1. Estratto dal sito
www.ilfuturomigliore.org
DEFINIZIONE DI RIFIUTO
sergio benassai
1. Premessa
Negli ultimi decenni il problema dei rifiuti è diventato “esplosivo” e, per questo, sempre più al
centro dell’attenzione.
Di conseguenza si sono moltiplicati anche gli interventi normativi, nella convinzione che una
dettagliata regolamentazione (non solo nazionale, ma anche comunitaria ed internazionale) sia
necessaria al fine di obbligare ad una corretta gestione dei rifiuti.
Tuttavia si è ancora lontani da una soluzione soddisfacente, come dimostrano le incessanti denunce
e scoperte di pratiche illegali e pericolose di trattamento e smaltimento e, insieme, le continue
modifiche ed integrazioni che si susseguono in campo normativo.
C’è dunque da chiedersi se non sia necessario, a questo punto, riconsiderare tutta la materia e
verificare se sia possibile ed utile un approccio diverso da quello finora seguito.
E, in tal caso, il punto di partenza potrebbe essere costituito proprio dalla definizione di “rifiuto”.
2. La definizione di rifiuto nelle norme vigenti
La normativa nazionale vigente (DLgs 152/2006, articolo 183, punto 1, lettera a), ha la seguente
definizione di rifiuto:
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’obbligo o abbia l’intenzione di disfarsi
Tale definizione coincide con quella contenuta nella normativa comunitaria (Direttiva 2008/98,
articolo 3, punto 1)
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o l’obbligo di disfarsi
La Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro
smaltimento contiene una definizione molto simile:
2. Rifiuti: sostanze od oggetti di cui ci si disfi o si abbia l’intenzione di
disfarsi o dei quali si abbia l’obbligo di disfarsi in ottemperanza alle leggi
nazionali
La definizione di rifiuto non appare dunque basata sulle caratteristiche delle sostanze e degli
oggetti, ma solo sulla decisione del detentore di disfarsene.
Il che peraltro non è del tutto vero in quanto, nella normativa nazionale e comunitaria, si escludono
dalla definizione di rifiuto diverse sostanze ed oggetti dei quali ci si disfa, come:
- effluenti gassosi emessi in atmosfera
- rifiuti radioattivi
- materiali esplosivi in disuso
- acque di scarico
- ecc.
in quanto regolamentati da altre normative
Inoltre si deve tener presente che, sempre secondo la normativa nazionale e comunitaria, una
sostanza od oggetto del quale il detentore intenda disfarsi non è un rifiuto se la sostanza o l’oggetto
è un sottoprodotto, se cioè la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un
processo di produzione e sarà ulteriormente utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale
Viene poi previsto che un rifiuto cessi di essere un rifiuto se il rifiuto è sottoposto a un’operazione
di recupero, incluso il riciclaggio.
Ma anche con queste precisazioni la definizione di rifiuto non sembra essere del tutto soddisfacente.
3. Qualche possibile paradosso
Consideriamo i seguenti esempi:
- sono proprietario di una seconda casa che non intendo più utilizzare e della quale quindi intendo
disfarmi: è un rifiuto ?
- sono proprietario di un’auto usata che non intendo più utilizzare e della quale quindi intendo
disfarmi: è un rifiuto ?
- sono proprietario di una collana di diamanti che non intendo più utilizzare e della quale quindi
intendo disfarmi: è un rifiuto ?
Ovviamente nessuno risponderebbe che si tratta di rifiuti.
Ma la definizione di rifiuto è completamente coerente con la logica affermazione che nei casi di cui
sopra non si tratta di rifiuti ?
Si tratta indubbiamente di oggetti dei quali il detentore intende disfarsi, ai quali dunque si attanaglia
perfettamente la definizione di rifiuto.
Si possono comunque esentare dalla definizione di rifiuto in quanto sottoprodotti ? Sembrerebbe di
no, in quanto la definizione di sottoprodotto è legata ad un processo di produzione e non sembra
applicabile agli oggetti “privati”.
Sicuramente però il detentore degli oggetti di cui sopra se ne disfa cedendoli a qualcun altro e
quindi attraverso un’operazione che potremmo definire di “riciclaggio”. Quindi gli oggetti in
questione cesserebbero di essere rifiuti al momento della loro cessione. Ma finché tale operazione
non sia avvenuta, devono essere considerati rifiuti ?
3. Vediamo qualche altro esempio:
- sono proprietario di un macchinario industriale che non intendo più utilizzare e del quale quindi
intendo disfarmi, rivendendolo ad un operatore del settore: è un rifiuto ?
- sono proprietario di un trattore agricolo che non intendo più utilizzare e del quale quindi intendo
disfarmi, rivendendolo ad un operatore del settore: è un rifiuto ?
Si tratta indubbiamente di oggetti dei quali il detentore intende disfarsi, ai quali dunque si attanaglia
perfettamente la definizione di rifiuto.
Poiché però il detentore degli oggetti di cui sopra se ne disfa cedendoli a qualcun altro e quindi
attraverso un’operazione che potremmo definire di “riciclaggio”, gli oggetti in questione
cesserebbero di essere rifiuti al momento della loro cessione. Ma finché tale operazione non sia
avvenuta, devono essere considerati rifiuti ?
4. Per una definizione “ambientale” di rifiuto
Ripartiamo dal nocciolo della questione: perché i rifiuti (nell’accezione comunemente data a tale
vocabolo, indipendentemente da una precisa definizione) sono un problema ?
Lo sono perché la loro gestione non controllata (o la loro non gestione) può provocare danni
all’ambiente e alla salute delle persone.
Cioè, per essere più precisi, il rilascio, l’abbandono, nell’ambiente, di una sostanza o di un oggetto,
può provocare danni all’ambiente e alla salute delle persone.
Mentre, al contrario, il recupero, il riutilizzo, il riciclo di una sostanza o di un oggetto che il
detentore non vuole più utilizzare e non vuole più detenere, permette di evitare danni all’ambiente
e alla salute delle persone.
In questo senso può allora essere utile richiamare la definizione di rifiuto che si ritrova nella
normativa europea per il trasporto terrestre di merci pericolose (sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN):
Rifiuti: materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere
utilizzati come tali, ma che sono trasportati per essere ritrattati, smaltiti in
una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo
Seguendo tale impostazione, e mantenendo comunque fermo il principio che si sta trattando di
qualcosa che non si vuole più utilizzare e di cui quindi ci si vuole disfare, si potrebbe pensare ad
una definizione di questo tipo:
Rifiuto: una materia o un oggetto di cui ci si vuole disfare, ma che
non è più destinata/o ad essere riutilizzata/o come tale, e che
necessita quindi di un sistema di raccolta e trattamento per
recuperarne parti e componenti e/o per lo smaltimento
nell’ambiente.
Nota: si propone di utilizzare il vocabolo “materia”, intendendo per “materia” sia una sostanza
che una miscela di sostanze