La Costituzione italiana: una breve  presentazione Educazione alla cittadinanza
Quadro d’insieme Le  origini  della Costituzione I punti fermi della Costituzione Lo  Stato e le religioni La  famiglia I  tre poteri Come  nasce una legge Struttura del parlamento Il Presidente  della Repubblica
I diversi tipi di Costituzione Esistono Costituzioni consuetudinarie  e Costituzioni scritte: consuetudinaria  quando non esiste un documento in cui viene racchiusa la massima parte delle norme costituzionali, ma si hanno singole leggi che regolano solo particolari rapporti (esempio tipico: la Gran Bretagna).    Si ha una Costituzione  scritta  quando i valori e i principi alla base dello Stato e gli istituti fondamentali vengono consacrati in un documento
Costituzioni rigide e flessibili Una Costituzione  flessibile   non prevede alcun procedimento particolare  per la sua modifica che avviene attraverso leggi ordinarie.   Le Costituzioni  rigide   Richiedono procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale. procedimenti più complessi e gravosi di quelli previsti per le leggi ordinarie.
Costituzioni ottriate e votate:  Le Costituzioni concesse  o  ottriate  (dal francese octroyé) sono tipiche dei regimi monarchici. Si hanno quando il sovrano (assoluto), concede una Costituzione spesso costretto dalla pressione popolare. Tutte le Costituzioni emanate nell’800 sono Costituzioni concesse (come lo Statuto Albertino). Le Costituzioni votate  sono invece espresse dal basso e vengono redatte e approvate da rappresentanti del popolo, riuniti in Assemblee ad hoc, definite “Assemblee costituenti” (ad esempio, la Costituzione francese del 1875 e l’attuale Costituzione italiana).
Costituzione: scritta, rigida, votata e “programmatica” scritta  perché i princìpi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano sono conservati in un documento (il testo costituzionale). E’  rigida  perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall’articolo 138 della Costituzione.  Per evitare abusi del Parlamento E’  votata  perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all’Assemblea costituente (con forze politiche molto diverse) E’ una  Costituzione-programma  perché non si limita a “fotografare” la realtà esistente ma si prefigge l’obiettivo di modificarla.
Dallo Statuto Albertino… Caratteristiche: nel 1848 il sovrano Carlo Alberto  “concede” questo Statuto  quasi “costretto” dagli eventi… nel 1861 diventa la prima carta  costituzionale italiana E’ molto flessibile (non c’è un sistema di  garanzie, muta profondamente nel tempo) Vi sono elencati un limitato numero di diritti È una carta costituzionale tipica del periodo illuminista Viene “elargita” per “il buon cuore del Re” Non tanto perché sono riconosciuti i diritti
Alla Costituzione italiana: Il 2 giugno 1946 gli italiani scelgono, con un Referendum Risultato piuttosto controverso… Monarchia (>10 milioni) – Repubblica (>12 milioni) Viene eletta una Assemblea Costituente Che si suddivide in commissioni e sottocommissioni in proporzione alla consistenza dei gruppi politici presenti in Assemblea Il Progetto viene discusso in una Assemblea plenaria dal marzo 1947 Il Progetto risulta approvato dal 90% dei componenti il 22 dicembre 1947 entra in vigore il 1° Gennaio 1948 60 anni di Costituzione
Una Costituzione ampia,  in 139 articoli… PRINCIPI FONDAMENTALI  (artt. 1 - 12) Parte Prima:  DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  (13-54) Titolo I:  RAPPORTI CIVILI  (13-28) Titolo II:  RAPPORTI ETICO-SOCIALI  (29-34) Titolo III:  RAPPORTI ECONOMICI  (35-47) Titolo IV:  RAPPORTI POLITICI  (48-54) Parte Seconda:  ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  (55-139) Titolo I:  IL PARLAMENTO  (55-82) (suddiviso in due sezioni) Titolo II:  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  (83-91) Titolo III:  IL GOVERNO  (92-100) (suddiviso in tre sezioni) Titolo IV:  LA MAGISTRATURA  (101-113) (suddiviso in due sezioni) Titolo V:  LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI  (114-133) Titolo VI:  GARANZIE COSTITUZIONALI  (134-139) (suddiviso in due sezioni) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I Primi articoli 1: principio democratico della  sovranità popolare .  2: inviolabilità dei  diritti umani ,  3:  uguaglianza  dei cittadini davanti alla legge  4: sancisce il  diritto al lavoro 5: stabilisce l’unità e indivisibilità della  Repubblica .  6: tutela le  minoranze  linguistiche. 7: sancisce l’indipendenza reciproca  di Stato e Chiesa cattolica,  laicità   8: riconosce l’eguaglianza delle confessioni religiose 9:  tutela  il paesaggio e il patrimonio storico-artistico 10 e 11: sui rapporti tra ordinamento interno ed internazionale. l’Italia ripudia la guerra 12: descrive la Bandiera Italiana.
La famiglia
Cosa dice la Costituzione Art. 29.  La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.  Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.  Art. 30.  È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.  Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.  La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.  La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Modelli di famiglia In Europa troviamo 2 modelli di diritto di famiglia:  1) ordinamenti di  civil law  introdotti nei paesi occupati dalle truppe napoleoniche famiglia impostata sulla potestà paterna e maritale;  distinzione tra figli legittimi ed illegittimi;  matrimonio laico e civile (potere dello stato);  2) ordinamenti di  common law  dei paesi anglosassoni scarsità di normazione giuridica,  mancano regole su filiazione, obblighi dei genitori verso i figli natura  morale  più che giuridica della famiglia
società naturale fondata sul matrimonio (art.29) Le  riforme degli anni 70 -> la spinta dei movimenti sociali portano alla necessità di ridefinire in senso più democratico i ruoli familiari divorzio nel 1970 1975  Riforma del diritto di famiglia -> svolta paritaria: età al matrimonio portata a 18 anni per entrambi i coniugi; i coniugi hanno verso figli eguale diritti e doveri; si passa dalla separazione alla comunione dei beni;  non esistono più figli “illegittimi”; si afferma principio “prioritario interesse del minore”; si separano obblighi di mantenimento da quelli di cura ed educazione.
I figli nella famiglia Grazie alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell’infanzia (ratificata in Italia nel 1991) si è diffuso nel diritto nazionale e internazionale il  principio dell’interesse del minore   Negli anni 90 in tutti i paesi europei la patria potestà sui figli non spetta più al capofamiglia maschio ma è ripartita e esercitata tra i genitori. nei casi di separazione e divorzio si richiedono rapporti continuativi con entrambi i genitori Si va verso un maggiore  affidamento congiunto   e non più solo alternato.
Stato e religione Alcuni riferimenti storici: 313 d.C. Costantino concede l’editto di Milano libertà di professare la religione che si vuole 380 d.C. l’imperatore Teodosio - editto di Tessalonica  il Cristianesimo è la religione di Stato XVI secolo: riforma protestante – libera interpretazione 1648, Trattato di Westfalia si introduce il principio territorialistico: Rivoluzione francese:  inizia la separazione tra Chiesa e Stato
modelli di rapporto Stato e confessioni religiose: Modello confessionale:  lo Stato ha una religione ufficiale Modello laicista: non c’è nessuna religione posta in una specifica posizione prioritaria. Modello concordatario:  si sviluppano accordi singoli tra gli Stati e le confessioni religiose.
Le norme che riguardano la religione: Art. 2 Cost. (diritti inviolabili) Art. 3 Cost. (divieto di discriminazione) Art. 7 Cost. (rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica) Art. 8 Cost. (rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose in generale) Art. 19 Cost.(libertà religiosa) Art. 20 Cost. (tutela delle istituzioni e delle associazioni religiose) Art. 117, secondo comma, Cost. (competenza legislativa esclusiva) dello Stato in “materia” di religione.
L’art. 7 della Costituzione Art. 7: “ Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”  Sono quindi riconosciuti in tale formulazione: L’indipendenza e la sovranità  formale dei due ordini, quello statale e quello ecclesiastico: si riconosce la Chiesa come  soggetto sovrano  e la  diversità degli interessi che essa rappresenta I rapporti sono regolati dai  Patti Lateranensi . I Patti sono accordi tra lo Stato e la Chiesa “quasi internazionali”. La confessione cattolica è rappresentata da un vero e proprio Stato. Non è richiesta una riforma costituzionale ciò significa che è il principio pattizio (concordatario) ad essere inglobato nella Costituzione non l’oggetto dell’accordo.
L’art. 8 della Costituzione Art. 8: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”  E’ un regime differenziato  perché  : Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non sono ordini sovrani ma hanno  solo  il diritto di organizzarsi autonomamente a patto che si pongano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano I rapporti tra le confessioni e lo Stato sono regolati con legge dello Stato che ratifica un’intesa
La struttura del Parlamento Bicamerale  Camera dei Deputati  Senato della Repubblica Bicameralismo perfetto  parità di posizione sostanziale  tra le due Camere. Le differenze riguardano: Il collegamento del Senato con l’ordinamento regionale (art. 57 Cost.) La diversa età prescritta per l’elettorato attivo e passivo Il differente numero di componenti (315 senatori e 630 deputati, di cui 15 eletti nella circoscrizione estero). Montecitorio Pal. Madama
Composizione delle due Camere Ci sono senatori a vita  nominati  dal Presidente della Repubblica e tutti gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita. I deputati sono tutti  eletti  dal corpo elettorale. Ogni Regione ha almeno sette senatori tranne la V.d.Aosta che ne ha 1.  Può essere eletto chi ha compiuto 40 anni Può essere eletto chi ha compiuto 25 anni E’ elettore chi ha compiuto  25 anni È elettore chi ha compiuto 18 anni 315 membri 630 membri Senato della Repubblica Camera dei deputati
Come nasce una legge Consiste nella presentazione di un progetto di legge che DEVE essere composto di: Un testo articolato Una relazione di accompagnamento
Chi può presentare una legge Ciascun  deputato  e ciascun  senatore  (art. 71, primo comma) Il  Governo  (art. 71, primo comma) I  cittadini  (50 mila elettori ex art. 71, secondo comma) Le  Regioni  (art. 121, secondo comma) Il  CNEL  (art. 99)
La fase della promulgazione Il  progetto di legge  approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere diventa legge è inviato al  Presidente  per la promulgazione che è un atto che ne condiziona l’efficacia. Il Presidente della Repubblica svolge sulla legge un controllo formale (sulla regolarità del procedimento) e sostanziale (sulla legittimità della legge) Può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere  ma una sola volta
La pubblicazione La legge  approvata dalle Camere  e  promulgata  dal  Presidente della Repubblica  deve essere pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale . L’entrata in vigore della norma avviene generalmente  al termine del periodo di  vacatio legis  (di norma 15 gg)
Limiti alla revisione costituzionale Art. 139 Cost.: Forma repubblicana (limite esplicito) Limiti impliciti: Diritti inviolabili Repubblica una e indivisibile  (divieto di secessione o divisione del Paese)
Il Presidente della Repubblica Viene eletto dal: Parlamento in seduta comune  Senato e Camera integrato da 58 delegati regionali  (3 rappresentanti per ogni Regione  tranne la Valle d’Aosta con 1)
Deve essere-avere  (requisiti soggettivi) Cittadino italiano aver compiuto  50 anni Godere dei diritti civili e politici Vi sono incompatibilità con altre cariche
I tre poteri Legislativo Il Parlamento Camera e Senato Esecutivo Presidente del Consiglio I Ministri Giudiziario Magistratura
Il Governo Il Presidente della repubblica  In base alle votazioni Consulta le forze politiche e sceglie il Presidente del Consiglio (capo del Governo, Premier) Ministero1 Ministro segretari… Ministero2 Ministro segretari… Ministero3 Ministro segretari… Governo
Giurisdizione Civile Per le cause di lieve entità Giudice di pace  Ttribunale  Corte di Cassazione Cause di maggior gravità Tribunale  Corte d’Appello  Corte di Cassazione 1° grado 2° grado 3° grado Riguarda le questioni che possono sorgere tra i cittadini Litigi, attribuzioni, proprietà…
Giurisdizione Penale Per  reati  di lieve entità Giudice di pace  Tribunale  Corte di Cassazione Reati di maggior gravità Tribunale  Corte d’Appello  Corte di Cassazione Omicidi, stragi, sequestri.. Corte d’Assise  Corte d’Assise  Corte di Cassazione    d’Appello 1° grado 2° grado 3° grado Riguarda i reati che vanno contro i diritti personali, contro le leggi costituzionali, richiedono una  pena
Suddivisione dello stato Stato italiano Regioni Province Comuni
Presidente della Repubblica Dura in carica 7 anni  Può essere rieletto Per impedimenti temporanei gli subentra il Presidente del Senato Quando termina il suo mandato diventa senatore a vita
Le Funzioni del  Presidente della Repubblica Funzione di garanzia per lo Stato Ratifica le leggi, sceglie il 1° Ministro Rappresentanza esterna : Accredita i rappresentanti diplomatici Ratifica dei trattati internazionali Dichiarazione dello stato di guerra Visite ufficiali all’estero
Poteri del Presidente #2 Rispetto al corpo elettorale : Indizione della data delle votazioni Rispetto al Parlamento : Può nominare i 5 senatori a vita Invia Messaggi alla nazione Messaggi di rinvio Promulgazione delle leggi Convocazione straordinaria delle Camere Scioglimento anticipato delle Camere
Poteri del Presidente #3 In relazione al Governo Soluzione delle crisi di Governo Formazione del Governo ed incarico Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo alle Camere Emanazione degli atti normativi del Governo Concessione della grazia
E’ anche Presidente  di organi collegiali Presiede il Consiglio Supremo di Difesa Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
Norme transitorie  della Costituzione Legate alla casa Savoia Interdizione ai discendenti maschi Decadimento titoli nobiliari Situazioni legate al dopoguerra Definizione delle regioni
In attesa della  Costituzione Europea

Costituzione Italiana

  • 1.
    La Costituzione italiana:una breve presentazione Educazione alla cittadinanza
  • 2.
    Quadro d’insieme Le origini della Costituzione I punti fermi della Costituzione Lo Stato e le religioni La famiglia I tre poteri Come nasce una legge Struttura del parlamento Il Presidente della Repubblica
  • 3.
    I diversi tipidi Costituzione Esistono Costituzioni consuetudinarie e Costituzioni scritte: consuetudinaria quando non esiste un documento in cui viene racchiusa la massima parte delle norme costituzionali, ma si hanno singole leggi che regolano solo particolari rapporti (esempio tipico: la Gran Bretagna). Si ha una Costituzione scritta quando i valori e i principi alla base dello Stato e gli istituti fondamentali vengono consacrati in un documento
  • 4.
    Costituzioni rigide eflessibili Una Costituzione flessibile non prevede alcun procedimento particolare per la sua modifica che avviene attraverso leggi ordinarie. Le Costituzioni rigide Richiedono procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale. procedimenti più complessi e gravosi di quelli previsti per le leggi ordinarie.
  • 5.
    Costituzioni ottriate evotate: Le Costituzioni concesse o ottriate (dal francese octroyé) sono tipiche dei regimi monarchici. Si hanno quando il sovrano (assoluto), concede una Costituzione spesso costretto dalla pressione popolare. Tutte le Costituzioni emanate nell’800 sono Costituzioni concesse (come lo Statuto Albertino). Le Costituzioni votate sono invece espresse dal basso e vengono redatte e approvate da rappresentanti del popolo, riuniti in Assemblee ad hoc, definite “Assemblee costituenti” (ad esempio, la Costituzione francese del 1875 e l’attuale Costituzione italiana).
  • 6.
    Costituzione: scritta, rigida,votata e “programmatica” scritta perché i princìpi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano sono conservati in un documento (il testo costituzionale). E’ rigida perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall’articolo 138 della Costituzione. Per evitare abusi del Parlamento E’ votata perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all’Assemblea costituente (con forze politiche molto diverse) E’ una Costituzione-programma perché non si limita a “fotografare” la realtà esistente ma si prefigge l’obiettivo di modificarla.
  • 7.
    Dallo Statuto Albertino…Caratteristiche: nel 1848 il sovrano Carlo Alberto “concede” questo Statuto quasi “costretto” dagli eventi… nel 1861 diventa la prima carta costituzionale italiana E’ molto flessibile (non c’è un sistema di garanzie, muta profondamente nel tempo) Vi sono elencati un limitato numero di diritti È una carta costituzionale tipica del periodo illuminista Viene “elargita” per “il buon cuore del Re” Non tanto perché sono riconosciuti i diritti
  • 8.
    Alla Costituzione italiana:Il 2 giugno 1946 gli italiani scelgono, con un Referendum Risultato piuttosto controverso… Monarchia (>10 milioni) – Repubblica (>12 milioni) Viene eletta una Assemblea Costituente Che si suddivide in commissioni e sottocommissioni in proporzione alla consistenza dei gruppi politici presenti in Assemblea Il Progetto viene discusso in una Assemblea plenaria dal marzo 1947 Il Progetto risulta approvato dal 90% dei componenti il 22 dicembre 1947 entra in vigore il 1° Gennaio 1948 60 anni di Costituzione
  • 9.
    Una Costituzione ampia, in 139 articoli… PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1 - 12) Parte Prima: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (13-54) Titolo I: RAPPORTI CIVILI (13-28) Titolo II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI (29-34) Titolo III: RAPPORTI ECONOMICI (35-47) Titolo IV: RAPPORTI POLITICI (48-54) Parte Seconda: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (55-139) Titolo I: IL PARLAMENTO (55-82) (suddiviso in due sezioni) Titolo II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (83-91) Titolo III: IL GOVERNO (92-100) (suddiviso in tre sezioni) Titolo IV: LA MAGISTRATURA (101-113) (suddiviso in due sezioni) Titolo V: LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (114-133) Titolo VI: GARANZIE COSTITUZIONALI (134-139) (suddiviso in due sezioni) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 10.
    I Primi articoli1: principio democratico della sovranità popolare . 2: inviolabilità dei diritti umani , 3: uguaglianza dei cittadini davanti alla legge 4: sancisce il diritto al lavoro 5: stabilisce l’unità e indivisibilità della Repubblica . 6: tutela le minoranze linguistiche. 7: sancisce l’indipendenza reciproca di Stato e Chiesa cattolica, laicità 8: riconosce l’eguaglianza delle confessioni religiose 9: tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico 10 e 11: sui rapporti tra ordinamento interno ed internazionale. l’Italia ripudia la guerra 12: descrive la Bandiera Italiana.
  • 11.
  • 12.
    Cosa dice laCostituzione Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
  • 13.
    Modelli di famigliaIn Europa troviamo 2 modelli di diritto di famiglia: 1) ordinamenti di civil law introdotti nei paesi occupati dalle truppe napoleoniche famiglia impostata sulla potestà paterna e maritale; distinzione tra figli legittimi ed illegittimi; matrimonio laico e civile (potere dello stato); 2) ordinamenti di common law dei paesi anglosassoni scarsità di normazione giuridica, mancano regole su filiazione, obblighi dei genitori verso i figli natura morale più che giuridica della famiglia
  • 14.
    società naturale fondatasul matrimonio (art.29) Le riforme degli anni 70 -> la spinta dei movimenti sociali portano alla necessità di ridefinire in senso più democratico i ruoli familiari divorzio nel 1970 1975 Riforma del diritto di famiglia -> svolta paritaria: età al matrimonio portata a 18 anni per entrambi i coniugi; i coniugi hanno verso figli eguale diritti e doveri; si passa dalla separazione alla comunione dei beni; non esistono più figli “illegittimi”; si afferma principio “prioritario interesse del minore”; si separano obblighi di mantenimento da quelli di cura ed educazione.
  • 15.
    I figli nellafamiglia Grazie alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell’infanzia (ratificata in Italia nel 1991) si è diffuso nel diritto nazionale e internazionale il principio dell’interesse del minore Negli anni 90 in tutti i paesi europei la patria potestà sui figli non spetta più al capofamiglia maschio ma è ripartita e esercitata tra i genitori. nei casi di separazione e divorzio si richiedono rapporti continuativi con entrambi i genitori Si va verso un maggiore affidamento congiunto e non più solo alternato.
  • 16.
    Stato e religioneAlcuni riferimenti storici: 313 d.C. Costantino concede l’editto di Milano libertà di professare la religione che si vuole 380 d.C. l’imperatore Teodosio - editto di Tessalonica il Cristianesimo è la religione di Stato XVI secolo: riforma protestante – libera interpretazione 1648, Trattato di Westfalia si introduce il principio territorialistico: Rivoluzione francese: inizia la separazione tra Chiesa e Stato
  • 17.
    modelli di rapportoStato e confessioni religiose: Modello confessionale: lo Stato ha una religione ufficiale Modello laicista: non c’è nessuna religione posta in una specifica posizione prioritaria. Modello concordatario: si sviluppano accordi singoli tra gli Stati e le confessioni religiose.
  • 18.
    Le norme cheriguardano la religione: Art. 2 Cost. (diritti inviolabili) Art. 3 Cost. (divieto di discriminazione) Art. 7 Cost. (rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica) Art. 8 Cost. (rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose in generale) Art. 19 Cost.(libertà religiosa) Art. 20 Cost. (tutela delle istituzioni e delle associazioni religiose) Art. 117, secondo comma, Cost. (competenza legislativa esclusiva) dello Stato in “materia” di religione.
  • 19.
    L’art. 7 dellaCostituzione Art. 7: “ Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale” Sono quindi riconosciuti in tale formulazione: L’indipendenza e la sovranità formale dei due ordini, quello statale e quello ecclesiastico: si riconosce la Chiesa come soggetto sovrano e la diversità degli interessi che essa rappresenta I rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi . I Patti sono accordi tra lo Stato e la Chiesa “quasi internazionali”. La confessione cattolica è rappresentata da un vero e proprio Stato. Non è richiesta una riforma costituzionale ciò significa che è il principio pattizio (concordatario) ad essere inglobato nella Costituzione non l’oggetto dell’accordo.
  • 20.
    L’art. 8 dellaCostituzione Art. 8: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” E’ un regime differenziato perché : Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non sono ordini sovrani ma hanno solo il diritto di organizzarsi autonomamente a patto che si pongano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano I rapporti tra le confessioni e lo Stato sono regolati con legge dello Stato che ratifica un’intesa
  • 21.
    La struttura delParlamento Bicamerale Camera dei Deputati Senato della Repubblica Bicameralismo perfetto parità di posizione sostanziale tra le due Camere. Le differenze riguardano: Il collegamento del Senato con l’ordinamento regionale (art. 57 Cost.) La diversa età prescritta per l’elettorato attivo e passivo Il differente numero di componenti (315 senatori e 630 deputati, di cui 15 eletti nella circoscrizione estero). Montecitorio Pal. Madama
  • 22.
    Composizione delle dueCamere Ci sono senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e tutti gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita. I deputati sono tutti eletti dal corpo elettorale. Ogni Regione ha almeno sette senatori tranne la V.d.Aosta che ne ha 1. Può essere eletto chi ha compiuto 40 anni Può essere eletto chi ha compiuto 25 anni E’ elettore chi ha compiuto 25 anni È elettore chi ha compiuto 18 anni 315 membri 630 membri Senato della Repubblica Camera dei deputati
  • 23.
    Come nasce unalegge Consiste nella presentazione di un progetto di legge che DEVE essere composto di: Un testo articolato Una relazione di accompagnamento
  • 24.
    Chi può presentareuna legge Ciascun deputato e ciascun senatore (art. 71, primo comma) Il Governo (art. 71, primo comma) I cittadini (50 mila elettori ex art. 71, secondo comma) Le Regioni (art. 121, secondo comma) Il CNEL (art. 99)
  • 25.
    La fase dellapromulgazione Il progetto di legge approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere diventa legge è inviato al Presidente per la promulgazione che è un atto che ne condiziona l’efficacia. Il Presidente della Repubblica svolge sulla legge un controllo formale (sulla regolarità del procedimento) e sostanziale (sulla legittimità della legge) Può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere ma una sola volta
  • 26.
    La pubblicazione Lalegge approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale . L’entrata in vigore della norma avviene generalmente al termine del periodo di vacatio legis (di norma 15 gg)
  • 27.
    Limiti alla revisionecostituzionale Art. 139 Cost.: Forma repubblicana (limite esplicito) Limiti impliciti: Diritti inviolabili Repubblica una e indivisibile (divieto di secessione o divisione del Paese)
  • 28.
    Il Presidente dellaRepubblica Viene eletto dal: Parlamento in seduta comune Senato e Camera integrato da 58 delegati regionali (3 rappresentanti per ogni Regione tranne la Valle d’Aosta con 1)
  • 29.
    Deve essere-avere (requisiti soggettivi) Cittadino italiano aver compiuto 50 anni Godere dei diritti civili e politici Vi sono incompatibilità con altre cariche
  • 30.
    I tre poteriLegislativo Il Parlamento Camera e Senato Esecutivo Presidente del Consiglio I Ministri Giudiziario Magistratura
  • 31.
    Il Governo IlPresidente della repubblica In base alle votazioni Consulta le forze politiche e sceglie il Presidente del Consiglio (capo del Governo, Premier) Ministero1 Ministro segretari… Ministero2 Ministro segretari… Ministero3 Ministro segretari… Governo
  • 32.
    Giurisdizione Civile Perle cause di lieve entità Giudice di pace Ttribunale Corte di Cassazione Cause di maggior gravità Tribunale Corte d’Appello Corte di Cassazione 1° grado 2° grado 3° grado Riguarda le questioni che possono sorgere tra i cittadini Litigi, attribuzioni, proprietà…
  • 33.
    Giurisdizione Penale Per reati di lieve entità Giudice di pace Tribunale Corte di Cassazione Reati di maggior gravità Tribunale Corte d’Appello Corte di Cassazione Omicidi, stragi, sequestri.. Corte d’Assise Corte d’Assise Corte di Cassazione d’Appello 1° grado 2° grado 3° grado Riguarda i reati che vanno contro i diritti personali, contro le leggi costituzionali, richiedono una pena
  • 34.
    Suddivisione dello statoStato italiano Regioni Province Comuni
  • 35.
    Presidente della RepubblicaDura in carica 7 anni Può essere rieletto Per impedimenti temporanei gli subentra il Presidente del Senato Quando termina il suo mandato diventa senatore a vita
  • 36.
    Le Funzioni del Presidente della Repubblica Funzione di garanzia per lo Stato Ratifica le leggi, sceglie il 1° Ministro Rappresentanza esterna : Accredita i rappresentanti diplomatici Ratifica dei trattati internazionali Dichiarazione dello stato di guerra Visite ufficiali all’estero
  • 37.
    Poteri del Presidente#2 Rispetto al corpo elettorale : Indizione della data delle votazioni Rispetto al Parlamento : Può nominare i 5 senatori a vita Invia Messaggi alla nazione Messaggi di rinvio Promulgazione delle leggi Convocazione straordinaria delle Camere Scioglimento anticipato delle Camere
  • 38.
    Poteri del Presidente#3 In relazione al Governo Soluzione delle crisi di Governo Formazione del Governo ed incarico Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo alle Camere Emanazione degli atti normativi del Governo Concessione della grazia
  • 39.
    E’ anche Presidente di organi collegiali Presiede il Consiglio Supremo di Difesa Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
  • 40.
    Norme transitorie della Costituzione Legate alla casa Savoia Interdizione ai discendenti maschi Decadimento titoli nobiliari Situazioni legate al dopoguerra Definizione delle regioni
  • 41.
    In attesa della Costituzione Europea