un'analisi generale del modo di operare per valutare secondo le più recenti normative il rischio rumore negli ambienti di lavoro. Presentazione utilizzata per aggiornare i Responsabili del SPP aziendale . aggiornato al febbraio 2016
un'analisi generale del modo di operare per valutare secondo le più recenti normative il rischio rumore negli ambienti di lavoro. Presentazione utilizzata per aggiornare i Responsabili del SPP aziendale . aggiornato al febbraio 2016
Corso art37 formazione generale - anteprima - rev 2013-03SISTEMA SRL
Modello di corso su slide in formato Power Point con documenti di gestione del corso e test di verifica dell’apprendimento.
Il corso è realizzato in conformità all’Accordo tra Stato e Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n°221/CSR) relativo alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti.
Le slides proposte sono ricche di immagini, foto ed elementi grafici al fine di rendere più piacevole ed interessante l’intervento formativo sia per il soggetto formatore che per i partecipanti.
- SLIDES (in formato Power Point) modificabili, stampabili ed integrabili dal docente;
- DOCUMENTI DI GESTIONE:
- dispensa stampabile per i partecipanti contenente le slides del corso con il relativo spazio note;
- programma del corso;
- registro presenze;
- test di verifica dell’apprendimento con correttore;
- modello di attestato per i partecipanti.
Per maggiori informazioni:
http://bit.ly/formazionelavoratori-partegenerale
Corso art71 - Corso ponteggi mobili su ruote (TRABATTELLI) - ANTEPRIMA -SISTEMA SRL
Modello di corso su slide in formato Power Point con documenti di gestione del corso e test di verifica dell'apprendimento.
Il corso è realizzato in conformità al Decreto Legislativo 81/08 art. 37 e 71 comma 7 relativo alla formazione ed addestramento per attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori.
Le slides proposte sono ricche di immagini, foto ed elementi grafici al fine di rendere più piacevole ed interessante l’intervento formativo sia per il soggetto formatore che per i partecipanti.
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- test di verifica dell’apprendimento con correttore;
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Corso art37 formazione generale - anteprima - rev 2013-03SISTEMA SRL
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Il rischio rumore: formazione per lavoratoriFabio Rosito
Le slide vogliono dare un sussidio al docente per la formazione dei lavoratori sul tema del rischio rumore. Le slide sono scaricabili, in formato ppt modificabile, sul sito www.aimsafe.it
Valutazione dell'esposizione a rumore e vibrazioni nei cantieri ediliCorrado Cigaina
aspetti tecnico-legislativi finalizzati a fornire indicazioni di massima per procedere alla corretta valutazione dell'esposizione a rumore e vibrazioni nelle attività lavorative fisse e variabili
https://www.sgslweb.it/rischi-specifici/
#Rumore, #Vibrazioni, #MMC, Metodo e CheckList #OCRA, #MAPO, #MoVaRisCh, #biologico ...
Valutare i rischi all’interno di un’azienda vuol dire prendere in considerazione tutti gli aspetti definiti dalla normativa e soprattutto le misure da attuare obbligatoriamente per ridurre tali fattori di rischio.
R. Villano - Sicurezza domestica (p.te 4): Apparecchi di cottura - Bombole di...Raimondo Villano
Lo scopo di questo lavoro, di fatto consistente in una nuova edizione riveduta ed ampliata del mio “Manuale sanitario per la Terza Età” pubblicato nel 2000, è di offrire un agile strumento di consultazione che migliori sia l’individuazione e la fruizione di talune strutture esistenti e l’informazione sui principali percorsi burocratici che l’effettuazione di scelte e di comportamenti nonché il rafforzamento di cognizioni ed autoformazione nell’importante e delicato settore sanitario.
Abs.: R. Villano “Manuale sanitario”. È in prestigiose Istituzioni e in molti Istituti Italiani di Cultura e svariate Biblioteche specialistiche, civiche e nazionali in Italia e all’estero. (Longobardi Editore, pp. 208, Napoli, aprile 2005; 2^ Ediz., pp. 232, Napoli, giugno 2005).
Presentazione a supporto dell'intervento di Sergio Luzzi, Esperto UNI/CT 002/GL 38 al webinar "PROCEDURE PER LA MISURAZIONE
E L’ANALISI DEL RUMORE INTRUSIVO: LA UNI/TS 11844:2022"
del 22 febbraio 2022
2. www.seagruppo.it Rischio Rumore
PRIMA DI INIZIARE
COS’È IL RUMORE?
(…) si usa soprattutto per suoni soggettivamente giudicati non
musicali o che comunque riescano sgradevoli, fastidiosi, molesti, o
addirittura dannosi (possono produrre nell’uomo effetti nocivi, sia
acustici, che vanno da varî gradi di disturbi alla perdita totale
dell’udito, sia non acustici, consistenti in cefalea, nausea, anoressia,
disturbi psichici) (…)
(fonte: vocabolario Treccani)
3. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro
Art. 187. Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per
l'udito.
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4. www.seagruppo.it
Pu esserci rumore nelle attività produttive (es. lavorazione del ferro o del legno, nei
cantieri, etc.)
…Può esserci rumore in tutti gli altri tipi di attività lavorative
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5. •IN OGNI CASO…
•Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
•(…) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
mediante le seguenti misure:
•a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
al rumore;
•b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di
cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
•c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
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7. UNITÀ DI MISURA DEL LIVELLO SONORO: IL DECIBEL
L’intensità del rumore si “misura” con l’unità di riferimento DECIBEL (dB)
Importante tenere conto che è un valore logaritmico, non può essere sommato
aritmeticamente.
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8. LIVELLI
DI PRESSIONE SONORA
Il livello di rumorosità di
adeguato è relativo
all’ambiente in cui ci si trova
(es. lavorativo, abitativo,
ludico, etc.)
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9. Articolo 190 - Valutazione del rischio
(…) il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
- i livelli (in decibel);
- la tipologia (costante, fluttuante, etc.);
- la durata dell'esposizione/i (ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo)
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10. TIPOLOGIE DI RUMORE
Costante quando è praticamente sempre lo stesso per tutto il
tempo di esposizione;
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11. Fluttuante: se varia in modo evidente, per esempio in
relazione ad uno o più cicli di lavorazione;
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12. Impulsivo: quando è formato da una serie di impulsi in
successione, anche non regolari, ciascuno di breve durata
ma in genere di grande intensità.
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13. IPOACUSIA
(malattia professionale)
Una esposizione prolungata ad un
elevato livello sonoro può causare
danni all’udito (ipoacusia)
La diminuzione
dell’udito è un danno
IRREVERSIBILE
DANNO AL TIMPANO
(infortunio)
Immediatamente dopo l’evento
acustico di elevata intensità
(scoppio, esplosione, etc.) si
accusa dolore lacerante
all’orecchio, senso di
stordimento, ipoacusia-sordità,
vertigini
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14. EFFETTI EXTRA-UDITIVI DEL RUMORE
• l’aumento della pressione sanguigna,
• problemi cardiaci,
• insonnia,
• nervosismo,
• senso di affaticamento,
• ansia,
• stress.
Il rumore può provocare danni all’organismo
L’eccessiva esposizione a livelli di rumore elevato provoca non solo la
perdita dell’udito, ma anche altri effetti come:
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15. Le normative per la tutela dal rischio rumore si possono suddividere
principalmente in:
SICUREZZA IN AMBIENTE
DI LAVORO
D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche
(sicurezza e salute dei
lavoratori durante il lavoro)
NORME AMBIENTALI
LEGGE n. 447/95
(legge quadro sull’inquinamento
acustico)
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16. DECRETO LEGISLATIVO n. 195/2006
(titolo V-bis del D.Lgs.626/94)
LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE GIORNALIERO
A RUMORE
LEX,8h (dBA)
è il principale parametro con cui la legge
quantifica la nostra esposizione a rumore
durante la nostra giornata lavorativa
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17. PPEAK (Pa)
Un altro parametro che determina la nostra esposizione giornaliera
a rumore è la presenza di elevata pressione acustica di picco
È un “picco” elevato di rumorosità che, pur se raggiunto solo per una
frazione di secondo, può causare danni all’udito.
Tuttavia i valori di azione e limite di ppeak indicati dalla normativa
vengono raggiunti molto difficilmente
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18. COME SI CALCOLA L’ESPOSIZIONE AL RUMORE?
Occorre eseguire delle misure con uno strumento chiamato fonometro
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19. Tale strumento permette, tramite dei dati forniti sotto responsabilita’ del datore di
lavoro, di:
- Calcolare l’esposizione a rumore (lex,8h)
- Verificare il superamento dei valori di legge
- Eseguire le misure di prevenzione e protezione
Le misure vanno ripetute con periodicità almeno quadriennale ma la valutazione
deve essere aggiornata in caso di cambiamenti significativi per l’esposizione al
rumore di lavoratori
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20. DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
VALORI INFERIORI DI AZIONE: LEX,8h = 80 dB(A) e PPEAK a 135 dB(C)
(effettivi livelli di rumorosità misurati nella postazione lavoro)
VALORI SUPERIORI DI AZIONE: LEX,8h = 85 dB(A) e PPEAK a 137 dB(C)
(effettivi livelli di rumorosità misurati nella postazione lavoro)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE:LEX,8h = 87 dB(A) e PPEAK a 140 dB(C)
(i valori limite tengono conto dell’attenuazione prodotta dai d.p.i. per l’udito
indossati dal lavoratore)
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21. TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE A RUMORE
GIORNALIERA LEX,8h
SETTIMANALE LEX,W
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22. ESPOSIZIONE GIORNALIERA LEX,8h
(…) Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)]: valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore (…)
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23. ESPOSIZIONE SETTIMANALE LEX,W
(…) di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al
rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto
ore (…)
(lunedì e martedì)
TAGLIO
(mercoledì e giovedì)
MONTAGGIO
(venerdì)
CONSEGNA
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24. Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione
MOLTO VARIABILE
(…) per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di
esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a
detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di
azione (ovvero LEX,8h > 85 dBA), garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito (cuffie,
tappi o archetti);
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario (visite audiometriche)
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25. Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di
esposizione MOLTO VARIABILE
(…) In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini
dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2
(superamento dei valori superiori di azione, ovvero >85 dBA).
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26. Articolo 190 - Valutazione del rischio
(…)
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 (ovvero
la Valutazione del Rischio), può fondatamente ritenersi
che i valori inferiori di azione (*) possono essere
superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
(…)
(*) - valore inferiore d’azione = 80 dBA
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27. Esistono una serie di attività lavorative che, a condizioni normali di
lavoro, non necessitano di misurazioni strumentali per stabilire il non
superamento dei valori inferiori di azione.
Tuttavia una valutazione del rischio e la programmazione di eventuali
possibili condizioni di miglioramento dell’ambiente di lavoro rimangono
obbligatorie.
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28. FASCE DI ESPOSIZIONE
FASCIA
LEX,8h INFERIORE ad 80 dB(A)
e PPEAK INFERIORE a 135 dB(C)
Il datore di lavoro esegue la valutazione del rischio
rumore
È obbligatorio valutare:
- Il tipo, livello e durata del rumore
- I valori limite
- Tener conto dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore
- Le iterazioni tra sostanze ototossiche (es. Stirene,
toluene, etilbenzene, xylene, tricloroetilene) E
VIBRAZIONI
- Le caratteristiche di attenuazione dei d.P.I. Per l’udito
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29. FASCIA
LEX,8h SUPERIORE ad 80 dB(A) e
PPEAK SUPERIORE a 135 dB(C)
Oltre alle disposizioni precedenti (ovvero Lex,8h<80) è obbligatorio:
- Riduzione al minimo dell’esposizione a rumore prediligendo gli interventi alla
fonte
- Adeguata informazione e formazione ai lavoratori
- Fornitura dei d.P.I. Per l’udito
- Visite mediche se richieste dal lavoratore o dal medico competente
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30. FASCIA
LEX,8h SUPERIORE ad 85 dB(A) e
PPEAK SUPERIORE a 137 dB(C)
Oltre alle disposizioni precedenti (ovvero Lex,8h compreso tra 80 ed 85 dba) è obbligatorio:
- Programma di misure per ridurre l’esposizione al rumore
- Segnalare le zone in cui il rumore è >85 dba (e/o ppeak > 137 dbc)
- Assicurare l’utilizzo dei d.P.I. Per l’udito (utilizzo obbligaotorio)
- Sorveglianza sanitaria (visite audiometriche preventive e periodiche)
CARTELLO DI OBBLIGO DI
UTILIZZO D.P.I. PER L’UDITO
(Leq>85 dBA)
- Elaborazione ed applicazione di un programma di misure per ridurre l’esposizione
al rumore
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31. Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (>85 dBA). La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente (…)
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32. Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione (>80 dBA ), su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
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33. MISURE DI ABBATTIMENTO DEL RUMORE
ESEMPI
A
MISURE TECNICHE
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34. ESEMPI DI INTERVENTI DI RIDUZIONE RUMORE ALLA FONTE
Lame silenziate
Ugelli silenziati
per aria compressa
Regolare
manutenzione degli
impianti / macchinari
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35. MISURE ORGANIZZATIVE
- Rotazione del personale;
- Privilegio all’atto dell’acquisto e
utilizzo di macchinari che, nelle normali
condizioni di funzionamento, producono
il più basso livello di rumorosità;
- Evitare, nel limite del possibile,
concomitanze di lavorazioni rumorose;
- Delimitare le aree rumorose il cui
accesso sarà permesso esclusivamente
se necessario
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36. MISURE PROCEDURALI
- Utilizzo di macchine/impianti/utensili in
condizioni di minor rischio per la salute;
- Segnalare i problemi connessi alle
lavorazioni al personale preposto.
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37. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
(…) il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal
rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di (…) fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l’udito (…)
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38. a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori ( > 80 dBA) di
azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale dell'udito
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori
di azione ( > 85 dBA) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell'udito
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
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39. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
archetti
cuffie
Inserti auricolari (tappi)
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40. - Devono essere utilizzati correttamente
- Devono essere in buono stato di conservazione ed essere sostituti quando è il
caso
- Sono personali, cioè utilizzabili esclusivamente da un proprietario
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
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PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
Cuffie auricolari UNIUNI EN 352.1EN 352.1
Inserti auricolari UNIUNI EN 352.2EN 352.2
Archetto UNI EN 352.2UNI EN 352.2
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Raccomandazioni per la selezione, UNI EN 458UNI EN 458 l’uso e la
manutenzione.
Si consiglia l’utilizzo della cuffia
auricolare quando l’impiego è
intermittente, poiché consente un
facile e veloce indossamento
senza che le dita vengano a
contatto con il canale auricolare
(rischio sporco).
PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
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Gli inserti auricolari o tappi, sono
consigliati per lunghi periodi di
indossamento. Questi vengono
inseriti nel canale auricolare, è
perciò necessario operare all’atto
dell’indossamento con le mani
pulite.
PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
Raccomandazioni per la selezione, UNI EN 458UNI EN 458 l’uso e la
manutenzione.
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Gli archetti auricolari, sono
consigliati sia per lunghi che per
brevi periodi di indossamento.
Possono essere indossati senza
che le mani vengano a contatto
con l’orecchio ed evitano problemi
di eccessivo riscaldamento.
PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
Raccomandazioni per la selezione, UNI EN 458UNI EN 458 l’uso e la
manutenzione.
45. - Vanno scelti anche in base al valore di
abbattimento di decibel (vedi pratica di
valutazione del rischio rumore)
- Devono essere utilizzati per tutto il tempo
di esposizione al rumore
- Non devono avere controindicazioni
mediche (soggettive)
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46. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74. Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di
seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.(…)
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47. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
(…)
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza
dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di
esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati ai fini delle presenti norme se,
correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni
richieste dalle normative tecniche.
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48. Gli otoprotettori (ovvero i dispositivi di protezione individuali per
l’udito) devono essere scelti, oltre che per tipologia, anche in base
all’abbattimento dei decibel garantiti dal prodotto (es. metodo
«SNR»).
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49. Ogni dispositivo di protezione individuale in commercio (che
siano cuffie, tappi o archetti) ha valori di abbattimento del
rumore variabili in relazione alle diverse necessità (es. «SNR»
36 dB oppure 14 dB e così via).
Tali valori sono indicati nelle confezioni dei prodotti e/o sul
prodotto stesso.
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50. Il valore di abbattimento degli
otoprotettori deve essere
sufficiente per proteggere in
relazione ai decibel presenti in
azienda ma non troppo elevato
per evitare eccessivo
l’isolamento acustico del
lavoratore con l’ambente
circostante.
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