LA COSTITUZIONE ITALIANA In vigore dal 1 gennaio 1948.
La costituzione italiana è composta di 139 articoli ed  è divisa in quattro parti:  Principi fondamentali; Parte I: Diritti e doveri dei cittadini; Parte II: Ordinamento della repubblica; Disposizioni transitorie finali. LA  NOSTRA COSTITUZIONE
Costituzione della Repubblica Principi fondamentali Parte I Diritti e doveri del cittadino Titolo I: Rapporti civili Titolo II: Rapporti etico- sociali Titolo III: Rapporti economici Titolo IV: Rapporti politici Parte II  Ordinamento della Repubblica Titolo I: Parlamento Titolo II: Presidente della Repubblica Titolo III: Governo Titolo IV: Magistratura Titolo V: Regioni province e comuni Titolo  VI: Garanzie costituzionali Disposizioni transitorie e finali
Vengono fissati: forma di governo principio della sovranità popolare l’importanza del ruolo del lavoro all’interno  della società. Tutti i cittadini hanno uguali diritti,qualunque sia la loro condizione sociale. inoltre vige la libertà religiosa, viene promosso lo sviluppo sia culturale sia tecnologico, si rifiuta la guerra come strumento d’offesa. PRINCIPI FONDAMENTALI
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Questa parte è divisa in  titoli , che si differenziano tra loro per l’ambito in cui si esplicano Rapporti politici ( art. 13-28) Rapporti etico- sociali (art. 29-34) Rapporti economici ( art.35-47) Rapporti politici (art. 48-54)
In questa prima parte la Costituzione garantisce l’inviolabilità delle libertà individuali. Ognuno può manifestare le proprie idee pubblicamente non solo con la parola orale, ma anche tramite stampa o televisione, radio,… Tutti possono difendersi in giudizio con gli avvocati( e lo Stato deve garantirne uno a chi non può procurarselo).  Tutti hanno diritto di riunirsi, sono solo vietate le associazioni paramilitari e segrete.  Nessun cittadino può essere perquisito o arrestato senza motivo. In Italia è stata abolita la pena di morte. RAPPORTI CIVILI
Si afferma il ruolo della famiglia e l’uguaglianza dei coniugi. E’ dovere dei genitori occuparsi della crescita, istruzione e salute dei figli. Nel caso di incapacità di essi lo  Stato deve tutelare la normale crescita dei minori. La salute è un diritto fondamentale e lo Stato la deve garantire anche ai poveri.  La  scuola  è aperta a tutti. E’ previsto un esame per passare da un corso a quello successivo. RAPPORTI ETICO- SOCIALI
Lo Stato deve tutelare i diritti dei lavoratori. Il lavoratore ha diritto ad un salario adeguato rispetto alla quantità e qualità del proprio lavoro.  Tutela la donna lavoratrice e le riconosce pari diritti dell’uomo. Lo Stato garantisce anche la tutela del lavoro minorile con  speciali norme e assicura ai minori la parità di retribuzione. Stabilisce che l’iniziativa economica  è libera e il diritto allo sciopero si esercita solo nell’ambito di leggi che lo regolano. Riconosce la proprietà privata, ponendo però dei limiti per evitare il latifondismo. RAPPORTI ECONOMICI
RAPPORTI POLITICI In quest’ultima sezione,si stabiliscono il diritto di votare e di essere eletti, garantiti solo ai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età.  Il voto  personale è libero e segreto. I cittadini a cui sono affidate cariche pubbliche sono obbligate a adempirle. Si  stabilisce anche il dovere di pagare le tasse e di difendere la patria.
II PARTE: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA E’ divisa in sei titoli: Il Parlamento Il Presidente della Repubblica Il Governo La Magistratura Le Regioni, Province e comuni Garanzie costituzionali
IL PARLAMENTO Il Parlamento è l’organo legislativo ed è composto da due camere: il Senato ( 415 membri più alcuni senatori a vita) e la Camera dei Deputati (630 membri).E’ eletto dai cittadini. Tutti i maggiorenni eleggono la Camera dei Deputati; mentre il Senato è eletto dai cittadini che hanno dai 25 anni in su. Per la formazione delle leggi collaborano entrambe le camere. Una presenta la legge che, dopo essere stata visionata da una commissione, passa alla camera inversa. Questa la esamina articolo per articolo con una votazione finale.  Dopo essere stata approvata, viene promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese. Se le Camere parlamentari dichiarano l’urgenza della legge questa è pubblicata subito dopo la promulgazione, entrando in vigore quindici giorni dopo. Per annullare ( abrogare ) una legge si indice un  referendum  a cui possono partecipare tutti gli elettori della Camera dei Deputati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ eletto dal Parlamento e resta in carica per sette anni. In una Repubblica Parlamentare come l’Italia il Presidente  non esercita alcun potere ma rappresenta lo Stato.  Nelle Repubbliche Presidenziali come Francia e Stati Uniti invece il Presidente è capo dello Stato e del Consiglio.  In Italia l’odierno Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano. Egli ha il compito di controllare che i princìpi democratici della Costituzione vengano rispettati. Il Presidente prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione.
IL GOVERNO Il terzo titolo è diviso in tre sezioni: Il consiglio dei Ministri ,  La Pubblica Amministrazione  e  Gli Organi Ausiliari.   Il governo è l’organo esecutivo. E’ formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri che egli stesso ha scelto. Con le elezioni il popolo vota un partito e poi spetterà al Presidente della Repubblica eleggere il Presidente del Consiglio, che di solito è il leader del partito, ma non obbligatoriamente.  Acquista la pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto dal Parlamento un  voto di fiducia.  Il Presidente del Consiglio dirige il governo e ne è responsabile.  Avviene una  crisi di governo  quando il Presidente del Consiglio non ha più la fiducia del Parlamento.  Invece tra gli organi ausiliari ci sono: il Consiglio dell’Economia e del Lavoro,organo di consulenza delle Camere secondo le funzioni che gli sono state attribuite dalla legge,la Corte dei Conti esercita il controllo della legittimità sugli atti del  Governo.
LA MAGISTRATURA E’ l’organo a cui è affidato il potere giudiziario. Il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri membri sono eletti per due terzi dai magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento. Il Consiglio elegge poi un vice presidente tra i Parlamentari. I membri elettivi restano in carica quattro anni. I magistrati ordinari non possono essere sospesi dal servizio se non in seguito a una decisione del Consiglio superiore. L’autorità giudiziaria dispone della polizia giudiziaria.
COMUNI, PROVINCE E REGIONI La Repubblica riconosce agli enti locali di governarsi da sé. I Comuni, le Province, le Città metropolitane possono darsi leggi amministrative nei territori di propria competenza, le Regioni possono emanare leggi in qualunque materia che la Costituzione non riservi allo Stato. In Italia le regioni sono 20.
GARANZIE COSTITUZIONALI Quest’ultimo titolo è diviso in due sezioni:  la Corte Costituzionale e la Revisione della Costituzione. Nella prima si dichiara che la Corte costituzionale   è composta da quindici membri nominati dal Presidente della Repubblica, Parlamento e  Magistratura. I giudici sono eletti per nove anni e il presidente per tre soli. La Corte ha il compito di controllare che nel formare una legge si rispettino le altre già esistenti della Costituzione.  Invece, nella seconda sezione, si stabiliscono i parametri per la revisione dei vari articoli.
ARTICOLO 1 “ L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” Questo articolo sia quello che racchiude poi tutti gli altri; difatti si dice “ che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”  cioè il popolo governa in base a tutti gli altri articoli presenti nella  Costituzione.  E’ un articolo molto importante perché indica la forma di governo dell’Italia  ( Repubblica Democratica Parlamentare) e la base della sua  ricchezza, il lavoro. In una Repubblica Parlamentare come abbiamo già visto, il potere esecutivo appartiene al Parlamento, diviso in Senato e Camera dei Deputati. Simbolo dell’unità  italiana è il  Presidente della Repubblica che però non ha poteri effettivi. Il potere giudiziario appartiene alla magistratura e quello esecutivo al governo. Quest’ultimo è formato da Presidente del Consiglio e dai ministri. Il Presidente del Consiglio per ottenere i poteri deve avere la fiducia del Parlamento. Si dice anche:  “La sovranità appartiene al popolo”  infatti il popolo, anche se indirettamente, governa l’Italia eleggendo i propri rappresentanti in Parlamento.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” In questo articolo la Costituzione garantisce tutti i diritti inviolabili dell’uomo. Tra questi la libertà di stampa, di associazione, di parola e di pensiero. Quest’ultimo è fondamentale all’interno di uno Stato.  Dalla libertà nascono confronti, collaborazioni, scambi culturali, essenziali per la crescita sana di un Paese. ARTICOLO 2
“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Questo articolo vieta le discriminazioni verso chiunque, anche verso chi è di un’altra razza, religione, lingua, sesso, condizioni economiche e sociali. L’articolo stabilisce inoltre che è compito dello Stato fare sì che non accadano episodi di discriminazione anche perché il benessere psicologico è essenziale per svolgere qualsiasi lavoro. La Storia ci insegna che le discriminazioni hanno portato orrende conseguenze, fino ad arrivare a veri e propri genocidi. ARTICOLO 3
“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” ARTICOLO 3
 

Ppt Costituzione Renno

  • 1.
    LA COSTITUZIONE ITALIANAIn vigore dal 1 gennaio 1948.
  • 2.
    La costituzione italianaè composta di 139 articoli ed è divisa in quattro parti: Principi fondamentali; Parte I: Diritti e doveri dei cittadini; Parte II: Ordinamento della repubblica; Disposizioni transitorie finali. LA NOSTRA COSTITUZIONE
  • 3.
    Costituzione della RepubblicaPrincipi fondamentali Parte I Diritti e doveri del cittadino Titolo I: Rapporti civili Titolo II: Rapporti etico- sociali Titolo III: Rapporti economici Titolo IV: Rapporti politici Parte II Ordinamento della Repubblica Titolo I: Parlamento Titolo II: Presidente della Repubblica Titolo III: Governo Titolo IV: Magistratura Titolo V: Regioni province e comuni Titolo VI: Garanzie costituzionali Disposizioni transitorie e finali
  • 4.
    Vengono fissati: formadi governo principio della sovranità popolare l’importanza del ruolo del lavoro all’interno della società. Tutti i cittadini hanno uguali diritti,qualunque sia la loro condizione sociale. inoltre vige la libertà religiosa, viene promosso lo sviluppo sia culturale sia tecnologico, si rifiuta la guerra come strumento d’offesa. PRINCIPI FONDAMENTALI
  • 5.
    DIRITTI E DOVERIDEI CITTADINI Questa parte è divisa in titoli , che si differenziano tra loro per l’ambito in cui si esplicano Rapporti politici ( art. 13-28) Rapporti etico- sociali (art. 29-34) Rapporti economici ( art.35-47) Rapporti politici (art. 48-54)
  • 6.
    In questa primaparte la Costituzione garantisce l’inviolabilità delle libertà individuali. Ognuno può manifestare le proprie idee pubblicamente non solo con la parola orale, ma anche tramite stampa o televisione, radio,… Tutti possono difendersi in giudizio con gli avvocati( e lo Stato deve garantirne uno a chi non può procurarselo). Tutti hanno diritto di riunirsi, sono solo vietate le associazioni paramilitari e segrete. Nessun cittadino può essere perquisito o arrestato senza motivo. In Italia è stata abolita la pena di morte. RAPPORTI CIVILI
  • 7.
    Si afferma ilruolo della famiglia e l’uguaglianza dei coniugi. E’ dovere dei genitori occuparsi della crescita, istruzione e salute dei figli. Nel caso di incapacità di essi lo Stato deve tutelare la normale crescita dei minori. La salute è un diritto fondamentale e lo Stato la deve garantire anche ai poveri. La scuola è aperta a tutti. E’ previsto un esame per passare da un corso a quello successivo. RAPPORTI ETICO- SOCIALI
  • 8.
    Lo Stato devetutelare i diritti dei lavoratori. Il lavoratore ha diritto ad un salario adeguato rispetto alla quantità e qualità del proprio lavoro. Tutela la donna lavoratrice e le riconosce pari diritti dell’uomo. Lo Stato garantisce anche la tutela del lavoro minorile con speciali norme e assicura ai minori la parità di retribuzione. Stabilisce che l’iniziativa economica è libera e il diritto allo sciopero si esercita solo nell’ambito di leggi che lo regolano. Riconosce la proprietà privata, ponendo però dei limiti per evitare il latifondismo. RAPPORTI ECONOMICI
  • 9.
    RAPPORTI POLITICI Inquest’ultima sezione,si stabiliscono il diritto di votare e di essere eletti, garantiti solo ai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto personale è libero e segreto. I cittadini a cui sono affidate cariche pubbliche sono obbligate a adempirle. Si stabilisce anche il dovere di pagare le tasse e di difendere la patria.
  • 10.
    II PARTE: ORDINAMENTODELLA REPUBBLICA E’ divisa in sei titoli: Il Parlamento Il Presidente della Repubblica Il Governo La Magistratura Le Regioni, Province e comuni Garanzie costituzionali
  • 11.
    IL PARLAMENTO IlParlamento è l’organo legislativo ed è composto da due camere: il Senato ( 415 membri più alcuni senatori a vita) e la Camera dei Deputati (630 membri).E’ eletto dai cittadini. Tutti i maggiorenni eleggono la Camera dei Deputati; mentre il Senato è eletto dai cittadini che hanno dai 25 anni in su. Per la formazione delle leggi collaborano entrambe le camere. Una presenta la legge che, dopo essere stata visionata da una commissione, passa alla camera inversa. Questa la esamina articolo per articolo con una votazione finale. Dopo essere stata approvata, viene promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese. Se le Camere parlamentari dichiarano l’urgenza della legge questa è pubblicata subito dopo la promulgazione, entrando in vigore quindici giorni dopo. Per annullare ( abrogare ) una legge si indice un referendum a cui possono partecipare tutti gli elettori della Camera dei Deputati.
  • 12.
    IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA E’ eletto dal Parlamento e resta in carica per sette anni. In una Repubblica Parlamentare come l’Italia il Presidente non esercita alcun potere ma rappresenta lo Stato. Nelle Repubbliche Presidenziali come Francia e Stati Uniti invece il Presidente è capo dello Stato e del Consiglio. In Italia l’odierno Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano. Egli ha il compito di controllare che i princìpi democratici della Costituzione vengano rispettati. Il Presidente prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione.
  • 13.
    IL GOVERNO Ilterzo titolo è diviso in tre sezioni: Il consiglio dei Ministri , La Pubblica Amministrazione e Gli Organi Ausiliari. Il governo è l’organo esecutivo. E’ formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri che egli stesso ha scelto. Con le elezioni il popolo vota un partito e poi spetterà al Presidente della Repubblica eleggere il Presidente del Consiglio, che di solito è il leader del partito, ma non obbligatoriamente. Acquista la pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto dal Parlamento un voto di fiducia. Il Presidente del Consiglio dirige il governo e ne è responsabile. Avviene una crisi di governo quando il Presidente del Consiglio non ha più la fiducia del Parlamento. Invece tra gli organi ausiliari ci sono: il Consiglio dell’Economia e del Lavoro,organo di consulenza delle Camere secondo le funzioni che gli sono state attribuite dalla legge,la Corte dei Conti esercita il controllo della legittimità sugli atti del Governo.
  • 14.
    LA MAGISTRATURA E’l’organo a cui è affidato il potere giudiziario. Il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri membri sono eletti per due terzi dai magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento. Il Consiglio elegge poi un vice presidente tra i Parlamentari. I membri elettivi restano in carica quattro anni. I magistrati ordinari non possono essere sospesi dal servizio se non in seguito a una decisione del Consiglio superiore. L’autorità giudiziaria dispone della polizia giudiziaria.
  • 15.
    COMUNI, PROVINCE EREGIONI La Repubblica riconosce agli enti locali di governarsi da sé. I Comuni, le Province, le Città metropolitane possono darsi leggi amministrative nei territori di propria competenza, le Regioni possono emanare leggi in qualunque materia che la Costituzione non riservi allo Stato. In Italia le regioni sono 20.
  • 16.
    GARANZIE COSTITUZIONALI Quest’ultimotitolo è diviso in due sezioni: la Corte Costituzionale e la Revisione della Costituzione. Nella prima si dichiara che la Corte costituzionale è composta da quindici membri nominati dal Presidente della Repubblica, Parlamento e Magistratura. I giudici sono eletti per nove anni e il presidente per tre soli. La Corte ha il compito di controllare che nel formare una legge si rispettino le altre già esistenti della Costituzione. Invece, nella seconda sezione, si stabiliscono i parametri per la revisione dei vari articoli.
  • 17.
    ARTICOLO 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” Questo articolo sia quello che racchiude poi tutti gli altri; difatti si dice “ che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” cioè il popolo governa in base a tutti gli altri articoli presenti nella Costituzione. E’ un articolo molto importante perché indica la forma di governo dell’Italia ( Repubblica Democratica Parlamentare) e la base della sua ricchezza, il lavoro. In una Repubblica Parlamentare come abbiamo già visto, il potere esecutivo appartiene al Parlamento, diviso in Senato e Camera dei Deputati. Simbolo dell’unità italiana è il Presidente della Repubblica che però non ha poteri effettivi. Il potere giudiziario appartiene alla magistratura e quello esecutivo al governo. Quest’ultimo è formato da Presidente del Consiglio e dai ministri. Il Presidente del Consiglio per ottenere i poteri deve avere la fiducia del Parlamento. Si dice anche: “La sovranità appartiene al popolo” infatti il popolo, anche se indirettamente, governa l’Italia eleggendo i propri rappresentanti in Parlamento.
  • 18.
    La Repubblica riconoscee garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” In questo articolo la Costituzione garantisce tutti i diritti inviolabili dell’uomo. Tra questi la libertà di stampa, di associazione, di parola e di pensiero. Quest’ultimo è fondamentale all’interno di uno Stato. Dalla libertà nascono confronti, collaborazioni, scambi culturali, essenziali per la crescita sana di un Paese. ARTICOLO 2
  • 19.
    “ Tutti icittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Questo articolo vieta le discriminazioni verso chiunque, anche verso chi è di un’altra razza, religione, lingua, sesso, condizioni economiche e sociali. L’articolo stabilisce inoltre che è compito dello Stato fare sì che non accadano episodi di discriminazione anche perché il benessere psicologico è essenziale per svolgere qualsiasi lavoro. La Storia ci insegna che le discriminazioni hanno portato orrende conseguenze, fino ad arrivare a veri e propri genocidi. ARTICOLO 3
  • 20.
    “ Tutti icittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” ARTICOLO 3
  • 21.