1. News 17/SA/2014
Lunedì,11 agosto 2014
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
Nella settimana n°31 del 2014 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi sono state 93 (14 quelle inviate dal Ministero della
salute italiano).
L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende sei casi:
mercurio pesce spada sottovuoto e refrigerato dalla Francia; Listeria
monocytogenes in sgombro affumicato dalla Polonia; cadmio in colorante porpora
derivato da molluschi tipo murice (Bolinus brandaris) dall’Italia; ocratossina A in
pane biologico tedesco; presenza non autorizzata di progesterone in integratore
alimentare dalla Repubblica Ceca; residui di pesticidi (tebuconazolo e
triflossistrobina) in mango dal Pakistan.
Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un
intervento urgente troviamo: residui di pesticida (monocrotophos) in ciliegie dalla
Turchia; caratteristiche organolettiche alterate e rigonfiamento della confezione di
olive nere snocciolate in salamoia spagnole; mercurio in pesce spada congelato
(Xiphias gladius) dalle Seychelles; Salmonella typhimurium in carne di maiale
refrigerata spagnola; contenuto di solfiti troppo elevato in albicocche secche
provenienti dalla Turchia; mercurio in pesce spada (Xiphias gladius) dalla Spagna.
Tra i lotti respinti alle frontiere l’Italia segnala: migrazione di cromo e di nichel da
tappo per vino cinese; aflatossine in pistacchi sgusciati dall’Iran, attraverso la
Turchia; aflatossine in mandorla di albicocca dal Tagikistan, via Turchia; migrazione
di manganese da sbattitori per uova cinesi;
Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal
mercato, la Francia segnala un’allerta per alta presenza di Listeria monocytogenes
in gorgonzola da Italia; sempre la Francia ha emesso un’informativa che non implica
un intervento urgente, per Listeria monocytogenes in gorgonzola dolce da Italia.
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
2. Finanziamenti per marchi di qualità UE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Mipaaf del 4 luglio 2014che
definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la
valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità
dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE.
Di seguito una sintesi degli aspetti principali:
Oggetto
Il decreto ha per oggetto la concessione di contributi, nell’ambito delle aree
“Valorizzazione”, “Tutela, salvaguardia e vigilanza”, “Attività di sostegno del settore”,
per la realizzazione delle iniziative specificate.
Beneficiari
I soggetti che possono presentare istanza di contributo secondo punteggi di
priorità sono:
a) Organismi a carattere associativo che rappresentano i Consorzi di tutela
riconosciuti e che svolgono anche attività di coordinamento con i Consorzi di tutela
stessi;
b) Associazioni Temporanee di Impresa ( fra Consorzi di tutela e/o Organismi
associativi operanti nel settore dell’agroalimentare);
c) Consorzi di tutela riconosciuti
Requisiti dei soggetti richiedenti
I soggetti beneficiari debbono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e
strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell’iniziativa proposta, nonché
eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea
documentazione. Inoltre, devono presentare apposita autocertificazione.
I Consorzi e/o Organismi associativi che si associano in “Associazioni Temporanee di
Impresa” devono allegare all’unica istanza, un protocollo d’intesa da cui si
evincono gli accordi che regolano i rapporti interni. E’ facoltà dell’Amministrazione
revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all’ATI dovessero ritirarsi o
sottrarsi al protocollo d’intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento
del programma stesso.
Termini e modalità di presentazione
Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l’attuazione delle aree di
3. intervento devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, pena l’esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni
anno, in duplice copia.
Iter istruttorio e determinazione del contributo
La Commissione esaminatrice valuterà le proposte progettuali , attribuendo un
punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come
illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al decreto.
Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio
maggiore o uguale a 70 su 100.
Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi
presentati dagli organismi interessati non potranno superare l’importo massimo del
90% dell’importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più
basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Liquidazione e rendicontazione del contributo
Nell’erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull’importo
totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei
soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.
Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli
programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della
documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno
contenute in specifici decreti direttoriali.
Fonte:sicurezzaalimentare.it
Acque di irrigazione, quali criteri adottare
In seguito a recente opinione di Efsa su rischio norovirus e salmonella in piccoli frutti
(berries), l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha suggerito
l’adozione di Buone Prassi Agricole, Produttive ed Igieniche, al fine di controllare e
ridurre i rischi e patogeni eventualmente presenti in tutte le fasi della lavorazione del
prodotto.
Uno degli aspetti critici riguarda la gestione delle acque di irrigazione, che vanno
mantenute pulite e in grado di portare ad un prodotto finale edibile con una carica
microbica entro i limiti previsti dalla normativa UE armonizzata (Reg. CE 2073/2005).
In particolare, come marker di pulizia delle acque (anche rispetto a Salmonella e
Norovirus) va considerata la presenza di coliformi (indicatori di contaminazione
fecale). Entro tale regolamento, vi sono attualmente criteri microbiologici per E. coli
circa i campioni raccolti durante il processo di fabbricazione (n = 5, c = 2; m = 100
ufc / g e M = 1.000 ufc / g) per i cibi ready-to-eat pre-tagliati frutta e verdura
(Quarta gamma) così come per i succhi di frutta e verdura non pastorizzati.
4. Tuttavia, non è presente un criterio più ampio riferito alla Igiene di Processo(cd
Hygiene Criterion) oltre alla Igiene di Prodotto. Tale primo criterio di processo,
laddove opportunamente stabilito entro il reg. 2073, consente di determinare soglie
analitiche di contaminazione nelle varie fasi della filiera produttiva, al fine di
ottenere un prodotto finale sicuro.
Non esistendo- entro i riferimenti legali attuali- criteri microbiologici applicabili alla
produzione primaria, sta alla responsabilità del produttore validare le Buone Pratiche
Agricole e le Buone Pratiche Igieniche per la produzione dei piccoli frutti.
Vi sono invero alcune difficoltà pratiche.
- Mancanza di studi circa la presenza e livelli di coliformi nei frutti di bosco, con
relativa fatica ad individuare efficaci criteri di Igiene di Processo entro la produzione
primaria;
- I criteri di Igiene di processo non sono applicabili direttamente alla
produzione primaria , anche se possono essere utili per valutare la bontà delle
Buone Pratiche Agricole e le Buone Pratiche Igieniche;
- In base a diversi studi circa verdure a foglia verde, non vi è una chiara
correlazione tra contaminazione coliforme delle acque di irrigazione e
contaminazione del prodotto alla raccolta (Won et al. 2013). Nello studio in
questione i coliformi variavano da 0 a 104 per 100 ml[1].
In ogni caso,
- si riconosce che si possano adottare criteri congrui riferiti proprio alla Igiene di
Processo, che fungano da spia della bontà delle varie fasi del processo produttivo
-l’utilizzo di concimi e letame invecchiato meno di un anno è significativamente
predittiva della contaminazione fecale del prodotto, in base ad studi USA
(Mukherjee et al., 2004). Andrebbe quindi usato concime opportunamente trattato e
controllato.
- i rischi posti dall’acqua di irrigazione andrebbero minimizzati valutando
costantemente la qualità microbica dell’acqua (livelli di contaminazione fecale).
Questo deve includere controlli documentati circa tutte le possibili fonti di
contaminazione fecale umana ed animale, includendo possibili filtrazioni da campi
vicini.
- Il Manuale di Corretta Prassi Produttiva di Coldiretti già indica il grado di qualità
dell’acqua da utilizzare per le varie fasi del ciclo di vita del prodotto alimentare.
Sebbene per il lavaggio di prodotti destinati al consumo sia richiesta acqua di grado
potabile, come definita dalla direttiva (UE)98/83 circa la qualità delle acque
destinate a consumo umano, le acque di irrigazione non presentano limiti normativi
da rispettare in tal senso, in ragione anche dei tempi che intercorrono tra ultima
irrigazione e raccolta, ed in ragione delle capacità di sanificazione naturale presenti
a partire dagli agenti atmosferici (raggi UV in primis). La sopravvivenza e
5. conseguente presenza di salmonella e norovirus su piccoli frutti, è comunque-
stando ad Efsa- meno probabile che per le verdure a foglia verde.
- Per ridurre il rischio microbico relativo alle acque di irrigazione, si raccomanda che
i sistemi di acqua siano ispezionati periodicamentecompresa la fonte di acqua, il
sistema di distribuzione, le strutture e attrezzature. A seconda del tipo di fonte
d'acqua e metodo di irrigazione, un campionamento microbico a frequenze diverse
può essere raccomandato. Non c'è accordo ampio per quanto riguarda le linee
guida microbiologiche dovranno essere stabilite per l'acqua di irrigazione ma
dovrebbero essere preferibilmente basata sulla valutazione del rischio, come
raccomandato nei documenti dell'OMS .
Un esempio di applicazione è da ricercarsi negli orientamenti sull’acqua di
irrigazione australiani e puo 'variare a seconda del tempo tra irrigazione e raccolto
e il tipo di metodo di irrigazione (Fonseca et al, 2011;. Ottoson et al, 2011). Nella
maggior parte dei casi, l'enumerazione di E. coli è utilizzata come organismo
indicatore di inquinamento fecale o carenze nelle misure di controllo.
Fonte:sicurezzaalimentare.it
Produzioni biologiche: l’Ue proroga per 3 anni le norme eccezionali
La Commissione europea ha prorogato per tre anni le norme che permettono nelle
produzioni biologiche l’utilizzo in via eccezionale e in presenza di determinate
condizioni di animali e di mangimi non biologici. Il Regolamento di esecuzione (UE)
N. 836/2014 pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea viene
quindi a modificare il regolamento (CE)n.889/2008 recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici. Nello specifico le modifiche riguardano:
Uso di animali non biologici
L'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 dispone, in via eccezionale e a
determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo
biologico, fino al 31 dicembre 2014 possono essere introdotte nelle unità di
produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con
metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane. Tuttavia, a causa della
notevole varietà dei punti di vista sulle prescrizioni tecniche a livello Ue
l’elaborazione di norme armonizzate in materia di produzione biologica per il
pollame giovane risulta complessa. Al fine di lasciare più tempo per l'elaborazione
delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, la norma è stata prorogata
per tre anni e quindi fino al 31 dicembre 2017.
Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale
L’impiego di mangimi proteici non biologici nella percentuale massima del 5 %
6. autorizzata nell’arco di 12 mesi per le specie suine e avicole consentito in via
eccezionale dal regolamento (CE) n. 889/2008 per gli anni 2012, 2013 e 2014 è stato
prorogato anche per gli anni 2015, 2016 e 2017. La proroga si è resa necessaria in
quanto l’offerta di proteine biologiche sul mercato dell’UE non è stata sufficiente in
termini qualitativi e quantitativi a soddisfare le esigenze nut rizionali di tali specie
allevate in aziende biologiche.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Fonte:sicurezzaalimentare.it