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l’attrezzatura da acquistare è adatta all’uso previsto?
è conforme alle norme di sicurezza?
il suo utilizzo potrebbe influire sul ciclo produttivo e sull’ambiente di
lavoro in cui dovrà essere installata?
può essere utilizzata nel rispetto dei criteri ergonomici?
richiede una particolare formazione e/o addestramento?
Per garantire la sicurezza delle macchine e degli impianti è indispensa-
bile pianificare la scelta delle attrezzature anche dal punto di vista del-
la sicurezza.
Prima dell’acquisto di una determinata attrezzatura, è quindi bene porsi
alcune domande:
La presente nota informativa si rivolge ai soggetti che hanno responsa-
bilità in materia di sicurezza per le persone nell’uso di attrezzature ed
impianti (datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc.) e vuole porre
l’attenzione su alcune regole fondamentali.
Analogamente, prima di commissionare l’installazione di impianti tecno-
logici si deve considerare:
 la necessità di preventiva progettazione
dell’impianto da parte di un professionista;
 il possesso di specifica abilitazione di legge
da parte dell’impresa installatrice.
3
L’Unione Europea ha da tempo emanato diverse Direttive Sociali fina-
lizzate a garantire, da parte degli Stati Membri, standard minimi di si-
curezza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. L’Italia ha recepi-
to queste Direttive con il D.lgs. 626/94 oggi sostituito dal D.lgs. 81/2008.
La UE ha altresì emanato direttive per consentire la libera circolazione
dei prodotti garantendo il rispetto di un uniforme livello di sicurezza
degli stessi. Numerose direttive di prodotto prevedono l’apposizione
della marcatura CE, ma vi sono numerose altre tipologie di prodotti
che, pur non prevedendola, sono oggetto di specifica legislazione
settoriale (es. settore alimentare, settore dei cosmetici).
Sia le macchine che le apparecchiature elettriche (in quanto attrez-
zature di lavoro), sono soggette alla marcatura CE, in quanto esistono
direttive ad esse applicabili (es. direttiva Macchine - 2006/42/CE, di-
rettiva Bassa Tensione - 2006/95/CE).
La Direttiva Macchine 2006/42/CE è stata recepita nel nostro paese
con il D.Lgs. 17/2010.
L’apposizione del logo CE sulla targa (marcatura) significa che:
 il prodotto corrisponde a determinati requisiti essenziali di sicurezza
(RES) per le persone, i beni, gli animali e talvolta anche a esigenze
di carattere ambientale o di interesse pubblico;
 la conformità del prodotto ai requisiti
essenziali è stata valutata dal fabbri-
cante attraverso procedure specifiche
previste dalle direttive applicabili.
Fig. 1 - Esempio di marcatura CE
4
Alcune Direttive, prevedono che il prodotto sia obbligatoriamente ac-
compagnato dalla dichiarazione CE del fabbricante, è il caso, ad
esempio, delle macchine. Per i prodotti più pericolosi, alcune direttive
impongono al fabbricante, prima di immettere il prodotto sul merca-
to, di sottoporlo alla preventiva approvazione di un Organismo notifi-
cato (certificazione CE di tipo). Per gli altri prodotti, compresi quelli
elettrici e la maggior parte delle macchine, è sufficiente che il fabbri-
cante (o l’importatore) sottoscriva la dichiarazione CE di conformità,
in base alla quale attesta, sotto la propria responsabilità, che il prodot-
to è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applica-
bili a quel prodotto.
La dichiarazione CE di conformità, necessaria per commercializzare e
mettere in servizio il prodotto sul territorio della UE, non esime il datore
di lavoro utilizzatore che acquista un’ attrezzatura marcata CE,
dall’obbligo di accertarsi che la stessa sia effettivamente conforme ai
requisiti di sicurezza, in funzione dello specifico lavoro da svolgere, pri-
ma di metterla a disposizione dei lavoratori. Per alcune tipologie di
macchine la dichiarazione di conformità può avere come riferimento
non i RES ma la norma armonizzata specifica. In questo caso il datore
di lavoro può contare sulla presunzione di conformità per i rischi presi
in considerazione dalla Norma.
Per la sicurezza delle attrezzature è quindi
opportuno verificare:
 l’apposizione della marcatura CE;
 la presenza della dichiarazione CE di
conformità (ad esclusione del materiale
elettrico);
 la presenza delle istruzioni per l’uso nella
lingua del paese di utilizzazione;
 l’adeguatezza al lavoro da svolgere;
 l’assenza di carenze evidenti, prima del-
la messa in servizio.
Fig. 2 - Esempio dichiarazione
CE di conformità
5
In Italia il D.M. 22.01.2008 n. 37 regola le attività di installazione degli
impianti all’interno di tutti gli edifici.
Tale D.M. introduce prescrizioni con le quali si precisano, sul piano for-
male e sostanziale, gli obblighi sia dei progettisti e degli installatori in
merito all’osservanza della regola d’arte quale principio generale di
riferimento che dei committenti o proprietari nell’affidamento dei la-
vori e nella conservazione delle caratteristiche di sicurezza originali.
Il committente è tenuto ad affidare lavori di installazione, trasforma-
zione, ampliamento e manutenzione straordinaria di impianti all’inter-
no degli edifici ad imprese il cui responsabile tecnico è in possesso dei
previsti requisiti tecnico-professionali. L’abilitazione dell’impresa a svol-
gere i suddetti lavori è rilevabile dal certificato d’iscrizione alla Came-
ra di commercio, industria e artigianato.
Per una serie di casi (elencati nel D.M. n. 37/2008) è necessario il pro-
getto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secon-
do le specifiche competenze tecniche richieste.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’im-
presa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformi-
tà degli impianti realizzati nel rispetto della regola dell’arte.
Il contenuto di tale dichiarazione di conformità deve essere conforme
ai modelli allegati al D.M. in questione.
Infine, il proprietario dell’impianto, è tenuto ad adottare le misure ne-
cessarie per conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza previ-
ste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni
per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice
dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Nei luoghi di lavoro il D.M. 37/2008 integra alcune prescrizioni del
D.Lgs. 81/2008.
6
Per manutenzione di un impianto tecnologico s’intende l’insieme delle
attività tecnico-gestionali e dei lavori necessari per conservarlo in buo-
no stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza.
Uno dei più frequenti errori consiste nel ritenere che la manutenzione di
un impianto o di una macchina coincida con la sola attività di ripara-
zione di un guasto. Il sistema della manutenzione aziendale deve artico-
larsi principalmente in tre momenti:
� preventiva (ordinaria)
� straordinaria
� su guasto
Il sistema deve prevedere anche un’adeguata registrazione delle attivi-
tà (registro di manutenzione) da cui si evinca la tipologia dell’intervento
effettuato, il nominativo di chi lo esegue, i materiali impiegati.
Un’attività costante di manutenzione è indispensabile per conservare gli
impianti in conformità alla regola d’arte, per fare cioè in modo che for-
niscano in sicurezza le prestazioni richieste. La regola d’arte discende
da una corretta progettazione, scelta e installazione di componenti ido-
nei. Non è però sufficiente avere progettato e costruito un impianto a
regola d’arte, poiché qualsiasi componente, anche se utilizzato corret-
tamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni
e caratteristiche di sicurezza.
I principali obiettivi della manutenzione sono:
 conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto
contenendo il normale degrado ed invecchiamento dei componenti;
 ridurre i costi di gestione dell’impianto, evitando perdite per mancan-
za di produzione a causa del deterioramento precoce dell’impianto
stesso;
 rispettare le disposizioni di legge.
7
L’utente deve valutare le attività di manutenzione in base a:
Ω Disposizioni legislative e regolamentari (es. luoghi di lavoro, attività
turistico-alberghiere, luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento,
ecc.),
Ω Istruzioni del costruttore (fornite in genere per apparecchiature di
una certa importanza, come trasformatori MT/BT, gruppi elettrogeni,
di continuità, ecc.),
Ω Norme tecniche.
Alcune norme tecniche indicano i controlli manutentivi periodici da ef-
fettuare, ad es.:
8
Per effettuare la manutenzione è necessario avere a disposizione:
 la documentazione di impianto aggiornata (schema a blocchi, schema
elettrico generale, schemi planimetrici, ecc.);
 la documentazione specifica per la manutenzione (elenco degli im-
pianti e componenti, schede anagrafiche dei componenti, schede di
manutenzione, ecc.).
Le attività di manutenzione su parti attive accessibili, in tensione o fuori
tensione, di impianti già in esercizio, costituiscono un “lavoro elettrico”. I
lavori elettrici sotto tensione possono essere eseguiti purché svolti in con-
formità alle relative norme tecniche per quanto attiene (D.Lgs. 81/2008):
� le procedure e le attrezzature;
� la formazione e l’addestramento del personale;
� il personale deve essere dichiarato idoneo dal datore di lavoro;
� su impianti di categoria II e III (tensione superiore a 1000 V in c.a. e
1500 V in c.c.), le aziende devono essere autorizzate dal Ministero
del Lavoro.
Le norme tecniche specifiche (CEI 11-27 e CEI EN 50110-1) considerano
lavori elettrici anche quelli eseguiti in prossimità (entro una distanza Dv =
30 cm per tensioni ≤ 1000 V) di parti in tensione accessibili e quelli eseguiti
su parti attive messe fuori tensione e in sicurezza.
Le stesse norme si applicano anche ai “lavori non elettrici” quando questi
sono eseguiti a distanza compresa tra Dv e DA9 (DA9 = 300 cm per tensioni
≤ 1000 V); tali distanze, allineate con le
prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, sono
riportate in allegato alle norme e sono
in funzione della tensione di esercizio
degli impianti.
9
Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati
con gas combustibile devono essere realizzati secondo le regole specifi-
che della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.
I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti realizzati secondo
le norme UNI ed UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole
della buona tecnica per la sicurezza ai sensi della Legge 06/01/1971 n.
1083.
L’utilizzo e il commercio delle apparecchiature alimentate a gas è disci-
plinato dal D.P.R. 15/11/1996 n. 661.
10
Le attrezzature/insiemi a pressione sono regolamentate dal D.Lgs
93/2000 che ha recepito la direttiva di prodotto 97/23 CE (PED) e per-
tanto risultano marcate e accompagnate da dichiarazione CE di
conformità e dal manuale d’uso e manutenzione. La messa in servizio
e l’utilizzazione è regolamentata dal D.M. 329/04 nonché dall’art.71
del D.Lgs. n. 81/2008.
Di seguito si richiamano i principali riferimenti agli obblighi normativi
relativi all’utilizzo di mezzi di sollevamento.
Attrezzatura – Allegato VII D.lgs.106/09 Periodicità
Ponti mobili sviluppabili su carro:
- ad azionamento motorizzato
- a sviluppo verticale ed azionati a mano
Verifica Annuale
Verifica Biennale
Ponti sospesi e relativi argani Verifica Biennale
Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano,
di tipo mobile/trasf. con portata > 200 Kg
(Gru a torre; autogrù; gru su autocarro; strutture limitate)
- Settore Costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo
- Altri settori
con anno di fabbricazione ≤10 anni
con anno di fabbricazione ≥10 anni
Verifica Annuale
Verifica Biennale
Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano,
di tipo fisso con portata > 200 Kg
(gru a ponte, cavalletto, strutture limitate)
- Settore Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo
con anno di fabbricazione entro 10 anni
con anno di fabbricazione oltre 10 anni
- Altri settori
con anno di fabbricazione entro 10 anni
con anno di fabbricazione oltre 10 anni
Verifica Biennale
Verifica Annuale
Verifica Triennale
Verifica Biennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica Annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica Biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma
guidata verticalmente
Verifica Annuale
11
PER ATTREZZATURE GIÀ COLLAUDATE,
 libretto di Omologazione (ISPESL) o libretto di 1^Verifica;
 scheda tecnica e verbale di 1^ verifica INAIL (D.M. 11/04/2011 ).
Il datore di lavoro deve richiedere la verifica
periodica delle attrezzature alla ASL o Ente
Abilitato prima della scadenza dell’ultima ve-
rifica (D.M 11/04/2011).
La verifica periodica potrà essere richiesta
anche per attrezzature provviste di preceden-
te verbale di verifica ASL con matricola ISPESL
assegnata d’ufficio (Circolare Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n.23 c. 10 del 13/08/2012).
PER ATTREZZATURE MARCATE CE
 denuncia di prima messa in servizio al dipartimento ISPESL/INAIL;
 richiesta di 1^ verifica periodica all’INAIL rispettando le modalità di
scadenza previste dall’Allegato VII D.Lgs.81/08 s.m.i.;
 dichiarazione di conformità CE del costruttore;
 registro di controllo previsto dal costruttore completo e compilato;
 (verbale di prima installazione, gene-
ralità del proprietario e trasferimenti suc-
cessivi di proprietà, montaggi e smontag-
gi successivi per gru edili, manutenzioni/
sostituzioni, verifiche obbligatorie);
 manuale d’uso e manutenzione con
le istruzioni del fabbricante.
12
I RISULTATI DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI devono essere riportati per
iscritto e tenuti a disposizione (almeno quelli relativi agli ultimi tre anni) degli
organi di vigilanza. Il personale che utilizza le attrezzature di sollevamen-
to deve avere una formazione adeguata e specifica.
In caso d’interferenze, dovute alla presenza di più attrezzature nella
stessa area di lavoro, deve essere realizzato un piano che stabilisca le
sequenze d’intervento, firmato dai responsabili dei cantieri e dai rispetti-
vi manovratori delle attrezzature. In caso di noleggio di attrezzature, de-
ve essere disponibile la documentazione inerente la tipologia di nolo e/
o di concessione in uso (nolo a caldo o a freddo). Le attrezzature utilizza-
te fuori della sede dell’unità produttiva devono esse-
re accompagnate da un documento attestante
l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Per le attrezzature di lavoro messe in esercizio da
oltre 20 anni (gru mobili, gru trasferibili e ponti svi-
luppabili su carro ad azionamento motorizzato) il
datore di lavoro dovrà mettere a disposizione
dell’organo di vigilanza le risultanze delle indagini
supplementari all’atto della verifica periodica.
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Quando si parla di noleggio di attrezzature di lavoro la prima cosa da
fare è quella di distinguere la natura del “nolo“ che può essere di due
tipi :
 a caldo quando il noleggiatore dell’attrezzatura mette a disposizione
dell’utilizzatore anche l’operatore abilitato a condurre la stessa;
 a freddo quando viene noleggiata la sola attrezzatura ed è l’utilizzato-
re a provvedere alla sua conduzione.
Nel caso di nolo a caldo, il noleggiatore dovrà pertanto assicurarsi che
l’uso dell’attrezzatura sia consentita solo a lavoratori che abbiano rice-
vuto una informazione, formazione addestramento adeguati a consen-
tire l’utilizzo dell’attrezzatura in modo idoneo e sicuro, anche in relazio-
ne ai rischi che possono essere causati ad altre persone.
13
Noleggiatore
Attrezzatura
con operatore
Utilizzatore
OBBLIGHI
OBBLIGHI
 Verifiche periodiche
 Idonea manutenzione
dell’attrezzatura
 Registrazione dei controlli e
della manutenzione
(registro)
 Informazione/formazione/
addestramento degli ope-
ratori
 Acquisire e valutare la docu-
mentazione dell’attrezzatura
 Verificare la manutenzione
dell’attrezzatura
Verificare Informazio-
ne/formazione/ addestra-
mento degli operatori
 Valutare il rischio di interferen-
ze
14
QUADERNO TECNICO
DATORI DI LAVORO
CANTIERI EXPO MILANO 2015
Prodotto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro - ASL Milano
Realizzato da: M. Baldissin, L. Leccardi, F. Corti, N. Delussu, C. Librici
Coordinamento: Susanna Cantoni
Grafica a cura di: Flavia Borello, Veronica Cassinelli
Novembre 2014

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  • 1. 2 l’attrezzatura da acquistare è adatta all’uso previsto? è conforme alle norme di sicurezza? il suo utilizzo potrebbe influire sul ciclo produttivo e sull’ambiente di lavoro in cui dovrà essere installata? può essere utilizzata nel rispetto dei criteri ergonomici? richiede una particolare formazione e/o addestramento? Per garantire la sicurezza delle macchine e degli impianti è indispensa- bile pianificare la scelta delle attrezzature anche dal punto di vista del- la sicurezza. Prima dell’acquisto di una determinata attrezzatura, è quindi bene porsi alcune domande: La presente nota informativa si rivolge ai soggetti che hanno responsa- bilità in materia di sicurezza per le persone nell’uso di attrezzature ed impianti (datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc.) e vuole porre l’attenzione su alcune regole fondamentali. Analogamente, prima di commissionare l’installazione di impianti tecno- logici si deve considerare:  la necessità di preventiva progettazione dell’impianto da parte di un professionista;  il possesso di specifica abilitazione di legge da parte dell’impresa installatrice.
  • 2. 3 L’Unione Europea ha da tempo emanato diverse Direttive Sociali fina- lizzate a garantire, da parte degli Stati Membri, standard minimi di si- curezza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. L’Italia ha recepi- to queste Direttive con il D.lgs. 626/94 oggi sostituito dal D.lgs. 81/2008. La UE ha altresì emanato direttive per consentire la libera circolazione dei prodotti garantendo il rispetto di un uniforme livello di sicurezza degli stessi. Numerose direttive di prodotto prevedono l’apposizione della marcatura CE, ma vi sono numerose altre tipologie di prodotti che, pur non prevedendola, sono oggetto di specifica legislazione settoriale (es. settore alimentare, settore dei cosmetici). Sia le macchine che le apparecchiature elettriche (in quanto attrez- zature di lavoro), sono soggette alla marcatura CE, in quanto esistono direttive ad esse applicabili (es. direttiva Macchine - 2006/42/CE, di- rettiva Bassa Tensione - 2006/95/CE). La Direttiva Macchine 2006/42/CE è stata recepita nel nostro paese con il D.Lgs. 17/2010. L’apposizione del logo CE sulla targa (marcatura) significa che:  il prodotto corrisponde a determinati requisiti essenziali di sicurezza (RES) per le persone, i beni, gli animali e talvolta anche a esigenze di carattere ambientale o di interesse pubblico;  la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbri- cante attraverso procedure specifiche previste dalle direttive applicabili. Fig. 1 - Esempio di marcatura CE 4 Alcune Direttive, prevedono che il prodotto sia obbligatoriamente ac- compagnato dalla dichiarazione CE del fabbricante, è il caso, ad esempio, delle macchine. Per i prodotti più pericolosi, alcune direttive impongono al fabbricante, prima di immettere il prodotto sul merca- to, di sottoporlo alla preventiva approvazione di un Organismo notifi- cato (certificazione CE di tipo). Per gli altri prodotti, compresi quelli elettrici e la maggior parte delle macchine, è sufficiente che il fabbri- cante (o l’importatore) sottoscriva la dichiarazione CE di conformità, in base alla quale attesta, sotto la propria responsabilità, che il prodot- to è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applica- bili a quel prodotto. La dichiarazione CE di conformità, necessaria per commercializzare e mettere in servizio il prodotto sul territorio della UE, non esime il datore di lavoro utilizzatore che acquista un’ attrezzatura marcata CE, dall’obbligo di accertarsi che la stessa sia effettivamente conforme ai requisiti di sicurezza, in funzione dello specifico lavoro da svolgere, pri- ma di metterla a disposizione dei lavoratori. Per alcune tipologie di macchine la dichiarazione di conformità può avere come riferimento non i RES ma la norma armonizzata specifica. In questo caso il datore di lavoro può contare sulla presunzione di conformità per i rischi presi in considerazione dalla Norma. Per la sicurezza delle attrezzature è quindi opportuno verificare:  l’apposizione della marcatura CE;  la presenza della dichiarazione CE di conformità (ad esclusione del materiale elettrico);  la presenza delle istruzioni per l’uso nella lingua del paese di utilizzazione;  l’adeguatezza al lavoro da svolgere;  l’assenza di carenze evidenti, prima del- la messa in servizio. Fig. 2 - Esempio dichiarazione CE di conformità
  • 3. 5 In Italia il D.M. 22.01.2008 n. 37 regola le attività di installazione degli impianti all’interno di tutti gli edifici. Tale D.M. introduce prescrizioni con le quali si precisano, sul piano for- male e sostanziale, gli obblighi sia dei progettisti e degli installatori in merito all’osservanza della regola d’arte quale principio generale di riferimento che dei committenti o proprietari nell’affidamento dei la- vori e nella conservazione delle caratteristiche di sicurezza originali. Il committente è tenuto ad affidare lavori di installazione, trasforma- zione, ampliamento e manutenzione straordinaria di impianti all’inter- no degli edifici ad imprese il cui responsabile tecnico è in possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali. L’abilitazione dell’impresa a svol- gere i suddetti lavori è rilevabile dal certificato d’iscrizione alla Came- ra di commercio, industria e artigianato. Per una serie di casi (elencati nel D.M. n. 37/2008) è necessario il pro- getto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secon- do le specifiche competenze tecniche richieste. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’im- presa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformi- tà degli impianti realizzati nel rispetto della regola dell’arte. Il contenuto di tale dichiarazione di conformità deve essere conforme ai modelli allegati al D.M. in questione. Infine, il proprietario dell’impianto, è tenuto ad adottare le misure ne- cessarie per conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza previ- ste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Nei luoghi di lavoro il D.M. 37/2008 integra alcune prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. 6 Per manutenzione di un impianto tecnologico s’intende l’insieme delle attività tecnico-gestionali e dei lavori necessari per conservarlo in buo- no stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza. Uno dei più frequenti errori consiste nel ritenere che la manutenzione di un impianto o di una macchina coincida con la sola attività di ripara- zione di un guasto. Il sistema della manutenzione aziendale deve artico- larsi principalmente in tre momenti: � preventiva (ordinaria) � straordinaria � su guasto Il sistema deve prevedere anche un’adeguata registrazione delle attivi- tà (registro di manutenzione) da cui si evinca la tipologia dell’intervento effettuato, il nominativo di chi lo esegue, i materiali impiegati. Un’attività costante di manutenzione è indispensabile per conservare gli impianti in conformità alla regola d’arte, per fare cioè in modo che for- niscano in sicurezza le prestazioni richieste. La regola d’arte discende da una corretta progettazione, scelta e installazione di componenti ido- nei. Non è però sufficiente avere progettato e costruito un impianto a regola d’arte, poiché qualsiasi componente, anche se utilizzato corret- tamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza. I principali obiettivi della manutenzione sono:  conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto contenendo il normale degrado ed invecchiamento dei componenti;  ridurre i costi di gestione dell’impianto, evitando perdite per mancan- za di produzione a causa del deterioramento precoce dell’impianto stesso;  rispettare le disposizioni di legge.
  • 4. 7 L’utente deve valutare le attività di manutenzione in base a: Ω Disposizioni legislative e regolamentari (es. luoghi di lavoro, attività turistico-alberghiere, luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, ecc.), Ω Istruzioni del costruttore (fornite in genere per apparecchiature di una certa importanza, come trasformatori MT/BT, gruppi elettrogeni, di continuità, ecc.), Ω Norme tecniche. Alcune norme tecniche indicano i controlli manutentivi periodici da ef- fettuare, ad es.: 8 Per effettuare la manutenzione è necessario avere a disposizione:  la documentazione di impianto aggiornata (schema a blocchi, schema elettrico generale, schemi planimetrici, ecc.);  la documentazione specifica per la manutenzione (elenco degli im- pianti e componenti, schede anagrafiche dei componenti, schede di manutenzione, ecc.). Le attività di manutenzione su parti attive accessibili, in tensione o fuori tensione, di impianti già in esercizio, costituiscono un “lavoro elettrico”. I lavori elettrici sotto tensione possono essere eseguiti purché svolti in con- formità alle relative norme tecniche per quanto attiene (D.Lgs. 81/2008): � le procedure e le attrezzature; � la formazione e l’addestramento del personale; � il personale deve essere dichiarato idoneo dal datore di lavoro; � su impianti di categoria II e III (tensione superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.), le aziende devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro. Le norme tecniche specifiche (CEI 11-27 e CEI EN 50110-1) considerano lavori elettrici anche quelli eseguiti in prossimità (entro una distanza Dv = 30 cm per tensioni ≤ 1000 V) di parti in tensione accessibili e quelli eseguiti su parti attive messe fuori tensione e in sicurezza. Le stesse norme si applicano anche ai “lavori non elettrici” quando questi sono eseguiti a distanza compresa tra Dv e DA9 (DA9 = 300 cm per tensioni ≤ 1000 V); tali distanze, allineate con le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, sono riportate in allegato alle norme e sono in funzione della tensione di esercizio degli impianti.
  • 5. 9 Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile devono essere realizzati secondo le regole specifi- che della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti realizzati secondo le norme UNI ed UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza ai sensi della Legge 06/01/1971 n. 1083. L’utilizzo e il commercio delle apparecchiature alimentate a gas è disci- plinato dal D.P.R. 15/11/1996 n. 661. 10 Le attrezzature/insiemi a pressione sono regolamentate dal D.Lgs 93/2000 che ha recepito la direttiva di prodotto 97/23 CE (PED) e per- tanto risultano marcate e accompagnate da dichiarazione CE di conformità e dal manuale d’uso e manutenzione. La messa in servizio e l’utilizzazione è regolamentata dal D.M. 329/04 nonché dall’art.71 del D.Lgs. n. 81/2008. Di seguito si richiamano i principali riferimenti agli obblighi normativi relativi all’utilizzo di mezzi di sollevamento. Attrezzatura – Allegato VII D.lgs.106/09 Periodicità Ponti mobili sviluppabili su carro: - ad azionamento motorizzato - a sviluppo verticale ed azionati a mano Verifica Annuale Verifica Biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica Biennale Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano, di tipo mobile/trasf. con portata > 200 Kg (Gru a torre; autogrù; gru su autocarro; strutture limitate) - Settore Costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo - Altri settori con anno di fabbricazione ≤10 anni con anno di fabbricazione ≥10 anni Verifica Annuale Verifica Biennale Verifica Annuale Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano, di tipo fisso con portata > 200 Kg (gru a ponte, cavalletto, strutture limitate) - Settore Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni - Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni Verifica Biennale Verifica Annuale Verifica Triennale Verifica Biennale Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica Annuale Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica Biennale Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica Annuale
  • 6. 11 PER ATTREZZATURE GIÀ COLLAUDATE,  libretto di Omologazione (ISPESL) o libretto di 1^Verifica;  scheda tecnica e verbale di 1^ verifica INAIL (D.M. 11/04/2011 ). Il datore di lavoro deve richiedere la verifica periodica delle attrezzature alla ASL o Ente Abilitato prima della scadenza dell’ultima ve- rifica (D.M 11/04/2011). La verifica periodica potrà essere richiesta anche per attrezzature provviste di preceden- te verbale di verifica ASL con matricola ISPESL assegnata d’ufficio (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.23 c. 10 del 13/08/2012). PER ATTREZZATURE MARCATE CE  denuncia di prima messa in servizio al dipartimento ISPESL/INAIL;  richiesta di 1^ verifica periodica all’INAIL rispettando le modalità di scadenza previste dall’Allegato VII D.Lgs.81/08 s.m.i.;  dichiarazione di conformità CE del costruttore;  registro di controllo previsto dal costruttore completo e compilato;  (verbale di prima installazione, gene- ralità del proprietario e trasferimenti suc- cessivi di proprietà, montaggi e smontag- gi successivi per gru edili, manutenzioni/ sostituzioni, verifiche obbligatorie);  manuale d’uso e manutenzione con le istruzioni del fabbricante. 12 I RISULTATI DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI devono essere riportati per iscritto e tenuti a disposizione (almeno quelli relativi agli ultimi tre anni) degli organi di vigilanza. Il personale che utilizza le attrezzature di sollevamen- to deve avere una formazione adeguata e specifica. In caso d’interferenze, dovute alla presenza di più attrezzature nella stessa area di lavoro, deve essere realizzato un piano che stabilisca le sequenze d’intervento, firmato dai responsabili dei cantieri e dai rispetti- vi manovratori delle attrezzature. In caso di noleggio di attrezzature, de- ve essere disponibile la documentazione inerente la tipologia di nolo e/ o di concessione in uso (nolo a caldo o a freddo). Le attrezzature utilizza- te fuori della sede dell’unità produttiva devono esse- re accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Per le attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni (gru mobili, gru trasferibili e ponti svi- luppabili su carro ad azionamento motorizzato) il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione dell’organo di vigilanza le risultanze delle indagini supplementari all’atto della verifica periodica. NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Quando si parla di noleggio di attrezzature di lavoro la prima cosa da fare è quella di distinguere la natura del “nolo“ che può essere di due tipi :  a caldo quando il noleggiatore dell’attrezzatura mette a disposizione dell’utilizzatore anche l’operatore abilitato a condurre la stessa;  a freddo quando viene noleggiata la sola attrezzatura ed è l’utilizzato- re a provvedere alla sua conduzione. Nel caso di nolo a caldo, il noleggiatore dovrà pertanto assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia consentita solo a lavoratori che abbiano rice- vuto una informazione, formazione addestramento adeguati a consen- tire l’utilizzo dell’attrezzatura in modo idoneo e sicuro, anche in relazio- ne ai rischi che possono essere causati ad altre persone.
  • 7. 13 Noleggiatore Attrezzatura con operatore Utilizzatore OBBLIGHI OBBLIGHI  Verifiche periodiche  Idonea manutenzione dell’attrezzatura  Registrazione dei controlli e della manutenzione (registro)  Informazione/formazione/ addestramento degli ope- ratori  Acquisire e valutare la docu- mentazione dell’attrezzatura  Verificare la manutenzione dell’attrezzatura Verificare Informazio- ne/formazione/ addestra- mento degli operatori  Valutare il rischio di interferen- ze 14 QUADERNO TECNICO DATORI DI LAVORO CANTIERI EXPO MILANO 2015 Prodotto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - ASL Milano Realizzato da: M. Baldissin, L. Leccardi, F. Corti, N. Delussu, C. Librici Coordinamento: Susanna Cantoni Grafica a cura di: Flavia Borello, Veronica Cassinelli Novembre 2014