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RISCHIO ELETTRICO
IN AMBIENTI DI LAVORO
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DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
l'odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del
rischio elettrico e per l'identificazione delle misure di sicurezza, anche con
riferimento alla "pertinente normativa tecnica" (tra le quali, attualmente, le
norme CEI 11-27 EDIZIONE IV del 2014 e CEI 50110-1 EDIZIONE III del 2014).
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Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano
salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali,
delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature
pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i
rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di
uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di
sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
CONTATTI ELETTRICI DIRETTI
Si parla di contatto diretto quando si entra in
contatto con una parte attiva dell’impianto e
cioè con conduttori che sono normalmente
in tensione, ad esempio i conduttori di una
linea elettrica compreso il neutro ma escluso
il conduttore PEN. Il contatto diretto può
avvenire anche tramite una parte conduttrice
purché non sia una massa o in contatto con
una massa. (CEI 64-8 art. 23-5)
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I sistemi di protezione contro i contatti diretti sono del tipo passivo, cioè tendono ad
impedire il contatto con la parte in tensione. Tali protezioni vengono realizzate
mediante (CEI 64-8):
A) isolamento delle parti attive;
B) involucri o barriere.
PROTEZIONI
PASSIVE
PROTEZIONI
PASSIVE
DISTANZIAMENTIDISTANZIAMENTI
INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
MISURE DI
PROTEZIONE PARZIALE
MISURE DI
PROTEZIONE PARZIALE
MISURE DI
PROTEZIONE TOTALE
MISURE DI
PROTEZIONE TOTALE
OSTACOLIOSTACOLI
INVOLUCRI E
BARRIERE
INVOLUCRI E
BARRIERE
ISOLAMENTO DELLE
PARTI ATTIVE
ISOLAMENTO DELLE
PARTI ATTIVE
PROTEZIONI ATTIVE
ADDIZIONALI
PROTEZIONI ATTIVE
ADDIZIONALI
Contatti diretti
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PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI
CONTATTI ELETTRICI INDIRETTI
Un contatto indiretto è il contatto di una persona
con una massa o con una parte conduttrice a
contatto con una massa durante un guasto
all’isolamento (ad esempio la carcassa di un
elettrodomestico). Mentre ci si può difendere dal
contatto diretto, mantenendosi a distanza dal
pericolo visibile, nel contatto indiretto, essendo
un pericolo invisibile, ci si può difendere solo
con un adeguato sistema di protezione (CEI 64-
8 art 23-6).
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I sistemi di protezione contro i contatti indiretti sono del tipo attivo in funzione della
tipologia del sistema di distribuzione (TT, TN o IT). Le Norme CEI prevedono dei
meccanismi di protezione basati principalmente sull’impianto di terra e interruttori
automatici differenziali (salvavita).
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI
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• incendio, dovuto alla contemporanea presenza di materiale infiammabile e
fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad innescare
l’incendio;
• esplosione, dovuta alla contemporanea coesistenza di atmosfera pericolosa
(presenza di sostanza miscela gas, vapore o polvere potenzialmente esplosivi)
e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad innescare
l’esplosione.
SOVRATENSIONI
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Il sovraccarico e il corto circuito sono condizioni di funzionamento anomalo
dell’impianto Il loro verificarsi dà luogo ad un inaccettabile 6 surriscaldamento delle
linee che può diventare causa di incendio.
Ad esempio i componenti elettrici, come “prolunghe elettriche”, “adattatori”,
“ciabatte”, possono subire degli shock termici, se sottoposti a carichi troppo elevati,
correndo il rischio di prendere fuoco
Senza SPD
-Una sovratensione di 6kV si abbatte
sull’alimentatore del server;
-Si guasta irreparabilmente l’isolamento
elettrico tra i circuiti;
-Si genera una scarica verso terra;
-Al cessare della sovratensione il Server è
fuori servizio e un rischio di incendio è
presente
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola
d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le
installazioni e gli impianti di cui al comma precedente , si considerano costruiti a
regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
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Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi
in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo
stato della tecnica
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Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o
di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai
limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX , salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.
Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle
pertinenti norme tecniche.
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Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento agli art. 84, obbliga il datore
di lavoro ad effettuare una valutazione del rischio elettrico, comprensiva di
valutazione del rischio da fulminazione diretta ed indiretta (CEI 81-10), nonché ad
individuare le eventuali misure di protezione dai fulmini necessarie.
Articolo 84 - Protezione da fulmini
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1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di
atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori,
nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni
di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui
all’ALLEGATO IX .
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
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1. […] il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, […] sono stabilite le modalità
ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione
dell’autorità di vigilanza.
Articolo 86 - Verifiche e controlli
DPR 462/01
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE – Legge 1 marzo 1968, n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Art. 1. - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
Art. 2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI) si considerano costruiti a regola d’arte. La presente legge, munita dei sigilli
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE – LEGGE 46/90
La legge n°46 del 5 Marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti”
Art. 1. - Ambito di applicazione:
1.Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al
comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi.
Art. 2. - Soggetti abilitati: Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le
imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 […]
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE – LEGGE 46/90
La legge n°46 del 5 Marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti”
[…]
Art. 6.- Progettazione degli impianti:
1.Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi
1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 e' obbligatoria la redazione del
progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
Art. 7. - Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. […]
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE – LEGGE 46/90
La legge n°46 del 5 Marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti”
[…]
Art. 9.- Dichiarazione di conformità:
1.Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 7.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i
numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE – D.M. n°37 del 22.01.2008
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 Gennaio 2008, n. 37
Art. 1. - Ambito di applicazione
1.Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle
relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire
dal punto di consegna della fornitura.
2.Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e
barriere.
[…]
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE – CEI 64/8 VII Edizione
Impianti Elettrici Utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 v in
corrente alternata e a 1500 v in corrente continua
Le Norme CEI sono riconosciute tramite la legge 186/68 dallo Sato Italiano, come
regola dell’arte nel settore elettrico. Le Norme Cei quindi, costituiscono un preciso
riferimento tecnico in quanto, pur non essendo norma di legge, stabiliscono un livello
di sicurezza ritenuto sufficiente.
Occorre quindi che chiunque progetti, costruisca o modifichi un impianto si attenga a
quanto da loro stabilito
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE – D.P.R. 462/2001
Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001, n. 462
Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica
periodica dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la
verifica periodica dell'intero impianto elettrico.
Periodicità delle verifiche:
-due anni: negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei
luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di
Prevenzione Incendi);
- cinque anni: negli altri casi.
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1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 80,
comma 2.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1,
5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
Capo IV - Sanzioni
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso
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3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3,
5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V,
parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.2.1 dell’ALLEGATO VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 3-bis.
Capo IV - Sanzioni
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso
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4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da
quelli indicati alla lettera
a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli
indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
Capo IV - Sanzioni
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso
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IL RISCHIO ELETTRICO
Per rischio elettrico si intende la probabilità che si verifichi un evento dannoso
a causa di contatto fisico con elementi sotto TENSIONE.
I pericoli derivanti dall’impianto elettrico sono fondamentalmente due:
• il rischio di elettrocuzione (detta anche folgorazione)
• il rischio di incendio
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IL RISCHIO ELETTRICO
Dal punto di vista infortunistico, e dunque delle conseguenze derivanti da
incidenti di natura elettrica, le principali tipologie possono essere ricondotte
a:
•elettrocuzione, dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per
contatto diretto o indiretto.
•incendio, dovuto alla contemporanea presenza di materiale
infiammabile e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali)
atti ad innescare l’incendio;
• esplosione, dovuta alla contemporanea coesistenza di atmosfera pericolosa
(presenza di sostanza miscela gas, vapore o polvere potenzialmente
esplosivi) e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad
innescare l’esplosione.
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EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO
Il passaggio della corrente nel corpo umano può determinare varie alterazioni
nel funzionamento dell’organismo; di queste, le più importanti sono:
la tetanizzazione
l’arresto respiratorio
la fibrillazione ventricolare
le ustioni dovute all’energia termica
associata al passaggio della corrente.
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EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO
la tetanizzazione
La tetanizzazione é la contrazione involontaria subita dai muscoli come effetto del
passaggio della corrente elettrica attraverso le sue fibre. La tetanizzazione
diventa pericolosa perché il soggetto sottomesso al passaggio della corrente
elettrica rimane attaccato alla sorgente di elettricità a causa della contrazione
involontaria dei suoi muscoli.
Il valore più grande di corrente per cui una persona é ancora in grado di staccarsi
della sorgente elettrica si chiama corrente di rilascio e mediamente é compreso
tra i 10mA e i 15mA per una corrente di 50Hz.
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EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO
arresto respiratorio
Una conseguenza molto pericolosa della tetanizzazione é l’arresto respiratorio.
Se la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano il movimento dei
polmoni, la contrazione involontaria di questi muscoli altera il normale
funzionamento del sistema respiratorio e il soggetto può morire soffocato o subire
le conseguenze di traumi dovuti all’asfissia.
In questi casi é molto importante provvedere al soccorso dell’infortunato, anche
con l’ausilio della respirazione artificiale per evitare danni al tessuto cerebrale.
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EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO
fibrillazione ventricolare
dovuta alla interferenza della corrente elettrica con la normale attività elettrica del
cuore che da luogo ad una contrazione irregolare dei ventricoli che conduce
nella maggior parte dei casi all’arresto cardiaco. Infatti la fibrillazione ventricolare
è considerato un fenomeno quasi irrevesibile, poichè quando si innesca il cuore
non ritorna a funzionare spontaneamente, salvo con l’applicazione di un
defibrillatore di difficile reperibilità in tempo utile (generalmente 10 – 15 minuti).
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EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO
2. Effetti fisiologici moderati
1. Nessuna percezione
4. Probabile fibrillazione ventricolare
3. Effetti severi ma reversibili
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CAUSE DI GUASTO
Le principali cause di guasto dell’impianto elettrico possono essere imputabili a:
• cattiva realizzazione/progettazione degli impianti elettrici
• carente manutenzione degli stessi
•scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad es. uso di
prolunghe, spine multiple, ciabatte)
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PREVENZIONE
Avere un impianto a norma è senz’altro garanzia di sicurezza ed affidabilità.
Lo stesso impianto, però, deve essere ben utilizzato e sottoposto a manutenzioni
periodiche o, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza.
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PREVENZIONE
Le verifiche periodiche che interessano gli impianti elettrici sono di due tipi:
•quelle previste dal DPR 462/2001 relative ai soli impianti di terra e agli impianti
elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (da richiedere all’ASL,
all’ARPA o agli Organismi Abilitati, secondo le periodicità indicate nel decreto);
•quelle da svolgere in conformità alle norme tecniche richiamate dall’art. 86 del
D.Lgs. 81/08, come controlli “secondo le indicazioni delle norme di buona
tecnica e la normativa vigente”.
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PREVENZIONE
D. Lgs. 81/08 prescrive l’obbligo dell’uso dei DPI nei lavori elettrici. Il
mancato uso dei DPI è sanzionato penalmente!
Guanti di materiale isolante di classe 00 o 0 conformi
alla norma CEI-EN 60903
Elmetto di protezione con caratteristiche di isolamento
elettrico 1000 V conforme alla norma CEI-EN 50365 e
UNI–EN 397
Profilo portavisiera e visiera con marcatura 2-1.2 1B8
conforme alla norma UNI-EN 166
Vestiario con caratteristiche conforme alle norme CEI
EN 61482- 1-2, UNI EN ISO 11612
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PER L’ATTENZIONE
SEA Gruppo S.r.l.
Via Paolo Borsellino, 12/d - 61032 Fano (PU)
Tel. 0721 860053 - Fax 0721 862852

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Rischio elettrico in ambienti di lavoro

  • 1. RISCHIO ELETTRICO IN AMBIENTI DI LAVORO www.seagruppo.it
  • 2. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 TITOLO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE l'odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l'identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla "pertinente normativa tecnica" (tra le quali, attualmente, le norme CEI 11-27 EDIZIONE IV del 2014 e CEI 50110-1 EDIZIONE III del 2014). www.seagruppo.it Rischio Elettrico
  • 3. www.seagruppo.it Rischio Elettrico Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
  • 4. www.seagruppo.it Rischio Elettrico Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
  • 5. CONTATTI ELETTRICI DIRETTI Si parla di contatto diretto quando si entra in contatto con una parte attiva dell’impianto e cioè con conduttori che sono normalmente in tensione, ad esempio i conduttori di una linea elettrica compreso il neutro ma escluso il conduttore PEN. Il contatto diretto può avvenire anche tramite una parte conduttrice purché non sia una massa o in contatto con una massa. (CEI 64-8 art. 23-5) www.seagruppo.it Rischio Elettrico I sistemi di protezione contro i contatti diretti sono del tipo passivo, cioè tendono ad impedire il contatto con la parte in tensione. Tali protezioni vengono realizzate mediante (CEI 64-8): A) isolamento delle parti attive; B) involucri o barriere.
  • 6. PROTEZIONI PASSIVE PROTEZIONI PASSIVE DISTANZIAMENTIDISTANZIAMENTI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MISURE DI PROTEZIONE PARZIALE MISURE DI PROTEZIONE PARZIALE MISURE DI PROTEZIONE TOTALE MISURE DI PROTEZIONE TOTALE OSTACOLIOSTACOLI INVOLUCRI E BARRIERE INVOLUCRI E BARRIERE ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE PROTEZIONI ATTIVE ADDIZIONALI PROTEZIONI ATTIVE ADDIZIONALI Contatti diretti www.seagruppo.it Rischio Elettrico PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI
  • 7. CONTATTI ELETTRICI INDIRETTI Un contatto indiretto è il contatto di una persona con una massa o con una parte conduttrice a contatto con una massa durante un guasto all’isolamento (ad esempio la carcassa di un elettrodomestico). Mentre ci si può difendere dal contatto diretto, mantenendosi a distanza dal pericolo visibile, nel contatto indiretto, essendo un pericolo invisibile, ci si può difendere solo con un adeguato sistema di protezione (CEI 64- 8 art 23-6). www.seagruppo.it Rischio Elettrico I sistemi di protezione contro i contatti indiretti sono del tipo attivo in funzione della tipologia del sistema di distribuzione (TT, TN o IT). Le Norme CEI prevedono dei meccanismi di protezione basati principalmente sull’impianto di terra e interruttori automatici differenziali (salvavita).
  • 8. INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI www.seagruppo.it Rischio Elettrico • incendio, dovuto alla contemporanea presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad innescare l’incendio; • esplosione, dovuta alla contemporanea coesistenza di atmosfera pericolosa (presenza di sostanza miscela gas, vapore o polvere potenzialmente esplosivi) e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad innescare l’esplosione.
  • 9. SOVRATENSIONI www.seagruppo.it Rischio Elettrico Il sovraccarico e il corto circuito sono condizioni di funzionamento anomalo dell’impianto Il loro verificarsi dà luogo ad un inaccettabile 6 surriscaldamento delle linee che può diventare causa di incendio. Ad esempio i componenti elettrici, come “prolunghe elettriche”, “adattatori”, “ciabatte”, possono subire degli shock termici, se sottoposti a carichi troppo elevati, correndo il rischio di prendere fuoco Senza SPD -Una sovratensione di 6kV si abbatte sull’alimentatore del server; -Si guasta irreparabilmente l’isolamento elettrico tra i circuiti; -Si genera una scarica verso terra; -Al cessare della sovratensione il Server è fuori servizio e un rischio di incendio è presente
  • 10. Articolo 81 - Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente , si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. www.seagruppo.it Rischio Elettrico
  • 11. Articolo 82 - Lavori sotto tensione 1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica www.seagruppo.it Rischio Elettrico
  • 12. Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX , salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. www.seagruppo.it Rischio Elettrico
  • 13. www.seagruppo.it Rischio Elettrico Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento agli art. 84, obbliga il datore di lavoro ad effettuare una valutazione del rischio elettrico, comprensiva di valutazione del rischio da fulminazione diretta ed indiretta (CEI 81-10), nonché ad individuare le eventuali misure di protezione dai fulmini necessarie. Articolo 84 - Protezione da fulmini
  • 14. www.seagruppo.it Rischio Elettrico 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all’ALLEGATO IX . Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
  • 15. www.seagruppo.it Rischio Elettrico 1. […] il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, […] sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. Articolo 86 - Verifiche e controlli DPR 462/01
  • 16. www.seagruppo.it Rischio Elettrico NORMATIVA E LEGISLAZIONE – Legge 1 marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. Art. 1. - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. Art. 2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte. La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
  • 17. www.seagruppo.it Rischio Elettrico NORMATIVA E LEGISLAZIONE – LEGGE 46/90 La legge n°46 del 5 Marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti” Art. 1. - Ambito di applicazione: 1.Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile. 2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Art. 2. - Soggetti abilitati: Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 […]
  • 18. www.seagruppo.it Rischio Elettrico NORMATIVA E LEGISLAZIONE – LEGGE 46/90 La legge n°46 del 5 Marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti” […] Art. 6.- Progettazione degli impianti: 1.Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Art. 7. - Installazione degli impianti 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. […]
  • 19. www.seagruppo.it Rischio Elettrico NORMATIVA E LEGISLAZIONE – LEGGE 46/90 La legge n°46 del 5 Marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti” […] Art. 9.- Dichiarazione di conformità: 1.Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
  • 20. www.seagruppo.it Rischio Elettrico NORMATIVA E LEGISLAZIONE – D.M. n°37 del 22.01.2008 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 Gennaio 2008, n. 37 Art. 1. - Ambito di applicazione 1.Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2.Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. […]
  • 21. www.seagruppo.it Rischio Elettrico NORMATIVA E LEGISLAZIONE – CEI 64/8 VII Edizione Impianti Elettrici Utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 v in corrente alternata e a 1500 v in corrente continua Le Norme CEI sono riconosciute tramite la legge 186/68 dallo Sato Italiano, come regola dell’arte nel settore elettrico. Le Norme Cei quindi, costituiscono un preciso riferimento tecnico in quanto, pur non essendo norma di legge, stabiliscono un livello di sicurezza ritenuto sufficiente. Occorre quindi che chiunque progetti, costruisca o modifichi un impianto si attenga a quanto da loro stabilito
  • 22. www.seagruppo.it Rischio Elettrico NORMATIVA E LEGISLAZIONE – D.P.R. 462/2001 Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001, n. 462 Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell'intero impianto elettrico. Periodicità delle verifiche: -due anni: negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi); - cinque anni: negli altri casi.
  • 23. www.seagruppo.it Rischio Elettrico 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 1; b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II; c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1. Capo IV - Sanzioni Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • 24. www.seagruppo.it Rischio Elettrico 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V, parte II; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI; c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); d) dell’articolo 80, commi 3 e 3-bis. Capo IV - Sanzioni Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • 25. www.seagruppo.it Rischio Elettrico 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11; c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g); d) dell’articolo 86, commi 1 e 3. Capo IV - Sanzioni Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • 26. www.seagruppo.it Rischio Elettrico IL RISCHIO ELETTRICO Per rischio elettrico si intende la probabilità che si verifichi un evento dannoso a causa di contatto fisico con elementi sotto TENSIONE. I pericoli derivanti dall’impianto elettrico sono fondamentalmente due: • il rischio di elettrocuzione (detta anche folgorazione) • il rischio di incendio
  • 27. www.seagruppo.it Rischio Elettrico IL RISCHIO ELETTRICO Dal punto di vista infortunistico, e dunque delle conseguenze derivanti da incidenti di natura elettrica, le principali tipologie possono essere ricondotte a: •elettrocuzione, dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto o indiretto. •incendio, dovuto alla contemporanea presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad innescare l’incendio; • esplosione, dovuta alla contemporanea coesistenza di atmosfera pericolosa (presenza di sostanza miscela gas, vapore o polvere potenzialmente esplosivi) e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti ad innescare l’esplosione.
  • 28. www.seagruppo.it Rischio Elettrico EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO Il passaggio della corrente nel corpo umano può determinare varie alterazioni nel funzionamento dell’organismo; di queste, le più importanti sono: la tetanizzazione l’arresto respiratorio la fibrillazione ventricolare le ustioni dovute all’energia termica associata al passaggio della corrente.
  • 29. www.seagruppo.it Rischio Elettrico EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO la tetanizzazione La tetanizzazione é la contrazione involontaria subita dai muscoli come effetto del passaggio della corrente elettrica attraverso le sue fibre. La tetanizzazione diventa pericolosa perché il soggetto sottomesso al passaggio della corrente elettrica rimane attaccato alla sorgente di elettricità a causa della contrazione involontaria dei suoi muscoli. Il valore più grande di corrente per cui una persona é ancora in grado di staccarsi della sorgente elettrica si chiama corrente di rilascio e mediamente é compreso tra i 10mA e i 15mA per una corrente di 50Hz.
  • 30. www.seagruppo.it Rischio Elettrico EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO arresto respiratorio Una conseguenza molto pericolosa della tetanizzazione é l’arresto respiratorio. Se la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano il movimento dei polmoni, la contrazione involontaria di questi muscoli altera il normale funzionamento del sistema respiratorio e il soggetto può morire soffocato o subire le conseguenze di traumi dovuti all’asfissia. In questi casi é molto importante provvedere al soccorso dell’infortunato, anche con l’ausilio della respirazione artificiale per evitare danni al tessuto cerebrale.
  • 31. www.seagruppo.it Rischio Elettrico EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO fibrillazione ventricolare dovuta alla interferenza della corrente elettrica con la normale attività elettrica del cuore che da luogo ad una contrazione irregolare dei ventricoli che conduce nella maggior parte dei casi all’arresto cardiaco. Infatti la fibrillazione ventricolare è considerato un fenomeno quasi irrevesibile, poichè quando si innesca il cuore non ritorna a funzionare spontaneamente, salvo con l’applicazione di un defibrillatore di difficile reperibilità in tempo utile (generalmente 10 – 15 minuti).
  • 32. www.seagruppo.it Rischio Elettrico EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO 2. Effetti fisiologici moderati 1. Nessuna percezione 4. Probabile fibrillazione ventricolare 3. Effetti severi ma reversibili
  • 33. www.seagruppo.it Rischio Elettrico CAUSE DI GUASTO Le principali cause di guasto dell’impianto elettrico possono essere imputabili a: • cattiva realizzazione/progettazione degli impianti elettrici • carente manutenzione degli stessi •scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad es. uso di prolunghe, spine multiple, ciabatte)
  • 34. www.seagruppo.it Rischio Elettrico PREVENZIONE Avere un impianto a norma è senz’altro garanzia di sicurezza ed affidabilità. Lo stesso impianto, però, deve essere ben utilizzato e sottoposto a manutenzioni periodiche o, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza.
  • 35. www.seagruppo.it Rischio Elettrico PREVENZIONE Le verifiche periodiche che interessano gli impianti elettrici sono di due tipi: •quelle previste dal DPR 462/2001 relative ai soli impianti di terra e agli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (da richiedere all’ASL, all’ARPA o agli Organismi Abilitati, secondo le periodicità indicate nel decreto); •quelle da svolgere in conformità alle norme tecniche richiamate dall’art. 86 del D.Lgs. 81/08, come controlli “secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente”.
  • 36. www.seagruppo.it Rischio Elettrico PREVENZIONE D. Lgs. 81/08 prescrive l’obbligo dell’uso dei DPI nei lavori elettrici. Il mancato uso dei DPI è sanzionato penalmente! Guanti di materiale isolante di classe 00 o 0 conformi alla norma CEI-EN 60903 Elmetto di protezione con caratteristiche di isolamento elettrico 1000 V conforme alla norma CEI-EN 50365 e UNI–EN 397 Profilo portavisiera e visiera con marcatura 2-1.2 1B8 conforme alla norma UNI-EN 166 Vestiario con caratteristiche conforme alle norme CEI EN 61482- 1-2, UNI EN ISO 11612
  • 37. www.seagruppo.it GRAZIE PER L’ATTENZIONE SEA Gruppo S.r.l. Via Paolo Borsellino, 12/d - 61032 Fano (PU) Tel. 0721 860053 - Fax 0721 862852