2. Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Terre e rocce da scavo e onere della prova.
Cass. Sez. III n. 16078 del 17 aprile 2015 (Ud 10 mar 2015)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Fortunato
La disciplina sulle terre e rocce da scavo rientra tra quelle aventi natura eccezionale
e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, cosicché l'onere della
prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve
essere assolto da colui che la richiede
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti. L’IVA e la tariffa per la gestione dei rifiuti pubblici
Corte di Cassazione Sentenza n. 4818/15 del 11/3/2015
La cartella esattoriale non può essere impugnata per vizi che attengono l'atto di
accertamento , potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente
unicamente sui vizi propri dell'atto e non sul merito , a meno che l'atto stesso non
abbia il contenuto sostanziale dell'accertamento e il contribuente sia venuto a
conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella
predetta. Il giudizio relativo all'accertamento e il procedimento contro la cartella
sono due giudizi distinti e separati in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi
propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di mento relativi all'avviso di
accertamento i quali possono essere proposti soltanto nel diverso giudizio promosso
per il suo annullamento, si che sussiste tra le due cause diversità della "causa
petendi" e del "thema decidendum"
Fonte:http://www.aspel.it
TAR LAZIO, Roma, sez. 1 – 7 maggio 2015, ordinanza n. 1917
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Regione Puglia – Olivi
colpiti dalla Xylella fastidiosa – Piano di interventi adottato dal Commissario
delegato – Sospensione.
Va sospeso il Piano degli Interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso
alla diffusione della Xylella fastidiosa, adottato dal Commissario delegato Per
Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Nella Regione Puglia. Tale atto è stato assunto in
attuazione della Decisione di esecuzione n. 2014/497/UE della Commissione Europea
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea
del batterio Xylella fastidios; tuttavia, in data 28 aprile 2015 la Commissione Europea
ha adottato un nuovo testo di Decisione di esecuzione sulla medesima questione,
3. che si avvia a completare nei prescritti tempi il proprio iter interno ai fini della
formale adozione, e a sostituire la richiamata Decisione 2014/497/CE, rispetto alla
quale prevede misure differenti sia sul punto degli accertamenti tecnici da
compiersi sia in ordine alle misure da adottare, con la conseguenza che a fronte di
un pregiudizio grave e irreparabile per i vivai ricorrenti, sul piano dell’esecutività
residua un orizzonte temporale esiguo, dovendo detto atto essere a breve termine
rimodulato in modo coerente con il con il nuovo testo della Decisione di esecuzione
medio tempore intervenuto.
Fonte: ambientediritto.it