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News 26/A/2015
Lunedì, 06 Luglio 2015
Aua, in vigore il modello unico nazionale
(Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Gestione rifiuti, dal 4 luglio cambiano definizioni
(Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Acque. Legittimità ordinanza di messa in sicurezza d’emergenza dell’acqua di falda.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2569, del 22 maggio 2015
Se è vero, infatti, che in applicazione dei principi comunitari la responsabilità in
materia ambientale non può essere di natura oggettiva, non potendo prescindersi
dal fatto che la contaminazione o l’inquinamento debbano essere ricollegabili ad
un comportamento (commissivo od omissivo) di un soggetto e a questi imputabile
sotto il profilo psicologico, quanto meno a livello di colpa, deve sottolinearsi che
l'imputazione dell'inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per
condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in
forma diretta o indiretta, potendo in quest'ultimo caso la pubblica amministrazione
avvalersi anche di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., prendendo in
considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e
concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un
inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. Nel caso di specie,
posto che non può seriamente dubitarsi dell’effettiva sussistenza dello stato di
contaminazione del sito, come emerso dalle adeguate analisi del campionamento
del liquido prelevato, deve rilevarsi che nessun adeguato elemento probatorio,
inequivoco ed oggettivo, è stato fornito dall’appellante per escludere la correttezza
e la coerenza della comparazione svolta dall’ARPA tra i dati delle analisi del
campione di liquido prelevato e le concentrazioni delle sostanze rilevate nei
piezometri, da cui è stato fatto conseguire, del tutto logicamente, secondo l’id
quod plerumque accidit, la riferibilità di quella contaminazione esclusivamente
all’attività svolta proprio dalla società ricorrente. (Segnalazione e massima a cura di
F. Albanese)
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti. Illegittimità ordinanza ai Commissari liquidatori per messa in sicurezza
dell’area mediante rimozione delle lastre in cemento amianto frantumate
TAR Toscana, Sez. II, n. 786, del 15 maggio 2015
Il degrado dell'area e delle strutture interessate dalla presenza di materiali
contenenti amianto (MCA) è assai risalente ed è ragionevolmente riconducibile già
a un periodo precedente la nomina, dei commissari liquidatori; che questi ultimi
hanno effettuato una serie di interventi (compatibili con i loro poteri e con le risorse
a loro disposizione) atti ad evitare l'ingresso nell'area di estranei e ad assicurare livelli
minimi di sicurezza all'interno della stessa; che dunque non appare giustificata
l'accusa, riportata a fondamento del provvedimento impugnato, di "negligente
abbandono… agli accessi vandalici da parte di terzi in cui sono stati lasciati i
capannoni di che trattasi"; mentre l'esposizione di tali strutture agli agenti atmosferici
è un dato inevitabile, dunque non imputabile ai commissari liquidatori, così come
non appare imputabile ai predetti la situazione di pericolo connessa alla presenza di
frammenti di MCA a terra e di parti pericolanti delle coperture degli edifici,
riconducibile piuttosto a condizioni di degrado già in atto prima dell'insediamento
dei commissari stessi, anche se accentuatesi nel tempo. (Segnalazione e massima a
cura di F. Albanese)
Fonte:lexambiente.it

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News A 26 2015

  • 1. News 26/A/2015 Lunedì, 06 Luglio 2015 Aua, in vigore il modello unico nazionale (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Gestione rifiuti, dal 4 luglio cambiano definizioni (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Acque. Legittimità ordinanza di messa in sicurezza d’emergenza dell’acqua di falda.
  • 2. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2569, del 22 maggio 2015 Se è vero, infatti, che in applicazione dei principi comunitari la responsabilità in materia ambientale non può essere di natura oggettiva, non potendo prescindersi dal fatto che la contaminazione o l’inquinamento debbano essere ricollegabili ad un comportamento (commissivo od omissivo) di un soggetto e a questi imputabile sotto il profilo psicologico, quanto meno a livello di colpa, deve sottolinearsi che l'imputazione dell'inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta, potendo in quest'ultimo caso la pubblica amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. Nel caso di specie, posto che non può seriamente dubitarsi dell’effettiva sussistenza dello stato di contaminazione del sito, come emerso dalle adeguate analisi del campionamento del liquido prelevato, deve rilevarsi che nessun adeguato elemento probatorio, inequivoco ed oggettivo, è stato fornito dall’appellante per escludere la correttezza e la coerenza della comparazione svolta dall’ARPA tra i dati delle analisi del campione di liquido prelevato e le concentrazioni delle sostanze rilevate nei piezometri, da cui è stato fatto conseguire, del tutto logicamente, secondo l’id quod plerumque accidit, la riferibilità di quella contaminazione esclusivamente all’attività svolta proprio dalla società ricorrente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese) Fonte:lexambiente.it Rifiuti. Illegittimità ordinanza ai Commissari liquidatori per messa in sicurezza dell’area mediante rimozione delle lastre in cemento amianto frantumate TAR Toscana, Sez. II, n. 786, del 15 maggio 2015 Il degrado dell'area e delle strutture interessate dalla presenza di materiali contenenti amianto (MCA) è assai risalente ed è ragionevolmente riconducibile già a un periodo precedente la nomina, dei commissari liquidatori; che questi ultimi hanno effettuato una serie di interventi (compatibili con i loro poteri e con le risorse a loro disposizione) atti ad evitare l'ingresso nell'area di estranei e ad assicurare livelli minimi di sicurezza all'interno della stessa; che dunque non appare giustificata l'accusa, riportata a fondamento del provvedimento impugnato, di "negligente abbandono… agli accessi vandalici da parte di terzi in cui sono stati lasciati i capannoni di che trattasi"; mentre l'esposizione di tali strutture agli agenti atmosferici
  • 3. è un dato inevitabile, dunque non imputabile ai commissari liquidatori, così come non appare imputabile ai predetti la situazione di pericolo connessa alla presenza di frammenti di MCA a terra e di parti pericolanti delle coperture degli edifici, riconducibile piuttosto a condizioni di degrado già in atto prima dell'insediamento dei commissari stessi, anche se accentuatesi nel tempo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese) Fonte:lexambiente.it