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News 04/SSL/2014
Rinviato al 16 maggio 2014 il pagamento premi assicurazione infortuni
ROMA – Con nota del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2014 si comunica che
sono stati rinviati al 16 maggio 2014 i termini per le imprese riguardanti il pagamento
di premi e contributi sull’assicurazione sugli infortuni.
La proroga della scadenza deriva dal provvedimento inserito nella Legge di stabilità
2014 Legge 27/12/2013 n. 147 che a partire dal 2014 ha tagliato i premi Inail di un
miliardo di euro, “con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici”.
“Di conseguenza, l’Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli
andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le
percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche
all’aggiornamento dei software gestionali”.
Il differimento della data di norma fissata al 16 febbraio, è stato stabilito quindi per
consentire alle imprese che effettuano il pagamento alla prima scadenza annuale e
in unica soluzione, di usufruire subito del bonus. E riguarda ”tutte le imprese
interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono
prima di tale data. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato”.
Fonte: quotidianosicurezza.it

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 gennaio 2014, n. 586 - Infortunio in itinere e domanda
tardiva: 6 mesi per la richiesta della causa di servizio
Per la tardiva domanda di equo indennizzo un lavoratore, infortunatosi nel tragitto
casa – lavoro, si era visto respingere la richiesta proprio a causa del fatto che la
stessa doveva essere presentata nei 6 mesi successivi all’evento.
Per la Cassazione a nulla sono valse le motivazioni dall’interessato secondo il quale,
avendo lo stessoacquisito con ritardo conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità
delle infermità conseguenti il sinistro, spettava all’Asl competente di dimostrare che
il termine per la domanda di indennizzo non dovesse far riferimento alla data
dell’evento, “essendo irragionevole ritenere che il dipendente debba presentare la
domanda appena abbia contratto la malattia”, come del resto stabilito dall’art. 36
del DPR 686/57.
La sentenza 586 del 14 gennaio 2014 della Cassazione civile, nel rigettare il ricorso
del lavoratore, ha richiamato il DPR 461/01*, secondo il quale , “ in caso di lesioni e/o
infermità derivanti dall’attività lavorativa, … sono previsti … due distinti procedimenti
e domande: la prima diretta a “fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di
servizio” delle lesioni o infermità (art. 4, comma 1); la seconda diretta ad ottenere
l’equo indennizzo, e dunque una precisa prestazione economica (art. 4, comma 6)”.
Nel caso esaminato “ricorre la prima ipotesi, quella cioè della domanda diretta a
fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio (infortunio in itinere)
delle lesioni e/o infermità contratte a causa dell’attività lavorativa svolta, per cui
viene stabilito chiaramente che la domanda “deve essere presentata dal
dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato l’evento dannoso o da
quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o
dell’aggravamento”.
Per la Cassazione, è chiaro che solo nel caso in cui “la conoscenza delle infermità o
lesioni non siano immediatamente percepibili al momento dell’evento dannoso, il
termine decorre dalla loro conoscenza, mentre laddove esse lo siano, il termine
decorre senz’altro dall’evento dannoso”. E per le obiettività traumatiche (fratture e
lesioni descritte nella cartella clinica di ingresso nel Pronto soccorso di accoglienza
nell’immediato post infortunio), il ricorrente non poteva che essere edotto sin dal
momento dell’incidente, “non dovendosi in questa fase prodromica (rispetto alla
richiesta delle connesse prestazioni economiche) discettare della gravità dei
postumi ma solo della sussistenza delle lesioni” **.
* Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione
del
comitato
per
le
pensioni
privilegiate
ordinarie).
** Cass. Penale 2891/90.
Fonte: quotidianosicurezza.it

Anfos ricorda scadenza 18 marzo 2014 per criteri formatore sicurezza lavoro
C’è tempo fino al 18 marzo 2014 per adeguarsi al Decreto interministeriale 6 marzo
2013 recante la disciplina dei nuovi requisiti per poter continuare a ricoprire il ruolo
di Formatore nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Ministero Lavoro, istituita commissione per conciliazione vita lavoro
Firmato dal Ministero del Lavoro un decreto con il quale viene istituita
una Commissione dedicata alla conciliazione vita e lavoro.
La commissione sarà coordinata dal vice ministro Maria Cecilia Guerra e da
rappresentanti di amministrazioni pubbliche, mondo scientifico accademico
ed entro maggio 2014 dovrà presentare proposte utili all’elaborazione di un futura
proposta di legge che si occupi delle condizioni di lavoro delle donne.
Fonte: quotidianosicurezza.it

Medici competenti e obbligo di comunicare l’acquisizione del requisito formativo
Com’è noto il c.3 del l’art. 38 del TU 81/08 pone fra i requisiti per lo svolgimento delle
funzioni di medico competente la partecipazione al programma di educazione
continua in medicina (ECM*) i cui crediti dovranno essere conseguiti nella misura
non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro”.
E ancora, il medico competente dovrà raggiungere, nell’ambito di ciascun piano
triennale, un totale di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% nella disciplina
“Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Il 31 dicembre 2013 si è concluso il ciclo triennale formativo 2011-2013, il 1° gennaio
scorso è iniziato il nuovo ciclo 2014-2016. A proposito dei relativi adempimenti
burocratici, la Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (Simlii),
con una recente circolare ricorda ai propri associati che con l’istituzione dell’elenco
nazionale dei Medici competenti** spetta a ciascuno di loro di comunicare
l’acquisizione del requisito formativo mediante l’invio della certificazione dell’Ordine
di appartenenza o di apposita autocertificazione.
Il DM del 2009 non indica perentori termini temporali, ma, si legge nella circolare,
“appare ragionevole ritenere che entro la fine del mese di gennaio o prima decade
del mese di febbraio 2014 i medici competenti possano essere in grado di inoltrare
l’apposita autocertificazione:
• al seguente indirizzo: Ministero della Salute, Dipartimento della sanità
pubblica e dell’innovazione, Ufficio II Igiene, Prevenzione e sicurezza del lavoro,
viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma, (e, pc. All’Ordine dei Medici competente
per territorio), oppure:
• via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dgprev@postacert.sanita.it.
Che succede ai medici competenti che non hanno raggiunto la quota di crediti
previsti per il piano formativo individuale 2011-2013? E coloro che avevano ottenuto
un incarico aziendale, decadono dallo stesso per mancanza di requisiti?
Risponde la circolare della Simlii: “è allo studio la proposta di dare la possibilità ai
professionisti sanitari (in genere, Nda) che si trovano in questa situazione, di
“recuperare i crediti mancanti nell’anno in corso, in sovrappiù rispetto ai crediti
previsti per l’attuale triennio (all’incirca 50 l’anno)”.Certo è che, nello specifico, per i
medici competenti che non posseggono la completa quota di crediti, la proposta
ventilata non farà cambiare le prescrizioni dell’art. 38 del TU, con tutte le
conseguenze, compresa la decadenza dall’incarico.Si deve tenere conto che sia in
materia di modalità di recupero che di definizione delle relative sanzioni, si dovranno
attendere le disposizioni dei singoli Ordini dei medici, che verranno dopo il 1° aprile
2014.A integrazione di quanto detto sopra, ecco la conclusione della circolare del
Ministero della salute del 28 gennaio (Adempimenti per il medico competente a
conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013):
“Il termine
per
provvedere
alla
trasmissione
della
certificazione
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dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che
l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità
del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a
tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere
necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la
cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto
al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.
La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto
conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso
posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it”.
Fonte:quotidianosicurezza.it

Credito d'imposta 35% per assunzioni qualificate
In vigore le regole di attuazione del credito di imposta per l'assunzione di personale
altamente qualificato. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico (emanato di concerto con il MEF), introdotto
dall'articolo 24 del Dl 83/2012 e contenenti misure per la crescita.
L'agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale
sostenuto per un periodo massimo di un anno e per un tetto annuale di 200 mila
euro.
Il credito d'imposta spetta, in particolare, a tutti i titolari di reddito di impresa e vale
per le assunzioni a tempo indeterminato, avvenute dopo il 22 giugno 2012, di
personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea
magistrale
in
discipline
di
ambito
tecnico-scientifico.
L'accesso all' agevolazione è inoltre concesso in regime «de minimis» alle startup
innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori
dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012.
Fonte:Puglia Impiego
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News ssl 4 2014

  • 1. News 04/SSL/2014 Rinviato al 16 maggio 2014 il pagamento premi assicurazione infortuni ROMA – Con nota del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2014 si comunica che sono stati rinviati al 16 maggio 2014 i termini per le imprese riguardanti il pagamento di premi e contributi sull’assicurazione sugli infortuni. La proroga della scadenza deriva dal provvedimento inserito nella Legge di stabilità 2014 Legge 27/12/2013 n. 147 che a partire dal 2014 ha tagliato i premi Inail di un miliardo di euro, “con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici”. “Di conseguenza, l’Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all’aggiornamento dei software gestionali”. Il differimento della data di norma fissata al 16 febbraio, è stato stabilito quindi per consentire alle imprese che effettuano il pagamento alla prima scadenza annuale e in unica soluzione, di usufruire subito del bonus. E riguarda ”tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato”. Fonte: quotidianosicurezza.it Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 gennaio 2014, n. 586 - Infortunio in itinere e domanda tardiva: 6 mesi per la richiesta della causa di servizio Per la tardiva domanda di equo indennizzo un lavoratore, infortunatosi nel tragitto casa – lavoro, si era visto respingere la richiesta proprio a causa del fatto che la stessa doveva essere presentata nei 6 mesi successivi all’evento. Per la Cassazione a nulla sono valse le motivazioni dall’interessato secondo il quale, avendo lo stessoacquisito con ritardo conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità delle infermità conseguenti il sinistro, spettava all’Asl competente di dimostrare che il termine per la domanda di indennizzo non dovesse far riferimento alla data dell’evento, “essendo irragionevole ritenere che il dipendente debba presentare la domanda appena abbia contratto la malattia”, come del resto stabilito dall’art. 36 del DPR 686/57.
  • 2. La sentenza 586 del 14 gennaio 2014 della Cassazione civile, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha richiamato il DPR 461/01*, secondo il quale , “ in caso di lesioni e/o infermità derivanti dall’attività lavorativa, … sono previsti … due distinti procedimenti e domande: la prima diretta a “fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio” delle lesioni o infermità (art. 4, comma 1); la seconda diretta ad ottenere l’equo indennizzo, e dunque una precisa prestazione economica (art. 4, comma 6)”. Nel caso esaminato “ricorre la prima ipotesi, quella cioè della domanda diretta a fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio (infortunio in itinere) delle lesioni e/o infermità contratte a causa dell’attività lavorativa svolta, per cui viene stabilito chiaramente che la domanda “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento”. Per la Cassazione, è chiaro che solo nel caso in cui “la conoscenza delle infermità o lesioni non siano immediatamente percepibili al momento dell’evento dannoso, il termine decorre dalla loro conoscenza, mentre laddove esse lo siano, il termine decorre senz’altro dall’evento dannoso”. E per le obiettività traumatiche (fratture e lesioni descritte nella cartella clinica di ingresso nel Pronto soccorso di accoglienza nell’immediato post infortunio), il ricorrente non poteva che essere edotto sin dal momento dell’incidente, “non dovendosi in questa fase prodromica (rispetto alla richiesta delle connesse prestazioni economiche) discettare della gravità dei postumi ma solo della sussistenza delle lesioni” **. * Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). ** Cass. Penale 2891/90. Fonte: quotidianosicurezza.it Anfos ricorda scadenza 18 marzo 2014 per criteri formatore sicurezza lavoro C’è tempo fino al 18 marzo 2014 per adeguarsi al Decreto interministeriale 6 marzo 2013 recante la disciplina dei nuovi requisiti per poter continuare a ricoprire il ruolo di Formatore nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro. Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 3. Ministero Lavoro, istituita commissione per conciliazione vita lavoro Firmato dal Ministero del Lavoro un decreto con il quale viene istituita una Commissione dedicata alla conciliazione vita e lavoro. La commissione sarà coordinata dal vice ministro Maria Cecilia Guerra e da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, mondo scientifico accademico ed entro maggio 2014 dovrà presentare proposte utili all’elaborazione di un futura proposta di legge che si occupi delle condizioni di lavoro delle donne. Fonte: quotidianosicurezza.it Medici competenti e obbligo di comunicare l’acquisizione del requisito formativo Com’è noto il c.3 del l’art. 38 del TU 81/08 pone fra i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM*) i cui crediti dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. E ancora, il medico competente dovrà raggiungere, nell’ambito di ciascun piano triennale, un totale di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”. Il 31 dicembre 2013 si è concluso il ciclo triennale formativo 2011-2013, il 1° gennaio scorso è iniziato il nuovo ciclo 2014-2016. A proposito dei relativi adempimenti burocratici, la Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (Simlii), con una recente circolare ricorda ai propri associati che con l’istituzione dell’elenco nazionale dei Medici competenti** spetta a ciascuno di loro di comunicare l’acquisizione del requisito formativo mediante l’invio della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione. Il DM del 2009 non indica perentori termini temporali, ma, si legge nella circolare, “appare ragionevole ritenere che entro la fine del mese di gennaio o prima decade del mese di febbraio 2014 i medici competenti possano essere in grado di inoltrare l’apposita autocertificazione: • al seguente indirizzo: Ministero della Salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Ufficio II Igiene, Prevenzione e sicurezza del lavoro, viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma, (e, pc. All’Ordine dei Medici competente per territorio), oppure: • via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dgprev@postacert.sanita.it. Che succede ai medici competenti che non hanno raggiunto la quota di crediti previsti per il piano formativo individuale 2011-2013? E coloro che avevano ottenuto un incarico aziendale, decadono dallo stesso per mancanza di requisiti? Risponde la circolare della Simlii: “è allo studio la proposta di dare la possibilità ai
  • 4. professionisti sanitari (in genere, Nda) che si trovano in questa situazione, di “recuperare i crediti mancanti nell’anno in corso, in sovrappiù rispetto ai crediti previsti per l’attuale triennio (all’incirca 50 l’anno)”.Certo è che, nello specifico, per i medici competenti che non posseggono la completa quota di crediti, la proposta ventilata non farà cambiare le prescrizioni dell’art. 38 del TU, con tutte le conseguenze, compresa la decadenza dall’incarico.Si deve tenere conto che sia in materia di modalità di recupero che di definizione delle relative sanzioni, si dovranno attendere le disposizioni dei singoli Ordini dei medici, che verranno dopo il 1° aprile 2014.A integrazione di quanto detto sopra, ecco la conclusione della circolare del Ministero della salute del 28 gennaio (Adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013): “Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale. La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it”. Fonte:quotidianosicurezza.it Credito d'imposta 35% per assunzioni qualificate In vigore le regole di attuazione del credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (emanato di concerto con il MEF), introdotto dall'articolo 24 del Dl 83/2012 e contenenti misure per la crescita. L'agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno e per un tetto annuale di 200 mila euro. Il credito d'imposta spetta, in particolare, a tutti i titolari di reddito di impresa e vale per le assunzioni a tempo indeterminato, avvenute dopo il 22 giugno 2012, di personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. L'accesso all' agevolazione è inoltre concesso in regime «de minimis» alle startup
  • 5. innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012. Fonte:Puglia Impiego
  • 6. innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012. Fonte:Puglia Impiego