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LE GARANZIE NELLE
VENDITE ONLINE
Giorgio Pedrazzi
giorgio.pedrazzi@unibs.it
AICEL
AICEL
Associazione Italiana Commercio Elettronico
è un progetto nato dalla necessità degli
operatori del settore di avere uno spazio dove
potersi confrontare, uno spazio in cui discutere di
tutti gli aspetti strategici e operativi delle attività di
vendita on-line, uno spazio in cui definire dei
criteri comuni di 'buon comportamento' per
garantire un servizio sicuro e di qualità ai clienti.
12.34
10 ANNI DI STORIA
• AICEL nasce a gennaio 2005 con l’obiettivo di divenire il
punto di riferimento per gli attori del commercio
elettronico.
In 10 anni AICEL è indubbiamente il
più rilevante interlocutore del settore.
12.34
AICEL ha come primario obiettivo istituzionale quello
di supportare il commercio elettronico italiano.
Tale obiettivo si articola su tre differenti piani:
• INFORMARE
• FORMARE
• DIALOGARE
• SOSTENERE
MISSION
12.34
In Italia l’e-commerce non è ancora ben sviluppato. Certamente questa
arretratezza ha conseguenze di tipo economico sulla crescita dei
business aziendali in termini di mancate possibilità di espansione e
guadagno.
Questo in parte è dovuto ad un alone di insicurezza che circonda le
attività di vendita on-line. Alone dovuto fondamentalmente ad una
scarsa conoscinza del settore e dei meccanismi che lo guidano.
Attività di AICEL è pertanto quella di informare gli interlocutori sul
corretto significato di attività e-commerce, sugli obblighi e le
pratiche ad essa legate, sui diritti dei merchant e dei consumatori.
MISSION > INFORMARE
12.34
In Italia sempre più aziende decidono di avvicinarsi al commercio
elettronico per sviluppare il proprio business. Le dinamiche e le regole
dell’e-commerce differiscono molto dalle regole generali del commercio
tradizionale e i nostri imprenditori si sentono impreparati e non in
grado di governare queste nuove tecnologie.
Attività di AICEL è pertanto quella di formare imprenditori e
consulenti sulle buone pratiche di eCommerce, sul web-
marketing, gestione di impresa, normative e fiscale attraverso
eventi formativi eCampus.
MISSION > FORMARE
12.34
AICEL ha avviato un dialogo aperto e costruttivo con tutte le figure
coinvolte:
– istituzioni
– consumatori
– media
– realtà produttive italiane
La possibilità di scambi a tutti i livelli potrà garantire al commercio
elettronico di uscire dal mercato di nicchia cui nell’immaginario viene
relegato per divenire primaria risorsa per il Paese.
MISSION > DIALOGARE
12.34
Un impegno concreto che porta AICEL ad essere figura attiva
nel creare le condizioni migliori per l’e-commerce e tutti gli
operatori del comparto.
Eventi, iniziative, azioni mirate ideate per far divenire il
commercio elettronico finalmente una risorsa per l’intero
Paese.
MISSION > SOSTENERE
12.34
Il contesto dell’e-commerce italiano ha importanti
prospettive di crescita e sviluppo.
Le opportunità che apre il canale di vendita on-line
sono molto rilevanti, ma per vari fattori sono ancora
poco fatte proprie dalle imprese italiane.
eCommerce Oggi
12.34
D’altronde sussistono anche tutta una serie di
barriere contro cui si scontra il merchant.
AICEL – Associazione Italiana Commercio Elettronico-
è attiva quotidianamente per permettere agli
operatori di superare tali barriere e poter
esercitare al meglio.
eCommerce Oggi
12.34
Associazione dei Merchant
AICEL – AICEL, Associazione Italiana
Commercio Elettronico, è l’unica
Associazione di categoria in Italia e con
oltre 800 associati è fra le più numerose a
livello europeo.
Oltre 800 associati
Oltre 400 negozi Certificati SonoSicuro
Oltre 15.000 operatori del settore
12.34
LE AZIONI AICEL
CERTIFICAZIONE SONOSICURO
SONOSICURO non un bollino, non un sigillo di
appartenenza ma VERA CERTIFICAZIONE
Controllo Annuale dell’eShop e Mystery
Shopping.
Solo i negozi che hanno superato i controlli
effettuati dai certificatori AICEL possono
esporre il Certificato SonoSicuro.
12.34
I Nostri CERTIFICATI
12.34
I Nostri CERTIFICATI
12.34
Servizi e Opportunità per gli Associati
Rappresentanza
Lobbying
Informazione e Formazione
Assistenza Legale – Commerciale - Privacy
Convenzioni Riservate
Rete d’Imprese
Certificazione SonoSicuro
AICEL – Vantaggi
12.34
Per maggiori informazioni sulle attività
associative e sulle formalità relative alla domanda
di adesione, vi preghiamo di contattare la
segreteria dell'Associazione:
www.aicel.org
associazione@aicel.org
12.34
LE GARANZIE NELLE
VENDITE ONLINE
Giorgio Pedrazzi
giorgio.pedrazzi@unibs.it
AICEL
Quest’opera è distribuita con licenza Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale -
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CHI VI PARLA
Giorgio PEDRAZZI
 professore aggregato di Diritto delle Nuove
Tecnologie e di Istituzioni di diritto privato presso
l'Università di Brescia,
 consulente e formatore in materia di privacy,
assicurazioni e responsabilità civile,
videosorveglianza, dematerializzazione, commercio
elettronico e diritto del consumo.
 Impegnato in progetti di ricerca è abitualmente
relatore in convegni scientifici e masters, è autore di
oltre trenta pubblicazioni giuridiche.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
GARANZIA
 LEGALE : È attribuita per legge all’acquirente
 VIZI DELLA COSA VENDUTA : (Codice civile)
 BENI MOBILI DI CONSUMO : (artt 128 ss.
Codice del Consumo)
 CONVENZIONALE : Viene definita «limitata» in
quanto è determinata dalle condizioni presenti
nella confezione del bene
 VENDITA DI PRODOTTO DIFFERENTE
(art.1453 c.c.)
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
GARANZIA CodCiv
La garanzia prevista dal Codice Civile del 1942 prevede i termini
Un anno (PRESCRIZIONE)
Otto giorni (DECADENZA)
Il riconoscimento del vizio evita la decadenza. (ad es. il ritiro del
bene o il tentativo di riparazione, Cass. S.U. 13 novembre 2012,
n. 19702 per il caso del ritiro di un macchinario a funzionamento
manuale e non automatico come promesso ) e fa scattare un
ulteriore termine di dieci anni.
RIMEDI
riduzione prezzo o risoluzione del contratto
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
GARANZIA CONVENZIONALE
• garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di
un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il
prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella relativa pubblicità;
• La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo
le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicità che dovranno
contenere alcune menzioni obbligatorie
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal Codice del
Consumo: la garanzia conv. lascia impregiudicati tali diritti;
b) oggetto della garanzia, elementi essenziali necessari per farla
valere, la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché
il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. in modo
chiaro e comprensibile
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La
garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non
meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Anche se mancassero le informazioni obbligatorie il
consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
SOGGETTI
CONSUMATORE
persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta
PROFESSIONISTA
persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale o
professionale, ovvero un suo intermediario.
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CONSUMATORE
Non sono “consumatori”:
- le persone giuridiche;
- gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non
lucrative (associazioni, fondazioni, comitati);
- le persone fisiche qualificabili come “professionisti”;
- le persone fisiche che si procurino un bene sia per
utilizzarlo nell’ambito della professione svolta che per
soddisfare esigenze personali e/o familiari (uso promiscuo);
- le persone fisiche intenzionate ad avviare un’impresa
che si procurano i beni all’uopo necessari (c.d. negozi
preparatori).
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CONSUMATORE
Possibili criteri utilizzabili per attribuire o meno la qualifica
di consumatore:
- l’uso della fattura con l’indicazione della partita IVA
lascia generalmente presumere le finalità professionali
dell’acquisto consentendo di applicare gli artt. 1490 e ss.
piuttosto che il codice del consumo;
- il professionista che acquista il bene col semplice
scontrino può usufruire della garanzia prevista dal codice
del consumo;
- in entrambi i casi va tenuto conto della dichiarazione
d’uso compiuta dall’acquirente e delle eventuali verifiche
effettuate in caso di riparazione a domicilio.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
OGGETTO
BENI DI CONSUMO: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
Il bene mobile difettoso rientra nella categoria dei beni «non conformi»
DIFETTO DI CONFORMITÀ
Presente al momento dell’acquisto
Conformità alle qualità promesse dal packaging o dalla pubblicità
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BENI USATI
• Per le vendite tra consumatori la
garanzia potrà essere esclusa se
espressamente indicato
• Il professionista può prevedere la
riduzione ad un anno, precisandolo
prima dell’acquisto.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
Prodotti ricondizionati
• La vendita di prodotti refurbished o ricondizionati
pone alcune questioni in ordine alla garanzia
che potrà essere differente rispetto a quella
legale.
• Il prodotto dovrà comunque essere idoneo
all’uso, ma la durata della garanzia potrà variare
a seconda delle condizioni praticate dalla
singola impresa.
• Contrariamente a quanto praticato da alcune
imprese non potrà essere inferiore ad un anno.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
INSTALLAZIONE
• Può comprendere l’installazione se
compresa ed effettuata da
professionisti
• Se effettuata dall’utente può
determinare un difetto di conformità
ove le istruzioni risultassero lacunose
o errate
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
DURATA
La garanzia «legale» sulla vendita di beni mobili è
di 24 mesi dalla data di vendita (PRESCRIZIONE)
Il consumatore ha l’obbligo di comunicare
(DECADENZA) entro 2 mesi dalla scoperta
Per cui si estende a teorici 26 mesi.
Per l’acquisto da professionista garanzia del
codice civile di un anno per difetti del prodotto
Per prodotti usati può essere ridotta ma non
inferiore ad un anno.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
OBSOLESCENZA
Studio tedesco sull’obsolescenza programmata
http://www.ilcambiamento.it/riuso_riciclo/obsolescenza_pro
grammata_elettrodomestici.html
“Geplante Obsoleszenz - Entstehungsursachen - Konkrete
Beispiele – Schadensfolgen – Handlungsprogramm”
(“Obsolescenza programmata – Analisi delle cause -
Esempi concreti - Conseguenze negative – Manuale
operativo”) ed è stato commissionato dal gruppo
parlamentare tedesco Verdi-Bündnis90 e realizzato da
Stefan Schridde, esperto in Business Administration, e
Christian Kreiss, docente di Business Management
all'Università di Aalen (Germania meridionale).
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
RIMEDI
Il Consumatore può scegliere tra i rimedi a sua
disposizione
Purché la scelta non risulti troppo onerosa per il
venditore rispetto alle altre soluzioni.
1. SOSTITUZIONE
2. RIPARAZIONE
3. RIDUZIONE DEL PREZZO
4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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RIPARAZIONE
• I tempi di riparazione devono essere «congrui»
• Alcune imprese prevedono una policy aziendali
con tempi generalmente assestati intorno ai 15
giorni.
• Istruttoria Antitrust 2010: impegni di tempi certi
e ragionevoli per ottenere, dal venditore, la
sostituzione o la riparazione di un prodotto
difettoso (dai 35 ai 60 gg.)
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
SOSTITUZIONE
• Sempre più di frequente il bene non viene
riparato ma sostituito, alle volte con un
prodotto ricondizionato.
• Il venditore non può addebitare alcun
costo per la sostituzione.
• Se anche il produttore lo richiedesse,
dovrà essere rimborsato dal rivenditore.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
COSTI
• Nessun costo palese o occulto può essere fatto ricadere sul
consumatore.
• In caso di operatività di garanzia legale non possono essere
imputati:
• diritti di intervento,
• rimborso dei costi di trasporto verso e da il centro di assistenza,
• costi per prodotti sostitutivi ricondizionati o nuovi,
• Costituisce violazione anche l’utilizzo di numeri a pagamento per il
consumatore che voglia esercitare i diritti previsti dalla legge.
• Costituisce pratica scorretta offrire garanzie convenzionali a
pagamento per diritti già previsti dalla legge.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
QUESITO
Nel caso di vizi di un bene venduto, che, per
la restituzione/riparazione, debba essere
smontato, rimosso, e poi reinstallato o
riposto (con costi, dunque, di smontaggio e
rimontaggio, e/o di trasporto), chi, fra il
venditore e d il consumatore acquirente,
deve sopportare i costi relativi alle
operazioni in questione?
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
CASI
• un primo consumatore aveva acquistato delle mattonelle che poi aveva
fatto installare sul proprio pavimento, sopportandone in proprio i relativi
oneri. Al momento della fine della posa, si era reso conto che
presentavano difetti di conformità. Poiché il contratto di vendita
comporta la garanzia per i vizi in questione, al venditore sarebbe di
certo spettata la riparazione ovvero sostituzione delle mattonelle
viziate. Ma anche i costi di manodopera per togliere quelle già poste? E
anche i successivi oneri per reinstallare le nuove sostituite? E se vi
fosse evidente “sproporzione” fra i costi delle operazioni necessarie a
sostituire il bene, ed il bene stesso? Può esser ritenuto comunque
responsabile il venditore a titolo di garanzia?
• Il secondo caso, invece, riguardava una consumatrice che aveva
acquistato una lavastoviglie portata in luogo diverso e lontano dal
negozio. Al momento della presentazione dei vizi, chi deve sostenere i
costi per il trasposto della merce viziata o/o sostituita?
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
SPESE
• Corte di Giustizia (16 giugno 2011, n. C-65/09 e C-87/09)
• I Giudici hanno stabilito, infatti, che in caso di sostituzione di un
prodotto a causa di un vizio di conformità anche le spese di
consegna, rimozione e reinstallazione del bene sono a carico del
venditore. Il ripristino della conformità del bene deve essere gratuito
per il consumatore. Se il vizio si manifesta soltanto dopo
l’installazione del bene (nel caso concreto si trattava di una
lavastoviglie), il venditore, secondo quanto deciso dalla Corte, è
tenuto a rimborsare anche i costi per la rimozione ed il
reinstallazione del bene. La sopra menzionata “eccessiva onerosità”
del rimedio non è applicabile quando soltanto una delle due
soluzioni (sostituzione o riparazione) risulti possibile.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
PROVA
• Giuridicamente si parla di ONERE della prova.
• L’onere è un peso che ricade sul soggetto che vuol far valere un diritto.
• Quindi, il consumatore che voglia esercitare
• Ai sensi del Codice del Consumo si PRESUME che il vizio fosse
occultamente presente nel prodotto al momento dell’acquisto.
• Per i primi sei mesi spetta al RIVENDITORE dimostrare il contrario.
• Successivamente l’ONERE cade sul consumatore che dovrà
dimostrare il difetto di conformità.
• Ovviamente il consumatore avrà sempre due mesi di tempo dalla
scoperta del vizio per comunicarlo al rivenditore.
• Nella prassi il buono stato di conservazione rende plausibile la pre-
esistenza del vizio
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
REGRESSO
• Il venditore avrà un diritto di REGRESSO nei confronti del
PRODUTTORE per rivalersi dei costi di riparazione.
• La Rete di Assistenza del produttore potrà offrire il supporto.
• Si riscontrano pratiche scorrette da parte di venditori che rifiutano di
prestare le garanzie di loro competenza ma anche di produttori che
limitano arbitrariamente le durate.
• Le catene della grande distribuzione gestiscono accordi-quadro con
i produttori per appoggiarsi alla rete dei centri assistenza.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
• Obbligo di commerciare PRODOTTI SICURI
• Responsabilità oggettiva per DANNI derivanti da DIFETTI DEL
PRODOTTO
• Il danneggiato prova danno, difetto e connessione causale.
• Qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti
del danneggiato, la responsabilità è nullo (art. 124 del Codice).
• Applicabilità al fornitore art. 116 CodCons se il consumatore non era
posto in condizione di poter identificare il produttore
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
ESCLUSIONI
• se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
• se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva
quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
• se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la
vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo
oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio
della sua attività professionale;
• se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una
norma giuridica imperativa o a un provvedimento
vincolante;
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
ESCLUSIONI
• se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il
prodotto, non permetteva ancora di considerare il
prodotto come difettoso;
• nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto è
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è
stata incorporata la parte o materia prima o alla
conformità di questa alle istruzioni date dal produttore
che l'ha utilizzata.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
ASSICURAZIONI
• Se la copertura è realizzata attraverso un’assicurazione a
beneficio dell’acquirente, come spesso di realizza per la
vendita di auto usate, particolare attenzione andrà posta sulla
definizione dell’oggetto dell’assicurazione e delle esclusioni.
• Infatti potrebbe non coincidere con le prestazioni dovute ove
fosse operante una garanzia legale.
• In ogni caso non potrà privare l’acquirente dei diritti di legge,
per i quali dovrà agire direttamente nei confronti del
rivenditore e non dell’assicuratore.
• Vedi giudice di Pace Grosseto (22/08/2011) riguardo alla
copertura della sostituzione di apparati dovuta a guasti relativi
alla parte elettrica di un’autovettura.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
DOA
Il prodotto DOA (Dead-on-arrival) è quello che al momento
della vendita, quindi in negozio (o, a discrezione del
venditore, se riconsegnato perfettamente integro entro
brevissimo tempo), non dà segni di vita.
Convenzionalmente il prodotto potrà essere restituito dal
rivenditore al produttore senza creare una pratica di
assistenza.
In questi casi opererà la sostituzione per il cliente
compatibilmente con le risorse di magazzino.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
GARANZIE IN EUROPA
La Direttiva che ha permesso la tutela del consumatore
nell’acquisto di beni mobili prevede un’ARMONIZZAZIONE
MINIMA.
(La responsabilità del produttore al contrario la richiede in
misura massima)
In questo caso, i singoli stati membri erano liberi di attuare
una normativa anche di maggior favore, senza ovviamente
aver possibilità di ridimensionarla.
Per questo motivo in caso di acquisti presso rivenditori
esteri andrà verificata l’estensione della copertura.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
ANTITRUST
I comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il
consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia
legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono
costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal
Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del
consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della
condotta contraria alla legge, sanzionando i soggetti responsabili fino a
un massimo di 500.000 euro. L’Antitrust può anche accettare impegni
dell’impresa, senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un
impatto positivo per i consumatori. Non può invece risolvere le singole
controversie.
Antitrust: numero verde (800166661) l - v, dalle 10 alle 14, per
chiarimenti. Per le segnalazioni all’Autorità occorre invece compilare il
modulo disponibile nella sezione ‘Consumatore’ del sito www.agcm.it.
12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
GIORGIO PEDRAZZI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
https://unibs.academia.edu/GiorgioPedrazzi
http://it.linkedin.com/in/giorgiopedrazzi
https://www.facebook.com/gpedrazzi
SkipeID: gpedrazzi
Twitter: @PedrazziGiorgio
mobile: +393356883042
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Smau Padova 2015 - AICEL

  • 1. LE GARANZIE NELLE VENDITE ONLINE Giorgio Pedrazzi giorgio.pedrazzi@unibs.it AICEL
  • 2. AICEL Associazione Italiana Commercio Elettronico è un progetto nato dalla necessità degli operatori del settore di avere uno spazio dove potersi confrontare, uno spazio in cui discutere di tutti gli aspetti strategici e operativi delle attività di vendita on-line, uno spazio in cui definire dei criteri comuni di 'buon comportamento' per garantire un servizio sicuro e di qualità ai clienti. 12.34
  • 3. 10 ANNI DI STORIA • AICEL nasce a gennaio 2005 con l’obiettivo di divenire il punto di riferimento per gli attori del commercio elettronico. In 10 anni AICEL è indubbiamente il più rilevante interlocutore del settore. 12.34
  • 4. AICEL ha come primario obiettivo istituzionale quello di supportare il commercio elettronico italiano. Tale obiettivo si articola su tre differenti piani: • INFORMARE • FORMARE • DIALOGARE • SOSTENERE MISSION 12.34
  • 5. In Italia l’e-commerce non è ancora ben sviluppato. Certamente questa arretratezza ha conseguenze di tipo economico sulla crescita dei business aziendali in termini di mancate possibilità di espansione e guadagno. Questo in parte è dovuto ad un alone di insicurezza che circonda le attività di vendita on-line. Alone dovuto fondamentalmente ad una scarsa conoscinza del settore e dei meccanismi che lo guidano. Attività di AICEL è pertanto quella di informare gli interlocutori sul corretto significato di attività e-commerce, sugli obblighi e le pratiche ad essa legate, sui diritti dei merchant e dei consumatori. MISSION > INFORMARE 12.34
  • 6. In Italia sempre più aziende decidono di avvicinarsi al commercio elettronico per sviluppare il proprio business. Le dinamiche e le regole dell’e-commerce differiscono molto dalle regole generali del commercio tradizionale e i nostri imprenditori si sentono impreparati e non in grado di governare queste nuove tecnologie. Attività di AICEL è pertanto quella di formare imprenditori e consulenti sulle buone pratiche di eCommerce, sul web- marketing, gestione di impresa, normative e fiscale attraverso eventi formativi eCampus. MISSION > FORMARE 12.34
  • 7. AICEL ha avviato un dialogo aperto e costruttivo con tutte le figure coinvolte: – istituzioni – consumatori – media – realtà produttive italiane La possibilità di scambi a tutti i livelli potrà garantire al commercio elettronico di uscire dal mercato di nicchia cui nell’immaginario viene relegato per divenire primaria risorsa per il Paese. MISSION > DIALOGARE 12.34
  • 8. Un impegno concreto che porta AICEL ad essere figura attiva nel creare le condizioni migliori per l’e-commerce e tutti gli operatori del comparto. Eventi, iniziative, azioni mirate ideate per far divenire il commercio elettronico finalmente una risorsa per l’intero Paese. MISSION > SOSTENERE 12.34
  • 9. Il contesto dell’e-commerce italiano ha importanti prospettive di crescita e sviluppo. Le opportunità che apre il canale di vendita on-line sono molto rilevanti, ma per vari fattori sono ancora poco fatte proprie dalle imprese italiane. eCommerce Oggi 12.34
  • 10. D’altronde sussistono anche tutta una serie di barriere contro cui si scontra il merchant. AICEL – Associazione Italiana Commercio Elettronico- è attiva quotidianamente per permettere agli operatori di superare tali barriere e poter esercitare al meglio. eCommerce Oggi 12.34
  • 11. Associazione dei Merchant AICEL – AICEL, Associazione Italiana Commercio Elettronico, è l’unica Associazione di categoria in Italia e con oltre 800 associati è fra le più numerose a livello europeo. Oltre 800 associati Oltre 400 negozi Certificati SonoSicuro Oltre 15.000 operatori del settore 12.34
  • 12. LE AZIONI AICEL CERTIFICAZIONE SONOSICURO SONOSICURO non un bollino, non un sigillo di appartenenza ma VERA CERTIFICAZIONE Controllo Annuale dell’eShop e Mystery Shopping. Solo i negozi che hanno superato i controlli effettuati dai certificatori AICEL possono esporre il Certificato SonoSicuro. 12.34
  • 15. Servizi e Opportunità per gli Associati Rappresentanza Lobbying Informazione e Formazione Assistenza Legale – Commerciale - Privacy Convenzioni Riservate Rete d’Imprese Certificazione SonoSicuro AICEL – Vantaggi 12.34
  • 16. Per maggiori informazioni sulle attività associative e sulle formalità relative alla domanda di adesione, vi preghiamo di contattare la segreteria dell'Associazione: www.aicel.org associazione@aicel.org 12.34
  • 17. LE GARANZIE NELLE VENDITE ONLINE Giorgio Pedrazzi giorgio.pedrazzi@unibs.it AICEL Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
  • 18. CHI VI PARLA Giorgio PEDRAZZI  professore aggregato di Diritto delle Nuove Tecnologie e di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di Brescia,  consulente e formatore in materia di privacy, assicurazioni e responsabilità civile, videosorveglianza, dematerializzazione, commercio elettronico e diritto del consumo.  Impegnato in progetti di ricerca è abitualmente relatore in convegni scientifici e masters, è autore di oltre trenta pubblicazioni giuridiche. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 19. GARANZIA  LEGALE : È attribuita per legge all’acquirente  VIZI DELLA COSA VENDUTA : (Codice civile)  BENI MOBILI DI CONSUMO : (artt 128 ss. Codice del Consumo)  CONVENZIONALE : Viene definita «limitata» in quanto è determinata dalle condizioni presenti nella confezione del bene  VENDITA DI PRODOTTO DIFFERENTE (art.1453 c.c.) 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 20. GARANZIA CodCiv La garanzia prevista dal Codice Civile del 1942 prevede i termini Un anno (PRESCRIZIONE) Otto giorni (DECADENZA) Il riconoscimento del vizio evita la decadenza. (ad es. il ritiro del bene o il tentativo di riparazione, Cass. S.U. 13 novembre 2012, n. 19702 per il caso del ritiro di un macchinario a funzionamento manuale e non automatico come promesso ) e fa scattare un ulteriore termine di dieci anni. RIMEDI riduzione prezzo o risoluzione del contratto 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 21. GARANZIA CONVENZIONALE • garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; • La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità che dovranno contenere alcune menzioni obbligatorie 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 22. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal Codice del Consumo: la garanzia conv. lascia impregiudicati tali diritti; b) oggetto della garanzia, elementi essenziali necessari per farla valere, la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. in modo chiaro e comprensibile A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Anche se mancassero le informazioni obbligatorie il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 23. SOGGETTI CONSUMATORE persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta PROFESSIONISTA persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 24. CONSUMATORE Non sono “consumatori”: - le persone giuridiche; - gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati); - le persone fisiche qualificabili come “professionisti”; - le persone fisiche che si procurino un bene sia per utilizzarlo nell’ambito della professione svolta che per soddisfare esigenze personali e/o familiari (uso promiscuo); - le persone fisiche intenzionate ad avviare un’impresa che si procurano i beni all’uopo necessari (c.d. negozi preparatori). 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 25. CONSUMATORE Possibili criteri utilizzabili per attribuire o meno la qualifica di consumatore: - l’uso della fattura con l’indicazione della partita IVA lascia generalmente presumere le finalità professionali dell’acquisto consentendo di applicare gli artt. 1490 e ss. piuttosto che il codice del consumo; - il professionista che acquista il bene col semplice scontrino può usufruire della garanzia prevista dal codice del consumo; - in entrambi i casi va tenuto conto della dichiarazione d’uso compiuta dall’acquirente e delle eventuali verifiche effettuate in caso di riparazione a domicilio. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 26. OGGETTO BENI DI CONSUMO: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; Il bene mobile difettoso rientra nella categoria dei beni «non conformi» DIFETTO DI CONFORMITÀ Presente al momento dell’acquisto Conformità alle qualità promesse dal packaging o dalla pubblicità 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 27. BENI USATI • Per le vendite tra consumatori la garanzia potrà essere esclusa se espressamente indicato • Il professionista può prevedere la riduzione ad un anno, precisandolo prima dell’acquisto. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 28. Prodotti ricondizionati • La vendita di prodotti refurbished o ricondizionati pone alcune questioni in ordine alla garanzia che potrà essere differente rispetto a quella legale. • Il prodotto dovrà comunque essere idoneo all’uso, ma la durata della garanzia potrà variare a seconda delle condizioni praticate dalla singola impresa. • Contrariamente a quanto praticato da alcune imprese non potrà essere inferiore ad un anno. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 29. INSTALLAZIONE • Può comprendere l’installazione se compresa ed effettuata da professionisti • Se effettuata dall’utente può determinare un difetto di conformità ove le istruzioni risultassero lacunose o errate 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 30. DURATA La garanzia «legale» sulla vendita di beni mobili è di 24 mesi dalla data di vendita (PRESCRIZIONE) Il consumatore ha l’obbligo di comunicare (DECADENZA) entro 2 mesi dalla scoperta Per cui si estende a teorici 26 mesi. Per l’acquisto da professionista garanzia del codice civile di un anno per difetti del prodotto Per prodotti usati può essere ridotta ma non inferiore ad un anno. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 31. OBSOLESCENZA Studio tedesco sull’obsolescenza programmata http://www.ilcambiamento.it/riuso_riciclo/obsolescenza_pro grammata_elettrodomestici.html “Geplante Obsoleszenz - Entstehungsursachen - Konkrete Beispiele – Schadensfolgen – Handlungsprogramm” (“Obsolescenza programmata – Analisi delle cause - Esempi concreti - Conseguenze negative – Manuale operativo”) ed è stato commissionato dal gruppo parlamentare tedesco Verdi-Bündnis90 e realizzato da Stefan Schridde, esperto in Business Administration, e Christian Kreiss, docente di Business Management all'Università di Aalen (Germania meridionale). 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 32. RIMEDI Il Consumatore può scegliere tra i rimedi a sua disposizione Purché la scelta non risulti troppo onerosa per il venditore rispetto alle altre soluzioni. 1. SOSTITUZIONE 2. RIPARAZIONE 3. RIDUZIONE DEL PREZZO 4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 33. RIPARAZIONE • I tempi di riparazione devono essere «congrui» • Alcune imprese prevedono una policy aziendali con tempi generalmente assestati intorno ai 15 giorni. • Istruttoria Antitrust 2010: impegni di tempi certi e ragionevoli per ottenere, dal venditore, la sostituzione o la riparazione di un prodotto difettoso (dai 35 ai 60 gg.) 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 34. SOSTITUZIONE • Sempre più di frequente il bene non viene riparato ma sostituito, alle volte con un prodotto ricondizionato. • Il venditore non può addebitare alcun costo per la sostituzione. • Se anche il produttore lo richiedesse, dovrà essere rimborsato dal rivenditore. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 35. COSTI • Nessun costo palese o occulto può essere fatto ricadere sul consumatore. • In caso di operatività di garanzia legale non possono essere imputati: • diritti di intervento, • rimborso dei costi di trasporto verso e da il centro di assistenza, • costi per prodotti sostitutivi ricondizionati o nuovi, • Costituisce violazione anche l’utilizzo di numeri a pagamento per il consumatore che voglia esercitare i diritti previsti dalla legge. • Costituisce pratica scorretta offrire garanzie convenzionali a pagamento per diritti già previsti dalla legge. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 36. QUESITO Nel caso di vizi di un bene venduto, che, per la restituzione/riparazione, debba essere smontato, rimosso, e poi reinstallato o riposto (con costi, dunque, di smontaggio e rimontaggio, e/o di trasporto), chi, fra il venditore e d il consumatore acquirente, deve sopportare i costi relativi alle operazioni in questione? 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 37. CASI • un primo consumatore aveva acquistato delle mattonelle che poi aveva fatto installare sul proprio pavimento, sopportandone in proprio i relativi oneri. Al momento della fine della posa, si era reso conto che presentavano difetti di conformità. Poiché il contratto di vendita comporta la garanzia per i vizi in questione, al venditore sarebbe di certo spettata la riparazione ovvero sostituzione delle mattonelle viziate. Ma anche i costi di manodopera per togliere quelle già poste? E anche i successivi oneri per reinstallare le nuove sostituite? E se vi fosse evidente “sproporzione” fra i costi delle operazioni necessarie a sostituire il bene, ed il bene stesso? Può esser ritenuto comunque responsabile il venditore a titolo di garanzia? • Il secondo caso, invece, riguardava una consumatrice che aveva acquistato una lavastoviglie portata in luogo diverso e lontano dal negozio. Al momento della presentazione dei vizi, chi deve sostenere i costi per il trasposto della merce viziata o/o sostituita? 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 38. SPESE • Corte di Giustizia (16 giugno 2011, n. C-65/09 e C-87/09) • I Giudici hanno stabilito, infatti, che in caso di sostituzione di un prodotto a causa di un vizio di conformità anche le spese di consegna, rimozione e reinstallazione del bene sono a carico del venditore. Il ripristino della conformità del bene deve essere gratuito per il consumatore. Se il vizio si manifesta soltanto dopo l’installazione del bene (nel caso concreto si trattava di una lavastoviglie), il venditore, secondo quanto deciso dalla Corte, è tenuto a rimborsare anche i costi per la rimozione ed il reinstallazione del bene. La sopra menzionata “eccessiva onerosità” del rimedio non è applicabile quando soltanto una delle due soluzioni (sostituzione o riparazione) risulti possibile. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 39. PROVA • Giuridicamente si parla di ONERE della prova. • L’onere è un peso che ricade sul soggetto che vuol far valere un diritto. • Quindi, il consumatore che voglia esercitare • Ai sensi del Codice del Consumo si PRESUME che il vizio fosse occultamente presente nel prodotto al momento dell’acquisto. • Per i primi sei mesi spetta al RIVENDITORE dimostrare il contrario. • Successivamente l’ONERE cade sul consumatore che dovrà dimostrare il difetto di conformità. • Ovviamente il consumatore avrà sempre due mesi di tempo dalla scoperta del vizio per comunicarlo al rivenditore. • Nella prassi il buono stato di conservazione rende plausibile la pre- esistenza del vizio 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 40. REGRESSO • Il venditore avrà un diritto di REGRESSO nei confronti del PRODUTTORE per rivalersi dei costi di riparazione. • La Rete di Assistenza del produttore potrà offrire il supporto. • Si riscontrano pratiche scorrette da parte di venditori che rifiutano di prestare le garanzie di loro competenza ma anche di produttori che limitano arbitrariamente le durate. • Le catene della grande distribuzione gestiscono accordi-quadro con i produttori per appoggiarsi alla rete dei centri assistenza. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 41. RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE • Obbligo di commerciare PRODOTTI SICURI • Responsabilità oggettiva per DANNI derivanti da DIFETTI DEL PRODOTTO • Il danneggiato prova danno, difetto e connessione causale. • Qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità è nullo (art. 124 del Codice). • Applicabilità al fornitore art. 116 CodCons se il consumatore non era posto in condizione di poter identificare il produttore 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 42. ESCLUSIONI • se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; • se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; • se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; • se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 43. ESCLUSIONI • se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; • nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 44. ASSICURAZIONI • Se la copertura è realizzata attraverso un’assicurazione a beneficio dell’acquirente, come spesso di realizza per la vendita di auto usate, particolare attenzione andrà posta sulla definizione dell’oggetto dell’assicurazione e delle esclusioni. • Infatti potrebbe non coincidere con le prestazioni dovute ove fosse operante una garanzia legale. • In ogni caso non potrà privare l’acquirente dei diritti di legge, per i quali dovrà agire direttamente nei confronti del rivenditore e non dell’assicuratore. • Vedi giudice di Pace Grosseto (22/08/2011) riguardo alla copertura della sostituzione di apparati dovuta a guasti relativi alla parte elettrica di un’autovettura. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 45. DOA Il prodotto DOA (Dead-on-arrival) è quello che al momento della vendita, quindi in negozio (o, a discrezione del venditore, se riconsegnato perfettamente integro entro brevissimo tempo), non dà segni di vita. Convenzionalmente il prodotto potrà essere restituito dal rivenditore al produttore senza creare una pratica di assistenza. In questi casi opererà la sostituzione per il cliente compatibilmente con le risorse di magazzino. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 46. GARANZIE IN EUROPA La Direttiva che ha permesso la tutela del consumatore nell’acquisto di beni mobili prevede un’ARMONIZZAZIONE MINIMA. (La responsabilità del produttore al contrario la richiede in misura massima) In questo caso, i singoli stati membri erano liberi di attuare una normativa anche di maggior favore, senza ovviamente aver possibilità di ridimensionarla. Per questo motivo in caso di acquisti presso rivenditori esteri andrà verificata l’estensione della copertura. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 47. ANTITRUST I comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge, sanzionando i soggetti responsabili fino a un massimo di 500.000 euro. L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa, senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un impatto positivo per i consumatori. Non può invece risolvere le singole controversie. Antitrust: numero verde (800166661) l - v, dalle 10 alle 14, per chiarimenti. Per le segnalazioni all’Autorità occorre invece compilare il modulo disponibile nella sezione ‘Consumatore’ del sito www.agcm.it. 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48
  • 48. GIORGIO PEDRAZZI GRAZIE PER L’ATTENZIONE https://unibs.academia.edu/GiorgioPedrazzi http://it.linkedin.com/in/giorgiopedrazzi https://www.facebook.com/gpedrazzi SkipeID: gpedrazzi Twitter: @PedrazziGiorgio mobile: +393356883042 12.34 giorgio.pedrazzi@unibs.it 48