quando sarà completato;
e. Valutazione dei risultati (indicatori);
f. Integrazione nel business delle azioni per raggiungere gli obiettivi.