1. 25/11/2014
1
Relatore:
Dott. Alessandro Angeloni
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Art. 3: “il presente decreto legislativo si applica a tutti
i settori, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio”.
2. 25/11/2014
2
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CHI SONO GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE ?
IL DATORE DI LAVORO
(O I PREPOSTI)
IL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
IL MEDICO COMPETENTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
I LAVORATORI
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Art. 2 : Definizioni
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“LAVORATORE: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un Datore di Lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione (…)”
3. 25/11/2014
3
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
Art.20 – Obblighi dei Lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
Art.20 – Obblighi dei Lavoratori
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché
i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
4. 25/11/2014
4
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
Art.20 – Obblighi dei Lavoratori
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e
fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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Art.20 – Obblighi dei Lavoratori
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente
decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
5. 25/11/2014
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Art.36 e 37 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE
AI LAVORATORI su:
- Rischi per la SALUTE e la SICUREZZA (generali e specifici)
- Procedure di EMERGENZA (antincendio e primo soccorso)
- Nominativi del NUCLEO GESTIONE EMERGENZE
- Nominativi del RSPP e M.C.
- Sulle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE
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Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Formazione dei lavoratori
Disciplina
DURATA, CONTENUTI MINIMI, E
MODALITÁ
della formazione
6. 25/11/2014
6
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
Art.20 – Obblighi dei Lavoratori
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in
regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
7. 25/11/2014
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
Art.59 – Sanzioni per i Lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo
20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20
comma 3; la stessa sanzione si applica ai
lavoratori autonomi di cui alla medesima
disposizione.
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Art.2 - Definizioni
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“PREPOSTO: (…) persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potete di iniziativa.”
8. 25/11/2014
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Art.19 – Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
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Art.19 – Obblighi del preposto
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
9. 25/11/2014
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Art.19 – Obblighi del preposto
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37.
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Art.56 – Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono
tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500
a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1,
lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a
900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere
b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
10. 25/11/2014
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Art.2 - Definizioni
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“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP):
persona designata dal Datore di Lavoro, a cui
risponde, per COORDINARE il SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (…)”
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(SPP) insieme delle persone, sistemi o mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività
di PREVENZIONE e PROTEZIONE dai rischi
professionali per i lavoratori.”
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•Individuare i rischi
•valutazione rischi
•individuazione misure idonee
•Elaborazione misure idonee
•elaborazione procedure di sicurezza
•Proposta programmi di
informazione e formazione per i
lavoratori)
•partecipazione a consultazioni
(riunioni) in materia di tutela
della salute e sicurezza
•informazione ai lavoratori
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11. 25/11/2014
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
Art.17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 17 - 1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
12. 25/11/2014
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
13. 25/11/2014
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l’espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3,
e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
14. 25/11/2014
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i
dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
15. 25/11/2014
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità.
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione
e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle
malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
16. 25/11/2014
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all’amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS): persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro.
Fino a 15 lavoratori:
1) Elezione diretta RLS
2) Designazione RLST
Oltre 15 lavoratori
Designazione RLS da parte degli RSU
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17. 25/11/2014
17
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
Numero RLS
Fino a 200 lavoratori 1 RLS
Da 200 a 1000 lavoratori 3 RLS
Oltre 1000 lavoratori 6 RLS
Formazione RLS
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
Formazione RLS
Corso di 32 ore
Fino a 15 lavoratori No aggiornamento
Da 15 a 50 lavoratori Aggiornamento 4 ore annuali
Oltre 50 lavoratori Aggiornamento 8 ore annuali
18. 25/11/2014
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
•accedere ai luoghi di lavoro
•promuovere misure idonee
•formulare osservazioni all’organo di vigilanza
•fare proposte
•avvertire il responsabile
•far ricorso all’organo di vigilanza
•richiedere la riunione di prevenzione nelle aziende con 15
addetti...
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MEDICO COMPETENTE (MC): medico in possesso di
specifici titoli e requisiti formativi e professionali che
collabora con il Datore di Lavoro ai fini della
Valutazione dei Rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per tutti gli altri
compiti del D.Lgs.81.
Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori
di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.
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19. 25/11/2014
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NUCLEO GESTIONE EMERGENZE (NGE):
PREVENZIONE INCENDI: Sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela
dei beni e dell’ambiente.
PRIMO SOCCORSO: primo soccorso ed
assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro stabilendo i necessari rapporti
con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
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Art. 2 - Definizioni
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(DOCUMENTO DI) “VALUTAZIONE DEI RISCHI:
valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito della organizzazione di cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione
e protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza.”
20. 25/11/2014
20
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
fattori di rischio
TITOLO I PRINCIPI COMUNI
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E
DEI D.P.I.
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81
fattori di rischio
TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VdT
TITOLO VIII AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, c.e.m. e
radiazioni ottiche artificiali)
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE (chimico,
cancerogeno)
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
TITOLO XI PROTEZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE
21. 25/11/2014
21
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
DUVRI
Documento Unico Valutazione dei
Rischi Interferenziali
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IL RISCHIO INCENDIO:
D.M. 10/03/98
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22. 25/11/2014
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Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico;
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Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza.
23. 25/11/2014
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D.M. 10/03/1998
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 2. - Valutazione dei rischi di
incendio:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
D.P.R. 1 agosto 2011 n.151: attività soggette a C.P.I.
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PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE
TRIANGOLO DEL FUOCO :
Comburente
Combustibile
Temperatura/calore
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24. 25/11/2014
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CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI
NORMA EUROPEA EN2
CLASSE A: fuochi da materiali solidi, generalmente di natura
organica che producono braci (per esempio: legno, carta, tessuti,
pellami, gomma…)
CLASSE B: fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili (per esempio:
benzine, petrolio, paraffine, vernici, olii, grassi…)
CLASSE C: fuochi da gas infiammabili con pericolo di esplosione
(per esempio: acetilene, metano, idrogeno, propano, butano…)
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CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI
NORMA EUROPEA EN2
CLASSE D: fuochi da metalli (metalli alcalini terrosi leggeri quali
magnesio, manganese, alluminio in forma di polvere finissima;
metalli alcalini quali il sodio, potassio e litio; reazioni dei perossidi,
dei clorati e dei perclorati)
D
EX CLASSE E: fuochi di natura elettrica (per esempio, tutte le
apparecchiature elettriche ed i loro sistemi di servizio che, anche
nel corso della combustione, potrebbero trovarsi sotto tensione,
come trasformatori, condensatori, etc.)
CLASSE F: fuochi che interessano mezzi di cottura in apparecchi di
cottura (oli e grassi animali e vegetali)
E
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25. 25/11/2014
25
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COMBURENTE:
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Sostanza che permette al combustibile di bruciare.
L’aria che respiriamo è composta da:
• 78% di azoto
• 21% di ossigeno
• 1% di altri gas
IL COMBURENTE NORMALMENTE È COSTITUITO
DALL’OSSIGENO PRESENTE NELL’ARIA
Alcune sostanze possono bruciare in assenza di aria
utilizzando l’ossigeno contenuto nella loro molecola.
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SORGENTE DI CALORE
(TEMPERATURA):
elemento che a contatto con la
miscela infiammabile ne determina
l’avvio alla reazione di
combustione.
INNESCO:
Una qualunque sorgente di
calore (fiamme, scintille,
resistenze elettriche
surriscaldate etc..)
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26. 25/11/2014
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I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
GAS DI COMBUSTIONE
FIAMME RAPPRESENTANO L’EMISSIONE DI LUCE CHE SI
ACCOMPAGNA ALLA COMBUSTIONE DEI GAS SVILUPPATI
DALL’INCENDIO.
FUMO AEROSOL E NEBBIE O VAPORI CONDENSATI
CALORE
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I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
GAS DI COMBUSTIONE: PRODOTTI DELLA
COMBUSTIONE CHE RIMANGONO ALLO STATO GASSOSO
ANCHE QUANDO RAGGIUNGONO RAFFREDDANDOSI LA
TEMPERATURA AMBIENTE DI RIFERIMENTO 15°C.
La loro composizione dipende dal tipo di combustibile, dalla
disponibilità di ossigeno e dalla temperatura alla quale si formano.
Comunemente si hanno:
Anidride carbonica CO2 (difficoltà respiratorie)
Monossido di Carbonio CO (molto tossico)
Acido cianidrico HCN (molto tossico)
Acido cloridrico HCL (mortale ad elevate conc.)
Anidride solforosa SO2 (irritante)
Vapore acqueo (minore sopportabilità del calore)
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27. 25/11/2014
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FIAMME: RAPPRESENTANO L’EMISSIONE DI LUCE CHE SI
ACCOMPAGNA ALLA COMBUSTIONE DEI GAS SVILUPPATI
DALL’INCENDIO.
NEGLI INCENDI DI COMBUSTIBILI GASSOSI, IL COLORE DELLA FIAMMA
CORRISPONDE A SPECIFICA TEMPERATURA DI COMBUSTIONE
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FUMI:
1. AEROSOL = particelle solide in aria che
si formano in carenza di ossigeno e
vengono trascinate dai gas di
combustione; ostacolano la visibilità e
conferiscono colore nero al fumo in
presenza di incombusti e ceneri
2. NEBBIE O VAPORI CONDENSATI =
particelle liquide in aria costituite da
vapore acqueo che sotto 100 °C
condensa conferendo colore bianco al
fumo
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IL FUMO ASSORBE LUCE RENDENDO DIFFICILE ORIENTARSI E
MUOVERSI SUL LUOGO DELL’INCENDIO E PROVOCA
IRRITAZIONE AGLI OCCHI E ALLE VIE RESPIRATORIE
28. 25/11/2014
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CALORE:
CAUSA PRINCIPALE DELLA PROPAGAZIONE DEGLI
INCENDI; DETERMINA L’INNALZAMENTO DELLA
TEMPERATURA DI MATERIALI E CORPI ESPOSTI,
PROVOCANDONE IL DANNEGGIAMENTO FINO ALLA
DISTRUZIONE
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PRINCIPI DI INTERVENTO
SCOPO: ELIMINARE ALMENO UNO DEI TRE FATTORI
CHE COSTITUISCONO IL TRIANGOLO DEL FUOCO
Combustibile Comburente
Temperatura/calore
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29. 25/11/2014
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SOSTANZE ESTINGUENTI:
AZIONI
Estinguente Separa Raffredda Soffoca Inibisce
Acqua si si si
Schiuma si si
CO2 si si
Polvere si si si si
Idrocarburi si
alogenati
Sabbia si si
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RELAZIONE TRA ESTINGUENTI E CLASSI DI INCENDIO
CLASSI di
incendio
TIPO DI ESTINGUENTE
POLVERE CO2 IDRICO SCHIUMA
A: solidi SI NO SI SI
B: liquidi SI SI NO SI
C: gas SI SI NO NO
D: metalli SI NO NO NO
ex E: elettrici SI SI NO NO
F: Olio e grassi in
cottura NO NO NO SI
30. 25/11/2014
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ESTINTORI D’INCENDIO: COLORE ROSSO
ETICHETTA CON ISCRIZIONI DI
COLORE BIANCO.
Estintore a CO2
Estintore a polvere
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ESTINTORI A POLVERE:
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SONO COSTITUITI DA:
• UN INVOLUCRO ESTERNO
METALLICO DI FORMA
CILINDRICA, NEL CUI
INTERNO VIENE GENERATA
UNA PRESSIONE
NECESSARIA PER
L’EROGAZIONE
DELL’ESTINGUENTE
• UNA VALVOLA DI
EROGAZIONE
Esternamente, un manometro consente di controllare la pressione
31. 25/11/2014
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ESTINTORI A CO2 :
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Il gas è contenuto allo stato liquido (non c’è il
manometro), al momento dell’erogazione
passa allo stato gassoso a temperatura di
circa –79°C.
L’erogazione avviene attraverso un cono
diffusore di materiale isolante.
La neve carbonica si adagia sui corpi che
bruciano, si trasforma rapidamente in gas
sottraendo loro una certa quantità di calore; il
gas poi, essendo più pesante dell’aria,
circonda i corpi infiammabili e, provocando un
abbassamento della concentrazione di
ossigeno, li spegne per soffocamento.
DURANTE L’EROGAZIONE DELL’ESTINGUENTE
NON DIRIGERE IL GETTO VERSO PERSONE
(PERICOLO DI USTIONE DA FREDDO!)
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CAPACITÀ ESTINGUENTE:
Sugli estintori vengono applicati
adesivi con riportata una sigla
alfanumerica che ne definisce la
capacità estinguente, riferita sia al tipo
di incendio che alla potenza
dell'estintore.
ESEMPIO: sigla 34A 144B C
descrive la capacità di intervento di un
estintore avente le seguenti proprietà:
34A E' associato al potere di
spegnimento di un estintore relativo a
una catasta di legno delle dimensioni di
0,56x0,50x3,40 m.
144B E' associato al potere di
spegnimento di un estintore relativo ad
un liquido infiammabile composto per
2/3 di benzina e per 1/3 di acqua,
contenuto in una vasca circolare con
diametro 1,90 m; la quantità di liquido
totale è 144 litri, da cui il codice.
C Indica che tale estintore è adatto allo
spegnimento degli incendi derivati da
gas infiammabili.
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32. 25/11/2014
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ESTINTORI D’INCENDIO:
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Determinazione del numero degli estintori da installare:
determinato in base al recente D.M. 10/3/98 che tiene conto
della classe di incendio dell’ambiente, della sua superficie e della
potenza estinguente degli estintori.
Superficie protetta da un estintore
Tipo estintore
Rischio basso Rischio medio Rischio alto
13A – 89B 100 m2 - -
21A – 113B 150 m2 100 m2 -
34A – 144B 200 m2 150 m2 100 m2
55A – 233B 250 m2 200 m2 200 m2
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ESTINTORI D’INCENDIO
CORRETTA MANUTENZIONE:
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Manutenzione periodica da parte di ditta specializzata e personale esperto da
registrare sull’apposito cartellino di manutenzione
norma UNI 9994:2003
• SORVEGLIANZA: posizionamento, segnalazione, visibilità, non manomissione,
manometro, esame visivo, cartellino.
•CONTROLLI PERIODICI: (verifica dell’efficienza senza effettuare prove di
funzionamento) idoneità estinguente, verifica mediante pesata della carica,
controllo serraggio raccordi, compilazione cartellino
• REVISIONE E MANUTENZIONE: verifica conformità al prototipo, esame interno,
controllo funzionale di tutte le parti, taratura, sostituzione valvola contro
sovrapressioni, ricarica estinguente, compilazione cartellino
•COLLAUDO: verifica stabilità della bombola (mediante prova idraulica)
33. 25/11/2014
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ESTINTORI D’INCENDIO
FREQUENZA MANUTENZIONI:
Tipo
Estintore
Frequenza delle manutenzioni
Sorveglianza Controllo
Revisione
Cambio carica
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Collaudo
Personale
interno
dell’azienda
Personale
esterno
specializzato
Personale
esterno
specializzato
Personale
esterno
specializzato
Polvere Mensile 6 mesi 36 mesi 12 anni
CO2 Mensile 6 mesi 60 mesi 10 anni
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ESTINTORI D’INCENDIO
POSIZIONAMENTO:
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POSIZIONI DI MASSIMA EVIDENZA
IN PROSSIMITÀ DI SCALE O ACCESSI
RAGGIUNGIBILI CON UN PERCORSO MAX DI 30 m
EVITARE ZONE IN CUI SI PUÒ RIMANERE INTRAPPOLATI
CON MANIGLIA DI PRESA AD ALTEZZA MAX DI 1,5 m
LONTANO DA FONTI DI CALORE
PROTETTI DALL’AZIONE DEL GELO
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IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (MEZZI FISSI):
NASPI:
(35/50 lt/min, 1,5 bar)
tubo semirigido UNI 9488 rivestito in resina poliuretanica
cassetta da incasso o a parete
lancia frazionatrice
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IDRANTI: costituiscono la parte finale della rete fissa,
possono avere diametro di 45 o 70 mm (da qui UNI45 e UNI70)
UNI-45: 120 lt/min
MANICHETTA IDRANTE: tubo di tela o di altro materiale flessibile con due raccordi
all’estremità: da un lato per la giunzione con l’idrante e dall’altro per la lancia erogatrice (talvolta
dotata di dispositivo di regolazione che permette di avere un getto pieno, frazionato o la chiusura)
La distesa di un tubo, se non avviene con tubazione avvolta in doppio, può creare una serie di
spirali che strozzando il tubo non permettono il passaggio dell’acqua.
Il raccordo maschio deve essere diretto verso l’incendio.
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IDRANTI: costituiscono la parte finale della rete fissa,
possono avere diametro di 45 o 70 mm (da qui UNI45 e UNI70)
A COLONNA
UNI-70: 750 lt/min (8 bar)
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IDRANTI: costituiscono la parte finale della rete fissa,
possono avere diametro di 45 o 70 mm (da qui UNI45 e UNI70)
UNI-70: 750 lt/min (8 bar)
SOTTOSUOLO
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36. 25/11/2014
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ATTACCO MOTOPOMPA V.V.F.
ll gruppo attacco motopompa, collegato all'anello
dell'impianto antincendio, permette di immettervi acqua
dalla motopompa (autobotte) dei VV.FF
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Che cos’è un’emergenza
E’ una circostanza imprevista, una situazione di crisi o di
pericolo da affrontare con tempestività e risolutezza.
Elemento fondamentale è l’ Analisi dei Rischi
Piano di Emergenza
e
Piano di Evacuazione
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37. 25/11/2014
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CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
• le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso
di incendio;
• le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che
devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone
presenti;
• le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei
fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro
arrivo;
• specifiche misure per assistere le persone disabili.
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CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
• la presenza dei sistemi di rivelazione e di allarme incendio, per
rilevare l’incendio nel minor tempo possibile e per poter dare un
allarme per intraprendere interventi immediati:
• il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
• i lavoratori esposti a rischi particolari;
• il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano
nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione
delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto
soccorso);
38. 25/11/2014
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CONTENUTI DEL
PIANO DI EMERGENZA
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• il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Specifico per gli
NGE
Specifico per tutti i
lavoratori
Norme Generali di Comportamento
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CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
Addetto con attestato di
corso specifico antincendio
VVFF e/o nominato al NGE
COORDINATORE
SQUADRA
ANTINCENDIO
Addetto con attestato di
corso specifico antincendio
VVFF e/o nominato al NGE
SOSTITUTO
COORDINATORE
SQUADRA
ANTINCENDIO
Addetto che solitamente in
Ditta risponde alle
telefonate
CHIAMA I SOCCORSI
Lavoratore esperto addetto
alla manutenzione
ordinaria
TOGLIE TENSIONE
DALLE LINEE
ELETTRICHE
Lavoratore esperto addetto
alla manutenzione
ordinaria
SOSPENDE
L’EROGAZIONE DI
SOSTANZE
INFIAMMABILI e/o
COMBUSTIBILI
Addetto al Pronto Soccorso COORDINA I SOCCORSI
Persona a conoscenza di
tutto il personale in Ditta
EFFETTUA APPELLO IN
LUOGO SICURO
Persona individuata
preventivamente dal
Datore di Lavoro
ACCOMPAGNA LA
PERSONA DISABILE
PERSONALE DI SERVIZIO
INCARICATO A SVOLGERE
SPECIFICHE MANSIONI:
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IN CASO DI TERREMOTO
DURANTE IL TERREMOTO
Il rischio è rappresentato dal crollo della struttura e dalla caduta di mobili e
suppellettili, quindi:
⇒identificare i punti più “solidi” della struttura (struttura portante, architravi, vani
delle porte ed angoli in genere) e portarsi in prossimità di questi;
⇒allontanarsi da suppellettili (vetri, specchi, lampadari);
⇒eventualmente è opportuno proteggersi sotto il tavolo.
DOPO IL TERREMOTO
Dopo il terremoto i rischi sono di incendio, fughe di gas e deterioramento delle
condizioni igieniche, quindi:
⇒uscire per le vie di uscita di emergenza utilizzabili;
⇒non accendere fiammiferi o candele;
⇒controllare dall’odore se ci sono fughe di gas in questo caso aprire finestre
⇒eventualmente estinguere fuochi presenti.
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DURANTE UN TERREMOTO
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40. 25/11/2014
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DURANTE UN TERREMOTO
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DURANTE UN TERREMOTO
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41. 25/11/2014
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Antincendio
Estintore
Allarme
antincendio
Attacco
autopompa
Idrante
Naspo
Freccia
Cassetta di
medicazione
Freccia di emergenza antincendio
Barella di
primo soccorso
Uscita
di emergenza
Doccia
di emergenza
Segnaletica
Soccorso
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
Dott. Alessandro Angeloni
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