LA COSTITUZIONELA COSTITUZIONE
è la legge fondamentale di uno Stato
stabilisce i PRINCIPIPRINCIPI
che devono regolare
l’attività di uno Stato
e tutte le sue leggi.
La Costituzione italianaCostituzione italiana è stata scritta dopo la seconda
guerra mondiale, quando l’Italia è stata liberata dal
Fascismo ed è diventata una Repubblica.
La nostra Costituzione è entrata in vigore
il 1° gennaio del 1948.
STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANASTRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI
FONDAMENTALI
1. PRINCIPIO DEMOCRATICO
2. INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
3. PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA
4. DIRITTO-DOVERE AL LAVORO
5. PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO
6. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
7-8 RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA
9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
10. TUTELA DEGLI STRANIERI
11. TUTELA DELLA PACE
12. LA BANDIERA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ART. 1 – 12ART. 1 – 12
ART. 13 – 54ART. 13 – 54
ART. 55 – 139ART. 55 – 139
PARTEPARTE
PRIMAPRIMA
PARTE
SECONDA
139 ARTICOLI139 ARTICOLI
I PRINCIPII PRINCIPI FONDAMENTALIFONDAMENTALI
Nei primi dodici articoli
sono contenuti i PRINCIPI che
stanno alla base della nostra
Costituzione.
IMPORTANTISSIMI, PRINCIPALI
SONO IL FONDAMENTO DELLA COSTITUZIONE
“L’Italia è una
RepubblicaRepubblica democraticademocratica,
fondata sul lavorolavoro.
La sovranità appartiene al
popolopopolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della
Costituzione”.
ARTICOLO 1ARTICOLO 1
“La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabilidiritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali dove si
svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei
doveri inderogabilidoveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale”.
ARTICOLO 2ARTICOLO 2
“Tutti i cittadinicittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali davanti alla leggeuguali davanti alla legge,
senza distinzionesenza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere glirimuovere gli
ostacoliostacoli di ordine economico e sociale, che
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
ARTICOLO 3ARTICOLO 3
“La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavorodiritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendono effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il doveredovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società”.
ARTICOLO 4ARTICOLO 4
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello stranierocondizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattatinorme e dei trattati
internazionaliinternazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilodiritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione per reati politici””.
ARTICOLO 10ARTICOLO 10
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello stranierocondizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattatinorme e dei trattati
internazionaliinternazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilodiritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione per reati politici””.
ARTICOLO 10ARTICOLO 10

Presentazione della costituzione

  • 1.
    LA COSTITUZIONELA COSTITUZIONE èla legge fondamentale di uno Stato stabilisce i PRINCIPIPRINCIPI che devono regolare l’attività di uno Stato e tutte le sue leggi.
  • 2.
    La Costituzione italianaCostituzioneitaliana è stata scritta dopo la seconda guerra mondiale, quando l’Italia è stata liberata dal Fascismo ed è diventata una Repubblica. La nostra Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.
  • 3.
    STRUTTURA DELLA COSTITUZIONEITALIANASTRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 1. PRINCIPIO DEMOCRATICO 2. INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI 3. PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA 4. DIRITTO-DOVERE AL LAVORO 5. PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO 6. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 7-8 RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA 9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 10. TUTELA DEGLI STRANIERI 11. TUTELA DELLA PACE 12. LA BANDIERA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ART. 1 – 12ART. 1 – 12 ART. 13 – 54ART. 13 – 54 ART. 55 – 139ART. 55 – 139 PARTEPARTE PRIMAPRIMA PARTE SECONDA 139 ARTICOLI139 ARTICOLI
  • 4.
    I PRINCIPII PRINCIPIFONDAMENTALIFONDAMENTALI Nei primi dodici articoli sono contenuti i PRINCIPI che stanno alla base della nostra Costituzione. IMPORTANTISSIMI, PRINCIPALI SONO IL FONDAMENTO DELLA COSTITUZIONE
  • 5.
    “L’Italia è una RepubblicaRepubblicademocraticademocratica, fondata sul lavorolavoro. La sovranità appartiene al popolopopolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. ARTICOLO 1ARTICOLO 1
  • 6.
    “La Repubblica riconoscee garantisce i diritti inviolabilidiritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabilidoveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. ARTICOLO 2ARTICOLO 2
  • 7.
    “Tutti i cittadinicittadinihanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla leggeuguali davanti alla legge, senza distinzionesenza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere glirimuovere gli ostacoliostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. ARTICOLO 3ARTICOLO 3
  • 8.
    “La Repubblica riconoscea tutti i cittadini il diritto al lavorodiritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il doveredovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. ARTICOLO 4ARTICOLO 4
  • 9.
    “L’ordinamento giuridico italianosi conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello stranierocondizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattatinorme e dei trattati internazionaliinternazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilodiritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione per reati politici””. ARTICOLO 10ARTICOLO 10
  • 10.
    “L’ordinamento giuridico italianosi conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello stranierocondizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattatinorme e dei trattati internazionaliinternazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilodiritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione per reati politici””. ARTICOLO 10ARTICOLO 10