Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2): approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2): approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Similar to Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2): approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio
Similar to Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2): approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio (20)
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2): approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio
1. Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2):
approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e
attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio
Lezione 13
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
6. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la
disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, [ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.] la normativa di tutela
dell’assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
7. Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei
principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo
unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino
in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a
quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e
agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
8. Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.
9. Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute
a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
segnalazione certificata di inizio attività.
1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato
interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e
l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni
competenti, anche mediante conferenza di servizi …..
10. TITOLO II - Titoli abilitativi
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
Capo II - Permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività
11. Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti
legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è
accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del
progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza
energetica.
…...
12. Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da
quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da
comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di
superficie utile.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni
del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici
comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
13. Art. 24 (L) - Agibilità
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati
mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione
certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per
l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
14. TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla
giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi
a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e
tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il
tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti
d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
15. Art. 44 (L) - Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori
in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa
pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso.
17. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
2. Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità
della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed
essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
…….
18. Titolo II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
11. Modalità di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al
processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli
articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui
all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
19. Titolo III - LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
19. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del
presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’autorità
competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla
disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
...
20. Titolo III-bis. L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
29-bis. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato
XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni
sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle
more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale
riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
2008/01/CE.
21. Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento
Capo II - Autorizzazione agli scarichi
Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
186. Terre e rocce da scavo
189. Catasto dei rifiuti
190. Registri di carico e scarico
22. 198. Competenze dei comuni
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di
cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino
all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di
cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
23. 198. Competenze dei comuni
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel
rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani
d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184,
comma 2, lettere c) e d).
24. Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente
Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di
tutela ambientale.
26. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Art. 1. Principi
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio
culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.
Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
27. Art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque
realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67,
comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a
termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
28. Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2
e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle
biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle
biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi
pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13.
29. Art. 53. Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che
rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore
di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.
30. Art. 54. Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
31. Art. 131. Paesaggio
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che
costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione
di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle
attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le
norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove
necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
32. Art. 135. Pianificazione paesaggistica
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto,
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti
che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio
mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei
piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal
medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i
caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
33. Art. 146. Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati
dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),
e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici
oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli
interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i
lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
...
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire
o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale,
degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei
progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di
efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del
quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il
titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
35. Disciplina generale
DPR 160/2010
Bolkestein
Dlgs 59/2010
Disciplina generale
L. 241/1990
Norme nazionali
generali e di settore
Disciplina regionale
Norme di settore
Disciplina regionale
Codice del Commercio
Disciplina comunale
Regolamento di organizzazione SUAP
Disciplina generale
Direttiva UE 2006/123
Delega
D.L. 112/2008
Disciplina comunale
Regolamenti di settoreD.M. 10/11/2011
Misure SUAP
37. Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)
Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre
in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti
originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora
ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo imperativo di interesse
generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione
dell’ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che
un’autorizzazione dia normalmente accesso ad un’attività di servizi, o al suo
esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di
interesse generale non giustifichi obiettivamente un’autorizzazione
specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento
di grandi centri commerciali, o un’autorizzazione limitata ad una parte
specifica del territorio nazionale. (Considerando 47)
38. Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)
Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è
opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore
unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in
prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato
membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in
funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici,
infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le
autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la
competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una
di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le
attività con le altre autorità.
39. Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)
Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da
autorità amministrative ma anche da camere di commercio
e dell’artigianato ovvero da organismi o ordini professionali
o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di
affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a
svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia
come autorità direttamente competente a rilasciare i
documenti necessari per accedere ad un’attività di servizio
sia come intermediario tra il prestatore e le autorità
direttamente competenti.
40. Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare
le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto
denominati sportelli unici: a) tutte le procedure e le formalità
necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le
dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione
delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in
registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero
associazioni professionali; b) le domande di autorizzazione necessarie
all’esercizio delle sue attività di servizi.
2. L’istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di
funzioni e competenze tra le autorità all’interno dei sistemi nazionali.
41. Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)
1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i
prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle
informazioni seguenti: a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio
di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità
da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle; b) i dati necessari
per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli
delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi; c) i mezzi
e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai
prestatori ed ai servizi; d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di
controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un
prestatore ed un destinatario, o tra prestatori; e) i dati di associazioni o
organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i
destinatari possono ottenere assistenza pratica.
42. Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano
beneficiare, su richiesta, dell’assistenza delle autorità competenti, che consiste
nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a),
vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza
include una semplice guida esplicativa. L’informazione è fornita in un
linguaggio semplice e comprensibile.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l’assistenza di cui ai
paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente
accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità
competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di
informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di
richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.
43. Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)
6. L’obbligo, per le autorità competenti, di
assistere i prestatori e i destinatari non impone a
tali autorità di prestare consulenza legale in
singoli casi ma riguarda soltanto un’informazione
generale sul modo in cui i requisiti sono di norma
interpretati e applicati.
44. Decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010 , n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
45. DPR 160/2010
«attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi,
incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività
turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli
intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla
lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
«impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si
svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
46. Procedimenti di PRIMO LIVELLO
Avvio
Variazione soggettiva
Subingresso
Variazione oggettiva
Adempimenti
Cessazione
Rinnovo
Procedimenti di SECONDO LIVELLO
Avvio
Variazione soggettiva
Subingresso
Variazione oggettiva
Adempimenti
Cessazione
Rinnovo
Attività economiche
Commercio al dettaglio
Somministrazione
Attività ricettive
Servizi alla persona
Artigiani
Commercio AAPP
Forme speciali e particolai
Procedimenti di SECONDO LIVELLO
Edilizia
Ambiente
Sanità
Sicurezza sul lavoro
Polizia Amministrativa
VVFF
ecc…….
47. DPR 160/2010
.. è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,
e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette
attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59
48. DPR 160/2010
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività
connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di
materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti
radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [art. 202 Dlgs 50/2016,
Dlgs 229/2011, L. 443/2001].
49. DPR 160/2010
.. le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati
tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e
con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP
competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato
l'impianto. … il SUAP provvede all'inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel
procedimento, le quali adottano modalità telematiche di
ricevimento e di trasmissione
51. DPR 160/2010
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in
luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche
comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP;
gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che
sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti
autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo,
comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP
tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
52. DPR 160/2010
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo
responsabile sono individuati secondo le forme
previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o
dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che
dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione;
nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al
presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è
ricoperto dal segretario comunale.
53. DPR 160/2010
Il responsabile del SUAP costituisce il referente
per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se
provenienti da altre amministrazioni o da altri
uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità
delle amministrazioni o degli uffici comunali per
altri atti, comunque connessi o presupposti,
diversi da quelli detenuti dal SUAP.
54. DPR 160/2010
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma
restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con
le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le
competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
56. DPR 160/2010
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio
comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta
giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti
preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e
urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione
dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia
favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito
immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini
previsti.
57. DPR 160/2010
Art. 9 Chiarimenti tecnici.
1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative
tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP,
anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o
dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi,
o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di
chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul
portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto
apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni
competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività
avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.
58. L. 241/1990 - Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Dlgs 165/2001 - Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone
fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri
oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia
di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. ..
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi.
59. Iniziativa
Fasi del procedimento amministrativo
Istruttoria
Decisoria
Integrativa dell’efficacia
Ad istanza D’ufficio
Favorevole Negativa (10 bis)
Autorizzazione Diniego
61. SUAP e EDILIZIA
1 - competenza nell’adozione degli atti
2 - competenza nella acquisizione pareri
3 - destinazione d’uso e accatastamento
4 - verifica agibilità
5 - fine lavori ed avvio attività
6 - varie
62. SUAP e AMBIENTE
1 - A.U.A. (autorizzazione unica ambientale)
2 - Acustica
3 - A.I.A.
4 - V.I.A. e verifica
5 - Ordinanze
6 - varie
63. SUAP e SANITA’
1 - Igiene degli alimenti e regolamenti locali
2 - Igienicità dei locali
3 - N.I.P.
4 - Agibilità/abitabilità
5 - Parere igienico sanitario
6 - varie
64. SUAP e VVF
1 - Esame progetto
2 - SCIA
3 - CPI
4 - RINNOVO
5 - Segnalazione irregolarità
6 - varie
65. SUAP e ALTRI ENTI
1 - ARPAT
2 - MOTORIZZAZIONE
3 - PROVINCIA/ANAS
4 - REGIONE
5 - PREFETTURA
6 - varie
66. SPORTELLO
UNICO DIGITALE
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale
unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di
assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
67.
68. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”
(Inferno XXXIV)
------
Dante Alighieri (1265-1321) - sommo poeta
Simone Chiarelli