ACQUA destinata al consumo umano Il 25 dicembre 2003 è entrata in vigore  la nuova disposizione in materia di acque potabili.  Il vecchio D. P. R. n° 236 del 1988 che  le regolava, va in pensione ed entra definitivamente operativo il nuovo Decreto Legislativo n. 31 del 2001 che applica una apposita direttiva dell’U.E.;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 OBIETTIVO
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Proteggere la salute umana dagli effetti  negativi derivanti dalla contaminazione  delle acque garantendone : la SALUBRITÀ  la PULIZIA (art. 1)
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Quali sono le acque destinate  al consumo umano?
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 A) Acque trattate o non trattate, destinate ad:  -  uso potabile, -  per la preparazione di cibi e di bevande,  -  per altri usi domestici ,  a  prescindere dalla loro origine , siano  esse  fornite tramite  una  rete  di  distribuzione , mediante cisterne,  in bottiglie o in contenitori;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 B) Acque utilizzate in una impresa alimentare  per : - la fabbricazione,  - il trattamento,  - la conservazione o  - l’immissione sul mercato di prodotti o  sostanze destinate al consumo umano;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 QUANDO il Decreto NON si applica ?
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 NON  SI  APPLICA  alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute ; alle acque destinate esclusivamente a quegli usi, per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni dirette o indirette sulla salute dei consumatori interessati;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Art. 4 Le acque destinate al consumo umano devono essere : SALUBRI  PULITE
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 non devono contenere microrganismi e parassiti,né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti  A  e  B  dell’ allegato I;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 ART. 5 Stabilisce  Punti di rispetto della CONFORMITÀ
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Che cos’è il punto di rispetto della  CONFORMITÀ ?
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 è  il punto  in cui  i valori  di  parametro fissati nell’ allegato I , devono essere rispettati ( conformi);
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione: Il punto di rispetto corrisponde al punto  in cui queste fuoriescono dai rubinetti  utilizzati per il consumo umano   (punto di  consegna)
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Punto di consegna: CONTATORE  rappresenta il confine tra rete esterna e rete  domestica; Rete esterna gestita dall’Ente Gestore; Rete domestica dal condominio.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Per le acque fornite da una cisterna: Il punto di rispetto corrisponde al punto  in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Per le acque confezionate in bottiglia o in contenitori, rese disponibili al consumo umano: Il punto di rispetto corrisponde al punto  in cui queste vengono imbottigliate o  introdotte nei contenitori;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Per le acque utilizzate dalle imprese alimentari: Il punto di rispetto corrisponde al punto  in cui queste vengono utilizzate  nell’impresa ;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 CONTROLLI  INTERNI (art. 7) Sono i controlli effettuati dall’ente gestore  del servizio idrico integrato per la verifica  della qualità delle acque destinate al  consumo umano;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 CONTROLLI  ESTERNI ( art. 8) Sono i controlli effettuati dall’ASL  per verificare  che le acque destinate al  consumo umano soddisfino i requisiti  stabiliti dal decreto ;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 DOVE si effettuano i CONTROLLI ? ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; alle reti di distribuzione; agli impianti di confezionamento in bottiglia o in contenitori; sulle acque confezionate; sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; sulle acque fornite da cisterne fissa o mobile.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 TIPOLOGIA CONTROLLI  di  ROUTINE CONTROLLI  di  VERIFICA
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Controlli di routine Il controllo  di  routine  mira  a  fornire,  ad intervalli regolari, informazioni sulla  qualità organolettica e microbiologica  delle acque d.c.u., nonchè informazioni  sull’efficacia degli eventuali trattamenti  (disinfezione).
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Controllo di verifica Il controllo di verifica mira a fornire le  informazioni necessarie per accertare se  tutti i valori di parametro  contenuti nel  decreto sono rispettati.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 ALLEGATO I PARTE A PARTE C PARTE B Parametri  Microbiologici Parametri  Chimici Parametri  Indicatori
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 A) Parametri microbiologici Escherichia Coli  R Enterococchi
B)  PARAMETRI CHIMICI microg/l 3.0 1. 2. dicloroetano microg/l 50 Cianuro Nota 3 mg/l 1.0 Rame microg/l 50 Cromo microg/l 5.0 Cadmio Nota 2 microg/l 10 Bromato microg/l  1.0 Boro microg/l microg/l 1.0  0.010 Benzene  Benzoapirene microg/l 10 Arsenico microg/l 5.0 Antimonio Nota 1 microg/l 0.10 Acrilamide note Unità misura Valore di parametro Parametro
Nota 1 microg/l 0.5 Cloruro di vinile Somma delle [ ] dei par. specifici microg/l 30 Trialometani totale Somma delle [ ] dei par. specifici microg/l 10 Tetracloroetilene Tricloroetilene microg/l 10 Selenio Nota 9 microg/l 0.10 Idrocarburi policiclici aromatici Nota 6 e 7 Nota 6 e 8 microg/l 0.10 0.50 Antiparassitari antiparassitari totale Nota 5 mg/l 0.50 Nitrito  R Nota 5 mg/l 50 Nitrato Nota 3 microg/l 20 Nichel microg/l 1.0 Mercurio Nota 3 e 4 microg/l 10 Piombo microg/l 1.50 Fluoruro Nota 1 microg/l 0.10 Epicloridrina
C) Parametri Indicatori Senza variazioni anomale Carbonio organico totale accettabile Torbidità  R ° F 15 -50  Durezza mg/l 1500 Residuo secco a 180°C mg/l 0.2 Disinfettante residuo  R UFC 0 Batteri coliformi a 37°C  R Senza variazioni anomale Conteggio colonie a 22°C  R Accettabile Sapore  R mg/l 200 Sodio mg/l 250 Solfato mg/l 5.0 Ossidabilità accettabile Odore  R microg/l microg/l 200 50 Ferro  R Manganese unità Ph > 6.5  - < 9.5 Concentrazione ioni H  R 2500 Conduttività  R Accettabile Colore  R UFC 0 Clostridium perfrigens  R mg/l 250 Cloruro mg/l 0.50 Ammonio  R microg/l 200 Allumino  R Note Unità di misura Valore di parametro Parametro
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 ALLEGATO II TABELLA A TABELLA B2 TABELLA B1 Controlli Routine Controlli Verifica Frequenza minima  campionamenti Frequenza minima  campionamenti per le Acque in bottiglia o contenitori
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 ALLEGATO III SPECIFICHE PER LE ANALISI DEI PARAMETRI
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 NON CONFORMITÀ Quando i valori di parametro fissati all. I  NON sono rispettati;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Che cosa fare nel caso di non conformità del valore di parametro?
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 L’Autorità d’Ambito, di intesa con l’ASL interessata e con il Gestore, individuate tempestivamente le cause che hanno determinato la non conformità, indica i procedimenti necessari al ripristino della qualità  ;  ( tenendo conto dell’entità del superamento e  del potenziale pericolo per la salute umana)
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Non conformità: a) Qualora  la  fornitura  di  acque destinate al  consumo umano rappresenti  un potenziale  pericolo per la salute umana  l’ASL informa  l’Autorità  d’Ambito  affinchè  la  fornitura  sia vietata  o sia limitato l’uso  delle acque;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 b) ovvero siano adottati altri idonei  provvedimenti a tutela della salute, tenendo  conto dei rischi per la salute umana che  sarebbero provocati da una interruzione  dell’approvvigionamento o da un uso limitato  delle acque destinate al consumo umano;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Il Sindaco, l’ASL, l’Autorità d’Ambito ed  il Gestore, INFORMANO I Consumatori in ordine ai provvedimenti  adottati, ciascuno per quanto di propria  competenza.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 SANZIONI art. 19 Chiunque fornisce acqua destinata al  consumo umano in violazione alle  disposizioni di cui all’art.4 cm. 2, è punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 20 a 120 milioni;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 SANZIONI art. 19 Chiunque utilizza, in imprese alimentari,  mediante contatto o incorporazione per la  fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti destinati  al consumo umano, acqua non conforme al  rubinetto o che ha conseguenze per la  salubrità del prodotto alimentare finale,……… Da 10 a 60 milioni di lire
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 DIFFERENZE con la precedente normativa: I parametri, pur rimanendo dello stesso n° sono decisamente  cambiati: si va verso un controllo di acque a più rischio di  inquinamento chimico e di acque potabili di provenienza dai  sistemi di potabilizzazione.  Infatti oltre che a due controlli sugli antiparassitari si  ricercano sostanze di provenienza industriale a rischio  tossicologico quali il cloruro di vinile, benzene, benzopirene,  trieline, dicloroetano. Bromati ed epicloridina, possono  provenire dagli impianti di trattamento il primo come risultato  dell’utilizzo dell’ozono per la disinfezione delle acque,  l’altro come residuo del trattamento in sostituzione al cloro.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Va detto comunque, che se si escludono quelli  di competenza delle regioni come la  radioattività, quelli previsti per le acque  potabili in bottiglia, quelli accessori (lo dice la  parola), lasciati alla discrezionalità delle Asl ,  quelli usati da pochissimi impianti di  depurazione, i parametri di controllo calano  evidentemente di numero, rispetto alla  precedente norma (50 su 62).
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Si passa dalle 5 classi di parametri  (organolettici, chimico-fisici, sostanze  indesiderabili, sostanze tossiche,  microbiologici) del DPR 236/88 alle 3 classi  (microbiologici, chimici, indicatori del D.L.vo  31/01. A questi vanno inoltre aggiunti il  nuovissimo controllo sulla radioattività  dell’acqua e una serie di parametri accessori di  tipo microbiologico, che verranno ricercati  “ a giudizio dell’autorità competente”.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Per la vecchia normativa era sufficiente superare uno qualsiasi dei 62 parametri per andare in difformità e così obbligare i sindaci ad emettere specifiche ordinanze;  diversamente si applicava il codice penale;
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 Con la nuova normativa se si superano i parametri batteriologici e chimici (30 in tutto) ci sono solo sanzioni amministrative da 10.329 € a 61974 €; per il superamento dei parametri indicatori non è prevista alcuna sanzione.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 In caso di difformità dei parametri “l’autorità d’ambito (figura aggiunta dal D. L. vo: è il sindaco se l’acquedotto è locale, o l’Autorità Territoriale Ottimale ATO, se l’acquedotto fornisce più cittadine e comunque ”fino alla piena operatività del servizio idrico integrato”), d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell’entità del superamento del valore del parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana”.
D. Lgs.vo n. 31 del 2 febbraio 2001 MODIFICHE
Acque destinate al consumo umano Il  D. L. vo n. 31 del  2 febbraio 2001 è  stato modificato ed integrato  dal successivo  D. L.vo n. 27 del 2 febbraio 2002;
Acque destinate al consumo umano La Regione Campania in attuazione del D. L. vo 27 / 2002 emette alcune disposizioni e direttive con  il : Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005 R
Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005 Disciplina le modalità di controllo e  vigilanza sulla qualità delle acque d.c.u. per garantirne  la  salubrità  e  la pulizia secondo il dettato del 31/01 e smi 27/02.
Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005 Nel caso in cui l’ASL competente per territorio accerti:  1) CONFORMITÀ al punto di consegna  ( prima del contatore) e la NON conformità nel punto in cui le acque fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano può disporre, a secondo dei valori dei parametri riscontrati dalle analisi, la limitazione e/o la sospensione dell’uso potabile dell’acqua e prescrive al gestore dell’ impianto domestico i tempi entro i quali deve provvedere al ripristino della potabilità dell’acqua al rubinetto.
Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005 Se alla scadenza dei tempi prescritti, fatta salva eventuale proroga motivata e concordata tra il gestore e l’Azienda Sanitaria, a seguito di verifica i requisiti di potabilità dell’acqua al rubinetto NON dovessero risultare conformi ai parametri previsti, al  Gestore della rete domestica   si applicano le sanzioni di cui all’ art.19 D.Lgs. 31/01 (come modificato dal D.Lgs. 27/02);
Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005 2) NON CONFORMITÀ al punto di consegna, dispone, entro le 24 h successive alla conoscenza del fatto, almeno altri 3 prelievi di cui uno nel punto indagato, uno a monte ed uno a valle dello stesso;
Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005 qualora i risultati delle analisi dovessero confermare la NON conformità, a seconda della gravità del caso, disporrà la limitazione dell’uso dell’acqua e/o la sospensione dell’ erogazione e prescriverà i tempi entro i quali il  Gestore della rete di distribuzione esterna  dovrà provvedere a rimuovere le cause per le quali l’acqua non era conforme ai parametri di cui all’allegato I) del D.Lgs 31/01.
Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005 Se alla scadenza dei tempi prescritti,  le analisi dovessero confermare  la non conformità ai parametri di cui all’all. I , al  Gestore della rete di distribuzione esterna, si applicano le sanzioni di cui all’art.19 del D.Lgs.31/01, come modificato dal D.Lgs 27/02.
Decreto Dirigenziale  n. 27 del 16 febbraio 2005   In ambedue i casi l’Autorità Sanitaria competente per territorio ed il Gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Acque potabili D.lgs 31/2001

  • 1.
    ACQUA destinata alconsumo umano Il 25 dicembre 2003 è entrata in vigore la nuova disposizione in materia di acque potabili. Il vecchio D. P. R. n° 236 del 1988 che le regolava, va in pensione ed entra definitivamente operativo il nuovo Decreto Legislativo n. 31 del 2001 che applica una apposita direttiva dell’U.E.;
  • 2.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.
  • 3.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 OBIETTIVO
  • 4.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque garantendone : la SALUBRITÀ la PULIZIA (art. 1)
  • 5.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Quali sono le acque destinate al consumo umano?
  • 6.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 A) Acque trattate o non trattate, destinate ad: - uso potabile, - per la preparazione di cibi e di bevande, - per altri usi domestici , a prescindere dalla loro origine , siano esse fornite tramite una rete di distribuzione , mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
  • 7.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 B) Acque utilizzate in una impresa alimentare per : - la fabbricazione, - il trattamento, - la conservazione o - l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
  • 8.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 QUANDO il Decreto NON si applica ?
  • 9.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 NON SI APPLICA alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute ; alle acque destinate esclusivamente a quegli usi, per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni dirette o indirette sulla salute dei consumatori interessati;
  • 10.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Art. 4 Le acque destinate al consumo umano devono essere : SALUBRI PULITE
  • 11.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 non devono contenere microrganismi e parassiti,né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’ allegato I;
  • 12.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 ART. 5 Stabilisce Punti di rispetto della CONFORMITÀ
  • 13.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Che cos’è il punto di rispetto della CONFORMITÀ ?
  • 14.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 è il punto in cui i valori di parametro fissati nell’ allegato I , devono essere rispettati ( conformi);
  • 15.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione: Il punto di rispetto corrisponde al punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (punto di consegna)
  • 16.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Punto di consegna: CONTATORE rappresenta il confine tra rete esterna e rete domestica; Rete esterna gestita dall’Ente Gestore; Rete domestica dal condominio.
  • 17.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Per le acque fornite da una cisterna: Il punto di rispetto corrisponde al punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
  • 18.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Per le acque confezionate in bottiglia o in contenitori, rese disponibili al consumo umano: Il punto di rispetto corrisponde al punto in cui queste vengono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
  • 19.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Per le acque utilizzate dalle imprese alimentari: Il punto di rispetto corrisponde al punto in cui queste vengono utilizzate nell’impresa ;
  • 20.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 CONTROLLI INTERNI (art. 7) Sono i controlli effettuati dall’ente gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano;
  • 21.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 CONTROLLI ESTERNI ( art. 8) Sono i controlli effettuati dall’ASL per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti stabiliti dal decreto ;
  • 22.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 DOVE si effettuano i CONTROLLI ? ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; alle reti di distribuzione; agli impianti di confezionamento in bottiglia o in contenitori; sulle acque confezionate; sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; sulle acque fornite da cisterne fissa o mobile.
  • 23.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 TIPOLOGIA CONTROLLI di ROUTINE CONTROLLI di VERIFICA
  • 24.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Controlli di routine Il controllo di routine mira a fornire, ad intervalli regolari, informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque d.c.u., nonchè informazioni sull’efficacia degli eventuali trattamenti (disinfezione).
  • 25.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Controllo di verifica Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati.
  • 26.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 ALLEGATO I PARTE A PARTE C PARTE B Parametri Microbiologici Parametri Chimici Parametri Indicatori
  • 27.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 A) Parametri microbiologici Escherichia Coli R Enterococchi
  • 28.
    B) PARAMETRICHIMICI microg/l 3.0 1. 2. dicloroetano microg/l 50 Cianuro Nota 3 mg/l 1.0 Rame microg/l 50 Cromo microg/l 5.0 Cadmio Nota 2 microg/l 10 Bromato microg/l 1.0 Boro microg/l microg/l 1.0 0.010 Benzene Benzoapirene microg/l 10 Arsenico microg/l 5.0 Antimonio Nota 1 microg/l 0.10 Acrilamide note Unità misura Valore di parametro Parametro
  • 29.
    Nota 1 microg/l0.5 Cloruro di vinile Somma delle [ ] dei par. specifici microg/l 30 Trialometani totale Somma delle [ ] dei par. specifici microg/l 10 Tetracloroetilene Tricloroetilene microg/l 10 Selenio Nota 9 microg/l 0.10 Idrocarburi policiclici aromatici Nota 6 e 7 Nota 6 e 8 microg/l 0.10 0.50 Antiparassitari antiparassitari totale Nota 5 mg/l 0.50 Nitrito R Nota 5 mg/l 50 Nitrato Nota 3 microg/l 20 Nichel microg/l 1.0 Mercurio Nota 3 e 4 microg/l 10 Piombo microg/l 1.50 Fluoruro Nota 1 microg/l 0.10 Epicloridrina
  • 30.
    C) Parametri IndicatoriSenza variazioni anomale Carbonio organico totale accettabile Torbidità R ° F 15 -50 Durezza mg/l 1500 Residuo secco a 180°C mg/l 0.2 Disinfettante residuo R UFC 0 Batteri coliformi a 37°C R Senza variazioni anomale Conteggio colonie a 22°C R Accettabile Sapore R mg/l 200 Sodio mg/l 250 Solfato mg/l 5.0 Ossidabilità accettabile Odore R microg/l microg/l 200 50 Ferro R Manganese unità Ph > 6.5 - < 9.5 Concentrazione ioni H R 2500 Conduttività R Accettabile Colore R UFC 0 Clostridium perfrigens R mg/l 250 Cloruro mg/l 0.50 Ammonio R microg/l 200 Allumino R Note Unità di misura Valore di parametro Parametro
  • 31.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 ALLEGATO II TABELLA A TABELLA B2 TABELLA B1 Controlli Routine Controlli Verifica Frequenza minima campionamenti Frequenza minima campionamenti per le Acque in bottiglia o contenitori
  • 32.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 ALLEGATO III SPECIFICHE PER LE ANALISI DEI PARAMETRI
  • 33.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 NON CONFORMITÀ Quando i valori di parametro fissati all. I NON sono rispettati;
  • 34.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Che cosa fare nel caso di non conformità del valore di parametro?
  • 35.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 L’Autorità d’Ambito, di intesa con l’ASL interessata e con il Gestore, individuate tempestivamente le cause che hanno determinato la non conformità, indica i procedimenti necessari al ripristino della qualità ; ( tenendo conto dell’entità del superamento e del potenziale pericolo per la salute umana)
  • 36.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Non conformità: a) Qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana l’ASL informa l’Autorità d’Ambito affinchè la fornitura sia vietata o sia limitato l’uso delle acque;
  • 37.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 b) ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da una interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano;
  • 38.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Il Sindaco, l’ASL, l’Autorità d’Ambito ed il Gestore, INFORMANO I Consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.
  • 39.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 SANZIONI art. 19 Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione alle disposizioni di cui all’art.4 cm. 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 120 milioni;
  • 40.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 SANZIONI art. 19 Chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante contatto o incorporazione per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano, acqua non conforme al rubinetto o che ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale,……… Da 10 a 60 milioni di lire
  • 41.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 DIFFERENZE con la precedente normativa: I parametri, pur rimanendo dello stesso n° sono decisamente cambiati: si va verso un controllo di acque a più rischio di inquinamento chimico e di acque potabili di provenienza dai sistemi di potabilizzazione. Infatti oltre che a due controlli sugli antiparassitari si ricercano sostanze di provenienza industriale a rischio tossicologico quali il cloruro di vinile, benzene, benzopirene, trieline, dicloroetano. Bromati ed epicloridina, possono provenire dagli impianti di trattamento il primo come risultato dell’utilizzo dell’ozono per la disinfezione delle acque, l’altro come residuo del trattamento in sostituzione al cloro.
  • 42.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Va detto comunque, che se si escludono quelli di competenza delle regioni come la radioattività, quelli previsti per le acque potabili in bottiglia, quelli accessori (lo dice la parola), lasciati alla discrezionalità delle Asl , quelli usati da pochissimi impianti di depurazione, i parametri di controllo calano evidentemente di numero, rispetto alla precedente norma (50 su 62).
  • 43.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Si passa dalle 5 classi di parametri (organolettici, chimico-fisici, sostanze indesiderabili, sostanze tossiche, microbiologici) del DPR 236/88 alle 3 classi (microbiologici, chimici, indicatori del D.L.vo 31/01. A questi vanno inoltre aggiunti il nuovissimo controllo sulla radioattività dell’acqua e una serie di parametri accessori di tipo microbiologico, che verranno ricercati “ a giudizio dell’autorità competente”.
  • 44.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Per la vecchia normativa era sufficiente superare uno qualsiasi dei 62 parametri per andare in difformità e così obbligare i sindaci ad emettere specifiche ordinanze; diversamente si applicava il codice penale;
  • 45.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 Con la nuova normativa se si superano i parametri batteriologici e chimici (30 in tutto) ci sono solo sanzioni amministrative da 10.329 € a 61974 €; per il superamento dei parametri indicatori non è prevista alcuna sanzione.
  • 46.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 In caso di difformità dei parametri “l’autorità d’ambito (figura aggiunta dal D. L. vo: è il sindaco se l’acquedotto è locale, o l’Autorità Territoriale Ottimale ATO, se l’acquedotto fornisce più cittadine e comunque ”fino alla piena operatività del servizio idrico integrato”), d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell’entità del superamento del valore del parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana”.
  • 47.
    D. Lgs.vo n.31 del 2 febbraio 2001 MODIFICHE
  • 48.
    Acque destinate alconsumo umano Il D. L. vo n. 31 del 2 febbraio 2001 è stato modificato ed integrato dal successivo D. L.vo n. 27 del 2 febbraio 2002;
  • 49.
    Acque destinate alconsumo umano La Regione Campania in attuazione del D. L. vo 27 / 2002 emette alcune disposizioni e direttive con il : Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 R
  • 50.
    Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 Disciplina le modalità di controllo e vigilanza sulla qualità delle acque d.c.u. per garantirne la salubrità e la pulizia secondo il dettato del 31/01 e smi 27/02.
  • 51.
    Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 Nel caso in cui l’ASL competente per territorio accerti: 1) CONFORMITÀ al punto di consegna ( prima del contatore) e la NON conformità nel punto in cui le acque fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano può disporre, a secondo dei valori dei parametri riscontrati dalle analisi, la limitazione e/o la sospensione dell’uso potabile dell’acqua e prescrive al gestore dell’ impianto domestico i tempi entro i quali deve provvedere al ripristino della potabilità dell’acqua al rubinetto.
  • 52.
    Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 Se alla scadenza dei tempi prescritti, fatta salva eventuale proroga motivata e concordata tra il gestore e l’Azienda Sanitaria, a seguito di verifica i requisiti di potabilità dell’acqua al rubinetto NON dovessero risultare conformi ai parametri previsti, al Gestore della rete domestica si applicano le sanzioni di cui all’ art.19 D.Lgs. 31/01 (come modificato dal D.Lgs. 27/02);
  • 53.
    Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 2) NON CONFORMITÀ al punto di consegna, dispone, entro le 24 h successive alla conoscenza del fatto, almeno altri 3 prelievi di cui uno nel punto indagato, uno a monte ed uno a valle dello stesso;
  • 54.
    Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 qualora i risultati delle analisi dovessero confermare la NON conformità, a seconda della gravità del caso, disporrà la limitazione dell’uso dell’acqua e/o la sospensione dell’ erogazione e prescriverà i tempi entro i quali il Gestore della rete di distribuzione esterna dovrà provvedere a rimuovere le cause per le quali l’acqua non era conforme ai parametri di cui all’allegato I) del D.Lgs 31/01.
  • 55.
    Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 Se alla scadenza dei tempi prescritti, le analisi dovessero confermare la non conformità ai parametri di cui all’all. I , al Gestore della rete di distribuzione esterna, si applicano le sanzioni di cui all’art.19 del D.Lgs.31/01, come modificato dal D.Lgs 27/02.
  • 56.
    Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 In ambedue i casi l’Autorità Sanitaria competente per territorio ed il Gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.