1. News 31/A/2014
Lunedì,29 dicembre 2014
Rifiuti. Abbandono e momento consumativo del reato
Cass. Sez. III n. 51422 del 11 dicembre 2014 (Ud 6 nov 2014)
Pres. Squassoni Est. Scarcella Ric. D'Itri
Rifiuti.
Mentre la natura istantanea con effetti permanenti ben può attagliarsi alla
condotta di "abbandono incontrollato" di rifiuti (che presuppone una volontà
esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti
della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva
attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento), non altrettanto può dirsi con
riferimento alla condotta di "deposito incontrollato" ove legata al mancato rispetto
delle condizioni dettate dall'art. 183, comma primo, lett. bb) del d. Igs. 3 aprile 2006,
n. 152, in tema di deposito temporaneo, segnatamente con riferimento al n. 2
(cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quantitativo di rifiuti in deposito che raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di
cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di
rifiuti non superi il predetto limite in un anno, il deposito temporaneo non può essere
superiore ad un anno). E' evidente, infatti, che ove la condotta di deposito
incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la
qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato
permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui
segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde
l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la
cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero (o con il sequestro)
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Errore materiale nella redazione del CER
TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 2628, del 4 novembre 2014
L’errore materiale nella redazione del CER può essere invocato solo nel caso in cui il
ricorrente dimostri che i rifiuti erroneamente classificati in realtà rientrino nella
categoria di cui al codice CER per il quale è autorizzato al trattamento, oppure che
il codice CER dichiarato sia analogo a quello del rifiuto che è legittimato a trattare.
In questi casi, riconducibili al lapsus calami ed all’errore ostativo, l’errore materiale
non può produrre danni a carico del dichiarante in quanto la situazione reale,
2. conforme alla legge, deve prevalere su quella erroneamente dichiarata.
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti. Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario
Cass. Sez. III n. 51417 del 11 dicembre 2014 (Ud 17 giu 2014)
Pres. Squassoni Est. Franco Ric. Zamponi
All'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 121 del 2011 non può attribuirsi se non una natura di
norma penale innovativa, con la conseguenza della applicabilità della norma
penale più favorevole per i fatti commessi in epoca antecedente al 16 agosto 2011.
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti. Discarica abusiva e compartecipazione agevolatrice del proprietario del
terreno
Cass. Sez. III n. 50634 del 3 dicembre 2014 (Ud 4 nov 2014)
Pres. Squassoni Est. Orilia Ric. De Ponte
Il principio che esclude la configurabilità in forma omissiva del reato di gestione o
realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno per
violazione degli obblighi di controllo non può trovare applicazione nel caso in cui
non si tratta di rifiuti depositati da terzi all'insaputa del proprietario ma di detriti
scaricati con la piena consapevolezza ed anzi con l'espresso consenso del titolare,
trattandosi, in sostanza, di una vera e propria condotta di compartecipazione
agevolatrice che giustifica la responsabilità del proprietario
Fonte:lexambiente.it
Elettrosmog. Piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5582, del 12 novembre 2014
Il Piano delle antenne ex art. 8, c. 6 della l. 36/2001, deve rispondere al
contemperamento razionale, equilibrato e paritario tra le iniziative personali dei
gestori e gli interessi sensibili della collettività. In altri termini, il Piano è il contenitore in
cui in modo collaborativo tra tutti i soggetti coinvolti sono ordinate le iniziative
3. manifestate nei programmi che i gestori propongono ai fini della localizzazione e
della potenza trasmissiva dei loro impianti. Esso s’informa in tal modo a criteri di
razionalità dell’azione della P.A. in materia, rispetto alla tutela delle esigenze
collettive, quando individua siti che per destinazione d'uso, pregio peculiare e
qualità di utenti insediati posseggono caratteristiche di sensibilità rilevante, di cui lo
sviluppo delle infrastrutture di rete deve tener conto. E ciò sia con riguardo alle
immissioni radioelettriche, sia agli interessi di un’ordinata ed armonica espansione di
infrastrutture di rete per telecomunicazioni rispetto ai bisogni collettivi sottesi alla vita
ed allo sviluppo urbano.
Fonte:lexambiente.it