1. News 12/SSL/2017
Lunedì, 20 marzo 2017
Medico competente e prevenzione: sopralluoghi e riunioni periodiche.
Una guida si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale
all’attività del medico competente. Lo scopo e i requisiti dei sopralluoghi del medico
competente e gli elementi in ingresso e in uscita per la riunione periodica.
Monza, 17 Mar – Il D.Lgs. 81/2008 prevede due particolari momenti in cui i
componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando
ciascuno con le proprie competenze e professionalità alla valutazione dei rischi: il
sopralluogo del medico competente (articolo 25, D.Lgs. 81/2008: obblighi del
medico competente) e la riunione periodica (Articolo 35, D.Lgs. 81/2008: riunione
periodica).
A ricordarlo è un documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione dell’ ATS
Brianza “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico
competente”, un piano di prevenzione attivato in accordo con i Comitati Provinciali
ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 delle province di Lecco e di Monza e Brianza.
Il documento “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del
medico competente. Guida per le imprese”, che rappresenta la sintesi condivisa del
lavoro svolto dal gruppo “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale
all’attività del medico competente”, si sofferma infatti sul sopralluogo svolto dal
medico competente.
Si indica che il sopralluogo è “l’attività specifica che permette al medico
competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.
Questi i requisiti essenziali del sopralluogo, che deve essere adeguatamente
programmato e strutturato:
- “la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata
dallo stesso, per avere un possibile confronto ‘on the job’ sui rischi critici aziendali e
sull’efficacia delle misure prevenzionistiche adottate;
2. - la presenza al sopralluogo sia del RSPP che del/dei RLS;
- la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni
richieste”.
Inoltre durante il sopralluogo il medico competente deve:
- “condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori
presenti nel documento di valutazione dei rischi;
- valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione,
insonorizzazione, ecc.) e dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti,
scarpe antinfortunistiche, ecc.);
- verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori, riferita ai rischi specifici per la
salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi;
- verificare l’adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle
prescrizioni/ limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o
meno l’efficacia”.
Si segnala, infine, che il sopralluogo deve essere poi “attestato dal medico
competente attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionato
all’interno della riunione periodica, in coerenza con i punti precedentemente
indicati”.
Riguardo invece alla riunione periodica si indica che “nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico
competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
In particolare nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori “la facoltà di riunire il
proprio sistema prevenzionistico aziendale è lasciata al datore di lavoro oppure al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può chiedere la convocazione di
un’apposita riunione”.
Si ricorda poi che nel corso della riunione il datore di lavoro “sottopone all’esame
dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza
3. sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di
protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.
Inoltre, “possono essere individuati:
e) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di
malattie professionali;
f) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida
per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.
La riunione periodica ha altresì luogo in occasione di “eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di
lavoratori”.
E poiché la riunione periodica corrisponde di fatto al riesame della direzione dei
sistemi di gestione, di conseguenza “si devono esaminare:
- gli elementi in ingresso, che sono costituiti da tutte le informazioni necessarie per
valutare la gestione della salute e della sicurezza, comprese ad esempio le azioni
effettuate a seguito della precedente riunione periodica, le eventuali non
conformità rilevate e lo stato delle azioni adottate o da adottare per la loro
risoluzione;
- gli elementi in uscita, che sono costituiti da tutte le azioni da programmare per
migliorare le misure già presenti in azienda per gestire il rischio residuo”.
La guida si sofferma poi, più nel dettaglio, sui possibili contributi del medico
competente, durante la riunione periodica, ad esempio nel fornire gli elementi in
ingresso e nel proporre gli elementi in uscita.
In particolare gli elementi in ingresso che il medico competente “deve portare alla
riunione periodica sono:
a) relazione dei sopralluoghi effettuati;
b) relazione sanitaria;
c) analisi degli infortuni e delle malattie professionali.
In sintesi, nella riunione periodica il medico competente deve:
d) esprimere un giudizio sull’efficacia delle misure collettive presenti e sul corretto
utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei
4. lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo);
e) illustrare lo stato di salute dei lavoratori (tramite la relazione sanitaria);
f) riferire, in particolare, se le eventuali limitazioni o prescrizioni espresse nei giudizi di
idoneità siano o meno state correttamente adottate dall’azienda”.
Infine la guida si sofferma anche sugli elementi in uscita che il medico competente
deve portare alla riunione periodica:
g) “proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l’esposizione dei
lavoratori (a queste valutazioni può collaborare direttamente);
h) confermare o proporre modifiche al programma di sorveglianza sanitaria;
i) indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori;
j) proporre e collaborare a programmi volontari di ‘promozione della salute’”.
(Articolo di Tiziano Menduto)
ATS Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 dell’ASL Monza Brianza, “ Contributo del
sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”,
documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico
aziendale all’attività del medico competente” dell’ASL Monza Brianza, versione dicembre 2015
(formato PDF, 1.57 MB).
ATS Brianza, “ Scheda di autovalutazione”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione
“Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ATS
Brianza (formato DOC, 400 kB).
Fonte: puntosicuro.it
Codice di prevenzione incendi: come progettare il sistema di esodo.
Un intervento si sofferma sul sistema di vie d’esodo con riferimento al decreto del 3
agosto 2015 contenente il nuovo Codice di prevenzione incendi. Criteri e modelli
per l’esodo, luoghi sicuri, vie d’esodo verticali e layout dei posti a sedere.
Milano, 15 Mar – Uno dei temi rilevanti in materia di prevenzione incendi, una delle
strategie della lotta antincendio, è la progettazione di un idoneo sistema di esodo
che ha, secondo quanto indicato nel nuovo “ Codice di prevenzione Incendi”, lo
scopo di ‘assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere o
permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco’.
Torniamo dunque a parlare di sistema di esodo con riferimento al “ Codice di
prevenzione Incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto
5. 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. E lo facciamo
presentando un intervento al seminario “ Il nuovo codice di prevenzione incendi -
D.M. 03.08.2015” che si è tenuto a Milano il 16 marzo 2016.
In “Il sistema di vie d’esodo”, a cura dell’Ing. Elvio Porcedda (Funzionario Comando
Vigili del Fuoco Milano),si ricorda che le norme di riferimento internazionali per la
progettazione dei sistemi d’esodo sono: ISO 13571:2012 e ISO/TR 16738:2009. E sono
ricordati e confrontati alcuni criteri progettuale:
- “tempo disponibile per l’esodo dall’edificio (ASET) secondo un dato scenario
d’incendio di progetto;
- il tempo necessario agli occupanti per l’esodo (RSET) che comprende il tempo
necessario a ricevere l’informazione, elaborarla e portarsi in luogo sicuro, senza
subire gli effetti incapacitanti dell’incendio”.
Inoltre si indica che, in analogia alla maggior parte delle regolamentazioni
antincendio internazionali (NFPA 101:2015, BS 999:2008, IFC), “nel nuovo decreto non
si utilizza il metodo a ‘corsie’ ovvero a ‘moduli’ ma quello a ‘misure unitarie’ con
dipendenza lineare della larghezza della via d’esodo rispetto al numero degli
occupanti che la impiegano (mm/persona) tenuto conto del profilo di Rvita”.
Ricordiamo, a questo proposito cheRvita è il profilo di rischio relativo alla salvaguardia
della vita umana.
L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma sul
funzionamento del nuovo modello per l’esodo e riporta, tratti dal codice e
commentati, diversi aspetti di questa strategia antincendio: definizioni, livelli di
prestazione, criteri di attribuzione, procedure d’esodo ammesse, misure antincendio
minime in caso di esodo simultaneo, indicazioni per esodo per fasi (ad es. multisala,
centri commerciali, grandi uffici), indicazioni per esodo orizzontale progressivo (es.
ospedali, RSA), caratteristiche prevalenti degli occupanti, profilo di rischio per
tipologia di attività, …
Ad esempio sono ricordate le definizioni di luoghi sicuri e luoghi sicuri temporanei.
Il “luogo sicuro”è il luogo “nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi
stazionano o vi transitano in caso di incendio”. E deve essere deve essere in grado di
“contenere gli occupanti che lo impiegano: pubblica via, spazio scoperto esterno,
collegato alla pubblica via, non investito dagli effetti dell’incendio (es.
irraggiamento, fumo, crollo).
6. E il “luogo sicuro temporaneo” è il luogo interno o esterno alle costruzioni “nel quale
non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionario o vi transitano in
caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter
raggiungere un luogo sicuro, in ogni condizione d'incendio”. E ‘si considera luogo
sicuro temporaneo per un'attività almeno un compartimento adiacente a quelli da
cui avviene l'esodo o uno spazio scoperto’.
Rimandando ad altri articoli di PuntoSicuro che hanno affrontato nel dettaglio le
procedure d’esodo, ci soffermiamo su quanto indicato dall’intervento in merito alla
via d’esodo verticale (porzione di via d’esodo che consente agli occupanti
variazioni di quota con pendenza superiore al 5%).
Il Codice, riguardo alle misure antincendio minime per l'esodo, indica che (punto
4.7) le vie di esodo verticali “devono essere protette da vani con resistenza al fuoco
determinata secondo il capitolo S.2 e comunque non inferiore alla classe 30 con
chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 30-Sa”.
Inoltre tutti i piani dell'attività devono essere serviti da almeno una scala d'esodo a
prova di fumo proveniente dal resto dell'attività o scala esterna in ognuno dei
seguenti casi:
a. la scala d'esodo serve piani a quota superiore a 32 m o inferiore a -10 m;
b. la scala d'esodo serve compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in: D1,
D2”.
E la “porzione di scala d'esodo interrata che serve piani a quota inferiore a -5 m
deve essere inserita in compartimento distinto rispetto alla parte di scala fuori terra”.
Riportiamo alcuni profili di rischio Rvita:
Ricordiamo che la tenuta di fumo è la capacità di un “elemento di chiusura di
limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi in condizioni di prova normalizzate”.
Nel codice sono riportate le due specializzazioni del requisito: Sa o Sm (S200).
7. E riguardo alle scale esterne si indica che:
a. “la parete esterna dell'edificio su cui sono collocate le vie di esodo esterne,
compresi gli eventuali infissi, deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a EI 30 per una larghezza pari alla proiezione della via d'esodo
incrementata di 1,8 m per ogni lato;
b. devono essere distaccate di 2,5 m dalle pareti dell'opera da costruzione e
collegate alle porte di piano tramite passerelle o rivestimenti incombustibili”.
Sono riportate poi dal relatore anche considerazioni sul “comportamento delle
persone”, e indicazioni su scale, porte, segnaletica e posti a sedere.
La relazione si sofferma anche, laddove sono previsti posti a sedere, sul layout dei
posti a sedere fissi e mobili.
Infatti il nuovo Codice indica che:
1. I posti a sedere (sedili) devono essere raggruppati in settori separati l'uno dall'altro
mediante passaggi tra i settori longitudinali e trasversali. Tali passaggi tra i settori
devono essere dimensionati come vie d'esodo.
2. I passaggi tra le file di sedili di ciascun settore costituiscono la prima porzione della
via d'esodo e devono essere compresi nel computo della lunghezza d'esodo e
corridoio cieco.
3. La larghezza dei passaggi tra le file di sedili deve consentire il facile movimento in
uscita degli occupanti. Tale larghezza è misurata tra le massime sporgenze dei sedili.
Se i sedili sono automaticamente ribaltabili la misura è effettuata con la seduta in
posizione alzata.
La relazione riporta un’immagine tratta dal Codice:
Concludiamo segnalando che la relazione si sofferma anche sulla progettazione del
8. sistema d’esodo e delle vie di esodo con riferimento a vari altri aspetti: densità di
affollamento, vie d’esodo indipendenti, lunghezze d’esodo, corridoi ciechi, vie
d’esodo orizzontali e verticali, presenza di disabilità, …
“ Il sistema di vie d’esodo”, a cura dell’Ing. Elvio Porcedda (Funzionario Comando Vigili del Fuoco
Milano), intervento al convegno “Il nuovo codice di prevenzione incendi - D.M. 03.08.2015” (formato
PDF, 3.31 MB).
Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Fonte: puntosicuro.it
Prestazioni fondo eredi malati mesotelioma non professionale, circolare Inail.
ROMA – Inail prestazioni per eredi malati di mesotelioma non professionale deceduti
nel 2016. Sono state pubblicate da Inail con circolare n.13 del 15 marzo 2017
informazioni riguardanti le richieste per l’acceso al Fondo previsto da Legge 28
dicembre 2015 n. 208, ed emendato dal Milleproroghe Legge 27 febbraio 2017, n.19.
Beneficiari, prestazioni e accesso.
“Ai sensi dell’art.1, comma 292, della Legge di stabilità 2016, come modificato dal
cosiddetto decreto milleproroghe “le prestazioni assistenziali di cui all’art.1, comma
116, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, a favore dei malati di mesotelioma che
abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati
nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e
che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere
erogate agli eredi […]” su domanda […] presentata dai medesimi entro il 31 marzo
2017”.
Inail comunica quindi che possono presentare domanda per la prestazione una
tantum gli eredi delle persone decedute nel 2015 e nel 2016 a “prescindere dal fatto
che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius“. La prestazione
corrisponde a 5.600 euro ripartita tra gli aventi diritto e nei limiti del Fondo per il 2015
e il 2016. Per quanto riguarda le istanze da inviare entro il 31 marzo 2017 vanno
presentate alla Sede Inail territoriale o inviate per raccomandata utilizzando il
modello 190/E, pubblicato da Inail con circolare 9 settembre 2016, n. 33. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Info: Inail circolare n.13 del 15 marzo 2017
Fonte: quotidianosicurezza.it