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RIFIUTI
Decreto Ministero Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
(13G00061) (GU n.62 del 14-3-2013)

TESTO DECRETO 14/2/2013 N.22
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2013-03-14&atto.codiceRedazionale=13G00061&elenco30giorni=false


CARATTERISTICHE TECNICHE CDR
http://www.futura-strillaie.it/index.php?page=default&id=16

FINALITÀ DEL DECRETO
Stabilire criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido
secondario (CSS) cessano di essere qualificate come rifiuto.


DEFINIZIONE DI COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO
Secondo la lettera cc) comma 1 articolo 183 del DLgs 152/2006 (T.U. Ambientale) il CSS è il : “il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di
specificazione individuate delle norme tecniche UNI CeN/TS 15359 e successive modifiche ed
integrazioni”.
Per queste norme tecniche vedi QUI

Sempre secondo detta definizione se il CSS cessa di essere rifiuto ai sensi dell’articolo 184ter del
DLgs 152/2006 viene considerato rifiuto speciale.

La Direttiva quadro UE sulla gestione dei rifiuti non contiene questa definizione e anzi pone limiti
al recupero energetico da rifiuti, come vedremo in seguito, che sembrano andare in una direzione
opposta al presente Decreto.


CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
Il nuovo articolo 184ter del DLgs 152/2006 stabilisce le condizioni in base alla quali un rifiuto
cessa di essere tale. Si riprendono le condizioni ex Direttiva 2008/98/CE , per un commento vedi il
paragrafo apposito al seguente link
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1133&categoria=Rifiuti
La fattispecie individuata dall’articolo 184ter va ad assorbire quella dell’abrogato articolo 181bis
(vedi paragrafo precedente del presente commento).
In attesa di nuovi decreti che precisino le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto
elencate nel nuovo articolo 184ter resta in vigore lo stesso regime transitorio già previsto per le
materie prime secondarie ex articolo 181bis.
E’ indiscutibile che i nuovi decreti dovranno adeguare i decreti vigenti del regime transitorio alla
nuova Direttiva 2008/98/CE.
MODALITÀ CESSAZIONE QUALIFICA RIFIUTO SECONDO LA DIRETTIVA UE
L’articolo 6 della nuova direttiva introduce una disciplina nuova non prevista dalla previgente
normativa comunitaria in materia che però conferma come la trasformazione di un materiale da
rifiuto in non rifiuto dopo processo di riutilizzo, riciclaggio o recupero può avvenire solo seguendo
la procedure europea ivi indicata e nel rispetto delle seguenti condizioni prioritarie :
a) l’eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi
sull’ambiente e la salute umana;
b) esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.
Le suddette condizioni possono essere integrate, sempre in sede UE, da valori limite per le sostanze
inquinanti tenuto conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o
dell’oggetto.
E’ la Commissione che deve valutare il rispetto di dette condizioni adottando a tal fine misure di
esecuzione per categorie specifiche di Rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle
sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il
rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario. Questi
criteri sono tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto secondario soddisfi le
condizioni necessarie per l’immissione in commercio. I criteri tengono conto del possibile rischio di
danni all’ambiente derivante dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto
secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e
dell’ambiente.
Nel caso in cui i suddetti criteri non sono definiti dalla Commissione UE , gli Stati possono
decidere , caso per caso ( quindi non per categorie di Rifiuti generali come si è tentato più volte in
Italia ad es. con le varie nozioni di MPS o di riutilizzo bocciate in sede UE) se un dato rifiuto possa
cessare di essere definito ma sempre nel rispetto della giurisprudenza comunitaria ( vedi in
precedenza ma anche in questa voce il commento al DL 138/2002 in data di pubblicazione sulla
GURI 10/8/2002 nonché il commento al documento della Commissione Parlamentare di Inchiesta
sui Rifiuti sulla nozione giuridica di rifiuto in data 1/7/2004 ; ed infine il commento alla legge
delega per il TU ambientale cioè la legge 308/2004 in data di pubblicazione 27/12/2004 )



LE ULTERIORI CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL CSS COME SEMPLICE
COMBUSTIBILE
Oltre alle condizioni previste dalla Direttiva UE e dall’articolo 184ter del DLgs 152/2006 il
presente Decreto introduce anche le seguente condizioni relativamente alla fase propedeutiche
all’utilizzo che avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per
l'ambiente, e in particolare senza:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.



IMPIANTI DOVE VIENE UTILIZZATO IL CSS COMBUSTIBILE
A) CEMENTIFICIO: un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione
superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime della autorizzazione integrata ambientale
(Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e in possesso di tale
autorizzazione, purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO
14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);
B) CENTRALE TERMOELETTRICA: impianto di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di
certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di
registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Per un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto (29/3/2013), le
certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di
qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.

La norma ISO 14001 è stata recepita dal Regolamento EMAS. L’Allegato II del regolamento
(CE) n. 1221/2009 prevede, infatti, che i requisiti applicabili al sistema di gestione ambientale in
ambito EMAS sono quelli definiti nella sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004 e riportati nella
parte A del citato allegato II. Le organizzazioni registrate EMAS, tuttavia, devono anche tener
conto di ulteriori elementi riportati nella parte B del medesimo allegato.
Per il testo del Regolamento EMAS ed in particolare della Parte B dell’allegato II vedi QUI
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:IT:PDF
Per una analisi del Regolamento EMAS vedi QUI
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1454&categoria=Ecocertificazione

Dal testo della pare B dell’allegato II al Regolamento si evince come per la ISO 14001 non siano
richieste:
1. l’analisi ambientale descritta puntualmente nell’allegato I al Regolamento EMAS (obblighi
normativi ambientali, aspetti ambientali diretti e indiretti di impatto ambientale significativo, criteri
per la valutazione della significatività dell’impatto ambientale). Per la ISO14001 si tratta solo di
individuare piuttosto genericamente gli aspetti ambientali della attività/sito da registrate
2. un coinvolgimento attivo del personale, in termini di formazione e informazione
3. una specifica e puntuale comunicazione al pubblico dei documenti prodotti all’interno del
processo di registrazione EMAS


CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL SOTTOLOTTO DI CSS
Per sottolotto si intende la quantità di CSS prodotta, su base giornaliera, in conformità con il
presente decreto.


IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE
Ai fini del presente regolamento, il CSS-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti
autorizzati in procedura ordinaria di gestione dei rifiuti (Parte IV al DLgs 152/2006) o con AIA
(titolo IIIbis Parte II al DLgs 152/2006) e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale
secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente
disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).



RIFIUTI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE
Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti
speciali, purché non pericolosi. Sono comunque esclusi i rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato
II al presente Decreto.
MATERIALI NON RIFIUTI AMMESSI ALLA PRODUZIONE DEL CSS -
COMBUSTIBILE
Sono ammessi quei materiali non classificabili come rifiuti sempre che non sia classificati come
pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele.


RISPETTO DEI PRINCIPI SULLA GERARCHIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dei principi
sulla gestione dei rifiuti (articolo 179 DLgs 152/2006) :
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.


LA DIRETTIVE EUROPEA E IL RECUPERO ENERGETICO DAI RIFIUTI
La nuova Direttiva quadro sui rifiuti (DIR 2008/98/CE) concentra l’attenzione sugli impatti
ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto del ciclo di vita
delle risorse. Viene perciò istituito un collegamento tra tale obiettivo e la “gerarchia dei rifiuti”,
contenuta in precedenza nell’articolo 3 della direttiva 75/442/CEE, senza peraltro modificare
l’ordine e la natura della gerarchia. In particolare si continua a privilegiare la logica preventiva di
riduzione alla fonte dei rifiuti e quindi in tal senso va anche letto il comma 1 articolo 5 della
Direttiva secondo il quale: “gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i
rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito “operazioni di recupero”) che permettano un loro
utile impiego in sostituzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale, di altre risorse
che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego”.
Infatti tra le operazioni di recupero viene citata anche l’utilizzazione principale come combustibile
o altro mezzo per produrre energia. Il che significa che per rispettare tale gerarchia occorrerà
comunque promuovere raccolta differenziata e riciclaggio e vedere il recupero energetico solo ed
unicamente come ultima ratio e soprattutto che la soluzione vera da impostare per Stati Membri
e Regioni è quella di agire al livello del ciclo di produzione per impedire il più possibile la
proliferazione dei rifiuti ed inoltre che anche il recupero energetico deve essere interpretato come
operazione di recupero e non come mero tentativo di sostituzione di un combustibili tradizionale
con il rifiuto vedi bruciare combustibile derivato dai rifiuti (CDR) nelle centrali termoelettriche,
visto che i produttori di energia elettrica come ENEL devono pagare il carbone ma vengono pagati
per bruciare il detto CDR , un bel vantaggio a favore dell’aumento della produzione di rifiuti.
In conclusione chi pone la questione dei rifiuti secondo lo schema o si fanno gli inceneritori o
c’è l’emergenza dimostra di non conoscere la normativa sopra esaminata ma soprattutto dimostra
di non capire assolutamente nulla di cosa voglia dire gestione dei rifiuti . In altri termini la
questione non è decidiamo l’inceneritore ed il resto verrà da se ma esattamente il
contrario: impostazione di una corretta politica secondo la gerarchia sopra esaminata e solo dopo la
scelta degli impianti adatti ai diversi bacini territoriali.

Infine la nuova Direttiva UE sui rifiuti e la nuova definizione di riciclaggio, ivi contenuta,
escludono il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o in operazioni di riempimento, il che significa che gli stati membri dovranno
impegnarsi affinché i materiali riciclabili (carta, plastica raccolti nelle famose campane) non
finiscano né in discarica né a recupero energetico.


PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE
La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione
elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3 al presente Decreto.
In particolare secondo l’allegato 3 la produzione del CSS-Combustibile può avvenire secondo i
processi e le tecniche elencate nell'allegato B delle norme tecniche UNI EN 15359.
Il richiamo alla citata norma tecnica di settore e' da intendersi effettuato a scopo meramente
illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un CSS-Combustibile,
e non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per
la costruzione e l'esercizio un impianto per la produzione del CSS-Combustibile.
La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del CSS-Combustibile nonché la
sequenza delle varie fasi, attività e processi è a completa e libera scelta di ciascun produttore di
un CSS-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da
uno specifico know-how talvolta coperto da brevetti.
La definizione della sequenza o dell'insieme delle fasi, attività o processi di trattamento adottate
individualmente da ciascun produttore del CSS-Combustibile può comunque essere soggetta
a variazioni anche in relazione allo sviluppo e progresso tecnologico e di processo.



REGIME AMMINISTRATIVO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CSS –
COMBUSTIBILE
Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e alle altre disposizioni applicabili.
I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del CSS-Combustibile sono gestiti nel
rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, per
quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui
all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER L’UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE
Per utilizzare il CSS nei cementifici e nelle centrali termoelettriche occorre una dichiarazione di conformità
del produttore. Vedi modello di dichiarazione all’allegato 4 al presente decreto.
Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-
Combustibile ex articolo 9 del presente decreto.



DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE PRESSO IL
PRODUTTORE
In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato
esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il
deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da:
a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
Il deposito non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di
conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali
dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



TRASPORTO DEL CSS-COMBUSTIBILE ALL'IMPIANTO DI UTILIZZO
Il CSS-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per
conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di utilizzo in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto e'
effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-
Combustibile oppure all'impianto di utilizzo, fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto
previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto.
Al trasporto si applicano le disposizioni sul deposito.

I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non possono essere utilizzati per il
deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze,
compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati
precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono
alterare le proprietà chimico-fisiche del CSS-Combustibile.



DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE PRESSO
L'UTILIZZATORE
Il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile nel compendio del cementificio
avviene in modo tale da:
a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.



APPLICAZIONE NORME SUL COINCENERIMENTO
Oltre alle norme e prescrizioni della AIA agli impianti che utilizzano il CSS si applicano le norme
sul coincenerimento ex DLGS 133/2005. Per testo e commento del DLgs 133/2005 vedi QUI
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1517&categoria=Rifiuti

In particolare quelle relative a procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i
residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di
emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 (paragrafo A)
del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato.



PER LE AIA ESISTENTI NON OCCORRE DOMANDA DI NUOVA AIA NEL CASO DI
UTILIZZO DEL CSS NELL’IMPIANTO AUTORIZZATO
Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), in possesso di autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente DECRETO (29/3/2013), che
preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei limiti indicati
dalla predetta autorizzazione, il CSS-Combustibile previa comunicazione da trasmettere da
parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo
utilizzo del CSS-Combustibile. In sostanza in questo caso l’utilizzo dl CSS-Combustibile viene
considerato come una modifica non sostanziale dell’AIA esistente quindi senza necessità di
presentare nuova domanda di AIA (articolo 29 nonies DLgs 152/2006). Peraltro la semplice
comunicazione nell’articolo 29 nonies era prevista solo nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarità della gestione dell'impianto, che è ben altra cosa che bruciare un combustibile derivato dai
rifiuti in termini di impatto ambientale e sanitario potenziali.
Peraltro questa deroga è in contrasto con la definizione di modifica sostanziale ex lettera lbis
comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006, secondo la quale è modifica sostanziale: ” la variazione delle
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o della
infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e
significativi sull'ambiente.” E’ indiscutibile che bruciare combustibile derivato da rifiuti urbani e
speciali assimilabili (ancorché non più classificabile formalmente come rifiuto) costituisca quanto
meno variazione delle caratteristiche e del funzionamento dell’impianto. E’ vero che la lettera lbis
prosegue affermando che per la disciplina AIA modifica sostanziale è quando “in particolare” la
stessa produca variazioni delle soglie degli inquinanti di cui all’allegato VIII (parte II del DLgs
152/2006, ma la dizione particolare conferma che agli impianti soggetti ad AIA si applica anche la
prima parte delle nozione di modifica sostanziale quella riguarda variazione delle caratteristiche,
del funzionamento e della potenza dell’impianto.

Nella comunicazione sono indicati i dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e
la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La
comunicazione è corredata dalle autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di
qualità ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS). La medesima procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente, di
utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un CSS-Combustibile prodotto da un diverso
produttore.



OBIETTIVI NAZIONALI FONTI RINNOVABILI
L'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle
vigenti disposizioni.
Sul punto vedi
http://www.nextville.it/normativa/1640/

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Note su decreto combustibili da rifiuti 2013

  • 1. RIFIUTI Decreto Ministero Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (13G00061) (GU n.62 del 14-3-2013) TESTO DECRETO 14/2/2013 N.22 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione Gazzetta=2013-03-14&atto.codiceRedazionale=13G00061&elenco30giorni=false CARATTERISTICHE TECNICHE CDR http://www.futura-strillaie.it/index.php?page=default&id=16 FINALITÀ DEL DECRETO Stabilire criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessano di essere qualificate come rifiuto. DEFINIZIONE DI COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO Secondo la lettera cc) comma 1 articolo 183 del DLgs 152/2006 (T.U. Ambientale) il CSS è il : “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CeN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni”. Per queste norme tecniche vedi QUI Sempre secondo detta definizione se il CSS cessa di essere rifiuto ai sensi dell’articolo 184ter del DLgs 152/2006 viene considerato rifiuto speciale. La Direttiva quadro UE sulla gestione dei rifiuti non contiene questa definizione e anzi pone limiti al recupero energetico da rifiuti, come vedremo in seguito, che sembrano andare in una direzione opposta al presente Decreto. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO Il nuovo articolo 184ter del DLgs 152/2006 stabilisce le condizioni in base alla quali un rifiuto cessa di essere tale. Si riprendono le condizioni ex Direttiva 2008/98/CE , per un commento vedi il paragrafo apposito al seguente link http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1133&categoria=Rifiuti La fattispecie individuata dall’articolo 184ter va ad assorbire quella dell’abrogato articolo 181bis (vedi paragrafo precedente del presente commento). In attesa di nuovi decreti che precisino le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto elencate nel nuovo articolo 184ter resta in vigore lo stesso regime transitorio già previsto per le materie prime secondarie ex articolo 181bis. E’ indiscutibile che i nuovi decreti dovranno adeguare i decreti vigenti del regime transitorio alla nuova Direttiva 2008/98/CE.
  • 2. MODALITÀ CESSAZIONE QUALIFICA RIFIUTO SECONDO LA DIRETTIVA UE L’articolo 6 della nuova direttiva introduce una disciplina nuova non prevista dalla previgente normativa comunitaria in materia che però conferma come la trasformazione di un materiale da rifiuto in non rifiuto dopo processo di riutilizzo, riciclaggio o recupero può avvenire solo seguendo la procedure europea ivi indicata e nel rispetto delle seguenti condizioni prioritarie : a) l’eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi sull’ambiente e la salute umana; b) esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari. Le suddette condizioni possono essere integrate, sempre in sede UE, da valori limite per le sostanze inquinanti tenuto conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. E’ la Commissione che deve valutare il rispetto di dette condizioni adottando a tal fine misure di esecuzione per categorie specifiche di Rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario. Questi criteri sono tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto secondario soddisfi le condizioni necessarie per l’immissione in commercio. I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all’ambiente derivante dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Nel caso in cui i suddetti criteri non sono definiti dalla Commissione UE , gli Stati possono decidere , caso per caso ( quindi non per categorie di Rifiuti generali come si è tentato più volte in Italia ad es. con le varie nozioni di MPS o di riutilizzo bocciate in sede UE) se un dato rifiuto possa cessare di essere definito ma sempre nel rispetto della giurisprudenza comunitaria ( vedi in precedenza ma anche in questa voce il commento al DL 138/2002 in data di pubblicazione sulla GURI 10/8/2002 nonché il commento al documento della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Rifiuti sulla nozione giuridica di rifiuto in data 1/7/2004 ; ed infine il commento alla legge delega per il TU ambientale cioè la legge 308/2004 in data di pubblicazione 27/12/2004 ) LE ULTERIORI CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL CSS COME SEMPLICE COMBUSTIBILE Oltre alle condizioni previste dalla Direttiva UE e dall’articolo 184ter del DLgs 152/2006 il presente Decreto introduce anche le seguente condizioni relativamente alla fase propedeutiche all’utilizzo che avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. IMPIANTI DOVE VIENE UTILIZZATO IL CSS COMBUSTIBILE A) CEMENTIFICIO: un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime della autorizzazione integrata ambientale (Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e in possesso di tale autorizzazione, purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
  • 3. B) CENTRALE TERMOELETTRICA: impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Per un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto (29/3/2013), le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358. La norma ISO 14001 è stata recepita dal Regolamento EMAS. L’Allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 prevede, infatti, che i requisiti applicabili al sistema di gestione ambientale in ambito EMAS sono quelli definiti nella sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004 e riportati nella parte A del citato allegato II. Le organizzazioni registrate EMAS, tuttavia, devono anche tener conto di ulteriori elementi riportati nella parte B del medesimo allegato. Per il testo del Regolamento EMAS ed in particolare della Parte B dell’allegato II vedi QUI http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:IT:PDF Per una analisi del Regolamento EMAS vedi QUI http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1454&categoria=Ecocertificazione Dal testo della pare B dell’allegato II al Regolamento si evince come per la ISO 14001 non siano richieste: 1. l’analisi ambientale descritta puntualmente nell’allegato I al Regolamento EMAS (obblighi normativi ambientali, aspetti ambientali diretti e indiretti di impatto ambientale significativo, criteri per la valutazione della significatività dell’impatto ambientale). Per la ISO14001 si tratta solo di individuare piuttosto genericamente gli aspetti ambientali della attività/sito da registrate 2. un coinvolgimento attivo del personale, in termini di formazione e informazione 3. una specifica e puntuale comunicazione al pubblico dei documenti prodotti all’interno del processo di registrazione EMAS CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL SOTTOLOTTO DI CSS Per sottolotto si intende la quantità di CSS prodotta, su base giornaliera, in conformità con il presente decreto. IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE Ai fini del presente regolamento, il CSS-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria di gestione dei rifiuti (Parte IV al DLgs 152/2006) o con AIA (titolo IIIbis Parte II al DLgs 152/2006) e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). RIFIUTI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. Sono comunque esclusi i rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato II al presente Decreto.
  • 4. MATERIALI NON RIFIUTI AMMESSI ALLA PRODUZIONE DEL CSS - COMBUSTIBILE Sono ammessi quei materiali non classificabili come rifiuti sempre che non sia classificati come pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. RISPETTO DEI PRINCIPI SULLA GERARCHIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dei principi sulla gestione dei rifiuti (articolo 179 DLgs 152/2006) : a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. LA DIRETTIVE EUROPEA E IL RECUPERO ENERGETICO DAI RIFIUTI La nuova Direttiva quadro sui rifiuti (DIR 2008/98/CE) concentra l’attenzione sugli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto del ciclo di vita delle risorse. Viene perciò istituito un collegamento tra tale obiettivo e la “gerarchia dei rifiuti”, contenuta in precedenza nell’articolo 3 della direttiva 75/442/CEE, senza peraltro modificare l’ordine e la natura della gerarchia. In particolare si continua a privilegiare la logica preventiva di riduzione alla fonte dei rifiuti e quindi in tal senso va anche letto il comma 1 articolo 5 della Direttiva secondo il quale: “gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito “operazioni di recupero”) che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego”. Infatti tra le operazioni di recupero viene citata anche l’utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia. Il che significa che per rispettare tale gerarchia occorrerà comunque promuovere raccolta differenziata e riciclaggio e vedere il recupero energetico solo ed unicamente come ultima ratio e soprattutto che la soluzione vera da impostare per Stati Membri e Regioni è quella di agire al livello del ciclo di produzione per impedire il più possibile la proliferazione dei rifiuti ed inoltre che anche il recupero energetico deve essere interpretato come operazione di recupero e non come mero tentativo di sostituzione di un combustibili tradizionale con il rifiuto vedi bruciare combustibile derivato dai rifiuti (CDR) nelle centrali termoelettriche, visto che i produttori di energia elettrica come ENEL devono pagare il carbone ma vengono pagati per bruciare il detto CDR , un bel vantaggio a favore dell’aumento della produzione di rifiuti. In conclusione chi pone la questione dei rifiuti secondo lo schema o si fanno gli inceneritori o c’è l’emergenza dimostra di non conoscere la normativa sopra esaminata ma soprattutto dimostra di non capire assolutamente nulla di cosa voglia dire gestione dei rifiuti . In altri termini la questione non è decidiamo l’inceneritore ed il resto verrà da se ma esattamente il contrario: impostazione di una corretta politica secondo la gerarchia sopra esaminata e solo dopo la scelta degli impianti adatti ai diversi bacini territoriali. Infine la nuova Direttiva UE sui rifiuti e la nuova definizione di riciclaggio, ivi contenuta, escludono il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
  • 5. combustibili o in operazioni di riempimento, il che significa che gli stati membri dovranno impegnarsi affinché i materiali riciclabili (carta, plastica raccolti nelle famose campane) non finiscano né in discarica né a recupero energetico. PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3 al presente Decreto. In particolare secondo l’allegato 3 la produzione del CSS-Combustibile può avvenire secondo i processi e le tecniche elencate nell'allegato B delle norme tecniche UNI EN 15359. Il richiamo alla citata norma tecnica di settore e' da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un CSS-Combustibile, e non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l'esercizio un impianto per la produzione del CSS-Combustibile. La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del CSS-Combustibile nonché la sequenza delle varie fasi, attività e processi è a completa e libera scelta di ciascun produttore di un CSS-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da uno specifico know-how talvolta coperto da brevetti. La definizione della sequenza o dell'insieme delle fasi, attività o processi di trattamento adottate individualmente da ciascun produttore del CSS-Combustibile può comunque essere soggetta a variazioni anche in relazione allo sviluppo e progresso tecnologico e di processo. REGIME AMMINISTRATIVO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CSS – COMBUSTIBILE Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e alle altre disposizioni applicabili. I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del CSS-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER L’UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Per utilizzare il CSS nei cementifici e nelle centrali termoelettriche occorre una dichiarazione di conformità del produttore. Vedi modello di dichiarazione all’allegato 4 al presente decreto. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS- Combustibile ex articolo 9 del presente decreto. DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE PRESSO IL PRODUTTORE In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da: a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo; b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive; c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
  • 6. Il deposito non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. TRASPORTO DEL CSS-COMBUSTIBILE ALL'IMPIANTO DI UTILIZZO Il CSS-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di utilizzo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto e' effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS- Combustibile oppure all'impianto di utilizzo, fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni sul deposito. I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del CSS-Combustibile. DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE PRESSO L'UTILIZZATORE Il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile nel compendio del cementificio avviene in modo tale da: a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo; b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive; c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. APPLICAZIONE NORME SUL COINCENERIMENTO Oltre alle norme e prescrizioni della AIA agli impianti che utilizzano il CSS si applicano le norme sul coincenerimento ex DLGS 133/2005. Per testo e commento del DLgs 133/2005 vedi QUI http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1517&categoria=Rifiuti In particolare quelle relative a procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 (paragrafo A) del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato. PER LE AIA ESISTENTI NON OCCORRE DOMANDA DI NUOVA AIA NEL CASO DI UTILIZZO DEL CSS NELL’IMPIANTO AUTORIZZATO Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
  • 7. 152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente DECRETO (29/3/2013), che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei limiti indicati dalla predetta autorizzazione, il CSS-Combustibile previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. In sostanza in questo caso l’utilizzo dl CSS-Combustibile viene considerato come una modifica non sostanziale dell’AIA esistente quindi senza necessità di presentare nuova domanda di AIA (articolo 29 nonies DLgs 152/2006). Peraltro la semplice comunicazione nell’articolo 29 nonies era prevista solo nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, che è ben altra cosa che bruciare un combustibile derivato dai rifiuti in termini di impatto ambientale e sanitario potenziali. Peraltro questa deroga è in contrasto con la definizione di modifica sostanziale ex lettera lbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006, secondo la quale è modifica sostanziale: ” la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o della infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.” E’ indiscutibile che bruciare combustibile derivato da rifiuti urbani e speciali assimilabili (ancorché non più classificabile formalmente come rifiuto) costituisca quanto meno variazione delle caratteristiche e del funzionamento dell’impianto. E’ vero che la lettera lbis prosegue affermando che per la disciplina AIA modifica sostanziale è quando “in particolare” la stessa produca variazioni delle soglie degli inquinanti di cui all’allegato VIII (parte II del DLgs 152/2006, ma la dizione particolare conferma che agli impianti soggetti ad AIA si applica anche la prima parte delle nozione di modifica sostanziale quella riguarda variazione delle caratteristiche, del funzionamento e della potenza dell’impianto. Nella comunicazione sono indicati i dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione è corredata dalle autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di qualità ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La medesima procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente, di utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un CSS-Combustibile prodotto da un diverso produttore. OBIETTIVI NAZIONALI FONTI RINNOVABILI L'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle vigenti disposizioni. Sul punto vedi http://www.nextville.it/normativa/1640/