1. Decreto "del fare": modifiche al D.Lgs. 81/08,
Titolo IV
Il 9 agosto 2013 è stato convertito in legge il "Decreto del fare". In attesa della pubblicazione della
versione aggiornata del D.Lgs. 81, elenchiamo nel seguito le modifiche più rilevanti al decreto stesso,
aventi attinenti con il Titolo IV.
articolo 3: con specifico decreto (da emanarsi) verranno apportate semplificazioni documentali e
formali alla formazione ed informazione degli addetti che operano per meno di 50 giorni nell'arco
dell'anno presso un datore di lavoro;
articolo 26: limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (quindi
non dovrebbe trattarsi di attività del titolo IV), in luogo della predisposizione del DUVRI, il datore di
lavoro committente può incaricare della eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenze
nelle attività appaltate, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionale adeguate e specifiche. Non sono soggetti a DUVRI (o designazione dell'addetto di cui
sopra) i lavori e servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno e non comportano rischi di
incendio elevato, non si svolgono in luoghi confinati, o in presenza di agenti cancerogeni, mutageni,
biologici, amianto, atmosfere esplosive, o rischi particolari dell'allegato XI;
articolo 29: con apposito decreto verranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali. I datori di lavoro delle relative aziende potranno avvalersi di procedure
semplificate per la valutazione dei rischi (si presume non possa trattarsi di attività ricadenti in titolo IV);
articolo 32: in tutti i casi in cui corsi di formazione e aggiornamento si sovrappongano, in tutto o in
parte, a quelli previsti per RSPP e ASPP, verrà riconosciuto credito formativo adeguato. Le modalità di
riconoscimento saranno definite dalla Conferenza Stato-Regioni (dovrebbe valere per i colleghi che
svolgono sia attività di coordinatore che di RSPP-ASPP);
articolo 71: definiti termini e modalità di effettuazione delle verifiche attrezzature ex allegato VII, con
possibile supporto di soggetti privati abilitati in tutte le fasi;
articolo 88: le disposizioni del Capo I del Titolo IV non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici,
reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata
presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle
infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI (quindi nè
coordinatore, PSC o notifica per i cantieri di questa natura);
articolo 88: gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche rientrano nel
titolo IV; entro il 31 dicembre 2013, considerando le particolari esigenze connesse allo svolgimento
delle relative attività, verrà adottato un apposito decreto per regolamentarli in modo adeguato;
articolo 104: con apposito decreto saranno individuati modelli semplificati per il POS, il PSC e il
fascicolo (entro 60 giorni).
Pubblicato 12 Agosto 2013 Scritto da Administrator Visite: 255