3. Utilizzo di attrezzature munite di
videoterminale
Nello studio odontoiatra vi è, nella quasi totalità dei casi, un addetto/a adibito/a alle attività
d’ufficio (segreteria generale, amministrazioni ecc.) dello studio.
In questi casi se i lavoratori utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20
ore alla settimana sono considerati dei Videoterminalisti ed il Datore di Lavoro dello studio
dovrà attivare le misure di seguito descritte.
4. Art. 172 - Campo di Applicazione
• posti guida di veicoli o macchine;
• sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
• sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
• macchine calcolatrici, registratori di cassa e tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
• macchine di videoscrittura senza schermo separato.
5. Art. 173 - Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per :
1. videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
2. posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, inclusio il mouse, il
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
3. lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175.
6. Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo a:
• rischi per la vista e per gli occhi;
• problemi legati alla postura ed affaticamento fisico o mentale;
• condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
e adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al
comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati..
7. Art. 176 - Sorveglianza sanitaria
I lavoratori , prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo,sono sottoposti ad una
visita medica, effettuati dal medico competente, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la
periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
quinquennale negli altri casi.
Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva
visita di idoneità.
l lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta,
secondo le modalità previste all’articolo 41,comma 2, lettera c).
8. Organizzazione del lavoro
Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ossia cambiamento di
attività.Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 15 MINUTI OGNI 120 MINUTI
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte
del sistema elettronico,che sono considerati, a tutti gli effetti,tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
9. Art. 176 - Sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione
visiva, in funzione dell’attività svolta,quando
l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi la necessità e non sia possibile
utilizzare i dispositivi normali di correzione.
• È dovuta per chi utilizza i videoterminali
sistematicamente e abitualmente per
almeno 20 ore settimanali.
• È esercitata dal medico competente;
• Sono previste visite:
1.
preventive (prima dell’avviamento alla
mansione);
2. Periodiche.
• Sono previsti controlli
1. degli occhi e della vista
2. alla colonna vertebrale e agli arti superiori
• Periodicità:
1. biennale per i lavoratori/trici classificati idonei con prescrizioni e/o quelli con
più di 50 anni
2. tutti gli altri ogni 5 anni
• I lavoratori sono sottoposti inoltre a controllo oftalmologico:
1. quando sospettano alterazioni delle funzioni visive, confermate dal medico
competente
2. qualora la visita periodica ne evidenzi la necessità
• Le spese;
1. per gli accertamenti e eventuali dispositivi di correzione sono a carico del
datore di lavoro
12. Interfaccia elaboratore/uomo
• il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
• il software deve essere di facile uso, adeguato al livello di
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; inoltre nessun
dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
• il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai
lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento
dell’attività;
• i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un
ritmo adeguato agli operatori;
• i principi dell‘ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
13. Ergonomia
Un campo multidisciplinare della scienza e della tecnologia che analizza l’interazione del
lavoratore con il suo lavoro, inclusi i compiti specifici,le attrezzature e l'ambiente al fine di
migliorare la salute, la sicurezza, il benessere e le prestazioni e più in generale l'interazione di
ciascuno con l'ambiente nello svolgimento delle attività domestiche, nello sport, ecc.,
OVVERO: "l'applicazione delle informazioni scientifiche che riguardano l'essere umano al disegno
di oggetti,sistemi ed ambienti destinati all'uso da parte di persone”.
Il termine ergonomia non significa solo prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici da
movimentazione manuale di carichi e da VDT, ma persegue la coerenza e la compatibilità tra il
mondo che ci circonda (quello lavorativo e quello “esterno”) ed esigenze e requisiti minimi di
natura psicofisica e sociale.
In questo contesto, è chiaro che la ricerca ergonomica si occupa di progettazione di software e
interfacce per migliorare il rapporto uomo-macchina-procedure,di strumenti di lavoro e posizioni
di lavoro,ma anche di organizzazione del lavoro, di fatica, di stress, e infine di formazione e
addestramento.
15. Dove lo troviamo?
Casa
• videogiochi
• personal computer
Luoghi di lavoro
• sale quadri
• uffici amministrativi
• segreterie
• laboratori di controllo e di
ricerca
Uffici Pubblici
• banca
• stazioni
• anagrafe
• aeroporti
• Ospedali
Luoghi di divertimento
• sale giochi
• sale corse
• stadio
16. Rischi
L'uso corretto del VDT non provoca danni agli utilizzatori.
Per un uso corretto si devono prendere precauzioni di ordine:
Tecnico
• nella scelta e nella predisposizione delle attrezzature e dei locali
D’uso
• nella corretta utilizzazione individuale delle attrezzature
L'uso non corretto del videoterminale può creare rischi per:
• l'apparato oculo-visivo
• il sistema muscolo scheletrico (di postura e affaticamento)
• il sistema nervoso
21. Illuminazione
Il rapporto fra posto di lavoro e ambiente per VDT è condizionato principalmente da
problemi di corretta illuminazione.
Si hanno condizioni sfavorevoli di illuminazione per :
Abbagliamenti diretti Contrasti eccessivi e/o riflessi
22. Illuminazione
e quando:
• mancano schermature alle finestre e alle fonti di luce artificiale
• il monitor è disposto con la finestra di fronte o di spalle
• si usano arredi con superfici lucide e/o bianche e/o nere
• le pareti sono troppo chiare o troppo scure
Il posto di lavoro al VDT si piò ritenere integrato nell'ambiente quando ad esempio:
• gli schermi sono posti a 90° rispetto alle finestre (finestra sul fianco)
• le finestre sono schermate con "veneziane”
• le postazioni VDT distano almeno 1 m dalle finestre.
24. Illuminazione
L'illuminazione generale è sufficiente ma contenuta.
Le luci artificiali sono schermate, in buono stato di manutenzione, adeguatamente
collocate, modulabili.
Le pareti sono tinteggiate in colore chiaro non bianco e non riflettente.
25. Illuminazione
E lo spazio di lavoro al VDT consente all'operatore:
• di alzarsi agevolmente dal sedile;
• di transitare lateralmente;
26. Difetti visivi
Presbiopia, miopia, ipermetropia, astigmatismo, non sono causati
dal VDT, ma la loro presenza facilita l'insorgenza di disturbi da
affaticamento della vista nel caso in cui siano non corretti o mal
corretti.
L'insorgenza della cataratta non ha alcun legame con
l'utilizzazione del VDT.
Impegno visivo
L'impegno visivo aumenta quanto più il video è vicino e quanto
più a lungo è fissato nel tempo.
La distanza ottimale dal video è di 50-70 cm.
27. Altre cause
I disturbi oculari (bruciore, lacrimazione, secchezza) possono
essere causati anche da fattori ambientali quali:
1. inquinamento dell'aria interna da fumo
2. inquinamento dell'aria interna da inefficienza del
condizionamento d'aria
3. inquinamento dell'aria interna da arredi con rilascio di sostante
irritanti
4. inquinamento dell'aria interna da condizioni microclimatiche
non adeguate
28. Disturbi muscolo scheletrico da postura e
affaticamento
Senso di peso, fastidio, dolore,
intorpidimento, rigidità a carico di:
• schiena
• spalle
• braccia
• Mani
dovuto a:
• degenerazione dei dischi della colonna vertebrale
• affaticamento muscolare
• infiammazione delle strutture tendinee
• posizione di lavoro scorretta
• movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (uso di
tastiera e mouse)
• posizione di lavoro fissa e mantenuta per lungo
tempo
• errata scelta degli arredi
30. Affaticamento muscolare
Nelle contrazioni muscolari statiche, dove si esercita uno sforzo contemporaneo di tensione
e trazione, come nella digitazione a braccia sollevate, il muscolo riceve meno sangue e
questo causa affaticamento e indolenzimento.
32. Infiammazione delle strutture tendinee
I nervi e i tendini dell'avambraccio e
della mano, nei movimenti ripetitivi
rapidi, sono sovraccaricati o
compressi e possono
infiammarsi.
È un disturbo che può comparire in
coloro che digitano o usano il mouse
velocemente e a lungo.
33. Rischi per il sistema nervoso
Lo stress può essere causato da:
• lavoro monotono e/o ripetitivo
• carico di lavoro superiore o inferiore alle capacità della persona
• mancanza di riconoscimento
• isolamento da colleghi
• software o hardware inadeguati
• fattori ambientali
• spazio
• microclima
• cattivo rapporto personale con il videoterminale
Il videoterminale è comunque soltanto una concausa dell'insorgenza dello stress
34. Sintomi
• Mal di testa
• Tensione nervosa
• Irritabilità
• Stanchezza eccessiva
• Insonnia
• Problemi di digestione
• Ansia
• Depressione
• Mancanza di concentrazione
36. Fai ginnastica con lo sguardo
Per rilassare e rinforzare i muscoli degli occhi si possono fare esercizi di
"allenamento visivo". Servono a migliorare la messa a fuoco, la convergenza
e il movimento. Ecco cosa fare:
Rilassamento
Con i gomiti sul tavolo, mani sugli zigomi e pollici sulle
tempie (non deve passare luce verso gli occhi, che si
possono tenere chiusi o aperti).
Provate a rilassarvi e immaginate uno scenario aperto
(montagne e distese marine) respirando lentamente e
profondamente. Tempo 1/5 minuti.
37. Fai ginnastica con lo sguardo
Movimenti guidati
sedersi in posizione retta e, tappandosi un occhio, seguire con l'altro occhio
il proprio pollice dello stesso lato a braccio teso in avanti, mentre viene
spostato in alto, in basso e lateralmente.
Ripetere sei volte i movimenti in massima escursione,
senza interruzioni, e poi cambiare occhio. È molto utile
associare esercizi di "stretching" (allungamento) del collo,
degli avambracci, delle spalle e della schiena per
prevenire disturbi muscolari e scheletrici.
39. Impostanti accorgimenti
• socchiudere le palpebre per 1-2
minuti
• distogliere lo sguardo dagli oggetti
vicini e rivolgerlo verso quelli lontani
• verificare l’illuminazione e le tende
• eliminare riflessi e/o abbagliamenti
• seguire con lo sguardo il perimetro
del soffitto
• verificare che la parte alta del
monitor sia al livello degli occhi
• verificare la distanza del monitor e
della tastiera
• stare seduti ben eretti con i piedi
ben poggiati
• regolare bene l’altezza e
l’inclinazione della sedia
• ai primi sintomi di dolore al collo o
alle estremità concedersi una
pausa alzandosi e muovendosi
40. Apparato oculo visivo
1. ai primi sintomi di affaticamento fare piccole pause
2. socchiudere le palpebre per 1-2 minuti
3. distogliere lo sguardo dagli oggetti vicini e
4. rivolgerlo verso quelli lontani
5. verificare l’illuminazione e le tende
6. eliminare riflessi e/o abbagliamenti
7. seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto
41. Disturbi muscolo scheletrici
1.verificare che la parte alta del monitor sia al livello degli
occhi
2.verificare la distanza del monitor e della tastiera
3.stare seduti ben eretti con i piedi ben poggiati
4.regolare bene l’altezza e l’inclinazione della sedia
5.ai primi sintomi di dolore al collo o alle estremità
concedersi una pausa alzandosi e muovendosi
45. Un sedile adeguato al lavoro con il VDT,
deve avere :
Schermo
• Superficie antiriflettente
• Con caratteri leggibili e definiti
• Parte retrostante lontana da pareti
• Pulito
Sedile e spalliera
• regolabile in altezza
• ben dimensionato e
profilato
• imbottitura semirigida
• rivestimento traspirante e
lavabile
Base
Base stabile con basamento
a 5 razze con ruote e
girevole
Tavolo
Un tavolo di caratteristiche adeguate al
lavoro con il VDT deve avere:
una base stabile; un piano con una superficie
poco riflettente; una profondità sufficiente a
consentire la corretta distanza visiva; un
sottopiano di larghezza sufficiente a
consentire la distensione delle gambe
48. Altri strumenti ed accessori
Tastiera separata
• inclinabile e separata
dal monitor
• lontana dal bordo del
piano di lavoro 15 cm
• con superficie opaca
e di colore neutro
• con simboli chiari
Leggio orientabile
• regolabile in
- alto / basso
- destra / sinistra
• collocato in modo corretto
in relazione all’attività da
svolgere
Stampante
poco rumorosaLampada da tavolo schermata e senza riflessi (se necessaria)
Valori e condizioni ottimali:
• fra i 200 e i 400 lux
• pareti, pavimenti, soffitti,
• porte, piani di lavoro devono essere di colore chiaro e opaco
• le tende devono consentire la regolazione della luce
naturale (es.: veneziane)
• plafoniere antiabbagliamento
Poggiapiedi su richiesta
• di dimensioni adeguate:
1. larghezza 45 cm
2. profondità 35 cm
3. Inclinazione 10°-20°
• di superficie in materiale anti-
scivolo
Mouse
• garantire una buona
impugnatura
(ergonomica)
• essere “manovrato”
avendo cura di
poggiare
l’avambraccio al piano
di lavoro
Rumore
• Installare i VDT in
locali poco disturbati
da fonti di rumore
interne o esterne
• Scegliere
strumentazione poco
rumorosa
• Isolare gli strumenti
rumorosi in locali
separati o con
dispositivi fono-
isolanti
Microclima
• preferibile impianto di
climatizzazione
• nella stagione calda la
temperatura non dovrebbe
essere inferiore di oltre 7°C
da quella esterna
• nelle altre stagioni tra i 18
e i 20°C
• umidità fra il 40 e il 60%
• ricambio 32 m3 per
persona all’ora in assenza
di fumatori
50. La posizione corretta
Tronco: posizione eretta, fra 90 e 110° per evitare dannose
compressioni pelvico-addominali, appoggio del tratto lombare
Gambe: a circa 90°per ridurre l’affaticamento e facilitare la
circolazione. Piedi ben poggiati a terra o sul poggia-piedi
Braccia: piegate a circa 90°. Avambracci appoggiati nello spazio
fra bordo tavolo e tastiera (15 cm)
Occhi: distanza occhi monitor fra i 50 e i 70 cm. Il bordo
superiore del monitor deve essere posto all’altezza degli occhi.
51. Come regolare il sedile
Altezza del sedile
Sedersi sul sedile e regolarlo ad un altezza tale da
consentire il mantenimento delle gambe a 90° e i
piedi ben appoggiati al pavimento.
Altezza dello schienale
Va posizionato in modo da sostenere l'intera zona
lombare.
In particolare il supporto lombare va posto a livello
del giro-vita.
52. Inclinazione dello schienale
Evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e comunque di lavorare a
lungo con il tronco flesso. Inclinare a piacimento lo schienale da 90° a 110°.
Può essere utile cambiare l'inclinazione durante la giornata.
Se lo schienale è basso, o durante la digitazione, evitare di inclinare lo
schienale a più di 110°.
53. Impianto elettrico
L’impianto elettrico deve essere progettato e realizzato alla regola dell’arte tenendo
conto del tipo di attività e delle attrezzature che dovrà sostenere.
• Tutte le attrezzature devo essere a norma ed etichettate secondo la normativa
vigente.
Se questo non è del tutto possibile devo prevedere l’uso di prese multiple dotate di
marchiatura CE e di sistemi di interruzione di corrente a mezzo manuale e di fusibili
per evitare sbalzi di tensione e corto circuiti elettrici.
• Evitare cavi volanti sul pavimento.
• Evitare prese multiple e prese volanti.
• I cavi delle attrezzature non devono essere modificati
ed adattati in alcun modo.
• Sfilare le prese senza agire sui cavi.
54. Computer portatili
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita
della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro
dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo
supporto che consenta il corretto posizionamento dello
schermo.
55. Le misure di prevenzione e protezione
I possibili rischi derivanti dall'utilizzo di VDT, possono essere evitati con:
• la formazione degli addetti;
• l’adozione di attrezzature munite di videoterminale con caratteristiche adeguate;
• l’intervento sugli elementi che costituiscono il posto di lavoro: sedie, piani di
lavoro, ecc.
• Il riposizionamento delle attrezzature nel rispetto dei principi di ergonomia;
• la verifica dei sistemi di illuminazione e la pulizia periodica dello schermo;
• una diversa organizzazione del lavoro, consentendo al lavoratore interruzioni di
15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa;
• l’attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
57. Stress – Studi professionali
Uno studio professionale, come quello che può essere uno studio odontoiatrico, è un luogo
di lavoro in cui si devono tenere sotto controllo determinati fattori di stress, dovuti
soprattutto alla vicinanza tra titolare e collaboratori ed alle diverse mansioni collegate tra
loro che si svolgono all’interno.
Inoltre il fatto che i lavoratori dello studio dentistico entrano normalmente in contatto con il
pubblico potrebbe essere, nel lungo periodo, una causa di insorgenza di problematiche di
stress. Ovvio che la reazione ai fattori stressanti del lavoro è strettamente connessa con le
caratteristiche personali dei singoli individui, sono fattori soggettivi che possono sviluppare
atteggiamenti diversi tra le persone anche in condizioni ambientali identiche.
58. Clima aziendale
Il contesto nel quale si esplicano i processi lavorativi e le dinamiche relazionali fra gli individui
entro l'Azienda costituisce il clima aziendale.
Un buon clima viene generato da un equilibrato rapporto fra cultura / valori guida,
comportamenti quotidiani del management ed aspettative dei dipendenti.
Culture organizzative caratterizzate da forte gerarchia, stile di leadership autoritario,
focalizzate sulla competizione e poco sensibili alla gestione delle risorse umane, sono da
considerarsi maggiormente a rischio per l'insorgenza di conflitti aziendali - disagio lavorativo
con la possibile insorgenza di rischi di natura psico-sociale quali:
• Burn-Out
• Stress
• Mobbing
59. Mobbing
Mobbing emozionale: fenomeno correlato a motivazioni personali e a cattivi rapporti interpersonali tra
colleghi detto “orizzontale” e tra superiori e sottoposti detto “verticale”
Mobbing strategico: fenomeno di esclusione del lavoratore per mere finalità inerenti a situazioni aziendali
Attivo: puntuale e azione volontaria
Passivo: colpevole inattività
Conseguenze
• problemi psicologici
• disturbi psicosomatici
• depressione
• calo significativo della produttività
può portare fino all'invalidità psicologica: si può parlare anche di malattie professionali o di infortuni sul
lavoro.
60. Stress
“Lo stress correlato al lavoro può essere definito come un danno fisico e una risposta emotiva
che interviene quando le caratteristiche del lavoro non corrispondono con le capacità, risorse o
bisogni dei lavoratori.Può condurre ad un indebolimento della salute e addirittura ad infortuni”. -
Stress at work. United States – NIOSH, Cincinnati, 1999.
“È un modello di reazioni emotive, cognitive,comportamentali e fisiologiche ad aspetti avversi e
nocivi del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro. Si tratta di uno stato
caratterizzato da elevati livelli di eccitazione e ansia, spesso accompagnati da senso di
inadeguatezza”. - Guidance on work-related stress: spice of life or kiss of death? commissione
europea. Direzione generale Occupazione e affari sociali Lussemburgo, 2000.
“È una reazione che le persone hanno se sottoposte ad una pressione eccessiva o ad altri tipi di
richieste”. - Managing stress at work: Discussion document. united Kingdom Health and Safety
Commission, London, 1999.
Lo stress è una risposta non specifica dell'organismo davanti ad una qualsiasi
sollecitazione si presenti, che innesta una normale reazione di adattamento che può
arrivare ad essere patologica in situazioni estreme
61. Sindrome del Bourn-out
Progressiva perdita di idealismo, energia e scopi, vissuta come risultato delle condizioni in cui lavorano
operatori sociali, professionali e non.
Cause
• caratteristiche ambientali oggettive come rumore, sostanze tossiche presenti sul posto di lavoro
• sembrano avere peso notevole le variabili più prettamente oggettive e sociali come il clima di gruppo, le
comunicazioni interpersonali e la soddisfazione individuale.
Conseguenze
• Assenteismo, non volontà di interazione con utenti e/o colleghi, presenza anonima alle riunioni, difficoltà
a scherzare.
• Eventi autodistruttivi con aumento del consumo (sigarette, alcol, droghe, psicofarmaci) propensione ad
incidenti e infortuni
• Comportamenti eterodistruttivi-allontanamento fisico degli utenti e/o colleghi, aggressività verbale con
reazioni impulsive e violenti
63. Definizione di Stress – Lavoro correlato
ART. 28, D. Lgs. 81/08
Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi (…) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato,secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre
2004 (…)
Accordo interconfederale del 9 giugno 2008
Oggetto dell'accordo
L’accordo, viene espressamente detto, non concerne la violenza,le molestie e lo stress post-
traumatico, bensì esclusivamente lo stress lavoro-correlato.
Articolo 3 dell'accordo interconfedereale
Che cos'è lo stress lavoro-correlato?
Lo stress è una condizione,accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche,
psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di
rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative.
Lo stress non è una malattia,ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre
l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute
70. Valutazione secondo la circolare 2010
La odierna valutazione è stata indicata nella lettera circolare del 18 novembre 2010 del ministero del lavoro
e delle politiche sociali, direzione generale della tutela delle condizione di lavoro.
La valutazione si articola in due fasi:
una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione
preliminare rilevi elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito
della stessa, dal datore di lavoro, si rilevino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile
numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattie, turnover, procedimenti e
sanzioni, segnalazione del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte
dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati
internamente alla azienda (es.: andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di
lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali
richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia
decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione
(es.: incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
71. Valutazione secondo la circolare 2010
In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti
aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e,
quando possibile, parametrica dei fattori ai punti 1, 2 e 3che precedono.
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3
dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni
è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite
cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di
valutazione adottate.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-
correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente
tenuto a darne conto nel documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un
piano di monitoraggio.
72. Valutazione secondo la circolare 2010
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il
ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi
(ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.).
Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione
approfondita).
La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio
attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori
/ indicatori di cui all’elenco sopra riportato.
Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le
problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata
tramite un campione rappresentativo di lavoratori.
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il
datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es.: riunioni) che garantiscano il
coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
74. Differenze di genere
I lavoratori possiedono caratteristiche non uguali a partire dal genere e che uomini e donne
reagiscono con effetti differenti sulla salute all’esposizione ai rischi, ad agenti tossici o nocivi, a
vibrazioni,a radiazioni e a tutta una serie di fattori fisici e organizzativi.
I fattori di rischio da tenere in considerazione in uno studio odontoiatrico,ai fini della valutazione
del rischio in rapporto al genere sono quelli espressamente disciplinati dal D. Lgs. n. 81/08 ed in
particolare:
• Agenti fisici (vibrazioni meccaniche, rumore, microclima etc).
• Movimentazione manuale dei carichi.
• Agenti biologici.
• Agenti chimici.
• Movimenti e posizioni di lavoro,fatica mentale ed altri disagi fisici.
79. Differenza di genere e maternità
È vietato adibire le lavoratrici a contatto con agenti biologici, sostanze pericolose, posture
incongrue, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del D.lgs. 151/2001.
Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di
esposizione agli agenti biologici ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui
all’allegato B:
Agenti
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la
lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di
immunizzazione;
80. Differenza di genere e maternità
1. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del
Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di
lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
2. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
3. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro.
81. Lavori vietati
Articolo 6
art. 6 e l’Allegato I della L. 17.10.1967 n. 977 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla cui analisi si
ricava che sono vietati alla donne durante la gestazione le lavorazioni, i processi e i lavori vietati agli
adolescenti;
Articolo 41
ha abrogato e sostituito il DPR. 303/56 con riferimento alle lavorazioni che espongono ad Agenti fisici ( Titolo
VIII del D.lgs. 81) alle Sostanze pericolose (Titolo IX) e agli Agenti biologici (Titolo X fisici) dalla cui lettura si
ricava che sono vietati alla lavoratrici durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto le lavorazioni che
esponendo ai predetti agenti prevedono l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti, nei casi
stabiliti dalla legge (lett. B dell’Allegato A);
Allegati 4 e 5 del DPR 1124/1965
dalla cui disamina è possibile determinare le lavorazioni che per il fatto che espongono la lavoratrice al
rischio di contrarre malattia professionale sono vietate durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto
indipendentemente dalla sussistenza di un livello di rischio tale da imporre l’obbligo di sorveglianza sanitaria
(lett. C dell’Allegato A) .
82. Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n.1026
Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia
con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra
operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali
vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
83. Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n.1026
f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o
esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
j) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e
mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
k) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
l) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
m) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
84. Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n.1026
Allegato B
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
85. Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n.1026
Allegato C - ELENCO NON ESAURIENTE DIAGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui
all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali
agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché' non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
86. Modifiche alla 151/01 in base al CLP
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché' dell'Allegato XLVI del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono
necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino nell'Allegato
B della presente legge.";
Inoltre al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo
con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché' non figurino ancora nell'Allegato B della
presente legge:
• mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
• cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
• tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti
sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd,
H362),
• tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)”;
87. Datore di Lavoro
• Obbligo di valutazione dei rischi;
• Obbligo di informazione
• Qualora i risultati della valutazione, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio
delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di
lavoro.
• Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito «dall’articolo 7, commi
3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del
lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il
periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17».
89. Rischi presenti e operazioni svolte
• La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo?
• La mansione prevede l'alzarsi ripetutamente dal sedile?
• La lavoratrice deve stare seduta in posizioni obbligate?
• La lavoratrice esegue ripetuti piegamenti o rotazione del busto?
• La mansione prevede l'uso di scale, impalcature o pedane?
• La lavoratrice esegue movimenti ripetitivi degli arti superiori la cui valutazione OCRA ha evidenziato rischio di
tipo medio o elevato?
• La lavoratrice esegue movimentazione manuale di pesi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio
superiore a 0,85
• La lavoratrice esegue movimentazione manuale di pesi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischi superiore
a 1
• La lavoratrice esegue operazioni con contatto o esposizione a rischio biologico come il lavoro presso strutture
di cura laboratori di analisi e ricerca
• La lavoratrice esegue lavori notturni (dalle 24 alle 6)
• La lavoratrice esegue mansioni con esposizione personale rumore superiore a 80 dBA (Lex, 8h)?
90. Rischi presenti e operazioni svolte
• La lavoratrice esegue mansioni con esposizione personale rumore superiore a 85 dBA (Lex,
8h)?
• La lavoratrice esegue lavori a bordo di mezzi di trasporto (carrelli elevatori,pullman, treni, navi,
aerei, ecc...)?
• La lavoratrice esegue lavori con l'utilizzo di utensili comportanti vibrazioni e scuotimenti
(ribattitrici,martelli ad asse flessibile,motoseghe)?
• La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo?
• La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo
con livello di esposizione giornaliero superiore a 0,5 ms²?
• La lavoratrice usa macchine mosse a pedale (macchine da cucire, presse)?
• La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse? o ultraviolette?
• La mansione svolta dalla lavoratrice espone a campi elettromagnetici (presse,incollaggio)?
• La lavoratrice esegue lavori in vicinanza di forni, essiccatoi o altre fonti di calore o in condizioni
microclimatiche sfavorevoli
92. Esposizione ad agenti chimici
L’esposizione agli agenti chimici può avere effetti diversi tra uomini e donne. Per
esempio, il corpo delle donne ha una maggiore percentuale di grasso (è più a rischio
rispetto all’esposizione alle sostanze bioaccumulative) ed il loro organismo presenta dei
processi ormonali diversi che fanno si che sia diversa anche la a all’esposizione a
determinate sostanze.
Il rischio delle donne di contrarre dermatiti è maggiore in alcuni lavori, tra cui le
produzioni elettriche, l’acconciatura dei capelli, le attività in campo sanitario, le
lavorazioni meccaniche e quelle metalliche.
Nell’ambito della valutazione del rischio chimico particolare attenzione deve essere
posta nel caso in cui l’attività comporti l’uso di sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo:
sostanze e preparati che per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo possono
provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari per la prole o danni a carico
della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili
93. Movimentazione manuale di carichi
Le disposizione tecniche in materia di determinazione del peso
del carico per uomini e donne sono contenute nell’ISO 11228 che
già tiene conto della diversità di genere tenuto conto che i valori di
peso raccomandati sono pari a:
• 25 Kg per gli uomini
• 20 Kg per le donne
94. Ritmi di lavoro/alterazione dei ritmi
circadiani tumori
Nella valutazione del rischio in ordine ai ritmi di lavoro bisogna
considerare che le persone impegnate nel lavoro notturno
possono subire un’alterazione dei livelli notturni di melatonina e
dei profili degli ormoni riproduttivi: questi due fattori congiunti
sembrano aumentare il rischio di malattie correlate agli ormoni, fra
cui il tumore della mammella.
95. Rischi psico-sociali
Dati INAIL - Le donne:
salario inferiore del 20% rispetto agli uomini di pari livello lavorativo;
ruoli con minore responsabilità e autonomia;
maggiore esposizione a lavori monotoni e ripetitivi.
Inoltre:
maggiore esposizione a lavori precari;
più facilmente vittime di molestie,mobbing, discriminazioni ecc.;
maggior carico per assistenza alla famiglia - organizzazione del lavoro che non tiene conto delle
esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura
mancata collocazione delle lavoratrici nella stessa unità produttiva e nelle mansioni da ultimo
svolte o in mansioni equivalenti al rientro dai congedi di maternità e parentali.
97. Struttura del Testo Unico sulla Sicurezza
del Lavoro
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL
RUMORE DURANTE IL LAVORO
Capo III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Capo IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Capo V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
OTTICHE ARTIFICIALI
Capo VI - SANZIONI
98. Struttura del Testo Unico sulla Sicurezza
del Lavoro
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Capo IV - SANZIONI
103. Titolo X: Protezione da Agenti Biologici
CAMPO DI APPLICAZIONE ART.266
Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.Il rischio biologico è
la probabilità di sviluppare una malattia in conseguenza di un contatto con un agente biologico.
Definizioni (art. 267)
• Agente Biologico (a.b.)
• Qualsiasi microorganismo (m.o.), coltura cellulare, endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie,intossicazioni
• Microrganismo
• Qualsiasi entità microbiologica cellulare o subcellulare in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico
• Coltura cellulare
• Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari
104. Titolo X: Protezione da Agenti Biologici
Tra le caratteristiche di pericolosità sono state considerate:
• l'infettività, intesa come la capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi
nell'ospite;
• la patogenicità, riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione;
• la trasmissibilità, intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un
soggetto infetto a uno suscettibile
• la neutralizzabilità, intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire
la malattia o terapeutiche per la sua cura.
Sulla base dei rischi infettivi per l'uomo, gli agenti biologici vengono distinti in 4 gruppi
(ALLEGATO XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4)
105. GRUPPI
GRUPPO I
Agente biologico che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
GRUPPO II
Agente biologico che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaghi in comunità; SONO DISPONIBILI efficaci misure
profilattiche o terapeutiche
GRUPPO III
Agente biologico che può causare GRAVI MALATTIE in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità ma di
norma SONO DISPONIBILI efficaci misure profilattiche o terapeutiche
GRUPPO IV
Agente biologico che può causare GRAVI MALATTIE in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità
ma NON SONO DISPONIBILI efficaci misure profilattiche o terapeutiche
106. II GRUPPO - III GRUPPO
Articolo 269 – Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all’articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto
alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal
datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di
contenimento 2, 3 e 4 individuati all’Allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206(N), il documento di cui al comma 1, lettera b), è
sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.
107. IV GRUPPO
Articolo 270 – Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare,nell'esercizio della propria attività,un agente biologico
del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche
sociali.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all’articolo 269,comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne
comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
109. Contatto
Il passaggio per esempio di microrganismi da un paziente infetto o
colonizzato verso un ospite ricettivo (ad es. infermiere) può avvenire per
contatto cute contro cute.
Può verificarsi quando si svolge un’attività assistenziale che richieda un
contatto fisico stretto col malato.
110. Aerea
Avviene per disseminazione di goccioline (per esempio emesse dal paziente
mentre parla o con la tosse, oppure ancora durante manovre invasive quali
bronconcoscopia, aspirazione endotracheali) o particelle di polvere
contenenti l’agente infettivo.
I microrganismi trasportati in questo modo possono essere ampiamente
dispersi dalle correnti d’aria ed essere inalati da un ospite suscettibile, nella
stessa stanza o ad una maggiore distanza dalla sorgente, in rapporto a
fattori ambientali.
111. Parenterale
Attraverso il sangue o altri liquidi biologici.
Le modalità d’infezione più frequenti sono le seguenti:
• Lesioni della cute non protetta o non adeguatamente protetta provocate
da aghi, bisturi o da altri strumenti contaminati.
• Contaminazione della mucosa degli occhi e/o della bocca mediante lo
schizzo di liquidi biologici contaminati.
• Infezione mediante il contatto della cute delle mani caratterizzata da
lesioni o abrasioni con materiale contaminato.
112. Alcune considerazioni
• Sono inseriti nella classificazione solo i MO che causano
patologie nell’uomo;
• Si tiene conto unicamente degli effetti sull’uomo sano;
• L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti
biologici per i quali è disponibile un vaccino efficace;
113. Elenco esemplificativo di attività lavorative che
possono comportare la presenza di agenti
biologici
• Agricoltura
• Contatto con animali e/o prodotti di origine animale
• Servizi sanitari di vario tipo compresi le unità di isolamento (Studio odontoiatrico)
• Smaltimento rifiuti
• Impianti per la depurazione delle acque di scarico
Gli adempimenti previsti dalla normativa sono in parte diversi a seconda del rischio di
esposizione
USO: quando a.b. vengono deliberatamente immessi nel ciclo produttivo (obbligo di
comunicazione all’organo di vigilanza e autorizzazione del Ministero della salute)
ESPOSIZIONE POTENZIALE: quando possa verificarsi la presenza di agenti biologici
come evento indesiderato ma inevitabile (la maggior parte delle attività sanitarie)
115. Valutazione del rischio
Nel DVR il datore di lavoro tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
• Classificazione agenti biologici - dall'Allegato XLVI
• Informazione sulle malattie che possono essere contratte
• Potenziali effetti allergici e tossici
• Conoscenza di eventuali patologie infettive della quale è affetto un lavoratore
• Eventuali situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul
rischio
• Sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
116. Valutazione del rischio
Il DVR deve essere integrato con i seguenti dati:
• Fasi del procedimento lavorativo che comportano rischio di esposizione ad agenti
biologici
• Numero di lavoratori ESPOSTI
• Generalità del RSPP
• Metodi e procedure adottate e misure preventive e protettive applicate
• Programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione
ad un agente biologico del gruppo 3 o 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico
117. Tra l'atro...
1.Servono procedure di decontaminazione
2.Metodi di riduzione degli incidenti
3.Profilassi immunitaria
4.Sorveglianza sanitaria
5.Informazione e formazione
118. Sorveglianza sanitaria
• Obbligatoria per i lavoratori addetti alle attività in cui la valutazione evidenzia un rischio
per la salute
• Eseguita dal Medico Competente
• Finalità della sorveglianza sanitaria:
• Valutazione globale dello stato di salute (condizioni di ipersuscettibilità)
• Impostazione immunoprofilassi
• Diagnosi precoce infezioni e patologie
• Informazione
• Importante valenza medico-legale
119. Art 272 Misure tecniche, organizzative,
procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare
ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare,il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi,se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi,anche attraverso l’uso di dispositivi di
sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
120. Art 272 Misure tecniche, organizzative,
procedurali
f) usa il segnale di rischio biologico,rappresentato nell’ALLEGATO XLV, e altri segnali di
avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabilieventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
121. Art. 273 - Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori,il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati,disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione,provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici
vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,conservati separatamente dagli altri
indumenti, disinfettati,puliti e, se necessario, distrutti
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
122. Art. 280 – Registro degli esposti e degli
eventi accidentali
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo
3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per
ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali
casi di esposizione individuale.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma
1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione. Il medico competente e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
123. Infortunio rischio biologico
Infortunio durante il quale avviene il CONTATTO FRA CUTE LESA
E/O MUCOSA dell’operatore
CON SANGUE o ALTRI LIQUIDI BIOLOGICI provenienti da
pazienti, potenzialmente infetti da possibili agenti biologici
(es: HIV-HBV-HCV)
124. Infortunio rischio biologico
Uno degli infortuni biologici che avviene maggiorante nel ramo sanitario è quello di tagliarsi,
pungersi con attrezzi (potenzialmente contaminati) utilizzati per le attività lavorative.
Per questo è molto importante in uno studio odontoiatrico utilizzare con cura tutte le
attrezzature d lavoro e tutti i materiali ed oggetti taglienti ed aghi, avendone poi cura per il
riordino e l’eventuale eliminazione. Infatti gli aghi, le lame dei bisturi e gli altri strumenti
taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da latri supporti né in alcun
modo manipolati, ma riposti per la loro eliminazione in appositi contenitori resistenti alla
punture o resi innocui col brucia aghi.
Non meno importante è utilizzare per tutti gli assistenti e lavoratori i guanti protettivi nelle
operazioni di utilizzo di questi strumenti,
Buona prassi è quella di aprire le finestre e di aerare i locali per il ricambio dell’aria
nell’ambiente.
125. Infortunio rischio biologico
I dpi utilizzati in studio odontoiatrico come misure
di protezione individuale per il rischio Biologico
sono:
• Guanti monouso/spessore differenziato (in
base al grado di protezione necessario)
• Occhiali Visiere
• Mascherine
• Camice monouso
Possiamo avere delle protezioni collettive come:
• Pellicola trasparente
• Copri: Cordoni, maniglie, manipolo e aspiratori
Principali patologie infettive di interesse
odontoiatrico:
• Infezioni HIV
• Epatite da HBV
• Epatite da HCV
• TBC
126. Infortunio rischio biologico
Le trasmissioni più comuni di queste patologie possono essere:
Per L’HIV trasmissione parenterale (sangue), contatto sessuale,
saliva (lesioni orali)
Per le epatiti virali trasmissione oro-fecale non cronicizzano (A-E)
e trasmissione parenterale cronicizzano (B-C-D-F).
Per la tubercolosi trasmissione aerogena, mentre il contagio può
avvenire per via diretta (lesione cute) o indiretta (feci-urine)
127. Misure igieniche di primo
intervento
In caso di esposizione parenterale
• Far sanguinare la ferita per qualche istante
• Lavare bene (10 min) con acqua corrente e sapone e/o con
disinfettante antisettico efficace verso HIV (es. povidone iodio al
7,5-10%, clorexidina 4% o composti a base di clorossidante
elettrolitico)
130. Il lavaggio delle mani
Il lavaggio delle mani da parte del personale sanitario rimane
sicuramente il metodo di prevenzione più semplice, efficace e
fondamentale per prevenire la trasmissione delle infezioni.
Si è osservato che un programma di controllo che preveda un
rigoroso intervento sul lavaggio delle mani è in grado di prevenire
circa il 40% di tutte le infezioni nosocomiali.
131. Il lavaggio delle mani
Il lavaggio delle mani rappresenta la più importante misura per
ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni.
Deve essere effettuato accuratamente e immediatamente dopo il
contatto con sangue e altri materiali biologici, con attrezzature e
oggetti contaminati e tra una prestazione e l’altra su pazienti
diversi, anche se sono stati indossati i guanti.
132. Buone prassi: come limitare la
contaminazione durante l’intervento
• Far fare al paziente prima di ogni seduta uno sciacquo
della durata di 1 minuto con un collutorio per procedure
chirurgiche orali e per le infezioni del cavo orale.
• Utilizzare sempre l’Aspirazione ad Alta Velocità (AVA)
• Utilizzare, dove possibile la diga di gomma
• Non toccare niente con i guanti contaminati che non sia
protetto da sistemi barriera o sia disinfettabile (es.
lampada, seggiolino, cassetto)
133. Buone prassi di verifiche per
gli addetti
• Sgombrare e riordinare la sala operativa
• Effettuare l’intero ciclo di sterilizzazione
• Registrare/archiviare i supporti di verifica di sterilizzazione
• Effettuare la presenza delle istruzioni d’uso dei disinfettanti
• Effettuare la disinfezione di un impronta
• Simulare un infortunio da puntura accidentale ed attivare la
procedura