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E-Commerce


 Giovanni Maria Riccio
gmriccio@sr-partners.it
Normativa
• Direttiva n. 97/7/CE sui contratti a distanza
  - recepita dal d. lgs. n. 185/99
  - confluito nel Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n.
  206)


              Artt. 50-53 del Cod. Consumo.

• Direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico
  - recepita dal D. lgs. 70/2003


              Art. 61 del Codice del consumo
Contratti a distanza
• Contratti di massa/per adesione;
• Redatti unilateralmente, favoriscono la parte
  imprenditoriale;
• Vantaggi imprenditore:
  - costi della contrattazione di massa < singola contrattazione
  - asimmetria informativa (hidden information);
• Normativa contrattuale consumeristica:
  riequilibrio delle posizioni
  consumatori/professionisti.
Art. 50 - Definizioni
• 1. Ai fini della presente sezione si intende per:
   a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
   stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di
   vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista
   che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
   comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la
   conclusione del contratto stesso;
   b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
   presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa
   impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
   c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
   pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a
   disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a
   distanza.
Il contratto a distanza
• «il contratto avente per oggetto beni o servizi
  stipulato tra un professionista e un
  consumatore nell'ambito di un sistema di
  vendita o di prestazione di servizi a distanza
  organizzato dal professionista che, per tale
  contratto, impiega esclusivamente una o più
  tecniche di comunicazione a distanza fino alla
  conclusione del contratto, compresa la
  conclusione del contratto stesso»
• è necessario che tutte le fasi della formazione del contratto
  avvengano inter absentes;
• anche la conclusione del contratto;
• impiego esclusivo di una o più tecniche di comunicazione;
• Non è necessario che sia utilizzato, durante tutto lo svolgimento
  delle trattative, lo stesso strumento di comunicazione a distanza.
• Il contratto deve avvenire «nell’ambito di un sistema di vendita o
  di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista»
  (= requisito dell’organizzazione). Sono così escluse dal campo di
  applicazione del Codice le vendite a distanza
  - di natura occasionale (non imprenditoriale)
  - in cui l’organizzazione dello strumento per la vendita a distanza
  non è opera del professionista, ma di altro soggetto
  imprenditoriale, non legato al professionista da alcun rapporto di
  subordinazione.
Tecnica di comunicazione a distanza
• «qualunque mezzo che, senza la presenza
  fisica e simultanea del professionista e del
  consumatore, possa impiegarsi per la
  conclusione del contratto tra le dette parti».
• criterio di atipicità oggettiva («qualunque
  mezzo») - possibilità di abbracciare anche i
 mezzi che, nel prossimo futuro, potrebbero
       essere destinati all’utilizzo per la
           contrattazione a distanza;
Operatore di tecnica di
             comunicazione

• «la persona fisica o giuridica, pubblica o
  privata, la cui attività professionale consiste
  nel mettere a disposizione dei professionisti
  una o più tecniche di comunicazione a
  distanza».
• definizione onnicomprensiva - tutti i possibili
  soggetti che, in qualunque forma, prestano
  servizi di mera intermediazione (common
  carriers) per i professionisti.
  - Ad esempio: internet provider, gestori dei canali
  televisivi (nazionali/locali), operatori radiofonici e così via
  enumerando.
• Rapporto interno operatore/professionista:
  - appalto di servizi (art. 1677 c.c.)
  - somministrazione
Art. 51 – Campo di applicazione
• 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
  contratti a distanza, esclusi i contratti:
  a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei
  quali è riportato nell'allegato I;
  b) conclusi tramite distributori automatici o locali
  commerciali automatizzati;
  c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
  impiegando telefoni pubblici;
  d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
  relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
  e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Contratti a distanza «relativi ai servizi
              finanziari»
   • tale settore è regolato autonomamente dal d. lgs. 19
         agosto 2005, n. 190, che ha recepito la direttiva
      comunitaria 2002/65/CE sulla commercializzazione a
          distanza dei servizi finanziari ai consumatori;
                        Servizio finanziario:
       «qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di
        pagamento, di investimento, di assicurazione o di
                     previdenza individuale»;
• Allegato, già presente nel d. lgs. 185/99, contenente
  un’elencazione – meramente indicativa – dei servizi
  finanziari a distanza
Contratti
«conclusi tramite distributori automatici o
    locali commerciali automatizzati»
• il consumatore ha la possibilità di visionare il bene
  accertandosi – almeno ictu oculi – delle sue qualità
  esterne;
• potrebbero risultare alquanto complessi
  - l’esercizio del diritto di recesso e
  - la restituzione del prodotto;
Contratti «conclusi con gli operatori delle
  telecomunicazioni impiegando telefoni
                 pubblici»
• il consumatore non può essere vittima del c.d. “effetto
  sorpresa”, che potrebbe colpirlo tra le mura
  domestiche;
• Motivazione del Consiglio: gli operatori del settore
  delle telecomunicazioni - titolari di concessioni -
  sarebbero soggetti ad un controllo pubblicistico, che
  assicurerebbe il rispetto del principio di imparzialità;
Contratti «relativi costruzione e alla vendita o ad
altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione
                     della locazione»

• difficoltà di armonizzare le discipline nazionali
  in materia di beni immobili;
• escluso il contratto di locazione: tale contratto,
  nella prassi, è più frequentemente oggetto di
  contratti inter absentes
  - Esempio - contratti di locazioni per brevi soggiorni di vacanza,
  stipulati via internet.
Vendite all’asta
              • Art. 18, comma 5 del d. lgs. 114/98
     «Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
    televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate».

         • Circolare del Ministero delle attività produttive
                  - ha ammesso le aste telematiche,
     - facendo però salva la possibilità per le parti di pattuire un
                          diritto di recesso;


• Aste con riserva - mezzo comodo per le imprese per aggirare la
  normativa consumeristica;
• Il diritto di recesso o è imposto ex lege, oppure difficilmente sarà
  inserito nel regolamento contrattuale
Art. 52 – Art. 53
            Informare il consumatore
       «il contenuto minimo di garanzia»

• Informazioni Pre-contrattuali
• Conferma scritta


• In caso di commercio elettronico, vanno cumulati gli obblighi informativi
  prescritti dall’art. 12 del d. lgs. 70/03, che ha recepito la dir. 2000/31/CE
  sul commercio elettronico
Art. 52 - Informazioni per il consumatore
• 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
  distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
  a) identità del professionista
  b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio
  c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le
  imposte
  d) spese di consegna
  e) modalità del pagamento, della consegna
  f) esistenza del diritto di recesso
  g) modalità e tempi di restituzione
  h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza
  i) durata della validità dell'offerta e del prezzo
  l) durata minima del contratto (contratti per fornitura o
  prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica)
«prima della conclusione del
       contratto» ed «in tempo utile»
• Ts (1)                               • Ts (2)
   «Fra il momento in cui le             Nella prassi dei contratti di massa, è
  informazioni vengono fornite e         frequente che un agente del
  quello in cui il contratto viene       professionista faccia stipulare al
  stipulato deve dunque                  consumatore non un contratto
  intercorrere uno spazio                definitivo, ma una proposta a
  temporale, la cui estensione non       concluderlo. La conclusione del
  è quantificabile a priori, ma deve     contratto è in realtà soggetta
  comunque essere tale da                all’accettazione del professionista, il
  garantire al consumatore la            quale, quindi, verrebbe a rivestire la
  possibilità concreta ed effettiva      figura non del; il «tempo utile»
  di esaminare le informazioni           dovrebbe coincidere con la fase
  ricevute, per poi decidere con         antecedente alla prima sottoscrizione
  sufficiente ponderatezza se            del consumatore, termine ultimo entro
  procedere o meno all’acquisto»         il quale il professionista è obbligato a
                                         fornire le informazioni prescritte.
   (G. De Cristofaro)
«Indirizzo del professionista» (a)
   Nella fase pre-contrattruale deve essere comunicato
 esclusivamente «nei contratti che prevedono il pagamento
                             anticipato»
                  • Commercio elettronico
   Art. 7, lett. a) b) e c) fa obbligo di «rendere facilmente
                             accessibili»

- «il nome, la denominazione o la ragione sociale»,
- «il domicilio o la sede legale» e
- «gli estremi che permettono di contattare rapidamente il
prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente
con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica»
«caratteristiche essenziali del
      bene o del servizio» (b)

• dovrebbe consentire ai consumatori di ridurre
  l’asimmetria informativa con i professionisti
Prezzo del bene/servizio,«comprese tutte le
             tasse e le imposte» (c)
             Spese di consegna (d)
• Principio che da tempo radicato nella normativa
  comunitaria
• Facilmente eludibile dalle imprese
   Garante concorr. mercato, 11 luglio 2002, n. 10973
    «È ingannevole il messaggio che prospetta la possibilità di acquistare un
    biglietto aereo su alcune rotte nazionali ad un prezzo contenuto (ottanta-
      cento euro), ove nell'offerta non sia indicato nè il costo del c.d. "crisis
  surcharge" (…), il cui ammontare viene indicato separatamente, nè dei diritti
  aeroportuali (…) nel caso in cui l'indicazione relativa al loro ammontare non
  segua, contestualmente e con pari evidenza grafica e/o sonora, l'indicazione
                                 del prezzo finale».
«Esistenza del diritto di recesso/   «modalità /tempi di restituzione o
esclusione dello stesso » (f)        di ritiro del bene» (g)


   • modalità attraverso le quali     • In caso di esercizio del diritto di
                                        recesso
     deve avvenire il recesso (?)     • Chi sopporta i costi per la
   • termini entro i quali              restituzione dei beni (?)
     esercitare il diritto (?)           Nel silenzio della legge, pare
                                         preferibile ritenere che tali costi
                                         siano allocati sui consumatori; la
                                         compresenza di una forma di
                                         recesso (ingiustificato) +
                                         pagamento delle spese ad esso
                                         connesse rischierebbe di gravare
                                         eccessivamente la posizione dei
                                         professionisti
la «durata della validità       «durata minima del contratto
dell'offerta e del prezzo» (i)      in caso di contratti per la
                                       fornitura di prodotti
                                    /prestazione di servizi ad
                                    esecuzione continuata o
                                          periodica» (l)
• Qualora la promozione
  non sia chiara il
                                 • Termine per esercitare la
  consumatore potrà agire
                                   disdetta, in caso di contratti a
  anche in virtù delle regole
                                   rinnovo automatico (?)
  contro la pubblicità
  ingannevole
Art. 52 (2 comma)
- riequilibrio delle contrapposte posizioni di
       consumatori e professionisti -
• 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
  deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo
  chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica
  di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
  particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di
  transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
  protezione delle categorie di consumatori particolarmente
  vulnerabili.
• «scopo commerciale» dell’offerta - manifesto;

• Condotta del professionista:
  - parametri comportamentali della buona fede e della
  lealtà;
  - riferiti alle «transazioni commerciali»
  - considerati alla «stregua delle esigenze di protezione delle
  categorie di consumatori particolarmente vulnerabili».
  Ad esempio: anziani/altre categorie considerate facilmente
  influenzabili.

• in «modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo
  adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
  impiegata»
Art. 52 (comma 3)
• 3. In caso di               Art. 9 d. lgs 9 aprile 2003, n. 70
  comunicazioni               «le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse
  telefoniche, l'identità     da un prestatore per posta elettronica devono, in modo
  del professionista e lo     chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin
  scopo commerciale           dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere
  della telefonata devono     l'indicazione che il destinatario del messaggio può
                              opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni».
  essere dichiarati in
  modo inequivocabile         (modello c.d. dell’opt-out).
  all'inizio della
  conversazione con il        Art. 58 Codice Consumo: in caso di «impiego da parte di
  consumatore, a pena di      un professionista del telefono, della posta elettronica, di
  nullità del contratto. In   sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
                              operatore o di fax» impone al professionista la necessità
  caso di utilizzo della      di acquisire preventivamente il consenso del
  posta elettronica si        consumatore.
  applica la disciplina
  prevista dall'articolo 9    (modello c.d. dell’opt-in)
  del decreto legislativo 9
  aprile 2003, n. 70.
Art 52. (comma 4)
    4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
  fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. (…)
 Ts (1) - permissiva                   Ts (2) - restrittiva
 • Non è la contrattazione ad          • L’obbligo di adoperare la
   essere individuale, ma le              lingua italiana non deriva
   tecniche in questione
   ammettono la comunicazione             dal mezzo utilizzato, ma
   individuale.                           dalla circostanza che si
 • Ciò potrebbe indurre a                 tratta di contrattazione tra
   ritenere che, in ogni caso,            singole parti e che, quindi, si
   laddove siano adoperate tali           è al di fuori dello schema
   tecniche, il consumatore avrà          del prendre ou laisser
   diritto a che tutte le
   informazioni gli siano fornite in
   lingua italiana.
Art. 53 – Conferma scritta
• 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
  supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
  informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della
  esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
  comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
• a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
  recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui
  all'articolo 65, comma 3;
• b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore
  può presentare reclami;
• c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
  esistenti;
• d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
  superiore ad un anno.
• Elemento formale: né ad substantiam, né ad probationem;
• Prevale il profilo finalistico (forma ad informationem
  tantum);

                     In caso di inosservanza:
- sanzione pecuniaria di carattere amministrativo (interesse
  pubblico al regolare svolgimento della contrattazione a
  distanza);
- ampliamento del termine entro il quale il consumatore
  può esercitare il diritto di recesso
  (interesse del singolo consumatore);
- Invalidità/inefficacia del contratto stipulato.
  (nullità dell’intero negozio, per indeterminatezza
  dell’oggetto - dolo determinante).
Art. 53 (comma 2)
       - servizi con utilizzo istantaneo -
• 2. Le disposizioni di cui al      • Esempi:
  presente articolo non si            - downloading di
  applicano ai servizi la cui
  esecuzione è effettuata             software/brani musicali da
  mediante una tecnica di             internet;
  comunicazione a distanza,           - programmi di pay-tv /pay-
  qualora i detti servizi siano
  forniti in un'unica soluzione e     per-view;
  siano fatturati dall'operatore
  della tecnica di
  comunicazione. Anche in tale      • L’esclusione riguarda solo la
  caso il consumatore deve            conferma delle
  poter disporre dell'indirizzo
  geografico della sede del           informazioni;
  professionista cui poter
  presentare reclami.
Aste telematiche
Normativa
• Direttiva n. 97/7/CE sui contratti a distanza
  - recepita dal d. lgs. n. 185/99
  - confluito nel Codice del Consumo (d.lgs. 6
  settembre 2005, n. 206)
• Artt. 50 e ss. del Cod. Consumo.

• Direttiva n. 2000/31/CE sul commercio
  elettronico
  - recepita dal D. lgs. 70/2003
• Art. 61 del Codice del consumo
Aste telematiche - criticità
• Non esiste una specifica disciplina delle aste telematiche;

• Le direttive non hanno raggiunto gli obiettivi (incrementare
  gli scambi in rete);

• Approccio “nazionale”
  - scambi tra differenti Paesi UE = 8% delle transazioni on-line:
  - settore entertainment ,spesa maggiore da parte dei consumatori = 42%
  - peso predominante - settore dei giochi d’azzardo (fuori dall’ambito di
  applicazione delle due direttive sulle transazioni on-line)

• Divergenze tra i singoli regimi fiscali nazionali
• Approccio dilettantistico piccola /media imprenditoria
  nazionale
• Difficoltà, per i consumatori, di essere tutelati
  efficacemente in sede giudiziaria.
  - tradurre l’atto giudiziario nella lingua del convenuto
  - individuare l’autorità competente – notifica
  - costi transattivi legati alla gestione del processo
  - beni di modesto valore economico


La “sproporzione tra la portata economica della controversia
    e il costo della risoluzione iudiziaria” può “scoraggiare i
  consumatori” e che, pertanto, abbattere tali problematiche
  significa incrementare la fiducia dei consumatori e favorire
         gli scambi transfrontalieri ed il mercato interno.
     (Raccomandazione della Commissione del 30.3.1998 )
Strumenti di risoluzione delle controversie
• Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della
  Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla
  giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo
  nel mercato interno» del 14 novembre 1996;
• Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998,
  riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
  risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
  consumo (98/257/CE);
• Raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001 sui principi
  applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
  consensuale delle controversie in materia di consumo
  (2001/310/CE);
• Regolamento CE 861/07 - controversie cc.dd. small business.
• Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione
  in materia civile e commerciale (recepita con il d. lgs. 28/2010)
Raccomandazione 1998
• Principio di trasparenza:
  Obbligo di informare i consumatori
  - sui “tipi di controversie che possono essere sottoposti all'organo,
  nonché gli eventuali limiti esistenti per quanto riguarda la copertura
  territoriale e il valore dell'oggetto delle controversie”;
  - sul “costo della procedura”
  - sulle “regole sulle quali si fondano le decisioni dell'organo” .


•    Principio di efficacia:
    Impone
     - “l'accesso del consumatore alla procedura, senza essere obbligato a
    ricorrere ad un rappresentante legale”,
    - “la gratuità della procedura o la determinazione di costi moderati”,
    - “la fissazione di termini brevi tra la presentazione del reclamo
    all'organo e l'adozione della decisione”
Raccomandazione 2001
• Garantire ai consumatori un accesso semplice ed effettivo alla
  giustizia;
• Incoraggiare ed agevolare la composizione delle controversie in
  materia di consumo fin sul nascere.

           Art. 17 della direttiva sul commercio elettronico
        gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la loro
       legislazione non ostacoli l'uso di strumenti di composizione
    extragiudiziale delle controversie disponibili nel diritto nazionale.

• Strumenti di ADR on-line
  La risoluzione delle controversie deve essere “semplice, rapida e
  poco onerosa”, ricorrendo a strumenti elettronici di risoluzione
  delle controversie che non richiedano il “bisogno della
  comparizione fisica delle parti” .
Disciplina dei contratti on-line

• Obblighi di informazione
• Diritto di recesso
Obblighi di informazione
• Ancoraggio ai parametri della “fisicità”;
  - art. 7, lett. d) d. lgs. 70/03
  obbligo di indicare il numero di iscrizione al repertorio delle attività
  economiche o al registro delle imprese;
  - art. 7, lett. g) d. lgs. 70/03
  obbligo di indicare il numero della partita IVA o altro numero di identificazione
  considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti
  un'attività soggetta ad imposta”.
• Livellamento delle asimmetrie informative
  - art 7 d. lgs. 70/03
  obbligo di indicare “in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e
  delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione
  forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
  consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare”
• Tutela per i consumatori - neo-formalismo procedimentale
• Obbligo di conferma scritta
• Art 12 d.lsg 70/03
Diritto di recesso

• Direttiva comunitaria
o Termine entro cui tale diritto può essere esercitato > 7
  giorni lavorativi ;
o Senza alcuna penalità in capo al consumatore;
o Le uniche spese gravanti sul consumatore sono quelle
  “dirette di spedizione dei beni al mittente” - Tali spese
  possono essere previste “eventualmente”.
Corte di Giustizia
         – spese a carico del consumatore -
•   1) Settembre del 2009                      •   2) Aprile 2010
     § 312 BGB - indennità per il                  Le uniche spese dovute dal
    deterioramento della cosa                      consumatore possano essere quelle
     La normativa comunitaria “osta ad una         “dirette” alla spedizione del bene.
    normativa nazionale la quale preveda in
    modo generico che il venditore possa
    chiedere al consumatore un'indennità per
    l'uso di un bene acquistato tramite un
    contratto”.
    È ammissibile che “venga imposto al
    consumatore il pagamento di un'indennità
    per l’uso di tale bene nel caso in cui
    egli abbia fatto uso del detto bene in
    un modo incompatibile con i principi del
    diritto civile, quali la buona fede o
    l'arricchimento senza giusta causa..”
Aste telematiche
• La disciplina comunitaria su contratti a distanza e commercio
  elettronico non trova applicazione nel caso di aste telematiche;
• Il diritto di recesso vanificherebbe il meccanismo concorrenziale
  dell’asta;
• manca una definizione di asta telematica;
• responsabilità a titolo contrattuale in capo al gestore del sito, per
  violazioni di obblighi di controllo o di protezione nei confronti degli
  utenti del sito stesso (?);

• venditori professionali (ad esempio su e-Bay)
  sussistono tutti i presupposti per l’applicazione delle
  disposizioni a favore dei consumatori: venditori professionisti,
  che agiscono per mezzo di uno strumento informatico – con
  modalità di comunicazione a distanza –, i quali non aggiudicano
  il bene al miglior offerente, ma si limitano a metterlo in vendita ad
  un prezzo fisso.
Responsabilità del gestore del sito
            - obblighi di protezione -
• Giurisprudenza francese
   Trib. Grande Instance Grenoble, 1 febbraio 2007
  Il gestore del sito, pur non vendendo direttamente i beni, si impegnerebbe
  comunque a garantire una prestazione, consistente nella messa a
  disposizione di un servizio attraverso il quale altri soggetti vendono, e, per
  ciò solo, sarebbe tenuta a garantire l’esecuzione delle transazioni
  commerciali compiute sul sito stesso;
• Giurisprudenza australiana
   Evagora v eBay Australia & New Zealand Pty Limited [2001]
• Giurisprudenza italiana
  Il gestore del sito sul quale avviene l’asta telematica non è gravato da alcun
  obbligo di garanzia, limitandosi a svolgere un’attività di mera
  intermediazione tecnica.
• Esiguità delle pronunce giudiziarie;
• La certezza sul regime giuridico applicabile
  agevolerebbe l’espansione del mercato delle
  aste on-line;
• L’indeterminatezza delle regole di responsabilità
  – contrattuale o extracontrattuale – tende a
  scoraggiare i consumatori, i quali non si
  sentono opportunamente tutelati e, di
  conseguenza, preferiscono evitare il commercio
  elettronico e le aste telematiche.
Scorza Riccio & Partners
Via dei Barbieri, 6 – 00186 Roma
     Tel. +39-06.87750524
      Fax +39 0692931778
www.e-lex.it – www.sr-partners.it
       info@sr-partners.it

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E commerce - slide

  • 1. E-Commerce Giovanni Maria Riccio gmriccio@sr-partners.it
  • 2. Normativa • Direttiva n. 97/7/CE sui contratti a distanza - recepita dal d. lgs. n. 185/99 - confluito nel Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) Artt. 50-53 del Cod. Consumo. • Direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico - recepita dal D. lgs. 70/2003 Art. 61 del Codice del consumo
  • 3. Contratti a distanza • Contratti di massa/per adesione; • Redatti unilateralmente, favoriscono la parte imprenditoriale; • Vantaggi imprenditore: - costi della contrattazione di massa < singola contrattazione - asimmetria informativa (hidden information); • Normativa contrattuale consumeristica: riequilibrio delle posizioni consumatori/professionisti.
  • 4. Art. 50 - Definizioni • 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.
  • 5. Il contratto a distanza • «il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso»
  • 6. • è necessario che tutte le fasi della formazione del contratto avvengano inter absentes; • anche la conclusione del contratto; • impiego esclusivo di una o più tecniche di comunicazione; • Non è necessario che sia utilizzato, durante tutto lo svolgimento delle trattative, lo stesso strumento di comunicazione a distanza. • Il contratto deve avvenire «nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista» (= requisito dell’organizzazione). Sono così escluse dal campo di applicazione del Codice le vendite a distanza - di natura occasionale (non imprenditoriale) - in cui l’organizzazione dello strumento per la vendita a distanza non è opera del professionista, ma di altro soggetto imprenditoriale, non legato al professionista da alcun rapporto di subordinazione.
  • 7. Tecnica di comunicazione a distanza • «qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti».
  • 8. • criterio di atipicità oggettiva («qualunque mezzo») - possibilità di abbracciare anche i mezzi che, nel prossimo futuro, potrebbero essere destinati all’utilizzo per la contrattazione a distanza;
  • 9. Operatore di tecnica di comunicazione • «la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza».
  • 10. • definizione onnicomprensiva - tutti i possibili soggetti che, in qualunque forma, prestano servizi di mera intermediazione (common carriers) per i professionisti. - Ad esempio: internet provider, gestori dei canali televisivi (nazionali/locali), operatori radiofonici e così via enumerando. • Rapporto interno operatore/professionista: - appalto di servizi (art. 1677 c.c.) - somministrazione
  • 11. Art. 51 – Campo di applicazione • 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I; b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
  • 12. Contratti a distanza «relativi ai servizi finanziari» • tale settore è regolato autonomamente dal d. lgs. 19 agosto 2005, n. 190, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori; Servizio finanziario: «qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale»; • Allegato, già presente nel d. lgs. 185/99, contenente un’elencazione – meramente indicativa – dei servizi finanziari a distanza
  • 13. Contratti «conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati» • il consumatore ha la possibilità di visionare il bene accertandosi – almeno ictu oculi – delle sue qualità esterne; • potrebbero risultare alquanto complessi - l’esercizio del diritto di recesso e - la restituzione del prodotto;
  • 14. Contratti «conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici» • il consumatore non può essere vittima del c.d. “effetto sorpresa”, che potrebbe colpirlo tra le mura domestiche; • Motivazione del Consiglio: gli operatori del settore delle telecomunicazioni - titolari di concessioni - sarebbero soggetti ad un controllo pubblicistico, che assicurerebbe il rispetto del principio di imparzialità;
  • 15. Contratti «relativi costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione» • difficoltà di armonizzare le discipline nazionali in materia di beni immobili; • escluso il contratto di locazione: tale contratto, nella prassi, è più frequentemente oggetto di contratti inter absentes - Esempio - contratti di locazioni per brevi soggiorni di vacanza, stipulati via internet.
  • 16. Vendite all’asta • Art. 18, comma 5 del d. lgs. 114/98 «Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate». • Circolare del Ministero delle attività produttive - ha ammesso le aste telematiche, - facendo però salva la possibilità per le parti di pattuire un diritto di recesso; • Aste con riserva - mezzo comodo per le imprese per aggirare la normativa consumeristica; • Il diritto di recesso o è imposto ex lege, oppure difficilmente sarà inserito nel regolamento contrattuale
  • 17. Art. 52 – Art. 53 Informare il consumatore «il contenuto minimo di garanzia» • Informazioni Pre-contrattuali • Conferma scritta • In caso di commercio elettronico, vanno cumulati gli obblighi informativi prescritti dall’art. 12 del d. lgs. 70/03, che ha recepito la dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico
  • 18. Art. 52 - Informazioni per il consumatore • 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identità del professionista b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte d) spese di consegna e) modalità del pagamento, della consegna f) esistenza del diritto di recesso g) modalità e tempi di restituzione h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza i) durata della validità dell'offerta e del prezzo l) durata minima del contratto (contratti per fornitura o prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica)
  • 19. «prima della conclusione del contratto» ed «in tempo utile» • Ts (1) • Ts (2) «Fra il momento in cui le Nella prassi dei contratti di massa, è informazioni vengono fornite e frequente che un agente del quello in cui il contratto viene professionista faccia stipulare al stipulato deve dunque consumatore non un contratto intercorrere uno spazio definitivo, ma una proposta a temporale, la cui estensione non concluderlo. La conclusione del è quantificabile a priori, ma deve contratto è in realtà soggetta comunque essere tale da all’accettazione del professionista, il garantire al consumatore la quale, quindi, verrebbe a rivestire la possibilità concreta ed effettiva figura non del; il «tempo utile» di esaminare le informazioni dovrebbe coincidere con la fase ricevute, per poi decidere con antecedente alla prima sottoscrizione sufficiente ponderatezza se del consumatore, termine ultimo entro procedere o meno all’acquisto» il quale il professionista è obbligato a fornire le informazioni prescritte. (G. De Cristofaro)
  • 20. «Indirizzo del professionista» (a) Nella fase pre-contrattruale deve essere comunicato esclusivamente «nei contratti che prevedono il pagamento anticipato» • Commercio elettronico Art. 7, lett. a) b) e c) fa obbligo di «rendere facilmente accessibili» - «il nome, la denominazione o la ragione sociale», - «il domicilio o la sede legale» e - «gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica»
  • 21. «caratteristiche essenziali del bene o del servizio» (b) • dovrebbe consentire ai consumatori di ridurre l’asimmetria informativa con i professionisti
  • 22. Prezzo del bene/servizio,«comprese tutte le tasse e le imposte» (c) Spese di consegna (d) • Principio che da tempo radicato nella normativa comunitaria • Facilmente eludibile dalle imprese Garante concorr. mercato, 11 luglio 2002, n. 10973 «È ingannevole il messaggio che prospetta la possibilità di acquistare un biglietto aereo su alcune rotte nazionali ad un prezzo contenuto (ottanta- cento euro), ove nell'offerta non sia indicato nè il costo del c.d. "crisis surcharge" (…), il cui ammontare viene indicato separatamente, nè dei diritti aeroportuali (…) nel caso in cui l'indicazione relativa al loro ammontare non segua, contestualmente e con pari evidenza grafica e/o sonora, l'indicazione del prezzo finale».
  • 23. «Esistenza del diritto di recesso/ «modalità /tempi di restituzione o esclusione dello stesso » (f) di ritiro del bene» (g) • modalità attraverso le quali • In caso di esercizio del diritto di recesso deve avvenire il recesso (?) • Chi sopporta i costi per la • termini entro i quali restituzione dei beni (?) esercitare il diritto (?) Nel silenzio della legge, pare preferibile ritenere che tali costi siano allocati sui consumatori; la compresenza di una forma di recesso (ingiustificato) + pagamento delle spese ad esso connesse rischierebbe di gravare eccessivamente la posizione dei professionisti
  • 24. la «durata della validità «durata minima del contratto dell'offerta e del prezzo» (i) in caso di contratti per la fornitura di prodotti /prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica» (l) • Qualora la promozione non sia chiara il • Termine per esercitare la consumatore potrà agire disdetta, in caso di contratti a anche in virtù delle regole rinnovo automatico (?) contro la pubblicità ingannevole
  • 25. Art. 52 (2 comma) - riequilibrio delle contrapposte posizioni di consumatori e professionisti - • 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
  • 26. • «scopo commerciale» dell’offerta - manifesto; • Condotta del professionista: - parametri comportamentali della buona fede e della lealtà; - riferiti alle «transazioni commerciali» - considerati alla «stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili». Ad esempio: anziani/altre categorie considerate facilmente influenzabili. • in «modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata»
  • 27. Art. 52 (comma 3) • 3. In caso di Art. 9 d. lgs 9 aprile 2003, n. 70 comunicazioni «le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse telefoniche, l'identità da un prestatore per posta elettronica devono, in modo del professionista e lo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin scopo commerciale dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere della telefonata devono l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni». essere dichiarati in modo inequivocabile (modello c.d. dell’opt-out). all'inizio della conversazione con il Art. 58 Codice Consumo: in caso di «impiego da parte di consumatore, a pena di un professionista del telefono, della posta elettronica, di nullità del contratto. In sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax» impone al professionista la necessità caso di utilizzo della di acquisire preventivamente il consenso del posta elettronica si consumatore. applica la disciplina prevista dall'articolo 9 (modello c.d. dell’opt-in) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  • 28. Art 52. (comma 4) 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. (…) Ts (1) - permissiva Ts (2) - restrittiva • Non è la contrattazione ad • L’obbligo di adoperare la essere individuale, ma le lingua italiana non deriva tecniche in questione ammettono la comunicazione dal mezzo utilizzato, ma individuale. dalla circostanza che si • Ciò potrebbe indurre a tratta di contrattazione tra ritenere che, in ogni caso, singole parti e che, quindi, si laddove siano adoperate tali è al di fuori dello schema tecniche, il consumatore avrà del prendre ou laisser diritto a che tutte le informazioni gli siano fornite in lingua italiana.
  • 29. Art. 53 – Conferma scritta • 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: • a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3; • b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami; • c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; • d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
  • 30. • Elemento formale: né ad substantiam, né ad probationem; • Prevale il profilo finalistico (forma ad informationem tantum); In caso di inosservanza: - sanzione pecuniaria di carattere amministrativo (interesse pubblico al regolare svolgimento della contrattazione a distanza); - ampliamento del termine entro il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso (interesse del singolo consumatore); - Invalidità/inefficacia del contratto stipulato. (nullità dell’intero negozio, per indeterminatezza dell’oggetto - dolo determinante).
  • 31. Art. 53 (comma 2) - servizi con utilizzo istantaneo - • 2. Le disposizioni di cui al • Esempi: presente articolo non si - downloading di applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata software/brani musicali da mediante una tecnica di internet; comunicazione a distanza, - programmi di pay-tv /pay- qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e per-view; siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale • L’esclusione riguarda solo la caso il consumatore deve conferma delle poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del informazioni; professionista cui poter presentare reclami.
  • 33. Normativa • Direttiva n. 97/7/CE sui contratti a distanza - recepita dal d. lgs. n. 185/99 - confluito nel Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) • Artt. 50 e ss. del Cod. Consumo. • Direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico - recepita dal D. lgs. 70/2003 • Art. 61 del Codice del consumo
  • 34. Aste telematiche - criticità • Non esiste una specifica disciplina delle aste telematiche; • Le direttive non hanno raggiunto gli obiettivi (incrementare gli scambi in rete); • Approccio “nazionale” - scambi tra differenti Paesi UE = 8% delle transazioni on-line: - settore entertainment ,spesa maggiore da parte dei consumatori = 42% - peso predominante - settore dei giochi d’azzardo (fuori dall’ambito di applicazione delle due direttive sulle transazioni on-line) • Divergenze tra i singoli regimi fiscali nazionali • Approccio dilettantistico piccola /media imprenditoria nazionale
  • 35. • Difficoltà, per i consumatori, di essere tutelati efficacemente in sede giudiziaria. - tradurre l’atto giudiziario nella lingua del convenuto - individuare l’autorità competente – notifica - costi transattivi legati alla gestione del processo - beni di modesto valore economico La “sproporzione tra la portata economica della controversia e il costo della risoluzione iudiziaria” può “scoraggiare i consumatori” e che, pertanto, abbattere tali problematiche significa incrementare la fiducia dei consumatori e favorire gli scambi transfrontalieri ed il mercato interno. (Raccomandazione della Commissione del 30.3.1998 )
  • 36. Strumenti di risoluzione delle controversie • Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996; • Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE); • Raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE); • Regolamento CE 861/07 - controversie cc.dd. small business. • Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (recepita con il d. lgs. 28/2010)
  • 37. Raccomandazione 1998 • Principio di trasparenza: Obbligo di informare i consumatori - sui “tipi di controversie che possono essere sottoposti all'organo, nonché gli eventuali limiti esistenti per quanto riguarda la copertura territoriale e il valore dell'oggetto delle controversie”; - sul “costo della procedura” - sulle “regole sulle quali si fondano le decisioni dell'organo” . • Principio di efficacia: Impone - “l'accesso del consumatore alla procedura, senza essere obbligato a ricorrere ad un rappresentante legale”, - “la gratuità della procedura o la determinazione di costi moderati”, - “la fissazione di termini brevi tra la presentazione del reclamo all'organo e l'adozione della decisione”
  • 38. Raccomandazione 2001 • Garantire ai consumatori un accesso semplice ed effettivo alla giustizia; • Incoraggiare ed agevolare la composizione delle controversie in materia di consumo fin sul nascere. Art. 17 della direttiva sul commercio elettronico gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la loro legislazione non ostacoli l'uso di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie disponibili nel diritto nazionale. • Strumenti di ADR on-line La risoluzione delle controversie deve essere “semplice, rapida e poco onerosa”, ricorrendo a strumenti elettronici di risoluzione delle controversie che non richiedano il “bisogno della comparizione fisica delle parti” .
  • 39. Disciplina dei contratti on-line • Obblighi di informazione • Diritto di recesso
  • 41. • Ancoraggio ai parametri della “fisicità”; - art. 7, lett. d) d. lgs. 70/03 obbligo di indicare il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche o al registro delle imprese; - art. 7, lett. g) d. lgs. 70/03 obbligo di indicare il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta”. • Livellamento delle asimmetrie informative - art 7 d. lgs. 70/03 obbligo di indicare “in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare” • Tutela per i consumatori - neo-formalismo procedimentale • Obbligo di conferma scritta • Art 12 d.lsg 70/03
  • 42. Diritto di recesso • Direttiva comunitaria o Termine entro cui tale diritto può essere esercitato > 7 giorni lavorativi ; o Senza alcuna penalità in capo al consumatore; o Le uniche spese gravanti sul consumatore sono quelle “dirette di spedizione dei beni al mittente” - Tali spese possono essere previste “eventualmente”.
  • 43. Corte di Giustizia – spese a carico del consumatore - • 1) Settembre del 2009 • 2) Aprile 2010 § 312 BGB - indennità per il Le uniche spese dovute dal deterioramento della cosa consumatore possano essere quelle La normativa comunitaria “osta ad una “dirette” alla spedizione del bene. normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un'indennità per l'uso di un bene acquistato tramite un contratto”. È ammissibile che “venga imposto al consumatore il pagamento di un'indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l'arricchimento senza giusta causa..”
  • 44. Aste telematiche • La disciplina comunitaria su contratti a distanza e commercio elettronico non trova applicazione nel caso di aste telematiche; • Il diritto di recesso vanificherebbe il meccanismo concorrenziale dell’asta; • manca una definizione di asta telematica; • responsabilità a titolo contrattuale in capo al gestore del sito, per violazioni di obblighi di controllo o di protezione nei confronti degli utenti del sito stesso (?); • venditori professionali (ad esempio su e-Bay) sussistono tutti i presupposti per l’applicazione delle disposizioni a favore dei consumatori: venditori professionisti, che agiscono per mezzo di uno strumento informatico – con modalità di comunicazione a distanza –, i quali non aggiudicano il bene al miglior offerente, ma si limitano a metterlo in vendita ad un prezzo fisso.
  • 45. Responsabilità del gestore del sito - obblighi di protezione - • Giurisprudenza francese Trib. Grande Instance Grenoble, 1 febbraio 2007 Il gestore del sito, pur non vendendo direttamente i beni, si impegnerebbe comunque a garantire una prestazione, consistente nella messa a disposizione di un servizio attraverso il quale altri soggetti vendono, e, per ciò solo, sarebbe tenuta a garantire l’esecuzione delle transazioni commerciali compiute sul sito stesso; • Giurisprudenza australiana Evagora v eBay Australia & New Zealand Pty Limited [2001] • Giurisprudenza italiana Il gestore del sito sul quale avviene l’asta telematica non è gravato da alcun obbligo di garanzia, limitandosi a svolgere un’attività di mera intermediazione tecnica.
  • 46. • Esiguità delle pronunce giudiziarie; • La certezza sul regime giuridico applicabile agevolerebbe l’espansione del mercato delle aste on-line; • L’indeterminatezza delle regole di responsabilità – contrattuale o extracontrattuale – tende a scoraggiare i consumatori, i quali non si sentono opportunamente tutelati e, di conseguenza, preferiscono evitare il commercio elettronico e le aste telematiche.
  • 47. Scorza Riccio & Partners Via dei Barbieri, 6 – 00186 Roma Tel. +39-06.87750524 Fax +39 0692931778 www.e-lex.it – www.sr-partners.it info@sr-partners.it