2. Il franchising (o affiliazione commerciale) è il contratto fra due soggetti
giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al
quale una parte (franchisor o affiliante) concede all’altra (franchisee o
affiliato), a fronte del pagamento di un corrispettivo, la disponibilità di un
insieme di diritti di proprietà intellettuale, inserendola in un sistema
costituito da una pluralità di affiliati distribuito sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
3. Può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
4. Esistono sostanzialmente tre tipi di franchising:
1. di produzione: l’affiliante è un impresa industriale che produce i propri
bene e li distribuisce attraverso la propria rete di affiliati
(ad es. negozi di marca nel settore dell’abbigliamento);
2. di distribuzione: l’affiliante funge da centrale di acquisti (grandi stock
da produttori diversi, acquisendo così un forte margine e potere di acquisto)
e li ridistribuisce agli affiliati; l’affiliato ha vantaggio di avere unico
interlocutore che ha selezionato per lui i prodotti
(ad es. Oviesse, Coin, ecc.);
3. di servizi: non vengono distribuiti prodotti, ma servizi
(ad es. settore della ristorazione, viaggi, servizi internet).
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
5. Parti: franchisor (o affiliante) e franchisee (o affiliato),
giuridicamente ed economicamente indipendenti l’una dall’altra.
Scopo: commercializzare determinati beni e servizi tramite una rete di affiliati
distribuiti sul territorio.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
6. «Il contratto di affiliazione commerciale ha natura di contratto - almeno parzialmente - a
comunità di scopo, nel senso che pur essendovi una corrispettività delle prestazioni, la
caratteristica tipica del contratto è quella di regolare una attività commerciale, quella
dell’affiliante, con partecipazione dell’affiliato.
Vi è anche una funzione di scambio, ma presupposto di questo è la collaborazione per
una attività commerciale, dalla quale derivano gli utili tanto dell’affiliato che
dell’affiliante.» (Trib. Milano, 21 giugno 2018)
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
7. Causa
“La causa (…) di un simile contratto è ravvisabile nella
possibilità per il franchisor di allargare il proprio giro
commerciale e di aumentare le proprie capacità di
penetrazione del mercato, creando una vera e propria rete
autonoma di distribuzione del bene o servizio (…); per il
franchisee, la possibilità di intraprendere un’attività
commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul
marchio del franchisor e, quindi, giovandosi della
posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo
stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato” (Cass. 15
gennaio 2007 n. 647).
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
8. Presupposti del contratto di franchising:
• sperimentazione sul mercato della formula commerciale;
• sviluppo di un esperienza professionale;
• proprietà o disponibilità dei diritti di proprietà intellettuale
concesso;
• organizzazione (o volontà di organizzare) una rete
commerciale.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
9. Analiticamente disciplinato dalla
legge 6 maggio 2004 n. 129
«Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale»
pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
10. Art. 3 Contenuti del contratto
Elementi che il contratto di franchising deve espressamente indicare:
1. l’ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di
ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio delle attività;
in genere, più il marchio è noto più la fee d’ingresso è alta,
quando si entra in franchising ci sono costi che vengono meno (studio del layout del
locale, avviamento marchio, formazione, ecc.).
2. le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale
indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
canone fisso o percentuale (o nulla, se già trattenuto dall’affiliante nei prodotti o
servizi distribuiti).
(segue)
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
11. 3. L’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale in relazione ad altri
affiliati, a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
4. la descrizione del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato (che
deve essere segreto, sostanziale e individuato) e le eventuali modalità
di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
(segue)
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
12. «… il requisito del know-how, ai fini della stipula del contratto di franchising,
non costituisce elemento indefettibile del tipo [previsti dall’art. 1 della
legge]… il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare
cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la
concessione all’affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula
commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa –
nell’ottica dell’inserimento dell’impresa dello stesso affiliato in una articolata rete
territoriale riferibile all’affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo
scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale
insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di franchising
privo della clausola concernente la trasmissione del know-how
dal franchisor al franchisee» (Cass. 10 maggio 2018 n. 11256)
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
13. 5. l’indicazione dei servizi d’assistenza tecnica e commerciale, di
progettazione e allestimento e formazione offerti dall’affiliante;
6. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del
contratto;
7. la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non
dovrà essere inferiore a 3 anni (salva la possibilità di risoluzione
anticipata per inadempienza di una delle parti)
così da garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento
dell’investimento.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
14. Deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
15. Spesso i contratti prevedono poi clausole di reciproca
esclusiva
il franchisor si impegna a non stipulare altri contratti di affiliazione per il
medesimo territorio;
il franchisee si obbliga a non commercializzare beni e/o servizi in
concorrenza con quelli commercializzati dall’affiliante.
e quali saranno i comportamenti in caso di cessazione del
rapporto (per lo più non conflittuale).
come la possibilità di continuare a vendere i prodotti per un certo periodo di
tempo (c.d. sell-off period).
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
16. nonché obblighi di non concorrenza
- il franchisor si impegna a non stipulare altri contratti di affiliazione
per il medesimo territorio;
- il franchisee si obbliga a non commercializzare beni e/o servizi in
concorrenza con quelli commercializzati dall’affiliante.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
17. Art. 4 Obblighi dell’affiliante
Almeno 30 giorni prima di sottoscrivere il contratto il franchisor deve fornire
(salvo sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, ma comunque dovranno essere
citati) i seguenti dati / informazioni, volte a garantire una sufficiente ed
adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole.
(i) copia completa del contratto; (ii) principali dati dell’affiliante; (iii)
indicazione marchi utilizzati; (iv) sintetica illustrazione elementi
caratterizzanti l’attività; (v) lista affiliati e punti vendita diretti del
franchisor; (vi) indicazione variazione anno per anno (negli ultimi 3 anni) del
numero di affiliati e loro ubicazione; (vii) descrizione sintetica eventuali
procedimenti giudiziari o arbitrali relativi alla rete di affiliazione.
IL CONTRATTO DI
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18. Art. 5 Obblighi dell’affiliato
• Non può trasferire la sede qualora sia indicata nel contratto senza il
preventivo consenso dell’affiliante (se non per causa di forza maggiore).
• Osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo
lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine ai
contenuti dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.
nonché
• pagare il corrispettivo pattuito,
• rispetto delle modalità operative stabilite dall’affiliante,
• obbligo di non cedere il contratto,
• obbligo di rispettare la prelazione eventualmente concessa all’affiliante.
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FRANCHISING
19. Ulteriori obblighi dell’affiliato solitamente previsti
IL CONTRATTO DI
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• assunzione di personale qualificato,
• adeguata manutenzione dei locali,
• rispetto delle direttive marketing,
• compiere ogni sforzo per promuovere ed
espandere l’attività all’interno del territorio.
20. Ulteriori elementi importanti per entrambe le parti:
tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e
buona fede.
Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può
chiedere l’annullamento del contratto nonché il risarcimento del
danno, se dovuto.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
21. L’inadempimento al contratto di franchising deve essere valutato
secondo un principio di buonafede nell’esecuzione del contratto nel
suo complesso
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
22. «in tema di contratti il principio di buona fede oggettiva si concretizza nel dovere
di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione
dell’interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni
realizzazione dell’interesse della controparte e come limite di ogni situazione attiva e
passiva, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto: la
buona fede pertanto si atteggia come impegno ed obbligo di solidarietà che
impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a
prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del
neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio
a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra
parte» (Cass. 7 giugno 2006, n. 13345; Cass. 18 ottobre 2004, n. 20399)
IL CONTRATTO DI
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23. Cessazione del contrato:
- per decorso del termine pattuito (ove non sia prevista ipotesi di
rinnovo tacito);
- prima della scadenza del termine pattuito, qualora si verifichi una
causa prevista dalla clausola risolutiva espressa.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
25. Oggetto del contratto
L’affiliante - che ha sperimentato la formula commerciale sul
mercato - concede all’affiliato la disponibilità del complesso dei
propri servizi costituenti diritti di proprietà intellettuale e know-how
per l’attività di .... con esclusiva per il territorio di ...
L’affiliato può utilizzare la formula commerciale dell’affiliante, con
gli stessi segni distintivi e con le sue forme di assistenza.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
26. Investimento dell’affiliato e spese di ingresso
L’affiliato si impegna a
(i) effettuare un investimento pari a euro ... per le seguenti voci di
spesa ... ;
(ii) corrispondere all’affiliante spese d’ingresso pari a euro …
Royalties e minimi
L’affiliato dovrà corrispondere all’affiliante una royalty pari a … (%
fatturato); l’affiliato si impegna a realizzare un incasso minimo
annuo pari ad euro…
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
27. Obblighi dell’affiliante
L’affiliante fornisce all’affiliato:
(i) il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, con le
procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi;
(ii) il know-how derivante da esperienze e da prove eseguite
dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale, individuato e
specificamente consistente in …;
(iii) assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di
marketing, servizi in termini di progettazione, allestimento e
formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di
aggiornamento;
(iv) modulistica (carta intestata, buste, ecc.), nonché stampati su
richiesta dell’affiliato.
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FRANCHISING
28. Diritto di esclusiva
L’affiliante fornirà all’affiliato tutti i suoi prodotti in esclusiva, per il
Territorio, e l’affiliante non potrà commercializzare prodotti di
concorrenti.
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29. Oneri e spese di gestione
Gli oneri retributivi e contributivi sono a carico dell’affiliato, così come i
contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, telefono ecc.).
Controlli e verifiche
L’affiliante può effettuare controlli per verificare se sono rispettate
l’immagine e la politica commerciale della propria rete.
Obbligo a non trasferire la sede
L’affiliato si obbliga a non trasferire la propria sede, qualora indicata nel
contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo forza maggiore.
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30. Riservatezza
L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
e dipendenti la massima riservatezza in relazione al contenuto dell’attività
di franchising per tutta la durata del contratto e dopo la sua scadenza.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
Durata
Il presente contratto ha durata di anni ..., rinnovata per la stessa durata
salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di mesi ... prima della
scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno / pec.
31. Effetti della risoluzione o cessazione
In caso di risoluzione o comunque cessazione a qualunque titolo del
contratto, l’affiliato si impiega a:
(i) cessare immediatamente l’uso del marchio e di ogni altro segno
distintivo;
(ii) cessare immediatamente l’attività affiliata;
(iii) restituire il materiale pubblicitario;
(iv) eliminare, nel minor tempo possibile, qualsiasi riferimento o
segno alla sua qualifica di affiliato.
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FRANCHISING
32. Allegati:
A. principali dati relativi all’affiliante;
B. indicazione dei marchi utilizzati nel sistema;
C. sintesi degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto
dell’affiliazione commerciale;
D. lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti
vendita diretti dell’affiliante;
E. indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati;
F. sintesi degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali.
IL CONTRATTO DI
FRANCHISING
33.
34. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
g.cavagna@negri-clementi.it
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