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Il dirigente della scuola
e
l’art. 25 del D. lgs.165/2001
Roma, 11 dicembre 2021
Fabio Cannatà
dirigente scolastico
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali
sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
Dal genus
(articolo 17 del
D.lgs. 165/2001)…
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del D.lgs. 29/1993,
come sostituito prima dall'art.
10 del D.lgs. 546/1993 e poi
dall'art.12 del D.lgs. 80/1998)
… alla species
(articolo 25 del
D.lgs. 165/2001)
Dirigenti delle istituzioni
scolastiche
(Art.25-bis del D. lgs. 29/1993, aggiunto
dall'art.1 del D. lgs. n.59/1998;
Art. 25-ter del D.lgs. 29/1993, aggiunto
dall'art.1 del D.lgs. 59/1998)
Vedi anche
art. 1 c. 78 L. 107/2015
Art. 25 c. 1: dal preside… al nesso dirigente-
autonomia dal 1° settembre 2000:
non è solo terminologia
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25 c. 1: ruolo regionale,
risultati, valutazione e
specificità… delle funzioni
I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
[dimensione regionale del reclutamento e della
valutazione]
Dirigente
scolastico e
specificità, ma
in che senso?
‘dirigente delle istituzioni scolastiche’
e/o
‘dirigente scolastico’?
Essere leader educativo o essere manager?
ATTENZIONE al malinteso:
competenza amministrativa e di gestione-
organizzazione, funzione educativa dell’ufficio a cui
si è preposti
Basta ‘dirigente’, grazie!
Dirigente scolastico e specificità, ma
in che senso?
‘dirigente delle istituzioni scolastiche’
e/o
‘dirigente scolastico’?
Essere leader educativo o essere manager?
ATTENZIONE al malinteso:
competenza amministrativa e di gestione-organizzazione, funzione
educativa dell’ufficio a cui si è preposti
Basta ‘dirigente’, grazie!
Il dirigente in breve…
Dirigente
=
qualcuno al quale sono state attribuiti
obiettivi da raggiungere e
date risorse da gestire
per conseguire precisi risultati
Il malinteso
della specificità
La specificità, se malintesa,
è
una mela avvelenata
(prima DA SOLI nell’area V, oggi
nell’area istruzione e ricerca IN
COMPAGNIA):
ATTENZIONE a non ricostruire
l’ex area V!
Fase della gerarchizzazione e del rapporto di
subordinazione
MINISTRO
PROVVEDITORE
CAPO DI ISTITUTO
PERSONALE DELLA SCUOLA
Fase della ‘partecipazione’:
DPR 31 maggio 1974, n. 416 e n. 417
Organi collegiali
e D. lgs. 297/1994, art. 396 c. 1
«Il personale direttivo assolve alla
funzione di promozione e di
coordinamento delle attività di circolo o
di istituto…»
Contrattualizzazione (L. 421/1992; D. lgs. 29/1993) e
autonomia (L. 59/1997 art. 21)
Qualifica dirigenziale:
L. 59/1997 art. 21 c. 16 «nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale
docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la
qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.
I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto
legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge»:
D. lgs. 59/1998 inserisce artt. 25-bis, 25-ter e 28-bis nel D. lgs. 29/1993,
poi nell’art. 25 del D. lgs. 165/2001.
Il reclutamento
(senza virgolette…)
Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici:
il concorso
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso
selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici:
chi partecipa al concorso
Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo
diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva
nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni.
È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le
spese della procedura concorsuale.
Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici:
prove concorsuali
Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una
o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano
l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione
dei titoli.
Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che
conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente.
Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici:
il regolamento e il bando
Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di
svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i
programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e
dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei
moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.
Art. 25 c. 2: gestione unitaria, legale rappresentanza,
responsabilità della gestione e dei risultati
Il dirigente scolastico
assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
ne ha la legale rappresentanza,
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati deI servizio.
Il dirigente (scolastico)
risponde dei risultati:
LE RISORSE
DA GESTIRE
Il dirigente scolastico e la gestione delle risorse
è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati deI
servizio.
Art. 4 c. 2 e c. 3: competenze e prerogative dei dirigenti
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili in via esclusiva
- dell'attività amministrativa,
- della gestione e
- dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
[Vedi pure l’art. 5 c. 2 del D. lgs. 165/2021]
Il dirigente scolastico e la gestione unitaria
presiede il
Collegio dei
docenti
è componente
di diritto del
Consiglio di
istituto
presiede la
Giunta
esecutiva
presiede i
Consigli di
classe
PTOF (Atto di
indirizzo)-RAV-PdM-
Rendicontazione
sociale
Programma annuale
e Conto consuntivo
Contratto collettivo
integrativo di
istituto
presiede il
Comitato di
valutazione
Il dirigente scolastico e la legale rappresentanza
Ad es.
- attività negoziale e stipulazione di contratti, convenzioni, accordi
- titolarità del trattamento dei dati personali
- anticorruzione e trasparenza
- al datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi a tutela della
sicurezza sul posto di lavoro
…
Art. 25 c. 2: rapporti con gli organi collegiali, direzione,
organizzazione, titolarità relazioni sindacali
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
I rapporti con gli organi collegiali:
nel rispetto reciproco delle competenze…
Giustapposizione tra organi e competenze, non sempre armonizzate.
- Consiglio di Stato, Sezione II, parere 27 ottobre 1999
- Consiglio di Stato, Sezione II, parere 26 luglio 2000:
«Nel concludere l'espressione del parere, la Sezione non può che ribadire quanto
già segnalato nel precedente parere n. 1603/1999 in merito alla necessità di
iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente
D.L.vo n. 233 del 30/6/1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi
collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale,
individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nei consigli regionali dell'istruzione e
nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il Disegno di riforma
degli organi scolastici»
La governance della scuola…
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici
Legge 107/2015 art. 1
c. 180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino,
alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
c. 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonché dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e
formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute
nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti
normative […]
La governance della scuola… nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici
Art. 1 c. 78 L. 107/2015
«Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace
ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e
materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico,
assicurandone il buon andamento.
A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e
coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie
e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto
dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della
valorizzazione delle risorse umane».
Valorizzare le risorse umane
Il capitale umano
Due esperienze: la chiamata per competenze e il ‘bonus’ docenti
Attribuire deleghe e incarichi
Rafforzare competenze
Risolvere problematiche complesse
Costruire il middle management e i ‘quadri’
Art. 25 c. 2: la parte pubblica nelle relazioni sindacali
In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali.
Organizzare
Organigramma
Funzionigramma
Creare le condizioni migliori di lavoro per tutti
CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018,
art. 22 c. 2 lett. c): la parte pubblica
La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: […]
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
Legge 300/1970 art. 28
Repressione della condotta antisindacale
«Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad
impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale
nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del
luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,
qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma,
ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione
degli effetti […]»
Art. 25 c. 3: promozione, qualità e libertà
Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi
per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio,
per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologica e didattica,
per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e
per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
Art. 25 c. 4: gestione delle risorse
Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale.
Il dirigente scolastico e la sicurezza sul lavoro
Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
D. lgs. 81/2008 (in particolare art. 18 Obblighi del datore di
lavoro e del dirigente)
•
Il dirigente scolastico
e lo stato giuridico del personale
DPR 275/1999
art. 14 (Attribuzione di funzioni alle
istituzioni scolastiche)
e art. 15 (Competenze escluse)
•
Art. 25 c. 5: delegati e ‘coaudiutori’
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed
è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
Dimmi come deleghi…
- Trasferire temporaneamente le proprie prerogative/competenze per
garantire il buon andamento
- Art. 13 c. 9 CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018:
«Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce
specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e
comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui
affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza,
provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche
mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la
continuità delle attività ordinarie e straordinarie».
- D. lgs. 81/2008 art. 16 ma anche art. 17
I ‘coadiutori’ in attesa del riconoscimento delle
elevate professionalità
- DSGA e direttiva di massima (autonomia operativa)
- Art. 1 c. 83 L. 107/2015: «il dirigente scolastico può individuare
nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti
che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»
Art. 25 c. 6:
relazione al Consiglio di Istituto e raccordo
Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio
di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di
garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per
l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
Art. 25 c. 7: da preside a dirigente scolastico
I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice
direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione
alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità
giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarità della sede di servizio.
R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e
assegno ad personam
Corte di Cassazione – Lavoro – Sentenza 8
novembre 2021, n. 32370
i ricorrenti si appellano contro la sentenza n.
608/2015 della Corte di appello di Roma, che
aveva accolto il ricorso del Ministero contro la
sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il
diritto alla R.I.A.
R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e
assegno ad personam
Corte di Cassazione – Lavoro – Sentenza 8 novembre 2021, n. 32370
«Il D. lgs. n. 165/2001 riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento
retributivo. Il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 45 dello stesso decreto, non costituisce
parametro per giudicare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva né impedisce a
quest'ultima di valorizzare le pregresse vicende dei rapporti di lavoro e di differenziare il trattamento,
pur a fronte dell'espletamento di medesime funzioni.
Una volta istituita la dirigenza scolastica, per effetto delle norme attuative dell'art. 21 D. lgs. n.
59/1997, la contrattazione collettiva, a partire dal CCNL 1.3.2002, con decorrenza dal 10 settembre
2000, ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell'autonoma area della dirigenza scolastica,
istituita, con la medesima decorrenza, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest'ultimo «collocata nell'ambito del
comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge 59/1997» ( art. 3 del
CCNQ).
In linea con la contrattazione delle altre aree dirigenziali, nella contrattazione collettiva in questione è
stata prevista una struttura della retribuzione comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità
integrativa speciale, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, della retribuzione di
risultato, nonché della «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante».
R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e
assegno ad personam
Corte di Cassazione – Lavoro – Sentenza 8 novembre 2021, n. 32370
«Ai fini retributivi, al regime, per così dire ordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione, la contrattazione
collettiva ha affiancato due trattamenti «speciali» destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli
ex capi di istituto ed ai reggenti, ed accomunati dalla necessità di evitare che l'acquisizione della qualifica
dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito.
È pertanto infondata la pretesa dei ricorrenti di essere equiparati ai colleghi che avevano in precedenza
ricoperto le funzioni di capo di istituto o di reggente poiché erroneamente fondata su un'asserita piena
equiparazione delle due situazioni a confronto, in realtà insussistente. La retribuzione individuale di anzianità
si ricollega, infatti, non alle caratteristiche oggettive delle mansioni espletate o della posizione ricoperta, bensì
alla maggiore esperienza maturata nell'esercizio della funzione, ossia nella permanenza in un determinato
ruolo o nella qualifica, sicché è indubbio che, ai fini dell'attribuzione dell'emolumento, non possa essere
equiparata l'anzianità maturata dal docente a quella acquisita nell'espletamento della funzione direttiva,
attesa la assoluta diversità dei due ruoli, che si coglie comparando le disposizioni della contrattazione
collettiva, antecedente a quella che qui viene rilievo, con le quali sono stati indicati i compiti, le caratteristiche,
le finalità della funzione docente e di quella svolta dal Preside o dal Direttore Didattico (artt. 32 e 38 del CCNL
4.8.1995)».
ATTENZIONE ai professionisti del ricorso…
Art. 25 c. 8: la formazione
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse
verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;
individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e
del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
Art. 25 c. 9: altre dirigenze…
La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le
modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico,
facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
Art. 25 c. 10
Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati
sono soppressi i corrispondenti posti.
Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
Art. 25 c. 11
I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o
amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di
formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di
cui all'articolo 29.
In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima
applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici
dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
In conclusione
- Gestione unitaria
dell’istituzione scolastica
- Responsabilità della gestione
delle risorse
- Responsabilità dei risultati
Tenete presente che…
… cambierete professione
… ci saranno difficoltà e non solo all’inizio
… molte competenze si sviluppano e si rafforzano sul campo
Ma ricordiamo sempre che, se c’è chi
continua a fare il dirigente della scuola, allora
vuol dire che…
…
… e allora
buon lavoro e auguri!
1. Il dirigente quadro normativo e profilo.pdf

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  • 1. Il dirigente della scuola e l’art. 25 del D. lgs.165/2001 Roma, 11 dicembre 2021 Fabio Cannatà dirigente scolastico
  • 2. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • 3. Dal genus (articolo 17 del D.lgs. 165/2001)… Funzioni dei dirigenti (Art. 17 del D.lgs. 29/1993, come sostituito prima dall'art. 10 del D.lgs. 546/1993 e poi dall'art.12 del D.lgs. 80/1998)
  • 4. … alla species (articolo 25 del D.lgs. 165/2001) Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.25-bis del D. lgs. 29/1993, aggiunto dall'art.1 del D. lgs. n.59/1998; Art. 25-ter del D.lgs. 29/1993, aggiunto dall'art.1 del D.lgs. 59/1998) Vedi anche art. 1 c. 78 L. 107/2015
  • 5. Art. 25 c. 1: dal preside… al nesso dirigente- autonomia dal 1° settembre 2000: non è solo terminologia Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.
  • 6. Art. 25 c. 1: ruolo regionale, risultati, valutazione e specificità… delle funzioni I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. [dimensione regionale del reclutamento e della valutazione]
  • 7. Dirigente scolastico e specificità, ma in che senso? ‘dirigente delle istituzioni scolastiche’ e/o ‘dirigente scolastico’? Essere leader educativo o essere manager? ATTENZIONE al malinteso: competenza amministrativa e di gestione- organizzazione, funzione educativa dell’ufficio a cui si è preposti Basta ‘dirigente’, grazie!
  • 8. Dirigente scolastico e specificità, ma in che senso? ‘dirigente delle istituzioni scolastiche’ e/o ‘dirigente scolastico’? Essere leader educativo o essere manager? ATTENZIONE al malinteso: competenza amministrativa e di gestione-organizzazione, funzione educativa dell’ufficio a cui si è preposti Basta ‘dirigente’, grazie!
  • 9. Il dirigente in breve… Dirigente = qualcuno al quale sono state attribuiti obiettivi da raggiungere e date risorse da gestire per conseguire precisi risultati
  • 10. Il malinteso della specificità La specificità, se malintesa, è una mela avvelenata (prima DA SOLI nell’area V, oggi nell’area istruzione e ricerca IN COMPAGNIA): ATTENZIONE a non ricostruire l’ex area V!
  • 11. Fase della gerarchizzazione e del rapporto di subordinazione MINISTRO PROVVEDITORE CAPO DI ISTITUTO PERSONALE DELLA SCUOLA
  • 12. Fase della ‘partecipazione’: DPR 31 maggio 1974, n. 416 e n. 417 Organi collegiali e D. lgs. 297/1994, art. 396 c. 1 «Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto…»
  • 13. Contrattualizzazione (L. 421/1992; D. lgs. 29/1993) e autonomia (L. 59/1997 art. 21) Qualifica dirigenziale: L. 59/1997 art. 21 c. 16 «nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»: D. lgs. 59/1998 inserisce artt. 25-bis, 25-ter e 28-bis nel D. lgs. 29/1993, poi nell’art. 25 del D. lgs. 165/2001.
  • 15. Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici: il concorso Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  • 16. Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici: chi partecipa al concorso Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale.
  • 17. Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici: prove concorsuali Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
  • 18. Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici: il regolamento e il bando Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.
  • 19. Art. 25 c. 2: gestione unitaria, legale rappresentanza, responsabilità della gestione e dei risultati Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio.
  • 20. Il dirigente (scolastico) risponde dei risultati: LE RISORSE DA GESTIRE
  • 21. Il dirigente scolastico e la gestione delle risorse è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio.
  • 22. Art. 4 c. 2 e c. 3: competenze e prerogative dei dirigenti 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva - dell'attività amministrativa, - della gestione e - dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. [Vedi pure l’art. 5 c. 2 del D. lgs. 165/2021]
  • 23. Il dirigente scolastico e la gestione unitaria presiede il Collegio dei docenti è componente di diritto del Consiglio di istituto presiede la Giunta esecutiva presiede i Consigli di classe PTOF (Atto di indirizzo)-RAV-PdM- Rendicontazione sociale Programma annuale e Conto consuntivo Contratto collettivo integrativo di istituto presiede il Comitato di valutazione
  • 24. Il dirigente scolastico e la legale rappresentanza Ad es. - attività negoziale e stipulazione di contratti, convenzioni, accordi - titolarità del trattamento dei dati personali - anticorruzione e trasparenza - al datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi a tutela della sicurezza sul posto di lavoro …
  • 25. Art. 25 c. 2: rapporti con gli organi collegiali, direzione, organizzazione, titolarità relazioni sindacali Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
  • 26. I rapporti con gli organi collegiali: nel rispetto reciproco delle competenze… Giustapposizione tra organi e competenze, non sempre armonizzate. - Consiglio di Stato, Sezione II, parere 27 ottobre 1999 - Consiglio di Stato, Sezione II, parere 26 luglio 2000: «Nel concludere l'espressione del parere, la Sezione non può che ribadire quanto già segnalato nel precedente parere n. 1603/1999 in merito alla necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente D.L.vo n. 233 del 30/6/1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il Disegno di riforma degli organi scolastici»
  • 27. La governance della scuola… Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici Legge 107/2015 art. 1 c. 180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. c. 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti: a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative […]
  • 28. La governance della scuola… nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici Art. 1 c. 78 L. 107/2015 «Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane».
  • 29. Valorizzare le risorse umane Il capitale umano Due esperienze: la chiamata per competenze e il ‘bonus’ docenti Attribuire deleghe e incarichi Rafforzare competenze Risolvere problematiche complesse Costruire il middle management e i ‘quadri’
  • 30. Art. 25 c. 2: la parte pubblica nelle relazioni sindacali In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
  • 32. CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 22 c. 2 lett. c): la parte pubblica La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: […] c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
  • 33. Legge 300/1970 art. 28 Repressione della condotta antisindacale «Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti […]»
  • 34. Art. 25 c. 3: promozione, qualità e libertà Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
  • 35. Art. 25 c. 4: gestione delle risorse Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
  • 36. Il dirigente scolastico e la sicurezza sul lavoro Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. D. lgs. 81/2008 (in particolare art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) •
  • 37. Il dirigente scolastico e lo stato giuridico del personale DPR 275/1999 art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche) e art. 15 (Competenze escluse) •
  • 38. Art. 25 c. 5: delegati e ‘coaudiutori’ Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
  • 39. Dimmi come deleghi… - Trasferire temporaneamente le proprie prerogative/competenze per garantire il buon andamento - Art. 13 c. 9 CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018: «Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie». - D. lgs. 81/2008 art. 16 ma anche art. 17
  • 40. I ‘coadiutori’ in attesa del riconoscimento delle elevate professionalità - DSGA e direttiva di massima (autonomia operativa) - Art. 1 c. 83 L. 107/2015: «il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
  • 41. Art. 25 c. 6: relazione al Consiglio di Istituto e raccordo Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
  • 42. Art. 25 c. 7: da preside a dirigente scolastico I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
  • 43. R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegno ad personam Corte di Cassazione – Lavoro – Sentenza 8 novembre 2021, n. 32370 i ricorrenti si appellano contro la sentenza n. 608/2015 della Corte di appello di Roma, che aveva accolto il ricorso del Ministero contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla R.I.A.
  • 44. R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegno ad personam Corte di Cassazione – Lavoro – Sentenza 8 novembre 2021, n. 32370 «Il D. lgs. n. 165/2001 riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo. Il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 45 dello stesso decreto, non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva né impedisce a quest'ultima di valorizzare le pregresse vicende dei rapporti di lavoro e di differenziare il trattamento, pur a fronte dell'espletamento di medesime funzioni. Una volta istituita la dirigenza scolastica, per effetto delle norme attuative dell'art. 21 D. lgs. n. 59/1997, la contrattazione collettiva, a partire dal CCNL 1.3.2002, con decorrenza dal 10 settembre 2000, ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell'autonoma area della dirigenza scolastica, istituita, con la medesima decorrenza, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest'ultimo «collocata nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge 59/1997» ( art. 3 del CCNQ). In linea con la contrattazione delle altre aree dirigenziali, nella contrattazione collettiva in questione è stata prevista una struttura della retribuzione comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, della retribuzione di risultato, nonché della «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante».
  • 45. R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegno ad personam Corte di Cassazione – Lavoro – Sentenza 8 novembre 2021, n. 32370 «Ai fini retributivi, al regime, per così dire ordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione, la contrattazione collettiva ha affiancato due trattamenti «speciali» destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli ex capi di istituto ed ai reggenti, ed accomunati dalla necessità di evitare che l'acquisizione della qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito. È pertanto infondata la pretesa dei ricorrenti di essere equiparati ai colleghi che avevano in precedenza ricoperto le funzioni di capo di istituto o di reggente poiché erroneamente fondata su un'asserita piena equiparazione delle due situazioni a confronto, in realtà insussistente. La retribuzione individuale di anzianità si ricollega, infatti, non alle caratteristiche oggettive delle mansioni espletate o della posizione ricoperta, bensì alla maggiore esperienza maturata nell'esercizio della funzione, ossia nella permanenza in un determinato ruolo o nella qualifica, sicché è indubbio che, ai fini dell'attribuzione dell'emolumento, non possa essere equiparata l'anzianità maturata dal docente a quella acquisita nell'espletamento della funzione direttiva, attesa la assoluta diversità dei due ruoli, che si coglie comparando le disposizioni della contrattazione collettiva, antecedente a quella che qui viene rilievo, con le quali sono stati indicati i compiti, le caratteristiche, le finalità della funzione docente e di quella svolta dal Preside o dal Direttore Didattico (artt. 32 e 38 del CCNL 4.8.1995)». ATTENZIONE ai professionisti del ricorso…
  • 46. Art. 25 c. 8: la formazione Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
  • 47. Art. 25 c. 9: altre dirigenze… La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
  • 48. Art. 25 c. 10 Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
  • 49. Art. 25 c. 11 I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
  • 51. - Gestione unitaria dell’istituzione scolastica - Responsabilità della gestione delle risorse - Responsabilità dei risultati
  • 52. Tenete presente che… … cambierete professione … ci saranno difficoltà e non solo all’inizio … molte competenze si sviluppano e si rafforzano sul campo Ma ricordiamo sempre che, se c’è chi continua a fare il dirigente della scuola, allora vuol dire che…
  • 53.
  • 54. … e allora buon lavoro e auguri!