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1
Periodo dal 1 al 31 Marzo 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
MARZO 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ......................................................................................4
Zone speciali di conservazione nel territorio delle Regioni Lazio e Toscana (Normativa
Nazionale) ...................................................................................................................................4
Abbattimento foresta e tutela specie protette (Giurisprudenza Comunitaria)....................4
ARIA ...............................................................................................................................................5
Violazione limiti qualità dell’aria (Giurisprudenza Comunitaria) .......................................5
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ..................................................................................6
Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale) ......................................6
CACCIA..........................................................................................................................................7
Divieti di qualsiasi mezzo di cattura degli uccelli (Giurisprudenza Comunitaria)..............7
ECOCERTIFICAZIONI...............................................................................................................8
Criteri per assegnare marchio Ecolabel ai prodotti per coperture dure (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................8
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................9
Dichiarazione di Kyoto su crimini , giustizia penale e obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile (Normativa Comunitaria) .......................................................................9
Assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................9
ENERGIA.....................................................................................................................................10
Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Normativa Nazionale)10
Accordi di compensazione ambientale per autorizzare impianti da Fonti Rinnovabili
(Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................10
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................16
Programmi operativi per ripresa verde dopo la pandemia da COVID-19 (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................16
MARE ...........................................................................................................................................17
Modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle
capitanerie di porto (Normativa Nazionale)..........................................................................17
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................18
Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e
dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria)...................................................18
Tecnologie innovative per autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di
petrolio liquefatto, gas naturale compresso (Normativa Comunitaria)..............................18
Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale)...........18
NUCLEARE .................................................................................................................................19
Consultazioni per decidere la localizzazione del parco tecnologico per la gestione dei
rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................19
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................20
Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) .................................20
3
Assunzioni al Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) ...................22
RIFIUTI........................................................................................................................................24
Risorse per predisposizione decreti su cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................24
Rinvio obbligo etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale).........................................24
Attivo servizio di vidimazione dei Formulari per il trasporto dei rifiuti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................25
Deroghe alla approvazione tariffe della TARI (Normativa Nazionale)..............................25
Quale categoria di iscrizione all’Albo Gestori per i prodotti assorbenti per la persona
(Normativa Nazionale).............................................................................................................26
Verifica aggiornamento responsabili tecnici Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................26
Classificazione rifiuti da demolizioni e costruzioni prodotti da utenze domestiche
(Normativa Nazionale).............................................................................................................26
Interpretazione Decreto cessazione qualifica rifiuto della carte recupera (Normativa
Nazionale...................................................................................................................................27
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................28
Esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolOSE (Normativa Nazionale)....28
4
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ
Zone speciali di conservazione nel territorio delle Regioni Lazio e Toscana (Normativa
Nazionale)
Con Decreto Ministero Ambiente del 3 febbraio 2021 è stata Designa una Zona speciale di
conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea ricadente nelle acque antistanti
della Regione Lazio e della Regione Toscana.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-03-15&atto.codiceRedazionale=21A01402&elenco30giorni=false
Abbattimento foresta e tutela specie protette (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 4 Marzo 2021 è intervenuta in relazione ad una controversia
relativa alla decisione della prefettura della regione del Västra Götaland di non intervenire nei
confronti di una dichiarazione di abbattimento per un’area forestale nel comune di Härryda
(Svezia).
Le conclusioni della Corte di Giustizia sono state le seguenti:
- L’articolo 5 della direttiva 2009/147/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev’essere
interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale in base alla quale i divieti previsti
da tale disposizione riguardino unicamente le specie elencate nell’allegato I di tale
direttiva, quelle minacciate ad un certo livello o la cui popolazione presenti una tendenza
alla diminuzione a lungo termine
- L’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 92/43/CEE (3) del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, osta ad una
prassi nazionale secondo la quale, laddove l’oggetto di un’attività umana, quale la
silvicoltura o l’utilizzazione del territorio, sia manifestamente diverso dall’uccisione o dalla
perturbazione di specie animali, i divieti previsti da tale disposizione si applichino
unicamente a condizione che sussista un rischio di impatto negativo sullo stato di
conservazione delle specie interessate e, dall’altro, la protezione offerta da tale
disposizione non cessa di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di
conservazione soddisfacente.
- L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso
che osta ad una prassi nazionale secondo la quale, nel caso in cui la permanenza della
funzionalità ecologica dell’habitat naturale della specie interessata in una determinata
zona sia, nonostante le precauzioni prese, perduto per deterioramento, distruzione o
degradazione, direttamente o indirettamente, per effetto dell’attività in questione
considerata isolatamente o cumulativamente con altre, il divieto previsto dalla disposizione
suddetta non operi fino a quando lo stato di conservazione della specie in questione rischi
di deteriorarsi.
TESTO SENTENZA:
https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2021/03/corte-giust-C-
473-19-e-C-474-19-2021.pdf?_waf=1
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20190626&qid=1617184904400
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1617185854822
5
ARIA
Violazione limiti qualità dell’aria (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 4 Marzo 2021 è intervenuta relativamente alla controversia sul
rispetto dei limiti degli Ossidi di Azoto previsti dalla Direttiva 2008/50/UE (4).
La sentenza condanna la Gran Bretagna e Irlanda del Nord per violazione di detta Direttiva in
quanto:
1. Dal 2010, i limiti annuali per il NO2 sono stati superati in 16 zone e agglomerati, e in una
zona sono stati superati i limiti orari. Tali superamenti costituiscono di per sé una
violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, letto in combinato
disposto con l’allegato XI della stessa direttiva.
2. Nonostante la persistente violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto
con l’allegato XI della direttiva, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha
adottato piani per la qualità dell’aria che stabiliscano misure appropriate affinché il periodo
di superamento sia il più breve possibile. L’insufficienza delle misure previste dal Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è comprovata dalla durata del periodo in cui i
valori limite sono stati superati, dall’entità dei superamenti e dall’andamento del processo
di adeguamento, nonché da un’analisi dettagliata di ciascuno dei piani per la qualità
dell’aria relativi alle 16 zone e agglomerati oggetto del presente ricorso. In tal modo è stato
violato anche l’articolo 23 (5) della Direttiva 2008/50/UE.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238474&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2203975
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050-
20150918&qid=1617195223082&from=IT
5
“1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o
un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri
provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il
relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.
In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità
dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la
qualità dell’aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i
bambini.”
6
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale)
L’articolo 6 del Decreto Legge n° 22 del 1 Marzo 2021 ha trasferito le competenze del Ministero
della Cultura (prima Ministero per i Beni e le attività Culturali) al neo istituito Ministero per il
Turismo. Questo ultimo in realtà era stato abrogato dal referendum del 1993 promosso da vari
Consigli Regionali.
Scelta incomprensibile visto che il turismo è forse una delle poche materia dove la competenza
regionale può avere un senso ma prendiamo atto della decisione del Governo per ora.
TESTO DECRETO LEGGE 22/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21G00028&elenco30giorni=false
7
CACCIA
Divieti di qualsiasi mezzo di cattura degli uccelli (Giurisprudenza Comunitaria)
Corte di Giustizia con sentenza del 17 marzo 2021 è intervenuta su una controversia relativa
all’impiego del vischio per la cattura dei tordi e dei merli neri da impiegare come richiamo per la
stagione venatoria 2018-2019 in vari dipartimenti francesi.
La sentenza così conclude sulla controversia:
1) L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE (6) del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve
essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli
non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi di
tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo.
2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 deve essere interpretato nel
senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all’articolo 8 di tale
direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime,
pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie
non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238963&pageIndex=0&doc
lang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2187517
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20190626&qid=1617184904400
8
ECOCERTIFICAZIONI
Criteri per assegnare marchio Ecolabel ai prodotti per coperture dure (Normativa
Comunitaria)
Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che definisce i criteri per applicare
il marchio di qualità ecologica della UE ai seguenti prodotti
a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in
ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica;
b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771 (7);
c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304 (8);
d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato;
e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure
quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:099:FULL&from=IT
7
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4740%3Aspecifica-per-elementi-per-
muratura-pubblicata-in-lingua-italiana-la-serie-uni-en-771-da-1-a-4#:~:text=La%20norma%20UNI%20EN%20771-
2%20specifica%20le%20caratteristiche,parallelepipeda%20non%20rettangolare%2C%20forme%20speciali%20ed%20
elementi%20complementari.
8
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1304-2000
9
EFFETTO SERRA
Dichiarazione di Kyoto su crimini , giustizia penale e obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile (Normativa Comunitaria)
Dal 7 al 12 marzo 2021 si è tenuto a Kyoto (Giappone) il 14° Congresso delle Nazioni Unite (ONU)
sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso»). Il principale risultato del
Congresso è stata la dichiarazione di Kyoto “Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia
penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.
La dichiarazione di Kyoto definisce il quadro della politica dell’ONU in materia di prevenzione del
crimine e giustizia penale per i prossimi cinque anni. Essa menziona il legame fra lo sviluppo, da un
lato, e lo Stato di diritto e la necessità di un impegno efficace nella lotta contro la corruzione,
dall’altro, e indica l’importanza di compiere passi avanti nella prevenzione della criminalità,
compresa la prevenzione della criminalità basata su elementi concreti, e di far progredire i sistemi
di giustizia penale e di intensificare la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica per
prevenire e combattere tutte le forme di criminalità, incluso il terrorismo e le forme di criminalità
emergenti, come quelle che hanno un impatto sull’ambiente.
Con Decisione UE 2021/430 del 5 Marzo 2021 il Consiglio della Unione Europea ha deciso
di approvare l’adozione della dichiarazione di Kyoto suddetta.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0430&from=IT
Assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025
(Normativa Comunitaria)
L’assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas serra è prevista dall’articolo 10-bis della
Direttiva 2003/87/CE (9) che prevede la definizione di parametri ex ante per garantire che
l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche
efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di
produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas
di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche
siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni.
Con Regolamento di Esecuzione UE 2021/447 del 12 Marzo 2021 sono aggiornati i suddetti parametri.
TESTO REGOLAMENTO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0447&from=IT
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20180408#tocId7
10
ENERGIA
Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Normativa
Nazionale)
L’articolo 11-ter (10)del Decreto Legge 135/2018 convertito nella Legge 12/2019 ha previsto che
entro 18 mesi dal 13/2/2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro
definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica delle stesse.
L’articolo 12-ter della legge 21/2021 prevede che l’approvazione di detto Piano (invece che entro
ottobre 2020 come previsto nella versione originaria) avvenga entro il 30 settembre 2021.
L’articolo 12-ter della legge 21/2021 modificando il comma 8 dell’articolo 11-ter della legge
12/2019 prevede che in caso di mancata adozione del PiTESAI entro il 30 settembre 2021, i
procedimenti sospesi nelle more della adozione del Piano, proseguono nell'istruttoria ed i
permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia.
TESTO LEGGE 21/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-12&atto.codiceRedazionale=21A01324&elenco30giorni=false
Accordi di compensazione ambientale per autorizzare impianti da Fonti Rinnovabili
(Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n°46 del 23 Marzo 2021 è intervenuta sulle questioni di
costituzionalità, sollevate con ordinanze del Consiglio di Stato, in relazione alla legittimità
costituzionale della legge di bilancio del 2019 che ha disciplinato ulterioriormente gli accordi di
compensazioni ambientali che possono essere stipulati tra Comuni e imprese che realizzano
impianti da fonti rinnovabili.
La Corte nel decidere la questione posta dalle ordinanze del Consiglio di Stato ricostruisce la
evoluzione della normativa che disciplina questa tipologia di accordi.
LA DEFIZIONE DI FONTE RINNOVABILE PER LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte ricorda, in primo luogo, che le fonti energetiche rinnovabili (FER), definite talvolta
alternative, sono quelle forme di energia che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non
sono «esauribili» nella scala dei tempi «umani» e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le
risorse naturali per le generazioni future (sentenza n. 237 del 2020 - 11).
10
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
9-02-12&atto.codiceRedazionale=19A00934
11
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=237
11
IL FAVOR VERSO LE FONTI RINNOVABILI DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE
La normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo
con legge 1° giugno 2002, n. 120 e Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili
IRENA, fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, ratificato e reso esecutivo con legge 5 aprile 2012, n. 48) e
quella comunitaria manifestano un deciso favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di
eliminare la dipendenza dai carburanti fossili (sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del
2012).
LA ESIGENZA DI SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI PER AUTORIZZARE IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI
Il preminente rilievo del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, comporta,
come più volte evidenziato da questa Corte, un'esigenza di semplificazione dei relativi
procedimenti autorizzatori (sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 - 12, n. 177 del 2018 - 13,e n.
275 del 2012 - 14).
LA NORMATIVA NAZIONALE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 individua le regole fondamentali per la concessione
dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di produzione di energie rinnovabili,
demandandone la specificazione alle linee guida del Ministro dello sviluppo economico.
Tale previsione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti
energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea. Questa, da un lato, esige che la
procedura amministrativa si ispiri a canoni di semplificazione e rapidità - esigenza cui risponde il
procedimento di autorizzazione unica - e, dall'altro, richiede che in tale contesto confluiscano, per
essere ponderati, gli interessi correlati alla tipologia di impianto, quale, nel caso di impianti
energetici da fonte eolica, quello, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio nella
dimensione paesaggistica (sentenza n. 177 del 2018).
L’INTRODUZIONE DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
Il provvedimento di autorizzazione è adottato dalla Regione (o dalla Provincia delegata) e, secondo
quanto previsto dal comma 6 del predetto art. 12, non può essere subordinato né contemplare
misure compensative a favore della Regione o della Provincia. Successivamente però l'art. 1,
comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) ha previsto: “… regioni, gli
enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove
infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti
hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di
compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica
nazionale”. La disposizione non si applicava inizialmente agli impianti da fonti rinnovabili ma
questa lacuna è stata ritenuta costituzionalmente illegittima da questa Corte, poiché la stessa si
12
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=148
13
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=177
14
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=275
12
risolve: “nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una
serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di
valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione
sul territorio, può anche essere considerevole) solo perché alimentati da fonti energetiche
rinnovabili. Tale disposizione eccede il potere statale di determinare soltanto i principî
fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., determinando una
irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell'impatto che tali opere
possono avere sul proprio territorio, in quanto individua puntualmente ed in modo analitico una
categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle
Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite” (sentenza n.
383 del 2005 - 15).
I CRITERI OPERATIVI PER DEFINIRE IL CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI COMPENSAZIONE
AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
Con il Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (16) sono state approvate le Linee
guida per l’autorizzazione agli impianti da Fonti Rinnovabili e all’Allegato 2 sono stati definiti i
criteri per la fissazione delle misure di compensazione.
Sul piano procedimentale, le Linee guida di tale decreto hanno stabilito che eventuali misure di
compensazione devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i Comuni
interessati, i quali, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori
economici, ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del
provvedimento di autorizzazione unica.
I criteri per definire le compensazioni ambientali sono tra gli altri i seguenti:
a) non da luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga
realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni
considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;
b) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in
riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato
impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione;
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto
delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative
sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici
nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato
impatto territoriale.
Infine secondo la lettera h) dell’Allegato 2 alle suddette Linee Guidale eventuali misure di
compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere
precedenti non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli
incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente
dall'impianto.
15
https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0383s-05.html
16
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg
13
Successivamente, l'art. 38, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha
aggiunto, tra gli enti che hanno diritto a stipulare accordi con i soggetti proponenti, anche gli enti
pubblici territoriali, così peraltro confermando, pur dopo le sopra indicate Linee guida del 2010, la
possibilità di accordi aventi ad oggetto misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
LA NATURA ED EFFICACIA GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA DEL 2010
La sentenza qui esaminata ricorda un precedente pronunciamento della Corte Costituzionale
(sentenza n° 106 del 2020 - 17) che ha chiarito come i regimi abilitativi degli impianti per la
produzione di energia rinnovabile sono regolati dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010,
adottate in attuazione del comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e richiamate nel
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), ossia da atti di normazione secondaria, che costituiscono, in settori
squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Pertanto essi rappresentano un
corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di
individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che
necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 69 del 2018 e n.
99 del 2012) ed hanno carattere vincolante (sentenza n. 106 del 2020).
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE MORE DELLA APPROVAZIONE DELLE LINEE
GUIDA DEL 2010
La sentenza n° 119 del 22 marzo 2010 (18) ha avuto ad oggetto una disposizione di una legge della
Regione Puglia che autorizzava la Giunta regionale a stipulare accordi nei quali, a compensazione
di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, era previsto il rilascio
di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. La Corte ha ritenuto non fondate le
censure mosse dal Governo ricorrente confermando che: “devono [...] ritenersi ammessi gli
accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale» e che «per misure di
compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto
ambientale determina». Ciò che non è consentito è «l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette
misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per
l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili”. Questo condizionamento, vietato
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE, non
sussisteva nell'impugnata norma regionale, che quindi ha superato il vaglio di costituzionalità.
Invece esito diverso ha avuto il sindacato sulla norma di una legge della Regione Calabria, oggetto
della seconda pronuncia (sentenza n. 124 del 24 marzo 2010 - 19), che ha riguardato, tra l'altro, le
disposizioni che stabilivano una serie di condizioni e di oneri economici per il rilascio
dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. In particolare si prevedeva che alla domanda di autorizzazione fosse allegato un atto
con il quale il richiedente si impegnava, tra l'altro, a versare a favore della Regione una
determinata somma per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata.
17
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=106
18
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=119
19
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=124
14
Era quindi contemplata una misura di compensazione che condizionava il rilascio
dell'autorizzazione. Ciò le disposizioni regionali censurate non potevano prevedere e quindi questa
Corte, nel ribadire comunque, anche testualmente, i principi già affermati nella sentenza n. 119
del 2010, è giunta all'opposta conclusione della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Siffatte
misure - ha affermato la pronuncia – “si configurano quali compensazioni di carattere economico
espressamente vietate dal legislatore statale”.
LA INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SULLE NORMA CHE
DISCIPLINANO GLI ACCORDI DI COMPENSAZIONE
La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che, nel contesto normativo sopra descritto, è
incompatibile un procedimento di gara ad evidenza pubblica o di tipo concessorio, essendo il
procedimento esclusivamente autorizzatorio (Consiglio di Stato, parere n. 9849 del 14 ottobre
2008 - 20) e che illegittima è la previsione unilaterale di misure compensative da parte di Comuni in
delibere di Giunta recanti il disciplinare dell'attività di gestione di areogeneratori (Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Bari, sentenza 1° aprile 2008, n. 709 -
21); sono state ritenute illegittime anche una convenzione non seguita poi dal rilascio
dell'autorizzazione unica (TAR Puglia, sezione distaccata di Lecce, sentenza 7 giugno 2013, n. 1361
- 22) ovvero superata da una successiva convenzione in sede di conferenza di servizi (TAR Puglia,
sezione distaccata di Bari, sentenza 24 maggio 2018, n. 737 - 23), tutte le sentenze del TAR Puglia
citate non sono state appellata.
LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ
SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DI STATO SULLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA GLI ACCORDI DI
COMPENSAZIONE SOPRA RICOSTRUITA
La Corte considera le norme nazionale sopra esaminate, ed in particolare quella oggetto delle
ordinanze di rinvio del Consiglio di Stato, costituzionalmente legittime per le seguenti ragioni.
Le citate Linee guida del 2010, di natura regolamentare, segnano un netto cambiamento
nell'evoluzione della disciplina di settore nella misura in cui pongono più in dettaglio la
regolamentazione delle misure di compensazione, prevedendo criteri marcatamente limitativi per
la loro fissazione.
Sono soprattutto due le prescrizioni che costituiscono una discontinuità rispetto al passato,
tracciando uno spartiacque temporale tra prima e dopo l'entrata in vigore delle Linee guida.
Da una parte, si è previsto espressamente che non è dovuto alcun corrispettivo monetario in
favore dei Comuni, ma l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure
compensative, «a carattere non meramente patrimoniale», a favore degli stessi Comuni. Tali
misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati,
20
http://www.casaportale.com/public/uploads/10741-pdf1.pdf
21
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=200700535&nomeFile=20080
0709_01.html&subDir=Provvedimenti
22
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=201200931&nomeFile=20130
1361_01.html&subDir=Provvedimenti
23
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=201700265&nomeFile=20180
0737_01.html&subDir=Provvedimenti
15
anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali, ma non possono essere
fissate unilateralmente da un singolo Comune.
D'altra parte, le misure compensative non possono essere comunque superiori al tre per cento dei
proventi.
Quindi non sono più stati possibili né accordi bilaterali direttamente tra Comune (o, più in
generale, ente locale) e operatore economico, né misure compensative esclusivamente
monetarie, ossia solo per equivalente, dovendo essere invece "a carattere non meramente
patrimoniale" e quindi almeno miste, in parte specifiche e in parte per equivalente, e con il tetto
massimo pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di
conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica.
Per altro verso, però, questa normativa regolamentare determinava che gli stessi operatori
economici, nel medesimo settore delle energie rinnovabili erano soggetti a regole diverse, quanto
alle misure compensative e di riequilibrio ambientale.
Costituiva, in particolare, fattore distorsivo del mercato l'applicazione solo alle nuove
autorizzazioni e alle nuove convenzioni, successive al 3 ottobre 2010 (entrata in vigore delle Linee
Guida), delle prescrizioni relative alle misure compensative e di riequilibrio ambientale.
Il riallineamento è infine previsto proprio dalla censurata disposizione della legge di bilancio del
2018, il cui fulcro è costituito dall'obbligo di revisione degli accordi - quelli di cui all'art. 1, comma
5, della legge n. 239 del 2004, stipulati prima del 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle
Linee guida) - per metterli in linea, e quindi conformi, a queste ultime e segnatamente ai criteri
contenuti nell'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
Nel loro insieme queste misure (obbligo di revisione dei "vecchi" accordi pro futuro,
mantenimento della loro efficacia per il passato, deducibilità fiscale dei proventi corrisposti come
costi del reddito d'impresa) convergono verso l'obiettivo, perseguito dal legislatore, a un tempo di
garantire la concorrenza, riallineando le condizioni degli operatori del settore, quanto all'onere
delle misure compensative e di riequilibrio ambientale, e altresì di promuovere la tutela
dell'ambiente e del paesaggio con misure compensative specifiche e non già (solo) per
equivalente.
Ciò assicura la ragionevolezza complessiva della norma.
In conclusione, va dichiarata non fondata la questione sollevata dal Consiglio di Stato in
riferimento all'art. 3 Cost.
Secondo la nuova sentenza qui esaminata non è fondata, infine, la censura che investe l'art. 1,
comma 953, della legge n. 145 del 2018, rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli
obblighi assunti sul piano internazionale ed europeo (ed in particolare agli artt. 6 della direttiva
2001/77/CE e 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 sui cambiamenti climatici), anche
sotto il distinto profilo del contrasto con il preminente principio di massima diffusione delle
energie rinnovabili, più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenze n.
237 del 2020, n. 148 del 2019, n. 177 del 2018, n. 275 del 2012 e n. 282 del 2009).
Ciò in quanto i Comuni - pur partecipando alla conferenza di servizi - non hanno alcuna
competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione di
energia rinnovabile, demandata dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 alla Regione (ovvero alla
Provincia delegata), sicché il "regime" delle convenzioni in esame, frutto di un libero accordo tra le
parti, non può incidere negativamente sulla massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili,
in quanto è "esterno" al procedimento di autorizzazione.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 46/2021
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/141
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INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Programmi operativi per ripresa verde dopo la pandemia da COVID-19 (Normativa
Comunitaria)
Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione (24) stabilisce i modelli per i
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione e dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea.
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/435 modifica il Regolamento 288/2014:
- all’allegato i : modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione;
- all’allegato ii: modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea.
La modifica deriva dall’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal
regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha stabilito modalità di
attuazione specifiche per le risorse aggiuntive rese disponibili dallo strumento dell’Unione
europea per la ripresa nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione e dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea. Esso stabilisce in particolare
che gli Stati membri possono assegnare le risorse aggiuntive al nuovo obiettivo
tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia » per gli anni 2021 e 2022.
TESTO REGOLAMENTO 2021/435:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0435&from=IT
24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0288
17
MARE
Modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle
capitanerie di porto (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 Febbraio 2021 sono state disciplinate le
modalità di impiego degli aerei gestiti in remoto da parte delle Capitanerie di Porto. La finalità di
impiego di tali mezzi riguarda le attività di ricerca e soccorso in mare (S.A.R.), di polizia marittima,
di prevenzione e lotta all'inquinamento del mare, di sicurezza della navigazione, di controllo delle
attività di pesca, di contrasto e prevenzione dei reati e degli illeciti marittimi.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-19&atto.codiceRedazionale=21A01538&elenco30giorni=false
18
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture
e dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione del 4 marzo 2021 disciplina il
monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di co2 delle autovetture e dei
veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 (25) del parlamento europeo e
del consiglio e che abroga precedenti Regolamenti UE in materia.
TESTO REGOLAMENTO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0392&from=IT
Tecnologie innovative per autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas
di petrolio liquefatto, gas naturale compresso (Normativa Comunitaria)
Il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, ha
definito i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi e ha abrogato i regolamenti precedenti.
Sulla base di detto nuovo regolamento alcuni costruttori di auto europei hanno presentato
richieste di modifica delle Decisioni attuative del Regolamento stesso.
Con Decisione (UE) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021 recependo le suddette
richieste è stata modificata la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/174.
TESTO DECISIONE 2021/488:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0488&from=IT
Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale)
Secondo l’articolo 5 del Decreto Legge N° 22 del 1 Marzo 2021 il “Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti” è ridenominato “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Le
denominazioni “Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” e “Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti”.
Prima della nuova denominazione era stato approvato con DPCM n° 190 del 20 Dicembre 2020
(26) il nuovo Regolamento del Ministero, nonché il Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro (27), che ora andranno adattato al nuovo titolo del Dicastero.
TESTO DECRETO LEGGE 22/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21G00028&elenco30giorni=false
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631
26
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00030&elenco30giorni=false
27
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00029&elenco30giorni=false
19
NUCLEARE
Consultazioni per decidere la localizzazione del parco tecnologico per la gestione dei
rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)
Il DLgs n° 31 del 15 febbraio 2010 (28) disciplina tra l’altro anche la modalità di localizzazione del
Parco Tecnologico dotato di servizi e tecnologie atte a gestire i rifiuti radioattivi e del combustibile
irraggiato. In particolare l’articolo 27 di detto DLgs disciplina la autorizzazione unica per la
costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico.
L’articolo 12 bis della legge 21/2021 modifica detto articolo 27 stabilendo:
1. che la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle
caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di
cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA
(29) la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a
diffusione nazionale, affinché, nei centottanta giorni (nella versione originaria erano 60)
successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di
interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e
non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA
appositamente indicato.
2. entro i (duecentoquaranta giorni (nella versione originaria erano 120) successivi alla
pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono
invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni
sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali
delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le
Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono
approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla
piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli
aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i
possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere.
TESTO LEGGE 21/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-12&atto.codiceRedazionale=21A01324&elenco30giorni=false
28
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;31
29
https://www.sogin.it/it
20
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale)
Il Decreto legge n° 22 del 1 Marzo 2021 ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica che
sostituisce assorbendone le competenze il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.
LE COMPETENZE DEL NUOVO MINISTERO
Il nuovo Ministero oltre alle competenze che prima erano del Ministero dell’Ambiente acquisisce
importanti competenze prima assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare
1. definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e
delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela
dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti
nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli
indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;
normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione
attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia;
gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di
emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione,
analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;
2. piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
Nell’ambito delle competenze trasferite al Ministero della Transizione Ecologica, sopra elencate al
punto 1, rientrano anche:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici;
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri
per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e l'esercizio di ogni altra
competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi
di pubblica utilità nei settori energetici.
21
FASE TRANSITORIA: IL DIPARTIMENTO PER ENERGIA E CLIMA
Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, é istituito, presso il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale
confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del
presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica é incrementato di venti unità,
anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine é autorizzata la spesa di euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della
transizione ecologica, é composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del
lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano,
altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti
e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Questo Comitato dovrebbe sostituire (anche se non è chiaro nel testo del Decreto Legge che
stiamo esaminando) la legge 141/2019 nella parte in cui ha trasformato il CIPE (Comitato
interministeriale per la programmazione economica) in CIPESS (Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Comitato che sostanzialmente non
ha mai funzionato in questi due anni. Peraltro secondo un comunicato nel sito del Ministero
dello Sviluppo Economico si afferma che “Dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) cambia nome in Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).” (30)
PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il Comitato (CITE) approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell'aria;
f) economia circolare.
Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma,
nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano é
30
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2021/01/01/allavvio-il-cipess-per-affrontare-la-sfida-dello-sviluppo-
sostenibile/?fbclid=IwAR3IRn5NdK2H006HZjcW1BUr9gvQK4zXFrlImCo13l6j8MW8Nol22eldAm4
22
acquisito il parere della Conferenza Unificata.
REVISIONE SUSSIDI DANNOSI ALL’AMBIENTE
Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha istituito il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e
dei sussidi ambientalmente favorevoli (31).
TESTO DECRETO LEGGE 22/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21G00028&elenco30giorni=false
Assunzioni al Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale)
Le lettera a),b),c) del comma 1 articolo 15 della legge n° 21 del 26 Febbraio 2021 ha modificato il
comma 317 dell’articolo 1 della legge 145 del 2018 (32). La nuova versione del comma 317 è la
seguente:
Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace
gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di
prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della
Transizione Ecologica), per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale
di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di
personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità
appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado. E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale
in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica). Per le finalità di cui al presente
comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ora Ministero della Transizione Ecologica), di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, é incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di
personale non dirigenziale.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione
Ecologica), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di
supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per
cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino
31
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-
18&atto.codiceRedazionale=16G00006&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario#:~:text=LEGGE%2028%2
0dicembre%202015%2C%20n.%20221%20Disposizioni%20in,risorse%20naturali.%20%2816G00006%29%20%28G
U%20n.13%20del%2018-1-2016%20%29
32
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-
31&atto.codiceRedazionale=18G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
23
al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026 avendo come riferimento il
totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018.
Per gli anni dal 2019 al 2026, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al
periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.
Nell'esercizio finanziario 2027, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e
quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.
TESTO LEGGE 21/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21A01259&elenco30giorni=false
24
RIFIUTI
Risorse per predisposizione decreti su cessazione qualifica rifiuto (Normativa
Nazionale)
La legge 128/2019 all’articolo 14-bis (33) modifica l’articolo 184-ter del DLgs 152/2006 (parametri
normativi per definire la cessazione della qualifica di rifiuto) (34)
Il comma 4 articolo 15 della legge 21/2021 modifica il comma 5 articolo 14-bis della legge 128
2019 che ora risulta in questa versione: Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie
concernenti l'adozione dei decreti che definiscono i parametri per la cessazione di qualifica di
rifiuto, é istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per queste finalità è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
Il comma 5 articolo 15 della legge 21/2021 prevede che agli oneri di cui sopra, pari a 200.000
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno
2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica).
TESTO LEGGE 21/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21A01259&elenco30giorni=false
Rinvio obbligo etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale)
Il comma 6 articolo 15 della legge 21/2021 rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione della prima
parte del comma 5 articolo 219 DLgs 152/2006 . Tale comma 5 prevede che
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle
norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli
imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali
degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e
classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della
decisione 97/129/CE della Commissione.
TESTO LEGGE 21/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21A01259&elenco30giorni=false
33
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
9-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false
34
Vedi NewsAmbiente Novembre 2019 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
25
Attivo servizio di vidimazione dei Formulari per il trasporto dei rifiuti (Normativa
Nazionale)
Ecocerved Scarl, la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera
nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione
virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il
formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle
Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.
Il servizio è attivo da inizio Marzo 2021.
Si tratta quindi di un sistema di vidimazione dei formulari che devono accompagnare il trasporto
dei rifiuti, alternativo a quello previsto dal comma 3 articolo 193 DLgs 152/2006 con la vidimazione
cartacea attraverso gli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
Questo sistema alternativo è prevosto dal comma 5 articolo 193 DLgs 152/2006 secondo il quale:
“… in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione
del rifiuto é prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile
attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice
copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali
per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun
formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a
destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le
copie del formulario devono essere conservate per tre anni.”
LINK AL SERVIZIO VI.VI.Fir. :
https://vivifir.ecocamere.it/
Deroghe alla approvazione tariffe della TARI (Normativa Nazionale)
Secondo il comma 5 articolo 30 del Decreto Legge n° 41 del 22 Marzo 2021 limitatamente
all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
all'articolo 53, comma 16 (35), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in
data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione
utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo
3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in
caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.
TESTO DECRETO LEGGE 41/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false
35
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200
1-02-22&atto.codiceRedazionale=001A0850
26
Quale categoria di iscrizione all’Albo Gestori per i prodotti assorbenti per la persona
(Normativa Nazionale)
La Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti n° 4 del 15 Marzo 2021 ha chiarito che
dovranno essere iscritto alla categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”:
a) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli classificabili
come rifiuti pericolosi
b) rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).
Questa iscrizione resterà fino all’adeguamento delle iscrizioni alle nuove disposizioni introdotte dal
D.Lgs 116/2020.
TESTO CIRCOLARE:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/156_
Circ4_15.03.2021.pdf
Verifica aggiornamento responsabili tecnici Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)
Con Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti n° 1 del 10 Marzo 2021 si è stabilito
che il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1,
della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è
prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche
stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.
TESTO DELIBERAZIONE:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/099-
Del1_10.03.2021.pdf
Classificazione rifiuti da demolizioni e costruzioni prodotti da utenze domestiche
(Normativa Nazionale)
Secondo la Circolare Ministero della Transizione Ecologica del 2 febbraio 2021 I rifiuti prodotti in
ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla
stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e,
pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in
continuità con le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”
TESTO CIRCOLARE:
https://www.certifico.com/ambiente/356-news-ambiente/12767-circolare-mattm-2-febbraio-
2021-n-10249
27
Interpretazione Decreto cessazione qualifica rifiuto della carte recupera (Normativa
Nazionale
Con Decreto Ministeriale 188/2020 si sono stabiliti i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto
della carta recuperata (36).
La Circolare di Assocarta, Comieco e Unirima chiarisce come ci si dovrà comportare nel periodo
transitorio all’adeguamento al Decreto 188/2020.
TESTO CIRCOLARE:
http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/02/Circolare-DM-188_2020.pdf
36
Per un commento vedi a questo link https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html file
FEBBRAIO 2021: Novità Leggi e Sentenze Ambiente
28
SOSTANZE PERICOLOSE
Esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolOSE (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Infrastrutture 4 Marzo 2021 è stato modificato il Decreto 29 dicembre
2010 (37) al fine di disciplinare in modo organico le modalità di esame nell'ipotesi che si chieda
l'integrazione della/e specializzazione/i e/o l'estensione della/e modalità di trasporto di un
certificato di formazione in corso di validità.
TESTO DECRETO 4/3/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-03-23&atto.codiceRedazionale=21A01609&elenco30giorni=false
37
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
1-03-05&atto.codiceRedazionale=11A02767&elenco30giorni=false

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  • 1. 1 Periodo dal 1 al 31 Marzo 2021 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI MARZO 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ......................................................................................4 Zone speciali di conservazione nel territorio delle Regioni Lazio e Toscana (Normativa Nazionale) ...................................................................................................................................4 Abbattimento foresta e tutela specie protette (Giurisprudenza Comunitaria)....................4 ARIA ...............................................................................................................................................5 Violazione limiti qualità dell’aria (Giurisprudenza Comunitaria) .......................................5 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ..................................................................................6 Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale) ......................................6 CACCIA..........................................................................................................................................7 Divieti di qualsiasi mezzo di cattura degli uccelli (Giurisprudenza Comunitaria)..............7 ECOCERTIFICAZIONI...............................................................................................................8 Criteri per assegnare marchio Ecolabel ai prodotti per coperture dure (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................8 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................9 Dichiarazione di Kyoto su crimini , giustizia penale e obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Normativa Comunitaria) .......................................................................9 Assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................9 ENERGIA.....................................................................................................................................10 Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Normativa Nazionale)10 Accordi di compensazione ambientale per autorizzare impianti da Fonti Rinnovabili (Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................10 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................16 Programmi operativi per ripresa verde dopo la pandemia da COVID-19 (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................16 MARE ...........................................................................................................................................17 Modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle capitanerie di porto (Normativa Nazionale)..........................................................................17 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................18 Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria)...................................................18 Tecnologie innovative per autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso (Normativa Comunitaria)..............................18 Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale)...........18 NUCLEARE .................................................................................................................................19 Consultazioni per decidere la localizzazione del parco tecnologico per la gestione dei rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................19 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................20 Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) .................................20
  • 3. 3 Assunzioni al Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) ...................22 RIFIUTI........................................................................................................................................24 Risorse per predisposizione decreti su cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................24 Rinvio obbligo etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale).........................................24 Attivo servizio di vidimazione dei Formulari per il trasporto dei rifiuti (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................25 Deroghe alla approvazione tariffe della TARI (Normativa Nazionale)..............................25 Quale categoria di iscrizione all’Albo Gestori per i prodotti assorbenti per la persona (Normativa Nazionale).............................................................................................................26 Verifica aggiornamento responsabili tecnici Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................26 Classificazione rifiuti da demolizioni e costruzioni prodotti da utenze domestiche (Normativa Nazionale).............................................................................................................26 Interpretazione Decreto cessazione qualifica rifiuto della carte recupera (Normativa Nazionale...................................................................................................................................27 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................28 Esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolOSE (Normativa Nazionale)....28
  • 4. 4 AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ Zone speciali di conservazione nel territorio delle Regioni Lazio e Toscana (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Ambiente del 3 febbraio 2021 è stata Designa una Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea ricadente nelle acque antistanti della Regione Lazio e della Regione Toscana. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-03-15&atto.codiceRedazionale=21A01402&elenco30giorni=false Abbattimento foresta e tutela specie protette (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 4 Marzo 2021 è intervenuta in relazione ad una controversia relativa alla decisione della prefettura della regione del Västra Götaland di non intervenire nei confronti di una dichiarazione di abbattimento per un’area forestale nel comune di Härryda (Svezia). Le conclusioni della Corte di Giustizia sono state le seguenti: - L’articolo 5 della direttiva 2009/147/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale in base alla quale i divieti previsti da tale disposizione riguardino unicamente le specie elencate nell’allegato I di tale direttiva, quelle minacciate ad un certo livello o la cui popolazione presenti una tendenza alla diminuzione a lungo termine - L’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 92/43/CEE (3) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, osta ad una prassi nazionale secondo la quale, laddove l’oggetto di un’attività umana, quale la silvicoltura o l’utilizzazione del territorio, sia manifestamente diverso dall’uccisione o dalla perturbazione di specie animali, i divieti previsti da tale disposizione si applichino unicamente a condizione che sussista un rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie interessate e, dall’altro, la protezione offerta da tale disposizione non cessa di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente. - L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale secondo la quale, nel caso in cui la permanenza della funzionalità ecologica dell’habitat naturale della specie interessata in una determinata zona sia, nonostante le precauzioni prese, perduto per deterioramento, distruzione o degradazione, direttamente o indirettamente, per effetto dell’attività in questione considerata isolatamente o cumulativamente con altre, il divieto previsto dalla disposizione suddetta non operi fino a quando lo stato di conservazione della specie in questione rischi di deteriorarsi. TESTO SENTENZA: https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2021/03/corte-giust-C- 473-19-e-C-474-19-2021.pdf?_waf=1 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20190626&qid=1617184904400 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1617185854822
  • 5. 5 ARIA Violazione limiti qualità dell’aria (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 4 Marzo 2021 è intervenuta relativamente alla controversia sul rispetto dei limiti degli Ossidi di Azoto previsti dalla Direttiva 2008/50/UE (4). La sentenza condanna la Gran Bretagna e Irlanda del Nord per violazione di detta Direttiva in quanto: 1. Dal 2010, i limiti annuali per il NO2 sono stati superati in 16 zone e agglomerati, e in una zona sono stati superati i limiti orari. Tali superamenti costituiscono di per sé una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l’allegato XI della stessa direttiva. 2. Nonostante la persistente violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha adottato piani per la qualità dell’aria che stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. L’insufficienza delle misure previste dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è comprovata dalla durata del periodo in cui i valori limite sono stati superati, dall’entità dei superamenti e dall’andamento del processo di adeguamento, nonché da un’analisi dettagliata di ciascuno dei piani per la qualità dell’aria relativi alle 16 zone e agglomerati oggetto del presente ricorso. In tal modo è stato violato anche l’articolo 23 (5) della Direttiva 2008/50/UE. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238474&pageIndex=0&doc lang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2203975 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050- 20150918&qid=1617195223082&from=IT 5 “1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell’aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.”
  • 6. 6 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Nuove competenze Ministero del Turismo (Normativa Nazionale) L’articolo 6 del Decreto Legge n° 22 del 1 Marzo 2021 ha trasferito le competenze del Ministero della Cultura (prima Ministero per i Beni e le attività Culturali) al neo istituito Ministero per il Turismo. Questo ultimo in realtà era stato abrogato dal referendum del 1993 promosso da vari Consigli Regionali. Scelta incomprensibile visto che il turismo è forse una delle poche materia dove la competenza regionale può avere un senso ma prendiamo atto della decisione del Governo per ora. TESTO DECRETO LEGGE 22/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21G00028&elenco30giorni=false
  • 7. 7 CACCIA Divieti di qualsiasi mezzo di cattura degli uccelli (Giurisprudenza Comunitaria) Corte di Giustizia con sentenza del 17 marzo 2021 è intervenuta su una controversia relativa all’impiego del vischio per la cattura dei tordi e dei merli neri da impiegare come richiamo per la stagione venatoria 2018-2019 in vari dipartimenti francesi. La sentenza così conclude sulla controversia: 1) L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo. 2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all’articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238963&pageIndex=0&doc lang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2187517 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20190626&qid=1617184904400
  • 8. 8 ECOCERTIFICAZIONI Criteri per assegnare marchio Ecolabel ai prodotti per coperture dure (Normativa Comunitaria) Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che definisce i criteri per applicare il marchio di qualità ecologica della UE ai seguenti prodotti a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica; b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771 (7); c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304 (8); d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato; e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:099:FULL&from=IT 7 https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4740%3Aspecifica-per-elementi-per- muratura-pubblicata-in-lingua-italiana-la-serie-uni-en-771-da-1-a-4#:~:text=La%20norma%20UNI%20EN%20771- 2%20specifica%20le%20caratteristiche,parallelepipeda%20non%20rettangolare%2C%20forme%20speciali%20ed%20 elementi%20complementari. 8 http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1304-2000
  • 9. 9 EFFETTO SERRA Dichiarazione di Kyoto su crimini , giustizia penale e obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Normativa Comunitaria) Dal 7 al 12 marzo 2021 si è tenuto a Kyoto (Giappone) il 14° Congresso delle Nazioni Unite (ONU) sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso»). Il principale risultato del Congresso è stata la dichiarazione di Kyoto “Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. La dichiarazione di Kyoto definisce il quadro della politica dell’ONU in materia di prevenzione del crimine e giustizia penale per i prossimi cinque anni. Essa menziona il legame fra lo sviluppo, da un lato, e lo Stato di diritto e la necessità di un impegno efficace nella lotta contro la corruzione, dall’altro, e indica l’importanza di compiere passi avanti nella prevenzione della criminalità, compresa la prevenzione della criminalità basata su elementi concreti, e di far progredire i sistemi di giustizia penale e di intensificare la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica per prevenire e combattere tutte le forme di criminalità, incluso il terrorismo e le forme di criminalità emergenti, come quelle che hanno un impatto sull’ambiente. Con Decisione UE 2021/430 del 5 Marzo 2021 il Consiglio della Unione Europea ha deciso di approvare l’adozione della dichiarazione di Kyoto suddetta. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0430&from=IT Assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 (Normativa Comunitaria) L’assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas serra è prevista dall’articolo 10-bis della Direttiva 2003/87/CE (9) che prevede la definizione di parametri ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Con Regolamento di Esecuzione UE 2021/447 del 12 Marzo 2021 sono aggiornati i suddetti parametri. TESTO REGOLAMENTO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0447&from=IT 9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20180408#tocId7
  • 10. 10 ENERGIA Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Normativa Nazionale) L’articolo 11-ter (10)del Decreto Legge 135/2018 convertito nella Legge 12/2019 ha previsto che entro 18 mesi dal 13/2/2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. L’articolo 12-ter della legge 21/2021 prevede che l’approvazione di detto Piano (invece che entro ottobre 2020 come previsto nella versione originaria) avvenga entro il 30 settembre 2021. L’articolo 12-ter della legge 21/2021 modificando il comma 8 dell’articolo 11-ter della legge 12/2019 prevede che in caso di mancata adozione del PiTESAI entro il 30 settembre 2021, i procedimenti sospesi nelle more della adozione del Piano, proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. TESTO LEGGE 21/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-12&atto.codiceRedazionale=21A01324&elenco30giorni=false Accordi di compensazione ambientale per autorizzare impianti da Fonti Rinnovabili (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n°46 del 23 Marzo 2021 è intervenuta sulle questioni di costituzionalità, sollevate con ordinanze del Consiglio di Stato, in relazione alla legittimità costituzionale della legge di bilancio del 2019 che ha disciplinato ulterioriormente gli accordi di compensazioni ambientali che possono essere stipulati tra Comuni e imprese che realizzano impianti da fonti rinnovabili. La Corte nel decidere la questione posta dalle ordinanze del Consiglio di Stato ricostruisce la evoluzione della normativa che disciplina questa tipologia di accordi. LA DEFIZIONE DI FONTE RINNOVABILE PER LA CORTE COSTITUZIONALE La Corte ricorda, in primo luogo, che le fonti energetiche rinnovabili (FER), definite talvolta alternative, sono quelle forme di energia che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono «esauribili» nella scala dei tempi «umani» e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future (sentenza n. 237 del 2020 - 11). 10 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 9-02-12&atto.codiceRedazionale=19A00934 11 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=237
  • 11. 11 IL FAVOR VERSO LE FONTI RINNOVABILI DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE La normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120 e Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA, fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, ratificato e reso esecutivo con legge 5 aprile 2012, n. 48) e quella comunitaria manifestano un deciso favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili (sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012). LA ESIGENZA DI SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI PER AUTORIZZARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI Il preminente rilievo del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, comporta, come più volte evidenziato da questa Corte, un'esigenza di semplificazione dei relativi procedimenti autorizzatori (sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 - 12, n. 177 del 2018 - 13,e n. 275 del 2012 - 14). LA NORMATIVA NAZIONALE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 individua le regole fondamentali per la concessione dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di produzione di energie rinnovabili, demandandone la specificazione alle linee guida del Ministro dello sviluppo economico. Tale previsione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea. Questa, da un lato, esige che la procedura amministrativa si ispiri a canoni di semplificazione e rapidità - esigenza cui risponde il procedimento di autorizzazione unica - e, dall'altro, richiede che in tale contesto confluiscano, per essere ponderati, gli interessi correlati alla tipologia di impianto, quale, nel caso di impianti energetici da fonte eolica, quello, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio nella dimensione paesaggistica (sentenza n. 177 del 2018). L’INTRODUZIONE DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI Il provvedimento di autorizzazione è adottato dalla Regione (o dalla Provincia delegata) e, secondo quanto previsto dal comma 6 del predetto art. 12, non può essere subordinato né contemplare misure compensative a favore della Regione o della Provincia. Successivamente però l'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) ha previsto: “… regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale”. La disposizione non si applicava inizialmente agli impianti da fonti rinnovabili ma questa lacuna è stata ritenuta costituzionalmente illegittima da questa Corte, poiché la stessa si 12 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=148 13 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=177 14 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=275
  • 12. 12 risolve: “nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere considerevole) solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tale disposizione eccede il potere statale di determinare soltanto i principî fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., determinando una irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell'impatto che tali opere possono avere sul proprio territorio, in quanto individua puntualmente ed in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite” (sentenza n. 383 del 2005 - 15). I CRITERI OPERATIVI PER DEFINIRE IL CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI Con il Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (16) sono state approvate le Linee guida per l’autorizzazione agli impianti da Fonti Rinnovabili e all’Allegato 2 sono stati definiti i criteri per la fissazione delle misure di compensazione. Sul piano procedimentale, le Linee guida di tale decreto hanno stabilito che eventuali misure di compensazione devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, i quali, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici, ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica. I criteri per definire le compensazioni ambientali sono tra gli altri i seguenti: a) non da luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente; b) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Infine secondo la lettera h) dell’Allegato 2 alle suddette Linee Guidale eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. 15 https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0383s-05.html 16 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg
  • 13. 13 Successivamente, l'art. 38, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha aggiunto, tra gli enti che hanno diritto a stipulare accordi con i soggetti proponenti, anche gli enti pubblici territoriali, così peraltro confermando, pur dopo le sopra indicate Linee guida del 2010, la possibilità di accordi aventi ad oggetto misure di compensazione e riequilibrio ambientale. LA NATURA ED EFFICACIA GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA DEL 2010 La sentenza qui esaminata ricorda un precedente pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n° 106 del 2020 - 17) che ha chiarito come i regimi abilitativi degli impianti per la produzione di energia rinnovabile sono regolati dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in attuazione del comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e richiamate nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), ossia da atti di normazione secondaria, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Pertanto essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012) ed hanno carattere vincolante (sentenza n. 106 del 2020). LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE MORE DELLA APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL 2010 La sentenza n° 119 del 22 marzo 2010 (18) ha avuto ad oggetto una disposizione di una legge della Regione Puglia che autorizzava la Giunta regionale a stipulare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, era previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. La Corte ha ritenuto non fondate le censure mosse dal Governo ricorrente confermando che: “devono [...] ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale» e che «per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina». Ciò che non è consentito è «l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili”. Questo condizionamento, vietato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE, non sussisteva nell'impugnata norma regionale, che quindi ha superato il vaglio di costituzionalità. Invece esito diverso ha avuto il sindacato sulla norma di una legge della Regione Calabria, oggetto della seconda pronuncia (sentenza n. 124 del 24 marzo 2010 - 19), che ha riguardato, tra l'altro, le disposizioni che stabilivano una serie di condizioni e di oneri economici per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare si prevedeva che alla domanda di autorizzazione fosse allegato un atto con il quale il richiedente si impegnava, tra l'altro, a versare a favore della Regione una determinata somma per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata. 17 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=106 18 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=119 19 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=124
  • 14. 14 Era quindi contemplata una misura di compensazione che condizionava il rilascio dell'autorizzazione. Ciò le disposizioni regionali censurate non potevano prevedere e quindi questa Corte, nel ribadire comunque, anche testualmente, i principi già affermati nella sentenza n. 119 del 2010, è giunta all'opposta conclusione della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Siffatte misure - ha affermato la pronuncia – “si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale”. LA INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SULLE NORMA CHE DISCIPLINANO GLI ACCORDI DI COMPENSAZIONE La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che, nel contesto normativo sopra descritto, è incompatibile un procedimento di gara ad evidenza pubblica o di tipo concessorio, essendo il procedimento esclusivamente autorizzatorio (Consiglio di Stato, parere n. 9849 del 14 ottobre 2008 - 20) e che illegittima è la previsione unilaterale di misure compensative da parte di Comuni in delibere di Giunta recanti il disciplinare dell'attività di gestione di areogeneratori (Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Bari, sentenza 1° aprile 2008, n. 709 - 21); sono state ritenute illegittime anche una convenzione non seguita poi dal rilascio dell'autorizzazione unica (TAR Puglia, sezione distaccata di Lecce, sentenza 7 giugno 2013, n. 1361 - 22) ovvero superata da una successiva convenzione in sede di conferenza di servizi (TAR Puglia, sezione distaccata di Bari, sentenza 24 maggio 2018, n. 737 - 23), tutte le sentenze del TAR Puglia citate non sono state appellata. LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DI STATO SULLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA GLI ACCORDI DI COMPENSAZIONE SOPRA RICOSTRUITA La Corte considera le norme nazionale sopra esaminate, ed in particolare quella oggetto delle ordinanze di rinvio del Consiglio di Stato, costituzionalmente legittime per le seguenti ragioni. Le citate Linee guida del 2010, di natura regolamentare, segnano un netto cambiamento nell'evoluzione della disciplina di settore nella misura in cui pongono più in dettaglio la regolamentazione delle misure di compensazione, prevedendo criteri marcatamente limitativi per la loro fissazione. Sono soprattutto due le prescrizioni che costituiscono una discontinuità rispetto al passato, tracciando uno spartiacque temporale tra prima e dopo l'entrata in vigore delle Linee guida. Da una parte, si è previsto espressamente che non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, ma l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, «a carattere non meramente patrimoniale», a favore degli stessi Comuni. Tali misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, 20 http://www.casaportale.com/public/uploads/10741-pdf1.pdf 21 https://www.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=200700535&nomeFile=20080 0709_01.html&subDir=Provvedimenti 22 https://www.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=201200931&nomeFile=20130 1361_01.html&subDir=Provvedimenti 23 https://www.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=201700265&nomeFile=20180 0737_01.html&subDir=Provvedimenti
  • 15. 15 anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali, ma non possono essere fissate unilateralmente da un singolo Comune. D'altra parte, le misure compensative non possono essere comunque superiori al tre per cento dei proventi. Quindi non sono più stati possibili né accordi bilaterali direttamente tra Comune (o, più in generale, ente locale) e operatore economico, né misure compensative esclusivamente monetarie, ossia solo per equivalente, dovendo essere invece "a carattere non meramente patrimoniale" e quindi almeno miste, in parte specifiche e in parte per equivalente, e con il tetto massimo pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica. Per altro verso, però, questa normativa regolamentare determinava che gli stessi operatori economici, nel medesimo settore delle energie rinnovabili erano soggetti a regole diverse, quanto alle misure compensative e di riequilibrio ambientale. Costituiva, in particolare, fattore distorsivo del mercato l'applicazione solo alle nuove autorizzazioni e alle nuove convenzioni, successive al 3 ottobre 2010 (entrata in vigore delle Linee Guida), delle prescrizioni relative alle misure compensative e di riequilibrio ambientale. Il riallineamento è infine previsto proprio dalla censurata disposizione della legge di bilancio del 2018, il cui fulcro è costituito dall'obbligo di revisione degli accordi - quelli di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, stipulati prima del 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida) - per metterli in linea, e quindi conformi, a queste ultime e segnatamente ai criteri contenuti nell'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Nel loro insieme queste misure (obbligo di revisione dei "vecchi" accordi pro futuro, mantenimento della loro efficacia per il passato, deducibilità fiscale dei proventi corrisposti come costi del reddito d'impresa) convergono verso l'obiettivo, perseguito dal legislatore, a un tempo di garantire la concorrenza, riallineando le condizioni degli operatori del settore, quanto all'onere delle misure compensative e di riequilibrio ambientale, e altresì di promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio con misure compensative specifiche e non già (solo) per equivalente. Ciò assicura la ragionevolezza complessiva della norma. In conclusione, va dichiarata non fondata la questione sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. Secondo la nuova sentenza qui esaminata non è fondata, infine, la censura che investe l'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi assunti sul piano internazionale ed europeo (ed in particolare agli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 sui cambiamenti climatici), anche sotto il distinto profilo del contrasto con il preminente principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019, n. 177 del 2018, n. 275 del 2012 e n. 282 del 2009). Ciò in quanto i Comuni - pur partecipando alla conferenza di servizi - non hanno alcuna competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, demandata dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 alla Regione (ovvero alla Provincia delegata), sicché il "regime" delle convenzioni in esame, frutto di un libero accordo tra le parti, non può incidere negativamente sulla massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili, in quanto è "esterno" al procedimento di autorizzazione. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 46/2021 https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/141
  • 16. 16 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Programmi operativi per ripresa verde dopo la pandemia da COVID-19 (Normativa Comunitaria) Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione (24) stabilisce i modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/435 modifica il Regolamento 288/2014: - all’allegato i : modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; - all’allegato ii: modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. La modifica deriva dall’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha stabilito modalità di attuazione specifiche per le risorse aggiuntive rese disponibili dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea. Esso stabilisce in particolare che gli Stati membri possono assegnare le risorse aggiuntive al nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia » per gli anni 2021 e 2022. TESTO REGOLAMENTO 2021/435: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0435&from=IT 24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0288
  • 17. 17 MARE Modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle capitanerie di porto (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 Febbraio 2021 sono state disciplinate le modalità di impiego degli aerei gestiti in remoto da parte delle Capitanerie di Porto. La finalità di impiego di tali mezzi riguarda le attività di ricerca e soccorso in mare (S.A.R.), di polizia marittima, di prevenzione e lotta all'inquinamento del mare, di sicurezza della navigazione, di controllo delle attività di pesca, di contrasto e prevenzione dei reati e degli illeciti marittimi. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-19&atto.codiceRedazionale=21A01538&elenco30giorni=false
  • 18. 18 MOBILITÀ SOSTENIBILE Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria) Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione del 4 marzo 2021 disciplina il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di co2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 (25) del parlamento europeo e del consiglio e che abroga precedenti Regolamenti UE in materia. TESTO REGOLAMENTO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0392&from=IT Tecnologie innovative per autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso (Normativa Comunitaria) Il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, ha definito i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e ha abrogato i regolamenti precedenti. Sulla base di detto nuovo regolamento alcuni costruttori di auto europei hanno presentato richieste di modifica delle Decisioni attuative del Regolamento stesso. Con Decisione (UE) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021 recependo le suddette richieste è stata modificata la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/174. TESTO DECISIONE 2021/488: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0488&from=IT Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale) Secondo l’articolo 5 del Decreto Legge N° 22 del 1 Marzo 2021 il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” è ridenominato “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” e “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Prima della nuova denominazione era stato approvato con DPCM n° 190 del 20 Dicembre 2020 (26) il nuovo Regolamento del Ministero, nonché il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (27), che ora andranno adattato al nuovo titolo del Dicastero. TESTO DECRETO LEGGE 22/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21G00028&elenco30giorni=false 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631 26 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00030&elenco30giorni=false 27 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00029&elenco30giorni=false
  • 19. 19 NUCLEARE Consultazioni per decidere la localizzazione del parco tecnologico per la gestione dei rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale) Il DLgs n° 31 del 15 febbraio 2010 (28) disciplina tra l’altro anche la modalità di localizzazione del Parco Tecnologico dotato di servizi e tecnologie atte a gestire i rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. In particolare l’articolo 27 di detto DLgs disciplina la autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico. L’articolo 12 bis della legge 21/2021 modifica detto articolo 27 stabilendo: 1. che la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA (29) la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei centottanta giorni (nella versione originaria erano 60) successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. 2. entro i (duecentoquaranta giorni (nella versione originaria erano 120) successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere. TESTO LEGGE 21/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-12&atto.codiceRedazionale=21A01324&elenco30giorni=false 28 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;31 29 https://www.sogin.it/it
  • 20. 20 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) Il Decreto legge n° 22 del 1 Marzo 2021 ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica che sostituisce assorbendone le competenze il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. LE COMPETENZE DEL NUOVO MINISTERO Il nuovo Ministero oltre alle competenze che prima erano del Ministero dell’Ambiente acquisisce importanti competenze prima assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare 1. definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; 2. piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici; Nell’ambito delle competenze trasferite al Ministero della Transizione Ecologica, sopra elencate al punto 1, rientrano anche: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.
  • 21. 21 FASE TRANSITORIA: IL DIPARTIMENTO PER ENERGIA E CLIMA Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, é istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica é incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine é autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, é composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Questo Comitato dovrebbe sostituire (anche se non è chiaro nel testo del Decreto Legge che stiamo esaminando) la legge 141/2019 nella parte in cui ha trasformato il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Comitato che sostanzialmente non ha mai funzionato in questi due anni. Peraltro secondo un comunicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico si afferma che “Dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) cambia nome in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).” (30) PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Il Comitato (CITE) approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell'aria; f) economia circolare. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano é 30 http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2021/01/01/allavvio-il-cipess-per-affrontare-la-sfida-dello-sviluppo- sostenibile/?fbclid=IwAR3IRn5NdK2H006HZjcW1BUr9gvQK4zXFrlImCo13l6j8MW8Nol22eldAm4
  • 22. 22 acquisito il parere della Conferenza Unificata. REVISIONE SUSSIDI DANNOSI ALL’AMBIENTE Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha istituito il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (31). TESTO DECRETO LEGGE 22/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21G00028&elenco30giorni=false Assunzioni al Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) Le lettera a),b),c) del comma 1 articolo 15 della legge n° 21 del 26 Febbraio 2021 ha modificato il comma 317 dell’articolo 1 della legge 145 del 2018 (32). La nuova versione del comma 317 è la seguente: Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica). Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, é incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino 31 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01- 18&atto.codiceRedazionale=16G00006&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario#:~:text=LEGGE%2028%2 0dicembre%202015%2C%20n.%20221%20Disposizioni%20in,risorse%20naturali.%20%2816G00006%29%20%28G U%20n.13%20del%2018-1-2016%20%29 32 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12- 31&atto.codiceRedazionale=18G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
  • 23. 23 al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026 avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2026, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2027, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. TESTO LEGGE 21/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21A01259&elenco30giorni=false
  • 24. 24 RIFIUTI Risorse per predisposizione decreti su cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale) La legge 128/2019 all’articolo 14-bis (33) modifica l’articolo 184-ter del DLgs 152/2006 (parametri normativi per definire la cessazione della qualifica di rifiuto) (34) Il comma 4 articolo 15 della legge 21/2021 modifica il comma 5 articolo 14-bis della legge 128 2019 che ora risulta in questa versione: Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti che definiscono i parametri per la cessazione di qualifica di rifiuto, é istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per queste finalità è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il comma 5 articolo 15 della legge 21/2021 prevede che agli oneri di cui sopra, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica). TESTO LEGGE 21/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21A01259&elenco30giorni=false Rinvio obbligo etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale) Il comma 6 articolo 15 della legge 21/2021 rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione della prima parte del comma 5 articolo 219 DLgs 152/2006 . Tale comma 5 prevede che Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. TESTO LEGGE 21/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=21A01259&elenco30giorni=false 33 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 9-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false 34 Vedi NewsAmbiente Novembre 2019 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 25. 25 Attivo servizio di vidimazione dei Formulari per il trasporto dei rifiuti (Normativa Nazionale) Ecocerved Scarl, la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo. Il servizio è attivo da inizio Marzo 2021. Si tratta quindi di un sistema di vidimazione dei formulari che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti, alternativo a quello previsto dal comma 3 articolo 193 DLgs 152/2006 con la vidimazione cartacea attraverso gli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. Questo sistema alternativo è prevosto dal comma 5 articolo 193 DLgs 152/2006 secondo il quale: “… in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto é prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.” LINK AL SERVIZIO VI.VI.Fir. : https://vivifir.ecocamere.it/ Deroghe alla approvazione tariffe della TARI (Normativa Nazionale) Secondo il comma 5 articolo 30 del Decreto Legge n° 41 del 22 Marzo 2021 limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16 (35), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. TESTO DECRETO LEGGE 41/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false 35 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200 1-02-22&atto.codiceRedazionale=001A0850
  • 26. 26 Quale categoria di iscrizione all’Albo Gestori per i prodotti assorbenti per la persona (Normativa Nazionale) La Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti n° 4 del 15 Marzo 2021 ha chiarito che dovranno essere iscritto alla categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”: a) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli classificabili come rifiuti pericolosi b) rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici). Questa iscrizione resterà fino all’adeguamento delle iscrizioni alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 116/2020. TESTO CIRCOLARE: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/156_ Circ4_15.03.2021.pdf Verifica aggiornamento responsabili tecnici Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale) Con Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti n° 1 del 10 Marzo 2021 si è stabilito che il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine. TESTO DELIBERAZIONE: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/099- Del1_10.03.2021.pdf Classificazione rifiuti da demolizioni e costruzioni prodotti da utenze domestiche (Normativa Nazionale) Secondo la Circolare Ministero della Transizione Ecologica del 2 febbraio 2021 I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” TESTO CIRCOLARE: https://www.certifico.com/ambiente/356-news-ambiente/12767-circolare-mattm-2-febbraio- 2021-n-10249
  • 27. 27 Interpretazione Decreto cessazione qualifica rifiuto della carte recupera (Normativa Nazionale Con Decreto Ministeriale 188/2020 si sono stabiliti i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto della carta recuperata (36). La Circolare di Assocarta, Comieco e Unirima chiarisce come ci si dovrà comportare nel periodo transitorio all’adeguamento al Decreto 188/2020. TESTO CIRCOLARE: http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/02/Circolare-DM-188_2020.pdf 36 Per un commento vedi a questo link https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html file FEBBRAIO 2021: Novità Leggi e Sentenze Ambiente
  • 28. 28 SOSTANZE PERICOLOSE Esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolOSE (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Infrastrutture 4 Marzo 2021 è stato modificato il Decreto 29 dicembre 2010 (37) al fine di disciplinare in modo organico le modalità di esame nell'ipotesi che si chieda l'integrazione della/e specializzazione/i e/o l'estensione della/e modalità di trasporto di un certificato di formazione in corso di validità. TESTO DECRETO 4/3/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-03-23&atto.codiceRedazionale=21A01609&elenco30giorni=false 37 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 1-03-05&atto.codiceRedazionale=11A02767&elenco30giorni=false