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LO STATO ITALIANO
1. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO
1. Popolo = l’insieme delle persone legate da un rapporto di cittadinanza
2. Territorio=ambito territoriale delimitato da confini natuarli e/o politici
3. Sovranità = è il potere tripartito in potere legislativo, esecutivo e giudiziario affidato, secondo il
principio di separazione dei poteri di Montesquieu, ad organi indipendenti e separati al fine di
garantire un bilanciamento del potere ed controllo reciproco fra gli organi medesimi.
Nel libro XI de Lo spirito delle leggi del 1748, Montesquieu traccia la
teoria della separazione dei poteri. Partendo dalla considerazione che il
"potere assoluto corrompe assolutamente", l'autore analizza i tre generi di
poteri che vi sono in ogni Stato: il potere legislativo (fare le leggi),
il potere esecutivo (farle eseguire) e il potere giudiziario (giudicarne i
trasgressori). Condizione oggettiva per l'esercizio della libertà del
cittadino, è che questi tre poteri restino nettamente separati. La tesi
fondamentale - secondo Montesquieu - è che può dirsi libera solo quella
costituzione in cui nessun governante possa abusare del potere a lui
affidato. Per contrastare tale abuso bisogna far sì che "il potere arresti il
potere", cioè che i tre poteri fondamentali siano affidati a mani diverse,
in modo che ciascuno di essi possa impedire all'altro di esorbitare dai
suoi limiti e degenerare in tirannia.
La riunione di questi poteri nelle stesse mani, siano esse quelle del popolo o del despota,
annullerebbe la libertà perché annullerebbe quella "bilancia dei poteri" che costituisce l'unica
salvaguardia o "garanzia" costituzionale in cui risiede la libertà effettiva. "Una sovranità indivisibile
e illimitata è sempre tirannica".
2
L’ITALIA È UNA REPUBBLICA PARLAMENTARE DEMOCRATICA, SOCIALE E
REGIONALE
1. REPUBBLICA PARLAMENTARE
 Forma di governo
= modalità di distribuzione del potere fra gli organi fondamentali dello Stato e i rapporti intercorrenti fra loro
Monarchia1
(Greco: archè=comando; monos=unico)
=potere concentrato nelle mani di uno solo
Repubblica
(Latino: res publica = cosa pubblica)
= potere del popolo
1. Assoluta
2. Costituzionale
3. Parlamentare
1. Parlamentare
2. Presidenziale
3. Semipresidenziale
4. Direttoriale
Forma gi governo dello Stato italiano: REPUBBLICA PARLAMENTARE
 Il parlamento è votato direttamente dal popolo e ha un ruolo centrale nell’assetto degli equilibri
istituzionali2
 Rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo, in base al quale l’assemblea legislativa può far cadere
l’Esecutivo: il Governo elabora un programma politico3
sottoposto alla fiducia e, quindi, al controllo
del Parlamento
1
Tradizionalmente in relazione alla distinzione monarchia e repubblica si fa leva sulla elettività e la durata temporanea della carica di
Presidente della Repubblica, a fronte dell’ereditarietà e della durata a vita della monarchia. Si tratta tuttavia di un criterio empirico
2
Con istituzioni si intendono gli organi fondamentali, istituzionale = assetto ordinamentale di uno Stato, con riferimento ai suoi
organi o istituzioni
3
Il programma politico definisce l’indirizzo politico del Governo, ossia gli obiettivi e i fini ultimi dell’azione politica
3
 Il capo dello Stato o presidente della Repubblica è una figura separata dal capo del Governo e ha
una funzione di garanzia verso le parti politiche e di rappresentanza dell’unità nazionale, perciò
usualmente non ha forti poteri di influenza politica sulle istituzioni
 La repubblica parlamentare è fortemente condizionata dal sistema elettorale adottato e dal numero e
dalla tipologia dei partiti politici: in un Paese dove il sistema è maggioritario, anziché proporzionale,
e vige il bipartitismo, il Premier (=Primo Ministro o Capo del Governo o Presidente del Consiglio
dei Ministri) è anche leader del partito di maggioranza e la sua autorevolezza fa sì che si possa
parlare di governo parlamentare a preminenza del Presidente del Gabinetto4
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/storia/la_repubblica_italiana.html
ORGANI FONDAMENTALI DELLO STATO ITALIANO
ORGANI FUNZIONI
Parlamento Funzione o Potere legislativo
Governo Funzione o Potere esecutivo
Magistratura Funzione o Potere giudiziario
Presidente della Repubblica Garante della Costituzione e rappresentante
dell’Unità nazionale
4
Con l’espressione Gabinetto si fa riferimento al Governo o organo esecutivo. Il termine deriva dal nome di un piccolo locale
solitamente utilizzato per colloqui riservati; in un siffatto locale (cabinet ministers) il Re d'Inghilterra si consultava con i più fidati
collaboratori
4
Il popolo (titolare del potere o sovranità)
elegge
Rappresentanti del popolo
Esercitano il potere in rappresentanza
del popolo
Il Parlamento
elegge
Il Presidente della Repubblica
nomina
Il Governo
2. STATO DEMOCRATICO
 Forma di Stato
= l’atteggiarsi reciproco dei suoi elementi costitutivi; in particolare il rapporto fra governanti e governati/fra
popolo e organi dello Stato
A) Dal punto di vista dell’evoluzione storica
distinguiamo:
B) Dal punto di vista della distribuzione del
potere sul territorio distinguiamo:
1. Stato assoluto
2. Stato liberale
3. Stato democratico
forme di Stato estranee alla tradizione
liberal-democratica:
1. Stato totalitario o dittatoriale
2. Stato socialista
3. Stato confessionale
1. Stato unitario
2. Stato federale
3. Stato regionale
5
LO STATO DEMOCRATICO
ETIMOLOGIA (dal greco démos, ovvero popolo, e cràtos, ovvero potere; etimologicamente
significa "governo del popolo"
QUANDO NASCE A partire dagli inizi del '900 si va delineando un nuovo modo di regolare e
concepire il rapporto tra Stato e società civile che, tuttavia, affonda le sue
radici nella tradizione dello Stato liberale
DOVE NASCE Caratterizza la maggior parte degli Stati più ricchi del mondo: Europa, Nord
America e Giappone
CONTESTO STORICO-
ECONOMICO
Si tratta della forma di Stato democratico-pluralistico che si lega
 da un lato allo sviluppo del capitalismo e all'emergere di nuove
contraddizioni sociali (si veda ad es. la questione sociale)
 dall'altro all'estensione del suffragio e, in genere, dei diritti politici
anche ai ceti esclusi dallo Stato liberale
CARATTERISTICHE  modello in cui le decisioni vengono prese a maggioranza, attraverso
lo strumento della votazione (poichè in Parlamento ci sono interessi
contrastanti, è possibile prendere decisioni soltanto usando il
metodo della maggioranza)
 tutti hanno il diritto di voto (suffragio universale) (art.48 Cost.)
 si radicano nell'ordinamento giuridico diversi principi:
pluralistico, personalistico, solidaristico, egualitario
 si afferma poi il principio di partecipazione politica dei cittadini al
governo della cosa pubblica per il tramite di una rete di organismi
intermedi, tra i quali spiccano i partiti politici (art. 49 Cost.)5
 Costituzioni rigide, per modificarle occorre una procedura
aggravata (art. 138 Cost.)
 divisione dei poteri: alle tradizionali funzioni dello Stato si
5
Principio della democrazia partecipativa = la democrazia è quella forma di stato cratterizzata da una attiva partecipazione del
popolo alla vita politica del Paese
6
affiancano nuove attribuzioni; si delinea una funzione di indirizzo
politico, prendono corpo alcuni strumenti di garanzia
costituzionale come la funzione di revisione costituzionale e le Corti
costituzionali, si profilano nuovi soggetti dell'apparato autoritario
dello Stato dotati di indipendenza (autorità amministrative
indipendenti)
 la rappresentanza politica si arricchisce del costante rapporto tra
elettori ed eletti assicurato dai partiti e, dove questi si rivelino
insufficienti, dalla libera informazione e dalla risonanza
dell'opinione pubblica
 il consolidarsi del principio del pluralismo offre ai gruppi portatori
di interessi contrapposti la possibilità di confrontarsi nel rispetto del
metodo e delle regole democratiche. Il che, in altre parole, consente
alla maggioranza di governare nel rispetto dei diritti delle
minoranze
 Garanzia delle libertà positive: Nella seconda metà del XX secolo
si afferma progressivamente una concezione di libertà positiva che
comporta il ruolo attivo dello stato a favore della persona. Si
sostanzia in una serie di pretese di intervento dello stato nel campo
dell'assistenza, della previdenza, della sanità, della cultura. Di qui
l'elaborazione della categoria dei diritti sociali, consistenti
prevalentemente in pretese di una prestazione da parte dello stato6
EVOLUZIONE Stato sociale
Nei sistemi democratici vigenti esistono due formule democratiche:
DEMOCRAZIA INDIRETTA o rappresentativa DEMOCRAZIA DIRETTA o partecipativa
- Partiti politici (artt. 18 e 49 Cost.)
- Corpo elettorale
- Diritto di iniziativa legislativa popolare
- Diritto di petizione popolare
- Azioni popolari
- referendum
6
Uno degli aspetti fondamentali delle costituzioni moderne è la garanzia della persona nei confronti del potere politico, in modo tale
che l'individuo possa essere tutelato dalle interferenze e dalle violenze dell'autorità pubblica. La libertà dal potere statale è definita
come libertà negativa: comporta non solo la garanzia (la possibilità) di fare o non fare qualcosa, ma anche quella di non subire
interferenze dell'autorità nella propria sfera di libertà: libertà di opinione e di espressione, di credo religioso, di movimento, dagli
arresti immotivati. In senso ampio si può pensare alla esigenza di tutelate l'essenza della personalità umana. Tale esigenza di tutela
affonda le sue radici nella storia europea del XIII- XIX secolo, periodo in cui cresce tra la popolazione l'insofferenza per i poteri
pressoché assoluti del monarca e la discrezionalità dei giudici nell'emettere sentenze. Questa insofferenza è ben rappresentata dalla
Rivoluzione Francese
7
1. DEMOCRAZIA INDIRETTA O RAPPRESENTATIVA
1. Partiti politici (artt. 18 e 49 Cost.)
= associazioni7
di persone che condividono ideologie e interessi e che mirano ad esercitare una influenza
fondamentale sulla determinazione dell’indirizzo politico del Paese
Come associazioni sono organizzazioni collettive non riconosciute e pertanto dotate di autonomia
patrimoniale imperfetta, e ai sensi dell’art. 18 Cost., non possono:
- Assumere forma di associazione segreta
- Presentare caratteri di associazione militare
- Assumere simboli che possano confondesi con quelli di altri partiti o che riproducano immagini
religiose
- Ricostituire il partito fascista (XII Disposizione trans.)
Ai sensi dell’art. 49 Cost8
. i partiti politici concorrono a determinare la politica nazionale (politica deriva dal
greco polis = città-stato + tekne = arte/tecnica ovvero arte del governare; indica la scienza e tecnica, come
teoria e prassi, che ha per oggetto la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione dello stato e la
direzione della vita pubblica) con metodo democratico, cioè non tanto adottando una struttura interna da
consentire a tutti gli aderenti una eguale partecipazione all’attività di partito, quanto il divieto assoluto di del
ricorso a qualsiasi forma di violenza, fisica o morale, volta a imporre idee o scelte, nei confronti dei membri
del partito
Ad oggi i partiti che hanno ottenuto rappresentanza nel Parlamento Italiano sono:
 Partito Democratico (301 deputati e 113 senatori)
7
Articolo 18 Cost.: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
8
Articolo 49 Cost.: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
8
 Movimento 5 Stelle (91 deputati e 35 senatori)
 Forza Italia (50 deputati e 40 senatori)
 Nuovo Centrodestra (25 deputati e 29 senatori iscritti nel gruppo Area Popolare)
 Scelta Civica (20 deputati)
 Sinistra Ecologia Libertà (26 deputati e 5 senatori iscritti nel gruppo Sinistra Italiana)
 Lega Nord (15 deputati e 12 senatori)
 Conservatori e Riformisti (11 deputati e 8 senatori)
 Alternativa Libera (6 deputati)
 Democrazia Solidale (10 deputati e 3 senatori iscritti nel gruppo Per l'Italia)
 Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (10 deputati)
 Unione di Centro (6 deputati e 1 senatore iscritti nel gruppo Area Popolare)
 Popolari per l'Italia (1 senatore iscritto nel gruppo GAL)
 Partito Socialista Italiano (3 deputati e 3 senatori)
 Südtiroler Volkspartei (4 deputati e 2 senatori)
 Possibile (4 deputati iscritti al Gruppo Misto - Al-Possibile)
 Movimento X (1 senatrice)
 Movimento Associativo Italiani all'Estero (2 deputati e 1 senatore)
 Centro Democratico (3 deputati)
 Movimento per le Autonomie (2 senatori iscritti nel gruppo ALA)
 Veneto - Percorso Comune (2 deputati iscritti nel gruppo Alternativa Libera)
 L'Altra Europa con Tsipras (2 senatori nel gruppo Sinistra Italiana)
 Partito Autonomista Trentino Tirolese (1 deputato ed 1 senatore)
 Alleanza per l'Italia (1 deputato iscritto nel Gruppo Misto)
 Il Megafono - Lista Crocetta (1 senatore iscritto nel gruppo del PD)
 Italia dei Valori (1 deputato iscritto nel Gruppo Misto e 3 senatori)
 Moderati (1 deputato iscritto nel gruppo del PD e 1 senatore iscritto al gruppo GAL)
 Nuovo PSI (1 senatore iscritto nel gruppo GAL)
 Riformatori Sardi (1 deputato iscritto nel gruppo di SCpI)
 Stella Alpina (1 deputato iscritto nel gruppo misto - Minoranze Linguistiche)
 Unione Sudamericana Emigrati Italiani (1 deputata iscritta nel gruppo misto)
 Unione per il Trentino (1 deputato iscritto a Per l'Italia e 1 senatore iscritto nel gruppo Per le
Autonomie-PSI-MAIE)
 Union Valdôtaine (1 senatore iscritto nel gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE)
 Verdi del Sudtirolo (1 deputato iscritto nel gruppo di SEL)
 Libertà e Autonomia - Noi Sud (1 senatore iscritto al gruppo Conservatori e Riformisti)
 Alleanza Liberalpopolare (8 e 16 senatori)
 Fare! (4 deputati e 3 senatrici)
 Identità e Azione (2 deputati e 4 senatori)
 Futuro a Sinistra (2 deputati iscritti al gruppo Sinistra Italiana)
 Noi con Salvini (3 deputati iscritti al gruppo Lega Nord)
 La Puglia in Più (1 senatore iscritto al gruppo Misto)
 Liguria Civica (1 senatore iscritto al gruppo Misto)
 Alternativa per l'Italia (2 senatrici iscritti al gruppo GAL)
 Movimento Politico Libertas (1 senatore iscritto al gruppo GAL)
 Rivoluzione Cristiana (1 deputato iscritto al gruppo FI)
GAL = Gruppo Autonomie e Libertà
ALA = Alleanza Liberalpopolare-Autonomie
9
2. Corpo elettorale
= È l’insieme dei cittadini aventi diritto al voto
(Art. 48 Cost.)9
Il corpo elettorale gode dell’elettorato attivo,
ossia la capacità di votare.
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DI VOTO
I requisiti per l’elettorato
attivo sono:
1. Cittadinanza italiana
2. Maggiore età
Le caratteristiche del diritto di voto (= potere di scegliere i propri
rappresentanti):
1. Suffragio universale = sono ammessi al voto tutti,
senza distinzioni di carattere
economico, culturale o di
genere
2. Personalità del voto = il voto deve essere segnato
di proprio pugno
3. Uguaglianza del voto = il voto di ciascun elettore ha
il medesimo peso
4. Segretezza del voto = il voto è coperto da
anonimato
5. Libertà del voto = l’elettore non deve subire
coercizioni rispetto alle
proprie scelte
Il voto si configura anche come dovere civico, quindi non è un obbligo, bensì un dovere di solidarietà
politica. Ciascun cittadino deve contribuire alla scelta dei propri rappresentanti, secondo un principio di
democrazia partecipativa
9
Articolo 48: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge”
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2. DEMOCRAZIA DIRETTA O PARTECIPATIVA
1. DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA
= Il popolo può esercitare direttamente l’iniziativa legislativa proponendo al Parlamento, a mezzo di almeno
50.000 elettori, un progetto di legge redatto per articoli. Il Parlamento è tenuto a prendere in considerazione
tale progetto.
2. DIRITTO DI PETIZIONE POPOLARE
= attraverso tale istituto i cittadini possono portare a conoscenza delle Camere situazioni ed esigenze,
affinchè il Parlamento vi provveda attraverso lo strumento legislativo.
Ciascuna Camera, in merito a una petizione, può:
 tenerne conto
 archiviarla
 abbinarla ad un eventuale progetto di legge
 invitare il Governo a presentare un ddl in merito
3. AZIONI POPOLARI
= mediante questo istituto il cittadino può:
 sostituirsi alla rappresentanza legale dell’ente per la tutela di una situazione giuridica soggettiva che
fa parte del patrimonio dell’ente (azione suppletiva)
 agire nei confronti della pubblica amminsitrazione per far correggere una situazione di illegittimità
dalla medesima posta in essere (azione correttiva)
4. IL REFERENDUM
= richiesta fatta dal corpo elettorale di pronunciarsi in prima persona su una norma giuridica già emanata o
da emanarsi.
In base allo scopo i referendum si distinguono in diverse tipologie:
11
 confermativi: per richiedere il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa
entrare in vigore (art. 138 Cost. con riferimento al procedimento di revisione costituzionale);
 abrogativi: per abrogare una legge esistente o un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto
legislativo), che non sarà più vigente nell'ordinamento;
 territoriali: previsto obbligatoriamente per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni
(artt. 132 e 133 Cost.)
 locali: forme di consultazione che gli enti locali comunali e provinciali possono prevedere nei loro
statuti _ tipologie: consultivi, propositivi, abrogativi (art. 8 D.Lgs. 267/2000)
1. REFERENDUM ABROGATIVO
Articolo 75
“E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
FASI DESCRIZIONE
Iniziativa  500.000 elettori
 5 Consigli regionali
Raccolta delle firme La Corte di Cassazione ne dà annuncio nella G.U., i promotori
provvedono alla raccolta delle firme per proporre all'elettorato
"l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge", dove per legge si deve intendere una legge in
senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento
ordinario, e per "atto avente valore di legge" un decreto
legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di
urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento) o un decreto
legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare)
Deposito delle sottoscrizioni La raccolta di firme deve essere depositata entro il 30 settembre di
ogni anno presso l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di
Cassazione
Controllo di legittimità L’Ufficio centrale verifica la eventuale irregolarità della richiesta
ed eventualmente fissa un termine per sanarle ed entro il 15
dicembre emette ordinanza definitiva sulla legittimità
Controllo di legittimità costituzionale La Corte Costituzionale deve decidere entro il 10 febbraio se la
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richiesta è ammissibile
Indizione Una volta ammesso il referendum il Presidente della Repubblica
indice il referendum in una domenica compresa fra il 15 aprile e il
15 giugno
Votazione e scrutinio  Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono
partecipare alla votazione perché il referendum sia valido
e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del
quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi
diritto al voto (50% + 1).
 L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi (50% + 1).
Proclamazione dei risultati l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione
procede, dopo lo spoglio alla proclamazione ufficiale dei risultati:
 Risultato contrario all’abrogazione: ne viene data notizia
in G.U. e il medesimo referendum non può essere
riproposto prima che siano trascorsi 5 anni.
 Risultato favorevole all’abrogazione: il Presidente della
Repubblica con proprio decreto proclama l’avvenuta
abrogazione della legge a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione in G.U. o entro 60 gg. Dalla
pubblicazione (periodo stabilito in decreto per consentire
al parlamento di legiferare ed evitare vuoti normativi)
Leggi escluse dal referendum
abrogativo
 le leggi tributarie e di bilancio
 di amnistia e di indulto
 di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
 leggi costituzionali (abrogabili solo mediante il
procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost.
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2. REFERENDUM COSTITUZIONALE
Articolo 138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
Si tratta di un referendum confermativo con funzione oppositiva. La procedura aggravata ex art. 138
Cost., prevede che, per modificare la Costituzione o emanare una legge costituzionale, occorre:
1. una doppia votazione in ciascuna Camera
2. tra le due votazioni deve trascorrere un tempo non inferiore a n. 3 mesi
3. nella seconda votazione deve essere raggiunta
1. la maggioranza qualificata (il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ogni Camera), in tal
caso non può essere richiesto referendum;
oppure
2. la maggioranza assoluta (il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la Camera), in
tal caso possono domandare, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
referendum:
 1/5 dei membri di una Camera
 500.000 elettori
 5 Consigli regionali
Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della
consultazione, che deve avvenire in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di
indizione.
In questo tipo di referendum non è previsto un quorum (numero minimo di votanti affinché il referendum sia
valido). La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.
La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25
maggio 1970, n. 352.
14
Possibili esiti referendari:
 Il risultato del referendum è contrario all’approvazione: ne è data notizia sulla G.U. e la legge si
considera come non mai emanata
 Il risultato del referendum è favorevole, il Presidente della Repubblica deve provvedere, senza
indugio, alla promulgazione della legge.
ATTUALE REFERENDUM COSTITUZIONALE SOSPENSIVO:
http://www.ilpost.it/2016/05/23/referendum-ottobre/#steps_0
http://www.panorama.it/news/politica/senato-come-cambia-dieci-punti/#gallery-0=slide-4
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3. STATO REGIONALE
Si tratta di quella forma di Stato, in cui a determinate comunità territoriali, le REGIONI, vengono
riconosciute sfere di autonomia variamente articolate nel campo dell’amministrazione, della legislazione,
delle finanze, pur sempre nei limiti del carattere derivato dei loro ordinamenti.
Con l’articolo 5 Cost. il principio autonomistico del decentramento da modello
organizzativo è elevato a principio fondamentale dell’ordinamento
costituzionale.
a) Formazione: spinta centrifuga della sovranità (cd. decentramento) che porta alla
riconoscimento/creazione di enti territoriali autonomi intermedi rappresentativi delle comunità locali
(regioni, città metropolitane, province, comuni)
b) Fra stato centrale e regioni la costituzione stabilisce un riparto delle competenze legislative e
amministrative, ma non giurisdizionali.
Nell’ambito delle funzioni legislative: quanto alla tecnica del riparto, sono elencate le
materie di competenza dello Stato e la clausola residuale generale gioca a favore della
Regione10. Con legge costituzionale n.1/2001 viene data una nuova ripartizione delle
competenze legislative tra Stato e Regioni:
Competenza esclusiva
dello Stato
lo Stato ha una potestà legislativa predefinita: il nuovo
testo dell’art. 117 (art. 117, co. 2, Cost.) enumera, infatti,
le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello
Stato
N.B. Lo Stato può delegare alle Regioni le leggi di
attuazione delle leggi dello Stato: le Regioni legiferano
nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di
dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle
esigenze locali
Competenza concorrente Il nuovo testo dell’art. 117 enumera le materie oggetto di
potestà legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.): in
10
Precedentemente alla riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) erano previsti tre diversi tipi di potestà legislativa regionale:
competenza generale dello Stato, lo Stato aveva il potere di emanare leggi su tutte le materie in virtù della titolarità del potere
legislativo e del ruolo di tutela dell’”interesse nazionale”; competenza concorrente o ripartita, disciplinata, per quel che riguardava
le Regioni ad autonomia ordinaria, dal «vecchio» art. 117 Cost., che prevedeva un elenco tassativo di materie in cui allo Stato
spettava la normativa di principio e alle Regioni quella di dettaglio: cd. Leggi quadro; competenza integrativa-attuativa, disciplinata
dall’ultimo comma del «vecchio» art. 117 Cost., in cui le Regioni potevano emanare leggi che attuassero quelle ordinarie.
16
di Stato e regioni tali materie le Regioni legiferano con leggi vincolate al
rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello
Stato
Competenza residuale
delle regioni
le Regioni hanno una potestà legislativa potenzialmente
generale: il nuovo testo dell’art. 117 riserva alla potestà
legislativa regionale tutte le altre materie non comprese
nei due precedenti elenchi (art. 117, co. 4, Cost.), es. il
tursimo.
Nell’ambito delle funzioni amministrative: vige il principio di sussidiarietà verticale: i
Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle
popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro
bisogni. L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai
cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente
superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore
c) La Costituzione italiana riconosce l’esistenza di enti territoriali autonomi dotati di statuti11
d) Un organo statale è chiamato a risolvere i conflitti di competenza fra Stato/regioni e tra regioni/
regioni (Corte Costituzionale).
e) Il Senato non è tecnicamente rappresentativo delle regioni, ma l’elezione avviene su base
regionale (art. 53 Cost.), nel senso che le regioni costituiscono la maggiore circoscrizione nel cui
ambito si svolgono le operazioni elettorali. Ogni regione elegge un numero di senatori in proporzione
ai propri abitanti..
f) Partecipazione limitata alla formazione della volontà politica statale e, in particolare, alla
revisione della carta costituzione (elemento, questo, che secondo alcuni è quello dirimente nella
differenza fra stato federale stato regionale). In Italia: potere di iniziativa legislativa dei consigli
regionali (art. 121 cost.). Eventuale attivazione del referendum abrogativo (art. 75 cost.) e
costituzionale (art. 138 cost.). Coinvolgimento delle Regioni nella elezione del Presidente della
repubblica (art. 83 cost.).
11
Per statuto regionale si intende quel tipo di fonte del diritto che, in virtù del principio di autonomia, disciplina l’organizzazione
interna delle Regioni, indica i fini che l’ente intende perseguire e detta le regole fondamentali a cui essa dovrà attenersi nell’esercizio
della sua attività, «in armonia con la Costituzione». Attualmente, il procedimento di approvazione degli statuti delle Regioni ad
autonomia ordinaria non prevede più l’intervento del Parlamento in sede di approvazione e diversifica tale deliberazione da quelle
sulle altre leggi regionali, prevedendo che sia necessaria una doppia deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta
con un intervallo non inferiore a due mesi. La deliberazione statutaria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a scopi
meramente notiziali, al fine di fare decorrere i termini entro cui è possibile richiedere un referendum confermativo con funzione
oppositiva – non diversamente da quanto previsto all’art. 138 Cost. con riferimento al procedimento di revisione costituzionale –
mentre il Governo, da parte sua, può impugnare la deliberazione statutaria di fronte alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
pubblicazione della deliberazione consiliare. Tale sindacato da parte del giudice costituzionale, di cui al «nuovo» art. 127 Cost.,
costituisce attualmente l’unica forma di controllo preventivo di costituzionalità presente nel nostro ordinamento.
17
Articoli costituzionali di riferimento:
- Articolo 114 Cost.:
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
- Articolo 117 Cost.:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
18
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
- Articolo 118 Cost.:
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) eh) del secondo
comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Articoli di rivista:
 C.Aime, Lo Stato federale e lo Stato regionale, Rivista, 4 (1996)
Lo Stato federale e lo Stato regionale
di Carlo Aime
( questo articolo è stato pubblicato su Rivista, ed. Tramontana, n. 4, 1996 )
Da molti anni il tema delle riforme istituzionali costituisce uno degli argomenti di maggiore
interesse sia nell'ambito politico-istituzionale sia tra i costituzionalisti. E infatti sufficiente
ascoltare un dibattito televisivo per sentire, con sempre maggiore frequenza, argomenti come
le modifiche al sistema elettorale, il cambiamento delle modalità di elezione del Capo dello
Stato. la riforma dei poteri delle Camere e, complice anche una posizione molto radicale in
proposito espressa da un noto partito del nord Italia, il federalismo.
Anche gli studi della dottrina hanno subito l'influsso del dibattito politico, tanto che si assiste
sempre con maggiore frequenza a incontri, tavole rotonde, convegni, studi, pubblicazioni sul
tema delle riforme.
Si deve inoltre osservare che il tema delle riforme della Costituzione non è un argomento
solamente italiano, ma costituisce materia di dibattito in molti Stati europei. se si considera la
circostanza che, negli ultimi anni, sono state modificate, in modo anche radicale, le Costituzioni
19
della Germania (a seguito dell'unificazione), del Belgio (in modo sostanziale nel 1993) e,
limitatamente ad alcune parti. quelle della Spagna, del Portogallo e di altri Paesi europei. senza
contare il fatto che, con la svolta democratica avvenuta nell'est europeo dal 1989, si e assistito
a una amplissima serie di modifiche costituzionali anche in quei Paesi.
Il dibattito istituzionale italiano e, da alcuni anni. particolarmente forte sulle modalità
attraverso cui ridistribuire i poteri dello Stato, attribuendo maggiori competenze a livello
decentrato.
La scelta per il decentramento passa, al di là degli slogan e delle battute da campagna
elettorale. attraverso due modelli fondamentali a confronto: lo Stato regionale e lo Stato
federale.
E opportuno premettere subito che, diversamente da quanto si possa percepire dalle
dichiarazioni dei diversi leader politici o dai mezzi di informazione di massa, le differenze fra i
due modelli sono fortemente controverse fra gli studiosi di diritto costituzionale. Per questo
motivo e opportuno esaminare separatamente i due modelli e, successivamente, confrontarli
fra loro.
Lo Stato federale (dal latino foedus, legame. alleanza) costituisce una delle forme di Stato più
diffuse nel mondo: si ritiene, infatti, che siano almeno venti gli Stati federali presenti nel
mondo e che. date le notevoli dimensioni di alcuni di questi (si pensi agli USA, all'URSS prima
del suo scioglimento. ecc.) rappresentino circa il quaranta per cento della popolazione
mondiale esistente alla fine degli anni Ottanta (successivamente il dato e però stato
ridimensionato a seguito dello scioglimento sia, come appena accennato. dell'URSS, sia di altri
Stati. fra cui la Jugoslavia).
L'esistenza di un ampio numero di Stati federali rende estremamente difficile individuarne una
definizione unitaria, poichè esistono moltissime differenze storiche, economiche, normative fra
i diversi Stati.
Così, ad esempio, se consideriamo l'origine storica degli Stati federali, osserviamo che alcuni si
sono formati per associazione o integrazione di Stati indipendenti legati o da un vincolo
confederale (Stati Uniti. Svizzera) oppure da rapporti di sudditanza comuni. come nel caso
delle ex colonie i che, al momento dell'indipendenza, si sono fra loro federate(Australia.
Canada): al contrario, alcuni Stati si sono formati per dissociazione di uno Stato unitario,
suddiviso in entità di territorio dotate di autonomia (Austria, Germania almeno fino alla
cosiddetta riunificazione. Argentina, Brasile, Messico) o. infine, per scelte di trasformazione
istituzionale interna (si pensi al caso, per la verità isolato. del Belgio che. con la Costituzione
del 5 maggio 1993 si è trasformato da Stato regionale in Stato federale).
Allo stesso modo. se consideriamo altri aspetti, come ad esempio il riparto delle competenze
legislative. delle funzioni amministrative, del livello di partecipazione delle entità federate alla
formazione della volontà dello Stato federale. delle modalità attraverso cui viene attuato
il federalismo fiscale. si rileva una grandissima differenza fra i vari Stati federali (per una
analisi più accurata si rimanda alla bibilografia riportata a fine articolo).
Infine, non è assolutamente vera l'equazione, spesso proposta da alcune forze politiche.
secondo cui in uno Stato federale vi dovrebbe essere una forma di governo presidenziale.
Infatti, nei diversi Stati federali sono presenti tutte le forme di governo che caratterizzano lo
Stato democratico: la presidenziale (Stati Uniti). la semi-presidenziale (Austria) la
parlamentare (Australia, Belgio, Canada, Germania), la direttoriale (Svizzera). Questa serie di
osservazioni ci permette di affermare che non è possibile offrire una definizione unitaria di
Stato federale, non solo per la diversità delle singole esperienze storiche concrete dei vari
Stati. ma anche perché, all'interno di ogni Stato, vi sono delle oscillazioni costanti mediante
20
l'attribuzione di maggiori o minori poteri verso lo Stato federale o. in altri casi, verso gli Stati
appartenenti alla federazione, e tale situazione costituisce un aspetto tipico di queste forme di
Stato. A questo proposito possiamo citare l'esempio degli Stati Uniti in cui. per molti decenni,
si è assistito a un accentramento di poteri verso lo Sta-to federale centrale ma. nel periodo di
Reagan. si è invece riscontrato un tentativo, noto con il termine di New Federalism di dare
nuovo impulso al ruolo e ai poteri dei governi periferici (Reagan-Sanzone "The new federalsm".
New York. 1981).
In conclusione. l'espressione Stato federale indica realtà estremamente diverse fra di loro ed è
quindi scorretto individuare un modello chiaro e ben definito: tuttavia è possibile osservare
che, negli Stati federali moderni, è solitamente presente una Costituzione di tipo rigido la quale
prevede. accanto a un governo centrale a cui è attribuita una posizione preminente, l'esistenza
di governi locali contraddistinti da una propria autonomia politica, che partecipano, secondo
modalità differenti (ma, in quasi tutti i casi, in posizione subordinata). alla formazione e alla
determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo nazionale.
Lo Stato regionale
L'espressione "Stato regionale" viene intesa, dalla dottrina, secondo due diverse accezioni. a
seconda che riguardi una dimensione sovranazionale (come unione di gruppi di Stati aventi
affinità di tipo culturale. politico, economico) oppure. ed è questa che interessa in questa
sede, interna, nel senso di suddivisione di uno Sta-to. in precedenza centralizzato, in entità
caratterizzate da una loro autonomia. che può essere di tipo geografico. economico. culturale,
etnico, ecc.
È opportuno osservare che, come per il federalismo. anche per Io Stato regionale esistono, nel
mondo, forme fra loro diverse che si differenziano moltissimo per evoluzione storica, funzioni,
poteri. attribuzioni, con la conseguenza che non risulta possibile proporne una nozione
unitaria.
Ad esempio, sotto il profilo storico. in Italia il tentativo di dare allo Stato un ordinamento di
tipo regionale è stato, per la prima volta. proposto durante il Risorgimento (fra gli uomini che
maggiormente propugnarono questa visione possiamo ricordare Cavour, Mazzini, Minghetti):
successivamente è stato suggerito, nel periodo del primo dopoguerra. dal Partito popolare e
dal suo leader. Don Sturzo, e si è "concretizzato", attraverso i lavori dell'Assemblea
Costituente, con la redazione dell'art. 5 della Costituzione, mentre, in epoca più recente, "ha
preso corpo" con le riforme degli anni '70, che hanno conferito una maggiore autonomia alle
Regioni.
Anche in altri Stati europei l'evoluzione storica che ha portato all'attenzione dell'opinione
pubblica e politica il problema della "regionalizzazione" dello Stato si è mossa attraverso fasi
successive: ad esempio, in Spagna è stata sollevata al momento della formazione della
seconda Repubblica (193 i) e alla caduta del franchismo: in Francia nel corso della quarta
Repubblica, nell 969, a seguito di un referendum specifico in materia voluto dal generale De
Gaulle e. infine, all'inizio dell 980; nel Belgio alla fine dell 960, come processo per realizzare la
differenziazione fra le due comunità etniche e linguistiche (questo Stato ha però poi optato per
un sistema federale nel corso degli anni '90).
L'evoluzione storica evidenzia che il regionalismo non ha una lunga tradizione come il
federalismo (risalente alla fine del Settecento, con gli Stati Uniti), ma è molto più recente e, a
parte l'esperienza italiana e di pochi altri Paesi, ha iniziato ad avere unadiffusione marcata nei
contesto europeo solo alla fine degli anni '70. soprattutto con la suddivisione in nuove entità
territoriali, dotate di una certa autonomia, in alcuni Stati in precedenza molto centralizzati, Se
spostiamo la nostra attenzione sulle fonti da cui deriva la regionalizzazione dello Stato, è
21
possibile trovare sia Stati in cui tale previsione è indicata nella Costituzione (Italia), sia Stati in
cui le Regioni sono disciplinate da leggi ordinarie (Francia)
Lo stesso termine Regione è tutt'altro che univoco, poiché può indicare, in alcuni Stati, una
semplice circoscrizione (Gran Bretagna), in altri casi una Regione amministrativa (Francia,
Portogallo), in altri casi ancora una vera e propria Regione politica (Italia, Spagna, ecc.).
Inoltre la regionalizzazione di uno Stato può essere totale (Italia, Francia, ecc.) oppure essere
limitata ad alcune parti del territorio (si pensi alla Gran Bretagna, alla Finlandia o alla
Danimarca, dove ad alcune parti di territorio, come le isole Aalan per la Finlandia o la
Groenlandia per la Danimarca, sono attribuite forme particolari di autonomia).
Ne deriva che anche lo Stato regionale rappresenta una nozione tutt'altro che univoca, e anzi.
viene inteso in modo assai differente fra gli Stati moderni.
Considerazioni conclusive
Le considerazioni riportate evidenziano che non esistono dei modelli precisi e definiti di
federalismo o regionalismo, ma si tratta. in entrambi i casi, di espressioni al cui interno vengo
no rappresentate situazioni molto differenziate, sia sotto il profilo storico sia politico ed
economico.
L'esperienza dello Stato democratico moderno si è infatti sviluppata attraverso sistemi
istituzionali fra loro molto diversi, delimitati, ai due estremi, dalla confederazione di Stati (che
presuppone che non vi sia un vero e proprio Stato centrale), e dallo Stato centrale (in cui il
decentramento burocratico e periferico è assicurato da uffici statali periferici o da enti locali a
cui sono attribuiti limitati poteri di natura amministrativa).
Federalismo e regionalismo hanno però un importante punto in comune, costituito dal fatto di
essere. all'interno dei possibili modi attraverso cui si realizza Io Stato democratico moderno,
mezzi istituzionali attraverso cui si è cercato di attuare forme di decentramento e autonomia.
Lo Stato federale e lo Stato regionale. pur avendo origini storiche assai differenti ed essendo
percepiti, dalla gente, in modo molto diverso (lo Stato federale viene solitamente in teso come
un modo più forte di realizzare l'autonomia, mentre Io Stato regionale come una forma molto
più attenuata di autonomia) si differenziano tra loro, sotto un profilo strettamente giuridico,
per le modalità attraverso cui realizzano l'autonomia e la partecipazione.
Per quanto riguarda l'autonomia costituzionale. sia gli Stati federali sia quelli regionali hanno
un'autonomia derivata. poiché sono entrambi subordinati all'ordinamento generale dello Stato;
per quanto concerne, invece, l'autonomia intesa come garanzia costituzionale, questa è
presente negli Stati federali, ma può esservi anche in quelli regionali. quando vi sia
una normativa di natura costituzionale che ne disciplini organizzazione, poteri e autonomia
(come nel caso dell'art. 5 della no stra Costituzione o dell'art. 2 della Costituzione spagnola).
L'aspetto differenziale più marcato fra Stati federali e regionali è invece rappresentato dalle
competenze. poiché solita mente solo gli Stati federali hanno specifiche attribuzioni in materia
giurisdizionale oppure di ordine pubblico (non previsti invece per le Regioni).
Un ulteriore profilo di differenza è rappresentato dalla partecipazione.poiché, mentre non sono
previste forme istituzionali di rappresentanza delle Regioni (come. ad esempio,una specifica
Camera), esistono invece forme di rappresentanza istituzionale all'interno dello Stato federale
(si pensi al-la presenza di una specifica Camera che rappresenta gli interessi degli Stati della
federazione, come il Bundesrat in Germania).
22
In conclusione, Stato regionale e Stato federale sono entrambe manifestazioni di processi di
decentramento presenti in moltissimi Stati contemporanei e la scelta fra i due modelli non può
essere ricondotta solamente a ragioni di pura tecnica giuridica, ma piuttosto a considerazioni di
ordine sociale, economico, culturale, politico e geografico.
Infatti alcuni aspetti. quali l'esistenza tra la popolazione di un forte senso di appartenenza a
specifiche zone del territorio oppure all'intero Stato (il cosiddetto sentimento dell'unità
nazionale). la distribuzione più o meno omogenea della ricchezza tra le varie "parti" dello
Stato, la capacità degli stessi partiti politici di poter rappresentare gli interessi dello Stato nel
suo complesso oppure di essere rappresentanti di aspetti e privilegi strettamente locali.
finiscono per essere profili di valutazione decisivi nella decisione della forma dello Stato.
Non è certo un caso se in Italia si discute, ormai da anni, se riformare l'intero impianto
costituzionale oppure attribuire, nell'ambito della Costituzione già presente, più poteri e più
competenze, sia in termini di autonomia sia di partecipazione, alle Regioni.
*****
Sitografia:
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/storia/la_repubblica_italiana.html
http://www.ilpost.it/2016/05/23/referendum-ottobre/#steps_0
http://www.panorama.it/news/politica/senato-come-cambia-dieci-punti/#gallery-0=slide-4

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  • 1. 1 LO STATO ITALIANO 1. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 1. Popolo = l’insieme delle persone legate da un rapporto di cittadinanza 2. Territorio=ambito territoriale delimitato da confini natuarli e/o politici 3. Sovranità = è il potere tripartito in potere legislativo, esecutivo e giudiziario affidato, secondo il principio di separazione dei poteri di Montesquieu, ad organi indipendenti e separati al fine di garantire un bilanciamento del potere ed controllo reciproco fra gli organi medesimi. Nel libro XI de Lo spirito delle leggi del 1748, Montesquieu traccia la teoria della separazione dei poteri. Partendo dalla considerazione che il "potere assoluto corrompe assolutamente", l'autore analizza i tre generi di poteri che vi sono in ogni Stato: il potere legislativo (fare le leggi), il potere esecutivo (farle eseguire) e il potere giudiziario (giudicarne i trasgressori). Condizione oggettiva per l'esercizio della libertà del cittadino, è che questi tre poteri restino nettamente separati. La tesi fondamentale - secondo Montesquieu - è che può dirsi libera solo quella costituzione in cui nessun governante possa abusare del potere a lui affidato. Per contrastare tale abuso bisogna far sì che "il potere arresti il potere", cioè che i tre poteri fondamentali siano affidati a mani diverse, in modo che ciascuno di essi possa impedire all'altro di esorbitare dai suoi limiti e degenerare in tirannia. La riunione di questi poteri nelle stesse mani, siano esse quelle del popolo o del despota, annullerebbe la libertà perché annullerebbe quella "bilancia dei poteri" che costituisce l'unica salvaguardia o "garanzia" costituzionale in cui risiede la libertà effettiva. "Una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica".
  • 2. 2 L’ITALIA È UNA REPUBBLICA PARLAMENTARE DEMOCRATICA, SOCIALE E REGIONALE 1. REPUBBLICA PARLAMENTARE  Forma di governo = modalità di distribuzione del potere fra gli organi fondamentali dello Stato e i rapporti intercorrenti fra loro Monarchia1 (Greco: archè=comando; monos=unico) =potere concentrato nelle mani di uno solo Repubblica (Latino: res publica = cosa pubblica) = potere del popolo 1. Assoluta 2. Costituzionale 3. Parlamentare 1. Parlamentare 2. Presidenziale 3. Semipresidenziale 4. Direttoriale Forma gi governo dello Stato italiano: REPUBBLICA PARLAMENTARE  Il parlamento è votato direttamente dal popolo e ha un ruolo centrale nell’assetto degli equilibri istituzionali2  Rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo, in base al quale l’assemblea legislativa può far cadere l’Esecutivo: il Governo elabora un programma politico3 sottoposto alla fiducia e, quindi, al controllo del Parlamento 1 Tradizionalmente in relazione alla distinzione monarchia e repubblica si fa leva sulla elettività e la durata temporanea della carica di Presidente della Repubblica, a fronte dell’ereditarietà e della durata a vita della monarchia. Si tratta tuttavia di un criterio empirico 2 Con istituzioni si intendono gli organi fondamentali, istituzionale = assetto ordinamentale di uno Stato, con riferimento ai suoi organi o istituzioni 3 Il programma politico definisce l’indirizzo politico del Governo, ossia gli obiettivi e i fini ultimi dell’azione politica
  • 3. 3  Il capo dello Stato o presidente della Repubblica è una figura separata dal capo del Governo e ha una funzione di garanzia verso le parti politiche e di rappresentanza dell’unità nazionale, perciò usualmente non ha forti poteri di influenza politica sulle istituzioni  La repubblica parlamentare è fortemente condizionata dal sistema elettorale adottato e dal numero e dalla tipologia dei partiti politici: in un Paese dove il sistema è maggioritario, anziché proporzionale, e vige il bipartitismo, il Premier (=Primo Ministro o Capo del Governo o Presidente del Consiglio dei Ministri) è anche leader del partito di maggioranza e la sua autorevolezza fa sì che si possa parlare di governo parlamentare a preminenza del Presidente del Gabinetto4 http://www.treccani.it/scuola/lezioni/storia/la_repubblica_italiana.html ORGANI FONDAMENTALI DELLO STATO ITALIANO ORGANI FUNZIONI Parlamento Funzione o Potere legislativo Governo Funzione o Potere esecutivo Magistratura Funzione o Potere giudiziario Presidente della Repubblica Garante della Costituzione e rappresentante dell’Unità nazionale 4 Con l’espressione Gabinetto si fa riferimento al Governo o organo esecutivo. Il termine deriva dal nome di un piccolo locale solitamente utilizzato per colloqui riservati; in un siffatto locale (cabinet ministers) il Re d'Inghilterra si consultava con i più fidati collaboratori
  • 4. 4 Il popolo (titolare del potere o sovranità) elegge Rappresentanti del popolo Esercitano il potere in rappresentanza del popolo Il Parlamento elegge Il Presidente della Repubblica nomina Il Governo 2. STATO DEMOCRATICO  Forma di Stato = l’atteggiarsi reciproco dei suoi elementi costitutivi; in particolare il rapporto fra governanti e governati/fra popolo e organi dello Stato A) Dal punto di vista dell’evoluzione storica distinguiamo: B) Dal punto di vista della distribuzione del potere sul territorio distinguiamo: 1. Stato assoluto 2. Stato liberale 3. Stato democratico forme di Stato estranee alla tradizione liberal-democratica: 1. Stato totalitario o dittatoriale 2. Stato socialista 3. Stato confessionale 1. Stato unitario 2. Stato federale 3. Stato regionale
  • 5. 5 LO STATO DEMOCRATICO ETIMOLOGIA (dal greco démos, ovvero popolo, e cràtos, ovvero potere; etimologicamente significa "governo del popolo" QUANDO NASCE A partire dagli inizi del '900 si va delineando un nuovo modo di regolare e concepire il rapporto tra Stato e società civile che, tuttavia, affonda le sue radici nella tradizione dello Stato liberale DOVE NASCE Caratterizza la maggior parte degli Stati più ricchi del mondo: Europa, Nord America e Giappone CONTESTO STORICO- ECONOMICO Si tratta della forma di Stato democratico-pluralistico che si lega  da un lato allo sviluppo del capitalismo e all'emergere di nuove contraddizioni sociali (si veda ad es. la questione sociale)  dall'altro all'estensione del suffragio e, in genere, dei diritti politici anche ai ceti esclusi dallo Stato liberale CARATTERISTICHE  modello in cui le decisioni vengono prese a maggioranza, attraverso lo strumento della votazione (poichè in Parlamento ci sono interessi contrastanti, è possibile prendere decisioni soltanto usando il metodo della maggioranza)  tutti hanno il diritto di voto (suffragio universale) (art.48 Cost.)  si radicano nell'ordinamento giuridico diversi principi: pluralistico, personalistico, solidaristico, egualitario  si afferma poi il principio di partecipazione politica dei cittadini al governo della cosa pubblica per il tramite di una rete di organismi intermedi, tra i quali spiccano i partiti politici (art. 49 Cost.)5  Costituzioni rigide, per modificarle occorre una procedura aggravata (art. 138 Cost.)  divisione dei poteri: alle tradizionali funzioni dello Stato si 5 Principio della democrazia partecipativa = la democrazia è quella forma di stato cratterizzata da una attiva partecipazione del popolo alla vita politica del Paese
  • 6. 6 affiancano nuove attribuzioni; si delinea una funzione di indirizzo politico, prendono corpo alcuni strumenti di garanzia costituzionale come la funzione di revisione costituzionale e le Corti costituzionali, si profilano nuovi soggetti dell'apparato autoritario dello Stato dotati di indipendenza (autorità amministrative indipendenti)  la rappresentanza politica si arricchisce del costante rapporto tra elettori ed eletti assicurato dai partiti e, dove questi si rivelino insufficienti, dalla libera informazione e dalla risonanza dell'opinione pubblica  il consolidarsi del principio del pluralismo offre ai gruppi portatori di interessi contrapposti la possibilità di confrontarsi nel rispetto del metodo e delle regole democratiche. Il che, in altre parole, consente alla maggioranza di governare nel rispetto dei diritti delle minoranze  Garanzia delle libertà positive: Nella seconda metà del XX secolo si afferma progressivamente una concezione di libertà positiva che comporta il ruolo attivo dello stato a favore della persona. Si sostanzia in una serie di pretese di intervento dello stato nel campo dell'assistenza, della previdenza, della sanità, della cultura. Di qui l'elaborazione della categoria dei diritti sociali, consistenti prevalentemente in pretese di una prestazione da parte dello stato6 EVOLUZIONE Stato sociale Nei sistemi democratici vigenti esistono due formule democratiche: DEMOCRAZIA INDIRETTA o rappresentativa DEMOCRAZIA DIRETTA o partecipativa - Partiti politici (artt. 18 e 49 Cost.) - Corpo elettorale - Diritto di iniziativa legislativa popolare - Diritto di petizione popolare - Azioni popolari - referendum 6 Uno degli aspetti fondamentali delle costituzioni moderne è la garanzia della persona nei confronti del potere politico, in modo tale che l'individuo possa essere tutelato dalle interferenze e dalle violenze dell'autorità pubblica. La libertà dal potere statale è definita come libertà negativa: comporta non solo la garanzia (la possibilità) di fare o non fare qualcosa, ma anche quella di non subire interferenze dell'autorità nella propria sfera di libertà: libertà di opinione e di espressione, di credo religioso, di movimento, dagli arresti immotivati. In senso ampio si può pensare alla esigenza di tutelate l'essenza della personalità umana. Tale esigenza di tutela affonda le sue radici nella storia europea del XIII- XIX secolo, periodo in cui cresce tra la popolazione l'insofferenza per i poteri pressoché assoluti del monarca e la discrezionalità dei giudici nell'emettere sentenze. Questa insofferenza è ben rappresentata dalla Rivoluzione Francese
  • 7. 7 1. DEMOCRAZIA INDIRETTA O RAPPRESENTATIVA 1. Partiti politici (artt. 18 e 49 Cost.) = associazioni7 di persone che condividono ideologie e interessi e che mirano ad esercitare una influenza fondamentale sulla determinazione dell’indirizzo politico del Paese Come associazioni sono organizzazioni collettive non riconosciute e pertanto dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, e ai sensi dell’art. 18 Cost., non possono: - Assumere forma di associazione segreta - Presentare caratteri di associazione militare - Assumere simboli che possano confondesi con quelli di altri partiti o che riproducano immagini religiose - Ricostituire il partito fascista (XII Disposizione trans.) Ai sensi dell’art. 49 Cost8 . i partiti politici concorrono a determinare la politica nazionale (politica deriva dal greco polis = città-stato + tekne = arte/tecnica ovvero arte del governare; indica la scienza e tecnica, come teoria e prassi, che ha per oggetto la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione dello stato e la direzione della vita pubblica) con metodo democratico, cioè non tanto adottando una struttura interna da consentire a tutti gli aderenti una eguale partecipazione all’attività di partito, quanto il divieto assoluto di del ricorso a qualsiasi forma di violenza, fisica o morale, volta a imporre idee o scelte, nei confronti dei membri del partito Ad oggi i partiti che hanno ottenuto rappresentanza nel Parlamento Italiano sono:  Partito Democratico (301 deputati e 113 senatori) 7 Articolo 18 Cost.: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 8 Articolo 49 Cost.: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
  • 8. 8  Movimento 5 Stelle (91 deputati e 35 senatori)  Forza Italia (50 deputati e 40 senatori)  Nuovo Centrodestra (25 deputati e 29 senatori iscritti nel gruppo Area Popolare)  Scelta Civica (20 deputati)  Sinistra Ecologia Libertà (26 deputati e 5 senatori iscritti nel gruppo Sinistra Italiana)  Lega Nord (15 deputati e 12 senatori)  Conservatori e Riformisti (11 deputati e 8 senatori)  Alternativa Libera (6 deputati)  Democrazia Solidale (10 deputati e 3 senatori iscritti nel gruppo Per l'Italia)  Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (10 deputati)  Unione di Centro (6 deputati e 1 senatore iscritti nel gruppo Area Popolare)  Popolari per l'Italia (1 senatore iscritto nel gruppo GAL)  Partito Socialista Italiano (3 deputati e 3 senatori)  Südtiroler Volkspartei (4 deputati e 2 senatori)  Possibile (4 deputati iscritti al Gruppo Misto - Al-Possibile)  Movimento X (1 senatrice)  Movimento Associativo Italiani all'Estero (2 deputati e 1 senatore)  Centro Democratico (3 deputati)  Movimento per le Autonomie (2 senatori iscritti nel gruppo ALA)  Veneto - Percorso Comune (2 deputati iscritti nel gruppo Alternativa Libera)  L'Altra Europa con Tsipras (2 senatori nel gruppo Sinistra Italiana)  Partito Autonomista Trentino Tirolese (1 deputato ed 1 senatore)  Alleanza per l'Italia (1 deputato iscritto nel Gruppo Misto)  Il Megafono - Lista Crocetta (1 senatore iscritto nel gruppo del PD)  Italia dei Valori (1 deputato iscritto nel Gruppo Misto e 3 senatori)  Moderati (1 deputato iscritto nel gruppo del PD e 1 senatore iscritto al gruppo GAL)  Nuovo PSI (1 senatore iscritto nel gruppo GAL)  Riformatori Sardi (1 deputato iscritto nel gruppo di SCpI)  Stella Alpina (1 deputato iscritto nel gruppo misto - Minoranze Linguistiche)  Unione Sudamericana Emigrati Italiani (1 deputata iscritta nel gruppo misto)  Unione per il Trentino (1 deputato iscritto a Per l'Italia e 1 senatore iscritto nel gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE)  Union Valdôtaine (1 senatore iscritto nel gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE)  Verdi del Sudtirolo (1 deputato iscritto nel gruppo di SEL)  Libertà e Autonomia - Noi Sud (1 senatore iscritto al gruppo Conservatori e Riformisti)  Alleanza Liberalpopolare (8 e 16 senatori)  Fare! (4 deputati e 3 senatrici)  Identità e Azione (2 deputati e 4 senatori)  Futuro a Sinistra (2 deputati iscritti al gruppo Sinistra Italiana)  Noi con Salvini (3 deputati iscritti al gruppo Lega Nord)  La Puglia in Più (1 senatore iscritto al gruppo Misto)  Liguria Civica (1 senatore iscritto al gruppo Misto)  Alternativa per l'Italia (2 senatrici iscritti al gruppo GAL)  Movimento Politico Libertas (1 senatore iscritto al gruppo GAL)  Rivoluzione Cristiana (1 deputato iscritto al gruppo FI) GAL = Gruppo Autonomie e Libertà ALA = Alleanza Liberalpopolare-Autonomie
  • 9. 9 2. Corpo elettorale = È l’insieme dei cittadini aventi diritto al voto (Art. 48 Cost.)9 Il corpo elettorale gode dell’elettorato attivo, ossia la capacità di votare. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DI VOTO I requisiti per l’elettorato attivo sono: 1. Cittadinanza italiana 2. Maggiore età Le caratteristiche del diritto di voto (= potere di scegliere i propri rappresentanti): 1. Suffragio universale = sono ammessi al voto tutti, senza distinzioni di carattere economico, culturale o di genere 2. Personalità del voto = il voto deve essere segnato di proprio pugno 3. Uguaglianza del voto = il voto di ciascun elettore ha il medesimo peso 4. Segretezza del voto = il voto è coperto da anonimato 5. Libertà del voto = l’elettore non deve subire coercizioni rispetto alle proprie scelte Il voto si configura anche come dovere civico, quindi non è un obbligo, bensì un dovere di solidarietà politica. Ciascun cittadino deve contribuire alla scelta dei propri rappresentanti, secondo un principio di democrazia partecipativa 9 Articolo 48: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”
  • 10. 10 2. DEMOCRAZIA DIRETTA O PARTECIPATIVA 1. DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA = Il popolo può esercitare direttamente l’iniziativa legislativa proponendo al Parlamento, a mezzo di almeno 50.000 elettori, un progetto di legge redatto per articoli. Il Parlamento è tenuto a prendere in considerazione tale progetto. 2. DIRITTO DI PETIZIONE POPOLARE = attraverso tale istituto i cittadini possono portare a conoscenza delle Camere situazioni ed esigenze, affinchè il Parlamento vi provveda attraverso lo strumento legislativo. Ciascuna Camera, in merito a una petizione, può:  tenerne conto  archiviarla  abbinarla ad un eventuale progetto di legge  invitare il Governo a presentare un ddl in merito 3. AZIONI POPOLARI = mediante questo istituto il cittadino può:  sostituirsi alla rappresentanza legale dell’ente per la tutela di una situazione giuridica soggettiva che fa parte del patrimonio dell’ente (azione suppletiva)  agire nei confronti della pubblica amminsitrazione per far correggere una situazione di illegittimità dalla medesima posta in essere (azione correttiva) 4. IL REFERENDUM = richiesta fatta dal corpo elettorale di pronunciarsi in prima persona su una norma giuridica già emanata o da emanarsi. In base allo scopo i referendum si distinguono in diverse tipologie:
  • 11. 11  confermativi: per richiedere il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore (art. 138 Cost. con riferimento al procedimento di revisione costituzionale);  abrogativi: per abrogare una legge esistente o un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo), che non sarà più vigente nell'ordinamento;  territoriali: previsto obbligatoriamente per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni (artt. 132 e 133 Cost.)  locali: forme di consultazione che gli enti locali comunali e provinciali possono prevedere nei loro statuti _ tipologie: consultivi, propositivi, abrogativi (art. 8 D.Lgs. 267/2000) 1. REFERENDUM ABROGATIVO Articolo 75 “E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.” FASI DESCRIZIONE Iniziativa  500.000 elettori  5 Consigli regionali Raccolta delle firme La Corte di Cassazione ne dà annuncio nella G.U., i promotori provvedono alla raccolta delle firme per proporre all'elettorato "l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge", dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per "atto avente valore di legge" un decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento) o un decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare) Deposito delle sottoscrizioni La raccolta di firme deve essere depositata entro il 30 settembre di ogni anno presso l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione Controllo di legittimità L’Ufficio centrale verifica la eventuale irregolarità della richiesta ed eventualmente fissa un termine per sanarle ed entro il 15 dicembre emette ordinanza definitiva sulla legittimità Controllo di legittimità costituzionale La Corte Costituzionale deve decidere entro il 10 febbraio se la
  • 12. 12 richiesta è ammissibile Indizione Una volta ammesso il referendum il Presidente della Repubblica indice il referendum in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno Votazione e scrutinio  Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto (50% + 1).  L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (50% + 1). Proclamazione dei risultati l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione procede, dopo lo spoglio alla proclamazione ufficiale dei risultati:  Risultato contrario all’abrogazione: ne viene data notizia in G.U. e il medesimo referendum non può essere riproposto prima che siano trascorsi 5 anni.  Risultato favorevole all’abrogazione: il Presidente della Repubblica con proprio decreto proclama l’avvenuta abrogazione della legge a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. o entro 60 gg. Dalla pubblicazione (periodo stabilito in decreto per consentire al parlamento di legiferare ed evitare vuoti normativi) Leggi escluse dal referendum abrogativo  le leggi tributarie e di bilancio  di amnistia e di indulto  di autorizzazione a ratificare trattati internazionali  leggi costituzionali (abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost.
  • 13. 13 2. REFERENDUM COSTITUZIONALE Articolo 138 “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” Si tratta di un referendum confermativo con funzione oppositiva. La procedura aggravata ex art. 138 Cost., prevede che, per modificare la Costituzione o emanare una legge costituzionale, occorre: 1. una doppia votazione in ciascuna Camera 2. tra le due votazioni deve trascorrere un tempo non inferiore a n. 3 mesi 3. nella seconda votazione deve essere raggiunta 1. la maggioranza qualificata (il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ogni Camera), in tal caso non può essere richiesto referendum; oppure 2. la maggioranza assoluta (il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la Camera), in tal caso possono domandare, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, referendum:  1/5 dei membri di una Camera  500.000 elettori  5 Consigli regionali Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di indizione. In questo tipo di referendum non è previsto un quorum (numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido). La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli. La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  • 14. 14 Possibili esiti referendari:  Il risultato del referendum è contrario all’approvazione: ne è data notizia sulla G.U. e la legge si considera come non mai emanata  Il risultato del referendum è favorevole, il Presidente della Repubblica deve provvedere, senza indugio, alla promulgazione della legge. ATTUALE REFERENDUM COSTITUZIONALE SOSPENSIVO: http://www.ilpost.it/2016/05/23/referendum-ottobre/#steps_0 http://www.panorama.it/news/politica/senato-come-cambia-dieci-punti/#gallery-0=slide-4
  • 15. 15 3. STATO REGIONALE Si tratta di quella forma di Stato, in cui a determinate comunità territoriali, le REGIONI, vengono riconosciute sfere di autonomia variamente articolate nel campo dell’amministrazione, della legislazione, delle finanze, pur sempre nei limiti del carattere derivato dei loro ordinamenti. Con l’articolo 5 Cost. il principio autonomistico del decentramento da modello organizzativo è elevato a principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale. a) Formazione: spinta centrifuga della sovranità (cd. decentramento) che porta alla riconoscimento/creazione di enti territoriali autonomi intermedi rappresentativi delle comunità locali (regioni, città metropolitane, province, comuni) b) Fra stato centrale e regioni la costituzione stabilisce un riparto delle competenze legislative e amministrative, ma non giurisdizionali. Nell’ambito delle funzioni legislative: quanto alla tecnica del riparto, sono elencate le materie di competenza dello Stato e la clausola residuale generale gioca a favore della Regione10. Con legge costituzionale n.1/2001 viene data una nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni: Competenza esclusiva dello Stato lo Stato ha una potestà legislativa predefinita: il nuovo testo dell’art. 117 (art. 117, co. 2, Cost.) enumera, infatti, le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato N.B. Lo Stato può delegare alle Regioni le leggi di attuazione delle leggi dello Stato: le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali Competenza concorrente Il nuovo testo dell’art. 117 enumera le materie oggetto di potestà legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.): in 10 Precedentemente alla riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) erano previsti tre diversi tipi di potestà legislativa regionale: competenza generale dello Stato, lo Stato aveva il potere di emanare leggi su tutte le materie in virtù della titolarità del potere legislativo e del ruolo di tutela dell’”interesse nazionale”; competenza concorrente o ripartita, disciplinata, per quel che riguardava le Regioni ad autonomia ordinaria, dal «vecchio» art. 117 Cost., che prevedeva un elenco tassativo di materie in cui allo Stato spettava la normativa di principio e alle Regioni quella di dettaglio: cd. Leggi quadro; competenza integrativa-attuativa, disciplinata dall’ultimo comma del «vecchio» art. 117 Cost., in cui le Regioni potevano emanare leggi che attuassero quelle ordinarie.
  • 16. 16 di Stato e regioni tali materie le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato Competenza residuale delle regioni le Regioni hanno una potestà legislativa potenzialmente generale: il nuovo testo dell’art. 117 riserva alla potestà legislativa regionale tutte le altre materie non comprese nei due precedenti elenchi (art. 117, co. 4, Cost.), es. il tursimo. Nell’ambito delle funzioni amministrative: vige il principio di sussidiarietà verticale: i Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore c) La Costituzione italiana riconosce l’esistenza di enti territoriali autonomi dotati di statuti11 d) Un organo statale è chiamato a risolvere i conflitti di competenza fra Stato/regioni e tra regioni/ regioni (Corte Costituzionale). e) Il Senato non è tecnicamente rappresentativo delle regioni, ma l’elezione avviene su base regionale (art. 53 Cost.), nel senso che le regioni costituiscono la maggiore circoscrizione nel cui ambito si svolgono le operazioni elettorali. Ogni regione elegge un numero di senatori in proporzione ai propri abitanti.. f) Partecipazione limitata alla formazione della volontà politica statale e, in particolare, alla revisione della carta costituzione (elemento, questo, che secondo alcuni è quello dirimente nella differenza fra stato federale stato regionale). In Italia: potere di iniziativa legislativa dei consigli regionali (art. 121 cost.). Eventuale attivazione del referendum abrogativo (art. 75 cost.) e costituzionale (art. 138 cost.). Coinvolgimento delle Regioni nella elezione del Presidente della repubblica (art. 83 cost.). 11 Per statuto regionale si intende quel tipo di fonte del diritto che, in virtù del principio di autonomia, disciplina l’organizzazione interna delle Regioni, indica i fini che l’ente intende perseguire e detta le regole fondamentali a cui essa dovrà attenersi nell’esercizio della sua attività, «in armonia con la Costituzione». Attualmente, il procedimento di approvazione degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria non prevede più l’intervento del Parlamento in sede di approvazione e diversifica tale deliberazione da quelle sulle altre leggi regionali, prevedendo che sia necessaria una doppia deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta con un intervallo non inferiore a due mesi. La deliberazione statutaria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a scopi meramente notiziali, al fine di fare decorrere i termini entro cui è possibile richiedere un referendum confermativo con funzione oppositiva – non diversamente da quanto previsto all’art. 138 Cost. con riferimento al procedimento di revisione costituzionale – mentre il Governo, da parte sua, può impugnare la deliberazione statutaria di fronte alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare. Tale sindacato da parte del giudice costituzionale, di cui al «nuovo» art. 127 Cost., costituisce attualmente l’unica forma di controllo preventivo di costituzionalità presente nel nostro ordinamento.
  • 17. 17 Articoli costituzionali di riferimento: - Articolo 114 Cost.: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. - Articolo 117 Cost.: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
  • 18. 18 La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. - Articolo 118 Cost.: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) eh) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Articoli di rivista:  C.Aime, Lo Stato federale e lo Stato regionale, Rivista, 4 (1996) Lo Stato federale e lo Stato regionale di Carlo Aime ( questo articolo è stato pubblicato su Rivista, ed. Tramontana, n. 4, 1996 ) Da molti anni il tema delle riforme istituzionali costituisce uno degli argomenti di maggiore interesse sia nell'ambito politico-istituzionale sia tra i costituzionalisti. E infatti sufficiente ascoltare un dibattito televisivo per sentire, con sempre maggiore frequenza, argomenti come le modifiche al sistema elettorale, il cambiamento delle modalità di elezione del Capo dello Stato. la riforma dei poteri delle Camere e, complice anche una posizione molto radicale in proposito espressa da un noto partito del nord Italia, il federalismo. Anche gli studi della dottrina hanno subito l'influsso del dibattito politico, tanto che si assiste sempre con maggiore frequenza a incontri, tavole rotonde, convegni, studi, pubblicazioni sul tema delle riforme. Si deve inoltre osservare che il tema delle riforme della Costituzione non è un argomento solamente italiano, ma costituisce materia di dibattito in molti Stati europei. se si considera la circostanza che, negli ultimi anni, sono state modificate, in modo anche radicale, le Costituzioni
  • 19. 19 della Germania (a seguito dell'unificazione), del Belgio (in modo sostanziale nel 1993) e, limitatamente ad alcune parti. quelle della Spagna, del Portogallo e di altri Paesi europei. senza contare il fatto che, con la svolta democratica avvenuta nell'est europeo dal 1989, si e assistito a una amplissima serie di modifiche costituzionali anche in quei Paesi. Il dibattito istituzionale italiano e, da alcuni anni. particolarmente forte sulle modalità attraverso cui ridistribuire i poteri dello Stato, attribuendo maggiori competenze a livello decentrato. La scelta per il decentramento passa, al di là degli slogan e delle battute da campagna elettorale. attraverso due modelli fondamentali a confronto: lo Stato regionale e lo Stato federale. E opportuno premettere subito che, diversamente da quanto si possa percepire dalle dichiarazioni dei diversi leader politici o dai mezzi di informazione di massa, le differenze fra i due modelli sono fortemente controverse fra gli studiosi di diritto costituzionale. Per questo motivo e opportuno esaminare separatamente i due modelli e, successivamente, confrontarli fra loro. Lo Stato federale (dal latino foedus, legame. alleanza) costituisce una delle forme di Stato più diffuse nel mondo: si ritiene, infatti, che siano almeno venti gli Stati federali presenti nel mondo e che. date le notevoli dimensioni di alcuni di questi (si pensi agli USA, all'URSS prima del suo scioglimento. ecc.) rappresentino circa il quaranta per cento della popolazione mondiale esistente alla fine degli anni Ottanta (successivamente il dato e però stato ridimensionato a seguito dello scioglimento sia, come appena accennato. dell'URSS, sia di altri Stati. fra cui la Jugoslavia). L'esistenza di un ampio numero di Stati federali rende estremamente difficile individuarne una definizione unitaria, poichè esistono moltissime differenze storiche, economiche, normative fra i diversi Stati. Così, ad esempio, se consideriamo l'origine storica degli Stati federali, osserviamo che alcuni si sono formati per associazione o integrazione di Stati indipendenti legati o da un vincolo confederale (Stati Uniti. Svizzera) oppure da rapporti di sudditanza comuni. come nel caso delle ex colonie i che, al momento dell'indipendenza, si sono fra loro federate(Australia. Canada): al contrario, alcuni Stati si sono formati per dissociazione di uno Stato unitario, suddiviso in entità di territorio dotate di autonomia (Austria, Germania almeno fino alla cosiddetta riunificazione. Argentina, Brasile, Messico) o. infine, per scelte di trasformazione istituzionale interna (si pensi al caso, per la verità isolato. del Belgio che. con la Costituzione del 5 maggio 1993 si è trasformato da Stato regionale in Stato federale). Allo stesso modo. se consideriamo altri aspetti, come ad esempio il riparto delle competenze legislative. delle funzioni amministrative, del livello di partecipazione delle entità federate alla formazione della volontà dello Stato federale. delle modalità attraverso cui viene attuato il federalismo fiscale. si rileva una grandissima differenza fra i vari Stati federali (per una analisi più accurata si rimanda alla bibilografia riportata a fine articolo). Infine, non è assolutamente vera l'equazione, spesso proposta da alcune forze politiche. secondo cui in uno Stato federale vi dovrebbe essere una forma di governo presidenziale. Infatti, nei diversi Stati federali sono presenti tutte le forme di governo che caratterizzano lo Stato democratico: la presidenziale (Stati Uniti). la semi-presidenziale (Austria) la parlamentare (Australia, Belgio, Canada, Germania), la direttoriale (Svizzera). Questa serie di osservazioni ci permette di affermare che non è possibile offrire una definizione unitaria di Stato federale, non solo per la diversità delle singole esperienze storiche concrete dei vari Stati. ma anche perché, all'interno di ogni Stato, vi sono delle oscillazioni costanti mediante
  • 20. 20 l'attribuzione di maggiori o minori poteri verso lo Stato federale o. in altri casi, verso gli Stati appartenenti alla federazione, e tale situazione costituisce un aspetto tipico di queste forme di Stato. A questo proposito possiamo citare l'esempio degli Stati Uniti in cui. per molti decenni, si è assistito a un accentramento di poteri verso lo Sta-to federale centrale ma. nel periodo di Reagan. si è invece riscontrato un tentativo, noto con il termine di New Federalism di dare nuovo impulso al ruolo e ai poteri dei governi periferici (Reagan-Sanzone "The new federalsm". New York. 1981). In conclusione. l'espressione Stato federale indica realtà estremamente diverse fra di loro ed è quindi scorretto individuare un modello chiaro e ben definito: tuttavia è possibile osservare che, negli Stati federali moderni, è solitamente presente una Costituzione di tipo rigido la quale prevede. accanto a un governo centrale a cui è attribuita una posizione preminente, l'esistenza di governi locali contraddistinti da una propria autonomia politica, che partecipano, secondo modalità differenti (ma, in quasi tutti i casi, in posizione subordinata). alla formazione e alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo nazionale. Lo Stato regionale L'espressione "Stato regionale" viene intesa, dalla dottrina, secondo due diverse accezioni. a seconda che riguardi una dimensione sovranazionale (come unione di gruppi di Stati aventi affinità di tipo culturale. politico, economico) oppure. ed è questa che interessa in questa sede, interna, nel senso di suddivisione di uno Sta-to. in precedenza centralizzato, in entità caratterizzate da una loro autonomia. che può essere di tipo geografico. economico. culturale, etnico, ecc. È opportuno osservare che, come per il federalismo. anche per Io Stato regionale esistono, nel mondo, forme fra loro diverse che si differenziano moltissimo per evoluzione storica, funzioni, poteri. attribuzioni, con la conseguenza che non risulta possibile proporne una nozione unitaria. Ad esempio, sotto il profilo storico. in Italia il tentativo di dare allo Stato un ordinamento di tipo regionale è stato, per la prima volta. proposto durante il Risorgimento (fra gli uomini che maggiormente propugnarono questa visione possiamo ricordare Cavour, Mazzini, Minghetti): successivamente è stato suggerito, nel periodo del primo dopoguerra. dal Partito popolare e dal suo leader. Don Sturzo, e si è "concretizzato", attraverso i lavori dell'Assemblea Costituente, con la redazione dell'art. 5 della Costituzione, mentre, in epoca più recente, "ha preso corpo" con le riforme degli anni '70, che hanno conferito una maggiore autonomia alle Regioni. Anche in altri Stati europei l'evoluzione storica che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica e politica il problema della "regionalizzazione" dello Stato si è mossa attraverso fasi successive: ad esempio, in Spagna è stata sollevata al momento della formazione della seconda Repubblica (193 i) e alla caduta del franchismo: in Francia nel corso della quarta Repubblica, nell 969, a seguito di un referendum specifico in materia voluto dal generale De Gaulle e. infine, all'inizio dell 980; nel Belgio alla fine dell 960, come processo per realizzare la differenziazione fra le due comunità etniche e linguistiche (questo Stato ha però poi optato per un sistema federale nel corso degli anni '90). L'evoluzione storica evidenzia che il regionalismo non ha una lunga tradizione come il federalismo (risalente alla fine del Settecento, con gli Stati Uniti), ma è molto più recente e, a parte l'esperienza italiana e di pochi altri Paesi, ha iniziato ad avere unadiffusione marcata nei contesto europeo solo alla fine degli anni '70. soprattutto con la suddivisione in nuove entità territoriali, dotate di una certa autonomia, in alcuni Stati in precedenza molto centralizzati, Se spostiamo la nostra attenzione sulle fonti da cui deriva la regionalizzazione dello Stato, è
  • 21. 21 possibile trovare sia Stati in cui tale previsione è indicata nella Costituzione (Italia), sia Stati in cui le Regioni sono disciplinate da leggi ordinarie (Francia) Lo stesso termine Regione è tutt'altro che univoco, poiché può indicare, in alcuni Stati, una semplice circoscrizione (Gran Bretagna), in altri casi una Regione amministrativa (Francia, Portogallo), in altri casi ancora una vera e propria Regione politica (Italia, Spagna, ecc.). Inoltre la regionalizzazione di uno Stato può essere totale (Italia, Francia, ecc.) oppure essere limitata ad alcune parti del territorio (si pensi alla Gran Bretagna, alla Finlandia o alla Danimarca, dove ad alcune parti di territorio, come le isole Aalan per la Finlandia o la Groenlandia per la Danimarca, sono attribuite forme particolari di autonomia). Ne deriva che anche lo Stato regionale rappresenta una nozione tutt'altro che univoca, e anzi. viene inteso in modo assai differente fra gli Stati moderni. Considerazioni conclusive Le considerazioni riportate evidenziano che non esistono dei modelli precisi e definiti di federalismo o regionalismo, ma si tratta. in entrambi i casi, di espressioni al cui interno vengo no rappresentate situazioni molto differenziate, sia sotto il profilo storico sia politico ed economico. L'esperienza dello Stato democratico moderno si è infatti sviluppata attraverso sistemi istituzionali fra loro molto diversi, delimitati, ai due estremi, dalla confederazione di Stati (che presuppone che non vi sia un vero e proprio Stato centrale), e dallo Stato centrale (in cui il decentramento burocratico e periferico è assicurato da uffici statali periferici o da enti locali a cui sono attribuiti limitati poteri di natura amministrativa). Federalismo e regionalismo hanno però un importante punto in comune, costituito dal fatto di essere. all'interno dei possibili modi attraverso cui si realizza Io Stato democratico moderno, mezzi istituzionali attraverso cui si è cercato di attuare forme di decentramento e autonomia. Lo Stato federale e lo Stato regionale. pur avendo origini storiche assai differenti ed essendo percepiti, dalla gente, in modo molto diverso (lo Stato federale viene solitamente in teso come un modo più forte di realizzare l'autonomia, mentre Io Stato regionale come una forma molto più attenuata di autonomia) si differenziano tra loro, sotto un profilo strettamente giuridico, per le modalità attraverso cui realizzano l'autonomia e la partecipazione. Per quanto riguarda l'autonomia costituzionale. sia gli Stati federali sia quelli regionali hanno un'autonomia derivata. poiché sono entrambi subordinati all'ordinamento generale dello Stato; per quanto concerne, invece, l'autonomia intesa come garanzia costituzionale, questa è presente negli Stati federali, ma può esservi anche in quelli regionali. quando vi sia una normativa di natura costituzionale che ne disciplini organizzazione, poteri e autonomia (come nel caso dell'art. 5 della no stra Costituzione o dell'art. 2 della Costituzione spagnola). L'aspetto differenziale più marcato fra Stati federali e regionali è invece rappresentato dalle competenze. poiché solita mente solo gli Stati federali hanno specifiche attribuzioni in materia giurisdizionale oppure di ordine pubblico (non previsti invece per le Regioni). Un ulteriore profilo di differenza è rappresentato dalla partecipazione.poiché, mentre non sono previste forme istituzionali di rappresentanza delle Regioni (come. ad esempio,una specifica Camera), esistono invece forme di rappresentanza istituzionale all'interno dello Stato federale (si pensi al-la presenza di una specifica Camera che rappresenta gli interessi degli Stati della federazione, come il Bundesrat in Germania).
  • 22. 22 In conclusione, Stato regionale e Stato federale sono entrambe manifestazioni di processi di decentramento presenti in moltissimi Stati contemporanei e la scelta fra i due modelli non può essere ricondotta solamente a ragioni di pura tecnica giuridica, ma piuttosto a considerazioni di ordine sociale, economico, culturale, politico e geografico. Infatti alcuni aspetti. quali l'esistenza tra la popolazione di un forte senso di appartenenza a specifiche zone del territorio oppure all'intero Stato (il cosiddetto sentimento dell'unità nazionale). la distribuzione più o meno omogenea della ricchezza tra le varie "parti" dello Stato, la capacità degli stessi partiti politici di poter rappresentare gli interessi dello Stato nel suo complesso oppure di essere rappresentanti di aspetti e privilegi strettamente locali. finiscono per essere profili di valutazione decisivi nella decisione della forma dello Stato. Non è certo un caso se in Italia si discute, ormai da anni, se riformare l'intero impianto costituzionale oppure attribuire, nell'ambito della Costituzione già presente, più poteri e più competenze, sia in termini di autonomia sia di partecipazione, alle Regioni. ***** Sitografia: http://www.treccani.it/scuola/lezioni/storia/la_repubblica_italiana.html http://www.ilpost.it/2016/05/23/referendum-ottobre/#steps_0 http://www.panorama.it/news/politica/senato-come-cambia-dieci-punti/#gallery-0=slide-4